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Benefici legge 539/50.-

Inviato: ven gen 20, 2017 8:23 pm
da drago5431
Buonasera sono un Ispettore Superiore S.U.P.S. in pensione e volevo chiedere come posso fare per vedere se percepisco i benefici della legge 539/50 relativi all'attribuzione dell'8^ categoria sul provvedimento di P.P.O inviatomi dall'INPS? Grazie

Re: Benefici legge 539/50.-

Inviato: ven gen 20, 2017 10:37 pm
da antoniomlg
drago5431 ha scritto:Buonasera sono un Ispettore Superiore S.U.P.S. in pensione e volevo chiedere come posso fare per vedere se percepisco i benefici della legge 539/50 relativi all'attribuzione dell'8^ categoria sul provvedimento di P.P.O inviatomi dall'INPS? Grazie

scusa ma prima di avere il provvedimento di PPO
avevi la pensione ordinaria?

hai fatto il confronto con la prima pensione?

ciao

Re: Benefici legge 539/50.-

Inviato: sab gen 21, 2017 1:13 am
da drago5431
Si ovviamente ma non vedo il nesso. La legge 539/50 riguarda il beneficio derivante dalle infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio e la loro ascrivibilita' tabellare....

Re: Benefici legge 539/50.-

Inviato: sab gen 21, 2017 8:25 am
da antoniomlg
drago5431 ha scritto:Si ovviamente ma non vedo il nesso. La legge 539/50 riguarda il beneficio derivante dalle infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio e la loro ascrivibilita' tabellare....
i benefici in questione piu famosamente conosciuti come benefici combattentistici ex artt 117 e 120.
li deve applicare l'amministrazione di appartenenza
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Ulteriori chiarimenti dell'INPDAP in ordine all'applicazione dei benefici da attribuire agli invalidi per servizio, ai sensi degli art. 43 e 44 del r.d.l. 30 settembre 1922 n. 1290, come integrata dalla legge n. 539/1950.

Riportiamo di seguito l'informativa n. 53 del 05/11/2003.

OGGETTO: benefici attribuiti al personale riconosciuto invalido o mutilato per causa di servizio.

Talune Amministrazioni ed Enti hanno chiesto chiarimenti in ordine all'applicazione dei benefici di cui all'oggetto ed, in particolare, alle modalità di attribuzione degli stessi, anche alla luce di quanto indicato nelle informative n. 31 del 18/3/2002 e n. 73 del 4/10/2002.
In via preliminare è bene precisare che il beneficio in parola (consistente, si ricorda, in un incremento stipendiale del 2,50% o del 1,25%, rispettivamente, per le infermità ascritte alle prime sei categorie ovvero alle ultime due categorie di cui alla tabella A annessa al DPR 30 dicembre 1981 n. 834), esteso al personale riconosciuto invalido o mutilato per causa di servizio dalla legge n. 539 del 15 luglio 1950, è attribuito dall'ente datore di lavoro, in quanto da computare come incremento economico sul trattamento retributivo dell'interessato.
E' quindi l'ente datore di lavoro che, sulla base della normativa di volta in volta vigente (norma di legge o di contratto), attribuisce il predetto beneficio al personale destinatario: il riconoscimento sul trattamento di quiescenza è conseguenza dell'inclusione del citato beneficio nella retribuzione pensionabile.

Nel merito, si forniscono alcune puntualizzazioni, distinguendo l'ipotesi dell'attribuzione dei benefici in questione in base al contratto di appartenenza dell'interessato da quella dell'attribuzione dei benefici ai sensi della normativa di cui agli art. 43 e 44 del R.D.L. 30 settembre 1922 n. 1290, come integrata dalla legge n. 539/1950.


A) Benefici attribuiti al personale riconosciuto invalido o mutilato per causa di servizio in base al relativo contratto di comparto.

In tutti i casi in cui è il contratto nazionale di lavoro che regola il beneficio indicato in oggetto, lo stesso trova la sua disciplina esclusivamente nel contratto medesimo a decorrere dal giorno successivo alla sua stipulazione.
E', quindi, il contratto che individua (o conferma) la base retributiva su cui l'ente datore di lavoro calcola il beneficio in questione.
Ed è sempre la stessa fonte contrattuale a determinare eventuali diverse modalità di attribuzione del beneficio (decorrenza, decadenza o prescrizione ecc).
Il beneficio in parola, quindi, attiene esclusivamente al rapporto di lavoro, ed è valorizzato sul trattamento di quiescenza in quanto corrisposto durante il periodo di riferimento per determinare la retribuzione pensionabile del personale interessato.
In sostanza, le sedi provinciali e territoriali Inpdap riconosceranno il beneficio in questione utile a pensione, se corrisposto dall'ente datore di lavoro e computato nella base contributiva e pensionabile, senza procedere, per gli iscritti alle Casse degli ex Istituti di Previdenza, a mettere a carico dell'ente datore di lavoro l'onere finanziario derivante dall'attribuzione dei benefici di cui trattasi sul trattamento di pensione. Qualora, invece, l'attribuzione del beneficio avvenga "virtualmente" sull'ultima retribuzione all'atto della cessazione dal servizio, a seguito di sentenza, le Sedi provinciali e territoriali dovranno procedere a calcolare, a carico dell'ente datore, il valore capitale derivante dalla predetta attribuzione del beneficio.

Si ritiene, inoltre, opportuno indicare gli aspetti comuni sulla materia relativi ai diversi CCNL che hanno proceduto alla "contrattualizzazione" dei predetti benefici.

