Pagina 1 di 1

UNA TANTM E PENSIONE PRIVILEGIATA PER RIFORMA PARZIALE

Inviato: dom apr 30, 2017 8:51 pm
da airone7388
Buonasera a tutti cari Colleghi e auguri di un sereno buon 1 Maggio.
Come da titolo del post, espongo la seguente:
chi ha maturato il diritto alla pensione privilegiata odinaria (cioè il + 1/10 sulla p.a.l.), evidentemente ha percepito l' equo indennizzo per infermità riconosciute e decretate SI DIPENDENTE DAL CVCS.
Ora, sappiamo però che bisogna restituire indietro il 50% dell' equo indennizzo CON TRATTENUTE SULLA PENSIONE DEL 10%.
Chi 'è stato giudicato con la Riforma Parziale con MODELLO C ha diritto alla speciale UNATANTUM (E.I.+20%).
Se per le infermità si viene giudicato con la RIFORMA PER INIDONEITA', tralasciando il discorso se si puo'/vuole transitare nei ruoli civili, se LA PENSIONE PRIVILEGIATA TABELLARE (per gli anni maturati) fosse piu' vantaggiosa della PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA, bisogna sempre restituire il 50% dell' E.I. (CHE FA PARTE DELL' UNATANTUM)?
Grazie.

Re: UNA TANTM E PENSIONE PRIVILEGIATA PER RIFORMA PARZIALE

Inviato: mer mag 03, 2017 4:05 pm
da airone7388
Gentili colleghi, spero di avere una risposta al quesito, per un dubbio che magari appare di risposa scontata.
Chi è stato RIFORMATO PARZIALE a seguito di MODELLO C ed ha avuto ascritta in tabella A le infermità del predetto modello C, se poi un seguito viene RIFORMATO IN MODO ASSOLUTO (rifiuto dei ruoli civili), avrà diritto alla PENSIONE PRIVILEGIATA.
Ma se la PENSIONE PRIVILEGIATA E' DEL TIPO TABELLARE (quindi non il +10%, CIOE' NON ORDINARIA), bisogna sempre restituire il 50% dell' E.I. o della UNA TANTUM PER I PARZIALI o NON RESITUIRE NULLA?
Oppure, visto che si tratta sempre di pensione privilegiata, bisogna sempre restituire questo 50%?
Grazie a tutti, vorrei per favore capire, buon pomeriggio e sinceri saluti.

Re: UNA TANTM E PENSIONE PRIVILEGIATA PER RIFORMA PARZIALE

Inviato: mer mag 03, 2017 7:22 pm
da Massimo Vitelli
airone7388 ha scritto:Gentili colleghi, spero di avere una risposta al quesito, per un dubbio che magari appare di risposa scontata.
Chi è stato RIFORMATO PARZIALE a seguito di MODELLO C ed ha avuto ascritta in tabella A le infermità del predetto modello C, se poi un seguito viene RIFORMATO IN MODO ASSOLUTO (rifiuto dei ruoli civili), avrà diritto alla PENSIONE PRIVILEGIATA.
Ma se la PENSIONE PRIVILEGIATA E' DEL TIPO TABELLARE (quindi non il +10%, CIOE' NON ORDINARIA), bisogna sempre restituire il 50% dell' E.I. o della UNA TANTUM PER I PARZIALI o NON RESITUIRE NULLA?
Oppure, visto che si tratta sempre di pensione privilegiata, bisogna sempre restituire questo 50%?
Grazie a tutti, vorrei per favore capire, buon pomeriggio e sinceri saluti.
===========

L'art.144 DPR n.1092/1973, in ordine al recupero del 50% E.I., NON OPERA alcuna distinzione tra PPO decimista o percentualista, come sancito rispettivamente dal precedente art.67
L'UNA TANTUM di cui stai parlando in effetti consiste nell'INDENNITA' SPECIALE (E.I. + 20%) regolata dall'art.7, DPR n.738/1981, che al terzo comma prevede espressamente come al beneficio si applichino le disposizioni relative all'equo indennizzo (salvo alcune precise ed importanti eccezioni).
Dunque, la risposta è che il 50% dell'INDENNITA' SPECIALE in parola va senza dubbio indistintamente restituita in caso di conforma successiva PPO, sia essa decimista che percentuale/"tabellare".
Cordialità

