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Malore tra l'uscio dell'alloggio di servizio e la caserma.

Inviato: ven mar 17, 2017 6:09 pm
da panorama
Ricorso al PdR respinto.
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colpita da malore in prossimità dell’uscio del proprio alloggio di servizio, ubicato nella stessa caserma dove prestava il servizio.

1) - infortunio in itinere o no?
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201700574
- Public 2017-03-15 -


Numero 00574/2017 e data 07/03/2017 Spedizione


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 15 febbraio 2017

NUMERO AFFARE 01398/2016

OGGETTO:
Ministero dell'interno - Dipartimento pubblica sicurezza.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, avverso il diniego di riconoscimento della dipendenza causa di servizio ed equo indennizzo;

LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione del -OMISSIS- con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento pubblica sicurezza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Vincenzo Neri;


Premesso in fatto e considerato in diritto.

1. Il Commissario di Polizia -OMISSIS-, in data -OMISSIS-, presentava istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di sevizio, con conseguente equo indennizzo, per l’infermità riscontrata in seguito ad un incidente che le era accaduto. L’interessata all’uopo riferiva di essere stata colpita da malore in prossimità dell’uscio del proprio alloggio di servizio, ubicato nella stessa caserma dove prestava il servizio, come emerge dalla relazione di servizio e dai referti dell’ospedale.

Con decreto del -OMISSIS-, il Ministero rigettava l’istanza, recependo il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio a giudizio del quale l’evento era accaduto all’interno della proprietà privata del dipendente “tale dovendosi intendere, per costante giurisprudenza, anche quella condominiale”.

La ricorrente presentava istanza di riesame in data -OMISSIS- e il Ministero annullava in autotutela il decreto citato trasmettendo nuovamente gli atti al Comitato per l’esame delle eccezioni sollevate; quest’ultimo con un nuovo provvedimento non si discostava dalla precedente determinazione ed il Ministero respingeva conseguentemente l’istanza con decreto del -OMISSIS-.

2. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con il quale è eccepito l’eccesso di potere e l’illegittimità manifesta del decreto impugnato. Per l’interessata il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio erroneamente avrebbe equiparato alla proprietà privata, in particolare condominiale, il corridoio della caserma dove la ricorrente espletava il servizio ed alloggiava anche perché per raggiungere l’alloggio di servizio non vi era neppure bisogno di uscire sulla pubblica via, ma semplicemente di percorrere un corridoio interno allo stabile. Tale circostanza renderebbe, a giudizio della ricorrente, ingiustificata la disparità di trattamento con i dipendenti che subiscono infortuni sulla pubblica via durante il tragitto per raggiungere il posto di lavoro ai quali la giurisprudenza riconosce la dipendenza da causa di servizio e il relativo indennizzo per le infermità che ne derivano.

Il Ministero - con memoria del -OMISSIS- alla quale la ricorrente ha replicato con memoria del -OMISSIS- chiede il rigetto del ricorso, deducendo la legittimità della valutazione del Comitato, che “ha ritenuto di dovere equiparare l’alloggio di servizio assegnato alla ricorrente (e alle adiacenze interne della struttura immobiliare ove esso è allocato) ad una normale unità abitativa ubicata in un edificio privato ed ha così negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del trauma in argomento, non ravvisando la configurabilità dell’infortunio “in itinere…”

3. Per la giurisprudenza “poiché l'alloggio di servizio, considerato come tale e non in relazione a particolari caratteristiche strutturali o di ubicazione del medesimo, non aggrava, rispetto ad una comune abitazione, il rischio generico di infortuni domestici e non determina perciò quel rapporto di occasionalità tra lavoro e incidente, necessario a qualificare il secondo come infortunio sul lavoro, non può ritenersi che un incidente, in quanto avvenuto nell'alloggio di servizio, possa essere qualificato come avvenuto in occasione di lavoro, ai sensi dell'art. 2 d.P.R. n. 1124 del 1965” (Cassazione civile, sez. lav., 9 dicembre 2002 , n. 17523, nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva escluso che l'infortunio occorso al lavoratore, caduto nell'uscire dalla doccia nell'alloggio di servizio, fosse qualificabile come infortunio sul lavoro ai fini della determinazione del periodo di comporto).

