Pagina 6 di 13

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: dom mag 26, 2013 3:24 am
da mustevex
Mi inserisco in questa discussione per porre un importante quesito a coloro che sapranno darmi una risposta ed un valido aiuto,sono un ex Sovrintendente della Polizia di Stato il 7 settembre 2012 il Ministero dell'interno ha disposto nei confronti del sottoscritto la (Destituzione) cessazione ope legis dal servizio a decorrere dal 02.07.2004(data di inizio sospensione cautelare dal servizio a seguito di procedimento penale) ai sensi dell'art. 8 lettera b del D.P.R. nr. 737/1981, a seguito di una sentenza di condanna diventata definitiva il 27.12.2012 per anni 5 e dell''interdizione perpetua dai pubblici uffici. Il 27.12.2010 a seguito di riforma della c.m.o per fisica inabilità, ho iniziato a percepire il previsto trattamento pensionistico, ma alla sopracitata data del 7 settembre 2012 tale trattamento pensionistico con nota della Prefettura della mia città mi è stato revocato, poichè il Ministero dell'interno con analoga disposizione ha comunicato alla locale sede provinciale dell'inps gestione ex inpdap di volere sospendere il pagamento del mio trattamento pensionistico poichè alla nuova data di cessazione(02.07.2004) non avevo maturato i requisiti necessari per la pensione. Vorrei chiedere a chi conosce la materia se sono ancora in tempo a fare qualche ricorso che per motivi di forza maggiore non ho potuto finora fare, e se a tale riguardo ho qualche possibilità di vincerlo e a chi dovrei indirizzarlo( TAR; CORTE DEI CONTI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, etc). Saluto tutti e ringrazio sin d'orà chi saprà rispondermi.

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: ven mag 31, 2013 7:20 am
da blacklist
E' vecchia lo so, magari l'Avvocato Carta me ne vorrà ancora di più, ma ieri, al TAR Lazio, si è discusso il ricorso che mi riguarda... e non so ancora niente!

LETTERA APERTA AL CAPO DELLA POLIZIA
SESSO GRATIS
Eccellenza,
non sono un pedofilo, non poteva certamente immaginare, chi scrive, che la fanciulla che gli si offriva, nuda, con la pelle vellutata, il seno turgido, a coppa di champagne, il candore dell’ingenuità, fosse minore di 21 anni. Fosse stato altrimenti, avrebbe certamente usato la ragione che contraddistingue noi umani dagli animali e l’avrebbe respinta…
Erano ormai anni che lo scrivente era consapevole che presso codesto Ministero era stato costituito sul suo capo, un voluminoso fascicolo, evidentemente raccolto in faldoni. Segno che qualche funzionario, pluto-massonico, napoletanamente detto “guappo”, invece di assolvere ai compiti istituzionali, non ha trovato altro da fare che vessare un sottoposto, sindacalista, che ha “alzato la cresta” con un proprio amico-collega. Quando ultimamente sono stato convocato presso codesto Dicastero, ne ha avuto conferma. Immagina, chi scrive, che la consultazione della nutrita documentazione sia giocoforza difficoltosa. Ed è per questo che una volta per tutte, proverà a riassumerla. Questa narra di una persecuzione scellerata, spietata, portata avanti inizialmente non si sa per quale ragione. Poi per ritorsione sindacale. (Eccellenza, al Suo predecessore, Dr. De Gennaro, ho dato non poco filo da torcere ricoprendo, chi scrive, la veste di Segretario Provinciale di una Organizzazione Sindacale… ovviamente sempre nel rispetto dei ruoli).
Nel 1996, a distanza di pochi mesi dal suo insediamento al Reparto Mobile di Bologna, il nuovo dirigente, asseritamente con “amici potenti” al Ministero, ebbe a raccogliere le frustrazioni di un giovane funzionario, già noto per le sue “scalmane” contro tutto e tutti… quelli che non appartenevano alla sua immaginaria “casta”. Promosse un procedimento disciplinare nei propri confronti al fine di infliggergli la massima punizione prevista dall’art.7 DPR 737/1981: La destituzione, ”””Per essersi assentato per più di cinque giorni senza giustificato motivo”””.(età anagrafica dell’incolpato: anni 43, precedenti disciplinari “0”). La mossa traeva origine da una propria assenza per motivi di salute ed ampiamente documentata da certificati medici. L’argomentazione accusatoria voleva che cinque giorni dell’assenza (centrali) non erano coperti da giustificazione (sic!). Avuta la certezza che la procedura, portata avanti con palese abuso e mistificazione dei fatti, avrebbe avuto uno sciagurato epilogo per se e la propria famiglia, l’esponente ebbe a produrre denuncia penale. In conseguenza di ciò, non più destituzione, ma… non poteva mica la Direzione dare l’impressione di aver sprecato i soldi dei contribuenti per protervia strumentale. Ecco la trovata; l’irrogazione comunque di una punizione. Di lieve entità ma pur sempre una punizione. “per comportamento scorretto nei confronti dell’Amministrazione” (?). Eccellenza, è inutile sottolineare: I fatti afferenti questa mancanza disciplinare non gli sono stati mai notificati e, ovviamente agli stessi, incomprensibili, non è stata fornita nessuna difesa. Mi scusi Eccellenza, ma questi pseudo tutori della Legge con ”amici potenti” al Ministero, conoscono quanto meno superficialmente quella che è alla base del nostro Ordinamento ovvero la Costituzione? Lo sanno che in termini di “punizioni” e di “difesa” la nostra Carta non fa nessuna differenza? Le garanzie di tutela debbono essere assicurate anche nel caso dell’irrogazione di una semplice multa per “divieto di sosta”.
Il successivo anno, caratterizzato da diversi scontri (vuolsi pesanti) sindacali, sempre ad opera dello stesso dirigente, viene avviato un nuovo procedimento disciplinare, ai sensi dell’ dell’art. 9 del citato DPR 737/81. Questa volta lo spunto trova origini su un procedimento penale del 1989 in capo allo scrivente, al proprio Dirigente “pro-tempore” ed altri quattro colleghi di ruolo e grado diversi, (in totale 6 poliziotti) procedimento dal quale chi scrive ne era uscito assolto unitamente ad altri due colleghi (un terzo era stato prosciolto in istruttoria). Fu quella l’occasione che alla motivata eccezione di chi scrive circa il fatto che nei confronti di due suoi coimputati ovvero quelli che come lui erano stati assolti, era già stato emesso decreto di archiviazione del procedimento disciplinare diede risposta l’interessamento degli “amici potenti” i quali, in spregio alla legge, con il solo potere dell’arroganza, sputtanando l’operato legittimo e legale di due Questori della Repubblica, quello di Milano e quello di Genova, con semplice atto di “guapperia”, dichiararono nulli entrambi i provvedimenti disponendo il ripetersi del procedimento disciplinare (?), ovviamente sempre a spese del contribuente (si concluderanno, poi, in un secondo tempo, più o meno con lo stesso risultato) Omette, l’esponente, per non tediare la S.V. e l’occasionale lettore, l’elencazione dettagliata di tutte le scorrettezze e tutti gli abusi poste in essere dagli “amici potenti”.
DALLE CITAZIONI DI CONFUCIO:
“Cummannà è meglie rò fottr”
Non avrebbe mai pensato, l’esponente, per estrazione, provenienza e cultura, che la fanciulla in premessa, potesse avere nell’animo la perversità di una mantide. Eccellenza, mi perdoni, con questa storia del “sesso gratis” non voglio offendere la Sua intelligenza, tantomeno quella dell’occasionale lettore, è soltanto un mezzo per far riposare la mente e concludere una lettura altrimenti pesante…
Prima di affrontare l’argomento afferente il terzo procedimento disciplinare tendente alla irrogazione della destituzione, sente chi scrive la necessità di fare un accenno all’antefatto. Lo scrivente si è visto soccombente in una lite intentata da un Funzionario del proprio Reparto, pupillo del Dirigente, in pratica il “Catone solenne” di cui ha parlato precedentemente. La disputa era sorta perché chi scrive, su un volantino sindacale, lo aveva accusato di aver preteso che il personale impegnato in un servizio di ordine pubblico nella città di Modena, consumasse il pasto alle 15,00 per mera arroganza. La stessa pretesa aveva incontrato le perplessità sia del Vicequestore Vicario della città di Modena che del Funzionario responsabile del servizio. Entrambi e separatamente avevano cercato telefonicamente di portarlo alla ragione. Ha accettato serenamente la sentenza posto che ad avviso dello scrivente i Signori Giudici avevano pienamente raggiunto la “verità giuridica”. Semmai forte aberrazione l’esponente prova per il Signor Giudice Istruttore per aver distorto palesemente la verità storica. Non capisce chi scrive come costui abbia potuto istruire (con teoremi spocchiosi) un procedimento penale senza sentire la necessità di escutere i principali testi (ossia i Funzionari della questura di Modena) Ma forse una spiegazione plausibile la si può trovare in una circostanza… l’applicazione del detto comune “me la canto e me la suono”, il G.I. altri non era che un Funzionario di Polizia in servizio a Bologna il quale, se non amico, quanto meno era ottimo conoscente e collega del primo.
All’inizio del 2002 lo scrivente si vide assegnato, inspiegabilmente, alla questura di Bologna. Il telegramma Ministeriale recitava, con termini lusinghieri, “trasferito con effetto immediato per urgenti ed inderogabili esigenze della Questura”. Altro che esigenze… per lungo tempo ha dovuto assistere al disagio, del Capo di Gabinetto il quale non sapeva che compiti assegnargli. Finche non venne collocato, in soprannumero, all’Ufficio per gli AA.GG.). E fu qui che apprese una cosa sconcertante… qualche “amico potente” di codesto Dicastero aveva mentito. L’organico della sede presentava un solo soprannumero… era quello del ruolo Ispettori. A distanza di una settimana dalla sconcertante scoperta, venne apostrofato, per ventura, da un giovane Funzionario del Reparto il quale gli confidò che circa un mese prima dal proprio trasferimento era pervenuta una nota del Ministero con la quale, con apparente distacco, si chiedeva alla Direzione quali provvedimenti disciplinari si stavano adottando in relazione alla lite poc’anzi accennata. La risposta del Dirigente “pro tempore” fu:”L’Ispettore Capo Gennaro Nablo è un punto di riferimento per il personale operativo e per i giovani Funzionari…”. Eccellenza, faccio peccato se penso che le mire degli “amici potenti” erano quelle di isolarlo dal reparto onde evitare lo sdegno ed una pericolosa reazione dei “ragazzi” per poi istruire un ennesimo procedimento disciplinare sotto l’auspicio, ancora una volta, del “me la canto e me la suono”? Cosa devo pensare Eccellenza , che sono fortunato perché nelle more mi hanno riformato per fisica inabilità la cui patologia principale era da riportarsi a causa di servizio?
… E veniamo all’atto finale con il quale gli “amici potenti” non mi hanno lasciato tranquillo nemmeno in pensione. A proposito, è vera la circostanza che il mio ex dirigente, quello che si è presentato in Tribunale con la qualifica di Questore per reggere “la parte” (?) al suo pupillo, e che in quella occasione è stato raggiunto da due funzionari “lacchè” con tanto di auto di servizio, con i rispettivi autisti, solo per deridere lo scrivente al termine del processo, per strana coincidenza è diventato a sua volta un “amico potente” ed assegnato a codesto Ministero?
Signor Capo della Polizia, contesto il “Suo” decreto di destituzione e la revoca della pensione. Lei eccepirà che l’ho già fatto ricorrendo perfino al Capo dello Stato…che poi ha respinto. Le rispondo:”per forza, finché le mie istanze, per un effetto bizzarro della Legge, devono essere preliminarmente gestite dal Suo Dicastero e finché i Suoi sleali sottoposti, gli “amici potenti” arrivano, con non poca disinvoltura, a dichiarare il falso, ho ben poco da sperare”. (i Suoi sleali collaboratori mi capiranno a cosa mi riferisco se consiglio loro di andarsi a consultare la Sentenza 27.6.2006 n.10 del Consiglio di Stato e confrontarla con le “manipolazioni” di cui al loro ricorso ). Eccellenza, in Italia non c’è nessuna Legge che permette di revocare la pensione a chicchessia per motivi disciplinari, eppure questo abuso è stato consumato. Il “Suo” decreto di destituzione è stato trasmesso, in violazione alle più elementari norme sulla riservatezza, all’Ufficio previdenziale (?) quale provvedimento di revoca delle mie spettanze (?). Ultimamente Le ho scritto più volte per protestare l’assurdità della cosa. Temo che per spirito di “colleganza” Le vengano riferiti solo alcuni aspetti delle mie doglianze. Che paradossalmente, avanti con gli anni, ammalato soprattutto per causa di servizio, dal luglio 2010, sono stato privato dei miei DIRITTI previdenziali e lasciato senza reddito. Temo tuttavia di essere stato sottovalutato, ho altri gradi di giudizio da percorrere. Perché Eccellenza, glie lo dico con retorica “per chi ha sete di Giustizia e ha terminato i bicchieri, la coppa delle mani diventa il più prezioso dei calici regali”. Mi rivolgerò al tribunale dello sdegno dei Poliziotti, specialmente di quelli giovani. Perché sappiano che se da un lato viene loro insegnato le basi del Diritto, la Costituzione, le Leggi, dietro le quinte, qualche Superiore, delinque dandosi impunemente al delitto. Perché Eccellenza, la quasi totalità dei Funzionari di Polizia che ho conosciuto, Professori di Diritto, Giudici Ordinari, sui banchi delle scuole di Polizia e nella vita professionale, mi hanno insegnato che urlare ad un Sottufficiale di Polizia: “ Lei dovrebbe stare come un cane fuori dalla porta del mio Ufficio e pendere dalle mie labbra” in Italia si chiama “mobbing” ed è reato; Affiggere un volantino sui muri della Caserma, che peraltro non è proprietà della Direzione, con il quale implicitamente si da del ladro ad un Sottufficiale della Polizia Italiana, in risposta ad un volantino sindacale (quello accennato in antefatto del terzo tentativo di destituzione) è reato; umiliare la propria moglie alla quale viene notificato un procedimento disciplinare a carico dell’esponente…per mezzo dei Carabinieri, in violazione all’art.20 del DPR 737/1981 e nonostante chi scrive si fosse reso disponibile a raggiungere il notificatore, è reato; Applicare pesantemente una disparità di trattamento, è reato (a proposito Eccellenza, Le risulta che i restanti due Poliziotti sono stati poi condannati e nonostante ciò hanno ricevuto una sanzione disciplinare blanda?); Perché infliggere una punizione non prevista dalla Legge, mi riferisco alla revoca del grado, è un abuso e pertanto un reato (si dice che addirittura c’è uno specifico decreto emesso nel 1998. E dove sta? perché non mi viene notificato? Lo scrivente è curioso di sapere a quale caxxio di normativa si è rifatto il relatore); Perché revocare, con un Decreto di valenza disciplinare, un decreto relativo allo stato di salute di un dipendente, senza un briciolo di riferimento normativo, è reato (Eccellenza, la prego, informi il relatore del “decreto” che Lei è il Capo della Polizia, non il Padreterno); L’altro Tribunale al quale intenderò rivolgermi è quello dell’Opinione Pubblica alla quale, Le ricordo, appartengono, tra l’altro, giornalisti, avvocati, politici e… giudici (anche giudici amministrativi i quali potranno avere qualcosa da ridire se si accorgono che è stato propinato loro un messaggio falso, magari attraverso canali non ufficiali, solo per suscitare il loro sdegno di onesti servitori dello Stato).
Mi dispiace, Eccellenza, sinora Le ho mentito, io la fanciulla non l’ho neanche sfiorata, troppi anni di differenza sulle spalle, sono vecchio pe sti strunzat.
A margine della lettera, Le trascrivo quanto c’è scritto sul mio foglio di congedo, certificatomi quale fatto incontrovertibile, dal Suo predecessore: “””Cessato dal servizio, con decorrenza 21.7.2004, ai sensi dell’art.129 1° e 2° comm. Del T.U. – DPR datato 10 gennaio 1957 n.3 e art.15 del DPR 29 ottobre 2001 n.461 - In Roma, 2 gennaio 2006”””.E allora, come la mettiamo? Io parlo di Leggi, Eccellenza, qualche Suo collaboratore, invece, con la mente ottenebrata dal potere, o meglio, con atto di “guapperia” violando i miei diritti e mancando a Lei di rispetto (e al Capo dello Stato... chieda al Dirigente della Sua Segreteria a cosa mi riferisco quando parlo del comma 2 dell’art.25 della nostra Costituzione in relazione al Decreto che Le hanno sottoposto alla firma), nella migliore delle ipotesi parla di fuffa, nella peggiore, del lato negativo del potere, l’arbitrio, l’abuso.
Mi dispiace ancora, essere stato costretto a “informarLa” del mio caso per vie alternative. Non ho avuto scelta. Tra la certezza di non percepire la pensione anche per il mese di ottobre e la lotta per il ripristino dei miei diritti, scelgo la seconda opzione. Al più presto, previo avviso al Signor Questore di Milano, darò corso ad un presidio di protesta, davanti alla “Caserma Garibaldi”, quindi, davanti alla “Caserma Annarumma” (che probabilmente qualche Suo collaboratore, specificatamente quello che ha elaborato con i piedi il decreto che mi colpisce, neanche sa chi sia quest’ultimo). Questo per iniziare. Mi riservo di notificare, ai Signori Questori competenti per territorio, analoghe proteste davanti alle Caserme: “Ilardi” “Smiraglia” “Castro Pretorio”. Come pure mi riservo altre iniziative del quale non è necessaria alcuna autorizzazione.
Resto fiero ed orgoglioso di essere stato una piccola parte della Polizia Italiana. E’ per questo che mi permetto, sentitamente, di salutarLa, idealmente, con la mano alla visiera.



