Re: esenzione irpef vittime del dovere
Inviato: gio gen 19, 2017 8:24 pm
Grazie sempre x la tua disponibilita' nei nostri confronti Ciro.
nicora2 ha scritto:Art. 3, legge 3 agosto 2004, n. 206
1. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata,la misura della pensione,nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa di 5.807.000 euro per l'anno 2004 e di 2.790.000
euro a decorrere dall'anno 2005.
(( 1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennità è determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione)).
2. La pensione maturata ai sensi del comma 1 é esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
ne conviene che :
La pensione maturata a favore di tutte le Vittime del Dovere che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, e le pensioni dirette maturate dai loro familiari, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)
by nico
proprio qui sta l'equivoco .............nicora ha scritto:antoniomlg ha scritto:
Il comma 1 da te citato parla delle pensioni maturate con
il beneficio dei 10 anni figurativi..........
nicora ha scritto:Vada come vada è questo il reale significato dell'enunciato, coincidente con la ratio espressa e chiarita (nota 225) dal legislatore.uniko40 ha scritto: E' tutto molto chiaro !
Il tuo ragionamento non fà una piega. Il Legislatore ha puntualizzato proprio le cose per bene !
p.s. chi ci ha fatto questo regalo,l'ha veramente ben congeniato, ha predisposto una scatola cinese che non lascia niente al caso.
by nico
uniko40 ha scritto:Fonte Senato della Repubblica ..
Articolo 1, comma 211
(Trattamenti pensionistici per le vittime del dovere e loro familiari superstiti)
Il comma 211, introdotto alla Camera, estende ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti i benefici fiscali in materia di esenzione dall’imposta sui redditi.
I benefici fiscali che vengono estesi ai suddetti trattamenti pensionistici sono quelli previsti dall’art. 2, co. 5 e 6, della L. n. 407/1998 e dall’art. 3, co. 2, della L. n. 206/2004, che consistono, rispettivamente:
nell’esclusione del trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti e le pensioni privilegiate erogate per causa di servizio alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata dal novero delle prestazioni che concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell’IRPEF;
nell’esenzione dall’IRPEF della pensione maturata a seguito dell’aumento figurativo di 10 anni del versamento dei contributi riconosciuto a coloro che hanno subito un'invalidità permanente della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari.
Per vittime del dovere si intendono i soggetti di cui alla L. n. 466/1980 (determinate categorie di dipendenti pubblici e di cittadini che abbiano riportato una invalidità permanente) e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi in determinate circostanze (art. 1, commi 563 e 564, L. n. 266/2005), le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla L. n. 302/1990, nonché i familiari superstiti dei predetti soggetti.
La normativa vigente riconosce una serie di benefici economici, fiscali e previdenziali in favore dei suddetti soggetti, progressivamente ampliati nel corso di successivi interventi normativi. Tra i benefici previdenziali e assistenziali per le vittime del dovere e dei loro familiari vi sono:
l’attribuzione di due annualità (comprensive della tredicesima mensilità) ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità, in caso di decesso dei soggetti vittime di dovere con invalidità non inferiore al 25 per cento (art. 5, comma 4, L. n. 206/2004, come modificato e esteso nella platea dall’art. 2, commi 105 e 106, della L. n. 244/2007);
l’erogazione di specifici benefìci che incidono sui trattamenti pensionistici (aumento figurativo di 10 anni dei versamenti contributivi utili ad aumentare l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione e il TFR; equiparazione, per le vittime che hanno subìto danni più gravi, ai grandi invalidi di guerra e riconoscimento del diritto immediato alla pensione diretta; adeguamento costante, al trattamento in godimento dei lavoratori in attività, delle pensioni delle vittime (L. n. 206/2004);
l’introduzione di un assegno vitalizio (1.033 euro mensili soggetti a perequazione automatica) a favore dei soggetti portatori di una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa e dei suoi familiari superstiti (art. 5, comma 3, L. n. 206/2004, come modificato e esteso nella platea dall’art. 2, commi 105 e 106, della L. n. 244/2007).
