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Re: Permessi al padre lavoratore per "ALLATTAMENTO"

Inviato: gio nov 03, 2011 9:41 pm
da panorama
Scusa ragdoll1970
ma hai fatto ricorso al Tar Liguaria o al Tar Lazio?
rispondi

Re: Permessi al padre lavoratore per "ALLATTAMENTO"

Inviato: dom nov 13, 2011 9:17 am
da ragdoll1970
Ciao,

nessun ricorso al TAR, per ricorso intendo che mi sono opposto al diniego della Direzione del Personale Civile della Difesa di Roma tramite un avvocato (CGIL). Ho affrontato l'udienza con il Giudice del Lavoro qui a Genova e la sentenza mi ha dato ragione. La notizia è uscita su tutti i giornali di Genova (Il Secolo XIX, Il Corriere Mercantile e La Repubblica di Genova, http://genova.repubblica.it/cronaca/201 ... -24865444/ ) e viene indicata come sentenza pilota. Ora aspetto la copia ufficiale della sentenza con il suo numero, per ora ho la copia del procedimento numerata come R.G. 4066/2011 (Tribunale di Genova). Esiste comunque la possibilità che la Direzione del Personale faccia ricorso contro la sentenza del Giudice, intanto io ho comunque iniziato a usufruire dei permessi.

Re: Permessi al padre lavoratore per "ALLATTAMENTO"

Inviato: dom nov 13, 2011 9:22 am
da ragdoll1970
x Giovanni60

il parere del Consiglio di Stato che nega i permessi è il n.2732 del 22.10.2009 (C.d.S. I Sez.) ma mi sembra che sia riportato anche in questo Forum. Si tratta comuque dell'unico parere contrario.
La circolare INPS è la n.118 del novembre 2009, quella dell'INPDAP non so il numero perchè l'INPDAP si è aggiornata solo ora in seguito alla mia richiesta (tramite sindacati).
ciao

Re: Permessi al padre lavoratore per "ALLATTAMENTO"

Inviato: mer nov 23, 2011 7:31 pm
da panorama
Questo parere del CdS riguarda uno della PolPen.
Vi invito ha leggerlo attentamente in quanto "penso" che riguarda tutti i richiedenti.

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Numero 04274/2011 e data 23/11/2011

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 26 ottobre 2011

NUMERO AFFARE 03188/2010
OGGETTO:
Ministero della giustizia.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dal signor OMISSIS, nato il OMISSIS, per l’annullamento del provvedimento del ministero della giustizia, dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, provveditorato regionale di Palermo, 2 dicembre 2009 prot. n. …../2009, nella parte in cui dispone che il periodo di congedo per l’assistenza al figlio con handicap in situazione di gravità “non è computato nell’anzianità di servizio”.
LA SEZIONE
Vista la relazione del ministero della giustizia, dipartimento amministrazione penitenziaria, vistata dal ministro il 23 giugno 2010, con la quale viene chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario sopra indicato;
visto il ricorso, proposto con atto 12 aprile 2010;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo La Rosa.

Premesso.
Il Signor OMISSIS, assistente del corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di OMISSIS, con istanza 29 settembre 2009 n. ……ha chiesto di usufruire nel periodo dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2011, per l’assistenza al proprio figlio (soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, “legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”), del congedo previsto dall’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 2001 n. 151,.
Il provveditorato di Palermo, rilevato che il dipendente era in possesso dei requisiti per ottenere il congedo per l’assistenza ai disabili, con decreto 2 dicembre 2009 n. ……, notificato al destinatario il 17 dicembre 2009, ha concesso 730 giorni di congedo per l’assistenza al figlio, precisando che detto periodo “non è computato nell’anzianità di servizio”.
Contro détta clausola contenuta nel predetto decreto del 2 dicembre 2009 il signor OMISSIS ha proposto il ricorso in esame, lamentando l’errata interpretazione fornita dall’amministrazione con riguardo al congedo di cui all’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 2001 n.151.
L’amministrazione si esprime per il rigetto del ricorso.

