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Re: ricalcolo pensioni Inps per tutto il comparto sicurezza

Inviato: sab feb 18, 2017 11:23 pm
da antoniope
AntonioPE ha scritto:Ma l'art.54 si applica ai militari e non ai civili come è la P.S.
Per la precisione, essendo CC l'ho postato lì':
L'INPDAP, in una nota spiega:

L'articolo 54 del DPR 1092/1973, riguardante la misura del trattamento normale spettante al personale militare, al comma 1 disciplina la misura della pensione spettante al militare che, cessato dal servizio, abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti prevedendo in tali casi l'applicazione dell'aliquota del 44 per cento della base pensionabile.
Poi segue:
"" A seguito dell'evoluzione del sistema pensionistico ed in particolare con l'introduzione del calcolo della pensione in quote di cui all'articolo 13 del Dlgs n. 503/1992, l'anzianità maturata al 31 dicembre 1992 è utile esclusivamente ai fini della determinazione della c.d. quota "A" di pensione e, pertanto, non rientra nella previsione legislativa di cui al citato articolo 54, comma 1 che, si ribadisce, è applicabile solo nel caso di cessazione dal servizio che da titolo ad una pensione con anzianità ricompresa tra 15 e meno di 20.

Re: ricalcolo pensioni Inps per tutto il comparto sicurezza

Inviato: dom feb 19, 2017 11:28 am
da pinuccio61
Salve volevo dire la mia..a riguardo il conteggio e i riconteggi ai fini pensionistici per coloro che provengono da disciolto Corpo di P.S. ovvero arruolati dal 1.1.1981 al 13.06.1982 prima della riforma..che è giusto che con la nomina di allievo guardia di P.S. e con il tesserino di nomina guardia di p.s. devono avere e percepire quello che i militari oggi anno per il conteggio della pensione.Sicuramente in uno stato di diritto i Sindacati hanno fatto ricorso e scritto ai vari organi di competenza come al presidente Boeri dell'INPS che bisogna fare entrare il personale proveniente dal disciolto Corpo di P.S. nel sistema retributivo puro o quanto meno approvare i diritti acquisiti ai fini del conteggio del 44% fino alla data 31.12.1995 legge 335/95, inoltre il 3,6% alla data dal 95 al 98..e il 2% fino alla data della domanda del pensionamento.Non si possono calpestare e sottomettere e subire ingiustizie anche per una legge anticostituzionale legge Fornero per il comparto Sicurezza, avverso è stato fatto ricorso alla commissione Europea dei diritti, e alla Corte di Cassazione..Colleghi per un mese o settimana non potendo andare in pensione e allungare il brodo e vedersi inserire nel sistema misto e tagliati fuori per l'eta anagrafica avendo anche 80% al 2011..Facile per chi ci governa alzarsi la mattina buttare giù una legge dalla mattina alla sera e fare tutto un erba un fascio..Speriamo nella giustizia e chi rientra veramente nei diritti acquisti che gli venga data ragione.un SALUTO A TUTTI..Altresì oggi a conti fatti e rifatti alla data del 5 aprile 2017, avrei superato 80% per cento abbondantemente quasi arrivato alla quota di 94%..ma di cosa stiamo a parlare .UN SALUTO dalla vecchia Guardia arruolato nel 1981..

Re: ricalcolo pensioni Inps per tutto il comparto sicurezza

Inviato: dom feb 19, 2017 12:13 pm
da antoniope
Gino59, ha postato lo stralcio della circolare Inpdap nr.6 del 23/03/2005 che recita:
3. Trattamento pensionistico .Come già indicato in premessa, la Polizia di Stato (di seguito indicata
anche con la sigla P.S.) è un’amministrazione civile ad ordinamento speciale. Ciò comporta che, ai fini pensionistici, i dipendenti della P.S. sono destinatari delle normative dirette alla generalità degli impiegati civili dello Stato.

Io, vi posto uno stralcio di una sentenza della Corte dei Conti del Veneto (la n.158 del 18/8/2014) al quale spiega bene che gli arruolati della Polizia anche per quelli provenienti dal disciolto corpo Guardie di P.S., per il calcolo della pensione si applica art.44 del DPR 1092/73 e non l’art.54 riservato ai militari.
……………….. In proposito si osserva che Il Dott. *******, come in parte accennato in narrativa, ancorché provenga dal disciolto Corpo delle Guardie di P.S. con il grado di "Allievo Guardia/Guardia" dal 15.10.1979 al 24.06.1982, a decorrere dal 25.06.1982 è stato inquadrato nei ruoli cc.d. "civili" della Polizia di Stato, con la qualifica di "Agente" permanendo in detto ruolo fino alla data del 20.01.2002, con la qualifica di Ispettore Superiore S.U.P.S. allorquando, risultando vincitore di concorso, è stato nominato Commissario della Polizia di Stato a decorrere dal 21.01.2002, e, dal 21.10.2002, confermato nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato con la qualifica di "Commissario Capo", incarico rivestito fino alla data del suo collocamento a riposo, avvenuto il 02.02.2005 per fisica inabilità.
Pertanto, il Dott. *******, in qualità di personale della Polizia di Stato già ad ordinamento militare ed ora civile in virtù della legge n. 121 del 1981, è transitato e rientra, ad ogni effetto giuridico, nei ruoli ad ordinamento "civile" di detto personale, nonostante la sua precedente appartenenza e provenienza dal disciolto Corpo delle Guardie di P.S., per cui, ai fini della determinazione della misura della pensione ordinaria o normale, nei suoi confronti non possono trovare applicazione le invocate disposizioni normative contenute negli artt. 52, 53 e 54 del TU n. 1092/73, trattandosi di norme pensionistiche che riguardano il personale assoggettato all’ordinamento "militare", bensì il distinto, anche se meno favorevole, regime giuridico contemplato nell'art. 44 del T.U. citato.

Re: ricalcolo pensioni Inps per tutto il comparto sicurezza

Inviato: dom feb 19, 2017 3:02 pm
da angri62
AntonioPE ha scritto:Gino59, ha postato lo stralcio della circolare Inpdap nr.6 del 23/03/2005 che recita:
3. Trattamento pensionistico .Come già indicato in premessa, la Polizia di Stato (di seguito indicata
anche con la sigla P.S.) è un’amministrazione civile ad ordinamento speciale. Ciò comporta che, ai fini pensionistici, i dipendenti della P.S. sono destinatari delle normative dirette alla generalità degli impiegati civili dello Stato.

