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Re: Provvedimenti Disciplinari

Inviato: sab ott 11, 2014 5:01 pm
da panorama
per notizia
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Difensore di fiducia. Quesito su art. 1370.

Come potete leggere nel pdf, il M.D. ha risposto in data 23 febbraio 2011.

Quanto allegato fa parte della lettera del CGA del 28 febbraio 2011 reperibile nel nostro portale.

Re: Provvedimenti Disciplinari

Inviato: mar nov 25, 2014 8:11 pm
da panorama
Circolare del M.D. - DGPM - del 12 luglio 2012 ad oggetto:
- Eventi suscettibili di avere riflessi sul servizio. Comunicazione ai sensi dell'art. 748 del D.P.R. n. 90/2010 (ex art. 52 R.D.M.)

N.B.: vedi anche elenco indirizzi di diramazione.

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Re: Provvedimenti Disciplinari

Inviato: mar nov 25, 2014 8:12 pm
da panorama
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Re: Provvedimenti Disciplinari

Inviato: mar nov 25, 2014 8:14 pm
da panorama
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Re: Provvedimenti Disciplinari

Inviato: mar nov 25, 2014 8:16 pm
da panorama
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Re: Provvedimenti Disciplinari

Inviato: gio mag 14, 2015 1:48 pm
da panorama
Ricorso ACCOLTO.
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1) - reiezione di istanza di accesso agli atti.

2) - il Comando ha negato l’accesso al documento richiesto con istanza in data 28.1.2015 e, segnatamente, alla lettera 18.12.2014, con cui si dà atto di avergli comunicato la conclusione del procedimento disciplinare instaurato a suo carico con lettera di contestazione degli addebiti.

3) - L’accesso è stato negato sulla base del duplice rilievo che, da un lato, essendosi il procedimento conclusosi senza l’irrogazione di sanzioni, sarebbe venuta meno la necessità di curare i propri interessi in relazione allo stesso; dall’altro, che l’istanza sarebbe preordinata ad un controllo generalizzato sull’operato della pubblica amministrazione.

IL TAR chiarisce:

4) - Del resto, l’avvenuta conclusione favorevole del procedimento disciplinare, lungi dal costituire un legittimo motivo di esclusione dal diritto di accesso, fa – semmai - venire meno ogni ragione di legittimo differimento ex art. 9 comma 2 del D.P.R. 12.4.2006, n. 184 (regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi).

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di GENOVA ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201500470, - Public 2015-05-11 -


N. 00470/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00195/2015 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 195 del 2015, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv., OMISSIS, con domicilio eletto presso il loro studio in Genova, corso Torino, 30/18;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliata in Genova, v.le B. Partigiane, 2;

per l'annullamento
del provvedimento prot. n. OMISSIS emesso in data 31 gennaio 2015, di reiezione di istanza di accesso agli atti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2015 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ex art. 116 c.p.a. notificato in data 2.3.2015 il signor OMISSIS, OMISSIS dei Carabinieri, agisce per l’annullamento della nota prot. OMISSIS del 31.1.2015, con la quale il Comando Legione Carabinieri Liguria – Compagnia OMISSIS ha negato l’accesso al documento richiesto con istanza in data 28.1.2015 e, segnatamente, alla lettera 18.12.2014, con cui si dà atto di avergli comunicato la conclusione del procedimento disciplinare instaurato a suo carico con lettera di contestazione degli addebiti 20.9.2014, n. OMISSIS.

L’accesso è stato negato sulla base del duplice rilievo che, da un lato, essendosi il procedimento conclusosi senza l’irrogazione di sanzioni, sarebbe venuta meno la necessità di curare i propri interessi in relazione allo stesso; dall’altro, che l’istanza sarebbe preordinata ad un controllo generalizzato sull’operato della pubblica amministrazione.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, controdeducendo ed instando per il rigetto del ricorso.

In particolare, il Ministero invoca il disposto dell’art. 1398 comma 4 del codice dell’ordinamento militare D. Lgs. 15.3.2010, n. 66, secondo il quale “la decisione dell'autorità competente è comunicata verbalmente senza ritardo all'interessato anche se l'autorità stessa non ritiene di far luogo all'applicazione di alcuna sanzione”.

All’udienza del 7 maggio 2015 il ricorso è passato in decisione.

Il ricorso è fondato.

Per principio generale desumibile dall’art. 22 della L. n. 241/1990, tutti i documenti amministrativi sono accessibili ai diretti interessati, ad eccezione delle ipotesi indicate dall’art. 24 commi 1, 2, 3, 5 e 6, che però – come riconosciuto dalla difesa erariale - pacificamente non ricorrono nel caso di specie.

Inoltre, poiché l’istanza di accesso fa riferimento ad un determinato documento e ad uno specifico procedimento concernente l’interessato, deve escludersi anche che essa sia preordinata ad un controllo generalizzato sull’operato della pubblica amministrazione.

Ciò posto, si osserva che, pur invocando il disposto dell’art. 1398 comma 4 del codice dell’ordinamento militare, l’amministrazione della difesa non nega l’esistenza di una lettera di comunicazione dell’avvenuta conclusione del procedimento disciplinare, comunicazione che l’amministrazione si era autovincolata a dare “con le medesime modalità”, e dunque per iscritto (cfr. l’ultimo capoverso della lettera di contestazione degli addebiti 20.9.2014, n. OMISSIS, doc. 6 delle produzioni di parte ricorrente).