Il beneficio è attribuito, a domanda, al personale riconosciuto invalido o mutilato per causa di servizio, la cui infermità è classificata tra quelle della tabella A annessa al DPR n. 834/81 (riconoscimento che può essere avvenuto anche prima della data di sottoscrizione del CCNL di comparto cui appartiene il lavoratore).
Sul punto si rammenta che, attualmente, il procedimento per il riconoscimento della dipendenza dell'infermità derivante da causa di servizio, per tutti i pubblici dipendenti, è regolato dal DPR n. 461/2001, che prevede, nel procedimento, l'intervento sia della Commissione medica ospedaliera (per l'accertamento dell'infermità e, quindi, dello stato invalidante) sia del Comitato di verifica per le cause di servizio (per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità riscontrate dalla C.M.O.).
Il beneficio compete, altresì, nel caso in cui l'infermità dipendente da causa di servizio sia stata accertata durante un precedente rapporto di lavoro con un ente datore di lavoro diverso da quello in cui il dipendente presta attualmente servizio e al quale ha presentato domanda di attribuzione del beneficio.
La domanda di attribuzione del beneficio deve essere presentata in costanza di rapporto di lavoro.
Relativamente alla presentazione della domanda del beneficio rispetto alla data del riconoscimento dell'infermità dipendente da causa di servizio, non sussistono al riguardo problemi di prescrizione, purché la domanda stessa sia presentata, come accennato prima, in costanza di rapporto di lavoro (va da se che, ai fini che qui interessano, anche il riconoscimento dell'infermità dipendente da causa di servizio debba avvenire in costanza di rapporto di lavoro).
Il beneficio decorre dalla data di presentazione della relativa domanda
Le percentuali di incremento previste (2,50% ovvero 1,25%) sono applicate ai diversi trattamenti retributivi, indicati dai relativi contratti, in godimento al momento della presentazione della relativa domanda.

B) Benefici attribuiti al personale riconosciuto invalido o mutilato per causa di servizio in base alle previsioni di legge.
Per le domande del beneficio in questione presentate prima della stipulazione del relativo CCNL di comparto ovvero per quelle presentate dal personale il cui contratto non ha ancora proceduto a "contrattualizzare" il beneficio in parola, rimangono in vigore le disposizioni di cui agli artt. 43 e 44 del R.D.L. 30 settembre 1922 n. 1290, come integrate dalla legge n. 539/1950, e secondo le indicazioni fornite dalla Commissione speciale pubblico impiego - sez. III - del Consiglio di Stato con parere n. 452 del 13/12/1999.
Nel confermare pertanto le istruzioni impartite con le citate informative n. 31 del 18/3/2002 e n. 73 del 4/10/2002, si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni.
Anche nella fattispecie in esame, il beneficio in parola esplica i suoi effetti sul trattamento pensionistico nella misura in cui risulti presente nella base contributiva e pensionabile dell'interessato.
In particolare, si specifica quanto segue, anche al fine di individuare le differenze rispetto a quanto indicato al paragrafo A).

Il beneficio è attribuito d'ufficio all'avente diritto da parte dell'Amministrazione d'appartenenza: la richiesta del beneficio da parte dell'interessato ha solamente la funzione di mettere in mora l'ente datore di lavoro, nonché quella di segnalare allo stesso la propria posizione.
La domanda di attribuzione del beneficio può essere presentata anche dal personale cessato dal servizio, purché il riconoscimento dell'infermità derivante da causa di servizio sia avvenuto nel periodo di permanenza del rapporto di lavoro (per il procedimento relativo al riconoscimento dell'infermità dipendente da causa di servizio si rinvia al DPR n. 461/2001 ed a quanto sopra riportato).
Rimane fermo l'istituto della prescrizione quinquennale dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Il beneficio decorre dalla data di emanazione del verbale di accertamento dell'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.
La base di computo del beneficio in parola, sul quale si calcolano le percentuali di incremento previste (2,50% ovvero 1,25% a seconda la classificazione dell'infermità), è composta dallo stipendio, dagli incrementi stipendiali e dalla r.i.a., in godimento alla data di emanazione del verbale di accertamento dell'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Per il personale iscritto alle Casse degli ex Istituti di Previdenza, l'onere finanziario derivante dall'attribuzione del predetto beneficio sul trattamento di pensione è posto a carico dell'ente datore di lavoro, qualora l'attribuzione dei benefici in questione, fatti salvi i termini prescrizionali sopra indicati, dovesse coincidere con il mese di cessazione dal servizio.
Per entrambe le ipotesi di cui ai paragrafi A) e B) sopra considerate, il più volte richiamato beneficio può essere concesso una solo volta nel corso dell'intera vita lavorativa e non è riassorbibile nel tempo, né rivalutabile.
Lo stesso beneficio non costituisce base di calcolo per ulteriori benefici.
Nel caso di accertato aggravamento dell'infermità (ascrivibile ad una delle prime sei categorie di cui alla tabella A annessa al DPR 834/1981), già riconosciuta dipendente da causa di servizio, che comporti un incremento stipendiale del 2.50% in luogo del 1,25% già concesso, dovrà essere attribuito l'ulteriore importo differenziale del 1,25%.
Inoltre, il beneficio considerato, configurandosi come mero incremento stipendiale, è soggetto alla maggiorazione del 18% per il personale statale cui si applica la normativa pensionistica di cui al DPR n. 1092/73 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL DIRIGENTE GENERALE

Re: Benefici legge 539/50.-

Inviato: gio mag 18, 2017 7:02 pm
da panorama
Accolto.
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1) - Il ricorrente, in data 22.9.2007, veniva riconosciuto affetto da una lombosciatalgia destra con ernia discale L2-L3 e, quindi, in data 28.9.2007, inoltrava domanda per il riconoscimento della causa di servizio e dell’equo indennizzo.

