Re: esenzione irpef vittime del dovere
Inviato: lun gen 16, 2017 7:52 pm
nicora ha scritto:a prescindere ..........
Mi associo nico ,non siamo ne all'asilo,e neanche al collegio dei pallini rosa
nicora ha scritto:a prescindere ..........
ma non doveva emettere qualcosa il Ministero Economia e Finanze?ciro49 ha scritto:Risposta della Direzione Regionale Veneto INPS
Gentile sig. Ciro
le modalità operative relative all’applicazione dei benefici previsti dall’art.211 della Legge 11 Dicembre 2016, n°232 potranno essere rese note solo dopo la pubblicazione di apposita circolare applicativa emanata dalla competente Direzione Centrale. Sarà nostra cura provvedere a portare a Sua conoscenza quanto determinato non appena pubblicata.
Cordiali saluti
Complimenti per la ricerca giurisprudenziale. Purtroppo esistono pronunce a sfavore della validità della semplice raccomandata (vedasi sotto come si sono mossi prefettizi e funzionari per analoga incombenza).nicora2 ha scritto:Mi pare bene , tranne l'obbligatorietà di inviarla tramite ufficiale giudiziario, in quanto :Zenmonk ha scritto:Giustissimo Ciro. Aggiungerei solo che la diffida e messa in mora presuppone che sia arrivato il cedolino di febbraio senza esenzione IRPEF e quindi che l'INPS sia già palesemente in violazione di legge.
Il testo è semplice e potrebbe seguire la modulistica sul web; l'invio è solo tramite ufficiale giudiziario per avere valore legale (secondo Cassazione).
La bozza recita "il sottoscritto...premesso quanto segue:
A. Che la legge stabilisce ....
B. Che il sottoscritto e' VdD come risulta da...
C. che codesto Ente non ha dato attuazione alcuna alla suddetta norma come dimostrato dal cedolino di febbraio....
Diffida codesto Ente in persona del responsabile pro tempore a dare immediata attuazione alla legge...con contestuale corresponsione di arretrati e messa in mora a giorni 60, significando che decorso tale termine senza provvedimenti saranno adite le competenti autorità giudiziarie, anche con riguardo alla necessità di escludere nell'occorso la ricorrenza della fattispecie di omissione o ritardo in atti d'ufficio.
Che ve ne pare?
La prescrizione e le sue cause di interruzione.
Le cause di interruzione.
Il titolare del diritto negato ha l’interesse preminente a provocare l’interruzione, per evitare che il suo diritto si estingua o meglio, per evitare che l’esercizio dello stesso sia impedito dall’eccezione di prescrizione sollevata dalla controparte interessata.
Le cause di interruzione della prescrizione, sostanzialmente, sono tre.
Essa si verifica allorché 1) sia stata proposta domanda giudiziale, anche in sede arbitrale (art. 2943 commi 1, 2, 3 e 4 c.c.), 2) il titolare abbia costituito in mora il debitore, cioè abbia fatto richiesta o intimazione scritta di adempiere al debitore ai sensi dell’art. 1219 c.c. (art. 2943 comma 4 c.c.) o, infine, 3) sia stato effettuato un riconoscimento del debito da parte del soggetto obbligato (art. 2944 c.c.). In tutti questi casi il termine di prescrizione riparte da zero, anche se, a ben vedere, la prescrizione stessa non è evitata.
In particolare: la domanda giudiziale.
L'art. 4 del D.Lgs. n. 261 del 1999, come modificato dal D.Lgs. 58 del 2011, di recepimento della direttiva 2008/6/CE, sancisce che, per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale:
a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge n. 890 del 1982, e successive modificazioni;
b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all’art. 201 del D.Lgs. n. 285 del 1982.
Dal tenore della suddetta disposizione si desume che solo i servizi diversi da quelli affidati in via esclusiva possono essere svolti “anche da soggetti diversi dal fornitore del servizio universale”, mentre nella fattispecie in esame “si tratta di atto giudiziario” la cui notifica è affidata unicamente al fornitore del servizio universale: l'art. 4 del D.Lgs. n. 261 del 1999, come modificato dal D.Lgs. 58 del 2011, si riferisce, infatti alle "notificazioni degli atti giudiziari di cui alla legge n. 890/1982" e quindi alle notificazioni a mezzo poste fatte tramite ufficiale giudiziario.