Del resto, l’avvenuta conclusione favorevole del procedimento disciplinare, lungi dal costituire un legittimo motivo di esclusione dal diritto di accesso, fa – semmai - venire meno ogni ragione di legittimo differimento ex art. 9 comma 2 del D.P.R. 12.4.2006, n. 184 (regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi).

Pertanto, in accoglimento del ricorso deve ordinarsi al Ministero della Difesa e, per esso, al Comando Legione Carabinieri Liguria – Compagnia OMISSIS di esibire, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, copia della lettera 18.12.2014, con cui si dà atto di aver comunicato al OMISSIS la conclusione del procedimento disciplinare instaurato a suo carico con lettera di contestazione degli addebiti 20.9.2014, n. OMISSIS.

Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al Ministero della Difesa e, per esso, al Comando Legione Carabinieri Liguria – Compagnia OMISSIS di esibire, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, copia della lettera 18.12.2014, con cui si dà atto di aver comunicato al OMISSIS la conclusione del procedimento disciplinare instaurato a suo carico con lettera di contestazione degli addebiti 20.9.2014, n. OMISSIS.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento), oltre I.V.A. e C.P.A., oltre al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Pupilella, Presidente
Luca Morbelli, Consigliere
Angelo Vitali, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/05/2015

Re: Provvedimenti Disciplinari

Inviato: lun lug 13, 2015 9:08 am
da panorama
Ecco cosa può accadere quando un militare chiedere di conferire con i Superiori.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201502018 - Public 2015-07-09 -

Numero 02018/2015 e data 09/07/2015


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 12 novembre 2014 e del 15 aprile 2015

NUMERO AFFARE 12459/2012

OGGETTO:
Ministero della Difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, previa sospensiva, dall’Appuntato Scelto-OMISSIS-

LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero della Difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto;
Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Esaminati gli atti ed udito il relatore-estensore, Consigliere Nicolò Pollari;
Ritenuto quanto riferito dall’Amministrazione nella menzionata relazione;

PREMESSO:

-OMISSIS- la sanzione disciplinare di corpo di giorni 4 (quattro) di “consegna” per la mancanza compendiata nella seguente motivazione:

“Addetto a -OMISSIS- in sede di rapporto con il Comandante di Corpo, trattava motivi di servizio, sebbene avesse motivato l’istanza al proprio superiore diretto per questioni di natura strettamente personale, contravvenendo così a quanto previsto dall’art. 735 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare)”.

In particolare, secondo quanto riferito dall’Amministrazione, nella propria relazione,-OMISSIS-, veniva ricevuto dal Comandante del Comando Carabinieri per -OMISSIS- per essere sentito in merito ad un’istanza per conferire con il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri per motivi strettamente personali, presentata dal militare il -OMISSIS-.

Durante il colloquio emergeva che il militare intendeva perorare il riesame della propria posizione di impiego ed ottenere il trasferimento alla -OMISSIS-

Nella circostanza, -OMISSIS-, sebbene invitato dal Comandante di Corpo a ritirare la citata “domanda per conferire”, confermava al superiore diretto la propria volontà di voler, comunque, inoltrare la richiesta.

Conseguentemente,-OMISSIS-, il Comandante del Comando Carabinieri per l’Aeronautica Militare interessava il dipendente Comandante della Compagnia Carabinieri per l’Aeronautica Militare di -OMISSIS- affinché valutasse, nella competenza, la posizione disciplinare del militare.

Il predetto Comandante di Compagnia, esperite le opportune verifiche, il -OMISSIS-
-OMISSIS-, il ricorrente impugnava il suddetto provvedimento disciplinare per via gerarchica, con ricorso rivolto al Comandante del Gruppo Carabinieri per l’Aeronautica Militare di-OMISSIS-

Successivamente, il -OMISSIS-, il ricorrente presentava istanza di riesame, che veniva rigettata con determinazione n. -OMISSIS-.

OMISSIS (per brevità di spazio)

P.Q.M.

la Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere respinto, in quanto infondato, con assorbimento della sospensiva.

OMISSIS



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicolo' Pollari Sergio Santoro




IL SEGRETARIO
Maria Grazia Nusca

Re: Provvedimenti Disciplinari

Inviato: sab set 26, 2015 4:40 pm
da panorama
- Non ci sono commenti ma spero tanto che il C.te di Legione o il C.G.A. prenda provvedimenti nei confronti di chi ha causato tutto ciò, senza alcuna imparzialità.

- Colui o coloro che sono andati ben oltre, adesso devono pagarne le conseguenze, poiché hanno gettato del fango addosso a chi non aveva colpa.

- Analoghi comportamenti vanno ora pesantemente sanzionati.

- Fortuna che il ricorso del collega è stato ACCOLTO.
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1) - Il ricorrente lamenta, inoltre, che, nel provvedimento con il quale -OMISSIS- ha rigettato il ricorso gerarchico, l’organo decidente avrebbe omesso di esaminare le doglianze sollevate e di indicare i motivi per cui le stesse non potevano essere oggetto di favorevole scrutinio.

2) - Il Ministero riferente ritiene condivisibile tale ultimo rilievo, “in quanto nel provvedimento reiettivo de quo, oltre al generico riferimento all’esame disciplinare ed alle norme presumibilmente violate, non si rilevano ulteriori elementi chiarificatori.

3) - Il provvedimento emesso, pertanto, appare scarno, innanzitutto, sul piano dei presupposti di fatto, dal momento che le risultanze acquisite dall’autorità competente non erano idonee a supportare il giudizio disciplinare.

