Ricorso pensione già congedati
Inviato: mer apr 12, 2017 8:45 am
Buon giorno,
ho ricevuto la seguente email dall'avvocato Mandolesi, cosa ne pensate, sarà il solito buco nell'acqua...
Gentile Assistito,
Faccio seguito alla intercorsa corrispondenza per segnalare quanto segue.
E’ un fatto notorio che per i dipendenti del Comparto sicurezza e difesa non sono state ancora avviate le procedure di concertazione per istituire le c.d. forme pensionistiche complementari su base collettiva (i c.d. Fondi pensione) e, pertanto, questi lavoratori – a differenza di tutti gli altri dipendenti pubblici – non potranno, se ancora in servizio, e non hanno potuto, se già collocati in congedo, compensare il minore importo della pensione da percepire o percepita per effetto del mutato sistema di calcolo della stessa, da “retributivo” a “contributivo”.
Ecco perché, nel corso degli ultimi nove anni, sono stati patrocinati vari giudizi amministrativi e, da ultimo, pensionistici, tutti finalizzati alla censura di questo illegittimo inadempimento.
Ed ora, proprio con riferimento a questi ultimi giudizi (ricorsi Pensioni - Risarcimento danni), instaurati dinanzi alla Magistratura contabile, è emerso che:
- alcune delle Corti dei Conti territoriali presso cui sono stati depositati i primi ricorsi (Toscana e Marche) hanno già emesso le rispettive sentenze, non del tutto positive;
- in particolare, il Giudice pur riconoscendo “la sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti” e, soprattutto, che “il comportamento dilatorio dell’amministrazione pubblica risulta oggettivamente sussistente”, ritiene inammissibile il ricorso poiché “i ricorrenti sono, all’attualità, carenti di interesse a ricorrere, essendo gli stessi in servizio”: cioè, da un lato, afferma che “sia la domanda principale dei ricorrenti che quella risarcitoria, sono sostenute da un evidente interesse”, dall’altro, però, rileva che le predette domande “mancano del requisito dell’attualità, poiché nel lasso di tempo necessariamente intercorrente tra la fase attuale e la data del loro collocamento a riposo sono ipotizzabili successivi interventi di settore in materia previdenziale, che renderebbero la presente pronuncia inutiliter data”.
- il Giudice ritiene che l’invocato diritto dei ricorrenti a vedersi calcolare il trattamento pensionistico secondo il sistema retributivo sino all’effettiva attuazione della previdenza complementare, potrà essere valutato in sede giudiziale solo se e al momento in cui gli stessi avranno titolo a pensione, ovvero, in occasione della domanda di pensione o della liquidazione della pensione stessa (vd.: Corte dei Conti Marche, sent. n. 10/2017).
Pertanto, gli unici che in questo momento possono validamente adire (con un nuovo ricorso) la Magistratura contabile per far censurare quest’illegittimo inadempimento da parte delle Amministrazioni tenute all’istituzione della c.d. Previdenza complementare/integrativa sono solo gli appartenenti al Comparto sicurezza e difesa (Carabinieri, Forze Armate, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria) che – come nel Suo caso – sono stati già posti in congedo e stanno percependo una pensione calcolata secondo il sistema “misto” o “contributivo puro” (retributivo fino al 31.12.1995 e/o contributivo dall’01.01.1996).
Trovandosi in queste condizioni, per poter aderire al ricorso in oggetto dovrà – una volta scaricati i documenti dai link sottostanti – compilare e firmare, in originale, negli appositi spazi ivi indicati, la Lettera di trasmissione, la Scheda contenente i dati personali, la Procura speciale e l’Istanza (a provvedere in sede amministrativa); ed eseguire il Bonifico richiesto.
Dovrà poi spedire, entro il 30 aprile p.v., con Raccomandata A/R, allo:
Studio Legale Mandolesi
Avv. Roberto Mandolesi
Via Paolo Emilio n. 34
00192 Roma
Il Fondo spese da Lei dovuto per la trattazione della pratica, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, è pari 400,00 (quattrocento) euro.
La predetta somma, già comprensiva del CPA (4%), dell’IVA (22%) e delle spese di notifica, dovrà essere corrisposta mediante bonifico da accreditare sul conto corrente BNL - Roma, intestato a “Avv. Roberto Mandolesi”, avente le seguenti coordinate bancarie:
ho ricevuto la seguente email dall'avvocato Mandolesi, cosa ne pensate, sarà il solito buco nell'acqua...
