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Re: Permessi al padre lavoratore per "ALLATTAMENTO"

Inviato: ven feb 24, 2012 3:06 pm
da panorama
Per chopper

ho cliccato sul link che hai messo ma nulla da fare, ti chiedo coem si ha passare da:
MINISTERO DELLA DIFESA/DIREZIONI GENERALI/DIREZIONE GENERALE X IL PERSONALE CIVILE una volta entrato nel link che hai citato?
Io con tutta la pazienza non ci sono riuscito ha seguire passo passo anche perchè non c'è traccia.
Fammi sapere.

Re: Permessi al padre lavoratore per "ALLATTAMENTO"

Inviato: sab feb 25, 2012 9:39 am
da chopper
Ho provato ancora e senza difficoltà: guarda bene tutta la pagina e troverai le DIREZIONI GENERALI
ci sono PERSOMIL e PERSOCIV, andare su quest'ultimo

http://www.difesa.it/SEGRETARIO-SGD-DNA ... senze.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;

Re: Permessi al padre lavoratore per "ALLATTAMENTO"

Inviato: sab feb 25, 2012 10:16 am
da panorama
Per chopper
Bravo, ragazzo, adesso SI che hai fatto un ottimo lavoro per tutti.
infatti, adesso basta andare sulla giusta pagina qui sotto:

http://www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA ... 20maternit" onclick="window.open(this.href);return false;à%20e%20paternità%20quesiti.pdf

Re: Permessi al padre lavoratore per "ALLATTAMENTO"

Inviato: sab feb 25, 2012 10:26 am
da panorama
Non vorrei pensare che questo beneficio di cui alla domanda/risposta n. 417 sia solo in favore del personale civile e NON del personale in divisa?
Mi sembra proprio di SI.
Cmq. il link che ho messo io poco fa non mi porta per nulla direttamente al link che hai postato tu. Cmq, meglio il tuo del mio.
Ciao

Re: Permessi al padre lavoratore per "ALLATTAMENTO"

Inviato: sab feb 25, 2012 12:37 pm
da chopper
panorama ha scritto:Non vorrei pensare che questo beneficio di cui alla domanda/risposta n. 417 sia solo in favore del personale civile e NON del personale in divisa?
Mi sembra proprio di SI.
Cmq. il link che ho messo io poco fa non mi porta per nulla direttamente al link che hai postato tu. Cmq, meglio il tuo del mio.
Ciao
Ho avuto il tuo stesso dubbio, sarebbe soltanto l'ultima conferma che i militari sono cittadini di serie "B", privi di diritti e pieni di doveri; speriamo che qualcuno faccia chiarezza in merito perchè il Ministero della Difesa non può pubblicare sul suo sito tale risposta e poi permettere di diramare le LINEE GUIDA dello Stato Maggiore che remano nel senso opposto: NON SAREBBE CHIARO E TRASPARENTE PER UN MINISTERO !!??.

Re: Permessi al padre lavoratore per "ALLATTAMENTO"

