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CAUSA DI SERVIZIO (AGGRAVAMENTO E INTERDIPENDENZA)

Inviato: ven apr 01, 2011 4:33 pm
da giuseppedemarco
Buona sera a tutti.
Gentilmente volevo sapere se si può presentare in un unica domanda L' AGGRAVAMENTO E L'INTERDIPENDENZA di una patologia già riconosciuta causa di servizio. In caso positivo, almeno a quanto io sappia, l'aggravamento non passa per il comitato di verifica mentre l'interdipendenza si, che tipo di iter burocratico si mette in moto?
Premetto che ho una patologia riconosciuta "SI" dipendente da causa di servizio con riforma parziale, ascritta a una 6° categoria.
Ringrazio anticipatamente per eventuali consigli in merito

Re: CAUSA DI SERVIZIO (AGGRAVAMENTO E INTERDIPENDENZA)

Inviato: ven apr 01, 2011 4:40 pm
da panorama
Il termine di decadenza, previsto in sei mesi, per la presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza di una infermità da causa di servizio decorre dal momento in cui il dipendente ha realmente avuto la consapevolezza dell’incidenza della sua malattia o del fatto traumatico sulla capacità di attendere alle ordinarie occupazioni, circostanza in cui è possibile ricollegare con certezza l’infermità alla prestazione del servizio, e non invece dal giorno in cui si è verificata l’infermità o l’interessato ne ha avuto conoscenza.

Lo ha stabilito il TAR del Lazio, Sez. III bis, con la sentenza n. 32 dell’8 gennaio 2007.

La vicenda ha riguardato un insegnante colpito da un malore mentre era in servizio, che dopo più di un anno del fatto, avuta la piena consapevolezza della interdipendenza tra il servizio e la malattia, inoltrò istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità.

La competente Commissione medica collegiale riconobbe lo stato di infermità dell’interessato dipendente da causa di servizio, ma i relativi benefici previsti e richiesti (equo indennizzo, rimborso delle spese di cura e trattamento economico completo nel periodo di aspettativa) venivano negati dall’amministrazione per intempestività della domanda.

L’insegnante dunque si rivolge al TAR, che con la decisione in argomento aderendo ad un precedente indirizzo maggioritario (C.d.S., Sez. V, 31.12.1998 n. 1994; C.d.S., 8.10.2002 n. 5338; C.d.S., Sez. VI, 19.10.1995 n. 1171 C.d.S. 19.12.1997 n. 1851), afferma che il termine decadenziale di sei mesi previsto dalla normativa e assegnato al pubblico dipendente per la presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza di una infermità da causa di servizio, decorre non dal giorno in cui si è verificata l’infermità o l’interessato ne ha avuto conoscenza, ma dal giorno in cui egli ha avuto la possibilità di ricollegare con certezza l’infermità alla prestazione del servizio.

Nella fattispecie, atteso che, per le proprie cure, l’insegnante si era assentato per un certo periodo dal lavoro, i giudici hanno riconosciuto che solo con la ripresa dell’attività didattica il ricorrente ha potuto notare l’incidenza della sua infermità sul lavoro tale da produrre un rilevante stress sulle sue capacità fisiche e, pertanto, è da tale data che deve decorrere il termine utile per la presentazione della domanda di riconoscimento della causa di servizio.

Ripercorrendo l’evoluzione legislativa in tema di infermità per causa di servizio, giova rilevare come il termine entro il quale va presentata domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità, sia ai sensi dell’art. 36 del d.p.r. 3 maggio 1957, n. 686, che secondo l’art. 3 del d.p.r. 20 aprile 1994, n. 349 (ora abrogati) e dell’analoga disciplina vigente prevista dall’art. 2 del d.p.r. 29 ottobre 2001, n. 461, è rimasto invariato in mesi sei e decorre "dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso" o da quella in cui l’impiegato "ha avuto conoscenza dell’infermità o della lesione o dell'aggravamento”
Tale dettato normativo, secondo la giurisprudenza (C.d.S. VI Sez. 14 aprile 1999, n. 43, C.d.S. 27 dicembre 2000, n. 6880, C.d.S.3 luglio 2001, n. 3877; C.d.S. IV Sez. 10 aprile 2002, n. 1921) non consente di ritenere che il termine suddetto decorra dal semplice verificarsi di un evento, i cui danni possano manifestarsi in futuro, o dalla conoscenza di una malattia o lesione, ma dal momento dell’esatta percezione della natura e della gravità dell’infermità e del suo nesso causale con un fatto di servizio.