Io, vi posto uno stralcio di una sentenza della Corte dei Conti del Veneto (la n.158 del 18/8/2014) al quale spiega bene che gli arruolati della Polizia anche per quelli provenienti dal disciolto corpo Guardie di P.S., per il calcolo della pensione si applica art.44 del DPR 1092/73 e non l’art.54 riservato ai militari.
……………….. In proposito si osserva che Il Dott. *******, come in parte accennato in narrativa, ancorché provenga dal disciolto Corpo delle Guardie di P.S. con il grado di "Allievo Guardia/Guardia" dal 15.10.1979 al 24.06.1982, a decorrere dal 25.06.1982 è stato inquadrato nei ruoli cc.d. "civili" della Polizia di Stato, con la qualifica di "Agente" permanendo in detto ruolo fino alla data del 20.01.2002, con la qualifica di Ispettore Superiore S.U.P.S. allorquando, risultando vincitore di concorso, è stato nominato Commissario della Polizia di Stato a decorrere dal 21.01.2002, e, dal 21.10.2002, confermato nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato con la qualifica di "Commissario Capo", incarico rivestito fino alla data del suo collocamento a riposo, avvenuto il 02.02.2005 per fisica inabilità.
Pertanto, il Dott. *******, in qualità di personale della Polizia di Stato già ad ordinamento militare ed ora civile in virtù della legge n. 121 del 1981, è transitato e rientra, ad ogni effetto giuridico, nei ruoli ad ordinamento "civile" di detto personale, nonostante la sua precedente appartenenza e provenienza dal disciolto Corpo delle Guardie di P.S., per cui, ai fini della determinazione della misura della pensione ordinaria o normale, nei suoi confronti non possono trovare applicazione le invocate disposizioni normative contenute negli artt. 52, 53 e 54 del TU n. 1092/73, trattandosi di norme pensionistiche che riguardano il personale assoggettato all’ordinamento "militare", bensì il distinto, anche se meno favorevole, regime giuridico contemplato nell'art. 44 del T.U. citato.
===questa è una sentenza di comodo, perchè non sapevano che pesci pigliare, in quanto arruolato come militare, cresciuto come ex militare e pensionato come dirigente, percui si è scelto il "civile" art. 44 che non è assolutamente applicabile al caso. una cantonata.

Re: ricalcolo pensioni Inps per tutto il comparto sicurezza

Inviato: dom feb 19, 2017 8:04 pm
da antoniope
Però è una sentenza; con che strumenti la contesti che non risponde al vero??

Re: ricalcolo pensioni Inps per tutto il comparto sicurezza

Inviato: lun mag 08, 2017 12:44 pm
da Massimo Vitelli
angri62 ha scritto:
AntonioPE ha scritto:Gino59, ha postato lo stralcio della circolare Inpdap nr.6 del 23/03/2005 che recita:
3. Trattamento pensionistico .Come già indicato in premessa, la Polizia di Stato (di seguito indicata
anche con la sigla P.S.) è un’amministrazione civile ad ordinamento speciale. Ciò comporta che, ai fini pensionistici, i dipendenti della P.S. sono destinatari delle normative dirette alla generalità degli impiegati civili dello Stato.

Io, vi posto uno stralcio di una sentenza della Corte dei Conti del Veneto (la n.158 del 18/8/2014) al quale spiega bene che gli arruolati della Polizia anche per quelli provenienti dal disciolto corpo Guardie di P.S., per il calcolo della pensione si applica art.44 del DPR 1092/73 e non l’art.54 riservato ai militari.
……………….. In proposito si osserva che Il Dott. *******, come in parte accennato in narrativa, ancorché provenga dal disciolto Corpo delle Guardie di P.S. con il grado di "Allievo Guardia/Guardia" dal 15.10.1979 al 24.06.1982, a decorrere dal 25.06.1982 è stato inquadrato nei ruoli cc.d. "civili" della Polizia di Stato, con la qualifica di "Agente" permanendo in detto ruolo fino alla data del 20.01.2002, con la qualifica di Ispettore Superiore S.U.P.S. allorquando, risultando vincitore di concorso, è stato nominato Commissario della Polizia di Stato a decorrere dal 21.01.2002, e, dal 21.10.2002, confermato nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato con la qualifica di "Commissario Capo", incarico rivestito fino alla data del suo collocamento a riposo, avvenuto il 02.02.2005 per fisica inabilità.
Pertanto, il Dott. *******, in qualità di personale della Polizia di Stato già ad ordinamento militare ed ora civile in virtù della legge n. 121 del 1981, è transitato e rientra, ad ogni effetto giuridico, nei ruoli ad ordinamento "civile" di detto personale, nonostante la sua precedente appartenenza e provenienza dal disciolto Corpo delle Guardie di P.S., per cui, ai fini della determinazione della misura della pensione ordinaria o normale, nei suoi confronti non possono trovare applicazione le invocate disposizioni normative contenute negli artt. 52, 53 e 54 del TU n. 1092/73, trattandosi di norme pensionistiche che riguardano il personale assoggettato all’ordinamento "militare", bensì il distinto, anche se meno favorevole, regime giuridico contemplato nell'art. 44 del T.U. citato.
===questa è una sentenza di comodo, perchè non sapevano che pesci pigliare, in quanto arruolato come militare, cresciuto come ex militare e pensionato come dirigente, percui si è scelto il "civile" art. 44 che non è assolutamente applicabile al caso. una cantonata.
===================
La sentenza della CDC VENETO in oggetto è stata appena RIFORMATA dalla recentissima decisione della Sez. SECONDA CENTRALE APPELLO n.262/2017, pubblicata il 2/5/2017.
Qualcuno, per cortesia, può estrapolarla dal sito della CDC e postarla ???!!!
Il dibattito sul punto è aperto, in quanto la Corte, pur risolvendo la vicenda sotto profili diversi rispetto all'applicazione degli artt.44 o 54 TU 1092/73, offre (anche cripticamente) alcune riflessioni interessanti.