Inviato: sab mar 03, 2012 11:23 am
da chopper
Per opportuna conoscenza pubblico la sentenza della Corte di Giustizia Europea C-104 contro la normativa spagnola che creava disparità di trattamento tra lavoratori, penalizzando i mariti delle casalinghe:
SENTENZA N. 0 DEL 30/09/2010
(C-104/09) POLITICA SOCIALE - PARITA' DI TRATTAMENTO - DIRITTO AD
UN PERMESSO IN FAVORE DI MADRI LAVORATRICI SUBORDINATE - MADRE
LAVORATRICE AUTONOMA - ESCLUSIONE PER IL PADRE LAVORATORE
SUBORDINATO - CONSEGUENZE
La Corte di Giustizia si è pronunciata su una questione pregiudiziale sottopostale da
un Tribunale spagnolo, dichiarando che l’art. 2, nn. 1, 3 e 4, nonché l’art. 5 della
direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE (relativa all’attuazione del
principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda
l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di
lavoro), devono essere interpretati nel senso che ostano ad una misura nazionale
come quella oggetto della causa principale (art. 37 dello Statuto dei lavoratori -
Estatuto de los trabajadores - nella sua versione risultante dal Real Decreto
Legislativo 24 marzo 1995, n. 1 (BOE n. 75 del 29 marzo 1995), la quale prevede
che i lavoratori di sesso femminile, madri di un bambino e aventi lo status di
lavoratore subordinato, possano beneficiare di un permesso retribuito per
allattamento, secondo varie modalità, durante i primi nove mesi successivi alla
nascita di tale bambino, mentre i lavoratori di sesso maschile, padri di un bambino e
aventi il medesimo status, possano beneficiare del medesimo permesso solamente
ove anche la madre di tale bambino abbia lo status di lavoratore subordinato. Nella
causa principale, al ricorrente era stato negato il permesso muovendo dal
presupposto che la madre del bambino non era una lavoratrice subordinata, bensì
autonoma, laddove l’attività subordinata della madre sarebbe stata indispensabile
per poter fruire di tale permesso. Aderendo alle conclusioni rassegnate dall’Avvocato
generale, la Corte ha osservato, in particolare, che il fatto di non riconoscere il
diritto individuale al permesso ai padri aventi lo status di lavoratore subordinato, per
la sola ragione che la madre del bambino non beneficia di questo status, potrebbe
avere come esito che una donna, in quanto lavoratrice autonoma, si vedrebbe
obbligata a limitare la propria attività professionale e dovrebbe farsi carico da sola
degli oneri conseguenti alla nascita di suo figlio, senza poter ricevere un aiuto dal
padre di quest’ultimo.
Testo
Completo: Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 30
settembre 2010
Nel procedimento C 104/09,
Pedro Manuel Roca Álvarez
contro
Sesa Start España ETT SA,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. J. N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dalla
sig.ra P Lindh (relatore), dai sigg. A. Rosas, U. Lõhmus e A. Ó Caoimh,
giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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– per il governo spagnolo, dalla sig.ra B. Plaza Cruz, in qualità di agente;
– per l’Irlanda, dal sig. D. O’Hagan, in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. M. van Beek e
dalla sig.ra S. Pardo Quintillán, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6
maggio 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione
dell’art. 2, nn. 1, 3 e 4, nonché dell’art. 5 della direttiva del Consiglio 9
febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all’attuazione del principio della
parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda
l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le
condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il
sig. Roca Álvarez e il suo datore di lavoro, la società Sesa Start España
ETT SA, relativamente al rifiuto di quest’ultima di concedergli un
permesso detto «per allattamento».
Contesto normativo
La normativa dell’Unione
3 L’art. 1, n. 1, della direttiva 76/207 così dispone:
«Scopo della presente direttiva è l’attuazione negli Stati membri del
principio della parità di trattamento fra uomini e donne per quanto
riguarda l’accesso al lavoro, ivi compreso la promozione, e l’accesso alla
formazione professionale, nonché le condizioni di lavoro e, alle condizioni
di cui al paragrafo 2, la sicurezza sociale. Tale principio è denominato qui
appresso “principio della parità di trattamento”».
4 L’art. 2 di tale direttiva recita:
«1. Ai sensi delle seguenti disposizioni il principio della parità di
trattamento implica l’assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul
sesso, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento
allo stato matrimoniale o di famiglia.
(...)
3. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni relative alla
protezione della donna, in particolare per quanto riguarda la gravidanza
e la maternità.
4. La presente direttiva non pregiudica le misure volte a promuovere la
parità delle opportunità per gli uomini e le donne, in particolare ponendo
rimedio alle disparità di fatto che pregiudicano le opportunità delle donne
nei settori di cui all’articolo 1, paragrafo 1».
5 Ai sensi dell’art. 5 di detta direttiva:
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«1. L’applicazione del principio della parità di trattamento per quanto
riguarda le condizioni di lavoro, comprese le condizioni inerenti al
licenziamento, implica che siano garantite agli uomini e alle donne le
medesime condizioni, senza discriminazioni fondate sul sesso.
2. A tal fine, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché:
a) siano soppresse le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative contrarie al principio della parità di trattamento;
b) siano nulle, possano essere dichiarate nulle o possano essere
modificate le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento
contenute nei contratti collettivi o nei contratti individuali di lavoro, nei
regolamenti interni delle imprese nonché negli statuti delle professioni
indipendenti;
c) siano riesaminate quelle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative contrarie al principio della parità di trattamento,
originariamente ispirate da motivi di protezione non più giustificati; per le
disposizioni contrattuali di analoga natura, le parti sociali siano sollecitate
a procedere alle opportune revisioni».
6 La direttiva 76/207 è stata modificata dalla direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/73/CE (GU L 269, pag.
15), e abrogata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5
luglio 2006, 2006/54/CE, riguardante l’attuazione del principio delle pari
opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego (rifusione) (GU L 204, pag. 23).
La normativa nazionale
7 Ai sensi del suo art. 1, n. 1, lo Statuto dei lavoratori (Estatuto de los
trabajadores), nella sua versione risultante dal Real Decreto Legislativo
24 marzo 1995, n. 1 (BOE n. 75 del 29 marzo 1995, pag. 9654; in
prosieguo: lo «Statuto dei lavoratori»), trova applicazione nei confronti di
coloro che prestano volontariamente servizio a titolo oneroso a favore di
un terzo all’interno di un’organizzazione e sotto la direzione di una
persona fisica o giuridica, denominata «datore di lavoro».
8 L’art. 1, n. 3, dello Statuto dei lavoratori stabilisce che qualsiasi attività
svolta in condizioni diverse da quelle stabilite all’art. 1, n. 1, esula
dall’ambito di applicazione di detto Statuto.
9 L’art. 37, n. 4, di tale Statuto prevede la concessione di un permesso
detto «per allattamento». Nella versione vigente al momento della
proposizione della domanda, questa disposizione era così formulata:
«Per l’allattamento di un figlio fino al nono mese di vita le lavoratrici
hanno diritto ad un’ora di riposo dal lavoro, frazionabile in due periodi. La
donna può volontariamente decidere di sostituire tale diritto con una
riduzione di mezz’ora del proprio orario di lavoro giornaliero per il
medesimo scopo. Tale permesso potrà essere utilizzato indistintamente
dal padre e dalla madre, qualora lavorino entrambi».
10 Tale disposizione è stata modificata dalla Ley Orgánica 3/2007 de
Igualdad efectiva de mujeres y hombres (legge organica sulle pari
opportunità), 22 marzo 2007 (BOE n. 71 del 23 marzo 2007, pag.
12611), ossia successivamente ai fatti in causa. La sua redazione è ora la
seguente:
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«Per l’allattamento di un figlio fino al nono mese di vita, le lavoratrici
hanno diritto ad un’ora di riposo dal lavoro, frazionabile in due periodi. La
durata del permesso aumenta proporzionalmente in caso di parto
multiplo.
La donna può volontariamente decidere di sostituire tale diritto con una
riduzione di mezz’ora del proprio orario di lavoro giornaliero per il
medesimo scopo, ovvero di cumulare i periodi di riposo in intere
giornate, nei termini previsti dal contratto collettivo o dall’accordo
stipulato con il datore di lavoro nel rispetto, se del caso, delle condizioni
stabilite nel detto contratto collettivo.
Tale permesso potrà essere utilizzato indistintamente dal padre e dalla
madre, qualora lavorino entrambi».
Causa principale e questione pregiudiziale
11 Il sig. Roca Álvarez lavora alle dipendenze della società Sesa Start
España ETT SA sin dal mese di luglio 2004. Il 7 marzo 2005 ha chiesto al
proprio datore di lavoro che gli fosse riconosciuto il diritto di fruire del
permesso di cui all’art. 37, n. 4, dello Statuto dei lavoratori per il periodo
compreso tra il 4 gennaio 2005 ed il 4 ottobre 2005. Tale permesso gli è
stato negato per il motivo che la madre del bambino del sig. Roca
Álvarez non era una lavoratrice subordinata, bensì autonoma. Orbene,
l’attività subordinata della madre sarebbe indispensabile per poter fruire
di tale permesso.
12 Il sig. Roca Álvarez adiva il Juzgado de lo Social de La Coruña
(Tribunale per la legislazione in materia sociale di La Coruña) al fine di
contestare la decisione del proprio datore di lavoro. Tale organo
giurisdizionale ha ritenuto che, dal momento che il permesso richiesto è
riservato alle «lavoratrici», esso sia concesso esclusivamente alle madri.
D’altra parte, tale diritto al permesso è a beneficio delle madri che hanno
la qualità di lavoratrici subordinate, condizione che non è soddisfatta
dalla madre del bambino del sig. Roca Álvarez. Di conseguenza, la
richiesta di quest’ultimo è stata respinta.
13 Il sig. Roca Álvarez ha proposto ricorso contro tale decisione dinanzi
al Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Corte di cassazione della
comunità autonoma della Galizia).
14 Questo giudice considera che la normativa nazionale è stata
interpretata correttamente. Tuttavia, rileva che il permesso previsto da
questa regolamentazione è stato svincolato dal fattore biologico che
caratterizza l’allattamento al seno, in modo da poter essere considerato
semplicemente come tempo dedicato alla cura di un figlio. Rileva anche
che un altro meccanismo di protezione della lavoratrice subordinata
esiste in caso di «rischio durante l’allattamento al seno». Osserva ancora
che la norma in questione, attualmente, già riconosce l’uso o la fruizione
in modo indistinto da parte del padre e della madre del detto permesso,
ma alla condizione che «entrambi lavorino», e che solo qualora la madre
sia una lavoratrice subordinata,e in quanto tale abbia diritto al permesso
per allattamento, il padre potrà beneficiare di quest’ultimo in luogo della
madre lavoratrice.
15 Il giudice del rinvio si chiede se tale diritto al permesso non debba
essere accordato tanto agli uomini che alle donne e se il fatto di
riservarlo alle donne lavoratrici subordinate ed ai padri dei loro bambini
non sia una disposizione discriminatoria, contraria al principio di parità di
trattamento ed alla direttiva 76/207.
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16 Lo stesso giudice considera inoltre che il permesso previsto dall’art.
37, n. 4, dello Statuto dei lavoratori configura piuttosto un «congedo
parentale» ai sensi della direttiva del Consiglio 3 giugno 1996, 96/34/CE,
concernente l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE,
dal CEEP e dalla CES (GU L 145, pag. 4).
17 Pertanto, il Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha deciso di
sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente
questione pregiudiziale:
«Se il principio di parità di trattamento, che vieta qualsiasi
discriminazione in ragione del sesso, sancito dall’art. 13 [CE], dalla
direttiva del Consiglio (…) 76/207 (…) e dalla direttiva 2002/73, osti ad
una normativa nazionale (nel caso specifico, l’art. 37, n. 4, dello Statuto
dei lavoratori) che riserva esclusivamente alle madri lavoratrici
subordinate la titolarità del diritto ad un permesso retribuito per
allattamento, fruibile nella modalità di una riduzione di una mezz’ora
della giornata lavorativa o nell’astensione dal lavoro per un’ora,
frazionabile in due periodi, che ha carattere facoltativo, la cui copertura
finanziaria è a carico del datore di lavoro e che è usufruibile fino al
compimento del nono mese di età del bambino, mentre la titolarità di
tale diritto non è concessa ai padri che svolgono un’attività di lavoro
subordinato».
Sulla questione pregiudiziale
Sulla direttiva 76/207
18 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la
direttiva 76/207 debba essere interpretata nel senso che osta ad una
misura nazionale come quella oggetto della causa principale, la quale
prevede che i lavoratori di sesso femminile, madri di un bambino e aventi
lo status di lavoratore subordinato, possano beneficiare di un permesso,
secondo varie modalità, durante i primi nove mesi successivi alla nascita
di tale bambino, mentre i lavoratori di sesso maschile, padri di un
bambino e aventi il medesimo status, possano beneficiare del medesimo
permesso solamente ove anche la madre di tale bambino abbia lo status
di lavoratore subordinato.
19 Ai sensi dell’art. 1, n. 1, della direttiva 76/207, risulta che questa
mira ad attuare, negli Stati membri, il principio della parità di
trattamento fra uomini e donne per quanto riguarda le condizioni di
lavoro.
20 Tale principio è precisato agli artt. 2 e 5 di detta direttiva. Il citato art.
2, n. 1, stabilisce che il principio della parità di trattamento implica
l’assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, direttamente o
indirettamente, in particolare mediante riferimento allo stato
matrimoniale o di famiglia. L’art. 5, n. 1, della citata direttiva prevede
che l’applicazione di tale principio, per quanto riguarda le condizioni di
lavoro, implica che siano garantite agli uomini e alle donne le medesime
condizioni, senza discriminazioni fondate sul sesso.
21 Si deve osservare che la disposizione nella causa principale prevede
che il permesso «per allattamento» assuma concretamente la forma di
un’autorizzazione ad assentarsi durante la giornata di lavoro o di una
riduzione della durata di quest’ultima. Tale disposizione ha per effetto di
modificare gli orari di lavoro. Influisce dunque sulle «condizioni di lavoro»
ai sensi dell’art. 5 della direttiva 76/207 (v., in tal senso, sentenza 20
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marzo 2003, causa C 187/00, Kutz-Bauer, Racc. pag. I 2741, punti 44 e
45).
22 D’altra parte, questa disposizione riserva, normalmente, il diritto al
permesso nella causa principale alle madri dei bambini, mentre il padre
di un bambino può beneficiare di questo permesso soltanto sul
presupposto che i due genitori abbiano lo status di lavoratore
subordinato.
23 Ne consegue che le madri che hanno lo status di lavoratore
subordinato possono sempre beneficiare del permesso detto «per
allattamento», mentre i padri che hanno lo status di lavoratore
subordinato possono beneficiarne soltanto se la madre del loro bambino
ha il medesimo status. In tal senso, la qualità di genitore non è
sufficiente a consentire agli uomini con lo status di lavoratore
subordinato di beneficiare del permesso, mentre lo è per le donne aventi
lo stesso status.
24 Orbene, le situazioni di un lavoratore di sesso maschile e di un
lavoratore di sesso femminile, rispettivamente padre e madre di bambini
in tenera età, sono infatti equiparabili sotto il profilo della necessità di
ridurre il loro orario di lavoro giornaliero per occuparsi del bambino (v.,
per analogia, per quanto riguarda la situazione dei lavoratori di sesso
femminile e dei lavoratori di sesso maschile che si assumono
l’educazione dei loro figli, sentenza 29 novembre 2001, causa C 366/99,
Griesmar, Racc. pag. I 9383, punto 56, e, per quanto riguarda la
situazione dei lavoratori quanto all’utilizzo dei servizi di asilo nido,
sentenza 19 marzo 2002, causa C 476/99, Lommers, Racc. pag. I 2891,
punto 30).
25 Occorre di conseguenza rilevare che la disposizione in questione nel
procedimento principale stabilisce una «discriminazione di trattamento
fondata sul sesso», ai sensi dell’art. 2, n. 1, della direttiva 76/207, tra le
madri aventi lo status di lavoratore subordinato e i padri aventi lo stesso
status.
26 Per quanto riguarda la giustificazione di un tale differente
trattamento, l’art. 2, nn. 3 e 4, della direttiva 76/207 fa salve le
disposizioni relative alla protezione della donna, in particolare per quanto
riguarda la gravidanza e la maternità, nonché le misure volte a
promuovere le pari opportunità per gli uomini e le donne, in particolare
ponendo rimedio alle disparità di fatto che pregiudicano le opportunità
delle donne in merito alle condizioni di lavoro.
27 Per quel che riguarda, in primo luogo, la protezione della gravidanza e
della maternità, la Corte ha ripetutamente affermato che, riservando agli
Stati membri il diritto di mantenere in vigore o di istituire norme
destinate ad assicurare tale protezione, l’art. 2, n. 3, della direttiva
76/207 riconosce la legittimità, in relazione al principio della parità di
trattamento tra i sessi, in primo luogo, della protezione della condizione
biologica della donna durante e dopo la gravidanza, e, in secondo luogo,
della protezione delle particolari relazioni tra la donna e il bambino,
durante il periodo successivo al parto (v. sentenze 12 luglio 1984, causa
184/83, Hofmann, Racc. pag. 3047, punto 25; 14 luglio 1994, causa C
32/93, Webb, Racc. pag. I 3567, punto 20; 30 giugno 1998, causa C
394/96, Brown, Racc. pag. I 4185, punto 17, e 1º febbraio 2005, causa
C 203/03, Commissione/Austria, Racc. pag. I 935, punto 43).
28 Secondo il giudice del rinvio, il permesso previsto all’art. 37, n. 4,
dello Statuto dei lavoratori è stato istituito in origine, nel 1900, per
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facilitare l’allattamento al seno da parte della madre. L’evoluzione della
regolamentazione avrebbe svincolato tale permesso da questa finalità
non menzionando più l’allattamento al seno. D’altra parte, la
giurisprudenza ho riconosciuto da anni che la fruizione di tale permesso è
ammessa anche in caso di allattamento artificiale. Tale giudice rileva che
il permesso di cui trattasi sarebbe stato svincolato del fatto biologico
dell’allattamento e sarebbe semplicemente considerato ormai come
tempo da dedicare alla cura del bambino nonché come una misura di
conciliazione tra la vita familiare e la vita professionale a seguito del
congedo di maternità.
29 Il fatto che l’evoluzione della normativa nazionale e la sua
interpretazione giurisprudenziale abbiano poco a poco svincolato la
concessione del permesso detto «per allattamento» dal fatto biologico
dell’allattamento al seno non permette di considerare questa misura
come volta a garantire la protezione della condizione biologica della
donna dopo la gravidanza, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 27
della presente sentenza. Infatti, come pure risulta dalla decisione di
rinvio, il permesso in questione nella causa principale può essere preso
indifferentemente dalla madre o dal padre, alla sola condizione che
quest’ultimo abbia parimenti la qualità di lavoratore dipendente.
30 Questa situazione si distingue da quella che ha dato luogo alla
sentenza Hofmann, citata supra, nella quale la normativa nazionale in
causa prevedeva la concessione di un congedo di maternità
supplementare, alla scadenza del periodo di tutela, e riservava questo
congedo alla madre, con esclusione di ogni altra persona (v. sentenza
Hofmann, cit., punto 26).
31 Il fatto che il permesso in questione nella causa principale possa
essere preso indifferentemente dal padre lavoratore subordinato o dalla
madre lavoratrice subordinata implica che l’alimentazione ed il tempo
d’attenzione al bambino possano essere garantiti tanto dal padre che
dalla madre. Questo permesso sembra dunque essere concesso ai
lavoratori nella loro qualità di genitori del bambino. Non può dunque
essere considerato come volto a garantire la protezione della condizione
biologica della donna dopo la gravidanza o la protezione delle particolari
relazioni tra la donna ed il proprio bambino.
32 Trattandosi, in secondo luogo, della promozione delle pari opportunità
tra uomini e donne e della riduzione delle disuguaglianze di fatto che
influiscono sulle possibilità delle donne nell’ambito delle condizioni di
lavoro, il governo spagnolo ha sostenuto, nelle sue osservazioni, che
l’obiettivo perseguito riservando alle madri la fruizione del permesso
nella causa principale sarebbe di compensare gli svantaggi effettivi che le
donne subiscono, rispetto agli uomini, per quanto riguarda la
conservazione del posto di lavoro a seguito della nascita di un figlio.
Secondo questo governo, è più difficile per le madri di bambini in tenera
età accedere al mondo del lavoro o rimanerci.
33 Secondo costante giurisprudenza, l’art. 2, n. 4, della direttiva 76/207
ha lo scopo preciso e limitato di autorizzare provvedimenti che, pur
apparendo discriminatori, mirano effettivamente a eliminare o a ridurre
le disparità di fatto che possono esistere nella realtà della vita sociale.
Tale norma autorizza misure nazionali in materia di accesso al lavoro,
compresa la promozione, le quali, favorendo in special modo le donne,
perseguono lo scopo di migliorare la loro capacità di competere sul
mercato del lavoro e di coltivare una carriera in posizione di parità
rispetto agli uomini (v., sentenze 17 ottobre 1995, causa C 450/93,
Kalanke, Racc. pag. I 3051, punti 18 e 19; 11 novembre 1997, causa C
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409/95, Marschall, Racc. pag. I 6363, punti 26 e 27; e 28 marzo 2000,
causa C 158/97, Badeck e a., Racc. pag. I 1875, punto 19, nonché
Lommers, cit., supra punto 32).
34 Il citato art. 2, n. 4, mira a ottenere una parità sostanziale anziché
formale riducendo le disuguaglianze di fatto che possono intervenire nella
vita sociale e, pertanto, ad evitare o a compensare, in conformità all’art.
157, n. 4, TFUE, gli svantaggi nella carriera professionale delle persone
interessate (v., in questo senso, sentenze Kalanke, cit., punto 19, 6
luglio 2000, causa C 407/98, Abrahamsson e Anderson, Racc. pag. I
5539, punto 48, nonché 30 settembre 2004, causa C 319/03, Briheche,
Racc. pag. I 8807, punto 25).
35 Come è stato osservato al punto 21 della presente sentenza, il
permesso nella causa principale si concretizza in un’autorizzazione ad
assentarsi durante la giornata lavorativa o in una riduzione della durata
di quest’ultima. È certo che tale disposizione può avere l’effetto di
favorire le donne permettendo alle madri aventi lo status di lavoratore
subordinato di conservare l’impiego pur dedicando tempo al proprio
figlio. Questo effetto è rafforzato dal fatto che, se il padre del bambino
ha egli stesso lo status di lavoratore subordinato, questi ha il diritto di
avvalersi del permesso in sostituzione della madre, che non subirebbe
conseguenze negative sul suo impiego a causa delle cure e delle
attenzioni prestate a suo figlio.
36 Tuttavia, il fatto che, come sostiene il governo spagnolo, solo la
madre avente lo status di lavoratore subordinato sarebbe titolare del
diritto a beneficiare del permesso di cui alla causa principale, mentre il
padre avente lo stesso status potrebbe soltanto usufruire di questo diritto
senza averne la titolarità, è invece tale da perpetuare una distribuzione
tradizionale dei ruoli tra uomini e donne mantenendo gli uomini in un
ruolo sussidiario a quello delle donne per quanto riguarda l’esercizio della
loro funzione genitoriale (v., in tal senso, sentenza Lommers, cit., punto
41).
37 Così come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 47 delle
sue conclusioni, il fatto di non riconoscere il diritto in forma individuale al
permesso di cui alla causa principale ai padri aventi lo status di
lavoratore subordinato, per la sola ragione che la madre del bambino non
beneficia di questo status, potrebbe avere come esito che una donna,
come la madre del bambino del sig. Roca Álvarez, in quanto lavoratrice
autonoma, si vedrà obbligata a limitare la propria attività professionale e
dovrà farsi carico da sola degli oneri conseguenti alla nascita di suo figlio,
senza poter ricevere un aiuto dal padre di quest’ultimo.
38 Di conseguenza, una misura come quella di cui alla causa principale
non configura né una misura diretta ad eliminare o a ridurre le
disuguaglianze di fatto che possono esistere, per le donne, nella realtà
della vita sociale, ai sensi dell’art. 2, n. 4, della direttiva 76/207, né una
misura che mira ad una parità sostanziale e non formale riducendo le
disuguaglianze di fatto che possono verificarsi nella vita sociale e, così, a
prevenire o a compensare, ai sensi dell’art. 157, n. 4, TFUE, gli svantaggi
nella carriera professionale delle persone interessate.
39 Risulta dall’insieme di tali considerazioni che l’art. 2, nn. 1, 3 e 4,
nonché l’art. 5 della direttiva 76/207 devono essere interpretati nel
senso che ostano ad una misura nazionale come quella oggetto della
causa principale, la quale prevede che i lavoratori di sesso femminile,
madri di un bambino e aventi lo status di lavoratore subordinato,
possano beneficiare di un permesso, secondo varie modalità, durante i
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primi nove mesi successivi alla nascita di tale bambino, mentre i
lavoratori di sesso maschile, padri di un bambino e aventi il medesimo
status, possano beneficiare del medesimo permesso solamente ove
anche la madre di tale bambino abbia lo status di lavoratore subordinato.
In merito alle direttive 2002/73 e 96/34
40 In merito alla direttiva 2002/73, il giudice del rinvio si domanda se
tale direttiva, che ha modificato la direttiva 76/207, debba essere
interpretata nel senso che essa non osta alla disposizione in esame nella
causa principale.
41 La direttiva 2002/73, seppure entrata in vigore il giorno della sua
pubblicazione, doveva essere recepita entro e non oltre il 5 ottobre 2005,
ovvero ad una data posteriore ai fatti di cui alla causa principale. Questa
non è quindi applicabile ratione temporis a tali fatti. In ogni caso,
nell’ipotesi in cui fosse la direttiva 76/207, come modificata dalla
direttiva 2002/73, a risultare applicabile ratione temporis, ciò non
modificherebbe l’interpretazione fornita al punto 39 della presente
sentenza.
42 In merito alla direttiva 96/34, va rilevato che, nelle proprie
osservazioni, la Commissione delle Comunità europee considera che la
disposizione nella causa principale sarebbe in contrasto con tale direttiva.
43 Tuttavia, in mancanza di dati precisi presenti nella decisione di rinvio
a sostegno del contenuto della normativa nazionale in materia di
permesso parentale ed in mancanza di espressa richiesta in tal senso,
non occorre interpretare la direttiva 96/34.
Sulle spese
44 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
L’art. 2, nn. 1, 3 e 4, nonché l’art. 5 della direttiva del Consiglio 9
febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all’attuazione del principio della
parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda
l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le
condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che ostano ad
una misura nazionale come quella oggetto della causa principale, la quale
prevede che i lavoratori di sesso femminile, madri di un bambino e aventi
lo status di lavoratore subordinato, possano beneficiare di un permesso,
secondo varie modalità, durante i primi nove mesi successivi alla nascita
di tale bambino, mentre i lavoratori di sesso maschile, padri di un
bambino e aventi il medesimo status, possano beneficiare del medesimo
permesso solamente ove anche la madre di tale bambino abbia lo status
di lavoratore subordinato.
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Re: Permessi al padre lavoratore per "ALLATTAMENTO"