Ispettore Superiore della Polizia di Stato – Sostituto Ufficiale di P.S.
(a termini dell’art. 15 D.L. 12 maggio 1995, nr.197)
V° Liceo Scientifico
Master in Diritto Penale all’università della Questura di Milano
Gennaro Nablo

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: sab giu 15, 2013 7:18 pm
da panorama
Sentenza della Corte dei Conti Sardegna.

1) - Il ricorrente, ex militare della Guardia di Finanza, è stato collocato in congedo assoluto in data 18/11/2001 per infermità.

2) - Con decreto del Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Calabria della Guardia di Finanza del 24/02/2005, registrato alla Corte dei conti il 04/10/2005, gli è stata concessa in via definitiva la pensione ordinaria sulla base di un servizio di complessivi anni 31, mesi 4 e giorni 21.

3) - Con determinazione del 03/08/2011, il Comandante Interregionale dell’Italia Centrale della Guardia di Finanza, ad esito di un procedimento disciplinare per fatti commessi dall’interessato, per i quali, con sentenza penale passata in giudicato, era stato condannato per il reato di OMISSIS e si era visto applicare la prescrizione per il reato di OMISSIS, ha disposto la rimozione dal grado del ricorrente, con decorrenza dal 03/11/2001, così intendendosi modificata la causa di cessazione dal servizio.

4) - Con decreto del Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Calabria della Guardia di Finanza del 21/12/2011 è stato revocato il trattamento di quiescenza attribuito con il decreto n. …. ed è stato disposto il recupero, a cura della competente sede dell’INPDAP, delle somme già corrisposte “per effetto dell’art. 206 del D.P.R. 1092/1973”.

5) - Conseguentemente, il Direttore dell’INPS, gestione ex INPDAP, sede di Oristano, con nota prot. n. ….. del 08/02/2012, ha notificato al OMISSIS il decreto di revoca della pensione e l’accertamento di un debito di euro 275.428,06 a suo carico per somme riscosse indebitamente a titolo di trattamento di quiescenza dal 18/02/2002 al 31/01/2012.

6) - In sostanza, la revoca del trattamento di quiescenza è stata disposta perché, essendo stata modificata retroattivamente l’originaria causa della cessazione dal servizio dell’interessato da infermità a perdita del grado , i requisiti anagrafici e contributivi posseduti al momento della cessazione non erano più idonei a far maturare il diritto a pensione.

La Corte dei Conti precisa:

7) - Va innanzi tutto precisato che, secondo giurisprudenza pacifica, il provvedimento con il quale è stata applicata al ricorrente la sanzione disciplinare della perdita del grado non è sindacabile da questa Corte nemmeno in via incidentale, trattandosi di atto inerente al rapporto di pubblico impiego e quindi sottratto alla giurisdizione del giudice contabile, il quale deve limitarsi a delibarne gli effetti sul diritto al trattamento di quiescenza.

8) - Ad avviso della Sezione, la soluzione del caso deve prendere le mosse dai principi di diritto enunciati dalle Sezioni riunite di questa Corte con sentenza n. 15/2011/QM del 21/11/2011.

9) - Secondo le SSRR, non esiste in capo all’amministrazione un generale potere di autoannullamento dei provvedimenti concessivi della pensione, in quanto la materia è espressamente regolata da disciplina speciale, contenuta (per quanto riguarda la pensionistica ordinaria) negli artt. 203 e sgg. del d.P.R. n. 1092/1973.

10) - Tale normativa, ispirata ad un evidente favor nei confronti del pensionato, delinea un insieme compiuto e chiuso dei casi nei quali il provvedimento pensionistico può essere annullato d’ufficio (l’uso del termine “revoca” è chiaramente improprio, secondo la citata sentenza), dovendosi ritenere che al di fuori di essi non sia consentita alcuna altra forma di autotutela. La disciplina in questione, sempre secondo la citata sentenza, è da considerare addirittura più favorevole rispetto a quella della pensionistica di guerra, in quanto, a differenza di quest’ultima, prevede termini precisi entro i quali la “revoca” della pensione può essere disposta.


11) - Fatte queste premesse, va detto che l’art. 204 del cit. d.P.R. n. 1092/1973 prevede che il provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza possa essere revocato o modificato quando:

a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti;

b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennità o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare della pensione, assegno o indennità;

c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento;

d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi.

12) - Appare di tutta evidenza che la revoca della pensione disposta con il decreto della Guardia di Finanza n. … del 21/12/2011 non rientra in alcuna delle ipotesi contemplate nella citata disposizione, come del resto riconosciuto dalla stessa amministrazione nella memoria difensiva di costituzione in giudizio (“l’originario decreto di pensione ordinaria […] non è stato modificato per alcuno dei motivi prescritti dall’art. 204 del D.P.R. 1092/73, bensì per mutata causa di cessazione dal servizio con decorrenza retroattiva”).

13) - Conseguentemente, il ricorso va ritenuto fondato, dovendosi giungere alla conclusione che il sopravvenuto provvedimento disciplinare di perdita del grado abbia inciso esclusivamente su profili attinenti allo status giuridico del militare, ma che non possa esplicare effetti sul provvedimento di liquidazione definitiva della pensione per le ragioni indicate nella citata sentenza delle SSRR di questa Corte (in terminis, Sezione Campania, n. 2640 del 07/12/2010 già cit.).

Ricorso ACCOLTO.

Per completezza vi rimando alla lettura della sentenza qui sotto nel caso serva a qualcuno.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SARDEGNA SENTENZA 182 2013 PENSIONI 05/06/2013


Sent. n.182/2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
pronuncia la seguente

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 22807 del registro di Segreteria, proposto da
G. F., nato a …. il ……, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea PETTINAU ed Elena PETTINAU, presso lo studio dei quali in Cagliari, piazza Gramsci 18 è elettivamente domiciliato

RICORRENTE
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), gestione ex INPDAP, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro DOA e Mariantonietta PIRAS
e
Comando della Guardia di Finanza, Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Calabria

RESISTENTI
Uditi, nella pubblica udienza del 28 maggio 2013, l’avv. Andrea PETTINAU per il ricorrente, l’avv. Alessandro DOA per l’INPS e il Tenente A. G. per la Guardia di Finanza, i quali hanno confermato le rispettive conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto a ministero degli avvocati Andrea PETTINAU ed Elena PETTINAU, il sig. G. F., ex militare della Guardia di finanza, ha vocato in giudizio l’INPS gestione ex INPDAP e il Comando della Guardia di Finanza, Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Calabria, chiedendo che, in accoglimento del ricorso, questa Corte:

“accerti e dichiari la inefficacia ed irrilevanza dei provvedimenti qui contestati ai fini del diritto al trattamento pensionistico, che andrà conseguentemente confermato in capo al ricorrente sin dal momento del collocamento in congedo.

In via meramente subordinata, dichiarare la irripetibilità delle somme erogate dall’Istituto a titolo di pensione dal 18/02/2002 al 31/01/2012. Spese secondo giustizia”.

Contestualmente al ricorso, è stata proposta istanza cautelare per la sospensione del provvedimento impugnato con il quale era stata disposta la revoca della pensione.

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) si è costituito in giudizio a ministero degli avvocati Alessandro DOA e Mariantonietta PIRAS, i quali, con memoria difensiva depositata il 25/06/2012, hanno concluso nei seguenti termini: “- rigettare la richiesta diretta ad ottenere la sospensione dei provvedimenti impugnati, per difetto dei presupposti di legge.

- nel merito, rigettare il ricorso ovvero dichiarare che non sussiste responsabilità dell’Istituto Previdenziale;

- in ogni caso con vittoria di spese e di onorari”.

La Guardia di Finanza, Comando Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Calabria si è costituita in giudizio con memoria difensiva a firma del Capo Ufficio Amministrazione Tenente Colonnello P. B., depositata il 25/05/2012, con la quale sono state formulate conclusioni di rigetto del ricorso perché manifestamente infondato.

La Sezione, con ordinanza n. 126/2012 del 26/06/2012 ha accolto l’istanza di provvedimento cautelare, disponendo che, nelle more della definizione della causa di merito, l’INPS, gestione ex INPDAP provvedesse al ripristino della pensione revocata.