Re: ricalcolo pensioni Inps per tutto il comparto sicurezza

Inviato: lun mag 08, 2017 1:19 pm
da avt8
BASTA CHIEDERE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE
composta dai magistrati:
Luciano CALAMARO Presidente
Angela SILVERI Consigliere relatore
Piero FLOREANI Consigliere
Marco SMIROLDO Consigliere
Maria Teresa D’URSO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sull’appello, iscritto al n. 49910 del registro generale, proposto dal sig. MENON Valentino, rappresentato e difeso dall’Avv. Fernando Ianniello presso il cui studio in Roma, Circ.ne Clodia n. 36/A, ha eletto domicilio
contro
- il Ministero dell’Interno, costituitosi in giudizio a mezzo del dirigente dott. S. Wretschko;
- l’INPS, costituitosi in giudizio a mezzo degli Avv.ti Clementina Pulli, Emanuela Capannolo, Mauro Ricci e Luigi Caliulo e con questi elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29
avverso
la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto n. 158/2014 del 18 agosto 2014.
Esaminati gli atti e i documenti di causa.
Uditi nella pubblica udienza del 7 febbraio 2017 il relatore, Consigliere Angela Silveri, l’Avv. Fernando Ianniello per l’appellante, il funzionario delegato dott. Angelo Mammone per il Ministero dell’Interno e l’Avv. Maria Passarelli (per delega dei patrocinanti) per l’INPS.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Sezione giurisdizionale per il Veneto ha respinto il ricorso con il quale il sig. MENON Valentino – ispettore di Pubblica Sicurezza cessato dal servizio per inabilità il 2 febbraio 2005 – aveva impugnato il decreto n. 1201 del 2012, nella parte in cui il Ministero dell’Interno, provvedendo alla liquidazione della pensione privilegiata, aveva rideterminato (e ridotto) dall’80% al 69,20% l’aliquota della pensione ordinaria già liquidata con il decreto del Prefetto di Venezia n. 136 del 2009.
Il giudice territoriale ha ritenuto che nella specie fosse applicabile il regime giuridico previsto per gli impiegati civili dello Stato dall’art. 44 del D.P.R. n. 1092 del 1973 e che l’amministrazione avesse correttamente proceduto al raffronto previsto dagli artt. 65, comma 2, e 67, comma 4, dello stesso D.P.R. liquidando il trattamento di quiescenza privilegiato più favorevole per l’interessato secondo un criterio di calcolo che non era stato contestato dal ricorrente.
La sentenza, non notificata, è stata impugnata dal soccombente con appello ritualmente notificato alle controparti e depositato nel termine di legge. L’appellante rammenta di aver impugnato il decreto n. 1201 del 2012, «lamentando unicamente la illegittimità della revoca del precedente riconoscimento della propria posizione di dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e conseguentemente ha chiesto il ripristino di quanto riconosciuto e decretato con il provvedimento del Ministero dell’Interno n. 136/08 del 17.11.2009». Evidenzia che, ai sensi dell’art. 5 comma 6 del decreto legge n. 387 del 1987, al personale della Polizia di Stato si applicano – per quanto concerne la pensione privilegiata – le norme previste per il personale delle Forme Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare. Sostiene, pertanto, che, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, nella specie si è trattato di modifica illegittima del primo provvedimento con conseguente illegittima riduzione della pensione. Ha chiesto, conclusivamente, che gli sia riconosciuta «la posizione giuridica di “dipendente ad ordinamento militare” … meritevole di fruire di trattamento di riposo ai sensi dell’art. 5, comma 6, del D.L. 387/87 nei termini riconosciuti con il decreto n. 136/08 del 7.11.2009».
Con memoria depositata il 27 gennaio 2017 si è costituito in giudizio l’INPS chiedendo il rigetto dell’appello; a tal fine l’Istituto ha evidenziato che l’appellante rientra nel ruolo civile degli impiegati dello Stato e che nella specie è stata fatta corretta applicazione degli artt. 43 e 53 del D.P.R. n. 1092 del 1973.
In data 30 gennaio 2017 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, evidenziando che: con il decreto n. 136/08 del 2009 la pensione ordinaria è stata liquidata applicando l’aliquota complessiva dell’80%, determinata secondo le c.d. “norme militari” di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, anziché secondo le c.d. “norme civili” di cui all’art. 44 del medesimo D.P.R. che sarebbero state applicabili al dott. MENON quale funzionario della Polizia di Stato; ai sensi dell’art. 44, per 34 anni di servizio utile l’aliquota doveva essere quella del 69,20% non avendo il dott. MENON raggiunto il massimo dei 40 anni previsto per i funzionari dello Stato; in data 3.9.2012 l’Ufficio aveva invitato l’UTG di Venezia, «nell’ambito della facoltà di autotutela riconosciuta alla Pubblica Amministrazione, a voler … riesaminare il D.P. n. 136/08 del 17.11.2009 …»; la Prefettura ha emesso il prospetto teorico del 3.9.2012, con il quale ha ricalcolato l’aliquota di pensionabilità fissandola al 69,20% «con la conseguente rideterminazione della pensione ordinaria»; sulla base di tale prospetto teorico, è stato emesso il D.M. n. 1201/12 del 18.9.2012, con il quale è stata attribuita al dott. MENON la pensione privilegiata di 8^ categoria, a decorrere dal 2.2.2005, determinata in applicazione dell’art. 65, comma 2, del D.P.R. n. 1092/1973. Evidenzia, quindi, il Ministero di aver liquidato all’appellante il trattamento privilegiato più favorevole, tale essendo quello determinato in applicazione dell’art. 65, comma 2, rispetto a quello previsto dall’art. 65, comma 4, del menzionato D.P.R. 1092/73. Il Ministero ha chiesto, conclusivamente, il rigetto dell’appello con compensazione delle spese di giudizio.
Nella pubblica udienza del 7 febbraio 2017 l’Avv. Fernando Ianniello si è riportato alle argomentazioni esposte nel gravame, ribadendo che nella specie si è trattato di revoca inammissibile del primo provvedimento di liquidazione della pensione; ha, quindi, chiesto l’accoglimento dell’appello. Il dott. Angelo Mammone ha evidenziato che la revoca era consentita, essendo stata esercitata in autotutela entro tre anni dall’emanazione del provvedimento; ha, pertanto, insistito sul rigetto del gravame richiamando quanto esposto nella memoria di costituzione in giudizio. L’Avv. Maria Passarelli ha chiesto il rigetto dell’appello, riportandosi alle argomentazioni scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L’appello è fondato, dovendosi constatare che nella specie - proprio in ragione di quanto analiticamente esposto dal Ministero appellato e come emerge inequivocabilmente dagli atti di causa – la liquidazione della pensione privilegiata, disposta con il decreto ministeriale n. 1201 del 2012, è stata effettuata procedendo alla contestuale modifica del provvedimento definitivo della pensione ordinaria liquidata con il decreto prefettizio n. 136 del 2009.
Trattasi, invero, di modifica che trova radice in motivi di diritto – la pretesa violazione delle «norme civili» asseritamente applicabili ad un ex appartenente alla Polizia di Stato - che non sono ricompresi tra quelli indicati nell’art. 204 del D.P.R. n. 1092 del 1973, secondo cui «la revoca o la modifica» del provvedimento definitivo «può aver luogo quando: a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti; b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennità o nell’applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l’ammontare della pensione, assegno o indennità; c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l’emissione del provvedimento; d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi».
Orbene, deve innanzitutto premettersi che la disposizione è stata costantemente interpretata nel senso che le ipotesi previste dall’art. 204 sono tassative e non ricomprendono l’errore di diritto, dovendosi in particolare considerare quale «errore … nel calcolo della pensione», che può dar luogo alla revoca o alla modifica del provvedimento definitivo, soltanto l’errore materiale di calcolo e non anche l’ipotesi in cui la pensione risulti erroneamente calcolata in conseguenza dell’applicazione di norme diverse da quelle regolanti la fattispecie, ovvero sulla base di un’interpretazione difforme da quella successivamente ritenuta corretta.
E’ stato, inoltre, affermato che la disposizione di cui trattasi (come l’omologa contenuta nell’art. 81 del D.P.R. n. 915 del 1978 sulle pensioni di guerra) integra una compiuta disciplina speciale della materia pensionistica che non può ritenersi integrata né, tanto meno, implicitamente abrogata dalle disposizioni sull’annullamento d'ufficio degli atti illegittimi, aventi carattere generale, previste dall’art. 1, comma 136, della legge n. 311 del 2004 e dall’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 introdotto dalla legge n. 15 del 2005 (così SS.RR. n. 15/QM del 2011).
Va, infine, rammentato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 208 del 2014, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 204 del D.P.R. n. 1092 del 1973 che era stata sollevata dalla Sezione III centrale di questa Corte in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione.
E’ significativo rilevare che in questa pronuncia la Corte costituzionale ha vagliato l’art. 204 proprio muovendo dall'interpretazione di detta disposizione avallata dalle Sezioni Riunite nella sentenza n. 15/QM del 2011 (qualificata come «diritto vivente») e, cioè, «nel senso che il provvedimento definitivo di pensione non possa essere modificato o revocato per errore di diritto, non ricompreso nell’elencazione tassativa contenuta nell’art. 204 né altrimenti rilevante in ragione del potere di annullamento d’ufficio dell’atto illegittimo spettante all’amministrazione in autotutela, in applicazione dell’art. 1, comma 136, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, … nonché, più in generale, dell’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241». Muovendo da tali premesse, la Corte costituzionale ha ritenuto che «L’esclusione della rilevanza dell’errore di diritto dai casi consentiti di modifica o revoca del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza non è irragionevole o arbitraria, essendo volta … a soddisfare esigenze di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento le quali, già cedevoli nella fase interinale precedente alla liquidazione definitiva, prevalgono successivamente, per effetto di un diverso bilanciamento con l’interesse antagonista del ripristino della legittimità dell’azione amministrativa. Ciò nell’esercizio del potere di scelta del legislatore nel regolare la dialettica di interessi parimenti meritevoli di protezione (sentenze n. 257 del 2010 e n. 34 del 1999; ordinanza n. 105 del 2010)».
Tanto fin qui chiarito, non vi è dubbio che nella specie la modifica del provvedimento definitivo di liquidazione della pensione ordinaria è stata effettuata in violazione dell’art. 204 del D.P.R. n. 1092 del 1973; e ciò nella considerazione che – come pacificamente ammesso dallo stesso Ministero dell’Interno – la modifica ha tratto origine dalla (ritenuta) erronea applicazione delle «norme militari» recate dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 (concernente la «misura del trattamento normale» della pensione spettante al personale militare), in luogo delle «norme civili» di cui all’art. 44 del medesimo D.P.R. (concernente la «misura del trattamento normale» della pensione spettante al personale civile). In sostanza, si è trattato di una modifica per (preteso) errore di diritto non consentita dal ripetuto art. 204, dovendosi anche rilevare – in ragione di quanto dedotto in udienza dal funzionario delegato – che il termine triennale previsto dall’art. 205 è riferito all’ipotesi di esercizio legittimo della modifica (o della revoca) del provvedimento definitivo; nulla ha a che vedere con l’ipotesi (qual è quella di specie) di modifica disposta in violazione dell’art. 204.
Del tutto inconferenti sono, infine, le argomentazioni dedotte dall’INPS; e ciò tenuto conto che nel caso all’esame non si controverte sugli emolumenti che possono confluire nella «base pensionabile» ai sensi degli artt. 43 e 53 del D.P.R. n. 1092/1973, bensì sulla diversa questione se il provvedimento definitivo di liquidazione della pensione normale potesse o meno essere modificato in sede di liquidazione della pensione privilegiata.
Resta solo da puntualizzare che l’accertata non modificabilità del provvedimento definitivo di liquidazione della pensione normale esime il Collegio dal valutare se quel provvedimento fosse, effettivamente, viziato dall’errore di diritto emendato dal Ministero dell'Interno nell’esercizio di un inesistente potere di autotutela.
Ovviamente, la non modificabilità del provvedimento definitivo di liquidazione della pensione normale (decreto prefettizio n. 136 del 2009, registrato il 26.2.2010 dalla Corte dei conti, Sezione di controllo per il Veneto) implica che la pensione privilegiata spettante al sig. MENON debba essere calcolata prendendo a riferimento quella misura di pensione, pari all’80% della base pensionabile, liquidata nel decreto n. 136 del 2009 e non quella del 69,20% indicata nel «prospetto teorico» compilato nel 2012 dalla Prefettura di Venezia e utilizzata nel decreto n. 1201 del 2012 di liquidazione della pensione privilegiata. In sostanza, quest’ultima liquidazione dovrà essere effettuata prendendo a riferimento la misura della pensione normale indicata nel decreto n. 136 del 2009 per, poi, procedere al confronto - al fine di individuare il trattamento più favorevole - previsto dall’art. 65, commi 2 e 4, del D.P.R. n. 1092 del 1973; confronto, le cui modalità - per come evidenziate nel decreto n. 1201 del 2012 - non sono state contestate dall’appellante.
2. Conclusivamente l’appello merita di essere accolto nei sensi sopra precisati.
Sulle somme da liquidarsi in esecuzione della presente decisione spetta all’appellante il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla data di maturazione di ciascun rateo al soddisfo.
3. Alla soccombenza consegue la condanna delle amministrazioni appellate al pagamento in solido, in favore dell’appellante, di spese e onorari difensivi che si liquidano in euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale
ACCOGLIE
l’appello, iscritto al n. 49910, proposto dal sig. MENON Valentino e, per l’effetto, in riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto n. 158/2014 del 18 agosto 2014, afferma il diritto dell’appellante alla liquidazione della pensione privilegiata calcolata prendendo a riferimento la misura della pensione normale già liquidata con il decreto n. 136 del 2009 e procedendo al confronto, al fine di individuare il trattamento più favorevole, previsto dall’art. 65, commi 2 e 4, del D.P.R. n. 1092 del 1973; sulle somme liquidate in esecuzione della presente decisione spetta all’appellante il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla data di maturazione di ciascun rateo al soddisfo.
Condanna, in solido, il Ministero dell’Interno e l’INPS al pagamento, in favore dell’appellante, di spese e onorari difensivi liquidati in complessivi euro 1.000,00.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 7 febbraio 2017.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Angela SILVERI) (Luciano CALAMARO)
f.to Angela SILVERI f.to Luciano CALAMARO
Depositata in Segreteria il -

