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Re: somme pensione elargite in piu' recupero

Inviato: mer mar 16, 2016 7:35 pm
da Filippogianni
melo ha scritto:Non centra nulla se fanno firmare o no,se sbagliono loro che hanno in mano la situazione,entro 1 anno dovevano accorgersi dello sbaglio,non arrendetevi fate ricorso,se sbagliamo noi..........roba da non credere
Credo che l'inps si sta attrezzando di rastrello per recuperare le quote eccedenti l'80% ,

Re: somme pensione elargite in piu' recupero

Inviato: mer mar 16, 2016 7:48 pm
da Filippogianni
melo ha scritto:Non centra nulla se fanno firmare o no,se sbagliono loro che hanno in mano la situazione,entro 1 anno dovevano accorgersi dello sbaglio,non arrendetevi fate ricorso,se sbagliamo noi..........roba da non credere
Incredibile l'inps commette errori che poi si riversano sul malcapitato pensionato.
Con una pal così alta avrebbe dovuto prendere quasi 3.000,00 mensili di pensione

Re: somme pensione elargite in piu' recupero

Inviato: mer mar 16, 2016 7:53 pm
da Salvo.
Dipende; molti si accorgono dell'errore, ma stanno zitti.

Re: somme pensione elargite in piu' recupero

Inviato: mer mar 16, 2016 8:10 pm
da MalcomX
avt8 ha scritto:Attenzione però perché. Specialmente nei cc.al momento del congedo. Fanno firmare una dichiarazione su eventuali conguaglio. Sulla pensione provvisoria se ha firmato tale dichiarazione il ricorso si perde.mentre se non ha firmato si vince
Ti posso garantire che anche se si firma una dichiarazione del genere non ha nessun valore in sede di giudizio anzi diventa una specie di clausola vessatoria se sbagli i conti ne rispondi eccome se ne rispondi ed il pezzo di carta di certo non ti solleva dalle responsabilità sia di chi ha fatto i conteggi sia chi ha firmato e anche chi dovrebbe controllare tutto l'opoerato ma non lo fà ...
MalcomX

PS: parlo per esperienza personale

Re: somme pensione elargite in piu' recupero

Inviato: mer mar 16, 2016 11:18 pm
da avt8
melo ha scritto:Non centra nulla se fanno firmare o no,se sbagliono loro che hanno in mano la situazione,entro 1 anno dovevano accorgersi dello sbaglio,non arrendetevi fate ricorso,se sbagliamo noi..........roba da non credere
Non e cosi perchè a lui era stata data una pensione provvisoria in attesa di quella definitiva-e hanno fatto il conguaglio ed hanno rilevato l'indebito- Se lui non ha firmato nulla dove si diceva che era una pensione provvisoria allora se fa ricorso lo vince- Ci sono centinaia di ricorso vinti per questo-Ma ci sono anche centinaia di ricorsi persi,dopo che avevano firmato, che era una pensione provvisoria in attesa di quella definitiva ed eventuale conguaglio,per cui l'interessato lo sapeva, che la pensione definitiva poteva essere sia superiore che inferiore-

Re: somme pensione elargite in piu' recupero

Inviato: gio mar 17, 2016 4:53 pm
da logudoro
Salve a tutti, sono un neo iscritto a questo forum. A proposito di quanto si e' detto nei post precedenti: vorrei chiedere ai piu illuminati, la spiegazione tecnica di una pensione definitiva/provvisoria. Mi spiego meglio sono andato in pensione il 31.10.2014, sono lgt EI, alcuni colleghi come me sono andati nel 2015 e il loro cedolino riporta la dicitura pensione provvisoria, nella mia tale dicitura non esiste. Ecco appunto il mio dubbio. Grazie

Re: somme pensione elargite in piu' recupero

Inviato: gio mar 17, 2016 5:03 pm
da Salvo.
Anche la tua è provvisoria, la definitiva ti viene calcolata all'incirca 5 anni dopo.