4) - Appare ancor più netta la presa di posizione del Ministero, rispetto a quanto motivato dal comandante di compagnia, nella parte in cui afferma che “l’intento dell’odierno ricorrente (unitamente al collega), infatti, era quello di procedere ai controlli di rito con le stesse modalità ed il medesimo scrupolo utilizzato con qualsivoglia cittadino e non si capisce sotto quale profilo tale condotta possa essere stata ritenuta deprecabile; era effettivamente in possesso di un documento privo dell’apposito tagliando comprovante il rinnovo. Il comportamento assunto dal militare in oggetto, pertanto, non sembra contraddistinto da alcun profilo di illegittimità anzi il ricorrente ha adempiuto, nel miglior modo possibile, ai compiti di vigilanza a lui affidati, curando in maniera coscienziosa l’osservanza della normativa vigente in materia di polizia stradale”.

5) - Il comportamento dell’Amministrazione, che ha valutato disciplinarmente il contegno tenuto dal militare ricorrente è, a dir poco, contraddittorio e fuorviante, poiché appare invertire i valori da tutelare. In merito, è sufficiente citare un passo del ricorso straordinario, non smentito in atti, nel quale il ricorrente afferma che “durante la nostra permanenza in sede per verbalizzare, ricevevo una telefonata al cellulare da parte del -OMISSIS- senza nulla eccepire circa il nostro operato”.

Leggete il tutto qui sotto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201502695 - Public 2015-09-25 -


Numero 02695/2015 e data 25/09/2015


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 9 settembre 2015

NUMERO AFFARE 02938/2012

OGGETTO:
Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dal sig. -OMISSIS-, per l’annullamento del provvedimento d’irrogazione della sanzione disciplinare della “consegna di giorni uno” e dell’atto con cui è stato rigettato il relativo ricorso gerarchico.

LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. -OMISSIS-, con la quale Ministero della difesa -Direzione generale del personale militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto;
visto il ricorso straordinario proposto in data -OMISSIS-;
visto il parere reso dalla Sezione nell’adunanza del -OMISSIS-
visto il proprio parere interlocutorio reso nell’adunanza del -OMISSIS-;
vista la memoria di controdeduzioni prodotta dalla sovrintendente della -OMISSIS- e trasmessa dal ministero con nota -OMISSIS-;
visto l’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
esaminati gli atti ed udito il relatore, consigliere Paolo La Rosa.

Premesso.

-OMISSIS- notificava all’appuntato scelto-OMISSIS- la sanzione disciplinare di corpo della “consegna di giorni uno”, con la seguente motivazione: “in servizio di pattuglia, quale capo equipaggio, unitamente ad altro militare, durante un controllo ad autovettura, usava modi poco cortesi e non confacenti alla dignità e al decoro nei confronti della conducente, violando gli articoli 14 e 36 del regolamento di disciplina militare correlati, dall’articolo 57 del regolamento di disciplina militare, ai numeri 52 e 424 del regolamento generale per l’Arma dei carabinieri”.

Avverso tale provvedimento, il militare, il -OMISSIS-, presentava ricorso gerarchico, successivamente rigettato dal -OMISSIS-. Contro quest’ultimo provvedimento, l’appuntato OMISSIS proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

In punto di fatto, il ricorrente descrive le vicende che hanno condotto all’impugnata contestazione, evidenziando che, durante un servizio di perlustrazione, il -OMISSIS-(rispettivamente in qualità di capo equipaggio e di autista), notava un’autovettura in sosta in zona vietata, che non consentiva il transito di altri mezzi: invitava, pertanto, la conducente del veicolo a liberare il passaggio ed a parcheggiare in modo regolare. La conducente, tuttavia, ignorava l’invito e, alle successive richieste delle proprie generalità, mostrava il tesserino di riconoscimento di appartenente alle forze dell’ordine. Nelle successive operazioni, il ricorrente constatava che il documento di guida era scaduto di validità, mentre la conducente non mostrava alcuna collaborazione ed anzi apostrofava i due carabinieri come “incompetenti”. La conducente veniva quindi invitata in caserma per gli accertamenti di rito, che si concludevano con la denuncia, da parte della stessa, dello smarrimento del tagliando di rinnovo. In quella sede, venivano contestate alla conducente tre violazioni al codice della strada, di cui due commesse nell’effettuare il tragitto per raggiungere la caserma. Successivamente, la conducente presentava le proprie rimostranze al -OMISSIS-, affermando che i militari si sarebbero comportati in modo scortese e provocatorio, nonostante la stessa, in quelle circostanze, fosse in difficoltà poiché occupata a controllare una figlia da poco scesa dall’autovettura e l’altra, di quattordici mesi, che era in procinto di allattare. Veniva, conseguentemente, avviato nei confronti del ricorrente il procedimento disciplinare, concluso con la sanzione della “consegna di giorni uno”.

Il ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto: difetto di motivazione del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico; eccesso di potere per l’assenza d’infrazione disciplinare, mancanza d’istruttoria e contraddittorietà; violazione e falsa applicazione dell’art. 15 della legge n. 382/1978 per non aver, l’autorità responsabile, valutato le memorie difensive formulate nel corso del procedimento disciplinare; violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 2, del D.M. n. 690/1996, dal momento che sono stati concessi solo dieci giorni di tempo per controdedurre; violazione e falsa applicazione dell’art. 58 del regolamento di disciplina militare; violazione e falsa applicazione dell’art. 59 del regolamento di disciplina militare per carenza di istruttoria, in quanto l’Amministrazione non avrebbe sentito le testimonianze dei militari presenti in caserma.

Il ricorrente lamenta, inoltre, che, nel provvedimento con il quale -OMISSIS- ha rigettato il ricorso gerarchico, l’organo decidente avrebbe omesso di esaminare le doglianze sollevate e di indicare i motivi per cui le stesse non potevano essere oggetto di favorevole scrutinio.

