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Re: esenzione irpef vittime del dovere

Inviato: ven apr 14, 2017 8:56 am
da ciocpa
Gran bella notizia!
Grazie Ciro!
Buona Pasqua a tutti

Re: esenzione irpef vittime del dovere

Inviato: ven apr 14, 2017 9:01 am
da blustern
Buongiorno a Voi tutti Vittime del Dovere
Da questa mattina vedo (solo il totale) tramite il mio cellulare del mio cedolino pensione del prossimo mese di Maggio, e noto che ho avuto il beneficio dell'esenzione dell'IRPEF.
Come Vi avevo informato non sono presente nell'elenco del Ministero e sono una Vittima del Dovere per azioni criminose.
Vi chiedo di mantenere la calma e di non offenderVi ma di portarVi sempre rispetto vedrete che anche per Voi tutto si risolverà per il meglio, pensate a quanto dolore e fatica che abbiamo fatto per ottenere lo stato di Vittima del Dovere.
Un caro e sincero Augurio di una Santa Pasqua.
Andrea

Re: esenzione irpef vittime del dovere

Inviato: ven apr 14, 2017 9:09 am
da makumba
blustern ha scritto:Buongiorno a Voi tutti Vittime del Dovere
Da questa mattina vedo (solo il totale) tramite il mio cellulare del mio cedolino pensione del prossimo mese di Maggio, e noto che ho avuto il beneficio dell'esenzione dell'IRPEF.
Come Vi avevo informato non sono presente nell'elenco del Ministero e sono una Vittima del Dovere per azioni criminose.
Vi chiedo di mantenere la calma e di non offenderVi ma di portarVi sempre rispetto vedrete che anche per Voi tutto si risolverà per il meglio, pensate a quanto dolore e fatica che abbiamo fatto per ottenere lo stato di Vittima del Dovere.
Un caro e sincero Augurio di una Santa Pasqua.
Andrea
Parole Sante... auguri anche a te.

Re: esenzione irpef vittime del dovere

Inviato: ven apr 14, 2017 9:31 am
da enea57
buongiorno cari colleghi e amici
nonostante la quota cedibile pensione aumentata ,
pensione di maggio uguale come i mesi precedenti
l'inps del mio territorio, mi ha fatto trovare l'uovo di pasqua con vuoto mi ha detto ritenta il prossimo mese forse sarai più fortunato ahahahah.
pazienza .........
tanti auguri a tutti di una buona pasqua e serenità in famiglia

Re: esenzione irpef vittime del dovere

Inviato: ven apr 14, 2017 3:02 pm
da avt8
enea57 ha scritto:buongiorno cari colleghi e amici
nonostante la quota cedibile pensione aumentata ,
pensione di maggio uguale come i mesi precedenti
l'inps del mio territorio, mi ha fatto trovare l'uovo di pasqua con vuoto mi ha detto ritenta il prossimo mese forse sarai più fortunato ahahahah.
pazienza .........
tanti auguri a tutti di una buona pasqua e serenità in famiglia
Enea se hai trovato la quota cedibile aumentata in questi giorni- significa che la tua partita di pensione e stata lavorata, per cui la rata di giugno sarà esente da irpef-
Con il sistema di quota cedibile si sa tutto su eventuali aumenti di pensione che si aspettano circa due mesi prima-

Re: esenzione irpef vittime del dovere

Inviato: ven apr 14, 2017 4:38 pm
da enea57
grazie Ciro.
speriamo che a giugno troverò qualcosa
mi sono accorto che la quota cedibile e aumentata da giorno 11 Aprile.
Un saluto a tutti e di nuovo auguri a tutto il forum Buona pasqua

Re: esenzione irpef vittime del dovere

Inviato: ven apr 14, 2017 11:43 pm
da Zenmonk
avt8 ha scritto:
enea57 ha scritto:buongiorno cari colleghi e amici
nonostante la quota cedibile pensione aumentata ,
pensione di maggio uguale come i mesi precedenti
l'inps del mio territorio, mi ha fatto trovare l'uovo di pasqua con vuoto mi ha detto ritenta il prossimo mese forse sarai più fortunato ahahahah.
pazienza .........
tanti auguri a tutti di una buona pasqua e serenità in famiglia
Enea se hai trovato la quota cedibile aumentata in questi giorni- significa che la tua partita di pensione e stata lavorata, per cui la rata di giugno sarà esente da irpef-
Con il sistema di quota cedibile si sa tutto su eventuali aumenti di pensione che si aspettano circa due mesi prima-
Con il più umile degli inchini, l'utente sedicente "monaco zen" augura a tutti voi di trascorrere una buona Pasqua, sempre nell'auspicio che tutti gli esseri possano essere felici e non sperimentare mai la sofferenza.
In particolare, vi auguro sinceramente di riuscire sempre ad evitare di usare con chiunque parole aspre o che feriscono, perché, se ci pensate bene, capite benissimo da soli che sono come una spada senza impugnatura, che ferisce anche chi la maneggia.
Vi auguro anche di riuscire a rinunciare all'orgoglio, che è la radice di molte afflizioni, quindi non ci permette di vedere la realtà così come è e perciò ci ostacola nel raggiungimento della serenità, che alla fin fine e' l'obiettivo di tutti noi.
In ultimo, se vi è possibile, vorrei pregarvi di fare un gesto semplice quanto nobile salvando tante vite e risparmiando tante sofferenze, non mangiando un agnellino a Pasqua; se invece non vi è possibile, pazienza, se vi è possibile rivolgete comunque un pensiero con gratitudine a quell'animale per un attimo del vostro tempo, senza rimorsi ne' sensi di colpa, solo consapevoli del fatto che lui con la propria morte vi ha permesso di nutrirvi.

Re: esenzione irpef vittime del dovere

Inviato: dom apr 16, 2017 7:11 pm
da panorama
DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE

Cass. civ. Sez. I, Sent., 12/02/2015, n. 2822

PROCEDIMENTO CIVILE
----------------------------------------------------------------

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVAGO Salvatore - Presidente -
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -
Dott. MERCOLINO Guido - rel. Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:
S.M., elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza della Balduina n. 44, presso l'avv. BENEDETTI MARIO, unitamente agli avv. SALVATORE MARTNO e VINCENZO MARINO del foro di Genova, dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -

contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e MINISTERO DELLA SALUTE, in persona dei Ministri p.t., nonchè AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore p.t., domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, dalla quale sono rappresentati e difesi per legge;
- controricorrenti -

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. (OMISSIS) GENOVESE, in persona del direttore generale p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla via D. De Blasi n. 5, presso l'avv. FERRARI MARCO PAOLO, dal quale, unitamente all'avv. ROSA PLACIDO del foro di Genova, è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -

e MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLO INTERNO, PREFETTURA DI GENOVA e I.N.P.DA.P. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE;
- intimati -

avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 3473/06, pubblicata il 10 ottobre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 novembre 2014 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;

udito l'avv. Rosa per delega del difensore del ricorrente e l'avv. Ferrari per la controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, la quale ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità ed in subordine per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, per il rigetto del secondo motivo, per la dichiarazione d'inammissibilità sopravvenuta del terzo motivo e per l'accoglimento del quarto e del quinto motivo, per quanto di ragione.


Svolgimento del processo


1. - S.M., magistrato ordinario già vittima di un sequestro di persona a scopo di terrorismo, convenne in giudizio
il Ministero della giustizia,
il Ministero dell'interno,
la Prefettura di Genova,
il Ministero della salute,
il Ministero dell'economia e delle finanze.
l'Agenzia delle entrale e l'I.N.P.D.A.P. - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni pubbliche,

chiedendo il riconoscimento dei benefici previsti dalla L. 3 agosto 2004, n. 206 , in favore delle vittime degli atti di terrorismo.

Si costituirono i convenuti, ed eccepirono il difetto di giurisdizione del giudice ordinano, l'incompetenza del Tribunale adito e l'inammissibilità della domanda, chiedendone il rigetto anche nel merito.

Nel corso del giudizio, fu disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Azienda sanitaria locale n. (OMISSIS) Genovese, la quale si costituì, ed eccepì il proprio difetto di legittimazione, chiedendo comunque il rigetto della domanda.