All'INPS cosa ti hanno detto?

Re: somme pensione elargite in piu' recupero

Inviato: gio mar 17, 2016 5:07 pm
da logudoro
Bhe per quello la loro risposta e' stata che quella e la mia pensione definitiva. Ma leggendo le disavventure di cui sopra, i dubbi non finiscono.

Re: somme pensione elargite in piu' recupero

Inviato: gio mar 17, 2016 7:11 pm
da angri62
logudoro ha scritto:Salve a tutti, sono un neo iscritto a questo forum. A proposito di quanto si e' detto nei post precedenti: vorrei chiedere ai piu illuminati, la spiegazione tecnica di una pensione definitiva/provvisoria. Mi spiego meglio sono andato in pensione il 31.10.2014, sono lgt EI, alcuni colleghi come me sono andati nel 2015 e il loro cedolino riporta la dicitura pensione provvisoria, nella mia tale dicitura non esiste. Ecco appunto il mio dubbio. Grazie
===è possibilissimo che la tua sia definitiva, sembra che il cna trasmetta tutti i dati.
quelle del 2015 sono soggette a possibili contratti e adeguamenti, quindi provvisorie.

Re: somme pensione elargite in piu' recupero

Inviato: gio mar 17, 2016 7:37 pm
da logudoro
Ciao angri62, mi scuso , forse ho sbagliato , sicuramente e ' una mia svista, ma penso che questo sia il posto sbagliato per me, in quanto sono un luogotenente dell Esercito. Ma forse per alcune cose come le pensioni siamo tutti nelle stesse condizioni. Grazie .

Re: somme pensione elargite in piu' recupero

Inviato: gio mar 17, 2016 9:10 pm
da angri62
logudoro ha scritto:Ciao angri62, mi scuso , forse ho sbagliato , sicuramente e ' una mia svista, ma penso che questo sia il posto sbagliato per me, in quanto sono un luogotenente dell Esercito. Ma forse per alcune cose come le pensioni siamo tutti nelle stesse condizioni. Grazie .
===dipende dalle amministrazione e dagli arretrati che hanno

Re: somme pensione elargite in piu' recupero

Inviato: gio mar 17, 2016 9:11 pm
da STANCHISSIMO
logudoro ha scritto:Ciao angri62, mi scuso , forse ho sbagliato , sicuramente e ' una mia svista, ma penso che questo sia il posto sbagliato per me, in quanto sono un luogotenente dell Esercito. Ma forse per alcune cose come le pensioni siamo tutti nelle stesse condizioni. Grazie .
Io sono andato in pensione ad ottobre 2014 e dopo un pò di mesi ho ricevuto la pensione definitiva in cui la mia p.a.l. diminuiva di solo 200 euro da quella provvisoria.
Inoltre nella comunicazione ricevuta se non concordavo avrei potuto fare ricorso.
Credo che anche la tua sia definitiva e se non lo è non temere in quanto lo scostamento dalla provvisoria sarà minimo.
Ciao, collega e goditela questa fantastica vita da pensionato[emoji2] [emoji2] [emoji2]
logudoro ha scritto:Bhe per quello la loro risposta e' stata che quella e la mia pensione definitiva. Ma leggendo le disavventure di cui sopra, i dubbi non finiscono.

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Re: somme pensione elargite in piu' recupero

Inviato: ven mar 17, 2017 8:48 pm
da panorama
ORDINANZA N. 58
ANNO 2017


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
- Paolo GROSSI Presidente
- Alessandro CRISCUOLO Giudice
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Franco MODUGNO ”
- Augusto Antonio BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, nel procedimento vertente tra A.B. e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 19 gennaio 2015, iscritta al n. 103 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell’anno 2015.