Re: UNA TANTM E PENSIONE PRIVILEGIATA PER RIFORMA PARZIALE

Inviato: mer mag 03, 2017 8:18 pm
da airone7388
avv. Massimo Vitelli ha scritto:
airone7388 ha scritto:Gentili colleghi, spero di avere una risposta al quesito, per un dubbio che magari appare di risposa scontata.
Chi è stato RIFORMATO PARZIALE a seguito di MODELLO C ed ha avuto ascritta in tabella A le infermità del predetto modello C, se poi un seguito viene RIFORMATO IN MODO ASSOLUTO (rifiuto dei ruoli civili), avrà diritto alla PENSIONE PRIVILEGIATA.
Ma se la PENSIONE PRIVILEGIATA E' DEL TIPO TABELLARE (quindi non il +10%, CIOE' NON ORDINARIA), bisogna sempre restituire il 50% dell' E.I. o della UNA TANTUM PER I PARZIALI o NON RESITUIRE NULLA?
Oppure, visto che si tratta sempre di pensione privilegiata, bisogna sempre restituire questo 50%?
Grazie a tutti, vorrei per favore capire, buon pomeriggio e sinceri saluti.
===========

L'art.144 DPR n.1092/1973, in ordine al recupero del 50% E.I., NON OPERA alcuna distinzione tra PPO decimista o percentualista, come sancito rispettivamente dal precedente art.67
L'UNA TANTUM di cui stai parlando in effetti consiste nell'INDENNITA' SPECIALE (E.I. + 20%) regolata dall'art.7, DPR n.738/1981, che al terzo comma prevede espressamente come al beneficio si applichino le disposizioni relative all'equo indennizzo (salvo alcune precise ed importanti eccezioni).
Dunque, la risposta è che il 50% dell'INDENNITA' SPECIALE in parola va senza dubbio indistintamente restituita in caso di conforma successiva PPO, sia essa decimista che percentuale/"tabellare".
Cordialità
Gentilissimo Avv. La ringrazio vivamente della Vs. utile informazione, in effetti mi sembrava strano il contrario ma sempre di P.P. appunto si tratta, indistintamente se ordinaria o tabellare ma adesso la certezza ce l'ho grazie a Lei. Una curiosità, Lei sopra dice....Dunque, la risposta è che il 50% dell'INDENNITA' SPECIALE.
Quindi il 50% è sulla somma della UNATANTUM e non solo della componente di E.I.?
Gentilissimo, Le porgo sinceri saluti.

Re: UNA TANTM E PENSIONE PRIVILEGIATA PER RIFORMA PARZIALE

Inviato: mer mag 03, 2017 8:41 pm
da Massimo Vitelli
airone7388 ha scritto:
avv. Massimo Vitelli ha scritto:
airone7388 ha scritto:Gentili colleghi, spero di avere una risposta al quesito, per un dubbio che magari appare di risposa scontata.
Chi è stato RIFORMATO PARZIALE a seguito di MODELLO C ed ha avuto ascritta in tabella A le infermità del predetto modello C, se poi un seguito viene RIFORMATO IN MODO ASSOLUTO (rifiuto dei ruoli civili), avrà diritto alla PENSIONE PRIVILEGIATA.
Ma se la PENSIONE PRIVILEGIATA E' DEL TIPO TABELLARE (quindi non il +10%, CIOE' NON ORDINARIA), bisogna sempre restituire il 50% dell' E.I. o della UNA TANTUM PER I PARZIALI o NON RESITUIRE NULLA?
Oppure, visto che si tratta sempre di pensione privilegiata, bisogna sempre restituire questo 50%?
Grazie a tutti, vorrei per favore capire, buon pomeriggio e sinceri saluti.
===========