1.1. - Con sentenza del 10 ottobre 2006, il Tribunale di Genova ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia,
accogliendo invece parzialmente la domanda proposta nei confronti del Ministero della giustizia, e condannandolo al pagamento della somma di Euro 100.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di elargizione prevista dalla L. n. 206 del 2004, art. 5, previa detrazione della somma di Euro 12.000.00. già corrisposta all'attore, nonchè al pagamento di un assegno vitalizio di Euro 1.033.00, con decorrenza dal 23 febbraio 2006, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
ha dichiaralo infine inammissibili le domande riguardanti il trattamento pensionistico, la liquidazione, le esenzioni fiscali ed il rimborso Irpef ed ha posto le spese processuali a carico dello Stato, senza facoltà di rivalsa.

Premesso che la disciplina processuale dettata dalla L. n. 206 del 2004, artt. 11 e 12, rende evidente la volontà del legislatore di sottrarre la materia in esame alle giurisdizioni speciali e di attribuirla alla giurisdizione ordinaria, al fine di consentire una rapida definizione dei procedimenti, e dato atto che il ricorrente aveva già ottenuto il riconoscimento di un'invalidità permanente pari al 6% e dell'importo complessivo di Euro 12.000.00, a titolo di speciale elargizione prevista dalla normativa anteriore alla L. n. 206 del 2004 , il Tribunale, per quanto ancora interessa in questa sede, ha rilevato che la Commissione medica competente aveva accertato un aggravamento dell'invalidità, rideterminata nella misura del 25%, affermando che. ai sensi della L. n. 206 cit., art. 5, comma 2, e art. 6, la percentuale d'invalidità già riconosciuta ed indennizzata doveva essere rivalutata tenendo conto del predetto aggravamento e del danno biologico e morale. Ha osservato al riguardo che, in quanto emanata in epoca immediatamente successiva alle pronunce innovative della Corte costituzionale e della giurisprudenza di legittimità in materia di qualificazione e liquidazione del danno, la predetta legge doveva essere interpretata conformemente al principio secondo cui il danno alla persona, ravvisabile in re ipsa nel caso di lesione dei diritti fondamentali ed inviolabili, primo fra tutti quello all'integrità psico-fisica, comprende tutte le Figure di danno non patrimoniale e può essere liquidalo solo in via equitativa. Precisato che nella specie la prova di tale pregiudizio emergeva con evidenza dalla durata e dalle modalità del sequestro, nonchè dalle gravissime conseguenze psico-fisiche che ne erano derivate, il Tribunale ha ritenuto che la misura economica del punteggio invalidante stimato in sede medico-legale potesse costituire un valido parametro anche per il ristoro degli altri danni risarcibili, nei quali doveva considerarsi assorbito anche il danno morale propriamente detto. Ha pertanto riconosciuto all'attore la speciale elargizione nella misura unitaria prevista dall' art. 5, comma primo, della legge n. 206 del 2004, rapportata ad una percentuale d'invalidità del 50%, ivi compreso il 25% per invalidità permanente ed il 25% per danno non patrimoniale, oltre interessi con decorrenza dal quarto mese successivo dal 15 settembre 2004, ai sensi della L. n. 206 cit., art. 14, e rivalutazione monetaria dal 28 giugno 2004.

Quanto all'assegno vitalizio, il Tribunale ha ritenuto che, ai sensi della L. n. 206 del 2004, art. 5, comma 3, tale emolumento dovesse essere accordato con decorrenza dalla data in cui era stata riconosciuta all'attore una percentuale d'invalidità pari al 25%, rigettando pertanto la domanda di corresponsione degli arretrali.

Ha dichiarato invece inammissibili, per carenza d'interesse, le domande riguardanti il trattamento pensionistico e la liquidazione, in quanto all'epoca del deposito del ricorso l'attore era ancora in servizio.

Premesso inoltre che la legittimazione passiva in ordine alla domanda di rimborso delle spese sanitarie sostenute dall'attore e dai suoi familiari spettava all'Asl. in qualità di soggetto tenuto all'erogazione delle relative prestazioni, ha escluso la fondatezza della pretesa, osservando che la L. n. 206 del 2004, art. 9, nel prevedere l'esonero dalla partecipazione alla spesa per ogni prestazione sanitaria e farmaceutica, si riferisce esclusivamente alle prestazioni rese previo pagamento del ticket, e non consente di prospettare un'interpretazione che superi tale limite letterale: ha ritenuto altresì infondata fa domanda di esenzione dalla partecipazione alla spesa per i farmaci di fascia C, rilevando che il costo degli stessi è posto a totale carico del cittadino, fatta eccezione soltanto per i titolari di pensione di guerra vitalizia, sempre che il medico ne attesti la comprovata utilità terapeutica.

Il Tribunale ha dichiarato infine inammissibili la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di esenzione delle somme elargite da tasse ed imposte e quella di rimborso degl'importi trattenuti a tale titolo sulla retribuzione, osservando che in riferimento al trattamento pensionistico, il ricorrente era carente d'interesse ad agire, non essendo ancora pensionato al momento della proposizione della domanda, mentre, per la parte riguardante l'imposizione sul reddito, non aveva impugnato i singoli atti impositivi.

2. - Avverso la predetta sentenza il S. propone ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, illustrati anche con memoria. Il Ministero della giustizia, il Ministero della salute, l'Agenzia e l'Asl resistono con controricorsi, anch'essi illustrati con memoria. I Ministeri dell'economia e dell'interno, la Prefettura e l'INPDAP non hanno svolto attività difensiva.


Motivi della decisione


1. - Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. n. 206 del 2004, art. 14, e della L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, comma 2, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto gl'interessi sulla somma accordata a titolo di speciale elargizione con decorrenza dal quarto mese successivo al 15 settembre 2004, senza tener conto della documentazione prodotta, da cui risultava che la predetta data non era quella di presentazione della domanda di ammissione al beneficio, risalente al 17 agosto 2004. ma quella della nota con cui il Ministero dell'interno aveva comunicato ad esso ricorrente di averla trasmessa al Ministero della Giustizia.

1.1. - Il motivo è fondalo.

La natura in parte previdenziale, in parte assistenziale delle prestazioni assicurate dalla predetta legge e dalle altre che prevedono benefici in favore delle vittime di atti di terrorismo comporta infatti l'applicabilità della L. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6, ai sensi del quale sulle prestazioni dovute dagli enti previdenziali ed assistenziali sono dovuti gl'interessi legali con decorrenza dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla relativa domanda. Il termine in questione è stato correttamente individuato dalla sentenza impugnata in base al disposto della L. n. 206 del 2004, art. 14, il quale prevede che il procedimento per il ricalcolo dell'aggravamento dell'infermità e delle pensioni, nonchè ogni liquidazione economica in favore delle vittime di atti di terrorismo deve concludersi entro quattro mesi dalla presentazione della domanda alla prefettura competente.

Nell'applicazione di tale disposizione, il Tribunale ha tuttavia trascurato la data di presentazione della domanda alla Prefettura di Genova, avendo fatto immotivatamente riferimento a quella successiva della nota con cui il Ministero dell'interno provvide a trasmetterla al Ministero della giustizia: tale scelta, verosimilmente giustificata dalla qualità di magistrato ordinario rivestita dal ricorrente, e dalla conseguente competenza del Ministero della giustizia a provvedere al riconoscimento della speciale elargizione e dell'assegno vitalizio in favore degli appartenenti a tale categoria, ai sensi del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510, art. 2, comma 1, lett. b), richiamato dalla L. n. 206 del 2004, art. 14, non tiene conto della pluralità dei benefici sollecitati dall'istante, alcuni dei quali, e segnatamente quelli riguardanti l'esenzione dalle spese sanitarie, risultavano estranei alla competenza del predetto Ministero, ai sensi dell'art. 2 cit., u.c., con la conseguenza che.

avuto riguardo al dovere della Prefettura di trasmettere l'istanza alle Amministrazioni competenti, non poteva escludersi, in linea di principio, l'idoneità della domanda a provocare l'avvio del procedimento, e quindi a far decorrere il termine per la sua conclusione.