Inviato: sab mar 03, 2012 11:27 am
da chopper
Per coloro che ancora non lo sapessero, la direttiva INPS aggiornata sull'argomento è la seguente:

Circolare INPS n. 118 del 25.11.2009
OGGETTO:
Art. 40, lett. c del D.Lgs. 151/2001 - T.U. maternità/paternità: diritto del padre ai riposi giornalieri in caso di madre casalinga – Precisazioni.

SOMMARIO:
Il padre lavoratore dipendente ha diritto ai riposi giornalieri anche nel caso in cui la madre casalinga, indipendentemente da situazioni di comprovata oggettiva impossibilità.
Con sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008, il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha dedotto che, anche ai fini del riconoscimento del diritto del padre ai riposi giornalieri per allattamento nell’ipotesi di cui alla lett. c dell’art. 40 del D.Lgs. 151/2001, la madre casalinga debba essere considerata alla stregua della madre lavoratrice.
In attuazione dell’interpretazione estensiva emersa in seno al Consiglio di Stato ed avallata dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con lettera circolare B/2009 del 12.05.2009 l’Istituto ha emanato la circolare 112/2009, così prevedendo la possibilità di riconoscere al padre lavoratore dipendente il diritto a fruire dei riposi giornalieri anche nei casi di oggettiva impossibilità da parte della madre casalinga di dedicarsi alla cura del neonato, perché impegnata in altre attività (ad esempio accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche ed altre simili).
Il padre dipendente, pertanto, in questi casi, può fruire dei riposi giornalieri.
Recentemente il Ministero del Lavoro, della Salute e Politiche Sociali con lettera circolare C/2009 del 16.11.2009 ha interpretato l’indirizzo del Consiglio di Stato nel senso del maggior favor del ruolo genitoriale, ed ha pertanto riconosciuto il diritto del padre a fruire dei riposi giornalieri, ex art. 40 del T.U. 151/2001, sempre nel caso di madre casalinga, senza eccezioni ed indipendentemente dalla sussistenza di comprovate situazioni che determinano l’oggettiva impossibilità della madre stessa di accudire il bambino.
Il padre dipendente, pertanto, in tali ipotesi ed alle condizioni indicate, può fruire dei riposi giornalieri, nei limiti di due ore o di un’ora al giorno a seconda dell’orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (artt. 39 e 45 del D.Lgs. 151/2001).
Per quanto non previsto con la presente circolare resta fermo il disposto della circolare 112/2009.
Il Direttore Generale f.f.
Nori

Re: Permessi al padre lavoratore per "ALLATTAMENTO"

Inviato: ven mar 16, 2012 8:14 pm
da panorama
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale OMISSIS del 2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS in Firenze, via Cherubini 13;

contro
Comando Legione Carabinieri Toscana e Ministero della Difesa, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento prot. n. ……./2011, emesso in data 17/08/2011, con il quale il Comando Legione Carabinieri Toscana ha negato all'appuntato scelto OMISSIS la concessione dei periodi di riposo di cui all'art. 40 lett. c. del decreto legislativo n. 151/2001, nonché di ogni altro atto presupposto, ivi compreso il parere della Direzione Generale del personale militare - Il Reparto, ivi richiamato;
e per l'accertamento del diritto dell'Appuntato scelto OMISSIS alla concessione dei periodi di riposo giornalieri di cui sopra, con relativo trattamento economico, sino al compimento di un anno di vita del figlio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Legione Carabinieri Toscana e del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2012 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con ricorso notificato il 5 e depositato il 21 ottobre 2011, l’appuntato scelto dei Carabinieri OMISSIS, in servizio presso la Compagnia di OMISSIS, proponeva impugnazione avverso il provvedimento del 17 agosto 2011, in epigrafe, mediante il quale il Comando Legione Carabinieri Toscana gli aveva negato la concessione dei riposi giornalieri riconosciuti al padre lavoratore, per il primo anno di vita dei figli, dall’art. 40 co. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 151/2001. Il ricorrente, affidate le proprie doglianze ad un unico motivo in diritto, intimava dinanzi a questo tribunale il Comando unitamente al Ministero della difesa e concludeva per l’annullamento dell’atto impugnato, con contestuale richiesta di misure cautelari provvisorie e collegiali.
L’istanza cautelare, accolta in via interinale con decreto del 21 ottobre 2011, era confermata dal collegio in esito alla camera di consiglio del 9 novembre 2011, in occasione della quale si costituivano in giudizio le amministrazioni intimate.
Nel merito, la causa veniva discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 1 febbraio 2012.

DIRITTO
OMISSIS, appuntato scelto dei Carabinieri di stanza presso la Compagnia di OMISSIS, impugna il diniego di concessione dei riposi giornalieri da lui richiesti, per il primo anno di vita del figlio OMISSIS, a norma dell’art. 40 co. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 151/2001, che riconosce al padre lavoratore il diritto a fruire dei riposi previsti per la madre lavoratrice nel caso in cui quest’ultima non sia dipendente. Il provvedimento impugnato fonda la propria motivazione sul rilievo della non estendibilità della fattispecie legale all’ipotesi, che qui ricorre, di madre casalinga e non affetta da infermità grave.
Con l’unico motivo di gravame, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 40 del D.Lgs. n. 151/2001. Violazione per errata interpretazione dell’art. 40 D.Lgs. n. 151/2001. Violazione dei principi desumibili dall’art. 31 della Costituzione”, il OMISSIS contesta la legittimità del diniego, invocando l’indirizzo giurisprudenziale che assimila la madre casalinga alla madre lavoratrice non dipendente ai fini della concedibilità al padre dei riposi giornalieri previsti dalla legge per il primo anno di vita del figlio.
Il gravame è fondato nei limiti di seguito precisati.
L’art. 40 del D.Lgs. n. 151/2001 prevede che i riposi giornalieri che il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del figlio, sono riconosciuti al padre lavoratore nel caso in cui – per quanto qui interessa – la madre non sia lavoratrice dipendente. Alcune pronunce del giudice amministrativo hanno ritenuto, in effetti, che nella nozione di “madre lavoratrice non dipendente” debba farsi rientrare anche la figura della madre “lavoratrice casalinga”, secondo una prospettiva che – mutuando la ricostruzione, invalsa in altri settori dell’ordinamento, del lavoro domestico come prestazione lavorativa in senso proprio – tende a valorizzare la ratio della norma, attuativa delle finalità enunciate dall’art. 31 Cost. e in concreto “volta a beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio allorquando la madre non ne abbia diritto in quanto lavoratrice non dipendente e pur tuttavia impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato” (così Cons. Stato, sez. VI, 9 settembre 2008, n. 4293).
Vero è che, con altrettanta autorevolezza, la possibilità di equiparare la figura della casalinga a quella di ogni altra lavoratrice non dipendente, ai fini dell’attribuzione al padre del beneficio in questione, è stata esclusa sulla scorta di un’esegesi che, dall’art. 40 D.Lgs. n. 151/2001 cit., ricava il principio dell’alternatività fra i genitori nell’accudimento giornaliero al figlio nel primo anno di vita, e indica quale presupposto necessario della fruizione dei permessi da parte del padre la circostanza che la madre non possa o non voglia fruirne. In questa prospettiva, non vi sarebbe differenza fra la madre casalinga, permanentemente dedita al lavoro domestico, e la madre lavoratrice dipendente dedita a tale attività solo in via temporanea e contingente, per essere stata esonerata dall’obbligo della prestazione lavorativa; né avrebbe senso distinguere fra attività di cura del minore, cui i riposi giornalieri sono dichiaratamente finalizzati, ed altre incombenze domestiche, dovendosi reputare che l’autonomia di gestione del tempo di attività nell’ambito familiare consenta alla madre casalinga di dedicare l’equivalente delle due ore di riposo giornaliero alle cure parentali (cfr. Cons. Stato, sez. I, parere 22 ottobre 2009, n. 2732).
A ben vedere, l’opinione più restrittiva, una volta ravvisata nella presenza quotidiana di almeno uno dei genitori lavoratori (il padre in subordine alla madre), la garanzia che il sistema appresta al figlio nel primo anno di età, con riferimento alla madre casalinga si avvale di una sorta di presunzione, quella secondo cui la libera gestione del tempo quotidiano di lavoro domestico consentirebbe sempre e comunque alla donna di organizzarsi per accudire il figlio, impedendo il verificarsi del presupposto per la surroga del padre nella fruizione dei permessi giornalieri. Ma se così è, un punto di mediazione fra i due indirizzi può essere individuato nel reputare tale presunzione aperta alla prova contraria ogniqualvolta, in concreto, la madre, pur attendendo all’attività di lavoro domestico, per qualche ragione non abbia la libertà di dedicarsi anche al figlio: l’abbandono di prese di posizione dogmatiche appare, del resto, l’atteggiamento più idoneo ad assicurare, caso per caso, il corretto bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco, vale a dire il diritto-dovere di entrambi i coniugi di assistere i figli, in funzione di protezione dei minori e di promozione della famiglia, e le specifiche esigenze del datore di lavoro, la cui rilevanza sociale non può essere disconosciuta.
Nella specie, è documentato – e non contestato da parte delle Amministrazioni resistenti - che OMISSIS OMISSIS. Ne risulta, perciò, pienamente legittimata la fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre, a maggior ragione ove si abbia riguardo alla soddisfazione dei bisogni affettivi e relazionali, ed al sereno sviluppo della personalità del bambino, cui i riposi stessi sono finalizzati (cfr. Corte cost., 1 aprile 2003, n. 104).
In forza delle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna le amministrazioni resistenti alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Carlo Testori, Consigliere
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/03/2012

Re: Permessi al padre lavoratore per "ALLATTAMENTO"

Inviato: ven mag 11, 2012 9:41 am
da panorama
Per notizia.
Cmq. auguri a questo Militare.

