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Gia' riformato, istanza per legge 335/95

Inviato: gio gen 05, 2012 1:30 pm
da giuseppefrezza
Intando un cordiale saluto a tutti, sono nuovo iscritto.

Sono M.A.s UPS dei CC, riformato in data 15.3.10 .

Premetto che all'atto della riforma non avevo ancora nessuna causa di servizio già definitivamente riconosciuta dal M.D. ma bensì ne avevo una riconosciuta dalla cmo di cz ed ancora in itinere al M.D. (artrosi cervicale).

Le patologie che hanno determinato la riforma sono altre due e precisamente: Coxoartrosi anca sx e "neuropatia multifocale motoria" in terapia immunomodulante.

La cmo di Taranto, mi ha riformato dichiarandomi non idoneo in maniera assoluta e permanente al smi ma, reimpiegabile nell'amministrazione civile.

In data 09.12.11, il M.D. mi ha notificato 2 decreti, esattamente uno relativo alla cervicale, riconoscendomela con tab. b ed equoindennizzo, ed uno di NON riconoscimento delle altre 2 predette patologie.(quindi no privilegiata).

Premesso che un ricorso al TAR ha i suoi costi, ma soprattutto che le possibilità di vincerlo sono scarse perchè la neuropatia è una malattia molto grave, ma "rara" senza possibilità di attinenza al servizio, ho inoltrato istanza all'inpdap, ai sensi 335 (inabilità assoluta).

Secondo voi potrei farcela tenuto conto che nel frattempo ho ottenuto la 104/92 Art 3/3 (gravità) con ridotte capacità motorie e trattamento mensile di infusioni venose di gg3 in dayhospital.?

grazie.

Re: Gia' riformato, istanza per legge 335/95

Inviato: gio gen 05, 2012 5:53 pm
da luigino2010
Ciao , se sei stato riformato dalla cmo con la semplice inidoneità assoluta ma idoneo al ruolo civile sarà difficile che ti verrà riconosciuta la 335 inabilità assoluta, certo se ci sono aggravamenti pesanti puoi sempre provarci.

Però potresti provare anche con l 'aggravamento della tabella B già riconosciuta dal comitato per prendere la p.p.o. con una tabella A.

Re: Gia' riformato, istanza per legge 335/95

Inviato: ven gen 06, 2012 2:04 pm
da giuseppefrezza
luigino2010 ha scritto:Ciao , se sei stato riformato dalla cmo con la semplice inidoneità assoluta ma idoneo al ruolo civile sarà difficile che ti verrà riconosciuta la 335 inabilità assoluta, certo se ci sono aggravamenti pesanti puoi sempre provarci.

Però potresti provare anche con l 'aggravamento della tabella B già riconosciuta dal comitato per prendere la p.p.o. con una tabella A.
infatti è proprio la carta che ho pensato di giocarmi nel caso che la 335 mi vada male.

Col fatto che ho la 104 in condizioni di gravitàcome la vedi per la 335???

Re: artrosi cervicale c5;c6; tab. B : aggravamento

Inviato: dom gen 15, 2012 12:30 pm
da RAMBO
Le malattie non riconosciute dipendenti da causa di servizio non rilasciano diritto ne a ppo ne ad equo indennizzo.
Quindi per poter ricevere la ppo l'unica tua speranza è presentare domanda di aggravamento ai fini di ppo per la malattia riconosciuta dipendente dal servizio dal comitato e sperare che ti venga assegnata a tabella A i fini di ppo dalla cmo. Se cambi la diagnosi verrà considerata una domanda di interdipendenza e quindi verrà nuovamente sottoposta all'attenzione del comitato.

Oppure ricominciare tutto con una nuova patologia entro 5 anni dal congedo.

Ciao Rambo

Re: artrosi cervicale c5;c6; tab. B : aggravamento

Inviato: lun gen 16, 2012 4:36 pm
da giuseppefrezza
RAMBO ha scritto:Le malattie non riconosciute dipendenti da causa di servizio non rilasciano diritto ne a ppo ne ad equo indennizzo.
Quindi per poter ricevere la ppo l'unica tua speranza è presentare domanda di aggravamento ai fini di ppo per la malattia riconosciuta dipendente dal servizio dal comitato e sperare che ti venga assegnata a tabella A i fini di ppo dalla cmo. Se cambi la diagnosi verrà considerata una domanda di interdipendenza e quindi verrà nuovamente sottoposta all'attenzione del comitato.

