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Legge n. 539/50.

Inviato: gio mar 01, 2012 5:05 pm
da Cesare Silvestri
Un saluto a tutti gli amici del forum!
Chi sa dirmi se i benefici previsti dalla Legge n. 539/50 competono anche chi come il sottoscritto ha ricevuto l'iscrizione tabellare il giorno stesso della riforma da parte della cmo? La domanda va inoltrata all'Amministrazione oppure all'Ente pensionistico? Bisogna aspettare il parere del CdV oppure basta il parere della cmo? Grazie a chiunque saprà delucidarmi in merito!

Re: Legge n. 539/50.

Inviato: sab mag 11, 2013 4:46 pm
da panorama
Per notizia.


09/05/2013 201300754 Sentenza 1


N. 00754/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02325/2008 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2325 del 2008, proposto da:
C. T. A., A. B., C. D'O., R. F., C. F., P. G., R. M., N. M., B. M., P. P., A. P., S. R., A. S., G. T., L. V., rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Frisani, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Firenze, via Curtatone 2;

contro
Ministero dell'Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri 4;
I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Francesca Paola Micheli e Dario Marinuzzi, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’ente in Firenze, via Torta 14;

per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti ad ottenere la riliquidazione del trattamento di quiescenza con il computo del beneficio di cui all’art. 44 R.D. 1290 30.09.1922, così come richiamato dall’art. 1 L. 539/50, ognuno nella misura corrispondente al diritto corrispondente nonché del conseguente diritto ad ottenere il pagamento delle somme dovute per effetto della riliquidazione richiesta oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento del pensionamento, nonché per l’annullamento di ogni atto di diniego del beneficio di cui sopra ancorché ignoto ai ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’I.N.P.S.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2013 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con ricorso notificato il 30 dicembre 2008 e depositato in pari data, C. T. A. e gli altri litisconsorti in epigrafe, tutti appartenenti alla Polizia di Stato collocati a riposo e titolari di invalidità e/o infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, lamentavano di non aver fruito in costanza di servizio dei benefici loro spettanti a norma degli artt. 43 e 44 R.D. 1290/1922, come richiamati dall’art. 1 della legge n. 539/1950, e chiedevano pertanto che il tribunale volesse accertare il loro diritto alla riliquidazione dei trattamenti previdenziali rispettivamente goduti mediante il computo dei benefici predetti, con condanna del Ministero dell’Interno, del Ministero del Tesoro e dell’I.N.P.D.A.P., evocati in giudizio, al pagamento delle somme corrispondenti.

Costituitisi il Ministero dell’interno e quello dell’economia e delle finanze, nonché l’I.N.P.D.A.P. (e, a seguito della soppressione di quest’ultimo, l’I.N.P.S.), la causa veniva discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 20 marzo 2013.

DIRITTO
I ricorrenti, già appartenenti alla Polizia di Stato e collocati a riposo, rivendicano il diritto alla erogazione dei benefici previsti dagli artt. 43 e 44 R.D. n. 1290/1922 in virtù dell’estensione di tali provvidenze, ad opera dell’art. 1 della legge n. 539/1950, ai dipendenti dello Stato portatori di una mutilazione o infermità contratta in servizio e per causa di servizio debitamente riconosciuta.

In via pregiudiziale, l’I.N.P.S. – che nel costituirsi ha fatto proprie le difese del soppresso I.N.P.D.A.P., cui è succeduto ex lege nelle more del giudizio – eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice adito, assumendo trattarsi di controversia ricadente nella giurisdizione della Corte dei Conti in materia pensionistica. In contrario, basti tuttavia osservare che la circostanza che i ricorrenti siano dipendenti in quiescenza non muta la natura della posizione soggettiva azionata, che origina pur sempre dal rapporto di impiego; di conseguenza, essa non determina alcuno spostamento della giurisdizione esclusiva spettante al giudice amministrativo in tema di impiego pubblico non privatizzato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 giugno 2011, n. 3538).

Ancora, l’I.N.P.S. eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che sarebbe l’amministrazione di appartenenza dei ricorrenti l’unico soggetto eventualmente responsabile del mancato riconoscimento del diritto al beneficio in questione. L’eccezione è, ancora una volta, infondata, non potendosi dubitare del fatto che la legittimazione passiva dell’amministrazione di appartenenza del dipendente concorra con quella dell’ente previdenziale cui compete l’erogazione delle somme richieste dai ricorrenti, e questo avuto riguardo all’unitarietà dell’apparato amministrativo preposto alla liquidazione e corresponsione del trattamento pensionistico.

Nel merito, il ricorso è fondato.

Il collegio non ritiene infatti che vi siano ragioni di deflettere dall’indirizzo espresso dal tribunale in controversie analoghe (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 21 dicembre 2004, n. 6607) e condiviso dal giudice d’appello (cfr. Cons. Stato n. 3538/2011, cit.), in forza del quale l’art. 1 della legge n. 539/1950 reca una previsione chiara ed univoca nel senso che agli invalidi per servizio sono estesi i benefici che sono stati già riconosciuti agli invalidi di guerra, e tale da non suscitare alcun dubbio sul fatto che il rinvio alle “vigenti disposizioni”, al fine di individuare i benefici spettanti agli invalidi di guerra da applicare “anche agli invalidi per servizio”, si riferisca pure agli artt. 43 e 44 R.D. n. 1290/1922, come modificato dall'art. 2 R.D.L. n. 1284/1923. Per la spettanza del beneficio, dunque, “è solo necessario che, prima del collocamento a riposo, il dipendente abbia ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o della lesione con ascrivibilità a pensione. Il beneficio stesso, poi, derivando direttamente dalla legge, è liquidabile d’ufficio, una volta intervenuto detto riconoscimento, con decorrenza da quest’ultimo, e a tale liquidazione non è d’ostacolo il passaggio dal sistema di progressione economica per classi e scatti d’anzianità a quello fondato sul salario individuale di anzianità, dovendo essere calcolato l’aumento stipendiale sulla retribuzione di livello, trasferendo poi, detta maggiorazione, ratione materiae, sulla retribuzione individuale di anzianità” (così T.A.R. Toscana n. 6607/2004, cit.).

Nella specie, risulta dalla documentazione in atti che tutti i ricorrenti si sono visti riconoscere in costanza del rapporto di impiego la dipendenza da causa di servizio di infermità ascritte a categorie di compenso, potendosi perciò considerare integrato il presupposto per l’insorgenza del diritto (l’unica precisazione da fare attiene alla posizione del ricorrente M…, nei cui confronti il riconoscimento deve essere appunto limitato alle sole patologie accertate anteriormente alla cessazione dal servizio, con esclusione, perciò, di quelle accertate dalla C.M.O. di Firenze il 6 ottobre 1992). Né, del resto, la posizione dei ricorrenti è incisa dall’art. 70 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni in legge n. 133/2008, che, con decorrenza dal 1 gennaio 2009, ha eliminato l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie di cui alla tabella “A” annessa al D.P.R. n. 915/1978, e, contestualmente, ha abrogato gli art. 43 e 44 R.D. n. 1290/1922: la pretesa qui azionata ha infatti ad oggetto la riliquidazione del trattamento pensionistico sulla base di una situazione soggettiva maturata in seno al rapporto lavorativo e consolidatasi in epoca ben anteriore alle abrogazioni del 2008.

Se non vi sono ostacoli al riconoscimento del diritto dei ricorrenti alla riliquidazione della pensione, la pretesa al pagamento delle maggiori somme dovute sui ratei pregressi deve essere peraltro confrontata con l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata (prima dall’I.N.P.D.A.P. e poi dall’I.N.P.S., e comunque rilevabile d’ufficio nella materia previdenziale: cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17 maggio 2012, n. 2843). Eccezione fondata, giacché imprescrittibile è il diritto alla pensione, ma non quello alla corresponsione dei singoli ratei, con la conseguenza che non possono formare oggetto di condanna, in quanto prescritti, tutti gli importi maturati anteriormente ai cinque anni che precedono l’introduzione del presente giudizio, vale a dire fino al 30 dicembre 2003. Sulle somme dovute spettano ai ricorrenti gli interessi e la rivalutazione monetaria nei limiti stabiliti dall’art. 16 co. 6 della legge n. 412/1991.

In forza delle considerazioni suesposte, deve essere dunque accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti alla riliquidazione del trattamento pensionistico, previa rideterminazione del trattamento economico percepito in costanza di servizio per effetto del computo dei benefici di cui agli artt. 43 e 44 R.D. n. 1290/1922. Dall’accertamento discende la condanna dei Ministeri resistenti e dell’I.N.P.S. a porre in essere tutte le attività occorrenti per la riliquidazione richiesta ed a corrispondere ai ricorrenti, per il futuro, i ratei di pensione nella maggior misura conseguente alla riliquidazione medesima e, per il passato, le maggiori somme spettanti sui ratei di pensione pregressi maturati dopo il 30 dicembre 2003, con l’aggiunta di interessi e rivalutazione nei limiti dianzi indicati.

Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna in solido i Ministeri resistenti e l’I.N.P.S. alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Gianluca Bellucci, Consigliere
Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/05/2013

Re: Legge n. 539/50.

Inviato: mar apr 15, 2014 8:33 pm
da panorama
Succede anche questo, pertanto leggete bene qui sotto poiché non gli sono stati riconosciuti.
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Cronologia

- il 10 febbraio 2000 il dipendente aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza della cds;

- il 19 settembre 2003 la CMO di Livorno con processo verbale aveva giudicato l’infermità ascrivibile all’8^ categoria

- il 29 aprile 2005 tutta la documentazione era stata trasmessa al CVCS, il quale con deliberazione n. …./2005 del 13 dicembre 2006 aveva espresso parere favorevole al riconoscimento della cds;

- il 31 maggio 2007 Il ricorrente cessava dal servizio per raggiunti limiti di età;

- in data 8 aprile 2010 il Servizio per il trattamento di pensione e la previdenza con D.M. riconosceva la dipendenza da cds, concedendo, altresì l’equo indennizzo di 8^ categoria, misura massima;

- il 14 marzo 2012 l’interessato chiedeva che gli venisse riconosciuto e attribuito il beneficio dello scatto stipendiale ai sensi della legge n. 539 del 1950;

- il 1° agosto 2012 la domanda veniva negativamente riscontrata dal T.E.P..

- il ricorrente lamenta inoltre il ritardo nell’emissione del D.M. dell’8 aprile 2010, il quale avrebbe dovuto essere adottato entro ‘venti giorni dalla data di ricezione del parere’ del comitato di verifica.

Il Consiglio di Stato con il presente Parere scrive:

1) - come rileva il ministero nella ricostruzione dell’applicazione della normativa in questione, alla luce delle rilevanti novità introdotte dal regolamento emanato con decreto del presidente della repubblica 29 ottobre 2001 n. 461, il dipartimento della funzione pubblica ha fornito indicazioni sul ‘momento’ esatto in cui sorge, nel nuovo quadro normativo, il diritto a percepire il beneficio previsto dalla legge n. 539 del 1950.

2) - Tale momento è stato individuato alla data del provvedimento formale di riconoscimento dell’infermità dipendente da causa di servizio che, per il personale della Polizia di Stato, viene emanato dal competente Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza.

3) - Con una condivisibile interpretazione è stato altresì stabilito che l’attribuzione sugli emolumenti stipendiali degli scatti previsti dalla legge n. 539 del 1950 compete anche al personale che ha presentato l’istanza dopo la cessazione dal servizio purchè la vincolata ‘presa d’atto’ dell’Amministrazione (ovverosia il provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio emanato in conformità al vincolante parere del comitato di verifica) sia stata emessa in costanza dell’attività di servizio dell’interessato; cessata la quale non possono più essere attribuiti scatti stipendiali.

4) - Nella specie osserva la Sezione che l’istanza presentata dal ricorrente è stata legittimamente respinta in quanto la presa d’atto da parte dell’Amministrazione è avvenuta ’dopo’ la sua cessazione dal servizio.

Ricorso RESPINTO.

Leggete il tutto qui sotto.
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14/04/2014 201400181 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 26/02/2014

Numero 01247/2014 e data 14/04/2014

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 26 febbraio 2014

NUMERO AFFARE 00181/2014

OGGETTO:
Ministero dell’interno.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS-, nato a OMISSIS e residente a Livorno, contro il provvedimento ministeriale (Servizio per il trattamento di pensione e previdenza) dell’1 agosto 2012 con il quale gli sono stati negati i benefìci previsti dalla legge 15 luglio 1959 n. 539 per infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio.

LA SEZIONE
Vista la relazione 17 dicembre 2013 prot. n. 333-A.U.C./10223FS/2659/PP con la quale il ministero dell’interno, dipartimento della pubblica sicurezza, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso, spedito alla Presidenza della Repubblica il 19 marzo 2013;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco D’Ottavi.

Premesso:
Il ministero nella relazione premette che con atto del 19 marzo 2013, il sostituto commissario della Polizia di Stato in quiescenza, sig. -OMISSIS-, ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l’annullamento del provvedimento del Servizio per il trattamento di pensione e la previdenza del 1° agosto 2012, con cui è stata respinta l’istanza del 14 marzo 2012 per ottenere l’attribuzione dei benefici economici previsti dalla legge 15 luglio 1950 n. 539. Rileva poi che il 10 febbraio 2000 il dipendente aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio dell’infermità ‘OMISSIS’; la commissione medica ospedaliera di Livorno con processo verbale 19 settembre 2003 …. aveva giudicato l’infermità ascrivibile all’8^ categoria; il 29 aprile 2005 tutta la documentazione era stata trasmessa al comitato di verifica per le cause di servizio, il quale con deliberazione n. …./2005 del 13 dicembre 2006 aveva espresso parere favorevole al riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio.

Il ricorrente cessava dal servizio per raggiunti limiti di età il 31 maggio 2007.

Successivamente il Servizio per il trattamento di pensione e la previdenza con decreto ministeriale 8 aprile 2010 n. …. riconosceva la dipendenza da causa di servizio dell’infermità, concedendo, altresì l’equo indennizzo di 8^ categoria, misura massima, per la menomazione della integrità fisica conseguente.

Con istanza del 14 marzo 2012 l’interessato chiedeva che gli venisse riconosciuto e attribuito il beneficio dello scatto stipendiale ai sensi della legge n. 539 del 1950.

La domanda veniva negativamente riscontrata dal T.E.P. con la nota del 1° agosto 2012.

Avverso tale diniego il ricorrente ha proposto il ricorso straordinario in esame lamentando, in sostanza, di aver titolo ad ottenere l’attribuzione del beneficio di cui alla Legge n. 539/1950’, in quanto l’infermità ‘ OMISSIS ’ è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio dal Servizio trattamento di pensione e previdenza; lamenta inoltre il ritardo nell’emissione del D.M. dell’8 aprile 2010, il quale avrebbe dovuto essere adottato entro ‘venti giorni dalla data di ricezione del parere’ del comitato di verifica.

Il ministero dopo disamina della fattispecie e del contenuto delle censure conclude per l’infondatezza del ricorso.

Considerato:

In tale contesto le dedotte censure sono destituite di fondamento e il ricorso deve essere respinto.

