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Emolumenti accessori e loro conteggio ai fini previdenziali

Inviato: lun ott 18, 2010 11:13 am
da firefox
Salve a tutti, provo a porvi una domanda auspicando possibilmente una risposta chiara e certa.

A prescindere adl "cedolino unico" che consentirà il pagamento di tutte le varie indennità, straordinari, ecc. appunto in un unico cedolino, mi sapete dire se attualmente TUTTE le vostre indennità ed emolumenti accessori in genere contribuiscono al conteggio dell'eventuale trattamento di quiescenza?

In caso affermativo, come credo ovvio, visto che si pagano le trattenute ai fini previdenziali anche su quelle indennità, mi sapete dire in che percentuale concorrono alla maturazione del trattamento di cui sopra?

Faccio un esempio estremo, ma utile ad inquadrare il problema:

- se Tizio, entrato nell'Amministrazione 15/20 anni fa e con un'età oggi di 40/45 anni, quindi titolare di una futura pensione con sistema contributivo nella sua carriera NON farà mai una sola ora di straordinario, oppure ne farà pochissime e Caio, entrato quando lui, con medesima età e grado, al contrario abbonderà a dismisura con il lavoro straordinario (pagando ovviamente molti più contributi all'INPDAP di Tizio) come e in quale misura cambierebbero le rispettive pensioni mensili, supponendo che lasciassero il servizio contestualmente?

Saluti

Re: Emolumenti accessori e loro conteggio ai fini previdenziali

Inviato: lun ott 18, 2010 12:03 pm
da Roberto Mandarino
Sperando di farle cosa gradita le allego un pensiero espresso dall'amico brigante1962 e che ho trovato nel forum dell'Avvocato carta.

Saluti Roberto


Segnala il messaggioRispondi citandoLo straordinario. E' il problema.
di brigante1962 » lun lug 20, 2009 11:01 pm

Cari lettori,
con l'articolo di seguito riportato tratto da un sito di una organizzazione sindacale di Polizia vorrei proporvi uno degli annosi problemi che affliggono il personale dello stato in servizio: Il pagamento delle prestazione lavorative oltre l'orario di servizio, ovvero lo straordinario.
Com’è noto, la Riforma Dini (l. 335/95) ha reso pensionabile il trattamento economico accessorio nella misura in cui supera il 18% del figurativo dello stipendio.
Si precisa che ciò vale per coloro che alla data del 31.12.92 non avevano raggiunto i 30 anni di servizio, ovvero per la totalità di tutto il personale attualmente in servizio nel comparto Sicurezza e Difesa.
Al fine di meglio comprendere come funziona la pensionabilità dei compensi accessori e in che misura è possibile fruirne, sarà opportuno prendere un importo standard e immaginarlo a modello
stipendiale.
Si prenda così ad esempio il dipendente che percepisce a titolo di stipendio e di Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA) euro 10.000,00 annui e a titolo di compensi accessori euro 2.000,00 annui.
In questo caso, il 18% figurativo dello stipendio è pari euro 1.800,00; ciò significa che sarà pensionabile, oltre al 18% (1.800,00 euro), anche la parte che supera tale 18% nell’ambito dell’importo del trattamento economico accessorio reso, vale a dire euro 200,00. Il suddetto raffronto viene anche effettuato dai competenti Uffici in sede di conguaglio annuale ai fini della determinazione dell’eventuale contribuzione dovuta.
Per quanto detto, allorquando le ore di lavoro straordinario effettuate
dal personale vengono convertite in recuperi riposo compensativi o ancora peggio. non vengono assegnate, si concretizza anche una penalizzazione sul trattamento di quiescenza.
In tal caso, difatti, si ottiene un depauperamento dei compensi accessori effettuati, sicché si riduce l’importo degli emolumenti pensionabili, con un danno pensionistico non di poco conto.
Non può sfuggire, pertanto, la forte penalizzazione del personale che sempre più spesso viene letteralmente costretto a chiedere la conversione delle ore di lavoro straordinario rese in riposo compensativi, pena – causa costante insufficienza di fondi – la perdita definitiva del “già lavorato”.
E’ evidente tutta la necessità di porre termine a tale stato di cose che, di fatto, si risolve in una frustrazione dei diritti pensionistici del personale in servizio.
Occorre intervenire con forza nelle relative sedi, per porvi rimedio, a mio avviso, occorre inoltre, introdurre il principio in virtù del quale siano da considerarsi pensionabili allo stesso modo tutte le ore di straordinario effettuate dal personale, a prescindere dalla conversione in riposi compensativi, e quelle che non vengono assegnate per il superamento del cosiddetto monte ore.
Si tratta di una problematica seria e importante che bisognerebbe seguire con grande attenzione.
Cordialmente
biagio savinio Brig CCbrigante1962

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Re: Emolumenti accessori e loro conteggio ai fini previdenziali

Inviato: lun ott 18, 2010 5:56 pm
da firefox
roberto63 ha scritto:Sperando di farle cosa gradita le allego un pensiero espresso dall'amico brigante1962 e che ho trovato nel forum dell'Avvocato carta.