Oppure ricominciare tutto con una nuova patologia entro 5 anni dal congedo.

Ciao Rambo
aiutatemi a capire meglio:
Se chiedo l'aggravamentp dell'artrosi cervicale c5 e c6, per passaggio da tab B a tab A, è sufficiente il giudizio della cmo senza necessità di ritorno al cvscs??
Debbo aggravare la patologia senza modificare la diagnosi?? quindi il nome deve rimanere ARTROSI CERVICALE C5 E C6 (aggravata da bla bla bla) ok???
Poi in caso positivo il verbale della cmo andrà direttamente all'impdap a al MD??
Scusami rambo, puoi postarmi un modello di domanda di aggravamento?? grazie mille!!!!

Re: Gia' riformato, istanza per legge 335/95

Inviato: mar gen 17, 2012 8:15 am
da giuseppefrezza
torno nuovamente su questo argomento perchè ho ancora bisogno del vostro prezioso aiuto.

1) sono stato contattato dalla funzionaria INPDAP che sta istruendo la mia istanza per la 335, la quale mi ha detto che forse non posso inoltrare tale istanza poichè io sono gia titolare di pensione. In effetti, io ho letto sul portale del MD Previmil che la 335, è un beneficio che si rivolge a quei soggetti che hanno contratto gravi malattie e che non hanno raggiunto il minimo contributivo. Però leggendo la Legge 335/95, questo dettaglio non emerge da nessuna parte. (?);

2) Se così fosse, non potendo invocare la 335 tramite istanza all'impdap, vi chiedo: Potrei chiedere la revisione del verbale di riforma della cmo, in questo caso sostenendo che le mie patologie si sono aggravate al punto da rendermi assolutamente inabile, e non, semplicemente non idoneo al smi ? (verbale datato 15.3.10)



grazie

Re: Gia' riformato, istanza per legge 335/95

Inviato: mar gen 17, 2012 1:15 pm
da RAMBO
Copia incolla dal sito I.N.C.A...

Ciao Rambo


Inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro ^

Inabilità non assolutamente invalidante ma tale da impedire la collocazione lavorativa continua e remunerativa del dipendente pubblico.
Non si ha diritto alla prestazione se l’invalidità interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Fermo restando che lo stato di inabilità a proficuo lavoro deve risultare alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, il dipendente può presentare richiesta di visita medica per il riconoscimento di tale stato di inabilità entro un anno dalla cessazione per dimissioni.

Requisiti sanitari e contributivi per il diritto
Per ottenere l’inabilità alla mansione occorrono i seguenti requisiti:

•riconoscimento medico legale redatto dalle competenti Commissioni nel quale risulti che il dipendente pubblico non è più idoneo a svolgere in via permanente attività lavorativa
•almeno 15 anni servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) sia per i dipendenti dello Stato, che per i dipendenti degli Enti locali o Sanità
•risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità permanente a proficuo lavoro.
Procedimento
La visita medica può essere richiesta sia dal dipendente che dall’Ente datore di lavoro.
L'ente datore di lavoro:

•chiede il parere sanitario alla competente Commissione medica
•ricevuto il verbale di visita medica che riconosce l’inidoneità a proficuo lavoro dispone immediatamente la dispensa dal servizio.
Dispensato dal servizio, il lavoratore deve presentare domanda di pensione per inabilità a proficuo lavoro sia all’INPDAP che al datore di lavoro.

Calcolo della prestazione
I criteri di calcolo sono gli stessi della pensione ordinaria.
La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio.
Sono applicabili le norme per l’integrazione al trattamento minimo.




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Inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa ^

Dall’1.1.1996 ai pubblici dipendenti è stata estesa la pensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, già prevista per i lavoratori del settore privato iscritti all’INPS .

