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Luogotenente: qualifica o grado?

Inviato: sab ott 16, 2010 12:28 am
da vmax
Il nuovo Codice dell'Ordinamento Militare tra le tante, all'art.629 comma 2 ha introdotto questa sensazionale novità "....fra primi marescialli luogotenenti si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità".
Ma a questo punto non sarebbe più onesto chiamarlo con il suo vero nome, ossia grado!!!!

Re: Luogotenente: qualifica o grado?

Inviato: dom ott 17, 2010 7:07 pm
da vilos
Sempre di qualifica si parla. Conta solo, come prima, il primum inter pares. Ma questo è l'aspetto meno cogente del Luogotenente +29 che prima dell'applicazione dei parametri aveva la voce stipendiale, VII bis + 2 scatti agiuntivi, superiore all'VIII livello del capitano. Ora sta al parametro 139, al pari del tenente mentre il capitano sta al 144.5, percepisce l'indennità integrativa speciale nella misura prevista per il sottotenente,l'importo dello straordinario pari a quello del capitano non omogeneizzato e se percettore di indennità operativa con +29 anni di servizio nella misura prevista per il maggiore, che stipendialmente sta al parametro 150. Come si può vedere e giudicare è una figura ibrida, almeno dal punto di vista amministrativo, che credo non abbia eguali in nessuna amministrazione al mondo. Buono da sfruttare quando fa comodo ma non da retribuire quando comodo non fa.E mi fermo qui, per carità.

Re: Luogotenente: qualifica o grado?

Inviato: sab ott 23, 2010 9:42 am
da vmax
Appunto! Credo che fare il primus inter pares interessi a pochi di sti tempi.... E nn me ne vogliano gli idealisti! Alla fine tutto si impernia sul vile denaro. Per questo cercavo di stimolare i più ad una riflessione sul fatto che sarebbe più corretto, ma soprattutto dignitoso, per una categoria oramai appiattita, bistratta, sempre più ibrida, disgregata ed oltremodo camaleontica, cominciare a perorare la causa dell'istituzione del grado! Ciò con i relativi riconoscimenti che debbono essere attribuiti, ma soprattutto commisurati all'apicalità che detto grado rappresenta per la categoria!

Re: Luogotenente: qualifica o grado?

Inviato: ven nov 05, 2010 6:14 pm
da andreassa
Sono luogotenente e l'altro giorno mi sono sentito umiliato nel vedere a Roma un Luogotenente che faceva servizio a un obbiettivo sensibile.
Scusate lo sfogo

Re: Luogotenente: qualifica o grado?

Inviato: sab nov 06, 2010 12:44 am
da vmax
andreassa ha scritto:Sono luogotenente e l'altro giorno mi sono sentito umiliato nel vedere a Roma un Luogotenente che faceva servizio a un obbiettivo sensibile.
Scusate lo sfogo

....magari pure con lo spallaccio!!! :-((
Mi spiace esimi colleghi, ma abbiamo ne più e ne meno ciò che ci meritiamo! Il rispetto bisogna guadagnarselo!

Re: Luogotenente: qualifica o grado?

Inviato: dom nov 21, 2010 10:33 pm
da iei
c'è anche da dire che fra un pò ci sono più luogotenenti che marescialli a un binario.....sono stati ristretti i gradi (da 6 a 4) per cui si può tranquillamente essere luogotenente a meno di 40 anni di età ed avere altri 20 e passa anni di servizio davanti. Appiattimento generale, quindi, ma non si vogliono fare gradi perchè ci vogliono soldi e la maggior parte vuole quelli.....

Re: Luogotenente: qualifica o grado?

Inviato: mar nov 23, 2010 9:24 pm
da vmax
iei ha scritto:c'è anche da dire che fra un pò ci sono più luogotenenti che marescialli a un binario.....sono stati ristretti i gradi (da 6 a 4) per cui si può tranquillamente essere luogotenente a meno di 40 anni di età ed avere altri 20 e passa anni di servizio davanti. Appiattimento generale, quindi, ma non si vogliono fare gradi perchè ci vogliono soldi e la maggior parte vuole quelli.....


