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Permessi al padre lavoratore per "ALLATTAMENTO"

Inviato: gio ago 12, 2010 6:15 pm
da panorama
Sentenza 200804293 Sez. 6 del 09/09/2008


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.4293/08
Reg.Dec.
N. 9620 Reg.Ric.
ANNO 2003

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 9620/2003, proposto dal Ministero dell’Interno in persona del Ministro in carica, e dalla Questura di Arezzo, in persona del Questore pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in via dei Portoghesi n. 12, Roma
contro
– L. S., non costituito in giudizio per l’annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana Sez. I n. 2737 del 25 novembre 2002;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa
Relatore all’udienza del 6 giugno 2008 il Consigliere F. B. e udito per le parti l’avv. dello Stato R….;
Ritenuto quanto segue:

FATTO
1. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana L… S…. domandava l'annullamento del provvedimento della Questura di Arezzo del 14 agosto 2000 e del parere della Direzione Centrale del Personale, Servizio Ordinamento e contenzioso, Divisione, nonché l’accertamento del diritto a vedersi concedere i periodi di riposo giornalieri richiesti con relativo trattamento economico, sino al compimento di un anno di vita delle proprie figlie.
A fondamento del ricorso deduceva plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si costituiva in giudizio per resistere al ricorso il Ministero dell’Interno e la Questura di Arezzo.
Con sentenza n. 2737 del 25 novembre 2002 il TAR accoglieva il ricorso.
2. La sentenza è stata appellata dal Ministero dell’Interno, che contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado.
La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 6 giugno 2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L…. S…, Ispettore della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di P.S. di (omissis), aveva chiesto più volte al Questore della Provincia di Arezzo di poter fruire dei periodi di riduzione dell’orario di servizio per allattamento in qualità di lavoratore padre, ai sensi della legge 8 marzo 2000 n. 53, fino al compimento del 1° anno di vita delle proprie due figlie.
Con provvedimento del 14 agosto 2000 la Questura di Arezzo, tenendo conto del parere emesso dalla competente Direzione Centrale del Personale, aveva rigettato le richieste avanzate dal L….. Secondo tale parere è consentita la sostituzione nella fruizione dei permessi al padre solo qualora la madre sia lavoratrice autonoma e non anche nel caso che la madre sia casalinga.
L’interessato ha impugnato tale atto di diniego, deducendo, con un unico, articolato motivo, violazione dell’art. 10, 6° comma legge n. 1204/71 introdotto con l’art. 3 legge 53/2000; violazione per errata interpretazione dell’art. 6 ter legge 903/77 introdotto con l’art. 13 legge 53/2000; violazione dei principi desumibili dall’art. 31 Cost.. In via subordinata, questione di costituzionalità dell’art. 10, legge 1204/71 e dell’art. 6 ter legge 903/77 per contrasto con gli artt. 3 e 31 Cost..
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo applicabile l’art. 10, 6° comma legge n. 1204/71 (introdotto dall’art. 3, comma 3, L. 59/00, secondo cui “In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ora aggiuntive rispetto a quelli previsti dal primo comma del presente articolo possono essere utilizzati anche dal padre”), in forza di un’interpretazione estensiva della norma che limita detto beneficio ai casi in cui la moglie non sia lavoratrice dipendente.
Appella l’Amministrazione sostenendo l’erroneità dell’equiparazione della casalinga alla lavoratrice autonoma.
2. L’appello è infondato.
L’art. 6-ter l. 903/77 (introdotto dalla legge 59/00) stabilisce che: “I periodi di riposo di cui all’art. 10 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 e successive modificazioni e i relativi trattamenti economici sono riconosciuti al padre lavoratore: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; b) in alternativa alla madre lavoratrice che non se ne avvalga; c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente.”
Premesso che il padre, che non sia affidatario esclusivo, può beneficiare dei congedi solo se la madre sia lavoratrice, e non intenda avvalersi dei congedi spettatigli o non sia lavoratrice dipendente, correttamente il TAR ha ritenuto che l’espressione l’ultima fattispecie possa dirsi comprensiva della “lavoratrice” casalinga.
Posto, infatti, che la nozione di lavoratore assume diversi significati nell’ordinamento, ed in particolare nelle materie privatistiche ed in quelle pubblicistiche, è a quest’ultimo che occorre fare riferimento, trattandosi di una norma rivolta a dare sostegno alla famiglia ed alla maternità, in attuazione delle finalità generali, di tipo promozionale, scolpite dall’art. 31 della Costituzione.
In tale prospettiva, essendo noto che numerosi settori dell’ordinamento considerano la figura della casalinga come lavoratrice (sul punto un’interessante ricostruzione è fornita da Cass. 20324/05, al fine di risolvere il problema della risarcibilità del danno da perdita della relativa capacità di lavoro), non può che valorizzarsi la ratio della norma, volta a beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio allorquando la madre non ne abbia diritto in quanto lavoratrice non dipendente e pur tuttavia impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato.
3. L’appello deve essere respinto. La natura della controversia, legata a una questione interpretativa, giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 6 giugno 2008, con l'intervento dei sigg.ri:
C. V. Presidente
P. B. Consigliere
D. C. Consigliere
R. C. Consigliere
F. B. Consigliere Est.

