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Re: Corte dei Conti e causa di servizio

Inviato: dom lug 24, 2016 9:08 pm
da gis63
Salve colleghi.
Ho presentato ricorso alla Corte dei Conti lo scorso novembre e l'avvocato mi ha detto che dovrebbero discutere il caso dopo circa un anno. Inoltre potrei essere convocato per essere sottoposto a visita medica presso una apposita commissione della Corte dei Conti di Roma.

Re: Corte dei Conti e causa di servizio

Inviato: mar lug 26, 2016 10:10 am
da Briscola
Salve GIS63 il riconoscimento della causa di servizio e' titolo valido anche ai fini di Equo Indennizzo.
Buona giornata.

Re: Corte dei Conti e causa di servizio

Inviato: mar lug 26, 2016 1:07 pm
da indio
ciao Carminiello e ciao a tutti, anche io ho presentato ricorso alla corte dei conti di firenze tramite un legale,
naturalmente dopo il provvedimento conclusivo dell'inps.
aspettiamo gli eventi, si parla di un paio di anni.

ciao a tutti

Re: Corte dei Conti e causa di servizio

Inviato: mer lug 27, 2016 4:20 pm
da gis63
Briscola ha scritto:Salve GIS63 il riconoscimento della causa di servizio e' titolo valido anche ai fini di Equo Indennizzo.
Buona giornata.
Grazie Briscola per la risposta.
Spero che la Corte dei Conti ribalti il giudizio del comitato di verifica.
Saluti

Re: Corte dei Conti e causa di servizio

Inviato: gio ott 06, 2016 8:36 am
da panorama
La 3^ Sez. d'Appello della Corte dei Conti, ha Accolto, la tesi del ricorrente secondo cui la Corte dei Conti è competente ha pronunciarsi sui ricorsi dei "dinieghi" sul riconoscimento delle cause di servizio per il personale ancora in servizio.

Ora finalmente si è fatta chiarezza fino all'ultimo grado d'Appello della Corte dei Conti.

Infatti la Corte precisa:

1) - Il motivo è fondato.

2) - Occorre infatti considerare, in proposito, che secondo l’orientamento della Cassazione (cfr. Cass. S.U. n. 4325/2014 e precedenti ivi richiamati) appartiene alla giurisdizione di questa Corte la potestas judicandi su una domanda volta ad ottenere il mero riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una determinata infermità, senza che alcun rilievo possa in contrario assumere il fatto che l’interessato sia ancora in servizio.

3) - L’appello merita quindi accoglimento in quanto erroneamente l’originario ricorso è stato dichiarato inammissibile, ben avendo potuto, il primo giudice, pronunciarsi sulla domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate dall’Arvonio, sebbene quest’ultima non fosse ancora in quiescenza.

4)- Per l’effetto, devono rinviarsi gli atti al giudice territoriale ai sensi dell’art. 105 del R.D. 13 agosto 1933 n. 1038 affinchè, in diversa composizione, decida il merito della controversia.

N.B.: - Consiglio a tutti di farne tesoro e conservarla nelle proprie cartelle.
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TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 20 01/02/2016
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 20 2016 RESPONSABILITA 01/02/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZ. III GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO

composta dagli ill.mi signori magistrati :
Enzo Rotolo Presidente rel. est.
Antonio Galeota Consigliere
Giuseppa Maneggio Consigliere
Elena Tomassini Consigliere
Marco Smiroldo Consigliere

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Nel giudizio d’appello in materia pensionistica – iscritto al n. 49.332 del registro di segreteria –
Ad istanza

di D. A., rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Guerra ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via Magnagrecia n. 95,

avverso
la sentenza n. 770/2014 del 5.11.2014 pronunciata dalla Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio e
nei confronti
del Ministero dell’Interno, dell’Inps e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore.

Visto l’atto d’appello;
Esaminati tutti gli altri documenti di causa;
Udita, alla pubblica udienza del 22.1.2016, la relazione del Presidente Enzo Rotolo ed udito, altresì, nell’interesse della parte ricorrente, l’avv. Paolo Guerra nonché, in rappresentanza dell’Inps, l’avv. Luigi Caliulo (intervenuto per delega dell’avv. Mauro Ricci) nonché, per il Ministero dell’Interno (costituitosi in udienza), il dott. Angelo Mammone; non costituito il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Ritenuto in
FATTO

Con l'impugnata sentenza la Sezione giurisdizionale per il Lazio ha dichiarato inammissibili due ricorsi, riuniti in rito, con i quali il OMISSIS di P.S. D. A. era insorto contro il denegato accertamento, in sede amministrativa, della dipendenza da causa di servizio di talune infermità.