2) - La CMO di Padova, con verbale modello BL/B n. ACMO II079313 del 10.6.2008, riconosceva il ricorrente affetto da “lombosciatalgia destra con ernia discale L2-L3”, ascrivendo la patologia all’8^ categoria della Tabella A.

3) - Il Ministero dell’Interno - ........., con relazione del 9.2.2012, provvedeva a chiedere al competente Comitato di Verifica per le Cause di Servizio il necessario parere in ordine alla dipendenza da causa di servizio della predetta patologia.

4) - Detto Comitato, con il parere n. 6362 del 15.10.2012, ometteva di esprimersi proprio sull’unica patologia ascritta a categoria.

5) - Pertanto, con nota ministeriale del 21.5.2015, veniva richiesto il riesame della pratica e solo in data 28.9.2015, il Comitato di Verifica emetteva il parere n. 13480/2015, con cui riconosceva la detta patologia come dipendente da causa di servizio.

6) - In data 27.1.2016, veniva notificato al ricorrente il decreto ......., con il quale il Ministero dell’Interno, conformandosi al predetto parere, riconosceva l’infermità: “lombosciatalgia destra con ernia discale L2-L3”, da cui è affetto il ricorrente, dipendente da causa di servizio.

7) - In data 9.5.2016, il ricorrente, quindi, chiedeva al Ministero dell’Interno – ......... l’incremento stipendiale vitalizio dell’1,25%, di cui alla legge n. 539 del 1950.

8) - L’istanza, con nota ministeriale del 21.9.2016, veniva inoltrata al Compartimento di Polizia Ferroviaria per OMISSIS, che, in data 11.10.2016, chiedeva chiarimenti al predetto Servizio in ordine all’applicazione dei suddetti benefici.

9) - Il Servizio, con nota del 14.11.2016, forniva i richiesti chiarimenti.

10) - In data 21.12.2016, con provvedimento notificato il 22.12.2016, il Compartimento Polizia Ferroviaria per OMISSIS chiudeva il procedimento negando al ricorrente i benefici richiesti, facendo proprie le conclusioni del Servizio, di cui alla nota 14.11.2016.

11) - Con memoria depositata in data 30.1.2017, si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, che, dopo aver ricostruito i fatti di causa, eccepiva il difetto di giurisdizione di questa Corte.

12) - Secondo la resistente, riguardando la domanda il beneficio economico stipendiale attribuibile al personale che, in attività di servizio, abbia ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte, competente sarebbe il TAR.

13) - Con memoria depositata in data 6.3.2017, si costituiva in giudizio l’Avvocatura distrettuale dello Stato per il Ministero dell’Interno eccependo la prescrizione del diritto del ricorrente, ex art. 2956 c.c., che prevede la prescrizione triennale dei diritti del prestatore di lavoro, richiamando nel merito la relazione del Compartimento della Polizia Ferroviaria e concludendo per il rigetto del ricorso perché prescritto e, comunque, infondato.

LA CORTE DEI CONTI precisa:

14) - Preliminarmente, va respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte sollevata dal Ministero convenuto.

15) - La giurisprudenza non è altrettanto univoca nella individuazione del giudice competente in materia, essendo – per alcuni versi – affermato che il riconoscimento dei benefici, pur avendo riflessi pensionistici, attiene esclusivamente alla progressione stipendiale, mentre - per altri versi - essendo stata valorizzata la valutabilità di tali benefici ai fini pensionistici, con l’effetto - rispettivamente - di negare (cfr., tra l’altro, Sez. I, n. 180 del 2009) ovvero di affermare la giurisdizione della Corte dei conti (così Sez. II, n. 435 del 2010 e n. 166 del 2014).

16) - Tanto premesso, la controversia all’esame appartiene alla cognizione della Corte dei Conti, considerato che, per come interpretata la domanda da questo Giudice, nel caso di specie, è in discussione la spettanza o meno dei benefici previsti dalla predetta normativa ai soli fini della determinazione della base pensionabile e, quindi, ai soli fini pensionistici, senza cioè che la questione abbia una qualche incidenza sul rapporto di servizio (Corte dei Conti, Sez. II d’Appello, sent. n. 1064 del 28.12.2016; Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 865 del 25.11.2016; Sez. Giur. Piemonte, sent. n. 10 dell’8.2.2016).

17) - Questo è quanto si verifica nel caso di specie, tenuto conto che il riconoscimento dei benefici di cui trattasi è stato richiesto dal ricorrente in data successiva alla cessazione dal servizio e ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico (Corte dei conti, Sez. Giur. Sicilia, n. 222/2015; Corte dei conti, Sez. Giur. Abruzzo, n. 564/2010, Corte dei conti, Sez. Giur. Puglia n. 1323/2013).

18) - Va, pertanto, affermata la giurisdizione della Corte dei conti.

19) - Per quanto premesso, non rilevano in sé i vizi del procedimento che ha condotto al diniego del beneficio richiesto o del provvedimento di diniego, ma piuttosto andrà valutato se il ricorrente sia effettivamente titolare del diritto vantato (Corte dei Conti, Sez. II d’Appello, sent. n. 1063 del 28.12.2015).

20) - Nel caso di specie, pertanto, per ragioni di economia processuale, anche se la formalizzazione del provvedimento del diniego del beneficio è intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso, atteso che comunque l’orientamento in tal senso era già stato comunicato al ricorrente dal Ministero, questo Giudice potrà e dovrà valutare della spettanza dei predetti benefici ai soli fini della riliquidazione del trattamento pensionistico, così come richiesto nel ricorso e precisato nella memoria integrativa del 23.12.2016.

21) - Le censure prospettate dal ricorrente in relazione al predetto diniego appaiono fondate in quanto il Ministero risulta aver erroneamente connesso l’erogazione dei benefici richiesti alla data del provvedimento conclusivo del procedimento di accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio ovvero del decreto dirigenziale che, uniformandosi al parere del Comitato di Verifica, sancisce la dipendenza di quest’ultima infermità da causa di servizio, mentre la stessa avrebbe dovuto essere riconosciuta con decorrenza dalla data della domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia, proposta in costanza di servizio, nel 2007.

22) - Il presupposto per godere del beneficio, dunque, è che l'invalidità in questione sia stata contratta in servizio e per causa di servizio: (N.B. leggi direttamente in sentenza qui sotto)

23) - In ordine all’ipotesi in cui il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio sia intervenuto successivamente alla collocazione in congedo dell’interessato, ancorché la domanda di riconoscimento della causa di servizio sia stata presentata in data anteriore, il Giudice Amministrativo ha chiarito che " (N.B. leggi direttamente in sentenza qui sotto)

24) - In relazione a tale profilo, anche il Giudice contabile ha avuto modo di affermare che “ (N.B. leggi direttamente qui sotto in sentenza)

25) - Nella fattispecie, pertanto, la circostanza dell’avvenuto accertamento definitivo in epoca successiva al collocamento in congedo del nesso di dipendenza dell’infermità con il servizio - riconducibile alla tempistica del procedimento amministrativo, iniziato nel 2007 e concluso solo nel 2015, per cause tutte imputabili all’Amministrazione - non può in alcun modo riverberarsi sulla decorrenza degli effetti del predetto accertamento, che deve farsi risalire alla data della domanda o, al più, alla data del riconoscimento della malattia invalidante, intervenuto all’atto della visita medico legale presso il CMO nel 2008.

N.B.: leggi il punto n. 22.

N.B.: leggete il tutto qui sotto per meglio comprendere i motivi dell'accoglimento.
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VENETO SENTENZA 37 14/03/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
VENETO SENTENZA 37 2017 PENSIONI 14/03/2017


N°37/2017


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

IL GIUDICE UNICO PER LE PENSIONI
Dott.ssa Giuseppina Mignemi ha pronunciato la seguente
SENTENZA N°

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 30306/PC del registro di segreteria, promosso
ad istanza di

L. G. E., c.f.: OMISSIS, nato a OMISSIS, il OMISSIS e residente a OMISSIS;

contro
- MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, con sede in Roma, Palazzo del Viminale, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia e presso la stessa elettivamente domiciliato in Venezia, San Marco n. 63 ;

- POLIZIA DI STATO – COMPARTIMENTO DI POLIZIA FERROVIARIA PER OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede a Verona, Viale Piave n. 12/A;

VISTI gli atti e documenti di causa;
UDITE, all’udienza del 14.3.2017, le parti presenti per come risulta dal verbale di udienza;

FATTO

L. G. E. è stato dipendente della Polizia di Stato dal 1981 sino al collocamento a riposo in data 19.3.2013.

Il ricorrente, in data 22.9.2007, veniva riconosciuto affetto da una lombosciatalgia destra con ernia discale L2-L3 e, quindi, in data 28.9.2007, inoltrava domanda per il riconoscimento della causa di servizio e dell’equo indennizzo.

La CMO di Padova, con verbale modello BL/B n. ACMO II079313 del 10.6.2008, riconosceva il ricorrente affetto da “lombosciatalgia destra con ernia discale L2-L3”, ascrivendo la patologia all’8^ categoria della Tabella A.

Il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza, con relazione del 9.2.2012, provvedeva a chiedere al competente Comitato di Verifica per le Cause di Servizio il necessario parere in ordine alla dipendenza da causa di servizio della predetta patologia.

Detto Comitato, con il parere n. 6362 del 15.10.2012, ometteva di esprimersi proprio sull’unica patologia ascritta a categoria.

Pertanto, con nota ministeriale del 21.5.2015, veniva richiesto il riesame della pratica e solo in data 28.9.2015, il Comitato di Verifica emetteva il parere n. 13480/2015, con cui riconosceva la detta patologia come dipendente da causa di servizio.

In data 27.1.2016, veniva notificato al ricorrente il decreto n. 2720/15-R del 28.10.2015, con il quale il Ministero dell’Interno, conformandosi al predetto parere, riconosceva l’infermità: “lombosciatalgia destra con ernia discale L2-L3”, da cui è affetto il ricorrente, dipendente da causa di servizio.

In data 9.5.2016, il ricorrente, quindi, chiedeva al Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza- Direzione Centrale per le Risorse Umane – Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza l’incremento stipendiale vitalizio dell’1,25%, di cui alla legge n. 539 del 1950.

L’istanza, con nota ministeriale del 21.9.2016, veniva inoltrata al Compartimento di Polizia Ferroviaria per OMISSIS, che, in data 11.10.2016, chiedeva chiarimenti al predetto Servizio in ordine all’applicazione dei suddetti benefici.

Il Servizio, con nota del 14.11.2016, forniva i richiesti chiarimenti.

In data 21.12.2016, con provvedimento notificato il 22.12.2016, il Compartimento Polizia Ferroviaria per OMISSIS. chiudeva il procedimento negando al ricorrente i benefici richiesti, facendo proprie le conclusioni del Servizio, di cui alla nota 14.11.2016.

Con atto depositato in data 5.12.2016, L. G. E. proponeva ricorso innanzi a questa Corte rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l’Ecc.ma Corte adita respingere tutte le eccezioni contrarie, in accoglimento del presente ricorso:

• Annullare il provvedimento del Ministero dell'Interno r. 333/H/15758/B del 14/11/2016 col quale è stato negato il beneficio dell'incremento stipendiale dell'1,25 di cui alla legge nr. 539/1950 (all. A)

• Dichiarare il decreto ministeriale 2720/15-R del 28/10/2015 (all. B) emesso tardivamente rispetto ai termini di conclusione del procedimento

• Per i motivi in fatto e in diritto sopra indicati, dichiarare il diritto del ricorrente all’attribuzione dei benefici di cui alla legge 539/50 e successive modifiche ed integrazioni dalla data del verbale della Commissione Medica Ospedaliera di Padova emesso in data 10.06.2008, per l’effetto dichiarare il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere la rideterminazione del trattamento di pensione in godimento mediante l’attribuzione dei benefici di cui alla legge 539/50 per infermità dipendente da causa di servizio (attribuzione di uno scatto stipendiale nella misura dell’1,25% essendo stato riscontrato affetto da infermità riconoscibile dipendente da causa di servizio e ascritta alla 8^ categ.)

• Riconoscere ogni altro diritto pensionistico direttamente dipendente all’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio con decorrenza dalla data di collocamento a riposo

• Condannare l’Amministrazione alla corresponsione delle somme arretrati relative ai ratei di uno scatto stipendiale nella misura del 1,25 e delle somme relative ai ratei di pensione arretrati sino alla data di collocamento a riposo, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria alla data di maturazione del credito al saldo.”.

Con memoria integrativa depositata in data 23.12.2016, il ricorrente rappresentava quanto segue: “Dopo l'emanazione del provvedimento del Ministero dell'Interno impugnato con ricorso depositato in data 05.12.2016, in data 22.12.2016 è intervenuto un ulteriore provvedimento di rigetto da parte del Compartimento Polizia Ferroviaria per OMISSIS ove l'istanza dei benefici di cui alla legge 539/50 era stata presentata .

Tale ultimo provvedimento è stato emanato dopo un iter amministrativo farraginoso le cui sequenze vengono qui di seguito rappresentate.

La richiesta dei benefici di cui alla legge 539/50 era stata inoltrata all'Amministrazione locale di Verona ove il ricorrente prestava servizio, la quale con nota 2.12/2464 del 7.06.2016 informava il richiedente che l'istanza era stata inoltrata al competente ufficio del Ministero dell'Interno per le opportune determinazioni ( atto depositato con ricorso)

Il 21.09.2016 con nota 333/H/15758/B, il Ministero dell'Interno, con le testuale espressione : <<[... ] ciò premesso, trattandosi di richiesta che ha riflessi sul trattamento in attività di servizio, si trasmette copia della stessa per l'esame e le determinazioni di competenza>> restituisce all'amministrazione locale la suddetta richiesta informandola delle proprie competenze e quindi di esprimere le dovute determinazioni ( atto già depositato con ricorso)

L'espressione dianzi scritta non veniva compresa dall'Ufficio della Polizia di Stato di Verona che a sua volta richiedeva all'amministrazione centrale ulteriori chiarimenti con nota 2.12/5039 del 11.10.2016 .( atto già depositato con ricorso)

Considerato che le note dianzi scritte erano state inviate anche all'attore per conoscenza, il medesimo interveniva a difesa dei propri diritti con nota del 13.10.2016.( all.6B)

In data 14.11.2016 il Ministero dell'Interno con nota 333/H115578/B forniva il preteso chiarimento e, contestualmente rappresentava all'attore che l'attribuzione dei benefici non poteva essere concessa.

Il tenore di quest'ultima nota Ministeriale appariva conclusiva sia per i tempi verbali adottati sia perché concludeva con una espressione di diniego diretta all'attore e infine perché non veniva ulteriormente ribadito l'invito rivolto all'amministrazione locale di procedere alle determinazioni di competenza.

Quanto sopra rappresentato ha indotto il ricorrente a dedurre che il provvedimento del Ministero dell'Interno era definitivo anche in ragione dell'eccessivo tempo trascorso dalla domanda (giorni 189) e inoltre perché dopo tale provvedimento è susseguito un lungo periodo di silenzio da parte dell' amministrazione locale.

Per quanto sopra, l'attore in data 05.12.2016 depositava presso Codesta Cancelleria il ricorso avverso il provvedimento di diniego dei benefici di cui alla legge 539/50.

In data 07.12.2016 il Compartimento di Polizia Ferroviaria di OMISSIS notificava al ricorrente una comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ( alI. 1B).

(…) Il nuovo provvedimento emesso dopo 227 giorni dalla presentazione della domanda, ha carattere meramente confermativo rispetto al precedente atto impugnato -perché adottato sulla medesima valutazione degli stessi elementi, quindi privo di nuova istruttoria e privo di nuovi elementi lesivi.

Esso, dunque, non è suscettibile di 'autonoma' impugnazione e gli elementi rappresentati nei motivi in diritto posti alla base del ricorso valgono anche per il nuovo provvedimento di rigetto.

Premesso quanto sopra, il ricorrente

CONCLUDE

Voglia Codesta Ecc.ma Corte annullare il provvedimento di rigetto N.2.12/6963 emesso in data 22.12.2016 dal Compartimento Polizia Ferroviaria per OMISSIS per i motivi in diritto già esposti in ricorso e per ogni altro motivo che verrà dedotto da quanto sopra rappresentato.”.

Con nota depositata in data 12.1.2017, il Compartimento di Polizia Ferroviaria per OMISSIS precisava, tra l’altro, che la nota n. 333/H/15758/B del 14.11.2016 del Ministero dell’Interno, impugnata dal ricorrente, non era il provvedimento di diniego del beneficio, ma solo un parere reso al Compartimento di Polizia Ferroviaria innanzi detto, organo competente per la emanazione dello stesso, che provvedeva a formalizzare il predetto diniego con decreto del dirigente del 21.12.2016, notificato al ricorrente il 22.12.2016.