2. - E' invece infondato il secondo motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. , sostenendo che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciare in ordine alla domanda di riconoscimento dell'importo dovuto a titolo di arretrati sull'assegno vitalizio previsto dalla L. 23 novembre 1998, n. 407 , richiesto da esso ricorrente con decorrenza dall'entrata in vigore di detta legge, in quanto a tale data si era già verificato l'aggravamento dell'invalidità successivamente accertato.

2.1. - La sentenza impugnata non ha a (Tatto trascuralo la predetta domanda, ma l'ha presa specificamente in esame, avendo accordato l'assegno vitalizio con decorrenza dalla data in cui fu accertato il superamento della percentuale d'invalidità indicata dalla L. n. 206 del 2004, art. 5, comma 3, ed avendo, per tale ragione, espressamente negato il riconoscimento di ogni altro assegno e degli arretrati richiesti. Tale diniego trova giustificazione nella circostanza, risultante dalla sentenza impugnata, che l'aggravamento dell'invalidità fu constatato soltanto il 23 febbraio 2006, nell'ambito della rivalutazione prevista dalla L. n. 206 cit., art. 6, la quale consentì di accertare che la menomazione della capacità lavorativa dei ricorrente, precedentemente quantificata nella misura del 6%, si era nel frattempo accresciuta al 25%.

La mancata contestazione del precedente accertamento, nell'ambito del procedimento volto a conseguire i benefici previsti dalla normativa anteriore alla L. n. 206 , esclude la possibilità di attribuire efficacia retroattiva a detto aggravamento, il quale non consente pertanto di accordare al ricorrente, in aggiunta all'assegno previsto dalla L. n. 206 del 2004, art. 5, l'analogo emolumento di cui alla L. n. 407 del 1998, art. 2, comma 1, la cui fruizione era subordinata all'accertamento della medesima percentuale di riduzione della capacità lavorativa. In tal senso depongono da un lato il rilievo della sentenza impugnata, secondo cui, a differenza di altri benefici, il cui godimento è assoggettato ad altri parametri, il riconoscimento dell'assegno è correlato esclusivamente alla menomazione della capacità lavorativa, dall'altro l'osservazione che la L. n. 206 del 2004 , nel consentire una nuova valutazione delle percentuali d'invalidità già riconosciute ed indennizzate in base ai criteri previsti dalla normativa previgente (art. 6), ha escluso espressamente la possibilità di far retroagire il diritto all'assegno. Illuminante, al riguardo, è il confronto tra i primi due commi dell'art. 5, i quali, nel rideterminare la misura dell'elargizione di cui alla L. 20 ottobre 1990, n. 302, art. 1, comma 1, stabiliscono espressamente che tale disposizione si applica anche alle elargizioni già erogate prima dell'entrata in vigore della L. n. 206 , ed il terzo comma, il quale dispone invece che l'assegno vitalizio da esso previsto è concesso soltanto a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Ciò significa che l'assegno previsto dalla L. n. 206 del 2004, art. 5, comma 3, costituisce un beneficio distinto ed autonomo rispetto all'analogo beneficio disciplinato dalla L. n. 407 del 1998, art. 2, comma 1, che può essere concesso anche a seguito della rivalutazione della percentuale d'invalidità, ma solo con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge n. 206 cit.: ove infatti il legislatore avesse inteso disporre semplicemente un aumento dell'originario assegno e l'efficacia retroattiva della rivalutazione, si sarebbe limitato a prevedere una disciplina analoga a quella dettata per la speciale elargizione, richiamando la normativa previgente ed estendendo l'operatività delle nuove disposizioni al periodo anteriore.

3. - Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione della L. n. 206 del 2004, art. 9, e del D.L. 18 settembre 2001, n. 347, art. 7, convertito in L. 16 novembre 2001, n. 405 , affermando che, nel rigettare la domanda di esonero dalla partecipazione alla spesa sanitaria per i farmaci equivalenti e per quelli di fascia C, il Tribunale non ha considerato che, in quanto avente diritto all'assegno vitalizio di cui alla L. n. 407 del 1998 , ed a quello di cui alla L. n. 206 del 2004 , equiparati alle pensioni di guerra, egli aveva diritto a fruire anche del predetto beneficio, ai sensi della L. 19 luglio 2000, n. 203, art. 1, e della L. 20 ottobre 1990, n. 302, art. 9.

3.1. - Il motivo merita accoglimento, con la seguente precisazione.

Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. , il difensore del ricorrente ha riferito che, nonostante la decisione adottata dal Tribunale, l'Amministrazione ha provveduto ugualmente al riconoscimento dei benefici richiesti, ed ha pertanto sollecitato una pronuncia d'intervenuta cessazione della materia del contendere in ordine alla relativa domanda.

La pronuncia invocata non può peraltro tradursi in una dichiarazione d'inammissibilità del motivo, la cui natura meramente processuale comporterebbe la definizione del giudizio d'impugnazione senza l'eliminazione della statuizione cen-surata, la quale, ancorchè superata dall'intervenuto mutamento della situazione sostanziale sottesa alla lite, diverrebbe in tal modo definitiva, in contrasto con il venir meno dell'interesse delle parti alla decisione; si rende pertanto necessaria una pronuncia sull'impugnazione che, pur senza entrare nel merito di quanto deciso nella fase precedente, comporti la rimozione della statuizione impugnata, in quanto pronunciata sul presupposto dell'esistenza di una controversia ormai non più attuale, con la conseguente rimessione della relativa declaratoria al Giudice del rinvio (cfr. Cass. Sez. 1^, 13 settembre 2007. n. 19160; 21 marzo 2000. n. 3311; 9 aprile 1997, n. 3075).

4. - Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 8 della legge n. 206 del 2004, osservando che, nel dichiarare inammissibile la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di esenzione dall'Irpef, il Tribunale ha richiamato un precedente della giurisprudenza di legittimità riguardante l'efficacia liberatoria di un pagamento effettuato in favore di un esattore per adempiere l'obbligo di versamento diretto delle ritenute di acconto dell'Irpef, senza considerare che nella specie la domanda aveva ad oggetto la restituzione di somme già trattenute a titolo d'imposta nei mesi intercorsi tra l'entrata in vigore della L. n. 206 del 2004 , ed il collocamento a riposo di esso ricorrente. In riferimento a tale domanda, era stata d'altronde eccepita l'illegittimità costituzionale della L. n. 206 cit., art. 3, comma 2, in quanto, limitando l'esenzione dall'Irpef ai trattamenti pensionistici, senza nulla disporre per quelli retributivi, omette di tenere conto dell'età avanzata di molte vittime del terrorismo, procrastinando il godimento del beneficio al momento del collocamento a riposo, in contrasto con gli artt. 3, 36, 38 e 563 Cost..

4.1. - Il motivo è fondato.

Pur avendo osservato che la disciplina processuale dettata dalla L. n. 206 del 2004 , evidenzia la volontà del legislatore di attribuire al giudice ordinario le controversie riguardanti il riconoscimento dei benefici previsti in favore delle vittime del terrorismo, con la conseguente esclusione della devoluzione alla giurisdizione contabile ed a quella tributaria delle domande concernenti i benefici previdenziali e fiscali invocati dal ricorrente, il Tribunale ha infatti omesso di trarne le dovute conseguenze, avendo rilevato che in materia tributaria la tutela giurisdizionale presuppone l'impugnazione di specifici atti impositivi, nella specie mai avvenuta. Tale affermazione si pone in contrasto con una recente pronuncia di legittimità, la quale, nel sottolineare il carattere eccezionale della disciplina dettata dalla legge in esame, ha espressamente riconosciuto che le esigenze di rapidità e semplicità sottese al procedimento dalla stessa previsto per la concessione dei predetti benefici consentono di ritenere, in mancanza d'indicazioni in senso contrario, che il legislatore abbia inteso derogare non solo alle norme sull'attribuzione ad autorità giurisdizionali diverse dal giudice ordinario della cognizione in ordine ai rapporti incisi dalla normativa sostanziale in favore delle vittime del terrorismo, ma anche a quei principi del processo tributario che ostacolerebbero la rapida e semplice attuazione del relativo diritto sostanziale, quale il divieto di pronunce dichiarative (cfr. Cass., Sez. Un., 8 agosto 2011, n. 17078). Tale divieto, com'è noto, costituisce null'altro che un risvolto del carattere impugnatorio del giudizio tributario, imperniato sull'impugnazione degli atti impositivi specificamente indicati dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, e destinato pertanto a concludersi, in via ordinaria, con una sentenza che, nel pronunciare sul rapporto sostanziale, comporta, in caso di accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'atto impugnato:

l'inapplicabilità del predetto divieto si traduce pertanto nella possibilità di ottenere, in via eccezionale ed in conformità della disciplina dettata dalla normativa in esame, una sentenza che, prescindendo dall'impugnazione di singoli atti, dichiari il diritto del contribuente a fruire, ai sensi della L. n. 206, art. 4, u.c., ed art. 8, dell'esenzione dall'Irpef prevista dalla L. 23 novembre 1998, n. 407, art. 2, commi 5 e 6, sui trattamenti pensionistici, nonchè dell'esenzione da ogni imposta diretta ed indiretta sulle indennità erogate.

