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Re: Provvedimenti Disciplinari

Inviato: ven mag 19, 2017 1:31 pm
da panorama
Accolto.
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sanzione disciplinare di corpo del "rimprovero"
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1) - si recava sul luogo del servizio con l'autovettura affidatagli coperta di fango nella quasi totalità della carrozzeria

IL CdS nel presente Parere precisa:

2) - Egli infatti asserisce di aver preso il veicolo assegnatogli con ordine di servizio del Comandante di stazione, in tempo utile per recarsi all’aeroporto di Ciampino ad effettuare il servizio comandato, senza avvedersi dell’eventuale presenza di sporco sulla carrozzeria. Fornisce poi una plausibile spiegazione dell’accidentalità dell’imbrattamento descrivendo il tragitto, l’intensità del traffico veicolare anche pesante con possibilità di incrocio di altri veicoli e le condizioni di luogo correlate ai pregressi e recenti eventi metereologici (abbondanti nevicate con accumuli in via di scioglimento ai lati della carreggiata e conseguente presenza di pozzanghere) cui l’Amministrazione replica assiomaticamente facendo riferimento al mancato incorrere nella stessa problematica da parte del veicolo in uso al medesimo Comandante lungo tragitto almeno in gran parte coincidente.
- ) - Indica infine possibili testimoni, tra i quali proprio il proprio comandante di stazione, che peraltro, tenuto conto della presumibile dimensione ridotta della relativa struttura organizzativa, avrebbe potuto/dovuto fornire elementi di conoscenza importanti, ad esempio, circa le modalità di assegnazione dei veicoli, ovvero la necessità di una loro preventiva ispezione esterna comandando in tal caso il militare in orario diverso e utile a provvedere in tal senso senza danneggiare il prioritario servizio di ordine pubblico all’aeroporto.

N.B.: leggete il tutto qui sotto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201701155

-Public 2017-05-19-


Numero 01155/2017 e data 16/05/2017 Spedizione


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 10 maggio 2017

NUMERO AFFARE 03334/2013

OGGETTO:
Ministero della Difesa -Direzione Generale per il personale militare.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da B. C., contro Legione Carabinieri Lazio Gruppo di Frascati, avverso il provvedimento n. 275/7 del 18 giugno 2012, notificato all'interessato il 26 giugno successivo, di rigetto della richiesta di annullamento della sanzione del rimprovero verbale inflitta il 24 ottobre 2012 nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti.

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 0097192 del 3 aprile 2013 con la quale il Ministero della Difesa -Direzione Generale per il personale militare, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Viste le controdeduzioni del ricorrente del 1 luglio 2013;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antonella Manzione.,

Premesso e considerato:

Al ricorrente, militare in servizio presso la Stazione C.C. di OMISSIS, veniva inflitta dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Castel Gandolfo con provvedimento n. 202/5 del 19 aprile 2012, notificato lo stesso giorno, la sanzione disciplinare di corpo del "rimprovero" per la mancanza compendiata nella seguente motivazione: "Maresciallo effettivo a Stazione distaccata, quale responsabile di un contingente di Ordine Pubblico impiegato presso scalo aeroportuale internazionale in occasione della visita in Italia di un Capo di Governo estero, si recava sul luogo del servizio con l'autovettura affidatagli coperta di fango nella quasi totalità della carrozzeria, dimostrando minore senso di responsabilità" .

Il 17 maggio 2012, il militare impugnava la citata sanzione con ricorso rivolto al Comandante del Gruppo Carabinieri di Frascati che veniva rigettato con il provvedimento oggetto dell’odierno ricorso.

Le doglianze del ricorrente sono sinteticamente riconducibili al difetto di istruttoria, concretizzatosi in particolare nell’asserita violazione dell’art. 1398 del d.lgs. 66/2010 e nella irregolarità nella trasmissione del ricorso gerarchico, contenente impropriamente una nota descrittiva del Comandante autore del rilievo originario, in violazione dell’art. 1366 del medesimo decreto legislativo che vieta l’inserimento di pareri o commenti in sede di trasmissione del ricorso gerarchico.

La Sezione ritiene il ricorso fondato e come tale meritevole di accoglimento.

Nel caso di specie, infatti, non è in discussione la circostanza di fatto, oggetto del rilievo disciplinare, che il veicolo in uso al ricorrente fosse sporco di fango al momento dell’ispezione del dispositivo di ordine pubblico da parte del Comandante della Compagnia di Castel Gandolfo. Ne’ la Sezione intende disconoscere l’astratta rilevanza disciplinare di una condotta consistente nell’utilizzo di veicolo di servizio senza sincerarsi, ove possibile, delle condizioni accettabili dello stesso anche sotto il profilo del decoro.

Il ricorrente, tuttavia, lamenta prioritariamente il difetto di istruttoria in relazione alla ascrivibilità dell’imbrattamento del veicolo ad una propria condotta lato sensu negligente, rimarcando come il superiore gerarchico si sia, al contrario, limitato ad affermare la –incontestata – circostanza della presenza di fango sul veicolo (la cui descrizione in termini quantitativi pure risulta divergente in verità) senza nulla verificare circa la responsabilità della causazione della stessa, o della sua mancata rimozione, in capo al militare.

Quanto detto, peraltro, ignorando gli spunti investigativi forniti dal ricorrente in sede di note difensive già nell’ambito del procedimento disciplinare che avrebbero, al contrario, consentito una obiettiva ricostruzione della dinamica dei fatti e non solo delle loro risultanze finali.

La Sezione ritiene al contrario doveroso che l’istruttoria finalizzata alla irrogazione di una sanzione disciplinare, per quanto minimale e sicuramente proporzionata all’apparente disvalore dell’illecito (rimprovero verbale), in ragione della natura comunque afflittiva della stessa sia comunque indirizzata anche all’accertamento del profilo soggettivo dello stesso, come del resto avviene per qualsivoglia altra tipologia di illecito.

Quanto detto allo scopo di evitare che l’apparente avvenuta violazione di regole comportamentali che delineano i contorni della diligenza professionale esigibile, sfocino in una impropria ed inammissibile responsabilità oggettiva.

Se, dunque, non risulta condivisibile la lettura che dell’art. 1398 del d.lgs. 66 del 2010 tenta di dare il ricorrente laddove, nel ricostruire i passaggi procedurali del procedimento disciplinare, legge come obbligo quella che è mera facoltà di audizione di testimoni, ove ritenuti necessari ai fini della ricostruzione dei fatti; è pur tuttavia vero che la discrezionalità dell’organo accertatore nello scegliere le modalità di effettuazione delle verifiche, non si può spingere fino al difetto assoluto di istruttoria su elementi palesemente rilevanti per la sussistenza della fattispecie.

La Sezione ritiene dunque che dalla documentazione versata in atti non risulti affatto provata – e nemmeno “indagata”- la circostanza che il C.. si sia “recato” sul luogo del servizio con l’autovettura affidatagli coperta di fango, come affermato nel provvedimento di irrogazione del rimprovero verbale. L’istruttoria infatti è consistita nella -indiscussa -rilevazione diretta da parte del Comandate della Compagnia dello stato del veicolo una volta arrivato all’aeroporto, essendosi evidentemente ritenuta superflua qualunque indagine suppletiva.

Quanto detto, peraltro, malgrado il ricorrente abbia da subito tentato di fornire una ricostruzione dell’accaduto, suggerendo anche spunti probatori che, al limite, avrebbero potuto anche comportare la confutazione dei propri assunti difensivi.

Egli infatti asserisce di aver preso il veicolo assegnatogli con ordine di servizio del Comandante di stazione, in tempo utile per recarsi all’aeroporto di Ciampino ad effettuare il servizio comandato, senza avvedersi dell’eventuale presenza di sporco sulla carrozzeria. Fornisce poi una plausibile spiegazione dell’accidentalità dell’imbrattamento descrivendo il tragitto, l’intensità del traffico veicolare anche pesante con possibilità di incrocio di altri veicoli e le condizioni di luogo correlate ai pregressi e recenti eventi metereologici (abbondanti nevicate con accumuli in via di scioglimento ai lati della carreggiata e conseguente presenza di pozzanghere) cui l’Amministrazione replica assiomaticamente facendo riferimento al mancato incorrere nella stessa problematica da parte del veicolo in uso al medesimo Comandante lungo tragitto almeno in gran parte coincidente. Indica infine possibili testimoni, tra i quali proprio il proprio comandante di stazione, che peraltro, tenuto conto della presumibile dimensione ridotta della relativa struttura organizzativa, avrebbe potuto/dovuto fornire elementi di conoscenza importanti, ad esempio, circa le modalità di assegnazione dei veicoli, ovvero la necessità di una loro preventiva ispezione esterna comandando in tal caso il militare in orario diverso e utile a provvedere in tal senso senza danneggiare il prioritario servizio di ordine pubblico all’aeroporto. Solo ad colorandum, la Sezione prende atto altresì della circostanza che il veicolo risultava assegnato per servizio di ordine pubblico, tant’è che il rilievo disciplinare avveniva non nel contesto, che sarebbe stato assai diverso, di un ipotetico schieramento, ma nel parcheggio destinato alle auto di servizio dove il militare lo aveva doverosamente collocato unitamente ad altri colleghi convenuti in loco per la medesima finalità.

In conclusione, la Sezione ritiene che nel caso di specie il ricorso meriti accoglimento in quanto l’accertamento della fattispecie cui si è attribuito rilievo disciplinare non risulta sufficientemente istruito, non essendosi proceduto ad alcuna verifica della circostanza, pure affermata nel provvedimento di rimprovero verbale, che il militare si sia recato sul luogo del servizio comandato con veicolo già sporco di fango, anziché che sia solo arrivato presso lo stesso in tale situazione, soggettivamente non imputabile allo stesso.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonella Manzione Gianpiero Paolo Cirillo




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà

Re: Provvedimenti Disciplinari

Inviato: mer mag 24, 2017 11:08 am
da panorama
Ricorso perso.

collega CC.
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1) - il ricorrente, sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, è stato sanzionato in ragione di un cospicuo ritardo nella trattazione ed inoltro all’A.G. di atti di polizia giudiziaria connessi a denunce - querele presentate già da tempo alla Stazione Carabinieri.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201601295
- Public 2016-05-30 -


Numero 01295/2016 e data 30/05/2016

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 4 maggio 2016

NUMERO AFFARE 00876/2013

OGGETTO:
Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da C. C., avverso sanzione disciplinare di corpo di giorni 5 (cinque) di consegna -provvedimento 154/4 del 25 marzo 2010 -;

LA SEZIONE
Vista la relazione n. 0074485 del 10/08/2012 con la quale il Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sergio Fina;

Premesso in fatto:

Con ricorso straordinario al Capo dello Stato il ricorrente, brig. C. C. impugna la sanzione disciplinare della consegna di giorni 5 di consegna inflittagli dal Comandante della Compagnia Carabinieri di OMISSIS.
Deduce al riguardo:

- violazione degli art. 1, 2, 3, 6 e 7 della L. n. 241/1990; violazione degli art. 3, 24 e 97 della Costituzione; violazione degli art. 4, 10, 12, 14, 58, 59 e 72 del Regolamento di Disciplina Militare e degli art. 418 e 386 del Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri; Eccesso di potere per errore sui presupposti, carenza d’istruttoria e ingiustizia manifesta.

Il Ministero della Difesa con relazione del 10.08. 2012 ha riferito sulla vicenda, rilevando: in primo luogo l’inammissibilità del ricorso con riguardo al profilo dell’errore sui presupposti, avendo tale prospettazione, l’unico, chiaro intento di sollecitare un riesame dei fatti e quindi una valutazione sul merito della determinazione assunta ed inoltre rilevando l’infondatezza di tutte le residue argomentazioni contenute nel ricorso e concludendo, quindi, per il rigetto di quest’ultimo per la parte relativa.

Considerazioni di diritto:

Occorre, anzitutto, sottolineare che il ricorrente, sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, è stato sanzionato in ragione di un cospicuo ritardo nella trattazione ed inoltro all’A.G. di atti di polizia giudiziaria connessi a denunce - querele presentate già da tempo alla Stazione Carabinieri di OMISSIS.
In sede istruttoria veniva accertato che:

- i fascicoli relativi alle denunce - querele erano rinvenuti sulla scrivania del ricorrente, poco tempo dopo che il medesimo aveva fornito assicurazione al proprio Comandante, circa l’assenza di altre pratiche pendenti, oltre quelle già comunicate;

- il ricorrente era consapevole della giacenza di fascicoli non trattati, in quanto alla specifica richiesta del proprio superiore, cercava di sviare la domanda, affermando che si trattava di accertamenti di scarsa importanza;

- non vi era alcun obbligo di assegnazione delle pratiche, essendo state, le stesse, ricevute personalmente dal militare e a lui incombendo il dovere di avviare le indagini e riferire all’Autorità Giudiziaria;

- era evidente la negligenza manifestata nella circostanza dal ricorrente, avendo quest’ultimo disatteso i propri doveri derivanti dal Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Va, inoltre, precisato che nella specie non risulta alcuna compressione del diritto di difesa, non determinando, la fissazione di un termine a difesa inferiore al limite di legge, alcuna illegittimità, quando, come nel caso in esame, il termine sia congruo in relazione alla scarsa complessità dell’accertamento.

Ne discende che per quanto attiene il profilo del difetto dei presupposti, e in sostanza la rivalutazione di merito delle situazioni oggetto di contestazione disciplinare – avvenuto affidamento delle pratiche -, l’impugnativa deve ritenersi inammissibile, in quanto la materia è sottratta al sindacato del giudice, anche in sede di ricorso straordinario al capo dello Stato, mentre, per la restante parte, nessun positivo riscontro possono trovare i rilievi dedotti nel ricorso, sia con riferimento alla carenza di motivazione del provvedimento e della decisione gerarchica che appaiono, invece, sorretti da adeguati elementi di valutazione, sia con riferimento alle disposizioni del Regolamento di disciplina militare che impongono al dipendente militare, soprattutto se investito dell’affidamento di pratiche di polizia giudiziaria, di mantenere in ogni circostanza un condotta improntata al sollecito adempimento degli atti e quindi al senso del dovere e della disciplina.

Consegue alle considerazioni svolte che il ricorso debba ritenersi per la parte riguardante il merito delle valutazioni operate dai superiori gerarchici, inammissibile e per la parte residua, infondato e che quindi il medesimo, per la parte anzidetta, debba essere respinto.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere in parte dichiarato inammissibile e per la parte residua respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sergio Fina Gianpiero Paolo Cirillo




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafa'

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Ricorso perso.

sempre lo stesso collega CC.
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1) - il ricorrente, sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, è stato sanzionato in ragione di un atteggiamento polemico assunto nei confronti del proprio diretto superiore e quindi non in dipendenza di disservizi o di infrazioni concernenti l’attività operativa.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201601294
- Public 2016-05-30 -


Numero 01294/2016 e data 30/05/2016

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 4 maggio 2016

NUMERO AFFARE 00875/2013

OGGETTO:
Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da C. C., avverso sanzione disciplinare di corpo di giorni 5 (cinque) di consegna -provvedimento 172/9 del 17 maggio 2010 -;

LA SEZIONE
Vista la relazione n. 0074483 del 23/10/2012 con la quale il Ministero della Difesa -Direzione Generale per il personale Militare - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sergio Fina;

Premesso in fatto:

Con ricorso straordinario al Capo dello Stato il ricorrente, brig. C. C. impugna la sanzione disciplinare della consegna di giorni 5 di consegna inflittagli dal Comandante della Compagnia Carabinieri di OMISSIS.

Deduce al riguardo:

- violazione degli art. 1, 2, 3, 6 e 7 della L. n. 241/1990; violazione degli art. 3, 24 e 97 della Costituzione; violazione degli art. 4, 10, 12, 14, 58, 59 e 72 del Regolamento di Disciplina Militare e degli art. 418 e 386 del Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri; Eccesso di potere per errore sui presupposti, carenza d’istruttoria e ingiustizia manifesta.

Il Ministero della Difesa con relazione del 23. 10. 2012 ha riferito sulla vicenda, rilevando l’infondatezza di tutte le argomentazioni contenute nel ricorso e concludendo per il rigetto di quest’ultimo.

Considerazioni di diritto:

Occorre, anzitutto, sottolineare che il ricorrente, sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, è stato sanzionato in ragione di un atteggiamento polemico assunto nei confronti del proprio diretto superiore e quindi non in dipendenza di disservizi o di infrazioni concernenti l’attività operativa.

Ciò vale ad escludere l’argomentazione prospettata nel ricorso, secondo cui la questione, all’origine delle contestazioni a lui mosse dal Comandante di Stazione fosse o meno una pratica di sua spettanza e risultante inevasa e/o incompleta, in quanto quale che fosse la causa della contestazione, il militare, interpellato dal suo superiore gerarchico, deve, comunque osservare un contegno misurato e aderente al senso di disciplina militare.

Nel caso in esame, invece, risulta che il militare ha ecceduto, non importa se a torto o a ragione, verso il proprio superiore, in un atteggiamento polemico e alterando il tono di voce ed inoltre reiterando tale condotta anche alla presenza del Comandante della Compagnia.

Ne discende che nessun positivo riscontro possono trovare i rilievi dedotti nel ricorso, sia con riferimento alla carenza di motivazione del provvedimento e della decisione gerarchica che appaiono, invece, sorretti da adeguati elementi di valutazione, sia con riferimento alle disposizioni del Regolamento di disciplina militare che impongono al dipendente militare, soprattutto se investito di superiori responsabilità operative, di mantenere in ogni circostanza un contegno ispirato ad autocontrollo e senso della disciplina.

Consegue alle considerazioni svolte che il ricorso debba ritenersi infondato e che quindi debba essere respinto.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sergio Fina Gianpiero Paolo Cirillo




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafa'

Re: Provvedimenti Disciplinari

Inviato: mar mar 13, 2018 5:29 pm
da panorama
Appello perso.
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Il CdS precisa:

Ecco alcuni brani:

1) - Il Consiglio di giustizia amministrativa, nella sentenza 19 gennaio 2010, n. 35, si è uniformato agli indirizzi espressi dalla Corte costituzionale con la richiamata sentenza n. 113.

