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Re: comitato di verifica

Inviato: gio mag 26, 2011 8:14 pm
da falco1970
e cia' :D

Re: comitato di verifica

Inviato: lun giu 06, 2011 5:19 pm
da falco1970
PER SERRACIRO: LEGGI IL MESS IN PRV GRAZIE ASPETTO CIAO

Re: comitato di verifica

Inviato: mer giu 08, 2011 7:53 pm
da leonardo virdò
Come già scritto mei precedenti post, stò attendendo il responso di 3 cause di servizio ormai presi dalla muffa, (una di queste ha compiuto 10 anni lo scorso 30 marzo) un'altra 8 anni e l'altra ancora 6 anni.
Tutti e trè sono state trasmesse al comitato il 4 ottobre scorso e proprio ieri ho chiamato al cdv....ancora nessuna decisione in merito.
........come il titolo di un vecchio film.......NON CI RESTA CHE PIANGERE.
Non possiamo, nè dobbiamo aspettarci miracoli, prendiamola come una battaglia persa, inutile cullarsi per 180 euro in più sulla pensione. Conosco tanti colleghi che hanno speso fior di quattrini x ricorsi legali, nuovi esami ecc. nulla da fare .....altra delusione. Per altri invece è andata bene.
Per le mie cause di servizio ho una speranza su 1000 che queste vengono riconosciute, quindi, a questo punto preferisco perdere solo i cavoli e le capre me li tengo ancora io.
Un saluto.

Re: comitato di verifica

Inviato: sab giu 18, 2011 9:09 am
da panorama
Cari colleghi tutti, leggete e meditate su questa sentenza del Tar Puglia di Bari che entra nel merito circa l’omissione delle misure di sicurezza in ambiente di lavoro.
Quando in sentenza sono delle normali e comuni cause di servizio in percentuali tra gli appartenenti nelle FF.PP. FF.AA.
Dovremmo fare tutti noi cosi in quanto l'Equo Indennizzo che ci danno è veramente "una miseria".