Con note conclusive depositate per l’udienza del 28/05/2013, l’avv. Andrea PETTINAU ha insistito per l’accoglimento del ricorso, concludendo perché la Corte “accerti e dichiari l’inefficacia ed irrilevanza dei provvedimenti contestati col ricorso ai fini del diritto al trattamento pensionistico, che andrà conseguentemente confermato in capo al ricorrente sin dal momento del collocamento in congedo e con dichiarazione di irripetibilità delle somme erogate dall’Istituto a titolo di pensione dal 18/02/2001 al 31/01/2012. Con vittoria di spese e onorari con distrazione delle stesse a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso onorari ex art. 93 c.p.c.”.

La causa è stata decisa come da dispositivo letto in udienza, per le motivazioni di seguito esposte in

DIRITTO
Il ricorrente, ex militare della Guardia di Finanza, è stato collocato in congedo assoluto in data 18/11/2001 per infermità.

Con decreto del Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Calabria della Guardia di Finanza n. … del 24/02/2005, registrato alla Corte dei conti il 04/10/2005, gli è stata concessa in via definitiva la pensione ordinaria sulla base di un servizio di complessivi anni 31, mesi 4 e giorni 21.

Con foglio n. …….. del 05/09/2008, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha autorizzato il pagamento in via provvisoria, in favore del OMISSIS, della pensione privilegiata nella misura del decimo della pensione normale.

Con determinazione n. …… del 03/08/2011, il Comandante Interregionale dell’Italia Centrale della Guardia di Finanza, ad esito di un procedimento disciplinare per fatti commessi dall’interessato, per i quali il OMISSIS, con sentenza penale passata in giudicato, era stato condannato per il reato di OMISSIS e si era visto applicare la prescrizione per il reato di OMISSIS, ha disposto la rimozione dal grado del ricorrente, con decorrenza dal 03/11/2001, così intendendosi modificata la causa di cessazione dal servizio.
Con decreto del Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Calabria della Guardia di Finanza n. …. del 21/12/2011 è stato revocato il trattamento di quiescenza attribuito con il decreto n. …. ed è stato disposto il recupero, a cura della competente sede dell’INPDAP, delle somme già corrisposte “per effetto dell’art. 206 del D.P.R. 1092/1973”.

Conseguentemente, il Direttore dell’INPS, gestione ex INPDAP, sede di Oristano, con nota prot. n. ….. del 08/02/2012, ha notificato al OMISSIS il decreto di revoca della pensione e l’accertamento di un debito di euro 275.428,06 a suo carico per somme riscosse indebitamente a titolo di trattamento di quiescenza dal 18/02/2002 al 31/01/2012.

In sostanza, la revoca del trattamento di quiescenza è stata disposta perché, essendo stata modificata retroattivamente l’originaria causa della cessazione dal servizio dell’interessato da infermità a perdita del grado , i requisiti anagrafici e contributivi posseduti al momento della cessazione non erano più idonei a far maturare il diritto a pensione.

Il ricorrente deduce: 1) che la norma cui ha fatto riferimento la Guardia di Finanza per disporre la modificazione retroattiva della causa di cessazione dal servizio (l’art. 923 del d. l.vo n. 66/2010), in quanto entrata in vigore successivamente all’acquisizione del diritto a pensione, non sarebbe applicabile nella fattispecie; 2) che comunque tale norma non avrebbe riflessi sul trattamento di quiescenza; 3) che il diritto a pensione si sarebbe “cristallizzato” al momento del collocamento in congedo e non potrebbe avere incidenza su di esso l’esito successivo di un procedimento disciplinare; 4) che comunque sarebbe stato riconosciuto il suo diritto alla pensione privilegiata di 5^ cat. e che tale trattamento di quiescenza non è condizionato alla maturazione di un’anzianità minima di servizio; 5) che in ogni caso, in via subordinata, le somme percepite non sarebbero ripetibili, se non nel caso di dolo, ex art. 206 d.P.R. n. 1092/1973.

Va innanzi tutto precisato che, secondo giurisprudenza pacifica, il provvedimento con il quale è stata applicata al ricorrente la sanzione disciplinare della perdita del grado non è sindacabile da questa Corte nemmeno in via incidentale, trattandosi di atto inerente al rapporto di pubblico impiego e quindi sottratto alla giurisdizione del giudice contabile, il quale deve limitarsi a delibarne gli effetti sul diritto al trattamento di quiescenza.

Ne consegue che non può essere sindacata la decisione della Guardia di Finanza di fare applicazione dell’art. 923 del d. l.vo 15/03/2010, n. 66, così come non può essere messo in discussione che, per effetto del suddetto provvedimento, la causa di cessazione dal servizio dell’interessato è stata modificata retroattivamente nella perdita del grado , ai sensi della suddetta disposizione.

Peraltro, ad abundantiam, va osservato che anche la normativa precedente (v. il combinato disposto degli artt. 10, comma 1 l. n. 189/1959 e 37 l. n. 599/1954) prevedeva analoga disciplina.

Ancora, va puntualizzato che, contrariamente a quanto affermato dalla parte ricorrente, l’interessato, per quanto consta, non è titolare di pensione privilegiata, non risultando in atti che il relativo procedimento si sia concluso con l’emissione del provvedimento di concessione di tale trattamento.

Infatti, il ricorrente ha fatto riferimento (v. memoria difensiva depositata il 07/06/2012 per la discussione dell’istanza cautelare) a due pareri della CMO di Messina del 17/12/2001 e della CMO di Firenze del 29/02/2008 che, come è noto, sono atti endoprocedimentali i quali non possono essere confusi con il provvedimento di concessione della pensione. Né, va soggiunto, la parte ha proposto alcuna domanda volta all’accertamento del relativo diritto, evidentemente partendo dall’assunto (erroneo, per le ragioni viste) che lo stesso fosse stato già riconosciuto.

Ciò detto, la questione di diritto che interessa la presente controversia è nota ed ha dato origine a soluzioni differenti nella giurisprudenza di questa Corte (a titolo esemplificativo, in senso favorevole alla tesi di parte ricorrente, sia pure con motivazioni non sempre coincidenti, v. Sezione Sicilia, n. 2443 del 08/08/2012; Sezione Campania, n. 2640 del 07/12/2010; Sezione Emilia Romagna, n. 1876 del 06/12/2010; contra, Sezione Lombardia, n. 552 del 12/10/2010; Sezione Friuli-Venezia Giulia, n. 65 del 14/04/2010; Sezione Liguria, n. 268 del 23/04/2008).

Ad avviso della Sezione, la soluzione del caso deve prendere le mosse dai principi di diritto enunciati dalle Sezioni riunite di questa Corte con sentenza n. 15/2011/QM del 21/11/2011.

Con detta sentenza, le SSRR hanno esaminato in via diretta la problematica dei poteri dell’amministrazione in tema di autotutela riguardante i provvedimenti concessivi delle pensioni di guerra.

Nell’occasione, peraltro, le stesse SSRR hanno preso in esame, incidentalmente, ma comunque in maniera approfondita, la disciplina vigente in analoga materia per la pensionistica ordinaria, delineandone i profili di coincidenza e di differenziazione con quella oggetto di scrutinio diretto.

Secondo le SSRR, non esiste in capo all’amministrazione un generale potere di autoannullamento dei provvedimenti concessivi della pensione, in quanto la materia è espressamente regolata da disciplina speciale, contenuta (per quanto riguarda la pensionistica ordinaria) negli artt. 203 e sgg. del d.P.R. n. 1092/1973.

Tale normativa, ispirata ad un evidente favor nei confronti del pensionato, delinea un insieme compiuto e chiuso dei casi nei quali il provvedimento pensionistico può essere annullato d’ufficio (l’uso del termine “revoca” è chiaramente improprio, secondo la citata sentenza), dovendosi ritenere che al di fuori di essi non sia consentita alcuna altra forma di autotutela. La disciplina in questione, sempre secondo la citata sentenza, è da considerare addirittura più favorevole rispetto a quella della pensionistica di guerra, in quanto, a differenza di quest’ultima, prevede termini precisi entro i quali la “revoca” della pensione può essere disposta.

Su detta normativa, sempre facendo riferimento alle motivazioni della sentenza delle SSRR, non ha inciso la normativa sopravvenuta (segnatamente gli artt. 1, comma 136 della legge 30/12/2004, n. 311 e 21 nonies della legge 07/08/1990, n. 241, aggiunto dalla legge 11/02/2005, n. 15), trattandosi di norme a carattere generale che, in assenza di espressa disposizione al riguardo, non possono avere valenza abrogativa di norme speciali preesistenti, in forza del principio secondo cui lex posterior generalis non derogat priori speciali (l’affermazione delle SSRR si riferisce alla normativa speciale in tema di pensioni di guerra, ma le argomentazioni svolte appaiono sicuramente utilizzabili anche con riguardo alla tematica qui in discussione).

Fatte queste premesse, va detto che l’art. 204 del cit. d.P.R. n. 1092/1973 prevede che il provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza possa essere revocato o modificato quando:

a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti;

b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennità o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare della pensione, assegno o indennità;

c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento;

d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi.

Appare di tutta evidenza che la revoca della pensione disposta con il decreto della Guardia di Finanza n. … del 21/12/2011 non rientra in alcuna delle ipotesi contemplate nella citata disposizione, come del resto riconosciuto dalla stessa amministrazione nella memoria difensiva di costituzione in giudizio (“l’originario decreto di pensione ordinaria […] non è stato modificato per alcuno dei motivi prescritti dall’art. 204 del D.P.R. 1092/73, bensì per mutata causa di cessazione dal servizio con decorrenza retroattiva”).

Alla luce di tale considerazione, non ha rilievo l’argomento proposto dalla difesa dell’INPS in dibattimento, secondo cui il termine per l’emanazione del provvedimento di revoca sarebbe stato da ritenere necessariamente sospeso per tutto il periodo occorrente alla conclusione del procedimento disciplinare, che a sua volta doveva attendere la conclusione del procedimento penale. Trattandosi di revoca disposta al di fuori dei casi indicati nella norma, non può farsi ovviamente alcun discorso di termini (a proposito dei quali, peraltro, va detto incidentalmente, l’art. 205 del d.P.R. n. 1092/1973 non prevede alcuna ipotesi di sospensione della decorrenza).

Conseguentemente, il ricorso va ritenuto fondato, dovendosi giungere alla conclusione che il sopravvenuto provvedimento disciplinare di perdita del grado abbia inciso esclusivamente su profili attinenti allo status giuridico del militare, ma che non possa esplicare effetti sul provvedimento di liquidazione definitiva della pensione per le ragioni indicate nella citata sentenza delle SSRR di questa Corte (in terminis, Sezione Campania, n. 2640 del 07/12/2010 già cit.).

Pertanto, va dichiarato il diritto del ricorrente a mantenere il trattamento pensionistico originariamente concessogli con il decreto n. …. del 24/02/2005 del Comandante della Guardia di Finanza, Comando Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Calabria. Stante l’accoglimento della domanda principale, resta assorbito l’esame dei motivi di doglianza relativi alla irripetibilità dei ratei di pensione riscossi sino alla revoca della pensione.

Sui ratei non erogati per effetto di tale revoca spettano al ricorrente gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi, con decorrenza dalla scadenza dei ratei stessi e sino al pagamento.

Le spese del giudizio vanno poste a carico della Guardia di Finanza, dovendosi tenere conto che nella fattispecie l’INPS ha agito come ordinatore secondario della spesa, eseguendo il provvedimento di revoca della pensione adottato dall’amministrazione di provenienza del pensionato.

Dette spese vanno liquidate in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario, nella misura indicata in dispositivo, quantificata tenendo conto della complessità e del valore della causa.

PER QUESTI MOTIVI

il ricorso di G. F. è accolto.

Per l’effetto, è dichiarato il diritto del ricorrente a mantenere la pensione concessagli con decreto n. ….. del 24/02/2005 del Comandante della Guardia di Finanza, Comando Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Calabria.

Sulle somme arretrate dovute al ricorrente spettano al medesimo gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi, con decorrenza dalla scadenza dei singoli ratei non corrisposti per effetto del provvedimento di revoca della pensione e sino al pagamento.

