Zenmonk ha scritto:Gino non mi hai risposto. Ufficiale arruolato di leva 1979 spe 1981 sono interessato o no?
===================================Ho risposto=================================
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggioda gino59 » lun dic 26, 2016 1:41 am
Zenmonk ha scritto:
angri62 ha scritto:
Zenmonk ha scritto:
Carissimi Colleghi, BUON NATALE A TUTTI VOI!
Posto i miei dati sperando che qualcuno mi dia la buona novella, ossia che mi spetta qualcosa:
Trattasi di pensione diretta di inabilità a seguito di riforma per causa di servizio, conferita con sistema retributivo.
Quadro II - trattamento diretto
Servizio alla cessazione: anni 37 mesi 8
Servizio al 31/12/1992:
anni 16 mesi 4
Coefficiente (dpr 1092/73) 0,37400
Servizio al 31/12/1997:
Anni 22 mesi 4
Coefficiente 0,48200
Diff. coefficiente 1992-1997: 0,10800
Diff. coefficiente 1997-cess.:
0,27600
Coefficiente tab. a - Art 2 legge 965/1965 e art.17 legge 724/94:
0,75800
===ci sono delle differenze tra un carabiniere ed un ufficiale, al 97 per un appuntato con 22,4 anni l'aliquota è di 52,100 è la differenza è per forza più alta.
Quindi puoi dirci qual'e il coefficiente dell'ufficiale?
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Stralcio Circolare Inpdap 18/2009 (Guardia di Finanza).-
Inoltre, in attuazione dell’articolo 6, comma 2, del Dlgs. n.165/1997, per il personale di cui trattasi, il diritto alla pensione di anzianità si consegue, altresì, al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista, in corrispondenza di un’età anagrafica pari a 53 anni.
Questa disposizione trova una diversa modalità di applicazione a seconda della categoria di appartenenza del personale della Guardia di Finanza.
A) Ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri
Nei confronti di questo personale, per la determinazione della massima anzianità contributiva, continua ad applicarsi l’articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543. Questa disposizione prevedeva il conseguimento dell’importo massimo della pensione con 30 anni di servizio utile, sommando all’aliquota di rendimento del 44 per cento, corrispondente a 20 anni di servizio, il 3,6 per cento per ogni ulteriore anno successivo al 20° fino ad un massimo dell’80 per cento della base pensionabile.
In realtà queste percentuali di rendimento trovano applicazione fino al 31 dicembre 1997.
Dal 1° gennaio 1998, per effetto della riduzione dell’aliquota annua di rendimento prevista dall’articolo 17, comma 1, della legge n.724/1994 (fissata al 2 per cento).-
B) Ruolo Ufficiali
Nei confronti del personale appartenente al ruolo degli Ufficiali, per le anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1997 si applicano le aliquote di rendimento di cui all’articolo 54, commi 1 e 2 del Testo unico.
In particolare, per i primi venti anni di servizio utile si applica l’aliquota del 44 per cento, aumentata di 1,80 per cento per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell’ottanta per cento.
Per le anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 1998, avrebbe dovuto trovare applicazione l’aliquota di rendimento del 2 per cento (articolo 17, comma 1, della legge n. 724/1994 e articolo 8 del Dlgs n. 165/1997); tuttavia, in virtù di quanto disposto dall’articolo 2, comma 19, della legge n. 335/1995 (l’applicazione dell’aliquota del 2 per cento non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all’applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente), per il personale in esame continua ad essere applicata l’aliquota dell’1,8 per cento.
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gino59
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Cmq sia....al 31.12.1995 (non so le tue date) sono AA18 MM9 GG18 circa,(arrotondati a MM10) e quindi se dovrebbero applicare esattamente l'art.54,l'aliquota al 1995 sarebbe del 44% e non del 41,90.-
Ma questo sembra essere di dubbia interpretazione....!!!! saluti