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Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: dom apr 22, 2012 3:00 pm
da panorama
Questa sentenza è solamente per la perdità del grado ed il relativo ricorso è stato accolto poichè è stato applicato quanto previsto dal D.lgs. 66/2010 e non quanto previsto dalla legge n. 1168 del 1961 essendo i fatti avvenuti nel 2001.

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N. 00150/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00241/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
sezione autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 241 del 2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti OMISSIS con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bolzano, via Duca D'Aosta, 51;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Trento, domiciliata per legge in Trento, largo Porta Nuova, 9;
Direzione Generale Per il Personale Militare del Ministero della Difesa;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- del decreto del Vice Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, del 24 agosto 2011, notificato il 6 settembre, con il quale “è disposta, a decorrere dal 25 marzo 2009, ai soli fini giuridici, la “perdita del grado” ai sensi degli articoli: 866, comma primo; 867, comma quinto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, per l’effetto, il predetto militare cessa dal servizio permanente e viene iscritto d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito italiano, senza alcun grado, ai sensi degli articoli: 923, comma primo, lettera i); 861, comma quarto del richiamato decreto legislativo n. 66/2010”;
- di ogni altro atto al precedente eventualmente connesso, presupposto e consequenziale;
e per la conseguente condanna
dell’amministrazione al pagamento al ricorrente degli stipendi mensili non percepiti a partire dal mese di settembre 2011 fino alla data della decisione, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno del dovuto al saldo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
OMISSIS:
L'Avvocato dello Stato G. Denicolò per il Ministero della Difesa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Il ricorrente OMISSIS si è arruolato nel …….. del 1987 nell’Arma dei Carabinieri, nella quale ha prestato oltre venti anni di servizio.
Nel 2001 è stato coinvolto insieme ad altro militare, OMISSIS, in un procedimento penale per reati di peculato e falso in atto pubblico al termine del quale è stato condannato, con sentenza della Corte d’appello di Trento n. OMISSIS del 25 marzo 2009, alla pena principale di due anni e due mesi di reclusione (interamente condonata) e alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per un anno (secondo il provvedimento impugnato la condanna sarebbe di anni tre).

In seguito alla pubblicazione della sentenza penale di condanna della Corte d’appello di Trento, il ricorrente, con determinazione del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri n. OMISSIS dell’8 maggio 2009, era stato sospeso, con decorrenza 25 marzo 2009, dal servizio ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 97/2001. Alla sospensione era seguito, fra l’altro, il dimezzamento dello stipendio mensile.

Divenuta irrevocabile la sentenza di condanna a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. pen., Sez. VI, 5 maggio 2011, n. ……), con l’impugnato decreto del 24 agosto 2011 il Vice Direttore Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa ha disposto nei confronti del ricorrente, a decorrere dal 25 marzo 2009, ai soli fini giuridici, la perdita del grado ai sensi degli artt. 866, comma primo e 867, comma quinto del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e, per l’effetto, ha disposto la cessazione del medesimo dal servizio permanente e la sua iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito italiano, senza alcun grado, ai sensi degli artt. 923, comma primo, lettera i) e 861, comma quarto del citato D. Lgs. n. 66/2010.

Con il presente ricorso il ricorrente chiede l’annullamento di tale decreto per i seguenti motivi di impugnazione:
“1. Violazione di legge per violazione e falsa applicazione del principio di irretroattività della legge penale enunciato all’art. 25, co. 2, Cost., agli artt. 11, co. 1 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale, nonché agli art. 1 e 2, co. 1 e 4, cod. pen.”;
“2. Incompetenza del Ministero della Difesa ad applicare la pena accessoria della perdita del grado di cui all’art. 866, co. 1, d.lgs. 66/2010”;
“3. Violazione di legge per erronea interpretazione e applicazione dell’art. 866, co. 1, d.lgs. 66/2010, nonché dell’art. 923, co. 1, lett. i), d.lgs. 66/2010; in ogni caso, per violazione e falsa applicazione del principio generale di legalità e di irretroattività della legge enunciato all’art. 25, co. 2, Cost., agli artt. 11, co. 1, e 14 delle disposizioni sulla legge in generale, nonché agli art. 1 e 2, co. 1, cod. pen.”;
“4. Illegittimità costituzionale dell’art. 866, co. 1, nonché dell’art. 923, co. 1, lett. i), d.lgs. 66/2010, d.lgs. 66/2010, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.”.
Il ricorrente chiede che il Tribunale adito, ove ritenga di non dover accogliere i diversi motivi di ricorso voglia sollevare questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 866, co. 1, e 923, co. 1, lett. i), d.lgs. 66/2010, innanzi alla Corte Costituzionale in relazione agli artt. 3 e 97 Cost. nei termini e per i motivi indicati.
Inoltre chiede la condanna dell’Amministrazione al pagamento degli stipendi mensili non percepiti dallo stesso a partire dal mese di settembre 2011 fino alla data della decisione, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno del dovuto al saldo.
L’Amministrazione della Difesa si è costituita in giudizio con atto di data 2.11.2011, riservandosi di dedurre e concludere in prosieguo. Con successiva memoria di data 15.11.2011 l’Amministrazione della Difesa ha chiesto il rigetto del ricorso e di tutte le domanda proposte ex adverso, compresa l’istanza cautelare.
Con ordinanza collegiale n. 159/11 del 22.11.2011 questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare e fissato l’udienza per il giorno dell’otto febbraio 2012.
In occasione di tale udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione e va, pertanto, accolto.

Per impostare correttamente la questione è opportuno riepilogare brevemente il quadro normativo.
Il Codice dell'ordinamento militare, approvato con D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, prevede in ordine alla misura della perdita di grado quanto segue:

L’art. 861 dispone che il grado si perde per una delle seguenti cause: a) dimissioni volontarie; b) dimissioni d’autorità; c) cancellazione dai ruoli; d) rimozione all’esito di procedimento disciplinare; e) condanna penale.

L’art. 866, comma 1, stabilisce a sua volta che “la perdita del grado, senza giudizio disciplinare, consegue a condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non colposo che comporti la pena accessoria della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle pene accessorie di cui all'articolo 19, comma 1, numeri 2) e 6) del codice penale”.

L’art. 867, comma 5, stabilisce infine che “la perdita del grado decorre dalla data di cessazione dal servizio, ovvero, ai soli fini giuridici, dalla data di applicazione della sospensione precauzionale, se sotto tale data, risulta pendente un procedimento penale o disciplinare che si conclude successivamente con la perdita del grado”.

L’art. 923, comma 1, lett. i), annovera la perdita del grado tra le cause che determinano la cessazione del rapporto d’impiego del militare.

Considerato che le norme citate configurano la perdita del grado come conseguenza automatica della condanna penale, questo collegio concorda con la difesa del ricorrente che tale misura debba essere ricondotta alla categoria delle pene accessorie, che ai sensi dell’art. 20 c.p. conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa, e non a quella delle sanzioni amministrative di tipo disciplinare.
La configurazione della perdita del grado, invece, come sanzione amministrativa di tipo disciplinare comporterebbe peraltro manifesti dubbi sulla costituzionalità dell’art. 866, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, che prevede l’applicazione della stessa “senza giudizio disciplinare”.
Il che avvalora ulteriormente la correttezza della configurazione della misura della perdita del grado come pena accessoria, posto che il principio dell’interpretazione costituzionalmente orientata impone di scegliere, fra due interpretazioni della norma delle quali una incostituzionale, quella conforme alla Costituzione.
Non accettabile è, invece, l’inquadramento della perdita del grado come “mera conseguenza amministrativa”, come sostenuto dalla difesa dell’Amministrazione resistente. Il carattere indubbiamente afflittivo della misura impone, infatti, che la stessa sia ricondotta nell’ambito delle sanzioni (penali o amministrative a seconda dell’interpretazione scelta) con la conseguente applicazione dei principi e delle garanzie costituzionali.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge per violazione e falsa applicazione del principio di irretroattività della legge penale enunciato all’art. 25, co. 2, Cost., agli artt. 11, co. 1 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale, nonché agli art. 1 e 2, co. 1 e 4, cod. pen.
In particolare il ricorrente afferma che l’impugnato decreto del Vice Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa del 24 agosto 2011 sarebbe illegittimo, in quanto con esso si applica la misura della perdita del grado, prevista da una norma entrata in vigore successivamente alla commissione del reato per il quale è stato condannato.

La censura è fondata.
L’art. 25, comma 2, Cost. stabilisce che “nessuno può essere punito in forza di una legge entrata in vigore successivamente alla commissione del fatto”. Gli artt. 11, comma 1, e 14 delle preleggi, dispongono a loro volta che “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo” e che “le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e tempi in esse considerati”. Gli artt. 1 e 2, commi 1 e 4, c.p. precisano, infine, che “nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite” e che “nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato” omissis “se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza di condanna irrevocabile”. Le citate disposizioni determinano, pertanto, due principi fondamentali dell’ordinamento giuridico, e precisamente il principio di legalità e di irretroattività della legge e il principio di applicazione, in caso di successione di leggi penali, della legge più favorevole.
La giurisprudenza ha avuto più volte occasione di precisare che “il principio di legalità della pena e quello di applicazione, in caso di successione di leggi penali, della legge più favorevole, operano anche con riguardo alle pene accessorie” (Cass. pen., Sez. I, 25 febbraio 2005, n. 9456, ed ex multis Cass. pen., Sez. III, 5 novembre 2009, n. 48526).