2) - Il Collegio ritiene che l’esegesi sinora propugnata da questa Sezione meriti un integrale ripensamento.

3) - Come osservato dalla Corte costituzionale nell’ordinanza n. 233, non vi è effettivamente alcuna base normativa per ascrivere natura di illecito disciplinare al mancato previo esperimento di ricorso gerarchico.

4) - Di contro, il Collegio rileva che vi sono spunti normativi di segno diametralmente opposto.

5) - Orbene, in primo luogo il ricorso gerarchico costituisce una facoltà dell’interessato: per principio logico di carattere generale il mancato esercizio di una facoltà non può mai costituire una “violazione di un dovere del servizio”; tale conclusione è coerente, inoltre, con la previsione generale sancita dal codice dell’ordinamento militare, secondo cui “L’esercizio di un diritto ai sensi del presente codice e del regolamento esclude l’applicabilità di sanzioni disciplinari” (art. 1466 cod. ord. mil.).

6) - Posto, dunque, che non vi sono basi normative per annettere natura di illecito disciplinare al mancato previo esperimento di ricorso gerarchico, non resta che concludere che la disposizione in esame intenda effettivamente delineare una condizione di proponibilità del giudizio, invero costituzionalmente legittima in virtù della specialità dell’ordinamento militare, della non particolare gravosità dell’adempimento, del solo temporaneo differimento della possibilità di accedere alla tutela giurisdizionale, della più intensa capacità dello strumento gerarchico di soddisfare l’interesse demolitorio del ricorrente, alla luce della cognizione di merito riconosciuta all’Autorità adita.

7) - A tanto consegue che, nella vigenza del codice dell’ordinamento militare e del codice del processo amministrativo, la mancata proposizione del ricorso gerarchico, nella speciale materia in esame, configuri una ragione ostativa ad una pronuncia di merito che impone, ex art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., la declaratoria di inammissibilità del ricorso giurisdizionale proposto in via immediata e diretto contro una sanzione militare di corpo.

N.B. per completezza lettete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201800880
- Public 2018-02-12 -


Pubblicato il 12/02/2018

N. 00880/2018REG.PROV.COLL.
N. 07234/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7234 del 2010, proposto da Teodoro Z.., rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie d’Oro, 266;

contro
Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Toscana, Sezione I, n. 668 del 15 marzo 2010, resa tra le parti, concernente sanzione disciplinare della consegna.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2018 il consigliere Luca Lamberti e uditi per le parti l’avvocato Tartaglia e l’avvocato dello Stato Fiorentino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’allora capitano dell’Aeronautica Militare sig. Teodoro Z.. ha impugnato avanti il T.a.r. per la Toscana il provvedimento prot. n. TG-0/615/P6-3 del 24 luglio 2001, con cui gli era stata irrogata la sanzione disciplinare di corpo della consegna per giorni cinque.

2. Costituitasi l’Amministrazione ed intervenuto ad opponendum il tenente colonnello Giuseppe P.., all’epoca dei fatti diretto superiore del ricorrente, il Tribunale ha, con l’impugnata sentenza, dichiarato il ricorso inammissibile per mancata previa proposizione del ricorso gerarchico, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della l. n. 382 del 1978.

3. Il ricorrente, frattanto divenuto tenente colonnello, ha interposto appello, riproponendo le censure, di carattere tanto sostanziale quanto procedimentale, già svolte in prime cure ed osservando, in particolare, di avere omesso a suo tempo di esperire il previo ricorso gerarchico in base a quanto affermato da questo Consiglio nella sentenza della Quarta Sezione 25 febbraio 1999 n. 228.

3.1. In tale precedente, ha argomentato il ricorrente, si è in particolare sostenuto che il richiamato art. 16 delinei un dovere di disciplina militare e non una condizione dell’azione, anche perché dettato nell’ambito di un provvedimento legislativo recante le “norme di principio sulla disciplina militare” e privo, dunque, di carattere specificamente processuale; oltretutto, l’allora vigente normativa processuale amministrativa, rappresentata dalla l. n. 1034 del 1971, escludeva, in linea generale, che la proposizione di ricorso gerarchico configurasse una condizione dell’azione.

4. L’Amministrazione si è costituita con breve memoria.

5. Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 25 gennaio 2018, in vista della quale non sono state versate in atti difese scritte.

6. Il ricorso non merita accoglimento.

7. Il Collegio evidenzia che l’interpretazione dell’art. 16, comma 2, della l. n. 382 del 1978 - ai sensi del quale “Avverso le sanzioni disciplinari di corpo non è ammesso ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica se prima non è stato esperito ricorso gerarchico o siano trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso” - non è, allo stato, univoca.

7.1. Questo Consiglio, con la richiamata sentenza della Quarta Sezione 25 febbraio 1999 n. 228, ha stabilito che “l’art. 16, 2º comma, l. 11 luglio 1978 n. 382 (secondo il quale contro le sanzioni disciplinari di corpo non è ammesso ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario se prima non è stato proposto ricorso gerarchico) non introduce una deroga al principio introdotto dalla l. 6 dicembre 1971 n. 1034 - che ha abolito l’onere del previo ricorso amministrativo - ma riguarda esclusivamente l’ordinamento militare, imponendo l’esperimento del ricorso gerarchico quale dovere di disciplina militare, ma non quale condizione dell’azione giurisdizionale in senso tecnico”.

7.2. Più di recente, la sentenza, sempre della Quarta Sezione, 26 marzo 2010, n. 1778 ha ritenuto che “l’art. 16 comma 2 I. n. 382 cit., riguarda esclusivamente l'ordinamento militare, imponendo l'esperimento del ricorso gerarchico contro le sanzioni del corpo quale dovere di disciplina militare, ma non quale condizione dell'azione giurisdizionale amministrativa in senso tecnico”.

7.3. Di contro, la Corte costituzionale, dapprima con sentenza 22 aprile 1997, n. 113, quindi con ordinanza 19 dicembre 2013, n. 322, ha ritenuto che la disposizione in esame, costituzionalmente legittima, configuri una condizione di proponibilità del giudizio; sulla stessa linea si è mosso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana nella sentenza 19 gennaio 2010, n. 35.

7.4. Più in particolare, la sentenza della Corte n. 113 ha sostenuto che “risulta d'immediata percezione come la peculiarità dello status del militare -- ripetutamente sottolineata da questa Corte (v., da ultimo, ordinanza n. 396 del 1996) -- renda inappropriato il riferimento, in termini di tertium comparationis, alle regole generali dettate per il pubblico impiego. E, in secondo luogo, il consentire l'accesso alla sede giurisdizionale dopo l'esperimento del rimedio gerarchico (o l'inutile decorso del termine di novanta giorni dalla data di proposizione del ricorso stesso), rappresenta un'opzione legislativa non irrazionale, diretta com'é a perseguire la finalità di assicurare anche in tempo di pace l'ordinato svolgimento del servizio, costituente valore primario per l'andamento stesso della vita militare (cfr. sentenza n. 37 del 1992)”.

Inoltre, ha proseguito il Giudice delle leggi, “come questa Corte ha più volte affermato, l'assoggettamento all'onere del previo esperimento dei rimedi amministrativi, con conseguente differimento della proponibilità dell'azione a un certo termine decorrente dalla data di presentazione del ricorso, é legittimo se giustificato da esigenze di ordine generale (v., da ultimo, sentenza n. 233 del 1996), nonchè allorquando tale limitazione tenda ad evitare un uso in concreto eccessivo del diritto alla tutela giurisdizionale, tanto più ove l'adempimento dell'onere, lungi dal costituire uno svantaggio per il titolare della pretesa, rappresenti il modo di soddisfazione della posizione sostanziale più pronto e meno dispendioso (v. sentenza n. 82 del 1992). Ebbene, nella specie, la scelta del legislatore di privilegiare la via gerarchica quale naturale e immediata sede di soluzione delle controversie in ordine all'irrogazione delle sanzioni -- dove oltre tutto la possibilità di proporre motivi di merito consente all'interessato di ottenere un complessivo e più penetrante riesame del fatto -- é da considerarsi il risultato d'un congruo bilanciamento tra l'esigenza di coesione dei corpi militari e quella di tutela dei diritti individuali (cfr. sentenza n. 22 del 1991)”.

7.5. Di tenore analogo le argomentazioni svolte nella successiva ordinanza n. 322, invero riferita all’art. 1363, comma 2, del codice dell’ordinamento militare, riproduttivo dell’abrogato art. 16, comma 2, della l. n. 382 del 1978.

7.6. In tale occasione la Corte, premesso che l’orientamento esegetico seguito da questo Consiglio, “sterilizzando di fatto il pronunciamento della Corte, determina lo spostamento della incidenza degli effetti della mancata osservanza del dovere per il militare di previa proposizione del ricorso gerarchico, dal versante procedimentale del condizionamento della proponibilità (o procedibilità) dell’azione giurisdizionale amministrativa a quello della esclusiva rilevanza degli effetti medesimi nell’ambito dell’ordinamento militare”, ha ritenuto che non vi siano elementi normativi concreti per configurare come illecito disciplinare l’esperimento diretto del gravame giurisdizionale senza il previo ricorso gerarchico.

7.7. Il Consiglio di giustizia amministrativa, nella sentenza 19 gennaio 2010, n. 35, si è uniformato agli indirizzi espressi dalla Corte costituzionale con la richiamata sentenza n. 113.

8. Il Collegio ritiene che l’esegesi sinora propugnata da questa Sezione meriti un integrale ripensamento.

8.1. Come osservato dalla Corte costituzionale nell’ordinanza n. 233, non vi è effettivamente alcuna base normativa per ascrivere natura di illecito disciplinare al mancato previo esperimento di ricorso gerarchico.

8.2. Di contro, il Collegio rileva che vi sono spunti normativi di segno diametralmente opposto.

8.3. Come noto, de jure condito “costituisce illecito disciplinare ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina militare sanciti dal presente codice, dal regolamento, o conseguenti all'emanazione di un ordine” (art. 1352, comma 1, cod. ord. mil.).

8.4. Orbene, in primo luogo il ricorso gerarchico costituisce una facoltà dell’interessato: per principio logico di carattere generale il mancato esercizio di una facoltà non può mai costituire una “violazione di un dovere del servizio”; tale conclusione è coerente, inoltre, con la previsione generale sancita dal codice dell’ordinamento militare, secondo cui “L’esercizio di un diritto ai sensi del presente codice e del regolamento esclude l’applicabilità di sanzioni disciplinari” (art. 1466 cod. ord. mil.).

8.5. La “disciplina militare” (art. 1346 del codice) “è l'osservanza consapevole delle norme attinenti allo stato di militare in relazione ai compiti istituzionali delle Forze armate e alle esigenze che ne derivano”: l’attivazione di rimedi a tutela della posizione del singolo militare è, dunque, palesemente estranea al concetto in parola.

8.6. Infine, “gli ordini devono, conformemente alle norme in vigore, attenere alla disciplina, riguardare e modalità di svolgimento del servizio e non eccedere i compiti di istituto” (art. 1349, primo comma del codice, peraltro riproduttivo dell’art. 4, comma 3, della l. n. 382 del 1978): l’esperimento del ricorso gerarchico è, come visto, estraneo alla disciplina e non riguarda il servizio (inteso come attiva esecuzione di mansioni istituzionali) né i compiti di istituto.

8.7. Per vero, i concetti di “disciplina” ed “illecito disciplinare”, oggetto di specifica trattazione da parte del codice, erano comunque acquisiti e pacifici anche nel vigore della previgente disciplina: in parte qua, infatti, il codice non ha introdotto modifiche ma solo arricchito la normazione positiva di un patrimonio definitorio, in consonanza con la propria natura sistematica.

8.8. Posto, dunque, che non vi sono basi normative per annettere natura di illecito disciplinare al mancato previo esperimento di ricorso gerarchico, non resta che concludere che la disposizione in esame intenda effettivamente delineare una condizione di proponibilità del giudizio, invero costituzionalmente legittima in virtù della specialità dell’ordinamento militare, della non particolare gravosità dell’adempimento, del solo temporaneo differimento della possibilità di accedere alla tutela giurisdizionale, della più intensa capacità dello strumento gerarchico di soddisfare l’interesse demolitorio del ricorrente, alla luce della cognizione di merito riconosciuta all’Autorità adita.

8.9. Del resto, in ordine alla questione della legittimità costituzionale della previsione normativa di adempimenti pregiudiziali alla proposizione di azione giurisdizionale possono richiamarsi i principi espressi da Corte costituzionale, 2 aprile 1992, n. 154; in continuità logica circa la legittimità, al ricorrere di determinati presupposti, della introduzione di condizioni di proponibilità o procedibilità dell’azione la Corte costituzionale si è, altresì, espressa nella sentenza 3 maggio 2012, n. 111, ove si è in particolare evidenziato come tali misure siano destinate “alla razionalizzazione dell'accesso alla giurisdizione ed alla sua funzionalizzazione, nel settore, ad una tutela di qualità …. a rendere possibile una anticipata e satisfattiva tutela del danneggiato già nella fase stragiudiziale”. Nella stessa direzione, in ambito eurounitario, si è da ultimo pronunciata anche la Corte giustizia UE, sez. I, 14 giugno 2017, C-75/16.

8.10. A tanto consegue che, nella vigenza del codice dell’ordinamento militare e del codice del processo amministrativo, la mancata proposizione del ricorso gerarchico, nella speciale materia in esame, configuri una ragione ostativa ad una pronuncia di merito che impone, ex art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., la declaratoria di inammissibilità del ricorso giurisdizionale proposto in via immediata e diretto contro una sanzione militare di corpo.

9. Nella specie, pertanto, non può che rigettarsi il proposto appello.

10. Il Collegio evidenzia comunque, per estremo scrupolo motivazionale, che le censure articolate dal ricorrente difettano completamente di fondamento: dagli atti, infatti, emerge che la sanzione disciplinare impugnata gli è stata inflitta a seguito del suo rifiuto di procedere, nonostante un espresso ordine in proposito, ad adempimenti propri del suo ufficio e connotati da una semplicità elementare (controllo del contatore ENEL e riscontro di una bolla di consegna).

10.1. La banalità di tali incombenti, peraltro pacificamente delegabili a sottoposti non integrando spendita di poteri ma mera attività materiale, rende di converso ininfluente la lamentata carenza di organico, peraltro a quanto consta contenuta in una misura (20% della forza teorica) non caratterizzata da profili di assoluta, insuperabile ed oggettiva eccezionalità tali da rendere fisicamente impossibile l’adempimento dei doveri d’ufficio.

10.2. Né miglior sorte meritano le censure di carattere procedimentale: la contestazione di non aver eseguito uno specifico ordine è tutt’altro che “generica”; il ristretto tempo concesso per apprestare le proprie osservazioni non consta avere, in concreto, conculcato i diritti di difesa dell’interessato; parimenti, l’indicazione della possibilità di scegliere un difensore solo fra gli ufficiali assegnati al reparto non risulta aver effettivamente leso la posizione dell’incolpato.

11. Le spese del grado possono essere compensate, in considerazione della non uniformità della giurisprudenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Luca Lamberti, Consigliere, Estensore
Daniela Di Carlo, Consigliere
Alessandro Verrico, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Luca Lamberti Vito Poli





IL SEGRETARIO

Re: Provvedimenti Disciplinari

Inviato: ven mar 23, 2018 10:58 pm
da panorama
L'Appello del collega è stato accolto, poiché, il Comando non poteva bloccare d'ufficio i termini previsti ma ciò poteva essere soltanto richiesto dall'interessato.
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1) - il comandante interregionale dei Carabinieri ha respinto il ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare di due giorni di consegna (sanzione di corpo), quale conseguenza della condanna inflittagli definitivamente dalla Corte di Appello di Catania, con sentenza dell’8.6.2010, alla pena di mesi due di reclusione per lesioni personali.

2) - Il Tribunale ha ritenuto, in via preliminare, che alla fattispecie sottoposta al suo esame non fosse applicabile l’art. 1392 invocato dal ricorrente, bensì l’art. 1398, trattandosi di sanzione disciplinare della consegna semplice, il quale dispone unicamente che il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo dalla conoscenza dell’inflazione o dal provvedimento irrevocabile che conclude il processo penale.

3) - A fronte delle censure sopra riportate osserva la difesa dell’amministrazione che si era proceduto a sospendere il procedimento disciplinare in quanto sussisterebbe un dovere dell’autorità di garantire all’incolpato impedito per malattia il pieno ed effettivo diritto alla difesa e che comunque se è pur vero che il militare non ha richiesto la sospensione “è altrettanto vero che con la sua acquiescenza ha confermato che era impossibilitato a difendersi”.

4) - La lunghezza denunziata è dipesa da provvedimenti di sospensione del procedimento, adottati dall’amministrazione, a causa di malattie dell’incolpato, così che, ad esempio, dalla comunicazione dell’1.7.2011 di “interruzione” dei termini procedurali a quella dell’11.11.2011 di convocazione per la seduta del 4.12.2011 trascorrevano ben 130 gg senza che nessun atto venisse compiuto.

5) - Il Collegio, pur riconoscendo che le sospensioni del procedimento disciplinare adottate dall’amministrazione tendevano a “venire incontro” alle esigenze dell’incolpato, che si trovava in condizioni di malattia, rileva che l’amministrazione non aveva il potere di allungare per tal via lo svolgersi del procedimento.

6) - La norma non prevede che il differimento possa essere disposto d’ufficio dall’amministrazione, pur in situazione di malattia dell’incolpato.

7) - Alla stregua della norma richiamata, pertanto, l’amministrazione non poteva adottare d’ufficio provvedimenti di sospensione del procedimento.