Re: ricalcolo pensioni Inps per tutto il comparto sicurezza

Inviato: lun mag 08, 2017 1:21 pm
da altivelis
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

composta dai magistrati:

Luciano CALAMARO Presidente

Angela SILVERI Consigliere relatore

Piero FLOREANI Consigliere

Marco SMIROLDO Consigliere

Maria Teresa D’URSO Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull’appello, iscritto al n. 49910 del registro generale, proposto dal sig. *******, rappresentato e difeso dall’Avv. Fernando Ianniello presso il cui studio in Roma, Circ.ne Clodia n. 36/A, ha eletto domicilio

contro

- il Ministero dell’Interno, costituitosi in giudizio a mezzo del dirigente dott. S. Wretschko;

- l’INPS, costituitosi in giudizio a mezzo degli Avv.ti Clementina Pulli, Emanuela Capannolo, Mauro Ricci e Luigi Caliulo e con questi elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto n. 158/2014 del 18 agosto 2014.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del 7 febbraio 2017 il relatore, Consigliere Angela Silveri, l’Avv. Fernando Ianniello per l’appellante, il funzionario delegato dott. Angelo Mammone per il Ministero dell’Interno e l’Avv. Maria Passarelli (per delega dei patrocinanti) per l’INPS.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Sezione giurisdizionale per il Veneto ha respinto il ricorso con il quale il sig. ********** – ispettore di Pubblica Sicurezza cessato dal servizio per inabilità il 2 febbraio 2005 – aveva impugnato il decreto n. 1201 del 2012, nella parte in cui il Ministero dell’Interno, provvedendo alla liquidazione della pensione privilegiata, aveva rideterminato (e ridotto) dall’80% al 69,20% l’aliquota della pensione ordinaria già liquidata con il decreto del Prefetto di Venezia n. 136 del 2009.

