Salve,credo che sia utile,leggere.
Re: Corte dei Conti, varie loc., per problemi pensionistici
Messaggioda avt8 » lun set 08, 2014 8:22 am
panorama ha scritto:
da leggere i pensionati
L’Inps batte cassa ai Carabinieri
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OCCORRE FARE RICOSO- PRENDETE SPUNTO DAL MIO RICORSO IDENTICO PER ERRORE DA PARTE DELLA SEDE-
Il Direttore Generale dell’Ex INPDAP, emanava la circolare n. 5 datata 6 dicembre 2005, la quale afferma che nel caso di indebito su pensione, da cui risulta evidente che vi sia stato errore da parte della sede, qualora il pensionato presenti ricorso al Comitato di Vigilanza oppure alla Corte dei Conti, di dover necessariamente sospendere le trattenute, e di assumere in autotutela tutte le determinazioni del caso, onde evitare contenziosi inutili e gravosi, nonchè di inviare la comunicazione a detti Organi richiedendo la cessazione della materia a contendere. Incombenti non verificatisi nel caso di specie tanto da costringere il Serra ad adìre codesta Ecc.ma Corte dei Conti.
Sussiste violazione ed erronea applicazione dell’Art.9 della Legge n. 428/1985 e della Legge n. 429/1986, in materia di procedura automatizzate, nonchè dell’Art. 206 del D.p.r. n. 1092/1973, in tema di irripetibilità dell’indebito sorto a seguito di revoca o modifica del provvedimento definitivo di pensioni in assenza di fatto doloso dell’interessato secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale.
Il provvedimento di pensione di detto assegno era definitivo e l’errore è sorto nella Sede ex INPDAP di Padova.
Infatti le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze nel concedere gli adeguamenti agli accessori delle pensioni di guerra e quelle privilegiate di 1^ categoria, fa riferimento espressamente a quanto segue: “adeguamento automatico procedura automatizzata-Direzione Centrale del Sistema informativo. Che i primi due comma dell’Art.9 della legge 428/1985, cosi dispongono <La revisione dei pagamenti delle spese di competenza delle direzioni provinciali del tesoro disposti mediante procedura automatizzata dovrà essere espletata entro il termine di un’anno dalle relative lavorazioni. Le liquidazioni di cui al precedente comma hanno carattere provvisorio fino allo spirare del periodo previsto per la revisione”.
Nella ricostruzione operata, sia pur incidenter tantum, dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, con la sentenza n.7/2011/QM, emerge che i trattamenti pensionistici liquidati con procedura automatizzate hanno per espressa definizione normativa carattere “provvisorio fino alla scadenza del termine di un anno dalla trasmissione da parte del competente centro di calcolo dei risultati della lavorazione e dei controlli automatici eseguiti, trasfusi in appositi tabulati che vanno riscontrati entro detto termine annuale “.
La norma è stata in seguito integrata dal D.p.r. 8 luglio 1986 nr.429, il quale all’Art.4, comma IV^, nel dettare le norme tecniche per la trasmissione dei dati necessari al pagamento delle pensioni ha, infatti, previsto che ”le Direzioni provinciali del tesoro accertano l’esattezza dei dati immessi nel sistema informatico. Esse verificano altresì i dati relativi alle partite di pensioni per le quali i centri hanno segnalato incongruenze logiche o errori e dispongono rettifiche e gli eventuali conguagli”.
Lo stesso D.p.r. all’Art. 5 ha previsto, inoltre, l’ipotesi in cui ove si tratti di modifiche comuni alla generalità delle partite di pensioni le liquidazioni devono essere disposte direttamente dai Centri elaborazioni dati, in tal caso in considerazione del gran numero delle pensioni interessate alle variazioni il riscontro (da effettuarsi entro lo stesso termine di un anno a norma dell’Art.9 delle legge 428/1985, cfr. in terminis, Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale del Veneto n.300/2012 ed ancora Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Marche n.27 del 27 febbraio 2012; Corte dei Conti, Sezione II^ Centrale d’Appello n. 588/2013 e Corte dei Conti, Sez. Liguria n.23/2013).
A seguito dell’introduzione dell’Art.5 del D.p.r. n. 429/1986, della regola sopra ricordata dalle stesse Sezioni Riunite secondo cui “resta comunque impregiudicata l’azione amministrativa per il recupero, anche dopo tale termine, delle somme indebitamente corrisposte ”mentre per quelli derivanti da variazioni individuali l’acquisizione di carattere di definitività dell’erogazione impedisce ogni attività di recupero “.
Nel caso di specie, non si e trattato di una lavorazione meccanografica relativa a variazione di carattere generale, ma di una lavorazione riguardante una specifica partita di pensione e pertanto soggetta alla disciplina dell’Art.9 della Legge n. 429/1985 che prevede, per l’appunto, l’effettuazione del controllo entro il termine di un’anno, trascorso il quale le liquidazioni diventano definitive senza alcuna possibilità di recupero.
Invero, come infatti è stato giustamente affermato dalla Corte dei Conti Sez. III^ n. 645443 del 25 gennaio 1991, gli errori commessi a causa dell’automazione delle procedure non debbono far carico, sempre a comunque ai titolari delle pensioni, a fronte del vantaggio di ricevere tempestivamente i pagamenti, tempestività che non può essere riguardante come un bene aggiuntivo dei pensionati, ma come assetto normale e doveroso dei servizi erogati dalla P.A. anche se di difficile realizzazione.
Dunque l’INPS, ex INPDAP, non soltanto ha revisionato i pagamenti oltre il termine annuale consentito, ma neppure ha tenuto nel debito conto che tali pagamenti sono stati frutti di errori propri della sede di Padova, commessi durante la lavorazione ed elaborazione meccanografica della pensione senza che ad essi avesse in alcun modo contribuito un comportamento doloso del ricorrente Serra Ciro, onde per cui il recupero dell’indebito già effettuato si appalesa illegittimo, a distanza di ben 3 anni.