Il Ministero della Difesa fa Appello per la riforma della sentenza n. 370/2016, emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione siciliana, quì da me sopra postata in data 01/05/2016.
Il M.D. perde l'Appello.
Occhio allarmante per TUTTI cmq. se c'è la seguente scritta:
- ) - il Ministero, nelle "avvertenze" allegate al suddetto decreto, chiaramente aveva precisato: "…decorso inutilmente il termine per l'eventuale ricorso al TAR, il giudizio sulla dipendenza sarebbe divenuto inoppugnabile anche in sede di successivo eventuale provvedimento negativo di pensione privilegiata…".
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Ecco alcuni brani:
1) - Il Ministero della Difesa, costituitosi in giudizio, eccepiva il difetto di giurisdizione e faceva presente che il citato decreto del Ministero della Difesa era stato impugnato anche innanzi al T.A.R. Catania, vertendo in materia di equo indennizzo.
2) - Con memoria depositata in data 07.09.2015, il ricorrente, precisava che la domanda era finalizzata esclusivamente al “…riconoscimento della causa di servizio quale presupposto al diritto di pensione privilegiata che pertanto è l’unico petitum sostanziale nell’ambito di questo giudizio…”.
3) - Il Giudice di primo grado, quindi, riteneva sussistente la giurisdizione (richiamando l’ordinanza n. 4325/2014 delle Sezioni unite della Corte Cassazione) e, in accoglimento parziale del ricorso, riconosceva dipendente da causa di servizio, ai fini della pensione privilegiata, la patologia “spondilosi cervicale”.
4) - Nell’appello, il Ministero della difesa affermava che l’appellato, attualmente in servizio, non aveva formulato istanza di trattamento pensionistico privilegiato, né risultava prossimo alla pensione.
5) - Con memoria depositata il 22-11-2016, l’appellato affermava che:
- • contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero della Difesa, il decreto n° 164/N del 21.01.2013 non era relativo solo all'equo indennizzo in quanto l'art. 12 del DPR n. 461/2001 sanciva che il procedimento di accertamento della causa di servizio di infermità era unico e definitivo sia ai fini della concessione dell'equo indennizzo che della pensione privilegiata; inoltre stesso Ministero, nelle "avvertenze" allegate al suddetto decreto, chiaramente aveva precisato: "…decorso inutilmente il termine per l'eventuale ricorso al TAR, il giudizio sulla dipendenza sarebbe divenuto inoppugnabile anche in sede di successivo eventuale provvedimento negativo di pensione privilegiata…";
- • il riconoscimento della causa di servizio era il primo atto amministrativo necessario e propedeutico alla concessione della pensione privilegiata con la conseguenza che, in presenza di un diniego, come quello opposto dal Ministero con il decreto n°164/N, valevole, ai sensi dell'art. 12 del DPR n. 461/2001, anche ai fini della pensione privilegiata, l'appellato, anche cessando dal servizio, non avrebbe potuto presentare istanza di trattamento pensionistico privilegiato. Per tali ragioni, insisteva, quindi, per il rigetto dell’appello.
La Corte dei Conti d'Appello per la Sicilia precisa:
6) - Nel caso in questione il soggetto ha ritenuto di poter far valere il suo diritto a pensione privilegiata e ha manifestato un interesse concreto e attuale ad un immediato accertamento di tale presupposto che, con il suo concretizzarsi, cristallizza una posizione giuridica di vantaggio ed in quanto tale meritevole di immediata tutela.
7) - Il Collegio, quindi, non può che ribadire, facendo applicazione di un pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale, che è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non solo la domanda di accertamento della causa di servizio proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell'ente previdenziale al pagamento del trattamento pensionistico,
- ) - ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio quale presupposto della spettanza del trattamento pensionistico privilegiato (Cassazione civile, SS.UU. 6 marzo 2009 n. 5467).