Il giudice territoriale ha ritenuto che nella specie fosse applicabile il regime giuridico previsto per gli impiegati civili dello Stato dall’art. 44 del D.P.R. n. 1092 del 1973 e che l’amministrazione avesse correttamente proceduto al raffronto previsto dagli artt. 65, comma 2, e 67, comma 4, dello stesso D.P.R. liquidando il trattamento di quiescenza privilegiato più favorevole per l’interessato secondo un criterio di calcolo che non era stato contestato dal ricorrente.

La sentenza, non notificata, è stata impugnata dal soccombente con appello ritualmente notificato alle controparti e depositato nel termine di legge. L’appellante rammenta di aver impugnato il decreto n. 1201 del 2012, «lamentando unicamente la illegittimità della revoca del precedente riconoscimento della propria posizione di dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e conseguentemente ha chiesto il ripristino di quanto riconosciuto e decretato con il provvedimento del Ministero dell’Interno n. 136/08 del 17.11.2009». Evidenzia che, ai sensi dell’art. 5 comma 6 del decreto legge n. 387 del 1987, al personale della Polizia di Stato si applicano – per quanto concerne la pensione privilegiata – le norme previste per il personale delle Forme Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare. Sostiene, pertanto, che, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, nella specie si è trattato di modifica illegittima del primo provvedimento con conseguente illegittima riduzione della pensione. Ha chiesto, conclusivamente, che gli sia riconosciuta «la posizione giuridica di “dipendente ad ordinamento militare” … meritevole di fruire di trattamento di riposo ai sensi dell’art. 5, comma 6, del D.L. 387/87 nei termini riconosciuti con il decreto n. 136/08 del 7.11.2009».

Con memoria depositata il 27 gennaio 2017 si è costituito in giudizio l’INPS chiedendo il rigetto dell’appello; a tal fine l’Istituto ha evidenziato che l’appellante rientra nel ruolo civile degli impiegati dello Stato e che nella specie è stata fatta corretta applicazione degli artt. 43 e 53 del D.P.R. n. 1092 del 1973.

In data 30 gennaio 2017 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, evidenziando che: con il decreto n. 136/08 del 2009 la pensione ordinaria è stata liquidata applicando l’aliquota complessiva dell’80%, determinata secondo le c.d. “norme militari” di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, anziché secondo le c.d. “norme civili” di cui all’art. 44 del medesimo D.P.R. che sarebbero state applicabili al dott. ******* quale funzionario della Polizia di Stato; ai sensi dell’art. 44, per 34 anni di servizio utile l’aliquota doveva essere quella del 69,20% non avendo il dott. ***** raggiunto il massimo dei 40 anni previsto per i funzionari dello Stato; in data 3.9.2012 l’Ufficio aveva invitato l’UTG di Venezia, «nell’ambito della facoltà di autotutela riconosciuta alla Pubblica Amministrazione, a voler … riesaminare il D.P. n. 136/08 del 17.11.2009 …»; la Prefettura ha emesso il prospetto teorico del 3.9.2012, con il quale ha ricalcolato l’aliquota di pensionabilità fissandola al 69,20% «con la conseguente rideterminazione della pensione ordinaria»; sulla base di tale prospetto teorico, è stato emesso il D.M. n. 1201/12 del 18.9.2012, con il quale è stata attribuita al dott.***** la pensione privilegiata di 8^ categoria, a decorrere dal 2.2.2005, determinata in applicazione dell’art. 65, comma 2, del D.P.R. n. 1092/1973. Evidenzia, quindi, il Ministero di aver liquidato all’appellante il trattamento privilegiato più favorevole, tale essendo quello determinato in applicazione dell’art. 65, comma 2, rispetto a quello previsto dall’art. 65, comma 4, del menzionato D.P.R. 1092/73. Il Ministero ha chiesto, conclusivamente, il rigetto dell’appello con compensazione delle spese di giudizio.

Nella pubblica udienza del 7 febbraio 2017 l’Avv. Fernando Ianniello si è riportato alle argomentazioni esposte nel gravame, ribadendo che nella specie si è trattato di revoca inammissibile del primo provvedimento di liquidazione della pensione; ha, quindi, chiesto l’accoglimento dell’appello. Il dott. Angelo Mammone ha evidenziato che la revoca era consentita, essendo stata esercitata in autotutela entro tre anni dall’emanazione del provvedimento; ha, pertanto, insistito sul rigetto del gravame richiamando quanto esposto nella memoria di costituzione in giudizio. L’Avv. Maria Passarelli ha chiesto il rigetto dell’appello, riportandosi alle argomentazioni scritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L’appello è fondato, dovendosi constatare che nella specie - proprio in ragione di quanto analiticamente esposto dal Ministero appellato e come emerge inequivocabilmente dagli atti di causa – la liquidazione della pensione privilegiata, disposta con il decreto ministeriale n. 1201 del 2012, è stata effettuata procedendo alla contestuale modifica del provvedimento definitivo della pensione ordinaria liquidata con il decreto prefettizio n. 136 del 2009.

Trattasi, invero, di modifica che trova radice in motivi di diritto – la pretesa violazione delle «norme civili» asseritamente applicabili ad un ex appartenente alla Polizia di Stato - che non sono ricompresi tra quelli indicati nell’art. 204 del D.P.R. n. 1092 del 1973, secondo cui «la revoca o la modifica» del provvedimento definitivo «può aver luogo quando: a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti; b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennità o nell’applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l’ammontare della pensione, assegno o indennità; c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l’emissione del provvedimento; d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi».

Orbene, deve innanzitutto premettersi che la disposizione è stata costantemente interpretata nel senso che le ipotesi previste dall’art. 204 sono tassative e non ricomprendono l’errore di diritto, dovendosi in particolare considerare quale «errore … nel calcolo della pensione», che può dar luogo alla revoca o alla modifica del provvedimento definitivo, soltanto l’errore materiale di calcolo e non anche l’ipotesi in cui la pensione risulti erroneamente calcolata in conseguenza dell’applicazione di norme diverse da quelle regolanti la fattispecie, ovvero sulla base di un’interpretazione difforme da quella successivamente ritenuta corretta.

E’ stato, inoltre, affermato che la disposizione di cui trattasi (come l’omologa contenuta nell’art. 81 del D.P.R. n. 915 del 1978 sulle pensioni di guerra) integra una compiuta disciplina speciale della materia pensionistica che non può ritenersi integrata né, tanto meno, implicitamente abrogata dalle disposizioni sull’annullamento d'ufficio degli atti illegittimi, aventi carattere generale, previste dall’art. 1, comma 136, della legge n. 311 del 2004 e dall’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 introdotto dalla legge n. 15 del 2005 (così SS.RR. n. 15/QM del 2011).

Va, infine, rammentato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 208 del 2014, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 204 del D.P.R. n. 1092 del 1973 che era stata sollevata dalla Sezione III centrale di questa Corte in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione.

