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Re: Delusione importo pensione inabilità 335/95 art 2 c 12

Inviato: gio feb 09, 2017 11:27 pm
da warcraft3
warcraft3 ha scritto:.


Cari colleghi a conferma di quello detto fino adesso a riguardo degli anni di maggiorazione 1/5 dopo il 31/12/1995 e scritto sopra dal collega dolphin vi allego la normativa 335/95 art 2 c 12 con degli esempi concreti di calcolo nel sistema misto dove si evince che al soggetto in esempio (essendo un dipendente civile comunale e perciò non usufruendo del beneficio delle maggiorazioni 1/5) in poche parole gli hanno aggiunto tutti i circa 19 anni di bonus 335 art 2 c 12 .... a questo punto allora si evince che forse ce' un vuoto normativo perchè se la procedura di questa 335 art.2 c.12 applicata a noi comparto sicurezza fosse così corretta post 31/12/1995 saremmo tutti penalizzati ...poichè come nel mio caso..che mi porto il fardello di tutti e 5 gli anni di maggiorazione 1/5 che mi sono purtroppo utili solo per il diritto ma non per la misura...ovvero non mi sono per nulla utili all'incremento della mia Pal...e' come se nel bonus della 335 art 2 c 12 li avessi persi per strada in poche parole...[/quote]

Questa vostra disamina rispecchia proprio quello che succede nell'applicazione della maggiorazione del montante contributivo in base agli anni mancanti, che in realtà sommando gli abbuoni 1/5 ci porta più prossimi al limite dei 40 arrecandoci un danno anzichè un vantaggio.
La legge del 1995 delinea il limite dei 40 anni contributivi non differenziando se utili al diritto o alla misura o tantomeno di servizio...quindi a mio parere contributivi è da intendersi durante i quali ho versato il mio 33% di trattenute per la pensione, ma nei 2AA 9MM maturati con l'1/5 dopo il 1996 oltre che non me ne faccio nulla, non ho nemmeno versato contributi ovviamente...sono solo utili al diritto ma di raggiungere questo diritto ad un riformato che gli frega? Quindi i 2AA 9MM non sono contributivi e non dovrebbero essere considerati come facenti parte dei 40 totali.
In pratica nel mio caso con effettivi 32AA 7MM l'INPS mi ha calcolato periodo utile 37AA 7MM maggiorando di 5AA e mi ha aggiunto il bonus 335 di 2AA 5MM per totalizzare 40AA, ma secondo me il bonus dovrebbe essere di 5AA 2MM.
Ho preso appuntamento col patronato ANMIL per me gli unici che ci capiscono visto che lottano tra infortuni e malattie professionali tutti i giorni ed ho già constatato che sono preparati.
Terrò aggiornato il forum degli sviluppi a riguardo.
Saluti.[/quote]



Grande giovanni53 hai preso in pieno il problema....sto attendendo anch' io delle risposte....pero' a primo avviso mi hanno gia' riferito che paradossalmente la procedura da parte dell' Inps e' corretta....e purtroppo stiamo messi proprio come l' ortolano con il cetriolo.....

Re: Delusione importo pensione inabilità 335/95 art 2 c 12

Inviato: ven feb 10, 2017 6:16 pm
da warcraft3
Cari coleghi vi posto la consulenza che ho avuto con un avvocato del lavoro in merito alla questione degli anni di maggiorazione 1/5 nella 335 art 2 c12:

