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destituzione

Inviato: sab mar 12, 2016 11:14 pm
da avt8
Per eventuali iscritti con problemi relativi a procedimenti penali ecc. ecc-
Leggete che in caso di destituzione non si prende la pensione neanche con 32 anni di servizio-

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

composta dai magistrati:

Stefano IMPERIALI Presidente

Angela SILVERI Consigliere relatore

Mario NISPI LANDI Consigliere

Luigi CIRILLO Consigliere

Daniela ACANFORA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull’appello proposto dal sig. GIACOMEL Alessandro, rappresentato e difeso dall’Avv. Mario Ettore Verino presso il cui studio in Roma, Via Lima n. 15, ha eletto domicilio

contro

il Ministero dell’Interno, non costituitosi in giudizio

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto n. 101/08 del 29 gennaio 2008.

Visto l’appello, iscritto al n. 34803 del registro generale.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del 5 novembre 2015 il relatore, Consigliere Angela Silveri, e l’Avv. Domenico Bonaiuti (delegato dall’Avv. Mario Ettore Verino) per l’appellante.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. GIACOMEL Alessandro, nato il 28 giugno 1955 già sovrintendente della Polizia di Stato destituito dal servizio con decorrenza 24 aprile 2001, con istanza del 6 febbraio 2003 chiedeva che gli fosse corrisposta la pensione ordinaria avendo maturato 32 anni e 2 mesi utili di servizio, di cui 23 di servizio effettivo. Con nota del 14 luglio 2003 il Ministero dell’Interno respingeva l’istanza in quanto il richiedente, alla data dell’avvenuta destituzione , non aveva raggiunto i 55 anni di età e i 35 anni di anzianità contributiva. Il provvedimento veniva impugnato dinanzi alla Sezione giurisdizionale per il Veneto che respingeva il ricorso con la sentenza n. 101/2008 del 29 gennaio 2008. Il primo giudice ha evidenziato che nella specie faceva difetto sia l’anzianità di servizio prevista dalla legge n. 449 del 1997, sia l’età anagrafica di anni 52 fissata nella tabella B allegata al decreto legislativo n. 165 del 1997 nel testo sostituito dall’art. 59, comma 12, della legge n. 449 del 1997.

La sentenza è stata impugnata dall’interessato con appello ritualmente notificato e depositato in termini, nel quale si deduce violazione dell’art. 52, comma 3, del D.P.R. n. 1092 del 1973 nonché dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale. L’appellante rammenta che il comma 3 dell’art. 52 riconosce il diritto alla pensione al personale militare cessato dal servizio per perdita del grado qualora abbia compiuto 20 anni di servizio effettivo; sostiene che tale norma ha carattere di specialità e che, quindi, non è stata abrogata dalle norme successivamente intervenute – quali il d.lgs. n. 165 del 1997 - che disciplinano le ipotesi di pensione di anzianità; sarebbe, quindi, illogica l’equiparazione dell’impugnata sentenza tra il caso della destituzione dal servizio e quello della cessazione dal servizio per anzianità. La specialità della norma risiederebbe nella circostanza che il 3° comma dell’art. 52 disciplinava, esclusivamente, le ipotesi della decadenza e della perdita del grado, mentre la disciplina generale è recata dai commi 1 e 2 dello stesso art. 52.

In subordine, l’appellante deduce l’illegittimità costituzionale dell’art. 59, commi 6 e 12, della legge n. 449 del 1997, dell’art. 2, comma 23, della legge n. 335 del 1995, dell’art. 1, commi 97 e 99, della legge n. 662 del 1996 e del d.lgs. n. 165 del 1997 per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, trattandosi di norme che «portano all’assurda ed ingiusta conseguenza di negare ogni trattamento pensionistico al dipendente cessato dal servizio per destituzione ». Rammenta che la Corte costituzionale, con numerose sentenze (nn. 3/66, 78/1967, 112/68, 25/72, 83/79, 288/1983 ecc.), ha statuito che anche in caso di condanna penale deve essere riconosciuto al dipendente il diritto a conseguire il trattamento pensionistico, quale retribuzione differita.