Il decreto impugnato è illegittimo per violazione dei principi suddetti, in quanto è stato applicato l’art. 866, comma 1, del D.lgs. 66/2010, entrato in vigore successivamente alla commissione del fatto per il quale il ricorrente è stato condannato, anziché la norma più favorevole operante nel momento in cui il fatto è stato commesso (2001). Infatti, prima dell’entrata in vigore del Codice dell'ordinamento militare, la misura espulsiva conseguente alla pena accessoria della rimozione era regolamentata dal combinato disposto degli artt. 12, lettera f) e 34, numero 7, L. 18.10.1961, n. 1186 (Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell’Arma dei Carabinieri). La cessazione dal servizio continuativa per perdita di grado conseguiva, in particolare, alla condanna, passata in giudicato: a) nei casi in cui ai sensi della legge penale militare, importa la pena accessoria della rimozione; b) per delitto non colposo, tranne che si tratta dei delitti di cui agli artt. 396 e 399 del Codice penale comune, quando la condanna importi l’interdizione temporanea dei pubblici uffici, oppure una delle altre pene accessorie previste dai numeri 2 e 5 primo comma dell’art. 19 di detto Codice penale.

Con sentenza n. 363 del 17-30 ottobre 1996 la Corte Costituzionale ha dichiarato, l’incostituzionalità dei citati artt. 12, lettera f) e 34, numero 7, L. 18.10.1961, n. 1186, nella parte in cui non prevedono l’instaurarsi del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio continuativo per perdita di grado, conseguente alla pena accessoria della rimozione. Nella sentenza citata la Corte Costituzionale ha ribadito l’illegittimità della destituzione di diritto, statuendo la necessità che si svolga il procedimento disciplinare al fine di assicurare l'indispensabile gradualità sanzionatoria, riconducendo alla loro sede naturale le relative valutazioni: “L'automatismo presente nella normativa denunciata è illegittimo per violazione dell'art. 3 della Costituzione, con riguardo, innanzitutto, al canone della razionalità normativa (sentenza n. 971 del 1988 e, poi, fra le varie, le sentenze nn. 415 e 104 del 1991, 134 del 1992, 126 del 1995). D'altra parte, il trattamento deteriore riservato agli appartenenti all'Arma dei carabinieri non trova valida ragione giustificatrice nel loro status militare: questa Corte ha rilevato come la mancata previsione del procedimento disciplinare, nel vulnerare le garanzie procedurali poste a presidio della difesa, finisca per ledere il buon andamento dell'amministrazione militare sotto il profilo della migliore utilizzazione delle risorse professionali, oltre che l'art. 3 della Costituzione (sentenza n. 126 del 1995). È quindi da dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, lettera f), e dell'art. 34, numero 7, della legge n. 1168 del 1961, nella parte in cui non prevedono, per la cessazione dal servizio continuativo per perdita del grado, conseguente alla pena accessoria della rimozione, l'instaurarsi del procedimento disciplinare, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale e sanciti dall'art. 9 della legge n. 19 del 1990. Va da sé che spetta all'Amministrazione militare - valutate le risultanze del procedimento disciplinare - disporre la perdita del grado e la cessazione dal servizio continuativo, ove ne sussistano i presupposti.”

Da quanto esposto risulta che l’Amministrazione, nella fattispecie, avrebbe dovuto procedere secondo l'art. 12, lettera f), e dell'art. 34, numero 7, della legge n. 1168 del 1961 e non secondo l’art. 866, comma 1, del D.lgs. 66/2010.

La fondatezza della censura esaminata, di carattere assorbente, determina l’accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento del provvedimento impugnato, con salvezza di ogni ulteriore provvedimento dell’Amministrazione resistente.
Conseguentemente la domanda di condanna al pagamento degli stipendi mensili non percepiti dal ricorrente a partire dal mese di settembre 2011, allo stato, deve essere rigettata.
In considerazione della natura del contendere e tenuto conto del potere di rideterminazione da parte dell’Amministrazione, si reputa giustificato disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti di causa.

P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo ACCOGLIE e di conseguenza annulla il provvedimento impugnato.
Rigetta, allo stato, la domanda di condanna.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Lorenza Pantozzi Lerjefors, Presidente
Hugo Demattio, Consigliere
Luigi Mosna, Consigliere
Margit Falk Ebner, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/04/2012

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: lun apr 23, 2012 1:36 am
da MIRKOLEONE
ciao morgan1964,

in effetti mi riferivo proprio alle dimissioni volontarie dal grado previste solo per gli ufficiali.

Questa norma li pone di fatto al riparo dal procedimento disciplinare della rimozione dal grado che avrebbe effetto retroattivo, quindi gli conserva la pensione per infermità che nel frattempo gli fosse stata erogata e il suo futuro percepimento.