La maggiorazione sino a un massimo di 40 anni di contributi, difatti, riconosciuta per inabilità assoluta a qualsiasi attività lavorativa, viene applicata soltanto per la quota di contribuzione mancante al raggiungimento del parametro, considerando le maggiorazioni di servizio (nel Suo caso, in quanto appartenente alla Polizia di Stato e avente diritto alla maggiorazione di 1/5 del periodo di lavoro prestato per funzioni di polizia) e l’ulteriore maggiorazione, o bonus contributivo, secondo la Legge 388/2000 (pari a 2 mesi di contributi figurativi per ogni anno di possesso d’invalidità superiore al 74%).
I contributi figurativi aggiuntivi, però, non possono superare, complessivamente, i 5 anni nell’arco della vita lavorativa: fanno eccezione soltanto alcune maggiorazioni particolari, come quelle a favore delle vittime del terrorismo e, ovviamente, la maggiorazione prevista per la pensione d’inabilità assoluta a qualsiasi attività lavorativa, che consente di arrivare a un massimo di 40 anni di contributi, a Lei riconosciuta.
Per quanto riguarda quest’ultima maggiorazione, il bonus contributivo vale solo per gli anni mancanti per arrivare a 40, contando anche i contributi figurativi risultanti da maggiorazioni diverse. Nel Suo caso, dunque, possedendo Lei 24 anni di servizio effettivo, più altri 5 anni tra maggiorazione di servizio e per invalidità, il bonus contributivo per la pensione d’inabilità è pari a soli 11 anni (cioè a 40 anni meno 29 già complessivamente da Lei posseduti).
Essendole già stati accreditati questi 29 anni, non è possibile rinunciare ai 5 anni di contributi figurativi, andando ad applicare una maggiorazione per inabilità di 16 anni anziché 11.
L’aver applicato la maggiorazione di servizio, anziché la maggiorazione per inabilità, certamente per Lei è uno svantaggio, in quanto solo la maggiorazione per inabilità è valida anche per la misura della pensione, e non solo per il diritto, per la quota contributiva. La maggiorazione per invalidità superiore al 74% e la maggiorazione per il servizio prestato nella Polizia, invece, risultano utili sia ai fini del diritto alla pensione che alla determinazione della sua misura per le anzianità soggette al calcolo retributivo, mentre risultano utili solo ai fini del diritto alla pensione per le anzianità soggette al calcolo contributivo (quindi per la contribuzione versata dal 1996 in poi, per chi ha diritto al calcolo misto della pensione, cioè per i soggetti con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, oppure per la contribuzione versata dal 2012 in poi, per chi possiede oltre 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995).
Al contrario, la maggiorazione per inabilità, nel sistema contributivo, si calcola aggiungendo al montante contributivo maturato al momento della pensione un'ulteriore quota di contribuzione, riferita al periodo mancante fino al raggiungimento dei 60 anni di età e non oltre i 40 anni di contributi.
Nel dettaglio, tenuto conto del nuovo criterio di calcolo della pensione secondo la Legge Fornero (art. 24, c. 2, DL 201/2011 conv. in L. 214/2011), per le pensioni di inabilità con decorrenza dal 1° febbraio 2012, la maggiorazione convenzionale si calcola secondo le regole del sistema contributivo (Circ. Inps 14 marzo 2012 n. 35), procedendo come segue:
 si individua la retribuzione media settimanale riferita alle ultime 260 settimane;
 si applica l'aliquota di computo (33%);
 si moltiplica il risultato per il numero delle settimane intercorrenti tra la data di decorrenza della pensione e il compimento dei 60 anni di età (non possono essere computate più di 2080 settimane, comprese le settimane accreditate per periodi anteriori al 1° gennaio 1996).
Quanto esposto spiega perché l’applicazione di questa maggiorazione sia notevolmente più vantaggiosa rispetto all’applicazione delle maggiorazioni per servizio ed invalidità superiore al 74%; inoltre, spiega l’impossibilità di “togliere” le maggiorazioni precedenti, dunque i contributi figurativi già maturati, per applicare il bonus contributivo per inabilità: questo, difatti, può applicarsi soltanto ai periodi mancanti al compimento di 60 anni di età, sino a un massimo di 40 anni, cioè di 2080 settimane, e non ai periodi già accreditati.
Certamente, la corretta applicazione della normativa determina, di fatto, uno svantaggio per chi già possiede altre maggiorazioni e un corrispondente vantaggio per chi, non avendo diritto a maggiorazioni diverse, gode della sola maggiorazione per inabilità, in quanto per i primi la pensione si abbassa, mentre i secondi possono contare sulla retribuzione media settimanale degli ultimi 5 anni.
Non sembra però applicabile quanto ribadito dalla sentenza della Cassazione. n. 4868/16 dell’11.03.2016: la sentenza stabilisce, nel caso in cui il pensionato abbia diritto a due trattamenti diversi tra loro incompatibili, il diritto di scegliere il più vantaggioso.
Applicare questa sentenza per analogia, nel caso in cui la scelta non sia tra due trattamenti diversi, ma tra due contribuzioni, appare una forzatura.
Tuttavia, la stessa Cassazione, con la sent. n. 307/1989, ha trattato il caso particolare in cui la pensione, computando i contributi volontari, risulti inferiore al trattamento che lo stesso soggetto avrebbe percepito senza il versamento degli stessi, per il sovrapporsi di due normative. Secondo la Corte, quando un lavoratore ritarda la pensione, pur potendovi accedere, e continua a versare contributi volontari, per fruire di un trattamento più alto, ed invece scopre che il trattamento comprensivo di contributi volontari è più basso, è riconosciuto al pensionato il diritto di optare per il trattamento più favorevole.
È opportuno, ad ogni modo, chiarire che la sentenza verte su una situazione in cui il contribuente, avendo già maturato tutti i requisiti utili alla pensione, può effettivamente scegliere tra due trattamenti diversi; inoltre, viene comunque negata la restituzione dei contributi ed il risarcimento del danno, in quanto la contribuzione non è considerata né indebita, né erronea.
In conclusione, un minimo appiglio per opporsi al trattamento applicato dall’Inps c’è, non perché il calcolo effettuato dall’Istituto non sia corretto, ma sulla base del diritto al trattamento più vantaggioso (sebbene i presupposti, nel suo caso, coincidano solo in parte con quelli della situazione trattata nella sentenza della Cassazione) e del più generale principio di uguaglianza sostanziale.