L’appellante ha chiesto, conclusivamente, che sia riconosciuto il diritto alla pensione ordinaria, con interessi e rivalutazione monetaria, previa (occorrendo) dichiarazione della non manifesta infondatezza delle eccepita questione di legittimità costituzionale.

Con memoria depositata il 26 ottobre 2015 l’appellante ha ulteriormente illustrato i motivi di gravame.

Il Ministero dell’Interno, cui è stato ritualmente notificato il decreto di fissazione d’udienza, non si è costituito in giudizio.

All’udienza del 5 novembre 2015 l’Avv. Domenico Bonaiuti si è riportato ai motivi di gravame chiedendone l’accoglimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Trattasi di accertare se – diversamente da quanto affermato dal primo giudice – sussista il diritto a pensione dell’appellante (già sovrintendente della Polizia di Stato) cessato dal servizio per destituzione , con decorrenza 24 aprile 2001, all’età di 45 anni.

1.a L’appellante ha, innanzitutto, dedotto violazione dell’art. 52, comma 3, del D.P.R. n. 1092 del 1973, nonché dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, osservando sostanzialmente che la norma disciplinerebbe, esclusivamente, le ipotesi di pensione per decadenza o per perdita del grado e che quindi la norma stessa, in ragione del suo carattere di specialità, non sarebbe stata abrogata dalle disposizioni successivamente intervenute – quali il d.lgs. n. 165 del 1997 - che disciplinano le ipotesi di pensione di anzianità.

L’assunto è privo di fondamento con riguardo ad entrambe le affermazioni ivi contenute.

E’, invero, sufficiente una piana lettura dell’art. 52 per intendere – senza che necessitino operazioni ermenuetiche suppletive – che il comma 3 si riferisce a tutte le ipotesi di cessazione dal servizio anticipata rispetto a quella derivante dal raggiungimento dei limiti di età, disciplinata dal comma 2. Dispone, testualmente, il menzionato comma 3: «l’ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo a domanda, per decadenza o per perdita del grado, hanno diritto alla pensione normale se hanno compiuto almeno venti anni di servizio effettivo».

In sostanza, diversamente da quanto addotto dall’appellante, l’art. 52, comma 3, del D.P.R. n. 1092 del 1973 accomunava – agli effetti pensionistici - la «perdita del grado» (comminata, come è noto, in ipotesi di gravi violazioni degli obblighi di servizio) agli altri casi di cessazione anticipata. Da ciò discende l’insussistenza della connotazione di «specialità», da cui lo stesso appellante inferisce la vigenza della disposizione anche successivamente all’entrata in vigore delle norme di riforma generale riguardanti la pensione di anzianità; disposizione che, quindi, a suo dire, continuerebbe a trovare applicazione per l’ipotesi – quale quella di specie – di cessazione dal servizio per destituzione .

In realtà, in assenza del presupposto della «specialità», deve affermarsi che la riforma generale delle pensioni rechi nuove e uniformi regole per tutte le ipotesi di cessazione anticipata dal servizio, tutte rientranti nella dizione onnicomprensiva di «pensione di anzianità».

Pertanto, come affermato dal primo giudice, la posizione del GIACOMEL non è disciplinata dall’art. 52, comma 3, del D.P.R. 1092 del 1973, ma è soggetta alle disposizioni richiamate nell’impugnata sentenza; e, quindi, mancando i requisiti di anzianità anagrafica e di servizio previsti dalle nuove disposizioni, sulla cui ricorrenza l’appellante non ha dedotto alcun motivo di gravame, va escluso che sussistano i presupposti dell’invocato diritto a pensione.

1.b Deve, infine, rilevarsi la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale che è stata posta dall’appellante con riguardo a tutte le nuove norme pensionistiche per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.

Sul punto è sufficiente evidenziare la palese diversità tra le disposizioni che – prima dei noti interventi della Corte costituzionale in materia - escludevano il diritto a pensione in ipotesi di cessazione dal servizio per condanna penale o per motivi disciplinari e quelle ora all’esame che non prevedono alcuna esclusione del diritto a pensione ma, più semplicemente, subordinano tale diritto agli stessi requisiti di anzianità anagrafica e di servizio prescritti per l’ipotesi di cessazione a domanda.