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N. 00190/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02707/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2707 del 2000, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Enzo Augusto, Michelangelo Rutigliano, con domicilio eletto presso Enzo Augusto in Bari, via Abate Gimma, 147;
contro
Ministero della Difesa in persona del Ministro pro tempore, Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, Ministero delle Finanze in persona del Ministro pro tempore, Comando di Zona della Guardia di Finanza di Bari, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;
per l'accertamento
previa nomina in via istruttoria, ove occorra, di C.T.U.
del diritto del ricorrente al risarcimento del danno biologico e morale subito a causa delle infermità contratte nello svolgimento dell’attività di vigilanza costiera sulle motovedette della Guardia di Finanza di mare - OMISSIS.
nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno biologico e morale subito dall’istante pari a lire 400.000.000 od in altra somma da determinarsi, in via istruttoria, anche a mezzo CTU o comunque da liquidarsi in via equitativa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Interno e di Ministero delle Finanze e di Comando di Zona della Guardia di Finanza di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2011 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori Roberto D'Addabbo, su delega di Enzo Augusto; nessuno è comparso per le Amministrazioni resistenti.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Espone l’odierno ricorrente di aver prestato servizio presso la Guardia di Finanza di Bari nell’ambito del servizio di vigilanza costiera su motovedette, fino alla data del 28 agosto 1997, in cui è stato collocato in congedo assoluto per inidoneità permanente al servizio, all’età di soli 49 anni.
Riferisce che il servizio prestato è stato caratterizzato da intensa e stressante esposizione al freddo e alle vibrazioni delle imbarcazioni, prive sia degli antivibranti che dei sedili ergonomici-idropneumatici, soltanto successivamente adottati dall’Amministrazione e comunque non nelle motovedette ove il sig. OMISSIS aveva lavorato.
Visto l’insorgere di gravi patologie, il ricorrente otteneva dalla C.M.O. di OMISSIS il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle seguenti infermità:
- “OMISSIS” in data 20 novembre 1991;
- “OMISSIS” in data 8 febbraio 1995;
- “OMISSIS ”;
- “OMISSIS ” in data 28 agosto 1997;
- “OMISSIS ” in data 23 gennaio 2003.
Con ricorso notificato il 12 ottobre 2000, ritualmente depositato, l'odierno ricorrente come sopra rappresentato e difeso, chiede l’accertamento del proprio diritto al risarcimento del danno biologico e morale subito a causa delle infermità contratte nello svolgimento dell’attività di vigilanza costiera sulle motovedette della Guardia di Finanza di mare – OMISSIS , unitamente a relativa condanna delle Amministrazioni convenute al risarcimento, da determinarsi in somma pari a 400.000.000 di lire, o in altra somma da quantificarsi..
All’udienza pubblica del 25 febbraio 2010, il Collegio disponeva con ordinanza n.48/2010 CTU, nominando il dott. Onofrio OMISSIS, medico legale dell’INPS di Bari, formulando il seguente quesito:“Descriva il consulente, letti gli atti di causa, esperito ogni accertamento ritenuto utile ed opportuno al fine del corretto espletamento dell’incarico e previa idonea visita medico legale dell’odierno ricorrente sig OMISSIS -valutati in particolare i precedenti morbosi influenti sulla validità del periziando come accertati dalla C.M.O. di Bari - gli eventuali postumi permanenti valutando in percentuale gli esiti menomativi della completa integrità psico-fisica del periziando, specificando il grado percentuale di invalidità permanente ai fini della liquidazione del danno biologico”
In data 4 maggio 2010 il consulente nominato depositava la suddetta C.T.U., apprezzando il danno biologico permanente in relazione alle patologie per le quali fu riconosciuta la causa di servizio, nella misura del 35 %.
Si costituivano le Amministrazioni convenute, depositando C.T.P., ed eccependo la parziale prescrizione del diritto azionato, in riferimento al danno derivante dalla infermità di “Gastroduodedenite ulcerosa”, e richiedendo per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda, la non cumulabilità con quanto già percepito dal ricorrente a titolo di equo indennizzo, datane la coincidenza della causa debendi. In punto di diritto, eccepiva l’Avvocatura dello Stato il mancato assolvimento dell’onere di allegazione, con sufficiente precisione, circa l’omissione delle misure di sicurezza, imponendosi altrimenti al datore di lavoro di fornire in ogni causa fondata sulla violazione dell’art 2087 c.c. la prova del rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
Il ricorrente infine otteneva anche la pensione privilegiata in considerazione delle infermità contratte per causa di servizio, tali da determinare l'inabilità permanente al servizio stesso
All’udienza pubblica del 13 gennaio 2011 la causa veniva trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti seguenti.