Visti l’atto di costituzione dell’INPS nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 22 febbraio 2017 il Giudice relatore Daria de Pretis;

uditi l’avvocato Filippo Mangiapane per l’INPS e l’avvocato dello Stato Pietro Garofoli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ordinanza del 19 gennaio 2015, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in riferimento agli artt. 3, 97, 24, 113 e 117, primo comma, della Costituzione;

che la questione, così prospettata, è stata sollevata in un processo avente ad oggetto la domanda di annullamento dell’atto con cui la Direzione provinciale del Tesoro ha comunicato ad una pensionata l’avvio di un procedimento di recupero, sui ratei della pensione percepita, di somme indebitamente erogate;

che nel giudizio la ricorrente lamentava l’impossibilità di comprendere le ragioni di fatto e di diritto della disposta ripetizione;

che il giudice a quo, sul presupposto che la Direzione provinciale del Tesoro (e successivamente l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), subentrato nel rapporto sostanziale e processuale) avrebbe fornito in corso di giudizio motivazioni integrative della impugnata comunicazione, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 21-octies, secondo comma, primo periodo, della legge n. 241 del 1990, nella misura in cui tale disposizione consente l’integrazione in sede processuale della motivazione del provvedimento amministrativo anche dopo un rilevante periodo di tempo;

che, secondo la Corte rimettente, la norma si porrebbe in contrasto: con gli artt. 24, 97 e 113 Cost., costituendo, l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, un corollario dei principi di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione, in quanto consente al destinatario del provvedimento che ritenga lesa una propria situazione giuridica di far valere la relativa tutela giurisdizionale, senza che assuma alcuna rilevanza al riguardo la natura discrezionale o vincolata dell’atto; con l’art. 117, primo comma, Cost., in quanto la norma contravverrebbe ai principi dell’ordinamento comunitario come interpretati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, la quale avrebbe sempre affermato l’impossibilità di integrare la motivazione di un provvedimento amministrativo nel corso del processo; con l’art. 3 Cost., per la disparità di trattamento che ne conseguirebbe, in termini di tutela giurisdizionale, tra atti derivati dalla normativa comunitaria e atti esclusivamente interni; con il principio della separazione dei poteri, in quanto consentirebbe al giudice di sostituirsi all’amministrazione integrando la motivazione dell’atto;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata;

che nel suo intervento il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce, in punto di rilevanza, che le regole sul procedimento amministrativo sarebbero inapplicabili a fattispecie come quella in esame, riguardanti un’attività paritetica nell’ambito della quale la consistenza della posizione soggettiva azionata è di diritto soggettivo;

che la fattispecie in esame prescinderebbe comunque dall’applicazione dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, in quanto l’obbligo di motivazione non potrebbe ritenersi violato quando le ragioni del provvedimento siano chiaramente intuibili sulla base della sua parte dispositiva e si verta in ipotesi di attività vincolata;

che per gli atti vincolati la motivazione non corrisponderebbe alla logica, fatta propria anche dall’art. 296 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), di esplicitare l’iter formativo e le ragioni della scelta discrezionale, ma si limiterebbe a indicare i presupposti fattuali e le norme di riferimento;

che, anche se si volesse ritenere che la fattispecie in esame va valutata alla luce dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, la questione prospettata risulterebbe comunque infondata, in quanto il meccanismo dettato dalla norma non altera in alcun modo il diritto di difesa, né arreca un pregiudizio alle ragioni sostanziali del ricorrente, collegandosi invece alla carenza di interesse del ricorrente stesso a ottenere l’annullamento di un atto che l’amministrazione potrebbe successivamente reiterare con identico contenuto;

che nel giudizio si è costituito l’INPS, anch’esso eccependo l’inammissibilità della questione.