Requisiti contributivi e sanitari
Per ottenere l’inabilità a qualsiasi attività lavorativa occorrono i seguenti requisiti:

•riconoscimento medico legale redatto da parte delle competenti Commissioni dal quale risulti che il dipendente è permanentemente impossibilitato a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di difetto fisico o mentale
•anzianità contributiva di almeno 5 anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità
•risoluzione del rapporto di lavoro per infermità, non dipendente da causa di servizio, che determina uno stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
La domanda, con allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, deve essere presentata all'ente presso il quale il lavoratore presta o ha prestato l'ultimo servizio.Ricevuta la domanda, l’ente:

•dispone l'accertamento sanitario presso le Commissioni mediche di verifica; nei casi di particolare gravità delle condizioni di salute dell'interessato può essere disposta la visita domiciliare
•ricevuto il verbale attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente e la sede provinciale dell’INPDAP alla liquidazione della pensione.
La pensione di inabilità decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro se presentata dal lavoratore in attività di servizio, ovvero, dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Se dagli accertamenti sanitari scaturisce, invece, un giudizio di inabilità permanente al servizio, non si dà luogo ad ulteriori accertamenti, e da parte dell’ente datore di lavoro vengono attivate le procedure contrattuali finalizzate alla collocazione del dipendente in altra mansione, fino ad arrivare alla risoluzione del rapporto di lavoro.
In questo caso, al lavoratore spetta la pensione se ha maturato il requisito contributivo di 20 anni, se dipendente degli enti locali, 15 anni se dipendente statale.
Il pensionato può essere chiamato a visita di revisione dello stato di inabilità.

Calcolo
La pensione di inabilità a qualsiasi attività lavorativa viene liquidata con le stesse regole di una normale pensione con l’aggiunta di una maggiorazione che varia a seconda dell’anzianità contributiva del dipendente:

•per i lavoratori con almeno 18 anni di servizio al 31.12.95 l’anzianità contributiva maturata viene maggiorata del periodo compreso tra la decorrenza della pensione e la data di compimento dell’età pensionabile
•per i lavoratori con meno di 18 anni di servizio al 31.12.95 si aggiunge al montante individuale maturato una quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di età.
In ogni caso, l'anzianità contributiva complessiva non può risultare superiore a 40 anni e l'importo della pensione di inabilità non può in ogni caso essere superiore all’80% della base pensionabile o del trattamento privilegiato spettante nel caso di inabilità riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Nel sistema contributivo, qualora il dipendente riconosciuto inabile sia di età anagrafica inferiore, si applica come coefficiente di trasformazione quello relativo a 57 anni (4,419).
Nel sistema retributivo è prevista l’integrazione al trattamento minimo.

Incompatibilità
La pensione di inabilità è incompatibile con l'attività da lavoro dipendente, con l'iscrizione negli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e con l'iscrizione agli albi professionali.

Re: Gia' riformato, istanza per legge 335/95

Inviato: mar gen 17, 2012 1:34 pm
da giuseppefrezza
caro rambo, grazie per avermi postato le leggi dell'inabilità. Conosco quasi a memoria la 335/95, soprattutto quella che si trova sul portale inpdap.
Il punto è questo:
Io sono stato riformato per infermità NON dipendente da causa di servizio il 15.10.10 (cioè meno di due anni fa);
Oggi, quelle infermità si sono aggravate ed io ritengo di essere inabile a qualsiasi lavoro (quasi carrozzina ok?)
Ritengo quindi che la 335/95 sia il mio caso quindi ho presentato domanda all'inpdap come recita la legge.
Se l'inpdap non mi manda alla cmo perchè sono gia titolare di pensione, come c.... faccio a chiedere la revisione del verbale di riforma??????

Re: Gia' riformato, istanza per legge 335/95

Inviato: mar gen 17, 2012 2:04 pm
da gino59
giuseppefrezza ha scritto:caro rambo, grazie per avermi postato le leggi dell'inabilità. Conosco quasi a memoria la 335/95, soprattutto quella che si trova sul portale inpdap.
Il punto è questo:
Io sono stato riformato per infermità NON dipendente da causa di servizio il 15.10.10 (cioè meno di due anni fa);
Oggi, quelle infermità si sono aggravate ed io ritengo di essere inabile a qualsiasi lavoro (quasi carrozzina ok?)
Ritengo quindi che la 335/95 sia il mio caso quindi ho presentato domanda all'inpdap come recita la legge.
Se l'inpdap non mi manda alla cmo perchè sono gia titolare di pensione, come c.... faccio a chiedere la revisione del verbale di riforma??????


...........Premetto che, non ho approfondito piu' di tanto....... :!:guindi non ho una certezza:
... :arrow: Ma,secondo il mio modesto parere l'istanza la puoi presentare entro 2 anni dalla :arrow: congedo/riforma e la dovevi presentare presso la tua A.S.L. di residenza.-In bocca a lupo

istanza pensione inabilità 335/95

Inviato: mer gen 18, 2012 9:26 am
da giuseppefrezza
Chiedo scusa se torno ancora in argomento con questo quesito già inoltrato in altri post, ma ogni giorno leggendo questo prezioso forum, ne imparo una nuova:
Premesso che sono stato riformato dalla cmo di TA il 15.3.10 a seguito di tre patologie. In sede di riforma la cmo mi assegnava, per cumulo, la 5^ cat. A -a vita- (reimpiegabile ruolo civile)
Siccome il comitato di verifica, ha riconosciuto SI dipendente una sola delle 3 patologie, cioè una tabella B ed ha dichiarato NON dipendenti le altre 2 (tra cui una molto grave), non ho diritto alla p.p.o.
A questo punto ho inoltrato istanza 335/95 alla inpdap, però la funzionaria incaricata della pratica, ha manifestato perplessità in quanto, secondo lei, essendo già titolare di una pensione, forse non puo inoltrarla.
Vi chiedo: Qualora questa funzionaria avesse ragione (credo di no), potrei inoltrare istanza di aggravamento per tutte e tre le patologie, al fine di raggiungere la 4^ cat. A ed arrivare quindi alla inabilità?? ed usuffruire quindi di detta pensione. Grazie.

Re: Gia' riformato, istanza per legge 335/95

Inviato: mer gen 18, 2012 10:55 am
da RAMBO
Ha ragione Gino ne hai diritto entro due anni dal congedo!!

Copia incolla da un'altra risposta che ho trovato in questo forum...

Ma il motore di ricerca che ci sta a fare?

Ciao Rambo


Pensione di inabilità
La pensione diretta di inabilità, istituita a partire dal primo gennaio 1996, è un trattamento erogato a favore di chi cessa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, che non dipenda però da cause di servizio. Il trattamento di pensione è calcolato sulla base dell’anzianità contributiva maturata, aumentata di un ulteriore periodo compreso tra l’età alla cessazione dal servizio e il compimento del limite di età nel sistema retributivo, oppure il compimento del sessantesimo anno di età nel sistema misto e contributivo.

A chi si rivolge
Sono destinatari della pensione di inabilità tutti i dipendenti pubblici iscritti all’Inpdap.

Requisiti di accesso
La concessione della pensione d’inabilità è subordinata al riconoscimento dello status di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa; questo tipo di pensione è infatti incompatibile con lo svolgimento di un lavoro dipendente o autonomo, sia esso in Italia o all’estero.

Per chiedere la concessione della pensione di inabilità è necessario che l’iscritto abbia maturato un minimo di cinque anni di anzianità contributiva, di cui almeno tre nell’ultimo quinquennio.

La facoltà di richiedere la pensione di inabilità è garantita solo all’interessato, mentre non hanno questa possibilità i suoi superstiti. La pensione di inabilità può però diventare un trattamento indiretto o reversibile se la richiesta è stata presentata dall’iscritto o dal pensionato prima del suo decesso. In questo caso gli organi competenti accertano in maniera postuma lo stato di inabilità del defunto prima di conferire il trattamento di reversibilità ai superstiti.

Come si ottiene
La domanda può essere presentata:

•in attività di servizio
•successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.
L’interessato presenta all’amministrazione di appartenenza (o all’Inpdap direttamente, se già collocato a riposo):
•il modulo di domanda per la pensione di inabilità;
•un certificato medico rilasciato dal medico di base (medico di famiglia) in cui viene attestata l’inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Se l’interessato è in attività di servizio, l’ente o l’amministrazione di appartenenza accerta che ci siano i requisiti contributivi minimi e poi invia l’istruttoria all’Inpdap.
È importante ricordare che la domanda per la pensione di inabilità dà luogo ad accertamenti sanitari per verificare il requisito di “inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa”. La commissione medica incaricata della verifica potrebbe accertare la mancanza di questo requisito, facendo quindi decadere la domanda di pensione di inabilità, ma riscontrare allo stesso tempo una inabilità assoluta o permanente a svolgere le proprie mansioni lavorative: in questo caso il dipendente potrebbe essere messo a riposo senza aver raggiunto i requisiti minimi contributivi per ottenere alcun tipo di prestazione previdenziale.

In funzione dell’ente o amministrazione di appartenenza l’accertamento dello status di inabilità viene affidato a vari organismi sanitari:

•alla Commissione medico-ospedaliera (Cmo)
•a una commissione medica dell’Asl
•a una commissione medica di verifica.
Durata della prestazione
La prestazione, a meno di un’eventuale revisione, è vitalizia.

Decorrenza
Il trattamento decorre dalla data di collocamento a riposo.
Se invece la domanda è stata presentata dopo la fine del rapporto di lavoro (ma entro due anni dalla dispensa di servizio) la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata.

Re: Gia' riformato, istanza per legge 335/95

Inviato: mer gen 18, 2012 11:51 am
da giogione111
buongiorno io sono stato riformato con la 335/95
ho una causa di servizio per altra patologia ,
posso sapere cosa mi spetta se mi potete dare
un chiarimento ve ne saro grato!

Re: artrosi cervicale c5;c6; tab. B : aggravamento

Inviato: mer gen 18, 2012 4:32 pm
da RAMBO
per giuseppefrezza....

hai capito benissimo..è preferibile fare aggravamento lasciando la stessa diagnosi per la quale ti è stata già assegnata la tab. b.

La domanda di aggravamento ai fini di ppo devi presentarla direttamente all' I.N.P.D.A.P..
Questo perchè sei stato riformato dopo il 1.1.2010 con più di quindici anni di contributi.

All' I.N.P.D.A.P. (dal 1.1.2012 I.N.P.S.) sede di residenza...........

Il sottoscritto...............nato a ..........residente in...........titolare di pensione iscrizione nr................chiede l'aggravamento (e quindi di essere inviato a visita presso la commissione medico militare competente per territorio) e l'ascrizione a categoria tabellare ai fini di pensione privilegiata della patologia "..............." già riconosciuta dipendente dal servizio dal Comitato in data....... con parere nr....e per la quale ha ricevuto euro .......di equo indennizzo di tabella b. Si allegano copie di eventuali documenti comprovanti.

La pensione di inabilità assoluta non è compatibile con la pensione privilegiata quindi dovrai scegliere tra una delle due. Nel primo caso se ti trovi nel sistema pensionistico retributivo avresti diritto alla maggiorazione fino a 40 anni di contributi, nel secondo caso all'aumento del 10% della pensione in godimento.

ps: è tutta roba che ho letto in questi forum...

Ciao Rambo

Re: Gia' riformato, istanza per legge 335/95

Inviato: gio gen 19, 2012 7:06 pm
da giuseppefrezza
grazie rambo, veramente gentile!!!!
Mi regolerò così:
Se l'istanza 335/95 mi andrà male, opterò per aggravamento.
p.s. il mio indirizzo mail è giufrezza@yahoo.it, sono pure su facebook Giuseppe Frezza (foto con alfa 159 grigia). Mi farebbe piacere un contatto su fb. ciao.

Re: indennità una tantum e pensione privilegiata

Inviato: gio giu 07, 2012 9:26 pm
da giogione111
buonasera io prendo la pensione di inabilità 335/95 senza causa di servizio,
per altra patologia causa di servizio 8 cat. cosa mi tocca?
due pensioni o altro?