Va anzitutto respinta l’eccezione di parziale prescrizione sollevata dalle Amministrazioni resistenti, sia perché del tutto irrilevante per la decisione della presente controversia, avendo la C.T.U. escluso qualsivoglia rilevanza all’infermità di “Gastroduodedenite ulcerosa” al fine del danno biologico permanente, sia perché la decorrenza del termine di prescrizione ex art. 2935 c.c. non può retroagire alla percezione dei relativi sintomi, venendo in questione un danno da illecito contrattuale permanente (e non già di illecito istantaneo con effetti permanenti) venuto meno soltanto con la cessazione dal servizio, avvenuta il 28 agosto 1997.
Con il ricorso in epigrafe OMISSIS domanda l’accertamento della responsabilità contrattuale dell’Amministrazione fondata sulla violazione dell’art 2087 c.c. con risarcimento del danno non patrimoniale patito, sia sotto il profilo biologico, che su quello “esistenziale” che infine morale soggettivo, invocando (memoria del 11 giugno 2010) l’applicazione dei criteri di quantificazione di cui alle tabelle per l’anno 2009 utilizzate dal Tribunale civile di Milano.
Trattandosi di responsabilità da inadempimento contrattuale, parte ricorrente ha l’onere di provare, il danno ed il nesso eziologico tra inadempimento e danno, potendosi limitare quanto al profilo della colpa, ad allegare la violazione di obblighi “nominati” di prevenzione previsti dalla normativa sulla sicurezza del lavoro, o suggeriti dall’esperienza e dalle conoscenze tecniche (Cass. sez lav 23 maggio 2003 n.8204) c.d. “innominati” essendo gravato il datore di lavoro della non imputabilità dell’inadempimento, nella fattispecie dell’obbligo di garanzia di cui all’art 2087 c.c. (Cass. sez. lav. 7 novembre 2000, n.14469).
In materia di prova dell’inadempimento contrattuale del datore di lavoro, non diversamente dal criterio tracciato in via generale nel campo della responsabilità contrattuale (Cassazione Sez.Unite 30 ottobre 2001 n.13533) è quindi il datore a dover dimostrare di aver assolto agli obblighi di prevenzione degli infortuni, come allegati dal lavoratore, non essendo richiesto anche l’allegazione delle specifiche norme antinfortunistiche violate o delle misure non adottate (Cass. sez lav 6 luglio 2002 n.9856, id. 2 settembre 2003 n.12789) dissentendo il Collegio dalla diversa ricostruzione operata dall’Avvocatura dello Stato. Vale pertanto il principio di presunzione della colpa del datore ai sensi dell’art 1218 c.c., il superamento del quale richiede la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno (ex multis Cass. sez lav. 14 ottobre 2010 n.21203, id. 19 luglio 2007, n.16003)
Nella fattispecie per cui è causa, il ricorrente ha tra l’altro allegato sia nel ricorso che nelle successive memorie, la circostanza circa la mancata predisposizione da parte della Guardia di Finanza, nelle imbarcazioni utilizzate, degli antivibranti dei motori e dei sedili ergonomici-idropneumatici (dando indicazione anche delle specifiche imbarcazioni che ne risultavano sprovviste) strumenti idonei quantomeno ad attutire gli effetti derivanti dalle vibrazioni, nonché l’esposizione a lunghe e protratte perfrigerazioni ed irregolarità alimentari.
Ritiene il Collegio che parte ricorrente abbia sufficientemente assolto il proprio onere di allegazione, mentre l’Amministrazione non ha fornito prova di aver adottato sul punto le misure di prevenzione idonee, non allegando né tantomeno provando sul punto l’utilizzo di alcuna strumentazione preventiva imposta da specifiche norme o suggerita dalle regole di comune cautela tecnica, con ciò ravvisandosi la colpa contrattuale in riferimento al generale ed atipico obbligo di protezione di cui all’art 2087 c.c.
La difesa delle Amministrazioni si è infatti limitata a negare la veridicità delle allegazioni di parte ricorrente in punto di omessa adozione degli antivibranti dei motori e dei sedili ergonomici-idropneumatici, ma senza invero provare, come è suo preciso onere, tale fatto. Anzi, la documentazione versata in atti da parte ricorrente fornisce elementi di prova in merito alla consapevole applicazione non integrale dei dispositivi antivibranti sulle motovedette, per mere ragioni di bilancio (nota del Capo Reparto G.F. del 16 novembre 1983 e allegate norme tecniche).
È principio costantemente ribadito dalla Corte di Cassazione, tra l’altro, che le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso; ne consegue che il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore. La condotta del dipendente può comportare, invece, l'esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando essa presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell'evento (Cassazione Sezione Lavoro 17 aprile 2004 n. 7328, 24 marzo 2004 n. 5920 e 27 febbraio 2004 n. 4075).
Quanto al nesso eziologico tra le malattie riscontrate e medicalmente accertate e i danni lamentati, ritiene il Collegio che alla luce del criterio della c.d. causalità adeguata sulla scorta della quale occorre dare rilievo solo agli eventi che non appaiano ad una valutazione ex ante del tutto inverosimili (ex multis Cassazione sez lav. 14 aprile 2010 n.8885) i danni lamentati dal ricorrente appaiono come una conseguenza statisticamente normale, secondo l’id quod plerumque accidit, tenendo presente:
- che il citato C.M.O. ha accertato la riconducibilità a causa di servizio di numerose gravi patologie;
