Re: vittime del dovere
Inviato: dom apr 09, 2017 7:44 pm
Anche il TAR Lazio, dichiara il difetto di giurisdizione.
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1) - mancato riconoscimento dei benefici previsti dall’art.1079, comma 1, DPR n. 90/2010, che ha conglobato il DPR n. 37/2009, il quale, analogamente a quanto accadeva col precedente DPR n. 243/2006, disciplinava i termini e le modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all’estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali, a norma della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008),
N.B.: per i ricorrenti Vi conviene avvisare i vostri avvocati in modo di non perdere tempo, aspettando sentenze con questo finale, così facendo potete trasportare subito il ricorso al Tribunale competente.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201704366, - Public 2017-04-07 -
Pubblicato il 07/04/2017
N. 04366/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05053/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5053 del 2012, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, C.F. TRTNLF68L28D390F, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto n. 151 del 04 aprile 2012 recante il rigetto della domanda tendente ad ottenere il beneficio della speciale elargizione prevista dall’art. 1079, comma 1, DPR n. 90/2010 (ex DPR n. 37/2009) in relazione all’infermità “Linfoma di Hodgkin”, causativa della morte del figlio, soldato O. A., nonché dei pareri espressi dal Comitato di Verifica nn. 3881/2011 e 637/2012;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2016 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che l’odierna ricorrente, madre del defunto soldato A.O., riscontrato affetto da “Linfoma di Hodgkin”, ha adito questo TAR per ottenere l’annullamento del provvedimento in epigrafe, che ha respinto la domanda di attribuzione della speciale elargizione prevista dall’art. 1079, comma 1, DPR n. 90/2010, in relazione alla sopradetta infermità che portò al decesso il militare;
Rilevato che la presente controversia verte unicamente sul mancato riconoscimento dei benefici previsti dall’art.1079, comma 1, DPR n. 90/2010, che ha conglobato il DPR n. 37/2009, il quale, analogamente a quanto accadeva col precedente DPR n. 243/2006, disciplinava i termini e le modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all’estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali, a norma della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008),
Ritenuto quindi che al giudizio sono pienamente applicabili i principi affermati dalla Cassazione in punto di giurisdizione, laddove le Sezioni Unite hanno sancito la spettanza al giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell’assistenza sociale ai sensi dell’art. 442 c.p.c., delle controversie relative all’erogazione dei benefici previsti dalla legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), art. 1, commi 562 - 565, e dal regolamento attuativo, DPR n. 243/2006, in favore delle vittime del dovere, trattandosi di diritti soggettivi, e non già di interessi legittimi (Cass., SS.UU., 16 novembre 2016, n. 23300);
Ritenuto pertanto che il giudizio esuli dalla giurisdizione del giudice amministrativo;
Rilevato infine che, in riscontro all’ordinanza collegiale n. 1255/2017, anche parte ricorrente ha condiviso il difetto di giurisdizione come evidenziato d’ufficio dal Collegio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e ha insistito per la rimessione del giudizio al competente giudice del lavoro;
Compensate le spese della presente fase in ragione della pronuncia in rito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del competente giudice ordinario, innanzi al quale il processo dovrà essere riassunto, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta, ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 14 dicembre 2016 e 15 marzo 2017, con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Roberto Vitanza, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paola Patatini Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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1) - mancato riconoscimento dei benefici previsti dall’art.1079, comma 1, DPR n. 90/2010, che ha conglobato il DPR n. 37/2009, il quale, analogamente a quanto accadeva col precedente DPR n. 243/2006, disciplinava i termini e le modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all’estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali, a norma della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008),
N.B.: per i ricorrenti Vi conviene avvisare i vostri avvocati in modo di non perdere tempo, aspettando sentenze con questo finale, così facendo potete trasportare subito il ricorso al Tribunale competente.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201704366, - Public 2017-04-07 -
Pubblicato il 07/04/2017
N. 04366/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05053/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5053 del 2012, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, C.F. TRTNLF68L28D390F, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto n. 151 del 04 aprile 2012 recante il rigetto della domanda tendente ad ottenere il beneficio della speciale elargizione prevista dall’art. 1079, comma 1, DPR n. 90/2010 (ex DPR n. 37/2009) in relazione all’infermità “Linfoma di Hodgkin”, causativa della morte del figlio, soldato O. A., nonché dei pareri espressi dal Comitato di Verifica nn. 3881/2011 e 637/2012;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2016 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che l’odierna ricorrente, madre del defunto soldato A.O., riscontrato affetto da “Linfoma di Hodgkin”, ha adito questo TAR per ottenere l’annullamento del provvedimento in epigrafe, che ha respinto la domanda di attribuzione della speciale elargizione prevista dall’art. 1079, comma 1, DPR n. 90/2010, in relazione alla sopradetta infermità che portò al decesso il militare;
Rilevato che la presente controversia verte unicamente sul mancato riconoscimento dei benefici previsti dall’art.1079, comma 1, DPR n. 90/2010, che ha conglobato il DPR n. 37/2009, il quale, analogamente a quanto accadeva col precedente DPR n. 243/2006, disciplinava i termini e le modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all’estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali, a norma della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008),
Ritenuto quindi che al giudizio sono pienamente applicabili i principi affermati dalla Cassazione in punto di giurisdizione, laddove le Sezioni Unite hanno sancito la spettanza al giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell’assistenza sociale ai sensi dell’art. 442 c.p.c., delle controversie relative all’erogazione dei benefici previsti dalla legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), art. 1, commi 562 - 565, e dal regolamento attuativo, DPR n. 243/2006, in favore delle vittime del dovere, trattandosi di diritti soggettivi, e non già di interessi legittimi (Cass., SS.UU., 16 novembre 2016, n. 23300);
Ritenuto pertanto che il giudizio esuli dalla giurisdizione del giudice amministrativo;
Rilevato infine che, in riscontro all’ordinanza collegiale n. 1255/2017, anche parte ricorrente ha condiviso il difetto di giurisdizione come evidenziato d’ufficio dal Collegio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e ha insistito per la rimessione del giudizio al competente giudice del lavoro;
Compensate le spese della presente fase in ragione della pronuncia in rito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del competente giudice ordinario, innanzi al quale il processo dovrà essere riassunto, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta, ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 14 dicembre 2016 e 15 marzo 2017, con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Roberto Vitanza, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paola Patatini Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.