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Re: Calcolo contributi anni di sospensione

Inviato: gio gen 12, 2017 11:31 am
da ciro49
angri62 ha scritto:
ciro49 ha scritto:
Domenico61 ha scritto:Salve a tutti volevo una spiegazione in merito a questa mio quesito :
Sono stato congedato senza diritto alla pensione ( a seguito di destituzione) nel' anno 2014 , ho percepito il T.F.S. con una liquidazione di un totale di 38 anni e pochi mesi di contribuzione ,vorrei sapere a quale eta posso chiedere la pensione , attualmente ho i mie 55 anni mi hanno detto che nel 2017 vi sono nuove regole di pensionamento qualcuno ne sa qualcosa.
Fatemi sapere qualcosa in merito come posso fare e se qualcuno mi può dare un aiuto come muovermi.
Grazie a tutti aspetto vostre notizie cordiali saluti.
Anni 67 e mesi 3 -hai diritto alla pensione Inps,essendo fatta la posizione assicurativa
======L’anzianità contributiva minima prevista per aver diritto alla pensione di vecchiaia è di 20 anni.
L’INPS, con circolare n. 16 dell’1.2.2013, ha riconosciuto la deroga al suddetto requisito di 20 anni a favore degli iscritti INPS Gestione ex INPDAP in possesso di 15 anni di contribuzione utile alla data del 31.12.1992.

E vero che con 20 anni si ha diritto alla pensione di vecchiaia-Ma questo si matura con il requisito anagrafico di anni 67 e mesi 3 e non 60 anni come hai scritto tu-
Mentre quelle di anzianita e cosa diversa in quanto e riferita al personale in servizio

Re: Calcolo contributi anni di sospensione

Inviato: gio gen 12, 2017 8:02 pm
da Domenico61
Salve... Ciao ciro 49 se cosi fosse come dici tu a 67 anni di età puoi andare in pensione di vecchiaia (se uno ci campa e se non cambiano altre regole) mi mancherebbero appena 12 anni giusto?
Ma con che pensione andrei a prendere cioè mi spiego che somma si percepisce con una pensione di vecchiaia con 38 anni di contributi (versati dall'arma ) e se riesco ad avere la fortuna di poter essere assunto (alla mia età) e continuare la contribuzione di contributi ? Posso versare i rimanenti contributi e raggiungere la pensione o devo sempre aspettare 67 anni ?? Grazie ..buon lavoro.

Re: Calcolo contributi anni di sospensione

Inviato: gio gen 12, 2017 8:29 pm
da ciro49
Domenico61 ha scritto:Salve... Ciao ciro 49 se cosi fosse come dici tu a 67 anni di età puoi andare in pensione di vecchiaia (se uno ci campa e se non cambiano altre regole) mi mancherebbero appena 12 anni giusto?
Ma con che pensione andrei a prendere cioè mi spiego che somma si percepisce con una pensione di vecchiaia con 38 anni di contributi (versati dall'arma ) e se riesco ad avere la fortuna di poter essere assunto (alla mia età) e continuare la contribuzione di contributi ? Posso versare i rimanenti contributi e raggiungere la pensione o devo sempre aspettare 67 anni ?? Grazie ..buon lavoro.
Se versi i contributi per arrivare a 42 anni e 3 mesi ,puoi andare in pensione il giorno dopo raggiunto tale requisito- mia moglie e andata in pensione nel 2009 con età anagrafica prevista e 28 anni di contributi prende adesso di pensione netta 810 euro- Quindi tu con 42 anni di versamento di contributi,prenderai una pensione netta di 1300 euro-
Ma siccome io conosco la tua storia, devi sapere che i contributi tuoi essendo stato destituito, ed anche sospeso, il tuo servizio utile ai fini della pensione e terminato alla data di inizio della sospensione-In quanto la tua rimozione dal grado decorre dalla data della sospensione cautelare-A meno che non hai avuto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici allora la decorrenza della cessazione dal servizio e quella della lettura del dispositivo della sentenza della corte di cassazione-