La Guardia di Finanza è condannata al pagamento, in favore del difensore del ricorrente, avv. Andrea PETTINAU, dichiaratosi antistatario, delle spese di assistenza legale, che si liquidano nella complessiva somma di euro duemila al netto degli oneri di legge.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di trenta giorni dalla data dell’udienza.
Così deciso in Cagliari, nell’udienza del 28 maggio 2013.
Il Giudice unico
f.to Antonio Marco CANU

Depositata in Segreteria il 05 giugno 2013.
Il Dirigente
f.to Paolo Carrus

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: sab ott 26, 2013 4:41 pm
da panorama
Quello che potrebbe accadere alle ns. vedove, anche se il post è diverso.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

note del Centro Nazionale Amministrativo di Chieti, con le quali è stata richiesta la restituzione delle somme erogate a titolo di pensione di reversibilità per un importo di euro 13. 76 4,93, atteso che il coniuge, alla data di risoluzione del rapporto d’impiego (6 dicembre 2006), non aveva maturato le necessarie annualità di servizio per godere del trattamento pensionistico.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) - L’appuntato scelto dei Carabinieri OMISSIS - collocato in congedo assoluto per inidoneità permanente al servizio in data 06/12/2006 e deceduto in data 12/12/2007 - con sentenza del Tribunale di Catania del 2006 è stato condannato alla pena patteggiata di 12 mesi di reclusione ed euro 400 di multa per OMISSIS.

2) - Con il ricorso in esame, la signora OMISSIS, vedova dell’appuntato OMISSIS, ha impugnato il provvedimento di rideterminazione della decorrenza della sanzione disciplinare della perdita del grado e le note del Centro Nazionale Amministrativo di Chieti, con le quali è stata richiesta la restituzione delle somme erogate a titolo di pensione di reversibilità per un importo di euro 13. 76 4,93, atteso che il coniuge, alla data di risoluzione del rapporto d’impiego (6 dicembre 2006), non aveva maturato le necessarie annualità di servizio per godere del trattamento pensionistico.

Il resto, in parte, x completezza leggetelo qui sotto.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

24/10/2013 201302496 Sentenza 3


N. 02496/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00180/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 180 del 2009, proposto da:
(OMISSIS – vedova) -, rappresentata e difesa dall'avv. ….., presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Catania, via Oliveto Scammacca, 23/C;

contro
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege, in via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento
- del provvedimento emesso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri prot n. …./D-2-36 del 10 settembre 2007 a mezzo del quale sarebbe stata disposta, a carico del deceduto marito della ricorrente, sig. OMISSIS, la perdita del grado di Appuntato Scelto dell'Arma dei Carabinieri a decorrere dal 6/12/2006;
- OMISSIS;.
OMISSIS

FATTO
L’appuntato scelto dei Carabinieri OMISSIS - collocato in congedo assoluto per inidoneità permanente al servizio in data 06/12/2006 e deceduto in data 12/12/2007 - con sentenza del Tribunale di .... n. …. del ….. 2006 è stato condannato alla pena patteggiata di 12 mesi di reclusione ed euro 400 di multa per OMISSIS per costringere a commettere un reato. Per i medesimi fatti è stato sottoposto a procedimento disciplinare definito con la perdita del grado per motivi disciplinari. In particolare, con un primo provvedimento datato 08/12/2006, il direttore generale della Direzione Generale per il personale militare determinava l’irrogazione della predetta sanzione disciplinare.

OMISSIS

OMISSIS

Infine, con provvedimento del 10/09/2007, l’Amministrazione, preso atto della nota del 24/07/2006 con la quale la Regione Carabinieri Sicilia aveva comunicato che l’appuntato OMISSIS era stato collocato in congedo in data 6 dicembre 2006 (e non 7 dicembre 2006) rideterminava la decorrenza del provvedimento di perdita del grado (già adottata con determinazione del 27 gennaio 2007) dal 6 dicembre 2006 anziché dal 7 dicembre 2006. Quest’ultimo provvedimento è stato notificato all’interessato in data 8 novembre 2007.

Con il ricorso in esame, la signora OMISSIS, vedova dell’appuntato OMISSIS, ha impugnato il provvedimento di rideterminazione della decorrenza della sanzione disciplinare della perdita del grado e le note del Centro Nazionale Amministrativo di Chieti, con le quali è stata richiesta la restituzione delle somme erogate a titolo di pensione di reversibilità per un importo di euro 13. 76 4,93, atteso che il coniuge, alla data di risoluzione del rapporto d’impiego (6 dicembre 2006), non aveva maturato le necessarie annualità di servizio per godere del trattamento pensionistico.

Il ricorso è affidato i seguenti motivi di ricorso:
- violazione di legge e dei principi in materia di autotutela (artt. 7, 21 quinquies e 21 nonies della legge n. 241/1990)

- incompetenza del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri;

- violazione del termine per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari;

- violazione di legge (artt. 22 e 35 della legge n. 1168/1961) ed eccesso di potere per sviamento caratterizzato da un forzato tentativo dell’amministrazione di far retroagire il provvedimento di perdita del grado a un momento anteriore a quello dell’avvenuto collocamento in congedo dell’appuntato OMISSIS.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.

Con ordinanza numero 245/2009 è stata accolta la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

Le parti hanno successivamente scambiato memorie, insistendo nelle rispettive difese, e l’Amministrazione resistente ha anche eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività e per difetto di legittimazione attiva della ricorrente, poiché il provvedimento impugnato era stato già notificato al coniuge defunto e non impugnato nei termini di legge.

Alla pubblica udienza del 25 settembre 2013, il ricorso è stato posto in decisione, come da verbale.

DIRITTO
La Sezione, dopo un approfondito esame della fattispecie (e alla luce delle dettagliate difese dell’Amministrazione formulate in vista della odierna udienza pubblica) deve rivedere e modificare l’orientamento già espresso in sede cautelare circa la fondatezza del ricorso.

Nell'ordine logico-giuridico devono essere esaminati, anzitutto, il quarto e sesto motivo di ricorso, incentrati sulla presunta violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 35 della legge n. 1168/1961 che, secondo la difesa di parte ricorrente, avrebbero impedito la retrodatazione del provvedimento di perdita del grado alla data di cessazione dal servizio per infermità (06/12/2006.)

Le censure sono infondate.

L’art. 22 della legge n. 1168/1961 (applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, definita anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. 66/2010) dispone che “Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, nei cui riguardi si verifica una delle cause di cessazione dal servizio continuativo prevista dal presente capo, cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

Qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di Commissione di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione del militare dal servizio continuativo si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta”. Inoltre, par la parte d’interesse, l’art. 34 dispone che “Il militare di truppa dell'Arma dei Carabinieri incorre nella perdita del grado per una delle seguenti cause: (…) 6) rimozione per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari ovvero per comportamento comunque contrario alle finalità dell'Arma o alle esigenze di sicurezza dello Stato, previo giudizio della Commissione di disciplina; (…)”. Infine, il successivo art. 35 prevede che: “La perdita del grado è disposta: a) con determinazione ministeriale, per i militari di truppa dell'Arma in servizio; b) con determinazione del comandante generale dell'Arma per i militari di truppa in congedo. La perdita del grado decorre dalla data della determinazione nei casi di cui ai numeri 1), 5) e 6) dell'art. 34, dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui ai numeri 2) e 3) e dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi di cui a numeri 4) e 7) dello stesso art. 34. Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell'art. 22, la perdita del grado per le cause indicate ai numeri 6) e 7) dell'art. 34 decorre dalla data in cui il militare ha cessato dal servizio continuativo”.

Dal predetto quadro normativo emerge che nelle fattispecie di cui al secondo comma dell’art.22 (“Qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di Commissione di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione del militare dal servizio continuativo si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta”) il legislatore impone l’applicazione del secondo comma dell’art. 35, con conseguente decorrenza della perdita del grado per motivi disciplinari (indicata al n.6) dell’art. 234) dalla DATA IN CUI IL MILITARE HA CESSATO DAL SERVIZIO CONTINUATIVO. È noto, infatti, che la perdita del grado costituisce una causa di cessazione dal servizio permanente che si basa sull’impossibilità di prosecuzione del rapporto d'impiego da parte di un soggetto che, rimosso dal grado, non possiede più il profilo necessario professionale per il quale era stato arruolato; in alcuni casi, caratterizzati da particolare gravità e tra i quali rientra la perdita del grado per motivi disciplinari, l’ art. 35 citato impone la prevalenza dell'evento sopravvenuto (condanna e/o conseguente sanzione disciplinare) rispetto alla causa infermità prioritariamente accertata, con la conseguenza che la decorrenza degli effetti della perdita del grado è rigidamente fissata dal legislatore, senza alcun margine di discrezionalità da parte dell’amministrazione procedente. Ciò è quanto si è verificato nella fattispecie in esame ove l’amministrazione, resasi conto di un mero errore materiale, si è limitata a rettificare la decorrenza giuridica della perdita del grado già adottata conformemente alle disposizioni normative sopra richiamate.

Del resto, l'esatta qualificazione di un provvedimento va effettuata tenendo conto del suo effettivo contenuto e della sua causa reale, anche a prescindere dal "nomen iuris" formalmente attribuito dall'amministrazione; nel caso in esame, che il provvedimento del 10/09/2007 costituisca una mera rettifica, è confermato oltre che dal tenore letterale del medesimo (“occorre procedere alla rettifica della data di decorrenza”) anche dalla circostanza che esso richiama integralmente il provvedimento d’irrogazione della perdita del grado del 27/01/2007 e non opera alcuna rinnovazione delle precedenti valutazioni. (cfr., ex multis, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 8 ottobre 2012, n. 1973 e 13 luglio 2012, n. 1548).

Sulla base delle ragioni sopra esposte, sono prive di pregio giuridico anche le censure dedotte con i primi due motivi di ricorso, concernenti l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la violazione dei principi in materia di autotutela. Si tratta di violazioni irrilevanti, poiché, come già osservato, la rettifica, quale provvedimento volto alla semplice correzione di errori materiali o di semplici irregolarità involontarie, si distingue radicalmente dall'annullamento d'ufficio e dalla revoca (non avendo natura di vero e proprio provvedimento di riesame) e non è assoggettato alla disciplina di cui all'art. 21nonies della l. n. 241/1990, in quanto:

- non riguarda atti affetti da vizi di merito o di legittimità e non presuppone alcuna valutazione, più o meno discrezionale, in ordine alla modifica del precedente operato della P.A. (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 1548/2012, cit.), anzi secondo parte della giurisprudenza, ha natura doverosa, in luogo della discrezionalità insita nel potere di annullamento d'ufficio (T.A.R. Lazio – Latina, sez. I, 17 luglio 2013, n. 644);

- non coinvolge la valutazione dell'interesse pubblico sotteso all'emanazione del provvedimento di primo grado (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 1973/2012, cit.) e non comporta nessuna valutazione tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato (cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige, Bolzano, Sez. I, 19 luglio 2009, n. 271);

- non richiede una motivazione rigorosa (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 1973/2012, cit.), né l'attivazione del contraddittorio ex artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990, poiché non incide sulla volontà decisionale precedentemente manifestata (T.A.R. Toscana, sez. III,2 maggio 2012, n. 852) . Quanto all’omessa comunicazione ex art 7 della legge n. 241/1990, va inoltre messa in evidenza la natura vincolata del provvedimento impugnato con conseguente applicazione della disposizione dell’art. 21octies della legge n. 241/1990, secondo la quale non è annullabile il provvedimento amministrativo quando ricorrano congiuntamente la violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, la natura vincolata del provvedimento, e l’inevitabilità del contenuto dispositivo, che palesemente non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (cfr., ex multis, Cons. Stato, VI, 17 gennaio 2011, n. 256).

E’ infondato anche il terzo motivo di ricorso, relativo alla pretesa incompetenza del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri per l’adozione della sanzione disciplinare della perdita del gradito in luogo dell'invocata competenza ministeriale. Invero, sebbene l'art. 12 della legge n. 1168/1691 disponga nel senso della competenza ministeriale, (“il provvedimento di cessazione dal servizio continuativo è adottato con determinazione ministeriale, per i casi di cui alle lettere c), d) e f”), tuttavia, la disposizione deve essere coordinata con il successivo art. 35 della medesima legge che precisa che “La perdita del grado è disposta: a) con determinazione ministeriale, per i militari di truppa dell'Arma in servizio; b) con determinazione del comandante generale dell'Arma per i militari di truppa in congedo”.

Proprio per questa ragione, la Direzione Generale per il Personale Militare, che aveva precedentemente disposto la perdita del grado del militare (determinazione del 08/12/2006) ha poi disposto l’annullamento del predetto atto rimettendo la trattazione dell’affare al comando generale dell’Arma dei Carabinieri.

Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso concernente la presunta tardività del procedimento disciplinare, trattandosi di censure che involgono la regolarità del predetto procedimento che risulta già definito con i provvedimenti di irrogazione della perdita del grado del 08/12/2006 e del 27/01/2007, entrambi non tempestivamente impugnati.

In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.

Le spese possono essere eccezionalmente compensate tra le parti in ragione della natura della controversia e del complessivo esito processuale (oltre che della stessa incerta attività provvedimentale posta in essere dalla P.A.).

Quanto, infine, all’ammissione della parte ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, provvisoriamente concessa dalla Commissione Gratuito Patrocinio, il Collegio ritiene di dover ammettere in via definitiva la ricorrente al predetto beneficio, disponendo la trasmissione degli atti al competente Ufficio finanziario ai fini della verifica della permanenza delle condizioni previste per l’ammissione al patrocinio, ai sensi dell’art. 127 del D.P.R. 115/2002.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) respinge il ricorso in indicato in epigrafe.

Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Gabriella Guzzardi, Consigliere
Agnese Anna Barone, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/10/2013

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: lun nov 04, 2013 10:51 pm
da Marco64
Ho letto e riletto il post inerente all'argomento in trattazione, mi sembra di aver capito che vi siano conclusioni contrastanti da parte degli intervenuti. A tal proposito, chiedo chiarezza a chi può fornire notizie sul quesito che di seguito posto.
Nel caso in cui un militare collocato in pensione per inabilità, può vedersi revocare la pensione per una eventuale condanna successiva a seguito di procedimento penale militare per il reato: "Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o di servizio" e per " disobbedienza"???? entrambi i reati prevedono una condanna massina di un anno ciascuno senza pene accessorie.
Grazie a tutti coloro che interverranno.

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: sab feb 08, 2014 3:51 pm
da panorama
PIEMONTE SENTENZA 178 23/12/2013
---------------------------------------------------------------------------------------------------
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PIEMONTE SENTENZA 178 2013 PENSIONI 23/12/2013
---------------------------------------------------------------------------------------------------

SENT. N. 178/13

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Primo Ref. Dott. Walter Berruti, quale Magistrato a ciò delegato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della Legge 21 luglio 2000 n. 205, come modificato dall’art. 42, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
in forma semplificata
nel giudizio in materia di pensioni militari iscritto al nr. 19318/M del Registro di Segreteria, promosso da C. F., nato a ….. il ….., rappresentato e difeso dall’Avv. A. F. T., , con domicilio eletto presso lo studio di questi in Roma, V.le delle Medaglie d’oro n. 266, giusta procura speciale a margine del ricorso,

contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, Comando interregionale dell’Italia nord-occidentale della Guardia di Finanza;

e contro
INPS ex gestione INPDAP; INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione ex INPDAP, Sede territoriale di Torino 2, quale successore dell’INPDAP ai sensi dell’ art. 21 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, in persona del Presidente e legale rappresentante, rappresentato e difeso anche disgiuntamente, dagli avv.ti ……. dell’Ufficio legale dell’Istituto, come da procura generale ad lites conferita per atto del notaio Paolo Castellini, rep. 77882/19525 del 16.2.2012 e rep. 77928/19549 del 12 marzo 2012, con loro elettivamente domiciliato in Torino, Via Arcivescovado n. 9;

per l’annullamento
previa sospensione, dell’atto del Reparto tecnico logistico amministrativo Piemonte della Guardia di Finanza del 19 luglio 2013 n. … con cui si chiede all’INPS di sospendere la corresponsione della pensione al ricorrente e si avvia il procedimento per la revoca della pensione conferita a seguito della cessazione per infermità, nonché la determinazione dell’INPS di Torino 2 ex gestione INPDAP del 24 ottobre 2013 con cui si dispone il recupero di un indebito pensionistico di euro 102.976,34 e atti presupposti, tra cui gli atti con cui è stata sospesa e revocata la pensione del ricorrente a partire dalla rata di ottobre 2013;

nonché per l’accertamento
del diritto del ricorrente a percepire la pensione ordinaria e ogni altro trattamento pensionistico connesso, dalla data del provvedimento di riforma, con conseguente condanna delle intimate Amministrazioni, anche in ordine agli arretrati maggiorati di interessi e rivalutazione.

Viste le determinazione del Comando generale della Guardia di Finanza del 25 gennaio 2006 con cui il ricorrente viene sospeso precauzionalmente dall’impiego a decorrere dal 26 gennaio 2006 poiché imputato in un procedimento penale per un reato dal quale può derivare la perdita del grado per rimozione, del Comando regionale del Piemonte della Guardia di Finanza del 5 luglio 2006 n. …… con la quale è stato disposto il collocamento del ricorrente in congedo assoluto per infermità a decorrere dal 31 maggio 2006, dello stesso Comando regionale del 10 luglio 2006 n. …… con cui è stata determinata la cessazione della sospensione cautelare alla stessa data del 31 maggio 2006, del Reparto tecnico logistico amministrativo Piemonte della Guardia di Finanza del 2 maggio 2012 n. … con cui è conferita al ricorrente la pensione a decorrere dal 31 maggio 2006, del Comando interregionale dell’Italia nord-occidentale dell’8 luglio 2013 n. …. con cui è determinata la perdita del grado del ricorrente a decorrere dal 31 maggio 2006 e corrispondentemente modificata la causa di cessazione dal servizio,

nonché la nota del Reparto tecnico logistico amministrativo Piemonte della Guardia di Finanza del 19 luglio 2013 n. ….. con cui si chiede all’INPS di sospendere la corresponsione della pensione al ricorrente e si avvia il procedimento per la revoca della pensione conferita a seguito della cessazione per infermità,

Vista le determinazione dell’INPS di Torino 2 ex gestione INPDAP del 24 ottobre 2013 con cui si dispone il recupero di un indebito pensionistico di euro 102.976,34 e si comunica la disposta revoca della pensione a partire dalla rata di ottobre 2013;

Considerato che, con gli atti predetti, da un lato, viene revocato il trattamento pensionistico del ricorrente, iscrizione n. …, a decorrere dalla rata del mese di ottobre 2013, alla luce delle prefate determinazioni adottate dal Comando della Guardia di Finanza, e, dall’altro, individuato nei confronti dell’interessato un debito complessivo di euro 102.976,34 a fronte delle somme percepite e asseritamente non dovute a valere sul predetto trattamento pensionistico , per il periodo dal 1° maggio 2007 al 30 settembre 2013, disponendosi, nel contempo, il recupero del suddetto importo mediante versamento in un’unica soluzione;

Visto il ricorso per l’annullamento, previa sospensione cautelare delle summenzionate determinazioni, di revoca e di recupero di somme, adottate dalle Amministrazioni in parola, depositato il 20 novembre 2013 e l’atto contenente motivi aggiunti depositato il 28 novembre 2013;

Vista la memoria difensiva depositata in data 17 dicembre 2013 dalla Guardia di Finanza - Reparto tecnico logistico amministrativo Piemonte;
Vista la memoria di costituzione depositata in data 17 dicembre 2013 dall’INPS – Gestione dipendenti pubblici;
Visto il decreto con il quale è stata fissata la camera di consiglio del 19 dicembre 2013 per l’esame della domanda cautelare;
Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934 n. 1214 ed il relativo Regolamento di procedura;
Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 n. 453 convertito nella Legge 14 gennaio 1994 n. 19;
Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 n. 543 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 n. 639;
Vista la Legge 21 luglio 2000 n. 205;
Uditi, in camera di consiglio, l’Avv. A. F. T. per il ricorrente e l’Avv. Michela Foti per l’INPS;
Vista l’istanza, formulata in tale sede dal difensore del ricorrente, in ordine all'adozione di una decisione in forma semplificata, cui il difensore dell’INPS non si è opposto;

Visto l'articolo 9, comma 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205, che richiama, per i giudizi pensionistici avanti la Corte dei conti l’articolo 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, e gli artt. 60 e 74 del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, recante il codice del processo amministrativo;
Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;
Constatata la pienezza del contraddittorio e dell'istruttoria;

Ritenuto di poter decidere con sentenza succintamente motivata ai sensi delle richiamate norme, ravvisata la manifesta infondatezza del ricorso.

CONSIDERATO
- che i provvedimenti adottati dal Comando della Guardia di Finanza e, a seguire, dall’Istituto previdenziale, sono giustificati dall’Amministrazione con riferimento all’esigenza di revocare il trattamento di pensione già in precedenza concesso, per difetto dei requisiti previsti dalla normativa di settore, e di recuperare, nei confronti del pensionato, l’indebito maturato sull’assegno di quiescenza per il periodo sopra indicato;

- che la questione oggetto del presente giudizio attiene alla valutazione, ai fini del riconoscimento del diritto all’attribuzione del trattamento pensionistico di anzianità, della sopravvenuta modifica della causa di cessazione dal servizio: da “riforma per infermità” a “perdita del grado per rimozione” in conseguenza di condanna penale divenuta irrevocabile, ovvero, in altri termini, se il provvedimento di cessazione dal servizio per “perdita del grado” abbia effetti retroattivi e vincolanti sul diritto a pensione;

- che, per quanto qui interessa l’art. 867, comma 5 del Codice dell’ordinamento militare (D.lgs. n. 66/2010 che ha sostituito la L. n. 599/1954) dispone che: “la perdita del grado decorre dalla data di cessazione dal servizio, ovvero, ai soli fini giuridici, dalla data di applicazione della sospensione precauzionale, se sotto tale data, risulta pendente un procedimento penale o disciplinare che si conclude successivamente con la perdita del grado, salvo che il militare sia stato riammesso in servizio” e il successivo art. 923, dopo aver elencato le cause di cessazione del rapporto di impiego del militare, fra cui infermità e perdita del grado, al comma 5 che: “il militare cessa dal servizio, nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle predette cause, anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto procedimento si conclude successivamente con un provvedimento di perdita del grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa”;

- che la Sez. III d’appello di questa Corte (cfr. sent. n. 5 del 9 gennaio 2013, puntualmente richiamata dalla difesa dell’INPS) in fattispecie analoga alla presente ha affermato che: “Né si comprende per quale motivo, qualora intervenga perdita del grado, la cessazione dal servizio non debba intendersi intervenuta per tale causa anche ai fini pensionistici: è evidente che, in tale circostanza, vengono meno le ragioni che hanno indotto il legislatore, nei casi di cessazione dal servizio per invalidità, a derogare espressamente, con il citato art. 1, comma 32, l. n. 335/95, alla nuova disciplina in materia di requisiti di accesso e decorrenza dei trattamenti pensionistici. Opera quindi, in presenza di perdita del grado, una sostituzione ope legis, coerente con la valenza latamente sanzionatoria del più volte menzionato art. 37 (norma oggi contenuta nell’art. 923 comma 5 D.lgs. n. 66/2010 cit.), di tale causa con qualsiasi altro motivo di cessazione, anche temporalmente antecedente, come nel caso di specie” , pervenendo alla conclusione che: “Il principio di rilevanza del titolo della perdita di grado agli effetti pensionistici, mai abrogato, trova invece esplicita conferma nel menzionato art. 923 d.lgs. n. 66/2010”;

- che tali principi, enunciati da giurisprudenza di secondo grado, appaiono pienamente condivisibili ed aderenti al quadro normativo recato dall’attuale disciplina dell’ordinamento militare;

- che quindi, non essendo più l’infermità il titolo della cessazione dal servizio, difetta in capo al ricorrente l’anzianità necessaria per l’accesso alla pensione. Questi invero, con un con un’età di 40 anni e anzianità, al 31 maggio 2006, di anni 22 e mesi 8 (cfr. la memoria della Guardia di Finanza, non contestata sul punto) non possedeva i requisiti minimi, contributivi e di età anagrafica, previsti dalla normativa in materia (cfr., per il personale militare, l’art. 6 D.lgs n. 165/1997, che rimanda all’art. 1 commi 25,26,27 e 29 L. n. 335/1995);

- che trattandosi di difetto, ab origine, del diritto a pensione, cui non è opponibile alcun affidamento incolpevole del ricorrente, sottoposto, peraltro, sin dal 26 gennaio 2006 a sospensione precauzionale dall’impiego poiché imputato in procedimento penale per un reato dal quale può derivare la perdita del grado per rimozione, trovano integrale applicazione le regole sulla ripetibilità dell’indebito oggettivo;

- che le spese, tuttavia, possono essere compensate in considerazione delle oscillazioni della giurisprudenza di primo grado;

P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione monocratica, con decisione in forma semplificata ai sensi dell'art. 9, comma 3, della L. 21 luglio 2000, n. 205

RESPINGE
il ricorso. Spese compensate
Così deciso in Torino, il 23 dicembre 2013
IL GIUDICE
(F.to Dott. Walter Berruti)


Depositata in Segreteria il 23 Dicembre 2013

Il Direttore della Segreteria
(F.to Antonio Cinque)

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: sab feb 08, 2014 4:08 pm
da morgan1964
....trasparente e scontato...senza possibilità di repliche.

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: sab feb 08, 2014 5:11 pm
da panorama
Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana

Appello vinto dal M.D.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEZIONE DI APPELLO PER LA SICILIA SENTENZA 331 20/11/2013
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SEZIONE DI APPELLO PER LA SICILIA SENTENZA 331 2013 PENSIONI 20/11/2013



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana
composta dai magistrati:

dott. SALVATORE CILIA Presidente
dott. SALVATORE CULTRERA Consigliere
dott. PINO ZINGALE Consigliere
dott.ssa ANNA LUISA CARRA Consigliere
dott. VALTER DEL ROSARIO Consigliere- relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N.331/A/2013

nel giudizio d’appello in materia pensionistica iscritto al n. 4442/AM del registro di segreteria, promosso dal Ministero della Difesa- Direzione Generale della Previdenza Militare avverso L. S., nato a ….. il Omissis, residente ad …….., in via ……, difeso dall’avv. A. F. T. (con domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. F. F., in via Montepellegrino, n.135, Palermo), per la riforma della sentenza n.2443/2012, emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana in data 8.8.2012;

visti tutti gli atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 26 settembre 2013 il relatore dott. Valter Del Rosario e l’avv. OMISSIS per il sig. OMISSIS; non comparso alcuno per il Ministero della Difesa.

FATTO

Dagli atti acquisiti al fascicolo processuale si evince che:

nei confronti del maresciallo maggiore aiutante dei carabinieri L. S. (in servizio nell’Arma dal …….1978) venne promosso nell’anno 2003 un procedimento penale per il reato di “peculato militare” (v. la richiesta di rinvio a giudizio formulata il 22.9.2003 dalla Procura Militare della Repubblica di Palermo);

in pendenza di tale procedimento penale, il OMISSIS, nel gennaio 2004, venne riscontrato affetto da infermità ……, ragion per cui, dopo aver fruito di vari periodi di licenza straordinaria e di convalescenza, venne collocato in congedo per inabilità fisica assoluta e permanente in data 28.1.2005 (in conformità al giudizio espresso dalla Commissione Medica presso l’ospedale militare di Messina);

rilevato che il OMISSIS era in possesso dei requisiti minimi di anzianità (almeno venti anni di servizio effettivo) previsti dalla normativa vigente per l’accesso al trattamento di quiescenza nei casi di cessazione dal servizio per inabilità fisica (requisiti assai più favorevoli rispetto a quelli stabiliti, in via generale, per tutte le altre tipologie di pensionamento anticipato rispetto al limite d’età), il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri- Centro Nazionale Amministrativo, con provvedimento n…. del 4.4.2005, attribuì al OMISSIS la pensione provvisoria calcolata sulla base di un’anzianità utile di anni 31, mesi 4 e giorni 25;

il procedimento penale, già pendente a carico del OMISSIS sin dal 2003, proseguì il suo corso e si concluse con la condanna definitiva del medesimo, riconosciuto colpevole del reato di “peculato militare”, alla pena di anni uno di reclusione, cui si aggiunse la sanzione accessoria della “perdita del grado”, ai sensi dell’art. 219 del c.p.m.p. (v. la sentenza n……/2007 della Corte d’Appello Militare di Napoli, divenuta irrevocabile il 22.9.2007, confermativa della sentenza n…./2005 emessa dal Tribunale Militare di Palermo);

a seguito del procedimento disciplinare instaurato a suo carico per il comportamento delittuoso da lui tenuto, al OMISSIS venne irrogata, con effetti dal 28.1.2005 (stessa data in cui era cessato dal servizio), la sanzione della “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari”, in base al combinato disposto degli artt. 60, n.6, e 37 della L. 31.7.1954, n.599 (v. il decreto del Ministero della Difesa- Direzione Generale per il Personale Militare n…. del 14.4.2008).

Tenuto conto di tali circostanze, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri- Centro Nazionale Amministrativo- Ufficio Trattamento di Quiescenza rilevò che alla fattispecie concernente il maresciallo maggiore aiutante L. S. risultavano pienamente applicabili le specifiche disposizioni dettate dall’art. 37 della L. n.599/1954, secondo cui:

“Il sottufficiale dei carabinieri, nei cui riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dal servizio permanente previste dal presente capo (tra cui l’inabilità fisica assoluta e permanente per infermità o lesioni), cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

Qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di una commissione di disciplina che comporti la perdita del grado, la cessazione del sottufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata, a suo tempo, disposta”.

L’Amministrazione affermò, pertanto, che:

il titolo di cessazione dal servizio del OMISSIS era giuridicamente costituito, a tutti gli effetti, dal provvedimento che ne aveva sancito la “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari” (susseguente al comportamento illecito da lui tenuto, accertato con sentenza penale definitiva di condanna);

in tale peculiare contesto il OMISSIS (nato il Omissis) non poteva vantare, con riferimento alla data (28.1.2005) in cui venne posto in congedo, né il requisito anagrafico d’età né l’anzianità minima di servizio utile che erano prescritti, in linea generale, dalla normativa vigente (art. 6 del D.L.vo n.165/1997, come modificato dall’art. 59, commi 6 e ss., della L. n.449/1997) per poter fruire della pensione in tutti i casi di collocamento a riposo anticipato rispetto ai limiti d’età (ad eccezione di quello disposto per inabilità fisica).

Conseguentemente, il Centro Nazionale Amministrativo:

dispose l’interruzione dell’erogazione della pensione, che era stata liquidata in via provvisoria in favore del OMISSIS con decorrenza dall’epoca in cui egli era stato collocato in congedo dopo essere stato dichiarato permanentemente inabile al servizio per infermità;

avviò la procedura per il recupero dei ratei di pensione che il OMISSIS aveva nel frattempo percepito nonchè per la costituzione in favore del medesimo della posizione assicurativa presso l’I.N.P.S., ai sensi della L. n.322/1958 (v. le note emesse nel luglio 2008).

* * * * *

Avverso i provvedimenti emessi dal Ministero della Difesa e dal Centro Nazionale Amministrativo dell’Arma dei Carabinieri il OMISSIS inoltrò ricorso alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione siciliana, chiedendo che:

fosse riconosciuto il suo diritto a percepire la pensione che gli era stata attribuita per accertata inidoneità fisica al servizio, prima che venisse emanato il provvedimento con cui era stato sancito il suo collocamento in congedo per “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari”;

fosse, pertanto, dichiarata l’illegittimità sia dell’interruzione dell’erogazione della pensione sia della procedura di recupero dei ratei che erano stati da lui nel frattempo percepiti.

* * * * *

Con la sentenza n.2443/2012 il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso proposto dal OMISSIS, sostenendo quanto segue.

In primo luogo, nella predetta sentenza è stato rilevato che il OMISSIS era cessato dal servizio in data 28.1.2005, con un’anzianità utile di anni 31, mesi 4 e giorni 25, sicuramente inferiore a quella prescritta, in linea generale, dal regime pensionistico di riferimento (art. 6 del D.L.vo n.165/1997, come modificato dall’art. 59 della L. n.449/1997) per poter fruire del trattamento di quiescenza anticipato rispetto al limite d’età.

In secondo luogo, nella medesima sentenza è stato evidenziato che nella fattispecie riguardante il OMISSIS dovrebbero trovare applicazione le disposizioni che sanciscono, in sede d’individuazione del titolo giuridico di cessazione dal servizio, il principio della prevalenza di quello della “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari” rispetto a qualsiasi altro titolo (ivi compreso il collocamento in congedo per inabilità fisica).

Tuttavia, secondo il Giudice di primo grado:

“la sanzione disciplinare della perdita del grado non potrebbe incidere retroattivamente ed in pejus sui diritti previdenziali acquisiti dal pensionato”, dato che “i requisiti per l’accesso alla pensione sono cristallizzati al momento del collocamento in congedo”;

d’altro canto, “il provvedimento disciplinare incide ordinariamente sul rapporto di servizio, avendo la finalità di sanzionare comportamenti illeciti tenuti dal dipendente pubblico in attività”;

“il provvedimento disciplinare della perdita del grado (decreto n…. del 14.4.2008), avente efficacia, per <fictio juris>, dalla stessa data in cui l’interessato era stato collocato in congedo per infermità, verrebbe ad incidere su una situazione giuridica già consolidata per fatto stesso dell’Amministrazione (quale quella concernente il trattamento pensionistico a suo tempo concesso al OMISSIS)”.

Pertanto, “non potendo reputarsi plausibile la revoca del trattamento pensionistico già attribuito al OMISSIS”, il Giudice di primo grado ha ritenuto di dover riconoscere il diritto del medesimo a percepire la pensione che gli era stata liquidata a seguito dell’accertamento dell’inabilità fisica al servizio, constatazione intervenuta prima dell’emanazione del provvedimento di “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari”.

* * * * *

Avverso la sentenza n.2443/2012 ha proposto appello il Ministero della Difesa- Direzione Generale della Previdenza Militare, contestando analiticamente le argomentazioni con le quali il Giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del OMISSIS.

In particolare, nell’atto d’appello e nella successiva memoria conclusionale l’Amministrazione ha sostenuto che i provvedimenti in materia pensionistica emessi nei riguardi del OMISSIS erano stati, di volta in volta, pienamente conformi alla normativa vigente.

Infatti, in un primo tempo, rilevato che il OMISSIS (nei cui confronti era già pendente procedimento penale) in data 28.1.2005 era stato dichiarato dai competenti organi sanitari permanentemente inabile al servizio per infermità ed era, altresì, in possesso dell’anzianità minima (almeno venti anni di servizio effettivo) specificamente richiesta dagli artt. 28 e 29 della L. n.599/1954 per poter fruire del trattamento di quiescenza in caso di collocamento in congedo per inabilità fisica, l’Amministrazione aveva correttamente liquidato a suo favore la pensione provvisoria (calcolata sulla base di un’anzianità utile di anni 31, mesi 4 e giorni 25).

Successivamente, però, rilevato che era stato emesso nei confronti del OMISSIS il decreto del Ministero della Difesa- Direzione Generale per il Personale Militare n…. del 14.4.2008 (con cui, a seguito del procedimento disciplinare instaurato a suo carico per il comportamento delittuoso da lui tenuto, al medesimo era stata inflitta, con effetti dal 28.1.2005, stessa data in cui era cessato dal servizio, la sanzione della “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari”), l’Amministrazione aveva constatato che il OMISSIS (da ritenersi giuridicamente cessato dal servizio, a tutti gli effetti, per “perdita del grado per rimozione”, in base alle chiare disposizioni contenute nell’art. 37 della L. n.599/1954, anzichè per inabilità fisica) non risultava in possesso né del requisito anagrafico d’età (almeno 52 anni) né dell’anzianità minima di servizio, che erano prescritti, in linea generale, dalla normativa vigente (art. 6 del D.L.vo n.165/1997, modificato dall’art. 59 della L. n.449/1997) per poter fruire della pensione nei casi di collocamento a riposo anticipato.

In sostanza, risultava del tutto evidente che:

tenuto conto dell’evoluzione della vicenda sopra descritta, al OMISSIS non spettava, sin dall’origine, il trattamento pensionistico che gli era stato attribuito, in via provvisoria (sulla base degli elementi di cui l’Amministrazione era all’epoca in possesso), a partire dal collocamento in congedo;

nei suoi confronti occorreva, quindi, recuperare i ratei pensionistici nel frattempo corrisposti.

Secondo il Ministero della Difesa, il Giudice di primo grado non avrebbe adeguatamente valutato tali circostanze di fatto e non avrebbe, altresì, correttamente interpretato ed applicato le norme di diritto in materia, pervenendo a conclusioni contrastanti con il quadro normativo vigente nonché difformi rispetto all’indirizzo giurisprudenziale ormai consolidatosi nell’ambito delle Sezioni regionali e d’appello della Corte dei Conti.

D’altro canto, le disposizioni contenute nell’art. 37 della L. n.599/1954 sono state recentemente riprodotte nell’art. 923 del D.L.vo 15.3.2010, n.66 (Codice dell’ordinamento militare), in cui il legislatore, dopo aver elencato le cause che possono determinare la risoluzione del rapporto d’impiego dei militari, ha ribadito che: “Il militare cessa dal servizio nel momento in cui nei suoi riguardi si verifichi una delle predette cause (tra cui l’inabilità fisica permanente dovuta ad infermità), anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto procedimento si conclude successivamente con un provvedimento che sancisce la perdita del grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa”.

Il Ministero della Difesa ha conclusivamente chiesto l’integrale riforma della sentenza impugnata, con conseguenziale riconoscimento della legittimità del proprio operato, dato che:

il titolo giuridico di cessazione dal servizio del OMISSIS risulta indiscutibilmente costituito dalla “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari”;

il OMISSIS (nato il Omissis) non poteva vantare, con riferimento alla data (28.1.2005) in cui era stato posto in congedo, né il requisito anagrafico di età né l’anzianità minima di servizio, che erano prescritti, in linea generale, dalla normativa vigente (D.L.vo n.165/1997, modificato dalla L. n.449/1997) per poter fruire della pensione in tutti i casi di collocamento a riposo anticipato rispetto ai limiti d’età (ad eccezione di quello disposto per inabilità fisica).

* * * * *

Il OMISSIS s’è costituito nel giudizio d’appello con il patrocinio dell’avv. OMISSIS.

Preliminarmente, il OMISSIS ha eccepito che il gravame del Ministero della Difesa sarebbe inammissibile, in quanto proposto dal dirigente del reparto “contenzioso” della Direzione Generale della Previdenza Militare (dott. Alfredo Venditti), che non risulta essere avvocato cassazionista.