L'art.144 DPR n.1092/1973, in ordine al recupero del 50% E.I., NON OPERA alcuna distinzione tra PPO decimista o percentualista, come sancito rispettivamente dal precedente art.67
L'UNA TANTUM di cui stai parlando in effetti consiste nell'INDENNITA' SPECIALE (E.I. + 20%) regolata dall'art.7, DPR n.738/1981, che al terzo comma prevede espressamente come al beneficio si applichino le disposizioni relative all'equo indennizzo (salvo alcune precise ed importanti eccezioni).
Dunque, la risposta è che il 50% dell'INDENNITA' SPECIALE in parola va senza dubbio indistintamente restituita in caso di conforma successiva PPO, sia essa decimista che percentuale/"tabellare".
Cordialità
Gentilissimo Avv. La ringrazio vivamente della Vs. utile informazione, in effetti mi sembrava strano il contrario ma sempre di P.P. appunto si tratta, indistintamente se ordinaria o tabellare ma adesso la certezza ce l'ho grazie a Lei. Una curiosità, Lei sopra dice....Dunque, la risposta è che il 50% dell'INDENNITA' SPECIALE.
Quindi il 50% è sulla somma della UNATANTUM e non solo della componente di E.I.?
Gentilissimo, Le porgo sinceri saluti.
============
Ovviamente tutto ciò che si è percepito nel tempo a titolo di E.I. e/o INDENNITÁ SPECIALE , anche in cumulo, va restituito al 50# in caso di conforme successiva PPO. Cordialitá

Re: UNA TANTM E PENSIONE PRIVILEGIATA PER RIFORMA PARZIALE

Inviato: gio mag 04, 2017 1:36 pm
da panorama
Allego Nota Operativa n. 27 dell'INPDAP del 25/07/2007 che chiarisce alcune cose sulla P.P.O.

vedi/leggi e scarica PDF se d'interesse.

Re: UNA TANTM E PENSIONE PRIVILEGIATA PER RIFORMA PARZIALE

Inviato: gio mag 04, 2017 5:13 pm
da panorama
Ricorso andato a buon fine dando dei frutti.
---------------------------------------------------------------

1) - Il sig. F. quindi, presentava il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio al fine di sentire riconosciuto il proprio diritto a pensione privilegiata ai sensi dell’art. 67 del DPR 1092/1973 e dell’art. 4, comma 1, della L. 9/1980, a decorrere dalla data del pensionamento.

2) - Il ricorrente, nel suo atto introduttivo esponeva le ragioni per le quali la sua richiesta dovesse trovare accoglimento, ragioni che consistevano nella sostanziale equiparazione fra lo status giuridico ed economico fra i Dirigenti dell’Amministrazione Penitenziaria con quelli della Polizia di Stato, così come voluto dallo stesso legislatore con L. 154/2005 di delega al Governo per la disciplina del personale dirigente dell’Amministrazione penitenziaria.

3) - Al ricorrente, già Dirigente del Ministero Giustizia, deve, pertanto, applicarsi, a detta dell’INPS, la normativa relativa alle pensioni di privilegio ordinarie per i dipendenti civili dello Stato, tra l’altro abrogata dal 2011.

4) - Solo con determina ME 01216855450 del 19 ottobre 2016, l’INPS ha, però, provveduto alla rettifica della codifica della pensione da civile a militare e, quindi, alla corretta determinazione della pensione; la corretta indicazione della codifica ha consentito, quindi di poter liquidare con la rata di pensione del dicembre 2016 la somma di euro 158,51.

N.B.: leggete il tutto qui sotto.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

SICILIA SENTENZA 265 26/04/2017
-------------------------------------------------------------------------------------------------

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SICILIA SENTENZA 265 2017 PENSIONI 26/04/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
MARIA RITA MICCI

ha pronunciato la seguente
SENTENZA 265/2017

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 62342 del registro di segreteria, promosso ad istanza di F. O. NATO A OMISSIS, rappresentato e difeso dal’avv. Sebastiano Faramo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Messina Via Felice Bisazza n. 20

CONTRO: INPS;

VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205;

VISTI il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nella udienza del 19 APRILE 2017 l’avv. Faramo e l’avv. Norrito

FATTO e DIRITTO

Con ricorso regolarmente notificato alla controparte e, quindi, depositato il 23 febbraio 2015 presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale, il sig. F. chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di privilegio, già negatogli in sede amministrativa.

Il ricorrente esponeva di aver prestato servizio quale Dirigente del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria fino alla data del 30 novembre 2011, quando veniva collocato a riposo per raggiunti limiti di età.