....questo x i pochi fortunati che hanno potuto sfruttare le scelte scellerate (tanto x usare un eufemismo!!) dei nostri vertici e di quei "soloni" della rappresentanza (nn me ne vogliano!!! Ma credo che allo stato delle cose rappresentino solo se stessi, forse!!) che hanno bovinamente avvallato il tutto, atteso che ora ci vogliono ben 15 anni da Masups x diventare Luogotenenti! Il solito cambio in corsa.... della serie chi ha dato, ha dato, chi ha avuto, ha avuto.... scordiamoci il passato!!! ;-)))

Re: Luogotenente: qualifica o grado?

Inviato: mar nov 23, 2010 11:47 pm
da iei
da ora quando? Qualche giorno fa ha messo il grado di luogotenente un collega che a dicembre del 2006 era capo......ammesso che abbia vinto il concorso 2001/2002 ha fatto nel grado di masups 8/9 anni......

Re: Luogotenente: qualifica o grado?

Inviato: mer nov 24, 2010 1:46 pm
da vmax
iei ha scritto:da ora quando? Qualche giorno fa ha messo il grado di luogotenente un collega che a dicembre del 2006 era capo......ammesso che abbia vinto il concorso 2001/2002 ha fatto nel grado di masups 8/9 anni......
D.Lgs. 66/2010 meglio conosciuto come codice dell'ordinamento militare:

Art. 1324 Attribuzione della qualifica di luogotenente ai marescialli aiutanti dell’Arma dei carabinieri
1. I marescialli aiutanti che hanno maturato ovvero maturano, nel corso dell'anno, quindici anni di anzianità di grado e che nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di «eccellente» o giudizio equivalente e nell'ultimo biennio non hanno riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del «rimprovero» e non si trovano nelle condizioni di cui all’ articolo 1325, sono ammessi alla procedura selettiva per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente.

In realtà questo articolo recepisce una norma precedente che già prevedeva che chi avesse un'anzianità Masups 2002 dovesse maturare 9 anni nel grado, per il 2003 dieci, per il 2004 si passava a 11, e dal 2008 si arrivava, per l'appunto, a regime ai fatidici 15 anni!
Per questo dicevo che i baby luogotenenti sono ormai una cosa passata. D'altra parte il conto è presto fatto, se consideriamo un ragazzo che si arruola a 23 anni, ammesso e concesso che passi sempre in 1^ valutazione, ci vogliono:
2 anni x l'avanzamento a mar.ord. (25);
7 anni x l'avanzamento a mar.capo (32);
8 anni x l'avanzamento a masups (40);
15 anni x l'avanzamento a luogotenente (55).

Re: Luogotenente: qualifica o grado?

Inviato: mar lug 16, 2013 3:42 pm
da panorama
Per notizia (quanto sotto è un testo di un parere reso a seguito di un ricorso straordinario al PDR).

"Il primo maresciallo dell’Esercito, collocato in congedo assoluto per infermità a decorrere dal 30 agosto 2005, ha presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato per l’annullamento della nota ministeriale del 24 giugno 2010, con cui gli è stata negata l’attribuzione della qualifica di luogotenente."
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L’articolo 6 bis dello stesso decreto legislativo prevede (art. 6 bis, comma 2, come modificato dall’articolo 13, comma 3 del d.lgs. n. 193/2003), che ai primi marescialli, trascorsi 14 anni di permanenza nel grado se valutati e giudicati idonei, viene attribuita la qualifica di “luogotenente” a decorrere dal giorno successivo al compimento del quindicesimo anno di permanenza nel grado.

Il medesimo articolo, al comma 5 stabilisce, poi, che ai primi marescialli luogotenenti, siano attribuiti incarichi di più rilevante responsabilità.

Da quanto detto risulta evidente che la qualifica di luogotenente non possa essere considerata un grado, ma solo un riconoscimento che consente di rivestire un rango preminente sui pari grado, come previsto dal comma 6 dello stesso articolo 6 bis del d.lgs. n. 196/95.

Questa Sezione ritiene, quindi, che l’Amministrazione abbia interpretato correttamente la norma invocata, peraltro abrogata, come l’intera legge n. 196/95 dell’art. 2268, comma 1 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 pubblicato sulla G.U. 8 maggio 2010, n. 106, ed entrato in vigore 5 mesi dopo tale pubblicazione.

Re: Luogotenente: qualifica o grado?

Inviato: mer lug 17, 2013 8:40 am
da ORIGLIO FRANCESCO
andreassa ha scritto:Sono luogotenente e l'altro giorno mi sono sentito umiliato nel vedere a Roma un Luogotenente che faceva servizio a un obbiettivo sensibile.
Scusate lo sfogo

....perché umiliato, e cosa intende per "obiettivo sensibile". Evidentemente a Roma ci sono più Luog. che App. e C.ri...
Saluti.

Re: Luogotenente: qualifica o grado?

Inviato: mer lug 17, 2013 8:21 pm
da Enzo_
Ma un luogotenente, cosa potrebbe fare diversamente da un altro maresciallo nei Carabinieri? Comandare una tenenza, una compagnia?


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Re: Luogotenente: qualifica o grado?

Inviato: mer lug 17, 2013 8:58 pm
da pietro17
Io avevo visto, anni fa, un generale Gdf decidere il colore per imbiancare le scale dell'ex legione allievi ora sede del com gen. Poveraccio un gen a due stelle fare l'imbianchino. Che umiliazione.
Se c'è l'inflazione di gradi o qualifiche questi dovranno anche aprire le porte. Fossero anche le carraie.
Saluti.


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Re: Luogotenente: qualifica o grado?

Inviato: mer lug 17, 2013 11:45 pm
da aeronatica
Per ampia conoscenza e nel tentativo di rispondere al quesito si trascrive quanto precisato recentemente dal T.A.R per il Lazio di Roma Sezione I bis che ha chiarito nel merito che luogotenente è un grado!!
Preciso inoltre che detta sentenza è stata oggetto di appello da parte del Ministero e quindi la questio non è in giudicato.

N. 06483/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00091/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 91 del 2008, proposto da:
Giannotte Corrado, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Lampiasi, Gianluca Adamo, con domicilio eletto presso Andrea Lampiasi in Roma, via A. Crivellucci 21;

contro
Ministero della Difesa, NON COSTITUITO;

per l'annullamento

del provvedimento di mancata valutazione ai fini del conferimento della qualifica di luogotenente per cessazione dal servizio permanente per infermita'

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2012 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, maresciallo dell’Aeronautica Militare, giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare e collocato in congedo assoluto a decorrere dal 10 gennaio 2006, impugna il provvedimento prot. 03-II/62007 con il quale la Direzione Generale per il Personale Militare non lo “valutato per il conferimento della qualifica di luogotenente in quanto cessato dal servizio permanente durante i lavori della commissione permanente per l’avanzamento dei sottufficiali”.

L’interessato deduce violazione di legge, eccesso di potere e sviamento.

Come seguono le censure articolate in ricorso:

a)i tempi dell’Amministrazione sono stati così lunghi che al momento della valutazione egli, per gravissimi motivi di salute, è stato giudicato completamente inidoneo al servizio militare e nemmeno posto in valutazione per l’avanzamento al grado di “luogotenente”;

b)il DPR n. 302/2004 indica espressamente la luogotenenza come grado e non come qualifica, sicché egli aveva diritto alla valutazione;

c)la lungaggine del procedimento di valutazione ha creato i presupposti per una disparità di trattamento nei confronti di chi ha potuto, invece, beneficiare di una celere valutazione;

d)perdendo l’avanzamento di grado, si sono perse anche ingenti somme di danaro che rendono più difficile la tutela previdenziale;

e)sono stati violati i precetti di imparzialità e logicità dell’azione amministrativa;

f)errata s’appalesa la definizione di “qualifica alla luogotenenza” in palese violazione del R.D.L. 1971 del 1919 e delle tabelle allegate al dpr n. 302/2004;

g)l’art. 39 della L. n. 212/1983 prevede che il sottufficiale incluso nei quadri di avanzamento debba essere promosso anche se sopravvenga il decesso o la permanente inabilità fisica; idoneo principio, in merito al diritto di acquisire il grado superiore, è previsto anche dal D.Lvo n. 196/1995;

h)sono stati violati i termini di conclusione del procedimento amministrativo.

All’udienza del 30 maggio 2012 la causa è passata in decisione.

IL RICORSO È FONDATO.

Il ricorrente ha partecipato alla procedura di avanzamento per il conferimento della “qualifica di luogotenente”, aliquota 31/12/2005.

L’Amministrazione resistente ha escluso il ricorrente dalla procedura di avanzamento al grado di Luogotenente essendo stato, costui, dichiarato permanentemente inabile al servizio incondizionato e collocato a riposo.

L’esclusione dallo scrutinio è stata motivata sulla scorta di una “giurisprudenza consolidata” secondo cui “condizione necessaria per il conferimento delle promozioni è la persistenza attuale del rapporto di servizio, posto che finalità precipua delle promozioni stesse è la migliore utilizzazione del personale nell’interesse dell’Amministrazione per cui il dipendente collocato a riposo prima dello scrutinio non può essere promosso, anche se le promozioni decorrono da data anteriore a quella della risoluzione del rapporto”.

Orbene, non è contestato, in punto di fatto, che il ricorrente fosse in possesso, alla data del 31 dicembre 2005, dei requisiti di base per essere valutato ai fini dell’avanzamento al grado superiore.

Egli è stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare e collocato in congedo assoluto a decorrere dal 10 gennaio 2006.

Neppure è in dubbio, al Collegio, che la “luogotenenza” (per il conferimento della quale è stata indetta la procedura di avanzamento al 31 dicembre 2005) costituisca un “grado” e non una “qualifica”, tanto ricavandasi per tabulas dal D.M. 18 aprile 2002 e dal D.P.R. 5 novembre 2004, n. 302.

L’esclusione appare, al Collegio, illogica, irragionevole e priva di fondamento normativo.

Recita l’art. 21 del D.Lvo 12 maggio 1995, n. 196 (ratione temporis vigente):

“1.Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente giudicato idoneo, iscritto nel quadro di avanzamento e non promosso, che non può essere ulteriormente valutato perché raggiunto dai limiti di età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o perché deceduto, è promosso al grado superiore del ruolo di appartenenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso.

2.Con le stesse modalità la promozione di cui al comma 1 è conferita, previo giudizio di idoneità, al personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente che, avendo maturata l'anzianità per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, non può esservi incluso perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato ovvero perché deceduto, nonché al personale che, incluso in aliquota, venga a trovarsi nelle stesse condizioni anteriormente alla iscrizione nei quadri di avanzamento”.

Statuisce l’art. 17 del medesimo decreto:

“Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente, da valutare per l'avanzamento, deve essere incluso in apposite aliquote definite con decreto ministeriale al 31 dicembre di ogni anno.

Nelle aliquote di valutazione è incluso tutto il personale che alla data del 31 dicembre abbia soddisfatto alle condizioni di cui all'art. 16.

Non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente che sia rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitto non colposo, o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o sia sospeso dal servizio o dall'impiego, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni.

Qualora durante i lavori della commissione e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente venga a trovarsi nelle situazioni previste dal terzo comma, la commissione sospende la valutazione o cancella il personale interessato dal quadro d'avanzamento, se questo è stato formato. Al di fuori dei predetti casi, le commissioni competenti ritengano eccezionalmente di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione indicandone i motivi. Al personale è data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.

Omissis ….”

Le disposizioni in commento (cfr art. 21, c. 2°, D.Lvo n. 196/1995, ratione temporis vigente) prevedono testualmente (in claris non fit interpretatio) che la promozione al grado superiore è conferita, previo giudizio di idoneità, al personale appartenente ai ruoli dei marescialli che, avendo maturata l'anzianità per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, non può esservi incluso perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato.

Il ricorrente si trovava nelle condizioni oggettive per essere sottoposto allo scrutinio, ferma restando la natura discrezionale della valutazione e l’incertezza del suo esito.

Le disposizioni di cui sopra individuano, altresì, in modo chiaro ed in equivoco, le cause di esclusione del personale dall’aliquota di avanzamento.

Trattandosi di norma che incide sullo status del lavoratore, condizionandone lo sviluppo di carriera, essa deve intendersi di stretta interpretazione.

La decisione dell’Amministrazione di escludere il sig. Giannotte dalla procedura di valutazione per l’avanzamento al grado di Luogotenente non trova, pertanto, alcun fondamento normativo.

Essa s’appalesa, altresì, irragionevole ed illogica.

L’esclusione dall’aliquota di avanzamento si concretizzerebbe, infatti, in una irragionevole compromissione e compressione delle aspettative morali, economiche e previdenziali del militare che appaiono, nel contemperamento degli interessi in gioco, eccessivamente sacrificate dall’Amministrazione senza una plausibile esigenza che non sia stata quella di un generico riferimento alla “migliore utilizzazione del personale”.

Il Collegio ritiene che, nella particolarità della fattispecie esaminata, il ricorrente abbia, dunque, maturato, tenuto conto delle condizioni in cui è maturata la vicenda, titolo alla valutazione de qua.

L’orientamento giurisprudenziale (risalente) evocato dall’Amministrazione nel provvedimento impugnato non appare al Collegio conferente, ovvero del tutto pertinente, essendosi formato con riferimento al rapporto di pubblico impiego non militarizzato e con riguardo a fonti normative non sovrapponibili a quelle che regolano puntualmente la presente controversia.

Il provvedimento impugnato è, pertanto, illegittimo, e va, perciò, annullato con l’effetto che l’Amministrazione dovrà procedere alla valutazione del ricorrente inserito nell’aliquota di avanzamento al 31 dicembre 2005 per l’avanzamento al grado di luogotenente.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi in motivazione.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 2000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Re: Luogotenente: qualifica o grado?

Inviato: lun feb 17, 2014 12:17 pm
da panorama
Un tempo era così
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DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 198
Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri. (GU n.122 del 27-5-1995 - Suppl. Ordinario n. 61 )

note:

Entrata in vigore del decreto: 11-6-1995
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“le funzioni svolte e i compiti demandati ai sottufficiali dei Carabinieri (di cui agli artt. 12 e 13 del decreto legislativo n. 198 del 1995) differiscono sensibilmente da quelli previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto legislativo n. 196 del 1995 e affidati ai sottufficiali delle altre Forze Armate”;


LEGGIAMO ciò che riguarda l'Arma dei CC.

Testo in vigore dal: 11-6-1995
al: 13-4-2001

Art. 12.
Ruolo degli ispettori

1. Il ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri e' articolato in quattro gradi che assumono le seguenti denominazioni:
a) maresciallo;
b) maresciallo ordinario;
c) maresciallo capo;
d) maresciallo aiutante, sostituto ufficiale di Pubblica Sicurezza.

2. Il personale di cui al comma 1 puo' trovarsi nelle seguenti posizioni di stato:
a) in ferma volontaria;
b) in servizio permanente;
c) in congedo;
d) in congedo assoluto.

3. La consistenza organica del ruolo di cui al comma 1 e' fissata in 29.531 unita'.

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Testo in vigore dal: 11-6-1995
al: 27-6-1995

Art. 13.
Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori

1. Agli appartenenti al ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

2. Nell'espletamento delle proprie attribuzioni gli ispettori, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, svolgono finzioni di sicurezza pubblica e di polizia
giudiziaria.
Possono sostituire i diretti superiori gerarchici in caso di assenza o di impedimento ed essere preposti al comando di stazione carabinieri, unita' operative o addestrative, con le connesse
responsabilita' per le direttive ed istruzioni impartite e per i risultati conseguiti, nonche' assumere la direzione di uffici o funzioni di coordinamento di piu' unita' operative, nell'ambito delle direttive superiori, con piena responsabilita' per l'attivita' svolta.

3. Al suddetto personale possono essere attribuiti incarichi, anche investigativi ed addestrativi, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini.

4. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di Pubblica Sicurezza sono diretti collaboratori degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, coordinano anche l'attivita' del personale del proprio ruolo e, ove
sostituiscano i superiori gerarchici nella direzione di uffici o reparti, assumono anche la qualifica di ufficiale di Pubblica Sicurezza.