Infatti, la disposizione citata stabilisce che l’impiegato deve specificare “la natura dell'infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio”.

Pertanto, non è sufficiente la sola consapevolezza di essere affetto da un’infermità, ma occorre altresì che l’interessato abbia acquisito conoscenza della circostanza che l’infermità è da ricollegare ad un fatto di servizio.

Re: CAUSA DI SERVIZIO (AGGRAVAMENTO E INTERDIPENDENZA)

Inviato: ven apr 01, 2011 6:53 pm
da giuseppedemarco
Scusami tanto panorama... ma io non ho chiesto i termini per la presentazione della domanda della "causa di servizio".. ma bensì se si può presentare in un unica domanda "AGGRAVAMENTO E INTERDIPENDENZA"... e se è "SI" che iter segue detta domanda.Ti ringrazio comunque.

Re: CAUSA DI SERVIZIO (AGGRAVAMENTO E INTERDIPENDENZA)

Inviato: ven apr 01, 2011 7:33 pm
da panorama
La notizia che ho messo prima serve come informazione, non era specifica per te.
Io a gennaio 2011 ho fatto una domanda di aggravamento di una patologia e per il solo fatto di aver menzionato una sirena d'allarme per incendio avvenuto un anno prima, il comando legione ha trattato la mia domanda come interdipendenza - aggravamento chiedendomi una relazione di servizio sul fatto in modo da corredarla alla domanda prima di inviarla alla CMO.

Re: CAUSA DI SERVIZIO (AGGRAVAMENTO E INTERDIPENDENZA)

Inviato: mer nov 21, 2012 4:55 pm
da panorama
1) - leggesi punto c, dell'atto qui sotto) insorgenza di nuova infermità per interdipendenza da un’infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Parere del Consiglio di Stato su quesito posto da Ministero Difesa relativamente a:

accertamenti sanitari in materia di dipendenza causa servizio e conseguenti benefici.

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20/11/2012 200411931 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 24/10/2012


Numero 04917/2012 e data 20/11/2012


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 24 ottobre 2012

NUMERO AFFARE 11931/2004

OGGETTO:
Ministero difesa.

Quesito concernente accertamenti sanitari in materia di dipendenza causa servizio e conseguenti benefici;

LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 18060 in data 30/11/2004 con la quale il Ministero difesa Direzione generale della sanita' ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesca Quadri;

Premesso :
L’Amministrazione della Difesa pone quattro quesiti concernenti la materia degli accertamenti di infermità di personale militare da parte delle Commissioni mediche ospedaliere, ed in particolare:

a) posto che l’art. 6, comma 3 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 prevede che alla Commissione medico ospedaliera, quando deve pronunciarsi su infermità o lesioni di militari appartenenti a forze armate diverse o di appartenenti a corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, deve partecipare un ufficiale medico o funzionario medico della forza armata, corpo o amministrazione di appartenenza e che, all’attualità, solo le Forze Armate, compresa l’Arma dei carabinieri, e la Polizia di Stato possiedono un organico comprensivo di ufficiali o funzionari medici, come possa ovviarsi a tale carenza nel caso in cui l’infermità riguardi appartenenti a corpi non dotati di personale medico in organico (es: Corpo Forestale dello Stato);

b) se sia possibile estendere la possibilità di ricorso alla Commissione Medica di seconda istanza al di là di quanto previsto dall’art. 19, comma 4, ossia alla procedura di accertamento di idoneità di servizio;

c) se nei casi di insorgenza di nuova infermità per interdipendenza da un’infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio, non strettamente correlabile alla causa produttiva della prima, sussista la necessità di richiesta di parere al Comitato di verifica per le cause di servizio;

d) come debba operarsi l’accertamento della categoria di ascrivibilità dell’infermità in caso di cumulo di più di due invalidità.

In adempimento dei pareri interlocutori emessi dalla Sezione, con nota 6.8.2012, l’Amministrazione della Difesa ha fatto pervenire l’avviso del Ministero dell’economia e delle Finanze- Dipartimento dell’amministrazione generale del personale.