Presidente
C. V.
Consigliere Segretario
F. B. G. S.




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 9/09/2008

Re: Permessi al padre lavoratore per "ALLATTAMENTO"

Inviato: gio ago 12, 2010 6:39 pm
da panorama
Questo è il parere definitivo del Consiglio di Stato in Adunanza in tal senso.

Numero 06351/2009 e data 22/10/2009


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 23 settembre 2009

NUMERO AFFARE 02732/2009
OGGETTO:
Ministero dell'Interno Dipartimento Pubblica Sicurezza.
QUESITO: RIPOSI GIORNALIERI - ART. 40 D.LGS. N. 151/2001 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO MATERNITA' E PATERNITA'.
LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota n. 333-A/9807.F.6.2/5915 del 23 luglio 2009, con la quale il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha chiesto il parere sul quesito in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore G. M.;

Premesso:
Riferisce il Ministero dell’Interno che il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con la decisione della Sezione VI n. 4293 del 9 settembre 2008, confermando la sentenza del T.A.R. per la Toscana n. 2478 del 25 novembre 2002, ha riconosciuto, ad un padre lavoratore appartenente alla Polizia di Stato, la possibilità di avvalersi dei riposi orari di cui all'art. 41 del d. lgs. 26 marzo 2001, n. 151, previsti in caso di parto plurimo, nella misura di quattro ore giornaliere, pur essendo la madre, al momento della richiesta del beneficio, casalinga.
In proposito, il giudice amministrativo ha ritenuto che, ai fini del riconoscimento al padre del periodo di riposo giornaliero di due ore, previsto dall’art. 39 del d. lgs., n. 151 del 2001, nel primo anno di vita del bambino, la madre casalinga sia da considerasi lavoratrice non dipendente e rientri, quindi, nell’ipotesi di cui al punto c) dell'art. 40 dello stesso decreto, secondo il quale il riposo in questione spetta, appunto, al padre "nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente ".
Per giungere a tale conclusione, il Giudice di seconde cure ha valorizzato la "ratio" della norma, "volta a beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio allorquando la madre non ne abbia diritto in quanto lavoratrice non dipendente e pur tuttavia impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato”, essendo l’attività di casalinga una attività lavorativa a tutti gli effetti, come affermato anche dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20324 del 20 ottobre 2005, che ha riconosciuto la risarcibilità, in capo, appunto, ad una casalinga, del danno da perdita della relativa capacità di lavoro.
Il Ministero riferente esprime forti perplessità circa l'equiparazione della madre casalinga alla lavoratrice, ai fini della concessione dei permessi giornalieri al padre, ritenendo che la "ratio" della disposizione sia, invece, quella di assicurare che al bambino siano prestate le cure necessarie da uno dei genitori tutte le volte in cui l'altro sia impossibilitato a svolgere tale incombenza.
Che tale sia il senso in cui va letta ed interpretata la norma discenderebbe dalle ipotesi indicate sotto le lettere a), b) e d) del medesimo art. 40, che riconoscono al padre la facoltà di fruire delle ore di riposo occorrenti per attendere ai bisogni del figlio, nel presupposto, sempre, della sussistenza di un oggettivo impedimento per la madre.
Ed invero, ad avviso del Ministero, sebbene l'art. 40, lett. b), del d. lgs. n. 151 del 2001 preveda la possibilità, per il padre lavoratore, di avvalersi dei riposi giornalieri "in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga ", il medesimo non potrebbe fruire del beneficio in esame qualora la madre risulti assente dal lavoro poiché collocata in congedo di maternità, ovvero in aspettativa o nelle pause lavorative previste nei contratti a part-time.
Alla luce delle osservazioni illustrate, l’Amministrazione ritiene che la successiva lett. c) del medesimo articolo, che prevede la possibilità per il padre di fruire dei riposi giornalieri "nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente", non possa che intendersi come riferita alla madre che svolga un lavoro autonomo (ad esempio quale artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, colona, mezzadra, imprenditrice agricola professionale, parasubordinata e libera professionista) e che, pertanto, abbia titolo ad un trattamento economico di maternità a carico dell'INPS o di altro ente previdenziale.