A mio giudizio questa norma viola il principio di uguaglianza davanti alla legge.
Infatti due soggetti aventi le stesse funzioni che commettono la medesima azione verrebbero giudicati in modo assolutamente differente, anzi uno non verrebbe proprio giudicato, venendogli data l'opportunità di sottrarsi totalmente al giudizio e alle suo conseguenze. E pensare che il principio della maggiore responsabilità legata al ruolo, prevederebbe che il militare più alto in grado venisse punito più severamente... sinora non credo che nessuno abbia mai fatto ricorso presentando obiezioni in tal senso... o qualcuno ha notizie in proposito?

Io credo che vi sarebbero invece argomenti validi per rilevare un'eccezione di costituzionalità, e in proposito vorrei porre la vostra attenzione sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 144 del 1971.
In questa sentenza veniva rilevata infatti la violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e la conseguente dichiarazione di illegittimità "dell'art.45 primo comma Regio Decreto 18 giugno 1931 n.914 nella parte in cui per i sottufficiali dell’esercito e della marina, non dispone lo stesso trattamento pensionistico regolato, per gli ufficiali, dal secondo e dal terzo comma dell’articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1920, n.1626" ....appunto, anche in quel caso, in caso di rimozione dal grado a seguito di procedimento penale.

Sembra proprio che la storia si ripeta e pervicacemente si voglia produrre norme che si come palesano incostituzionali diversità di trattamento.

andatevi a leggere la sentenza e poi ditemi cosa ne pensate...

a presto Mirko

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: lun apr 23, 2012 10:58 am
da morgan1964
La sentenza del tar di Bolzano postata da Panorama, anche se si riferisce a errata applicazione del 66/10 in riferimento a tempi diversi (fatti del 2001), evidenzia comunque le pecche costituzionali degli articoli del 66/10. Bisogna seguire la vicenda e trarne spunto. Anche l'evidente trattamento riservato alla categ. Ufficiali e' degna di essere pubblicizzata. . . .

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: lun apr 30, 2012 2:48 pm
da Bravoalfa
Più leggo e più mi convinco che e' meglio che mi rassegno e mi metto il cuore in pace ...
Non vedo molte scapatoie e nemmeno me la sento di iniziare qualche ricorso costosissimo e lunghissimo che poi mi sa che non ha nemmeno molte speranze di essere vittorioso perché altrimenti ci avrebbero già provato quelli prima di me...

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: sab mag 26, 2012 10:01 am
da panorama
- Perdita del grado;
- Negato transito nelle aree funzionali del personale civile del M. D. in quanto, a seguito della perdita del grado, sarebbe cessato il rapporto di servizio con l’amministrazione;
- Retrodatazione della decorrenza degli effetti della sospensione.