Considerato:
1. In merito al primo quesito, occorre richiamare il contenuto dell’ art. 6, comma 3 D.P.R. n. 461/2001 , che contiene ora un rinvio al titolo V del libro primo del codice dell’ordinamento militare, secondo cui (v. art. 193, comma 4 d.lgs. 15.3.2010, n. 166)“ 3. La Commissione, quando deve pronunciarsi su infermita’ o lesioni di militari appartenenti a forze armate diverse o di appartenenti a corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, e’ composta di due ufficiali medici, di cui uno con funzioni di presidente identificato con le modalita’ indicate al comma 2, e di un ufficiale medico o funzionario medico della forza armata, corpo o amministrazione di appartenenza.”.

La ratio della disposizione è da rinvenire nella particolare garanzia che l’ordinamento appresta in favore del militare la cui infermità debba essere accertata, assicurando la presenza in seno alla Commissione Medica Ospedaliera di un ufficiale medico appartenente alla propria arma o corpo militare o forza di polizia.

Ove il corpo di appartenenza non disponga , nel proprio organico, di personale medico, non appare in linea con la disposizione sulla composizione della Commissione, da ritenersi tassativa, la possibilità di fare ricorso ad un altro membro della stessa Commissione medica ospedaliera.

Piuttosto, si ritiene che lo stesso decreto, all’art. 9, appronti uno strumento alternativo idoneo a sopperire all’impossibilità di legittima composizione della Commissione, consentendo la trasmissione della domanda e della documentazione prodotta dall’interessato all’Azienda sanitaria locale, territorialmente competente, per l’accertamento sanitario da parte della Commissione medica di cui all’art. 1, comma 2 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 (composta da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro, scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della unità sanitaria locale territorialmente competente).

2. In merito al secondo quesito, si ritiene che l’art. 19, comma 4 del DPR n. 461/2001, che salvaguarda l’applicazione del procedimento del ricorso alla Commissione di seconda istanza “limitatamente alla procedura di accertamento di idoneità al servizio”, introducendo un’eccezione all’abrogazione della legge 11 marzo 1926, n. 416 , sia da considerarsi di stretta interpretazione e non ammetta un’estensione della medesima procedura per casi diversi da quello espressamente menzionato, quali l’accertamento di diverse forme di inabilità direttamente o indirettamente collegate al servizio.

3. Quanto alla necessità di sottoporre al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio le infermità interdipendenti da precedenti infermità già giudicate dipendenti da causa di servizio, si ritiene che , in conformità alla disciplina del DPR n. 461/2001 sulla distinzione tra le funzioni delle Commissioni mediche ospedaliere e del Comitato di verifica - le prime, tenute a pronunciarsi solo sull’esistenza dell’infermità, il secondo, tenuto ad esprimere il parere sulla dipendenza da causa di servizio (Cons. St. Sez. IV, 4.5.2011, n. 2683) – il giudizio del Comitato non possa considerarsi assorbito dal giudizio di interdipendenza tra infermità espresso dalla Commissione medica, dovendosi in ogni caso l’organo competente esprimere sulla dipendenza – seppure in via derivata dalla prima malattia – della nuova infermità dalla medesima causa di servizio.

4. Quanto, infine, alle modalità di calcolo della categoria di infermità in presenza di più di due infermità interdipendenti, si ritiene che non possa prescindersi dal criterio legale, dettato dall’art. 10 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, secondo cui “la valutazione è effettuata aggiungendo alla categoria alla quale è ascritta l’invalidità più grave quella risultante dal cumulo delle altre invalidità, a partire dalle invalidità meno gravi, determinato in base ai criteri di cui alla tabella F-1”.

Poiché la tabella F-1 consente un cumulo di due sole infermità, in caso di più di tre infermità occorrerà procedere a successivi cumuli, a partire dalle infermità meno gravi. Le criticità riscontrate potrebbero essere superate solo attraverso la modifica della tabella.