In siffatto scenario normativo non si vede come possa parlarsi di una qualche discriminazione, dovendo piuttosto affermarsi che proprio in continuità con quanto previsto dal D.P.R. n. 1092 del 1973 e, quindi, per uniformità di trattamento, le cessazioni anticipate dal servizio rientrano nell’unico genus delle pensioni di anzianità. Diversamente, secondo quanto preteso dall’appellante e in totale contrasto con le motivazioni che hanno ispirato le pronunce di incostituzionalità, un provvedimento punitivo che incide sullo stato di servizio verrebbe ad avere effetti premianti per la quiescenza.

2. L’appello è, pertanto, integralmente infondato e da respingere.

Poiché l’amministrazione appellata non si è costituita in giudizio, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale

RESPINGE

l'appello, iscritto al n. 34803, proposto dal sig. GIACOMEL Alessandro avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto n. 101/2008 del 29 gennaio 2008.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 5 novembre 2015.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

(Angela SILVERI) (Stefano IMPERIALI)

F.to Angela SILVERI F.to Luciano CALAMARO

Depositata in Segreteria il 25/01/2016

IL DIRIGENTE

(dott.ssa Daniela D’Amaro)

F.to Daniela D’Amaro

Re: destituzione

Inviato: dom mar 13, 2016 1:31 pm
da Filippogianni
Mi sembra assurdo che con 32 anni di servizio per causa destituzione si perde il diritto alla pensione , allora andrebbero restituiti i contributi versati.
Onestamente lo stato non può agire così disumanamente lasciando una persona in condizioni disumane

Re: destituzione

Inviato: dom mar 13, 2016 2:23 pm
da Salvo.
Non credo che si perda il diritto alla pensione, solo che la percepirà a 67 anni in base ai contributi versati.

Re: destituzione

Inviato: dom mar 13, 2016 2:27 pm
da Salvo.
E poi: aveva 23 anni di servizio e 46 di età e, come ha ben detto io giudici nel 2001 non aveva né raggiunto i 55 anni di età e né i 35 anni effettivi di lavoro. Se gli fosse capitato oggi sarebbe andata anche peggio visto i limiti di età.

Re: destituzione

Inviato: dom mar 13, 2016 9:06 pm
da avt8
Salvo. ha scritto:E poi: aveva 23 anni di servizio e 46 di età e, come ha ben detto io giudici nel 2001 non aveva né raggiunto i 55 anni di età e né i 35 anni effettivi di lavoro. Se gli fosse capitato oggi sarebbe andata anche peggio visto i limiti di età.
esatto la pensione verrà data al compimento del 67 ° anno e 3 mesi-
Questo della pensione l'ho detto migliaia di volte su questo forum-

Re: destituzione

Inviato: ven mar 18, 2016 8:54 am
da lino
Visto i fuori ot e frasi offensive "cancello" il tutto .
Colleghi se evitate di rispondere alle provocazioni fatte ad arte darete una mano anche a noi.
grazie.

Re: destituzione

Inviato: ven mar 18, 2016 9:08 am
da lino
Mi scuso con gli utenti ma non aveva senso lasciare risposte alle domande cancellate.
sicuro di vostra comprensione
Vi ringrazio.
Lino.

Re: destituzione

Inviato: ven mar 18, 2016 10:16 am
da Filippogianni
lino ha scritto:Mi scuso con gli utenti ma non aveva senso lasciare risposte alle domande cancellate.
sicuro di vostra comprensione
Vi ringrazio.
Lino.
Più che giusto Lino ammiro il tuo intervento , ti saluto cordialmente

Re: destituzione

Inviato: mar feb 21, 2017 6:56 pm
da panorama
Destituzione PolStato e riammissione in servizio: Maturazione delle ferie durante per tutto tale periodo.

Il CdS
SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201700819
- Public 2017-02-21 –

Pubblicato il 21/02/2017

N. 00819/2017 REG.PROV.COLL.
N. 03055/2016 REG.RIC.

così si pronuncia:


Invece, quanto alle richieste indennità accessorie, non risulta fondata la pretesa del ricorrente alla indennità sostitutiva delle ferie non godute nel periodo di allontanamento dal servizio (giorni 37 per anno):

infatti, ad avviso del Collegio, l’indennità sostitutiva in questione non spetta all’agente, in quanto, comunque, il mancato godimento delle ferie annuali si colloca nell’ambito del periodo in cui l’agente non ha prestato servizio.