Nella speranza di aver risposto in modo esaustivo alla Sua richiesta, sono a Sua disposizione per ogni altro eventuale ulteriore chiarimento o attività professionale che vorrà affidarmi.
Cordiali saluti.

Re: Delusione importo pensione inabilità 335/95 art 2 c 12

Inviato: sab feb 11, 2017 3:13 pm
da firefox
Se ti devo dir la verità ho letto un paio di volte la disamina ma, tranne i riferimenti di Legge (scontati) NON mi ha convinto.
Innanzi tutto perchè NON si può rinunciare alle maggiorazioni dal servizio sia per il servizio in Polizia sia per chi è disabile?
A me pare NON l'abbia chiarito affatto.
Ora rimanendo in tema e tralasciando la maggiorazione per disabilità, se io e te fossimo stati nella medesima situazione, con i medesimi anni di servizio, io NON avendo le maggiorazioni di 1/5 avrei avuto più anni utili al calcolo da sommare e quindi avrei percepito una pensione maggiore della tua....questo NON mi convince affatto e, ricorsi a parte, secondo me la soluzione dovrebbe essere più semplice.
Un saluto

Re: Delusione importo pensione inabilità 335/95 art 2 c 12

Inviato: sab feb 11, 2017 6:20 pm
da warcraft3
firefox ha scritto:Se ti devo dir la verità ho letto un paio di volte la disamina ma, tranne i riferimenti di Legge (scontati) NON mi ha convinto.
Innanzi tutto perchè NON si può rinunciare alle maggiorazioni dal servizio sia per il servizio in Polizia sia per chi è disabile?
A me pare NON l'abbia chiarito affatto.
Ora rimanendo in tema e tralasciando la maggiorazione per disabilità, se io e te fossimo stati nella medesima situazione, con i medesimi anni di servizio, io NON avendo le maggiorazioni di 1/5 avrei avuto più anni utili al calcolo da sommare e quindi avrei percepito una pensione maggiore della tua....questo NON mi convince affatto e, ricorsi a parte, secondo me la soluzione dovrebbe essere più semplice.
Un saluto
Grazie firefox del tuo commento..comunque ogni consiglio è ben accetto.... ho già mandato il quesito via mail pec anche direttamente all'Inps e sto consultando altre campane nei patronati....quindi secondo te che altro dovrei ancora fare????

Re: Delusione importo pensione inabilità 335/95 art 2 c 12

Inviato: sab feb 11, 2017 7:43 pm
da firefox
warcraft3 ha scritto:
firefox ha scritto:Se ti devo dir la verità ho letto un paio di volte la disamina ma, tranne i riferimenti di Legge (scontati) NON mi ha convinto.
Innanzi tutto perchè NON si può rinunciare alle maggiorazioni dal servizio sia per il servizio in Polizia sia per chi è disabile?
A me pare NON l'abbia chiarito affatto.
Ora rimanendo in tema e tralasciando la maggiorazione per disabilità, se io e te fossimo stati nella medesima situazione, con i medesimi anni di servizio, io NON avendo le maggiorazioni di 1/5 avrei avuto più anni utili al calcolo da sommare e quindi avrei percepito una pensione maggiore della tua....questo NON mi convince affatto e, ricorsi a parte, secondo me la soluzione dovrebbe essere più semplice.
Un saluto
Grazie firefox del tuo commento..comunque ogni consiglio è ben accetto.... ho già mandato il quesito via mail pec anche direttamente all'Inps e sto consultando altre campane nei patronati....quindi secondo te che altro dovrei ancora fare????
Intanto attendere INPS ed altre risposte...poi fare un raffronto e decidere se e come agire in merito.

Re: Delusione importo pensione inabilità 335/95 art 2 c 12

Inviato: sab feb 11, 2017 7:52 pm
da warcraft3
firefox ha scritto:
warcraft3 ha scritto:
firefox ha scritto:Se ti devo dir la verità ho letto un paio di volte la disamina ma, tranne i riferimenti di Legge (scontati) NON mi ha convinto.
Innanzi tutto perchè NON si può rinunciare alle maggiorazioni dal servizio sia per il servizio in Polizia sia per chi è disabile?
A me pare NON l'abbia chiarito affatto.
Ora rimanendo in tema e tralasciando la maggiorazione per disabilità, se io e te fossimo stati nella medesima situazione, con i medesimi anni di servizio, io NON avendo le maggiorazioni di 1/5 avrei avuto più anni utili al calcolo da sommare e quindi avrei percepito una pensione maggiore della tua....questo NON mi convince affatto e, ricorsi a parte, secondo me la soluzione dovrebbe essere più semplice.
Un saluto
Grazie firefox del tuo commento..comunque ogni consiglio è ben accetto.... ho già mandato il quesito via mail pec anche direttamente all'Inps e sto consultando altre campane nei patronati....quindi secondo te che altro dovrei ancora fare????
Intanto attendere INPS ed altre risposte...poi fare un raffronto e decidere se e come agire in merito.
Nel senso di agire tutti insieme...tipo una class action allora??

Re: Delusione importo pensione inabilità 335/95 art 2 c 12

Inviato: lun feb 13, 2017 2:16 pm
da warcraft3
Da quello che ho potuto capire allora....sono grossi cetrioli per noi poveri ortolani che hanno incominciato a coltivare il proprio orto qualche anno prima e dopo il 31 Dicembre 1995.

Re: Delusione importo pensione inabilità 335/95 art 2 c 12

Inviato: mer feb 15, 2017 2:07 pm
da dolphin69
Buongiorno,
proprio ieri sono stato all'Ufficio Provinciale INPS di competenza per illustrare la problematica;
un impiegato mi ha riferito che l'inserimento dei dati e quindi delle maggiorazioni di servizio viene effettuato dalla ex amministrazione del pensionato.
Contemporaneamente l'amministrazione mi rispondeva via email che il loro compito è quello di inserire dei dati con un software reso disponibile dall'INPS che è direttamente responsabile sulle modalità di calcolo.
In pratica si stanno rimbalzando le competenze.
.... tornerò presto alla carica.... magari tramite un legale...

Re: Delusione importo pensione inabilità 335/95 art 2 c 12

Inviato: mer feb 15, 2017 6:36 pm
da warcraft3
dolphin69 ha scritto:Buongiorno,
proprio ieri sono stato all'Ufficio Provinciale INPS di competenza per illustrare la problematica;
un impiegato mi ha riferito che l'inserimento dei dati e quindi delle maggiorazioni di servizio viene effettuato dalla ex amministrazione del pensionato.
Contemporaneamente l'amministrazione mi rispondeva via email che il loro compito è quello di inserire dei dati con un software reso disponibile dall'INPS che è direttamente responsabile sulle modalità di calcolo.
In pratica si stanno rimbalzando le competenze.
.... tornerò presto alla carica.... magari tramite un legale...
Ma dico io è possibile sta cosa???....mi sembra di vivere nelle repubblica delle banane ricordando un vecchio di film di Bud Spencer dove interpetava Banana Joe... siamo arrivati proprio al paradosso...