Ciò si spiega perché, in caso di utilizzo del servizio universale, l'avviso di ricevimento della raccomandata costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c., mentre nessuna presunzione di veridicità può essere attribuita alle attestazioni riguardanti la consegna del plico da parte degli agenti di un servizio di posta privato.
La Corte di Cassazione ha affermato, in proposito, che: "L'agente incaricato del fornitore servizio postale universale, riveste la qualità di pubblico ufficiale.”
In particolare: la costituzione in mora del debitore.
Poniamo ora l’attenzione sul quarto comma dell’art. 2943 c.c. Il codice civile menziona quale seconda causa di interruzione “ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”. Si tratta, all’evidenza, di una clausola generale che comprende gli atti idonei a interrompere la prescrizione che non rientrino tra la notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, la domanda proposta nel corso di un giudizio o il riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere. Quanto generale e vasta la formula impiegata dal codice possa a prima vista apparire, essa, in realtà, deve essere posta in relazione all’art. 1219 c.c. Quest’ultima disposizione, occupandosi della costituzione in mora del debitore, prevede la precisa modalità con cui la stessa debba avvenire: “Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.”. Ciò significa che il creditore, che non voglia vedersi trascorrere inutilmente il termine di prescrizione, anziché dover proporre apposita domanda giudiziale (con tutte le correlate incombenze procedurali e oneri finanziari), può limitarsi a intimare il debitore ad adempiere con un qualsiasi atto scritto (salvo i seguenti limiti). Afferma a tal riguardo la Corte di Cassazione che “l'atto di costituzione in mora”, che comunque “richiede la forma scritta”, è “idoneo ai fini dell'interruzione della prescrizione” (Cassazione civile, sez. lav., 16/04/2007, n. 9046). Analoga presa di posizione è rinvenibile in una sentenza più recente in cui il giudice supremo si esprime per la “idoneità di questo [telegramma o lettera raccomandata] a rappresentare valido atto interruttivo della prescrizione” (Cassazione civile, sez. III 20/06/2011 n. 13488).
Segue: i requisiti della diffida scritta stragiudiziale.
Tuttavia, la giurisprudenza ha elaborato precisi requisiti che debbano ricorrere nella diffida scritta stragiudiziale affinché essa sia idonea a provocare l’effetto interruttivo auspicato dal creditore. Ad avviso dei giudici, infatti, la lettera raccomandata, ai fini menzionati, deve contenere 1) l’indicazione del debitore (“chiara indicazione del soggetto obbligato”), 2) l’esplicitazione di una ben determinata pretesa (es. il pagamento di una certa somma di denaro) e, infine, 3) l’espressa intimazione di adempimento “idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora” (Cassazione civile, sez. III, 29/05/1987, n. 4804; in senso analogo Tribunale di Roma, Sezione VIII, sentenza n. 5377 del 7/3/2005). Risulta così consacrato il principio per cui l’intimazione stragiudiziale, ai fini dell’interruzione, deve essere proposta dal titolare del credito in modo tale da far emergere in maniera assolutamente chiara e univoca l’intento di esercitare il proprio diritto. Modi appropriati per dimostrare tale volontà potrebbero essere l’esplicitazione, nella lettera monitoria, dell’intenzione di adire, in caso di mancata soddisfazione del credito, gli organi giurisdizionali e la fissazione di un termine per l’adempimento spontaneo da parte del intimato.
Consegue, a titolo esemplificativo, che non possono essere ritenuti sufficienti la richiesta verbale di adempimento (difetta della forma scritta), la sollecitazione (anche scritta, ma) priva del carattere di intimazione vero e proprio in quanto si limita a contenere semplici manifestazioni di giudizio (Cassazione civile, sez. I, 19/01/1995, n. 561), la mera produzione di documenti, pur se idonea a dimostrare l’avvenuta interruzione, senza specificazione dell’intento monitorio (Cassazione civile, sez. II, 30/03/2001, n. 4704), le trattative per comporre bonariamente la vertenza, salvo, in quest’ultimo caso, che dal comportamento del debitore risulti il riconoscimento dell’esistenza del diritto di credito ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2944 c.c. (Cassazione civile, sez. III, 13/11/2003, n. 17134), etc. In tutte queste ipotesi ci si trova di fronte a “semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e di espressa richiesta formale al debitore” (Tribunale di Roma, Sezione VIII, sentenza n. 5377 del 7/3/2005), sicché quest’ultimo non può essere ritenuto costituito efficacemente in mora ai sensi degli artt. 2943 e 1219 c.c.
RIASSUNTONE.
La messa in mora serve per intimare ufficialmente alla controparte (che non rispetta il contratto) un determinato adempimento.
Va inviata tramite raccomandata A/R o telegramma o pec, scrivendo pochi dati ma incisivi.
Vorrei qui ricordare che :
- la PEC non è sottoscritta dal mittente, quindi, per una corretta messa in mora, va allegata alla medesima una diffida "classica" in pdf (o altro formato consentito), sottoscritta con firma digitale (o firma elettronica qualificata per essere precisi). In questo modo, tra l'altro, si bypassa anche l'eventuale contestazione circa la c.d. "busta vuota";
- raccomandata A/R, meglio comunque affidarsi al fornitore servizio postale universale (Poste Italiane), in quanto il suo incaricato riveste l'incarico di pubblico ufficiale;
- Il telegramma gode di forza autonoma grazie ad una norma
E se l’Inps ci fa una pernacchia ?
Nel caso di messa in mora, il contratto o i rapporti con la controparte rimangono intatti, ma il creditore è autorizzato a rivolgersi all’autorità competente, che può essere:
– il giudice di pace fino a 5.000 euro in contenzioso;
– tribunale civile per importi superiori.
In definitiva :
“Affinché un atto possa acquisire efficacia interruttiva della prescrizione, a norma dell'art. 2943 quarto comma, c.c., esso deve contenere anche l'esplicitazione di una pretesa, vale a dire una intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito, anche tramite il suo rappresentante, di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l'effetto di costituirlo in mora.” - T.A.R. Roma (Lazio) sez. II 05 giugno 2014 n. 5982
By nocolas
E quindi campa cavallo...alla faccia degli ottimisti alla Leibnitz...ciro49 ha scritto:Risposta della Direzione Regionale Veneto INPS
Gentile sig. Ciro
le modalità operative relative all’applicazione dei benefici previsti dall’art.211 della Legge 11 Dicembre 2016, n°232 potranno essere rese note solo dopo la pubblicazione di apposita circolare applicativa emanata dalla competente Direzione Centrale. Sarà nostra cura provvedere a portare a Sua conoscenza quanto determinato non appena pubblicata.
Cordiali saluti
ciro49 ha scritto:Risposta della Direzione Regionale Veneto INPS
Gentile sig. Ciro
le modalità operative relative all’applicazione dei benefici previsti dall’art.211 della Legge 11 Dicembre 2016, n°232 potranno essere rese note solo dopo la pubblicazione di apposita circolare applicativa emanata dalla competente Direzione Centrale. Sarà nostra cura provvedere a portare a Sua conoscenza quanto determinato non appena pubblicata.
Cordiali saluti
Intanto Inps oggi ha emanato la circolare che dal 1 aprile farà le trattenute sulla pensione per effetto della restituzione dello 01% percepito in più nel 2015- il tutto in 4 rateoreste.vignati ha scritto:Spero che ciò possa dare un risultato, ma fino a quando gli uffici centrali non daranno disposizioni bisognerà avere pazienza. È triste ma penso che sarà difficile ottenere risultati in tempi ristretti, anche avendone diritto.
Inviato dal mio SM-T560 utilizzando Tapatalk
E mi sorge anche il dubbio che inps, sede centrale latita,forse perchè Padoan gli ha detto aspetta ,a emanare la nota operativa-perchè forse ?????????????????????????????????????? devo usare anche per le VD la forbice-Zenmonk ha scritto:Caro Ciro, mi pare fosse ampiamente prevedibile (e infatti lo avevamo previsto) che siccome, dopo la mancia elettorale le cose al referendum gli sono andate storte, hanno trovato la scusa per vendicarsi e punire la gente cedendo senza riserve alle richieste di Bruxelles.
Sarà una dura lezione per il popolo italiano, che sarà colpito da una patrimoniale senza precedenti, oltre che per noi che già abbiamo perso praticamente tutto quello che c'era da perdere.