Il padre, in questa ipotesi, potrebbe chiedere di avvalersi delle ore di riposo giornaliere esclusivamente alla scadenza dei tre mesi successivi al parto, sempreché la madre non intenda utilizzare, ininterrottamente, dopo il predetto periodo, il congedo parentale.
Secondo tale interpretazione, anche qualora il padre sia titolare dei permessi giornalieri non ne potrebbe fruire se la madre non stia esercitando alcuna attività lavorativa.
Unica, logica, eccezione a tale regola sarebbe prevista nell'ipotesi di parto plurimo, giacché, in questo caso, il padre sarebbe titolare delle ore aggiuntive di cui all'art. 41 del d. lgs. n. 151 del 2001, anche durante le assenze dal lavoro della madre.
Tale interpretazione sarebbe confermata dal rilievo che, ove il legislatore ha voluto riconoscere un autonomo diritto del singolo genitore alla applicazione di alcuni istituti, quali il congedo parentale (art. 32 del d. lgs. n. 151 del 2001) o il congedo per la malattia del bambino (art. 47), ha previsto esplicitamente la possibilità di fruire di tali benefici anche "qualora l'altro genitore non ne abbia diritto" e, dunque, anche qualora l'altro genitore non presti attività lavorativa.
In merito, inoltre, alla sentenza della Corte di Cassazione n. 20324 del 20 ottobre 2005, richiamata dalla Sezione VI del Consiglio di Stato, il Ministero sostiene che la Suprema Corte, con tale pronuncia, ha soltanto riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale alle casalinghe, affermando sostanzialmente il principio secondo il quale anche chi svolge un'attività domestica - ancorché non retribuita - esercita tuttavia un'attività suscettibile di valutazione economica e, pertanto, ha il diritto di ottenere, in caso di lesioni, il risarcimento dei danni patrimoniali, cumulativamente al risarcimento dei danni biologici e morali derivanti dalla momentanea impossibilità di prestare tale attività.
Dall'enunciato principio non potrebbe, però, farsi discendere l'implicito riconoscimento del diritto di fruire dei permessi giornalieri al lavoratore padre in caso di madre casalinga, poiché, in tal caso, il preminente interesse del minore, posto a fondamento del riconoscimento del beneficio in oggetto, sarebbe pienamente soddisfatto dalla presenza stessa della madre nell'ambito domestico, che renderebbe possibile conciliare l'espletamento delle incombenze assolte generalmente dalla donna casalinga con quelle per la cura del bambino.
Di nessun rilievo appare, infine, all’Amministrazione la circostanza che la madre lavoratrice possa essere coadiuvata nei lavori domestici da altra persona, poiché tale condizione potrebbe astrattamente verificarsi anche nel caso della madre casalinga.
In considerazione delle difficoltà interpretative sorte nonché degli affermati preoccupanti risvolti che l’interpretazione fornita nella citata pronuncia del Consiglio di Stato potrebbe avere sul regolare svolgimento dell’attività di polizia – soprattutto laddove la peculiarità di settori operativi richieda l’impiego del personale in turni continuativi articolati nell’arco delle 24 ore- il Ministero dell’Interno chiede il parere di questo Consiglio di Stato sulla questione sopra delineata.
Considerato:
1. La questione sottoposta all’esame di questa Sezione concerne l’interpretazione dell’art. 40 del d. lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui (comma 1, lett. c) riconosce al padre lavoratore il diritto di fruire, nel primo anno di vita del figlio, del riposo giornaliero di due ore “nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente”.
In particolare, si chiede di conoscere se sia condivisibile l’affermazione contenuta in una recente decisione del Consiglio di Stato (Sez. VI, n. 4293 del 2008), secondo la quale con l’espressione “non…lavoratrice dipendente” il legislatore ha inteso fare riferimento a tutte le donne comunque svolgenti una attività lavorativa e, quindi, anche alle madri casalinghe, in ragione della ormai riconosciuta equiparazione della attività domestica ad una vera e propria attività lavorativa.
2. La Sezione, pur riconoscendo che la formulazione letterale della disposizione non appare del tutto perspicua, non ritiene che tale conclusione possa essere condivisa.