E’ significativo rilevare che in questa pronuncia la Corte costituzionale ha vagliato l’art. 204 proprio muovendo dall'interpretazione di detta disposizione avallata dalle Sezioni Riunite nella sentenza n. 15/QM del 2011 (qualificata come «diritto vivente») e, cioè, «nel senso che il provvedimento definitivo di pensione non possa essere modificato o revocato per errore di diritto, non ricompreso nell’elencazione tassativa contenuta nell’art. 204 né altrimenti rilevante in ragione del potere di annullamento d’ufficio dell’atto illegittimo spettante all’amministrazione in autotutela, in applicazione dell’art. 1, comma 136, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, … nonché, più in generale, dell’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241». Muovendo da tali premesse, la Corte costituzionale ha ritenuto che «L’esclusione della rilevanza dell’errore di diritto dai casi consentiti di modifica o revoca del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza non è irragionevole o arbitraria, essendo volta … a soddisfare esigenze di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento le quali, già cedevoli nella fase interinale precedente alla liquidazione definitiva, prevalgono successivamente, per effetto di un diverso bilanciamento con l’interesse antagonista del ripristino della legittimità dell’azione amministrativa. Ciò nell’esercizio del potere di scelta del legislatore nel regolare la dialettica di interessi parimenti meritevoli di protezione (sentenze n. 257 del 2010 e n. 34 del 1999; ordinanza n. 105 del 2010)».

Tanto fin qui chiarito, non vi è dubbio che nella specie la modifica del provvedimento definitivo di liquidazione della pensione ordinaria è stata effettuata in violazione dell’art. 204 del D.P.R. n. 1092 del 1973; e ciò nella considerazione che – come pacificamente ammesso dallo stesso Ministero dell’Interno – la modifica ha tratto origine dalla (ritenuta) erronea applicazione delle «norme militari» recate dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 (concernente la «misura del trattamento normale» della pensione spettante al personale militare), in luogo delle «norme civili» di cui all’art. 44 del medesimo D.P.R. (concernente la «misura del trattamento normale» della pensione spettante al personale civile). In sostanza, si è trattato di una modifica per (preteso) errore di diritto non consentita dal ripetuto art. 204, dovendosi anche rilevare – in ragione di quanto dedotto in udienza dal funzionario delegato – che il termine triennale previsto dall’art. 205 è riferito all’ipotesi di esercizio legittimo della modifica (o della revoca) del provvedimento definitivo; nulla ha a che vedere con l’ipotesi (qual è quella di specie) di modifica disposta in violazione dell’art. 204.

Del tutto inconferenti sono, infine, le argomentazioni dedotte dall’INPS; e ciò tenuto conto che nel caso all’esame non si controverte sugli emolumenti che possono confluire nella «base pensionabile» ai sensi degli artt. 43 e 53 del D.P.R. n. 1092/1973, bensì sulla diversa questione se il provvedimento definitivo di liquidazione della pensione normale potesse o meno essere modificato in sede di liquidazione della pensione privilegiata.

Resta solo da puntualizzare che l’accertata non modificabilità del provvedimento definitivo di liquidazione della pensione normale esime il Collegio dal valutare se quel provvedimento fosse, effettivamente, viziato dall’errore di diritto emendato dal Ministero dell'Interno nell’esercizio di un inesistente potere di autotutela.

Ovviamente, la non modificabilità del provvedimento definitivo di liquidazione della pensione normale (decreto prefettizio n. 136 del 2009, registrato il 26.2.2010 dalla Corte dei conti, Sezione di controllo per il Veneto) implica che la pensione privilegiata spettante al sig. ******* debba essere calcolata prendendo a riferimento quella misura di pensione, pari all’80% della base pensionabile, liquidata nel decreto n. 136 del 2009 e non quella del 69,20% indicata nel «prospetto teorico» compilato nel 2012 dalla Prefettura di Venezia e utilizzata nel decreto n. 1201 del 2012 di liquidazione della pensione privilegiata. In sostanza, quest’ultima liquidazione dovrà essere effettuata prendendo a riferimento la misura della pensione normale indicata nel decreto n. 136 del 2009 per, poi, procedere al confronto - al fine di individuare il trattamento più favorevole - previsto dall’art. 65, commi 2 e 4, del D.P.R. n. 1092 del 1973; confronto, le cui modalità - per come evidenziate nel decreto n. 1201 del 2012 - non sono state contestate dall’appellante.

2. Conclusivamente l’appello merita di essere accolto nei sensi sopra precisati.

Sulle somme da liquidarsi in esecuzione della presente decisione spetta all’appellante il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla data di maturazione di ciascun rateo al soddisfo.

3. Alla soccombenza consegue la condanna delle amministrazioni appellate al pagamento in solido, in favore dell’appellante, di spese e onorari difensivi che si liquidano in euro 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale

ACCOGLIE

l’appello, iscritto al n. 49910, proposto dal sig. ********* e, per l’effetto, in riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto n. 158/2014 del 18 agosto 2014, afferma il diritto dell’appellante alla liquidazione della pensione privilegiata calcolata prendendo a riferimento la misura della pensione normale già liquidata con il decreto n. 136 del 2009 e procedendo al confronto, al fine di individuare il trattamento più favorevole, previsto dall’art. 65, commi 2 e 4, del D.P.R. n. 1092 del 1973; sulle somme liquidate in esecuzione della presente decisione spetta all’appellante il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla data di maturazione di ciascun rateo al soddisfo.

Condanna, in solido, il Ministero dell’Interno e l’INPS al pagamento, in favore dell’appellante, di spese e onorari difensivi liquidati in complessivi euro 1.000,00.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 7 febbraio 2017.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

(Angela SILVERI) (Luciano CALAMARO)

f.to Angela SILVERI f.to Luciano CALAMARO

Depositata in Segreteria il -2 MAG. 2017

IL DIRIGENTE

(dott.ssa Sabina Rago)

