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pensioni

Inviato: sab gen 21, 2012 1:39 am
da spartacus
salve ragazzi..sono un nuovo iscritto..e' possibile sapere se con quasi 14 anni di servizio con 2 anni e mezzo di abbuono nell''arma dei carabinieri e congedandomi ha domanda nel 1991 con il grado di appuntato,mi aspetta qualcosa di pensione??? ho saputo chi si e congedato prima dell' anno 1992 con 15 anni di servizio gli aspetta la pensione...x me e' importante saperlo...grazie.

Re: pensioni

Inviato: sab gen 21, 2012 8:46 pm
da RAMBO
Secondo me dovrebbe spettarti, perchè all' epoca le regole erano completamente diverse.

Mi sono ricordato di un collega che nel 1984 con 14 anni di servizio effettivo (più 2 anni e mezzo di contributi per maggiorazione automatica) ha firmato le dimissioni per scarso rendimento ed ha avuto subito la pensione.

Le regole sono cambiate nel 1992 quando tu eri già in congedo.

Per esserne sicuro devi informarti bene da un esperto legale amministrativista.

Ciao Rambo

Re: pensioni

Inviato: lun gen 23, 2012 12:14 am
da spartacus
ciao Rambo..mi ai dato una buona notizia...adesso mi metto in moto x cercare un avvocato che ne sappia di tutto questo...grazie.

Re: pensioni

Inviato: lun gen 23, 2012 1:20 pm
da gino59
spartacus ha scritto:ciao Rambo..mi ai dato una buona notizia...adesso mi metto in moto x cercare un avvocato che ne sappia di tutto questo...grazie.




............... :arrow: :wink: Leggi attentamente il D.Lgs. 503/92 con ivi comprese le varie leggi ho
:arrow: D.Lgs. :arrow: inseriti.-Saluti

Re: pensioni

Inviato: lun gen 23, 2012 2:21 pm
da RAMBO
gino ha scritto ............... :arrow: :wink: Leggi attentamente il D.Lgs. 503/92 con ivi comprese le varie leggi ho
:arrow: D.Lgs. :arrow: inseriti.-Saluti[/quote]


Gino perchè dovrebbe leggere un decreto legislativo del 1992 se è in congedo dal 1991?

Nessuna legge può essere retroattiva.

La pensione è un diritto imprescrittibile.

Ciao Rambo

Re: pensioni

Inviato: lun gen 23, 2012 5:45 pm
da gino59
RAMBO ha scritto:gino ha scritto ............... :arrow: :wink: Leggi attentamente il D.Lgs. 503/92 con ivi comprese le varie leggi ho
:arrow: D.Lgs. :arrow: inseriti.-Saluti

Gino perchè dovrebbe leggere un decreto legislativo del 1992 se è in congedo dal 1991?

Nessuna legge può essere retroattiva.

La pensione è un diritto imprescrittibile.

Ciao Rambo[/quote]


...........Per lo stesso motivo che ai postato tu.-


:arrow:
RAMBO ha scritto:Secondo me dovrebbe spettarti, perchè all' epoca le regole erano completamente diverse.

Mi sono ricordato di un collega che nel 1984 con 14 anni di servizio effettivo (più 2 anni e mezzo di contributi per maggiorazione automatica) ha firmato le dimissioni per scarso rendimento ed ha avuto subito la pensione.

Le regole sono cambiate nel 1992 quando tu eri già in congedo.

Per esserne sicuro devi informarti bene da un esperto legale amministrativista.

Ciao Rambo
.-


:arrow: P.S. :arrow: Credo che ci sia qualche indicazione che fa' al caso dell'utente, quindi se :arrow: da' una lettura non gli fara' male.... :x :shock: ..... :!: :!: :!: :arrow: ho meglio ancora, chiedere l'interpretazione, sia di quanto ho consigliato ho altri riferimenti ad un esperto legale amministrativista.-
Cordialmente Gino59

Re: pensioni

Inviato: lun gen 23, 2012 6:01 pm
da RAMBO
Scusa Gino senza polemica,

ma che indicazioni vuoi che ci trovi nel decreto del 92 se questo non riguarda chi è era già in congedo nel 91?

Ciao Rambo

Re: pensioni

Inviato: lun gen 23, 2012 7:49 pm
da gino59
RAMBO ha scritto:Scusa Gino senza polemica,

ma che indicazioni vuoi che ci trovi nel decreto del 92 se questo non riguarda chi è era già in congedo nel 91?

Ciao Rambo

P.S. :arrow: Sembra che mi stai torturando..... :oops: :cry: :arrow: Io credo che qualcosa (pensione)
gli spetti............ok...... :?: :?: :?:

....Di conseguenza,mi era venuto un flash....... :!: :arrow: indicazione dell'Art.3 del D.Lgs.503/92.-

......... :arrow: Ma ripeto, potrebbe essere un flas/indicazione.-


:arrow: rt. 3

Retribuzione pensionabile

1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti, che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore
a 15 anni, la retribuzione annua pensionabile é determinata con riferimento ai periodi indicati ai commi
ottavo e quattordicesimo dell’articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, incrementati dai periodi contributivi
che intercorrono tra la predetta data e quella immediatamente precedente la decorrenza della pensione.

2. Per i lavoratori che possano far valere, alla data di cui al comma 1, un’anzianità contributiva superiore
ai 15 anni, la retribuzione annua pensionabile di cui ai commi ottavo e quattordicesimo della legge 29 maggio 1982,
n. 297, é determinata con riferimento alle ultime 520 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza
della pensione con conseguente adeguamento dei criteri di calcolo ivi previsti.

3. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, per le pensioni da liquidare con decorrenza
nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1993 ed il 31 dicembre 2001, le settimane di riferimento, ai fini della determinazione
della retribuzione pensionabile, sono costituite da un numero di 260 settimane aumentato del 50 per cento del numero
di settimane intercorrenti tra il 1 gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per
difetto.

4. L’incremento di cui al comma 1 trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi iscritti all’Inps che,
al 31 dicembre 1992, abbiano un’anzianità contributiva inferiore a 15 anni.

5. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui al presente articolo, le retribuzioni di cui all’articolo
3, comma 11, della legge 29 maggio 1982, n. 297, e i redditi di cui all’articolo 3, comma 6, e all’articolo 8,
comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 233, sono rivalutati in misura corrispondente alla variazione, tra l’anno
solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione, dell’indice annuo dei prezzi al consumo
per famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’Istat. Ai predetti redditi e retribuzioni si applica altresì
un aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo delle retribuzioni
e dei redditi pensionabili.

6. Per i periodi relativi ai trattamenti di mobilità di durata continuativa superiore all’anno, di cui alla
legge n. 223 del 23 luglio 1991, ricadenti nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione
pensionabile, le retribuzioni accreditate figurativamente sono rivalutate anche in base agli indici di variazione
delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza, rilevati dall’Istat.

Re: pensioni

Inviato: lun gen 23, 2012 8:18 pm
da RAMBO
Gino non devi prenderla come una cosa personale, soltanto che questo benedetto decreto del 1992 non c'entra nulla con il problema esposto. L'articolo che hai allegato riporta le modalità di calcolo delle pensioni che hanno decorrenza a partire dal 1992 e non potrebbe essere diversamente.

Come avevo già scritto nel primo post, nel 1991 vigevano altre leggi, e quelle intervenute nel 1992 non riguardano chi già si trovava in congedo.

Ciao Rambo :D

Re: pensioni

Inviato: lun gen 23, 2012 8:48 pm
da gino59
RAMBO ha scritto:Gino non devi prenderla come una cosa personale, soltanto che questo benedetto decreto del 1992 non c'entra nulla con il problema esposto. L'articolo che hai allegato riporta le modalità di calcolo delle pensioni che hanno decorrenza a partire dal 1992 e non potrebbe essere diversamente.

Come avevo già scritto nel primo post, nel 1991 vigevano altre leggi, e quelle intervenute nel 1992 non riguardano chi già si trovava in congedo.

Ciao Rambo :D

......Nessun problema con nessuno :arrow: figurati con te.- P.S. cmq non ho approfondito e :shock: :roll: l'occhio mi e' andato su questo: :arrow: 1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti, che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore
a 15 anni, la retribuzione annua pensionabile é determinata con riferimento ai periodi indicati ai commi
ottavo e quattordicesimo dell’articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, incrementati dai periodi contributivi
che intercorrono tra la predetta data e quella immediatamente precedente la decorrenza della pensione.


................Cordialmente:Gino59

Re: pensioni

Inviato: lun gen 23, 2012 10:19 pm
da RAMBO
Gino,

anche se mi complimento con te per la tua competenza su molti argomenti, in questo caso mi dispiace contraddirti ma non hai proprio centrato il problema.

hai allegato questo pezzo di questo decreto del 1992...
Per i lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a 15 anni, la retribuzione annua pensionabile é determinata

La domanda iniziale non riguarda la pensione d'invalidità, oppure quella di vecchiaia e neanche quella ai superstiti..(dimissioni) .
Non poteva avere una retribuzione annuale maturata alla data del 31.12.1992 perchè l'interessato era già in congedo dal 1991 con un'anzianità superiore a 15 anni (14+2 e mezzo, oltre 16).

Credo sarebbe stato illuminante conoscere quale legge vigeva prima del 1992 per accedere (non le modalità di calcolo) al diritto a pensione in caso di dimissioni volontarie o per qualsiasi causa.

Con questo ti saluto e non replicherò più sull'argomento.

Ciao Rambo

Re: pensioni

Inviato: mar gen 24, 2012 12:25 am
da spartacus
vi ringrazio x il vostro interessamento sul mio argomento...spero che si trovi la legge giusta del periodo a me interessato...se qulacuno riesce ha trovare qualcosa di piu' su questo mio argomento,mi faccia sapere..io vi ringrazio tantissimo....ciao.

Re: pensioni

Inviato: mar gen 24, 2012 8:57 am
da RAMBO
L'articolo di legge di tuo interesse dovrebbe essere quello che riporto in basso, lo stesso è stato modificato continuamente nel tempo. Comunque in qualche modo era vigente nel 1991 quando sei andato in congedo. Rimane da verificare, con l'ausilio di uno specifico legale amministrativista, se il tuo caso era uno di quelli contemplati da questa norma.


Art. 52 D.P.R. 1092/1973. Diritto al trattamento normale.

L’ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo.

Ciao Rambo

Re: pensioni

Inviato: mer gen 25, 2012 12:11 am
da spartacus
GRAZIE RAMBO.....

Re: pensioni

Inviato: mar feb 28, 2012 9:05 am
da panorama
Requisiti per la pensione.

Per opportuna notizia,
questa sentenza della Corte dei Conti sez- Lombardia è utile al caso.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LOMBARDIA Sentenza 760 2011 Pensioni 20-12-2011


REPUBBLICA ITALIANA Sent. n.760/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

pronuncia la seguente

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 27119 del registro di Segreteria, proposto dal sig. Antonio R., nato a OMISSIS il ../08/1969, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe CONDOSTA, contro l’Arma dei Carabinieri, Comando Legione Carabinieri Lombardia.
Udito, nella pubblica udienza del 15 dicembre 2011, l’avv. Giuseppe CONDOSTA per il ricorrente. Non costituita l’amministrazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
Con ricorso depositato il 23/06/2011, il ricorrente, ex Appuntato dei Carabinieri, congedatosi dal servizio in data 31/12/2002 senza aver conseguito il diritto a pensione, ha chiesto che sia accertato e riconosciuto il suo diritto alla maggiorazione del quinto del servizio utile a pensione ex art. 3, comma 5 della legge n. 284 del 1977.
In sintesi, espone il ricorrente che l’amministrazione resistente avrebbe errato nel provvedere alla costituzione della sua posizione assicurativa presso l’INPS, in quanto ha tenuto conto solo del servizio effettivo da lui prestato, mentre avrebbe dovuto considerare anche l’aumento di un quinto del suddetto servizio, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 284/1977 e dell’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973, secondo una corretta interpretazione di detta normativa (in tal senso è stata richiamata giurisprudenza di questa Sezione e delle sezioni centrali d’appello).
L’amministrazione resistente non si è costituita in giudizio.
Nell’udienza del 15 dicembre 2011, il difensore del ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
La causa è stata decisa come da dispositivo letto in udienza, per le motivazioni di seguito esposte in

DIRITTO
La questione sulla quale si incentra il presente giudizio ha formato oggetto di due distinte pronunce delle Sezioni riunite di questa Corte (sentenze n. 8/2011/QM del 27-05-2011 e n. 11/2011/QM del 21-06-2011), di contenuto peraltro assolutamente convergente, con le quali sono state enunciate, rispettivamente, le seguenti massime di diritto:
- “ai fini della costituzione della posizione assicurativa prevista dall’art. 124, comma 1, del d.P.R. n. 1092 del 29.12.1973, l’espressione <periodo di servizio prestato>, ivi contenuta, deve intendersi come <servizio effettivo> e non come <servizio utile>” (sentenza n. 8/2011);
- “all’ufficiale cessato dal servizio permanente effettivo senza aver maturato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico normale, non spetta, ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS prevista dall’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 29.12.1973, l’aumento del quinto del periodo di servizio prestato con percezione dell’indennità di istituto, previsto dall’art. 3 della legge n. 284 del 27.5.1977” (sentenza n. 11/2011).
Il suddetto orientamento è stato motivato con la considerazione che l’articolo unico della legge n. 322 del 2.4.1958, abrogato solo dall’art. 12, comma 12 undecies, del d.l. n. 78 del 2010 convertito nella legge n. 122 del 2010, aveva stabilito: “In favore dei lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti o ad altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all’esclusione da detta assicurazione, dev’essere provveduto, quando viene a cessare il rapporto di lavoro che aveva dato luogo alla iscrizione alle suddette forme o trattamenti di previdenza senza il diritto a pensione, alla costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa nella assicurazione obbligatoria per l’invalidità, le vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione. L’importo di tali contributi è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell’eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all’avente diritto”. In tal modo, secondo le SSRR., il legislatore aveva fatto espresso riferimento al “periodo di iscrizione” presso “forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti”, senza prevedere alcuna maggiorazione per particolari servizi.
Pertanto, se l’art. 124 d.P.R. n. 1092 del 1973 avesse voluto abbandonare questo criterio e riferirsi invece al “servizio utile”, comprensivo delle maggiorazioni previste per particolari servizi, l’avrebbe affermato espressamente. Ha invece disposto: “1. Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato. 2. L'importo complessivo delle quote dei relativi contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro, da versarsi al predetto istituto, è portato in detrazione dall'indennità per una volta tanto spettante agli interessati; l'eventuale onere differenziale fa carico allo Stato. 3. Ove non spetti l'indennità suddetta, l'intero onere è assunto dallo Stato …”.
In sostanza, è stato fatto riferimento al “periodo” in cui il militare ha “prestato” servizio, senza alcuna menzione delle maggiorazioni nel computo di periodi di servizio previste dallo stesso d.P.R. o anche, come nella fattispecie in esame, da una legge speciale.
D’altra parte, è stato evidenziato che nel sistema delineato dal d.P.R. n. 1092 del 1973 il “servizio utile”, comprensivo cioè delle maggiorazioni riconosciute per particolari servizi, non è un servizio rilevante a tutti gli effetti pensionistici in sostituzione di quello “effettivo”, come avverrebbe se si trattasse di un intangibile “patrimonio” o “status” previdenziale, sempre e comunque utilizzabile.
Ad esempio, il “servizio utile” viene considerato dall’art. 54 per la misura della pensione spettante al militare. Ma per la misura della “pensione spettante al personale civile” viene considerato dall’art. 44 solo dopo “l’anzianità di quindici anni di “servizio effettivo”, al fine di determinare gli aumenti spettanti appunto per ogni “ulteriore anno di servizio utile”. Il “servizio utile” viene poi considerato, insieme con quello “effettivo” e per il conseguimento del diritto a pensione del personale militare, dal primo comma dell’art. 52, che richiede appunto “una anzianità di almeno quindici ani di servizio utile di cui dodici di servizio effettivo”. Ma per l’art. 42, il “servizio utile” non rileva per il conseguimento del diritto alla “pensione normale” del “dipendente civile che cessa dal servizio per raggiungimento del limite di età o per infermità non dipendente da causa di servizio” (primo comma) e “nei casi di dimissioni, di decadenza, di destituzione e in ogni altro caso di cessazione dal servizio” (secondo comma). E non viene parimenti in alcun modo considerato dall’art. 52 per il conseguimento del diritto a pensione da parte dei militari che “cessano dal servizio permanente o continuativo a domanda, per decadenza o per perdita del grado” (terzo comma) e da parte dei “militari non appartenenti al servizio permanente e continuativo” (quarto comma).
In definitiva, ai fini della costituzione della posizione assicurativa prevista dall’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973, e in mancanza di qualsiasi richiamo alle maggiorazioni previste per specifici servizi, l’espressione “periodo di servizio prestato” deve intendersi come “servizio effettivo” e non come “servizio utile”.
Si è aggiunto che tale conclusione non contrasta con il fatto che per la costituzione della posizione assicurativa a favore del “personale militare volontario” sia l’art. 128 del d.P.R. n. 1092 del 1973, che l’art. 1861, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 15.3.2010, che ha approvato il “codice dell’ordinamento militare”, aggiungono all’espressione “periodo di servizio prestato” l’aggettivo “effettivo”, che non si rinviene nell’art. 124 del d.P.R.
Ad avviso delle SSRR. si tratterebbe di una tralatizia ridondanza - l’art. 128 del d.P.R. n. 1092 del 1973 deriva dall’art. 6, comma 1, della legge n. 447 del 10.6.1964 sulla costituzione della posizione assicurativa INPS per i “volontari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica” ove era appunto già contenuta l’espressione “per l’effettivo periodo di servizio prestato” - priva in realtà di effetti pratici.
Infatti, sia per la costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS a favore dei militari in servizio permanente e continuativo, che per l’analoga costituzione di posizione assicurativa a favore di volontari, il d.P.R. n. 1092 del 1973 intende comunque riferirsi al servizio realmente, in concreto, effettivamente prestato, senza alcuna maggiorazione in ragione della particolare gravosità di alcuni servizi.
Con riguardo al fatto che l’interpretazione accolta finisca per comportare una differenza di trattamento per i dipendenti che cessano dal servizio avendo conseguito il diritto a pensione - a favore dei quali il “servizio utile”, comprensivo delle maggiorazioni riconosciute per alcuni servizi, viene considerato nel calcolo della misura del trattamento pensionistico - rispetto a quelli invece che non hanno conseguito il diritto pensione, a favore dei quali la costituzione della posizione assicurativa INPS considera il solo “servizio effettivo”, le SSRR. osservano che si tratta solo di uno dei vari cambiamenti di regime cui era soggetto, e in parte lo è ancora, il militare passato dal regime pensionistico “pubblico” a quello “privato” (a titolo esemplificativo è stato fatto richiamo alle rilevanti diversità tra un sistema pensionistico di tipo retributivo, quale quello a suo tempo delineato dal d.P.R. n. 1092 del 1973, e uno invece di tipo contributivo, quale quello vigente presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall’INPS).
Le considerazioni appena riportate, formulate nella sentenza n. 8/QM del 2011 con riferimento in genere alla costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS prevista dall’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973, sono state ritenute idonee anche per escludere che agli stessi fini possa essere considerato l’aumento del servizio previsto dall’art. 3, ultimo comma, della legge n. 284 del 25.5.1977, che ha disposto: “ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell’indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da esse assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969 n. 967, è computato con l’aumento del quinto”.
Si è solo evidenziato, ad abundantiam, che nella disposizione appena riportata viene espressamente precisato che l’aumento del “servizio comunque prestato” rileva (unicamente) “ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni”. E la “costituzione della posizione assicurativa” presso l’INPS evidentemente non consiste in una liquidazione o riliquidazione di pensione, ma solo in una ricongiunzione di servizi, come affermava espressamente il titolo della legge n. 322 del 2.4.1958.
Questa Sezione, condividendo integralmente le motivazioni per le quali le SSRR. hanno enunciato il principio di diritto sopra riportato, ritiene quindi che il ricorso debba essere rigettato.
Quanto alle spese del giudizio, non è luogo a pronuncia, in quanto l’amministrazione resistente non si è costituita in giudizio.

PER QUESTI MOTIVI
il ricorso di Antonio R. è respinto.
Nulla per le spese.
Per il deposito della sentenza è fissato il termine di quindici giorni dalla data dell’udienza.
Così deciso in Milano, nell’udienza del 15 dicembre 2011.
Il Giudice unico
(Antonio Marco CANU)

Depositata in Segreteria il 20 dicembre 2011