Il Ministero riferente ritiene condivisibile tale ultimo rilievo, “in quanto nel provvedimento reiettivo de quo, oltre al generico riferimento all’esame disciplinare ed alle norme presumibilmente violate, non si rilevano ulteriori elementi chiarificatori. L’indicazione, in via alternativa, della disposizione violata ovvero la descrizione della negligenza commessa ex art. 59, comma 5, del regolamento di disciplina militare (allora vigente), avrebbero costituito motivazione sufficiente solo ove inserita nel corpo della sanzione medesima; al contrario, con la determinazione in esame, il -OMISSIS- avrebbe dovuto spiegare e, seppur in maniera stringata, argomentare le ragioni per cui, in relazione alle violazioni precedentemente riscontrate e già oggetto di reprimenda, l’Amministrazione aveva scelto di confermare quanto disposto in precedenza.

Il provvedimento emesso, pertanto, appare scarno, innanzitutto, sul piano dei presupposti di fatto, dal momento che le risultanze acquisite dall’autorità competente non erano idonee a supportare il giudizio disciplinare. Sul versante delle ragioni giuridiche, poi, la mera elencazione degli articoli del regolamento di disciplina militare che, tra l’altro, avevano già costituito la base per infliggere l’impugnata sanzione, non fornisce delucidazioni precise in merito all’iter logico seguito”.

Con riferimento specifico al comportamento tenuto dal ricorrente ed oggetto di sanzione, il Ministero ritiene di non ravvisare rilievi di tipo disciplinare ed osserva, in particolare, che, dal rapporto redatto dal -OMISSIS-, emergono perplessità in ordine agli accertamenti effettuati dalla medesima autorità prima di contestare gli addebiti e, successivamente, d’infliggere la sanzione. In particolare, il predetto organo, nell’esplicitare i motivi che lo hanno indotto ad avviare il procedimento disciplinare, afferma che la condotta assunta dal ricorrente aveva alimentato “impressioni e valutazioni negative circa la rettitudine dei militari nell’intera vicenda”, senza, tuttavia, spiegare quali concrete verifiche abbia posto in essere per accertare la dinamica dei fatti e la veridicità della ricostruzione proposta dal ricorrente.

Appare ancor più netta la presa di posizione del Ministero, rispetto a quanto motivato dal comandante di compagnia, nella parte in cui afferma che “l’intento dell’odierno ricorrente (unitamente al collega), infatti, era quello di procedere ai controlli di rito con le stesse modalità ed il medesimo scrupolo utilizzato con qualsivoglia cittadino e non si capisce sotto quale profilo tale condotta possa essere stata ritenuta deprecabile; era effettivamente in possesso di un documento privo dell’apposito tagliando comprovante il rinnovo. Il comportamento assunto dal militare in oggetto, pertanto, non sembra contraddistinto da alcun profilo di illegittimità anzi il ricorrente ha adempiuto, nel miglior modo possibile, ai compiti di vigilanza a lui affidati, curando in maniera coscienziosa l’osservanza della normativa vigente in materia di polizia stradale”.

La Sezione, esaminato il ricorso in oggetto indicato, nell’adunanza del -OMISSIS-, ha reso parere interlocutorio con richiesta all’Amministrazione di acquisire eventuali memorie di replica e controdeduzione da parte della -OMISSIS- e fatte pervenire dall’Amministrazione riferente con nota di adempimento -OMISSIS-.

Considerato.

La Sezione rileva di avere già reso parere, nell’adunanza del -OMISSIS-, sul ricorso straordinario, oggetto dell’affare n. -OMISSIS-, coinvolto, come richiamato in premessa, nella medesima vicenda oggetto del contenzioso in esame. Rileva la Sezione che i due citati ricorsi – quello proposto dal -OMISSIS- e quello in esame, proposto dall’appuntato scelto-OMISSIS- – sono formalmente e sostanzialmente corrispondenti, fatta eccezione per il riferimento alle sanzioni disciplinari irrogate ai due militari: la “consegna di giorni uno” -OMISSIS-.

D’altra parte, rileva ancora la Sezione che le argomentazioni espresse dalla -OMISSIS- e trasmessa dal ministero con nota -OMISSIS-, nulla aggiungono in termini di fatto e di diritto rispetto a quanto già preso in considerazione in occasione dell’espressione del parere reso dalla Sezione sul ricorso, con il quale -OMISSIS- ha dedotto i medesimi motivi di censura del ricorrente.

Ritiene, pertanto, la Sezione di doversi esprimere per l’accoglimento del ricorso per le stesse motivazioni espresse con il citato parere reso sul ricorso del -OMISSIS-, che si richiamano integralmente.

In effetti, Il Collegio non ignora l’orientamento giurisprudenziale in virtù del quale le valutazioni del comportamento dei dipendenti sotto il profilo disciplinare sono sindacabili esclusivamente per travisamento dei fatti o gravi illogicità. Sono, infatti, numerosissimi i pronunciamenti (ex plurimis Cons. Stato, Sez. VI, 14 febbraio 2008, n. 512; Sez. IV, 16 giugno 2008, n. 2984; 31 maggio 2007, n. 2830 e 18 dicembre 2006, n. 7615), che hanno ribadito come, in tale ambito, il potere di sindacato del giudice amministrativo sull’operato dell’Amministrazione non possa impingere in valutazioni connotate da ampia discrezionalità.

Questa stessa giurisprudenza, tuttavia, ha ammesso la declaratoria d’illegittimità dei provvedimenti disciplinari contestati quando, nella formulazione del proprio giudizio posto a base dei medesimi provvedimenti impugnati, l’Autorità sanzionatrice non abbia tenuto conto della sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulle proprie valutazioni. E proprio il caso di specie presenta alcune significative peculiarità, che, segnatamente, inducono a ritenere viziata la fase istruttoria del procedimento.

I circostanziati accadimenti esposti dal ricorrente, in sede disciplinare, paiono essere completamente obliterati nella motivazione dei provvedimenti gravati, al punto da far emergere significativi profili d’illegittimità nell’operato dell’Amministrazione resistente.

La determinazione impugnata non è, infatti, sostenuta da accertamenti tesi a riscontrare la ricostruzione dei fatti fornita dall’inquisito (ad esempio, previa audizione dei testimoni appositamente indicati dal ricorrente nelle proprie giustificazioni), mentre appare basarsi su mere considerazioni soggettive, volte a smentire la versione rilasciata dal militare, peraltro, affidandosi alle sole dichiarazioni della conducente, la quale, peraltro, non nega di essersi fermata in zona vietata, né di aver mostrato il proprio tesserino alla richiesta di esibire la patente di guida.

Il comportamento dell’Amministrazione, che ha valutato disciplinarmente il contegno tenuto dal militare ricorrente è, a dir poco, contraddittorio e fuorviante, poiché appare invertire i valori da tutelare. In merito, è sufficiente citare un passo del ricorso straordinario, non smentito in atti, nel quale il ricorrente afferma che “durante la nostra permanenza in sede per verbalizzare, ricevevo una telefonata al cellulare da parte del -OMISSIS- senza nulla eccepire circa il nostro operato”. Il Collegio ritiene che quanto esposto dal ricorrente (ove opportunamente riscontrato) appare addirittura più significativo rispetto a quanto a lui sommariamente addebitato senza idonei supporti probatori, su cui poter legittimamente fondare la pretesa sanzionatoria del superiore gerarchico.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente e degli altri soggetti coinvolti, manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo La Rosa Pietro Falcone




IL SEGRETARIO
Maria Grazia Nusca

Re: Provvedimenti Disciplinari

Inviato: mar ott 13, 2015 11:21 pm
da panorama
"Ufficiale difensore" o "Difensore scelto fra MILITARI in servizio" ?

posta una domanda sulla possibilità:

vedi/leggi e scarica DPF se d'interesse in merito al quesito posto al Ministero della Difesa.

Re: Provvedimenti Disciplinari

Inviato: mer mag 11, 2016 7:40 pm
da panorama
Connessione di procedimenti aventi a oggetto reati comuni e Militari

Se ricorre una delle ipotesi di connessione di reati di cui all'art. 12 c.p.p. (non importa se ad essere coinvolto è un solo imputato militare oppure anche altri imputati, civili o militari, giacché ciò che è determinante è l'oggettiva natura e gravità di tali reati) e di tali reati almeno uno è militare e l'altro comune, allora delle due l'una: a) se il reato comune è più grave, l'AGO è munita in via esclusiva di giurisdizione per tutti i reati; b) altrimenti l'AGO procederà per il reato comune e l'AGM per quello militare.
(Tribunale Militare di Roma, G.U.P. Dott. G. CARLIZZI, sentenza 22-30 ottobre 2015, n. 58)


vedi/leggi e scarica DPF se d'interesse.

N.B.: trovato su internet

Re: Provvedimenti Disciplinari

Inviato: sab set 17, 2016 10:30 am
da panorama
Testo unico sul Pubblico impiego (Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).


Art. 54.

Codice di comportamento.

1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.

2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione.

3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55-quater, comma 1.

4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice è adottato dall'organo di autogoverno.

5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al presente comma si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione.

6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina.

7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi.

(1) L’articolo che recitava: “1. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione alle necessarie misure organizzative da adottare al fine di assicurare la qualità dei servizi che le stesse amministrazioni rendono ai cittadini.

2. Il codice è pubblicato nella Gazzetta ufficiale e consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione.

3. Le pubbliche amministrazioni formulano all'ARAN indirizzi, ai sensi dell'articolo 41, comma 1 e dell'articolo 70, comma 4, affinché il codice venga recepito nei contratti, in allegato, e perché i suoi principi vengano coordinati con le previsioni contrattuali in materia di responsabilità disciplinare.

4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico che viene sottoposto all'adesione degli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia il codice è adottato dall'organo di autogoverno.

5. L'organo di vertice di ciascuna pubblica amministrazione verifica, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43 e le associazioni di utenti e consumatori, l'applicabilità del codice di cui al comma 1, anche per apportare eventuali integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e dell'adozione di uno specifico codice di comportamento per ogni singola amministrazione.

6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura.

7. Le pubbliche amministrazioni organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei codici di cui al presente articolo.” è stato così sostituito dall'art. 1, co. 44, L. 6 novembre 2012, n. 190.
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Art. 54-bis
Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (1)

1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. (2)

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

(1) Articolo inserito dall'art. 1, co. 51, L. 6 novembre 2012, n. 190.