Considerato.
L’amministrazione ha legittimamente proceduto applicando la norma di cui all’art. 42 comma 5 del decreto legislativo 16 marzo 2001 n. 151, il quale prevede, per i genitori di un figlio gravemente disabile, il diritto di usufruire, a domanda, di un congedo retribuito della durata massima di due anni, espressamente rinviando al comma 2 dell’art. 4 della legge 8 marzo 2000 n. 53, il quale a sua volta prevede che “… il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali…”.
I periodi di congedo straordinario sono dunque valutabili per intero esclusivamente per il trattamento di quiescenza, mentre non sono valutabili né ai fini del trattamento di fine servizio né del trattamento di fine rapporto, oltre a non avere effetto sulle ferie e sulla tredicesima mensilità.
In tal senso dispone anche la circolare della direzione generale del personale diramata con nota 6 marzo 2008 n. 83564, avente ad oggetto “congedo per assistenza ai disabili ai sensi dell’art. 42, comma 5 del decreto legislativo 16 marzo 2001 n. 151”.
Il ricorso, pertanto, è infondato e va respinto.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo La Rosa Raffaele Carboni




IL SEGRETARIO
Dr.ssa Tiziana Tomassini

Re: Permessi al padre lavoratore per "ALLATTAMENTO"

Inviato: gio gen 19, 2012 8:01 pm
da panorama
Per opportuna notizia metto qui il Parere del CdS a seguito di ricorso straordinario al PDR.
il C.G.A. CC ha precisato che:
1)- Il Comando generale dell’Arma dei carabinieri nella propria relazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, perché proposto contro atto non definitivo......omissis;

il Consiglio di Stato ha precisato che:
2)- Il ricorso è inammissibile. L’articolo 8, comma 1 del decreto del presidente della repubblica 24 novembre 1971 n. 1199 sui ricorsi amministrativi dispone, infatti, che il ricorso straordinario è ammesso contro gli atti amministrativi definitivi; e tali sono i provvedimenti contro i quali non è previsto o è stato esperito il ricorso amministrativo ordinario. In particolare, il ricorso gerarchico è esperibile contro tutti gli atti emanati da un funzionario che abbia un superiore gerarchico (nel caso in esame, il comandante generale dei carabinieri). In mancanza del previo ricorso gerarchico, il ricorso straordinario al presidente della repubblica non può che essere dichiarato inammissibile.

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Numero 00242/2012 e data 19/01/2012

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 16 novembre 2011

NUMERO AFFARE 00457/2010
OGGETTO:
Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor OMISSIS, per l’annullamento del provvedimento 30 marzo 2009 n. OMISSIS, notificatogli il 7 aprile 2009, di diniego dei permessi giornalieri di due ore previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, emesso il 30 marzo 2009 dal Comando della Regione dei carabinieri del Piemonte e della Valle d’Aosta.
LA SEZIONE
Vista la relazione 22 gennaio 2010 n. …. con la quale il ministero della difesa, Comando generale dell’Arma dei carabinieri, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario sopra indicato;
visto il ricorso, proposto con atto datato 1 maggio 2009;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Nicolò Pollari.

Premesso:
L’appuntato scelto dei carabinieri OMISSIS, in servizio presso il nucleo OMISSIS, espone di aver rivolto istanza al Comando della Regione dei carabinieri del Piemonte e della Valle d’Aosta intesa ad ottenere un premesso giornaliero di due ore, previsto dagli artt. 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, in seguito alla nascita della figlia OMISSIS, sebbene la moglie, signora OMISSIS, fosse casalinga. Nell’istanza il graduato evidenziava la presenza in famiglia di altri ….. figli, di età compresa tra i …. ed i ….. anni, richiamando la decisione n. 4293 del 2008, in cui il Consiglio di Stato aveva equiparato l’attività di casalinga a quella di lavoratrice autonoma.
Il Comando di Corpo, con l’atto impugnato, ha respinto la richiesta.
Il ricorrente, con il ricorso straordinario in esame, pur premettendo come siano venute meno le condizioni per fruire del beneficio in tema, avendo la figlia superato il primo anno di vita, chiede:
- l’annullamento del provvedimento, perché affetto dal vizio di violazione di legge, in quanto espressivo di una posizione interpretativa contraria a quella indicata dal Consiglio di Stato, sesta sezione, nella richiamata decisione, nonché ai principi enucleati nella sentenza n. 179 del 1993 della corte costituzionale e nella convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia del 20 novembre 1989, resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991 n. 176;, princìpi, tutti, che valorizzano il ruolo di entrambi i genitori nella formazione dei figli;
- il risarcimento del danno economico, morale ed esistenziale patito dall’intero nucleo familiare, e in particolare dalla madre, in relazione all’aggravamento degli oneri successivi al parto, e per la figlia, perché privata dell’assistenza paterna.
Il Comando generale dell’Arma dei carabinieri nella propria relazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, perché proposto contro atto non definitivo e per carenza d’interesse, avendo la figlia del ricorrente ormai superato il primo anno di vita; e ne ha sostenuto, in ogni caso, l’infondatezza.