5. - La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dall'accoglimento del primo, del terzo e del quarto motivo di ricorso, restando invece assorbito il quinto motivo, con cui il ricorrente ha dedotto la violazione e la falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. , censurando la sentenza impugnata nella parte concernente il regolamento delle spese processuali.

6. - La causa va conseguentemente rinviata al Tribunale di Genova, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, rigetta il secondo, dichiara assorbito il quinto, cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia al Tribunale di Genova, anche per la liquidazione delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 novembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2015

Re: esenzione irpef vittime del dovere

Inviato: dom apr 16, 2017 7:26 pm
da panorama
C. Conti Veneto Sez. giurisdiz., Sent., 01/03/2016, n. 35

PENSIONI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO


In composizione monocratica nella persona del Consigliere Gennaro Di Cecilia, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 29790 del registro di segreteria promosso, con ricorso depositato il 13 maggio 2014, proposto dalla sig.ra M.L. nata a P. il (...) c. fiscale (...) residente a S. (P.) Viale V.,2 III int.12 rappresentata e difesa per procura in calce al presente atto dall'avv. Luigi Elefante c.f. (...) con studio in Via Grazioli, 7 46030 San Giorgio di Mantova tel. (...) fax (...) e-mail/pec luigi.elefante@avvocatimantovalt ed elettivamente domiciliato unitamente alla stessa ai fini del presente giudizio in Via D. Giurati 4/A 30175 Marghera Venezia (c/o Assoc. FERVICREDO )

CONTRO
Ministero della Difesa-Direzione Generale della Pensioni Militari, II Reparto - 5^ Divisione, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato per la carica, ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia in Piazza San Marco, 63 Venezia, costituitosi a mezzo il Dirigente dott. Alfredo Venditti, Capo reparto, in servizio presso la Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva - I Reparto - 3 Divisione - 4 Sezione;

per l'annullamento parziale del decreto del Ministero della Difesa nr. 1383 del 6.11.2009-Posizione N.21/10748 - con il quale veniva conferita alla ricorrente, in relazione al decesso del proprio figlio, Vice Brigadiere dei Carabinieri, C. S., riconosciuto Vittima del Dovere, avvenuto il 12/2/2006, la pensione privilegiata ordinaria di riversibilità di iscrizione n. 16088511, prescindendo dal requisito dell'età e delle condizioni economiche, ai sensi degli artt. 62 e 64 del D.P.R. n. 915 del 1978 e dell' art. 92 del D.P.R. n. 1092 del 1973, nella misura della pensione di guerra ai sensi della L. n. 974 del 1967 ;

2. avverso ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente;

VISTO l' art. 5, L. 21 luglio 2000, n. 205;
LETTI ed ESAMINATI gli atti e i documenti di causa inseriti nel fascicolo processuale, compreso l'atto di costituzione e risposta del Ministero della Difesa;
CHIAMATO il giudizio alla pubblica udienza del 12 maggio 2015, celebrata con l'assistenza del segretario, dott.ssa Cristina Guarino, è stato udito l'Avv. Luigi Elefante, costituito per la ricorrente, a differenza del Ministero della Difesa, non comparso.

Svolgimento del processo

Come anticipato in preambolo, nei confronti del Vice Brigadiere dei Carabinieri C. S., deceduto il 12/2/2006 a causa di un colpo di arma da fuoco esploso a distanza ravvicinata da un malvivente durante lo svolgimento delle convulse operazioni di arresto in flagranza di delitto, per effetto di tale tragico evento veniva riconosciuta dal Ministero dell'Interno, con decreto prot. nr.(...) (8CC301 del 27 settembre 2006, lo status di "Vittima del Dovere", con conseguente concessione ai genitori dei benefici di legge previsti per tale categoria di soggetti (speciale elargizione nonché l'assegno vitalizio), atteso che lo stesso, al momento del decesso, era celibe e senza figli (all. n. 3 al ricorso).

Alla sig.ra M., pertanto, in qualità di madre superstite, divorziata, col decreto odiernamente impugnato emesso, su domanda dell'interessata presentata il 20/4/2006, veniva concessa la pensione privilegiata ordinaria (tabella M) di riversibilità, iscrizione n. 16088511, applicando la normativa in materia di pensioni di guerra che consente di prescindere, per il genitore rimasto totalmente privo di prole in quanto figlio unico, dal requisito dell'età (anagrafico) e delle condizioni economiche (reddituale), ai sensi degli artt. 62 e 64 del D.P.R. n. 915 del 1978 e 92 del D.P.R. n. 1092 del 1973 e L. n. 422 del 1990 , previo conforme parere del C.M.O. di Padova e del C.V.C.S n.145 dell'8/3/2007, che aveva riconosciuto l'infermità letale "shock emorragico" comportante il decesso in servizio come conseguenza e dipendente da causa di servizio (Decreto n.42 del 26.6.2007), sulla scorta della disciplina dettata dal D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 .

Il suddetto trattamento pensionistico veniva liquidato, quindi, per effetto dell'espresso rinvio operato dall' art. 92 del D.P.R. n. 1092 del 1973, che prevede, al comma 1, la concessione in caso di morte del militare, della pensione privilegiata " nella misura ed alle condizioni" previste dalle disposizioni di cui alla L. n. 974 del 1967 , in materia di pensioni di guerra (All. n. 1).

Sulla base dell'interpretazione di quest'ultimo testo normativo, la ricorrente proponeva istanza al Ministero della Difesa con cui chiedeva il riconoscimento dell'esenzione dall'imposta sulle persone fisiche (I.R.P.E.F.) della pensione di riversibilità goduta, come avviene normalmente per quelle di guerra, ricevendone comunicazione di determinazione di rigetto del 18/2/2014-10/3/2014, ritenuta affetta da inesistente o apparente motivazione.

Onde proponeva il presente ricorso, impugnando il primitivo decreto di concessione citato -e la conseguenziale determinazione sfavorevole- per il riconoscimento giudiziale del diritto della ricorrente ad ottenere il trattamento pensionistico goduto con esenzione dall'IRPEF, ai sensi dell'art. 34 co.1 del D.P.R. n. 601 del 1973 , deducendone l'illegittimità parziale sotto i profili della violazione e falsa applicazione di legge ( D.P.R. n. 1092 del 1973 in relazione alla L. n. 974 del 1967 e D.P.R. n. 601 del 1973 , nonché della L. n. 466 del 1980 in relazione alla L. n. 302 del 1990 e n. 407/98) e dell'omessa, carente e illogica motivazione, nonché dell'eccesso di potere per difetto d'istruttoria ed erronea valutazione dei fatti presupposti, con vittoria di spese ed onorari di lite, salvis iuribus.

Con memoria depositata il 25/7/2014 si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa intimato che riteneva infondato il ricorso attesa la diversa natura del trattamento in questione che discende da un servizio militare di natura reddituale (di retribuzione differita) e non risarcitoria, essendo il militare legato all'Amm.ne della Difesa da un rapporto d'impiego volontariamente costituito, anziché una coscrizione obbligatoria, in quanto tale non paragonabile alle pensioni di guerra vere e proprie e alle pensioni privilegiate di leva le quali hanno un carattere risarcitorio scaturente da detto vincolo di obbligatorietà costituzionale sottostante, come chiarito dalla sentenza n. 387/89 della Corte Costituzionale.