Nel merito, il OMISSIS ha sostenuto che:

il provvedimento ministeriale n…. del 14.4.2008, con cui gli era stata irrogata la sanzione della “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari” con decorrenza, a tutti gli effetti, dal 28.1.2005, sarebbe illegittimo, in quanto non potrebbe avere efficacia retroattiva rispetto alla data della sua notifica all’interessato;

egli dovrebbe, quindi, continuare ad essere considerato, ai fini pensionistici, cessato dal servizio per inabilità fisica e non per perdita del grado;

essendo egli in possesso dei requisiti minimi previsti dalla L. n.599/1954 per l’accesso al trattamento di quiescenza in caso di collocamento a riposo per inabilità fisica, sarebbero illegittimi i provvedimenti con cui l’Amministrazione aveva disposto l’interruzione dell’erogazione della pensione, ritenendo giuridicamente prevalente la causale della cessazione dal servizio per “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari”.

Sotto altro profilo, il OMISSIS ha affermato che, in ogni caso, egli avrebbe comunque diritto a percepire la pensione, in quanto sarebbe applicabile nei suoi confronti la normativa speciale contenuta nell’art. 1, comma 27, lett. B, della L. 8.8.1995, n.335, che sarebbe rimasta in vigore anche dopo l’introduzione delle nuove disposizioni recate dall’art. 59 della L. n.449/1997 (che avevano modificato l’art. 6 del D.L.vo n.165/1997).

In particolare, in base all’art. 1, comma 27, lett. B, della L. n.335/1995, il requisito minimo di anzianità per l’accesso alla pensione anticipata da parte dei militari sarebbe tuttora quello di anni 30 di servizio utile, anzianità già posseduta dal OMISSIS al momento del collocamento in congedo.

Il OMISSIS ha infine sostenuto che:

in ogni caso, l’Amministrazione non potrebbe recuperare a suo carico i ratei pensionistici già corrisposti, considerato che egli li avrebbe percepiti in buona fede;

sarebbe, comunque, maturata la prescrizione del diritto dell’Amministrazione di procedere al recupero di tali somme.

* * * * *

Con ordinanza n.30/2013, pubblicata il 23.5.2013, questa Sezione d’Appello ha respinto l’istanza con cui il Ministero della Difesa aveva chiesto la sospensiva dell’esecutività della sentenza di primo grado, non ravvisando la sussistenza del pericolo di un “danno grave ed irreparabile” incombente sull’Amministrazione.

* * * * *

All’odierna udienza, il difensore del OMISSIS ha insistito per il rigetto dell’appello del Ministero della Difesa e per la conferma della sentenza n.2443/2012.

DIRITTO

Il Collegio Giudicante rileva preliminarmente che (contrariamente a quanto eccepito dal difensore del OMISSIS) l’appello del Ministero della Difesa risulta pienamente ammissibile, essendo stato ritualmente proposto dal dirigente del reparto “contenzioso” della Direzione Generale della Previdenza Militare (dott. Alfredo Venditti), appositamente delegato dal competente dirigente generale.

Ciò è avvenuto in conformità all’art. 1, comma 5-bis, ultimo capoverso, della L. 14.1.1994, n.19 (nel testo vigente dopo le integrazioni ad esso apportate dalla L. 20.12.1996, n.639), il quale dispone espressamente che: “La facoltà attribuita all’Amministrazione dall’art. 6, comma 4 (secondo cui essa nei processi in materia pensionistica, ove non ritenga di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, può farsi rappresentare in giudizio da un proprio dirigente o da un funzionario appositamente delegato) si applica anche nei giudizi d’appello e ricomprende il potere di proposizione del gravame”.

* * * * *

Passando alla disamina delle questioni di merito, il Collegio Giudicante reputa necessario sottolineare che (contrariamente a quanto prospettato dal OMISSIS nella memoria di costituzione) non appare ammissibile in questa sede alcuna contestazione in ordine alla legittimità e/od all’efficacia del decreto n…. del 14.4.2008, con cui il Ministero della Difesa ha disposto nei riguardi del maresciallo maggiore aiutante L. S. (già dichiarato inabile al servizio per infermità), con effetti dal 28.1.2005 (ultimo giorno di servizio effettivo), la “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari” (a seguito di condanna penale definitiva per il reato di “peculato militare”).

Trattasi, infatti, di un provvedimento concernente lo “status” giuridico del militare, con particolare riferimento al titolo di risoluzione del rapporto di pubblico impiego, che, come tale, in base alla costante giurisprudenza, non è sindacabile innanzi alla Corte dei Conti in funzione di giudice competente in materia pensionistica.

D’altro canto, tale provvedimento risulta essere stato emanato ai sensi del combinato disposto degli artt. 60, n.6, e 37 della L. 31.7.1954, n.599 (il cui contenuto è stato, di recente, sostanzialmente riprodotto nell’art. 923 del D.L.vo 15.3.2010, n.66), secondo cui:

“Il sottufficiale dei carabinieri, nei cui riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dal servizio permanente previste dal presente capo (tra cui l’inabilità fisica assoluta e permanente per infermità o lesioni), cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

Qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di una commissione di disciplina che comporti la perdita del grado, la cessazione del sottufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata, a suo tempo, disposta”.

Ne consegue che deve necessariamente prendersi atto in questa sede che il titolo giuridico della cessazione dal servizio del OMISSIS, avvenuta il 28.1.2005, risulta essere, ad ogni effetto, la “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari” e non l’inabilità fisica permanente.

Ciò assodato, il Collegio Giudicante osserva che la sussistenza o meno del diritto del OMISSIS a fruire del trattamento pensionistico va verificata alla luce del quadro normativo, delineato dall’art. 6 del D.L.vo 30.4.1997, n.165, e dall’art. 59, commi 6 e ss., della L. 27.12.1997, n.449, vigente alla data del 28.1.2005 per i casi di cessazione anticipata dal servizio diversi dal collocamento in congedo per inabilità fisica (tra cui la “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari”).

Come esattamente evidenziato dal Ministero della Difesa, tali disposizioni hanno introdotto, a partire dall’1.1.1998 (data in cui è terminata la fase transitoria disciplinata dall’art. 1, commi 25, 26, 27 e 29, della L. n.335/1995), requisiti anagrafici e di anzianità di servizio notevolmente più gravosi rispetto a quelli precedentemente in vigore.

In pratica, in base alle predette norme, per poter conseguire la pensione il OMISSIS (da ritenersi giuridicamente collocato in congedo, a tutti gli effetti, per “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari”) avrebbe dovuto essere in possesso alternativamente:

di un’anzianità di servizio utile di anni 38, a prescindere dall’età anagrafica;

di un’anzianità di servizio utile di anni 35 unitamente ad un’età di almeno 57 anni;

della massima anzianità contributiva prevista dall’ordinamento di appartenenza… unitamente ad un’età di almeno 52 anni (v. la tabella B, allegata al D.L.vo n.165/1997, come sostituita dall’art. 59, comma 12, della L. n.449/1997).

Orbene, dagli atti acquisiti al fascicolo processuale si desume che il OMISSIS (nato il Omissis) alla data del 28.1.2005:

aveva un’età di appena 45 anni ed un’anzianità utile a fini di quiescenza di anni 31, mesi 4 e giorni 25;

non era, quindi, assolutamente in possesso di alcuno dei requisiti sopra specificati;

conseguentemente, non poteva fruire del trattamento pensionistico anticipato.

In tali sensi s’è già espressa, in relazione a casi analoghi a quello oggetto del presente giudizio, la più recente giurisprudenza della Corte dei Conti (v., ex plurimis, le sentenze: n.5/2013 della III^ Sez. Centrale d’Appello; n.732/2011 della II^ Sez. Centrale d’Appello; n.314/2011 della Sez. Lazio).

Risulta, pertanto, evidente che non sia meritevole d’alcuna censura l’operato del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri- Centro Nazionale Amministrativo- Ufficio Trattamento di Quiescenza, che:

ha provveduto ad interrompere l’erogazione della pensione, che era stata liquidata al OMISSIS in via provvisoria, subito dopo essere venuto a conoscenza del provvedimento del Ministero della Difesa n…. del 14.4.2008, che aveva definitivamente sancito che il titolo giuridico di cessazione dal servizio del OMISSIS era costituito dalla “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari”, anziché dal collocamento in congedo per inabilità fisica;

ha disposto il recupero dei ratei pensionistici che erano stati nel frattempo erogati al OMISSIS.

Per quanto concerne quest’ultimo profilo, il Collegio Giudicante osserva che risulta destituita di qualsiasi fondamento la tesi sostenuta dal OMISSIS, secondo cui tali ratei sarebbero irripetibili in quanto da lui percepiti in buona fede.

Infatti, non v’è dubbio che, nella fattispecie in esame, il OMISSIS fosse pienamente consapevole che, essendo pendente nei suoi confronti un procedimento penale, al quale sarebbe potuto conseguire un procedimento disciplinare comportante la declaratoria di cessazione dal servizio per “perdita del grado per rimozione” (ai sensi del combinato disposto dell’art. 60, n.6, e dell’art. 37 della L. n.599/1954), potevano venir meno in qualsiasi momento i presupposti sulla base dei quali l’Amministrazione gli aveva attribuito, in via meramente provvisoria, la pensione.

Ugualmente infondata risulta l’eccezione di prescrizione sollevata dal OMISSIS.

Infatti, l’Amministrazione già nel 2008 ha provveduto a richiedere al OMISSIS la restituzione dei ratei pensionistici da lui percepiti a partire dal 2005.

Conclusivamente, il Collegio Giudicante reputa che la sentenza n.2443/2012 debba essere annullata e che pertanto:

debba dichiararsi l’insussistenza del diritto del OMISSIS a fruire della pensione che gli era stata liquidata, in via provvisoria, dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con l’atto dispositivo n…. del 4.4.2005 e successive modifiche;

debba riconoscersi il diritto dell’Amministrazione ad ottenere la restituzione dei ratei pensionistici nel frattempo erogati al OMISSIS.

Considerata la notevole complessità della controversia, sussistono idonei motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese relative al presente grado di giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell’appello proposto dal Ministero della Difesa- Direzione Generale della Previdenza Militare avverso L. S., annulla la sentenza n.2443/2012, emessa dalla Sezione Giurisdizionale di primo grado in data 8.8.2012, e quindi:

dichiara l’insussistenza del diritto del OMISSIS a fruire della pensione, che gli era stata liquidata in via provvisoria dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con l’atto dispositivo n…. del 4.4.2005 e successive modifiche;

riconosce il diritto dell’Amministrazione ad ottenere la restituzione dei ratei pensionistici nel frattempo erogati al OMISSIS.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 26 settembre 2013.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.TO (Valter Del Rosario) F.TO (Salvatore Cilia)


sentenza depositata in segreteria nei modi di legge
Palermo, 20/11/2013

Il direttore della segreteria
F.TO (Nicola Daidone)

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: sab feb 08, 2014 5:16 pm
da panorama
Quest'ultima d'appello è ancora più tosta, non guarda in faccia nessuno.

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: sab feb 08, 2014 7:20 pm
da pietro17
Comunque sua non guarda in faccia chi non merita di non essere guardato!!!!!

Saluti.


Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: sab mar 22, 2014 5:55 pm
da Carminiello
[quote="morgan1964"]Caro MIRKOLEONE, la faccenda, a mio parere, è veramente ANTICOSTITUZIONALE...... Forse hai ragione anche sulla seconda ipotesi che avevo fatto (quella di perdita del grado senza essere stato sospeso) in quanto il comma 5 dell'art. 867 (codice ord. mil. 66/10 - provvedimenti di perdita del grado) è articolato in modo da poter dar adito a diverse interpretazioni. Proviamo ad analizzare articoli e commi:
L'art. 861 cita, al comma 1 tra le 5 cause di perdita del grado, le a) dimissioni volontarie. Al comma 2 dice che le dimissioni volontarie riguardano soltanto gli ufficiali. L'art. 862 Dimissioni volontarie, al comma 4, dice che l'ufficiale sottoposto a procedimento disciplinare di stato, da cui possa derivare la perdita del grado per rimozione, ha facoltà di presentare istanza di dimissioni volontarie dal grado. L'art. 1377 Inchiesta formale (Procedimento disciplinare di stato) inserisce, al comma 5, una casua di estinzione dell'azione disciplinare :- Per gli ufficiali l'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare, se non è stata in precedenza disposta la sospensione precauzionale dal servizio. A questo punto chiedo:- perchè questa regola deve valere solo per gli ufficiali? Secondo voi quante dimissioni volontarie non vengono accettate in questi casi? Per fatti analoghi a quelli commessi da Sottufficiali o Militari, di quanti Ufficiali sospesi dal servizio avete mai sentito parlare? ......