Considerato:
Il ricorso è inammissibile. L’articolo 8, comma 1 del decreto del presidente della repubblica 24 novembre 1971 n. 1199 sui ricorsi amministrativi dispone, infatti, che il ricorso straordinario è ammesso contro gli atti amministrativi definitivi; e tali sono i provvedimenti contro i quali non è previsto o è stato esperito il ricorso amministrativo ordinario. In particolare, il ricorso gerarchico è esperibile contro tutti gli atti emanati da un funzionario che abbia un superiore gerarchico (nel caso in esame, il comandante generale dei carabinieri). In mancanza del previo ricorso gerarchico, il ricorso straordinario al presidente della repubblica non può che essere dichiarato inammissibile.
Si deve peraltro osservare che in calce all’atto impugnato è erroneamente indicata la possibilità di esperire ricorso al tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al presidente della repubblica.
Competerà peraltro all’autorità eventualmente adìta con ricorso gerarchico di valutare se il fatto che il ricorrente è stato indotto in errore proprio dal provvedimento impugnato costituisca errore scusabile tale da rimetterlo in termini.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicolo' Pollari Raffaele Carboni




IL SEGRETARIO
Dott.ssa Elvira Pallotta

Re: Permessi al padre lavoratore per "ALLATTAMENTO"

Inviato: gio gen 26, 2012 5:11 pm
da panorama
Dal sito di Linea Amica
la P.A. al tuo servizio
Tel. 803.001


Lavoro. Paternità. Riposi giornalieri e madre casalinga
Domanda
Quali norme stabiliscono che il padre lavoratore dipendente possa usufruire di riposi giornalieri anche nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente?
Risposta
L’art. 40, lett. c, del Decreto Legislativo n. 151/2001 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternità - prevede che il padre lavoratore dipendente possa fruire dei riposi giornalieri “nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente”.
La Circolare Inps n. 112 del 15.10.2009 introduce la possibilità per il padre di beneficiare di “permessi per la cura del figlio” anche quando la madre sia non solo “lavoratrice autonoma” ma addirittura casalinga.
Le nuove disposizioni arrivano in seguito alla Sentenza n. 4293/2008 del Consiglio di Stato del 9 settembre 2008, in base alla quale la ratio della norma è "rivolta a dare sostegno alla famiglia ed alla maternità in attuazione delle finalità generali scolpite dall'articolo 31 della Costituzione" e ciò induce a ritenere ammissibile la fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre oltre che nell'ipotesi di madre lavoratrice autonoma, anche nel caso di madre casalinga.
Dello stesso tenore sono la Lettera Circolare B/2009 del 12/05/2009 e la Lettera Circolare C/2009 del 16/11/2009 diffuse dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la nota operativa INPDAP n. 23 del 13 ottobre 2011.
Pertanto, in presenza delle predette condizioni, opportunamente documentate, il padre dipendente può fruire dei riposi giornalieri, nei limiti di due ore o di un’ora al giorno a seconda dell’orario giornaliero di lavoro (2 ore per un orario di lavoro giornaliero di 8 ore, 1 ora se l'orario giornaliero è inferiore alle 6 ore), entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (artt. 39 e 45 del D.Lgs. 151/2001).
Il padre dipendente può utilizzare i riposi a partire dal giorno successivo ai 3 mesi dopo il parto (ossia a partire dal giorno successivo alla fine del periodo di maternità riconosciuto per legge).
In caso di parto plurimo il padre dipendente può fruire del raddoppio dei riposi e le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre stesso anche durante i 3 mesi dopo il parto.
Aggiornata il 17/01/2012 da FormezPA

Re: Permessi al padre lavoratore per "ALLATTAMENTO"