Re: destituzione

Inviato: mer mar 01, 2017 6:48 pm
da panorama
Il Ministero dell'Interno perde l'Appello per i motivi che potete leggere direttamente qui sotto.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201700949
– Public 2017-03-01 -


Pubblicato il 01/03/2017


N. 00949/2017REG.PROV.COLL.
N. 08851/2015 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8851 del 2015, proposto dal Ministero dell'Interno, Dipartimento P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
Il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Formica, con domicilio eletto presso lo studio Marco Gregoris in Roma, p.zza di Villa Carpegna, 43;

per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE I TER, n. 05922/2015, resa tra le parti, concernente l’irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione dal servizio;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2016 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Marco La Greca e l'avvocato Pietro A. Siciliano, su delega dell’avvocato Domenico Formica;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con decreto del Capo della Polizia di Stato in data 22 settembre 2014, in esisto a procedimento disciplinare collegato ad una condanna per concussione, l’odierno appellato, già assistente capo, è stato destituito con decorrenza dal 31 gennaio 2005, ai sensi dell’art. 7, nn. 1, 2 e 4, del d.P.R. n. 737/1981.

2. Il TAR del Lazio, con la sentenza appellata (I-ter, n. 5922/2015), ha accolto il ricorso proposto avverso la destituzione, ritenendo fondate (soltanto) le censure di violazione del termine a difesa.

3. Il TAR ha sottolineato che la notificazione al dipendente in data 19 agosto 2014 della convocazione per la riunione del Consiglio di disciplina del 29 agosto successivo (con cui è stata comunicata all’inquisito la facoltà di “prendere visione degli atti o chiederne copia entro dieci giorni dalla presente comunicazione, farsi assistere dal difensore…, comunicando il nominativo entro tre giorni dalla data di notifica”) ha comportato la violazione del termine di dieci giorni, incomprimibile, previsto dall’art. 20 del d.P.R. 737/1981 e dalla stessa Amministrazione assegnato al dipendente per svolgere compiutamente la proprie difese.

4. Appella il Ministero, prospettando che:

- il Consiglio di disciplina si è determinato a procedere in assenza dell’incolpato alla luce della circostanza che egli non ha avanzato richiesta di accesso agli atti, non ha partecipato alla trattazione orale del 29 agosto 2014, non ha presentato alcuna giustificazione, non ha nominato un difensore, adottando quindi lo stesso comportamento omissivo tenuto nel primo procedimento disciplinare (il cui esito era stato annullato in autotutela con decreto del 18 aprile 2014);

- la previsione dell’art. 20 del d.P.R. 737/1981, posta a garanzia del diritto di difesa dell’incolpato, rileva ove egli abbia un interesse effettivo, non quando per propria scelta abbia abdicato completamente, sin dall’inizio del procedimento, ad esercitare difese in contraddittorio (cfr. Cons. Stato, III, n. 9/2012; I, n. 1532/2015 – parere su affare n. 248/2015).

5. L’appellato ha controdedotto, anche riproponendo, mediante appello incidentale, i motivi di censura ritenuti infondati dal TAR (incentrati sulla violazione: dell’art. 120 del t.u. 3/1957, per superamento del termine di 90 giorni fra un atto e l’altro della procedure; dell’obbligo di astensione del presidente e di un componente, in quanto si erano già pronunciati nel precedente procedimento; dell’art. 4, prot. n. 8, della CEDU, a causa dell’illegittima duplicazione di procedimenti penale disciplinare per i medesimi accadimenti; del principio di proporzionalità della sanzione ai fatti contestati ed alla personalità del reo).

6. L’appello principale è infondato e deve pertanto essere respinto.

6.1. L’Adunanza Plenaria, nella sentenza n. 4/2000, con riferimento ai termini del procedimento disciplinare previsti dal t.u. 3/1957, ha affermato che “Sono inderogabili, in quanto posti a garanzia dell'inquisito, i termini previsti per la presentazione delle giustificazioni (venti giorni, prorogabili di quindici giorni: art. 105); per la presa di visione degli atti (venti giorni: art. 111, comma II); per il preavviso della trattazione davanti alla commissione (venti giorni prima della seduta che va fissata dopo la scadenza del termine precedente: art. 111, comma IV)”.