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/ ... 14-h2_h265" onclick="window.open(this.href);return false;
Se vai sul sussidiario net leggi cosa vorrebbe fare il governo sulla legge di stabilità 2017, vuole modificare il pacchetto pensioni tra cui e anche inserito il nostro emendamento 211.-uniko40 ha scritto:Quello che dice " la Repubblica " conta meno che zero caro Ciro . Al momento io mi attengo a questo ed è Legge fino a prova contraria !!!
Poi vediamo quello che succede .. ma per il momento conta solo quello che ho pubblicato, tutto il resto è solo aria fritta !
Saluti.
Ben detto.nicora2 ha scritto:io dò priorità alle leggi se permetti. E ti assicuro nn sono un professore, ma nn per questo mi riduco a travestirmi da cartomante o da iettatore, cerco solo di fare del mio meglio, confrontandomi con coloro che sono disposti a ragionare seriamente sulla base dei dati concreti in nostro possesso.Zenmonk ha scritto:Date retta al nonno Ciro che ne ha viste tante e INIZIAMO A PENSARE COME REAGIRE
uniko40 ha scritto:Fonte Senato della Repubblica ..
Articolo 1, comma 211
(Trattamenti pensionistici per le vittime del dovere e loro familiari superstiti)
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nell’esenzione dall’IRPEF della pensione maturata a seguito dell’aumento figurativo di 10 anni del versamento dei contributi riconosciuto a coloro che hanno subito un'invalidità permanente della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari.
Per vittime del dovere si intendono .........
La normativa vigente riconosce una serie di benefici economici, fiscali e previdenziali in favore dei suddetti soggetti, progressivamente ampliati nel corso di successivi interventi normativi. Tra i benefici previdenziali e assistenziali per le vittime del dovere e dei loro familiari vi sono:
l’attribuzione di due annualità (comprensive della tredicesima mensilità) ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità, in caso di decesso dei soggetti vittime di dovere con invalidità non inferiore al 25 per cento (art. 5, comma 4, L. n. 206/2004, come modificato e esteso nella platea dall’art. 2, commi 105 e 106, della L. n. 244/2007);
l’erogazione di specifici benefìci che incidono sui trattamenti pensionistici (aumento figurativo di 10 anni dei versamenti contributivi utili ad aumentare l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione e il TFR; equiparazione, per le vittime che hanno subìto danni più gravi, ai grandi invalidi di guerra e riconoscimento del diritto immediato alla pensione diretta; adeguamento costante, al trattamento in godimento dei lavoratori in attività, delle pensioni delle vittime (L. n. 206/2004);
l’introduzione di un assegno vitalizio (1.033 euro mensili soggetti a perequazione automatica) a favore dei soggetti portatori di una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa e dei suoi familiari superstiti (art. 5, comma 3, L. n. 206/2004, come modificato e esteso nella platea dall’art. 2, commi 105 e 106, della L. n. 244/2007).
Carissimo uniko40 io questa scheda di lettura del senato nn l'avevo ancora letta, anche perchè davo x scontato che questi somari, avendo votato la fiducia senza nemmeno aprire il provvedimento di bilancio, recuperassero le note dalla camera e sopra ci scrivessero "senato". Invece no .... questi parassiti per dimostrarsi utili a qualcosa, hanno deciso comunque di metterci il becco scrivendo a commento del comma 211 una miriade di stronzate allucinanti, degne del peggior bar dello sport .La loro interpretazione la definisco incongrua, contraddittoria, illogica, difettosa....anzi...priva di istruttoria, basata su fondamenta normative errate e quindi sviluppata su presupposti inesistenti (10 anni figurativi ? ma de che ?). Insomma un disastro....... nn ho parole....chi vivrà vedrà.
by nico