cimapier ha scritto:Raggiunto l'etá di 60 anni si chiude il rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età? Parlo di marescialli. Grazie
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Art. 1840
Cessazione dal servizio per limiti di eta'
1. Il personale militare e' collocato a riposo al compimento del sessantesimo anno di eta', fatti salvi gli speciali limiti di eta' previsti per gli ufficiali delle Forze armate dall'articolo 925 all'articolo 928 e per gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n.69.
2. Il personale di cui al comma 1 e' collocato a riposo, con diritto a pensione, al raggiungimento del limite di eta', se in possesso dell'anzianita' contributiva stabilita dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
Si può optare per l’ausiliaria, ma non conviene più, poichè è stata ridotta al 50% ( art. 1, comma 259 della legge n. 190/2014, legge di stabilità 2015, meglio optare per l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, se si rientra nel sistema MISTO (cos' dicono, compreso quelli che credono di rappresentare il personale)
Art. 992
Collocamento in ausiliaria
1. Il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di eta' previsto per il grado rivestito o a domanda, ai sensi dell'articolo 909, comma 4.
2. Il personale militare permane in ausiliaria:
a) fino a 65 anni, se con limite di eta' per la cessazione dal servizio pari o superiore a 60
anni, ma inferiore a 62 anni;
b) fino a 67 anni, se con limite di eta' per la cessazione dal servizio pari o superiore a 62 anni e, comunque, per un periodo non inferiore ai 5 anni.
3. All'atto della cessazione dal servizio, il personale e' iscritto in appositi ruoli dell'ausiliaria, da pubblicare annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con indicazione della categoria, del ruolo di appartenenza, nonche' del grado rivestito. Le pubbliche amministrazioni statali e territoriali, limitatamente alla copertura delle forze in organico, possono avanzare formale richiesta al competente Ministero per l'utilizzo del suddetto personale, nell'ambito della provincia di residenza e in incarichi adeguati al ruolo e al grado rivestito.
4. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di ausiliaria, il personale, all'atto della cessazione dal servizio, manifesta, con apposita dichiarazione scritta, la propria disponibilita' all'impiego presso l'amministrazione di appartenenza e le altre pubbliche amministrazioni.
Art. 1865
Trattamento di quiescenza del personale escluso dall'ausiliaria
1. Per il personale militare escluso dall'istituto dell'ausiliaria di cui all'articolo 992, si applica l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.