Pagina 1 di 1

vittima del dovere negato danno biologico e dano morale

Inviato: dom mar 05, 2017 12:03 pm
da avt8
Nel 2015 avevo fatto istanza al Ministero per essere inviato alla C.M.O ,al fine di farmi riconoscere il danno morale e quello materiale- La C.M.O,si e espressa negativamente a tale riconoscimento.-
Allora ho chiesto al Ministero con ulteriore istanza il riesame al fine della rivalutazione del D; e DB-
In data odierna tramite la questura mi e stato noificato il decreto con il quale viene respinta l'istanza a seguito del parere del consiglio di stato 3105/2013, espresso nell'adunanza del 4.3.2015,statuendo" a differenza della normativa pensionistica privilegiata e di guerra che consente la rivalutazione del trattamento per effetto dell'aggravamento dell'invalidità i benefici previsti dalle disposizioni di legge a favore delle diverse categorie di vittime hanno carattere indennitario,sono previsti a vita in misura preordinata purhè l'interessato abbia riportato una invalidità uguale o superiore al 25% e non prevedono la possibilità di riliquidazione a seguito di aggravemti-E che l'amministrazione non intende discostarsi da detta pronuncia,richiesta dalla auotrevole Consesso.

Re: vittima del dovere negato danno biologico e dano moral

Inviato: dom mar 05, 2017 2:59 pm
da stefano72
Buongiorno
Quindi ora il passaggio successivo è il ricorso al Giudice del Lavoro.
L'argomento mi interessa in quanto dovrò richiedere anch'io la rider-terminazione della % di vittima del dovere.

Re: vittima del dovere negato danno biologico e dano moral

Inviato: dom mar 05, 2017 4:27 pm
da avt8
No la competenza per il riconoscimento del db e dm e del giudice amministrativo. T.A.R.

Re: vittima del dovere negato danno biologico e dano moral

Inviato: dom mar 05, 2017 4:32 pm
da Zenmonk
avt8 ha scritto:No la competenza per il riconoscimento del db e dm e del giudice amministrativo. T.A.R.
Convinto? Dopo la sentenza a sezioni unite della cassazione?

Re: vittima del dovere negato danno biologico e dano moral

Inviato: dom mar 05, 2017 5:18 pm
da stefano72
Le sezione Unite Civile della Cassazione finalmente con la sentenza 23300/2016,hanno sentenziato che per il riconoscimento di vittima del dovere ed i suoi benefici la competenza e del Giudice Ordinario-
Per cui tutti i ricorsi presentati avanti al T.A.R. saranno dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione-anche quelli pendenti in appello davanti al Consiglio di Stato-
omissis
14. Alla luce di questa normativa, deve affermarsi che quello configurato dal legislatore e’ un diritto soggettivo e non un interesse legittimo, in quanto, in presenza dei requisiti richiesti, i soggetti prima indicati, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di un’amministrazione pubblica priva di discrezionalita’ in ordine alla decisione di erogare o meno le provvidenze ed in ordine alla misura delle stesse (su questa medesima linea si sono espresse, in relazione a norme di analogo contenuto, Cass. 18 dicembre 2007, n. 26626 e 29 agosto 2008, n. 21927).
15. Si sostiene che elementi di discrezionalita’ si rinverrebbero nella disciplina che regola l’attivita’ del Comitato di verifica cui la normativa richiamata del Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, articoli 1079 e ss, codice dell’ordinamento militare) affida il compito di formulare un parere medico – legale in ordine al riconoscimento della dipendenza delle infermita’ invalidanti o del decesso da causa di servizio. Ma dall’analisi di tale disciplina emerge che il comitato non ha discrezionalita’ nello svolgere il suo compito di accertare la dipendenza da cause di servizio e deve applicare criteri e modalita’ precisate dalla legge per la determinazione dell’invalidita’ permanente.),a medesima normativa, poi, prevede che l’amministrazione “in conformita’ al giudizio espresso dalle commissioni mediche ospedaliere nonche’ al parere del comitato di verifica” adotta il provvedimento di attribuzione del beneficio e ne cura la liquidazione, senza introdurre elementi di discrezionalita’.

19. Come si e’ sottolineato in dottrina, si e’ in presenza di un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un’infermita’ o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi. Quindi la competenza e’ regolata dall’articolo 442 c.p.c. e la giurisdizione e’ del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro e dell’assistenza sociale. Il primo motivo e’ quindi infondato.