Con Decreto del Ministero Giustizia del 20 maggio 1991 veniva riconosciuta al ricorrente la dipendenza da causa di servizio per “duodenite bulbare sospetta ulcerosa con distonia segmentaria del colon e gastroduodenite e colite spastica”.

Il ricorrente, quindi, percepiva equo indennizzo per la suddetta patologia pari a Lire 10.483.425.

Successivamente al proprio pensionamento, il ricorrente presentava istanza di pensione privilegiata in data 1 dicembre 2011.

La CMO di Messina in data 27 febbraio 2013 confermava la patologia suddetta ma l’INPS di Messina negava la concessione della pensione di privilegio e l’odierno ricorrente, impugnava, ma invano, detto provvedimento presso il Comitato di Vigilanza Gestione dipendenti pubblici.

Il sig. F. quindi, presentava il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio al fine di sentire riconosciuto il proprio diritto a pensione privilegiata ai sensi dell’art. 67 del DPR 1092/1973 e dell’art. 4, comma 1, della L. 9/1980, a decorrere dalla data del pensionamento.

Il ricorrente, nel suo atto introduttivo esponeva le ragioni per le quali la sua richiesta dovesse trovare accoglimento, ragioni che consistevano nella sostanziale equiparazione fra lo status giuridico ed economico fra i Dirigenti dell’Amministrazione Penitenziaria con quelli della Polizia di Stato, così come voluto dallo stesso legislatore con L. 154/2005 di delega al Governo per la disciplina del personale dirigente dell’Amministrazione penitenziaria.

Con memoria del 22 aprile 2016 si costituiva l’INPS chiedendo il rigetto del ricorso, stante la legittimità del proprio operato. Nessuna equiparazione, infatti, può sussistere nel nostro ordinamento fra Dirigenti della Polizia di Stato e Dirigenti dell’Amministrazione Penitenziaria. Al ricorrente, già Dirigente del Ministero Giustizia, deve, pertanto, applicarsi, a detta dell’INPS, la normativa relativa alle pensioni di privilegio ordinarie per i dipendenti civili dello Stato, tra l’altro abrogata dal 2011.

Con successiva memoria del 5 maggio 2016 l’INPS comunicava di avere annullato il provvedimento di diniego di pensione privilegiata con nota 4800.09/06/2015 del 9 giugno 2015.

Comunicava, altresì, di non aver provveduto alla applicazione contabile del provvedimento in quanto in attesa di documentazione da parte del Ministero della Giustizia già richiesta con nota 9 giugno 2015.

Chiedeva, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere.

La difesa del ricorrente, preso atto dell’avvenuto annullamento, insisteva con nota 21 aprile 2016, per l’accoglimento del ricorso e depositava documentazione fiscale e cedolini onde consentire l’esatta quantificazione della pensione; chiedeva, eventualmente, disporsi CTU per l’esatta quantificazione del trattamento di quiescenza.

All’udienza del 5 maggio 2016, il Giudice rinviava la trattazione del giudizio onde consentire all’INPS di produrre tutta documentazione attestante l’avvenuto adempimento contabile del provvedimento di concessione del trattamento di quiescenza, comprensivo di adeguamento del trattamento di quiescenza medesimo e corresponsione dei relativi arretrati.

Con memoria del 24 ottobre 2016 l’INPS dichiarava di aver adempiuto a quanto dovuto.

All’udienza del 27 ottobre 2017, il Giudice, stante la contestata esattezza dei conteggi offerti dall’INPS nominava CTU, nella persona del dott. Di Giovanni formulando seguente quesito: “determini il CTU l’esatto ammontare della pensione privilegiata spettante con decorrenza 1 dicembre 2011 ad oggi con il computo degli incrementi subiti dalla pensione ordinaria presa come base di calcolo, il tutto con interessi legali dal dovuto fino al soddisfo. Indichi, altresì, quello che dovrà essere l’importo dal gennaio 2017 in poi.”

Il CTU, all’esito della consulenza, stabiliva che l’INPS avesse correttamente adempiuto alle richieste di parte ricorrente.