6.2. Tale principio è riferibile a tutte le fattispecie procedimentali caratterizzate da fasi organizzative analoghe.

Del resto, lo stesso principio è stato implicitamente ribadito, con riferimento alle disposizioni del d.P.R. 737/1981, dalla stessa Adunanza Plenaria, nella sentenza n. 10/2006, allorchè ha affermato che hanno carattere ordinatorio i termini fissati per la nomina del funzionario istruttore, per il compimento degli incombenti preliminari e per la trasmissione della delibera della Commissione di Disciplina, per la conclusione dell'inchiesta disciplinare, nonché quello, previsto dall'art. 21, per la comunicazione all'inquisito del provvedimento finale, precisando, riguardo a quest’ultimo termine, che “ha carattere ordinatorio, non incidendo, a procedimento oramai concluso, con le esigenze di garanzia connesse al diritto di difesa dell'interessato.”.

6.3. In altri termini, va ribadito che all’interno del procedimento disciplinare propriamente detto (che ha inizio con la contestazione degli addebiti e termine con l'adozione del provvedimento sanzionatorio o con il proscioglimento dell'incolpato) vanno distinti i termini inderogabili, che sono quelli posti a garanzia dell'inquisito - e cioè quelli previsti per la presentazione delle giustificazioni, per la presa visione degli atti, e, appunto, per il preavviso di trattazione davanti alla commissione (riguardo ad esso, cfr. in tal senso anche Cons. Stato, IV, n. 5796/2004) - da quelli ordinatori o sollecitatori, che sono i termini restanti.

6.4. I precedenti invocati dall’Amministrazione appellante non conducono a diversa conclusione.
Infatti, nel parere della I Sezione (n. 1532/2015 – r.s. affare n. 248/2015), non è rinvenibile alcuna specifica motivazione sulla questione del rispetto del termine di cui all’art. 20, nonostante fosse oggetto di censura (e per questo è stata proposto ricorso per revocazione, ex art. 395, n. 4, c.p.c.).

Nel caso deciso da questa Sezione (cfr. Cons. Stato, III, n. 9/2012), nonostante la fissazione della seduta in violazione del termine, l’incolpato “aveva chiesto ed ottenuto la visione e la copia degli atti … dopo solo tre giorni”, sicchè “aveva avuto la possibilità di predisporre le sue difese. In effetti ha partecipato alla discussione con l’intervento di un difensore, e non risulta che in quella occasione abbia chiesto un ulteriore termine a difesa o fatto altre contestazioni”.

Nel caso oggi in esame, viceversa, l’appellato sostiene di non aver partecipato al primo procedimento a causa dell’illegittima composizione del Consiglio Provinciale di disciplina, e che pertanto il suo comportamento pertanto non era riconducibile a disinteresse, ma “intendeva richiamare l’attenzione su di un organo illegittimamente formato e, come tale, privo di legittimazione” (come dimostrato dall’annullamento in autotutela del provvedimento sanzionatorio); e di non aver partecipato al secondo, “essendo evidente l’illegittimità del procedimento per il mancato rispetto del termine a difesa” … “con il comportamento concludente, ha voluto rimarcare la nullità che inficiava il procedimento e, non partecipando, non ha voluto sanare la stessa”.

Tale comportamento rientrava nelle facoltà dell’incolpato, rilevando comunque le esigenze di rispettare la garanzia formale sottesa ai termini del procedimento in questione.

6.5. Il Collegio ritiene infine di precisare che, trattandosi del riscontro di un vizio procedimentale, in esito all’annullamento del decreto di destituzione resta potenzialmente applicabile (salva la rilevanza di atti o comportamenti sopravvenuti) dall’Amministrazione l’art. 119 del d.P.R. 3/1957.