A fondamento della riferita declaratoria il primo giudice ha posto l’insussistenza dell’interesse al ricorso da parte dell’A.., siccome ancora in servizio attivo e privo pertanto, quale soggetto non legittimato ad alcuna pretesa pensionistica, di un concreto ed attuale interesse a ricorrere, essendo questo assertivamente configurabile solo all’atto della cessazione dal servizio.

La predetta ha interposto appello avverso tale pronuncia, lamentandone l’erroneità in base all’art. 12 del DPR n. 461/2001 e rilevando, in particolare, che il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio costituisce il presupposto del diritto a pensione - e radica quindi un concreto interesse ad agire - sia per il personale congedato che per quello ancora in servizio;

L’Inps si è costituito in giudizio contestando le ragioni di parte ricorrente ed affermando, in ragione della giuridica impossibilità di anticipare una pronuncia giudiziale su un diritto ancora in fase di maturazione, l’infondatezza del proposto gravame, del quale ha conclusivamente chiesto il rigetto.

Nella Camera di consiglio del 16.10.2015 questa Sezione ha respinto, per assenza di danno irreparabile, l’istanza cautelare proposta dall’appellante.

All’odierna pubblica udienza l’avv. Guerra ha richiamato varia giurisprudenza a sostegno della pretesa fatta valere dal suo rappresentato, mentre l’avv. Caliulo e il dott. Mammone hanno chiesto rispettivamente il rigetto dell’appello o la sua decisione secondo le valutazioni del Collegio.

Quindi la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in
DIRITTO

Come riferito in narrative la questione devoluta all’esame del Collegio concerne la legittimazione del dipendente ancora in servizio attivo a chiedere a questa Corte di pronunciarsi sulla domanda di accertamento della dipendenza di infermità da causa di servizio quale presupposto di un trattamento di pensione privilegiata.

La Sezione territoriale ha negato un interesse concreto ed attuale, in capo all’odierno appellante (non ancora in quiescenza), alla proposizione dell’esperito ricorso, mentre l’avv. Guerra ha sostenuto, con richiami a varia giurisprudenza, che questo potere di azione deve comunque riconoscersi al dipendente, a prescindere dalla mancato possesso dello status di pensionato.

Il motivo è fondato.

Occorre infatti considerare, in proposito, che secondo l’orientamento della Cassazione (cfr. Cass. S.U. n. 4325/2014 e precedenti ivi richiamati) appartiene alla giurisdizione di questa Corte la potestas judicandi su una domanda volta ad ottenere il mero riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una determinata infermità, senza che alcun rilievo possa in contrario assumere il fatto che l’interessato sia ancora in servizio.

È pur vero che la stessa Corte regolatrice ha affermato la possibile rilevanza, in punto di ammissibilità del ricorso volto a tale accertamento, della posizione soggettiva del ricorrente, ma tale affermazione, che mira essenzialmente a sottolineare il carattere comunque autonomo dei poteri spettanti al giudice adìto, non solo deve misurarsi con gli effetti (negativi) di un provvedimento che dovrebbe far stato in una successiva - e sterile - attività procedimentale per la concessione di trattamento privilegiato (Sez. giur. Sardegna n.43/2015), ma porta anche a considerare che una tutela giurisdizionale differita al momento di maturazione degli asseriti presupposti di valida costituzione del rapporto processuale verrebbe ad astrarre dalle garanzie della sua piena effettività sia in relazione alle esigenze di una giustizia tanto più efficace quanto più tempestiva, sia con riguardo all’interesse alla sollecita definizione dei rapporti con la pubblica amministrazione; interessi, questi, che senza dubbio si correlano e danno fondamento all’interesse fatto valere in giudizio dal ricorrente per rimuovere una situazione di attuale incertezza dalla sfera del proprio patrimonio giuridico.

L’appello merita quindi accoglimento in quanto erroneamente l’originario ricorso è stato dichiarato inammissibile, ben avendo potuto, il primo giudice, pronunciarsi sulla domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate dall’Arvonio, sebbene quest’ultima non fosse ancora in quiescenza.

Deve quindi accogliersi il proposto gravame con conseguente riforma della statuizione di inammissibilità.

Per l’effetto, devono rinviarsi gli atti al giudice territoriale ai sensi dell’art. 105 del R.D. 13 agosto 1933 n. 1038 affinchè, in diversa composizione, decida il merito della controversia.

Non è luogo a provvedere sulle spese di giustizia stante il principio di gratuità operante nei giudizi pensionistici, mentre le spese legali, tenuto conto anche della procedura camerale si liquidano, in favore dell’appellante, come in dispositivo e vanno poste a carico, in parti uguali, delle resistenti parti costituite.

.P.Q.M.

disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, accoglie l’appello in epigrafe e, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara ammissibile l’originario ricorso.

Rimette gli atti al primo giudice in diversa composizione monocratica per la decisione del merito.

Nulla dispone in ordine alle spese di giustizia.