8) - Nella fattispecie, inoltre, il Ministero della Difesa (proprio perchè l’art. 12 del d.p.r. n. 461/2001 aveva previsto che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia o di una lesione costituiva accertamento definitivo, anche nel caso in cui vi fosse da parte dell’interessato una successiva istanza volta ad ottenere solo l’equo indennizzo e/o il trattamento pensionistico privilegiato) nelle "avvertenze" del citato decreto n° 164/N del 21.01.2013, ha chiaramente affermato che "…decorso inutilmente il termine per l'eventuale ricorso al TAR, il giudizio sulla dipendenza sarebbe divenuto inoppugnabile anche in sede di successivo eventuale provvedimento negativo di pensione privilegiata…".
9) - Quanto all’affermazione dell’appellante (secondo cui la sentenza impugnata trova “…il proprio limite sancito dall'art. 71 lett. b) del regio decreto 1038 del 1933...”), si osserva che
- ) - la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione e delle Sezioni d’appello di questa Corte ha ridimensionato la questione della necessità della previa domanda ex art. 71 lett. B del predetto R.D., valutando l’ammissibilità del ricorso pur in assenza di un formale provvedimento dell’Amministrazione e sottolineando come sarebbe un inutile formalismo subordinare la proponibilità del ricorso alla preesistenza del provvedimento amministrativo, tenuto conto che il giudizio pensionistico, formalmente modellato come giudizio di impugnazione, è, nella sostanza, un giudizio pieno sul rapporto (Cass. sent. 10.05.1993 n. 5329; Corte conti, Sez. I, sent. n. 206 del 2002 e n. 171/2015, n° 120/A/2015 di questa Corte).
Per completezza vi invito ha leggere il tutto qui sotto.
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SEZIONE DI APPELLO PER LA SICILIA SENTENZA 30 14/02/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SEZIONE DI APPELLO PER LA SICILIA SENTENZA 30 2017 PENSIONI 14/02/2017
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte dei conti
Sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana
composta dai sigg. magistrati:
dott. Giovanni COPPOLA - Presidente
dott. Vincenzo LO PRESTI - Consigliere-relatore
dott. Tommaso BRANCATO - Consigliere
dott. Valter DEL ROSARIO - Consigliere
dott. Guido PETRIGNI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
Sentenza N.30/A/2017
nel giudizio d’appello, in materia di pensioni, iscritto al n. 5626/P del registro di segreteria promosso dal Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, con sede in Roma, Viale dell'Esercito, 186, rappresentato e difeso, in base al Decreto dirigenziale 18 giugno 2014 del Direttore Generale di PREVIMIL, dal Direttore del II Reparto, dott.ssa Antonella Isola, contro E. C., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Di Francesco il quale chiede che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 del c.p.c., le comunicazioni gli vengano effettuate presso la casella di posta elettronica certificata
antoniodifrancesco@avvocatimistretta.it ovvero al numero di fax 0921/381602, per la riforma della sentenza n. 370/2016, emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione siciliana, in data 20-04-2016, notificata il 02-05-2016.
Visti tutti gli atti e documenti di causa.
Uditi, nella pubblica udienza del 19-01-2017, il relatore, consigliere Vincenzo Lo Presti, e l’avv. Antonio Di Francesco.
FATTO
Con ricorso proposto innanzi alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione siciliana, il sig. E. C., in servizio nell’Arma dei Carabinieri , chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità: “gastroduodenite erosiva”, “sinusite mascellare, frontale e rinofaringite cronica”, “ernia iatale”, “esofagite peptica erosiva da reflusso di secondo grado” e “artrosi cervicale a modica incidenza funzionale”.
A tal fine, impugnava il decreto del Ministero della Difesa n. 164 del 21.01.2013 che, nel richiamare il parere del Comitato tecnico per le cause di servizio, espresso nell’adunanza n. 98/2012 del 09.09.2012 e quello espresso nell’adunanza n. 483/2012 del 21.11.2012, aveva dichiarato non dipendenti da causa di servizio le predette infermità ed aveva rigettato la domanda di concessione dell’equo indennizzo.
Il Ministero della Difesa, costituitosi in giudizio, eccepiva il difetto di giurisdizione e faceva presente che il citato decreto del Ministero della Difesa era stato impugnato anche innanzi al T.A.R. Catania, vertendo in materia di equo indennizzo.
Con memoria depositata in data 07.09.2015, il ricorrente, precisava che la domanda era finalizzata esclusivamente al “…riconoscimento della causa di servizio quale presupposto al diritto di pensione privilegiata che pertanto è l’unico petitum sostanziale nell’ambito di questo giudizio…”.
Il Giudice di primo grado, quindi, riteneva sussistente la giurisdizione (richiamando l’ordinanza n. 4325/2014 delle Sezioni unite della Corte Cassazione) e, in accoglimento parziale del ricorso, riconosceva dipendente da causa di servizio, ai fini della pensione privilegiata, la patologia “spondilosi cervicale”.
Nell’appello, il Ministero della difesa affermava che l’appellato, attualmente in servizio, non aveva formulato istanza di trattamento pensionistico privilegiato, né risultava prossimo alla pensione.
Aggiungeva che, con sentenza n. 422/2016, la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione siciliana, riferendosi alla citata sentenza n. 4325/2014 delle Sezioni unite della Corte Cassazione, aveva affermato che “…la Suprema Corte, ai fini del radicarsi della giurisdizione, ha enfatizzato il collegamento costituito dalla materia riconoscendo la giurisdizione della Corte dei Conti non solo quando l'accertamento giudiziale sia proposto unitamente alla richiesta di pensione di privilegio ma anche quando l'accertamento giudiziale della dipendenza da causa di servizio sia proposto da solo, purché finalizzato all'accertamento del diritto a pensione di privilegio, senza che possa minimamente rilevare la circostanza che il ricorrente sia ancora in servizio...”; inoltre, con sentenza n. 776/2015, sempre la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione siciliana, aveva anche precisato che “…In buona sostanza, il fatto che la domanda giudiziale non sia sovrapponibile a quella formulata in via amministrativa rende evidente che il ricorrente chiede tutela, anche riguardo allo scopo-mezzo (il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta), senza aver mai manifestato interesse rispetto allo scopo-fine (la pensione privilegiata) e che, pertanto, il Giudice - individuato proprio grazie al riferimento all’interesse alla pensione privilegiata - non può scrutinare la fondatezza di una pretesa strumentale rispetto a un interesse mai oggettivamente manifestato. In altri termini, per la mancanza della domanda amministrativa di pensione privilegiata, il collegamento oggettivo tra diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità denunciata e lesione dell’interesse pensionistico è insussistente sul piano sostanziale. A ciò va aggiunto che se si ritenesse ammissibile una domanda giudiziale avulsa dalla conformazione del rapporto sostanziale riguardo al quale è chiesta la tutela, vale a dire non sovrapponibile a un assetto di interessi oggettivamente manifestati sul piano sostanziale (dove, invece, mancando la domanda pensionistica, manca l’oggettiva manifestazione dell’interesse pensionistico), si otterrebbe il distorto risultato secondo cui, nel caso di accertamento, da parte del Giudice contabile, della dipendenza da causa di servizio di una infermità (scopo-mezzo), l’interessato potrebbe, comunque, avvalersi di tale pronuncia anche per ottenere altri benefici (cioè, altro scopo-fine), il cui riconoscimento è subordinato alla sussistenza dello stesso presupposto (cioè, dello stesso scopo-mezzo)….”; infine, l’art. 71, primo comma, lettera b) del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 prevedeva che i ricorsi in materia di pensioni non erano ammessi quando “…si propongano domande sulle quali non siasi provveduto in sede amministrativa…” e, nella fattispecie, il ricorrente aveva unicamente chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte e la conseguente liquidazione del beneficio dell'equo indennizzo (infatti, la necessità di accertare la dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte, anche ai fini della pensione privilegiata, era stata dichiarata, per la prima volta, nel ricorso introduttivo, non essendo tale finalità mai stata menzionata in sede amministrativa); in conseguenza, la sentenza impugnata trovava “…il proprio limite sancito dall'art. 71 lett. b) del regio decreto 1038 del 1933...” .
Per tali ragioni, l’appellante chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.
Con memoria depositata il 22-11-2016, l’appellato affermava che:
• contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero della Difesa, il decreto n° 164/N del 21.01.2013 non era relativo solo all'equo indennizzo in quanto l'art. 12 del DPR n. 461/2001 sanciva che il procedimento di accertamento della causa di servizio di infermità era unico e definitivo sia ai fini della concessione dell'equo indennizzo che della pensione privilegiata; inoltre stesso Ministero, nelle "avvertenze" allegate al suddetto decreto, chiaramente aveva precisato: "…decorso inutilmente il termine per l'eventuale ricorso al TAR, il giudizio sulla dipendenza sarebbe divenuto inoppugnabile anche in sede di successivo eventuale provvedimento negativo di pensione privilegiata…";
• il riconoscimento della causa di servizio era il primo atto amministrativo necessario e propedeutico alla concessione della pensione privilegiata con la conseguenza che, in presenza di un diniego, come quello opposto dal Ministero con il decreto n°164/N, valevole, ai sensi dell'art. 12 del DPR n. 461/2001, anche ai fini della pensione privilegiata, l'appellato, anche cessando dal servizio, non avrebbe potuto presentare istanza di trattamento pensionistico privilegiato. Per tali ragioni, insisteva, quindi, per il rigetto dell’appello.
DIRITTO
Preliminarmente, si osserva che:
• l’equo indennizzo costituisce un peculiare beneficio economico attribuito all’impiegato che, per infermità o lesione contratta per causa di servizio, abbia subito una perdita o menomazione permanente della sua integrità psicofisica; è costituito dalla corresponsione di una somma di denaro una tantum commisurata alla gravità della menomazione subita e alla retribuzione percepita dall’avente diritto al momento della domanda; si tratta di un provvedimento di ristoro economico, di natura non previdenziale, concesso dall’Amministrazione ai propri dipendenti che, per fatti di servizio, abbiano riportato una menomazione alla propria integrità psicofisica, ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle “A” o “B” annesse al d.p.r. n. 834/1981, prescindendo dalla responsabilità a titolo di colpa o dolo del datore di lavoro (Consiglio di Stato, adunanza plenaria 16.07.1993 n. 9): per tale motivo si parla di indennizzo e non di risarcimento;
• la pensione privilegiata, invece, è quel particolare diritto patrimoniale che sorge, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, in capo al dipendente affetto da lesioni o infermità, sempre causalmente ricollegabili a fatti di servizio e che lo abbiano reso anche inabile allo stesso; per i militari, invece, è previsto un regime di favore disciplinato dagli artt. 67 ss del d.p.r. n. 1092/1973 che dà diritto alla pensione privilegiata anche se le infermità lamentate non rendano il dipendente inabile al servizio purchè siano ascrivibili alla tabella “A”, annessa al d.p.r. n. 834/1981.
In particolare, le Sezioni Riunite di questa Corte nella sentenza n. 106/B del 02.08.1979, nel cogliere la differente natura dei citati istituti, hanno chiarito che “…l’equo indennizzo trova il suo fondamento nella disciplina del rapporto di impiego ed è estraneo al trattamento di quiescenza sia normale che privilegiato col quale è in contrapposizione concettuale e teleologica, pur essendo con esso compatibile quando il dipendente interrompa la prestazione di servizio per effetto delle menomazioni…”.
Inoltre, l’art. 5 bis della legge n. 472/1987, nel prevedere che i giudizi collegiali adottati dalle commissioni mediche ospedaliere sono da considerarsi definitivi, ai fini del riconoscimento delle infermità per la dipendenza della causa di servizio, ha fatto espressamente salvo il parere del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell’equo indennizzo, lasciando evidentemente aperta la possibilità di giudizi divergenti ai fini della concessione dei diversi benefici, senza che il contrasto di valutazione si risolva in una violazione dei principi del giusto processo, considerato che gli istituti de quibus poggiano su presupposti differenti.
Di recente, poi, il legislatore, con l’art. 12 del d.p.r. n. 461/2001, ha sancito l’unicità dell’accertamento, prevedendo espressamente che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia o di una lesione per la quale debba pronunciarsi il Comitato di Verifica, già Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie, costituisce accertamento definitivo anche nel caso in cui vi sia da parte dell’interessato una successiva istanza volta ad ottenere solo l’equo indennizzo e/o il trattamento pensionistico privilegiato.
Ciò premesso, si osserva che, nel ricorso esaminato dal Giudice di prime cure, come meglio precisato nella memoria depositata dal ricorrente in data 07.09.2015, è stato lamentato il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio quale presupposto indefettibile per la concessione del diritto alla pensione privilegiata ordinaria.
Prima dell’entrata in vigore del DPR n. 461 del 2001, le procedure per il riconoscimento dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata erano diverse e separate fra loro; solo con l’entrata in vigore della citata norma, la procedura è stata unificata e razionalizzata dal legislatore, per cui il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio.
Inoltre, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 4325/14, hanno precisato che, ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti, non rileva la circostanza che il ricorrente sia ancora in servizio, non potendosi negare al personale ancora in servizio il diritto alla tutela giurisdizionale volta all’accertamento del presupposto necessario – il riconoscimento della causa di servizio, appunto – per poter successivamente fare valere in giudizio il diritto a pensione privilegiata.
Nel caso in questione il soggetto ha ritenuto di poter far valere il suo diritto a pensione privilegiata e ha manifestato un interesse concreto e attuale ad un immediato accertamento di tale presupposto che, con il suo concretizzarsi, cristallizza una posizione giuridica di vantaggio ed in quanto tale meritevole di immediata tutela.
Il Collegio, quindi, non può che ribadire, facendo applicazione di un pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale, che è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non solo la domanda di accertamento della causa di servizio proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell'ente previdenziale al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio quale presupposto della spettanza del trattamento pensionistico privilegiato (Cassazione civile, SS.UU. 6 marzo 2009 n. 5467).
Nella fattispecie, inoltre, il Ministero della Difesa (proprio perchè l’art. 12 del d.p.r. n. 461/2001 aveva previsto che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia o di una lesione costituiva accertamento definitivo, anche nel caso in cui vi fosse da parte dell’interessato una successiva istanza volta ad ottenere solo l’equo indennizzo e/o il trattamento pensionistico privilegiato) nelle "avvertenze" del citato decreto n° 164/N del 21.01.2013, ha chiaramente affermato che "…decorso inutilmente il termine per l'eventuale ricorso al TAR, il giudizio sulla dipendenza sarebbe divenuto inoppugnabile anche in sede di successivo eventuale provvedimento negativo di pensione privilegiata…".
Quanto all’affermazione dell’appellante (secondo cui la sentenza impugnata trova “…il proprio limite sancito dall'art. 71 lett. b) del regio decreto 1038 del 1933...”), si osserva che la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione e delle Sezioni d’appello di questa Corte ha ridimensionato la questione della necessità della previa domanda ex art. 71 lett. B del predetto R.D., valutando l’ammissibilità del ricorso pur in assenza di un formale provvedimento dell’Amministrazione e sottolineando come sarebbe un inutile formalismo subordinare la proponibilità del ricorso alla preesistenza del provvedimento amministrativo, tenuto conto che il giudizio pensionistico, formalmente modellato come giudizio di impugnazione, è, nella sostanza, un giudizio pieno sul rapporto (Cass. sent. 10.05.1993 n. 5329; Corte conti, Sez. I, sent. n. 206 del 2002 e n. 171/2015, n° 120/A/2015 di questa Corte).
In conseguenza, l’appello deve essere respinto e le spese, che seguono la soccombenza, si liquidano in € 800,00, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore dell’appellato.
P. Q. M.
La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando rigetta l’appello risultante dall’epigrafe e condanna la parte appellante al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 800,00, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore dell’appellato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2017.
L’Estensore Il Presidente
F.TO (Vincenzo Lo Presti) F.TO (Giovanni Coppola)
Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.
Palermo,14/02/2017
Il Direttore della Segreteria
F.TO (dott. Fabio Cultrera)