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N. 02424/2012 REG.PROV.COLL.
N. 06348/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6348 del 2011, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti OMISSIS, via Imbriani, 48;
contro
Il Ministero della Difesa-Comando Generale Arma dei Carabinieri, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria per legge in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento, previa sospensione
1) del provvedimento prot. n. OMISSIS di applicazione di sanzione disciplinare della perdita di grado per rimozione, assunto dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in data 18.08.2011;
2) del provvedimento del Ministero della Difesa n° ……… del 10.10.2011;
3) di ogni altro atto connesso, collegato e conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista l’ordinanza cautelare della sezione n. 103/2012 del 24 gennaio 2012;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2012 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il sig. OMISSIS, appuntato dell’Arma dei Carabinieri, impugna il provvedimento notificatogli in data 30 agosto 2011, con il quale gli è stata applicata la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione; chiede, inoltre, che sia dichiarato illegittimo il provvedimento del Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Civile del 10 ottobre 2011, con il quale gli è stato negato il transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa in quanto, a seguito della perdita del grado, sarebbe cessato il suo rapporto di servizio con l’amministrazione. In punto di fatto l’accertamento disciplinare a carico del ricorrente ha avuto la sua scaturigine da un controllo operato da militari della stazione dei carabinieri di Napoli, OMISSIS, dove OMISSIS è stato fermato e all’atto dell’identificazione OMISSIS; la Procura di Napoli ha esercitato l’azione penale per “omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale” e il procedimento penale si è concluso con la sentenza n. ……/10 depositata in data 05 gennaio 2011 con l’assoluzione del ricorrente ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p. perché il fatto non costituisce reato. Per tale episodio il militare è stato assente dal servizio per malattia dal 06 settembre 2008 e dopo essere stato inviato in convalescenza per 40 giorni dal CMO di Caserta che accertava la OMISSIS, veniva sottoposto ad accertamento sanitario iniziato in data 07 agosto 2009 a seguito del quale veniva giudicato inidoneo permanentemente al servizio militare nell’Arma dei Carabinieri in modo assoluto e da collocare in congedo assoluto. Veniva altresì giudicato reimpiegabile nelle aree del personale civile dell’amministrazione della difesa con compatibilità in mansioni tecnico-amministrative a impegno fisico moderato. (provv. del 17 settembre 2009 n. ……..).
A seguito di tale giudizio egli chiedeva di transitare nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa e delle altre amministrazioni dello Stato.
Con provvedimento del 21 settembre 2009 veniva collocato in aspettativa ai sensi dell’art. 8 della legge 53/1989 per la durata di 354 giorni dal 28 settembre 2008 al 16 settembre 2009 per infermità non dipendente da causa di servizio.
Veniva quindi collocato in aspettativa con provvedimento del 21 settembre 2009 dal comandante ella legione Carabinieri Campania in relazione alla domanda di transito nei ruoli civili; decorso il termine di centocinquanta giorni dalla istanza di transito inoltrata, non è stato adottato alcun provvedimento. Successivamente il ricorrente veniva informato che il procedimento disciplinare iniziato il 7 febbraio 2009 e sospeso il 22 aprile 2009 veniva riavviato a seguito della definitività della sentenza del Tribunale di Napoli di assoluzione e il militare era deferito alla commissione di disciplina. Con il provvedimento del 18 agosto 2001 notificato il 30 agosto 2001 veniva disposta la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari e l’appuntato veniva erroneamente ritenuto in congedo, ai sensi dell’art. 34 della legge 1168/1961, dal 17 settembre 2009 per effetto degli artt. 22 e 35 della legge citata.
Deduce i seguenti motivi:
1. Illegittimità per violazione dell’art. 120 primo comma del T.U. approvato con d.P.R. n. 1957 e conseguente violazione dell’art. 21 bis l. 241/1990.
2. Violazione degli artt. 97 e ss. del d.P.R. n. 3 del 1957 e dell’art. 8 comma 2, lettera c/bis L. 241/1990. Violazione art. 97 Cost.
3. Illegittimità per violazione art. 97 d.P.R. n. 3 del 1957 ed eccesso di potere, carenza istruttoria, carenza di autonoma valutazione dei fatti posti a fondamento della sanzione. Violazione art. 97 Cost. e art. 3 legge 241/1990.
Eccesso di potere. Contraddittorietà con precedenti comportamenti dell’amministrazione in situazioni identiche. Difetto di motivazione. Violazione del principio di proporzionalità fra addebito e sanzione. Disparità di trattamento.
5. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità e/o carenza dei presupposti e sviamento, illogicità, carenza di motivazione, violazione del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione, irragionevolezza.
6. Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 35 della legge 1169 del 1961, falso presupposto, eccesso di potere del provvedimento sanzionatorio, illegittima retrodatazione della decorrenza degli effetti della sospensione, difetto di motivazione, insussistenza dei presupposti.
Con particolare riguardo alla nota in data 10 ottobre 2011 il ricorrente ritiene che sia affetta da violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 5 della legge 266/1999, dell’art. 1 del D.M. 18 aprile 2002, degli artt. 21 e 21 bis Legge 241/1990, da eccesso di potere per errore sul presupposto e falsa applicazione dell’art. 5 L. 599/1954, dell’art. 2 del D.M. 18 aprile 2002, da eccesso di potere per erronea e/o omessa valutazione della situazione di fatto e per errore sul presupposto.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione della difesa chiedendo il respingimento del ricorso in quanto infondato.
Alla camera di consiglio del 24 gennaio 2012 l’istanza cautelare è stata accolta.
A seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare, l’amministrazione della difesa ha dato ottemperanza all’ordinanza del Tribunale con la determinazione in data 20 febbraio 2012 n. OMISSIS e ha disposto la sospensione degli effetti del provvedimento con il quale era stata disposta la perdita del grado per motivi disciplinari.
Alla pubblica udienza del 17 aprile 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è parzialmente fondato con riferimento al sesto motivo di ricorso, laddove si censura la retrodatazione della decorrenza degli effetti della perdita del grado a decorrere dal 17 settembre 2009. Sulla base di tale decorrenza è stata negata al ricorrente la possibilità di transitare nei ruoli civili dell’amministrazione giacché è stato ritenuto che egli non avesse più alcun rapporto di servizio con l’amministrazione.
Il regolamento approvato con decreto ministeriale del 18 aprile 2002 (pubblicato nella G.U. del 16 maggio n. 113) prevede che “la presentazione della domanda di transito da parte del personale interessato sospende, per lo stesso, l’applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato o di avanzamento” e, al comma 7, che “in attesa delle determinazioni dell’amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità”.
Nel caso di specie, la cessazione dal servizio non è mai stata formalmente dichiarata da parte dell’amministrazione per cui non possono trovare applicazione gli artt. 22 e 35 della legge 18 ottobre 1961 n. 165 sulla retrodatazione degli effetti connessi alla rimozione, in quanto tali disposizioni presuppongono la già intervenuta conclusione del procedimento di cessazione dal servizio: la perdita del grado decorre dalla data della determinazione della rimozione per motivi disciplinari ovvero per un comportamento comunque contrario alle finalità dell’Arma (art. 35, comma 2 in combinato disposto con l’art. 34, comma 1 n. 6 L. 1168/1961, applicabile ratione temporis al caso in questione).
Né lo stato di malattia può essere considerato prevalente rispetto allo stato di aspettativa in cui si trovava il militare per effetto della norma sopra citata.
Pertanto, poiché la sanzione di stato - contrariamente a quanto affermato dall’amministrazione nella nota del 10 ottobre 2010 - non può essere fatta retroagire al 17 settembre 2009, da tale elemento discende che, al momento della determinazione negativa assunta con la nota in discorso, il rapporto di servizio tra l’amministrazione e il militare non era ancora venuto meno.
Dalla parziale illegittimità del provvedimento in data 18 agosto 2011 che ha disposto la perdita di stato, nella parte in cui ne statuisce la retrodatazione, deriva anche l’illegittimità del provvedimento n. OMISSIS del 10 ottobre 2011, con il quale l’amministrazione ha rigettato la domanda di passaggio nei ruoli civili dell’amministrazione sull’illegittimo assunto del venir meno del rapporto di servizio fondato sulla retrodatazione degli effetti del provvedimento di rimozione.
In conseguenza di quanto su espresso, il ricorso (assorbite le ulteriori censure) deve essere accolto in modo parziale: per quanto concerne il provvedimento prot. n. OMISSIS del 18 agosto 2011 solo ed esclusivamente nella parte relativa alla retrodatazione della perdita del grado e, per quanto concerne il provvedimento n. OMISSIS del 10 ottobre 2011, a causa della illegittimità derivata in quanto basato sull’illegittima retrodatazione contenuta nel primo, salvi gli ulteriori provvedimenti ed atti che l’amministrazione intenderà assumere.
Le spese del giudizio possono essere compensate anche in ragione del comportamento tenuto dall’amministrazione costituita che ha dato esecuzione, con il succitato provvedimento, all’ordinanza emessa da questa sezione in sede cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie in parte il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento prot. n. OMISSIS del 18 agosto 2011, solo ed esclusivamente nella parte in cui dispone la retrodatazione della sanzione di stato; annulla il provvedimento prot. OMISSIS del 10 ottobre 2011, salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere
Emanuela Loria, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/05/2012

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: sab mag 26, 2012 1:23 pm
da giggiotto1960
scusate ma non sono molto pratico di informatica ma ho bisogno di sapere alcune risposte da chi può darmele.
Mi sono arruolato nell'Arma all'inizio del 1978, nel 1998 con 20 anni di servizio sono stato sospeso dal servizio per anni 5 per il reato di concorso in peculato ancora pendente presso la cassazione. dopo i 5 anni di sospensione sono stato riammesso nel 2003 ed ho continuato a lavorare sino al 2011 poi sono stato riformato con la IV categoria e mi venivano conteggiati 33 anni effettivi più 4 anni di riscatto. <circa il procedimento e stato prescritto già in primo grado di giudizio in appello è e stata confermata la prescrizione e sono in attesa per la cassazione. Avendo anche in questo grado di giudizio la sentenza di prescrizione sono a rischio di essere eradiato dall'arma e perdere la pensione che percepisco da un anno.
Chi può mi risponda cortesemente. grazie a tutti.

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: lun mag 28, 2012 7:55 pm
da morgan1964
Caro giggiotto1960,
secondo me, leggendo l'art. 867 del DPR 66/2010 (Codice Ordinamento Militare) - ed in particolare il comma 5 - non dovresti avere problemi......essendo stato riammesso in servizio, dopo la sospensione, un eventuale decreto di rimozione del grado dovrebbe decorrere dalla data del decreto

Art. 867 Provvedimenti di perdita del grado
1. Il provvedimento è disposto con decreto ministeriale. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri la perdita del grado è disposta con determinazione
ministeriale per i militari in servizio e con determinazione del Comandante generale per i militari in congedo.
2. Per i militari dichiarati interdetti, inabilitati o sottoposti all’amministrazione di sostegno la perdita del grado decorre dalla data di pubblicazione della sentenza, ai sensi dell’articolo 421 del codice civile.
3. Se la perdita del grado consegue a condanna penale, la stessa decorre dal passaggio in giudicato della sentenza.
4. Nei casi di assunzione di servizio di cui all’ articolo 864, la perdita del grado decorre dalla data di assunzione del servizio stesso.
5. La perdita del grado decorre dalla data di cessazione dal servizio, ovvero, ai soli fini giuridici, dalla data di applicazione della sospensione precauzionale, se sotto tale data, risulta pendente un procedimento penale o disciplinare che si conclude successivamente con la perdita del grado, salvo che il militare sia stato riammesso in servizio:
a) per il decorso della durata massima della sospensione precauzionale, ai sensi dell’ articolo 919, comma 1;
b) a seguito di revoca della sospensione precauzionale disposta dall’amministrazione, ai sensi dell’ articolo 918, comma 2.
6. Per tutti gli altri casi la perdita del grado decorre dalla data del decreto.