Liquida, in favore dell’appellante, le spese legali in complessivi € 1000,00 che pone a carico, in parti uguali, delle parti resistenti costituite.

Manda alla Segreteria gli adempimenti di competenza.

Così provveduto in Roma, nella Camera di Consiglio del 22.1.2016.

Il Presidente estensore
(F.to Enzo Rotolo)


Depositata nella segreteria della Sezione il 1 Febbraio 2016

Il Direttore della Segreteria
Il Dirigente
(F.to Dott.ssa Patrizia Fiocca)

Re: Corte dei Conti e causa di servizio

Inviato: gio ott 06, 2016 12:14 pm
da Briscola
La Sentenza pubblicata dal gent.mo Panorama e' un'ulteriore conferma di quanto gia' specificato precedentemente, significando che se la Corte dei Conti riconosce la causa di servizio si ha diritto sis a Equo Indennizzo se e' stato chiesto in costanza di servizio e non accolto ai sensi dell'ART.12 del D.P.R.461/01 ed ovviamente alla P.P.O.
Buona giornata.
Briscola.

Re: Corte dei Conti e causa di servizio

Inviato: gio ott 06, 2016 5:54 pm
da STANCHISSIMO
Alla PPO non ci avevo pensato, meglio così.

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Re: Corte dei Conti e causa di servizio

Inviato: gio ott 13, 2016 9:20 am
da Briscola
Per un amico. Chiedo cortesemente agli esperti in materia, entro quale termine il Giudice fissa l'udienza per la discussione del deposito del ricorso pensionistico presso la Corte dei Conti e quali sono le normative della legge?
Si ringrazia anticipatamente dell'eventuale risposta.
Buona giornata.
Briscola.

Re: Corte dei Conti e causa di servizio

Inviato: sab ott 15, 2016 12:12 pm
da Briscola
Acquisito informazioni da URP Corte Dei Conti.
Buona giornata.
Briscola.

Re: Corte dei Conti e causa di servizio

Inviato: sab ott 15, 2016 1:05 pm
da pietro17
Scusa briscola, da questi tuoi richiesta/risposta capisco che hai ottenuto ciò che chiedevi e noi non siamo riusciti a dirti. Se è così, potresti condividere quanto hai ottenuto a favore di tutti noi?
Grazie.


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Re: Corte dei Conti e causa di servizio

Inviato: sab ott 15, 2016 2:39 pm
da Briscola
Salve Pietro17, in data 07 ottobre 2016 e' entrato in vigore Il Decreto Legislativo 26 agosto 2016,n.174 CODICE DI GIUSTIZIA CONTABILE e dall'art.151 a art.171 Parte IV e' indicato GIUDIZI PENSIONISTICI che interessa ai cittadini che hanno/presentano un ricorso alla Corte dei Conti visible su internet.
Cordialmente.
Briscola.

Re: Corte dei Conti e causa di servizio

Inviato: sab ott 15, 2016 2:42 pm
da pietro17
Grazie!!
Buon week end.


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Re: Corte dei Conti e causa di servizio

Inviato: sab apr 01, 2017 10:07 am
da Carminiello
Ciao colleghi che avete presentato ricorso alla Corte dei Conti, avete novità? A me ancora tutto tace e non so nemmeno la data dell'udienza. Ricorso presentato circa 6 mesi fa.

Re: Corte dei Conti e causa di servizio

Inviato: sab apr 01, 2017 4:45 pm
da gis63
Carminiello ha scritto:Ciao colleghi che avete presentato ricorso alla Corte dei Conti, avete novità? A me ancora tutto tace e non so nemmeno la data dell'udienza. Ricorso presentato circa 6 mesi fa.
Ciao Carminiello,
La Corte dei Conti lo scorso novembre ha emesso una ordinanza (dopo 11 mesi dalla presentazione del ricorso) che dispone la mia convocazione presso una commissione del Ministero della Salute in Roma per essere sottoposto a visita medica. Questa commissione mi dovrebbe convocare entro 120 giorni dal ricevimento dell'ordinanza, ma a tutt'oggi non ho ricevuto nulla. Comunque l'avvocato mi riferiva che dopo avere effettuato la visita si riunirà nuovamente la Corte dei Conti per la decisione finale.
Sono in attesa.
Saluti

Re: Corte dei Conti e causa di servizio

Inviato: lun apr 03, 2017 4:28 pm
da Briscola
Salve gis63, gentilmente puoi riferire in quale data la Corte dei Conti ha provveduto a notificare l'Ordinanza al Collegio Medico Legale del Ministero della Salute, in quanto quest'ultimo Ente, dalla data di notifica entro 120 giorni dovra' fornire la RISPOSTA alla suddetta Corte. Comunque sicuramente e' tutto riportato nell'Ordinanza.
Cordialemente
Briscola