In particolare, come rileva il ministero nella ricostruzione dell’applicazione della normativa in questione, alla luce delle rilevanti novità introdotte dal regolamento emanato con decreto del presidente della repubblica 29 ottobre 2001 n. 461, il dipartimento della funzione pubblica ha fornito indicazioni sul ‘momento’ esatto in cui sorge, nel nuovo quadro normativo, il diritto a percepire il beneficio previsto dalla legge n. 539 del 1950. Tale momento è stato individuato alla data del provvedimento formale di riconoscimento dell’infermità dipendente da causa di servizio che, per il personale della Polizia di Stato, viene emanato dal competente Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza. Con una condivisibile interpretazione è stato altresì stabilito che l’attribuzione sugli emolumenti stipendiali degli scatti previsti dalla legge n. 539 del 1950 compete anche al personale che ha presentato l’istanza dopo la cessazione dal servizio purchè la vincolata ‘presa d’atto’ dell’Amministrazione (ovverosia il provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio emanato in conformità al vincolante parere del comitato di verifica) sia stata emessa in costanza dell’attività di servizio dell’interessato; cessata la quale non possono più essere attribuiti scatti stipendiali.

Pertanto si deve ritenere che l’attribuzione sugli aumenti stipendiali previsti dalla menzionata legge compete anche al personale che ha presentato l’istanza dopo la cessazione dal servizio ‘purchè la vincolata presa d’atto dell’Amministrazione sia stata emessa in costanza dell’attività di servizio’.

Nella specie osserva la Sezione che l’istanza presentata dal ricorrente è stata legittimamente respinta in quanto la presa d’atto da parte dell’Amministrazione è avvenuta ’dopo’ la sua cessazione dal servizio.

Ne consegue che in mancanza di tale necessario presupposto, legittimamente l’Amministrazione ha disposto l’impugnato diniego.

P.Q.M.

esprime parere che il ricorso debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco D'Ottavi Raffaele Carboni




IL SEGRETARIO
Paola Rossi

Re: Legge n. 539/50.

Inviato: mar apr 15, 2014 10:16 pm
da angri62
Cesare Silvestri ha scritto:Un saluto a tutti gli amici del forum!
Chi sa dirmi se i benefici previsti dalla Legge n. 539/50 competono anche chi come il sottoscritto ha ricevuto l'iscrizione tabellare il giorno stesso della riforma da parte della cmo? La domanda va inoltrata all'Amministrazione oppure all'Ente pensionistico? Bisogna aspettare il parere del CdV oppure basta il parere della cmo? Grazie a chiunque saprà delucidarmi in merito!
===IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:
Art. 1.

I benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati
ed agli invalidi di guerra, nonche' ai congiunti dei caduti in
guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai
congiunti dei caduti per servizio.
Nulla e' innovato per quanto concerne il trattamento di pensione
spettante ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei
caduti per servizio.

Ciò significa che ti verrà accreditato automaticamente.
ciao

Re: Legge n. 539/50.

Inviato: ven lug 04, 2014 3:32 pm
da panorama
PolStato
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1) - pagamento di una maggiore indennità di buonuscita.

2) - diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita

Il Consiglio di Stato rigetta l'Appello dell'INPS.

Il resto leggetelo qui sotto.
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03/07/2014 201403369 Sentenza 6


N. 03369/2014REG.PROV.COLL.
N. 07464/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7464 del 2013, proposto da
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Marinuzzi, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Cesare Beccaria, 29;

contro
B. T.;

nei confronti di
Ministero dell'interno, in persona del Ministro, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE I, n. 00793/2013, resa tra le parti, concernente accertamento e condanna dell’amministrazione al pagamento di una maggiore indennità di buonuscita;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2014 il Cons. Gabriella De Michele e udito per la parte appellante l’avvocato Marinuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Bari, sez. I, n. 793/2013 del 22 maggio 2013, notificata il 12 giugno 2013 è stato accolto il ricorso proposto dal signor B. T. – già ispettore di P.S., collocato a riposo dal 1999 – per l’accertamento del diritto a percepire la maggiore indennità di buonuscita, conseguente al riconoscimento dei benefici economici accordati dalla legge 15 luglio 1950, n. 539 (Applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra). Nella citata sentenza – dato atto della riassunzione del giudizio, dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario – si esponeva come, con nota del 7 maggio 2008, la Prefettura di Foggia avesse comunicato all’INPDAP l’attribuzione delle maggiorazioni stipendiali, di cui alla normativa sopra citata, con decreto in data 27 agosto 2007, con conseguente diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita. L’ente previdenziale, tuttavia, eccepiva l’intervenuta prescrizione quinquennale di tale diritto, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 1032 del 1973, l’inapplicabilità dell’istituto della traslatio iudicii (essendo stato notificato il ricorso prima dell’entrata in vigore dell’art. 59 della legge n. 69 del 2009) e l’interruzione o estinzione del giudizio per intervenuta soppressione dell’ente intimato. Nella medesima sentenza tutte le eccezioni preliminari venivano respinte: quella relativa all’inapplicabilità del principio di traslatio iudicii in quanto, anche prima dell’entrata in vigore della legge n. 69/2009, detto principio era stato affermato dalla giurisprudenza (Corte cost., n. 77/2007; Cass,. SS.UU. n. 4109/2007 e Cons. Stato, VI, n. 3801/2007); quella riferita alla soppressione dell’INPDAP, per inapplicabilità dell’istituto dell’interruzione del processo per la successione fra enti pubblici; quella di omessa proposizione e specificazione della domanda in quanto erronea in fatto e quella relativa alla prescrizione per mancata decorrenza di quest’ultima, nelle more del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di eventuali invalidità. Era quindi positivamente accertato il diritto del ricorrente alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita, con le conseguenti statuizioni di condanna a carico dell’ente previdenziale.

Avverso la predetta sentenza è stato proposto l’atto di appello in esame (n. 7464/13, notificato il 25 settembre 2013), in base ai seguenti motivi di gravame:

1) violazione o falsa applicazione dell’art. 79 Cod. proc. amm. e delle norme in tema di interruzione, riassunzione ed estinzione del giudizio, in quanto l’estinzione di un ente anche pubblico dovrebbe ritenersi causa di interruzione del giudizio;

2) violazione o falsa applicazione dell’art. 20 del d.P.R. n. 1032 del 1973; avvenuta prescrizione del diritto invocato, trattandosi di un dipendente collocato a riposo nel 1999, della cui buonuscita si chiede la riliquidazione in forza di un provvedimento emesso dalla Prefettura di Foggia nel 2007, quando già il diritto in questione sarebbe stato “ampiamente prescritto”, trattandosi di diritto insorto con il pensionamento.

Premesso quanto sopra – e rilevato che il thema decidendum deve ritenersi circoscritto alla duplice questione appena richiamata, in applicazione del principio di cui all’art. 329, comma 2 Cod. proc. civ., applicabile anche al processo amministrativo ( tantum devolutum quantum appellatum: cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. Stato, IV, 13 ottobre 2003, n. 6195 e V, 18 febbraio 2003, n. 856) – il Collegio ritiene che l’appello non meriti accoglimento.

Per quanto riguarda infatti, in primo luogo, la censura di mancata interruzione del giudizio di primo grado, dopo l’avvenuta comunicazione di estinzione dell’INPDAP, il Collegio stesso non ignora che, in alcune pronunce, è stato espresso l’avviso che anche la soppressione di un ente pubblico, con contemporanea costituzione di altro soggetto avente le medesime funzioni, dia luogo ad una successione a titolo universale e determini interruzione del processo ai sensi dell’art. 299 Cod. proc. civ.., richiamato dall’art. 79 Cod. proc. amm., approvato con d.lgs. n. 104 del 2010 (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 30 agosto 2007, n. 18306; VI, 23 aprile 2012, n. 2384 e 14 agosto 2012, n. 4565, entrambe concernenti la soppressione dell’Istituto per il Commercio Estero - ICE). Tale indirizzo, tuttavia, non appare estensibile a situazioni, corrispondenti a mero riassetto di un apparato organizzativo necessario della pubblica amministrazione – quale è l’apparato pubblico previdenziale – in rapporto al quale può configurarsi non successione a titolo universale nel senso proprio del termine, ma una successione nel munus: fenomeno di natura pubblicistica, concretizzato nel passaggio di attribuzioni fra amministrazioni pubbliche, con trasferimento della titolarità sia delle strutture burocratiche che dei rapporti amministrativi pendenti ma senza una vera soluzione di continuità e, quindi, senza maturazione dei presupposti dell’evento interruttivo (cfr. in tal senso, per il principio, Cons. Stato, II, 12 marzo 1997, parere n. 453; Cons. Stato, VI, 3 gennaio 2000, n. 22 e 25 settembre 2002, n. 4894). Di tale natura deve ritenersi il passaggio di tutti i rapporti attivi e passivi dell’INPDAP all’INPS, con decorrenza 1 gennaio 2012, a norma dell’art. 21 del d.-l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il primo motivo di gravame deve quindi essere respinto.

Quanto al secondo ordine di censure, riferito alla prescrizione che dovrebbe ritenersi maturata dopo cinque anni dal collocamento a riposo del dipendente interessato, a norma dell’art. 20 del d.P.R. n. 1032 del 1973, la prospettazione dell’appellante appare parimenti non condivisibile, trattandosi nella fattispecie non di ordinaria liquidazione della buonuscita, normalmente dovuta all’atto del collocamento a riposo del dipendente, ma di riliquidazione della stessa, per effetto di un beneficio retributivo successivamente riconosciuto e, in effetti, non spettante fino al positivo accertamento della dipendenza da causa di servizio di un’invalidità del dipendente stesso.

Correttamente, pertanto, nella sentenza appellata si afferma che la prescrizione del diritto in questione decorresse dal 2007, ovvero dalla data in cui la Prefettura di Foggia ha disposto l’applicazione, a favore dell’attuale appellato, dei benefici della legge n. 539 del 1950.

L’appello non può pertanto che essere respinto, con conferma delle statuizioni della sentenza di primo grado. Quanto alle spese giudiziali del presente grado di appello, tuttavia, il Collegio ne ritiene equa la compensazione, tenuto conto del non pacifico indirizzo giurisprudenziale in materia di interruzione del giudizio per estinzione di enti pubblici.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Vito Carella, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/07/2014

Re: Legge n. 539/50.

Inviato: mar dic 30, 2014 8:48 pm
da panorama
decorrenza benefici dalla data del verbale della C.M.O. o dalla data del Decreto?
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1) - In linea di fatto il ricorrente fa presente di aver avanzato in data 18 agosto 2002 domanda per il riconoscimento della dipendenza da cause di servizio, domanda che veniva esitata dalla commissione medica ospedaliera , con verbale in data 1 luglio 2003.

2) - La pratica veniva poi inviata al CdV per la valutazione sulla dipendenza da cause di servizio;
- il comitato si pronunciava con parere, in data 16 giugno 2008, nel senso della dipendenza;
- in conseguenza veniva emesso il decreto impugnato, in data 22 settembre 2009, Decreto che faceva decorrere i benefici in questione dalla sua data di adozione (22/9/2009) e non invece dalla iniziale domanda intesa ad ottenere la causa di servizio, come sostiene il ricorrente.

Il CdS con il presente Parere scrive:

3) - con l’entrata in vigore del DPR n. 461 del 2001 i benefici in questione decorrono dal provvedimento previsto nell’art. 14, comma 1, del predetto DPR n. 461 del 2001:

4) - L’innovazione introdotta con il richiamato DPR n. 461 è esplicitamente diretta a collegare la decorrenza del beneficio alla emissione del decreto che recepisce la valutazione tecnica del comitato di verifica, valutazione alla quale l’amministrazione attiva non può che uniformarsi , salvo richiedere un motivato riesame del profilo della dipendenza.

Ricorso straordinario respinto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201404315 - Public 2014-12-30 –
Numero ricorso:201205971


Numero 04315/2014 e data 30/12/2014


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 22 ottobre 2014

NUMERO AFFARE 05971/2012

OGGETTO:
Ministero della giustizia - dipartimento amministrazione penitenziaria.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da F. D'A., per chiedere l’annullamento del decreto n. 938 del 2011, in data 20 giugno 2011, che gli attribuisce i benefici di cui alle legge n. 539 del 1950, nella parte in cui la decorrenza di detti benefici è disposta dal 22 settembre 2009 e non invece dal primo luglio 2003.

LA SEZIONE
Vista la relazione n. 0072651 del 31/05/2012 , con il quale il Ministero della giustizia , dipartimento amministrazione penitenziaria , ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo De Ioanna;

Premesso.

1. Il ricorrente, F. D’A., assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in congedo , chiede l’annullamento del decreto n. 938 del 2011, in data 20 giugno 2011, che gli attribuisce i benefici di cui alle legge n. 539 del 1950, nella parte in cui la decorrenza di detti benefici è disposta dal 22 settembre 2009 e non invece, come egli ritiene , dal primo luglio 2003.

2. Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 3 della legge n. 539 del 1950 ( che ha esteso ai militari alcuni benefici previsti in precedenza per gli invalidi di guerra); deduce altresì l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e manifesta irragionevolezza.

In linea di fatto il ricorrente fa presente di aver avanzato in data 18 agosto 2002 domanda per il riconoscimento della dipendenza da cause di servizio, domanda che veniva esitata dalla commissione medica ospedaliera , con verbale in data 1 luglio 2003, in basa al quale l’infermità in questione era ascritta alla settima categoria tabella A. La pratica veniva poi inviata al comitato di verifica per la valutazione sulla dipendenza da cause di servizio; il comitato si pronunciava con parere , in data 16 giugno 2008 , nel senso della dipendenza; in conseguenza veniva emesso il decreto impugnato , in data 22 settembre 2009, decreto che faceva decorrere i benefici in questione dalla sua data di adozione (22/9/2009) e non invece dalla iniziale domanda intesa ad ottenere la causa di servizio, come sostiene il ricorrente.

3. Il Ministero ha prodotto la prevista relazione istruttoria. Gli elementi in atti consentono di esaminare il merito del ricorso.


CONSIDERATO

Il ricorso non è fondato.

Con l’entrata in vigore del DPR 29 ottobre 2001 n. 461, il giudizio delle commissioni medico ospedaliere non è più titolo sufficiente per potere erogare i benefici collegati alla dipendenza da causa di servizio delle infermità accertate: il predetto organismo medico ospedaliero non è infatti più abilitato a valutare la dipendenza delle infermità dal servizio svolto. In conformità alle indicazioni contenute nella pronuncia della Commissione speciale per il pubblico impiego operante presso questo Consesso (parere n. 452 del 3 dicembre 1999) , i benefici in questione sono concessi al personale che ottiene in attività di servizio sia il riconoscimento della dipendenza da cause di servizio , sia l’ascrivibilità ad una delle categorie di menomazione comprese fra la prima e l’ottava della tabella A. Come osservato, con l’entrata in vigore del DPR n. 461 del 2001 i benefici in questione decorrono dal provvedimento previsto nell’art. 14, comma 1, del predetto DPR n. 461 del 2001: si tratta del decreto con cui l’amministrazione attiva che procede recepisce il parere tecnico espresso dal comitato di verifica, parere specificamente ed funzionalmente incentrato sulla ricostruzione del nesso causale tra attività di servizio e patologia riconosciuta.

L’innovazione introdotta con il richiamato DPR n. 461 è esplicitamente diretta a collegare la decorrenza del beneficio alla emissione del decreto che recepisce la valutazione tecnica del comitato di verifica, valutazione alla quale l’amministrazione attiva non può che uniformarsi , salvo richiedere un motivato riesame del profilo della dipendenza. Pertanto nell’atto impugnato non è ravvisabile alcuno dei vizi svolti nel ricorso. La decorrenza del decreto è necessariamente collegata alla data di efficacia del decreto impugnato.

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere che il ricorso straordinario in oggetto non è fondato e deve essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo De Ioanna Antonio Catricala'




IL SEGRETARIO
Marisa Allega

Re: Legge n. 539/50.

Inviato: mer mar 04, 2015 9:37 am
da panorama
N.B.: leggete bene qui sotto.
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1) - la Sezione giurisdizionale per la regione Puglia ha accolto il ricorso del sig. OMISSIS, già sostituto commissario della Polizia di Stato presso il Compartimento Polfer OMISSIS, e gli ha riconosciuto la corresponsione dei benefici economici di cui alla legge 539/1950 dalla data di presentazione della domanda, anziché dalla data del verbale di accertamento dell’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, come erroneamente disposto dall’amministrazione degli Interni.

2) - Con l’unico motivo d’appello, l’Avvocatura ha rinnovato l’eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti in ragione del fatto che la richiesta posta a fondamento del ricorso del 12.12.2007 in primo grado consisteva nella richiesta di arretrati stipendiali connessi all’attività di servizio e quindi di competenza del giudice amministrativo.

3) - In secondo luogo, l’Avvocatura ha specificato che al sig. OMISSIS, collocato in quiescenza in data 15.01.2007 erano già stati valutati i benefici derivanti dall’applicazione della legge n. 539 del 1950.

LA CORTE DEI CONTI 2^ Sez. centrale D'APPELLO precisa:

4) - tenuto conto che il riconoscimento dei benefici di cui trattasi è stato richiesto dal OMISSIS in costanza di servizio (1999) e non in data successiva alla cessazione dal servizio – avvenuta in data 15.01.2007 -, e ai soli fini del conseguimento dei ratei arretrati dell’emolumento, domanda che non appartiene, quindi, per le ragioni sopra indicate, alla cognizione della Corte dei conti.

CONCLUDE CON:

5) - accoglie l’appello iscritto al n. 48372 del Registro di Segreteria, proposto dal Ministero dell’interno in persona del ministro p.t., e per l’effetto, in riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Puglia n. 490 del 16.06.2014, dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda concernente i ratei arretrati dell’emolumento stipendiale previsto dall’articolo 1 della legge n. 539/1950.

Cmq., consiglio sempre di leggere il tutto, qui sotto.
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SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 62 16/02/2015
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 62 2015 PENSIONI 16/02/2015

62/2015


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
IIª SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati
dott. Stefano Imperiali, Presidente
dott.ssa Angela Silveri, Consigliere
dott. Luigi Cirillo, Consigliere
dott.ssa Daniela Acanfora, Consigliere
dott. Marco Smiroldo, Consigliere relatore
riunita in Camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 48372 del Registro di Segreteria, proposto dal Ministero dell’interno in persona del ministro p.t. rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso cui è domiciliato in via dei Portoghesi, n. 12 Roma, contro Sig.re OMISSIS rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Codognotto presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Stimigliano 5, per la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Puglia n. 490 del 16.06.2014, notificata il 24.07.2014.

Visti tutti gli atti ed i documenti di causa.
Uditi nella camera di consiglio del giorno 05.02.2015 il relatore, consigliere Marco Smiroldo, l’avv. Codognotto per l’appellato, assente l’appellante.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza n. 490 del 16.06.2014, la Sezione giurisdizionale per la regione Puglia ha accolto il ricorso del sig. OMISSIS, già sostituto commissario della Polizia di Stato presso il Compartimento Polfer OMISSIS, e gli ha riconosciuto la corresponsione dei benefici economici di cui alla legge 539/1950 dalla data di presentazione della domanda, anziché dalla data del verbale di accertamento dell’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, come erroneamente disposto dall’amministrazione degli Interni.

2.- Con ricorso in appello notificato in data 07.11.2014, depositato in data 21.11.2014, il Ministero dell’interno ha impugnato la predetta decisione chiedendone, previa sospensione, la riforma.

Con l’unico motivo d’appello, l’Avvocatura ha rinnovato l’eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti in ragione del fatto che la richiesta posta a fondamento del ricorso del 12.12.2007 in primo grado consisteva nella richiesta di arretrati stipendiali connessi all’attività di servizio e quindi di competenza del giudice amministrativo.

In secondo luogo, l’Avvocatura ha specificato che al sig. OMISSIS, collocato in quiescenza in data 15.01.2007 erano già stati valutati i benefici derivanti dall’applicazione della legge n. 539 del 1950.

L’Avvocatura ha quindi concluso chiedendo l’annullamento, previa sospensione, della sentenza impugnata e per l’effetto che venga dichiarato il rigetto del ricorso proposto dal sig. OMISSIS.

3.- Con memoria depositata in data 12.01.2015, si è costituito il sig. OMISSIS chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma dell’impugnata sentenza.

Al riguardo, la difesa, dopo aver ricostruito la vicenda che aveva condotto il sig. OMISSIS ad ottenere – su domanda presentata il 25.01.1999 – il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità ascrivibili alla 8^ cat. Tab. A minima, e quindi i benefici prevista dalla legge n. 539 del 1950, ossia l’aumento dello stipendio pari al 1,25% del trattamento economico stipendiale in godimento, qualificato quest’ultimo come emolumento economico previdenziale ex lege 539 del 1950, ha affermato la piena giurisdizione della Corte dei conti, e la correttezza della decorrenza dei predetti benefici dal momento della domanda come statuito dal giudice di prime cure.

Ha quindi chiesto il rigetto dell’appello e la conferma dell’impugnata sentenza con condanna al pagamento dell’emolumento previdenziale de quo dal giorno della domanda, 01.02.1999 ossia il primo giorno del mese successivo alla domanda di sottoposizione alla visita medica, al mese di giugno 2006, oltre accessori.

5.- Alla camera di consiglio del 05.02.2015, udita la relazione del Consigliere Smiroldo, l’avv. Codognotto ha concluso per l’infondatezza dell’istanza cautelare e, nel merito, si è riportato alle conclusioni formulate nella comparsa di risposta.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- In applicazione dell’art. 9 della legge n. 205 del 2000, si procede alla decisione “in forma semplificata” del giudizio poiché il gravame risulta manifestamente fondato.

2.- Per una migliore comprensione della questione dedotta in giudizio, è necessario richiamare le norme concernenti il beneficio richiesto e ricostruirne l’interpretazione giurisprudenziale.

L’articolo 1 della legge n. 539/1950 prevede che "I benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati e invalidi di guerra si applicano anche ai mutilati e invalidi per servizio ".

Si tratta delle provvidenze previste dall’art.117 del regio decreto n. 3458/1928 a mente del quale "Agli ufficiali in servizio permanente ed a quelli delle categorie in congedo è concessa, agli effetti della determinazione dello stipendio:
-a) l'abbreviazione di due anni, se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguito ricompense al valor militare per fatto di guerra, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie, giusta la tabella annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, o alle prime due, giusta l'art. 100 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70;
-b) l'abbreviazione di un anno, se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguita la croce di guerra o abbiano riportato ferite in guerra, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle ultime quattro categorie, giusta la tabella indicata alla precedente lettera a), e alla terza categoria giusta l'art. 101 del testo unico predetto. In applicazione del presente articolo non può essere concessa che una sola delle abbreviazioni indicate, anche a coloro che si trovino in più di una delle cennate condizioni. Le ricompense al valore militare e la croce di guerra di cui alle precedenti lettere a) e b) valgono agli effetti del presente articolo anche quando la relativa pubblicazione sul Bollettino ufficiale sia posteriore al 1° aprile 1922”. L’art. 120 dello stesso regio decreto stabilisce che " agli effetti della determinazione degli stipendi e delle paghe giornaliere pei sottufficiali (compresi quelli richiamati dal congedo), si applicano le disposizioni contenute nei precedenti artt. 115, 116, 117 e 118".

L'articolo 3 della legge n. 539/1950 dispone che "Agli effetti della presente legge si considerano mutilati od invalidi per servizio coloro che alle dirette dipendenze dello Stato e degli enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137".

Il beneficio in questione si traduceva sino al 31 dicembre 1986, in un’abbreviazione del tempo necessario alla maturazione del successivo aumento stipendiale. Con l'abolizione del meccanismo di progressione economica fondato sulle classi e sugli scatti biennali, sostituito con la retribuzione individuale di anzianità, si è posto il problema del permanere della possibilità di applicare il beneficio al nuovo sistema retributivo .

Il Consiglio di Stato, consultato al riguardo, ha ritenuto che l'attribuzione del beneficio in questione si concretizzi nell’attribuzione di una somma pari al 2,50% del valore iniziale della retribuzione del livello posseduto dall’invalido con infermità ascritta alle prime sei categorie, o nella concessione di una somma pari all’1,25% agli invalidi ascritti alle ultime due categorie.

Alla stregua della suesposta normativa, il ricorrente, odierno appellato, aveva chiesto in costanza di servizio, ossia al 25.01.1999 che il Ministero dell’interno gli corrispondesse i ratei arretrati dell’emolumento in parola dal giorno della domanda al giugno 2006, oltre accessori.

Secondo l’orientamento costantemente espresso dal giudice regolatore della giurisdizione, e fatto proprio da questa Sezione (v. da ultimo, Sez. II, sent. n. 166 del 2014) la giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni attiene – a norma degli artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214 del 1934 - al contenuto dei provvedimenti che concedono, rifiutano o riducono la pensione, ledendo il diritto dell’ex dipendente in ordine all’an ed al quantum di essa, ed ha quindi per oggetto ogni questione relativa agli elementi formativi del diritto alla pensione e alle condizioni che determinano il diritto stesso in relazione all’ammontare e alla durata dell’assegno pensionistico , ancorchè la decisione implichi un’indagine sul contenuto degli atti amministrativi attributivi dell’assegno, non influendo tale indagine sul pregresso rapporto di lavoro ma solo sul trattamento pensionistico ; con la conseguenza che sussiste la giurisdizione della Corte dei conti allorchè non si controverta sulla legittimità di provvedimenti che incidono sul rapporto di servizio , ma soltanto della determinazione della pensione in applicazione di benefici economici che andrebbero concessi ai soli fini pensionistici (cfr. Cass. SS.UU. n. 12722 del 2005 e n. 12 del 2007 e giurisprudenza ivi richiamata).

Ciò non si è verificato nel caso di specie, tenuto conto che il riconoscimento dei benefici di cui trattasi è stato richiesto dal OMISSIS in costanza di servizio (1999) e non in data successiva alla cessazione dal servizio – avvenuta in data 15.01.2007 -, e ai soli fini del conseguimento dei ratei arretrati dell’emolumento, domanda che non appartiene, quindi, per le ragioni sopra indicate, alla cognizione della Corte dei conti.

Le ragioni che fondano la declaratoria di difetto di giurisdizione giustificano la condanna dell’appellato alle spese di euro 1.000,00 in favore dell’appellante costituito.

P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI - II SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
definitivamente pronunciando, accoglie l’appello iscritto al n. 48372 del Registro di Segreteria, proposto dal Ministero dell’interno in persona del ministro p.t., e per l’effetto, in riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Puglia n. 490 del 16.06.2014, dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda concernente i ratei arretrati dell’emolumento stipendiale previsto dall’articolo 1 della legge n. 539/1950.
Condanna dell’appellato al pagamento delle spese, pari a euro 1.000,00, in favore dell’appellante costituito.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 05.02.2015.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Cons. Marco Smiroldo Pres. Stefano Imperiali
F.to Marco Smiroldo F.to Stefano Imperiali
Depositato in Segreteria il 16/02/2015
Il Dirigente
Dott.ssa Daniela D’Amaro
F.to Daniela D’AMARO

Re: Legge n. 539/50.

Inviato: lun lug 27, 2015 1:52 pm
da panorama
Ricorso ACCOLTO e sentenza interessante.
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1) - E’ materia del contendere la legittimità del provvedimento -OMISSIS- con cui la Questura di Perugia ha rigettato la richiesta -OMISSIS- previsto dalla L. 539/1950.

2) - Secondo l’art. 1801 del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, applicabile al personale della Polizia di Stato, OMISSIS

3) - Dal quadro normativo ora compendiato discende chiaramente che l'attribuzione -OMISSIS- può essere concessa solo ove -OMISSIS- sia contratta in costanza del rapporto di servizio (Consiglio di Stato sez. IV, 8 giugno 2010, n. 3591).

4) - Ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. 461 del 2001 il parere del Comitato di Verifica ha - come ampiamente noto - natura pacificamente obbligatoria e vincolante, non potendo l’Amministrazione mai discostarsi da esso, ....... (ex multis Consiglio di Stato sez. II, 24 dicembre 2012 n. 2724; T.A.R. Piemonte sez. I, 23 gennaio 2014, n. 132).

5) - Quindi, ai fini in controversia, il momento discriminante - in relazione al quale va verificata la costanza del rapporto - è quello del riconoscimento della dipendenza da parte dell’unico organo tecnico competente in materia, e della sua ascrizione a tabella, trattandosi di attività che qualifica costitutivamente in senso giuridico una realtà prima solamente fattuale, a nulla rilevando ai fini della fondatezza della pretesa azionata la sopravvenienza -OMISSIS- del solo formale provvedimento dell’Amministrazione di recepimento del parere (Consiglio di Stato sez. IV, 8 giugno 2010, n. 3591).

6) - Diversamente opinando, come condivisibilmente prospettato dalla difesa del ricorrente, -OMISSIS- contratte per riconosciuta causa di servizio
- ) - sarebbe del tutto incolpevolmente esposto al rischio di non poter ottenere i benefici economici spettanti unicamente a causa del ritardo dell’Amministrazione nell’adozione dei provvedimenti di competenza, soluzione che
- ) - - stante anche la natura non perentoria del termine di cui all’art. 14 del d. P. R. 461/2001 -
- ) - pare porsi in contrasto, oltre che con i parametri dedotti dal ricorrente, con gli stessi principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa costituzionalmente garantiti.

(N.B.: rileggi i punti n. 4, 5 e 6).

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di PERUGIA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500322 - Public 2015-07-15 -


N. 00322/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00717/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale-OMISSIS-, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Riommi e Roberto Muzi, con domicilio eletto presso Roberto Muzi, in Perugia, via Baldo,7;

contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
Questura di Perugia;

per l'annullamento
- del provvedimento -OMISSIS- (mai notificato formalmente alla parte ricorrente) della Questura di Perugia - Ufficio Amministrativo contabile che ha rigettato la richiesta presentata dal ricorrente -OMISSIS-
- di ogni altro atto e/o provvedimento connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2015 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
1. Espone l’odierno ricorrente, -OMISSIS-.
Il Comitato di Verifica per le cause di servizio nell’adunanza-OMISSIS-
-OMISSIS-

Il ricorrente impugna il suddetto provvedimento, deducendo censure così riassumibili:

I. Travisamento dei fatti, violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge 539/1950 nonché dell’art. 117 del R.D. n. 3458/1928 e dell’art. 1801 del D.lgs. 66/2010: pur essendo vero che secondo la normativa di riferimento -OMISSIS-, sarebbe del tutto errata la pretesa dell’Amministrazione di far coincidere tal riconoscimento con l’atto formale della PA, dovendo invece rilevare il solo parere del Comitato di Verifica, obbligatorio e vincolante per il datore di lavoro pubblico, -OMISSIS-;

II. Eccesso di potere, violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge 241/90 in relazione agli artt. 2 e seg. del d. P.R. 461/2001: -OMISSIS-.

Chiede altresì parte ricorrente la condanna del Ministero resistente al pagamento degli aumenti stipendiali previsti dall’art. 1801 del D.lgs. 66/2010 e dall’art. 117 del R.D. 3458/1928 a decorrere dal 27 febbraio 2006 (-OMISSIS-) ovvero dalla diversa data di giustizia, oltre la rideterminazione del trattamento di fine servizio.

Si è costituito il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto del ricorso e depositando documentazione.

Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del giorno 27 maggio 2015, nella quale la causa è passata in decisione.

DIRITTO

2. E’ materia del contendere la legittimità del provvedimento -OMISSIS- con cui la Questura di Perugia ha rigettato la richiesta -OMISSIS- previsto dalla L. 539/1950, -OMISSIS-

3. Il ricorso è fondato e va accolto.

3.1. L'art. 1 comma primo della legge 15.7.1950 n. 539 (recante Applicabilità ai -OMISSIS- ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra) dispone che " I benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai -OMISSIS- ed ai congiunti dei caduti per servizio."

Giova evidenziare che ai sensi del successivo art. 3 -OMISSIS- sono coloro che hanno contratto "-OMISSIS-.
Secondo l’art. 1801 del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, applicabile al personale della Polizia di Stato, “Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, pari al: a) 2,50 per cento dello stipendio per infermità dalla I alla VI categoria; b) 1,25 per cento dello stipendio per infermità dalla VII alla VIII categoria.”
Dal quadro normativo ora compendiato discende chiaramente che l'attribuzione -OMISSIS- può essere concessa solo ove -OMISSIS- sia contratta in costanza del rapporto di servizio (Consiglio di Stato sez. IV, 8 giugno 2010, n. 3591).

Ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. 461 del 2001 il parere del Comitato di Verifica ha - come ampiamente noto - natura pacificamente obbligatoria e vincolante, non potendo l’Amministrazione mai discostarsi da esso, potendo soltanto chiedere ulteriore parere all’esito del quale deve emettere provvedimento ad esso conforme (ex multis Consiglio di Stato sez. II, 24 dicembre 2012 n. 2724; T.A.R. Piemonte sez. I, 23 gennaio 2014, n. 132).

Quindi, ai fini in controversia, il momento discriminante - in relazione al quale va verificata la costanza del rapporto - è quello del riconoscimento della dipendenza da parte dell’unico organo tecnico competente in materia, e della sua ascrizione a tabella, trattandosi di attività che qualifica costitutivamente in senso giuridico una realtà prima solamente fattuale, a nulla rilevando ai fini della fondatezza della pretesa azionata la sopravvenienza -OMISSIS- del solo formale provvedimento dell’Amministrazione di recepimento del parere (Consiglio di Stato sez. IV, 8 giugno 2010, n. 3591).

3.2. Diversamente opinando, come condivisibilmente prospettato dalla difesa del ricorrente, -OMISSIS- contratte per riconosciuta causa di servizio sarebbe del tutto incolpevolmente esposto al rischio di non poter ottenere i benefici economici spettanti unicamente a causa del ritardo dell’Amministrazione nell’adozione dei provvedimenti di competenza, soluzione che - stante anche la natura non perentoria del termine di cui all’art. 14 del d. P. R. 461/2001 - pare porsi in contrasto, oltre che con i parametri dedotti dal ricorrente, con gli stessi principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa costituzionalmente garantiti.

4. Meritano pertanto adesione le doglianze di violazione di legge e di eccesso di potere dedotte da parte ricorrente.

5. Per i suesposti motivi il ricorso è fondato e va accolto, con l’effetto dell’annullamento del provvedimento impugnato e della conseguente condanna del Ministero resistente alla corresponsione degli -OMISSIS-

Le spese seguono la soccombenza, secondo dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato e condanna il Ministero dell’Interno al pagamento in favore del ricorrente -OMISSIS-, come da motivazione.

Condanna altresì il Ministero dell’Interno alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, in misura di 2.000,00 euro, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Lamberti, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Paolo Amovilli, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/07/2015

Re: Legge n. 539/50.

Inviato: sab set 12, 2015 8:44 am
da panorama
ricorso RESPINTO
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Il CdS con il presente Parere ha seguito del ricorso straordinario al PDR precisa:

1) - trattandosi di maggiorazioni stipendiali, come chiarito dal Ministero dell’interno con nota n.19931 del 15 giugno 2015 in risposta all’adempimento richiesto nell’adunanza del 15 aprile 2015, il beneficio in questione deve collocarsi nel periodo di espletamento dell’attività lavorativa e, pertanto, in costanza del rapporto di lavoro.

Cmq. leggete direttamente qui sotto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201502563 - Public 2015-09-10 -


Numero 02563/2015 e data 10/09/2015


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 15 luglio 2015

NUMERO AFFARE 00467/2015

OGGETTO:
Ministero dell'interno.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS-, per l’annullamento del provvedimento di diniego del beneficio previsto dalla legge n.539 del 15 luglio 1950.

LA SEZIONE
Vista la relazione n.9462 del 18 marzo 2015, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Rocco Antonio Cangelosi;

Premesso:
Con il ricorso in oggetto il signor -OMISSIS- ha chiesto il riconoscimento sulla pensione del beneficio economico previsto dalla legge 15 luglio 1950, n. 539, negato dall’Amministrazione con nota del 26 gennaio 2012 n.1891.

L’Amministrazione ritiene il ricorso inammissibile, in quanto presentato contro un atto non definitivo e comunque infondato nel merito, atteso che dalla documentazione risulta che l’infermità invalidante, per la quale il ricorrente chiede il riconoscimento della pensione, è stata riconosciuta dopo il collocamento a riposo dell’interessato in data 7 maggio 1997, mentre il beneficio previsto dalla legge 539/50 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994 n. 349 può essere concesso solo se il riconoscimento della medesima infermità avvenga in costanza del rapporto di impiego.

Considerato:

La Sezione prescindendo dai profili d’inammissibilità sollevati dall’Amministrazione, ritiene che il ricorso debba essere respinto, in quanto, trattandosi di maggiorazioni stipendiali, come chiarito dal Ministero dell’interno con nota n.19931 del 15 giugno 2015 in risposta all’adempimento richiesto nell’adunanza del 15 aprile 2015, il beneficio in questione deve collocarsi nel periodo di espletamento dell’attività lavorativa e, pertanto, in costanza del rapporto di lavoro.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Rocco Antonio Cangelosi Giuseppe Barbagallo




IL SEGRETARIO
Giuseppe Testa

Re: Legge n. 539/50.

Inviato: ven dic 04, 2015 8:14 pm
da panorama
Ricorso ACCOLTO
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il riconoscimento della malattia da parte della CMO è avvenuto in attività di servizio, giusta parere del 28 settembre 2005.

collocato a riposo, avvenuto il 31 ottobre 2006.

l’istanza con la quale ha chiesto l’attribuzione dei benefici finanziari è stata presentata il 22 ottobre 2007.

Il CdS scrive:

Nel caso in questione sia la delibera del Comitato di verifica per le cause di servizio ( n. …../06 del 19/11/2007), organo esterno all' Amministrazione resistente, sia il decreto ministeriale n. ….. del 26/06/2009, atto conclusivo del procedimento amministrativo-sanitario, sono successivi al collocamento a riposo del ricorrente (31/10/2006).
------------------------------------------------

PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201503259 - Public 2015-12-02 -

Numero 03259/2015 e data 02/12/2015


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 21 ottobre 2015

NUMERO AFFARE 01639/2015

OGGETTO:
Ministero dell'interno.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS-) ed ivi residente per l’annullamento del provvedimento dell’1 dicembre 2014 n. 28992 della Direzione ministeriale centrale per le risorse finanziarie del Dipartimento dei vigili del fuoco di rigetto dell’istanza di riconoscimento sulla pensione del beneficio di cui alla legge 15 luglio 1950 n. 539.

LA SEZIONE
Vista la relazione, trasmessa con nota del 28 settembre 2015 n. 31029, con la quale il Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;

visto il ricorso del 16 marzo 2015;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Hans Zelger.

Premesso:

Il ricorrente impugna il provvedimento 1 dicembre 2014 n. 28992 della Direzione ministeriale centrale per le risorse finanziarie del Dipartimento dei vigili del fuoco di rigetto dell’istanza di riconoscimento sulla pensione del beneficio di cui alla legge 15 luglio 1950 n. 539 perché l’istanza con la quale il signor -OMISSIS- ha chiesto l’attribuzione dei benefici finanziari è stata presentata il 22 ottobre 2007, cioè in periodo posteriore in cui era stato collocato a riposo, avvenuto il 31 ottobre 2006.

Il ricorrente deduce che il riconoscimento della malattia invalidante da parte della Commissione medica ospedaliera è avvenuto in attività di servizio, giusta parere del 28 settembre 2005, con classificazione dell’infermità all'ottava categoria della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981 n. 834.

Il Ministero conclude per il rigetto del ricorso perché dall'esame della documentazione risulta, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, che il riconoscimento dell'infermità invalidante da parte dell'Amministrazione resistente non è avvenuto con il processo verbale del 28 settembre 2005 della Commissione medica di OMISSIS, ma con l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio attualmente regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001 n. 461 che prevede l'intervento sia della Commissione medica ospedaliera, per l'accertamento dell'infermità e dello stato invalidante (considerato solo atto preprocedimentale), sia del Comitato di verifica per le cause di servizio (che emette il parere in base al quale vengono concessi i benefici).

Le Commissioni mediche ospedaliere non esprimono un giudizio circa la dipendenza da causa di servizio della patologia, ma esclusivamente la diagnosi sull'infermità, l'indicazione della categoria, il giudizio di idoneità al servizio. Spetta al Comitato di verifica accertare la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive d’infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e la patologia, e pronunciarsi in merito con parere motivato.

Nel caso in questione sia la delibera del Comitato di verifica per le cause di servizio ( n. …../06 del 19/11/2007), organo esterno all' Amministrazione resistente, sia il decreto ministeriale n. ….. del 26/06/2009, atto conclusivo del procedimento amministrativo-sanitario, sono successivi al collocamento a riposo del ricorrente (31/10/2006).

Considerato:

Il ricorso è fondato.

Essendo applicabile al caso di specie, per espressa ammissione anche del Ministero, la procedura di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29, ottobre 2001 n. 461, è da trarre la conclusione che la procedura per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge 15 luglio 1950 n. 539 è avviata con la richiesta alla Commissione medica ospedaliera e che tutte le altre incombenze, comprese quella di inoltro della documentazione al Comitato di verifica per le cause di servizio devono essere svolte dall’Ufficio competente ad emettere il provvedimento finale. Conseguentemente anche la domanda del 22 ottobre 2007 di richiesta dell’attribuzione dei benefici deve essere valutata quale attività di impulso per accelerare il riconoscimento dei benefici cui si aspira; il procedimento è stato avviato dal ricorrente con l’istanza alla quale è seguito il parere della commissione medica ospedaliera con parere del 28 settembre 2005. Quindi, emerge che la domanda di concessione dei benefici risulta essere presentata in costanza del rapporto di lavoro essendo il ricorrente stato collocato a riposo il 31 ottobre 2006.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Hans Zelger Anna Leoni




IL SEGRETARIO
Giuseppe Testa

Re: Legge n. 539/50.

Inviato: gio mag 18, 2017 7:06 pm
da panorama
Accolto.
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1) - Il ricorrente, in data 22.9.2007, veniva riconosciuto affetto da una lombosciatalgia destra con ernia discale L2-L3 e, quindi, in data 28.9.2007, inoltrava domanda per il riconoscimento della causa di servizio e dell’equo indennizzo.

2) - La CMO di Padova, con verbale modello BL/B n. ACMO II079313 del 10.6.2008, riconosceva il ricorrente affetto da “lombosciatalgia destra con ernia discale L2-L3”, ascrivendo la patologia all’8^ categoria della Tabella A.

3) - Il Ministero dell’Interno - ........., con relazione del 9.2.2012, provvedeva a chiedere al competente Comitato di Verifica per le Cause di Servizio il necessario parere in ordine alla dipendenza da causa di servizio della predetta patologia.

4) - Detto Comitato, con il parere n. 6362 del 15.10.2012, ometteva di esprimersi proprio sull’unica patologia ascritta a categoria.

5) - Pertanto, con nota ministeriale del 21.5.2015, veniva richiesto il riesame della pratica e solo in data 28.9.2015, il Comitato di Verifica emetteva il parere n. 13480/2015, con cui riconosceva la detta patologia come dipendente da causa di servizio.

6) - In data 27.1.2016, veniva notificato al ricorrente il decreto ......., con il quale il Ministero dell’Interno, conformandosi al predetto parere, riconosceva l’infermità: “lombosciatalgia destra con ernia discale L2-L3”, da cui è affetto il ricorrente, dipendente da causa di servizio.

7) - In data 9.5.2016, il ricorrente, quindi, chiedeva al Ministero dell’Interno – ......... l’incremento stipendiale vitalizio dell’1,25%, di cui alla legge n. 539 del 1950.

8) - L’istanza, con nota ministeriale del 21.9.2016, veniva inoltrata al Compartimento di Polizia Ferroviaria per OMISSIS, che, in data 11.10.2016, chiedeva chiarimenti al predetto Servizio in ordine all’applicazione dei suddetti benefici.

9) - Il Servizio, con nota del 14.11.2016, forniva i richiesti chiarimenti.

10) - In data 21.12.2016, con provvedimento notificato il 22.12.2016, il Compartimento Polizia Ferroviaria per OMISSIS chiudeva il procedimento negando al ricorrente i benefici richiesti, facendo proprie le conclusioni del Servizio, di cui alla nota 14.11.2016.

11) - Con memoria depositata in data 30.1.2017, si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, che, dopo aver ricostruito i fatti di causa, eccepiva il difetto di giurisdizione di questa Corte.

12) - Secondo la resistente, riguardando la domanda il beneficio economico stipendiale attribuibile al personale che, in attività di servizio, abbia ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte, competente sarebbe il TAR.

13) - Con memoria depositata in data 6.3.2017, si costituiva in giudizio l’Avvocatura distrettuale dello Stato per il Ministero dell’Interno eccependo la prescrizione del diritto del ricorrente, ex art. 2956 c.c., che prevede la prescrizione triennale dei diritti del prestatore di lavoro, richiamando nel merito la relazione del Compartimento della Polizia Ferroviaria e concludendo per il rigetto del ricorso perché prescritto e, comunque, infondato.

LA CORTE DEI CONTI precisa:

14) - Preliminarmente, va respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte sollevata dal Ministero convenuto.

15) - La giurisprudenza non è altrettanto univoca nella individuazione del giudice competente in materia, essendo – per alcuni versi – affermato che il riconoscimento dei benefici, pur avendo riflessi pensionistici, attiene esclusivamente alla progressione stipendiale, mentre - per altri versi - essendo stata valorizzata la valutabilità di tali benefici ai fini pensionistici, con l’effetto - rispettivamente - di negare (cfr., tra l’altro, Sez. I, n. 180 del 2009) ovvero di affermare la giurisdizione della Corte dei conti (così Sez. II, n. 435 del 2010 e n. 166 del 2014).

16) - Tanto premesso, la controversia all’esame appartiene alla cognizione della Corte dei Conti, considerato che, per come interpretata la domanda da questo Giudice, nel caso di specie, è in discussione la spettanza o meno dei benefici previsti dalla predetta normativa ai soli fini della determinazione della base pensionabile e, quindi, ai soli fini pensionistici, senza cioè che la questione abbia una qualche incidenza sul rapporto di servizio (Corte dei Conti, Sez. II d’Appello, sent. n. 1064 del 28.12.2016; Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 865 del 25.11.2016; Sez. Giur. Piemonte, sent. n. 10 dell’8.2.2016).

17) - Questo è quanto si verifica nel caso di specie, tenuto conto che il riconoscimento dei benefici di cui trattasi è stato richiesto dal ricorrente in data successiva alla cessazione dal servizio e ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico (Corte dei conti, Sez. Giur. Sicilia, n. 222/2015; Corte dei conti, Sez. Giur. Abruzzo, n. 564/2010, Corte dei conti, Sez. Giur. Puglia n. 1323/2013).

18) - Va, pertanto, affermata la giurisdizione della Corte dei conti.

19) - Per quanto premesso, non rilevano in sé i vizi del procedimento che ha condotto al diniego del beneficio richiesto o del provvedimento di diniego, ma piuttosto andrà valutato se il ricorrente sia effettivamente titolare del diritto vantato (Corte dei Conti, Sez. II d’Appello, sent. n. 1063 del 28.12.2015).

20) - Nel caso di specie, pertanto, per ragioni di economia processuale, anche se la formalizzazione del provvedimento del diniego del beneficio è intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso, atteso che comunque l’orientamento in tal senso era già stato comunicato al ricorrente dal Ministero, questo Giudice potrà e dovrà valutare della spettanza dei predetti benefici ai soli fini della riliquidazione del trattamento pensionistico, così come richiesto nel ricorso e precisato nella memoria integrativa del 23.12.2016.

21) - Le censure prospettate dal ricorrente in relazione al predetto diniego appaiono fondate in quanto il Ministero risulta aver erroneamente connesso l’erogazione dei benefici richiesti alla data del provvedimento conclusivo del procedimento di accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio ovvero del decreto dirigenziale che, uniformandosi al parere del Comitato di Verifica, sancisce la dipendenza di quest’ultima infermità da causa di servizio, mentre la stessa avrebbe dovuto essere riconosciuta con decorrenza dalla data della domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia, proposta in costanza di servizio, nel 2007.

22) - Il presupposto per godere del beneficio, dunque, è che l'invalidità in questione sia stata contratta in servizio e per causa di servizio: (N.B. leggi direttamente in sentenza qui sotto)

23) - In ordine all’ipotesi in cui il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio sia intervenuto successivamente alla collocazione in congedo dell’interessato, ancorché la domanda di riconoscimento della causa di servizio sia stata presentata in data anteriore, il Giudice Amministrativo ha chiarito che " (N.B. leggi direttamente in sentenza qui sotto)

24) - In relazione a tale profilo, anche il Giudice contabile ha avuto modo di affermare che “ (N.B. leggi direttamente qui sotto in sentenza)

25) - Nella fattispecie, pertanto, la circostanza dell’avvenuto accertamento definitivo in epoca successiva al collocamento in congedo del nesso di dipendenza dell’infermità con il servizio - riconducibile alla tempistica del procedimento amministrativo, iniziato nel 2007 e concluso solo nel 2015, per cause tutte imputabili all’Amministrazione - non può in alcun modo riverberarsi sulla decorrenza degli effetti del predetto accertamento, che deve farsi risalire alla data della domanda o, al più, alla data del riconoscimento della malattia invalidante, intervenuto all’atto della visita medico legale presso il CMO nel 2008.

N.B.: leggi il punto n. 22.

N.B.: leggete il tutto qui sotto per meglio comprendere i motivi dell'accoglimento.
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VENETO SENTENZA 37 14/03/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
VENETO SENTENZA 37 2017 PENSIONI 14/03/2017


N°37/2017


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

IL GIUDICE UNICO PER LE PENSIONI
Dott.ssa Giuseppina Mignemi ha pronunciato la seguente
SENTENZA N°

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 30306/PC del registro di segreteria, promosso
ad istanza di

L. G. E., c.f.: OMISSIS, nato a OMISSIS, il OMISSIS e residente a OMISSIS;

contro
- MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, con sede in Roma, Palazzo del Viminale, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia e presso la stessa elettivamente domiciliato in Venezia, San Marco n. 63 ;

- POLIZIA DI STATO – COMPARTIMENTO DI POLIZIA FERROVIARIA PER OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede a Verona, Viale Piave n. 12/A;

VISTI gli atti e documenti di causa;
UDITE, all’udienza del 14.3.2017, le parti presenti per come risulta dal verbale di udienza;

FATTO

L. G. E. è stato dipendente della Polizia di Stato dal 1981 sino al collocamento a riposo in data 19.3.2013.

Il ricorrente, in data 22.9.2007, veniva riconosciuto affetto da una lombosciatalgia destra con ernia discale L2-L3 e, quindi, in data 28.9.2007, inoltrava domanda per il riconoscimento della causa di servizio e dell’equo indennizzo.

La CMO di Padova, con verbale modello BL/B n. ACMO II079313 del 10.6.2008, riconosceva il ricorrente affetto da “lombosciatalgia destra con ernia discale L2-L3”, ascrivendo la patologia all’8^ categoria della Tabella A.

Il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza, con relazione del 9.2.2012, provvedeva a chiedere al competente Comitato di Verifica per le Cause di Servizio il necessario parere in ordine alla dipendenza da causa di servizio della predetta patologia.

Detto Comitato, con il parere n. 6362 del 15.10.2012, ometteva di esprimersi proprio sull’unica patologia ascritta a categoria.

Pertanto, con nota ministeriale del 21.5.2015, veniva richiesto il riesame della pratica e solo in data 28.9.2015, il Comitato di Verifica emetteva il parere n. 13480/2015, con cui riconosceva la detta patologia come dipendente da causa di servizio.

In data 27.1.2016, veniva notificato al ricorrente il decreto n. 2720/15-R del 28.10.2015, con il quale il Ministero dell’Interno, conformandosi al predetto parere, riconosceva l’infermità: “lombosciatalgia destra con ernia discale L2-L3”, da cui è affetto il ricorrente, dipendente da causa di servizio.

In data 9.5.2016, il ricorrente, quindi, chiedeva al Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza- Direzione Centrale per le Risorse Umane – Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza l’incremento stipendiale vitalizio dell’1,25%, di cui alla legge n. 539 del 1950.

L’istanza, con nota ministeriale del 21.9.2016, veniva inoltrata al Compartimento di Polizia Ferroviaria per OMISSIS, che, in data 11.10.2016, chiedeva chiarimenti al predetto Servizio in ordine all’applicazione dei suddetti benefici.

Il Servizio, con nota del 14.11.2016, forniva i richiesti chiarimenti.

In data 21.12.2016, con provvedimento notificato il 22.12.2016, il Compartimento Polizia Ferroviaria per OMISSIS. chiudeva il procedimento negando al ricorrente i benefici richiesti, facendo proprie le conclusioni del Servizio, di cui alla nota 14.11.2016.

Con atto depositato in data 5.12.2016, L. G. E. proponeva ricorso innanzi a questa Corte rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l’Ecc.ma Corte adita respingere tutte le eccezioni contrarie, in accoglimento del presente ricorso:

• Annullare il provvedimento del Ministero dell'Interno r. 333/H/15758/B del 14/11/2016 col quale è stato negato il beneficio dell'incremento stipendiale dell'1,25 di cui alla legge nr. 539/1950 (all. A)

• Dichiarare il decreto ministeriale 2720/15-R del 28/10/2015 (all. B) emesso tardivamente rispetto ai termini di conclusione del procedimento

• Per i motivi in fatto e in diritto sopra indicati, dichiarare il diritto del ricorrente all’attribuzione dei benefici di cui alla legge 539/50 e successive modifiche ed integrazioni dalla data del verbale della Commissione Medica Ospedaliera di Padova emesso in data 10.06.2008, per l’effetto dichiarare il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere la rideterminazione del trattamento di pensione in godimento mediante l’attribuzione dei benefici di cui alla legge 539/50 per infermità dipendente da causa di servizio (attribuzione di uno scatto stipendiale nella misura dell’1,25% essendo stato riscontrato affetto da infermità riconoscibile dipendente da causa di servizio e ascritta alla 8^ categ.)

• Riconoscere ogni altro diritto pensionistico direttamente dipendente all’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio con decorrenza dalla data di collocamento a riposo

• Condannare l’Amministrazione alla corresponsione delle somme arretrati relative ai ratei di uno scatto stipendiale nella misura del 1,25 e delle somme relative ai ratei di pensione arretrati sino alla data di collocamento a riposo, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria alla data di maturazione del credito al saldo.”.

Con memoria integrativa depositata in data 23.12.2016, il ricorrente rappresentava quanto segue: “Dopo l'emanazione del provvedimento del Ministero dell'Interno impugnato con ricorso depositato in data 05.12.2016, in data 22.12.2016 è intervenuto un ulteriore provvedimento di rigetto da parte del Compartimento Polizia Ferroviaria per OMISSIS ove l'istanza dei benefici di cui alla legge 539/50 era stata presentata .

Tale ultimo provvedimento è stato emanato dopo un iter amministrativo farraginoso le cui sequenze vengono qui di seguito rappresentate.

La richiesta dei benefici di cui alla legge 539/50 era stata inoltrata all'Amministrazione locale di Verona ove il ricorrente prestava servizio, la quale con nota 2.12/2464 del 7.06.2016 informava il richiedente che l'istanza era stata inoltrata al competente ufficio del Ministero dell'Interno per le opportune determinazioni ( atto depositato con ricorso)

Il 21.09.2016 con nota 333/H/15758/B, il Ministero dell'Interno, con le testuale espressione : <<[... ] ciò premesso, trattandosi di richiesta che ha riflessi sul trattamento in attività di servizio, si trasmette copia della stessa per l'esame e le determinazioni di competenza>> restituisce all'amministrazione locale la suddetta richiesta informandola delle proprie competenze e quindi di esprimere le dovute determinazioni ( atto già depositato con ricorso)

L'espressione dianzi scritta non veniva compresa dall'Ufficio della Polizia di Stato di Verona che a sua volta richiedeva all'amministrazione centrale ulteriori chiarimenti con nota 2.12/5039 del 11.10.2016 .( atto già depositato con ricorso)

Considerato che le note dianzi scritte erano state inviate anche all'attore per conoscenza, il medesimo interveniva a difesa dei propri diritti con nota del 13.10.2016.( all.6B)

In data 14.11.2016 il Ministero dell'Interno con nota 333/H115578/B forniva il preteso chiarimento e, contestualmente rappresentava all'attore che l'attribuzione dei benefici non poteva essere concessa.

Il tenore di quest'ultima nota Ministeriale appariva conclusiva sia per i tempi verbali adottati sia perché concludeva con una espressione di diniego diretta all'attore e infine perché non veniva ulteriormente ribadito l'invito rivolto all'amministrazione locale di procedere alle determinazioni di competenza.

Quanto sopra rappresentato ha indotto il ricorrente a dedurre che il provvedimento del Ministero dell'Interno era definitivo anche in ragione dell'eccessivo tempo trascorso dalla domanda (giorni 189) e inoltre perché dopo tale provvedimento è susseguito un lungo periodo di silenzio da parte dell' amministrazione locale.

Per quanto sopra, l'attore in data 05.12.2016 depositava presso Codesta Cancelleria il ricorso avverso il provvedimento di diniego dei benefici di cui alla legge 539/50.

In data 07.12.2016 il Compartimento di Polizia Ferroviaria di OMISSIS notificava al ricorrente una comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ( alI. 1B).

(…) Il nuovo provvedimento emesso dopo 227 giorni dalla presentazione della domanda, ha carattere meramente confermativo rispetto al precedente atto impugnato -perché adottato sulla medesima valutazione degli stessi elementi, quindi privo di nuova istruttoria e privo di nuovi elementi lesivi.

Esso, dunque, non è suscettibile di 'autonoma' impugnazione e gli elementi rappresentati nei motivi in diritto posti alla base del ricorso valgono anche per il nuovo provvedimento di rigetto.

Premesso quanto sopra, il ricorrente

CONCLUDE

Voglia Codesta Ecc.ma Corte annullare il provvedimento di rigetto N.2.12/6963 emesso in data 22.12.2016 dal Compartimento Polizia Ferroviaria per OMISSIS per i motivi in diritto già esposti in ricorso e per ogni altro motivo che verrà dedotto da quanto sopra rappresentato.”.

Con nota depositata in data 12.1.2017, il Compartimento di Polizia Ferroviaria per OMISSIS precisava, tra l’altro, che la nota n. 333/H/15758/B del 14.11.2016 del Ministero dell’Interno, impugnata dal ricorrente, non era il provvedimento di diniego del beneficio, ma solo un parere reso al Compartimento di Polizia Ferroviaria innanzi detto, organo competente per la emanazione dello stesso, che provvedeva a formalizzare il predetto diniego con decreto del dirigente del 21.12.2016, notificato al ricorrente il 22.12.2016.

Con memoria depositata in data 30.1.2017, si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, che, dopo aver ricostruito i fatti di causa, eccepiva il difetto di giurisdizione di questa Corte.

Secondo la resistente, riguardando la domanda il beneficio economico stipendiale attribuibile al personale che, in attività di servizio, abbia ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte, competente sarebbe il TAR.

Nel merito, il Ministero ribadiva la legittimità del provvedimento e la conformità dello stesso all’orientamento espresso in materia dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Concludeva il Ministero chiedendo in via principale l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione ed in via subordinata, il rigetto, con compensazione delle spese di giudizio.

Con memoria depositata in data 6.3.2017, si costituiva in giudizio l’Avvocatura distrettuale dello Stato per il Ministero dell’Interno eccependo la prescrizione del diritto del ricorrente, ex art. 2956 c.c., che prevede la prescrizione triennale dei diritti del prestatore di lavoro, richiamando nel merito la relazione del Compartimento della Polizia Ferroviaria e concludendo per il rigetto del ricorso perché prescritto e, comunque, infondato. Con vittoria di spese.

All’udienza del 14.3.2017, la causa passava in decisione.

DIRITTO

La questione sottoposta alla cognizione di questo Giudice attiene all’accertamento dell’asserita spettanza, in capo al ricorrente, dei benefici previsti dalla legge n. 539 del 1950, in relazione alla patologia “lombosciatalgia destra con ernia discale L2-L3”, giudicata causalmente connessa all’attività di servizio L. G. E., ai soli fini della riliquidazione della pensione.

Preliminarmente, va respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte sollevata dal Ministero convenuto.

Al riguardo si deve premettere che, in virtù dell’art. 1 della legge n. 539 del 1950, spetta agli invalidi per servizio (equiparati a tal fine agli invalidi di guerra) l’abbreviazione dell’anzianità di servizio necessaria per la maturazione degli aumenti periodici di stipendio di due anni o di un anno, a seconda che l’invalidità sia ascritta alle prime sei oppure alle ultime due categorie della Tabella A.

Secondo ormai pacifica giurisprudenza, il beneficio si traduce nell’applicazione alla base retributiva della ragione percentuale del 2,50% (per infermità ascrivibili dalla prima alla sesta) o dell’1,25% (per infermità ascrivibili alla settima e all’ottava categoria) (Corte dei Conti, Sez. II d’Appello, sent. n. 1064 del 28.12.2016).

La giurisprudenza non è altrettanto univoca nella individuazione del giudice competente in materia, essendo – per alcuni versi – affermato che il riconoscimento dei benefici, pur avendo riflessi pensionistici, attiene esclusivamente alla progressione stipendiale, mentre - per altri versi - essendo stata valorizzata la valutabilità di tali benefici ai fini pensionistici, con l’effetto - rispettivamente - di negare (cfr., tra l’altro, Sez. I, n. 180 del 2009) ovvero di affermare la giurisdizione della Corte dei conti (così Sez. II, n. 435 del 2010 e n. 166 del 2014).

Tanto premesso, la controversia all’esame appartiene alla cognizione della Corte dei Conti, considerato che, per come interpretata la domanda da questo Giudice, nel caso di specie, è in discussione la spettanza o meno dei benefici previsti dalla predetta normativa ai soli fini della determinazione della base pensionabile e, quindi, ai soli fini pensionistici, senza cioè che la questione abbia una qualche incidenza sul rapporto di servizio (Corte dei Conti, Sez. II d’Appello, sent. n. 1064 del 28.12.2016; Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 865 del 25.11.2016; Sez. Giur. Piemonte, sent. n. 10 dell’8.2.2016).

Giova sul punto rammentare l’orientamento costantemente espresso dal Giudice regolatore della giurisdizione, secondo cui la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di pensioni attiene - a norma degli artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214 del 1934 - al contenuto dei provvedimenti che concedono, rifiutano o riducono la pensione, ledendo il diritto dell’ex dipendente in ordine all’an ed al quantum di essa, ed ha quindi per oggetto ogni questione relativa agli elementi formativi del diritto alla pensione e alle condizioni che determinano il diritto stesso in relazione all’ammontare e alla durata dell’assegno pensionistico, ancorché la decisione implichi un’indagine sul contenuto degli atti amministrativi attributivi dell’assegno, non influendo tale indagine sul pregresso rapporto di lavoro ma solo sul trattamento pensionistico; con la conseguenza che sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti allorché non si controverta sulla legittimità di provvedimenti che incidono sul rapporto di servizio, ma soltanto della determinazione della pensione in applicazione di benefici economici che andrebbero concessi ai soli fini pensionistici (cfr. Cass. SS.UU. n. 12722 del 2005 e n. 12 del 2007 e giurisprudenza ivi richiamata).

Questo è quanto si verifica nel caso di specie, tenuto conto che il riconoscimento dei benefici di cui trattasi è stato richiesto dal ricorrente in data successiva alla cessazione dal servizio e ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico (Corte dei conti, Sez. Giur. Sicilia, n. 222/2015; Corte dei conti, Sez. Giur. Abruzzo, n. 564/2010, Corte dei conti, Sez. Giur. Puglia n. 1323/2013).

Va, pertanto, affermata la giurisdizione della Corte dei conti.

Ancora, preliminarmente, va chiarito che il giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei Conti non ha struttura impugnatoria e non è preordinato all’annullamento degli atti adottati dalla Pubblica Amministrazione, in relazione al rapporto dedotto in giudizio.

Esso si sostanzia, piuttosto, in una cognizione piena sul rapporto pensionistico dedotto in giudizio, nel cui ambito questo Giudice è munito di giurisdizione esclusiva, in quanto tale estesa a tutte le questioni inerenti l’an e il quantum della pensione, rimanendo esclusa ogni incidenza in merito ad eventuali vizi di legittimità di atti amministrativi.

Per quanto premesso, non rilevano in sé i vizi del procedimento che ha condotto al diniego del beneficio richiesto o del provvedimento di diniego, ma piuttosto andrà valutato se il ricorrente sia effettivamente titolare del diritto vantato (Corte dei Conti, Sez. II d’Appello, sent. n. 1063 del 28.12.2015).

Nel caso di specie, pertanto, per ragioni di economia processuale, anche se la formalizzazione del provvedimento del diniego del beneficio è intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso, atteso che comunque l’orientamento in tal senso era già stato comunicato al ricorrente dal Ministero, questo Giudice potrà e dovrà valutare della spettanza dei predetti benefici ai soli fini della riliquidazione del trattamento pensionistico, così come richiesto nel ricorso e precisato nella memoria integrativa del 23.12.2016.

Nel merito, il ricorso deve essere accolto.

In base agli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458 del 1928, nonché dell’art. 1 della legge n. 539 del 1950, spetta agli invalidi per servizio (equiparati a tal fine agli invalidi di guerra) l’abbreviazione dell’anzianità di servizio necessaria per la maturazione degli aumenti periodici di stipendio di due anni o di un anno, a seconda che l’invalidità sia ascritta alle prime sei oppure alle ultime due categorie della Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Il beneficio in parola si traduceva, quindi, originariamente, in un’abbreviazione del tempo necessario alla maturazione del successivo aumento stipendiale. Successivamente, con il venir meno del meccanismo di progressione economica fondato sulle classi e sugli scatti biennali (cfr. decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150 con soppressione a decorrere dal 1 gennaio 1987) e la sostituzione con la retribuzione individuale di anzianità, il nuovo sistema retributivo ha posto il problema del permanere della possibilità di applicare il beneficio per cui è causa.

La consolidata giurisprudenza (sulla base dell’indirizzo fornito dal Consiglio di Stato) ha chiarito che il beneficio in questione si concretizza ora nell’attribuzione di una somma pari al 2,50% del valore iniziale della retribuzione del livello posseduto dall’invalido con infermità ascritta alle prime sei categorie, o nella concessione di una somma pari all’1,25% agli invalidi ascritti alle ultime due categorie (secondo quanto anche recepito dall’art.1801, d.lgs. n. 66/2010).

Le censure prospettate dal ricorrente in relazione al predetto diniego appaiono fondate in quanto il Ministero risulta aver erroneamente connesso l’erogazione dei benefici richiesti alla data del provvedimento conclusivo del procedimento di accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio ovvero del decreto dirigenziale che, uniformandosi al parere del Comitato di Verifica, sancisce la dipendenza di quest’ultima infermità da causa di servizio, mentre la stessa avrebbe dovuto essere riconosciuta con decorrenza dalla data della domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia, proposta in costanza di servizio, nel 2007.

Come sopra accennato, l’art. 1 della l. n. 539/1950 estende i benefici di cui agli artt. 117 e 120 del Regio Decreto n. 3458/1928 prevedendo che “i benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio”.

A norma del successivo art. 3, "agli effetti della presente legge si considerano mutilati od invalidi per servizio coloro che, alle dirette dipendenze dello Stato e degli enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137".

Il presupposto per godere del beneficio, dunque, è che l'invalidità in questione sia stata contratta in servizio e per causa di servizio: elementi pacifici nella fattispecie. Recentemente parte della giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di dichiarare l’illegittimità dei provvedimenti con i quali l’Amministrazione ha ritenuto di interpretare i predetti requisiti normativamente individuati considerandovi ricompreso anche quello di essere l'accertamento avvenuto in costanza di servizio (Cons. St., IV, n. 3468/2013; id. n. 1881/2011).

Il Consiglio di Stato ha precisato sul punto che, se è vero che in passato un filone giurisprudenziale aveva accolto la prospettazione del Ministero sul presupposto del carattere costitutivo dell'accertamento compiuto dalla commissione medica, tuttavia il predetto orientamento va disatteso posto che lo stesso “… in disparte le circolari richiamate dall'Amministrazione, che non possono certo derogare quanto disposto da una fonte primaria - subordina il beneficio a un requisito ulteriore, non previsto dalla legge (la quale solo pone l'ovvia condizione che l'invalidità sia "debitamente riconosciuta"), contraddice senza chiara motivazione a evidenti esigenze di solidarietà e si pone in contrasto con l'interpretazione resa a suo tempo dalla Commissione speciale dello stesso Consiglio di Stato, (…)”; ha quindi ritenuto insussistente la necessità che “l’invalidità sia accertata durante il servizio” (Cons. St., IV, n. 3468/2013).

In ordine all’ipotesi in cui il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio sia intervenuto successivamente alla collocazione in congedo dell’interessato, ancorché la domanda di riconoscimento della causa di servizio sia stata presentata in data anteriore, il Giudice Amministrativo ha chiarito che “ …a differenza di quanto affermato dal Ministero della Difesa gli effetti del provvedimento del Comitato di verifica per le cause di servizio non possono che retroagire alla data considerata nella domanda dell’interessato, da intendersi a sua volta quale atto interruttivo della prescrizione dei diritti patrimoniali anzidetti, vincolando in tal modo l’Amministrazione medesima alla conseguente ricostruzione della posizione retributiva e, conseguentemente, pensionistica dell’interessato medesimo” (Cons. St., IV, 1881/2011), aggiungendo, altresì, che l'Amministrazione “non può - ora - legittimamente invocare a supporto del provvedimento di diniego dei benefici medesimi il tempo impiegato per istruire e decidere la domanda di riconoscimento della causa di servizio: tempo - tra l'altro - eclatantemente maggiore rispetto ai termini - sia pure non perentori - fissati per la conclusione del relativo procedimento e che, nondimeno, dovrebbe in via del tutto illogica, e in ben evidente contrasto rispetto al principio fondamentale del "buon andamento" dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.; cfr., altresì, l'attuale testo dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241), ritorcersi addirittura a discapito del presentatore della domanda” (Cons. St., IV, n. 1881/2011).

In relazione a tale profilo, anche il Giudice contabile ha avuto modo di affermare che “…certamente la contestualità del verbale della CMO rispetto al rapporto di servizio non può essere considerata condicio sine qua non nel caso di domande presentate in costanza del rapporto di servizio” (Corte dei conti, Sez. per la Regione Siciliana, n. 1539/2010), osservando, altresì, che “…rigettare l’istanza del ricorrente perché la constatazione della dipendenza da causa di servizio della infermità di cui lo stesso era affetto è avvenuta dopo la cessazione dal servizio, sebbene il procedimento sia stato tempestivamente attivato, significherebbe addossare ingiustamente al privato cittadino le inerzie ed il mal funzionamento della Pubblica Amministrazione” (Corte dei conti, Sez. per la Regione Siciliana, n. 1539/2010; Corte dei conti, Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 222/2015 e sent. n. 867 del 25.11.2016 ).

Nella fattispecie, pertanto, la circostanza dell’avvenuto accertamento definitivo in epoca successiva al collocamento in congedo del nesso di dipendenza dell’infermità con il servizio - riconducibile alla tempistica del procedimento amministrativo, iniziato nel 2007 e concluso solo nel 2015, per cause tutte imputabili all’Amministrazione - non può in alcun modo riverberarsi sulla decorrenza degli effetti del predetto accertamento, che deve farsi risalire alla data della domanda o, al più, alla data del riconoscimento della malattia invalidante, intervenuto all’atto della visita medico legale presso il CMO nel 2008.

Possono quindi ritenersi soddisfatti i presupposti per il riconoscimento del beneficio, di cui alla l. n. 539 / 1950, richiesto ai fini pensionistici.

La giurisprudenza formatasi in materia ha sul punto statuito che “…trattandosi di maggiorazioni stipendiali , ossia di incrementi che operano direttamente sullo stipendio - il momento genetico del diritto (e la relativa decorrenza) va collocato nel periodo di espletamento del servizio e non in quello di quiescenza e che - essendo il beneficio concedibile d’ufficio - la relativa domanda è ammissibile anche se presentata dal dipendente in stato di quiescenza, purché il riconoscimento della malattia invalidante sia avvenuto in attività di servizio” (ex plurimis Corte dei conti, Sez. Sicilia, n. 204/2015, che richiama il parere n. 452/1999 reso dalla Commissione speciale pubblico impiego del Consiglio di Stato).

Non può accogliersi, poi, l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Avvocatura dello Stato, atteso che, per un verso, solo in data 27.1.2016, veniva notificato al ricorrente il decreto n. 2720/15-R del 28.10.2015, con il quale il Ministero dell’Interno, conformandosi al predetto parere, riconosceva l’infermità: “lombosciatalgia destra con ernia discale L2-L3”, da cui è affetto il ricorrente, dipendente da causa di servizio (presupposto per il riconoscimento dei benefici richiesti) e già in data 9.5.2016, il ricorrente chiedeva al Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza- Direzione Centrale per le Risorse Umane – Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza l’incremento stipendiale vitalizio dell’1,25%, di cui alla legge n. 539 del 1950.

Laddove, per quanto innanzi già chiarito, peraltro, “gli effetti del provvedimento del Comitato di verifica per le cause di servizio non possono che retroagire alla data considerata nella domanda dell’interessato, da intendersi a sua volta quale atto interruttivo della prescrizione dei diritti patrimoniali anzidetti, vincolando in tal modo l’Amministrazione medesima alla conseguente ricostruzione della posizione retributiva e, conseguentemente, pensionistica dell’interessato medesimo” (Cons. St., IV, 1881/2011).

Conclusivamente, deve essere quindi riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere la riliquidazione della pensione con il computo del predetto beneficio richiesto, con pagamento delle competenze arretrate, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, secondo i principi di cui alla sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, n. 10/QM/2002.

La complessità della materia e l’orientamento giurisprudenziale non uniforme giustificano la integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto, in composizione monocratica con funzioni di Giudice Unico per le Pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, riconosce il diritto di L. G. E. ad ottenere la rideterminazione del trattamento di quiescenza in godimento con inclusione, nella base pensionabile, del beneficio di cui alla l. 15 luglio 1950 n. 539 ed alla corresponsione delle quote dei ratei arretrati, maggiorate di rivalutazione monetaria e interessi legali, da liquidarsi secondo i principi di cui alla sentenza 10/QM/2002 delle SS.RR. della Corte dei conti, a far data dalla scadenza dei singoli ratei di spettanza sino all’effettivo soddisfo.

Spese compensate.

Così deciso in Venezia, 14.3.2017

IL GIUDICE
F.to Dott.ssa Giuseppina Mignemi


Il G.U.P. ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, avente ad oggetto “Codice in materia di protezione di dati personali”
Dispone
Che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e se esistenti del dante causa e degli aventi causa.
Il Giudice Unico delle Pensioni
F.to Dott.ssa Giuseppina Mignemi


Depositata in Segreteria il 14/03/2017

Il Funzionario preposto
F.to Nadia Tonolo

In esecuzione del provvedimento del G.U.P. ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Venezia, 14/03/2017

Il Funzionario preposto
F.to Nadia Tonolo

Re: Legge n. 539/50.

Inviato: dom giu 24, 2018 12:00 am
da panorama
Ricorso Accolto (categoria Dirigenziale)

Il TAR Lazio precisa:

1) - Tali precisazioni in diritto evidenziano l’errore in cui è incorsa l’Amministrazione nella concreta applicazione della norma agevolativa in modo più restrittivo nei soli confronti di una categoria di dipendenti
- personale dirigenziale il cui trattamento economico continua ad essere strutturato in classi e scatti –
per non avere tenuto conto che l’attribuzione del beneficio economico prescinde dal regime retributivo applicato, attesa la diversa natura dell’indennità in esame.

N.B.: leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1Q ,numero provv.: 201804087, - Public 2018-04-13 -

Pubblicato il 13/04/2018


N. 04087/2018 REG. PROV. COLL.
N. 00900/2010 REG. RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 900 del 2010, proposto da
M. L. T., rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Zhara Buda e Claudia Zhara Buda, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Orti della Farnesina 155;

contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
- del Decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a firma del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, del 16 dicembre 2008, di rideterminazione del trattamento economico spettante in applicazione della legge n. 539 del 1950, nelle parti in cui implicitamente opera il riassorbimento dei detti benefici economici, dal 1° novembre 2009, data di attribuzione della classe successiva;

per l’accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento economico in applicazione della L. 539/50;

per la condanna del Ministero dell'Interno a corrispondere i benefici economici in questione dalla data del "riassorbimento" fino alla data della cessazione dal servizio e a mettere in atto tutti i successivi adempimenti consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Laura Marzano;
Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2018, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 16 dicembre 2008, recante la rideterminazione del trattamento economico spettante in applicazione della legge n. 539 del 1950, nelle parti in cui implicitamente opera il riassorbimento dei detti benefici economici, dal 1° novembre 2009, data di attribuzione della classe successiva.

Premette la ricorrente di avere ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in relazione alle patologie "OMISSIS”.

Lamenta, in proposito, che nonostante sia stata riconosciuta la necessità di attribuire, ai sensi della legge n. 539 del 1950, il beneficio economico dell'aumento di anzianità di 2 anni agli effetti della progressione economica, a decorrere dal 1° novembre 2008, sotto forma dell'attribuzione per 24 mesi di uno scatto, lo stesso è stato tuttavia riassorbito dal 1° novembre 2009, in occasione del passaggio alla classe successiva.

Ritenendo l’illegittimità, in parte qua, del richiamato decreto, deduce la violazione e falsa applicazione della legge 15 luglio 1950, n. 539 e degli articoli 43 e 44 del regio decreto n. 1290 del 1922.

Sostiene, in sintesi, che il sopra detto tacito riassorbimento del beneficio economico di cui trattasi non trova fondamento in alcuna previsione delle norme in tema di attribuzione dei benefici combattentistici.

Ritiene, pertanto, che tale arbitraria interpretazione delle norme in parola si ponga in contrasto con le stesse finalità della normativa di cui lamenta la violazione, riducendo immotivatamente il periodo cui riferire il beneficio economico ai dipendenti che hanno contratto un’infermità per causa di servizio, che invece, per definizione, è permanente.

Adduce, poi, a sostegno delle proprie tesi difensive, la giurisprudenza del giudice amministrativo che si è ripetutamente espresso nel senso della non riassorbibilità dei benefici in questione.

Conclude chiedendo, in accoglimento del ricorso, l’annullamento dell’impugnato provvedimento, nella parte in cui dispone il riassorbimento dei detti benefici economici, con ogni effetto in ordine alla declaratoria del diritto alla stabilità del trattamento economico in applicazione della legge n. 539 del 1950.

L’intimato Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio depositando una relazione con cui ha dedotto l’infondatezza delle pretese introdotte, ritenendo che è consentito mantenere nel tempo il miglioramento stipendiale de quo, a titolo di retribuzione individuale di anzianità, al solo personale inquadrato nei livelli retributivi a decorrere dal 31 dicembre 1986, a seguito dell’intervenuto passaggio dal regime di progressione economica per classi di anzianità al nuovo sistema fondato sul salario di anzianità, giusta quanto affermato dal Consiglio di Stato nell'Adunanza Generale del 17 maggio 1993, con parere n. 742/1992, che ha sancito la diversa applicazione della normativa in esame; per il personale cui è, invece, attribuito il trattamento economico dirigenziale, come nel caso di specie, non essendo venuto meno il preesistente regime di progressione economica per classi stipendiali, sono ancora vigenti i meccanismi di automatismo stipendiale, cui consegue il riassorbimento al momento della progressione alla successiva classe stipendiale.

In vista della discussione del ricorso nel merito, la parte ricorrente ha depositato memoria con cui ha insistito nelle già rassegnate richieste e conclusioni.

Alla pubblica udienza del 20 marzo 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. E’ controversa la questione dell’applicazione della legge n. 539 del 1950, che prevede l’attribuzione dei benefici economici spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra, anche nei confronti dei dipendenti pubblici che abbiano contratto patologie dipendenti da causa di servizio.

In particolare, la parte ricorrente contesta che, nella parte dispositiva del provvedimento di attribuzione dei benefici in questione, detto importo sia stato riassorbito a decorrere dalla data di attribuzione della classe stipendiale successiva.

Osserva il Collegio che con la legge 15 luglio 1950, n. 539, di cui è invocata l’applicazione, i benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio.

Agli effetti della legge 539/50 si considerano mutilati od invalidi per servizio coloro che alle dirette dipendenze dello Stato e degli enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137.

Questo Tribunale si è già pronunciato in ordine alla natura dei provvedimenti con cui sono riconosciute le infermità a causa di servizio nel senso del carattere costitutivo degli stessi, cui è connessa, con effetto dalla data di adozione, la decorrenza tanto dei riflessi in ordine allo stato di servizio, quanto dei benefici, anche di carattere economico, previsti dalle pertinenti normative.

Va ulteriormente osservato che le invocate norme, relative all’abbreviazione dell’anzianità di servizio per gli scatti di stipendio, indicano quale presupposto l’avvenuto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, nonché l’ascrivibilità delle stesse ad una delle categorie ivi indicate.

Sotto questo profilo, come sopra accennato, è pacifico il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia di cui è affetta la parte ricorrente.

Sotto lo specifico profilo concernente, invece, la questione della riassorbibilità o meno del beneficio in esame, va considerato che la norma che ha previsto il beneficio de quo, consistente in sostanza in una abbreviazione di carriera, non produce direttamente essa stessa un beneficio economico, derivando gli eventuali incrementi remunerativi dalla disciplina generale sul trattamento economico.

A tanto consegue che l'abbreviazione, involgendo i criteri di determinazione della carriera economica, quale risultante per il dipendente pubblico interessato della disciplina generale integrata con la norma agevolativa, non può dare origine a dislivelli retributivi suscettibili di “riassorbimento”.

Sul piano sostanziale va poi considerato che l'agevolazione di cui alla normativa in esame si ricollega ad una situazione soggettiva di pregiudizio avente carattere permanente, quale lo stato di invalidità per causa di guerra o di servizio, per cui la temporaneità della erogazione, cui consegue l’assorbimento nei successivi miglioramenti retributivi, si porrebbe in contraddizione con il fine, in senso lato, indennitario perseguito dal legislatore (cfr. T.A.R Lazio, Roma, Sez. I Bis, n. 10439/2010; conforme, id., Sez. II, n. 9646/2013)

Tali precisazioni in diritto evidenziano l’errore in cui è incorsa l’Amministrazione nella concreta applicazione della norma agevolativa in modo più restrittivo nei soli confronti di una categoria di dipendenti - personale dirigenziale il cui trattamento economico continua ad essere strutturato in classi e scatti – per non avere tenuto conto che l’attribuzione del beneficio economico prescinde dal regime retributivo applicato, attesa la diversa natura dell’indennità in esame.

Ed invero, il beneficio, previsto dalle norme evocate per motivazioni di ordine generale e comunque estranee alla logica ed alla dinamica del rapporto di lavoro con conseguente ininfluenza sullo stesso della progressione di carriera, ha effetti permanenti ed è collegato al solo e sufficiente presupposto costituito dall’esistenza del verbale della Commissione medica con il quale, in costanza di servizio del dipendente, sia riconosciuta la dipendenza da causa di servizio di un’infermità ascrivibile ad una delle categorie di cui alla sopra richiamata tabella “A”, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 539 del 1950, che richiede espressamente, ai fini del beneficio in discorso, il riconoscimento di tali infermità “in servizio e per causa di servizio”.

Per quanto precede il ricorso deve essere accolto, non risultando coerente con la normativa esaminata il disposto riassorbimento, con conseguente obbligo dell’intimata Amministrazione di ripristinare i benefici economici reclamati e di corrispondere quelli finora non riconosciuti, da calcolarsi dalla data di proposizione del ricorso.

Sulle somme così calcolate sono dovuti, inoltre, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria fino al soddisfo, non cumulabili, in ragione del divieto di cumulo disposto dall’art. 16, comma 6, L. 412/1991 e dall’art. 22, comma 36, L. 724/1994.

3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima Quater, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna l’Amministrazione intimata al pagamento alla parte ricorrente delle differenze retributive dovute.

Condanna il Ministero dell’interno alla rifusione delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, liquidate forfetariamente in € 1.000,00 (€ mille/00), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Donatella Scala, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Laura Marzano Salvatore Mezzacapo





IL SEGRETARIO

Re: Legge n. 539/50.

Inviato: dom giu 24, 2018 12:07 am
da panorama
Sotto la medesima data sono state pubblicate altre sentenze ACCOLTE (7 in tutto) in tal senso che riguardano altri Dirigenti difesi dagli stessi Avvocati.


SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1Q ,numero provv.: 201804085, - Public 2018-04-13 -
Pubblicato il 13/04/2018
N. 04085/2018 REG. PROV. COLL.
N. 00901/2010 REG. RIC.


SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1Q ,numero provv.: 201804080, - Public 2018-04-13 -
Pubblicato il 13/04/2018
N. 04080/2018 REG. PROV. COLL.
N. 00878/2010 REG. RIC.


SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1Q ,numero provv.: 201804079, - Public 2018-04-13 -
Pubblicato il 13/04/2018
N. 04079/2018 REG. PROV. COLL.
N. 00879/2010 REG. RIC.


SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1Q ,numero provv.: 201804078, - Public 2018-04-13 -
Pubblicato il 13/04/2018
N. 04078/2018 REG. PROV. COLL.
N. 00880/2010 REG. RIC.


201804077 (ROMA, SEZIONE 1Q)

201804076 (ROMA, SEZIONE 1Q)

201804074 (ROMA, SEZIONE 1Q)

Re: Legge n. 539/50.

Inviato: dom giu 24, 2018 8:48 am
da yerri63
Velevo chiedervi se posso farlo anch'io essendo titolare di p.p.o. riconosciuta c.m.o.Perugia 1994. Cat 7^ massima tab.A, mi riferisco alla legge 539/1950

Re: Legge n. 539/50.

Inviato: gio lug 05, 2018 10:22 pm
da panorama
Ricorso Accolto.

1) - ricostruzione della carriera stipendiale dal 13/11/1979 al 1989, anno del congedo, con attribuzione dei benefici previsti dall’art. 117, lett. b), del r.d. 3458/1928 e conseguente rivalutazione della buonuscita, il tutto con gli interessi legali, la rivalutazione monetaria e le spese di giustizia;

2) - il ricorrente – S. Tenente dei Carabinieri, in congedo dal 13 agosto 1989 – chiede l’accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera e, segnatamente, all’aumento dell’anzianità di servizio ai fini economici con decorrenza dal 13 novembre 1979, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 della legge n. 539 del 1950 e 117 del R.D. n. 3458 del 1928.

-------------------------------------

SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201807404, - Public 2018-07-04 -
Pubblicato il 04/07/2018


N. 07404/2018 REG. PROV. COLL.
N. 00487/2013 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 487 del 2013, proposto da
Amedeo Colaiacomo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Funari e Antonio Funari, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Funari in Roma, via Girolamo da Carpi n. 1;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t.;

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante p.t.;
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’accertamento
del diritto del ricorrente alla ricostruzione della carriera stipendiale dal 13/11/1979 al 1989, anno del congedo, con attribuzione dei benefici previsti dall’art. 117, lett. b), del r.d. 3458/1928 e conseguente rivalutazione della buonuscita, il tutto con gli interessi legali, la rivalutazione monetaria e le spese di giustizia;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 maggio 2018 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 3 gennaio 2013 e depositato il successivo 17 gennaio 2013, il ricorrente – S. Tenente dei Carabinieri, in congedo dal 13 agosto 1989 – chiede l’accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera e, segnatamente, all’aumento dell’anzianità di servizio ai fini economici con decorrenza dal 13 novembre 1979, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 della legge n. 539 del 1950 e 117 del R.D. n. 3458 del 1928.

In particolare, il ricorrente espone quanto segue:

- essendo stato giudicato in data 13 novembre 1979 “invalido per servizio di 7^ categoria” dalla C.M.O. dell’Ospedale Militare di Roma, il successivo 14 febbraio 1980 inoltrava domanda al Comando Legione CC. Lazio per chiedere i benefici “spettanti ai sensi delle suddette leggi”;

- la domanda de qua veniva rigettata con nota del 22 febbraio 1980, riportante – a supporto della decisione adottata - la motivazione che i benefici in discussione “possono essere applicati solo quando all’interessato sia stato liquidato l’equo indennizzo”;

- non condividendo la posizione assunta dall’Amministrazione e, comunque, avendo ottenuto la concessione dell’equo indennizzo con decreto n. 1244 del 14 settembre 1984, reiterava la stessa domanda nel 1985, 1989, 1993 e 1997, al fine di evitare il maturare del termine prescrizionale, finché – con atto dispositivo n. 288 del 12 gennaio 1998 – gli veniva riconosciuto l’incremento dell’1,25% dello stipendio tabellare, con decorrenza dal 7 gennaio 1985;

- tale atto dispositivo era, però, oggetto di annullamento con nota del 24 febbraio 1998, “in quanto il beneficio richiesto non può essere attribuito significando che l’interessato è stato collocato in congedo il 14.08.1989”;

- con successiva nota del 9 aprile 1998 l’Amministrazione precisava che “cionondimeno, si attribuirà il beneficio in questione secondo le disposizioni vigenti alla data del 07/01/85” e, conseguentemente, nel mese di novembre 1998 riceveva la somma di L. 313.700 per “liquidazione dei benefici per il periodo 01.11.1979/01.02.1981” per scatto anticipato, con relativo assorbimento all’atto della “normale progressione economica”;

- ciò detto, presentava ulteriori domande, “tendenti ad ottenere il beneficio con il rispetto dell’art. 117 anche per il periodo successivo al 1981”;

- atteso che tali domande “non diedero nessun esito,… in data 20.10.2001 .. inoltrò ricorso straordinario al Capo dello Stato”, poi sfociato nel decreto 5 novembre 2004, reso sui pareri favorevoli del Ministero della Difesa e del Consiglio di Stato, di accoglimento dell’azione proposta “con conseguente obbligo dell’Amministrazione di assumere gli ulteriori provvedimenti di sua competenza” in conformità ai principi elencati;

- con A.D. n. 14818 del 2 maggio 2006 l’Amministrazione attribuiva uno scatto aggiuntivo dell’1,25% dello stipendio in godimento al 13.11.1979, per un ammontare di L. 39.375 annue lorde, “non rivalutabile e non riassorbile”;

- tenuto conto della mancata corresponsione degli arretrati di competenza da parte dell’INPDAP “dal 14.8.1989 ad oggi” ma anche del mancato riconoscimento di un “secondo scatto” per l’aggravamento subito, presentava due ricorsi alla Corte dei Conti, sfociati rispettivamente nella sentenza n. 44 del 14 gennaio 2011 di inammissibilità per difetto di giurisdizione e nella sentenza di rigetto n. 1433/2011 (avverso la quale “è pendente ricorso in appello”).

Tutto ciò detto, il ricorrente denuncia che – mediante l’adozione dell’A.D. 14818 del 2 maggio 2006, comportante il mero riconoscimento di L. 39.375 “quale somma corrispondente all’1,25% dello stipendio”, in dichiarata applicazione, tra l’altro, della “circolare n. GPM/IV/11^/CD/139758 datata 09.11.2001” – il Ministero della Difesa ha operato in spregio del disposto dell’art. 117 del R.D. n. 3458 del 1928, prescrivente – come noto – il beneficio dell’anticipazione di un anno sulla maturazione dello scatto stipendiale, connotato, tra l’altro, da carattere “permanente ed imprescrittibile”, e – a seguito, peraltro, del computo dell’incidenza di tale beneficio sullo stipendio e, conseguentemente, sulla pensione per una somma pari a L. 3.607.414 – chiede, in conclusione, di:

- accertare la spettanza del beneficio richiesto nei termini dal predetto indicati, ossia mediante il ricalcolo dello scatto “al fine di evitare il riassorbimento “strisciante” ai sensi dell’art. 117 di cui sopra (senza rilevanza alcuna di quanto riportato nella “circolare del 2001” e nella legge sulla r.i.a., entrata in vigore nel 1987), sulla base, tra l’altro, della corretta individuazione del livello dello stipendio in godimento alla data del 13 novembre 1979 (indicato nel VI, anziché V, preso in considerazione nell’A.D. n. 14818 del 2006);

- condannare l’Amministrazione intimata alla ricostruzione dei carriera stipendiale con i benefici in esame dal 13 novembre 1979 al 1989 (congelamento) e, dunque, alla corresponsione delle somme a tale titolo dovute e non corrisposte anche in relazione all’indennità di “buonuscita”, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Con atto depositato in data 28 gennaio 2013 si è costituito il Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, il quale – il successivo 11 gennaio 2018 – ha prodotto documenti e, precipuamente, una relazione dell’Ufficio Contenzioso del citato Comando, corredata da allegati, in cui – a seguito di una rappresentazione dell’evoluzione della vicenda nel tempo – è posto in evidenza, in sintesi, quanto segue: - come disposto nella circolare n. GPM/IV/11^/CD/139758 del 9 novembre 2001, per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio ascrivibili alle due classi 7^ e 8^ della tabella A il beneficio di cui si discute “deve computarsi applicando la ragione percentuale” dell’1,25%; - ciò detto, i provvedimenti di diniego opposti al ricorrente sono in linea con la citata circolare, specie nella parte in cui si afferma la necessità dell’intervento del provvedimento di ascrivibilità ad una delle categorie di pensione di cui alla Tabella A…. durante la permanenza in servizio e non dopo il collocamento in congedo”.

Il successivo 4 aprile 2018 anche il ricorrente ha prodotto documenti.

Con memoria depositata 10 aprile 2018 il ricorrente ha essenzialmente ribadito il proprio diritto all’abbreviazione di un anno per la determinazione dello stipendio (e non, per contro, allo scatto aggiuntivo applicato dall’Amministrazione, oggetto, tra l’altro, di riassorbimento integrale).

Anche l’Amministrazione ha prodotto in data 20 aprile 2018 uno scritto difensivo, teso ad affermare non solo la correttezza degli importi stipendiali dalla predetta indicati ed a precisare che, “essendo stata soppressa” dal 1987 la “progressione economica per classi e scatti”, il calcolo del beneficio non poteva che essere elaborato applicando la percentuale dell’1,25% (con ulteriore evidenza della natura di “emolumento fisso non riassorbibile” del beneficio in discussione), ma anche a contestare il cumulo di interessi e rivalutazione “sugli emolumenti arretrati dei pubblici dipendenti” ex art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994 e, ancora, a eccepire l’estinzione del diritto per intervenuta prescrizione in “relazione a tutto il periodo antecedente al quinquennio dalla proposizione del ricorso…. o, al più, in relazione a tutto il periodo antecedente al quinquennio dalla proposizione, nell’anno 2009, del ricorso dinanzi alla Corte dei Conti”.

A fronte di tale memoria, in data 24 aprile 2018 il ricorrente ha prodotto una memoria di replica con cui ha eccepito la tardività dello scritto difensivo di cui sopra e, conseguentemente, affermato “la sua inutilizzabilità ai fini del presente giudizio”, aggiungendo - “per mero scrupolo difensivo” – la costante interruzione del termine prescrizionale e l’inopponibilità della normativa sulla R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) in quanto introdotta “solo successivamente” all’insorgenza del diritto al beneficio.

All’udienza pubblica del 16 maggio 2018 – nel corso della quale i difensori delle parti in causa hanno dichiarato di “volersi riportare agli scritti”, come da verbale – il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto ai sensi e nei termini di seguito indicati.

1.1. Al fine del decidere, appare opportuno porre in evidenza che – come desumibile da quanto rappresentato dalle parti in causa e, comunque, tenuto conto delle peculiarità che connotano l’azione proposta - la controversia in esame sostanzialmente investe i seguenti aspetti:

- la sussistenza o meno del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto un determinato trattamento stipendiale, in virtù del disposto dell’art. 117, comma 1, lett. b), del R.D. n. 3458 del 1928, differente da quello riconosciuto e, quindi, erogato a seguito dell’A.D. n. 14818 del 2006;

- la verifica, dunque, se – in termini generali - l’Amministrazione abbia provveduto nel rispetto della previsione in argomento;

- in caso di risposta positiva in relazione alla debenza del beneficio di cui all’art. 117 in esame nei termini e secondo le modalità esposte dal ricorrente e di risposta negativa in ordine alla corretta corresponsione del trattamento stipendiale conseguentemente spettante da parte dell’Amministrazione, l’effettiva maturazione o meno della prescrizione da quest’ultima opposta in “relazione al periodo antecedente al quinquennio dalla data di proposizione del ricorso o, al più, … al quinquennio dalla proposizione, nell’anno 2009, del ricorso dinanzi alla Corte dei Conti” (tenuto, peraltro, conto della piena valenza dell’eccezione de qua anche in virtù dell’espresso e formale richiamo – operato nel corso dell’udienza pubblica – dal difensore della citata Amministrazione agli scritti difensivi prodotti).

2. In via preliminare, il Collegio ravvisa validi motivi per affermare che la titolarità in capo al ricorrente del diritto al beneficio di cui all’art. 117 del r.d. n. 3458 del 1928 può essere ragionevolmente configurata in termini di situazione giuridica soggettiva già positivamente accertata o, comunque, indiscussa.

In tale senso, infatti, primariamente depongono:

- la nota del Comando Regione Carabinieri Lazio del 9 aprile 1998 (cfr. all. n. 11 al ricorso);

- l’esito del ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal ricorrente nel 2001 e, specificamente, l’accoglimento di quest’ultimo con il decreto in data 5 novembre 2004, sulla base del parere del Consiglio di Stato, Adunanza della Sezione terza del 9 marzo 2004.

A conferma del pieno assoggettamento – ratione temporis – della vicenda in esame alla disciplina del r.d. in argomento si pongono, tra l’altro, i seguenti rilievi:

- nel richiamato parere si dà conto che “il solo presupposto per il beneficio è costituito dall’esistenza del verbale della Commissione medica con il quale, in costanza di servizio del dipendente, sia stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio di una infermità ascrivibile ad una delle categorie di cui alla … tabella A, come si desume dall’art. 3 della ripetuta legge n. 539 del 1950”;

- la documentazione prodotta agli atti dal ricorrente prova che quest’ultimo è stato riconosciuto dalla C.M.O. dell’Ospedale Militare di Roma invalido “per servizio di 7^ categoria” con verbale in data 13 novembre 1979 (epoca in cui il predetto prestava – appunto - ancora servizio);

- l’art. 1801 del codice dell’ordinamento militare è - comunque - entrato in vigore solo nel 2010.
In conclusione, chiara si profila l’operatività dell’art. 117 in esame in relazione alla controversia in trattazione.

3. Ciò detto, deve essere valutata la correttezza dell’operato dell’Amministrazione e, precipuamente, la conformità di quest’ultimo al disposto dell’art. 117 del r.d. n. 3458 del 1928.

A tale fine appare opportuno ricordare che:

- il menzionato art. 117, al comma 1, dispone che “agli ufficiali in servizio permanente ed a quelli in congedo è concessa, agli effetti della determinazione dello stipendio: …… b) l’abbreviazione di un anno se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguita la croce di guerra o abbiano riportato ferite di guerra, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle ultime quattro categorie giusta la tabella” annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, “o alla terza categoria giusta l’art. 101 del testo unico predetto”;

- ai sensi dell’art. 1 della legge 15 luglio 1950, n. 539, “i benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio”, con ulteriore precisazione – al successivo art. 3 – che “agli effetti della presente legge si considerano mutilati od invalidi per servizio coloro che alle strette dipendenze dello Stato e degli enti locali, abbiano contratto per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137”.

Ciò detto, la documentazione prodotta agli atti prova quanto segue:

- a fronte dell’avvenuto riconoscimento del beneficio in data 9 aprile 1998, nel mese di novembre del 1998 l’Amministrazione ha corrisposto al ricorrente la somma di L. 313.700, a titolo di “liquidazione dell’importo del beneficio per il periodo dall’1.11.1979 all’1.2.1981, data in cui viene assorbito dal miglioramento economico concesso per il contratto stipendiale dalla Legge 432/81”, con conseguente “divieto di reiterazione del beneficio già concesso” (cfr. anche note dell’Amministrazione dell’8 aprile 1999 e del 13 settembre 2001, di rigetto del “ricorso gerarchico”, e lettera del ricorrente del 15 marzo 2001);

- a seguito del ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal ricorrente avverso la nota del 13 settembre 2001, il Consiglio di Stato, Sezione Terza, ha reso in data 9 marzo 2004 il parere in precedenza richiamato, in cui è dato leggere che “il beneficio in questione consiste in uno scatto di stipendio che ha effetti permanenti e, quindi, non è riassorbile né rivalutabile” e, conseguentemente, risulta statuita la spettanza dell’attribuzione del “richiesto beneficio stipendiale anche successivamente al 1° febbraio 1981, avendo l’interessato sempre interrotto i termini prescrizionali”, con il connesso obbligo dell’Amministrazione di “assumere gli ulteriori provvedimenti di sua competenza”;

- in asserita esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica datato 5 novembre 2004, emesso in esito a tale parere, con atto dispositivo n. 14818 del 2 maggio 2006 il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha riconosciuto la spettanza al ricorrente della somma di L. 39.375 a fare data dal 13 novembre 1979, corrispondente a “nr. 1 scatto aggiuntivo del 1,25%” sullo stipendio (indicato in € 1.626,84).

Sulla base di quanto riportato, il Collegio ritiene che l’Amministrazione non abbia correttamente operato.

Tenendo sempre doverosamente conto che la controversia in esame riguarda il trattamento stipendiale del ricorrente a fare data dal 13 novembre 1979, ossia dal momento in cui la C.M.O. ha giudicato quest’ultimo “invalido per servizio di 7^ categoria”, fino alla data di collocamento in congedo dello stesso (“13.8.1989”), è doveroso ribadire – in stretta aderenza non solo con i contenuti del parere del Consiglio di Stato di cui sopra ma anche della pressoché unanime giurisprudenza in materia (cfr., tra le altre, TAR Lazio, Sez. II, 11 luglio 2016, n. 7927) – che:

- il beneficio previsto dall’art. 117 consiste nell’abbreviazione – per quanto attiene alla posizione del ricorrente – di un anno “dell’anzianità di servizio”, agli effetti della determinazione dello stipendio, ossia concretizza – in sintesi – una “abbreviazione di carriera”;

- il diritto al beneficio de quo sorge dal momento in cui si è verificata la condizione giuridica prevista dalla legge (rectius: il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità, con ascrivibilità della stessa ad una delle categorie indicate) e non è affatto riassorbile in virtù della successiva progressione economica;

- tale constatazione costituisce – del resto – una stretta conseguenza delle peculiarità del beneficio in esame, nel senso che – consistendo quest’ultimo in un semplice “abbreviazione di carriera” – il vantaggio economico derivante a favore del dipendente non è rappresentato dall’astratta attribuzione di una somma di danaro, computabile ab initio in un preciso e determinato ammontare, bensì è dipendente dagli incrementi remunerativi della disciplina generale del trattamento economico;

- in sintesi, il beneficio de quo involge propriamente “i criteri di determinazione della carriera economica” del dipendente quale risultante dalla disciplina generale integrata con la norma agevolativa e, pertanto, non può dare origine a dislivelli retributivi suscettibili di riassorbimento (pena, tra l’altro, l’insorgenza – in caso contrario - di un’insanabile contraddizione con il fine, in senso lato indennitario, perseguito dal legislatore), bensì impone una costante applicazione del beneficio mediante la determinazione da parte dell’Amministrazione del trattamento economico con l’anticipazione prescritta.

In ragione di quanto detto:

- va riconosciuta l’inidoneità dell’atto dispositivo del 2 maggio 2006 dell’Amministrazione – prescrivente, a fare data dal 13 novembre 1979, “nr. 1 scatto aggiuntivo del 1,25%”, per un totale di L. 39.375 - a concretizzare un valido adempimento della decisione adottata in esito al ricorso straordinario al Capo dello Stato, giusto parere del Consiglio di Stato del 9 marzo 2004, e – in termini più generali – una corretta applicazione del disposto dell’art. 117 in esame;

- in stretta correlazione alle considerazioni di cui sopra, è meritevole di positivo riscontro la pretesa vantata dal ricorrente alla “ricostruzione della carriera stipendiale dal 13.11.1979 al 1989”, con conseguente condanna dell’Amministrazione a provvedere al corretto computo degli incrementi retributivi dovuti nel corso del periodo in trattazione in virtù dell’applicazione degli scatti convenzionali sul trattamento economico via via maturato, in aderenza a quanto prescritto dall’art. 117 del r.d. n. 3458 del 1928, e di rideterminare, altresì, l’indennità di buonuscita sulla base di quest’ultimi;

- sulle somme che, a tale titolo, risulteranno dovute dovranno essere, ancora, computati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, precisando – in riscontro, tra l’altro, a quanto rilevato dall’Amministrazione – che, a tali fini, dovrà essere tenuto conto del divieto di “cumulo” introdotto dalle leggi n. 412/1991 e n. 724/1994.

4. Come in precedenza riportato, l’Amministrazione eccepisce “l’estinzione del diritto per intervenuta prescrizione in relazione a tutto il periodo antecedente al quinquennio dalla proposizione del ricorso di che trattasi o, al più, in relazione a tutto il periodo antecedente al quinquennio dalla proposizione, nell’anno 2009, del ricorso dinanzi alla Corte dei Conti, con cui veniva chiesto il corretto conteggio dei benefici in esame”, ai sensi dell’art. 2948, n. 4, c.c. e dell’art. 2 della legge n. 428 del 1985 (rectius: prescrizione quinquennale).

L’eccezione de qua è infondata.

Al riguardo, è sufficiente osservare che:

- nel parere del Consiglio di Stato del 9 marzo 2004 è fissata la spettanza del diritto di cui si discute e, in particolare, è dato leggere che “sussistono le condizioni per l’attribuzione del richiesto beneficio stipendiale anche successivamente al 1° febbraio 1981, avendo l’interessato sempre interrotto i termini prescrizionali”;

- il ricorso alla Corte dei Conti, richiamato dall’Amministrazione resistente, è stato proposto in data 28 febbraio 2009 e, quindi, entro cinque anni a fare data di emissione del parere di cui sopra;

- dalla decisione della Corte dei Conti alla proposizione del presente ricorso non sono passati cinque anni;

- in ultimo ma non per questo meno importante, risulta noto che, già in virtù delle innovazioni normative introdotte con l’art. 69 della legge 18 giugno 2009, n. 69, anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha avuto modo di attribuire – seppure non negli stessi termini del Consiglio di Stato – il crisma dell’ottemperabilità della “decisione straordinaria” e, segnatamente, di riconoscere la vincolatività del parere reso dal Consiglio di Stato ed il connesso obbligo dell’Amministrazione di conformarsi ad esso (cfr. – in veste di pronuncia definibile “capofila” – 28 gennaio 2011, n. 2065). Preso così atto della sostanziale assimilabilità del decreto presidenziale ad un atto giurisdizionale specie sotto il profilo dell’individuazione degli strumenti di tutela, non è, dunque, affatto irragionevole riscontrare la piena operatività – in relazione alla vicenda in esame, connotata dalla definizione di un ricorso straordinario al Capo dello Stato – del termine prescrizionale decennale ex art. 2953 c.c..

5. Per le ragioni illustrate, il ricorso va accolto ai sensi e nei termini in precedenza indicati.

Tenuto conto delle peculiarità della vicenda in esame, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 487/2013, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e nei termini indicati in motivazione e, per l’effetto, condanna l’Amministrazione resistente alla ricostruzione della carriera stipendiale del ricorrente dal 31 novembre 1979 al 1989 in stretta aderenza al disposto dell’art. 117, lettera b), del r.d. 3458 del 1928, con connessa rivalutazione dell’indennità di buonuscita, e, dunque, alla corresponsione delle somme al predetto dovute e non corrisposte, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei termini di legge.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2018 con l’intervento dei Magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore
Roberto Vitanza, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonella Mangia Concetta Anastasi





IL SEGRETARIO