Re: Calcolo contributi anni di sospensione

Inviato: mer nov 22, 2017 5:47 pm
da andrea666
Se versi i contributi per arrivare a 42 anni e 3 mesi ,puoi andare in pensione il giorno dopo raggiunto tale requisito- mia moglie e andata in pensione nel 2009 con età anagrafica prevista e 28 anni di contributi prende adesso di pensione netta 810 euro- Quindi tu con 42 anni di versamento di contributi,prenderai una pensione netta di 1300 euro-
Ma siccome io conosco la tua storia, devi sapere che i contributi tuoi essendo stato destituito, ed anche sospeso, il tuo servizio utile ai fini della pensione e terminato alla data di inizio della sospensione-In quanto la tua rimozione dal grado decorre dalla data della sospensione cautelare-A meno che non hai avuto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici allora la decorrenza della cessazione dal servizio e quella della lettura del dispositivo della sentenza della corte di cassazione-[/quote]


Buongiorno Ciro, ci siamo sentiti di recente e ti ho scritto anche in mp anni indietro , colgo l'occasione per ringraziarti di tutto mi aggancio qui per chiederti un parere al riguardo :

ammesso come hai detto piu' volte che con l art 28 cp interdizione perpetua la decorrenza della destituzione sarà contestuale alla lettura della sentenza definitiva credi che lo stesso si possa dire circa l'art 32 quinques c.p.? lo stesso prevede che per condanne riferite a reati tipici della P.A. "non inferiori ad anni 3" poi rivisto nel 2015 a "non inferiori ad anni 2" sia previsto lo stesso trattamento dell'interdizione perpetua.
Il punto è che non riesco a capire se il 32 quinques citato in sentenza come pena accessoria equivale per l'Amm.ne all'interdizione perpetua.

ti allego 2 cose per completezza


Anche dopo la riforma del procedimento disciplinare operata dall'art. 9 l. n. 19 del 1990, debbono ritenersi vigenti ipotesi di destituzione automatica, quali quelle conseguenti all'inflizione in sede penale di pene accessorie di tipo perpetuo (l'interdizione dai pubblici uffici ex art. 28 c.p., rimozione a seguito di perdita di grado ex art. 29 c.p.m.p., estinzione del rapporto di lavoro o di impiego ex art. 32 quinquies c.p. introdotto dalla l. n. 19 del 1990, emanato in coerenza con la declaratoria di incostituzionalità della destituzione automatica a seguito di condanna penale, non ha infatti abolito tutte le norme contrastanti con il divieto di automatica destituzione, ma solo quella indicata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 971 del 14 ottobre 1988.

Consiglio di Stato sez. IV 09 dicembre 2002 n. 6669



Il provvedimento con cui il Capo della Polizia decreta la decadenza dal servizio di un dipendente della Polizia di Stato, in seguito al passaggio in giudicato di sentenza penale di condanna a cinque anni di reclusione, in applicazione dell'art. 28 comma 2, c.p., secondo cui l'interdizione perpetua dai pubblici uffici priva il condannato di ogni pubblico ufficio e della qualità di pubblico ufficiale, non è sanzione disciplinare espulsiva avente carattere automatico, ma costituisce semplice (e necessitata) presa d'atto della intervenuta applicazione della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici: da ciò discende la inapplicabilità, alla fattispecie in questione, dell'art. 9, l. n. 19 del 1990.

Re: Calcolo contributi anni di sospensione

Inviato: dom ott 21, 2018 5:38 pm
da principe124
L inps con messaggio 2161 del 29.5.18 ha misteriosamente statuito l opposto di quanto aveva deciso con messaggio del 2014. Nello specifico dopo aver riportato alcuni articoli del com ha stabilito che i militari sospesi dal servizio e in seguito destituiti con sentenza o rimossi dal grado a seguito di procedimento disciplinare non hanno diritto al computo previdenziale dei contributi versati al 50% durante il periodo di sospensione avendo a suo dire effetto ex tunc. Tuttavia tale disposizione è in netto contrasto con gli artt. 867 920 e 1847 del com e con il dpr 1092/73 i quali statuiscino il diritto per i militari sospesi a percepire la contribuzione al 50% senza nulla specificare in merito ad eventuali condanne o rimozioni . Pertanto per i militari che dovessero subire tali decurtazioni illegittime ad impugnare eventuali provvedimenti della specie.

Re: Calcolo contributi anni di sospensione

Inviato: mer gen 02, 2019 8:11 pm
da panorama
- sospensione comportava la detrazione di anzianità (ai sensi dell’art. 858 del d. lgs. n. 66/2010)

- dimezzamento di tutti gli assegni a carattere fisso o continuativo (ai sensi dell’art. 920, comma 1, del medesimo d. lgs. n. 66/2010) percepiti.


