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calcolo della pensione

Inviato: sab giu 11, 2011 10:21 pm
da gervasi pietro
Finalmente ! Grazie

Volevo chiedere per il calcolo basta solo ultimo statino se non hai altre situazioni , imbarco , ecc..
Ciao e grazie

Re: calcolo della pensione

Inviato: sab giu 18, 2011 2:47 pm
da panorama
Per notizia

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N. 05365/2011 REG.PROV.COLL.
N. 04467/1990 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4467 del 1990, proposto dal signor OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Di Gioia e Giovanni Battista Petrocchi, con domicilio eletto presso il primo di essi in Roma, piazza Mazzini 27;
contro
-il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso gli Uffici della medesima domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;
-l’INPDAP (ex Enpas), non costituito;
per l'accertamento
del diritto a vedersi corrispondere correttamente (e, cioè, con il computo – in essa – dell’”i.i.s.”) la cosiddetta “indennità di buonuscita”.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2011, il dott. Franco Angelo Maria De Bernardi e uditi – per le parti – i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Col ricorso in esame, il Colonnello dell’Aeronautica OMISSIS ha chiesto la declaratoria del diritto a vedersi corrispondere correttamente (e, cioè, con il computo – in essa – dell’”i.i.s.”) la cosiddetta “indennità di buonuscita”.
All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 4.5.2011, il Collegio – trattenuta la causa in decisione – constata come le pretese attoree siano intrinsecamente fondate.
Al riguardo; premesso che quanto sostenuto dal OMISSIS non ha formato oggetto – da parte della p.a. (costituitasi in giudizio solo formalmente) – di alcuna smentita, si osserva
-che l’interessato è stato collocato a riposo l’1.4.88;
-che, al 23.9.90 (data di proposizione del predetto ricorso), egli non risultava ancora aver percepito l’emolumento in questione. (Previsto dall’art.26 del D.P.R. 29.12.73 n.1032: e avente, com’è, noto, natura previdenziale).
Ciò posto; si rileva
-che (per giurisprudenza consolidata) la corresponsione di tale emolumento oltre il termine complessivo di 105 giorni dall’avvenuta cessazione dal servizio fa sorgere, in capo all’interessato, il diritto a percepire – sulla somma dovuta (e indipendentemente dalle cause del ritardo) – gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
-che (peraltro) il cumulo di queste due “voci” è possibile solo per le spettanze maturate sino al 31.12..91: ché, successivamente (giusta quanto previsto, sul punto, dall’art. 16, comma 6, della legge n.412/91), la rivalutazione andrà accordata solo nella misura in cui l’inflazione non risulti già assorbita dagli interessi legali.
Fatte queste precisazioni; e tenuto conto
-che lo scadere del termine previsto dall’art.7, u.c., della legge n.75 dell’80 (cfr. C.d.S., IV, n.790/89) rende il credito all’indennità di buonuscita definitivamente liquido ed esigibile;
-che, ai sensi dell’art.22, comma 2, della legge n.160/75, l’indennità integrativa speciale è da considerarsi – ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali – come uno degli elementi della retribuzione,
il Collegio – con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite – non può (appunto) che concludere per la fondatezza della proposta azione cognitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
-accoglie, con le precisazioni di cui in motivazione, il ricorso indicato in epigrafe;
-condanna l’INPDAP al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 2000 euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 4 maggio 2011, con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Luttazi, Presidente FF
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere, Estensore
Domenico Landi, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/06/2011