Con memoria depositata in data 30.1.2017, si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, che, dopo aver ricostruito i fatti di causa, eccepiva il difetto di giurisdizione di questa Corte.

Secondo la resistente, riguardando la domanda il beneficio economico stipendiale attribuibile al personale che, in attività di servizio, abbia ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte, competente sarebbe il TAR.

Nel merito, il Ministero ribadiva la legittimità del provvedimento e la conformità dello stesso all’orientamento espresso in materia dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Concludeva il Ministero chiedendo in via principale l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione ed in via subordinata, il rigetto, con compensazione delle spese di giudizio.

Con memoria depositata in data 6.3.2017, si costituiva in giudizio l’Avvocatura distrettuale dello Stato per il Ministero dell’Interno eccependo la prescrizione del diritto del ricorrente, ex art. 2956 c.c., che prevede la prescrizione triennale dei diritti del prestatore di lavoro, richiamando nel merito la relazione del Compartimento della Polizia Ferroviaria e concludendo per il rigetto del ricorso perché prescritto e, comunque, infondato. Con vittoria di spese.

All’udienza del 14.3.2017, la causa passava in decisione.

DIRITTO

La questione sottoposta alla cognizione di questo Giudice attiene all’accertamento dell’asserita spettanza, in capo al ricorrente, dei benefici previsti dalla legge n. 539 del 1950, in relazione alla patologia “lombosciatalgia destra con ernia discale L2-L3”, giudicata causalmente connessa all’attività di servizio L. G. E., ai soli fini della riliquidazione della pensione.

Preliminarmente, va respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte sollevata dal Ministero convenuto.

Al riguardo si deve premettere che, in virtù dell’art. 1 della legge n. 539 del 1950, spetta agli invalidi per servizio (equiparati a tal fine agli invalidi di guerra) l’abbreviazione dell’anzianità di servizio necessaria per la maturazione degli aumenti periodici di stipendio di due anni o di un anno, a seconda che l’invalidità sia ascritta alle prime sei oppure alle ultime due categorie della Tabella A.

Secondo ormai pacifica giurisprudenza, il beneficio si traduce nell’applicazione alla base retributiva della ragione percentuale del 2,50% (per infermità ascrivibili dalla prima alla sesta) o dell’1,25% (per infermità ascrivibili alla settima e all’ottava categoria) (Corte dei Conti, Sez. II d’Appello, sent. n. 1064 del 28.12.2016).

La giurisprudenza non è altrettanto univoca nella individuazione del giudice competente in materia, essendo – per alcuni versi – affermato che il riconoscimento dei benefici, pur avendo riflessi pensionistici, attiene esclusivamente alla progressione stipendiale, mentre - per altri versi - essendo stata valorizzata la valutabilità di tali benefici ai fini pensionistici, con l’effetto - rispettivamente - di negare (cfr., tra l’altro, Sez. I, n. 180 del 2009) ovvero di affermare la giurisdizione della Corte dei conti (così Sez. II, n. 435 del 2010 e n. 166 del 2014).

Tanto premesso, la controversia all’esame appartiene alla cognizione della Corte dei Conti, considerato che, per come interpretata la domanda da questo Giudice, nel caso di specie, è in discussione la spettanza o meno dei benefici previsti dalla predetta normativa ai soli fini della determinazione della base pensionabile e, quindi, ai soli fini pensionistici, senza cioè che la questione abbia una qualche incidenza sul rapporto di servizio (Corte dei Conti, Sez. II d’Appello, sent. n. 1064 del 28.12.2016; Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 865 del 25.11.2016; Sez. Giur. Piemonte, sent. n. 10 dell’8.2.2016).

Giova sul punto rammentare l’orientamento costantemente espresso dal Giudice regolatore della giurisdizione, secondo cui la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di pensioni attiene - a norma degli artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214 del 1934 - al contenuto dei provvedimenti che concedono, rifiutano o riducono la pensione, ledendo il diritto dell’ex dipendente in ordine all’an ed al quantum di essa, ed ha quindi per oggetto ogni questione relativa agli elementi formativi del diritto alla pensione e alle condizioni che determinano il diritto stesso in relazione all’ammontare e alla durata dell’assegno pensionistico, ancorché la decisione implichi un’indagine sul contenuto degli atti amministrativi attributivi dell’assegno, non influendo tale indagine sul pregresso rapporto di lavoro ma solo sul trattamento pensionistico; con la conseguenza che sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti allorché non si controverta sulla legittimità di provvedimenti che incidono sul rapporto di servizio, ma soltanto della determinazione della pensione in applicazione di benefici economici che andrebbero concessi ai soli fini pensionistici (cfr. Cass. SS.UU. n. 12722 del 2005 e n. 12 del 2007 e giurisprudenza ivi richiamata).

Questo è quanto si verifica nel caso di specie, tenuto conto che il riconoscimento dei benefici di cui trattasi è stato richiesto dal ricorrente in data successiva alla cessazione dal servizio e ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico (Corte dei conti, Sez. Giur. Sicilia, n. 222/2015; Corte dei conti, Sez. Giur. Abruzzo, n. 564/2010, Corte dei conti, Sez. Giur. Puglia n. 1323/2013).

Va, pertanto, affermata la giurisdizione della Corte dei conti.

Ancora, preliminarmente, va chiarito che il giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei Conti non ha struttura impugnatoria e non è preordinato all’annullamento degli atti adottati dalla Pubblica Amministrazione, in relazione al rapporto dedotto in giudizio.

Esso si sostanzia, piuttosto, in una cognizione piena sul rapporto pensionistico dedotto in giudizio, nel cui ambito questo Giudice è munito di giurisdizione esclusiva, in quanto tale estesa a tutte le questioni inerenti l’an e il quantum della pensione, rimanendo esclusa ogni incidenza in merito ad eventuali vizi di legittimità di atti amministrativi.