Inviato: mar feb 14, 2012 11:53 am
da chopper
A quell'Aps del ricorso al Presidente della Repubblica è nato un figlio nel mese di febbraio ed ha ricominciato la trafila: solo per l'inoltro, col visto sfavorevole, sono passati 13 giorni. Nel frattempo il graduato ha reperito sul sito del Ministero Difesa su Circolari di PERSOCIV una risposta al quesito: I riposi ex art. 40 D.Lgs 151/2001 per il padre possono essere fruiti anche nel caso la madre sia casalinga ? Meraviglia delle Meraviglie, il Ministero Difesa ha pubblicato la seguente risposta
417"CONFORMEMENTE ALL'INDIRIZZO PREVALENTE DELLA GIURISPRUDENZA (CONSIGLIO DI STATO, CASSAZIONE) CUI SI SONO CONFORMATI MINISTERO DEL LAVORO, INPS, INPDAP, ANCHE NEL CASO DI MADRE CASALINGA IL PADRE PUO' FRUIRE DEI RIPOSI..."
(AGGIORNATA A DICEMBRE 2011)

Re: Permessi al padre lavoratore per "ALLATTAMENTO"

Inviato: mar feb 14, 2012 7:12 pm
da panorama
Per chopper
Ciao, potresti allegare questo quesito di Dicembre 2011 del M.D.?
Grazie

Re: Permessi al padre lavoratore per "ALLATTAMENTO"

Inviato: mar feb 14, 2012 10:53 pm
da panorama
Su internet oggi ci sono molte pagine dedicate alla sentenza del Tribunale del Lavoro di Venezia.
Ecco ne metto alcune:

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Hai la moglie casalinga? Puoi chiedere permessi di paternità

TAG: casalinga, permesso

VENEZIA – Il fatto di avere la moglie casalinga non toglie all'uomo il diritto ai permessi di paternita' previsti dalla legge per accudire il figlio nei primi anni di vita. Cosi' il Tribunale del Lavoro di Venezia, con una sentenza del 9 febbraio scorso, ha stabilito la natura ''discriminatoria'' del comportamento che il Ministero dell'Interno avrebbe tenuto verso un proprio dipendente, in servizio alla Questura di Venezia. Questi si era visto negare il diritto ai riposi giornalieri e ai congedi per malattia per il figlio, perche' la madre del bimbo era casalinga. La sentenza e' stata resa nota dalla consigliera di parita' della Provincia di Venezia, Federica Vedova, cui l'uomo si era rivolto.
Gli articoli del testo unico 151/2001 sul sostegno alla maternita' e alla paternita' prevedono la possibilita' per il padre lavoratore di fruire dei riposi giornalieri o del congedo di malattia in alternativa alla madre. La Questura di Venezia, sostiene l'Ufficio di parita' della Provincia, li avrebbe invece negati con la motivazione che la madre del bimbo era casalinga. Nella sentenza, il giudice ha ravvisato la discriminazione innanzitutto perche' ''altre amministrazioni pubbliche e datori di lavoro privati riconoscono pacificamente tale diritto''.
Inoltre il Tribunale ha affermato che ''anche il lavoro della casalinga deve essere definito attivita' lavorativa a tutti gli effetti''. Per questo ha stabilito un risarcimento economico per il danno subito dal lavoratore.
13 febbraio 2012

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Dal sito: uominicasalinghi.it
14/02/2012
«I papà hanno diritto all'allattamento anche quando la mamma è casalinga»
La Questura dovrà risarcire con 9.750 euro un dipendente (non poliziotto) cui erano stati negati i permessi. La sentenza del Tribunale del lavoro.

VENEZIA - I papà hanno diritto al riposo giornaliero per l’allattamento, anche quando la moglie è casalinga. Perché la gestione della famiglia e della casa sono un lavoro e come tali vanno considerati dalla legge e dagli uffici del personale. Lo ha stabilito una sentenza del Tribunale del lavoro di Venezia che lo scorso 9 febbraio ha condannato la Questura a risarcire con 9.750 euro a un dipendente (non poliziotto) che si era visto negare l’allattamento e i congedi per malattia della figlia perché, questa la motivazione, sua moglie è casalinga. «Voleva fare il papà e lo hanno discriminato come una mamma», sintetizza Federica Vedova, consigliera di parità della Provincia di Venezia che ha promosso il ricorso al giudice per il caso.
La legge, in questo caso il Testo Unico 151/2001 a sostegno della maternità e della paternità, parla chiaro: il padre lavoratore può prendere i riposi giornalieri o il congedo di malattia se la madre non ne usufruisce, sia lavoratrice dipendente o meno. La sentenza del giudice Margherita Bortolaso ribadisce che l’articolo 40 della legge si riferisce anche alle casalinghe perché il testo Unico è <una norma rivolta a dare sostegno alla famiglia e alla maternità in attuazione di finalità generali scolpite dall’ articolo 31 della Costituzione». Oltretutto, molti settori dell’ordinamento considerano la casalinga come lavoratrice, quindi «impegnata in attività che la distolgano dalla cura del figlio». Recita la sentenza. Ed è giusto che il padre le possa dare cambio alla catena di montaggio che diventa la vita famigliare con l’arrivo di un neonato.
Monica Zicchiero