Re: Delusione importo pensione inabilità 335/95 art 2 c 12

Inviato: gio feb 16, 2017 1:51 pm
da warcraft3
Cari colleghi qui stiamo parlando di una pensione ancora ancora accettabile lorda di 1350 euro ..netta all'incirca sui 1200 euro...quando il vero dramma sarà tra qualche decennio di tutti quei colleghi che hanno avuto (tra virgolette) la sfortuna di entrare nelle forze dell'ordine dopo il fatidico 31/12/1995....grazie ai nostri bravi legislatori e ai diritti che a mano a mano durante gli anni ci hanno tolto..e quindi soprattutto grazie al contributivo totale (tanto infatti versi e tanto prendi) ....questi poverelli si ritroveranno a fine carriera con una pensione che non supererà nemmeno i 500/600 euro mensili...la fame vera e propria...mi sa tanto che incominceranno ad istituire nuovi centri Caritas vicino a tutte le caserme... Questure e ai commissariati...

Re: Delusione importo pensione inabilità 335/95 art 2 c 12

Inviato: ven feb 17, 2017 6:24 pm
da warcraft3
Cari colleghi..non contento del parere espresso dal'avvocato del lavoro..mi sono rivolto ad un altro studio legale e vi posto la risposta datami:

RISPOSTA
Confermo: il calcolo non è stato effettuato correttamente.
Il quinquennio di maggiorazione deve contribuire all'incremento della
PAL pensionistica, al contrario di quanto è accaduto ai fini del calcolo
della tua pensione di inabilità assoluta.
Il bonus di cui al comma 12 dell'articolo 2 della legge 335/95, deve
partire anche per te dall'ultimo giorno di servizio fino ai 40 anni di
contribuzione, al fine di non svuotare del suo contenuto sostanziale e
del relativo beneficio economico, la maggiorazione di cui al comma 3
dell'articolo 80 della legge 388 del 2000.
Confermo che nel tuo caso, la maggiorazione non ha influito in alcun
modo sulla PAL pensionistica, nonostante il tuo status giuridico di
dipendente civile dello Stato.
Riporto di seguito le norme citate nella presente consulenza.




12. Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le
altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di
previdenza, cessati dal servizio per infermita' non dipendenti da
causa di servizio per le quali gli interessati si trovino
nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi
attivita' lavorativa, la pensione e' calcolata in misura pari a
quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di
eta' previsti per il collocamento a riposo.




3. A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui
all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970. n. 381, nonche' agli invalidi
per qualsiasi causa, ai quali e' stata riconosciuta un'invalidita'
superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della
tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di
guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e
successive modificazioni, e' riconosciuto, a loro richiesta, per ogni
anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private
ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di
contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e
dell'anzianita' contributiva, il beneficio e' riconosciuto fino al
limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.




Consiglio di procedere ad una richiesta di ricalcolo nei confronti
dell'INPS. Tale istanza di ricalcolo dovrà essere inoltrata
necessariamente da un centro di assistenza fiscale ovvero da un
patronato.
Confermo altresì che non c'è alcun motivo che possa giustificare la
discrasia tra le cifre desumibili dal CUD e quelle dichiarate dall'INPS
ai fini della quantificazione del trattamento pensionistico.
L'istanza di ricalcolo dovrà considerare anche questo errore materiale,
emendabile con una successiva determina sempre dell'INPS.


A disposizione per chiarimenti.


Cordiali saluti.


N.B. Questo è quanto....aspetto vostri consigli e commenti in merito...grazie.

Re: Delusione importo pensione inabilità 335/95 art 2 c 12

Inviato: ven feb 17, 2017 8:33 pm
da gino59
12. Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le
altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di
previdenza, cessati dal servizio per infermita' non dipendenti da
causa di servizio per le quali gli interessati si trovino
nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi
attivita' lavorativa, la pensione e' calcolata in misura pari a
quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di
eta' previsti per il collocamento a riposo.





Quella integrale è questa.-


12. Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermita' non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa, la pensione e' calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di eta' previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potra' essere computata un'anzianita' utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potra' superare l'80 per cento della base pensionabile, ne' quello spettante nel caso che l'inabilita' sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma e' richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilita' di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalita' applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilita' operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilita' dipendente da causa di servizio.