Ad avviso del Collegio, infatti, la decorrenza del termine di decadenza, ivi previsto ai fini della riattivazione del procedimento a partire dal primo degli atti annullati, presuppone la formazione del giudicato amministrativo, come si desume dall’epigrafe della disposizione “Rapporto tra procedimento disciplinare e giudicato amministrativo”.

7. Occorre pertanto esaminare l’appello incidentale, con cui vengono dedotte censure astrattamente idonee a determinare un effetto satisfattivo maggiore (cioè preclusivo della rinnovazione del procedimento disciplinare).

Riguardo a dette censure, il Collegio condivide le conclusioni della sentenza di primo grado, e pertanto anche l’appello incidentale deve essere respinto.

7.1. E’ utile anzitutto ricordare che, mediante decreto del Capo della Polizia in data 18 aprile 2014, era stata disposto l’annullamento degli atti del Collegio di disciplina, a partire dal verbale della prima riunione in data 19 marzo 2014, in ragione dell’illegittima composizione dell’organo, e disposta la rinnovazione del procedimento a partire dalla richiesta di designazione dei componenti sindacali.

L’appellante incidentale ripropone la censura di violazione dell’art. 120 del t.u. 3/1957, per superamento del termine di 90 giorni fra un atto e l’altro della procedura, in quanto gli atti che interrompono il termine per la perenzione sono solo quelli tipici, facenti parte del procedimento disciplinare, mentre tra il decreto di annullamento e l’atto di convocazione del consiglio di disciplina (31 luglio 2014) sono intercorsi 104 giorni, periodo durante il quale è stato adottato solo un atto interno.

Con memoria finale, egli sostiene poi che, a seguito dell’autotutela, il termine di 90 è nuovamente decorso dall’adozione del primo atto non annullato, vale a dire dall’11 marzo 2014 (rimessione degli atti al presidente del Consiglio di disciplina da parte del Questore di OMISSIS), e quindi entro il 9 giugno 2014 non è stato compiuto alcun atto con conseguente perenzione del procedimento.

7.2. Il Collegio rileva in contrario che, come sottolineato dal TAR, nei 90 giorni in realtà l’Amministrazione, oltra ad aver notificato il decreto di annullamento all’interessato, soprattutto, ha richiesto (in data 17 luglio 2014) alle Organizzazioni sindacali di designare un membro del Consiglio; tale atto deve considerarsi necessario alla riattivazione del procedimento disciplinare, e quindi tutt’altro che dilatorio o atipico (mentre la distinzione tra atti interni ed esterni, non rileva, in coerenza con la giurisprudenza di questo Consiglio, secondo la quale il termine perentorio s’interrompe ogniqualvolta, prima della sua scadenza, sia adottato un atto proprio del procedimento, anche se di carattere interno, dal quale possa inequivocamente desumersi la volontà dell’Amministrazione di portare a conclusione il procedimento – cfr. Cons. Stato, IV, n. 4257/2012, n. 1993/2012 e n. 2643/2011).

La prospettazione finale dell’appello incidentale, poi, costituisce in sostanza una censura nuova, e come tale inammissibile, in quanto, seppur con riferimento al medesimo parametro normativo, si basa su presupposti di fatto diversi.

In ogni caso, anch’essa è infondata, non sembrando dubbio che l’esercizio del potere di autotutela debba considerarsi manifestazione della potestà disciplinare ed evidenzi la volontà di riattivare il procedimento, una volta emendato dall’illegittimità riscontrata, e pertanto debba essere considerato anche idoneo a determinare una nuova decorrenza del termine di perenzione.

7.3. Viene anche riproposta la censura sulla violazione dell’obbligo di astensione del presidente e di un componente del Consiglio di disciplina, i quali si erano già pronunciati nel precedente procedimento.

Oltre a ribadire che l’obbligo di astensione discende dall’art. 97 Cost. e dall’art. 6 del d.m. 28 novembre 2000, l’appellante incidentale sottolinea che tale obbligo è affermato dalla giurisprudenza nei confronti di chi abbia manifestato il suo parere sull’oggetto del provvedimento al di fuori dell’esercizio delle sue funzioni procedimentali.