Gentile Assistito,
Faccio seguito alla intercorsa corrispondenza per segnalare quanto segue.
E’ un fatto notorio che per i dipendenti del Comparto sicurezza e difesa non sono state ancora avviate le procedure di concertazione per istituire le c.d. forme pensionistiche complementari su base collettiva (i c.d. Fondi pensione) e, pertanto, questi lavoratori – a differenza di tutti gli altri dipendenti pubblici – non potranno, se ancora in servizio, e non hanno potuto, se già collocati in congedo, compensare il minore importo della pensione da percepire o percepita per effetto del mutato sistema di calcolo della stessa, da “retributivo” a “contributivo”.
Ecco perché, nel corso degli ultimi nove anni, sono stati patrocinati vari giudizi amministrativi e, da ultimo, pensionistici, tutti finalizzati alla censura di questo illegittimo inadempimento.
Ed ora, proprio con riferimento a questi ultimi giudizi (ricorsi Pensioni - Risarcimento danni), instaurati dinanzi alla Magistratura contabile, è emerso che:
- alcune delle Corti dei Conti territoriali presso cui sono stati depositati i primi ricorsi (Toscana e Marche) hanno già emesso le rispettive sentenze, non del tutto positive;
- in particolare, il Giudice pur riconoscendo “la sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti” e, soprattutto, che “il comportamento dilatorio dell’amministrazione pubblica risulta oggettivamente sussistente”, ritiene inammissibile il ricorso poiché “i ricorrenti sono, all’attualità, carenti di interesse a ricorrere, essendo gli stessi in servizio”: cioè, da un lato, afferma che “sia la domanda principale dei ricorrenti che quella risarcitoria, sono sostenute da un evidente interesse”, dall’altro, però, rileva che le predette domande “mancano del requisito dell’attualità, poiché nel lasso di tempo necessariamente intercorrente tra la fase attuale e la data del loro collocamento a riposo sono ipotizzabili successivi interventi di settore in materia previdenziale, che renderebbero la presente pronuncia inutiliter data”.
- il Giudice ritiene che l’invocato diritto dei ricorrenti a vedersi calcolare il trattamento pensionistico secondo il sistema retributivo sino all’effettiva attuazione della previdenza complementare, potrà essere valutato in sede giudiziale solo se e al momento in cui gli stessi avranno titolo a pensione, ovvero, in occasione della domanda di pensione o della liquidazione della pensione stessa (vd.: Corte dei Conti Marche, sent. n. 10/2017).
Pertanto, gli unici che in questo momento possono validamente adire (con un nuovo ricorso) la Magistratura contabile per far censurare quest’illegittimo inadempimento da parte delle Amministrazioni tenute all’istituzione della c.d. Previdenza complementare/integrativa sono solo gli appartenenti al Comparto sicurezza e difesa (Carabinieri, Forze Armate, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria) che – come nel Suo caso – sono stati già posti in congedo e stanno percependo una pensione calcolata secondo il sistema “misto” o “contributivo puro” (retributivo fino al 31.12.1995 e/o contributivo dall’01.01.1996).
Trovandosi in queste condizioni, per poter aderire al ricorso in oggetto dovrà – una volta scaricati i documenti dai link sottostanti – compilare e firmare, in originale, negli appositi spazi ivi indicati, la Lettera di trasmissione, la Scheda contenente i dati personali, la Procura speciale e l’Istanza (a provvedere in sede amministrativa); ed eseguire il Bonifico richiesto.
Dovrà poi spedire, entro il 30 aprile p.v., con Raccomandata A/R, allo:
Studio Legale Mandolesi
Avv. Roberto Mandolesi
Via Paolo Emilio n. 34
00192 Roma
Il Fondo spese da Lei dovuto per la trattazione della pratica, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, è pari 400,00 (quattrocento) euro.
La predetta somma, già comprensiva del CPA (4%), dell’IVA (22%) e delle spese di notifica, dovrà essere corrisposta mediante bonifico da accreditare sul conto corrente BNL - Roma, intestato a “Avv. Roberto Mandolesi”, avente le seguenti coordinate bancarie: