Pagina 8 di 13

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: mer mag 04, 2016 7:51 pm
da fulmineacielsereno
Buonasera
qualora interessasse ai militari sospesi precauzionalmente e con l'intento di raggiungere la pensione elenco quanto segue:
- Art. 920 Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Codice dell'ordinamento militare
Norme comuni in materia di sospensione dall’impiego
1. Al militare durante la sospensione dall’impiego compete la metà degli assegni a carattere
fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio
è computato per metà.
- Decreto Legislativo 16 settembre 1996, n. 564 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COPERTURA ASSICURATIVA PER PERIODI NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE
Art. 5. Periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro
1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, i periodi successivi al 31 dicembre 1996, di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previsti da specifiche disposizioni di legge o contrattuali e privi di copertura assicurativa, possono essere riscattati, nella misura massima di tre anni, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalita' di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per gli stessi periodi, i lavoratori di cui al comma 1 possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 47.
- Roma, 02-10-2012 Messaggio n. 15914 INPS 1. CESSAZIONE O SOSPENSIONE DAL SERVIZIO
1.1 Riscatti ai fini pensionistici
Ferma restando la possibilità, in tutte le ipotesi di cessazione ovvero di sospensione dal
servizio, di estinguere il residuo debito in unica soluzione, all’iscritto è data la possibilità di
proseguire il versamento rateale con le seguenti modalità:
Autonoma prosecuzione del versamento: l’iscritto prosegue autonomamente il versamento,
utilizzando il modello F24, attenendosi sia alle scadenze (il pagamento va effettuato entro il
giorno 16 del mese successivo a quello di competenza della rata) che all’ammontare della rata
del piano di ammortamento iniziale. Il codice versamento da utilizzare sarà P_67;il periodo di
riferimento da indicare sarà il mese cui si riferisce la rata in pagamento.
1.2 Riscatti ai fini previdenziali (TFS/TFR)
Si distinguono in tale ambito i riscatti per le prestazioni ex INADEL dai riscatti per le
prestazioni ex ENPAS
Nei casi di cessazione dal servizio con il piano di pagamento rateale in corso, il residuo debito
è trattenuto sulla prestazione TFS/TFR, sia per le prestazioni ex Inadel che per le prestazioni
ex Enpas.
Con riferimento, invece, alle sospensioni dal servizio (ad esempio per aspettativa non
retribuita, per sospensione cautelare, ecc.) di un dipendente che abbia in corso un piano di
pagamento rateale, ferma restando la facoltà di estinguere il residuo debito in unica soluzione
(anticipata estinzione), il piano di ammortamento proseguirà secondo le regole di seguito
rappresentate.
Ai fini TFS e TFR, la domanda di riscatto può essere avanzata solo in costanza di rapporto di
lavoro ovvero, per il personale dei comparti difesa, sicurezza e vigili del fuoco e soccorso
pubblico, entro 90 gg dalla cessazione dalla posizione di richiamato in servizio.
- La domanda
L’interessato deve presentare domanda alla competente sede provinciale Inps Gestione Dipendenti Pubblici. I dipendenti delle Forze
Armate e di Polizia a ordinamento militare, devono invece presentarla direttamente alle amministrazioni di appartenenza.

IN PRATICA CHI E' SOSPESO PRECAUZIONALMENTE PUò PAGARE IL RISCATTO DEL 50% DEGLI ANNI PASSATI OVVERO PAGARE I CONTRIBUTI VOLONTARI PER QUELLI FUTURI.

SE QUALCUNO VUOLE AGGIUNGERE QUALCOSA ....

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: mer mag 04, 2016 10:06 pm
da avt8
fulmineacielsereno ha scritto:Buonasera
qualora interessasse ai militari sospesi precauzionalmente e con l'intento di raggiungere la pensione elenco quanto segue:
- Art. 920 Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Codice dell'ordinamento militare
Norme comuni in materia di sospensione dall’impiego
1. Al militare durante la sospensione dall’impiego compete la metà degli assegni a carattere
fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio
è computato per metà.
- Decreto Legislativo 16 settembre 1996, n. 564 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COPERTURA ASSICURATIVA PER PERIODI NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE
Art. 5. Periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro
1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, i periodi successivi al 31 dicembre 1996, di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previsti da specifiche disposizioni di legge o contrattuali e privi di copertura assicurativa, possono essere riscattati, nella misura massima di tre anni, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalita' di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per gli stessi periodi, i lavoratori di cui al comma 1 possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 47.
- Roma, 02-10-2012 Messaggio n. 15914 INPS 1. CESSAZIONE O SOSPENSIONE DAL SERVIZIO
1.1 Riscatti ai fini pensionistici
Ferma restando la possibilità, in tutte le ipotesi di cessazione ovvero di sospensione dal
servizio, di estinguere il residuo debito in unica soluzione, all’iscritto è data la possibilità di
proseguire il versamento rateale con le seguenti modalità:
Autonoma prosecuzione del versamento: l’iscritto prosegue autonomamente il versamento,
utilizzando il modello F24, attenendosi sia alle scadenze (il pagamento va effettuato entro il
giorno 16 del mese successivo a quello di competenza della rata) che all’ammontare della rata
del piano di ammortamento iniziale. Il codice versamento da utilizzare sarà P_67;il periodo di
riferimento da indicare sarà il mese cui si riferisce la rata in pagamento.
1.2 Riscatti ai fini previdenziali (TFS/TFR)
Si distinguono in tale ambito i riscatti per le prestazioni ex INADEL dai riscatti per le
prestazioni ex ENPAS
Nei casi di cessazione dal servizio con il piano di pagamento rateale in corso, il residuo debito
è trattenuto sulla prestazione TFS/TFR, sia per le prestazioni ex Inadel che per le prestazioni
ex Enpas.
Con riferimento, invece, alle sospensioni dal servizio (ad esempio per aspettativa non
retribuita, per sospensione cautelare, ecc.) di un dipendente che abbia in corso un piano di
pagamento rateale, ferma restando la facoltà di estinguere il residuo debito in unica soluzione
(anticipata estinzione), il piano di ammortamento proseguirà secondo le regole di seguito
rappresentate.
Ai fini TFS e TFR, la domanda di riscatto può essere avanzata solo in costanza di rapporto di
lavoro ovvero, per il personale dei comparti difesa, sicurezza e vigili del fuoco e soccorso
pubblico, entro 90 gg dalla cessazione dalla posizione di richiamato in servizio.
- La domanda
L’interessato deve presentare domanda alla competente sede provinciale Inps Gestione Dipendenti Pubblici. I dipendenti delle Forze
Armate e di Polizia a ordinamento militare, devono invece presentarla direttamente alle amministrazioni di appartenenza.

IN PRATICA CHI E' SOSPESO PRECAUZIONALMENTE PUò PAGARE IL RISCATTO DEL 50% DEGLI ANNI PASSATI OVVERO PAGARE I CONTRIBUTI VOLONTARI PER QUELLI FUTURI.

SE QUALCUNO VUOLE AGGIUNGERE QUALCOSA ....

I contributi si possono versare solo dopo la cessazione dal servizio per qualsiasi titolo senza diritto a pensione-

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: gio mag 05, 2016 7:12 am
da fulmineacielsereno
Grazie Avt8
sto cercando di trovare un modo per risolvere la problematica, ma vedo che gli strumenti normativi sono una ragnatela

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: mar ago 09, 2016 10:23 am
da panorama
il collega vince in Appello.
------------------------------------------

SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 706 06/07/2016

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: mer ago 24, 2016 7:29 pm
da panorama
Interessante sentenza della Corte dei Conti -PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) - inoltrava domanda al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto al trattamento pensionistico per causa di servizio ai sensi dell’art. 20 della legge n. 1168/61.

2) - alla data di cessazione dal servizio per degrado il R.. vantava l'anzianità contributiva di 23 anni 5 mesi e 4 giorni e l’età anagrafica di 42 anni;

La Corte dei Conti precisa:

3) - Nel merito, questo Collegio ritiene che le argomentazioni seguite dal primo Giudice siano ineccepibili sotto il profilo della carenza dei requisiti legittimanti la concessione del trattamento ordinario di pensione, dovendosi applicare alla fattispecie la previsione dell’art. 1, commi 25, 26, 27 e 29 della legge n. 335/1995, quale norma di rinvio dell’art. 6 del d.lgs. n.165/1997 (così come poi modificato ed integrato dall’art. 59 della legge n. 449/1997) in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego.

4) - Sul punto la sentenza, invero, non appare essersi soffermata, motivando la medesima solo relativamente alla carenza dei requisiti necessari per il trattamento ordinario, ma nulla dicendo in ordine alla pretesa concernente il trattamento privilegiato.

5) - Per tali motivi, il Collegio, condividendo quanto affermato dalla sentenza impugnata in punto di trattamento ordinario di pensione, ritiene tuttavia necessaria una nuova pronuncia del Giudice di primo grado che esamini e dia conto della originaria richiesta del R.. anche in punto di trattamento pensionistico privilegiato.

Per completezza vi invito ha leggere il tutto qui sotto.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 235 17/06/2016
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 235 2016 PENSIONI 17/06/2016



235/2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

Composta dai seguenti magistrati:
dott. Claudio GALTIERI Presidente
dott. Mauro OREFICE Consigliere rel.
dott. Salvatore NICOLELLA Consigliere
dott.ssa Rita LORETO Consigliere
dott. Piergiorgio DELLA VENTURA Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico di appello iscritto al n. 49095 del registro di Segreteria, proposto da Giovanni R., rappresentato e difeso dagli avv. Paolo e Domenico Bonaiuti, avverso la sentenza n. 248/2014, depositata il 7 marzo 2014, della Sezione giurisdizionale per la regione Campania, resa nei confronti del medesimo.
Visti tutti gli atti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 15 marzo 2016, il relatore Consigliere Mauro Orefice; l’avv. Paolo Bonaiuti, difensore di parte appellante; su delega della dr.ssa Maura Paolotti, la dr.ssa Maria Luisa Guttuso per il Ministero della difesa; l’avv. Emanuela Capannolo per l’Inps.

Visti tutti gli atti introduttivi ed i documenti di causa.

FATTO

L’odierno appellante, arruolatosi nell’Arma dei carabinieri in data 10 dicembre 1979, è rimasto in servizio sino al 4 marzo 2003, data alla quale è stato congedato per perdita del grado per effetto della sentenza della Corte di cassazione n. 247/2003 a seguito della quale è divenuta irrevocabile la sentenza della Corte di appello di Napoli del 15 ottobre 2001.

In data 14 settembre 2005 il R.. inoltrava domanda al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto al trattamento pensionistico per causa di servizio ai sensi dell’art. 20 della legge n. 1168/61. L’istanza veniva respinta dal competente Comando dei carabinieri con nota del 26 settembre 2005 per insussistenza dei requisiti.

Con la sentenza impugnata il Giudice territoriale respingeva la domanda, rilevando il difetto sia dell’anzianità di servizio prevista dalla legge n. 449/1997, sia dell’età anagrafica e contributiva pari ad anni 56 e 35. Evidenziava il primo giudice che il R.., all’atto della cessazione dal servizio, vantava 23 anni, 5 mesi e 4 giorni di contributi e 42 anni di età e che non gli era applicabile nemmeno la tabella B allegata alla legge n. 335/95 in quanto ex militare in servizio nell’Arma dei Carabinieri, mentre la suddetta tabella si applica ad altre categorie di lavoratori.

La sentenza, inoltre, motivava la reiezione del ricorso con il richiamo all’art. 37, II comma, della legge n. 599/1954, che prevede che la cessazione dal servizio per effetto della sentenza penale, comportante la perdita del grado “si considera avvenuta ad ogni effetto per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta”.

Con l’appello proposto, il R.. contesta che gli effetti della sanzione disciplinare irrogatagli abbiano avuto rilevanza anche ai fini previdenziali, deducendo che – pur essendo stato congedato per perdita del grado – non avrebbe perso il diritto a pensione, almeno ordinaria.

Risultano depositate in atti memoria di costituzione del Ministero della difesa del 2 marzo 2016 – con la quale l’Amministrazione chiede declaratoria di inammissibilità dell’appello od il suo rigetto nel merito perché infondato – e memoria difensiva dell’INPS in data 24 febbraio 2016, con la quale l’Istituto chiede la conferma integrale della sentenza di primo grado.

In occasione dell’odierna udienza le parti hanno confermato le richieste scritte.

DIRITTO

La motivazione utilizzata dal Giudice di primo grado per respingere il ricorso proposto dal sig. R.. può essere sostanzialmente rinvenuta nelle sintetiche affermazioni di pagg. 4/5 della sentenza dove il primo Giudice, dopo aver esaminato la normativa pregressa in materia di pensioni ordinarie di anzianità, afferma che “Orbene, venendo all’esame della concreta fattispecie all’attenzione della Sezione, risulta dagli atti che alla data di cessazione dal servizio per degrado il R.. vantava l'anzianità contributiva di 23 anni 5 mesi e 4 giorni e l’età anagrafica di 42 anni; conseguentemente, l'accesso alla pensione ordinaria gli è negato dalle surriportate disposizioni. Inoltre - come giustamente ricordato dall'Amministrazione resistente - valga aggiungere che l'art. 37, 2° comma, legge 599/1954 (“Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica”) prevede, per il caso in cui il sottufficiale cessi dal servizio per effetto di sentenza penale comportante la perdita del grado, che la cessazione del sottufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta. Per quanto sin qui osservato, il ricorso si rivela privo di giuridico fondamento deve essere respinto”.

Tale essendo la proposizione del primo Giudice se ne deve dedurre che il ragionamento seguito impedirebbe all’odierno appellante di poter conseguire la pensione ordinaria in relazione alla carenza dei requisiti relativi alla anzianità contributiva ed all’età anagrafica.

Aggiunge poi il Giudice che, ai sensi di legge, l’effetto della degradazione è quello di determinare la cessazione dal servizio per causa riconducibile esclusivamente a quell’evento.

Nel merito, questo Collegio ritiene che le argomentazioni seguite dal primo Giudice siano ineccepibili sotto il profilo della carenza dei requisiti legittimanti la concessione del trattamento ordinario di pensione, dovendosi applicare alla fattispecie la previsione dell’art. 1, commi 25, 26, 27 e 29 della legge n. 335/1995, quale norma di rinvio dell’art. 6 del d.lgs. n.165/1997 (così come poi modificato ed integrato dall’art. 59 della legge n. 449/1997) in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego.

Tuttavia, va sottolineato che la sentenza impugnata, in narrativa, riassumendo le richieste formulate dal R.. in primo grado, precisava “Con il ricorso in epigrafe parte attrice, carabiniere collocato in congedo a seguito di degradazione con decorrenza 04-03-2003, ha dedotto, onde ottenere il riconoscimento del suo diritto a percepire il richiesto trattamento pensionistico privilegiato, stanti il riconoscimento della sua permanente inidoneità al servizio per infermità psichica da parte della CMO di Caserta in data 12-09-2005 e le disposizioni di cui all'art. 20 legge 1168/1961”.

Sul punto la sentenza, invero, non appare essersi soffermata, motivando la medesima solo relativamente alla carenza dei requisiti necessari per il trattamento ordinario, ma nulla dicendo in ordine alla pretesa concernente il trattamento privilegiato.

Per tali motivi, il Collegio, condividendo quanto affermato dalla sentenza impugnata in punto di trattamento ordinario di pensione, ritiene tuttavia necessaria una nuova pronuncia del Giudice di primo grado che esamini e dia conto della originaria richiesta del R.. anche in punto di trattamento pensionistico privilegiato.

In tal senso dispone l’accoglimento parziale dell’appello rimettendo la causa al primo giudice perchè si pronunci in parte qua.

Spese legali al definitivo.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI - I SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO

Accoglie parzialmente l’appello iscritto al n. 49095 del registro di Segreteria, proposto da Giovanni R.., rappresentato e difeso dagli avv. Paolo e Domenico Bonaiuti, avverso la sentenza n. 248/2014, depositata il 7 marzo 2014, della Sezione giurisdizionale per la regione Campania, resa nei confronti del medesimo.

Per l’effetto, dispone che, a cura della Segreteria, la causa venga rimessa al primo Giudice affinché si pronunci sulla richiesta del sig. R.. in materia di trattamento privilegiato di pensione.

Spese al definitivo.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 15 marzo 2016.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Cons.Mauro OREFICE f.to Claudio GALTIERI


Depositata in Segreteria il 17 GIU.2016


Il Dirigente
f.to Massimo Biagi

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: gio set 15, 2016 9:43 am
da panorama
LOMBARDIA SENTENZA 148 12/08/2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LOMBARDIA SENTENZA 148 2016 PENSIONI 12/08/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LOMBARDIA

nella persona del magistrato Eugenio MUSUMECI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nel giudizio iscritto al n° 28281 del registro di segreteria della Sezione;

PROPOSTO DA
G. N., nato a Omissis il Omissis e residente a Omissis, codice fiscale OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Zabbara (del foro di Milano), nonché elettivamente domiciliato a Milano in via Benedetto Marcello n° 48 presso lo studio del difensore stesso;

CONTRO
INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giulio Peco (iscritto nell’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati presso il tribunale di Milano), nonché elettivamente domiciliato a Milano in piazza Giuseppe Missori nn° 8/10 presso l’ufficio legale distrettuale dell’INPS stesso.

§ § §
FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione l’11 maggio 2015 G. N., ex dipendente della Polizia di Stato, ha domandato l’attribuzione della pensione ordinaria in riferimento ad un (asserito) requisito contributivo di 35 anni: da coniugarsi con l’età anagrafica di 57 anni e tre mesi o, quanto meno, con quella di 60 anni da lui raggiunta alla data del ricorso.

A suffragio di tale pretesa il G. N. ha ricordato che, dopo esser stato dispensato (nel luglio 2004) dal servizio nella Polizia di Stato per inabilità fisica, aveva fruito di un trattamento pensionistico sino al luglio 2010: per poi veder revocata quella pensione allorquando era stata confermata la legittimità di una pregressa destituzione dal servizio inflittagli nel 1997, la cui esecutività era stata sospesa l’anno dopo dal Consiglio di Stato. Ed ha altresì richiamato la sentenza n° 381/2012 di questa Sezione: in virtù della quale la sua anzianità contributiva era stata determinata in 29 anni, 2 mesi e 15 giorni.

2. Con comparsa depositata all’udienza camerale del 10 giugno 2016, fissata per l’esame di una domanda cautelare proposta dal G. N. nel ricorso introduttivo, si è costituito l’INPS. Il quale ha resistito alla pretesa attorea evidenziando: che, in virtù della sentenza n° 6521/2008 emessa dal Consiglio di Stato, aveva avuto reviviscenza il provvedimento di destituzione dal servizio (nella Polizia di Stato) irrogato all’odierno ricorrente il 23 luglio 1997, la cui esecutività era stata poi sospesa dal giudice amministrativo; che, comunque, i requisiti pensionistici previsti per il personale della Polizia di Stato andavano raggiunti in costanza di servizio; e che, infine, la contribuzione maturata dal G. N. durante l’originario servizio nella Polizia di Stato, seppur insufficiente illo tempore per attribuirgli stabilmente la pensione , aveva dato vita alla costituzione di una posizione assicurativa presso l’INPS stesso.

3. Dopo che alla già ricordata udienza camerale del 10 giugno 2016 si era costituito quale difensore dell’odierno ricorrente l’avv. Francesco Zabbara e che questi aveva depositato (qualche giorno dopo) una memoria a sostegno della pretesa attorea, all’ulteriore udienza camerale svoltasi il 25 di quello stesso mese questo giudice si è riservato di decidere sull’istanza cautelare proposta dal G. N.. Tale riserva è stata poi sciolta, con ordinanza n° 86/2015, nel senso di escludere l’esistenza del fumus boni iuris nella domanda attorea e perciò di rigettare la domanda cautelare stessa.

Nel successivo giudizio di merito è stata sollevata ex officio la questione concernente l’eventuale difetto di giurisdizione della Corte dei conti, venendo perciò assegnato alle parti termine ex art. 101 c.p.c. per memorie al suddetto riguardo. Depositata memoria (il 23 novembre 2015) soltanto da parte del G. N., successivamente questi ha revocato il mandato difensivo all’avv. Zabbara; e tuttavia dopo alcuni rinvii, inframezzati da un’altra memoria scritta stilata personalmente dall’odierno ricorrente e depositata il 26 gennaio scorso, ha officiato nuovamente quel medesimo difensore. Questi ha depositato il 31 marzo 2016 un’ulteriore memoria scritta ed infine, all’udienza del 20 aprile successivo, la causa è stata discussa dalle parti e trattenuta in decisione.

4. Preliminarmente va osservato che nella testé ricordata memoria del 31 marzo 2016 il G. N. ha emendato la propria domanda originaria: rivendicando l’accertamento del diritto alla pensione e, “… in ogni caso …”, il ripristino del trattamento pensionistico di cui egli godeva anteriormente al decreto emesso dal Ministero dell’Interno (dipartimento della Pubblica Sicurezza) il 22 dicembre 2009.

Invero mediante tale provvedimento (all. 1 di parte resistente), conseguente alla già menzionata sentenza n° 6521/2008 del Consiglio di Stato in virtù della quale era stata confermata la legittimità della destituzione dal servizio inflitta al G. N. il 23 luglio 1997, erano stati annullati sia la sua provvisoria reintegrazione in servizio (avvenuta nel 1998, sulla scorta di una pronuncia cautelare del giudice amministrativo stesso) sia la dispensa dal servizio con la quale quel periodo di provvisoria reintegrazione in servizio si era concluso il 21 luglio 2004. Se dunque quest’ultima è la data in cui il G. N. è definitivamente cessato dal servizio nella Polizia di Stato, con la sentenza n° 381/2012 questa Sezione ha già escluso che a quella medesima data l’odierno ricorrente vantasse il diritto ad una pensione che traesse fondamento da una causa di risoluzione del rapporto d’impiego diversa dalla dispensa per inabilità fisica: dispensa che, una volta confermata la legittimità della pregressa destituzione dal servizio, a quest’ultima aveva ceduto il passo cronologicamente e, soprattutto, giuridicamente.

Inoltre il novero delle questioni deducibili in quel giudizio, nel quale il G. N. risulta aver censurato (pag. 1 della su menzionata sentenza) innanzitutto il predetto decreto ministeriale del 22 dicembre 2009, includevano necessariamente anche la legittimità della revoca della pensione che gli era stata concessa in conseguenza della su richiamata dispensa per inabilità fisica: perché evidentemente quella revoca costituiva il presupposto logico della domanda attorea finalizzata a vedersi attribuito, a decorrere da quella medesima data del 21 luglio 2004, un trattamento pensionistico che sostanzialmente tenesse il luogo di quello che, in conseguenza del testé richiamato provvedimento ministeriale, gli era stato appunto revocato.

Conclusivamente va rigettato il secondo capo di domanda attorea, perché costituente un bis in idem rispetto alle domande definite da questa Sezione con la sentenza n° 381/2012.

5. A detrimento del merito del primo capo di domanda attorea appaiono sostanzialmente meritevoli di conferma le considerazioni svolte da questo giudice nell’ordinanza cautelare n° 86/2015.

In sintesi, una volta escluso che il G. N. vantasse un diritto a pensione alla data del 21 luglio 2004, successivamente sono venute meno la “… specificità del rapporto di impiego e ... le obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività …” (art. 6 comma 2 del D.Lgs. n° 165/1997) che possano giustificare la perdurante applicabilità di quei più favorevoli requisiti pensionistici. Inoltre l’incontestata anzianità contributiva (di 34 anni, 3 mesi e 20 giorni) attribuitagli dal Ministero dell’Interno con il decreto n° 373 dell’11 novembre 2014 (all. 2 alla memoria depositata dall’INPS il 10 giugno 2015) risulta lontana da quella di oltre 42 anni prevista per la pensione c.d. anticipata dal comma 10 dell’art. 24 del D.L. n° 201/2011 (convertito dalla legge n° 214/2011). Mentre il diritto alla pensione di vecchiaia è anch’esso palesemente escluso dalla circostanza che il ricorrente non ha ancora raggiunto il requisito anagrafico di 66 anni sancito dalla lettera c del comma 6 del testé menzionato art. 24 del D.L. n° 201/2011.

6. Tuttavia, relativamente al primo dei due capi di domanda attoreo, risulta assorbente il difetto di giurisdizione di questa Corte: dovendosi infatti ascrivere al giudice ordinario tale giurisdizione.

Invero la circostanza che il G. N. sia cessato dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione ha comportato la “… costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti …” (primo comma dell’articolo unico della legge n° 322/1958, quale vigente alla data del 21 luglio 2004: che è quella in cui, come fin qui ampiamente chiarito, andava considerato cessato il rapporto d’impiego del G. N. presso la Polizia di Stato, provvisoriamente ripristinato in via cautelare). Ma, evidentemente, la costituzione della suddetta posizione assicurativa esclude che la successiva pensione possa considerarsi “… in tutto o in parte a carico dello Stato …” (art. 13 terzultimo alinea del R.D. n° 1214/1934): ciò che neanche il ricorrente ha sostanzialmente contestato, pur avendo concretamente potuto fruire di un termine ben più ampio di quello sancito dal secondo comma dell’art. 101 c.p.c..

7. La peculiarità della vicenda e, soprattutto, la circostanza che le prospettive pensionistiche del G. N. siano state sensibilmente modificate in peius per effetto dell’art. 24 del D.L. n° 201/2011 (invece non contemplato, ratione temporis, da questa Sezione nella sentenza n° 381/2012) giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 28281:

1) dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in riferimento alla domanda di cui al punto 1 delle note conclusionali depositate da G. N. il 31 marzo 2016, indicando quale giudice munito di giurisdizione quello ordinario;

2) rigetta la domanda di cui al punto 2 di quelle medesime note conclusionali;

3) compensa integralmente fra le parti le spese di lite;

4) fissa in sessanta giorni il termine per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Milano nella camera di consiglio del 20 aprile 2016.
IL GIUDICE
(Eugenio Musumeci)

DEPOSITO IN SEGRETERIA, 12/08/2016

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: dom dic 11, 2016 5:34 pm
da panorama
La Corte dei Conti 3 Sez. d'Appello ha ACCOLTO l'Appello del collega CC.
-------------------------------------------------------------------------------------

1) - veniva posto in congedo assoluto, a decorrere dal 13.09.2006, siccome riconosciuto "non idoneo permanentemente al SMI in modo assoluto.

2) - Prima della cessazione, il militare, all'epoca dei fatti penalmente indagato per la commissione di alcuni reati, con D.M. n. 0093/3-7/2006 del in data 20 marzo 2006, era stato sospeso precauzionalmente dall'impiego ex art. 20, comma 2, della legge n. 599/154, con decorrenza dal 6.03.2006.

La Corte (ecco alcuni brani) precisa:

3) - La questione oggetto del presente giudizio concerne essenzialmente l’individuazione dei corretti termini d’applicazione della disciplina normativa posta dagli artt. 37 e 61 della l. n. 599 del 1954, applicabile ratione temporis ai fatti di causa.

4) - Sul punto il Collegio rileva che dagli atti risulta che il procedimento disciplinare conclusosi con l'emissione del D. M. n. 445/III-7/2009 in data 27.11.2009, con il quale veniva disposta a far data dal 13.09.2006, la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 37 e 60, n. 6) della Legge 31 luglio 1954 n. 599, è stato avviato con inchiesta formale il 27 novembre 2009.

5) - Ciò posto, all’atto della cessazione dal servizio per invalidità, ossia al 13 settembre 2006, il procedimento disciplinare doveva essere ancora avviato, nonostante l’Ente militare già conoscesse i fatti dalla sentenza di primo grado, che aveva portato alla sospensione dell’appellante.

6) - Anche con riferimento al procedimento disciplinare, allora, rimangono inconfigurabili gli effetti retroattivi previsti dall’art. 37, comma 2, della l. n. 599 del 1954, in quanto, in questo caso, il procedimento disciplinare non era pendente al momento della cessazione dal servizio.

7) - In conclusione, per quanto precede il Collegio accoglie l’appello e, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara il diritto dell’appellante a mantenere il trattamento pensionistico attribuitogli con provvedimento col quale l’appellante venne dispensato dal servizio per inabilità assoluta a far data dal 13 settembre 2006.

N.B.: per completezza leggete il tutto nella sua interezza direttamente qui sotto.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 463 03/10/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------------

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 463 2016 RESPONSABILITA 03/10/2016


Sent

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello

composta dai seguenti magistrati
dr. Enzo Rotolo, Presidente
dr. Galeota Antonio, Consigliere
dr.ssa Giuseppa Maneggio, Consigliere
dr.ssa Giuseppina Maio, Consigliere relatore
dr. Giovanni Comite, Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 46493 del Registro di Segreteria, proposto dal Sig. A. R., rappresentato e difeso dall' Avv. Angelo Fiore TARTAGLIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma in Viale delle Medaglie d'Oro n. 266;

contro
il Ministero della Difesa, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (ex gestione INPDAP);

per la riforma della sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna n. 117/2013, depositata il 25 luglio 2013;

Visti tutti gli atti ed i documenti di causa.
Uditi nella pubblica udienza del 9 settembre 2016, con l’assistenza del segretario, sig.ra Gerarda Calabrese, il relatore, dr.ssa Giuseppina Maio, l’Avv. Angelo Fiore Tartaglia per parte appellante, l’Avv. Luigi Caliulo per delega dell’Avv. Clementina Pulli in rappresentanza dell’INPS, la dr.ssa Antonella Giammichele per il Ministero dell’Economia e Finanze e la dr.ssa Maria Luisa Guttuso per il Ministero della Difesa;

Ritenuto in
FATTO

1.- Con sentenza n. 117/13/M depositata in data 25 luglio 2013, la Sezione giurisdizionale per la regione Emilia Romagna ha respinto, il ricorso del sig. A. volto a far annullare: il provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo, in data 9 settembre 2010 prot. n. ……/5-PNP avente ad oggetto: "Recupero somme erogate a titolo di trattamento economico di attività e di quiescenza"; il provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo, in data 9 novembre 2010 prot. n. ……/5-2-PNP avente ad oggetto il "Recupero somme erogate a titolo di trattamento economico di attività e di quiescenza. 2° SOLLECITO", nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente; il Decreto n. 445/111-9/2009 con cui il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare ha disposto, a far data dal 13 settembre 2006, la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari nei confronti del ricorrente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 37 e 60, n. 6) della legge 31 luglio 1954, n. 599; la nota n. ……./4-1-PNP datata 03.08.2010 dell'Ufficio T.E.Q. del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri di Chieti Scalo, con cui il Comando disponeva che l'INPDAP di OMISSIS procedesse alla "sospensione del trattamento pensionistico provvisorio" erogato a favore del ricorrente; la lettera n. 24631 del 17.08.2010 con cui l'INPDAP di OMISSIS informava l'Ufficio T.E.Q. del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ed il ricorrente di aver "sospeso i relativi pagamenti di pensione a favore dell'interessato a decorrere dal 01 settembre 2010".

2. Risulta dagli atti che l'odierno ricorrente, ex Maresciallo dell'Arma dei Carabinieri, con decreto ministeriale n. 1027 del 5 aprile 2007, veniva posto in congedo assoluto, a decorrere dal 13.09.2006, siccome riconosciuto "non idoneo permanentemente al SMI in modo assoluto.

Prima della cessazione, il militare, all'epoca dei fatti penalmente indagato per la commissione di alcuni reati, con D.M. n. 0093/3-7/2006 del in data 20 marzo 2006, era stato sospeso precauzionalmente dall'impiego ex art. 20, comma 2, della legge n. 599/154, con decorrenza dal 6.03.2006.

A seguito di sentenza n. 2400/08 del 27.10.2008, divenuta irrevocabile il 21.12.2008, con la quale il Tribunale di OMISSIS aveva applicato, ex art. 444 c.p.p., nei confronti del ricorrente la pena sospesa di anni 2 (due) in ordine ai reati di "tentata concussione in concorso", il Sig. A. veniva sottoposto a procedimento disciplinare, avviato con inchiesta formale il 7 aprile 2009 e conclusosi con l'emissione del D. M. n. 445/III-7/2009 in data 27.11.2009, con il quale veniva disposta a far data dal 13.09.2006, la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 37 e 60, n. 6) della Legge 31 luglio 1954 n. 599.

Successivamente, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha revocato, tramite l’I.N.P.D.A.P., il beneficio del trattamento pensionistico allo stesso corrisposto in virtù di congedo per riforma, in quanto alla data del 19.09.2006, ossia dalla data di effettività della perdita del grado per rimozione, il ricorrente non avrebbe avuto i requisiti contributivi e di anzianità per percepire tale trattamento.

3. Con ricorso in appello depositato presso la Segreteria in data 10 ottobre 2013, il sig. A. ha rilevato vari motivi di gravame.

3.1. Erroneità ed illogicità dell’impugnata sentenza. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 bis della l.n. 241/1990; Violazione di tutti i principi in tema di diritti previdenziali acquisiti; Violazione del principio del divieto di reformatio in pejus.

Sostiene che, del tutto erroneamente, l’impugnata sentenza ritiene applicabili le previgenti norme dell’ordinamento militare in quanto superate dall’art. 21 bis della l.n. 241/1990; richiama sul punto la sentenza del Consiglio di Stato n. 5582/2012; afferma, altresì, che il collocamento in congedo assoluto, per infermità ex art.29 l.n. 599/1954, prevale sulla sanzione disciplinare successivamente intervenuta.

In ordine, poi, agli effetti della sanzione disciplinare della perdita del grado rispetto all’anzianità contributiva necessaria per l’accesso alla pensione ex l.n. 449/1997, l’appellante richiama giurisprudenza delle Sezioni giurisdizionali regionali secondo cui la rilevanza retroattiva del provvedimento è irrilevante ai fini pensionistici (cita giurisprudenza delle Sezioni di primo grado sulla questione).

3.2. Erroneità dell’impugnata sentenza ed omessa motivazione sul punto; Violazione di tutti i principi in materia di irripetibilità delle somme erroneamente corrisposte al pensionato in buona fede. Eccezione di prescrizione.

In via subordinata, rispetto al motivo assorbente, l’appellante richiama i principi giurisprudenziali espressi dalle Sezioni Riunite di questa Corte dei conti nella sent. n.7/QM/2007, secondo cui il decorso di un lungo termine per l’emanazione del provvedimento pensionistico definitivo, unitamente all’assenza di dolo, costituiscono condizioni ostative al recupero dell’indebito pensionistico; ribadisce, altresì, l’eccezione di prescrizione dell’azione di recupero.

In conclusione, l’appellante ha ritenuto che il provvedimento disciplinare non potesse incidere sul diritto quesito al trattamento pensionistico concessogli dall’INPS nel 2010 ed ha chiesto che gli venga riconosciuto il diritto a percepire la pensione ordinaria e quella privilegiata dalla data del provvedimento di riforma con conseguente condanna delle intimate amministrazioni a corrispondergli il relativo trattamento pensionistico.

4. Con memoria depositata in data 12 febbraio 2015 (che ha rilevato l’inammissibilità del secondo motivo d’appello) si è costituito il Ministero della Difesa e con successiva memoria in data 21 luglio 2016 dopo aver ripercorso i termini fattuali e giuridici della vicenda, ha chiesto, il rigetto dell’appello, con vittoria di spese per euro 1.000,00; in subordine, in caso d’accoglimento dell’appello, ha chiesto l’applicazione della prescrizione quinquennale.

5. In data 30 agosto 2016 l’appellante ha depositato una memoria, per l’odierna udienza di discussione, nella quale ha richiamato precedenti giurisprudenziali delle Sezioni di appello (Sez. I n. 48/2015; Sez. II n. 789/2015 n. 256/2016, n. 706/2016), le quali affermano che il provvedimento di perdita del grado per rimozione non può incidere, travolgendolo, sul maturato diritto a percepire la pensione per effetto della riforma per inidoneità fisica.

Conclusivamente, il sig. A. chiede che il gravame venga accolto, ribadendone integralmente le conclusioni ivi rassegnate.

L’INPS si è costituito in giudizio, quale successore ex art. 21, d.l.n. 201/2011, conv. nella l.n. 214/2011 dell’INPDAP, depositando una memoria, in data 5 febbraio 2015, ripropone le eccezioni sollevate nel primo rado di giudizio confermando la legittimità del proprio operato.

6. All’udienza del 9 settembre 2016, dopo l’esposizione introduttiva del Giudice relatore, i difensori delle parti si sono riportati agli atti scritti, confermandone il contenuto e le relative conclusioni. La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.

Ritenuto in
DIRITTO

1. Preliminarmente la Sezione deve dare atto dell’ estromissione del MEF dal presente giudizio, peraltro già disposta dal Giudice di primo grado per difetto di legittimazione passiva.

2. La questione oggetto del presente giudizio concerne essenzialmente l’individuazione dei corretti termini d’applicazione della disciplina normativa posta dagli artt. 37 e 61 della l. n. 599 del 1954, applicabile ratione temporis ai fatti di causa.

A tal fine, occorre in primo luogo tener presente che la normativa in esame si colloca nel medesimo contesto operativo di riferimento di una serie di varie disposizioni (p. es., art. 1 del decreto - legge 3 giugno 1938, n. 1032, contenente norme sulla perdita del diritto a pensione per il personale statale destituito, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 84) che prevedevano la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro ente pubblico, a seguito di condanna penale o di provvedimento disciplinare.

Dette disposizioni vennero, anche a seguito di pronunce dell’illegittimità costituzionale delle relative norme (v. C. cost. sent. nn. 3 del 1966; 78 del 1967; 112 del 1968), definitivamente abrogate dalla l. n. 08.06.1966, n. 424.

Il complessivo disegno ordinamentale avviato con tale abrogazione, ponendosi nel solco della tutela rafforzata del credito previdenziale prevista dall’art. 36 Cost., così come interpretato dalle richiamate sentenze della Corte costituzionale, è stato poi completato dall’art. 5 del d.P.R. 1092 del 1973 che ha previsto che, in linea generale, “Il diritto al trattamento di quiescenza, diretto o di riversibilità, non si perde per prescrizione, per perdita della cittadinanza italiana o per altre cause, salvo quanto disposto per il trattamento di riversibilità dagli articoli 81, comma settimo, e 86, comma secondo”.

Il descritto contesto normativo impone, quindi, al Collegio una ricostruzione ed applicazione particolarmente attenta delle norme in esame, che rappresentano una disciplina oggettivamente e soggettivamente speciale, proprio al fine di evitare che l’effetto della loro interpretazione riproponga conseguenze non più compatibili con l’Ordinamento costituzionale.

L’art. 37 della l. n. 599 del 1954 sullo Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica stabiliva che “Il sottufficiale, nei cui riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dal servizio permanente previste dal presente capo, cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

Qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di Commissione di disciplina che importi la perdita del grado , la cessazione del sottufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta”.

In sostanza, la normativa ora richiamata - poi essenzialmente riprodotta nel D.lgs. n. 66 del 2010 e s.m.i. recante le norme sull’Ordinamento militare - assegna effetti retroattivi, che travolgono la causa di cessazione dal servizio, alla circostanza della pendenza di un procedimento penale o disciplinare che si concluda, dopo l’intervenuta cessazione dal servizio, con una sentenza di condanna alla perdita del grado o con l’irrogazione della sanzione disciplinare della rimozione/perdita del grado, sostituendo quest’ultima causa di cessazione dal servizio a quella in precedenza verificatasi.

Infatti, l’art. 61, comma 2, della l. n. 599 del 1954 disponeva che “Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell'art. 37, la perdita del grado per le cause indicate al primo comma, nn. 6 (ossia, come nel caso in esame, la rimozione per motivi disciplinari, previo giudizio di una Commissione di disciplina) e 7, dell'art. 60 decorre dalla data in cui il sottufficiale ha cessato dal servizio permanente”.

In altre parole, la predetta normativa, senz’altro ancora applicabile alla fattispecie per effetto della norma di salvaguardia recata dall’art. 1, comma 2, del d.lgvo n. 66/2010, come giustamente affermato nella sentenza impugnata, attribuisce effetti retroattivi alla circostanza della pendenza di un procedimento penale o disciplinare che si concludano, dopo la cessazione dal servizio, con la conseguente perdita del grado, (quale pena accessoria ex art.19 c.p. ovvero sanzione disciplinare), sostituendosi al precedente titolo giuridico estintivo del rapporto d’impiego.

Ciò posto, passando alla soluzione del caso in esame, in primo luogo, il Collegio osserva che, pur essendo stato sottoposto l’appellante a procedimento penale al momento della cessazione dal servizio per invalidità, tuttavia detto procedimento si è concluso con una sentenza che – alla stregua degli atti di causa – non risulta abbia condannato anche alla perdita del grado , rimanendo per l’effetto inapplicabile a tale titolo l’art. 37, comma 2, l. n. 599 del 1954.

Quanto alla configurabilità degli effetti retroattivi con decorrenza dal 13 settembre 2006 della causa di cessazione della rimozione per perdita del grado di cui al procedimento disciplinare conclusosi nel 2009, questione che ha originato il presente giudizio, occorre osservare che, come ricordato, detti effetti retroattivi – secondo l’art. 37 della l. n. 599 del 1954 - conseguono al fatto che il procedimento disciplinare fosse in atto, ossia pendente, al momento della cessazione dal servizio per altra causa, nel caso in esame per invalidità.

Ed infatti, come ricordato, l’art. 37 della l. n. 599 del 1954 prevede che il sottufficiale, nei cui riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dal servizio permanente, tra le quali quella per invalidità, cessi dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare, e soltanto ‘qualora il procedimento - ossia quello al quale il sottufficiale si trovava sottoposto al momento del verificarsi dell’altra causa di cessazione - si concluda con una sentenza o con un giudizio di Commissione di disciplina che importi la perdita del grado , la cessazione del sottufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta’.

Sul punto il Collegio rileva che dagli atti risulta che il procedimento disciplinare conclusosi con l'emissione del D. M. n. 445/III-7/2009 in data 27.11.2009, con il quale veniva disposta a far data dal 13.09.2006, la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 37 e 60, n. 6) della Legge 31 luglio 1954 n. 599, è stato avviato con inchiesta formale il 27 novembre 2009.

Ciò posto, all’atto della cessazione dal servizio per invalidità, ossia al 13 settembre 2006, il procedimento disciplinare doveva essere ancora avviato, nonostante l’Ente militare già conoscesse i fatti dalla sentenza di primo grado, che aveva portato alla sospensione dell’appellante.

Anche con riferimento al procedimento disciplinare, allora, rimangono inconfigurabili gli effetti retroattivi previsti dall’art. 37, comma 2, della l. n. 599 del 1954, in quanto, in questo caso, il procedimento disciplinare non era pendente al momento della cessazione dal servizio.

2.1. Quanto precede, induce il Collegio ad escludere l’applicabilità al caso in esame della disciplina speciale posta dagli artt. 37 e 61, comma 2, della l. n. 599 del 1954, e consente di poter ritenere come definitivo il provvedimento dell’INPDAP col quale l’appellante venne dispensato ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 12, l. n. 335 del 1995 a far data dal 13 settembre 2006.

3. All’accoglimento di questo motivo d’appello consegue l’assorbimento delle eccezioni formulate dalla difesa dell’appellante relativa alla violazione degli art. 203 e ss del d.P.R. 1092 del 1973 essendo venuto meno il titolo giuridico sostanziale del credito erariale accertato dall’INPS per ratei pensionistici indebitamente erogati al sig. A..

Per quanto precede l’appello va integralmente accolto.

4. Dall’accoglimento dell’appello consegue l’interesse dell’INPS a vedersi accogliere l’eccezione di prescrizione formulata nella memoria di costituzione del presente giudizio.

Tuttavia, proprio perché formulata per la prima volta in grado d’appello, l’eccezione di prescrizione – notoriamente non rilevabile d’ufficio ex art. 2938 c.c. – si rivela inammissibile ai sensi dell’art. 345, comma 2, c.p.c.

5. In conclusione, per quanto precede il Collegio accoglie l’appello e, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara il diritto dell’appellante a mantenere il trattamento pensionistico attribuitogli con provvedimento col quale l’appellante venne dispensato dal servizio per inabilità assoluta a far data dal 13 settembre 2006.

6. Sulle somme arretrate spettanti a titolo di ratei pensionistici decorrenti dalla sospensione, spettano gli interessi legali e rivalutazione monetaria, da calcolarsi non in cumulo integrale, quale matematica sommatoria dell’una e dell’altra componente accessoria del credito pensionistico liquidato con ritardo, bensì parziale, quale possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi, secondo i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Riunite n. 10/QM/2002.

7. Le spese legali seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.

8. Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Terza Sezione giurisdizionale centrale d’appello, disattesa ogni contraria istanza, azione, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando,
dichiara il difetto d legittimazione passiva del M.E.F.;

accoglie l’appello iscritto al n. 46493 del Registro di segreteria e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara il diritto del sig. R. A. a mantenere il trattamento pensionistico attribuitogli con provvedimento dell’INPDAP col quale l’appellante venne dispensato dal servizio a far data dal 13 settembre 2006;

Sulle somme arretrate spettanti a titolo di ratei pensionistici decorrenti dalla sospensione, spettano gli interessi legali e rivalutazione monetaria, da calcolarsi come stabilito in motivazione.

Liquida le spese legali nella misura di euro 1.000,00 in favore di parte appellante, ponendole a carico, in parti uguali delle amministrazioni appellate (Ministero della Difesa ed I.N.P.S.).

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per il seguito di competenza.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 9 settembre 2016.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Cons. Giuseppina Maio F.to Pres. Enzo Rotolo


Depositata in Segreteria il giorno 03-10-2016

Il Dirigente
F.to Dott. Massimo Biagi

G 46493 Sent 463/2016

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: gio dic 15, 2016 7:30 pm
da panorama
per la partecipazione a tutti, vi posto quì la sentenza di oggi ( 15/12/2016) emessa dalla Corte Costituzionale.

articoli
866, comma 1,
867, comma 3, e
923, comma 1, lettera i),
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare).

T.A.R. per la Lombardia

T.A.R. per la Campania

La Corte Costituzionale precisa:

1) - Nel merito la questione è fondata in riferimento all’art. 3 Cost., sia per contrasto con il fondamentale canone di ragionevolezza e proporzionalità, a cui tutte le leggi debbono conformarsi, sia per violazione del principio di eguaglianza.

e conclude con

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 866, comma 1, 867, comma 3 e 923, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), nella parte in cui non prevedono l’instaurarsi del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio per perdita del grado conseguente alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SENTENZA N. 268
ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
- Paolo GROSSI Presidente
- Alessandro CRISCUOLO Giudice
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
-Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Franco MODUGNO ”
- Augusto Antonio BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 866, comma 1, 867, comma 3, e 923, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con ordinanza del 26 giugno 2015 e dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania con ordinanza del 5 novembre 2015 iscritte, rispettivamente, al n. 246 del registro ordinanze 2015 e al n. 78 del registro ordinanze 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 2015 e n. 16, prima serie speciale, dell’anno 2016.

Visto l’atto di costituzione di D. M. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 19 ottobre 2016 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi l’avvocato Marco Zambelli per D.M. e l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 26 giugno 2015, iscritta al r.o. n. 246 del 2015, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 866, comma 1, 867, comma 3, e 923 (recte: 923, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare).

Le norme impugnate prevedono che: «La perdita del grado, senza giudizio disciplinare, consegue a condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non colposo che comporti la pena accessoria della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle pene accessorie di cui all’articolo 19, comma 1, numeri 2) e 6) del codice penale» (art. 866, comma 1); «se la perdita del grado consegue a condanna penale, la stessa decorre dal passaggio in giudicato della sentenza» (art. 867, comma 3); «1. Il rapporto di impiego del militare cessa per una delle seguenti cause: [omissis] i) perdita del grado» (art. 923, comma 1).

Il giudice a quo dubita che il combinato disposto delle citate disposizioni violi l’art. 3 Cost., sia sotto il profilo della ragionevolezza della scelta operata dal legislatore, in quanto sproporzionata, sia sotto il profilo del principio di uguaglianza, in quanto riserva un identico trattamento a situazioni strutturalmente diverse, equiparando gli effetti dell’interdizione perpetua a quelli dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici.

1.1.– In particolare, il rimettente ha precisato di essere investito del ricorso proposto da D.M. per l’annullamento del decreto del Direttore della III Divisione della Direzione Generale per il personale militare del Ministero della Difesa, con il quale è stata disposta, ai sensi degli artt. 866, comma 1, 867, comma 3 e 923 del d.lgs. n. 66 del 2010, la perdita del grado e la contestuale cessazione del rapporto d’impiego del militare.

Il provvedimento è stato emesso dall’amministrazione in quanto divenuta definitiva la condanna di D.M. a due anni, sei mesi e venti giorni di reclusione, con contestuale interdizione temporanea dai pubblici uffici per una durata pari a quella della pena principale inflitta, costituendo la perdita del grado e la cessazione del rapporto d’impiego effetto automatico dell’applicazione in sede penale della predetta pena accessoria.

1.2.– In punto di rilevanza, il rimettente ha osservato come soltanto l’eventuale accoglimento della questione di legittimità costituzionale, sollevata sui citati artt. 866, comma 1, 867, comma 3 e 923 del d.lgs. n. 66 del 2010, consentirebbe al Tribunale di annullare il provvedimento impugnato, che si basa sull’applicazione delle predette disposizioni ed è immune da ulteriori vizi formali e sostanziali.

Al riguardo viene altresì precisato che, conformemente al consolidato orientamento del Consiglio di Stato, la perdita di grado e la cessazione del rapporto d’impiego costituiscono effetto indiretto delle pene accessorie applicate in sede penale, con la conseguenza che deve applicarsi la disciplina vigente al momento dell’emanazione del provvedimento ablativo (cioè i citati artt. 866, comma 1, 867, comma 3 e 923), non quella vigente al momento della commissione dei fatti di reato (artt. 12, lettera f e 34, numero 7, della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, recante «Norme sullo stato giuridici dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell’Arma dei carabinieri»).

1.3.– In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente ha osservato quanto segue.

1.3.1.– Il rimettente ritiene, in primo luogo, che le norme impugnate violino l’art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza, richiamando la giurisprudenza costituzionale secondo cui è illegittima la destituzione dal rapporto di impiego senza il previo filtro del procedimento disciplinare (vengono citate le sentenze n. 971 del 1988, n. 40 del 1990, n. 415, n. 104 e n. 16 del 1991, n. 134 del 1992, n. 197 del 1993 e n. 363 del 1996).

Più precisamente il giudice a quo considera estensibili al caso di specie i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 363 del 1996, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, numero 7, della l. n. 1168 del 1961, secondo cui alla pena accessoria della rimozione conseguiva l’automatica cessazione del rapporto d’impiego.

La circostanza che in quel caso la cessazione del rapporto d’impiego conseguisse alla pena accessoria militare della rimozione, e non alla pena accessoria dell’interdizione temporanea dei pubblici uffici, non viene infatti ritenuta tale da poter discriminare le due fattispecie. Si osserva che, in entrambi i casi, la perdita del grado con cessazione del rapporto consegue a sanzioni penali accessorie (la prima a reato militare e la seconda a reato comune) in modo automatico, in conseguenza della definitività della sentenza che le applica. A maggior ragione, poi, dovrebbe riconoscersi l’irragionevolezza dell’attuale disciplina in quanto la rimozione è perpetua, mentre l’interdizione temporanea è per definizione non definitiva.

In questo modo, prosegue il rimettente, si colpiscono, senza possibilità di alcuna distinzione, la molteplicità dei comportamenti possibili nell’area degli illeciti penali cui consegue l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, pregiudicando il principio di proporzione tra misure e fatti concreti cui conseguono.

1.3.2.– Il giudice a quo ritiene che l’art. 3 Cost. sia violato anche sotto il profilo del necessario rispetto del principio di uguaglianza, perché equipara, ai fini della perdita del grado con cessazione del rapporto d’impiego, gli effetti dell’interdizione perpetua a quelli dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici: mentre la prima pregiudica in radice qualsiasi ripresa del rapporto, la seconda è per definizione provvisoria, di tal che si riserva un medesimo trattamento a situazioni strutturalmente dissimili.

Secondo il rimettente, tale valutazione non cambia anche se rapportata alla più recente evoluzione normativa in materia di reati contro la pubblica amministrazione, in quanto l’estinzione del rapporto di lavoro e di impiego del dipendente di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici consegue soltanto, ai sensi dell’art. 32-quinquies cod. pen., alla condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni e unicamente per determinati reati contro la pubblica amministrazione, mentre lo stesso automatismo è previsto per la perdita del grado anche in caso di condanne inferiori a tre anni e per la generalità dei reati.

2.– Con memoria depositata il 22 ottobre 2015, si è costituito D.M. e, insistendo per l’accoglimento delle prospettate questioni di legittimità costituzionale, ha sottolineato che l’ordinanza di rimessione ha colmato le lacune motivazionali che avevano indotto la Corte costituzionale a dichiarare inammissibile, con la sentenza n. 276 del 2013, analoga questione sollevata in precedenza con ordinanza di altro Tribunale.

In particolare, ad avviso della parte privata, l’attuale ordinanza di rimessione ricostruisce con completezza il quadro normativo, esplicita le ragioni per le quali le ragioni di illegittimità, valide in generale per il pubblico impiego, si estendano anche agli appartenenti ai ruoli dell’Arma dei carabinieri, e tiene adeguatamente conto della più recente evoluzione normativa in materia di reati contro la pubblica amministrazione, dettagliatamente illustrando le condivisibili ragioni per le quali le disposizioni impugnate debbano ritenersi violare l’art. 3 Cost., sia sotto il profilo della ragionevolezza, sia sotto quello del principio di uguaglianza.

3.– Con atto depositato il 15 dicembre 2015, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto di dichiarare infondate le sollevate questioni di legittimità costituzionale.

In particolare, la difesa dello Stato ha osservato come sia inidoneo a dimostrare l’assunta irragionevolezza della disciplina il generico riferimento ad una giurisprudenza costituzionale formatasi in un contesto normativo diverso dall’attuale, che è caratterizzato da una maggiore severità, ai sensi del novellato art. 32-quinquies cod. pen., delle conseguenze sul rapporto di pubblico impiego delle sanzioni accessorie consistenti nell’interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Perfettamente coerente, e in linea con l’indirizzo espresso da questo nuovo contesto normativo, dovrebbe quindi considerarsi la disciplina censurata, come tale esente da ogni vizio, di irragionevolezza o disuguaglianza.

4.– Con ordinanza del 5 novembre 2015 (r.o. n. 78 del 2016), il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 866, comma 1, 867, comma 3 e 923, comma 1 (recte: 923, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 66 del 2010, per violazione degli artt. 3, 4, 24, secondo comma, 35 e 97 Cost.

4.1.– Il giudice a quo ha premesso di essere investito del ricorso proposto da T.M. per l’annullamento del decreto del Direttore della III Divisione della Direzione Generale per il personale militare del Ministero della Difesa, con il quale è stata disposta, ai sensi degli artt. 866, comma 1, 867, comma 3 e 923 del d.lgs. n. 66 del 2010, la perdita del grado e la contestuale cessazione del rapporto d’impiego del militare. Il provvedimento impugnato è stato emesso sulla base della sentenza n. 1354 del 14 maggio 2012 con la quale la Corte di appello di Napoli ha sostituito con la pena pecuniaria di euro 3.040,00 di multa, revocando il beneficio della sospensione condizionale, la pena detentiva di mesi due e giorni venti di reclusione, inflitta all’imputato, unitamente alla pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, con sentenza n. 7 del 15 gennaio 2009 del Giudice dell’udienza preliminare di Nola. L’imputazione per la quale l’imputato è stato condannato è quella di cui agli artt. 110 e 323 cod. pen., per avere intenzionalmente procurato a un terzo, nella sua qualità di pubblico ufficiale, l’indebito vantaggio consistito nella mancata elevazione del verbale di contravvenzione per non avere il terzo indossato la cintura di sicurezza.

4.2.– Lo stesso rimettente ha escluso vizi di legittimità formale, ritenendo così la rilevanza della questione di legittimità costituzionale sulle disposizioni di cui agli artt. 866, comma 1, 867, comma 3 e 923, comma 1 del d.lgs. n. 66 del 2010, in quanto il provvedimento amministrativo impugnato costituisce atto dovuto, a contenuto vincolato proprio dalle predette disposizioni: conseguentemente solo la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle medesime potrebbe consentire l’accoglimento del ricorso presentato.

4.3.– In punto di non manifesta infondatezza il rimettente ha osservato quanto segue, ritenendo in tal modo di colmare le lacune motivazionali che hanno portato la Corte costituzionale a dichiarare inammissibile, con la sentenza n. 276 del 2013, analoga questione sollevata in precedenza da altro giudice.

4.3.1.– In particolare, il giudice a quo ritiene violato il canone di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.

Sarebbe violato in primo luogo il principio, stabilito dalla Corte, secondo cui una presunzione assoluta deve considerarsi arbitraria se non risponde a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit e, quindi, se sia possibile formulare agevolmente ipotesi di accadimenti contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa (vengono citate le sentenze n. 185 del 2015, n. 232 e n. 213 del 2013, n. 231 e n. 164 del 2011, n. 265 e n. 139 del 2010). Proprio l’indiscriminata ampiezza del presupposto cui viene collegata la misura espulsiva dall’Arma dei carabinieri dimostrerebbe la sua inidoneità a fondare una adeguata presunzione assoluta di riprorevolezza o indegnità morale.

Il rimettente ha ricordato come la Corte costituzionale abbia da tempo affermato il principio secondo cui, nel campo della potestà disciplinare come nell’area penale, sussiste l’esigenza di esclusione di sanzioni rigide, imponendo l’art. 3 Cost. una gradualità sanzionatoria che assicuri adeguatezza tra illecito e irroganda sanzione (viene richiamata la sentenza n. 270 del 1986).

Corollario di tale principio viene ritenuto quello della necessaria mediazione del procedimento disciplinare, che ha portato la Corte costituzionale, con la sentenza n. 971 del 1988, a dichiarare l’illegittimità della destituzione di diritto, che era prevista dall’art. 85, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato).

Il vulnus rappresentato dall’automatismo della massima sanzione disciplinare, senza possibilità di discriminare tra i molteplici possibili comportamenti, è stato ribadito da molteplici ulteriori sentenze della Corte (segnatamente vengono richiamate le sentenze n. 40 e n. 158 del 1990, n. 16 e n. 104 del 1991, n. 197 del 1993, n. 363 del 1996), fino a che il legislatore – con l’art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzioni dei pubblici dipendenti) – ha espunto dall’ordinamento la destituzione del pubblico dipendente a seguito di condanna penale, abrogando ogni contraria disposizione.

Tale assetto normativo è poi stato confermato dalla legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), nonché dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).

Assodato, dunque, il principio del divieto di automatismi sanzionatori a seguito di condanna penale, sussistente nei rapporti tra procedimento penale e disciplinare, il giudice rimettente ha rilevato come nella specie venga in rilievo il più specifico problema degli (eventuali) effetti destitutori di una pena accessoria interdittiva.

Sul punto, ha ricordato il giudice a quo, la Corte costituzionale con la sentenza n. 286 del 1999 ha ritenuto legittima la previsione di detto effetto destitutorio in rapporto all’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Tuttavia, mentre l’interdizione perpetua risulta strutturalmente incompatibile con qualsiasi prosecuzione del rapporto d’impiego pubblico, non così può ritenersi per l’interdizione temporanea, caratterizzata ontologicamente dalla sua provvisorietà.

D’altro canto, la Corte costituzionale, con specifico riguardo alla perdita del grado dei militari appartenenti all’Arma dei carabinieri, ha già ritenuto necessaria la mediazione di un procedimento disciplinare anche nel caso di applicazione della pena accessoria della rimozione, che nell’ordinamento militare è una sanzione interdittiva addirittura di carattere permanente, dichiarando illegittime le norme che la prevedevano (sentenza n. 363 del 1996).

Da questo punto di vista, la provvisorietà strutturale della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici porterebbe, ad avviso del rimettente, a ritenere a maggior ragione estensibile alla disciplina qui scrutinata i principi affermati dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 363 del 1996 a proposito della pena accessoria militare della rimozione, con riferimento alla disciplina previgente.

Del resto, ha osservato il giudice a quo, anche il novellato art. 32-quinquies cod. pen. subordina pur sempre l’estinzione del rapporto d’impiego, conseguente alla pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, alla presenza di ulteriori presupposti (rappresentati da determinati e qualificati titoli di reato e da una pena principale non inferiore a due anni di reclusione) che, per la specificità del titolo e la gravità concreta del fatto, consentano di giustificare l’esclusione del procedimento disciplinare per la sanzione espulsiva.

Secondo il rimettente, proprio l’assenza di tali ulteriori presupposti per l’appartenente all’Arma dei carabinieri e l’abnormità delle conseguenze dovute all’indiscriminata latitudine dei comportamenti per i quali può intervenire l’interdizione temporanea, determinano, con riferimento alla disciplina sospettata d’illegittimità, il venir meno di quel necessario rapporto di congruità e di intrinseca ragionevolezza tra misura ed esigenze da tutelare, che deve sussistere ai sensi dell’art. 3 Cost.

In realtà, lo stesso caso concreto sottoposto all’esame del giudice a quo evidenzia un’ipotesi di particolare levità che rende chiara l’esigenza della mediazione di un procedimento disciplinare attraverso il quale valutare la portata del concreto comportamento realizzato, in rapporto all’effetto destitutorio che se ne vuole far derivare, fornendo così un agevole esempio contrario che smentisce la generalizzazione posta a base della presunzione assoluta che determina l’automatismo espulsivo ai sensi degli artt. 866, comma 1, 867, comma 3 e 923, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010.

4.3.2.– Il giudice a quo ritiene che la disciplina in esame violi anche il principio di uguaglianza codificata dall’art. 3 Cost., in quanto equipara ai fini dell’automatismo espulsivo situazioni strutturalmente diverse quali l’interdizione temporanea e quella perpetua.

Né tale ingiustificata omologazione, secondo il rimettente, potrebbe trovare spiegazione nel particolare status militare del carabiniere, tanto più che viene posta in discussione non la possibilità di prevedere una misura espulsiva, ma il modo in cui si perviene a tale risultato, attraverso un automatismo che esclude il procedimento disciplinare, riservando così ai carabinieri un trattamento deteriore che la Corte costituzionale aveva già ritenuto non giustificato dal loro status di militari (viene citata la sentenza n. 126 del 1995).

Del resto, osserva il giudice a quo, la disparità di trattamento risulta particolarmente evidente nel caso di specie dove l’episodio concreto, che ha portato alla condanna, afferisce ad attribuzioni di polizia stradale, come tali esercitate anche da personale non militare, che non incorrerebbe in simile automatismo.

4.3.3.– Ad avviso del giudice rimettente le norme censurate violano anche il diritto di difesa garantito dall’art. 24, secondo comma, Cost., in quanto precludono all’interessato ogni possibilità di far valere le proprie ragioni in relazione alla misura espulsiva dall’Arma dei carabinieri, ragioni che avrebbero potuto trovare adeguato spazio nel solo procedimento disciplinare, escluso invece in radice dal ricordato automatismo.

4.3.4.– Il giudice a quo ritiene, inoltre, che le norme censurate pregiudichino il diritto al lavoro dell’interessato, tutelato dagli artt. 4 e 35 Cost., posto che la cessazione del rapporto di impiego, in considerazione della marcata connotazione specialistica dell’attività svolta, impedirebbe ogni plausibile possibilità di reinserimento nel mondo del lavoro.

4.3.5.– Secondo il rimettente, infine, l’automatismo precluderebbe ogni possibile valutazione della pubblica amministrazione sulla possibilità di una proficua prosecuzione del rapporto d’impiego, così da incidere sul buon andamento dell’amministrazione militare sotto il profilo della migliore utilizzazione delle risorse professionali e da violare il canone previsto dall’art. 97 Cost.

5.– Con atto depositato il 10 maggio 2016, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto di respingere le sollevate questioni di legittimità costituzionale.

Secondo la difesa dello Stato il rimettente non avrebbe tenuto conto dell’orientamento espresso dalla Corte, per il quale misure espulsive, come quelle in esame, possono essere giustificate dall’esigenza di dare attuazione alle pene accessorie previste dal legislatore penale.

La ragionevolezza della previsione del meccanismo espulsivo, anche in presenza di una interdizione temporanea dai pubblici uffici, sarebbe dimostrata dalla peculiarità dello status di militare del carabiniere, il cui comportamento deve essere sempre improntato alla massima rettitudine e onestà, così da rendere impensabile la riammissione in servizio dopo il periodo di interdizione temporanea conseguito alla condanna penale, non condizionalmente sospesa, di per sé dimostrativa del disvalore sociale della condotta, così da giustificare l’estromissione del suo autore dall’Arma dei carabinieri.

Ingiustificato sarebbe poi il richiamo al diritto al lavoro, posto che tale diritto non è incompatibile con la necessità di assicurare al datore di lavoro l’adozione di misure rigorose per salvaguardare il buon andamento e l’efficienza dell’amministrazione.

Ciò dimostrerebbe altresì l’inconferenza del richiamo al principio di cui all’art. 97 Cost., posto che la normativa denunciata risulta funzionale proprio a garantire il buon andamento della pubblica amministrazione.

Quanto, infine, alla dedotta violazione del diritto di difesa ex art. 24, secondo comma, Cost., l’Avvocatura generale dello Stato ha osservato che, seguendo la tesi del rimettente, qualsiasi provvedimento vincolato della pubblica amministrazione determinerebbe un vulnus costituzionale: l’assurdità della predetta conclusione dimostrerebbe, pertanto, l’infondatezza della censura.

Considerato in diritto

1.– Con ordinanza del 26 giugno 2015 il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 866, comma 1, 867, comma 3 e 923 (recte: 923, comma 1, lettera i, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare).

Secondo la prospettazione del rimettente, per effetto delle disposizioni impugnate, il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, non condizionalmente sospesa, per delitto non colposo che comporti la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, determina la perdita del grado senza giudizio disciplinare; a sua volta, la perdita del grado è causa automatica di cessazione del rapporto di impiego del militare.

La disciplina in esame violerebbe l’art. 3 Cost. sotto molteplici profili: anzitutto, sarebbe frutto di una scelta legislativa incongrua e sproporzionata, come tale del tutto irragionevole; inoltre, essa riserverebbe un identico trattamento, la cessazione automatica del rapporto di impiego, a situazioni strutturalmente diverse, per di più equiparando gli effetti della interdizione temporanea a quelli della interdizione perpetua dai pubblici uffici.

2.– Con ordinanza del 5 novembre 2015, il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle medesime disposizioni contenute negli artt. 866, comma 1, 867, comma 3 e 923, comma 1 (recte: 923, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 66 del 2010, per violazione degli artt. 3, 24, secondo comma, 4, 35 e 97 Cost.

Il giudice a quo ritiene che la disciplina in esame sia intrinsecamente irragionevole, perché prevedendo, a determinate condizioni, l’automatica perdita del grado senza procedimento disciplinare – la quale, a sua volta, è causa di automatica cessazione del rapporto di impiego – violerebbe il principio di gradualità e proporzione delle sanzioni.

La violazione sarebbe particolarmente evidente nella specie sottoposta a giudizio, in cui l’espulsione automatica del militare è conseguente ad una condanna per abuso lieve di ufficio, per non avere l’interessato elevato una contravvenzione stradale consistente nel mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

L’automatismo della cessazione dal servizio determinerebbe, inoltre, una violazione del principio di uguaglianza. Si verificherebbe, infatti, una ingiustificata disparità di trattamento tra il militare che incorra nella ricordata sanzione penale accessoria temporanea, per la quale è previsto un automatismo espulsivo, rispetto allo stesso militare che sia soggetto all’analoga sanzione penale militare accessoria della rimozione, per la quale la perdita del grado e la cessazione dal servizio sono invece subordinate alle valutazioni da compiersi in un procedimento disciplinare. Parimenti ingiustificata sarebbe poi la disparità di trattamento rispetto al pubblico impiegato la cui posizione, per analoga interdizione temporanea dai pubblici uffici, dovrebbe invece essere vagliata in procedimento disciplinare all’uopo previsto dalla legge.

Oltre ai ricordati profili di violazione dell’art. 3 Cost., il rimettente ravvisa altresì la contestuale violazione: dell’art. 24, secondo comma, Cost., in quanto l’automatismo della perdita del grado e la conseguente cessazione dal servizio impedirebbero all’interessato qualsiasi difesa in merito all’applicazione delle ricordate misure disciplinari; degli artt. 4 e 35 Cost., in quanto il predetto automatismo finirebbe per pregiudicare il diritto al lavoro; dell’art. 97 Cost., in quanto il medesimo automatismo pregiudicherebbe il buon andamento della pubblica amministrazione, impedendo all’amministrazione interessata ogni valutazione sulla perdurante opportunità della permanenza in servizio e, quindi, sulla migliore utilizzazione delle risorse professionali.

3.– In via preliminare deve osservarsi che le questioni sollevate con le due descritte ordinanze hanno ad oggetto le medesime disposizioni e lamentano la violazione di parametri almeno parzialmente coincidenti.

Ai fini di una decisione congiunta è perciò opportuna la riunione dei relativi giudizi.

4.– Sempre in via preliminare, deve osservarsi, che la costituzione della parte privata D.M. è pienamente ammissibile, in quanto si tratta di parte nel giudizio a quo.

5.– Non sono state eccepite, né risultano, cause di inammissibilità delle sollevate questioni, dovendosi escludere che le ordinanze introduttive del presente giudizio soffrano delle medesime carenze che hanno indotto questa Corte, con la sentenza n. 276 del 2013, a dichiarare inammissibile analoga questione sollevata sul solo art. 866 del d.lgs. n. 66 del 2010, per incompleta ricostruzione del quadro normativo e insufficienza di motivazione.

Invero, entrambi i Tribunali rimettenti si sono confrontati con la precedente sentenza di inammissibilità e hanno colmato le numerose lacune che avevano allora indotto questa Corte a ritenere che la questione di legittimità non fosse sufficientemente precisata nei suoi termini essenziali, né fosse sufficientemente sorretta da un adeguato iter argomentativo, alla luce della complessità del quadro normativo in cui la disposizione censurata doveva essere collocata.

Non così nel caso oggi all’esame della Corte. I giudici rimettenti hanno ricostruito con completezza il quadro normativo di riferimento, anche alla luce delle più recenti evoluzioni legislative, hanno dato adeguato conto della giurisprudenza costituzionale e comune sul tema, si sono fatti carico delle necessarie precisazioni in ordine alle peculiarità delle funzioni dell’Arma dei carabinieri, attinenti alla pubblica sicurezza e all’ordine pubblico, e hanno precisato l’oggetto della questione, individuandolo nelle disposizioni, congiuntamente interpretate, di cui agli art. 866, comma 1, 867, comma 3 e 923 del citato d.lgs. n. 66 del 2010.

Al riguardo deve solo osservarsi che, in riferimento a quest’ultima disposizione, la censura non investe l’intero articolo, ma deve essere circoscritta al solo comma 1, lett. i). Tra le numerose cause di cessazione del rapporto di impiego enumerate nell’intero corpo dell’art. 923, viene in rilievo, nel presente giudizio, solo quella connessa alla «perdita del grado», indicata appunto al comma 1, lett. i), come si evince inequivocabilmente dalla puntuale motivazione delle due ordinanze di rimessione. Ad essa, dunque, deve limitarsi il giudizio di questa Corte.

6.– Nel merito la questione è fondata in riferimento all’art. 3 Cost., sia per contrasto con il fondamentale canone di ragionevolezza e proporzionalità, a cui tutte le leggi debbono conformarsi, sia per violazione del principio di eguaglianza.

6.1.– Le disposizioni impugnate prevedono un caso di automatica cessazione del rapporto di pubblico impiego, applicabile al personale militare.

Per effetto del congiunto operare delle disposizioni censurate – artt. 866, comma 1, 867, comma 3 e 923, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 66 del 2010 – il militare che abbia subito una condanna penale, non condizionalmente sospesa, per la quale è prevista la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, cessa automaticamente e definitivamente dal servizio a partire dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Infatti, l’art. 923, comma 1, lettera i) stabilisce la cessazione dal servizio del militare in caso di «perdita del grado». A sua volta, ai sensi dell’art. 866, comma 1, la «perdita del grado» consegue, «senza giudizio disciplinare», alla condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per delitto non colposo che comporti l’interdizione temporanea dai pubblici uffici. In proposito, l’art. 867, comma 3, precisa che la perdita del grado decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

L’esplicita previsione che la cessazione dal servizio avviene «senza giudizio disciplinare» (art. 866, comma 1) e con decorrenza dal «passaggio in giudicato» della sentenza penale di condanna (art. 867, comma 3) attesta inequivocabilmente il carattere automatico della misura destitutoria.

6.2.– La giurisprudenza costituzionale è costante nell’affermare l’illegittimità costituzionale dell’automatica destituzione da un pubblico impiego a seguito di sentenza penale, senza la mediazione del procedimento disciplinare.

Questa Corte ha, infatti, chiarito che la sanzione disciplinare va graduata, di regola, nell’ambito dell’autonomo procedimento a ciò preposto, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza al caso concreto, e non può pertanto costituire l’effetto automatico e incondizionato di una condanna penale (sentenze n. 234 del 2015, n. 2 del 1999, n. 363 del 1996, n. 220 del 1995, n. 197 del 1993, n. 16 del 1991, n. 158 del 1990, n. 971 del 1988 e n. 270 del 1986), neppure quando si tratti di rapporto di servizio del personale militare (ad esempio, sentenze n. 363 del 1996 e n. 126 del 1995).

Solo eccezionalmente l’automatismo potrebbe essere giustificato: segnatamente quando la fattispecie penale abbia contenuto tale da essere radicalmente incompatibile con il rapporto di impiego o di servizio, come ad esempio quella sanzionata anche con la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici ex art. 28, secondo comma, cod. pen. (sentenze n. 286 del 1999 e n. 363 del 1996) o dell’estinzione del rapporto di impiego ex art. 32-quinquies cod. pen.

Queste ragioni di incompatibilità assoluta con la prosecuzione del rapporto di impiego – che giustifica l’automatismo destitutorio non come sanzione disciplinare, ma come effetto indiretto della pena già definitivamente inflitta – non sussiste in relazione all’interdizione temporanea dai pubblici uffici ex art. 28, terzo comma, cod. pen., connotata per definizione da un carattere provvisorio e, quindi, tale da non escludere la prosecuzione del rapporto momentaneamente interrotto.

Da qui l’intrinseca irrazionalità della disciplina censurata che collega automaticamente – senza possibilità di alcuna valutazione discrezionale sulla proporzionale graduazione della sanzione disciplinare nel caso concreto – una grave conseguenza irreversibile ad una misura temporanea che, di per sé, non la implica necessariamente.

6.3.– Né si versa, nella specie, in un caso in cui l’automatismo destitutorio si giustifica in vista della necessità di tutelare la collettività dalla pericolosità sociale del condannato, quale già accertata nel procedimento penale.

Vero è che questa Corte, in nome di tale esigenza di protezione della collettività, ha ritenuto non illegittima la previsione – contenuta nell’art. 8, comma 1, lettera c), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 (Sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti) – dell’automatica cessazione dal servizio del personale appartenente all’amministrazione di pubblica sicurezza a cui, in sede penale, sia stata applicata una misura di sicurezza personale (così, ad esempio, nella sentenza n. 112 del 2014).

È altresì vero, però, che la misura di sicurezza ha come presupposto necessario della sua applicazione l’accertamento in concreto della pericolosità sociale della persona che vi è soggetta. Sicché la Corte ha ritenuto non irragionevole la scelta del legislatore di prevedere una presunzione assoluta di incompatibilità con il rapporto di servizio nell’ambito dell’amministrazione della pubblica sicurezza, della persona sottoposta a misura di sicurezza personale.

L’interdizione temporanea dai pubblici uffici – di cui si tratta nel caso sottoposto all’attuale giudizio della Corte costituzionale – non è, invece, una misura di sicurezza che si applica esclusivamente a persone socialmente pericolose, ma è soltanto una pena accessoria.

6.4. Una presunzione assoluta (nella specie di incompatibilità con il rapporto di servizio) deve poi essere rispettosa dei canoni esplicitati dalla Corte in proposito.

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, infatti, «le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit», con la conseguenza che «l’irragionevolezza della presunzione assoluta si può cogliere tutte le volte in cui sia “agevole” formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa» (ex multis, sentenze n. 185 del 2015, n. 232 e n. 213 del 2013, n. 182 e n. 164 del 2011, n. 265 e n. 139 del 2010).

Tali principi sono violati dalle disposizioni sottoposte allo scrutinio della Corte nel giudizio in esame.
Nella specie, proprio in uno dei procedimenti a quibus (r.o. n. 78 del 2016), si rinviene una chiara esemplificazione di un accadimento reale che smentisce la generalizzazione legislativa. Si tratta, segnatamente, di un militare condannato alla pena detentiva di mesi due e giorni venti di reclusione per abuso lieve d’ufficio. Nel caso di specie, il condannato, agendo nella sua qualità di pubblico ufficiale, ha procurato intenzionalmente a un terzo (conducente di un’auto) un indebito vantaggio, consistente nella mancata elevazione del verbale di contravvenzione stradale, per non avere questi indossato la cintura di sicurezza. Nella sentenza definitiva di condanna, con la quale la pena detentiva è stata sostituita con quella pecuniaria, sono stati evidenziati gli elementi di tenuità del fatto e lieve offensività in concreto, che contrastano con l’abnormità delle conseguenze derivanti dall’applicazione della massima sanzione disciplinare, basata sulla mera presunzione di pericolosità o indegnità del pubblico ufficiale.

Dunque, a causa dell’ampiezza dei presupposti a cui viene collegata l’automatica cessazione dal servizio, le disposizioni impugnate non possono validamente fondare, in tutti i casi in esse ricompresi, una presunzione assoluta di inidoneità o indegnità morale o, tanto meno, di pericolosità dell’interessato, tale da giustificare una sanzione disciplinare così grave come la perdita del grado con conseguente cessazione dal servizio.

L’automatica interruzione del rapporto di impiego è, infatti, suscettibile di essere applicata a una troppo ampia generalità di casi, rispetto ai quali è agevole formulare ipotesi in cui essa non rappresenta una misura proporzionata rispetto allo scopo perseguito.

Di qui, l’irragionevolezza delle disposizioni oggetto di giudizio, e la conseguente violazione dell’art. 3 Cost. sotto questo profilo.

6.5.– La disciplina censurata viola anche il principio di uguaglianza, in quanto sottopone a un ingiustificato trattamento deteriore l’appartenente all’Arma dei carabinieri rispetto ai dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche.

Per questi ultimi, infatti, il legislatore aveva disposto il radicale divieto di «destituzioni di diritto» per condanna penale, in virtù dell’art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti).

Successivamente sono intervenute altre disposizioni, tra le quali si deve ricordare l’art. 32-quinquies cod. pen., inserito dall’art. 5 della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), modificato dall’art. 1, comma 75, lettera b), della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e, poi, dall’art. 1 della legge 27 maggio 2015, n. 69 (Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio). La disposizione stabilisce che in casi tassativamente indicati si applica la cessazione automatica del rapporto di impiego, peraltro non come sanzione disciplinare, ma come pena accessoria. In particolare, si deve trattare di condanne per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 cod. pen., per i quali sia stata in concreto inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni. L’art. 32-quinquies cod. pen. ha, pertanto, una portata applicativa ben circoscritta e delimitata da precisi requisiti qualitativi e quantitativi, che non può in alcun modo essere assimilata all’ampiezza delle fattispecie che possono determinare la cessazione del rapporto di servizio del personale militare ai sensi degli impugnati artt. 866, 867 e 923 del Codice dell’ordinamento militare.

Per i casi non rientranti nel citato art. 32-quinquies cod. pen., l’art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001 prevede, invece, l’instaurazione di un apposito procedimento disciplinare.

Anche tale disparità di trattamento non trova ragionevole giustificazione, considerato che questa Corte ha già avuto occasione di affermare che il peculiare status dei militari, che pure esige il rispetto di severi codici di rettitudine e onestà, non può costituire di per sé una valida ragione a sostegno di una discriminazione del personale militare rispetto agli impiegati civili dello Stato sotto il profilo delle garanzie procedimentali poste a presidio del diritto di difesa, che risultano altresì strumentali al buon andamento dell’amministrazione militare (sentenza n. 126 del 1995).

Di qui anche la conseguente violazione degli artt. 24 e 97 Cost.

7.– Le rilevate ragioni di illegittimità costituzionale assumono rilievo assorbente degli ulteriori parametri dedotti.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 866, comma 1, 867, comma 3 e 923, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), nella parte in cui non prevedono l’instaurarsi del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio per perdita del grado conseguente alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2016.

F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 dicembre 2016.

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: lun dic 26, 2016 11:40 pm
da indio
queste sono fresche fresche leggete

tar basilicata sentenza nr 45 del 15.12.2016

tar piemonte sentenza nr 272 del 14.12.2016

auguri a tutti i colleghi caduti in disgrazia, Dio quello che toglie prima o poi lo ridà.

auguri anche a quei colleghi "onesti" che non sono d'accordo con me e che magari tutti i mesi fanno 55 ore di

straordinario....................

buon proseguimento a tutti

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: mar dic 27, 2016 9:48 am
da panorama
Ciao, mi dici cortesemente cosa hai fumato o bevuto? Cosa c'entrano le 2 sentenze da te citate?

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: mar dic 27, 2016 1:18 pm
da indio
Panorama e colleghi tutti scusatemi le sentenze non sono dei tar ma della corte dei conti i numeri sono giusti


basilicata sentenza nr 45 del 15.12.2016

piemonte sentenza nr 272 del 14.12.2016

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: mer gen 11, 2017 5:04 pm
da Domenico61
Salve un saluto a Panorama vengo subito al mio problema non solo il mio ci saranno tanti ex colleghi nella mia stessa situazione : Sono stato destituito nel 2014 (avevo il grado da Brigadiere) a seguito di condanna , mi e stato detto, riferito e scritto verbalmente dal C.N.A. di Chieti , che la cassa sottufficiali per quelli congedati a seguito di destituzione , non avendo maturato la pensione ordinaria non spetta .
Dette parole sono state anche confermate dal' U.R.P. del Ministero Difesa Roma e mai possibile soldi nostri versati durante gli anni di servizio non possono essere recuperati perché uno viene destituito (anche se forse...non ha commesso il fatto) .
Quello che vi chiedo in particolare a Panorama se vi sono sentenze in merito positive da poter impugnare Grazie Cordiali Saluti.

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: dom feb 05, 2017 9:53 pm
da panorama
Ricorso Accolto.
------------------------
La Corte dei Conti sede di Palermo scrive:

1) - In quanto il ricorrente è stato posto in quiescenza con la motivazione di inidoneità al servizio permanente, conseguentemente tale motivazione in diritto acquista efficacia definitiva e non è più revocabile ai sensi delle predette norme.

Cmq. leggete il tutto qui sotto.
-------------------------------------------------------

SICILIA SENTENZA 70 01/02/2017


SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SICILIA SENTENZA 70 2017 PENSIONI 01/02/2017


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Dott. Giuseppe Grasso ha pronunciato la seguente
SENTENZA N. 70/2017

Sul ricorso in materia pensionistica, depositato in data 7/5/2013 ed iscritto al n.60384 del registro di segreteria, promosso da D.F.G. rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Micali e domiciliato in Palermo presso lo studio dell’avv. Rosaria Petrolà in via Notarbartolo n.49

nei confronti di

INPS gestione INPDAP e Ministero della difesa Comando generale dei carabinieri .

Esaminati gli atti e documenti del fascicolo processuale;
Uditi, nella udienza di consiglio del 3 ottobre 2016, l’avv. Petrolà per delega dell’avv. Micali per il ricorrente e l’avv. Gianfranco Raia per L’INPS. E il col. Fruttini per il Carabinieri .

FATTO

il ricorrente impugna i provvedimenti del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri n...../1-3PBN del 7/3/2008 in cui si è provveduto a comunicare all’interessato ed all’INPS la interruzione del trattamento pensionistico, nonché provvedere al recupero di quello già erogato, non avendo il ricorrente il possesso dei requisiti contributivi ed anagrafici previsti dalla legge 449/1997 e d.lgs.165/1997 in conseguenza di provvedimento di perdita del grado, espulsione e conseguente carenza dei requisiti anagrafici per l’erogazione del trattamento pensionistico. per la pensione di anzianità avendo modificato il precedente provvedimento n.392/2 del 22/3/2006 in cui il ricorrente veniva collocato in congedo assoluto per infermità.

Il ricorrente impugna i predetti provvedimenti sotto il profilo previdenziale, eccependo l’inefficacia retroattiva degli stessi, alla luce soprattutto del provvedimento di collocamento a riposo per inidoneità al servizio di istituto, come da precedente provvedimento, non potendo i detti provvedimenti incidere su quest’ultimo con effetti retroattivi, nonché per contraddizione tra la concessione del trattamento pensionistico per inidoneità al servizio e sospensione di tale trattamento, in quanto ritenuto per anzianità di servizio.

Si è costituito il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri il quale ha chiesto il rigetto della domanda

Si è costituito l’INPS gestione INPDAP, il quale, ha precisato il proprio difetto di giurisdizione indicando la competenza del giudice amministrativo.

DIRITTO

Il ricorso del signor De F. G. e fondato nei seguenti termini.

Preliminarmente si afferma la giurisdizione del giudice contabile trattandosi di un indebito di natura pensionistica legato alla sussistenza dei requisiti per il collocamento in quiescenza del ricorrente.

Nel merito, ai fini dell’esame della fattispecie in questione è specifica la disciplina dell’art. 203 e segg. del DPR 1092/1973.

L’art. 203 prevede che : il provvedimento definitivo del trattamento di quiescenza può essere revocato o modificato dall’ufficio che lo ha emesso, secondo le norme contenute negli articoli seguenti.

Il successivo art. 204 prevede per quanto qui interessa: la revoca o modifica di cui all’articolo precedente può aver luogo quando: a)vi sia stato un errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti;

Ancora, il successivo art. 205 prevede che: la revoca e la modifica sono effettuate d’ufficio e nel caso previsto dalla lett. a) dell’art. 204, il provvedimento può essere revocato o modificato d’ufficio non oltre il termine di tre anni dalla data di registrazione del provvedimento stesso.

E l’art. 206 prevede come nel caso in questione ove in conseguenza del provvedimento revocato o modificato siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all’accertamento di fatto doloso dell’interessato.

Nel caso in questione è evidente che il provvedimento di autotutela dell’amministrazione è intervenuto senza che vi sia stato un errore di fatto dell’amministrazione, nè può ritenersi esistente alcun fatto doloso dell’interessato, che non ha in alcun modo ingannato l’amministrazione.

In quanto il ricorrente è stato posto in quiescenza con la motivazione di inidoneità al servizio permanente, conseguentemente tale motivazione in diritto acquista efficacia definitiva e non è più revocabile ai sensi delle predette norme.

Considerata la rilevanza degli artt.203 e 204 del DPR 1092/1973 che si riverbera sul provvedimento definitivo, il ricorso deve essere accolto e conseguentemente, l’atto impugnato deve essere annullato come tutti gli altri provvedimenti conseguenziali.

Sul pagamento degli arretrati sono dovuti gli interessi legali dalla data della trattenuta sino al soddisfo.

Si ritiene giusta la compensazione delle spese.

P. Q. M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso del signor De F.G. nei termini di cui in motivazione.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2016.
IL GIUDICE
F.to Dott. Giuseppe Grasso

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge
Palermo, 30 gennaio 2017

Pubblicata l’1 febbraio 2017

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
F.to Piera Maria Tiziana Ficalora

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: mer mag 24, 2017 6:49 pm
da panorama
qui manca questa sentenza della Corte dei Conti - SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO - che Accogliendo il ricorso dell'interessato, conclude così:

1) - dichiara il diritto del sig. R. C. a mantenere il trattamento pensionistico attribuitogli con provvedimento dell’INPDAP n. 12143 del 18.11.2010, col quale l’appellante venne dispensato ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 12, l. n. 335 del 1995 a far data dal 16.07.2010; su tali somme spetta la maggior somma tra gli interessi e la rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.

N.B.: collega CC.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 789 16/11/2015
----------------------------------------------------------------------------------------------------

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 789 2015 RESPONSABILITA 16/11/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
IIª SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati
dott. Stefano Imperiali, Presidente
dott.ssa Angela Silveri, Consigliere
dott. Luigi Cirillo, Consigliere
dott.ssa Francesca Padula, Consigliere
dott. Marco Smiroldo, Consigliere relatore
riunita in Camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 47140 del Registro di Segreteria, proposto da R. C., rappresentato e difeso dall’avv. Elena Pettinau, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Andrea Lippi, in Roma, via Baiamonti n. 4, contro il Ministero della Difesa, in persona del ministro p.t. rappresentato e difeso dal dott. Alfredo Venditti, domiciliato in Roma, viale dell’Esercito 186, e contro l’INPS, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Maria Caravaggio, per la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna n. 298 del 20.11.2013.

Visti tutti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 27.10.2015 il relatore, consigliere Marco Smiroldo, la dott.ssa Maria Luisa Guttuso per il Ministero della Difesa e la dott.ssa Paola Alessandrella per l’INPS; assente l’appellante.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza n. 298 del 20.11.2013, la Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna ha respinto, in applicazione dell’art. 37 della l. n. 599 del 1954 e delle leggi nn. 165 e 499 del 1997, il ricorso del sig. C.. volto a far annullare il provvedimento di sospensione del trattamento pensionistico in godimento e, quindi, dichiarare il diritto del medesimo alla restituzione dei ratei trattenuti e non percepiti, comprensivi d’accessori.

Il sig. C.., infatti, dopo esser stato sospeso dal servizio ex art. 4, comma 1, l. n. 97 del 2001 in data 09.02.2010 a seguito di sentenza ex art. 444 c.p.p. di primo grado non definitiva, venne collocato in congedo assoluto per infermità nel luglio 2010 e, nel medesimo anno – ossia in data 18.11.2010 –, gli venne riconosciuto dall’INPDAP il diritto a pensione indicando quale causa di cessazione la dispensa dal servizio per invalidità (art. 2, comma 12, l. n. 335 del 1995).

Successivamente, ossia nel gennaio 2012, a seguito del passaggio in giudicato di sentenza penale che lo riguardava, al sig. C.. veniva inflitta, in esito a procedimento disciplinare avviato in data 28.07.2011, la sanzione disciplinare della perdita del grado e rimozione per motivi disciplinari, con decorrenza giuridica dal 09.02.2010.

Così, in applicazione dell’art. 37 della l. n. 599 del 1954, essendo intervenuto un mutamento della causa di cessazione dal servizio (da invalidità a perdita del grado) che implicava una differente decorrenza, tale da non consentire più la corresponsione del trattamento pensionistico per insufficienza dell’anzianità minima, l’INPS ne sospendeva i pagamenti col provvedimento poi impugnato col ricorso respinto in primo grado.

2.- Con ricorso in appello notificato in data 20.01.2014, al Ministero della difesa ed all’INPS, nonché al Comando generale dei Carabinieri, alla Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta, e depositato presso la Segreteria in data 21.02.2014, il sig. C.. ha contestato l’errata applicazione dell’art. 37, comma 2 e 61 comma 2 della l. n. 599 del 1954 operata dal giudice di prime cure.

Inoltre, la difesa – dopo aver rilevato che l’appellante venne dispensato ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 12, l. n. 335 del 1995 a far data dal 16.07.2010, giusto provvedimento dell’INPDAP n. 12143 del 18.11.2010 - ha contestato la mancata applicazione dei principi posti da SSRR n. 15/2011/QM sull’estensione del potere di autoannullamento dei provvedimenti concessivi di pensione , disciplinato dall’art. 203 e ss. del d.P.R. 1092 del 1973, a mente del quale non è prevista la modifica dei provvedimenti “per motivi disciplinari”, sul punto richiamando a sostengo della propria prospettazione anche giurisprudenza di primo e secondo grado.

In conclusione, l’appellante ha ritenuto che il provvedimento disciplinare non potesse incidere sul diritto quesito al trattamento pensionistico concessogli dall’INPS nel 2010 ed ha chiesto che gli venga riconosciuto il diritto a mantenere la pensione concessagli per invalidità a far data dal 16.07.2010.

3.- Con memoria del 08.10.2015 si è costituito l’INPS. l’Istituto ha precisato i termini giuridici della vicenda, e chiesto il rigetto dell’appello.

4.- Con memoria depositata 14.10.2015 si è costituito il Ministero della Difesa che, dopo aver ripercorso i termini fattuali e giuridici della vicenda, ha chiesto, il rigetto dell’appello, con vittoria di spese per euro 1.000,00; in subordine, in caso d’accoglimento dell’appello, ha chiesto l’applicazione della prescrizione quinquennale.

5.- All’udienza del 27.10.2015, udita la relazione del Cons. Smiroldo, la dott.ssa Paola Alessandrella, per l’INPS, ha confermato le conclusioni formulate con la memoria di costituzione.

La dott.ssa Maria Luisa Guttuso, per il Ministero della Difesa, dopo aver ampiamente illustrato la normativa di riferimento, si è soffermata sulla valenza – anche a fini pensionistici – della perdita del grado come sanzione disciplinare ed ha quindi chiesto il rigetto del gravame.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La questione oggetto del presente giudizio concerne essenzialmente l’individuazione dei corretti termini d’applicazione della disciplina normativa posta dagli artt. 37 e 61 della l. n. 599 del 1954, applicabile ratione temporis ai fatti di causa.

A tal fine, occorre in primo luogo tener presente che la normativa in esame si colloca nel medesimo contesto operativo di riferimento di una serie di varie disposizioni (p.es., art. 1 del decreto - legge 3 giugno 1938, n. 1032, contenente norme sulla perdita del diritto a pensione per il personale statale destituito, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 84) in base alle quali, in conseguenza di certe condanne penali o di certe sanzioni disciplinari, prevedevano la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro ente pubblico, a seguito di condanna penale o di provvedimento disciplinare.

Dette disposizioni vennero, anche a seguito di pronunce dell’illegittimità costituzionale delle relative norme (v. C. cost. sent. nn. 3 del 1966; 78 del 1967; 112 del 1968), definitivamente abrogate dalla l. n. 08.06.1966, n. 424.

Il complessivo disegno ordinamentale avviato con tale abrogazione, ponendosi nel solco della tutela rafforzata del credito previdenziale prevista dall’art. 36 Cost., così come interpretato dalle richiamate sentenze della Corte costituzionale, è stato poi completato dall’art. 5 del d.P.R. 1092 del 1973 che ha previsto che, in linea generale, “Il diritto al trattamento di quiescenza, diretto o di riversibilità, non si perde per prescrizione, per perdita della cittadinanza italiana o per altre cause, salvo quanto disposto per il trattamento di riversibilità dagli articoli 81, comma settimo, e 86, comma secondo”.

Il descritto contesto normativo impone, quindi, al Collegio una ricostruzione ed applicazione particolarmente attenta delle norme in esame, che rappresentano una disciplina oggettivamente e soggettivamente speciale, proprio al fine di evitare che l’effetto della loro interpretazione riproponga conseguenze non più compatibili con l’Ordinamento costituzionale.

3.- L’art. 37 della l. n. 599 del 1954 sullo Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica stabiliva che “Il sottufficiale, nei cui riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dal servizio permanente previste dal presente capo, cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

Qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di Commissione di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione del sottufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta”.

In sostanza, la normativa ora richiamata - poi essenzialmente riprodotta nel D.lgs. n. 66 del 2010 e s.m.i. recante le norme sull’Ordinamento militare - assegna effetti retroattivi, che travolgono la causa di cessazione dal servizio, alla circostanza della pendenza di un procedimento penale o disciplinare che si concluda, dopo l’intervenuta cessazione dal servizio, con una sentenza di condanna alla perdita del grado o con l’irrogazione della sanzione disciplinare della rimozione/perdita del grado, sostituendo quest’ultima causa di cessazione dal servizio a quella in precedenza verificatasi.

Infatti, l’art. 61, comma 2, della l. n. 599 del 1954 disponeva che “Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell'art. 37, la perdita del grado per le cause indicate al primo comma, nn. 6 (ossia, come nel caso in esame, la rimozione per motivi disciplinari, previo giudizio di una Commissione di disciplina) e 7, dell'art. 60 decorre dalla data in cui il sottufficiale ha cessato dal servizio permanente”.

Ciò posto, passando alla soluzione del caso in esame, in primo luogo, il Collegio osserva che, pur essendo stato sottoposto l’appellante a procedimento penale al momento della cessazione dal servizio per invalidità, tuttavia detto procedimento si è concluso con una sentenza che – alla stregua degli atti di causa – non risulta abbia condannato anche alla perdita del grado, rimanendo per l’effetto inapplicabile a tale titolo l’art. 37, comma 2, l. n. 599 del 1954.

Quanto alla configurabilità degli effetti retroattivi con decorrenza dal 09.02.2010 della causa di cessazione della rimozione per perdita del grado di cui al procedimento disciplinare conclusosi nel 2012, questione che ha originato il presente giudizio, occorre osservare che, come ricordato, detti effetti retroattivi – secondo l’art. 37 della l. n. 599 del 1954 - conseguono al fatto che il procedimento disciplinare fosse in atto, ossia pendente, al momento della cessazione dal servizio per altra causa, nel caso in esame per invalidità.

Ed infatti, come ricordato, l’art. 37 della l. n. 599 del 1954 prevede che il sottufficiale, nei cui riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dal servizio permanente, tra le quali quella per invalidità, cessi dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare, e soltanto ‘qualora il procedimento - ossia quello al quale il sottufficiale si trovava sottoposto al momento del verificarsi dell’altra causa di cessazione - si concluda con una sentenza o con un giudizio di Commissione di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione del sottufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta’.

Sul punto il Collegio rileva che dagli atti risulta (cfr. il DM 39 del 2012 col quale è stata irrogata la sanzione) che il procedimento disciplinare (l’istruttoria formale) all’esito del quale è stato disposto il deferimento al giudizio di apposita Commissione di disciplina è stato avviato con ordine del 28.07.2011.

Ciò posto, all’atto della cessazione dal servizio per invalidità, ossia al 16.07.2010, giusta Decreto dell’INPDAP n. 12143 del 18.11.2010, il procedimento disciplinare doveva essere ancora avviato, nonostante l’Ente militare già conoscesse dal 09.02.2010 i fatti dalla sentenza di primo grado, che aveva portato alla sospensione ex art. 4, comma 1, l. n. 97 del 2001 dell’appellante, che non risulta peraltro sia stata seguita a suo tempo dall’avvio di alcun procedimento disciplinare, poi eventualmente sospeso ex art. 5, comma 4, l. n. 97 del 2001.

Anche con riferimento al procedimento disciplinare, allora, rimangono inconfigurabili gli effetti retroattivi previsti dall’art. 37, comma 2, della l. n. 599 del 1954, in quanto, in questo caso, il procedimento disciplinare non era pendente al momento della cessazione dal servizio.

Quanto precede, induce il Collegio ad escludere l’applicabilità al caso in esame della disciplina speciale posta dagli artt. 37 e 61, comma 2, della l. n. 599 del 1954, consente di poter ritenere come definitivo il provvedimento dell’INPDAP n. 12143 del 18.11.2010, col quale l’appellante venne dispensato ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 12, l. n. 335 del 1995 a far data dal 16.07.2010.

E’ appena il caso di ricordare, al riguardo, che dall’accertamento dell’ inabilità assoluta ex art. 2, comma 12, l. n. 335 del 1995 (assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa) deriva la risoluzione definitiva del rapporto di impiego (art. 7, comma 1, D.M. n. 187 del 1997).

In tale prospettiva assumo pregio allora anche le eccezioni formulate dalla difesa dell’appellante relativa alla violazione degli art. 203 e ss del d.P.R. 1092 del 1973 che individuano, secondo i principi espressi da SSRR n. 15/2011/QM, ipotesi tipiche e tassative di revoca dei provvedimenti definitivi di pensione, limitando in tal modo l’ordinario potere dell’amministrazione in materia.

Per quanto precede l’appello va accolto.

4.- Dall’accoglimento dell’appello consegue l’interesse dell’INPS a vedersi accogliere l’eccezione di prescrizione formulata nella memoria di costituzione del presente giudizio.

Tuttavia, proprio perché formulata per la prima volta in grado d’appello, l’eccezione di prescrizione – notoriamente non rilevabile d’ufficio ex art. 2938 c.c. – si rivela inammissibile ai sensi dell’art. 345, comma 2, c.p.c.

5.- In conclusione, per quanto precede il Collegio accoglie l’appello e, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara il diritto dell’appellante a mantenere il trattamento pensionistico attribuitogli con provvedimento dell’INPDAP n. 12143 del 18.11.2010, col quale l’appellante venne dispensato ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 12, l. n. 335 del 1995 a far data dal 16.07.2010, oltre accessori così come stabiliti in dispositivo.

6.- La particolare articolazione dei fatti di causa e le complesse questioni interpretative ad essi connesse inducono il Collegio a compensare le spese tra le parti.

P.Q.M.

la Corte dei conti - II Sezione giurisdizionale centrale d’appello, disattesa ogni contraria istanza, azione, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello iscritto al n. 47140 del Registro di segreteria e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara il diritto del sig. R. C. a mantenere il trattamento pensionistico attribuitogli con provvedimento dell’INPDAP n. 12143 del 18.11.2010, col quale l’appellante venne dispensato ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 12, l. n. 335 del 1995 a far data dal 16.07.2010; su tali somme spetta la maggior somma tra gli interessi e la rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.

Spese di giudizio del presente grado compensate.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 27.10.2015.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Cons. Marco Smiroldo Pres. Stefano Imperiali
f.to Marco Smiroldo f.to Stefano Imperiali


Depositato in Segreteria il 16 nov. 2015


p.Il Dirigente
Dott.ssa Daniela D’Amaro
Il Coordinatore Amministrativo
d.ssa Simonetta Desideri
f.to Simonetta Desideri

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: lun dic 25, 2017 12:43 pm
da panorama
Ricorso Accolto
---------------------------

La Corte dei Conti scrive:

1) - Al riguardo, condivisibile ed autorevole giurisprudenza afferma che la perdita del grado non può retroagire al momento del collocamento a riposo per inidoneità, essendo stata irrogata a seguito di un procedimento che non era pendente alla data in cui il soggetto è cessato dal servizio ad altro titolo (Corte dei conti: Sezione II giurisdizionale centrale, nn. 391 e 308 del 2017, 1410 e 706 del 2016; Sezione III giurisdizionale centrale, n. 463 del 2016).

2) - In ordine al lungo lasso temporale intercorso fra il pensionamento e il successivo provvedimento amministrativo, la giurisprudenza rileva altresì un sicuro affidamento da parte dell’interessato sulla stabilità del trattamento pensionistico attribuito e sulla sua certezza nel tempo, cui il pensionato ha evidentemente riposto fiducia per le proprie necessità di vita.
- ) - Giova, infatti, ricordare che il principio normativo del legittimo affidamento ha trovato una applicazione molto estesa, anche nell’ambito della stessa giurisprudenza europea, quale principio generale comune a tutti gli stati membri, che assume una valenza tale, da spiegare i propri effetti anche negli ordinamenti interni, nazionali.

3) - A conferma di questo, anche nell’ordinamento italiano si può ricordare come la Corte di Cassazione ha, recentemente, affermato la sussistenza del principio “nemo venire contra factum proprium”, che determina, appunto - anche nell’ambito dell’ordinamento nazionale - la rilevanza del principio del ‘legittimo affidamento’, quale espressione delle clausole generali di correttezza e buona fede, che comprende in esso, l’inerzia nell’esercizio del proprio diritto, tale da ingenerare un legittimo affidamento nella controparte (cfr. Cassazione n. 9924/2009).

4) - Proprio alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza europea, nel nostro ordinamento italiano, in forza del rinvio a detti principi, operato dall’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, il legittimo affidamento è stato ‘normativizzato’ e deve ritenersi sussistente “allorché l’individuo si trovi in una situazione dalla quale risulti che l’Amministrazione gli ha dato aspettative fondate” (Corte giust. Eu., 19 maggio 1983, C 289/81), “che trova il suo fondamento nell’ambito del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche soggettive”.
- (Cfr., in terminis, Corte giust., 19 settembre 2000, C 177/99, 181/99, Ampafrance and Sanofi ; Corte giust., 18 gennaio 2001, C 83/99, Commission/Spain, citate in SS.RR., n.2/QM/2012)
- (Corte dei conti, Sezione I giurisdizionale centrale, n. 612 del 2015).

5) - Accanto a tali prevalenti orientamenti giudiziali in materia di successione temporale e di principi generali, si affiancano altre decisioni favorevoli – con ulteriori e parimenti valide motivazioni - alla tesi sostenuta dal ricorrente:
nell’ipotesi che alla data di emissione del decreto riguardante la perdita del grado, il ricorrente abbia già maturato il diritto a conseguire la pensione, il provvedimento sopravvenuto può incidere esclusivamente sulla causa della cessazione dal servizio, ma non già sull’erogazione del trattamento pensionistico …

6) - Appare di tutta evidenza che la revoca della pensione disposta a seguito del provvedimento di perdita del grado da parte del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri non rientra in alcuna delle ipotesi contemplate nella citata disposizione.

N.B.: per completezza leggete il tutto qui sotto.
--------------------------------------------------------------

ABRUZZO SENTENZA 144 12/12/2017
------------------------------------------------------------------------------------------

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
ABRUZZO SENTENZA 144 2017 PENSIONI 12/12/2017
-------------------------------------------------------------------------------------------

SENT. N. 144/2017

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
La Corte dei conti
Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo
Il giudice unico

in L'Aquila, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A

sul ricorso iscritto al n. 19469/M del registro di segreteria, proposto da Giuseppe D. R., nato a OMISSIS (CH) il OMISSIS ed ivi residente, rappresentato e difeso, ex procura in calce all’atto introduttivo del giudizio, dall’avv. Tommaso Marchese ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Paola Iacone in L’Aquila, via delle Tre Spighe, 1;

C O N T R O

il Ministero della difesa, in persona del ministro pro tempore;

il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri , Centro nazionale amministrativo, in persona del comandante pro tempore;

l’I.N.P.S., Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Cimmino, Carmine Barone ed Armando Gambino, elettivamente domiciliato in L’Aquila, via Rendina, 26/28;

A V V E R S O

la disposizione n. 230000-16-0412 in data 28 dicembre 2016, emessa dal predetto istituto, sede di Chieti, ed avente ad oggetto l’annullamento, in asserita autotutela, del provvedimento di liquidazione della pensione iscrizione n. 17437300;

la nota n. ………/1-1-PNP in data 10 ottobre 2016 del suddetto Centro nazionale amministrativo, concernente l’applicazione degli articoli 866, comma 1, e 923, comma 5, del D.Lgs. n. 66 /2010 (perdita del grado);

P E R

il riconoscimento del diritto a conservare il trattamento pensionistico riconosciutogli in forza dei provvedimenti del 20.7.2010 e del 7.10.2010;

uditi, alla pubblica udienza in data 6 giugno 2017, l’avv. Letizia Capponi, delegato dall’avv. Tommaso Marchese, per il ricorrente, e l’avv. Armando Gambino, per l’istituto resistente;

non comparsi gli altri resistenti;

con l’assistenza del segretario, sig.ra Giuliana Di Vincenzo;
esaminati gli atti ed i documenti della causa;
visto il codice di giustizia contabile, approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.

Rilevato in
F A T T O

Con ricorso presentato alla segreteria della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, ed assunto in carico in data 27 gennaio 2017, Giuseppe D. R. – già sottufficiale (brigadiere) nell’Arma, collocato prima in aspettativa per infermità (1 aprile 2010) e poi in congedo assoluto, per riforma, con decorrenza 22 aprile 2010, beneficiario del trattamento economico di quiescenza iscritto al n. 17437300 - invocava il riconoscimento di quanto in epigrafe formulando altresì istanza di sospensione dell’esecutività dei provvedimenti impugnati.

Con ordinanza n. 15 del 2017, il giudice unico accoglieva tale ultima domanda.

Con memorie depositate in data 6 febbraio 2017 e 28 febbraio 2017, l’amministrazione resistente, ricostruiti i fatti di causa, chiedeva il rigetto della domanda.

Ad uguale conclusione perveniva l’istituto previdenziale con memoria pervenuta in data 20 febbraio 2017.

Con scritto depositato in data 26 maggio 2017, il ricorrente insisteva, con articolate argomentazioni, per l’accoglimento della pretesa.

La controversia, nel prosieguo processuale, si radicava presso il giudice in intestazione, ex art. 5, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205.

In occasione della pubblica udienza in data 6 giugno 2017, le parti non si discostavano dalle conclusioni antea rassegnate con i rispettivi atti.

Considerato in
D I R I T T O

In primis e contrariamente a quanto affermato da isolata giurisprudenza, deve essere ammessa la legittimità della motivazione per relationem ad altra sentenza (Corte di cassazione: Sezione V, n. 1539 del 2003; Sezione lavoro, nn. 13937 del 2002 e 821 del 1987) della quale si condividano le argomentazioni logiche e giuridiche (Corte di cassazione: Sezione III, n. 7713 del 2002; Sezioni unite, n. 5612 del 1998) ovvero i punti e gli elementi essenziali (Corte di cassazione, Sezione lavoro, nn. 18296 del 2002 e 1664 del 1979).

Del resto, per quanto concerne il giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti ex art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, la motivazione della sentenza, in presenza delle condizioni e dei casi contemplati dall’art. 9, comma 1, dello stesso provvedimento, può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme, precedente che, comunque sia, deve essere espressamente indicato in modo da far comprendere la ratio decidendi del giudice secondo il principio cogente posto dall’art. 111 Cost. (Corte dei conti, Sezione I giurisdizionale centrale, n. 160 del 2004).

Il descritto assetto interpretativo è completato dall’art. 39, comma 2, lettera d), del codice di giustizia contabile: la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui si intende conformare (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, n. 52 del 2017).

La mancata comparizione, senza giustificati motivi, dei rappresentanti dell’amministrazione resistente, ai sensi dell’art. 420, comma 1, c.p.c., è apprezzabile, al fine della decisione e con gli altri elementi acquisiti, quale indizio del contegno processuale assunto dalla parte stessa (Corte di cassazione, Sezione lavoro, nn. 5170 del 1987, 5210 e 721 del 1984; Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, nn. 58 del 2017, 41 del 2016 e 35 del 2015).

Ciò premesso, si osserva che le doglianze del ricorrente appaiono oltremodo fondate.

Nel caso di specie, il decreto con il quale si disponeva la sospensione precauzionale dall’impiego a titolo facoltativo, ai sensi dell’art. 20, primo comma della legge 31 luglio 1954, n. 599 (n. 180/III-9/2010 in data 16 aprile 2010 del Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare) giungeva a legale conoscenza dell’interessato soltanto in data 4 maggio 2010 (data della notificazione a cura della Legione Carabinieri Abruzzo, Compagnia di OMISSIS) e, quindi, in data successiva sia al collocamento in aspettativa sia alla cessazione dal servizio di cui in parte di fatto.

A tale data, allo stato degli atti e dei documenti di causa, non risultava pendente alcun procedimento disciplinare in senso tecnico.

Peraltro, la notificazione in data 4 ottobre 2016 del successivo provvedimento (decreto n. 416/I-3/2016 in data 13 settembre 2016 del Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare), con il quale si disponeva la perdita del grado, avveniva ben sei anni dopo la data del citato collocamento in quiescenza.

Al riguardo, condivisibile ed autorevole giurisprudenza afferma che la perdita del grado non può retroagire al momento del collocamento a riposo per inidoneità, essendo stata irrogata a seguito di un procedimento che non era pendente alla data in cui il soggetto è cessato dal servizio ad altro titolo (Corte dei conti: Sezione II giurisdizionale centrale, nn. 391 e 308 del 2017, 1410 e 706 del 2016; Sezione III giurisdizionale centrale, n. 463 del 2016).

In particolare, nel caso che all’atto della cessazione dal servizio, il procedimento disciplinare debba essere ancora avviato, nonostante l’Ente militare già conosca i fatti, almeno a partire dalla richiesta di rinvio a giudizio … rimangono inconfigurabili gli effetti retroattivi previsti dall’art. 37, comma 2, della l. n. 599 del 1954, in quanto, in questo caso, il procedimento non era pendente al momento della cessazione dal servizio (Corte dei conti, Sezione II giurisdizionale centrale, n. 308 del 2017).

In ordine al lungo lasso temporale intercorso fra il pensionamento e il successivo provvedimento amministrativo, la giurisprudenza rileva altresì un sicuro affidamento da parte dell’interessato sulla stabilità del trattamento pensionistico attribuito e sulla sua certezza nel tempo, cui il pensionato ha evidentemente riposto fiducia per le proprie necessità di vita. Giova, infatti, ricordare che il principio normativo del legittimo affidamento ha trovato una applicazione molto estesa, anche nell’ambito della stessa giurisprudenza europea, quale principio generale comune a tutti gli stati membri, che assume una valenza tale, da spiegare i propri effetti anche negli ordinamenti interni, nazionali. A conferma di questo, anche nell’ordinamento italiano si può ricordare come la Corte di Cassazione ha, recentemente, affermato la sussistenza del principio “nemo venire contra factum proprium”, che determina, appunto - anche nell’ambito dell’ordinamento nazionale - la rilevanza del principio del ‘legittimo affidamento’, quale espressione delle clausole generali di correttezza e buona fede, che comprende in esso, l’inerzia nell’esercizio del proprio diritto, tale da ingenerare un legittimo affidamento nella controparte (cfr. Cassazione n. 9924/2009). Proprio alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza europea, nel nostro ordinamento italiano, in forza del rinvio a detti principi, operato dall’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, il legittimo affidamento è stato ‘normativizzato’ e deve ritenersi sussistente “allorché l’individuo si trovi in una situazione dalla quale risulti che l’Amministrazione gli ha dato aspettative fondate” (Corte giust. Eu., 19 maggio 1983, C 289/81), “che trova il suo fondamento nell’ambito del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche soggettive”.(Cfr., in terminis, Corte giust., 19 settembre 2000, C 177/99, 181/99, Ampafrance and Sanofi ; Corte giust., 18 gennaio 2001, C 83/99, Commission/Spain, citate in SS.RR., n.2/QM/2012) (Corte dei conti, Sezione I giurisdizionale centrale, n. 612 del 2015).

Accanto a tali prevalenti orientamenti giudiziali in materia di successione temporale e di principi generali, si affiancano altre decisioni favorevoli – con ulteriori e parimenti valide motivazioni - alla tesi sostenuta dal ricorrente:

nell’ipotesi che alla data di emissione del decreto riguardante la perdita del grado, il ricorrente abbia già maturato il diritto a conseguire la pensione, il provvedimento sopravvenuto può incidere esclusivamente sulla causa della cessazione dal servizio, ma non già sull’erogazione del trattamento pensionistico …

L’interpretazione qui propugnata e già propria di una parte della giurisprudenza delle sezioni territoriali (Emilia Romagna n. 1876/2010, Campania n. 2640/2010, Sicilia n. 2443/2012) (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, n. 132 del 2013, confermata da II Sezione giurisdizionale centrale, n. 48 del 2015);

le Sezioni riunite di questa Corte, con sentenza n. 15/QM del 2011, hanno esaminato in via diretta la problematica dei poteri dell’amministrazione in tema di autotutela riguardante i provvedimenti concessivi delle pensioni di guerra. Nell’occasione, peraltro, le stesse Sezioni Riunite hanno preso in esame la disciplina vigente in analoga materia per la pensionistica ordinaria, delineandone i profili di coincidenza e di differenziazione con quella oggetto di scrutinio diretto. Secondo le Sezioni Riunite non esiste in capo all’amministrazione un generale potere di autoannullamento dei provvedimenti concessivi della pensione, in quanto la materia è espressamente regolata da una disciplina speciale, contenuta (per quanto riguarda la pensionistica ordinaria) negli artt. 203 e sgg. del d.P.R. n. 1092/1973. Tale normativa, ispirata ad un evidente favor nei confronti del pensionato, delinea un insieme compiuto e chiuso dei casi nei quali il provvedimento pensionistico può essere annullato d’ufficio, dovendosi ritenere che al di fuori di essi non sia consentita alcuna altra forma di autotutela. La disciplina in questione, sempre secondo la citata sentenza, è da considerare addirittura più favorevole rispetto a quella della pensionistica di guerra, in quanto, a differenza di quest’ultima, prevede termini precisi entro i quali la “revoca” della pensione può essere disposta. Fatte queste premesse, va detto che l’art. 204, d.P.R. n. 1092/1973 prevede che il provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza possa essere revocato o modificato quando: a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti; b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennità o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare della pensione, assegno o indennità; c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento; d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi. Appare di tutta evidenza che la revoca della pensione disposta a seguito del provvedimento di perdita del grado da parte del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri non rientra in alcuna delle ipotesi contemplate nella citata disposizione.

Conseguentemente, il ricorso va ritenuto fondato, dovendosi giungere alla conclusione che il sopravvenuto provvedimento disciplinare di perdita del grado abbia inciso esclusivamente su profili attinenti allo “status giuridico” del militare, ma che non possa esplicare effetti sul provvedimento di liquidazione definitiva della pensione per le ragioni indicate nella citata sentenza (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, n. 45 del 2016).

D’altra parte, la res litigiosa in disamina non avrebbe avuto modo di formarsi e di svilupparsi se l’amministrazione avesse condiviso, ab origine, quanto efficacemente osservato dal comandante la Legione Carabinieri Abruzzo in occasione della notificazione del predetto decreto di sospensione dall’impiego: l’interessato risulta già collocato in congedo assoluto per riforma con decorrenza 22 aprile 2010 (nota n. 356/88-2007-D in data 3 maggio 2010), elemento chiave dell’intera quaestio attualmente sottoposta al vaglio del giudicante.

Si tratta, peraltro, di circostanza pacificamente ed immediatamente rilevabile dallo stesso foglio matricolare e caratteristico: Collocato in aspettativa per infermità … per la durata complessiva di giorni 15 (dal 01.04.2010 al 15.04.2010, data antecedente la sua sospensione precauzionale dall’impiego disposta dal Ministero della Difesa con decreto n. 0180/III-9/2010 datato 16.04.2010).

Occorre convenire, in definitiva, con il legale
del ricorrente quando prospetta, a ragione, che:

la pretesa de qua riguarda l’attribuzione di diritti già acquisiti e cristallizatisi nel corso della vita lavorativa;

l’ablazione del grado, dunque, non può vanificare le legittime aspettative, né tanto meno può direttamente incidere sul trattamento pensionistico (memoria depositata in data 26 maggio 2017).

In tal guisa, prescindendo dalle (detestabili) condotte penalmente rilevanti contestate dall’A.G.O. e specificando che l’originario provvedimento di pensione (determinazione I.N.P.D.A.P. n. PE012010429214) acquista efficacia definitiva e non è più revocabile (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, n. 70 del 2017), deve essere dichiarato il diritto di Giuseppe D. R. a conservare il trattamento economico colà previsto e liquidato, con effetto 23 aprile 2010.

Sulle somme dovute al ricorrente occorre computare gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo la decorrenza, le misure ed i criteri individuati dalla Corte dei conti, Sezioni riunite, con sentenza n. 10/QM del 2002.

Considerati l’esito, la natura, la complessità e lo svolgimento della controversia, sussistono le ragioni di cui alla norma ricavabile dall’art. 92, comma 2, c.p.c., per disporre la compensazione, per intero, delle spese.
Nec plus ultra.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

accoglie il ricorso citato in epigrafe, nel senso descritto in motivazione;

dispone l’invio degli atti ai resistenti, per l’immediata ed esatta esecuzione;
manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Spese interamente compensate.
Così deciso in L’Aquila, in data 6 giugno 2017.
Il giudice unico
f.to dott. Federico Pepe


Depositata in segreteria il 12/12/2017


Il direttore della segreteria
f.to dott.ssa Antonella LANZI