PERMESSI ORARI GIORNALIERI AL PADRE CON CONIUGE CASALINGA, artt 40, comma 1, lett. C) e 41 del D.lgs. 151/2001 con relativo trattamento economico sino al compimento di un anno di vita delle figlie.

Il Tar ha precisato:

1)- Il TAR adito accoglieva la proposta istanza cautelare ai fini del riesame.

2)- L’Amministrazione, in sede di riesame, concedeva al ricorrente i richiesti permessi (provvedimenti nn.16974 e 16975 del 21 ottobre 2011, in atti), pur deducendo, in memoria, che i sopra richiamati provvedimenti non sarebbero stati adottati “a titolo definitivo, non contenendo l’abituale formula “con riserva”, che di norma viene inserita negli atti con i quali si provvede all’esecuzione delle ordinanze cautelari in attesa della decisione di merito”;

3)- Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dei permessi orari previsti dall’art. 40 del d.lgs. n.151 del 2001, nella parte in cui (comma 1, lett.c) riconosce al padre lavoratore il diritto di fruire, nel primo anno di vita del figlio, del riposo giornaliero di due ore nel caso in cui al madre non sia lavoratrice dipendente”, beneficio, nella specie, raddoppiato posto che i figli sono due (gemelli).

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

10/05/2012 201200332 Sentenza 1


N. 00332/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00576/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 576 del 2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Silvana Brachetti, con domicilio eletto presso avv. Silvana Brachetti in L'Aquila, via Alba Fucens, 36;

contro
Ministero della Difesa in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;

per l'annullamento
DEL PROVVEDIMENTO DEL COMANDO 9° REGGIMENTO ALPINI DI L’AQUILA, PROTOCOLLO N. ……. DEL 9.09.2011, NOTIFICATA A MANI IN PARI DATA, CON IL QUALE SI COMUNICAVA IL MANCATO ACCOGLIMENTO DELLE ISTANZE, PRESENTATE IN DATA 14.07.2011, TESE AD OTTENERE “PERMESSI ORARI” GIORNALIERI A FAVORE DELLE FIGLIE, “DATO CHE IL PADRE CON CONIUGE CASALINGA, PUÒ USUFRUIRE DEI PERMESSI IN OGGETTO SOLO A CONDIZIONE CHE LA STESSA SIA AFFETTA DA INFERMITÀ GRAVE”.
- DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO, CONSEGUENTE O COMUNQUE CONNESSO.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa in persona del Ministro p.t.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2012 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con il ricorso di cui in epigrafe, OMISSIS, caporale maggiore scelto presso la caserma degli Alpini dell’Aquila, ha chiesto l’annullamento del provvedimento meglio sopra individuato, recante diniego di concessione di permessi orari giornalieri in favore delle figlie, come previsti dagli artt 40, comma 1, lett. C) e 41 del D.lgs. 151/2001, e la declaratoria del proprio diritto a vedersi concedere i periodi di riposo giornalieri richiesti, con relativo trattamento economico sino al compimento di un anno di vita delle figlie.
Esponeva il ricorrente che la richiesta era originata dalla nascita di due figlie gemelle e dall’ovvio stato di difficoltà in cui si era trovata la moglie, che lo aveva seguito nella sede assegnata, nel dover accudire le due bimbe, anche in ragione della lontananza da tutti i parenti; il provvedimento negava il richiesto beneficio sul rilievo che la madre, casalinga, non era affetta da infermità grave, con conseguente ritenuta inapplicabilità della invocata disposizione.

Il ricorso deduce: Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 40, comma 1, lett.c), dell’art. 41 del D.lgs. 26.3.2001, n.151 e dei principi dettati dall’art. 3, 29, 30 e 31 Cost. - Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta e disparità di trattamento, illogicità e irragionevolezza manifeste, difetto e carenza di motivazione. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità: il codice militare prevede l’estensione al personale militare maschile e femminile della normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità; in tale contesto i permessi giornalieri, alla stregua degli artt 39 e segg. del d.lgs. 151/2001, sono riconosciuti espressamente allorché i figli sono affidati al solo padre, la madre lavoratrice dipendente non utilizza i premessi, la madre non è lavoratrice dipendente, ovvero in caso di morte o di grave infermità della madre; nella specie, l’Amministrazione ha escluso la ricorrenza dei presupposti per la concessione dei permessi richiesti rappresentando che “il padre con coniuge casalinga può usufruire dei permessi in oggetto solo a condizione che la stessa sia affetta da infermità grave”, senza considerare che la moglie casalinga ben può essere equiparata alla madre non lavoratrice dipendente, senza necessità che sia affetta da infermità grave, anche in ragione dei principi desumibili dal testo unico sulle pari opportunità, come applicati dalla più avvertita giurisprudenza.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso e dell’istanza cautelare.

L’Amministrazione, costituita in giudizio, chiedeva il rigetto dell’istanza cautelare e del ricorso, deducendo la piena conformità a legge del provvedimento di diniego impugnato.
Il TAR adito accoglieva la proposta istanza cautelare ai fini del riesame.

L’Amministrazione, in sede di riesame, concedeva al ricorrente i richiesti permessi (provvedimenti nn.16974 e 16975 del 21 ottobre 2011, in atti), pur deducendo, in memoria, che i sopra richiamati provvedimenti non sarebbero stati adottati “a titolo definitivo, non contenendo l’abituale formula “con riserva”, che di norma viene inserita negli atti con i quali si provvede all’esecuzione delle ordinanze cautelari in attesa della decisione di merito”; concludeva dunque l’Amministrazione nel senso del rigetto della domanda ovvero, in subordine, di declaratoria di improcedibilità per cessata materia del contendere.
All’esito della pubblica udienza del 18 aprile 2012, il collegio riservava la decisione in camera di consiglio.

DIRITTO
I. Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dei permessi orari previsti dall’art. 40 del d.lgs. n.151 del 2001, nella parte in cui (comma 1, lett.c) riconosce al padre lavoratore il diritto di fruire, nel primo anno di vita del figlio, del riposo giornaliero di due ore nel caso in cui al madre non sia lavoratrice dipendente”, beneficio, nella specie, raddoppiato posto che i figli sono due (gemelli).
Tanto sul presupposto che il beneficio sia applicabile anche nel caso, ricorrente nella specie, in cui la madre, non lavoratrice dipendente, sia casalinga.

L’amministrazione ha inteso rigettare la richiesta medesima sul rilievo della inapplicabilità della disposizione in questione letteralmente riferita, tra l’altro, al caso di coniuge non dipendente materialmente impossibilitato a prestare assistenza ai figli.

II. Va preliminarmente precisato che, benché l’Amministrazione, in sede di riesame indotto dalla ordinanza cautelare di questo TAR (n.342 del 2011), abbia concesso il beneficio richiesto al ricorrente, la stessa, in sede di memoria (in data 9 marzo 2012), ha espressamente escluso di aver prestato acquiescenza al dictum cautelare e chiesto il rigetto del ricorso ovvero, in subordine, declaratoria di cessata materia del contendere,
Tanto impone al Collegio la pronuncia nel merito, dovendosi peraltro osservare che i periodi di riposo richiesti non sono neppure al momento interamente decorsi (cfr. provvedimenti nn.16974 e 16975 del 21 ottobre 2011, in atti), circostanza che vieppiù richiede l’accertamento della fondatezza del ricorso.

III. Come è noto, l’istituto del riposo giornaliero è stato introdotto nel nostro ordinamento come beneficio strettamente collegato al parto ed alle esigenze fisiologiche ad esso connesse, come si ricava espressamente dall’art. 9 della legge 26 agosto 1950, n.860 che lo condizionava alla necessità di soddisfare “i bisogni dell’allattamento”.
L’art. 10 della legge n.1204 del 1971, non menzionando più la necessità dell’allattamento, ha modificato la natura e la finalità dell’istituto, il cui scopo è divenuto quello di consentire alla madre di attendere ai molteplici compiti, tutti delicati e impegnativi, connessi con l’assistenza del bambino nel primo anno di vita, finalità ribadita dall’art. 10 del D.P.R. 25 novembre 1976, n.1076 (regolamento di esecuzione della legge n.1204 del 1971), in cui si affermava che “i riposi di cui all’art.10 devono assicurare alla lavoratrice la possibilità di provvedere alla assistenza diretta del bambino”, così nella sostanza radicando l’attenzione del legislatore (e la connessa ratio normativa) dalla tutela legislativa della donna lavoratrice al minore.
Ne è conseguito, come effetto del principio paritario affermato nel nostro ordinamento con la riforma del diritto di famiglia (L. n.151/1975), e di quello sulla parità di trattamento sul lavoro di entrambi i sessi (L. n.903 del 9 dicembre 1977), che il beneficio in questione ben potesse applicarsi anche al padre lavoratore, in alternativa alla madre o quando il figlio fosse a lui solo affidato, riconoscendogli la possibilità di usufruire dell’astensione facoltativa dal lavoro per la durata di sei mesi nel primo anno di vita del bambino e dunque (del tutto ragionevolmente) positivizzando l’idoneità anche dell’uomo a prestare assistenza materiale e supporto affettivo al minore .

III.1) La Corte costituzionale, che si è più volte pronunciata in subiecta materia, ha poi, tra l’altro (con sentenza n.1 del 19 gennaio 1987), dichiarato illegittima la mancata previsione del riposo giornaliero per il padre, affermando che tale disposto non teneva conto dell’interesse del minore che sarebbe rimasto privo delle cure parentali tutte le volte in cui l’assistenza della madre fosse resa impossibile a seguito della morte o del grave impedimento fisico della stessa, sul fondamento della necessità del bambino di ricevere assistenza materiale e morale dal padre, una volta divenuta impossibile quella della madre, ovvero (sentenza n.179 del 21 aprile 1993) in alternativa alla madre lavoratrice consenziente.

III.2) Dal quadro normativo così delineato si è originata la disposizione pertinente nella specie (art. 6-ter introdotto, nella legge n.903 del 1977, dalla legge 8 marzo 2000, n.53), ai sensi della quale “i periodi di riposo di cui all’articolo 10 della legge 30 dicembre 1981, n.1204, e successive modificazioni, e i relativi trattamenti economici sono riconosciuti al padre lavoratore: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente”, così aderendo il legislatore alle indicazioni dettate dalla Corte costituzionale, che configuravano, come sopra detto, l’alternatività nel godimento del beneficio.

III.3) La disposizione sopra indicata è poi stata recepita nell’art. 40 del testo unico di cui al d.lgs. 26 marzo 2001, n.151, che ha aggiunto, alle ipotesi già individuate dall’art. 6-ter della legge n.903 del 1977, quella della impossibilità dell’assistenza materiale da parte della madre per morte o malattia grave.
Le ipotesi contemplate dal precitato art. 40 prevedono dunque testualmente il riconoscimento del diritto del padre al riposo ordinario sul presupposto che la madre non possa o non voglia, per ragioni giuridiche, fisiche o per scelta, provvedere, usufruendo dei riposi giornalieri nel primo anno di vita, alla cura del minore.
La ratio del combinato disposto degli artt. 39 e 40, in virtù dell’interpretazione sistematica evincibile dal contesto normativo esaminato, deve dunque individuarsi nell’esigenza di garantire la presenza, alternativamente, di uno dei due genitori (con la eccezione del parto plurimo disciplinata dall’art 41, in cui le ore aggiunte a quelle ordinarie possono essere utilizzate da entrambi).

III.4) La disposizione, invece, non prevede espressamente alcunché nell’ipotesi di madre casalinga.
Orbene, è nota l’evoluzione della giurisprudenza del giudice civile secondo la quale chi svolge attività domestica nell’ambito del proprio nucleo familiare (attività tradizionalmente attribuita alla “casalinga”), benché non percepisca reddito monetizzato, svolge, tuttavia, un’attività lavorativa (ovviamente non dipendente) suscettibile di valutazione economica, e da qui la conclusione della sostanziale equiparabilità della figura della casalinga a quella di tutte le lavoratrici non dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell’attribuzione al padre del beneficio del riposo giornaliero nel primo anno di vita del bambino.
In tal senso, l’art. 40, lettera c), sopra citato, può ben essere interpretato nel senso che anche il padre ha diritto di assistere i figli in tutte le ipotesi in cui l’altro genitore sia impegnato in attività lavorative che lo distolgano dall’assolvimento di tali compiti, posto che lo stesso art. 3 della Costituzione impone tale interpretazione della nozione di “lavoratrice non dipendente” proprio al fine di non ingenerare evidenti disparità di trattamento dei soggetti destinatari.