8) - Anche la dedotta violazione dell’art. 120 d.p.r. 3/57 sembra al Collegio che sia meritevole di favorevole considerazione. La norma richiamata dispone testualmente che il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi 90 gg dall’ultimo atto se nessun ulteriore atto sia stato compiuto, disposizione questa ripresa dall’art. 1392 comma 4 del c.o.m.
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SENTENZA ,sede di CGARS_GIURISDIZIONALE ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201800171,
- Public 2018-03-23 -


Pubblicato il 23/03/2018

N. 00171/2018 REG. PROV. COLL.
N. 00687/2014 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 687 del 2014, proposto da:
A. S., rappresentato e difeso dall'avvocato Antonello Leone, con domicilio eletto presso lo studio Guido Gianferrara in Palermo, via G. di Marzo N. 14/F;

contro
Ministero della Difesa, Arma dei Carabinieri, Comando Legione CC Sicilia, Comando Interregionale CC "Culqualber", in persona dei legali rappresentanti pp.tt., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, via De Gasperi N. 81;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. SICILIA - SEZ. STACCATA DI CATANIA: SEZIONE III n. 00733/2014, resa tra le parti, concernente provvedimento disciplinare - sanzione di due giorni di consegna semplice


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, dell’Arma dei Carabinieri, del Comando Legione CC Sicilia e del Comando Interregionale CC "Culqualber";
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2018 il Cons. Giuseppe Barone e uditi per le parti gli avvocati Antonello Leone e l'avvocato dello Stato La Spina;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

L’odierno appellante ha impugnato in prime cure il provvedimento disciplinare, notificatogli il 24.4.2012, con cui il comandante interregionale dei Carabinieri ha respinto il ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare di due giorni di consegna (sanzione di corpo), quale conseguenza della condanna inflittagli definitivamente dalla Corte di Appello di Catania, con sentenza dell’8.6.2010, alla pena di mesi due di reclusione per lesioni personali.

Il ricorso veniva affidato a diverse censure di violazione di legge (artt. 1392, 1370, 1398 del d.lgs. 66/2010 e art. 2 l. 241/90) con le quali, in buona sostanza, si contesta la violazione da parte dell’amministrazione dei termini perentori per la definizione del procedimento disciplinare a causa di vari periodi di illegittima sospensione, disposta dall’amministrazione, che avrebbero allungato i tempi di definizione del procedimento disciplinare.

Ha resistito l’amministrazione intimata che, dopo avere ricostruito la scansione delle varie fasi del procedimento disciplinare e averne tratto la conclusione della legittimità del procedimento stesso, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il Tribunale ha ritenuto, in via preliminare, che alla fattispecie sottoposta al suo esame non fosse applicabile l’art. 1392 invocato dal ricorrente, bensì l’art. 1398, trattandosi di sanzione disciplinare della consegna semplice, il quale dispone unicamente che il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo dalla conoscenza dell’inflazione o dal provvedimento irrevocabile che conclude il processo penale.

Tanto premesso e valutate le ragioni per cui l’amministrazione aveva disposto delle sospensioni del procedimento stesso, il Tribunale è giunto alla conclusione che il termine impiegato per la definizione del procedimento risultava di 83 gg. e quindi inferiore al termine di 90 gg. il cui rispetto era stato invocato dal ricorrente.

Avverso la sentenza ha prodotto appello l’interessato che, dopo una breve ricostruzione dei fatti, lo ha affidato ai seguenti motivi: 1) violazione art. 3 c.p.a. e 112 c.p.c.. Omessa valutazione delle norme invocate dal ricorrente nei vari e articolati motivi di ricorso e conseguente omessa pronuncia. Motivazione insufficiente ed erronea; 2) omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia e violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Conseguente riproposizione di parte del primo e secondo motivo del ricorso. Violazione art. 2 comma 7 l. 241/90. Violazione e falsa applicazione art. 1029 d.p.r. 90/2010. Violazione e falsa applicazione art. 1370 c.o.m.; 3) erronea pronuncia sulla violazione dell’art. 1398 c.o.m..

Infine l’appellante denunzia l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.

Le tesi dell’appellante sono state ulteriormente ribadite con memoria del 9.2.2018.

Si è costituita a difesa dell’amministrazione l’Avvocatura distrettuale dello Stato, che con le sue memorie ha concluso per il rigetto dell’appello.

All’udienza del 15 marzo 2018 l’appello è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

L’appello è fondato.

I motivi dedotti dall’appellante, per ragioni di doverosa sinteticità, vanno esaminati assieme dal momento che i medesimi, sotto diversi profili, investono la medesima questione essenziale e cioè a dire entro quale termine dovesse essere concluso il procedimento disciplinare e se questo si fosse estinto per inattività dell’amministrazione, protrattasi ben oltre 90 giorni. Infatti, nella memoria difensiva, che riassume i termini dell’appello, l’appellante osserva che “il procedimento disciplinare iniziava con la contestazione degli addebiti in data 18.4.11, tendeva all’irrogazione della sanzione della consegna di rigore (a differenza di quanto affermato dal TAR), quindi a una sanzione disciplinare di corpo (art. 1358 c.o.m.) e avrebbe dovuto concludersi nel termine massimo di gg. 90 dalla contestazione degli addebiti (art. 1046 d.p.r. 90/2010 lett. h) n. 6) – termine ritenuto perentorio dall’appellante - e quindi entro il 17.7.11”.

Posto che il procedimento disciplinare si è invece concluso in data 1.3.12 - e cioè a dire quasi a un anno di distanza dal suo inizio - sussisterebbe la piena prova della illegittimità dedotta, dal momento che all’amministrazione non era consentito di sospendere il termine di conclusione del procedimento considerato che le ipotesi di sospensione sono tipizzate e disciplinate specificamente dalla legge.

A fronte delle censure sopra riportate osserva la difesa dell’amministrazione che si era proceduto a sospendere il procedimento disciplinare in quanto sussisterebbe un dovere dell’autorità di garantire all’incolpato impedito per malattia il pieno ed effettivo diritto alla difesa e che comunque se è pur vero che il militare non ha richiesto la sospensione “è altrettanto vero che con la sua acquiescenza ha confermato che era impossibilitato a difendersi”.

Il Consiglio ritiene che le tesi dell’appellante possano essere condivise.

Il primo luogo va ricordato che l’art. 1046, lett. h) n. 6 del d.p.r. 90/2010 nel prevedere la durata dei procedimenti disciplinari (di competenza) dispone testualmente che il “procedimento per l’irrogazione di sanzioni disciplinari di corpo (può avere la durata di) 90 giorni dalla contestazione degli addebiti”.

Nella vicenda esaminata è invece pacifico tra le parti che il procedimento disciplinare ha avuto una durata ben superiore a 90 giorni, considerato che, iniziato con la contestazione degli addebiti in data 18.4.2011, si è concluso in data 1.3.2012 e cioè a dire quasi a un anno di distanza dal suo inizio.

La lunghezza denunziata è dipesa da provvedimenti di sospensione del procedimento, adottati dall’amministrazione, a causa di malattie dell’incolpato, così che, ad esempio, dalla comunicazione dell’1.7.2011 di “interruzione” dei termini procedurali a quella dell’11.11.2011 di convocazione per la seduta del 4.12.2011 trascorrevano ben 130 gg senza che nessun atto venisse compiuto.

Il Collegio, pur riconoscendo che le sospensioni del procedimento disciplinare adottate dall’amministrazione tendevano a “venire incontro” alle esigenze dell’incolpato, che si trovava in condizioni di malattia, rileva che l’amministrazione non aveva il potere di allungare per tal via lo svolgersi del procedimento.

Infatti, sembra al Collegio che le ipotesi di sospensione del termine di conclusione del procedimento sono tipizzate e disciplinate specificamente dall’art. 1370 c.o.m., il quale espressamente affida all’incolpato la possibilità di chiedere il differimento dello svolgimento del procedimento e limita tale possibilità al caso in cui sussista un effettivo legittimo impedimento, specificando gli adempimenti che debbono essere posti in essere dallo stesso incolpato se la richiesta di differimento è dovuta a ragioni di salute. La norma non prevede che il differimento possa essere disposto d’ufficio dall’amministrazione, pur in situazione di malattia dell’incolpato.

Alla stregua della norma richiamata, pertanto, l’amministrazione non poteva adottare d’ufficio provvedimenti di sospensione del procedimento.

Anche la dedotta violazione dell’art. 120 d.p.r. 3/57 sembra al Collegio che sia meritevole di favorevole considerazione. La norma richiamata dispone testualmente che il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi 90 gg dall’ultimo atto se nessun ulteriore atto sia stato compiuto, disposizione questa ripresa dall’art. 1392 comma 4 del c.o.m.

Se si considera, come sopra si è ricordato, che l’amministrazione ha lasciato trascorrere ben più di 90 giorni dalla comunicazione dell’1.7.2011 di interruzione dei termini procedurali a quella dell’11.11.2011 di convocazione per la nuova seduta, risulta palese la violazione della norma richiamata.

L’estinzione del procedimento disciplinare, alla stregua delle norme sopra richiamate, si sarebbe determinato per una duplice ragione: da un lato perché la sua complessiva durata è andata ben oltre i 90 giorni essendosi protratto per quasi un anno e in secondo luogo perché dalla intervenuta prima interruzione dei termini procedurali, avvenuta l’1.7.2011, sono trascorsi ben 130 gg per arrivare alla data dell’11.11.2011, quando è stata comunicata all’interessato la convocazione per la seduta del 4.12.2011.

Conclusivamente l’appello deve essere accolto perché è fondato.

La natura della controversia consente di compensare interamente tra le parti le spese di ambedue i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello, annulla la sentenza impugnata e, per l’effetto, annulla il provvedimento disciplinare impugnato in primo grado.

Spese compensate di ambedue i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Deodato, Presidente
Nicola Gaviano, Consigliere
Carlo Modica de Mohac, Consigliere
Giuseppe Barone, Consigliere, Estensore
Giuseppe Verde, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Barone Carlo Deodato





IL SEGRETARIO

Re: Provvedimenti Disciplinari

Inviato: lun giu 04, 2018 5:58 pm
da panorama
Ecco come si perdono i Ricorsi
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- ) rigetto del ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare di corpo di giorni tre di consegna,

- ) ultime note caratteristiche e relative schede valutative

IL TAR PRECISA:

1) - Ne deriva la necessità di notificare il ricorso, in via esclusiva, presso gli uffici dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, nel cui distretto ha sede questo Tribunale.

2) - Nel caso di specie, diversamente, il ricorso è stato notificato al Ministero intimato presso l’Avvocatura generale dello Stato di Roma, e non anche presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, e ciò, secondo un diffuso e condivisibile indirizzo giurisprudenziale, costituisce un errore procedurale non scusabile, alla luce del chiaro dettato normativo, e che determina l’inammissibilità del ricorso

3) - Inoltre, il ricorso stesso è stato notificato presso la sede reale del Comando compagnia Carabinieri di Potenza e, ancora una volta, non anche presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza.

N.B.: leggete cmq. il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di POTENZA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201800362, - Public 2018-06-04 -

Pubblicato il 01/06/2018

N. 00362/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00190/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 190 del 2007, proposto da:
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Aurelio La Rosa, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Paolo Galante, in Potenza, alla via Maratea n. 8;

contro
- Ministero della difesa e Comando compagnia Carabinieri di Potenza, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,

- del provvedimento del Comando provinciale Carabinieri di Potenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
- delle ultime note caratteristiche e relative schede valutative, notificate in data -OMISSIS-;
- di tutti gli atti precedenti, successivi e consequenziali, e dei relativi effetti giuridici.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 22 maggio 2018, il Primo Referendario avv. Benedetto Nappi;
Uditi di i difensori delle parti presenti, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con atto spedito per la notificazione in data 17 maggio 2007, depositato il successivo 30 di maggio, -OMISSIS-, carabiniere in servizio presso la Stazione dell’Arma di Potenza, è insorto avverso gli atti in epigrafe, concernenti il rigetto del ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare di corpo di giorni tre di consegna, deducendo in diritto, per più profili, la violazione di legge e l'eccesso di potere.

2. Il Ministero della difesa e il Comando Carabinieri intimati non si sono costituiti in giudizio.

3. Alla camera di consiglio svoltasi il 20 giugno 2007, con ordinanza n. 146/07, l'incidentale istanza cautelare è stata rigettata per la ritenuta carenza di fumus boni iuris.

4. Alla pubblica udienza del 22 maggio 2007, il Collegio ha dato avviso a parte ricorrente, ai sensi dell’art. 73, n. 3, cod. proc. amm., della ravvisata inammissibilità del ricorso. Quindi la causa è passata in decisione.

5. Il ricorso è inammissibile alla stregua della motivazione che segue.

5.1. Il r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, recante: «Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell'Avvocatura dello Stato», all’art. 11, primo comma, dispone che: «Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente». A sua volta il comma terzo dello stesso articolo prevede che le notificazioni di cui sopra devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità, da pronunciarsi anche d’ufficio.

5.1.1. L’applicabilità della richiamata normativa nei giudizi avanti al Consiglio di Stato ed ai Tribunali amministrativi regionali è oggi espressamente sancita dall’art. 41, n. 3, cod. proc. amm., secondo cui: «La notificazione dei ricorsi nei confronti delle amministrazioni dello Stato è effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse».

5.1.2. Ne deriva la necessità di notificare il ricorso, in via esclusiva, presso gli uffici dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, nel cui distretto ha sede questo Tribunale.

5.1.3. Nel caso di specie, diversamente, il ricorso è stato notificato al Ministero intimato presso l’Avvocatura generale dello Stato di Roma, e non anche presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, e ciò, secondo un diffuso e condivisibile indirizzo giurisprudenziale, costituisce un errore procedurale non scusabile, alla luce del chiaro dettato normativo, e che determina l’inammissibilità del ricorso (ex multis, T.A.R. Campania, sez. VI, 6 marzo 2018, n. 1411; T.A.R. Veneto, sez. I, 28 marzo 2018, n. 352; T.A.R. Sicilia, sez. I, 12 maggio 2016, n. 1156; T.A.R. Emilia-Romagna, sez. I, 26 aprile 2016, n. 448). Inoltre, il ricorso stesso è stato notificato presso la sede reale del Comando compagnia Carabinieri di Potenza e, ancora una volta, non anche presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza.

5.2. Per altro verso, la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata esclude la sanatoria della nullità della notifica del ricorso per il raggiungimento dello scopo.

5.3. L’art. 44, n. 4, cod. proc. amm., inoltre, consente al giudice amministrativo di fissare al ricorrente un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione solamente nel caso in cui la nullità della stessa dipenda da causa non imputabile al notificante, circostanza non rinvenibile nella fattispecie in esame, posto che l’obbligo di eseguire la notificazione del ricorso presso la competente Avvocatura distrettuale dello Stato è chiaramente fissato dalla legge nonché univocamente ribadito dalla giurisprudenza (T.A.R. Liguria, sez. II, 11 gennaio 2013, n. 60; T.A.R. Lazio, sez. I, 17 ottobre 2012, n. 8555; T.A.R. Piemonte, sez. II, 5 luglio 2012, n. 822).

5.4. Infine, trattandosi di regole ben note, non è possibile disporre d’ufficio la remissione in termini per errore scusabile, che peraltro neppure è stata richiesta da parte ricorrente (T.A.R. Basilicata, 19 dicembre 2015, n. 761; T.A.R. Liguria, sez. II, 8 agosto 2014, n. 1256).

6. Dalle considerazioni che precedono discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

7. Non vi è luogo a disporre sulle spese di lite, attesa la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, n. 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2018, con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
Benedetto Nappi, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Benedetto Nappi Giuseppe Caruso





IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Re: Provvedimenti Disciplinari

Inviato: mar giu 26, 2018 4:00 pm
da panorama
Il CdS bacchetta l'Arma e il Ministero della Difesa

Fatta chiarezza su alcuni atti/documenti, quindi rinfreschiamoci la mente è prendiamoci i nostri diritti se ci troviamo in tale situazione.
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Ecco alcuni brani.

1) - è stata irrogata la sanzione disciplinare di corpo della consegna di giorni cinque.

2) - Contestualmente, l’Amministrazione ha avviato anche un procedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale.

3) - ha chiesto, al fine di tutelarsi dalle accuse mosse nei suoi confronti nel provvedimento disciplinare, l’accesso ai seguenti atti:
“- verbale o atto da cui si evincano le complete generalità' della persona che ebbe a consegnare la documentazione in data 31 marzo 2014 al comando dipendente dalla compagnia cc di OMISSIS;

- estremi del procedimento penale nei suoi confronti archiviato in data 11 gennaio 2016;

- annotazione a firma del Comandante di compagnia del mese di giugno 2014;

- messaggi trasmessi all’Autorità giudiziaria;

ogni altro atto compiuto finalizzato ad avvalorare la proposta di trasferimento d'autorità di cui al f.n. ……/t-15 del 12.04.2016 del Comando Legione Carabinieri Lazio”.

4) - Con nota del 15 giugno 2016, prot. …./10, l'Amministrazione ha accolto l'istanza di accesso limitatamente ai soli documenti relativi al procedimento disciplinare.
- ) - Per i restanti atti, facenti parte del fascicolo relativo ad un procedimento penale, l’Amministrazione lo ha invitato a formulare istanza di rilascio delle copie all’Autorità giudiziaria inquirente.

5) - Il -OMISSIS- ha quindi richiesto, ai sensi dell’art. 116 c.p.p., gli atti non rilasciati alla segreteria della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario.

6) - Lo stesso ufficio, tuttavia, ha respinto l’istanza in quanto l’interessato, non essendo parte del procedimento penale, non era titolato ad acquisire i documenti richiesti, comunque in possesso anche dell’Amministrazione.
Pertanto, in data 22 giugno 2016 ha inoltrato una nuova richiesta di accesso limitatamente agli atti non consegnati.