Saluti Roberto


Segnala il messaggioRispondi citandoLo straordinario. E' il problema.
di brigante1962 » lun lug 20, 2009 11:01 pm

Cari lettori,
con l'articolo di seguito riportato tratto da un sito di una organizzazione sindacale di Polizia vorrei proporvi uno degli annosi problemi che affliggono il personale dello stato in servizio: Il pagamento delle prestazione lavorative oltre l'orario di servizio, ovvero lo straordinario.
Com’è noto, la Riforma Dini (l. 335/95) ha reso pensionabile il trattamento economico accessorio nella misura in cui supera il 18% del figurativo dello stipendio.
Si precisa che ciò vale per coloro che alla data del 31.12.92 non avevano raggiunto i 30 anni di servizio, ovvero per la totalità di tutto il personale attualmente in servizio nel comparto Sicurezza e Difesa.
Al fine di meglio comprendere come funziona la pensionabilità dei compensi accessori e in che misura è possibile fruirne, sarà opportuno prendere un importo standard e immaginarlo a modello
stipendiale.
Si prenda così ad esempio il dipendente che percepisce a titolo di stipendio e di Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA) euro 10.000,00 annui e a titolo di compensi accessori euro 2.000,00 annui.
In questo caso, il 18% figurativo dello stipendio è pari euro 1.800,00; ciò significa che sarà pensionabile, oltre al 18% (1.800,00 euro), anche la parte che supera tale 18% nell’ambito dell’importo del trattamento economico accessorio reso, vale a dire euro 200,00. Il suddetto raffronto viene anche effettuato dai competenti Uffici in sede di conguaglio annuale ai fini della determinazione dell’eventuale contribuzione dovuta.
Per quanto detto, allorquando le ore di lavoro straordinario effettuate
dal personale vengono convertite in recuperi riposo compensativi o ancora peggio. non vengono assegnate, si concretizza anche una penalizzazione sul trattamento di quiescenza.
In tal caso, difatti, si ottiene un depauperamento dei compensi accessori effettuati, sicché si riduce l’importo degli emolumenti pensionabili, con un danno pensionistico non di poco conto.
Non può sfuggire, pertanto, la forte penalizzazione del personale che sempre più spesso viene letteralmente costretto a chiedere la conversione delle ore di lavoro straordinario rese in riposo compensativi, pena – causa costante insufficienza di fondi – la perdita definitiva del “già lavorato”.
E’ evidente tutta la necessità di porre termine a tale stato di cose che, di fatto, si risolve in una frustrazione dei diritti pensionistici del personale in servizio.
Occorre intervenire con forza nelle relative sedi, per porvi rimedio, a mio avviso, occorre inoltre, introdurre il principio in virtù del quale siano da considerarsi pensionabili allo stesso modo tutte le ore di straordinario effettuate dal personale, a prescindere dalla conversione in riposi compensativi, e quelle che non vengono assegnate per il superamento del cosiddetto monte ore.
Si tratta di una problematica seria e importante che bisognerebbe seguire con grande attenzione.
Cordialmente
biagio savinio Brig CCbrigante1962

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Ti ringrazio..conoscevo già questo parere ma sarebbe interessante fosse supportato da circolari e/o norme dove si evinca ad esempio se anche i VV.F. vi rientrano.

Cmq sia vi è un dato che non mi torna:
se ho capito bene considerato che solo la parte eccedente il 18% dell'imponibile relativo allo stipendio fisso è valutata ai fini pensionistici, perchè si pagano a prescindere le trattenute ai fini previdenziali su tutte le indennità accessorie ovvero anche sulla parte eccedente e NON valutata ai fini previdenziali?

Nell'esempio di cui sopra il dipendente le trattenute ai fini previdenziali le ha pagate anche per i 1800,00 Euro e NON solo per i 200,00 Euro che saranno presi in considerazione.

NON dovrebbe essere fatto un conguaglio a fine anno che chiaramente sarebbe a credito del dipendente?

Spero di aver espresso in maniera comprensiva il mio pensiero.

Saluti