(2) Comma così modificato dall’art. 31, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (GU Serie Generale n.129 del 4-6-2013)

Art. 8

Prevenzione della corruzione

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.
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In un Parere del CdS di questi giorni, relativo ad un ricorso straordinario al P.D.R., proposto da un PolStato per l’annullamento della sanzione disciplinare della deplorazione, inflittagli con decreto del Capo della polizia, ove il ricorrente aveva anche lamentato la violazione dell’art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dell’art. 8 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, in quanto in virtù delle suddette disposizioni normative, che tutelano i dipendenti pubblici che segnalano condotte illecite, non avrebbe dovuto essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Ebbene, il CdS nel Parere scrive:

Nel caso di specie, poi, non sono riscontrabili situazioni, fatti o circostanze che giustifichino l’iniziativa di informare l’Autorità giudiziaria, tenendone all’oscuro i superiori, né può essere invocata la tutela, apprestata dall’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, per il dipendente pubblico che segnali condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, trattandosi di disposizione non applicabile al personale delle forze di polizia per l’esclusione di cui all’art. 3 dello stesso decreto legislativo.

Re: Provvedimenti Disciplinari

Inviato: sab feb 25, 2017 4:32 pm
da panorama
Respinto.
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“Comandante di nucleo operativo e radiomobile di Compagnia distaccata delegava attività di indagine senza operare il dovuto controllo nell'evasione della pratica provocando disservizio e lamentele da parte del pubblico ministero titolare del fascicolo”.

provvedimento sanzionatorio, per violazione degli artt. 418 e 425 del regolamento generale per l’Arma dei Carabinieri (rgac) nonché degli artt. 10 e 14 del regolamento di disciplina militare (rdm).

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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201700433 - Public 2017-02-22 -

Numero 00433/2017 e data 20/02/2017 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 8 febbraio 2017

NUMERO AFFARE 00841/2013

OGGETTO:
Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto-OMISSIS-

LA SEZIONE
-OMISSIS-, con cui il Ministero della difesa ha chiesto il parere sull’affare in oggetto;
Visto l’art. 52, comma 2 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Boccia.

Premesso e considerato.

1.-OMISSIS-. Tramite tale nota il militare veniva, inoltre, invitato a fornire eventuali deduzioni sul punto.
-OMISSIS-.

-OMISSIS- irrogava nei confronti del ricorrente la sanzione disciplinare del rimprovero, compendiata nella seguente motivazione: “Comandante di nucleo operativo e radiomobile di Compagnia distaccata delegava attività di indagine senza operare il dovuto controllo nell'evasione della pratica provocando disservizio e lamentele da parte del pubblico ministero titolare del fascicolo”.

-OMISSIS-.

2. Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in epigrafe -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento del citato provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, ritenendolo illegittimo.

3. Con la relazione istruttoria in epigrafe il Ministero riferente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso - in quanto implicherebbe “un’indagine su vizi di merito” non ammessa in sede di ricorso straordinario - e si è espresso per il suo rigetto nel merito.

4. Tanto premesso, la Sezione ritiene di essere in possesso di sufficienti elementi per procedere all’esame della presente controversia.

Ritiene, altresì, la Sezione di poter prescindere dall’esame dell’eccezione d’inammissibilità del ricorso formulata dall’Amministrazione riferente in quanto il ricorso stesso deve, in ogni caso, ritenersi infondato nel merito.

5. Con un unico motivo di gravame il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato, e del presupposto provvedimento sanzionatorio, per violazione degli artt. 418 e 425 del regolamento generale per l’Arma dei Carabinieri (rgac) nonché degli artt. 10 e 14 del regolamento di disciplina militare (rdm).

Secondo il ricorrente, infatti, nella presente fattispecie non sarebbe ravvisabile quel “grave difetto di vigilanza” richiesto dal citato art. 418 rgac ai fini dell’addebitabilità al ricorrente stesso delle omissioni poste in essere da un componente del nucleo di cui il medesimo era il comandante, e ciò in considerazione del fatto che l'interessato avrebbe predisposto adeguate “modalità di controllo delle pratiche” gestite dal predetto nucleo.

Le disposizioni regolamentari richiamate dall'Amministrazione nel provvedimento sanzionatorio, quindi, non sarebbero state violate dal ricorrente ma esclusivamente dal suo sottoposto, con la conseguenza che il provvedimento sanzionatorio sarebbe privo dei necessari presupposti.

5.1. Dette censure non possono essere condivise.

Preliminarmente la Sezione rileva che, in base alla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, “la Pubblica amministrazione è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine alla valutazione dei fatti addebitati al dipendente, circa il convincimento sulla gravità delle infrazioni addebitate e sulla conseguente sanzione da infliggere, in considerazione degli interessi pubblici che devono essere tutelati attraverso tale procedimento; in tale quadro, il provvedimento disciplinare sfugge ad un pieno sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, non potendo in nessun caso quest'ultimo sostituire le proprie valutazioni a quelle operate dall'Amministrazione, salvo che le valutazioni siano inficiate da travisamento dei fatti ovvero il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente” (Cons. di Stato, Sez. III, 5 giugno 2015, n. 2791).

Orbene, nel caso di specie, la Sezione ritiene che il contestato provvedimento sanzionatorio non risulti affetto dai vizi individuati dalla richiamata giurisprudenza, i quali, peraltro, non sono stati eccepiti dal ricorrente, che si è viceversa limitato a sovrapporre, in maniera non consentita, le proprie valutazioni in merito alla sanzionabilità della propria condotta a quelle compiute dai competenti organi amministrativi, senza produrre sufficienti elementi a sostegno della correttezza del suo operato.

Nel caso di specie, dunque, la decisione dell'Amministrazione - come detto ampiamente discrezionale - di ritenere la condotta del ricorrente come affetta da un difetto di vigilanza sul lavoro compiuto dai suoi sottoposti, non risulta né illogica né irragionevole, atteso che dagli atti del fascicolo emerge che l'interessato - a capo del nucleo preposto allo svolgimento delle attività di indagine de quibus - non si sia avveduto, per un lungo periodo di tempo, pari quasi ad undici mesi, che la pratica relativa alle predette indagini non era stata evasa, non ponendo quindi in essere un adeguato controllo sulle attività del predetto nucleo.