7) - Contro la nota del 26 giugno 2016 con la quale l’Amministrazione ha respinto tale successiva richiesta, il -OMISSIS- ha proposto ricorso al T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, che con la sentenza indicata in epigrafe lo ha solo in parte accolto,
- ) - disponendo l’accesso limitatamente alle annotazione a firma del Comandante di compagnia del mese di giugno 2014 e al verbale di consegna dei documenti del 31 marzo 2014.

8) - Il Ministero della Difesa ha impugnato la predetta sentenza, formulando il seguente motivo di appello.
- ) - Ai sensi dell’art. 116 c.p.p. chiunque vi abbia interesse può ottener il rilascio di copie di singoli atti del procedimento penale. Di conseguenza, secondo il Ministero appellante, l’Amministrazione (rectius la Compagnia Carabinieri di OMISSIS) ha correttamente rinviato l’interessato al giudice penale competente, cioè il GIP presso il Tribunale di OMISSIS (parte appellata ha invece chiesto gli atti dalla Procura della Repubblica).

Il CdS precisa:

9) - Con il ricorso di primo grado, il marsciallo OMISSIS aveva chiesto anche l’accesso agli atti in possesso dell’Amministrazione relativi al procedimento penale instaurato a suo carico e poi concluso con una archiviazione.

10) - Il T.a.r., tuttavia, ha ritenuto che tali documenti, in quanto riferiti all'attività investigativa, dovevano, ai sensi dell'art. 24 comma 1, lettera a), della legge n. 241 del 1990, essere esclusi dal diritto di accesso.
L’apertura di un procedimento penale, seppure poi archiviato, avrebbe imposto al ricorrente di chiederne l’ostensione all’Autorità giudiziaria.

11) - Il giudice di primo grado ha quindi consentito l’accesso solo a quelli fuori dalla vicenda penale e sufficientemente individuati nell’istanza: OMISSIS (leggere direttamente in sentenza)

12) - Le conclusioni del T.a.r. non possono essere condivise.
Innanzitutto, va rilevato che con l’archiviazione del procedimento penale non sussistono ragioni ostative all’accesso ai relativi atti in possesso dell’Amministrazione e riconducibili al ricorrente incidentale (atti comunque non oggetto di sequestro).

13) - Il diritto di accesso, ferme le ovvie limitazioni derivanti dal segreto d’ufficio o da prevalenti ragioni di privacy, ha infatti una portata ampia collegata in particolare alla necessità dell’interessato di essere posto nelle condizioni di esercitare al meglio ogni forma di tutela consentita.

14) - Peraltro, anche gli atti relativi e denunce ed esposti sono accessibili. Questi ultimi, una volta entrati nella disponibilità dell'Amministrazione, non sono preclusi dall’accesso per esigenze di tutela della riservatezza, giacché il predetto diritto non assume un'estensione tale da includere il diritto all'anonimato di colui che rende una dichiarazione che comunque va ad incidere nella sfera giuridica di terzi (Cons. St., sez. V, 19 maggio 2009 n. 3081; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 11 febbraio 2016 n. 396).

15) - Né il nostro ordinamento, ispirato a principi democratici di trasparenza, imparzialità e responsabilità ammette la possibilità di denunce segrete.
Colui il quale subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha quindi un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell'esercizio del potere di vigilanza, a cominciare dagli atti di iniziativa e di preiniziativa, quali, appunto, denunce, segnalazioni o esposti (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 12 luglio 2016 n. 980, T.A.R. Campania, sez. VI, 4 febbraio 2016 n. 639).

16) - Il diritto di accesso non soffre, infatti, limitazioni se non quelle espressamente previste con legge o, comunque, in base a legge e non è, in particolare, soggetto ad applicazioni interpretative, manipolative o, comunque, riduttive ad opera dell'Autorità atteso che ogni Amministrazione è tenuta a dar seguito all'istanza del privato (ove rispettosa dei crismi normativi quanto a forma, oggetto, interesse sostanziale sotteso), mediante l'esibizione o la consegna di copia di quella documentazione precisamente richiesta, salvo che non ricorrano le tassative circostanze legislativamente previste per differirne ovvero negarne l'accesso (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 19 aprile 2017, n. 1832).

17) - Non sono infine ravvisabili, come invece ritenuto dal T.a.r., incertezze circa l’individuazione degli atti oggetto dell’istanza di accesso.

18) - Conseguentemente, va ordinato all’Amministrazione appellante di consentire l’accesso a tutti gli atti richiesti....

N.B.: rileggi i punti dal n. 9 al 12 e dal n. 14 al 16.

Cmq. Leggete per intero tutta la sentenza del C.d.S.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201803128
– Public 2018-05-24 -

Pubblicato il 24/05/2018

N. 03128/2018 REG. PROV. COLL.
N. 02396/2017 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2396 del 2017, proposto dal
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Leandro Bombardieri, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Premuda, 2;

per la riforma
della sentenza del Tar per il Lazio, sede di Roma, sezione prima bis, n. 2665 del 21 febbraio 2017, resa tra le parti, concernente il parziale accoglimento di un ricorso per l’accesso proposto dal -OMISSIS-.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale di -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2018 il consigliere Nicola D'Angelo e udito, per l’appellato, l’avvocato Carlo Romeo, su delega dell’avvocato Leandro Bombardieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Al signor -OMISSIS-, sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, già in servizio presso la stazione di OMISSIS, è stata irrogata la sanzione disciplinare di corpo della consegna di giorni cinque. Contestualmente, l’Amministrazione ha avviato anche un procedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale.

2. Con istanza di accesso del 26 maggio 2016 il -OMISSIS- ha chiesto, al fine di tutelarsi dalle accuse mosse nei suoi confronti nel provvedimento disciplinare, l’accesso ai seguenti atti:

“- verbale o atto da cui si evincano le complete generalità' della persona che ebbe a consegnare la documentazione in data 31 marzo 2014 al comando dipendente dalla compagnia cc di OMISSIS;

- estremi del procedimento penale nei suoi confronti archiviato in data 11 gennaio 2016;

- annotazione a firma del Comandante di compagnia del mese di giugno 2014;

- messaggi trasmessi all’Autorità giudiziaria;

5. f.n. OMISSIS del Comando provinciale dei Carabinieri di Roma, inviato per competenza alla detta unità organizzativa;

6. ogni altro atto compiuto finalizzato ad avvalorare la proposta di trasferimento d'autorità di cui al f.n. ……/t-15 del 12.04.2016 del Comando Legione Carabinieri Lazio”.

3. Con nota del 15 giugno 2016, prot. …./10, l'Amministrazione ha accolto l'istanza di accesso limitatamente ai soli documenti relativi al procedimento disciplinare. Per i restanti atti, facenti parte del fascicolo relativo ad un procedimento penale, l’Amministrazione lo ha invitato a formulare istanza di rilascio delle copie all’Autorità giudiziaria inquirente.

4. Il -OMISSIS- ha quindi richiesto, ai sensi dell’art. 116 c.p.p., gli atti non rilasciati alla segreteria della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di OMISSIS.

Lo stesso ufficio, tuttavia, ha respinto l’istanza in quanto l’interessato, non essendo parte del procedimento penale, non era titolato ad acquisire i documenti richiesti, comunque in possesso anche dell’Amministrazione.

Pertanto, in data 22 giugno 2016 ha inoltrato una nuova richiesta di accesso limitatamente agli atti non consegnati.

5. Contro la nota del 26 giugno 2016 con la quale l’Amministrazione ha respinto tale successiva richiesta, il -OMISSIS- ha proposto ricorso al T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, che con la sentenza indicata in epigrafe lo ha solo in parte accolto, disponendo l’accesso limitatamente alle annotazione a firma del Comandante di compagnia del mese di giugno 2014 e al verbale di consegna dei documenti del 31 marzo 2014.

6. Il Ministero della Difesa ha impugnato la predetta sentenza, formulando il seguente motivo di appello.

6.1. Ai sensi dell’art. 116 c.p.p. chiunque vi abbia interesse può ottener il rilascio di copie di singoli atti del procedimento penale. Di conseguenza, secondo il Ministero appellante, l’Amministrazione (rectius la Compagnia Carabinieri di OMISSIS) ha correttamente rinviato l’interessato al giudice penale competente, cioè il GIP presso il Tribunale di OMISSIS (parte appellata ha invece chiesto gli atti dalla Procura della Repubblica).

In ogni caso, la sentenza avrebbe ordinato l’ostensione di un documento, quello relativo alle annotazioni del giugno 2016, inesistente

7. Il -OMISSIS- si è costituito in giudizio il 4 maggio 2017, proponendo anche ricorso incidentale in relazione alla parte della sentenza impugnata che ha respinto il suo ricorso.

In particolare, ha prospettato l’errore materiale in cui sarebbe incorsa la sentenza laddove ha disposto il rilascio delle annotazioni riferibili al 2016 invece che al 2014, nonché l’erronea esclusione dall’ordine di esibizione degli altri atti richiesti.

8. Con ordinanza cautelare n. 2003 del 12 maggio 2017, questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata presentata contestualmente al ricorso.

9. Con memoria depositata il 1° marzo 2018 il Ministero della Difesa ha comunicato la sopravvenuta carenza di interesse all’appello, chiedendo la compensazione delle spese.

10. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 22 marzo 2018.

11. L’appello principale è improcedibile.

12. A seguito della sentenza del T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, sezione prima bis, n. 29 del 2018 che ha disposto l’ottemperanza della sentenza impugnata e la nomina del commissario ad acta, sono stati resi disponibili all’accesso i documenti che lo stesso Tribunale aveva ritenuto ostensibili.

Per questa ragione, l’Amministrazione con la memoria del 1° marzo 2018 ha dichiarato di non avere più interesse all’appello.

Non resta pertanto al Collegio che prendere atto di tale sopravvenuta carenza di interesse.

13. Quanto al ricorso incidentale proposto dal -OMISSIS-, va preliminarmente osservato che lo stesso deve essere considerato come appello incidentale improprio essendo relativo ai capi della sentenza impugnata con i quali il T.a.r. ha respinto in parte il suo ricorso introduttivo.

In particolare, tale mezzo incidentale è nella sostanza un appello autonomo, che ha la medesima natura di quello principale: l'appellante incidentale, parzialmente soccombente in primo grado, ha chiesto la revisione dei capi o dei punti della sentenza che gli sono sfavorevoli, sicché il suo interesse ad impugnarla nasce da essa e non dall'appello principale (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 2 agosto 2017, n. 3873).

Ne consegue che, in forza della regola di concentrazione delle impugnazioni, esso deve essere proposto all'interno del giudizio instaurato con l'appello principale che comunque non ne altera l'intima struttura. Incidentale è, infatti, solo la tecnica con la quale viene attivata l'impugnazione (e ciò perché, nel sistema vigente, l'impugnazione proposta per prima determina la costituzione del rapporto processuale, nel quale devono confluire le impugnazioni degli altri soccombenti) e non anche il suo contenuto.

Lo stesso deve dunque essere valutato come un’impugnazione autonoma, in quanto diretto contro capi della sentenza diversi e indipendenti da quelli impugnati dall’appellante principale e afferenti a distinta domanda di annullamento (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 8 novembre 2013, n. 5342), e deve essere esaminato a partire dal rispetto del termine decadenziale di proposizione di cui all’art. 96, comma 3, c.p.a..

14. Ciò premesso, va rilevato che l’appello incidentale è stato depositato contestualmente all’atto di costituzione (2 maggio 2017) ed è stato proposto nel rispetto del termine di sessanta giorni di cui al citato art. 96, comma 3, c.p.a. (l’appello principale è stato notificato in data 24 marzo 2017, l’appello incidentale è stato notificato il 20 aprile 2017). Inoltre, lo stesso mezzo di impugnazione risulta fondato nel merito.

15. Con il ricorso di primo grado, il marsciallo OMISSIS aveva chiesto anche l’accesso agli atti in possesso dell’Amministrazione relativi al procedimento penale instaurato a suo carico e poi concluso con una archiviazione.

Il T.a.r., tuttavia, ha ritenuto che tali documenti, in quanto riferiti all'attività investigativa, dovevano, ai sensi dell'art. 24 comma 1, lettera a), della legge n. 241 del 1990, essere esclusi dal diritto di accesso. L’apertura di un procedimento penale, seppure poi archiviato, avrebbe imposto al ricorrente di chiederne l’ostensione all’Autorità giudiziaria.

16. Il giudice di primo grado ha quindi consentito l’accesso solo a quelli fuori dalla vicenda penale e sufficientemente individuati nell’istanza: “In altri termini, a prescindere dalla specifica indicazione della data e del numero di protocollo attribuito agli atti richiesti, non v'è dubbio come l'accesso non possa costringere l'Amministrazione ad attività di ricerca ed elaborazione dati, di guisa che la relativa istanza non può essere generica, eccessivamente estesa o riferita ad atti non specificamente individuati”.

17. Le conclusioni del T.a.r. non possono essere condivise.

Innanzitutto, va rilevato che con l’archiviazione del procedimento penale non sussistono ragioni ostative all’accesso ai relativi atti in possesso dell’Amministrazione e riconducibili al ricorrente incidentale (atti comunque non oggetto di sequestro).

Il diritto di accesso, ferme le ovvie limitazioni derivanti dal segreto d’ufficio o da prevalenti ragioni di privacy, ha infatti una portata ampia collegata in particolare alla necessità dell’interessato di essere posto nelle condizioni di esercitare al meglio ogni forma di tutela consentita.

Peraltro, anche gli atti relativi e denunce ed esposti sono accessibili. Questi ultimi, una volta entrati nella disponibilità dell'Amministrazione, non sono preclusi dall’accesso per esigenze di tutela della riservatezza, giacché il predetto diritto non assume un'estensione tale da includere il diritto all'anonimato di colui che rende una dichiarazione che comunque va ad incidere nella sfera giuridica di terzi (Cons. St., sez. V, 19 maggio 2009 n. 3081; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 11 febbraio 2016 n. 396).

Né il nostro ordinamento, ispirato a principi democratici di trasparenza, imparzialità e responsabilità ammette la possibilità di denunce segrete. Colui il quale subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha quindi un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell'esercizio del potere di vigilanza, a cominciare dagli atti di iniziativa e di preiniziativa, quali, appunto, denunce, segnalazioni o esposti (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 12 luglio 2016 n. 980, T.A.R. Campania, sez. VI, 4 febbraio 2016 n. 639).

18. Il diritto di accesso non soffre, infatti, limitazioni se non quelle espressamente previste con legge o, comunque, in base a legge e non è, in particolare, soggetto ad applicazioni interpretative, manipolative o, comunque, riduttive ad opera dell'Autorità atteso che ogni Amministrazione è tenuta a dar seguito all'istanza del privato (ove rispettosa dei crismi normativi quanto a forma, oggetto, interesse sostanziale sotteso), mediante l'esibizione o la consegna di copia di quella documentazione precisamente richiesta, salvo che non ricorrano le tassative circostanze legislativamente previste per differirne ovvero negarne l'accesso (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 19 aprile 2017, n. 1832).

19. Non sono infine ravvisabili, come invece ritenuto dal T.a.r., incertezze circa l’individuazione degli atti oggetto dell’istanza di accesso.

In primo luogo, correttamente il ricorrente incidentale rileva che l’atto richiesto (annotazioni del comandante di Compagnia), di cui l’Amministrazione dichiara l’inesistenza, si riferiva la 2014 e non come erroneamente riportato nella sentenza al 2016.

Più in generale, la richiesta di accesso appare sufficientemente determinata, anche con riferimento agli atti che hanno formato oggetto di valutazione in sede penale (ad esempio, le conversazioni con una minorenne che sono state richiamate al fine di giustificare, sulla base dell’eccesso di confidenzialità, il procedimento disciplinare e il trasferimento per incompatibilità ambientale).

Cosicché non risulta motivato, neppure sotto questo profilo, il diniego espresso dall’Amministrazione all’accesso.

20. Per le ragioni sopra esposte, l’appello principale va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, mentre l’appello incidentale va accolto e, per l’effetto, va in parte riformata la sentenza impugnata con conseguente accoglimenti in toto del ricorso di primo grado.

Conseguentemente, va ordinato all’Amministrazione appellante di consentire l’accesso a tutti gli atti richiesti dal -OMISSIS-.

20. Le spese di giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione appellante nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:

- dichiara improcedibile l’appello principale;

- accoglie l’appello incidentale e per l’effetto in parziale riforma della sentenza impugnata accoglie in toto il ricorso di primo grado.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio in favore del signor -OMISSIS- nella misura complessiva di euro 1.000,00 (mille/00), oltre agli altri oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Troiano, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicola D'Angelo Paolo Troiano





IL SEGRETARIO


In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Re: Provvedimenti Disciplinari

Inviato: lun ago 27, 2018 1:02 am
da panorama
Anche se è un Parere del CdS del 2013 è sempre meglio lasciare traccia sul copricapo.

- ) - colloquiava con un conoscente, privo del copricapo d'ordinanza.

Ricorso Accolto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201300973 - Public 2013-03-04 -

Numero 00973/2013 e data 04/03/2013


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 15 febbraio 2012


NUMERO AFFARE 02609/2010

OGGETTO:
Ministero della Difesa Direzione Generale Personale Militare.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dall’Appuntato scelto M.. Michele Rocco, per l’annullamento del provvedimento prot. n. 572/4 del 13.01.2009 che ha respinto il ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare del rimprovero.

LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. MD GMIL III 9^ 3^ 0119953 del 22 marzo 2010, con la quale il ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare indicato in oggetto;

Esaminati gli atti ed udito il relatore, consigliere Nicolò Pollari;


PREMESSO:

In data 24.06.08, il Comandante interregionale Carabinieri “Culqualber” notava che l’appuntato scelto dei Carabinieri M.. Michele Rocco era sceso dall’automezzo di servizio e colloquiava con un conoscente, privo del copricapo d'ordinanza.

In quella circostanza, l’ufficiale generale non aveva proceduto ad una formale contestazione della mancanza, né a redigere un rapporto scritto, avendo proceduto oralmente ad effettuare le incombenze relative.