Solo con determina ME 01216855450 del 19 ottobre 2016, l’INPS ha, però, provveduto alla rettifica della codifica della pensione da civile a militare e, quindi, alla corretta determinazione della pensione; la corretta indicazione della codifica ha consentito, quindi di poter liquidare con la rata di pensione del dicembre 2016 la somma di euro 158,51.

Successivamente, quindi, da gennaio 2017, l’INPS ha potuto applicare la determina ME 01216856744 e soddisfare, quindi, pienamente le pretese di parte ricorrente, sia con riferimento alla pensione privilegiata, sia con riferimento alla tredicesima sia con riferimento agli oneri. Stante l’avvenuta soddisfazione in sede amministrativa delle pretese del ricorrente è venuto a mancare nella stessa parte ricorrente l'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del Codice di Procedura Civile per far valere un diritto in giudizio, nei riguardi del ricorso in esame va dichiarata cessata la materia del conten¬dere.

Con riferimento alle spese il Giudice, in ossequio agli insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione, che, ai fini di una corretta quantificazione delle stesse, impone una valutazione della vicenda nel suo insieme (Cass. 12481/2016), condanna l’INPS al pagamento delle spese che si liquidano in euro 1.800,00 oltre IVA e CPA.

Non può trovare accoglimento la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. dal momento che non si ravvisa nell’INPS un comportamento processuale tale da rivelare una negligente resistenza ad una lite infondata (Cass. 817/2015)

Determina le spese di CTU in euro 1.000,00 oltre accessori di legge che pone a carico dell’INPS

PQM

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana – in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al giudizio n. 62342 proposto da F. O.

Rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.

Condanna l’INPS al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 1.800,00 oltre IVA e CPA.

Determina le spese di CTU in euro 1.000,00 oltre accessori di legge che pone a carico dell’INPS

Così deciso in Palermo, 19 aprile 2017.

IL GIUDICE
F.to Dott.ssa Maria Rita Micci

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge
Palermo, 19 aprile 2017

Pubblicata il 26 aprile 2017

Il Funzionario di Cancelleria
F.to Piera Maria Tiziana Ficalora

Re: UNA TANTM E PENSIONE PRIVILEGIATA PER RIFORMA PARZIALE

Inviato: gio mag 04, 2017 8:34 pm
da airone7388
panorama ha scritto:Allego Nota Operativa n. 27 dell'INPDAP del 25/07/2007 che chiarisce alcune cose sulla P.P.O.

vedi/leggi e scarica PDF se d'interesse.
Nel ringraziarti tantissimo per la tua opera di divulgazione, ho letto l' allegato ed a pagina 7 dice testuale: Si rammenta che qualora l’equo indennizzo sia stato corrisposto, in costanza di attività lavorativa, per la stessa causa per la quale è stata liquidata successivamente la pensione privilegiata, la sede Inpdap deve procedere al recupero della metà dell’importo erogato a titolo di equo indennizzo (articolo 144 del DPR n. 1092/1973) o di indennità una tantum (articolo 7 del DPR 738/81); a tal fine è necessario che le amministrazioni trasmettano alla competente sede Inpdap i provvedimenti concessivi di detto beneficio,
comunicando, altresì, le modalità di restituzione delle somme recuperate.

Ora leggendo l' art. 7 del DPR 738/81, qui parla di SPECIALE UNA TANTUM (cioè E.I.+20%, cioè per i RIFORMATI PARZIALI, nel mio caso con Modello C).

Bene, l' indennità una tantum della pag 7 della nota operativa 27 dell' inps è la stessa della speciale una tantum dell' art. 7 DPR 738/81)? Scusami tanto, se è la stessa come dice l' avvocato si deve restituire il 50% anche dellaspeciale una tantum (E COME MI SEMBRA DI CAPIRE DALLA NOTA INPS). Correggimi se sbaglio ad interpretare, un abbraccio cordiale e..... scusa il tu!