Per quanto premesso, non rilevano in sé i vizi del procedimento che ha condotto al diniego del beneficio richiesto o del provvedimento di diniego, ma piuttosto andrà valutato se il ricorrente sia effettivamente titolare del diritto vantato (Corte dei Conti, Sez. II d’Appello, sent. n. 1063 del 28.12.2015).

Nel caso di specie, pertanto, per ragioni di economia processuale, anche se la formalizzazione del provvedimento del diniego del beneficio è intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso, atteso che comunque l’orientamento in tal senso era già stato comunicato al ricorrente dal Ministero, questo Giudice potrà e dovrà valutare della spettanza dei predetti benefici ai soli fini della riliquidazione del trattamento pensionistico, così come richiesto nel ricorso e precisato nella memoria integrativa del 23.12.2016.

Nel merito, il ricorso deve essere accolto.

In base agli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458 del 1928, nonché dell’art. 1 della legge n. 539 del 1950, spetta agli invalidi per servizio (equiparati a tal fine agli invalidi di guerra) l’abbreviazione dell’anzianità di servizio necessaria per la maturazione degli aumenti periodici di stipendio di due anni o di un anno, a seconda che l’invalidità sia ascritta alle prime sei oppure alle ultime due categorie della Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Il beneficio in parola si traduceva, quindi, originariamente, in un’abbreviazione del tempo necessario alla maturazione del successivo aumento stipendiale. Successivamente, con il venir meno del meccanismo di progressione economica fondato sulle classi e sugli scatti biennali (cfr. decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150 con soppressione a decorrere dal 1 gennaio 1987) e la sostituzione con la retribuzione individuale di anzianità, il nuovo sistema retributivo ha posto il problema del permanere della possibilità di applicare il beneficio per cui è causa.

La consolidata giurisprudenza (sulla base dell’indirizzo fornito dal Consiglio di Stato) ha chiarito che il beneficio in questione si concretizza ora nell’attribuzione di una somma pari al 2,50% del valore iniziale della retribuzione del livello posseduto dall’invalido con infermità ascritta alle prime sei categorie, o nella concessione di una somma pari all’1,25% agli invalidi ascritti alle ultime due categorie (secondo quanto anche recepito dall’art.1801, d.lgs. n. 66/2010).

Le censure prospettate dal ricorrente in relazione al predetto diniego appaiono fondate in quanto il Ministero risulta aver erroneamente connesso l’erogazione dei benefici richiesti alla data del provvedimento conclusivo del procedimento di accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio ovvero del decreto dirigenziale che, uniformandosi al parere del Comitato di Verifica, sancisce la dipendenza di quest’ultima infermità da causa di servizio, mentre la stessa avrebbe dovuto essere riconosciuta con decorrenza dalla data della domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia, proposta in costanza di servizio, nel 2007.

Come sopra accennato, l’art. 1 della l. n. 539/1950 estende i benefici di cui agli artt. 117 e 120 del Regio Decreto n. 3458/1928 prevedendo che “i benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio”.

A norma del successivo art. 3, "agli effetti della presente legge si considerano mutilati od invalidi per servizio coloro che, alle dirette dipendenze dello Stato e degli enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137".

Il presupposto per godere del beneficio, dunque, è che l'invalidità in questione sia stata contratta in servizio e per causa di servizio: elementi pacifici nella fattispecie. Recentemente parte della giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di dichiarare l’illegittimità dei provvedimenti con i quali l’Amministrazione ha ritenuto di interpretare i predetti requisiti normativamente individuati considerandovi ricompreso anche quello di essere l'accertamento avvenuto in costanza di servizio (Cons. St., IV, n. 3468/2013; id. n. 1881/2011).

Il Consiglio di Stato ha precisato sul punto che, se è vero che in passato un filone giurisprudenziale aveva accolto la prospettazione del Ministero sul presupposto del carattere costitutivo dell'accertamento compiuto dalla commissione medica, tuttavia il predetto orientamento va disatteso posto che lo stesso “… in disparte le circolari richiamate dall'Amministrazione, che non possono certo derogare quanto disposto da una fonte primaria - subordina il beneficio a un requisito ulteriore, non previsto dalla legge (la quale solo pone l'ovvia condizione che l'invalidità sia "debitamente riconosciuta"), contraddice senza chiara motivazione a evidenti esigenze di solidarietà e si pone in contrasto con l'interpretazione resa a suo tempo dalla Commissione speciale dello stesso Consiglio di Stato, (…)”; ha quindi ritenuto insussistente la necessità che “l’invalidità sia accertata durante il servizio” (Cons. St., IV, n. 3468/2013).

In ordine all’ipotesi in cui il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio sia intervenuto successivamente alla collocazione in congedo dell’interessato, ancorché la domanda di riconoscimento della causa di servizio sia stata presentata in data anteriore, il Giudice Amministrativo ha chiarito che “ …a differenza di quanto affermato dal Ministero della Difesa gli effetti del provvedimento del Comitato di verifica per le cause di servizio non possono che retroagire alla data considerata nella domanda dell’interessato, da intendersi a sua volta quale atto interruttivo della prescrizione dei diritti patrimoniali anzidetti, vincolando in tal modo l’Amministrazione medesima alla conseguente ricostruzione della posizione retributiva e, conseguentemente, pensionistica dell’interessato medesimo” (Cons. St., IV, 1881/2011), aggiungendo, altresì, che l'Amministrazione “non può - ora - legittimamente invocare a supporto del provvedimento di diniego dei benefici medesimi il tempo impiegato per istruire e decidere la domanda di riconoscimento della causa di servizio: tempo - tra l'altro - eclatantemente maggiore rispetto ai termini - sia pure non perentori - fissati per la conclusione del relativo procedimento e che, nondimeno, dovrebbe in via del tutto illogica, e in ben evidente contrasto rispetto al principio fondamentale del "buon andamento" dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.; cfr., altresì, l'attuale testo dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241), ritorcersi addirittura a discapito del presentatore della domanda” (Cons. St., IV, n. 1881/2011).

In relazione a tale profilo, anche il Giudice contabile ha avuto modo di affermare che “…certamente la contestualità del verbale della CMO rispetto al rapporto di servizio non può essere considerata condicio sine qua non nel caso di domande presentate in costanza del rapporto di servizio” (Corte dei conti, Sez. per la Regione Siciliana, n. 1539/2010), osservando, altresì, che “…rigettare l’istanza del ricorrente perché la constatazione della dipendenza da causa di servizio della infermità di cui lo stesso era affetto è avvenuta dopo la cessazione dal servizio, sebbene il procedimento sia stato tempestivamente attivato, significherebbe addossare ingiustamente al privato cittadino le inerzie ed il mal funzionamento della Pubblica Amministrazione” (Corte dei conti, Sez. per la Regione Siciliana, n. 1539/2010; Corte dei conti, Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 222/2015 e sent. n. 867 del 25.11.2016 ).

Nella fattispecie, pertanto, la circostanza dell’avvenuto accertamento definitivo in epoca successiva al collocamento in congedo del nesso di dipendenza dell’infermità con il servizio - riconducibile alla tempistica del procedimento amministrativo, iniziato nel 2007 e concluso solo nel 2015, per cause tutte imputabili all’Amministrazione - non può in alcun modo riverberarsi sulla decorrenza degli effetti del predetto accertamento, che deve farsi risalire alla data della domanda o, al più, alla data del riconoscimento della malattia invalidante, intervenuto all’atto della visita medico legale presso il CMO nel 2008.

Possono quindi ritenersi soddisfatti i presupposti per il riconoscimento del beneficio, di cui alla l. n. 539 / 1950, richiesto ai fini pensionistici.

La giurisprudenza formatasi in materia ha sul punto statuito che “…trattandosi di maggiorazioni stipendiali , ossia di incrementi che operano direttamente sullo stipendio - il momento genetico del diritto (e la relativa decorrenza) va collocato nel periodo di espletamento del servizio e non in quello di quiescenza e che - essendo il beneficio concedibile d’ufficio - la relativa domanda è ammissibile anche se presentata dal dipendente in stato di quiescenza, purché il riconoscimento della malattia invalidante sia avvenuto in attività di servizio” (ex plurimis Corte dei conti, Sez. Sicilia, n. 204/2015, che richiama il parere n. 452/1999 reso dalla Commissione speciale pubblico impiego del Consiglio di Stato).

Non può accogliersi, poi, l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Avvocatura dello Stato, atteso che, per un verso, solo in data 27.1.2016, veniva notificato al ricorrente il decreto n. 2720/15-R del 28.10.2015, con il quale il Ministero dell’Interno, conformandosi al predetto parere, riconosceva l’infermità: “lombosciatalgia destra con ernia discale L2-L3”, da cui è affetto il ricorrente, dipendente da causa di servizio (presupposto per il riconoscimento dei benefici richiesti) e già in data 9.5.2016, il ricorrente chiedeva al Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza- Direzione Centrale per le Risorse Umane – Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza l’incremento stipendiale vitalizio dell’1,25%, di cui alla legge n. 539 del 1950.

Laddove, per quanto innanzi già chiarito, peraltro, “gli effetti del provvedimento del Comitato di verifica per le cause di servizio non possono che retroagire alla data considerata nella domanda dell’interessato, da intendersi a sua volta quale atto interruttivo della prescrizione dei diritti patrimoniali anzidetti, vincolando in tal modo l’Amministrazione medesima alla conseguente ricostruzione della posizione retributiva e, conseguentemente, pensionistica dell’interessato medesimo” (Cons. St., IV, 1881/2011).

Conclusivamente, deve essere quindi riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere la riliquidazione della pensione con il computo del predetto beneficio richiesto, con pagamento delle competenze arretrate, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, secondo i principi di cui alla sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, n. 10/QM/2002.

La complessità della materia e l’orientamento giurisprudenziale non uniforme giustificano la integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto, in composizione monocratica con funzioni di Giudice Unico per le Pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, riconosce il diritto di L. G. E. ad ottenere la rideterminazione del trattamento di quiescenza in godimento con inclusione, nella base pensionabile, del beneficio di cui alla l. 15 luglio 1950 n. 539 ed alla corresponsione delle quote dei ratei arretrati, maggiorate di rivalutazione monetaria e interessi legali, da liquidarsi secondo i principi di cui alla sentenza 10/QM/2002 delle SS.RR. della Corte dei conti, a far data dalla scadenza dei singoli ratei di spettanza sino all’effettivo soddisfo.

Spese compensate.

Così deciso in Venezia, 14.3.2017

IL GIUDICE
F.to Dott.ssa Giuseppina Mignemi


Il G.U.P. ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, avente ad oggetto “Codice in materia di protezione di dati personali”
Dispone
Che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e se esistenti del dante causa e degli aventi causa.
Il Giudice Unico delle Pensioni
F.to Dott.ssa Giuseppina Mignemi


Depositata in Segreteria il 14/03/2017

Il Funzionario preposto
F.to Nadia Tonolo

In esecuzione del provvedimento del G.U.P. ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Venezia, 14/03/2017

Il Funzionario preposto
F.to Nadia Tonolo