- che la C.T.U. ha stabilito che il danno biologico permanente totale secondario alle patologie per le quali fu riconosciuta la dipendenza da causa di servizio debba valutarsi nella misura del 35 %, pur non pronunciandosi sul nesso causale, non essendo oggetto del quesito richiesto;
- che non risulta l’insorgenza di cause o concause idonee a spezzare il nesso eziologico, nel senso della esclusiva efficienza causale di una di esse (Cassazione civile, sez. III, 02 febbraio 2010, n. 2360); in particolare, in riferimento al caso in cui una delle cause consista in una omissione, la positiva valutazione sull'esistenza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l'azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento dannoso ovvero a ridurne le conseguenze, non potendo esserne esclusa l'efficienza soltanto perché sia incerto il suo grado di incidenza causale.
Sul punto, la C.T.U. ha evidenziato l’attuale maggior gravità del quadro cardiopatico rispetto a quanto accertato fino al 2002 ascrivibile “non già ad autonoma evoluzione della cardiopatia OMISSIS ascritta a causa di servizio, quanto alle ulteriori e indipendenti patologie subentrate”.
La sopravvenienza di tali nuove patologie non è però fattore idoneo ad escludere il nesso di causalità, secondo la suddetta concezione in senso civilistico basata sul “più probabile che non” nettamente differenziata da quella comunemente accolta in campo penale, ove vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio” (ex multis Cassazione civile sez. III, 08 luglio 2010, n. 16123), con la conseguenza di non costituire fattore alternativo tale da escludere che l’omissione degli strumenti antinfortunistici “nominati” od “innominati” siano stati causa dell’evento lesivo, e che per converso la condotta doverosa se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell’evento stesso.
I danni di cui l'interessato chiede il risarcimento risultano riepilogati nella memoria conclusiva depositata dalla difesa della sig OMISSIS in data 11 giugno 2010 e si possono così articolare:
- danno non patrimoniale biologico inteso come pregiudizio alla salute in sé e per sé considerata a prescindere dalle capacità di produrre reddito, comprensivo della invalidità permanente;
- danno non patrimoniale consistente nel complessivo deterioramento della qualità di vita (necessità di alimentazione controllata e di assistenza continua da parte dei familiari, …………., ecc.);
- danno morale soggettivo.
Va ricordato in proposito che gli orientamenti giurisprudenziali maturati nella materia del risarcimento del danno non patrimoniale hanno subito significativi mutamenti a partire dalle notissime sentenze della Sezione III civile della Corte di Cassazione n. 8827 e n. 8828 del 31 maggio 2003 (a cui ha fatto seguito, in senso conforme, la decisione della Corte Costituzionale n. 233/2003), in cui, tra l'altro, il sistema risarcitorio è stato configurato in termini bipolari, ripartito cioè tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, con il conseguente favore per una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, senza distinzione tra specifiche figure di danno all'interno di tale generale categoria.
I suesposti orientamenti hanno poi trovato definitivo assetto a seguito del fondamentale arresto della Cassazione a Sezioni Unite (11 novembre 2008 n.26972) con cui è stata superata la prassi dei giudici di merito, in sede di materiale quantificazione del danno non patrimoniale, ad avvalersi della distinzione tra danno biologico, danno morale e danno esistenziale, chiarendo che:
- non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di "danno esistenziale", inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria;
- il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione;
- non sono meritevoli di tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale; al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale;
- il pregiudizio della vita di relazione, anche nell'aspetto concernente i rapporti sessuali, allorché dipenda da una lesione dell'integrità psicofisica della persona, costituisce uno dei possibili riflessi negativi della lesione dell'integrità fisica del quale il giudice deve tenere conto nella liquidazione del danno biologico, e non può essere fatta valere come distinto titolo di danno, e segnatamente a titolo di danno "esistenziale". Al danno biologico va, infatti, riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal d.lgs. n. 209/2005, recante il codice delle assicurazioni private, suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. In esso sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti agli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato;
- il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato; va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l’evento dannoso, parlando di ‘‘danno evento”; potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e, soprattutto, presuntiva, la quale ultima potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, anche se soggetta all'onere di allegazione della parte;
- il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale
- anche dall'inadempimento di un'obbligazione contrattuale può derivare un danno non patrimoniale, che sarà risarcibile nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero, quando l'inadempimento abbia leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni;