III.5) Il Consiglio di Stato ha in proposito ritenuto che la ratio della norma in esame, “volta a beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio”, induca a ritenere ammissibile la fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre, anche nel caso in cui la madre casalinga, considerata alla stregua della lavoratrice dipendente, possa essere tuttavia impegnata in attività che distolgano dalla cura del neonato” (Cons. di Stato, Sez.VI, n.4293/2008), così riconoscendo al padre il diritto di usufruire dei riposi in considerazione della finalità della norma stessa, nata per dare sostegno alla famiglia ed alla maternità così come previsto dall’art. 31 della Costituzione.
In tale direzione anche il Ministero del lavoro (cr. lettera circolare 12 maggio 2009 e lettera circolare 16.11.2009, prot. n.19605) ha, da ultimo, e dirimendo un contrasto fino a quel momento originato con l’INPS (che ha, dal canto suo, del pari corretto il proprio orientamento con circolare n.118/09), sostenuto la tesi favorevole al riconoscimento al lavoratore padre dei riposi giornalieri anche quando la madre svolga attività di lavoro casalingo, onde evitare disparità di trattamento rispetto alle altre lavoratrici non dipendenti cui fa riferimento la norma.
Da ultimo, il Tribunale di Venezia, sez. Lavoro, con sentenza del 9 febbraio 2012, n.192, e sulla base delle indicazioni fornite da Cass. Sezz.Un., n.20324 del 20.10.2005, esaminando la questione della risarcibilità del danno da perdita della capacità di lavoro, ha assimilato l’attività domestica a quella lavorativa tout court, richiamando i principi di cui agli artt. 4, 33, 36 e 37 della Costituzione.

III.6) Ha osservato, condivisibilmente, la richiamata giurisprudenza che l’originale beneficiario della tutela è il bambino e la sua crescita psichica ed affettiva e, in questa ottica, non si può non tener conto del fatto che una donna impegnata in lavori domestici all’interno del proprio nucleo familiare è, esattamente al pari di una lavoratrice non dipendente, comunque distolta dalla cura del bambino.
Non si può negare, invero, il carattere di attività lavorativa delle funzioni svolte dalla casalinga, laddove appunto la gestione delle cure domestiche involge, sia pure con caratteristiche del tutto peculiari, l’impiego di mezzi fisici e psicologici propri del lavoro, sicché l’attribuzione del beneficio de quo solo a favore delle lavoratrici autonome appare illogico e comunque non consono ai principi di solidarietà sociale incline sempre più a riconoscere all’attività di casalinga non solo valenza sociale ma anche dignità sostanziale e formale di lavoro vero e proprio.
Nello stesso senso, TAR Sicilia, sez. I, n.680/2011 ha affermato che “la nozione di lavoratore assume diversi significati nell’ordinamento, ed in particolare nelle materie privatistiche e pubblicistiche. Proprio a queste ultime si deve far riferimento, visto che si tratta di una norma rivolta a dare sostegno alla famiglia ed alla maternità, in attuazione delle finalità generali di tipo promozionale, scolpite nell’art. 31 della Costituzione”.
In tale prospettiva, essendo noto che numerosi settori dell’ordinamento considerano la figura della casalinga come lavoratrice, non può che valorizzarsi la ratio della norma, volta a beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio allorquando la madre non ne abbia diritto in quanto lavoratrice non dipendente e pur tuttavia impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato.
La richiamata sentenza ha pertanto aderito a tale orientamento ritenendolo più rispettoso del principio della paritetica partecipazione di entrambi i coniugi alla cura ed all’educazione della prole, principio che affonda la sue radici nei precetti costituzionali contenuti negli artt. 3, 29, 30 e 31.

III.7) Non ignora il TAR che il Consiglio di Stato ha nondimeno, in sede consultiva (cfr. sezione I, n.6351/2009), escluso tale interpretazione, valorizzando per altro verso lo stesso suesposto principio di alternatività, ma sul rilievo che “la considerazione dell’attività domestica come vera e propria attività lavorativa prestata a favore del nucleo familiare, non esclude, ma al contrario, comprende, come è esperienza consolidata, anche le cure parentali, cosicché la valutabilità economica di tale attività, assunta a presupposto per assimilare la casalinga alle lavoratrici non dipendenti, si risolve, in definitiva, in una tautologia, comportando non altro che la rilevanza anche del venir meno della capacità di apprestare dette cure, ai fini della determinazione del danno patrimoniale derivante dalla menomazione della capacità lavorativa”, e ritenendo di non poter differenziare l’ipotesi della “casalinga”, che dedica il suo impegno permanente alle attività domestiche, comprensive anche dell’attività di coordinamento, in senso lato, della vita familiare, da quella in cui la lavoratrice dipendente si dedichi a tale coordinamento solo in via temporaneo e contingente, per essere stata esonerata dall’obbligo di prestazione lavorativa.

III.8) Questo Collegio, alla stregua delle soprarichiamate considerazioni di ordine generale, reputa più conforme all’evoluzione normativa, anche alla stregua delle sollecitazioni indotte dall’esperienza comunitaria, la tesi favorevole al ricorrente.
Proprio lo spostamento dell’asse della ratio normativa sulla tutela del minore impone, invero, di ritenere che il beneficio di cui uno dei due genitori può fruire costituisca il punto di bilanciamento tra gli obblighi del lavoratore nei confronti del datore di lavoro (con riferimento al rispetto dell’orario di servizio) e gli obblighi discendenti dal diritto di famiglia paritario che gli impone comunque la cura del minore pure in presenza dell’altro genitore eventualmente non lavoratore.
Tale beneficio sostanzialmente grava sul datore di lavoro dell’uno o dell’altro genitore secondo il più volte richiamato principio dell’alternatività, ma allorché uno dei due genitori, per una ragione qualsiasi, non se ne avvalga (perché non lavoratore dipendente, ad esempio), ben può essere richiesto e fruito dall’altro.
Nel caso di genitore (e, ovviamente, non solo madre) “casalingo”, l’altro genitore può avvalersi dunque della facoltà di accudire i figli nell’interessi stesso dei minori e senza alcun effetto sulla posizione dell’altro datore di lavoro in tesi inesistente.
Tale mediazione consente la migliore organizzazione familiare nell’interesse, come detto, dei minori, e, in prospettiva più ampia, non grava sull’organizzazione del lavoro e in generale sulla società se non per la metà (per la parte del genitore che, in alternativa, si avvalga del beneficio).

III.9) Neppure può trascurarsi la ulteriore considerazione che il lavoro domestico (casalingo), benché organizzato in piena autonomia di gestione, anche dei tempi, non necessariamente comprende anche la cura dei figli (in ipotesi di famiglia senza figli, appunto), il che con evidenza dimostra il maggior peso indotto proprio dalla presenza di minori da accudire, peso che, in forza della valenza costituzionale del legame parentale, ragionevolmente deve gravare sulla collettività organizzata e sulla stessa strutturazione del lavoro.
Il tutto in piena aderenza a quanto disposto da ultimo con il comma 2 bis aggiunto all’art. 25 del testo unico sulle pari opportunità fra uomo e donna (d.lgs.n.5/2010 che ha recepito la direttiva 2006/54/CE) che afferma: “E’ discriminatorio ogni trattamento meno favorevole che dipende da uno stato di gravidanza, nonché di maternità e paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti.

III.10) Il ricorso va dunque accolto.

IV. Considerata la natura della controversia, anche in ragione degli orientamenti non sempre univoci sopra esposti, le spese di giudizio possono compensarsi sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo, L’AQUILA,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato dichiarando il diritto del ricorrente alla fruizione del beneficio richiesto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Mastrocola, Presidente
Elvio Antonelli, Consigliere
Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/05/2012

Re: Permessi al padre lavoratore per "ALLATTAMENTO"

Inviato: dom ago 05, 2012 10:31 am
da panorama
Art. 10 legge n. 1204/1971 tutela delle lavoratrici madri che - "riconosce alle lavoratrici madri l’esercizio del diritto ai periodi di riposo durante il “primo anno di vita del bambino”.

Questa è un'altra sentenza positiva in favore di "Tutela delle lavoratrici madri" prevista dall’art. 10 legge n. 1204/1971 per beneficiare di periodi di riposo giornaliero.

Nel caso in argomento in misura doppia avendo dato alla luce due figlie gemelle, quindi al fine di fruire di due periodi di riposo durante la giornata della durata di un’ora ciascuno in misura doppia e quindi della durata di 4 ore al giorno. (4 ore lavorative sulle complessive 6).
(“durante il primo anno di vita del bambino”)

Per tutta la vicenda connessa per anni, il Consiglio di Stato con sentenza n. 2732/2011 ha riformato la sentenza del T.A.R. Bari n. 395/2005, riconoscendo alla OMISSIS il risarcimento del danno (equitativamente liquidato in €. 5.000,00).

Per meglio lumeggiare la vicenda vi rimando alla lettura della sentenza.

Complimenti alla collega della PolStato che ha difeso i propri diritti di madre.

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N. 01525/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01083/2005 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1083 del 2005, proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Russi e Alessandro Russi, con domicilio eletto in Bari, corso Vittorio Emanuele, 60;

contro
Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della determinazione ministeriale n. NC-333.D/28316 del 12 maggio 2005, a firma del Direttore della Divisione, comunicata alla ricorrente in data 14.6.2005, con la quale il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane, Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti, Sezione Stato Giuridico, Divisione 1°, ha disposto la “riduzione di due ore dell’orario di servizio” per l’agente scelto della Polizia di Stato OMISSIS, in servizio presso il Commissariato Sezionale di PS. Bari Nuova - Carrassi di Bari, e ciò “per un numero di giorni pari a quello in cui tale beneficio non era stato riconosciuto” in favore della predetta;
- di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e/o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nell’udienza pubblica del giorno 30 maggio 2012 per la parte ricorrente il difensore avv. Vittorio Russi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO
L’odierna ricorrente OMISSIS (agente scelto della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato Sezionale di PS Bari Nuova - Carrassi di Bari), avendo dato alla luce due figlie gemelle in data ......1999, presentava in data 29.5.1999 istanza ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (in tema di “Tutela delle lavoratrici madri”) al fine di fruire di due periodi di riposo durante la giornata della durata di un’ora ciascuno in misura doppia e quindi della durata di 4 ore al giorno.

Tale richiesta veniva disattesa con nota ministeriale del 20.9.1999.

Pertanto, la OMISSIS proponeva ricorso (r.g. n. 2406/1999) dinanzi a questo T.A.R. invocando la tutela cautelare.

L’istanza cautelare veniva accolta con ordinanza n. 720 dell’1.12.1999.

A seguito dell’ordinanza cautelare n. 720/1999 la OMISSIS poteva fruire - a partire dal 4.12.1999 (data di comunicazione della suddetta ordinanza) e sino al termine ex lege previsto (6.4.2000) - del doppio permesso giornaliero (4 ore lavorative sulle complessive 6).

Con sentenza n. 2789/2003 del T.A.R. Puglia, sede di Bari (non appellata) le veniva riconosciuto il diritto alla fruizione di due periodi di riposo giornaliero ai sensi dell’art. 10 legge n. 1204/1971 in misura doppia.
Tuttavia, la domanda risarcitoria azionata dalla OMISSIS con separato ricorso (r.g. n. 242/2001) veniva disattesa per carenza probatoria con sentenza n. 395/2005 del T.A.R. Puglia, sede di Bari.

Con il gravato provvedimento del 12 maggio 2005 l’Amministrazione convenuta, a distanza di sei anni dalla nascita delle gemelle, riconosceva all’interessata (in asserita esecuzione della sentenza n. 2789/2003) la fruizione del periodo residuo (i.e. riduzione di due ore dell’orario di servizio) per un numero di giorni pari a quello in cui tale beneficio non le era stato riconosciuto e cioè sino al 3.12.1999, precisando inoltre che “tale diritto dovrà essere fruito con effetto immediato e senza soluzione di continuità”.

La ricorrente impugna in questa sede il menzionato provvedimento del 12 maggio 2005.

Deduce censure così sinteticamente riassumibili:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 10 legge n. 1204/1971; difetto di motivazione: il provvedimento contestato riconoscerebbe un beneficio, spettante ex lege con riferimento ad un arco temporale predefinito (“durante il primo anno di vita del bambino”), a distanza di sei anni dalla nascita delle gemelle (e dalla adozione della ordinanza di questo T.A.R. n. 720/1999) e di circa tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza n. 2789/2003; detto provvedimento sarebbe inficiato da carenza di motivazione circa i presupposti che ne hanno legittimato l’adozione e costituirebbe una distorta ed abnorme applicazione della normativa posta a tutela delle lavoratrici madri (art. 10 legge n. 1204/1971 che riconosce alle lavoratrici madri l’esercizio del diritto ai periodi di riposo durante il “primo anno di vita del bambino”);

2) violazione del giudicato di cui alla sentenza n. 2789/2003: il mancato tempestivo riconoscimento, da parte dell’Amministrazione intimata, del diritto della ricorrente come attestato dalla sentenza di questo T.A.R. n. 2789/2003 sarebbe elusivo del dictum di detta decisione e fonte di conseguenze sul piano risarcitorio.