Re: vittima del dovere negato danno biologico e dano moral

Inviato: dom mar 05, 2017 8:40 pm
da avt8
stefano72 ha scritto:Le sezione Unite Civile della Cassazione finalmente con la sentenza 23300/2016,hanno sentenziato che per il riconoscimento di vittima del dovere ed i suoi benefici la competenza e del Giudice Ordinario-
Per cui tutti i ricorsi presentati avanti al T.A.R. saranno dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione-anche quelli pendenti in appello davanti al Consiglio di Stato-
omissis
14. Alla luce di questa normativa, deve affermarsi che quello configurato dal legislatore e’ un diritto soggettivo e non un interesse legittimo, in quanto, in presenza dei requisiti richiesti, i soggetti prima indicati, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di un’amministrazione pubblica priva di discrezionalita’ in ordine alla decisione di erogare o meno le provvidenze ed in ordine alla misura delle stesse (su questa medesima linea si sono espresse, in relazione a norme di analogo contenuto, Cass. 18 dicembre 2007, n. 26626 e 29 agosto 2008, n. 21927).
15. Si sostiene che elementi di discrezionalita’ si rinverrebbero nella disciplina che regola l’attivita’ del Comitato di verifica cui la normativa richiamata del Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, articoli 1079 e ss, codice dell’ordinamento militare) affida il compito di formulare un parere medico – legale in ordine al riconoscimento della dipendenza delle infermita’ invalidanti o del decesso da causa di servizio. Ma dall’analisi di tale disciplina emerge che il comitato non ha discrezionalita’ nello svolgere il suo compito di accertare la dipendenza da cause di servizio e deve applicare criteri e modalita’ precisate dalla legge per la determinazione dell’invalidita’ permanente.),a medesima normativa, poi, prevede che l’amministrazione “in conformita’ al giudizio espresso dalle commissioni mediche ospedaliere nonche’ al parere del comitato di verifica” adotta il provvedimento di attribuzione del beneficio e ne cura la liquidazione, senza introdurre elementi di discrezionalita’.

19. Come si e’ sottolineato in dottrina, si e’ in presenza di un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un’infermita’ o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi. Quindi la competenza e’ regolata dall’articolo 442 c.p.c. e la giurisdizione e’ del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro e dell’assistenza sociale. Il primo motivo e’ quindi infondato.

Ma possibile che a 68 anni devo continuare a dare lezioni di giurisprudenza su questo forum ?
La sezioni uniti hanno stabilito che la competenza per il riconoscimento dei benefici cioè i vitalizi, e competente il giudice del lavoro- E siccome il riconoscimento del danno morale e quello biologico, e legato alla percentuale della invalidità permanente indicata dalla CMO, quindi per questo fatto la competenza e del giudice amministrativo,in quanto al T.A.R non si chiede il riconoscimento dei vitalizi ma bensi il calcolo della percentuale di invalidità-
E visto che siete giovani ed avete tempo più di me incomuinciate a studiare la differenza tra la concessione del vitalizio- ed il calcolo della percentuale di invalidità

Re: vittima del dovere negato danno biologico e dano moral

Inviato: dom mar 05, 2017 8:47 pm
da avt8
Se un dipendente viene riconosciuto vittima del dovere e vuole impugnare la percentuale di invalidità,non deve andare al giudice del lavoro ma al T.A.R.-
Per esempio io vengo riconosciuto vittima del dovere e per l'evento mi e stata assegnata un 5^ categoria-
La CMO ,mi da una percentuale di invalidità del 28 %- io prenderò i vitalizi ma dovro impugnare il decreto avanti al T.A.R per avere la percentuale di invalidità corrispondente e più favorevole alla Tab.A-

Re: vittima del dovere negato danno biologico e dano moral

Inviato: dom mar 05, 2017 11:43 pm
da Zenmonk
Mi spiace Avt ma non mi trovi d'accordo sul punto.
A mente del n.15 della sentenza il comitato di verifica (quindi a maggior ragione le CMO) non ha alcuna discrezionalità tipica dell'attività amministrativa, bensì deve applicare la legge e stop. Se in detta applicazione per errore dà una percentuale inferiore al dovuto LEDE UN DIRITTO SOGGETTIVO e pertanto la giurisdizione è ordinaria

Re: vittima del dovere negato danno biologico e dano moral

Inviato: lun mar 06, 2017 6:59 am
da christian71
Buongiorno a tutti...

Già sapevamo che il Ministero nega la possibilità di fare la rivalutazione e in caso di ricorso, la competenza, che io sappia, è del Giudice Ordinario-Sezione Lavoro...

Infatti, il mio ricorso per la rivalutazione della % tenendo conto degli aggravamenti + danno morale + arretrati è pendente presso il Giudice del Lavoro e quest'ultimo non ha mai detto che non è sua la competenza... Inoltre, il mio avvocato, già nel 2015 proprio per dimostrare la competenza del Giudice Ordinario, ha allegato al ricorso due sentenze, (non ricordo se della Corte d'Appello di Genova o della Cassazione) che si esprimono in tal senso...

Buona giornata a tutti
Christian

Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk

Re: vittima del dovere negato danno biologico e dano moral

Inviato: lun mar 06, 2017 9:00 am
da avt8
Allora vi consiglio di andare sul sito della G.A.e leggete le sentenze recenti in merito

Re: vittima del dovere negato danno biologico e dano moral

Inviato: lun mar 06, 2017 9:25 am
da avt8
Se andate davanti ad una comnissione di esami e vi da un punteggio di 4. Ma voi ritenete che è sbagliatoil punnteggio avuto.poiché vi è interesse legittimo ad essere valutato correttamente la competenza e del t.A.r. e la stessa cosa dicasi del verbale della C.mo. che vi da 15 %.anziche 20%

Re: vittima del dovere negato danno biologico e dano moral

Inviato: mer mar 08, 2017 2:08 pm
da sick
stefano72 ha scritto:Le sezione Unite Civile della Cassazione finalmente con la sentenza 23300/2016,hanno sentenziato che per il riconoscimento di vittima del dovere ed i suoi benefici la competenza e del Giudice Ordinario-
Per cui tutti i ricorsi presentati avanti al T.A.R. saranno dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione-anche quelli pendenti in appello davanti al Consiglio di Stato-
omissis
14. Alla luce di questa normativa, deve affermarsi che quello configurato dal legislatore e’ un diritto soggettivo e non un interesse legittimo, in quanto, in presenza dei requisiti richiesti, i soggetti prima indicati, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di un’amministrazione pubblica priva di discrezionalita’ in ordine alla decisione di erogare o meno le provvidenze ed in ordine alla misura delle stesse (su questa medesima linea si sono espresse, in relazione a norme di analogo contenuto, Cass. 18 dicembre 2007, n. 26626 e 29 agosto 2008, n. 21927).
15. Si sostiene che elementi di discrezionalita’ si rinverrebbero nella disciplina che regola l’attivita’ del Comitato di verifica cui la normativa richiamata del Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, articoli 1079 e ss, codice dell’ordinamento militare) affida il compito di formulare un parere medico – legale in ordine al riconoscimento della dipendenza delle infermita’ invalidanti o del decesso da causa di servizio. Ma dall’analisi di tale disciplina emerge che il comitato non ha discrezionalita’ nello svolgere il suo compito di accertare la dipendenza da cause di servizio e deve applicare criteri e modalita’ precisate dalla legge per la determinazione dell’invalidita’ permanente.),a medesima normativa, poi, prevede che l’amministrazione “in conformita’ al giudizio espresso dalle commissioni mediche ospedaliere nonche’ al parere del comitato di verifica” adotta il provvedimento di attribuzione del beneficio e ne cura la liquidazione, senza introdurre elementi di discrezionalita’.

19. Come si e’ sottolineato in dottrina, si e’ in presenza di un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un’infermita’ o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi. Quindi la competenza e’ regolata dall’articolo 442 c.p.c. e la giurisdizione e’ del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro e dell’assistenza sociale. Il primo motivo e’ quindi infondato.

Giustissimo, come è giusto quanto detto da Cristhian, sono nella sua stessa identica situazione.

Re: vittima del dovere negato danno biologico e dano moral

Inviato: mer mar 08, 2017 3:38 pm
da Zenmonk
Che la GA affermi la propria giurisdizione non significa che ce l'abbia. Trattasi di diritti come stabilito dalla Cassazione a SSUU