Re: ricalcolo pensioni Inps per tutto il comparto sicurezza

Inviato: lun mag 08, 2017 1:36 pm
da avt8
avt8 ha scritto:BASTA CHIEDERE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE
composta dai magistrati:
Luciano CALAMARO Presidente
Angela SILVERI Consigliere relatore
Piero FLOREANI Consigliere
Marco SMIROLDO Consigliere
Maria Teresa D’URSO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sull’appello, iscritto al n. 49910 del registro generale, proposto dal sig. MENON Valentino, rappresentato e difeso dall’Avv. Fernando Ianniello presso il cui studio in Roma, Circ.ne Clodia n. 36/A, ha eletto domicilio
contro
- il Ministero dell’Interno, costituitosi in giudizio a mezzo del dirigente dott. S. Wretschko;
- l’INPS, costituitosi in giudizio a mezzo degli Avv.ti Clementina Pulli, Emanuela Capannolo, Mauro Ricci e Luigi Caliulo e con questi elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29
avverso
la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto n. 158/2014 del 18 agosto 2014.
Esaminati gli atti e i documenti di causa.
Uditi nella pubblica udienza del 7 febbraio 2017 il relatore, Consigliere Angela Silveri, l’Avv. Fernando Ianniello per l’appellante, il funzionario delegato dott. Angelo Mammone per il Ministero dell’Interno e l’Avv. Maria Passarelli (per delega dei patrocinanti) per l’INPS.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Sezione giurisdizionale per il Veneto ha respinto il ricorso con il quale il sig. MENON Valentino – ispettore di Pubblica Sicurezza cessato dal servizio per inabilità il 2 febbraio 2005 – aveva impugnato il decreto n. 1201 del 2012, nella parte in cui il Ministero dell’Interno, provvedendo alla liquidazione della pensione privilegiata, aveva rideterminato (e ridotto) dall’80% al 69,20% l’aliquota della pensione ordinaria già liquidata con il decreto del Prefetto di Venezia n. 136 del 2009.
Il giudice territoriale ha ritenuto che nella specie fosse applicabile il regime giuridico previsto per gli impiegati civili dello Stato dall’art. 44 del D.P.R. n. 1092 del 1973 e che l’amministrazione avesse correttamente proceduto al raffronto previsto dagli artt. 65, comma 2, e 67, comma 4, dello stesso D.P.R. liquidando il trattamento di quiescenza privilegiato più favorevole per l’interessato secondo un criterio di calcolo che non era stato contestato dal ricorrente.
La sentenza, non notificata, è stata impugnata dal soccombente con appello ritualmente notificato alle controparti e depositato nel termine di legge. L’appellante rammenta di aver impugnato il decreto n. 1201 del 2012, «lamentando unicamente la illegittimità della revoca del precedente riconoscimento della propria posizione di dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e conseguentemente ha chiesto il ripristino di quanto riconosciuto e decretato con il provvedimento del Ministero dell’Interno n. 136/08 del 17.11.2009». Evidenzia che, ai sensi dell’art. 5 comma 6 del decreto legge n. 387 del 1987, al personale della Polizia di Stato si applicano – per quanto concerne la pensione privilegiata – le norme previste per il personale delle Forme Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare. Sostiene, pertanto, che, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, nella specie si è trattato di modifica illegittima del primo provvedimento con conseguente illegittima riduzione della pensione. Ha chiesto, conclusivamente, che gli sia riconosciuta «la posizione giuridica di “dipendente ad ordinamento militare” … meritevole di fruire di trattamento di riposo ai sensi dell’art. 5, comma 6, del D.L. 387/87 nei termini riconosciuti con il decreto n. 136/08 del 7.11.2009».
Con memoria depositata il 27 gennaio 2017 si è costituito in giudizio l’INPS chiedendo il rigetto dell’appello; a tal fine l’Istituto ha evidenziato che l’appellante rientra nel ruolo civile degli impiegati dello Stato e che nella specie è stata fatta corretta applicazione degli artt. 43 e 53 del D.P.R. n. 1092 del 1973.
In data 30 gennaio 2017 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, evidenziando che: con il decreto n. 136/08 del 2009 la pensione ordinaria è stata liquidata applicando l’aliquota complessiva dell’80%, determinata secondo le c.d. “norme militari” di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, anziché secondo le c.d. “norme civili” di cui all’art. 44 del medesimo D.P.R. che sarebbero state applicabili al dott. MENON quale funzionario della Polizia di Stato; ai sensi dell’art. 44, per 34 anni di servizio utile l’aliquota doveva essere quella del 69,20% non avendo il dott. MENON raggiunto il massimo dei 40 anni previsto per i funzionari dello Stato; in data 3.9.2012 l’Ufficio aveva invitato l’UTG di Venezia, «nell’ambito della facoltà di autotutela riconosciuta alla Pubblica Amministrazione, a voler … riesaminare il D.P. n. 136/08 del 17.11.2009 …»; la Prefettura ha emesso il prospetto teorico del 3.9.2012, con il quale ha ricalcolato l’aliquota di pensionabilità fissandola al 69,20% «con la conseguente rideterminazione della pensione ordinaria»; sulla base di tale prospetto teorico, è stato emesso il D.M. n. 1201/12 del 18.9.2012, con il quale è stata attribuita al dott. MENON la pensione privilegiata di 8^ categoria, a decorrere dal 2.2.2005, determinata in applicazione dell’art. 65, comma 2, del D.P.R. n. 1092/1973. Evidenzia, quindi, il Ministero di aver liquidato all’appellante il trattamento privilegiato più favorevole, tale essendo quello determinato in applicazione dell’art. 65, comma 2, rispetto a quello previsto dall’art. 65, comma 4, del menzionato D.P.R. 1092/73. Il Ministero ha chiesto, conclusivamente, il rigetto dell’appello con compensazione delle spese di giudizio.
Nella pubblica udienza del 7 febbraio 2017 l’Avv. Fernando Ianniello si è riportato alle argomentazioni esposte nel gravame, ribadendo che nella specie si è trattato di revoca inammissibile del primo provvedimento di liquidazione della pensione; ha, quindi, chiesto l’accoglimento dell’appello. Il dott. Angelo Mammone ha evidenziato che la revoca era consentita, essendo stata esercitata in autotutela entro tre anni dall’emanazione del provvedimento; ha, pertanto, insistito sul rigetto del gravame richiamando quanto esposto nella memoria di costituzione in giudizio. L’Avv. Maria Passarelli ha chiesto il rigetto dell’appello, riportandosi alle argomentazioni scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L’appello è fondato, dovendosi constatare che nella specie - proprio in ragione di quanto analiticamente esposto dal Ministero appellato e come emerge inequivocabilmente dagli atti di causa – la liquidazione della pensione privilegiata, disposta con il decreto ministeriale n. 1201 del 2012, è stata effettuata procedendo alla contestuale modifica del provvedimento definitivo della pensione ordinaria liquidata con il decreto prefettizio n. 136 del 2009.
Trattasi, invero, di modifica che trova radice in motivi di diritto – la pretesa violazione delle «norme civili» asseritamente applicabili ad un ex appartenente alla Polizia di Stato - che non sono ricompresi tra quelli indicati nell’art. 204 del D.P.R. n. 1092 del 1973, secondo cui «la revoca o la modifica» del provvedimento definitivo «può aver luogo quando: a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti; b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennità o nell’applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l’ammontare della pensione, assegno o indennità; c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l’emissione del provvedimento; d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi».
Orbene, deve innanzitutto premettersi che la disposizione è stata costantemente interpretata nel senso che le ipotesi previste dall’art. 204 sono tassative e non ricomprendono l’errore di diritto, dovendosi in particolare considerare quale «errore … nel calcolo della pensione», che può dar luogo alla revoca o alla modifica del provvedimento definitivo, soltanto l’errore materiale di calcolo e non anche l’ipotesi in cui la pensione risulti erroneamente calcolata in conseguenza dell’applicazione di norme diverse da quelle regolanti la fattispecie, ovvero sulla base di un’interpretazione difforme da quella successivamente ritenuta corretta.
E’ stato, inoltre, affermato che la disposizione di cui trattasi (come l’omologa contenuta nell’art. 81 del D.P.R. n. 915 del 1978 sulle pensioni di guerra) integra una compiuta disciplina speciale della materia pensionistica che non può ritenersi integrata né, tanto meno, implicitamente abrogata dalle disposizioni sull’annullamento d'ufficio degli atti illegittimi, aventi carattere generale, previste dall’art. 1, comma 136, della legge n. 311 del 2004 e dall’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 introdotto dalla legge n. 15 del 2005 (così SS.RR. n. 15/QM del 2011).
Va, infine, rammentato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 208 del 2014, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 204 del D.P.R. n. 1092 del 1973 che era stata sollevata dalla Sezione III centrale di questa Corte in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione.
E’ significativo rilevare che in questa pronuncia la Corte costituzionale ha vagliato l’art. 204 proprio muovendo dall'interpretazione di detta disposizione avallata dalle Sezioni Riunite nella sentenza n. 15/QM del 2011 (qualificata come «diritto vivente») e, cioè, «nel senso che il provvedimento definitivo di pensione non possa essere modificato o revocato per errore di diritto, non ricompreso nell’elencazione tassativa contenuta nell’art. 204 né altrimenti rilevante in ragione del potere di annullamento d’ufficio dell’atto illegittimo spettante all’amministrazione in autotutela, in applicazione dell’art. 1, comma 136, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, … nonché, più in generale, dell’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241». Muovendo da tali premesse, la Corte costituzionale ha ritenuto che «L’esclusione della rilevanza dell’errore di diritto dai casi consentiti di modifica o revoca del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza non è irragionevole o arbitraria, essendo volta … a soddisfare esigenze di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento le quali, già cedevoli nella fase interinale precedente alla liquidazione definitiva, prevalgono successivamente, per effetto di un diverso bilanciamento con l’interesse antagonista del ripristino della legittimità dell’azione amministrativa. Ciò nell’esercizio del potere di scelta del legislatore nel regolare la dialettica di interessi parimenti meritevoli di protezione (sentenze n. 257 del 2010 e n. 34 del 1999; ordinanza n. 105 del 2010)».
Tanto fin qui chiarito, non vi è dubbio che nella specie la modifica del provvedimento definitivo di liquidazione della pensione ordinaria è stata effettuata in violazione dell’art. 204 del D.P.R. n. 1092 del 1973; e ciò nella considerazione che – come pacificamente ammesso dallo stesso Ministero dell’Interno – la modifica ha tratto origine dalla (ritenuta) erronea applicazione delle «norme militari» recate dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 (concernente la «misura del trattamento normale» della pensione spettante al personale militare), in luogo delle «norme civili» di cui all’art. 44 del medesimo D.P.R. (concernente la «misura del trattamento normale» della pensione spettante al personale civile). In sostanza, si è trattato di una modifica per (preteso) errore di diritto non consentita dal ripetuto art. 204, dovendosi anche rilevare – in ragione di quanto dedotto in udienza dal funzionario delegato – che il termine triennale previsto dall’art. 205 è riferito all’ipotesi di esercizio legittimo della modifica (o della revoca) del provvedimento definitivo; nulla ha a che vedere con l’ipotesi (qual è quella di specie) di modifica disposta in violazione dell’art. 204.
Del tutto inconferenti sono, infine, le argomentazioni dedotte dall’INPS; e ciò tenuto conto che nel caso all’esame non si controverte sugli emolumenti che possono confluire nella «base pensionabile» ai sensi degli artt. 43 e 53 del D.P.R. n. 1092/1973, bensì sulla diversa questione se il provvedimento definitivo di liquidazione della pensione normale potesse o meno essere modificato in sede di liquidazione della pensione privilegiata.
Resta solo da puntualizzare che l’accertata non modificabilità del provvedimento definitivo di liquidazione della pensione normale esime il Collegio dal valutare se quel provvedimento fosse, effettivamente, viziato dall’errore di diritto emendato dal Ministero dell'Interno nell’esercizio di un inesistente potere di autotutela.
Ovviamente, la non modificabilità del provvedimento definitivo di liquidazione della pensione normale (decreto prefettizio n. 136 del 2009, registrato il 26.2.2010 dalla Corte dei conti, Sezione di controllo per il Veneto) implica che la pensione privilegiata spettante al sig. MENON debba essere calcolata prendendo a riferimento quella misura di pensione, pari all’80% della base pensionabile, liquidata nel decreto n. 136 del 2009 e non quella del 69,20% indicata nel «prospetto teorico» compilato nel 2012 dalla Prefettura di Venezia e utilizzata nel decreto n. 1201 del 2012 di liquidazione della pensione privilegiata. In sostanza, quest’ultima liquidazione dovrà essere effettuata prendendo a riferimento la misura della pensione normale indicata nel decreto n. 136 del 2009 per, poi, procedere al confronto - al fine di individuare il trattamento più favorevole - previsto dall’art. 65, commi 2 e 4, del D.P.R. n. 1092 del 1973; confronto, le cui modalità - per come evidenziate nel decreto n. 1201 del 2012 - non sono state contestate dall’appellante.
2. Conclusivamente l’appello merita di essere accolto nei sensi sopra precisati.
Sulle somme da liquidarsi in esecuzione della presente decisione spetta all’appellante il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla data di maturazione di ciascun rateo al soddisfo.
3. Alla soccombenza consegue la condanna delle amministrazioni appellate al pagamento in solido, in favore dell’appellante, di spese e onorari difensivi che si liquidano in euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale
ACCOGLIE
l’appello, iscritto al n. 49910, proposto dal sig. MENON Valentino e, per l’effetto, in riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto n. 158/2014 del 18 agosto 2014, afferma il diritto dell’appellante alla liquidazione della pensione privilegiata calcolata prendendo a riferimento la misura della pensione normale già liquidata con il decreto n. 136 del 2009 e procedendo al confronto, al fine di individuare il trattamento più favorevole, previsto dall’art. 65, commi 2 e 4, del D.P.R. n. 1092 del 1973; sulle somme liquidate in esecuzione della presente decisione spetta all’appellante il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla data di maturazione di ciascun rateo al soddisfo.
Condanna, in solido, il Ministero dell’Interno e l’INPS al pagamento, in favore dell’appellante, di spese e onorari difensivi liquidati in complessivi euro 1.000,00.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 7 febbraio 2017.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Angela SILVERI) (Luciano CALAMARO)
f.to Angela SILVERI f.to Luciano CALAMARO
Depositata in Segreteria il -
L'appello e stato accolta in quanto l'art.204 del D.P.R. 1092/1973 , non contempla l'errore di diritto