L'Amministrazione ha rilevato che non deve far equivocare sulla natura della stessa pensione privilegiata ordinaria di riversibilità la circostanza che si estrinsechi in un importo tabellare che, per espresso rinvio dell'art.92 del D.P.R. n. 1092 del 1973 , comporta che essa sia liquidata "nella misura ed alle condizioni previste" dalle più favorevoli disposizioni vigenti in materia di pensionistica di guerra.

In particolare, va esclusa l'esenzione dall'IRPEF, invocata con riferimento all' art. 2, co. 5, della L. n. 407 del 1998 ('Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata') che prevede tale esenzione sul trattamento speciale concesso, tra gli altri, ai superstiti dei caduti a causa di azioni criminose - art. 93, coma 6, del D.P.R. n. 1092 del 1973 - a decorrere dal 2001, ai sensi e per gli effetti dell' art. 82 della L. n. 388 del 2000 (Legge finanziaria per l'anno 2001), occorrendo rilevare che il successivo D.P.R. n. 243 del 2006 , che ha esteso alcuni benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo alle vittime del dovere, non prevede tra i benefici l'esenzione IRPEF delle pensioni privilegiate ordinarie di reversibilità, ma contempla altre provvidenze di varia natura, quali l'assegno vitalizio, i benefici in materia di assunzioni dirette e quelli in materia di borse di studio.

Per cui ha concluso: in via principale e nel merito, che il ricorso venga respinto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese che si quantificano forfettariamente in 500,00 (Euro cinquecento/00); in subordine, qualora questa Corte accolga i ricorsi, si eccepisce l'applicazione della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2 del R.D. n. 295 del 1939, come sostituito dall' art. 2 della L. n. 428 del 1985, per i ratei pensionistici precedentemente maturati.

All'odierna udienza pubblica di discussione la causa è stata trattenuta per la decisione, con conseguente lettura del dispositivo in udienza dopo la sua deliberazione in camera di consiglio e fissazione del termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza, ai sensi dell'ultima parte dell'art. 429, comma 1, secondo capoverso, c.p.c., come sostituito dall' art. 53 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella L. 6 agosto 2008, n. 133 , come richiamato dall' art. 5, co. 2, L. n. 205 del 2000, sulle conclusioni rassegnate dal difensore della ricorrente, che si è riportato al contenuto del ricorso insistendo per il suo accoglimento, mentre non è comparso il Ministero resistente.

Motivi della decisione

1. Il thema decidendum dell'odierno giudizio riguarda, in sintesi, il beneficio dell'esenzione dall'imposta sui redditi delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) della pensione privilegiata ordinaria di cui la ricorrente è titolare, in virtù del beneficio che la legge prevede per le "Vittime del terrorismo" (art. 4, co. 4, della L. n. 204 del 2006), disciplina ritenuta estensibile ai benefici stabiliti per le "Vittime del dovere).

Così delimitato l'ambito cognitivo, occorre verificare, con carattere di priorità, attesa la natura pregiudiziale che riveste la relativa questione e l'ordine logico-giuridico con cui esse devono essere trattate, peraltro rilevabile d'ufficio dal giudice ( artt. 37, 187, 276 e 279 c.p.c. ), se questa Corte è munita di potere giurisdizionale in materia.

Contrariamente a quanto ritenuto da alcune sezioni territoriali di questa Corte (per tutte, Sez. Giur. Liguria, n. 262/2012 e Sez. Giur. Toscana, n. 240/2013), va ritenuta la giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda di accertamento del diritto all'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) sulla pensione per la cui riliquidazione è causa.

Invero, la cognizione in tema di applicabilità di una esenzione IRPEF a fini pensionistici non può ritenersi eccezionalmente devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti, anziché al giudice tributario, nonostante il recente ampliamento della sfera di potestas iudicandi riservata a quest'ultimo per effetto del testo novellato del disposto dell'art. 2 e 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 per mezzo della normativa sopravvenuta contenuta nell' art. 12, co. 2, L. 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002).

Per tale opzione ermeneutica sembra possa riproporsi la chiave di lettura offerta dall'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione che, in sede nomofilattica -sebbene riguardante un caso analogo ma disciplinato dalle disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tali matrici in riferimento, previste dalla L. 3 agosto 2004, n. 206- ha ritenuto che i presupposti e i termini di ammissibilità dello speciale procedimento giurisdizionale ha spiccatissimi caratteri di eccezionalità. In sostanza il legislatore, con riferimento alle ipotesi in cui fossero già stati accertati in sede giudiziaria o amministrativa la ricorrenza e il grado di lesività di atti di terrorismo, ha inteso mettere a disposizione degli interessati (probabilmente anche con intenti sperimentali) un procedimento giudiziario della massima rapidità e semplicità inteso ad ovviare a tutte le complicazioni e lungaggini che nella pratica caratterizzavano la fase di effettivo riconoscimento dei benefici economici assicurati dalla legislazione in materia, in considerazione anche della pluralità di autorità amministrative coinvolte e dei procedimenti giurisdizionali di cui era necessaria l'attivazione in caso di mancato riconoscimento dei diritti previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 2994 del 2011). Tenendo presenti tale ratio, gli evidenti carattere di spiccata eccezionalità della norma e la mancanza di indicazioni in senso contrario, non dissimilmente anche in questo caso non sembra azzardato ritenere che il legislatore abbia inteso derogare alle norme sulla attribuzione ad autorità giurisdizionali diverse (in quel caso oggetto di decisione, il giudice ordinario) della cognizione su rapporti incisi dalla normativa sostanziale in favore delle vittime del terrorismo.

"Ciò appare tanto più evidente in quanto sono ampiamente coinvolti i rapporti pensionistici per cui, in genere, è prevista la giurisdizione della Corte dei conti con riferimento ai dipendenti pubblici, nell'ambito dei quali si annoverano gran parte delle vittime del terrorismo" (e, perché no, del dovere) qualora riferiti non a comuni cittadini ma a personale dipendente in regime di rapporto d'impiego di diritto pubblicistico o privatistico c.d. "contrattualizzato", ex artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e s.m. e i., arg. ex art. 13 e 62 del R.D. n. 1214 del 1934 costituendo il rapporto pensionistico elemento identificativo del petitum sostanziale della domanda giudiziale (Cass. SS.UU. n. 573/2003; id. n. 152/1999; id. n. 10131/2012; n.d.r.).

Prosegue la Corte (punto 9.2 della parte motiva) come "in tale quadro, deve ritenersi potenzialmente derogata................anche la giurisdizione tributaria, stante la previsione anche di benefici fiscali da parte della normativa in favore delle vittime del terrorismo. Peraltro, poiché la disciplina tributaria sulle ritenute alla fonte coinvolge, sul piano amministrativo e della prima applicazione delle norme, anche i soggetti erogatori di trattamenti pensionistici, solo l'estensione dello speciale procedimento giurisdizionale alla materia tributaria consente allo stesso di garantire pienamente e semplicemente l'attuazione dei benefici in favore delle vittime del terrorismo. D'altra parte la particolare specialità del procedimento consente di ritenere implicitamente derogati anche quei principi del processo tributario che ostacolerebbero la rapida e semplice attuazione del relativo diritto sostanziale, quale il divieto di pronunce dichiarative".

In effetti, ciò di cui si dibatte può ricondursi alla "misura" o "quantità" del trattamento pensionistico erogato, non disgiunta dall'intreccio costituito dalla valutazione della natura del beneficio apprestato al superstite del dipendente o pensionato, per cui sembra possa affermarsi la giurisdizione di questa Corte nonostante il coinvolgimento dell'aspetto del trattamento tributario, implicando un una trattazione orientata ad un accertamento unitario capace di rinvenire l'unico presupposto giuridico nell'asserita estensibilità dei benefici incidenti sul rapporto pensionistico -anche per ciò che attiene il profilo fiscale- da riconoscere alle vittime del dovere.

2. Superata la questione di rito della giurisdizione è ora possibile affrontare il merito della vicenda in esame.

Essa, come precisato in narrativa, attiene all'assoggettabilità ad IRPEF della pensione ordinaria di riversibilità spettante alla ricorrente quale genitore del sottufficiale, vice brigadiere dei carabinieri, deceduto durante il servizio il 12/2/2006 poiché attinto da colpo di arma da fuoco esploso da malvivente tratto in arresto, nei confronti del quale era stato riconosciuto il particolare status di "vittima del dovere" dal Ministero dell'Interno.