Inoltre, la contestata sanzione deve anche ritenersi proporzionata rispetto all'omissione addebitata al ricorrente, atteso che, come esplicitamente previsto dall'art. 1360 del Codice dell'ordinamento militare, la sanzione di corpo del “rimprovero” può essere comminata a fronte di “lievi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio”, come quella commessa dall'interessato nella fattispecie in esame.

Pertanto, non potendosi nella specie ritenere sussistenti quei vizi che soli consento al G.A. di valutare nel merito le scelte ampiamente discrezionali compiute dai competenti organi amministrativi, il contestato provvedimento sanzionatorio non può che ritenersi legittimo, con l’ulteriore conseguenza che deve ritenersi legittimo anche l’impugnato provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, nei confronti del quale il ricorrente non ha formulato alcuna specifica doglianza.

6. Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso risulta infondato e deve, conseguentemente, essere respinto.

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 2 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del soggetto indicato nel presente parere, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Claudio Boccia Gianpiero Paolo Cirillo




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Re: Provvedimenti Disciplinari

Inviato: ven mar 17, 2017 8:11 pm
da panorama
per opportuna notizia onde evitare perdite di tempo.

ricorso dichiarato inammissibile.
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1) - l’interessato non ha presentato avverso la sanzione impugnata il previo ricorso gerarchico, ai sensi dell’art. 1363, secondo comma, del codice dell’ordinamento militare, di cui al d. lgs. n. 66 del 15 marzo 2010;

2) - come ha chiarito la Corte Costituzionale nella citata sentenza, «la scelta del legislatore di privilegiare la via gerarchica quale naturale e immediata sede di soluzione delle controversie in ordine all’irrogazione delle sanzioni… è da considerarsi il risultato d’un congruo bilanciamento tra l’esigenza di coesione dei corpi militari e quella di tutela dei diritti individuali».
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201700620
- Public 2017-03-17 -


Numero 00620/2017 e data 13/03/2017 Spedizione


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 8 marzo 2017

NUMERO AFFARE 02898/2013

OGGETTO:
Ministero della Difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, in data 9 febbraio 2012, da Marco P.., Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza, contro il Ministero della Difesa, avverso la sanzione disciplinare di corpo del “richiamo”;

LA SEZIONE

Vista la relazione, n. 17609 del 21 gennaio 2013, con la quale il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Dante D'Alessio;


Considerato che, come ha evidenziato l’Amministrazione, l’interessato non ha presentato avverso la sanzione impugnata il previo ricorso gerarchico, ai sensi dell’art. 1363, secondo comma, del codice dell’ordinamento militare, di cui al d. lgs. n. 66 del 15 marzo 2010;

Considerato che la questione riguardante la legittimità costituzionale della disposizione dettata dell’art. 1363, secondo comma, del codice dell’ordinamento militare (e prima dall’art. 16, secondo comma, della legge n. 382 dell’11 luglio 1978), è stata ritenuta non fondata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 113 del 22 aprile 1997;

Considerato, in particolare, che, come ha chiarito la Corte Costituzionale nella citata sentenza, «la scelta del legislatore di privilegiare la via gerarchica quale naturale e immediata sede di soluzione delle controversie in ordine all’irrogazione delle sanzioni… è da considerarsi il risultato d’un congruo bilanciamento tra l’esigenza di coesione dei corpi militari e quella di tutela dei diritti individuali».

Considerato che questa Sezione ha sempre ritenuto che la violazione della disposizione in questione determina l’inammissibilità del ricorso straordinario (fra i più recenti, cfr. il parere n. 2251 del 2 novembre 2016):

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dante D'Alessio Gianpiero Paolo Cirillo




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafa'

Re: Provvedimenti Disciplinari

Inviato: mer mag 17, 2017 8:43 pm
da panorama
trattazione Parere provvisorio.
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1) - sanzione disciplinare di corpo di giorni 3 di consegna per:

“Maresciallo Ordinario dei Carabinieri non rappresentava, nelle forme e secondo le procedure previste, la mancata corresponsione di trattamento economico di missione cui asseriva avere diritto ricorrendo direttamente, dopo notevole lasso di tempo, all’intervento di un legale causando nocumento al prestigio dell’Istituzione in violazione dell’articolo 12, comma 2, del Regolamento di disciplina militare (doveri attinenti alla dipendenza gerarchica), dell’articolo 10, comma 2 del Regolamento di disciplina militare (doveri attinenti al grado), del numero 425 del Regolamento generale per l’Arma dei Carabinieri (trascuratezza, negligenza e ritardi nell’adempimento dei doveri in genere) e del n. 65 dell’Istruzione sul carteggio per l’Arma dei Carabinieri”.
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PARERE INTERLOCUTORIO ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201701063
-Public 2017-05-12-

Numero 01063/2017 e data 11/05/2017 Spedizione


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 3 maggio 2017

NUMERO AFFARE 02895/2013

OGGETTO:
Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. S. C., avverso la sanzione disciplinare di corpo di giorni 3 di consegna.

LA SEZIONE
Vista la relazione n. 0464718 del 20/12/2012, con la quale il Ministero della difesa, Direzione generale personale militare, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Andrea Pannone;

Il maresciallo ordinario dell’Arma dei Carabinieri C. S. ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l’annullamento della sanzione disciplinare di corpo di giorni 3 (tre) di consegna, per la mancanza compendiata nella seguente motivazione: “Maresciallo Ordinario dei Carabinieri non rappresentava, nelle forme e secondo le procedure previste, la mancata corresponsione di trattamento economico di missione cui asseriva avere diritto ricorrendo direttamente, dopo notevole lasso di tempo, all’intervento di un legale causando nocumento al prestigio dell’Istituzione in violazione dell’articolo 12, comma 2, del Regolamento di disciplina militare (doveri attinenti alla dipendenza gerarchica), dell’articolo 10, comma 2 del Regolamento di disciplina militare (doveri attinenti al grado), del numero 425 del Regolamento generale per l’Arma dei Carabinieri (trascuratezza, negligenza e ritardi nell’adempimento dei doveri in genere) e del n. 65 dell’Istruzione sul carteggio per l’Arma dei Carabinieri”.

In sostanza l’Amministrazione, che propende per il rigetto del gravame, ritiene che vi sia stata, nella rappresentazione delle proprie pretese la violazione della normale linea gerarchica di esposizione ed intervento, con conseguente nocumento del prestigio dell’Istituzione.

Orbene, dovendosi valutare i presupposti ed anche la proporzionalità della sanzione inflitta, in base alle censure dedotte, la Sezione ritiene indispensabile, per un’approfondita e completa valutazione dell’intera vicenda, di dover acquisire, a cura dell’Amministrazione richiedente, una dettagliata relazione integrativa, nella quale siano indicati i tempi e i modi di soddisfazione del credito, specificando se il trattamento di missione sia stato corrisposto, alla fine, spontaneamente dall’Amministrazione, ovvero a seguito di procedimento giurisdizionale, ovvero, viceversa, non sia stato corrisposto affatto.

Invita l’Amministrazione a svolgere il predetto adempimento nel termine di 60 giorni decorrente dalla data di ricezione del presente parere interlocutorio, dandone partecipazione alla parte ricorrente, con congruo termine per repliche e/o controdeduzioni.

P.Q.M.

impregiudicata ogni questione in rito e nel merito, invita l’Amministrazione a procedere all’adempimento di cui in motivazione entro i termini ivi previsti, rinviando nelle more l’esame del ricorso.

Manda alla segreteria di trasmettere il presente provvedimento anche alla parte ricorrente.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Pannone Gerardo Mastrandrea




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà

Re: Provvedimenti Disciplinari

Inviato: mer mag 17, 2017 8:57 pm
da panorama
trattazione Parere provvisorio.
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sanzione disciplinare di corpo di giorni 2 di consegna.

Il CdS richiede:

1) - Orbene, la Sezione ritiene, ......., di dover acquisire, a cura dell’Amministrazione richiedente, una relazione integrativa nella quale siano indicati il numero delle pratiche di polizia giudiziaria assegnate alla competente Stazione negli anni dal 2003 al 2007, il numero degli addetti al loro disbrigo e il numero di pratiche non evase per ciascun anno e riportate all’anno successivo.

N.B.: mi sembra ragionevole tale richiesta di dati da parte del CdS..
- Ora mi auguro che quel comandante di Stazione prenda tutte le pratiche personalmente una ad una, tra cui anche quelle da lui evase personalmente dovendo dimostrare il suo lavoro fatto e quello degli altri sottufficiali per bilanciare l'attività svolta.

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PARERE INTERLOCUTORIO ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201701064
-Public 2017-05-12-

Numero 01064/2017 e data 11/05/2017 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 3 maggio 2017

NUMERO AFFARE 03314/2013


OGGETTO:
Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. OMISSIS, avverso la sanzione disciplinare di corpo di giorni 2 di consegna.

LA SEZIONE
Vista la relazione n. 0209192 dell’8 maggio 2012, con la quale il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Andrea Pannone;


Il Comandante del reparto territoriale carabinieri di Olbia (OT), con provvedimento n. 233/3 in data 23 aprile 2009, infliggeva al maresciallo capo OMISSIS la sanzione disciplinare di corpo di giorni 2 (due) di “consegna” per la mancanza compendiata nella seguente motivazione: “Ispettore addetto alla stazione, palesando minore senso di responsabilità e trascuratezza, non coadiuvava adeguatamente il proprio Comandante, concorrendo ad accumulare rilevante arretrato di pratiche di p.g. (polizia giudiziaria) non inoltrate con la dovuta celerità all’a.g. (autorità giudiziaria)”.

Orbene, la Sezione ritiene, per un’approfondita e completa valutazione dell’intera vicenda, ai fini della verifica (nei limiti della sindacabilità) dei presupposti e della proporzionalità della sanzione inflitta, di dover acquisire, a cura dell’Amministrazione richiedente, una relazione integrativa nella quale siano indicati il numero delle pratiche di polizia giudiziaria assegnate alla competente Stazione negli anni dal 2003 al 2007, il numero degli addetti al loro disbrigo e il numero di pratiche non evase per ciascun anno e riportate all’anno successivo.

Invita l’Amministrazione a svolgere il predetto adempimento nel termine di giorni sessanta, decorrente dalla data di ricezione del presente parere interlocutorio, partecipando gli ulteriori dati alla parte ricorrente, con termine per controdeduzioni.

P.Q.M.

impregiudicata ogni questione in rito e nel merito, invita l’Amministrazione a procedere all’adempimento di cui in motivazione entro i termini ivi previsti, rinviando nelle more l’esame del ricorso.

Manda alla segreteria di trasmettere il presente provvedimento anche alla parte ricorrente.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Pannone Gerardo Mastrandrea




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà