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Trattamento giuridico ed economico

Inviato: sab apr 15, 2017 12:35 pm
da panorama
per notizia, nel caso che c'è qualcuno che si riconosce partecipante con questo ricorso.

Cmq. respinto.
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1) - D.P.R. n. 164/2002, nella parte in cui assoggetta il valore retributivo e contributivo delle prestazioni orarie di lavoro straordinario c.d. “emergente” ad un trattamento deteriore rispetto a quello riservato alle medesime prestazioni espletate in orario di lavoro ordinario.

IL TAR LAZIO chiarisce un altro concetto importante:

2) - Quanto al mancato adeguamento della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), il Collegio rileva che tale retribuzione è disciplinata dall’art. 3, d.p.r. 10 aprile 1987, n. 150, che così statuisce:

“1. Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianità. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69 .

2. In assenza di nuovo accordo, entro il 30 giugno 1989, che dovrà provvedere in materia di salario di anzianità, la retribuzione individuale di anzianità di cui al comma 1 verrà incrementata con decorrenza dal 1° gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti secondo il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, e sulla base dei valori tabellari di cui al decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

3. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.

4. OMISSIS, leggere direttamente in sentenza.

5. OMISSIS, leggere direttamente in sentenza.

I commi 2, 3 e 4 dell'art. 3, tuttavia, non sono stati ammessi al «visto» della Corte dei conti.

Come ricordato dalla giurisprudenza contabile (Sez. Centrale di controllo di legittimità̀ sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, 21 maggio 2009, n.10), il controllo preventivo della Corte dei conti si esplica attraverso l’apposizione del visto e la conseguente registrazione nei registri della Corte dei conti.

Il visto non è elemento costitutivo del provvedimento,
- ) - bensì un atto autonomo costituente requisito integrativo dell’efficacia,
- ) - producendo l’effetto di rendere efficace il provvedimento amministrativo
- ) - che sino al momento della sua apposizione, pur esistendo,
- ) - non è in grado di esplicare i suoi effetti.

Le norme regolamentari, di cui parte ricorrente invoca l’applicazione nella fattispecie in esame, non hanno, dunque, mai acquisito efficacia.

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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1T ,numero provv.: 201703845, Public 2017-03-23 -
Pubblicato il 23/03/2017

N. 03845/2017 REG.PROV.COLL.
N. 03716/2008 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3716 del 2008, proposto da:
(OMISSIS – congruo numero di ricorrenti), rappresentati e difesi dall'avvocato Antonino Galletti, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Galletti in Roma, Piazzale Don Giovanni Minzoni, 9;

contro
Ministero dell'Interno, Pres. Cons. Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica non costituiti in giudizio;

per la condanna della Amministrazione
- al pagamento prestazioni lavorative imposte eccedenti l'ordinario orario lavorativo - ricostruzione di carriera.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2017 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Gli odierni ricorrenti sono tutti dipendenti del Ministero dell’Interno appartenenti al Corpo della Polizia di Stato.

Il loro trattamento giuridico ed economico è oggi in parte disciplinato anche in ragione della contrattazione collettiva, le cui pattuizioni sono recepite e fatte proprie dall’apposito provvedimento normativo di rango regolamentare di cui al D.P.R. n. 164/2002.

Deducono i ricorrenti la violazione di legge nonché l’eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta ed insufficienza motivatoria, del D.P.R. n. 164/2002, nella parte in cui assoggetta il valore retributivo e contributivo delle prestazioni orarie di lavoro straordinario c.d. “emergente” ad un trattamento deteriore rispetto a quello riservato alle medesime prestazioni espletate in orario di lavoro ordinario.

Lamentano, inoltre, i ricorrenti, il mancato adeguamento della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), ferma ai livelli del 1987.

Il Ministero resistente non si è costituito in giudizio.

Alla udienza del 7 marzo 2017 il ricorso è stato assunto in decisione.

Il ricorso è infondato.

Preliminarmente, quanto al petitum, il Collegio rileva come la domanda proposta risulti generica ed indeterminata, avuto riguardo alla mancata indicazione, per ciascuno dei ricorrenti, delle ore e dei turni di lavoro straordinario emergente che i singoli ricorrenti deducono avere svolto; allo stesso modo, la domanda risulta inesigibile con riguardo agli eventuali crediti maturati oltre il quinquennio antecedente alla data di notifica del presente ricorso.

Quanto al merito occorre rilevare che l’art. 2 del D.lgs. n. 29/1993, e, successivamente, l’art. 3 del D. lgs. n. 165/2001, contenenti la disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, hanno sottratto espressamente il personale della Polizia di Stato dalle categorie di pubblici dipendenti ai quali si applica la contrattazione collettiva privatistica, prevedendo invece per esso, e per altre categorie particolari, l’assoggettamento al più tradizionale regime pubblicistico, di cui al proprio previgente ordinamento speciale.

In deroga a tale regime generale, tuttavia, il D.lgs. n. 195/1995 prevede all’art. 3 che, per alcune specifiche materie della disciplina del rapporto di pubblico impiego del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, trovino applicazione le procedure negoziali da effettuarsi tra una delegazione di parte pubblica e una delegazione sindacale.

Tra tali materie rientrano sia il trattamento economico relativo al lavoro ordinario (previsto alla lettera a), sia il trattamento economico relativo al lavoro straordinario (v. lettera l).

Lo stesso decreto prevede poi che l’accordo collettivo raggiunto tra le parti della contrattazione debba essere recepito tramite l’emanazione di un apposito decreto del Presidente della Repubblica.

Nel caso di specie, il D.P.R. n. 164/2002, contestato dai ricorrenti, costituisce l’atto contenente il “recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003”.

L’art. 4, comma 4, di tale decreto, dopo aver premesso che “gli incrementi stipendiali di cui all’articolo 3 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1 gennaio 2002 è soppresso l’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150”, fissa, tramite in un’apposita tabella, le misure con cui, per ogni livello retributivo, deve essere remunerata l’ora di lavoro straordinario.

Tale disciplina, come d’altronde il D.P.R. n. 422/1977, che regolamenta in via generale la materia dei compensi per lavoro straordinario dei dipendenti dello Stato, non prevede alcuna differenziazione tra lavoro straordinario c.d. programmato e lavoro straordinario c.d. emergente: il lavoro straordinario è il lavoro prestato oltre l’ordinario turno di servizio, a prescindere dalle motivazioni per le quali esso si renda necessario; di conseguenza, così come unitaria è la categoria del lavoro straordinario, unitario è anche il trattamento giuridico ed economico che lo contraddistingue.

Lo stesso dicasi per la legge n. 121/1981, recante l’ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, la quale prevede all’art. 63, comma 3, che “quando le esigenze lo richiedano gli ufficiali, gli agenti di pubblica sicurezza e il personale che svolge la propria attività nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario normale, con diritto a compenso per il lavoro straordinario”. Tale comma è richiamato dai ricorrenti quale fondamento normativo del concetto di lavoro straordinario “emergente”, cioè imposto da esigenze di servizio, rispetto a quello “programmato”, liberamente adottabile dal lavoratore; tuttavia, l’inciso finale è chiarissimo nell’indicare che in ogni caso il compenso è sempre quello previsto per il lavoro straordinario.

Occorre, peraltro, rilevare che la disciplina normativa di cui i ricorrenti chiedono la disapplicazione o l’annullamento è, a norma del D.lgs. n. 195/1995, recettiva degli accordi collettivi stipulati dalle parti negoziali legittimate e approvata dalle stesse associazioni sindacali di categoria rappresentative del personale di cui i ricorrenti fanno parte.

Quanto al mancato adeguamento della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), il Collegio rileva che tale retribuzione è disciplinata dall’art. 3, d.p.r. 10 aprile 1987, n. 150, che così statuisce:

“1. Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianità. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69 .

2. In assenza di nuovo accordo, entro il 30 giugno 1989, che dovrà provvedere in materia di salario di anzianità, la retribuzione individuale di anzianità di cui al comma 1 verrà incrementata con decorrenza dal 1° gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti secondo il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, e sulla base dei valori tabellari di cui al decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

3. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.

4. Nel caso di transito da un livello inferiore a quello superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.

5. Le classi o scatti maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti prima della pubblicazione del presente decreto costituiscono retribuzione di anzianità per la parte del biennio fino al 31 dicembre 1986; la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti disposti dal presente decreto per il 1986”.

I commi 2, 3 e 4 dell'art. 3, tuttavia, non sono stati ammessi al «visto» della Corte dei conti.

Come ricordato dalla giurisprudenza contabile (Sez. Centrale di controllo di legittimità̀ sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, 21 maggio 2009, n.10), il controllo preventivo della Corte dei conti si esplica attraverso l’apposizione del visto e la conseguente registrazione nei registri della Corte dei conti.

Il visto non è elemento costitutivo del provvedimento, bensì un atto autonomo costituente requisito integrativo dell’efficacia, producendo l’effetto di rendere efficace il provvedimento amministrativo che sino al momento della sua apposizione, pur esistendo, non è in grado di esplicare i suoi effetti.

Le norme regolamentari, di cui parte ricorrente invoca l’applicazione nella fattispecie in esame, non hanno, dunque, mai acquisito efficacia.

Per tale ragione la domanda di accertamento risulta essere priva di fondamento e, come tale, deve essere respinta.

Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese tra le parti, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda prospettata nel ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente FF, Estensore
Rita Tricarico, Consigliere
Francesca Petrucciani, Primo Referendario


IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Alessandro Tomassetti





IL SEGRETARIO

Re: Trattamento giuridico ed economico

Inviato: sab apr 15, 2017 12:39 pm
da panorama
anche questo identitico al precedente per gli stessi motivi.

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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1T ,numero provv.: 201703842 - Public 2017-03-23 -
Pubblicato il 23/03/2017

N. 03842/2017 REG.PROV.COLL.
N. 03711/2008 REG.RIC.


OMISSIS tutto.