Occorre premettere, in fatto, che a seguito di effettuato riesame istruttorio della pratica, melius re perpensa, il Ministero aveva riconosciuto, col decreto impugnato, il beneficio pensionistico della pensione di reversibilità alla ricorrente superstite, dapprima erroneamente escluso per difetto dei requisiti di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro e della nullatenenza previsti dall'art.83 del D.P.R. n. 1092 del 1973 , con Decreto n.66 del 25.6.2008, poiché l'art.92, co. 1, del D.P.R. n. 1092 del 1973 prevede che ai fini della concessione ai congiunti della pensione privilegiata ordinaria si possa far riferimento alla "misura ed alle condizioni" più favorevoli previste dalle norme vigenti in materia di pensione di guerra di cui alla L. 17 ottobre 1967, n. 974 e in considerazione che il militare, al momento del decesso, risultava figlio unico, in applicazione degli arti. 62 e 64 del D.P.R. n. 915 del 1978 che consentono di prescindere, per il genitore rimasto privo di prole, dal requisito dell'età e delle condizioni economiche.

Orbene, la domanda di parte ricorrente deve ritenersi destituita di fondamento giuridico non essendo possibile sostenere alcuna completa assimilazione o equiparazione tra le diverse categorie di vittime del dovere e soggetti equiparati o di vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, o della criminalità organizzata, nonostante la tendenziale e progressiva estensione delle provvidenze economiche intrapresa dal legislatore nel corso del tempo, essendo, per ognuna di esse, i singoli benefici previsti dalla specifiche leggi di settore (conforme, Sez. Giur. Liguria, 15/10/2013, n. 162).

Giova ricordare, per completezza, che la normativa in materia di provvidenze per le "Vittime del dovere", di grande delicatezza per gli aspetti civili ed umani coinvolti, ha trovato originaria fonte normativa nella L. 13 agosto 1980, n. 466 (artt. 1,2,4 e 7, quest'ultimo che esenta da assoggettabilità all'IRPEF) che ha previsto "speciali elargizioni" in favore di categorie di dipendenti pubblici e cittadini "Vittime del dovere e di azioni terroristiche". La L. n. 407 del 1998 ha, poi, introdotto l'istituto dell' "assegno vitalizio", quale beneficio non reversibile con natura di indennizzo. Con D.P.R. n. 510 del 1999 è stata disciplinata l'istruttoria per l'attribuzione delle "speciali elargizioni" e dell'"assegno vitalizio" disciplinati dalle leggi n. 466/1980, n. 302/1990 e n. 407/1998. In tale settore sono intervenute, altresì, le modifiche apportate dalla L. n. 388 del 2000 (art. 82), dalla L. n. 350 del 2003 , dalla L. n. 369 del 2003 , dalla L. n. 206 del 2004 . Di particolare rilievo è, poi, da ritenersi la normativa introdotta dall' art. 1, commi 562, 563 e 564 della L. 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006) volta a ridurre ad unità l'intera materia delle provvidenze in favore delle "Vittime del dovere" e ad estendere loro il trattamento già previsto in favore delle Vittime della criminalità e del terrorismo". Infatti, l' art. 1, comma 562, della citata L. n. 266 del 2005 ha disposto che "Al fine della progressiva estensione dei benefìci già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di Euro a decorrere dal 2006". L'art. 1, comma 563, della citata legge ha statuito che per Vittime del dovere" devono intendersi i soggetti di cui all' articolo 3 della L. 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; in operazioni di soccorso; in attività di tutela della pubblica incolumità; a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

Come evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. T.A.A. - Trento - n. 50 del 2014) in materia sono anche intervenuti il D.P.R. n. 243 del 2006 , recante "Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell' articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266" e le disposizioni del D.L. n. 159 del 2007 , convertito in L. n. 222 del 2007 , in cui sono state previste riliquidazioni delle speciali elargizioni.

Delineato il quadro normativo, appare evidente la differenza che intercorre tra i particolari benefici - come, ad esempio, l'assegno vitalizio e le speciali elargizioni che vengono concessi ai superstiti delle vittime in generale -non diversamente dalla pensione di riversibilità attribuita ai superstiti delle vittime del terrorismo o a soggetti ad essi equiparati- rappresentano provvidenze che non rivestono natura pensionistica ma indennitaria, assolvendo ad una precisa ed univoca funzione di solidarietà sociale, ex art. 2 Cost. (cfr. Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, n. 500/1989; Seconda Sezione Centrale d'Appello n. 138/2004; Cass. civ. n. 14483/2004).

Né l'esenzione dall'IRPEF della pensione di reversibilità ordinaria percepita, reclamata dalla ricorrente, è stata espressamente contemplata dall'ordine di corresponsione delle provvidenze progressivamente intervenuto negli anni per effetto della legislazione sopravvenuta dianzi citata, in particolare il D.P.R. n. 243 del 2006 e D.L. n. 159 del 2007 , convertito in L. n. 222 del 2007 , nonostante l'ulteriore accostamento delle diverse categorie di vittime del terrorismo e del dovere in relazione alle provvidenze da riconoscere in loro favore (in particolare, v. art. 34 dell'ultima disposizione citata), a differenza del trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ( art. 2, comma 5, della L. 23/11/1998, n. 407).

L'esclusione della c.d. "detassazione" richiesta col ricorso può desumersi sulla scorta dell'orientamento della Suprema Corte (Sez. 1, Sentenza n. 10646 del 1997), benché risalente ma condiviso dal giudicante, secondo cui, ai sensi dell' art. 46, co. 2, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (e, dal 1º gennaio 1988, dell' art. 46, co. 2º d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e, infine, dell'art. 49, co. 2, lett. a, di quest'ultimo d.P.R., "modificato e rinumerato", in vigore dall'1/1/2004), anche le pensioni privilegiate ordinarie a seguito di infermità o lesioni per fatti di servizio, sia civili ( art. 64 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092) che militari (art. 67 d.P.R. ult. cit.), devono ritenersi assoggettate, per l'intero ammontare, all'IRPEF (pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati), costituendo un reddito di lavoro dipendente, in mancanza di espressa previsione contenuta nell' art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 di deroga al principio generale dell'imponibilità (Cass., n. 3584/1993, n. 12092/1992 e n. 2104/1989, in essa richiamata).

La mancata previsione dell'esenzione d'imposta è da ritenersi conforme ai principi costituzionali, ed, in particolare, all'art. 53 Cost. , giacché tali pensioni, costituendo proiezione di un precedente trattamento economico goduto, ne condividono la natura reddituale.

In tale solco tracciato si colloca anche l'orientamento della Corte Costituzionale che ha, ripetutamente, escluso ogni identità ed omogeneità di situazioni con le pensioni di guerra, non assoggettabili ad imposta secondo l' art. 34, co. 1º, d.P.R. 601/1973, "le quali consistono in un ammontare determinato normalmente solo in funzione dell'entità del danno e, comunque, prescindendo da un rapporto di dipendenza (in aggiunta a quelle citate nella motivazione della decisione impugnata, riportate nella parte espositiva che precede, cfr. da ultimo, con riferimento alle pensioni privilegiate ordinarie spettanti ai militari di carriera" (Corte Cost., n. 431/1996, con ulteriori richiami).

Pertanto, nessuna equiparazione o assimilazione è legittimo invocare tra la pensione percepita dalla ricorrente, di natura reddituale, e la pensioni privilegiata ordinaria c.d. tabellare, erogata in caso di menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva. La prima, infatti, non si si innesta su un rapporto di servizio obbligatorio ( art. 52, comma secondo, della Costituzione ), perché la sua entità non è correlata al pregresso trattamento retributivo scaturito dal rapporto di servizio volontariamente costituito, ma alla gravita della menomazione della capacita di lavoro subita in occasionalità necessaria con la prestazione costituzionalmente obbligatoria del servizio di leva (coscrizione obbligatoria) da cui traggono il relativo titolo giuridico (C.Cost., n. 387/1989).

Natura non reddituale della pensione privilegiata ordinaria militare tabellare (prevista dall' art. 67, ultimo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973), che la rende assimilabile alle pensioni di guerra in ragione della comune funzione risarcitoria, connessa al carattere straordinario dell'evento bellico.