Considerato che, con ordinanza n. 92 del 2015, questa Corte si è già pronunciata nel senso della manifesta inammissibilità su un’ordinanza di rimessione della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, di tenore testuale analogo e concernente una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame;

che la sostanziale identità delle questioni e delle relative argomentazioni, già valutate nella richiamata pronuncia, conduce alle medesime conclusioni, dalle quali questa Corte non ritiene che vi siano ragioni per discostarsi;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile: per difetto di motivazione sulla rilevanza, in quanto la rimettente non spiega se e come ritiene superabile l’impostazione giurisprudenziale che esclude l’incidenza delle violazioni procedimentali sul rapporto obbligatorio di fonte legale, avente ad oggetto prestazioni pensionistiche; per mancato esperimento del tentativo d’interpretazione conforme a Costituzione, dal momento che, secondo un diffuso orientamento della giurisprudenza amministrativa, «il difetto di motivazione nel provvedimento non può essere in alcun modo assimilato alla violazione di norme procedimentali o ai vizi di forma, costituendo la motivazione del provvedimento il presupposto, il fondamento, il baricentro e l’essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo (art. 3 della legge n. 241 del 1990) e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai cosiddetti vizi non invalidanti» (Consiglio di Stato, sezione terza, 7 aprile 2014, n. 1629); nonché per l’uso improprio dello strumento del vaglio di costituzionalità per avallare una certa interpretazione della norma censurata.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, 24, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2017.

F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere


Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2017.

Re: somme pensione elargite in piu' recupero

Inviato: lun mar 20, 2017 11:38 am
da MalcomX
avt8 ha scritto:
melo ha scritto:Non centra nulla se fanno firmare o no,se sbagliono loro che hanno in mano la situazione,entro 1 anno dovevano accorgersi dello sbaglio,non arrendetevi fate ricorso,se sbagliamo noi..........roba da non credere
Non e cosi perchè a lui era stata data una pensione provvisoria in attesa di quella definitiva-e hanno fatto il conguaglio ed hanno rilevato l'indebito- Se lui non ha firmato nulla dove si diceva che era una pensione provvisoria allora se fa ricorso lo vince- Ci sono centinaia di ricorso vinti per questo-Ma ci sono anche centinaia di ricorsi persi,dopo che avevano firmato, che era una pensione provvisoria in attesa di quella definitiva ed eventuale conguaglio,per cui l'interessato lo sapeva, che la pensione definitiva poteva essere sia superiore che inferiore-
Purtroppo quanto affermato avt8 è vero l'ho vissuto sulla mia pelle e per quel maledetto pezzo di carta che per qualcuno non contava si è perso il ricorso ........ ma posso darvi un cosiglio io non mi fiderei molto dei conteggi dell'INPS difatti facendo periziare tutti i conteggi per capire chi ha sbagliato è uscito fuori che i conteggi fatti dall'ente erano completamente sabagliati insomma da un debito piuttosto elevato è uscito fuori una cifra molto ma molto inferiore a quella richiesta e se non facevo periziare questi si intascavano una bella sommetta già finita di pagare in 2 anni e nessuno andava a controllare se i conti erano giusti o meno ......
MalcomX

Re: somme pensione elargite in piu' recupero

Inviato: lun mar 20, 2017 1:53 pm
da antoniomlg
Purtroppo quanto affermato avt8 è vero l'ho vissuto sulla mia pelle e per quel maledetto pezzo di carta che per qualcuno non contava si è perso il ricorso ........ ma posso darvi un cosiglio io non mi fiderei molto dei conteggi dell'INPS difatti facendo periziare tutti i conteggi per capire chi ha sbagliato è uscito fuori che i conteggi fatti dall'ente erano completamente sabagliati insomma da un debito piuttosto elevato è uscito fuori una cifra molto ma molto inferiore a quella richiesta e se non facevo periziare questi si intascavano una bella sommetta già finita di pagare in 2 anni e nessuno andava a controllare se i conti erano giusti o meno ...... il problema è trovare chi è in grado di verificare i conteggi pensionistici
fatti dall'inps.

tu a chi ti sei rivolto per fare periziare il conteggio pensionistico?
quanto ti è costato la perizia che di fatto è tutto il conteggio ?

ciao e grazie