Con nota n. 151/2-2008 del 09.07.2008, il Comandante interinale della Compagnia Messina Sud, Ten. Dario A.., contestava al ricorrente la violazione degli artt. 17, comma 3, 4 e 18 del R.D.M.

Il ricorrente presentava apposita memoria difensiva, con la quale sottolineava che il fatto di non calzare il berretto fosse stato del tutto occasionale.

Il procedimento disciplinare si concludeva con il provvedimento n. 151/5–2008 del 22.09.08 che infliggeva la sanzione del rimprovero da parte del Comandante titolare della Compagnia Messina Sud, Cap. Alessandro D. S..

In data 17.10.08, l’appuntato scelto M.. presentava ricorso gerarchico, poi rigettato, nella competenza, dal Comandante provinciale Carabinieri di Messina, con determinazione notificata il 23.01.09.

Avverso tale provvedimento, il ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, deducendo i seguenti motivi di diritto:

- violazione e falsa applicazione dell’art. 58 del R.D.M.;

- incompetenza del Comandante interinale a contestare gli addebiti;

- omessa valutazione degli elementi soggettivi.

Il Ministero, nella propria relazione, ritiene il ricorso infondato nel merito.

Quanto alla prima censura, risulta chiaro il disposto dell’art. 58 R.D.M., in base al quale il superiore che rilevi un’infrazione disciplinare, ma sia sfornito della relativa potestà sanzionatoria, è tenuto a far constatare la mancanza al trasgressore e, tempestivamente, informare l’autorità competente. Tuttavia, la norma va interpretata alla luce dei principi di celerità e snellezza che devono caratterizzare ogni procedimento amministrativo. “Ad adiuvandum”, aggiunge l’amministrazione, tale norma va letta anche tenendo conto del disposto di cui all’art. 59 R.D.M., a mente del quale, il procedimento disciplinare deve svolgersi oralmente. Per cui è sufficiente che gli adempimenti compiuti “verbis” non comportino un ingiustificato pregiudizio alla posizione giuridica del soggetto incolpato, il quale deve essere sempre messo in condizione di difendersi adeguatamente.

Quanto alla eccepita incompetenza del Comandante interinale a contestare formalmente gli addebiti, le persone fisiche assegnate all’ufficio, asserisce l’amministrazione, non possono essere considerate soggetti giuridici diversi dall’ente, ma divengono parte integrante di esso, nell’esercizio delle loro funzioni.

Riguardo poi l’ultima censura, l’involontarietà e l’occasionalità del fatto non appaiono sufficienti ad escludere la responsabilità del soggetto agente.

CONSIDERATO:

Il ricorso è fondato.

Invero, dai fatti di causa risulta che vi sia stata una totale mancanza dei formali adempimenti prescritti dall’art. 58 R.D.M., per le ipotesi di rilevazione dell’infrazione.

Difatti, ai sensi dell’art. 58 R.D.M. “Ogni superiore che rilevi l'infrazione disciplinare, per la quale non sia egli stesso competente ad infliggere la sanzione, deve far constatare la mancanza al trasgressore, procedere alla sua identificazione e fare rapporto senza ritardo allo scopo di consentire una tempestiva instaurazione del procedimento disciplinare”.

Orbene, l’assenza di una formale constatazione e di un rapporto scritto vizia il procedimento anche qualora l’autorità competente abbia provveduto oralmente a quanto previsto dall’art. 58 R.D.M.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Nicolo' Pollari Roberto Garofoli




IL SEGRETARIO
Dott.ssa Tiziana Tomassini

Re: Provvedimenti Disciplinari

Inviato: lun ago 27, 2018 1:22 am
da panorama
sempre con riguardo al copricapo + bandoliera

Ricorso straordinario al PdR perso.

- ) - Militare autista di nucleo radiomobile, in servizio esterno di pattuglia automontata …………

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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201102935 - Public 2012-03-19 -

Numero 02935/2011 e data 22/07/2011


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 13 aprile 2011


NUMERO AFFARE 01367/2010

OGGETTO:
Ministero della difesa.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal carabiniere scelto Angelo C.., nato a Napoli il …….., contro la determinazione del comandante del reparto operativo di Napoli datata 16.10.2008 e notificata il 20 successivo, di rigetto del ricorso gerarchico da lui proposto contro la sanzione disciplinare di corpo inflittagli con provvedimento del comandante del nucleo radiomobile 31.5.2008 n. 119/1-2.

LA SEZIONE
Vista la relazione 5.10.2009 prot. n. MDGMIL-III-9^/3^/0426665 in data, trasmessa con nota 3 marzo 2010 prot. n. MDGMIL-III-9^/3^/0086841 pervenuta il giorno 17 successivo, con la quale il ministero della difesa (direzione generale per il personale militare) ha chiesto il parere sul ricorso straordinario sopra indicato;
visto il ricorso, proposto il 4 dicembre 2008;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Carlo Visciola.


Premesso:

Con provvedimento n. 119-1-2 prot. in data 31 maggio 2008 il comandante del nucleo radiomobile del Comando provinciale di Napoli dell’Arma dei carabinieri, all’esito del relativo procedimento disciplinare, infliggeva al carabiniere scelto Angelo C.., addetto alla 2^ Sezione, la sanzione del rimprovero per la mancanza compendiata nella seguente motivazione:

«Militare autista di nucleo radiomobile, in servizio esterno di pattuglia automontata, assumeva atteggiamento marcatamente rilassato e poco reattivo e si presentava con l’uniforme in disordine, dimostrando rilassatezza e minor senso di responsabilità. (Violazione agli artt. 14 e 17 del R.D.M. e dal N.R. 49 e 69 R.C.A.). (Mancanza commessa il 24 marzo 2008 nel grado di Carabiniere scelto)».

Contro tale provvedimento, notificatogli il 3 giugno 2008, l’interessato 30.6.2008 presentava ricorso gerarchico al comandante del reparto operativo del Comando provinciale dei carabinieri di Napoli, che con atto in data 16 settembre 2008 lo respingeva.

Contro tale determinazione di rigetto, notificatagli il 20 settembre 2008, il carabiniere C.. ha proposto il ricorso straordinario in esame, lamentando l’illegittimità della sanzione inflittagli per genericità della motivazione, non essendosi l’Amministrazione attenuta a quanto disposto dall’art. 59 del regolamento di disciplina militare.

Con relazione in data 5 ottobre 2009, pervenuta il 17 marzo 2010, il ministero della difesa sostiene l’infondatezza del ricorso, concludendo per il suo rigetto.


Considerato:

Secondo il ricorrente la motivazione del provvedimento sanzionatorio non consente di comprendere quale sia stata l’infrazione commessa.

Il ricorso è infondato, perché l’invocato art. 59 del decreto del presidente della repubblica 18.7.1986 n. 545, di approvazione del regolamento di disciplina militare, dopo avere, al primo comma, regolato le fasi del procedimento disciplinare, dispone al successivo 5 comma che “La motivazione deve essere redatta in forma concisa e chiara e configurare esattamente l’infrazione commessa indicando la disposizione vistata o la negligenza commesse e le circostanze di tempo e di luogo del fatto”.

A tale disposizione si è puntualmente attenuta l’autorità disciplinare che ha comminato la contestata sanzione del rimprovero, indicando, ancorché con la necessaria sobrietà della motivazione, il comportamento addebitato al militare in violazione dei doveri del proprio status e di corretto espletamento del servizio al quale era stato comandato, le circostanze di tempo e di luogo in cui tale comportamento era stato rilevato dallo stesso superiore gerarchico competente ad infliggere la sanzione e le norme del regolamento di disciplina che nella circostanza erano state violate dal militare in servizio esterno di pattuglia automontata.

Non può, invero, il ricorrente fondatamente sostenere di non riuscire a comprendere, attraverso la motivazione del provvedimento impugnato, quale sia l’infrazione contestatagli, con particolare riferimento alle definizioni “atteggiamento marcatamente rilassato e poco reattivo” ed “uniforme in disordine”, che con quanto poco precise potrebbero comprendere una serie di comportamenti, non meglio individuati.

Dimentica il ricorrente che nella lettera di contestazione di addebiti (n. 119/1) in data 25 marzo 2008 il comandante del nucleo radiomobile, che aveva personalmente rilevato le infrazioni, gli aveva addebitato di averlo sorpreso “… unitamente ad altra pattuglia …, in atteggiamento marcatamente rilassato e poco reattivo e si presentava con l’uniforme in disordine, senza indossare la bandoliera e calzare il copricapo, dimostrando rilassatezza e minor senso di responsabilità”.

Alle contestazioni mossegli il militare, riconoscendo – correttamente – le proprie responsabilità per le mancanze commesse “se pur in buona fede”, chiedeva di considerare che nella circostanza “… al fine di effettuare una telefonata con carattere di urgenza, mi trovavo a pochi metri dall’autovettura di servizio, regolarmente chiusa a chiave e con l’antifurto inserito, provvedendo a portare con me la radio portatile, effettuando un costante ascolto radio nonostante fossi fuori dell’abitacolo, e che nello scendere dalla vettura, tenuto conto della forte pioggia, omettevo, erroneamente, di indossare il previsto berretto d’ordinanza”.

Chiedeva, quindi, al superiore gerarchico che gli aveva contestato le riferite infrazioni disciplinari, ai fini della valutazione della sanzione eventualmente da adottare, oltre che dei suoi precedenti disciplinari e di servizio, di voler tener conto:

“- delle avverse condizioni meteo-climatiche che mi hanno indotto, se pur erroneamente, ad omettere d’indossare il copricapo d’ordinanza”;

- della poca distanza intercorrente tra me e l’autovettura di servizio (regolarmente chiusa a chiave e con l’antifurto inserito), che mi consentiva un continuo controllo sulla stessa;

- del continuo ascolto radio effettuato portando con me la radio portatile;

- dell’omesso uso della bandoliera dovuto all’essere impiegato nel servizio di pattuglia quale autista”.

In disparte il rilievo che, nella nota (n. 119/1-3 prot.) in data 31.5.2008, diretta al reparto operativo di Napoli, il comandante del nucleo radiomobile rappresentava che “in sede di contestazione delle mancanze non vi era pioggia né è stato rilevato che il militare avesse con sé la radio portatile …”, non può il carabiniere C.. sostenere di non essere stato posto in grado di conoscere le effettive infrazioni contestategli di cui, nell’assumersi la responsabilità – “sia pure in buona fede” – ha mostrato di aver avuto chiara e precisa percezione; donde l’inconsistenza e pretestuosità del lamentato difetto di motivazione.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Visciola Raffaele Carboni




IL SEGRETARIO
D.ssa Tiziana Tomassini

Re: Provvedimenti Disciplinari

Inviato: mar set 11, 2018 5:13 pm
da naturopata
Ricorso accolto, illegittimo il cumulo di sanzioni (ne bis in idem)

Numero 01190/2018 e data03/05/2018 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 28 febbraio 2018


NUMERO AFFARE 01604/2014

OGGETTO:

Ministero dell'economia e delle finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal M.llo Aiutante della Guardia di Finanza Giuseppe Marchesini, per l’annullamento della determinazione n. 273954/13, con cui il Comandante Generale della Guardia di Finanza ha respinto il ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare di stato della sospensione dall’impiego per la durata di mesi uno, irrogatagli in data 10 giugno 2013;



LA SEZIONE

Vista la relazione n. 126984 del 5 maggio 2014, con cui il Ministero dell'economia e delle finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Visto il parere interlocutorio reso dalla Sezione nell’Adunanza del 2 dicembre 2015;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Paolo Tronca;



Premesso e considerato.

Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in epigrafe, il Maresciallo Aiutante Giuseppe Marchesini ha impugnato la determinazione n. 273954/13 con cui il Comandante Generale della Guardia di Finanza ha respinto il suo ricorso gerarchico avverso la sospensione disciplinare dall'impiego per la durata di mesi uno, irrogatagli dal Comandante Interregionale dell'Italia Nord-Orientale in data 10 giugno 2013.

La Sezione, con il parere interlocutorio in epigrafe, rilevato che con nota n. 0226235/14 in data 5 agosto 2014, con cui aveva trasmesso a questo Consiglio la relazione ministeriale n. 126984/14, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, il Comando Generale della Guardia di Finanza aveva invitato "il Comando Regionale Veneto, intestatario per conoscenza della nota medesima, di partecipare all'interessato il contenuto della presente comunicazione, fornendo in merito un cortese cenno di riscontro".

Di tale riscontro non vi era, però, alcuna prova in atti, sicché la Sezione, non essendo in grado di conoscere quale seguito avesse dato il Comando Regionale Veneto alla richiesta in questione e, in particolare, se la richiamata relazione istruttoria fosse stata portata o meno a conoscenza anche del Sottufficiale ricorrente, chiedeva all’Amministrazione di provvedere in merito.

Il Comando Generale, con nota del 16 marzo 2016, ha comunicato che il ricorrente era stato informato dell’inoltro al Consiglio di Stato della relazione ministeriale, ma che, a seguito di tale comunicazione, non ne ha richiesto copia.

Il ricorso può essere deciso.

Riferisce l’Amministrazione che in data 23 giugno 2012 il ricorrente inviava al Comandante Provinciale di Verona, tramite il proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale, una e-mail contenente affermazioni lesive del prestigio della Guardia di Finanza e della dignità personale di alcuni appartenenti al Corpo, specificatamente individuati, nonché ingiurie e minacce rivolte al citato superiore.

In relazione a tale ultima condotta, il Comandante Provinciale di Verona inoltrava una comunicazione di notizia di reato, a seguito della quale la Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Verona formulava, in data 20 luglio 2012, al competente G.I.P. la richiesta di giudizio immediato nei confronti del ricorrente, per insubordinazione con ingiuria e minaccia pluriaggravata continuata.

Medio tempore, in data 25 luglio 2012, veniva avviato nei confronti del ricorrente un procedimento disciplinare di corpo, con contestuale richiesta di chiarimenti e nomina di una Commissione consultiva, in ragione della rilevanza disciplinare concernente le affermazioni offensive, fortemente lesive del prestigio della Guardia di Finanza e della dignità personale di alcuni Ispettori del Corpo (in servizio alla sede di Verona) specificatamente individuati.

A conclusione dell'iter procedimentale, con determinazione n. 379102/12 in data 30 agosto 2012, la competente Autorità disciplinare irrogava al militare la sanzione di otto giorni di consegna di rigore.

Successivamente, in data 25 ottobre 2012, il G.I.P. del Tribunale Militare di Verona in accoglimento della istanza prodotta dal militare e previo consenso del P.M., emetteva ai sensi dell’art. 444 c.p.p. sentenza di patteggiamento e lo condannava alla pena di mesi due e giorni due di reclusione militare, sostituita con la sanzione pecuniaria della multa pari ad euro 15.500,00.

In esito al menzionato procedimento penale, il Comandante Regionale Veneto, ritenendo che la condotta posta in essere dal ricorrente integrasse "una grave violazione dei doveri di correttezza e lealtà assunti con il giuramento e connessi al grado del militare ed alle rivestite qualifiche di ufficiale", ordinava (in data 5 febbraio 2013) l'inchiesta formale disciplinare a carico del ricorrente.

A seguito della contestazione degli addebiti da parte dell'Ufficiale Inquirente e delle proposte contenute nel rapporto finale, condivise dal Comandante Regionale Veneto, veniva adottato dal Comandante Interregionale dell'Italia Nord - Orientale l'avversato provvedimento disciplinare di stato, con cui veniva disposta la sospensione disciplinare dall’impiego per mesi uno.

La sanzione inflitta costituiva oggetto di ricorso gerarchico al Comandante Generale, respinto con la parimenti contestata determinazione n. 273954/13 in data 24 settembre 2013.

Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in epigrafe, il Maresciallo Marchesini censura l'operato dell'Amministrazione ravvisando una violazione del principio del ne bis in idem, di cui agli artt. 1355, comma 5, e 1371 del C.O.M., in quanto, in relazione alla medesima vicenda, è stato sanzionato dapprima con otto giorni di consegna di rigore e, successivamente (all'esito della predetta vicenda penale), con un mese di sospensione disciplinare.

L’Amministrazione eccepisce l’infondatezza del ricorso.

La Sezione ritiene, invece, il ricorso fondato e dunque meritevole di accoglimento.

La Sezione osserva che l’art. 1371 del C.O.M., prevede che “il medesimo fatto non può essere punito più di una volta con sanzioni di differente specie”.

Le argomentazioni esposte dall’Amministrazione, concernenti la assoluta diversità delle condotte poste in essere al ricorrente, tali da consentire l’irrogazione delle due sanzioni, non risultano condivisibili. La Sezione osserva che la condotta posta alla base dei procedimenti disciplinari è la medesima: l’invio della email al Comandante provinciale di Verona.

Ciò premesso, la Sezione osserva che la potestà sanzionatoria disciplinare è una, con la conseguenza che una medesima condotta non può essere sanzionata, in cumulo, da una sanzione di corpo e da una di stato, dovendovi essere tra le due sanzioni un rapporto di necessaria alternatività.

Orbene, la sanzione disciplinare di corpo adottata nei confronti del ricorrente ha esaurito la potestà disciplinare in capo all’Amministrazione che, come statuito dal menzionato art. 1371 del c.o.m., non poteva più esercitarla per il medesimo fatto.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la Sezione ritiene che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento della sanzione disciplinare di stato.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.








L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Paolo Tronca Gerardo Mastrandrea





IL SEGRETARIO

Roberto Mustafà

Re: Provvedimenti Disciplinari

Inviato: sab ott 27, 2018 1:28 pm
da panorama
Così tutti sapranno velocemente che ( occhio all'art. 1370 comma 2 ).
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DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66
Codice dell'ordinamento militare.

SEZIONE IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI


Art. 1367
Presentazione dei militari puniti

1. Tutti i militari, ultimata la punizione, sono presentati al superiore che l'ha inflitta, se non ne sono espressamente dispensati.
2. Il giorno e l'ora di presentazione sono stabiliti dalla predetta autorità.


CAPO IV
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1370
Contestazione degli addebiti e diritto di difesa

1. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che sono state acquisite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato.

2. Il militare inquisito è assistito da un difensore da lui scelto fra militari in servizio, anche non appartenenti al medesimo ente o Forza armata nella quale egli presta servizio o, in mancanza, designato d'ufficio. Il difensore designato d'ufficio non può rifiutarsi salvo sussista un legittimo impedimento. Un militare non può esercitare l'ufficio di difensore più di sei volte in dodici mesi.

3. Il difensore:
a) non può essere di grado superiore a quello del presidente della commissione;
b) non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 1380, comma 3;
c) è vincolato al segreto d'ufficio e non deve accettare alcun compenso per l'attività svolta;
d) non è dispensato dai suoi normali obblighi di servizio, salvo che per il tempo necessario all'espletamento del mandato;
e) non può essere punito per fatti che rientrano nell'espletamento del mandato;
f) è ammesso a intervenire alle sedute della commissione di disciplina anche se l'incolpato non si presenta alla seduta, ne' fa constare di essere legittimamente impedito.

4. Successivamente alla nomina del difensore le comunicazioni d'ufficio possono essere effettuate indifferentemente all'inquisito o al suo difensore.

5. Il militare inquisito può chiedere il differimento dello svolgimento del procedimento disciplinare solo se sussiste un effettivo legittimo impedimento. Se la richiesta di differimento è dovuta a ragioni di salute:
a) l'impedimento addotto deve consistere, sulla scorta di specifica certificazione sanitaria, in una infermità tale da rendere impossibile la partecipazione al procedimento disciplinare;
b) l'autorità disciplinare può recarsi presso l'inquisito per svolgere il procedimento disciplinare, se tale evenienza non è espressamente esclusa dalla commissione medica ospedaliera incaricata di tale accertamento.

6. I commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo non si applicano ai procedimenti disciplinari di corpo instaurati per l'applicazione di una sanzione diversa dalla consegna di rigore.


Qui sotto, dalla sentenza del Tar di Lecce (non appella dall'Amministrazione della GdiF) pubblicata in data 06/02/2014 di cui io nel 2014 ho già postato solamente alcuni brani:

"l’art. 1370, comma 2, non sembra lasciare spazi all’interpretazione, essendo chiaro che la nomina del difensore di ufficio, in assenza di quello di fiducia dell’interessato, non è una facoltà rimessa alla scelta delle parti, bensì un obbligo che incombe sull’Amministrazione imposto direttamente dalla norma, il cui mancato assolvimento non può che determinare l’illegittimità del provvedimento finale."

Re: Provvedimenti Disciplinari

Inviato: gio nov 01, 2018 11:23 am
da panorama
Ricorso in Appello Accolto ma sono cose che succedono
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1) - In contestazione è l’esatta ricostruzione dei fatti, avvenuti durante il turno di servizio nella città di Messina, in data 19.01.2009, sottesi alla questione in discussione, dei quali sono stati fornite due versioni contrastanti dai componenti la pattuglia, l’Appuntato A. G. in servizio nella stazione di OMISSIS, e il Carabiniere Davide C. in servizio nella stazione di OMISSIS.

2) - “Da dove è uscita fuori questa befana, dall’uovo do Pasqua?”,

3) - “relazione scritta”

Cmq. leggete il tutto qui sotto.

N.B.: il Giudice alla fine conclude con: "Condanna le appellate amministrazioni, in solido tra loro, al pagamento delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 2000,00 ( duemila), oltre accessori come per legge."

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SENTENZA ,sede di CGARS_GIURISDIZIONALE ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201800580,
- Public 2018-10-29 -


Pubblicato il 29/10/2018


N. 00580/2018 REG. PROV. COLL.
N. 01102/2015 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1102 del 2015, proposto da:
Davide C., rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Paccione, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanna Condorelli in Palermo, via Torricelli, n.3;

contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. Sicilia – Catania, sez. III, n. 00839/2015, concernente lavoro - irrogazione sanzione disciplinare


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2018 il Cons. Maria Immordino e uditi per le parti gli avvocati Luigi Paccione e l'avv. dello Stato Mario De Mauro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’odierno appellante considera ingiusta la sentenza n. 839/2015, con la quale l’adito Tar Catania ha rigettato il ricorso per l’annullamento:

- della sanzione disciplinare del “rimprovero”, irrogata con provvedimento n. 85/2009, notificato in data 2/03/2009;

- del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico del 20 marzo 2009 diretto al Comandante provinciale dei Carabinieri di Messina avverso la suddetta sanzione disciplinare.

2. Secondo l’adito Tar il procedimento disciplinare a carico del ricorrente risulta immune dai vizi denunciati, essendosi svolto nei tempi, con le modalità, e con le garanzie prescritte a tutela dell’interessato dall'art. 59 del Regolamento di Disciplina Militare. Senza, pertanto, la lamentata violazione del diritto di difesa del ricorrente, le cui giustificazioni prodotte dallo stesso, si ritiene siano state valutate contestualmente agli elementi contestati.

3. L’appello è fondato.

3.1. In contestazione è l’esatta ricostruzione dei fatti, avvenuti durante il turno di servizio nella città di Messina, in data 19.01.2009, sottesi alla questione in discussione, dei quali sono stati fornite due versioni contrastanti dai componenti la pattuglia, l’Appuntato A. G. in servizio nella stazione di OMISSIS, e il Carabiniere Davide C. in servizio nella stazione di OMISSIS.

Nella versione dell’appellante, durante il turno di servizio, i due militari bloccavano la marcia di un'autovettura, con alla guida un giovane, poi identificato in T.. Antonino, che, dopo essere partita sgommando, procedeva a velocità elevata in pieno centro abitato. Il conducente della detta autovettura, con la cintura di sicurezza non allacciata, risultava altresì privo del certificato di assicurazione e del certificato di circolazione. Al momento delle contestazioni si avvicinava una signora che ai militari rivolgeva la seguente frase “ «che ...state facendo sono io la nipote del brigadiere del carabiniere M..». A questo punto il capopattuglia, appuntato G.., senza procedere all’identificazione della suddetta signora, elevava contravvenzione al conducente per la sola dimenticanza del certificato di circolazione. Nella relazione del capopattuglia G.. si legge, invece, che il suddetto Carabiniere, odierno appellante, avrebbe pronunciato, la seguente frase: “Da dove è uscita fuori questa befana, dall’uovo do Pasqua?”, suscitando lo sdegno della destinataria della frase e del conducente dell’autovettura fermata durante il servizio. Secondo la relazione altri cittadini avrebbero assistito alla scena.

4. Con l’appello in epigrafe il ricorrente contesta la sentenza del giudice di prime cure, deducendo, in particolare, la violazione e falsa applicazione dell’art. 59 del Regolamento di disciplina militare; l’insussistenza dei fatti contestati; la tardività della contestazione degli addebiti e l’inesistenza giuridica della relazione stessa.

4.1. Le censure sono fondate e con esse l’appello che le veicola.

Come risulta dagli atti, il Capopattuglia, il giorno successivo, riferiva tale episodio al proprio Comandante, Mar. Ca. C. Giuseppe, il quale, a sua volta, informava immediatamente Masups A.. G.. Comandante della Stazione di OMISSIS, presso cui presta servizio il Car. C... Tuttavia, soltanto in data 10.02.2009, ossia 22 giorni successivi ai fatti in contestazione, verificatesi in data19.01.2009, il Capopattuglia G.. redigeva una “relazione scritta”, sulla cui base prendeva avvio il procedimento disciplinare a carico dell’odierno appellante per pretesa violazione degli artt. 10 c.2, 14, 36 c.1, 2, 3 e 37 del Regolamento di Disciplina Militare. Con conseguente contestazione degli addebiti all’attuale ricorrente in data 10.2.2009, con atto notificato in data 11.02.2009, il quale ha prodotto le proprie giustificazioni il 20.02.2009, contestando integralmente gli addebiti mossigli e negando di aver mai profferito la frase che gli veniva attribuita, ricostruendo i fatti del 19.01.2009 nella loro effettiva dinamica. Esaminate le suddette giustificazioni, ritenute ininfluenti, è stata emanata la sanzione del “rimprovero”, notificata all’interessato il 2 marzo 2009.

4.2. Il Tar addito ha disatteso la doglianza sull’inesistenza/nullità della relazione del Capopattuglia per mancata sottoscrizione. Invero, tale doglianza va disattesa, in quanto tale atto non può qualificarsi come una vera e propria relazione, avendo la consistenza di una semplice denuncia, considerato che una relazione sui fatti avvenuti nella serata del 19.01.2009, avrebbe dovuto essere redatta da entrambi i componenti la pattuglia di servizio, i quali in quel momento rivestivano entrambi la qualifica di pubblici ufficiali, che avrebbero dovuto, in tale qualità, sottoscriverla.

4.3. Quanto alla doglianza sulla violazione dell’art. 59 del Regolamento di disciplina militare, se è vero che, secondo una parte della giurisprudenza, per l'avvio del procedimento disciplinare non grava sull'Amministrazione militare un termine perentorio per l'atto di contestazione degli addebiti, è altrettanto vero che a norma dell’art. 59 citato il procedimento deve essere instaurato senza ritardo.

Orbene, nel caso in oggetto, la “relazione” di servizio è stata redatta unilateralmente dal solo capopattuglia 22 giorni dopo che si erano verificati i fatti contestati, e 21 giorni dopo l’esposizione degli stessi al diretto superiore gerarchico. Il che determina la violazione della regola della “ragionevole prontezza nella contestazione degli addebiti”. Né vale come giustificazione del mancato tempestivo avvio del procedimento disciplinare la necessaria ponderazione del comportamento del militare, considerato che non si è proceduto né alla identificazione della signora che si era qualificata “come nipote del brigadiere del carabiniere M..”, interferendo così sul regolare procedimento di contestazione delle riscontrate infrazioni da parte del conducente dell’autovettura fermata nel corso di un controllo stradale; né risulta, non esistendo al riguardo un apposito verbale, che siano stati identificati ed ascoltati i testimoni presenti all’accaduto, come sarebbe stato opportuno in presenza di due versioni contrastanti fornite dai due militari sui fatti avvenuti in occasione di un controllo sul territorio nella sera del 19.01.2009. Il che non consente di richiamare, per supportare il provvedimento disciplinare, dichiarazioni non verbalizzate di cittadini non identificati, con palese violazione del principio di completezza dell’istruttoria.

4.4. La sentenza impugnata ha inoltre omesso di considerare la smentita da parte del Mar. A.. di un passaggio della “relazione” del Capopattuglia nella quale si afferma che il Comandante della Stazione di OMISSIS, su richiesta dello stesso, aveva informato immediatamente il Mar. A.., chiedendogli anche di evitare per il futuro che i due militari svolgessero insieme eventuali servizi sul territorio. Orbene tale passaggio è stato sconfessato dal suindicato Mar. A.., il quale ha dichiarato che è stato messo a conoscenza dei fatti accaduti la sera del 19.01.2009, soltanto nel successivo mese di febbraio.

Sulla base delle suesposte considerazioni l’appello va accolto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati in primo grado.

Condanna le appellate amministrazioni, in solido tra loro, al pagamento delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 2000,00 ( duemila), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente FF
Silvia La Guardia, Consigliere
Carlo Modica de Mohac, Consigliere
Giuseppe Barone, Consigliere
Maria Immordino, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Immordino Giulio Castriota Scanderbeg





IL SEGRETARIO

Re: Provvedimenti Disciplinari

Inviato: mer dic 19, 2018 9:50 am
da panorama
M.llo CC. su contributo unificato - Altro ricorso Accolto con il presente Parere del CdS.

Il CdS ribadisce:

1) - Sennonché, il Collegio non ravvisa nella circostanza la lesione di alcun bene giuridico protetto dalle disposizioni appena esaminate.

2) - Nell’omettere il versamento, egli è senz’altro incorso in una violazione di legge; tuttavia resta incomprensibile come questa violazione si sia tradotta in un “minor senso di responsabilità” avuto riguardo ai doveri d’ufficio o di servizio del militare: doveri che definiscono e perimetrano l’ambito di rilevanza delle infrazioni e alla luce dei quali deve essere riscontrato il nesso eziologico tra condotta e evento.

3) - La scelta del soggetto proponente il ricorso straordinario di non pagare il contributo unificato, perché da lui ritenuto non dovuto, si riconnette invero, ancorché indirettamente, alle modalità (non sindacabili né censurabili) di esercizio del diritto di difesa ed è espressione della “strategia processuale” optata dall’interessato, il quale si assume la responsabilità degli effetti e delle conseguenze che tale scelta potrà avere sugli esiti del ricorso.

4) - Essa, però, nulla ha a che vedere con la definizione del contenuto minimo della condotta richiesta al militare sotto i profili della sua esemplarità, osservanza dei doveri di servizio e senso di responsabilità trattandosi di un comportamento del tutto estraneo all’esercizio delle funzioni militari e allo stile di vita, anche privato, che l’ordinamento di settore richiede al graduato.

5) - In altri termini, nessun bene giuridico protetto dalle norme disciplinari è stato leso dal militare e il fatto da lui commesso non costituisce illecito disciplinare.

N.B.: rileggi i punti n. 2, 4 e 5.

N.B.: leggete il tutto qui sotto.

P.S.: adesso chi pagherà i danni procurati al Maresciallo sotto tanti aspetti giuridici ed economici?
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201802860 - Public 2018-12-17 -

Numero 02860/2018 e data 14/12/2018 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 28 novembre 2018


NUMERO AFFARE 01869/2016

OGGETTO:
Ministero della difesa direzione generale per il personale militare.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Giuseppe T.., contro Compagnia Carabinieri di OMISSIS (So), avverso:

- il provvedimento n.ro 186/3-1 datato 15 dicembre 2014, a mezzo del quale il Comandante della Compagnia Carabinieri di OMISSIS ha comminato al ricorrente la sanzione disciplinare di "6 (sei) giorni di consegna semplice";

- il provvedimento n.ro 155/6-1015, datato 11 marzo 2015, con il quale il Comandante Provinciale Carabinieri di Sondrio ha rigettato il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso la sanzione.

LA SEZIONE
Vista la relazione n. 415920 del 27 giugno 2016, con la quale il Ministero della difesa direzione generale per il personale militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giuseppe Rotondo;


Con il ricorso in esame, il maresciallo T.. impugna:

- il provvedimento n.ro 186/3-1, datato 15 dicembre 2014, a mezzo del quale il Comandante della Compagnia Carabinieri di OMISSIS gli ha comminato la sanzione disciplinare di "6 (sei) giorni di consegna semplice";

- il provvedimento n.ro 155/6-1015, datato 11 marzo 2015, con il quale il Comandante Provinciale Carabinieri di Sondrio ha rigettato il ricorso gerarchico dal medesimo proposto avverso la sanzione disciplinare.

In punto di fatto, il ricorrente riferisce che in data 5 giugno 2014 presentava ricorso straordinario al P.d.R. avverso l'atto n. 282/5 del 17 settembre 2013 del Comando Compagnia Carabinieri di OMISSIS, notificatogli il 20 aprile 2014, decisorio di ricorso gerarchico.

Nella circostanza, egli non effettuava il versamento del contributo unificato, dovuto per la presentazione del ricorso.

Per tale omissione, reiterata nonostante l’avvertimento della direzione generale e l’esortazione ad effettuare il pagamento, egli veniva tratto a procedimento disciplinare per condotta improntata a minor senso di responsabilità, in relazione al grado rivestito, e sanzionato con sei giorni di consegna semplice per la seguente motivazione: “maresciallo addetto alla stazione distaccata, per minor senso di responsabilità ed in violazione dei doveri attinenti al grado rivestito, non corrispondeva il versamento del contributo unificato previsto per la presentazione del ricorso straordinario del Presidente della Repubblica avverso sanzioni disciplinari”.

In data 4 gennaio 2015, egli presentava ricorso gerarchico al Comando Provinciale Carabinieri di Sondrio.

Il successivo 13 marzo gli veniva notificato l'atto di rigetto del ricorso con il foglio n. 25516-2015, datato 11 marzo 2015.

Nel gravarsi avverso il suddetto decreto, il ricorrente deduce carenza dei presupposti per l’avvio del procedimento disciplinare, incompetenza del Ministero della difesa, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, tardività dell’azione disciplinare, violazione del principio di tassatività degli illeciti disciplinari.

Il Ministero della difesa ha depositato documenti e relazione.

Parte ricorrente ha prodotto memoria di replica.

All’adunanza del 28 novembre 2018, il ricorso è stato trattenuto per la deliberazione sul parere.

Con un primo ordine di rilievi, il ricorrente censura l’atto impugnato per carenza dei presupposti normativi.

La censura è infondata.

Il contributo unificato è stato introdotto dal Legislatore con l’art. 37, comma 6, lett. s), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111, che ha sostituito l’art. 13, comma 6-bis, lett. e), del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

I fatti per cui è contestazione risalgono all’anno 2014.

Se, dunque, l’omissione contestata risale al 2014 e se la normativa previsiva del contributo unificato per i ricorsi straordinari risulta stata introdotta dall’anno 2011, deve essere respinta, per tabulas, la tesi della insussistenza del presupposto normativo fondante il pagamento del contributo unificato.

Il ricorrente censura l’atto anche sub specie di incompetenza.

Il Ministero, egli sostiene, non è organo tributario per cui si sarebbe arrogato una funzione che compete all'Agenzia delle entrate. Al più, esso si sarebbe dovuto limitare a segnalare all'organo competente tributario l'eventuale omesso pagamento.

Anche questa seconda censura non è persuasiva.

Il Ministero non ha esercitato nella fattispecie alcun potere di accertamento tributario, propedeutico alla irrogazione di una conseguente sanzione di natura erariale (potere questo riservato all’Agenzia delle entrate). Esso, sulla base di una contestata infrazione ai doveri dell’ordinamento di settore, ha ritenuto di poter rinvenire nella condotta del militare i presupposti per l’esercizio di un diverso, conferente potere disciplinare, volto a sanzionare un comportamento contrario ai doveri di servizio.

Il mancato versamento del contributo all’erario rileva, dunque, nella circostanza come mero fatto storico che ha dato la stura all’azione disciplinare e non già come elemento costitutivo di un presunto illecito tributario.

L’interessato sostiene, altresì, che il contributo unificato sia a carico del soccombente; che, pertanto, egli nulla doveva corrispondere anticipatamente a tale titolo; che l’incertezza normativa avrebbe reso comunque non esigile la condotta imputatagli dall’amministrazione.

Anche queste doglianze non hanno pregio.

Per concretizzare la sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligazione tributaria è sufficiente l'avvenuta proposizione del ricorso. È il soggetto proponente che ha l’onere e l’obbligo, per legge, di ottemperare al versamento del contributo unificato, salvo ottenerne la ripetizione in caso di esito a lui favorevole del ricorso.

Non appare invocabile la mancanza di conoscenza della normativa in tema di contributo unificato, sia per il generale principio secondo cui l'ignoranza della legge non scusa sia perché laddove si sono concretizzati i presupposti per il sorgere dell'obbligazione contributiva, soltanto il pagamento è in grado di estinguerla o determinarne l'estinzione (v. Cons, Stato, parere n. 4380 del 2011).

Si tratta di appurare, a questo punto, se l’omissione consumata dal ricorrente integri o meno una condotta disciplinarmente rilevante in ambito militare e se la relativa azione disciplinare sia stata tempestiva.

Il Collegio ritiene fondato il motivo di gravame.

L’intimata Amministrazione ha violato, nella circostanza il principio di tassatività delle sanzioni disciplinari; violazione disvelata da un evidente deficit motivazionale in punto di corretta riferibilità del fatto in contestazione alla fattispecie tipica, astrattamente contemplata dall’ordinamento militare come ipotesi fondante la responsabilità disciplinare.

L’Amministrazione ha ritenuto colpevole il ricorrente delle violazioni di cui agli artt. 713, comma 2 e 3, 717 e 732, comma 1 del D.P.R. n. 90 del 2010, considerati i criteri di cui all'art. 1355 del "Codice dell'Ordinamento Militare".

Recita l’art. 713 del Testo unico regolamentare: “Il grado corrisponde alla posizione che il militare occupa nella scala gerarchica.
2. Egli deve astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possono comunque condizionare l'esercizio delle sue funzioni, ledere il prestigio dell'istituzione cui appartiene e pregiudicare l'estraneità delle Forze armate come tali alle competizioni politiche, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1483 del codice.
3. Il militare investito di un grado deve essere di esempio nel compimento dei doveri, poiché l'esempio agevola l'azione e suscita lo spirito di emulazione”.

Dispone il successivo art. 717: “1. Il senso di responsabilità consiste nella convinzione della necessità di adempiere integralmente ai doveri che derivano dalla condizione di militare per la realizzazione dei fini istituzionali delle Forze armate.”.

Stabilisce, infine, l’art. 732, comma 1: “1. Il militare deve in ogni circostanza tenere condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate”.

L’amministrazione ha ravvisato nella condotta tenuta dal ricorrente un vulnus alle suddette norme.

Sennonché, il Collegio non ravvisa nella circostanza la lesione di alcun bene giuridico protetto dalle disposizioni appena esaminate.

Il militare non ha versato il contributo unificato cui era invece tenuto per la proposizione di un proprio, personale ricorso proposto al Capo dello Stato.

Nell’omettere il versamento, egli è senz’altro incorso in una violazione di legge; tuttavia resta incomprensibile come questa violazione si sia tradotta in un “minor senso di responsabilità” avuto riguardo ai doveri d’ufficio o di servizio del militare: doveri che definiscono e perimetrano l’ambito di rilevanza delle infrazioni e alla luce dei quali deve essere riscontrato il nesso eziologico tra condotta e evento.

La scelta del soggetto proponente il ricorso straordinario di non pagare il contributo unificato, perché da lui ritenuto non dovuto, si riconnette invero, ancorché indirettamente, alle modalità (non sindacabili né censurabili) di esercizio del diritto di difesa ed è espressione della “strategia processuale” optata dall’interessato, il quale si assume la responsabilità degli effetti e delle conseguenze che tale scelta potrà avere sugli esiti del ricorso.

Essa, però, nulla ha a che vedere con la definizione del contenuto minimo della condotta richiesta al militare sotto i profili della sua esemplarità, osservanza dei doveri di servizio e senso di responsabilità trattandosi di un comportamento del tutto estraneo all’esercizio delle funzioni militari e allo stile di vita, anche privato, che l’ordinamento di settore richiede al graduato.

In altri termini, nessun bene giuridico protetto dalle norme disciplinari è stato leso dal militare e il fatto da lui commesso non costituisce illecito disciplinare.

Consegue a ciò, che il ricorso in esame s’appalesa fondato e va, pertanto, accolto.

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Rotondo Gabriele Carlotti




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà

Re: Provvedimenti Disciplinari

Inviato: ven dic 28, 2018 8:46 pm
da panorama
Altro ricorso vinto dallo stesso collega CC. di cui sopra.

- versamento del contributo unificato.

- sanzione disciplinare della consegna di gg. 7
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201802916 - Public 2018-12-27 -

Numero 02916/2018 e data 20/12/2018 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 12 dicembre 2018


NUMERO AFFARE 00764/2016

OGGETTO:
Ministero della difesa - Direzione generale personale militare.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal sig. Giuseppe T.., contro il Comando Compagnia Carabinieri di OMISSIS, per l’annullamento:

- del provvedimento n. 190/2-2-2014 datato 8 gennaio 2015 a firma del Comandante della Compagnia Carabinieri di OMISSIS, con il quale è stata comminata la sanzione disciplinare della consegna di gg. 7;

- del provvedimento n. 257/7-2015 del 10 aprile 2015 del Comandante Provinciale Carabinieri di Sondrio, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico, notificato il giorno 20 aprile 2015.

LA SEZIONE
Vista la relazione n. 35285 del 21 gennaio 2016 con la quale il Ministero della difesa - Direzione generale personale militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giuseppe Rotondo;


Con il ricorso in esame, il maresciallo T.. impugna:

- il provvedimento n. 190/2-2-2014 datato 8 gennaio 2015, a firma del Comandante della Compagnia Carabinieri di OMISSIS, con il quale gli è stata comminata la sanzione disciplinare della consegna di gg. 7;

- il provvedimento n. 257/7-2015 del 10 aprile 2015, a firma del Comandante Provinciale Carabinieri di Sondrio, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico dal medesimo presentato avverso la sanzione disciplinare il 21 gennaio 2015 (decreto notificatogli il 20 aprile 2015).

La sanzione è stata inflitta per la seguente motivazione: “maresciallo addetto alla stazione distaccata, per minor senso di responsabilità ed in violazione dei doveri attinenti al grado rivestito, non corrispondeva il versamento del contributo unificato previsto per la presentazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il mancato avanzamento a scelta al grado superiore”.

In punto di fatto, consta che il ricorrente, in data 9 aprile 2014, presentava ricorso straordinario al P.d.R. per avversare il mancato avanzamento al grado superiore con decorrenza 31.12.2012.

Nella circostanza, egli non versava il contributo unificato ritenendolo non dovuto a cagione dell’incerto quadro normativo e giurisprudenziale.

Per tale ragione, il militare veniva sottoposto a procedimento disciplinare e sanzionato nei divisati sensi.

Nel gravarsi avverso i menzionati atti, il ricorrente deduce eccesso di potere sotto vari profili, carenza dei presupposti per l’avvio del procedimento disciplinare, mancata contestazione, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, tardività dell’azione disciplinare, violazione del principio di tassatività e determinatezza degli illeciti disciplinari, sviamento di potere, violazione del T.U. spese di giustizia.

Il Ministero della difesa ha depositato documenti e relazione.

Il ricorrente ha replicato agli scritti difensivi.

All’adunanza del 12 dicembre 2018, il ricorso è stato trattenuto per la deliberazione sul parere.

Con un primo ordine di rilievi, il ricorrente censura l’atto impugnato per carenza dei presupposti normativi.

La censura è infondata.

Il contributo unificato è stato introdotto dal Legislatore con l’art. 37, co.6, lett. s) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111, che ha sostituito l’art. 13, c. 6 bis, lettera e) del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

I fatti per cui è contestazione risalgono all’anno 2014.

Se, dunque, i fatti risalgono al 2014 e se la normativa previsiva del contributo unificato per i ricorsi straordinari risulta stata introdotta dall’anno 2011, deve essere respinta, per tabulas, la tesi della insussistenza del presupposto normativo fondante il pagamento del contributo unificato.

Va soggiunto, che il Ministero, nella circostanza, non ha inteso esercitare nella fattispecie alcun potere di accertamento tributario, propedeutico alla irrogazione di una conseguente sanzione di natura erariale (potere questo riservato all’Agenzia delle Entrate). Esso, sulla base di una contestata infrazione ai doveri dell’ordinamento di settore, ha ritenuto di poter rinvenire nella condotta del militare i presupposti per l’esercizio di un diverso, conferente potere disciplinare, volto a sanzionare un comportamento contrario ai doveri di servizio.

Il mancato versamento del contributo all’erario rileva, dunque, nella circostanza come mero fatto storico che ha dato la stura all’azione disciplinare e non già come elemento costitutivo di un presunto illecito tributario.

L’interessato sostiene, altresì, che il contributo unificato sia a carico del soccombente; che, pertanto, egli nulla doveva corrispondere anticipatamente a tale titolo; che l’incertezza normativa avrebbe reso comunque non esigile la condotta imputatagli dall’amministrazione.

Anche queste doglianze non hanno pregio.

Per concretizzare la sussistenza dei presupposti per il sorgere dell’obbligazione tributaria è sufficiente l’avvenuta proposizione del ricorso. È il soggetto proponente che ha l’onere e l’obbligo, per legge, di ottemperare al versamento del contributo unificato, salvo ottenerne la ripetizione in caso di esito a lui favorevole del ricorso.

Non appare invocabile la mancanza di conoscenza della normativa in tema di contributo unificato, sia per il generale principio secondo cui l’ignoranza della legge non scusa sia perché laddove si sono concretizzati i presupposti per il sorgere dell’obbligazione contributiva, soltanto il pagamento è in grado di estinguerla o determinarne l’estinzione (v. C.d.S. parere 4380 del 2011).

Si tratta di appurare, a questo punto, se l’omissione consumata dal ricorrente integri o meno una condotta disciplinarmente rilevante in ambito militare e se, in caso positivo, la relativa azione disciplinare sia stata tempestiva.

Il Collegio ritiene fondato il mezzo di gravame.

L’intimata Amministrazione ha violato, nella circostanza il principio di tassatività delle sanzioni disciplinari; violazione disvelata da un evidente deficit motivazionale in punto di corretta riferibilità del fatto in contestazione alla fattispecie tipica, astrattamente contemplata dall’ordinamento militare come ipotesi fondante la responsabilità disciplinare.

L’Amministrazione ha ritenuto colpevole il ricorrente delle violazioni di cui agli artt. 713, comma 2 e 3, 717 e 732, comma 1 del D.P.R. n. 90 del 2010, considerati i criteri di cui all’articolo 1355 del “Codice dell’Ordinamento Militare”.

Recita l’art. 713 del Testo unico regolamentare: “Il grado corrisponde alla posizione che il militare occupa nella scala gerarchica. 2. Egli deve astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possono comunque condizionare l’esercizio delle sue funzioni, ledere il prestigio dell’istituzione cui appartiene e pregiudicare l’estraneità delle Forze armate come tali alle competizioni politiche, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 1483 del codice. 3. Il militare investito di un grado deve essere di esempio nel compimento dei doveri, poiché l’esempio agevola l’azione e suscita lo spirito di emulazione”.

Dispone il successivo art. 717: “1. Il senso di responsabilità consiste nella convinzione della necessità di adempiere integralmente ai doveri che derivano dalla condizione di militare per la realizzazione dei fini istituzionali delle Forze armate.”.

Stabilisce, infine, l’art. 732, c. 1: “1. Il militare deve in ogni circostanza tenere condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate”.

L’amministrazione ha ravvisato nella condotta tenuta dal ricorrente un vulnus alle suddette norme.

Sennonché, il Collegio non ravvisa nella circostanza la lesione di alcun bene giuridico protetto dalle disposizioni appena esaminate.

Il militare non ha versato il contributo unificato cui era invece tenuto per la proposizione di un proprio, personale ricorso proposto al Capo dello Stato.

Nell’omettere il versamento, egli è senz’altro incorso in una violazione di legge; tuttavia resta incomprensibile come questa violazione si sia tradotta in un “minor senso di responsabilità” avuto riguardo ai doveri d’ufficio o di servizio del militare: doveri che definiscono e perimetrano l’ambito di rilevanza delle infrazioni e alla luce dei quali deve essere riscontrato il nesso eziologico tra condotta e evento.

La scelta del soggetto proponente il ricorso straordinario di non pagare il contributo unificato, perché da lui ritenuto non dovuto, si riconnette invero, ancorché indirettamente, alle modalità (non sindacabili né censurabili) di esercizio del diritto di difesa ed è espressione della “strategia processuale” optata dall’interessato, il quale si assume la responsabilità degli effetti e delle conseguenze che tale scelta potrà avere sugli esiti del ricorso.

Essa, però, nulla ha a che vedere con la definizione del contenuto minimo della condotta richiesta al militare sotto i profili della sua esemplarità, osservanza dei doveri di servizio e senso di responsabilità trattandosi di un comportamento del tutto estraneo all’esercizio delle funzioni militari e allo stile di vita, anche privato, che l’ordinamento di settore richiede al graduato.

In altri termini, nessun bene giuridico protetto dalle norme disciplinari è stato leso dal militare e il fatto da lui commesso non costituisce illecito disciplinare.

Consegue a ciò, che il ricorso in esame s’appalesa fondato e va, pertanto, accolto.

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Giuseppe Rotondo Andrea Pannone




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà

Re: Provvedimenti Disciplinari

Inviato: ven dic 28, 2018 10:24 pm
da panorama
Altro ricorso vinto dallo stesso collega CC. di cui sopra e sempre per lo stesso motivo.

sanzione disciplinare della consegna di gg. 5.

Il CdS precisa:

1) - Il 9 dicembre 2013, la divisione recupero crediti comunicava il mancato pagamento del contributo.

2) - L’11 giugno 2014, il servizio recupero crediti rimetteva nota all’agenzia delle entrate e informava il superiore Comando.

N.B.: non so se il Servizio recupero crediti abbia Violato la Privacy del collega, inviando anche la comunicazione al proprio Comando, sconfinando nei fatti privati altrui. Diciamo che si può paragonare allo stesso fatto dell'Amministratore condominale che affigge in bacheca che un condomino non paga le quote mensili condominiali violando la legge sulla Privacy mettendolo in vista come un cattivo pagatore.

P.S.: Io interesserei il Garante della privacy se accoglie il reclamo sulla violazione commessa dal servizio recupero Crediti e nel contesto chiedere un risarcimento economico. Chissà se va bene la segnalazione.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201802915 - Public 2018-12-27 -

Numero 02915/2018 e data 20/12/2018 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 12 dicembre 2018


NUMERO AFFARE 00518/2016

OGGETTO:
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal sig. Giuseppe T.., contro Comando Provinciale Carabinieri, Comandante della Compagnia Carabinieri di OMISSIS (So), avverso:

- il provvedimento n.ro 182/5-2014 datato 21 ottobre 2014 a firma del Comandante della Compagnia Carabinieri di OMISSIS, con il quale è stata comminata la sanzione disciplinare della consegna di gg. 5;

- il provvedimento n.ro 409/5-2014 del 2 febbraio 2015 del Comandante Provinciale Carabinieri di Sondrio, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico, notificato il giorno 5 febbraio 2015.

LA SEZIONE
Vista la relazione n. 0859396 del 4 dicembre 2015 con la quale il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giuseppe Rotondo;


Con il ricorso in esame, il maresciallo T.. impugna:

- il provvedimento n. 182/5-2014 del 21 ottobre 2014 del Comandante della Compagnia Carabinieri di OMISSIS, con il quale gli è stata comminata la sanzione disciplinare della consegna di gg. 5;

- il provvedimento n. 409/5-2014 del 2 febbraio 2015 del Comandante Provinciale Carabinieri di Sondrio, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico presentato il 6 novembre 2014 avverso la sanzione disciplinare (decreto notificatogli il 5 febbraio 2015 con foglio 409/4-2014).

La sanzione è stata inflitta per la seguente motivazione: “maresciallo addetto alla stazione distaccata, per minor senso di responsabilità ed in violazione dei doveri attinenti al grado rivestito, non corrispondeva il versamento del contributo unificato previsto per la presentazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso documenti caratteristici redatti nei confronti dello stesso”.

In punto di fatto, è accaduto che il ricorrente proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in data 14 agosto 2013, avverso il decreto il decreto n. 24/2013 in materia di valutazione caratteristica.

Il 21 agosto 2013, l’amministrazione rilevava il mancato pagamento del contributo unificato previsto per la proposizione del suddetto ricorso.

Il 9 dicembre 2013, la divisione recupero crediti comunicava il mancato pagamento del contributo.

Il 12 gennaio 2014, il sig. T.. presentava un altro ricorso straordinario avverso valutazione caratteristica.

Il 28 febbraio 2014, veniva constatato il mancato pagamento del contributo e invitato il ricorrente a provvedere.

L’11 giugno 2014, il servizio recupero crediti rimetteva nota all’agenzia delle entrate e informava il superiore Comando.

Veniva avviato il procedimento disciplinare che si concludeva con il divisato provvedimento.

Nel gravarsi avverso il suddetto decreto, il ricorrente deduce eccesso di potere sotto vari profili, carenza dei presupposti per l’avvio del procedimento disciplinare, mancata contestazione, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, tardività dell’azione disciplinare, violazione del principio di tassatività e determinatezza degli illeciti disciplinari, sviamento di potere, violazione del T.U. spese di giustizia.

Il Ministero della difesa ha depositato documenti e relazione.

Il ricorrente ha replicato agli scritti difensivi.

All’adunanza del 12 dicembre 2018, il ricorso è stato trattenuto per la deliberazione sul parere.

La questione per cui è contenzioso riguarda il mancato pagamento del contributo unificato che il ricorrente ha omesso di effettuare per la proposizione del ricorso straordinario al P.d.R. avverso documenti caratteristici redatti nei suoi confronti, ritenendolo non dovuto a cagione dell’incerto quadro normativo e giurisprudenziale.

Per tale ragione, il militare è stato sottoposto a procedimento disciplinare e sanzionato nei divisati sensi.

Con un primo ordine di rilievi, il ricorrente censura l’atto impugnato per carenza dei presupposti normativi.

La censura è infondata.

Il contributo unificato è stato introdotto dal Legislatore con l’art. 37, co.6, lett. s) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111, che ha sostituito l’art. 13, c. 6 bis, lettera e) del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

I fatti per cui è contestazione risalgono agli anni 2013 e 2014.

Se, dunque, i fatti risalgono agli anni 2013 e 2014 e se la normativa previsiva del contributo unificato per i ricorsi straordinari risulta stata introdotta dall’anno 2011, deve essere respinta, per tabulas, la tesi della insussistenza del presupposto normativo fondante il pagamento del contributo unificato.

Va soggiunto, che il Ministero, nella circostanza, non ha inteso esercitare nella fattispecie alcun potere di accertamento tributario, propedeutico alla irrogazione di una conseguente sanzione di natura erariale (potere questo riservato all’Agenzia delle entrate). Esso, sulla base di una contestata infrazione ai doveri dell’ordinamento di settore, ha ritenuto di poter rinvenire nella condotta del militare i presupposti per l’esercizio di un diverso, conferente potere disciplinare, volto a sanzionare un comportamento contrario ai doveri di servizio.

Il mancato versamento del contributo all’erario rileva, dunque, nella circostanza come mero fatto storico che ha dato la stura all’azione disciplinare e non già come elemento costitutivo di un presunto illecito tributario.

L’interessato sostiene, altresì, che il contributo unificato sia a carico del soccombente; che, pertanto, egli nulla doveva corrispondere anticipatamente a tale titolo; che l’incertezza normativa avrebbe reso comunque non esigile la condotta imputatagli dall’amministrazione.

Anche queste doglianze non hanno pregio.

Per concretizzare la sussistenza dei presupposti per il sorgere dell’obbligazione tributaria è sufficiente l’avvenuta proposizione del ricorso. È il soggetto proponente che ha l’onere e l’obbligo, per legge, di ottemperare al versamento del contributo unificato.

Non appare invocabile la mancanza di conoscenza della normativa in tema di contributo unificato, sia per il generale principio secondo cui l’ignoranza della legge non scusa sia perché laddove si sono concretizzati i presupposti per il sorgere dell’obbligazione contributiva, soltanto il pagamento è in grado di estinguerla o determinarne l’estinzione (v. C.d.S. parere 4380 del 2011).

Si tratta di appurare, a questo punto, se l’omissione consumata dal ricorrente integri o meno una condotta disciplinarmente rilevante in ambito militare e se, in caso positivo, la relativa azione disciplinare sia stata tempestiva.

Il Collegio ritiene fondato il mezzo di gravame.

L’intimata Amministrazione ha violato, nella circostanza il principio di tassatività delle sanzioni disciplinari; violazione disvelata da un evidente deficit motivazionale in punto di corretta riferibilità del fatto in contestazione alla fattispecie tipica, astrattamente contemplata dall’ordinamento militare come ipotesi fondante la responsabilità disciplinare.

L’Amministrazione ha ritenuto colpevole il ricorrente delle violazioni di cui agli artt. 713, comma 2 e 3, 717 e 732, comma 1 del D.P.R. n. 90 del 2010, considerati i criteri di cui all’articolo 1355 del “Codice dell’Ordinamento Militare”.

Recita l’art. 713 del Testo unico regolamentare: “Il grado corrisponde alla posizione che il militare occupa nella scala gerarchica. 2. Egli deve astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possono comunque condizionare l’esercizio delle sue funzioni, ledere il prestigio dell’istituzione cui appartiene e pregiudicare l’estraneità delle Forze armate come tali alle competizioni politiche, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 1483 del codice. 3. Il militare investito di un grado deve essere di esempio nel compimento dei doveri, poiché l’esempio agevola l’azione e suscita lo spirito di emulazione”.

Dispone il successivo art. 717: “1. Il senso di responsabilità consiste nella convinzione della necessità di adempiere integralmente ai doveri che derivano dalla condizione di militare per la realizzazione dei fini istituzionali delle Forze armate.”.

Stabilisce, infine, l’art. 732, c. 1: “1. Il militare deve in ogni circostanza tenere condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate”.

L’amministrazione ha ravvisato nella condotta tenuta dal ricorrente un vulnus alle suddette norme.

Sennonché, il Collegio non ravvisa nella circostanza la lesione di alcun bene giuridico protetto dalle disposizioni appena esaminate.

Il militare non ha versato il contributo unificato cui era invece tenuto per la proposizione di un proprio, personale ricorso proposto al Capo dello Stato.

Nell’omettere il versamento, egli è senz’altro incorso in una violazione di legge; tuttavia resta incomprensibile come questa violazione si sia tradotta in un “minor senso di responsabilità” avuto riguardo ai doveri d’ufficio o di servizio del militare: doveri che definiscono e perimetrano l’ambito di rilevanza delle infrazioni e alla luce dei quali deve essere riscontrato il nesso eziologico tra condotta e evento.

La scelta del soggetto proponente il ricorso straordinario di non pagare il contributo unificato, perché da lui ritenuto non dovuto, si riconnette invero, ancorché indirettamente, alle modalità (non sindacabili né censurabili) di esercizio del diritto di difesa ed è espressione della “strategia processuale” optata dall’interessato, il quale si assume la responsabilità degli effetti e delle conseguenze che tale scelta potrà avere sugli esiti del ricorso.

Essa, però, nulla ha a che vedere con la definizione del contenuto minimo della condotta richiesta al militare sotto i profili della sua esemplarità, osservanza dei doveri di servizio e senso di responsabilità trattandosi di un comportamento del tutto estraneo all’esercizio delle funzioni militari e allo stile di vita, anche privato, che l’ordinamento di settore richiede al graduato.

In altri termini, nessun bene giuridico protetto dalle norme disciplinari è stato leso dal militare e il fatto da lui commesso non costituisce illecito disciplinare.

Consegue a ciò, che il ricorso in esame s’appalesa fondato e va, pertanto, accolto.

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Giuseppe Rotondo Andrea Pannone




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà

Re: Provvedimenti Disciplinari

Inviato: ven lug 12, 2019 4:46 pm
da panorama
disbrigo pratiche in ufficio.
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Fa seguito al mio post qui del 17 maggio 2017

Ora la questione è finita ed il CdS con il presente Parere ha Accolto il ricorso del ricorrente.

Infatti il CdS scrive:

1) - Appare, al contrario, verosimile quanto affermato nel ricorso - per come riportato nel provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico e non contestato nella stessa sede - che il ricorrente avesse “informato il diretto superiore gerarchico delle difficoltà nella puntuale gestione delle denunce”.

2) - Anche i dati relativi alle denunce che risultano non evase e quelli relativi al numero di ore effettuate dal ricorrente in servizi interni di caserma, non emergono in sede di irrogazione della sanzione, ma, successivamente, in sede di valutazione del ricorso gerarchico.

Cmq. leggete il tutto qui sotto.
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PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 201902019

Numero 02019/2019 e data 10/07/2019 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 17 aprile 2019


NUMERO AFFARE 03314/2013

OGGETTO:
Ministero della difesa


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal maresciallo capo OMISSIS, avverso la sanzione disciplinare di corpo di giorni 2 di consegna.

LA SEZIONE
Vista la relazione n. 0209192 del 08/05/2012 con la quale il Ministero della difesa, direzione generale per il personale militare, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Maria Francesca Rocchetti;


Premesso:

1. Il Comandante del reparto territoriale carabinieri di Olbia (OT), con provvedimento n. 233/3, in data 23 aprile 2009, ha inflitto al maresciallo capo OMISSIS la sanzione disciplinare di corpo di giorni 2 (due) di “consegna” per la mancanza compendiata nella seguente motivazione: “Ispettore addetto alla stazione, palesando minore senso di responsabilità e trascuratezza, non coadiuvava adeguatamente il proprio Comandante, concorrendo ad accumulare rilevante arretrato di pratiche di p.g. (polizia giudiziaria) non inoltrate con la dovuta celerità all’a.g. (autorità giudiziaria)”.

2. Avverso tale sanzione, il militare, in data 18 maggio 2009, ha proposto ricorso gerarchico al Comandante Provinciale Carabinieri di Sassari, chiedendone l’annullamento.

3. Con determinazione 12 agosto 2009, n. 476/10 (notificata all’interessato il 15 agosto 2009), il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Sassari ha respinto il ricorso gerarchico, ritenendo infondate le censure avanzate dal ricorrente e il procedimento disciplinare conforme alle prescrizioni del Regolamento di disciplina militare.

4. Per l’annullamento della predetta determinazione n. 476/10 e, per l’effetto, per l’annullamento della stessa determinazione 233/3, mediante la quale il Comandante del Reparto Territoriale di Olbia ha irrogato al ricorrente la sanzione disciplinare, nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto e conseguente, il ricorrente ha presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in data 11 dicembre 2009.

5. Il ricorrente lamenta, sostanzialmente, che la sanzione disciplinare è stata emessa in carenza dei necessari presupposti, non avendo egli commesso nessuno degli illeciti disciplinari contestatigli e, in ogni caso, la decisione sarebbe affetta da eccesso di potere per carenza/omessa istruttoria in quanto fondata su circostanze solamente asserite e non supportate né provate da concreto riscontro fattuale. Carenza della motivazione e contraddittorietà delle statuizioni alla base della determinazione di irrogare la sanzione disciplinare.

Violazione degli articoli 3 e 10, lettera b), della legge n. 241 del 1990 (anche in relazione a quanto disposto dall’articolo 59, comma 1, lett. b) e c), del d.P.R. n. 545 del 1986) nel procedimento che ha condotto alla comminatoria della sanzione disciplinare, in quanto non sono indicate, in motivazione degli atti adottati, le ragioni per cui sono state disattese le giustificazioni addotte a sua discolpa.

Illogicità, erroneità e contraddittorietà della motivazione della determinazione con la quale è stato respinto il ricorso gerarchico.

6. L’Amministrazione della Difesa, nella relazione, si è espressa per il rigetto del ricorso. Con successiva memoria, del 22 luglio 2013, il ricorrente ha presentato le proprie repliche in ordine a quanto dedotto nella predetta relazione afferente alle doglianze eccepite con il ricorso in esame.

7. La Sezione seconda del Consiglio di Stato, con parere interlocutorio n. 01064, in data 11 maggio 2017, reso nell’adunanza del 3 maggio 2017, per un’approfondita e completa valutazione dell’intera vicenda, ai fini della verifica (nei limiti della sindacabilità) dei presupposti e della proporzionalità della sanzione inflitta, ha chiesto di acquisire, “a cura dell’Amministrazione richiedente, una relazione integrativa nella quale siano indicati il numero delle pratiche di polizia giudiziaria assegnate alla competente Stazione negli anni dal 2003 al 2007, il numero degli addetti al loro disbrigo e il numero di pratiche non evase per ciascun anno e riportate all’anno successivo.”, invitando l’Amministrazione a svolgere il predetto adempimento nel termine di giorni sessanta, decorrente dalla data di ricezione del parere interlocutorio, partecipando gli ulteriori dati alla parte ricorrente, con termine per controdeduzioni.

8. L’Amministrazione, in ottemperanza a tale incombente istruttorio, ha trasmesso, con nota del 20 giugno 2017, una relazione integrativa, nella quale sono riportati i dati relativi agli anni 2005, 2006, 2007, che mostrano un crescente numero di pratiche inevase, per ciascun anno, riportate all’anno successivo e un numero di addetti al loro disbrigo di 4 unità. Nella suddetta relazione, l’Amministrazione ha inoltre indicato la superficie territoriale delle stazioni di OMISSIS e di OMISSIS centro e la rispettiva popolazione: a fronte di una più contenuta estensione territoriale, la stazione di OMISSIS centro presenta una maggiore concentrazione di abitanti. Il ricorrente ha presentato osservazioni volte a dare evidenza ai suddetti dati.

Considerato

Giova premettere che la giurisprudenza di questo Consiglio ha affermato che le ragioni di una sanzione disciplinare a carico di un appartenente alle forze dell'ordine emergono normalmente dal contenuto degli atti che scandiscono e compongono il relativo procedimento e che il giudice amministrativo è chiamato a valutare la sussistenza di profili di eccesso di potere con riferimento al formarsi di una motivazione complessivamente sufficiente a sostenere il provvedimento sanzionatorio finale. In particolare, a detto scopo, assumono rilievo l'atto di contestazione degli addebiti, le difese dell'incolpato e infine un’adeguata sintesi valutativa che deve essere presente nella determinazione finale con cui è adottata la sanzione. (Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 1516 del 09/03/2011)

Il giudice è tenuto, pertanto, a valutare se il convincimento dell’amministrazione risulti formato sulla base di un processo logico e coerente (Cons. Stato, Sez. IV, n. 6876 del 2010), di cui va dato atto mediante una congruente motivazione.

Quanto al caso in esame, l’iter motivazionale a sostegno del provvedimento finale non appare immune da vizi, in considerazione del percorso logico seguito e degli elementi di valutazione su cui lo stesso trova fondamento, almeno per quali emergenti dalla motivazione dell’atto.

Invero, secondo quanto riportato nell’atto di contestazione degli addebiti disciplinari, la vicenda trae origine da una nota del Comandante della Stazione di OMISSIS Centro (sede di servizio del ricorrente) nella quale viene rappresentata la presenza presso il proprio reparto di un numero consistente di denunce, non riguardanti reati gravi, non ancora trasmesse all’A.G. e in parte gestite dal ricorrente, che “si erano accumulate a seguito della rilevante attività di ricezione denunce che tale Comando deve affrontare quotidianamente e per le inevitabili conseguenze dovute al ripiegamento presso questa sede della caserma, naturalmente ubicata in OMISSIS.”.

In tale comunicazione del Comandante della stazione, superiore gerarchico del ricorrente, risultano rappresentati, pertanto, ritardi derivanti da difficoltà e problematiche di carattere logistico e organizzativo (come peraltro evidenziato dal ricorrente), che - almeno formalmente - non contengono alcun riferimento a possibili negligenze imputabili al ricorrente; peraltro, la situazione di ritardo nella ricezione delle denunce nella predetta stazione, secondo quanto è emerso dagli approfondimenti istruttori ordinati da questo Consiglio, ha rappresentato un dato costante anche negli anni precedenti (anni 2005, 2006, 2007), nei quali il ricorrente non risulta in servizio in detta stazione per un periodo significativo (in atti risulta dal novembre 2007).

Dagli atti non risulta alcuna documentazione che evidenzi situazioni in cui il Comandante di Stazione abbia contestato al ricorrente di non aver adempiuto ai doveri d’ufficio con la cura e la sollecitudine necessarie o abbia espresso un giudizio negativo sul comportamento del militare. Appare, al contrario, verosimile quanto affermato nel ricorso - per come riportato nel provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico e non contestato nella stessa sede - che il ricorrente avesse “informato il diretto superiore gerarchico delle difficoltà nella puntuale gestione delle denunce”.

Ciò stante, emerge la denunciata carenza dell’iter motivazionale del provvedimento impugnato e la sua contraddittorietà con i presupposti di fatto dal quale lo stesso trae origine. Sul presupposto dell’esistenza oggettiva di un ritardo, che il diretto superiore gerarchico riferisce a problemi di carattere organizzativo, il provvedimento sanzionatorio si limita ad affermare una non adeguata collaborazione del ricorrente nei confronti dello stesso diretto superiore, comandante della Stazione - quale indice di “trascuratezza” e “minor senso di responsabilità” - senza individuare gli asseriti comportamenti soggettivamente sanzionabili. Né elementi ulteriori emergono, così come sostiene la relazione ministeriale, dalla nota esplicativa della sanzione (n. 233/4 - indirizzata al Comando provinciale), che, nella “valutazione degli elementi raccolti”, si limita a prendere atto del fatto che il ricorrente non abbia negato la presenza di pratiche arretrate. Non emerge dunque alcun elemento dal quale possa evincersi una effettiva valutazione delle ragioni giustificative addotte dal ricorrente, né è dato riscontrare alcun approfondimento istruttorio in relazione al comportamento del militare; ciò appare tanto più rilevante posto che l’addebito contestato non riguarda l’arretrato in sé, ma il fatto di non “coadiuvare adeguatamente il proprio comandante” “palesando minor senso di responsabilità e trascuratezza”. Anche i dati relativi alle denunce che risultano non evase e quelli relativi al numero di ore effettuate dal ricorrente in servizi interni di caserma, non emergono in sede di irrogazione della sanzione, ma, successivamente, in sede di valutazione del ricorso gerarchico.

Conclusivamente, ad avviso della Sezione, l’atto è censurabile sotto il profilo della ragionevolezza e della carenza di istruttoria e di motivazione; caso di specie, dunque, sussistono i denunciati vizi, in quanto il convincimento dell’amministrazione non consta essersi formato sulla base di un processo logico e coerente, né è presente un’adeguata motivazione degli atti impugnati. Per le ragioni esposte, la Sezione esprime il parere che il ricorso straordinario debba essere accolto.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso in oggetto debba essere accolto.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Francesca Rocchetti Roberto Giovagnoli




IL SEGRETARIO
Maria Cristina Manuppelli