Dal ravvisato carattere non reddituale delle pensioni in esame discende la non assoggettabilità di esse, ai sensi dell'art. 53 della Costituzione , all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla stessa stregua di altre erogazioni di analoga natura (come, ad esempio, le pensioni di guerra, espressamente considerate dall' art. 34 del d.P.R. n. 601 del 1973 e le rendite vitalizie erogate dall'I.N.A.I.L. alle vittime di infortuni sul lavoro, alle quali l'amministrazione finanziaria ha esteso l'esenzione).

Né il riportato regime appare superabile col sostenere che la pensione privilegiata ordinaria di riversibilità costituisca un tipo o possa essere equiparata alla pensione di guerra, e, come tale, rientrare nell'ambito dell'esenzione esplicitata del citato co. 1 dell'art. 34, come dedotto dalla ricorrente. Difatti l'argomentazione che si è intesa trarre dall'interpretazione letterale dell' art. 92, co. 1, D.P.R. n. 1092 del 1973, secondo cui "spetta ai congiunti la pensione privilegiata nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra", appare sfornito di pregio, essendo difficilmente contestabile che il rinvio operato dal medesimo articolo attiene esclusivamente alla "misura ed alle condizioni previste" dalle più favorevoli disposizioni vigenti concernenti la materia delle liquidazioni delle pensioni di guerra, alle condizioni soggettive dei singoli aventi diritto, non involgendo affatto il trattamento tributario cui è assoggettata la particolare provvidenza pensionistica, né si rivela capace di snaturare la finalità sottesa alla sua elargizione.

Quindi, è da escludere che al trattamento in esame possa estendersi la disciplina dell' art. 34, co. 1, d.P.R. n. 601/1973, ferme restando, in linea di principio, la natura di stretta interpretazione ed eccezionale della disposizione normativa derogatoria in materia fiscale ( art. 14 Preleggi ) e l'esclusione di esenzioni ed agevolazioni, diverse ed ulteriori rispetto a a quelle nel decreto stesso esplicitamente considerate, come quella sancita dall'art. 42 co. 1º (Cass., n. 2104/1989 cit.).

Né, del resto, tale opzione interpretativa restrittiva appare idonea a destare sospetto, come sembra adombrare la difesa della ricorrente, di illegittimità costituzionale della normativa dell' art. 34, co. 1, D.P.R. n. 601 del 1973 nella parte in cui non prevede tale esclusione dall'IRPEF del trattamento di reversibilità, in relazione ai fondamentali parametri scolpiti negli artt. 3 e 36 Cost. in quanto essa risulta del tutto coerente, da un lato, con la particolare rischiosità delle specifiche situazioni di servizio contemplate nella norma stessa, e, dall'altro, con i limiti di spesa all'interno e nel rispetto dei quali, in virtù dell'ampliamento della nozione di "vittime del dovere" introdotto dai commi 563 e 564 dell' art. 1 della L. n. 266 del 2005, opera la graduale estensione a questa categoria di soggetti dei benefici già previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo, ferma restando la valutazione di un trattamento differenziato di situazioni che si rivelano obiettivamente diverse e disomogenee.

Ciò anche alla luce della consolidata elaborazione giurisprudenziale costituzionale, secondo cui rientra nella discrezionalità legislativa, col solo limite della palese irrazionalità -non rinvenibile nella specie- stabilire i modi e la misura dei trattamenti pensionistici, attraverso un bilanciamento fra valori contrapposti che tenga conto, accanto alle esigenze di vita dei beneficiari, pure delle concrete disponibilità finanziarie e delle esigenze di bilancio (v. ex plurimis Corte Costituzionale, 11 novembre 2010, n. 316, Ord., n. 256/2001 e n. 372/1998).

Per i motivi suesposti il ricorso si rileva infondato e non meritevole di accoglimento.

Questo, naturalmente, dovendo restare sullo sfondo o relegate considerazioni che pur coinvolgono l'apprezzamento dei fondamentali ed inalienabili valori individuali, familiari e sociali o collettivi, che non possono che rivestire valutazione metagiuridica del giudice inidonea a condurre ad opposto esito, dovendosi arrestare all'assunzione di valenza etico-morale l'estremo sacrificio personale richiesto al sottufficiale in conseguenza dell'azione, compiuta nell'esercizio del dovere, general-repressiva insita nel sistema ordinamentale penale volto alla tutela dei diritti e degli interessi costituzionalmente rilevanti come la sicurezza dei cittadini, comportante esternazione di umana partecipazione e di rispettosa comprensione per l'infinita mestizia derivante, con differenza ontologica degli aspetti coinvolti, sia dall'evento letale connesso alla perdita della propria vita, come massima espressione del bene salute, sia alle sofferenze determinate dall'evento luttuoso e dolore ulteriore ma anche dalla significativa alterazione della vita quotidiana dei congiunti superstiti.

La natura della controversia, la complessità interpretativa della materia trattata e l'innegabile delicatezza dei particolari temi trattati ed interessi coinvolti, tuttavia, costituiscono eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese legali.

Non vi è luogo, invece, a provvedere sulle spese di giustizia, avuto riguardo al principio di essenziale gratuità operante nei giudizi pensionistici.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO

definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, in funzione di giudice unico, rigetta il ricorso proposto da M.L. e compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 12 maggio 2015.

Depositata in Cancelleria 1 marzo 2016.

Re: esenzione irpef vittime del dovere

Inviato: dom apr 16, 2017 7:34 pm
da panorama
rimborso delle ritenute IRPEF operate sulla pensione di reversibilità

termine di decadenza di 48 mesi chiedendo il rimborso

Commiss. Trib. Prov. Puglia Taranto Sez. I, Sent., 01/12/2016, n. 2678
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TARANTO
PRIMA SEZIONE


riunita con l'intervento dei Signori:
ARGENTINO PIETRO - Presidente
GENOVIVA PIETRO - Relatore
MONOPOLI PIETRO - Giudice

ha emesso la seguente
SENTENZA

- sul ricorso n. 1531/2015
depositato il 09/09/2015

- avverso DINIEGO RIMBORSO n. (...) IRPEF-ALTRO 2006 TRATT.DI QUIESC
- avverso DINIEGO RIMBORSO n. (...) IRPEF-ALTRO 2007 TRATT.DI QUIESC
- avverso DINIEGO RIMBORSO n. (...) IRPEF-ALTRO 2008 TRATT.DI QUIESC
- avverso DINIEGO RIMBORSO n. (...) IRPEF-ALTRO 2009 TRATT.DI QUIESC
- avverso DINIEGO RIMBORSO n. (...) IRPEF-ALTRO 2010 TRATT.DI QUIESC
- avverso DINIEGO RIMBORSO n. (...) IRPEF-ALTRO 2011 TRATT.DI QUIESC
- avverso DINIEGO RIMBORSO n. (...) IRPEF-ALTRO 2012 TRATT.DI QUIESC
- avverso DINIEGO RIMBORSO n. (...) IRPEF-ALTRO 2013 TRATT.DI QUIESC

contro:
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE TARANTO


proposto dal ricorrente:
R.A.
VIA VIA S. 43 74121 T.
difeso da:
DIGREGORIO PAOLANNA
PIAZZA ROMA,25 74015 MARTINA FRANCA TA


Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso tempestivamente depositato in data 9.9.2015 presso questa CTP, R.A. insorgeva avverso il provvedimento con cui l'AGE di Taranto le negava il rimborso delle ritenute IRPEF operate dall'INPS sulla pensione di reversibilità del coniuge P.D. nel periodo dal 2006 al settembre 2010.

Con precedente istanza del 23.9.2014, la ricorrente aveva infatti chiesto il rimborso delle ritenute IRPEF operate dal 2006 al 2014 sulla menzionata pensione di reversibilità del coniuge, brigadiere della PS caduto nell'adempimento del dovere, invocando l'applicazione della L. n. 266 del 2005 e del successivo D.P.R. n. 243 del 2006 .

L'Ufficio, col provvedimento qui impugnato, aveva parzialmente accolto l'istanza per il periodo dall'ottobre 2010 in poi, rigettandola per quello precedente per intervenuta decadenza del diritto al rimborso, fatto valere per la prima volta con la domanda del 23.9.2014, in applicazione di quanto disposto dall' art 37 D.P.R. n. 602 del 1973 .