P.Q.M.
Nei sensi di cui in motivazione è il parere della Sezione.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca Quadri Alessandro Pajno




IL SEGRETARIO
Tiziana Tomassini

Re: CAUSA DI SERVIZIO (AGGRAVAMENTO E INTERDIPENDENZA)

Inviato: mer nov 21, 2012 6:06 pm
da salvo 63
buona sera a tutto il forum,panorama ti ha praticamente risposto.
se vuoi puoi fare l'aggravamento o l'interdipendenza la differenza sta che per l'aggravamento l'infermità è gia riconosciuta quindi non passa dalle falci del Comitato di Verifiche,l'interdipendenza invece viene considerata una nuova infermità pertanto passa dalle fauci del Comitato di verifiche a te la scelta.
cordiali saluti salvo 63

Re: CAUSA DI SERVIZIO (AGGRAVAMENTO E INTERDIPENDENZA)

Inviato: mer apr 19, 2017 9:02 am
da panorama
Ricorso Accolto,
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il predetto chiedeva:

- il riconoscimento dell’aggravamento dell’infermità “gastrite”, per la quale già godeva della pensione privilegiata di 6° cat. a vita dal 23 marzo 1989 (per cumulo con “spondiloartrosi diffusa con discopatia C6-C7”);

- il riconoscimento del nesso di interdipendenza tra l’infermità “neoplasia gastrica intestinale”, per la quale era stato sottoposto a intervento chirurgico in data 14 agosto 2003, e la predetta “gastrite”;

- infine, “la relativa pensione privilegiata”.

LA CORTE dei CONTI 2^ Sezione d'Appello scrive:

1) - ad avviso di questo Collegio, la decisione impugnata ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso non già in quanto ha declinato la giurisdizione della Corte dei conti, bensì in quanto ha ritenuto che il provvedimento impugnato non sostanziasse una pronuncia sulla pretesa pensionistica del dante causa, diretta ad ottenere un più favorevole trattamento di pensione rispetto a quello di 6° cat. in godimento, ai sensi dell’art. 71 lett.b) del r.d. n.1038 del 1933, essendo circoscritto al solo diniego dell’interdipendenza.

2) - Corrobora tale interpretazione l’affermazione conclusiva della parte motivazionale: “In assenza conseguentemente di una previa pronuncia dell’Amministrazione il ricorso si appalesa inammissibile ai sensi dell’art. 71 del R.D. 12 luglio 1933 n.1214 (recte n.1038 del 1933)”.

3) - Orbene, nella concreta fattispecie, poiché nell’istanza del 13 ottobre 2003, il dante causa aveva chiesto espressamente la più favorevole pensione privilegiata per effetto del riconoscimento del nesso d’interdipendenza, il provvedimento impugnato, nell’aderire al parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio del 22 novembre 2005, ha implicitamente negato detta interdipendenza quale presupposto per ottenere il migliore trattamento pensionistico chiesto dal sig. M..

4) -Pertanto, la sentenza erroneamente ha ritenuto che mancasse una previa “pronuncia”, ex art.71, lett.b), statuizione che le eredi M. contestano, sia pure unitamente alla questione di giurisdizione.

Cmq. leggete il tutto qui sotto, per una attenta valutazione dei fatti.
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SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 30 23/01/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 30 2017 PENSIONI 23/01/2017



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:
dott. Luciano Calamaro Presidente
dott.ssa Angela Silveri Consigliere
dott.ssa Daniela Acanfora Consigliere-rel.
dott. Marco Smiroldo Consigliere
dott.ssa Alessandra Sanguigni Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d’appello iscritto al n. 40384 del ruolo generale, depositato in data 19 aprile 2011 dai sigg. S. F., nata il Omissis a Omissis, M. M. A., nata il Omissis a Roma, in qualità di eredi del sig. M. G., rappresentate e difese dall’avv. Giulio Guarnacci ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, via Zara n.13.

contro
il MINISTERO DELLA DIFESA – non costituito -

avverso

la sentenza emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio n.671/10, depositata in data 23 marzo 2010.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Uditi, nell’udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2016 il relatore cons. Acanfora e l’avv. Guarnacci per le appellanti.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Le odierni appellanti, in qualità di eredi del sig. G. M., appuntato dei Carabinieri in congedo , deceduto in data Omissis, impugnavano innanzi alla sezione giurisdizionale di primo grado il decreto del Ministero della Difesa n.18, datato 30 ottobre 2006 con cui era stata respinta la domanda prodotta dal dante causa, in data 13 ottobre 2003.

Con detta istanza il predetto chiedeva:

- il riconoscimento dell’aggravamento dell’infermità “gastrite”, per la quale già godeva della pensione privilegiata di 6° cat. a vita dal 23 marzo 1989 (per cumulo con “spondiloartrosi diffusa con discopatia C6-C7”);

- il riconoscimento del nesso di interdipendenza tra l’infermità “neoplasia gastrica intestinale”, per la quale era stato sottoposto a intervento chirurgico in data 14 agosto 2003, e la predetta “gastrite”;

- infine, “la relativa pensione privilegiata”.

Nelle conclusioni del ricorso le eredi M. chiedevano il riconoscimento del trattamento pensionistico diretto di 1° cat. fino alla data del decesso e, successivamente, la pensione indiretta in favore della vedova, oltre arretrati ed accessori di legge.

Il giudice di prime cure ha osservato, anzitutto che il provvedimento, emesso ai sensi del d.P.R. n.461 del 2001, era impugnabile esclusivamente innanzi al TAR ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Nel contempo, ha poi preso atto della circostanza che non risultava “alcuna successiva istanza rivolta all’Amministrazione e tendente ad ottenere un provvedimento circa la modifica del trattamento pensionistico privilegiato“ per cui ne ha inferito che “In assenza conseguentemente di una previa pronuncia dell’Amministrazione il ricorso si appalesa inammissibile ai sensi dell’art. 71 del R.D. 12 luglio 1934 n.1214 (recte r.d. 13 agosto 1933 n.1038)” (pag.4).

Con l’odierno ricorso in appello, ritualmente e tempestivamente notificato al Ministero della Difesa, nel domicilio legale presso l’Avvocatura generale dello Stato, in data 4 aprile 2011, le eredi M. hanno impugnato la decisione, col patrocinio dell’avv. Giulio Guarnacci, osservando che la motivazione della sentenza è errata su un punto decisivo della controversia in quanto non ha considerato che l’istanza prodotta dal dante causa in data 10 ottobre 2003 era tesa ad ottenere il riconoscimento della interdipendenza al fine della pensione privilegiata, come si evince dal chiaro tenore letterale della stessa, per cui, sulla base del petitum sostanziale, rientrava pienamente nella giurisdizione di questa Corte dei conti.

Inoltre, affermano che non risponde al vero che non vi è stata una previa pronuncia dell’Amministrazione sulla domanda, per cui il ricorso sarebbe inammissibile in applicazione dell’art. 71, lett.b), del r.d. n.1038 del 1933.

In conclusione chiedono che, in integrale riforma della sentenza impugnata, vengano accolte le conclusioni rassegnate in primo grado, con vittoria di spese ed onorari del giudizio.

Il decreto presidenziale di fissazione dell’odierna udienza di discussione è stato ritualmente e tempestivamente notificato al Ministero della Difesa, nel domicilio legale presso l’Avvocatura generale dello Stato, in data 8 settembre 2016.

L’Amministrazione è rimasta contumace.

Nella pubblica udienza odierna l’avv. Guarnacci si è riportato all’appello, ribadendo l’erroneità della sentenza ed ha insistito affinchè venga accolto; in via gradata, ha chiesto la rimessione degli atti alla Sezione di primo grado.

La causa è passata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre premettere che, nel rito del lavoro, la prevalenza del dispositivo sulla motivazione è circoscritta alle ipotesi in cui vi sia contrasto tra le due parti della pronuncia, mentre, ove l'incompatibilità manchi, la portata precettiva della pronuncia va individuata integrando il dispositivo con la motivazione medesima (in terminis, Cass. Sez. L. n.12481 del 2016).

Tanto premesso, ad avviso di questo Collegio, la decisione impugnata ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso non già in quanto ha declinato la giurisdizione della Corte dei conti, bensì in quanto ha ritenuto che il provvedimento impugnato non sostanziasse una pronuncia sulla pretesa pensionistica del dante causa, diretta ad ottenere un più favorevole trattamento di pensione rispetto a quello di 6° cat. in godimento, ai sensi dell’art. 71 lett.b) del r.d. n.1038 del 1933, essendo circoscritto al solo diniego dell’interdipendenza.

Corrobora tale interpretazione l’affermazione conclusiva della parte motivazionale: “In assenza conseguentemente di una previa pronuncia dell’Amministrazione il ricorso si appalesa inammissibile ai sensi dell’art. 71 del R.D. 12 luglio 1933 n.1214 (recte n.1038 del 1933)”.

Dispone l’art. 71 in questione (il cui contenuto è stato peraltro trasfuso nell’art.153, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n.174 del 2016 recante il nuovo codice della giustizia contabile) che: “I ricorsi in materia di pensioni, assegni od indennità non sono ammessi, ….quando: … b) si propongano domande sulle quali non siasi provveduto in sede amministrativa”.

La ratio della predetta disposizione, va individuata nell’esigenza, a scopo deflattivo, di evitare che la tutela giurisdizionale sia azionata prima ancora che l'amministrazione sia stata posta in grado di valutare la sussistenza dei presupposti del diritto alla prestazione previdenziale pretesa.

Pertanto, al fine di contemperarne la sua vigenza con la natura della giurisdizione sulle pensioni attribuita alla Corte dei conti, piena sul rapporto e non di annullamento dell’atto, il Collegio ritiene che siano giudizialmente azionabili le pretese, dunque i relativi ricorsi ammissibili, che, pur in mancanza di una espressa pronuncia amministrativa di diniego, siano state però “precedute da una valutazione dell’Amministrazione”, anche nella forma del diniego implicito (per il quale peraltro la nuova disposizione procedurale, applicabile ai giudizi di primo grado in corso alla sua entrata in vigore, richiede però che sia trascorso “il termine di legge dalla notificazione all’amministrazione di un formale atto di diffida ad adempiere”).

Invero, diversamente opinando, “non si tratterebbe più di norma diretta a perseguire l’economia processuale, bensì di disposizione volta ad aggravare la posizione del privato imponendo inutili formalismi” (Sez. II appello n.849/2016).

Nel caso in esame, va rilevato che il d.P.R. n.461 del 2001 (recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata e dell’equo indennizzo), applicabile ratione temporis al procedimento di cui è causa, ha attribuito al Comitato di verifica per le cause di servizio la competenza ad accertare “la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione” (art.11), stabilendo nel contempo che “il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio” (art.12).

Orbene, nella concreta fattispecie, poiché nell’istanza del 13 ottobre 2003, il dante causa aveva chiesto espressamente la più favorevole pensione privilegiata per effetto del riconoscimento del nesso d’interdipendenza, il provvedimento impugnato, nell’aderire al parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio del 22 novembre 2005, ha implicitamente negato detta interdipendenza quale presupposto per ottenere il migliore trattamento pensionistico chiesto dal sig. M..

Pertanto, la sentenza erroneamente ha ritenuto che mancasse una previa “pronuncia”, ex art.71, lett.b), statuizione che le eredi M. contestano, sia pure unitamente alla questione di giurisdizione.
In conclusione, il gravame è fondato, dovendosi escludere che nella specie sussistessero i presupposti previsti dalla succitata disposizione, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Pertanto, questo Collegio, in integrale riforma della gravata pronuncia, dichiara ammissibile il ricorso di primo grado e per l’effetto, ai sensi dell’art.105, comma 1, del succitato r.d. n.1038 del 1933, ancora applicabile a questo giudizio ratione temporis (oggi trasfuso, nell’art.199 del decreto legislativo n.174 del 2016), deve rimettere gli atti alla Sezione di primo grado affinchè si pronunci nel merito della controversia.
Anche la pronuncia sulle spese di questo grado di giudizio è rimessa al primo grado.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis

ACCOGLIE l’appello e per l’effetto:

ANNULLA la sentenza emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio n.671/10, depositata in data 23 marzo 2010.

RINVIA gli atti alla Sezione giurisdizionale regionale laziale perché si pronunci nel merito della controversia, nonché sulle spese anche di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2016.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Daniela Acanfora) (Luciano Calamaro)
f.to Daniela Acanfora f.to Luciano Calamaro

DECRETO
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196,
DISPONE
che a cura della Segreteria sia apposta l’annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Roma, li 23 Gen. 2016


Il Presidente
(Luciano Calamaro)

f.to Luciano Calamaro

Depositato in Segreteria il 23 Gen. 2016

Il Dirigente
(Sabina Rago)
f.to Sabina Rago
In applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, li 23 Gen. 2016

Il Dirigente
(Sabina Rago)
f.to Sabina Rago