Re: UNA TANTM E PENSIONE PRIVILEGIATA PER RIFORMA PARZIALE

Inviato: gio mag 04, 2017 9:37 pm
da airone7388
airone7388 ha scritto:
panorama ha scritto:Allego Nota Operativa n. 27 dell'INPDAP del 25/07/2007 che chiarisce alcune cose sulla P.P.O.

vedi/leggi e scarica PDF se d'interesse.
Nel ringraziarti tantissimo per la tua opera di divulgazione, ho letto l' allegato ed a pagina 7 dice testuale: Si rammenta che qualora l’equo indennizzo sia stato corrisposto, in costanza di attività lavorativa, per la stessa causa per la quale è stata liquidata successivamente la pensione privilegiata, la sede Inpdap deve procedere al recupero della metà dell’importo erogato a titolo di equo indennizzo (articolo 144 del DPR n. 1092/1973) o di indennità una tantum (articolo 7 del DPR 738/81); a tal fine è necessario che le amministrazioni trasmettano alla competente sede Inpdap i provvedimenti concessivi di detto beneficio,
comunicando, altresì, le modalità di restituzione delle somme recuperate.

Ora leggendo l' art. 7 del DPR 738/81, qui parla di SPECIALE UNA TANTUM (cioè E.I.+20%, cioè per i RIFORMATI PARZIALI, nel mio caso con Modello C).

Bene, l' indennità una tantum della pag 7 della nota operativa 27 dell' inps è la stessa della speciale una tantum dell' art. 7 DPR 738/81)? Scusami tanto, se è la stessa come dice l' avvocato si deve restituire il 50% anche dellaspeciale una tantum (E COME MI SEMBRA DI CAPIRE DALLA NOTA INPS). Correggimi se sbaglio ad interpretare, un abbraccio cordiale e..... scusa il tu!
Altra cosa per favore Panorama,Avvocato o altri che vogliano intervenire, nonostante all' ultima visita in cmo (quella per la stabilizzazione e ascrizione tabellare) ho portato anche la risonanza magnetica e visita ortopedica dell'osoedale, ove risulta gia' un aggravamento della patologia ossea e dei tessuti molli (tendini rotti) nel Verbale BL/B dove mi hanno dato la categoria delle sole infermità del Modello C (ho 2 istanze di interdipendenza da Modello C al vaglio de CVCS), perchè alla voce P.P. non hanno scritto nulla (NE' SUSCETTIBILE DI MIGLIORAMENTO.... CHE E' IMPOSSIBILE, NE' A VITA)?
Cosa posso o devo fare, non vorrei essere nuovamente sottoposto alle frustanti visite mediche (RMN, RX, TAC. ECO, ECC....), ha un riferimento normativo quest NON SCRIVERE NULLA?
Posso fare richiesta di visita medica alla cmo, in costanza di servizio (riforma parziale) per essere sottoposto a visita medica al fine di avere scritto la dicitura A VITA o similare, dato che è accertato la natura ingravescente delle infermità (inizio necrosi)?
Per piacere un consiglio a chi possa aiutarmi ad intraprendere una strada giusta e non essere calpestato anche moralmente.
Saluti.

Re: UNA TANTM E PENSIONE PRIVILEGIATA PER RIFORMA PARZIALE

Inviato: sab mag 06, 2017 2:05 am
da migi61
A mio avviso è inutile considerato che già percepirai la p.p.o. Perchè rischiare che la Commissione valuti la patologia non dipendente da c.s.?

Re: UNA TANTM E PENSIONE PRIVILEGIATA PER RIFORMA PARZIALE

Inviato: sab mag 06, 2017 7:37 am
da airone7388
migi61 ha scritto:A mio avviso è inutile considerato che già percepirai la p.p.o. Perchè rischiare che la Commissione valuti la patologia non dipendente da c.s.?
Buongiorno a te migi61 e i colleghi tutti... Vorrei fare la visita in cmo per avere giuicato A VITA le infermita' del modello C che mi hanno portato alla riforma parziale, poichè le suddette sono permanenti e anzi con il tempo peggiorano (normale decorso fisiologico ma in senso negativo/peggiorativo), quindi perchè all' atto della pensione o eventuale riforma assoluta effettuare IL CALVARIO DI ALTRE VISITE MEDICHE?
Le altre infermità (2 INTERDIPENDENZE) sono un plus rispetto al MODELLO C già definitiva causa di servizio, che potrebbero sommarsi alla categoria gia' assegnata.
Boh, non so che fare, non è giusto continuare il calvario di nuove RMN, TAC, RX, ECC..... che senso ha!!!
Grazie.