Re: Delusione importo pensione inabilità 335/95 art 2 c 12

Inviato: ven feb 17, 2017 8:46 pm
da firefox
warcraft3 ha scritto:Cari colleghi..non contento del parere espresso dal'avvocato del lavoro..mi sono rivolto ad un altro studio legale e vi posto la risposta datami:

RISPOSTA
Confermo: il calcolo non è stato effettuato correttamente.
Il quinquennio di maggiorazione deve contribuire all'incremento della
PAL pensionistica, al contrario di quanto è accaduto ai fini del calcolo
della tua pensione di inabilità assoluta.
Il bonus di cui al comma 12 dell'articolo 2 della legge 335/95, deve
partire anche per te dall'ultimo giorno di servizio fino ai 40 anni di
contribuzione, al fine di non svuotare del suo contenuto sostanziale e
del relativo beneficio economico, la maggiorazione di cui al comma 3
dell'articolo 80 della legge 388 del 2000.
Confermo che nel tuo caso, la maggiorazione non ha influito in alcun
modo sulla PAL pensionistica, nonostante il tuo status giuridico di
dipendente civile dello Stato.
Riporto di seguito le norme citate nella presente consulenza.




12. Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le
altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di
previdenza, cessati dal servizio per infermita' non dipendenti da
causa di servizio per le quali gli interessati si trovino
nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi
attivita' lavorativa, la pensione e' calcolata in misura pari a
quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di
eta' previsti per il collocamento a riposo.




3. A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui
all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970. n. 381, nonche' agli invalidi
per qualsiasi causa, ai quali e' stata riconosciuta un'invalidita'
superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della
tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di
guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e
successive modificazioni, e' riconosciuto, a loro richiesta, per ogni
anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private
ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di
contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e
dell'anzianita' contributiva, il beneficio e' riconosciuto fino al
limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.




Consiglio di procedere ad una richiesta di ricalcolo nei confronti
dell'INPS. Tale istanza di ricalcolo dovrà essere inoltrata
necessariamente da un centro di assistenza fiscale ovvero da un
patronato.
Confermo altresì che non c'è alcun motivo che possa giustificare la
discrasia tra le cifre desumibili dal CUD e quelle dichiarate dall'INPS
ai fini della quantificazione del trattamento pensionistico.
L'istanza di ricalcolo dovrà considerare anche questo errore materiale,
emendabile con una successiva determina sempre dell'INPS.


A disposizione per chiarimenti.


Cordiali saluti.


N.B. Questo è quanto....aspetto vostri consigli e commenti in merito...grazie.

Io sono uno dei tanti che scrive ed impara da qua - ma se quello è un Avvocato e pure del LAVORO - a mio avviso siamo messi male....anzi, siamo noi fessi che diamo retta a loro!


il calcolo non è stato effettuato correttamente.
Il quinquennio di maggiorazione deve contribuire all'incremento della
PAL pensionistica
, al contrario di quanto è accaduto ai fini del calcolo
della tua pensione di inabilità assoluta.


FALSO

Confermo che nel tuo caso, la maggiorazione non ha influito in alcun
modo sulla PAL pensionistica, nonostante il tuo status giuridico di
dipendente civile dello Stato.


CHE SCOPERTA


e' riconosciuto, a loro richiesta, per ogni
anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private
ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di
contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e
dell'anzianita' contributiva, il beneficio e' riconosciuto fino al
limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.


Qua invece, se pur NON avendo scoperto nulla, è precisato - cosa che prima a me sfuggiva - che la maggiorazione dal servizio è "a domanda"....tu avevi fatto domanda? Se così fosse ti sei penalizzato da solo e NON so se puoi tornare indietro.....viceversa è un appiglio cui attaccarsi.

Re: Delusione importo pensione inabilità 335/95 art 2 c 12

Inviato: sab feb 18, 2017 1:52 pm
da warcraft3
firefox ha scritto:
warcraft3 ha scritto:Cari colleghi..non contento del parere espresso dal'avvocato del lavoro..mi sono rivolto ad un altro studio legale e vi posto la risposta datami:

RISPOSTA
Confermo: il calcolo non è stato effettuato correttamente.
Il quinquennio di maggiorazione deve contribuire all'incremento della
PAL pensionistica, al contrario di quanto è accaduto ai fini del calcolo
della tua pensione di inabilità assoluta.
Il bonus di cui al comma 12 dell'articolo 2 della legge 335/95, deve
partire anche per te dall'ultimo giorno di servizio fino ai 40 anni di
contribuzione, al fine di non svuotare del suo contenuto sostanziale e
del relativo beneficio economico, la maggiorazione di cui al comma 3
dell'articolo 80 della legge 388 del 2000.
Confermo che nel tuo caso, la maggiorazione non ha influito in alcun
modo sulla PAL pensionistica, nonostante il tuo status giuridico di
dipendente civile dello Stato.
Riporto di seguito le norme citate nella presente consulenza.




12. Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le
altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di
previdenza, cessati dal servizio per infermita' non dipendenti da
causa di servizio per le quali gli interessati si trovino
nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi
attivita' lavorativa, la pensione e' calcolata in misura pari a
quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di
eta' previsti per il collocamento a riposo.




3. A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui
all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970. n. 381, nonche' agli invalidi
per qualsiasi causa, ai quali e' stata riconosciuta un'invalidita'
superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della
tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di
guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e
successive modificazioni, e' riconosciuto, a loro richiesta, per ogni
anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private
ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di
contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e
dell'anzianita' contributiva, il beneficio e' riconosciuto fino al
limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.




Consiglio di procedere ad una richiesta di ricalcolo nei confronti
dell'INPS. Tale istanza di ricalcolo dovrà essere inoltrata
necessariamente da un centro di assistenza fiscale ovvero da un
patronato.
Confermo altresì che non c'è alcun motivo che possa giustificare la
discrasia tra le cifre desumibili dal CUD e quelle dichiarate dall'INPS
ai fini della quantificazione del trattamento pensionistico.
L'istanza di ricalcolo dovrà considerare anche questo errore materiale,
emendabile con una successiva determina sempre dell'INPS.


A disposizione per chiarimenti.


Cordiali saluti.


N.B. Questo è quanto....aspetto vostri consigli e commenti in merito...grazie.

Io sono uno dei tanti che scrive ed impara da qua - ma se quello è un Avvocato e pure del LAVORO - a mio avviso siamo messi male....anzi, siamo noi fessi che diamo retta a loro!


il calcolo non è stato effettuato correttamente.
Il quinquennio di maggiorazione deve contribuire all'incremento della
PAL pensionistica
, al contrario di quanto è accaduto ai fini del calcolo
della tua pensione di inabilità assoluta.


FALSO

Confermo che nel tuo caso, la maggiorazione non ha influito in alcun
modo sulla PAL pensionistica, nonostante il tuo status giuridico di
dipendente civile dello Stato.


CHE SCOPERTA


e' riconosciuto, a loro richiesta, per ogni
anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private
ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di
contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e
dell'anzianita' contributiva, il beneficio e' riconosciuto fino al
limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.


Qua invece, se pur NON avendo scoperto nulla, è precisato - cosa che prima a me sfuggiva - che la maggiorazione dal servizio è "a domanda"....tu avevi fatto domanda? Se così fosse ti sei penalizzato da solo e NON so se puoi tornare indietro.....viceversa è un appiglio cui attaccarsi.
Caro firefox purtroppo ti confermo che per quanto riguarda la maggiorazione di 2 mesi ogni anno della legge 388/2000 art 80 a suo tempo feci io la domanda ed automaticamente mi partiva dal giorno in cui ero stato dichiarato invalido civile al 100 % (30/07/2009)..in buona fede chiaramente pensavo di trarne beneficio da questa legge...vai ad immagginare che invece era una trappola...per questo cavolo di bivio del 31/12/1995... nessuno pero' al momento della presentazione della mia domanda mi aveva avvertito di questo..anzi mi dicevano tutti che avevo fatto bene compresi i sindacati...l' incompetenza regna sovrana nei nostri uffici...solo in Italia succedono ste cose...migliaia e migliaia di leggi fatte apposta a doc a mo' di uccello padulo apposta per noi popolino....per concludere caro firefox non lo so proprio se una volta fatta domanda per la 388 poi si puo' tornare indietro...a maggior ragione se un dipendente e' gia' in pensione....certamente mi devo documentare in merito....

Re: Delusione importo pensione inabilità 335/95 art 2 c 12

Inviato: lun feb 20, 2017 2:47 pm
da warcraft3
Cari colleghi...chi dice una cosa...chi ne dice un altra...ma possibile che non si riesca ad avere un parere affidabile e legalmente corretto???