Re: ricalcolo pensioni Inps per tutto il comparto sicurezza

Inviato: lun mag 08, 2017 5:50 pm
da luiscypher
Comunque mi pare di aver letto che per il personale della polizia di stato proveniente dal disciolto corpo delle guardie di p.s, si applica l'art 6 della legge 30.11.1963 e la base pensionabile al compimento dei 20 anni è il 41%, non il 44%...almeno così mi pare di aver capito!

Re: ricalcolo pensioni Inps per tutto il comparto sicurezza

Inviato: lun mag 08, 2017 6:03 pm
da avt8
luiscypher ha scritto:Comunque mi pare di aver letto che per il personale della polizia di stato proveniente dal disciolto corpo delle guardie di p.s, si applica l'art 6 della legge 30.11.1963 e la base pensionabile al compimento dei 20 anni è il 41%, non il 44%...almeno così mi pare di aver capito!

hai capito male con 20 anni il 44% lo era prima ed e rimasto ancora adesso

Re: ricalcolo pensioni Inps per tutto il comparto sicurezza

Inviato: lun mag 08, 2017 7:44 pm
da luiscypher
Giusto, hai ragione! 44%...devono rifarmi i conti!

Re: ricalcolo pensioni Inps per tutto il comparto sicurezza

Inviato: lun mag 08, 2017 7:50 pm
da firefox
Sicuramente tra le tante discussioni a tema è già stato postato e ripostato ma non lo trovo - qualcuno può riallegare fac simile con richiesta da chiedere per intanto all'INPS circa eventuale ricalcolo?
Grazie

Re: ricalcolo pensioni Inps per tutto il comparto sicurezza

Inviato: lun mag 08, 2017 11:16 pm
da floyd
Dovrebbe essere questo.
saluti