7.4. Il Collegio rileva in contrario che, come sottolineato dal TAR, i predetti componenti non erano implicati nel motivo di illegittimità eliminato mediante l’autotutela e nulla vietava che, a seguito della riattivazione del procedimento, fossero ancora presenti nell’organo collegiale, posto che la ragione suindicata non rientra tra quelle per le quali l’ordinamento prevede l’obbligo di astensione, non sussistendo alcun impedimento derivante dall’inimicizia personale, ovvero dall’essersi pronunciati al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni, né ravvisandosi altrimenti gravi ragioni di convenienza (previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.m. succitato), tali da impedire la partecipazione dei suddetti due componenti del Consiglio alla decisione disciplinare concernente l’attuale ricorrente.

7.5. L’appellante incidentale ripropone anche la censura di violazione dell’art. 4, prot. n. 8 CEDU, a causa dell’illegittima duplicazione di procedimenti, penale e disciplinare, essendosi irrogata per i medesimi accadimenti dopo la condanna penale una sanzione altrettanto grave.

7.6. Il Collegio osserva al riguardo che il motivo di appello si esaurisce in sostanza nell’asserzione suddetta, e non sottopone a critica la decisione motivata del TAR, risultando pertanto inammissibile.
In ogni caso, il medesimo motivo è anche infondato, in quanto nulla impedisce che un soggetto venga sottoposto, per gli stessi fatti, sia ad un procedimento penale, sia ad uno disciplinare, atteso che, come ha sottolineato il TAR, i due rimedi sono contemplati dall’ordinamento a difesa di distinte sfere di interesse pubblico, e le due sanzioni irrogate sono evidentemente eterogenee e soddisfano in concreto interessi pubblici distinti, anche se complementari.

7.7. Infine, l’appellante incidentale ripropone il motivo di difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e violazione del principio di proporzionalità della sanzione, alla luce dei fatti contestati ed alla personalità del sanzionato, che assume non esaminato dal TAR.

Egli sottolinea al riguardo le seguenti circostanze: la somma percepita nei due episodi per i quali è stato condannato per concussione è di modica entità; aveva avuto fino ad allora un comportamento in servizio che non ha mai creato pregiudizio per l’Amministrazione; ha chiesto la revisione del processo, dichiarandosi non colpevole; sono trascorsi dieci anni dai fatti e medio tempore è stato collocato a riposo per inidoneità fisica.

7.8. Il Collegio osserva al riguardo che gli elementi evidenziati nel decreto di destituzione annullato, e comunque desumibili dagli atti di causa, non confortano la tesi dell’appellante incidentale.

In particolare, il decreto sottolinea puntualmente la condotta dell’appellato reiterata negli anni e la sua condanna definitiva a seguito della pronuncia di inammissibilità del ricorso in Cassazione in data 21 gennaio 2014, mentre il tempo trascorso appare dovuto al contenzioso sviluppatosi nelle diverse sedi giurisdizionali, e nessuna rilevanza possono assumere le altre vicende del suo rapporto di impiego.

8. Per le ragioni che precedono, l’appello principale e quello incidentale vanno respinti, con conferma della sentenza gravata di annullamento dell’atto impugnato in primo grado.

Le spese del grado di giudizio, in considerazione della natura della controversia e del motivo dell’accoglimento disposto in primo grado, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello n. 8851 del 2015, come in epigrafe proposto, lo respinge, con conferma della sentenza impugnata e con salvezza degli ulteriori provvedimenti, ai sensi dell’art. 119 del d.P.R. 3/1957.

Spese del grado di appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Carlo Deodato, Consigliere
Giulio Veltri, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Pierfrancesco Ungari Luigi Maruotti





IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Re: destituzione

Inviato: ven ott 04, 2019 6:27 pm
da panorama
Per notizia, il CdS rigetta l'appello del ricorrente.

Il CdS alla fine scrive:

1) - Ad ogni modo, va rilevato che, nel provvedimento impugnato, il servizio di fatto espletato dall’interessato nel periodo dal 10 luglio 2006 (data di riammissione in servizio) fino al 16 ottobre 2011 (data antecedente la cessazione del servizio per fisica inabilità) è stato dichiarato utile ai fini della corresponsione del trattamento economico in attività di servizio e valido sia ai fini giuridici che a quelli del trattamento di quiescenza, assistenza e previdenza.