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: lun mag 28, 2012 10:09 pm
da PAOLO4769
Ciao Morgan1964,
non ho ben capito una cosa in merito alla perdita del grado con retroattività per noi ex CC.
Mi spiego meglio mentre ero in servizio sono stato iscritto nel registro delle persone indagate della Procura della Rep. NON mi hanno mai sospeso dal servizio e nel frattempo sono stato riformato per infermità.
Alla data attuale non hanno ancora instaurato nessun procedimento disciplinare perchè devono attendere l'esito del procedimento penale. In caso di assoluzione o prescrizione, si parla di lesioni lievissime, non ho ben capito se il decreto di perdita del grado, (inoltre se previsto per il reato a me ascritto) decorre dalla data del giudizio o retroattivo al giorno antecedente il mio congedo, facendomi così perdere la pensione di invalidità. Grazie mille della risposta e scusa il disturbo, ma ritengo che tu sei più preparato del sottoscritto in materia, molti mi dicono di stare tranquillo, altri mi dicono che potrebbero togliermi la pensione ed io non dormo la notte...
Paolo

P.S. Accetto consigli e risposte magari positive da tutti gli amici del forum si intende, non solo il parere di Morgan1964

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: mar mag 29, 2012 6:30 pm
da morgan1964
Carissimo PAOLO4769:

Art. 867 Provvedimenti di perdita del grado
1. Il provvedimento è disposto con decreto ministeriale. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri la perdita del grado è disposta con determinazione
ministeriale per i militari in servizio e con determinazione del Comandante generale per i militari in congedo.
2. Per i militari dichiarati interdetti, inabilitati o sottoposti all’amministrazione di sostegno la perdita del grado decorre dalla data di pubblicazione della sentenza, ai sensi dell’articolo 421 del codice civile. Significa che:- se alla fine del procedimento penale, con sentenza definitiva, ti applicano la pena acessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, ti applicano, senza procedimento disciplinare, la perdita del grado con rimozione. La stessa decorre dalla data di pubblicazione della sentenza e se non sei stato sospeso dal servizio. Se sei stato sospeso dal servizio, e la sospensione è ancora in corso quando la sentenza viene pubblicata (la sospensione dura sì 5 anni, ma può essere rinnovata disciplinarmente per altri 5), i furbi applicano il comma 5 che segue e che consente di retrodatare il decreto di perdita del grado al primo giorno di sospensione. Non credo proprio che nel tuo caso - lesioni lievissime - sia prevista la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per cui escluderei questo comma 2
3. Se la perdita del grado consegue a condanna penale, la stessa decorre dal passaggio in giudicato della sentenza. Significa che:- se la pena supera un certo limite (sinceramente non so dirti se due anni o quanto) l'Aministrazione, dopo il procedimento disciplinare, è obbligata ad irrorare la sanzione della perdita del grado. Sinceramente non credo che per le lesioni lievissime si arrivi a due anni di pena
4. Nei casi di assunzione di servizio di cui all’ articolo 864, la perdita del grado decorre dalla data di assunzione del servizio stesso. Questo non ci interessa
5. La perdita del grado decorre dalla data di cessazione dal servizio, ovvero, ai soli fini giuridici, dalla data di applicazione della sospensione precauzionale, se sotto tale data, risulta pendente un procedimento penale o disciplinare che si conclude successivamente con la perdita del grado, salvo che il militare sia stato riammesso in servizio:
a) per il decorso della durata massima della sospensione precauzionale, ai sensi dell’ articolo 919, comma 1;
b) a seguito di revoca della sospensione precauzionale disposta dall’amministrazione, ai sensi dell’ articolo 918, comma 2. Questo comma 5 è, secondo me, proprio XXXXXXXX da capire:- non si capisce se il termine "ovvero" abbia il significato di "oppure" o di "cioe' o ossia". A me pare di capire che il decreto di perdita del grado possa decorrere dal primo giorno di sospensione solo se la stessa è in corso (....salvo che il militare sia stato riammesso ecc....). Per chi non è stato sospeso o la sospensione è cessata alla data della perdita del grado, dovrebbero trovare applicazione gli altri commi - a seconda dei casi - e non questo. E' la prima parte del comma - dove dice - "la perdita del grado decorre dalla data di cessazione dal servizio" che mi turba....non vorrei che, dando al termine "ovvero" il significato di comodo "oppure", questa parte del comma abbia un significato autonomo. Se così fosse anche chi non è stato sospeso, o se sospeso è intanto cessata la sospensione, si vedrebbe retrodatare il decreto di perdita del grado alla data di "cessazione dal servizio" che coinciderebbe, logicamente, alla data di una eventuale riforma. In tal caso la cessazione dal servizio sarebbe ritenuta "per perdita del grado" e non "per riforma", dando così all'Amministrazione il potere di revocare la pensione di invalidità.
6. Per tutti gli altri casi la perdita del grado decorre dalla data del decreto.Ma quali sono tutti gli altri casi? Forse solo la perdita del grado, a seguito di procedimento disciplinare ove non sia obbligatorio sanzionare con la perdita del grado (quindi dove la pena del giudizio penale non supera un certo limite e non vi è pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici), comminata a militare che non sia mai stato sospeso e che sia in servizio
Non mi sento di darti delle garanzie al 100%.....personalmente credo che le "lesioni lievissime" non possano, anche in caso di condanna, sfociare in "perdita del grado". Qualcuno, senza fare nomi, è stato condannato a 14 anni e non è mai stato sospeso nè sanzionato.........
Un consiglio:- stai tranquillo e tienici tutti sempre aggiornati sulla tua vicenda....in tutti i casi e di ogni novità.
Colgo l'occasione per ringraziare PANORAMA per le varie sentenze postate che, anche se non sono casi specifici, richiamano comunque normative utilissime....

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: mar mag 29, 2012 6:41 pm
da fra0816
ciao sono un ispettore c. della P.S. attualmente sospeso per motivi di giustizia e condannato a quattro anni e otto ...interdizione perpetua pubblici uffici in secondo grado ....ho ricorso in cassazione, volevo chiedere in caso di destituzione ... caso molto probabile.... avrò diritto alla pensione e quando potrò percepirla...sono stato sospeso nel 2010 con 25 anni di servizio effettivi....grazie

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: mar mag 29, 2012 7:14 pm
da morgan1964
Caro fra0816...sinceramente di pensioni me ne intendo poco ma non credo che con 25 anni di servizio la pensione spetti.....
La pensione di cui stiamo discutendo, in relazione alla PERDITA DEL GRADO, è quella di invalidità ovvero quella di "riforma" che per noi CC. scatta dopo i 14 anni di servizio, indipendentemente dalla causa di servizio o meno. Non so se nella P.S. sia la stessa cosa.......

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: mar mag 29, 2012 7:26 pm
da fra0816
grazie della risposta morgan.....cmq mi sono spiegato male , mi riferivo alla pensione naturale cioè di anzianità o contributiva... noi nn abbiamo altri tipi di pensione.... purtroppo quando accadono queste cose e rimani coinvolto in problemi giudiziari sei abbandonato da tutti e quindi è difficile avere notizie riguardanti la propria posizione.....grazie di nuovo

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: mer mag 30, 2012 11:03 am
da morgan1964
Fra0816, io credo che anche da voi ci sia la pensione di invalidita' a seguito di riforma. . . Personalmente conosco un collega della P.S. che "si e' fatto riformare" per morbo di cron (o crom) e ritengo che prenda detta pensione. Certo che la riforma deve intervenire ben prima della destituzione. Non so se la destituizione poi retroagisca (come per noi la perdita del grado in alcuni casi ben studiati da certi signori. . . ).

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: mer mag 30, 2012 12:53 pm
da Domenico61
Ciao Morgan64 comunque vadano le cose noi che abbiamo problemi penali con la giustizia e sicuramente ci sarà una condanna ....penso che durante la sospensione l'unica cosa da fare e farsi riformare se ci riesce ...poi si vedrà come andrà a finire ..saluti a tutti.

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: mer mag 30, 2012 3:58 pm
da morgan1964
Ciao Domenico61 e a tutti....è una scelta dura e intimamente personale. Io non sto me la sento di dare consigli. Ho scelto questa strada perchè sono certo al 100% che mi sanzioneranno malamente.....se invece non mi dovessero sanzionare estremamente amen....avrò finito la carriera con riforma..... Se aspetto la sanzione mi gioco anche la possibilità della pensione di invalidità....Comunque la mia vicenda, a tempo debito, diventerà abbastanza nota ed altisonante......Non disperare. Come vedi ci sono persone (come PANORAMA ed altri) che non abbandonano i colleghi anche se - per qualsiasi ragione - hanno commesso errori. Il solo preoccuparsi di postare sentenze utili è molto positivo.....non smettere di restare in contatto.....