La ricorrente sostiene in ricorso che il termine decadenziale di 48 mesi previsto dalla menzionata norma non si applichi ai benefici previsti dalla normativa speciale in materia di tutela delle vittime del terrorismo e dei caduti nell' adempimento del dovere, dovendosi considerare soltanto l'ordinario termine prescrizionale decennale; invoca infine le norme sull'indebito oggettivo, secondo cui il diritto al rimborso si prescrive nell'ordinario termine e non subisce decadenza alcuna .

Costituitosi in giudizio, l'Ufficio chiedeva il rigetto del ricorso, confermando l'applicabilità al caso di specie dell' art 37 D.P.R. n. 602 del 1973 .

All'udienza odierna la causa veniva trattata e decisa , sulle conclusioni rassegnate da ambo le parti e riportate nel relativo verbale .

Il ricorso è infondato e va quindi rigettato, con integrale conferma del provvedimento di parziale diniego del rimborso, oggetto della presente impugnazione .

Non appare in discussione l'applicabilità della L. n. 266 del 2005 e del conseguente D.P.R. n. 243 del 2006 al caso di specie, ma la legittimità del ( parziale ) diniego opposto dall'Ufficio all'istanza di rimborso delle ritenute IRPEF operate sulla pensione di reversibilità della ricorrente, nel periodo anteriore ai quattro anni precedenti al deposito della domanda del 23.9.2014 ( dal 2006 al settembre 2010 ); l'AGE invoca a tal proposito il disposto di cui all' art 37 D.P.R. n. 602 del 1973 ( così come modificato dalla L. n. 388 del 2000 ), mentre la ricorrente ne esclude l'applicabilità, trattandosi di beneficio riconosciuto in base a legge speciale, che non pone alcun termine di decadenza alla sua fruizione .

L' art 37 D.P.R. n. 602 del 1973 dispone che "il contribuente assoggettato a ritenuta diretta può ricorrere . . . per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria entro il termine di decadenza di quarantotto mesi chiedendo il rimborso" : trattasi di norma di carattere generale, dettata in materia di rimborso di ritenute dirette ( quale appunto la ritenuta IRPEF operata dal datore di lavoro ovvero dall'Ente previdenziale ) illegittimamente subite dal contribuente, anche per il caso di inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria; il diritto al rimborso va esercitato, a pena di decadenza, nel termine di 48 mesi dalla ritenuta subita e contestata .

Trattasi all'evidenza di norma tributaria che pone una decadenza a carico del contribuente e la cui finalità di certezza del diritto e definizione dei carichi fiscali appare non dissimile da quella di altre norme, che impongono all'Erario analoghi e speculari termini di decadenza per la sua potestà accertativa ed esecutiva in materia di tasse e imposte .

Non vi è alcun motivo per ritenere l'inapplicabilità al caso di specie di una norma di portata così generale, sol perché il beneficio fiscale è previsto da una norma speciale, dettata in favore delle vittime del terrorismo e dei militari caduti nell'adempimento del dovere : tutte le ipotesi di esenzione fiscale sono infatti previste da norme speciali, in quanto tali di stretta interpretazione ed applicazione .

Nè può valere in senso contrario l'opposto orientamento manifestato dalla Cassazione nella sentenza n. 9603/2013, sia perché la decisione non appare del tutto pertinente e sovrapponibile al caso di specie (riguardando anche altre questioni di carattere più squisitamente lavoristico in materia di pensione di reversibilità), sia per l'impropria sede ( Sezione Lavoro e non Sezione Tributaria ) in cui la stessa è maturata.
Inconferente appare infine il richiamo alle norme codicistiche sull'indebito oggettivo, in presenza di una normativa fiscale speciale che disciplina il diritto al rimborso delle ritenute illegittimamente operate dal sostituto d'imposta, imponendo al contribuente un'ampio termine di decadenza .

Appare infine equo compensare interamente tra le parti le spese di lite, in presenza di oscillazioni giurisprudenziali da parte della stessa Cassazione, che potrebbero aver fuorviato la difesa della ricorrente .

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, come sopra composta, definitivamente pronunziando sul ricorso di cui in epigrafe, lo rigetta e compensa tra le parti le spese di lite .

Così deciso in Taranto il 23 novembre 2016.

Re: esenzione irpef vittime del dovere

Inviato: lun apr 17, 2017 6:14 pm
da totore
Come avevo detto giorno fa questo mese visionato il cedolino ho constatato l'esenzione dell'IRPEF.Una domanda da profano...la tassa della spazzatura va pagata?.

Re: esenzione irpef vittime del dovere

Inviato: lun apr 17, 2017 7:43 pm
da Zenmonk
totore ha scritto:Come avevo detto giorno fa questo mese visionato il cedolino ho constatato l'esenzione dell'IRPEF.Una domanda da profano...la tassa della spazzatura va pagata?.
Certo che ogni imposta locale va pagata.
Comunque ti conviene guardare bene i regolamenti del tuo comune, in quanto può capitar che ci siano esenzioni specifiche per categorie di persone (invalidi ecc.) cui una VdD dovrebbe essere considerata assimilata (e se così non fosse si potrebbe impugnare il provvedimento di diniego).

Re: esenzione irpef vittime del dovere

Inviato: lun apr 17, 2017 8:02 pm
da avt8
Zenmonk ha scritto:
totore ha scritto:Come avevo detto giorno fa questo mese visionato il cedolino ho constatato l'esenzione dell'IRPEF.Una domanda da profano...la tassa della spazzatura va pagata?.
Certo che ogni imposta locale va pagata.
Comunque ti conviene guardare bene i regolamenti del tuo comune, in quanto può capitar che ci siano esenzioni specifiche per categorie di persone (invalidi ecc.) cui una VdD dovrebbe essere considerata assimilata (e se così non fosse si potrebbe impugnare il provvedimento di diniego).

A munnezz e tutti i tributi locali non entrano mai nelle esenzioni,tranne la dimostrazione di indigenza-
Mentre la regione con le sue leggi regionali, può ed accorda sconti sulle addizionali regionali,io ne ho beneficiato dal 2009- -fino al 2015- quelle del 2016, con il 730 2017,ho chiesto il rimborso-
L'agevolazione sulle addizionali regionali, non come VD, ma ho usufruito come invalido di servizio di 1^ categoria-
Dal 2018 visto che non ci sarà più niente più sconto- Ma chiederò un sussidio in quanto il cud sarà incapiente-
Per cui dovrà corrispondermi il contributo come previsto da chi non ha reddito essendo incapiente-
E vediamo se riusciamo a spuntarla anche qui-
La regione veneto fino al 2015 agli invalidi di 1^ categoria elargica 25 euro al giorno per 10 mesi pagabili in unica soluzioni per invalidi di servizio con patologie psichiche- Ad ottobre del 2016 hanno fatto una riunione con le associazioni degli invalidi di guerra- La regione ha detto ai presidenti- Signori io se pago questo agli invalidi, a voi devo darvi di meno soldi- Ebbene volete sapere la risposta del Presidente un Gen.dei CC in concedo ? Ha detto alla Regione- Non date più niente agli invalidi di guerra,dateci i soldi a noi che poi qualche volta organizziamo una gita- Conclusione mi hanno tolto questo beneficio,per colpa di questo Generale dei carabinieri che se ero una vittima di guerra vera e propria gli facevo una denuncia e lo sputtanavo in tutte le TV e stampa-

Re: esenzione irpef vittime del dovere

Inviato: lun apr 17, 2017 8:06 pm
da avt8
totore ha scritto:Come avevo detto giorno fa questo mese visionato il cedolino ho constatato l'esenzione dell'IRPEF.Una domanda da profano...la tassa della spazzatura va pagata?.
Unica cosa certa e sicura non devi pagare l'iva sulla tassa della munnezza, l'ha deciso la corte costituzionale-
Infatti qui nel veneto devono restituire circa 850 milioni di euro-

Re: esenzione irpef vittime del dovere

Inviato: mar apr 18, 2017 3:59 pm
da totore
Grazie a tutti per la risposta sulla "munnezza" Andro al comune prima che emettono le nuove bollette.