Chiedo scusa ma non capisco: se un ufficiale, quindi, sottoposto ad un procedimento disciplinare di stato dal quale possa derivare la rimozione del grado, PUO' dare le "dimissioni volontarie dal grado" e quindi estinguere l'azione disciplinare. In questo caso (se non vi era stata la sospensione precauzionale dal servizio), l'ufficiale mantiene la pensione di inabilità?? (mettendo che nel frattempo lo avessero riformato).Anche se ha "perso" il grado per sua scelta di "dimissioni volontarie"? Cosa è, un trucco solo per gli ufficiali per salvarsi comunque la pensione?E la solita truppaglia invece queste dimissioni volontarie non la può chiedere, dovendo aspettare la rimozione e restituire la pensione?? Ho capito bene????

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: mer apr 23, 2014 4:04 pm
da panorama
Sentenza di Aprile 2013.

Per evitare errori e perdite di tempo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- è stata inflitta la sanzione disciplinare della destituzione con decorrenza dal 23.3.2001

- sospensione del trattamento pensionistico erogato, con decorrenza dal 17.12.2012

- Detta sospensione è stata assunta in conseguenza della comunicazione da parte della Prefettura dell’avvenuta destituzione disciplinare del ricorrente dal servizio, con decorrenza retroattiva al 23.3.2001.

IL TAR scrive:

1) - Si è costituito in giudizio INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – gestione ex Inpdap –, il quale ha premesso che:

2) - il ricorrente è titolare di pensione, erogata da INPDAP, ora INPS – Gestione ex INPDAP, con decorrenza 12/8/2010; omissis;

3) - sussistendo perplessità sulla possibilità evidenziata dal Ministero di disconoscere i periodi assicurativi resi come dipendente di fatto, per effetto della retroattiva destituzione, era chiesto parere alla Direzione Centrale di Roma, che perveniva con nota del 23/11/2012; per l’effetto si provvedeva a ripristinare la pensione con il rateo di febbraio (compatibilmente con le scadenze previste per i pagamenti massivi), dandone comunicazione al ricorrente e alle parti.

4) - Come correttamente rilevato dall’Amministrazione resistente, il petitum sostanziale della domanda, diretta al ripristino del trattamento pensionistico, esclude che si sia in presenza di attività provvedimentale della p.a., fondante la giurisdizione generale di legittimità del G.A. a tutela di interessi legittimi.

5) - Pertanto, risulta evidente che la controversia, non riguardando il rapporto di impiego in corso di svolgimento, ma l'an del diritto all’assegno di pensione, ha per oggetto la materia delle pensioni, e deve quindi essere devoluta alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti.

IL TAR dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione.

Il resto leggetelo qui sotto.
----------------------------------------------------------------------------------------------

16/04/2013 201300463 Sentenza Breve 1


N. 00463/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00093/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 93 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. F. S., con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Catanzaro, via A. Turco N.71;

contro
I.N.P.S. Istituto Nazionale Previdenza Sociale-Gestione ex Inpdap-Direzione Interprovinciale Crotone-Catanzaro, rappresentato e difeso dagli avv. Giacinto Greco, Francesco Muscari Tomaioli e Maria Assumma, con domicilio eletto presso Sede Regionale Inps in Catanzaro, via Lombardi N. 1;

per l'annullamento, previa sospensione
-della determinazione n … del 26 ottobre 2012, con la quale, preso atto della nota prot. …. del 22.10.2012 della Prefettura di Cosenza che comunica che a OMISSIS è stata inflitta la sanzione disciplinare della destituzione con decorrenza dal 23.3.2001, si provvede alla sospensione del trattamento pensionistico erogato al sig. OMISSIS, ex Sovrintendente della Polizia di Stato, con decorrenza dal 17.12.2012;
-della comunicazione del 12.11.2012 di trasmissione della determinazione n. …;
-di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di I.N.P.S. Istituto Nazionale Previdenza Sociale-Gestione ex Inpdap-Direzione Interprovinciale Crotone-Catanzaro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2013 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorrente OMISSIS ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione n. … del 26.10.2012, assunta da INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – gestione ex Inpdap – unitamente alla nota di trasmissione della stessa, con la quale è stata disposta la sospensione del trattamento pensionistico al medesimo ricorrente erogato.

Detta sospensione è stata assunta in conseguenza della comunicazione da parte della Prefettura di Cosenza dell’avvenuta destituzione disciplinare del ricorrente dal servizio, con provvedimento n. …, con decorrenza retroattiva al 23.3.2001.

Il ricorrente, premessa in fatto la vicenda contenziosa, ha censurato la determinazione impugnata con i seguenti motivi:” A) Violazione di legge sostanziale: art. 28/2 c, n. 5 del C.P.: declaratoria d’incostituzionalità del Giudice delle legge con sent. N. 3 del 7.13/01/1996 – Artt. 20-157-161 C.P.; B) Inosservanza di legge processuale panale: Art. 650/1 c. C.P.P.; C) Falsa applicazione della legge: Art. 1/1 c., n. 6 – Art. 7/1 e 2 c – Art. 8/1, 3 c. – Art. 12/1 e 2 c. – Art. 13/2 c. – Art. 14/1 e 3 c. – Art. 19 – Art. 20 – Art. 25 – del DPR 25.10.1981 n. 737; Art. 9-1 e 2 comma L. 7.02.1990 n. 19; D) Eccesso di potere: sotto i profili di: difetto di motivazione – travisamento dei fatti storici – illogicità manifesta – disparità di trattamento; E) Incompetenza funzionale e relativa”.

Si è costituito in giudizio INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – gestione ex Inpdap –, il quale ha premesso che:

il ricorrente è titolare di pensione, erogata da INPDAP, ora INPS – Gestione ex INPDAP, con decorrenza 12/8/2010; con comunicazione del 22/10/2012 la Prefettura di Cosenza comunicava l’adozione nei confronti del soggetto della sanzione disciplinare della destituzione dal servizio con decorrenza 23/3/2001;

l’Istituto si orientava nel disporre, con la determina impugnata (del 26/10/2012), la sospensione per come richiesta dal Ministero tramite la Prefettura; di ciò veniva notiziato il ricorrente con nota del 12/11/2012 – anch’essa impugnata -, nella quale si precisava che la sospensione avrebbe avuto effetto dal 16/12/2012;

sussistendo perplessità sulla possibilità evidenziata dal Ministero di disconoscere i periodi assicurativi resi come dipendente di fatto, per effetto della retroattiva destituzione, era chiesto parere alla Direzione Centrale di Roma, che perveniva con nota del 23/11/2012; per l’effetto si provvedeva a ripristinare la pensione con il rateo di febbraio (compatibilmente con le scadenze previste per i pagamenti massivi), dandone comunicazione al ricorrente e alle parti.

Tanto premesso, in via preliminare, l’Amministrazione resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Corte dei Conti, mentre nel merito ha chiesto che il ricorso sia rigettato perché infondato.

All’udienza camerale del 21 febbraio 2013, sentite le parti, il ricorso è trattenuto in decisione, considerata la possibilità di decisione con sentenza in forma semplificata, essendo fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione.

Giova ricordare che l’art. 62 del RD 12 luglio 1934, n. 1214 cosi dispone:”

Contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello Stato è ammesso il ricorso alla competente sezione della Corte, la quale giudica con le norme di cui agli articoli seguenti.

Alla medesima sezione sono devoluti anche tutti gli altri ricorsi in materia di pensione, che leggi speciali attribuiscono alla Corte dei conti, nonché le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell'impiegato dello Stato o nel militare le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità.

In materia di riscatto di servizi il ricorso è ammesso soltanto contro il decreto concernente la liquidazione del trattamento di quiescenza nel termine stabilito dal primo comma dell'articolo seguente.”

Ebbene, il ricorso in oggetto è diretto all’annullamento, per ritenuta illegittimità, della determinazione Inps – gestione ex Inpdap – n. …/2012 e della relativa nota di comunicazione.

Detta determinazione costituisce un tipico atto di gestione del rapporto previdenziale, atteso che con essa Inps ha provveduto a sospendere il precedente trattamento pensionistico erogato sulla base dei rilievi mossi dal Ministero, rilievi che portavano a dubitare della sussistenza dei presupposti di legge per il diritto alla pensione. Come correttamente rilevato dall’Amministrazione resistente, il petitum sostanziale della domanda, diretta al ripristino del trattamento pensionistico, esclude che si sia in presenza di attività provvedimentale della p.a., fondante la giurisdizione generale di legittimità del G.A. a tutela di interessi legittimi.

Pertanto, risulta evidente che la controversia, non riguardando il rapporto di impiego in corso di svolgimento, ma l'an del diritto all’assegno di pensione, ha per oggetto la materia delle pensioni, e deve quindi essere devoluta alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti.

Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha rilevato che la giurisdizione della Corte dei Conti in tema di pensioni ha carattere esclusivo, essendo affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, sicché in essa ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del "petitum" sostanziale, come quelle concernenti la sussistenza del diritto a pensione ed il recupero di assegni di pensione già versati, nelle quali la Corte ha il potere - dovere di delibare gli atti amministrativi intervenuti nel pregresso rapporto di impiego relativi allo "status" di dipendente al fine di dedurne l’incidenza sul trattamento di quiescenza (Cass. Sezioni unite,14 giugno 2005, n. 12722); sempre la Suprema Corte, in un’altra pronuncia, ha avuto modo di precisare quanto segue: “L'oggetto della controversia, quale si è delineato a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo, è la sospensione della pensione, intesa come atto amministrativo e come mancato pagamento dei relativi ratei. Pertanto, vertendosi in materia di pensioni a carico dell'erario, sia pure in relazione al divieto di cumulo tra pensione e retribuzione, appare evidente che debba comunque essere affermata la giurisdizione della Corte dei Conti, ai sensi degli artt. 13 e 62 del RD 12 luglio 1934 n. 1214”
(Cass. Sezioni unite, 29 luglio 1998, n. 7418).

Pertanto, alla luce delle esposte argomentazioni, va rilevato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella presente controversia, relativa alla disposta sospensione del trattamento pensionistico erogato al ricorrente, controversia, dunque, appartenente alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

Alla declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed all'affermazione di quella della Corte dei Conti consegue, peraltro, la conservazione degli effettivi processuali e sostanziali della domanda ove il processo sia tempestivamente riassunto dinanzi al Giudice competente, nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11, comma II° del D. L.gvo 2.7.2010 n. 104, che regola la fattispecie sulla scorta dell’orientamento espresso da Corte Cost. n. 77/2007 e Cass. Sez. Un. n. 4109/2007 e poi recepito dal previgente art. 59 della legge n. 69/2009.

Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente FF
Anna Corrado, Primo Referendario
Alessio Falferi, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/04/2013

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: gio mag 22, 2014 12:19 pm
da Terra
Buongiorno. Avrei una domanda. Se un militare ha avuto la sospensione precauzionale dal servizio (facoltativa) perché coinvolto in un procedimento penale e poi questa sospensione viene revocata dall'amministrazione dopo 6 mesi perché la registrazione del decreto di sospensione alla Corte dei Conti è avvenuta il giorno dopo che lo stesso è stato congedato (assoluto) e posto in pensione dalla CMO per infermità , una sanzione disciplinare eventuale, decorrerebbe, se ho capito bene, dalla data di revoca della sospensione facoltativa ? E' corretto?
Saluti Pietro

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: gio mag 22, 2014 2:10 pm
da avt8
Terra ha scritto:Buongiorno. Avrei una domanda. Se un militare ha avuto la sospensione precauzionale dal servizio (facoltativa) perché coinvolto in un procedimento penale e poi questa sospensione viene revocata dall'amministrazione dopo 6 mesi perché la registrazione del decreto di sospensione alla Corte dei Conti è avvenuta il giorno dopo che lo stesso è stato congedato (assoluto) e posto in pensione dalla CMO per infermità , una sanzione disciplinare eventuale, decorrerebbe, se ho capito bene, dalla data di revoca della sospensione facoltativa ? E' corretto?
Saluti Pietro
Non ha importanza la data della registrazione del decreto alla Corte dei Conti-
Nel caso che ti viene fatto il procedimento disciplinare,e viene inflitta la sanzione della destituzione, questa decorre dalla data di inizio del provvdimento cautelare della sospensione-
Nel caso che il provvedimento di sospensione cautelare e stato annullato in autotutela dall'amministrazione,oppure perchè assolto,la decorrenza della pensione dalla data della dispensa-
Qualora durante la sospensione cautelare o dopo la riammissione in servizio per la scadenza del quinquennio,in caso di condanna ,questa e retroattiva e si perde anche la pensione pe dispensa, a meno che l'interessato non abbia i requisiti contributivi-
Oppure se in caso di condanna retroattiva senza diritto a pensione ,qualora si ha una causa di servizio ascritta a TAB A, si percepisce subito la PPO, calcolata in base alla categoria di percentualità della causa di servizio-

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: ven mag 23, 2014 4:00 pm
da Terra
Buongiorno. Come mai allora, il 2 comma dell'art. 918 dpr 66/2010 dice, secondo le norme procedurali 2011 del Ministero della Difesa, che un eventuale perdita di grado decorre, in caso di revoca della sospensione precauzionale facoltativa, per mutata situazione di fatto, da detta data?
Saluti Pietro