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Da sito http://www.corriere.it/cronache/12_febb ... al-congedo" onclick="window.open(this.href);return false;

IL CASO DEI PERMESSI NEGATI A UN POLIZIOTTO. CONDANNATO IL MINISTERO
Il diritto del padre al congedo
anche se la madre è casalinga

Il giudice: la donna è una lavoratrice non dipendente

Il giudice parte da un principio troppo spesso ignorato: quello della casalinga è un lavoro. La donna che si prende cura dalla casa e dei figli è, secondo la definizione giuridica, una «lavoratrice non dipendente». E siccome proprio perché non dipendente non ha diritto ad alcun permesso per la cura del neonato, allora è a lui che «occorre fare riferimento nelle norme rivolte a dare sostegno alla famiglia e alla maternità». Il «lui» di questa storia è un poliziotto della questura di Venezia, un dipendente del settore amministrativo. Dopo la nascita di una figlia con problemi di salute molto seri (ha un grave handicap), l'agente aveva chiesto di poter utilizzare sia i riposi giornalieri sia i periodi di congedo per la malattia della bambina, possibilità previste nei primi anni di crescita, come aiuto alle famiglie, dal Testo Unico del 2001. Il ministero dell'Interno, dal quale dipende la polizia di Stato, gli aveva però negato tutte e due le chance: la moglie e madre della piccola, avevano obiettato gli avvocati del ministero, è una casalinga quindi lui non ha il diritto di avere né permessi né congedo, non si può sottrarre al suo lavoro ore o giorni interi per accudire la bimba di cui si prende già cura la moglie.
Ricorso. Il caso è finito nelle mani della consigliera di parità della Provincia di Venezia, Federica Vedova, e poi sul tavolo del giudice del lavoro Margherita Bortolaso. Il risultato è scritto nelle cinque pagine della sentenza depositata pochi giorni fa: il ricorso è stato accolto perché non concedere i permessi e il congedo al poliziotto è stato un atto «illegittimo». Il padre della bambina malata aveva invece il diritto di ottenere ciò che chiedeva: per stare accanto alla piccola nei momenti più difficili della malattia durante i suoi primi anni di vita, certo. Ma anche per aiutare la moglie nella gestione quotidiana delle cure alla neonata, indipendentemente dall'handicap della piccola.
Scrive il giudice del lavoro: «L'illegittimità del diniego opposto dall'Amministrazione (il ministero dell'Interno, ndr ) alla fruizione dei benefici richiesti ha comportato una evidente discriminazione a danno del poliziotto rispetto alla generalità dei lavoratori padri che si trovano nelle sue stesse condizioni». Tutto questo è una nota ancora più stonata se si considera il fatto che «altre amministrazioni pubbliche e datori di lavoro privati riconoscono pacificamente tale diritto».

Dopo aver specificato che, in generale, un padre deve poter «beneficiare dei permessi per la cura del figlio, allorquando la madre non ne abbia il diritto in quanto lavoratrice non dipendente e purtuttavia impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato», il giudice ripara al torto subito dall'agente condannando il ministero dell'Interno a «pagare al lavoratore discriminato un importo pari ai numeri dei permessi e alle giornate di congedo negate»: 9.750 euro.

E per sottolineare quanto sia fondamentale «il sostegno a famiglia e maternità» la sentenza cita le «finalità generali, di tipo promozionale, scolpite dall'articolo 31 della Costituzione». Quello secondo il quale «la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. E protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a questo scopo». Fra gli «istituti» ai quali la dottoressa Bortolaso si riferisce ci sono i diritti di un padre ad avere il tempo che gli spetta per prendersi cura di sua figlia. Anche se la moglie è casalinga e, nell'immaginario di ancora tante, troppe persone, è una «non lavoratrice». Sbagliato, ripete più volte questa sentenza: è una «lavoratrice non dipendente».

14 febbraio 2012

Re: Permessi al padre lavoratore per "ALLATTAMENTO"

Inviato: mer feb 15, 2012 9:02 am
da chopper
Ecco il testo rinvenuto sul sito Ministero Difesa, PERSOCIV, risposte:
RISPOSTA RINVENUTA NEL SITO DEL MINISTERO DIFESA IN DATA 12 FEBBRAIO 2012, RELATIVA A QUESITI PRESENTATI A TALE ORGANO. (N.D.A. Che forse riguardi solamente il personale civile ? Loro non sono militari e come tali hanno anche diritti e non solo doveri...)

417 I riposi ex art. 40 d. lgs. 151/2001 per il padre possono essere fruiti anche nel caso la
madre sia casalinga?
Conformemente all’indirizzo prevalente della giurisprudenza (Consiglio di Stato,
Cassazione) cui si sono conformati Ministero del Lavoro, INPS, INPDAP , anche nel
caso di madre casalinga il padre può fruire dei riposi ex art. 40 d. lgs. 151/2001.
(aggiornata a dicembre 2011).

E' bello sapere che la Difesa è talmente chiara e limpida che proprio ieri sul portale CC girava una nuova circolare del Ministero Difesa (è di febbraio 2012) che recita completamente l'opposto di quanto sopra indicato, rifacendosi au un parere del Consiglio di Stato. Arma dei CC tempismo perfetto per quello che nega i diritti, un pò meno per quello che li statuisce.

Re: Permessi al padre lavoratore per "ALLATTAMENTO"

Inviato: mer feb 15, 2012 9:57 am
da panorama
Purtroppo nell'Arma vige un "codice a parte".
Finchè vengano recepite le sentenze di "democrazia" garantita dalla legge Italiana, ne passeranno di anni.
Il collo è dura e ci vorrebere colpi di "carate".
Altro che famiglia.
Bisogna andare sempre avanti con carte bollate.

Re: Permessi al padre lavoratore per "ALLATTAMENTO"

Inviato: lun feb 20, 2012 10:06 am
da panorama
Per chopper

Ciao, potresti cortesemente linkare la pagina esatta del Ministero della Difesa - Persociv - o indicare i vari passaggi per giungere ove è stato messo il quesito da te citato?
Ho provato ha cercarlo è non l'ho trovato, per questo ti chiedo quanto sopra.
Grazie,

Re: Permessi al padre lavoratore per "ALLATTAMENTO"

Inviato: lun feb 20, 2012 11:45 am
da giovanni60
Per chopper
cortesemente puoi dare il link del sito dove hai rinvenuto la risposta del Ministero Difesa - PERSOCIV oppure dicci come fare per visualizzare la pagina dove è inserita la risposta di cui parli.
Ciao a presto

Re: Permessi al padre lavoratore per "ALLATTAMENTO"

Inviato: mar feb 21, 2012 3:02 pm
da panorama
Ecco la sentenza del Tribunale di Venezia.
Speriamo che non venga cancellata dal moderatore.

Re: Permessi al padre lavoratore per "ALLATTAMENTO"

Inviato: ven feb 24, 2012 2:19 pm
da chopper
"panorama"]Per chopper
Ciao, potresti cortesemente linkare la pagina esatta del Ministero della Difesa - Persociv - o indicare i vari passaggi per giungere ove è stato messo il quesito da te citato?
Ho provato a cercarlo è non l'ho trovato, per questo ti chiedo quanto sopra.
Grazie

Per la risposta in argomento, ecco l'indirizzo richiesto:
MINISTERO DELLA DIFESA/DIREZIONI GENERALI/DIREZIONE GENERALE X IL PERSONALE CIVILE/DOMANDE PIU' FREQUENTI/ASSENZE/TUTELA MATERNITA'/PATERNITA' (RISPOSTA AL N. 417 della serie da 400 a 418)

HTTP://WWW.difesa.it/segretario" onclick="window.open(this.href);return false; - SGD-DNA/DG/PERSOCIV/Faq/Documents/FAQ%assenze/tutela%20 matern

Fatemi sapere, Chopper.

Ho saputo che un collega ha fatto un quesito telematico al M.D. ufficio contenzioso al fine di scoprire qual'è il vero e trasparente orientamento della Difesa. Quando mi dirà qualcosa vi farò sapere. Spero di esservi stato utile, a presto.