Tuttavia, il caso in esame è peculiare poiché il dipendente ha subito un infortunio non all’interno dell’alloggio di servizio ma lungo il tragitto tra l’ufficio in cui espleta l’attività lavorativa e il luogo in cui si trovava l’alloggio, senza mai uscire nella pubblica via, e percorrendo a piedi i locali dello stesso stabile.

Occorre allora chiarire se l’infortunio occorso alla ricorrente possa essere qualificato come “infortunio in itinere”, quell' infortunio, cioè, che non è avvenuto durante lo svolgimento dell'attività lavorativa ma ha avuto luogo durante il tempo impiegato dal lavoratore negli spostamenti da e per il luogo di lavoro.

Al riguardo la giurisprudenza ha affermato che “l’infortunio in itinere è da comprendere nella tutela assicurativa obbligatoria in quanto sia riconducibile alla comune ipotesi di infortunio avvenuto "in occasione di lavoro". Tale infortunio può ritenersi indennizzabile allorquando l’attività strumentale e preparatoria, anteriore o successiva alla vera e propria prestazione lavorativa, e tra essa dunque anche l’attività di spostamento su strada tra abitazione e luogo di lavoro, sia obbligata e si renda necessaria per le particolari modalità e caratteristiche della prestazione lavorativa. In questo caso il generico rischio della strada, al quale sono indistintamente esposti tutti gli utenti della stessa, può diventare rischio specifico di lavoro quando a quel rischio si accompagni un elemento aggiuntivo e qualificante, per il quale l’infortunio su strada viene a trovarsi in rapporto di stretta e necessaria connessione con gli obblighi lavorativi” (Corte di Cassazione n. 3970 del 21/4/99).

Ed ancora: “In tema di infortunio "in itinere", il requisito della "occasione di lavoro" implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio, indipendentemente dal grado maggiore o minore di questo, assumendo il lavoro il ruolo di fattore occasionale del rischio stesso ed essendo il limite della copertura assicurativa costituito esclusivamente dal "rischio elettivo", intendendosi per tale quello che, estraneo e non attinente alla attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento. Ne consegue che, allorquando l'utilizzo della pubblica strada sia imposto dalla necessità di raggiungere il posto di lavoro, si configura un rapporto finalistico o strumentale, tra l'attività di locomozione e di spostamento (tra luogo di abitazione e luogo di lavoro, e viceversa) e l'attività di stretta esecuzione della prestazione lavorativa, che di per sé è sufficiente ad integrare quel "quid pluris" richiesto per la indennizzabilità dell'infortunio "in itinere" (Cassazione 11/12/2003 n. 18980; in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che non aveva ritenuto rilevanti le prove testimoniali volte a provare che al momento del sinistro stradale in cui era incorsa, prima dell'apertura mattutina dell'agenzia bancaria di cui era dipendente, la lavoratrice stava rientrando in casa per recuperare le chiavi dello sportello bancomat di cui era custode).

Dalla riferita giurisprudenza emerge che la ratio della fattispecie di origine giurisprudenziale è quella di tutelare il lavoratore che assume il rischio di percorrere la pubblica strada per recarsi ovvero ritornare dal lavoro; il rischio è dunque un elemento necessario che nel caso in esame è assente in quanto la ricorrente per recarsi a lavoro e per rientrare dal lavoro non ha mai lasciato l’edificio.

4. Conclusivamente, per le considerazioni sino a qui espresse, il Consiglio esprime parere nel senso che il ricorso vada respinto.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Vincenzo Neri Mario Luigi Torsello




IL SEGRETARIO
Maria Cristina Manuppelli