Sezione II Anzianità di grado

Art. 854 Anzianità
1. L’anzianità di grado, salvo diverse disposizioni, determina la precedenza di un militare rispetto ai pari grado. La precedenza si intende riferita agli atti del servizio o della disciplina militare, secondo quanto stabilito dal presente codice e dal regolamento.
2. L’anzianità di grado è assoluta e relativa ed è determinata secondo le disposizioni del presente codice.

Art. 855 Precedenza tra militari di differenti ruoli o diverse categorie
1. Gli ufficiali dei ruoli normali e speciali hanno la precedenza sugli ufficiali dei ruoli a esaurimento di grado eguale solo per l'assolvimento degli obblighi di comando e di attribuzioni specifiche prescritte per l'avanzamento dalla normativa in vigore. In tutti gli altri casi la precedenza al comando compete all'ufficiale avente maggiore anzianità di grado indipendentemente dal ruolo di appartenenza.
2. Gli ufficiali del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri hanno la precedenza al comando sugli ufficiali di tutti gli altri ruoli dell’Arma dei carabinieri di grado eguale, allorquando ricoprono incarichi validi ai fini dell’avanzamento al grado superiore, anche oltre i periodi minimi di comando richiesti ai fini dell’avanzamento.

Art. 856 Anzianità assoluta
1. Per anzianità assoluta si intende il tempo trascorso dal militare nel proprio grado, salvo gli eventuali aumenti o detrazioni apportati in base alle disposizioni del presente codice.
2. L’anzianità assoluta è determinata dalla data del provvedimento di nomina o di promozione, se non è altrimenti disposto.

Art. 857 Anzianità relativa
1. L’anzianità relativa è l’ordine di precedenza del militare fra i pari grado dello stesso ruolo.
2. L’anzianità relativa è determinata dalle graduatorie di merito, compilate al termine del concorso di ammissione in ruolo, o al termine del corso di formazione iniziale, o negli avanzamenti a scelta, quando espressamente stabilito.

Art. 858 Detrazioni di anzianità
1. Il militare in servizio permanente subisce una detrazione di anzianità, in base alle seguenti cause:
a) detenzione per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese;
b) detenzione in stato di custodia cautelare per reato che ha comportato condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese;
c) sospensione disciplinare dall’impiego;
d) aspettativa per motivi privati.

2. Il militare delle categorie in congedo subisce una detrazione di anzianità, in base alle seguenti cause:
a) detenzione per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese;
b) detenzione in stato di custodia cautelare per reato che ha comportato condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese;
c) sospensione disciplinare dalle funzioni del grado.

3. La detrazione d’anzianità è pari al tempo trascorso in una delle anzidette situazioni, salvo quanto disposto dall’ articolo 859.


Art. 920 Norme comuni in materia di sospensione dall’impiego

1. Al militare durante la sospensione dall’impiego compete la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio è computato per metà.
2. La sospensione dall’impiego è disposta con decreto ministeriale e può essere applicata anche nei confronti del militare in aspettativa, trasferendolo dalla posizione in cui si trova in quella di sospensione dall'impiego.
3. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri la sospensione è disposta con determinazione del Comandante generale.
4. L'ufficiale nei cui confronti la sospensione precauzionale si prolunghi oltre un biennio è considerato in soprannumero agli organici ovvero non computato nella consistenza massima del grado di appartenenza per tutto il tempo dell'ulteriore durata della sospensione.
5. La cessazione dal servizio, a qualunque titolo prestato, non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti del militare sospeso.

Re: Calcolo contributi anni di sospensione

Inviato: ven gen 18, 2019 6:10 pm
da panorama
INPS - ex INPDAP - Messaggio n° 2161 - Gestione Pubblica – Chiarimenti obblighi contributivi del periodo trascorso in sospensione cautelare per i lavoratori per i quali pende un giudizio innanzi all'autorità giudiziaria

Pubblicato il messaggio numero 2161 'Gestione Pubblica – Chiarimenti obblighi contributivi e valutazione ai fini pensionistici e previdenziali (TFS/TFR) del periodo trascorso in sospensione cautelare per i lavoratori per i quali pende un giudizio innanzi all'autorità giudiziaria'.


vedi allegato