Si costituiva l’Amministrazione, resistendo al gravame.

Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Invero, il Consiglio di Stato con sentenza n. 2732/2011 ha riformato la sentenza del T.A.R. Bari n. 395/2005, riconoscendo alla OMISSIS il risarcimento del danno (equitativamente liquidato in €. 5.000,00).
Inoltre, nel corso del presente giudizio, con ordinanza istruttoria n. 35/2012 è stata disposta l’acquisizione di informazioni in ordine all’esecuzione della gravata determinazione ministeriale n. NC-333.D/28316 del 12 maggio 2005 ed al pagamento della somma liquidata nella citata sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 maggio 2011, n. 2732 a titolo di risarcimento danni in favore dell’odierna ricorrente OMISSIS.

L’Amministrazione, nel rispondere alla menzionata ordinanza istruttoria con produzione documentale depositata in data 14 febbraio 2012, ha rimarcato che, a seguito della determinazione del 12.5.2005, la OMISSIS iniziava a fruire del beneficio per il periodo residuo (e cioè sino al 3.12.1999) a partire dal 4.7.2005.

Se ne desume che ormai la deducente ha integralmente subito gli effetti del provvedimento gravato e che lo stesso è stato totalmente eseguito.

Peraltro, risulta che la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno (oltre le spese di giudizio) cui l’Amministrazione veniva condannata da Cons. Stato n. 2732/2011 è stato integralmente corrisposta all’interessata (cfr. produzione documentale del 12.2.2012).

Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, non risultando più utile per la ricorrente l’annullamento del censurato provvedimento.

La OMISSIS, nella memoria depositata in data 27 aprile 2012, rileva che comunque vi è interesse (anche ai fini della proposizione di una eventuale ed ulteriore azione risarcitoria ed ai fini della condanna alle spese di lite secondo il principio della cd. soccombenza virtuale) all’accertamento dell’illegittimità (ex art. 34, comma 3 cod. proc. amm.) dell’azione amministrativa.

Ritiene questo Collegio, conformemente alla richiesta contenuta nella citata memoria, di accertare, ai sensi dell’art. 34, comma 3 cod. proc. amm., l’illegittimità del provvedimento amministrativo gravato, stante l’arbitraria imposizione, da parte dello stesso, della fruizione del beneficio in esame con riferimento ad un arco temporale non più rispondente alla ratio dell’istituto di cui alla legge n. 1204/1971 e la consequenziale illogicità di tale imposizione a distanza di molti anni dalla nascita delle figlie della OMISSIS.

La declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse non preclude, inoltre, una sommaria delibazione nel merito della pretesa azionata anche al fine della pronuncia sulle spese (cosiddetta soccombenza virtuale).
Il ricorso appare fondato in base a quanto accertato in precedenza ai sensi del disposto di cui all’art. 34, comma 3 cod. proc. amm.

Le spese di giudizio sostenute dalla OMISSIS devono, pertanto, essere poste a carico dell’Amministrazione resistente e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, così provvede:

1) dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse;

2) accerta, ai sensi dell’art. 34, comma 3 cod. proc. amm., l’illegittimità del provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente OMISSIS, liquidate in complessivi €. 1.500,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/07/2012

Re: Permessi al padre lavoratore per "ALLATTAMENTO"

Inviato: ven nov 09, 2012 8:46 pm
da panorama
Bella e vittoriosa sentenza del TAR Piemonte nei confronti del nostro collega.

- ) Il collega APS. CC. in servizio permanente presso il Comando Provinciale Carabinieri di Cuneo, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con cui il Comandante della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta gli ha negato la concessione dei riposi giornalieri spettanti al padre ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. n. 151/2000, in relazione figlio ultimogenito nato in data 01.02.2012.

il collega in particolar modo contesta:

- ) la direttiva n. m-DGM1LII610227643 in data 29.4.2010 del Ministero della Difesa - Direzione Generale del personale militare, diramata con circolare n. 72/50-2-2001 in data 9.6.2010 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - SM -Ufficio Legislazione;

- ) le "linee di indirizzo" elaborate dallo Stato Maggiore della Difesa - I Reparto Personale - Ufficio condizione militare diramata con circolare n. 72/59-7-2001 in data 10.2.2012 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Sm-Ufficio Legislazione;


Il TAR ha precisato:

1) - Il ricorso è fondato e va accolto e può essere definito con sentenza in forma semplificata mediante il riferimento a precedenti giurisprudenziali conformi, così come consentito dall’art. 74 del codice del processo amministrativo.

2) - (punto n. 11 sentenza) - Peraltro, il principio della integrale equiparazione della casalinga alla lavoratrice non dipendente ai fini della fruizione da parte del padre dei permessi di cui all’art. 39 D. Lgs. 151/2001, è ormai condiviso da rilevanti branche della stessa Pubblica Amministrazione, come attestano chiaramente le circolari del Ministero Lavoro C/2009 del 16.11.2009 e dell’ INPS 25.11.2009 n. 118/2009 richiamate negli scritti difensivi di parte ricorrente.

3) - (punto n.12 sentenza) - Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto con il conseguente annullamento dell’atto di diniego impugnato, previa disapplicazione della prassi interpretativa interna dell’Amministrazione della Difesa richiamata nel preambolo dell’atto stesso.

Il resto potete leggerlo qui sotto in sentenza.

Auguri a GIANLUIGI in servizio a Cuneo città.

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09/11/2012 201201189 Sentenza Breve 1


N. 01189/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00927/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 927 del 2012, proposto da:
P. GIANLUIGI, rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Servetti, con domicilio eletto presso lo studio della medesima in Torino, corso Vittorio Emanuele II, 82;

contro
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;

nei confronti di
CONSIGLIERA DI PARITÀ DELLA PROVINCIA DI CUNEO - AVV. DANIELA CONTIN - rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Servetti, con domicilio eletto presso lo studio della medesima in Torino, corso Vittorio Emanuele II, 82;

per l'annullamento
- del provvedimento di cui alla nota prot. n. 535/10 in data 27.4.2012, comunicata in data 10.5.2012, a firma del Comandante del Comando Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, con la quale è stata respinta la domanda presentata in data 1.2.2012 dal ricorrente, volta ad ottenere i riposi giornalieri spettanti al padre, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 151/2000;
- del preavviso di rigetto dell'istanza, comunicato con nota prot. n. 535/12 in data 6.3.2012, a firma del Comandante del Comando Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta;
- della direttiva n. m-DGM1LII610227643 in data 29.4.2010 del Ministero della Difesa - Direzione Generale del personale militare, diramata con circolare n. 72/50-2-2001 in data 9.6.2010 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - SM -Ufficio Legislazione;
- delle "linee di indirizzo" elaborate dallo Stato Maggiore della Difesa - I Reparto Personale - Ufficio condizione militare diramata con circolare n. 72/59-7-2001 in data 10.2.2012 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Sm-Ufficio Legislazione;
- degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi;
- per l'accertamento del diritto del ricorrente a fruire dei periodi di riposo giornalieri richiesti con relativo trattamento economico sino al compimento di un anno di vita del figlio;
- per il risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e della Consigliera di Parità della Provincia di Cuneo Avv. Daniela Contin;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2012 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., in ordine ad una possibile definizione immediata del giudizio con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso in riassunzione notificato il 20.09.2012 e depositato il 28.09.2012 (a seguito di declinatoria di competenza del TAR Lazio-Roma), il signor P… Gianluigi, appuntato scelto in servizio permanente presso il Comando Provinciale Carabinieri di Cuneo, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con cui il Comandante della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta gli ha negato la concessione dei riposi giornalieri spettanti al padre ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. n. 151/2000, in relazione figlio ultimogenito nato in data 01.02.2012.

2. Il diniego è stato adottato sul rilievo che, alla luce della normativa vigente, “i permessi in argomento non possono essere concessi laddove la moglie del richiedente sia casalinga ovvero non sia gravata da oggettivi impedimenti quali gravi infermità, come nel caso di specie”.

3. Attraverso un unico, articolato, motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del diniego impugnato sotto plurimi profili di violazione di legge e di eccesso di potere, lamentando, in particolare:
- la mancata equiparazione della madre casalinga alla lavoratrice dipendente, anche alla luce dei principi espressi dalla più recente giurisprudenza e recepiti dalla stessa Amministrazione in alcune recenti circolari del Ministero del Lavoro e dell’INPS;

- la mancata considerazione del peculiare contesto familiare del ricorrente, padre di otto figli in tenera età;

- la ingiustificata tardiva definizione del procedimento amministrativo, avviato a seguito dell’istanza presentata dal ricorrente in data 01.02.2012 e conclusa solo il 10.05.2012, oltre il termine di 30 giorni previsto dall’art. 2 L. 241/90, con conseguente danno per il ricorrente, privato del diritto di fruire i permessi allorchè ne aveva maggiormente bisogno.

4. Il ricorrente ha chiesto conclusivamente l’annullamento dell’atto impugnato e, occorrendo, degli ulteriori atti generali e regolamentari presupposti; l’accertamento del proprio diritto a fruire dei permessi ex art. 40, comma 1 lett. c) D. Lgs. n. 151/2001; la condanna dell’Amministrazione della Difesa al risarcimento dei danni patiti e patiendi, e, in particolare, al pagamento di un importo commisurato al numero di permessi non fruiti.

5. Si è costituito il Ministero della Difesa, resistendo al gravame con memoria.

6. E’ intervenuta ad adiuvandum la Consigliera di parità della Provincia di Cuneo avv. Daniela Contin, instando per l’accoglimento del ricorso.

7. All’udienza in camera di consiglio del 18 ottobre 2012, fissata per la trattazione della domanda cautelare proposta dal ricorrente, la causa è stata trattenuta per la decisione.

8. Il ricorso è fondato e va accolto e può essere definito con sentenza in forma semplificata mediante il riferimento a precedenti giurisprudenziali conformi, così come consentito dall’art. 74 del codice del processo amministrativo.

9. Osserva il collegio che secondo il più recente e prevalente indirizzo giurisprudenziale, condiviso dalla Sezione, “in ossequio al principio della paritetica partecipazione di entrambi i coniugi alla cura ed all'educazione della prole, quale espressione dei precetti costituzionali contenuti negli artt. 3, 29, 30 e 31 Cost., l'art. 40 comma 1 lett. c), d.lg. 26 marzo 2001 n. 151, ai sensi del quale i periodi di riposo giornalieri di cui all'art. 39 spettano al padre lavoratore nell'ipotesi in cui la madre non sia lavoratrice dipendente, si applica anche nell'ipotesi in cui la madre svolga l'attività di casalinga (T.A.R. Palermo Sicilia sez. I, 07 aprile 2011 n. 680).

Analogamente, è stato affermato che “ai fini della fruizione dei riposi giornalieri, ove vi sia un genitore (e, ovviamente, non solo madre) “casalingo”, l’altro genitore può avvalersi della facoltà di accudire i figli nell’interesse stesso dei minori e senza alcun effetto sulla posizione dell’altro datore di lavoro in tesi inesistente; infatti, in ragione del fatto che numerosi settori dell’ordinamento considerano la figura della casalinga come lavoratrice, va valorizzata la ratio dell’art. 40 D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, volto a beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio allorquando la madre non ne abbia diritto in quanto lavoratrice non dipendente e pur tuttavia impegnata in attività che la distolgano della cura del neonato” (TAR Abruzzo L’Aquila, sez. I, 10 maggio 2012, n. 332).

Anche il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare che l'espressione madre “non lavoratrice dipendente” contenuta nell'art. 6 ter l. 9 dicembre 1977 n. 903 (introdotto dall'art. 13 l. 8 marzo 2000 n. 53) ai sensi del quale i periodi di riposo di cui all'art. 10 l. 30 dicembre 1971 n. 1204 e successive modificazioni e i relativi trattamenti economici sono riconosciuti al padre lavoratore …nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente, deve ritenersi comprensiva anche della “lavoratrice” casalinga (Cons. Stato, sez. VI, 9 settembre 2008, n. 4293, conf. Tar Toscana 25 novembre 2002 n. 2737).

10. La Sezione condivide tali principi, i quali costituiscono espressione di un indirizzo giurisprudenziale del tutto maggioritario e prevalente rispetto all’isolato parere del Consiglio di Stato sez. I 22 ottobre 2009 n. 2732 recepito quale esclusivo parametro di riferimento nelle circolari, direttive e linee d’indirizzo elaborate dall’Amministrazione della Difesa nella materia qui in esame e richiamate quali atti presupposti nel preambolo dell’impugnato diniego.

11. Peraltro, il principio della integrale equiparazione della casalinga alla lavoratrice non dipendente ai fini della fruizione da parte del padre dei permessi di cui all’art. 39 D. Lgs. 151/2001, è ormai condiviso da rilevanti branche della stessa Pubblica Amministrazione, come attestano chiaramente le circolari del Ministero Lavoro C/2009 del 16.11.2009 e dell’ INPS 25.11.2009 n. 118/2009 richiamate negli scritti difensivi di parte ricorrente.