In risposta a specifico quesito formulato dal Collegio, il consulente tecnico d'ufficio, nella relazione depositata il 4 maggio 2010, ha quantificato nel 35% il danno in questione, in relazione all'incidenza delle patologie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio.
Parte ricorrente chiede l’applicazione dei criteri di liquidazione stabiliti dall’osservatorio per la Giustizia civile del Tribunale di Milano per l’anno 2009, parametrati all’età del ricorrente al momento di collocamento a riposo (49 anni), e alla percentuale di invalidità permanente, unitamente all’aumento nella misura del 25 % al fine di personalizzare la valutazione del danno in rapporto alla gravità del caso concreto.
Al riguardo, il Collegio ritiene senz’altro di poter fare riferimento ai suddetti criteri largamente utilizzati presso la giurisprudenza civile, per quanto pacificamente non vincolanti (ex multis Cass, sez. III, 06 giugno 2008, n. 15029) determinandosi così un importo attuale di 171.572,00 euro con le seguenti precisazioni:
- tale somma deve ritenersi omnicomprensiva di tutti i pregiudizi non patrimoniali subiti dal ricorrente in considerazione dell’età e delle condizioni di vita al momento del forzato collocamento a riposo, ivi compreso oltre al danno morale soggettivo, il danno alla vita di relazione o al peggioramento complessivo della qualità della vita, al fine di evitare indebite locupletazioni a favore del danneggiato;
- non è riconoscibile, sempre in riferimento alle suddette tabelle, alcun aumento a titolo di personalizzazione, perché il ricorrente non ha allegato elementi utili comprovanti il danno alla vita di relazione, senza che il Collegio possa ricorrere a presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. dal momento che il ricorso alla prova presuntiva richiede pur sempre l’allegazione di fatti specifici.
La negazione del suddetto aumento personalizzato va inoltre giustificata quantomeno da ragioni di equità sostanziale, avendo il ricorrente già percepito la liquidazione dell’equo indennizzo, come da documentazione agli atti, per importi non trascurabili (pari a circa lire 80.000.000), pur tenendo fermo il principio del cumulo tra risarcimento del danno alla persona e quanto percepito a titolo di equo indennizzo, pensione privilegiata o altre indennità, trattandosi di istituti completamente diversi.
Infatti, per giurisprudenza costante perché possa applicarsi il principio della "compensatio lucri cumdamno" è necessario che il vantaggio economico sia arrecato direttamente dal medesimo fatto concreto che ha prodotto il danno, con la conseguenza che dall'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno alla persona (patrimoniale o biologico) non può essere detratto quanto già percepito dal danneggiato a titolo di pensione di inabilità o di reversibilità, oppure a titolo di assegni, di equo indennizzo, o di qualsiasi altra speciale erogazione connessa alla morte od all'invalidità (ex multis Cassazione civile, sez. III, 27 luglio 2001, n. 10291, id sez III 18 novembre 1997 n.11440, id. sez lav. 23 luglio 2004 n.13887, T.A.R. Campania Napoli sez VII 5 agosto 2010 n.17232, T.A.R. Liguria sez II 3 agosto 2010 n.6411)
Deve pertanto parzialmente respingersi anche la richiesta di compensatio lucri cum damno avanzata dall’Avvocatura dello Stato.
In conclusione, il danno da risarcire in favore del ricorrente risulta così complessivamente quantificato:
- 171.572,00 euro a titolo di danno biologico permanente, comprensivo delle componenti non patrimoniali diverse dal biologico (danno alla vita di relazione, e danno morale quale sofferenza soggettiva) nessuna esclusa.
Il ricorso va dunque accolto nei sensi e nei limiti precisati in motivazione; il Ministero della Difesa, il Ministero dell’Interno, il Ministero delle Finanze in persona dei relativi Ministri pro tempore, il Comando della Guardia di Finanza di Bari vanno conseguentemente condannati, in solido, al pagamento in favore della sig OMISSIS della somma complessiva di € 171.572,00 (centosettantunmilacinquecentosettantadue/00).
Su tale somma, espressa in valori monetari attuali, sono dovuti gli interessi, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al concreto soddisfo
Le spese processuali, comprensive della C.T.U., seguono la soccombenza, secondo dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto condanna il Ministero della Difesa, il Ministero dell’Interno, il Ministero delle Finanze in persona dei relativi Ministri pro tempore, il Comando della Guardia di Finanza di Bari, in solido, al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni, della somma complessiva di di € 171.572,00 (centosettantunmilacinquecentosettantadue/00) unitamente ad interessi, come da motivazione.
Condanna altresì le predette Amministrazioni, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, da quantificarsi in complessivi 3.000 euro, oltre agli accessori di legge, ed in favore del consulente tecnico d’ufficio Onofrio OMISSIS, nella misura complessiva di 1.500 euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/01/2011

Re: comitato di verifica

Inviato: sab giu 18, 2011 10:50 am
da pensionato111
caro serraciro
sto aspettando da un anno che mi confermino la pensione privileggiata
l ho ricevuto un anno fa che mi hanno accettato la causa di servizio
ma non ho avuto la monetizzazione ancora cosa devo fare?