12 Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto con il conseguente annullamento dell’atto di diniego impugnato, previa disapplicazione della prassi interpretativa interna dell’Amministrazione della Difesa richiamata nel preambolo dell’atto stesso.

13. Per l’effetto, va accertato il diritto del ricorrente di fruire dei premessi di cui all’art. 40 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 151/2001.

14. Non può invece essere accolta la domanda risarcitoria formulata dal ricorrente, dal momento che la scarsa chiarezza della normativa applicata e l’oggettiva esistenza di un (sia pur minimo) contrasto giurisprudenziale sul tema oggetto del contendere escludono la configurabilità di profili di “colpa” dell’Amministrazione, la quale costituisce presupposto essenziale della responsabilità per fatto illecito delineata dagli artt. 2043 c.c.

15. La soccombenza dell’Amministrazione sulle domande principali di annullamento e di accertamento giustifica la condanna della parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo. Le stesse spese possono invece essere compensate tra la stessa parte resistente e il soggetto interveniente, ricorrendone giusti motivi.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), decidendo definitivamente sul ricorso in oggetto:

a) accoglie la domanda di annullamento, e per l’effetto annulla il provvedimento di cui alla nota prot. n. 535/10 in data 27.04.2012 a firma del Comandante del Comando Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta- SM - Ufficio Personale –Sezione Avanzamento e Documentazione;

b) accerta il diritto del ricorrente di fruire dei permessi di cui all’art. 40 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 151/2001;

c) respinge domanda risarcitoria;

d) condanna il Ministero della Difesa a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida forfettariamente in € 4.000 (quattromila), oltre accessori di legge;

e) compensa le spese tra il Ministero della Difesa e l’interveniente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Paola Malanetto, Referendario
Ariberto Sabino Limongelli, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/11/2012

Re: Permessi al padre lavoratore per "ALLATTAMENTO"

Inviato: sab feb 02, 2013 4:17 pm
da panorama
Min.Lavoro: congedo obbligatorio per il padre lavoratore

Il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia, in data 22 dicembre 2012, ha sottoscritto il decreto contenente le modalità per la fruizione del congedo obbligatorio di un giorno e di quello facoltativo, di due giorni, da parte del padre, anche in caso di adozione o affido (previsto dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della Legge n. 92/2012 – Riforma del Lavoro).

Il congedo obbligatorio è fruibile anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso.

La fruizione, da parte del padre, del congedo facoltativo di uno o due giorni, anche continuativi, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre.

A carico dell’Inps è posto il pagamento dell’indennità pari al 100% della retribuzione spettante.

La fruizione del congedo è subordinata alla presentazione di una richiesta in forma scritta al datore di lavoro.


Ecco il Link

DM22-12-12CongedoObblPadre


http://www.pinodurantescuola.com/wp-con ... lPadre.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;

Re: Permessi al padre lavoratore per "ALLATTAMENTO"

Inviato: lun mar 18, 2013 2:35 pm
da panorama
Per notizia a quanti possa interessare.

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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale



Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici


Roma, 14/03/2013
Circolare n. 40


Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: - Articolo 4, comma 24, lettera a) Legge 28 giugno 2012 n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”: diritto del padre al congedo obbligatorio e al congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre.


SOMMARIO:
1 Premessa e quadro normativo
2 Ambito di applicazione
2.1 Congedo obbligatorio
2.2 Congedo facoltativo
2.3 Padre adottivo o affidatario
3 Trattamento economico, normativo e previdenziale
4 Modalità di fruizione
5 Compatibilità con le prestazioni a sostegno del reddito
6 Trattamento previdenziale (contribuzione figurativa) del congedo
obbligatorio e facoltativo del padre


1 - Premessa e quadro normativo
La legge 28 giugno 2012, n. 92, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, pubblicata nella G. U. n. 153 del 3/7/2012 supplemento ordinario n. 136, ha previsto alcuni interventi volti alla promozione di una “cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”.

In particolare il comma 24 lettera a) dell’art. 4 istituisce per il padre, lavoratore dipendente, un congedo obbligatorio (un giorno) e un congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre (due giorni), d’ora innanzi denominato “congedo facoltativo”.

Con decreto del 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2013, n. 37, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha definito i criteri di accesso e modalità di utilizzo dei congedi.

2 – Ambito di applicazione
Il congedo obbligatorio ed il congedo facoltativo, di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. Pertanto tale termine resta fissato anche nel caso di parto prematuro, ipotesi nella quale la madre potrebbe invece far slittare il termine di inizio del congedo obbligatorio [1].

La disciplina si applica agli eventi parto, adozioni e affidamenti avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013.

Alla luce di quanto disposto dall’art.1, commi 7 e 8 della citata legge 92 del 2012, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ha chiarito che la normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sino all’approvazione di apposita normativa che, su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione, individui e definisca gli ambiti, le modalità ed i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Analogamente a quanto disposto per il congedo di maternità obbligatorio, la durata del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre non subisce variazioni nei casi di parto plurimo.

2.1 Congedo obbligatorio
Il congedo obbligatorio di un giorno è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il limite temporale sopra richiamato.

Si precisa che il congedo del padre si configura come un diritto autonomo e pertanto esso è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio.
Il giorno di congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

2.2 Congedo facoltativo
La fruizione, da parte del padre lavoratore dipendente, del congedo facoltativo, ai sensi del secondo periodo dell'articolo 4, comma 24, lettera a) citato, di uno o due giorni, anche continuativi, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre.

Il dettato normativo configura questa fattispecie non come un diritto autonomo bensì come un diritto derivato da quello della madre lavoratrice dipendente o iscritta alla gestione separata che in tal caso dovrà, ovviamente, trovarsi in astensione dall’attività lavorativa.

Questo congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamente all'astensione della madre.

Si precisa che il congedo facoltativo dovrà essere fruito dal padre comunque entro il quinto mese dalla data di nascita del figlio indipendentemente dal termine ultimo del periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre a fronte di una preventiva rinuncia della stessa di un equivalente periodo (uno o due giorni).

Si precisa che il congedo facoltativo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, non si avvale del congedo di maternità.

2.3 Padre adottivo o affidatario
Gli istituti di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2 si applicano anche al padre adottivo o affidatario e il termine del quinto mese decorre dall’effettivo ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione nazionale o dall’ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale.

3 - Trattamento economico, normativo.
Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo ad un'indennità giornaliera a carico dell'INPS, pari al 100 per cento della retribuzione.

Al trattamento normativo e previdenziale si applicano le disposizioni previste in materia di congedo di paternità dagli articoli 29 e 30 del decreto legislativo n. 151 del 2001.

Pertanto, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro – e successivamente conguagliata con modalità che saranno illustrate con successivo messaggio – fatti salvi i casi in cui sia previsto il pagamento diretto da parte dell’INPS, come previsto per l’indennità di maternità in generale (msg. INPS n.18529 del 13 luglio 2010 e msg. INPS n.28997 del 18 novembre 2010).

4. Modalità di fruizione
Ai sensi dell’art.3 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2012, per poter usufruire dei giorni di congedo il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date in cui intende fruirne, con un anticipo di almeno quindici giorni, e ove richiesti in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto.

Il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso uni-emens. A tal fine saranno fornite specifiche istruzioni.

Nel caso di domanda di congedo facoltativo il padre lavoratore allega alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quelli richiesti dal padre, con conseguente riduzione del congedo di maternità. La predetta dichiarazione di non fruizione deve essere presentata anche al datore di lavoro della madre a cura di uno dei due genitori.

L’Istituto provvederà alle verifiche necessarie per accertare la correttezza dei comportamenti dei fruitori dei congedi. La riduzione andrà operata, stante la possibilità di fruirne in contemporanea da entrambi i genitori, nel giorno o nei giorni finali del congedo obbligatorio della madre.

Si richiama l’attenzione sul fatto che i congedi non possono essere frazionati ad ore.

5. Compatibilità con altre prestazioni a sostegno del reddito
Il congedo obbligatorio per il padre ed il congedo facoltativo sono fruibili in costanza di rapporto di lavoro nonché nelle ipotesi descritte dall’art. 24 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

In particolare, entrambi i congedi possono essere richiesti anche durante il periodo indennizzato per indennità di disoccupazione (ASpI) e mini ASpI, nel periodo transitorio durante la percezione dell’indennità di mobilità e del trattamento di integrazione salariale a carico della cassa integrazione guadagni con le stesse modalità previste nel sopra menzionato art. 24 d.lgs.151/2001 con riferimento ai periodi di congedo di maternità. Di conseguenza, in tali periodi, analogamente a quanto previsto in materia di congedo di maternità, è prevalente l’indennità per la fruizione dei congedi in argomento, di cui all’art. 4, comma 24, lett. a) della citata legge 92/2012, rispetto alle altre prestazioni a sostegno del reddito, che sono, pertanto, incumulabili.

In entrambi i congedi sono riconosciuti gli assegni per il nucleo familiare (ANF).

6. Trattamento previdenziale ( contribuzione figurativa ) del congedo obbligatorio e facoltativo del padre.
Ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto ministeriale 22.12.2012, al congedo obbligatorio e facoltativo del padre di cui all’art. 4, comma 24, lett.a della legge n.92/2012, si applica la disposizione prevista in materia di congedo di paternità dall’art.30 del D.Lgs.n.151 /2001.

Come è noto, il predetto articolo 30, nel disciplinare il trattamento previdenziale del congedo di paternità di cui all’art.28 del D.lgs.151/2001, rinvia a sua volta all’art. 25 del citato decreto 151, che disciplina il trattamento previdenziale (contributi figurativi ), sia per il periodo di congedo di maternità caduto in corso di rapporto di lavoro ( art.25, comma 1 ) sia per il periodo corrispondente al congedo di maternità trascorso al di fuori del rapporto di lavoro (art.25 comma 2).

Al riguardo va evidenziato che il congedo obbligatorio del padre si configura come un diritto aggiuntivo a quello della madre ed autonomo rispetto ad esso, in quanto spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio. Pertanto, esclusivamente per l’ipotesi di congedo obbligatorio del padre di cui sopra, la contribuzione figurativa nel periodo trascorso al di fuori del rapporto di lavoro è riconosciuta analogamente a quanto accade per il congedo obbligatorio della madre (artt.16 e 17 del citato testo unico), a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro (art.25 comma 2). La contribuzione dovrà essere valorizzata in base a quanto previsto dalle disposizioni vigenti e varrà ai fini del diritto e della misura della pensione, fatte sempre salve le disposizioni specifiche che limitino o escludano l’efficacia della contribuzione figurativa.

Ove il lavoratore dipendente si trovi in congedo di paternità previsto dall’art. 28 del D.lgs.n.151/2001, potrà chiedere il congedo obbligatorio di cui all’art. 4, comma 24, lett. a, della legge 92/2012 ( ciò in forza di quanto previsto dall’ art.1, comma 6, DM 22.12.2012). Anche in questo caso, la contribuzione figurativa a copertura del giorno di fruizione del congedo obbligatorio sarà valorizzata secondo le disposizioni vigenti e la scadenza del congedo di paternità ex art. 28 del D.lgs.151 si sposterà di un giorno.
La contribuzione figurativa per il congedo obbligatorio e facoltativo di cui all’art.4, comma 24, lett.a della legge 92/2012, spetterà anche nei casi di applicazione dell’art. 24 del D.Lgs.151/2001 previsti dal paragrafo 5 della presente circolare.

________________________________________
[1] Cfr. sentenza della Corte Costituzionale n.116 del 7 aprile 2011, pubblicata in G.U. il 13 aprile 2011.

Il Direttore Generale
Nori

Re: Permessi al padre lavoratore per "ALLATTAMENTO"

Inviato: mer nov 27, 2013 12:03 pm
da panorama
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n.151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

OMISSIS

Art. 41.

Riposi per parti plurimi
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 6)

1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 39, comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre.
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La lista si allunga.

Ecco alcuni passaggi.
-------------------------------------------------------------------------------

1) - Il signor W. F., Assistente della Polizia di Stato, divenuto padre di due gemelli nel 2011, formulava richiesta in data 7 giugno 2012 di concessione dei riposi giornalieri ai sensi dell’articolo 41 del D.lgs. 151/2001, relativamente ad uno solo dei suoi figli, anziché di entrambi i gemelli.

2) - L’amministrazione, tenuto conto del parere fornito dal Ministero dell'Interno - Ufficio I Affari Generali e Giuridici della Direzione Centrale per le Risorse Umane, con nota prot. 333-A/9807.F.6.2/4639-2012 del 25.6.2012, rigettava l’istanza.

3) - Della questione veniva investito l’Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Cagliari.

4) - Decorsi 90 giorni dalla proposizione del ricorso gerarchico senza che l’organo ardito avesse comunicato la decisione assunta in merito, l’avv. Dessalvi Isabella, nella sua qualità di Consigliera di Parità della Provincia di Cagliari, in carica, giusta delega conferita dal signor F. W., ha proposto il ricorso in esame, con il quale si chiede l’annullamento del provvedimento prot. 2691/12 del 28.6.2012 emesso dal Vice Dirigente del XIII Reparto Mobile Polizia di Stato "Sardegna", con il quale si respingeva l'istanza presentata dall'Assistente W. F.;

5) - Si chiede altresì la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti e subendi dall’Assistente, da quantificarsi in un importo equo commisurato al numero di permessi negati dal 1 luglio 2012 al 21 novembre 2012, ormai non più fruibili.

IL TAR di CAGLIARI conclude così:

6) - Per le suesposte considerazioni, in applicazione dei principi espressi in materia dal Consiglio di Stato con la richiamata sentenza n. 4293/2008, da intendersi qui integralmente richiamati, le domande impugnatorie avanzate col ricorso in esame e successivi motivi aggiunti, devono essere accolte, con conseguente annullamento degli atti impugnati nella parte d’interesse di parte ricorrente.

7) - Ugualmente fondata risulta la domanda di risarcimento del danno.

8) - Considerato che per fatto colposo imputabile all’amministrazione l’Assistente OMISSIS non ha potuto beneficiare dei permessi in questione al medesimo spettanti per legge e ormai non più fruibili dal medesimo, deve condannarsi l’amministrazione al risarcimento del danno ingiusto subito dal dipendente, da quantificarsi nella somma corrispondente al trattamento economico spettante al dipendente medesimo per le ore di permessi chiesti e negati nel periodo dal 1 luglio 2012 al 21 novembre 2012, dedotti esclusivamente i soli giorni di assenza dal servizio in cui il dipendente abbia comunque “usufruito di altri benefici previsti dalla normativa a sostegno della maternità e della paternità” (come eccepito dalla Difesa Erariale nella propria memoria del 1 febbraio 2013), deducendo ovviamente ed esclusivamente i soli giorni di assenza dal servizio che non abbiano comportato né pregiudizio economico per l’interessato, né abbiano inciso sul congedo ordinario spettante al medesimo, demandandosi i necessari conteggi all’amministrazione medesima.

Il resto x completezza leggetelo in sentenza.
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23/11/2013 201300745 Sentenza 1


N. 00745/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00078/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 78 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Dessalvi Isabella, nella sua qualità di Consigliera di Parità della Provincia di Cagliari, in carica, giusta delega conferita dal signor F. W., rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Pau, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, e il Dirigente del XIII Reparto Mobile “Sardegna” del Corpo della Polizia di Stato, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui Uffici in Cagliari sono per legge domiciliati;

per l'annullamento
- del provvedimento prot. 2691/12 del 28.6.2012 emesso dal Vice Dirigente del XIII Reparto Mobile Polizia di Stato "Sardegna", con il quale si respingeva l'istanza presentata dall'Assistente W. F.;
- del silenzio rigetto, formatosi sul ricorso gerarchico presentato dall'Assistente W. F. avverso il diniego di cui sopra;
- se necessario, del parere fornito dal Ministero dell'Interno - Ufficio I Affari Generali e Giuridici della Direzione Centrale per le Risorse Umane, con nota prot. 333-A/9807.F.6.2/4639-2012 del 25.6.2012;
- nonché di ogni altro atto precedente, presupposto, consequenziale o comunque connesso;

e per la condanna
dell’amministrazione intimata al risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti e subendi dall’Assistente OMISSIS, da quantificarsi in un importo equo commisurato al numero di permessi negati dal 1 luglio 2012 al 21 novembre 2012, ormai non più fruibili dal OMISSIS;

e con i motivi aggiunti depositati il 27.3.2013:

- del provvedimento n.333-D/79076 del 5.11.2012 emesso dal Capo della Polizia, notificato al ricorrente il 17.1.2013, con il quale si respingeva il ricorso gerarchico presentato dall'Assistente W. F. il 28.7.2012;
- di tutti gli altri atti del procedimento antecedenti, conseguenti, successivi e/o comunque collegati, con particolare riferimento agli atti dell'istruttoria, per quanto pregiudizievoli per il ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e Dirigente del XIII Reparto Mobile “Sardegna” del Corpo della Polizia di Stato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2013 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Col ricorso in esame la parte ricorrente chiede l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue.

Il signor W. F., Assistente della Polizia di Stato, divenuto padre di due gemelli in data …….. 2011, formulava richiesta in data 7 giugno 2012 di concessione dei riposi giornalieri ai sensi dell’articolo 41 del D.lgs. 151/2001, relativamente ad uno solo dei suoi figli, anziché di entrambi i gemelli.

L’amministrazione, tenuto conto del parere fornito dal Ministero dell'Interno - Ufficio I Affari Generali e Giuridici della Direzione Centrale per le Risorse Umane, con nota prot. 333-A/9807.F.6.2/4639-2012 del 25.6.2012, rigettava l’istanza del OMISSIS.

Della questione veniva investito l’Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Cagliari.

In data 28 luglio 2012 il OMISSIS proponeva ricorso gerarchico avverso il provvedimento di diniego.

Decorsi 90 giorni dalla proposizione del ricorso gerarchico senza che l’organo ardito avesse comunicato la decisione assunta in merito, l’avv. Dessalvi Isabella, nella sua qualità di Consigliera di Parità della Provincia di Cagliari, in carica, giusta delega conferita dal signor F. W., ha proposto il ricorso in esame, con il quale si chiede l’annullamento del provvedimento prot. 2691/12 del 28.6.2012 emesso dal Vice Dirigente del XIII Reparto Mobile Polizia di Stato "Sardegna", con il quale si respingeva l'istanza presentata dall'Assistente W. F.; del silenzio rigetto, formatosi sul ricorso gerarchico presentato dall'Assistente W. F. avverso il diniego di cui sopra; se necessario, del parere fornito dal Ministero dell'Interno - Ufficio I Affari Generali e Giuridici della Direzione Centrale per le Risorse Umane, con nota prot. 333-A/9807.F.6.2/4639-2012 del 25.6.2012; nonché di ogni altro atto precedente, presupposto, consequenziale o comunque connesso.

Si chiede altresì la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti e subendi dall’Assistente OMISSIS, da quantificarsi in un importo equo commisurato al numero di permessi negati dal 1 luglio 2012 al 21 novembre 2012, ormai non più fruibili dal OMISSIS.

A tal fine, la parte ricorrente avanza articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili e conclude per l'accoglimento del ricorso.

Essendo stato successivamente adottato provvedimento espresso dell’Amministrazione in ordine al ricorso gerarchico presentato dall’Assistente OMISSIS, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti, con il quale si chiede l’annullamento del provvedimento n.333-D/79076 del 5.11.2012 emesso dal Capo della Polizia, notificato al ricorrente il 17.1.2013, con il quale si respingeva il ricorso gerarchico presentato dall'Assistente W. F. il 28.7.2012; di tutti gli altri atti del procedimento antecedenti, conseguenti, successivi e/o comunque collegati, con particolare riferimento agli atti dell'istruttoria, per quanto pregiudizievoli per il ricorrente.

Si insiste altresì nella domanda di risarcimento del danno.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.

Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.

Alla pubblica udienza del 9 ottobre 2013, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Col ricorso in esame si chiede l’annullamento del provvedimento prot. 2691/12 del 28.6.2012 emesso dal Vice Dirigente del XIII Reparto Mobile Polizia di Stato "Sardegna", con il quale si respingeva l'istanza presentata dall'Assistente W. F.; del silenzio rigetto, formatosi sul ricorso gerarchico presentato dall'Assistente W. F. avverso il diniego di cui sopra; se necessario, del parere fornito dal Ministero dell'Interno - Ufficio I Affari Generali e Giuridici della Direzione Centrale per le Risorse Umane, con nota prot. 333-A/9807.F.6.2/4639-2012 del 25.6.2012; nonché di ogni altro atto precedente, presupposto, consequenziale o comunque connesso.

Si chiede altresì la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti e subendi dall’Assistente OMISSIS, da quantificarsi in un importo equo commisurato al numero di permessi negati dal 1 luglio 2012 al 21 novembre 2012, ormai non più fruibili dal OMISSIS.

Con successivi motivi aggiunti si chiede l’annullamento del provvedimento n.333-D/79076 del 5.11.2012 emesso dal Capo della Polizia, notificato al ricorrente il 17.1.2013, con il quale si respingeva il ricorso gerarchico presentato dall'Assistente W. F. il 28.7.2012; di tutti gli altri atti del procedimento antecedenti, conseguenti, successivi e/o comunque collegati, con particolare riferimento agli atti dell'istruttoria, per quanto pregiudizievoli per il ricorrente.

Si insiste altresì nella domanda di risarcimento del danno.

In ordine al merito della questione controversa si rinviene un orientamento giurisprudenziale favorevole alle richieste di parte ricorrente, espresso, in primo luogo, nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4293 del 9 settembre 2008 (nello stesso senso cfr. T.A.R. Toscana, Firenze, 25.11.2002, n. 2737, la Circolare dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali B/2009 del 12.05.2009, nonché la circolare INPS 25/11/2009 n. 118).

In senso contrario alle richieste di parte ricorrente si è invece espresso il Consiglio di Stato, in sede consultiva, con il parere della prima sezione n. 2732 del 22 ottobre 2009.

Ritiene il collegio di dovere aderire al primo orientamento che risulta altresì confermato dalla successiva giurisprudenza amministrativa in materia (cfr. in particolare T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, n. 680 del 07 aprile 2011).

Come esattamente rilevato in quest’ultima sentenza, il richiamato primo orientamento, favorevole alle richieste di parte ricorrente, deve ritenersi “più rispettoso del principio della paritetica partecipazione di entrambi i coniugi alla cura ed all'educazione della prole, principio che affonda le sue radici nei precetti costituzionali contenuti negli artt. 3, 29, 30 e 31”.

È appena il caso di osservare che, in ogni caso, l’ipotesi del parto plurimo - che rileva nel caso di specie - è comunque fatta salva anche nel richiamato parere del Consiglio di Stato, I sezione, n. 2732 del 22 ottobre 2009, laddove si precisa che la “ratio del combinato disposto degli artt. 39 e 40 sia quella di garantire la presenza, alternativamente, di uno dei due genitori (con la sola comprensibile eccezione del parto plurimo, disciplinata dall’art. 41, in cui le ore aggiuntive a quelle ordinarie possono essere utilizzate da entrambi)”.

Per le suesposte considerazioni, in applicazione dei principi espressi in materia dal Consiglio di Stato con la richiamata sentenza n. 4293/2008, da intendersi qui integralmente richiamati, le domande impugnatorie avanzate col ricorso in esame e successivi motivi aggiunti, devono essere accolte, con conseguente annullamento degli atti impugnati nella parte d’interesse di parte ricorrente.

Ugualmente fondata risulta la domanda di risarcimento del danno.

Considerato che per fatto colposo imputabile all’amministrazione l’Assistente OMISSIS non ha potuto beneficiare dei permessi in questione al medesimo spettanti per legge e ormai non più fruibili dal medesimo, deve condannarsi l’amministrazione al risarcimento del danno ingiusto subito dal dipendente, da quantificarsi nella somma corrispondente al trattamento economico spettante al dipendente medesimo per le ore di permessi chiesti e negati nel periodo dal 1 luglio 2012 al 21 novembre 2012, dedotti esclusivamente i soli giorni di assenza dal servizio in cui il dipendente abbia comunque “usufruito di altri benefici previsti dalla normativa a sostegno della maternità e della paternità” (come eccepito dalla Difesa Erariale nella propria memoria del 1 febbraio 2013), deducendo ovviamente ed esclusivamente i soli giorni di assenza dal servizio che non abbiano comportato né pregiudizio economico per l’interessato, né abbiano inciso sul congedo ordinario spettante al medesimo, demandandosi i necessari conteggi all’amministrazione medesima.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nella parte di interesse della parte ricorrente.

Accoglie la domanda di risarcimento del danno nei sensi di cui in motivazione, con conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento delle relative somme.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, che liquida forfettariamente in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Caro Lucrezio Monticelli, Presidente
Marco Lensi, Consigliere, Estensore
Grazia Flaim, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/11/2013

Re: Permessi al padre lavoratore per "ALLATTAMENTO"

Inviato: gio dic 26, 2013 3:34 pm
da c00l
salve a tutti, mi riallaccio al discorso allattamento/riposo per porre un quesito sicuramente interessante anche per altri:

sono in attesa di due gemelli e la madre è lavoratrice autononoma (d.i.). NON siamo sposati ma conviventi.

- Spetta ugualmente l'allattamento/riposo giornaliero a me padre carabiniere essendo "solo" convivente (autorizzato) e NON sposato?
- Se mi spetta, mi spettano 4 ore (2 x ciascun figlio) oppure soltanto 2 (1 per figlio)?

Chiedo questo in quanto sulla pubblicazione/compendio C-14 si fa riferimento, oltre che a genitori/figli, ad un certo punto anche a "coniuge"...non vorrei che me lo negassero per questo.

- Nel caso, avete un riferimento di legge certo e documentato al quale potrò far riferimento/appellarmi che specifichi chiaramente l'equivalenza di "quel" "coniuge" con convivente??
Non ho capito se la legge Letta può entrarci qualcosa o meno e se magari anzi c'è qualcosa anche di antecedente..

grazie mille a chi potrà aiutarmi!!!

Allego immagine della pubblicazione dove nella sezione allattamento parla di "coniuge"
Immagine