3. L’istituto del riposo giornaliero è stato introdotto nel nostro ordinamento come un beneficio strettamente collegato al parto ed alle esigenze fisiologiche ad esso connesse, come si ricava chiaramente dall’art. 9 della legge 26 agosto 1950 n. 860, che lo condizionava alla necessità di soddisfare i bisogni dell'allattamento.
Successivamente, l’art. 10 della legge n. 1204 del 1971, non menzionando più la necessità dell’allattamento e, anzi, prescindendo espressamente da essa - come è dimostrato dal riconoscimento alla madre della possibilità di usufruire cumulativamente delle ore di riposo e dalla previsione che, pur ove esista nella azienda una camera di allattamento o un asilo nido, la donna può decidere di non usufruirne e di godere del riposo intero -, ha modificato la natura e la finalità dell'istituto, il cui scopo è divenuto (come, del resto, indicato nella relazione illustrativa alla legge) quello di consentire alla madre di attendere ai molteplici compiti, tutti delicati e impegnativi, connessi con l'assistenza del bambino nel primo anno di vita.
Tale finalità è stata ribadita dall'art. 10 del D.P.R. 25 novembre 1976 n. 1076 (Regolamento di esecuzione della legge n. 1204 del 1971), in cui si è affermato che “i riposi di cui all'art. 10 devono assicurare alla lavoratrice la possibilità di provvedere alla assistenza diretta del bambino”.
3.1. Sennonché, una volta spostato il centro di attenzione della tutela legislativa dalla donna al minore, non poteva non essere presa in considerazione, nell’ambito del principio paritario affermato nel nostro ordinamento con la riforma del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975, n. 151, e di quello sulla parità di trattamento sul lavoro di entrambi i sessi, di cui alla legge 9 dicembre 1977 n. 903, anche la posizione del padre.
In particolare, l’art. 7 di quest’ultima legge aveva attribuito al lavoratore padre la possibilità di usufruire - in alternativa alla madre o quando il figlio fosse a lui solo affidato - della astensione facoltativa dal lavoro per la durata di sei mesi nel primo anno di vita del bambino, riconoscendo, così, l’idoneità anche dell’uomo a prestare assistenza materiale e supporto affettivo al minore, senza, peraltro, estendere allo stesso l’istituto del riposo giornaliero.
3.2. Su questo tessuto normativo è intervenuta la Corte costituzionale, con la sentenza n. 1 del 19 gennaio 1987, la quale, nel dichiarare illegittima la mancata previsione del riposo giornaliero, ha affermato che l’esclusione del padre dallo specifico beneficio non teneva conto dell’interesse del minore, che sarebbe rimasto privo delle cure parentali tutte le volte in cui l'assistenza della madre fosse “resa impossibile a seguito della morte o del grave impedimento fisico della stessa”.
Ed invero, tutto l’iter argomentativo della pronuncia di illegittimità costituzionale si fonda sulla necessità del bambino di ricevere assistenza materiale e morale dal padre, una volta divenuta impossibile quella della madre, e tale concetto è trasfuso espressamente nel dispositivo della sentenza che dichiara “l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977 n. 903 nella parte in cui non prevede che il diritto all'astensione dal lavoro e il diritto al godimento dei riposi giornalieri, riconosciuti alla sola madre lavoratrice rispettivamente dagli artt. 6, legge 9 dicembre 1977 n. 903, 4 lett. c) e 10 della legge 31 dicembre 1971 n. 1204 siano riconosciuti anche al padre lavoratore ove l'assistenza della madre al minore sia divenuta impossibile per decesso o grave infermità”.
3.3. Con la successiva sentenza 21 aprile 1993, n. 179, la Corte Costituzionale, nell’intervenire nuovamente sull’art. 7 della legge n. 903 del 1977, ne ha dichiarato, ancora una volta, l’incostituzionalità nella parte in cui non estendeva, in via generale ed in ogni ipotesi, al padre lavoratore, “in alternativa alla madre lavoratrice consenziente”, il diritto ai riposi giornalieri previsti dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, per l'assistenza al figlio nel suo primo anno di vita.
Ed è significativo che la Corte costituzionale, nell’iter argomentativo, abbia, al riguardo, avvertito la necessità di precisare che, comunque, “il diritto ai riposi giornalieri retribuiti non può esercitarsi durante i periodi in cui il padre lavoratore o la madre lavoratrice godano già dei periodi di astensione obbligatoria (art. 4 della legge n. 1204 del 1971), o di assenza facoltativa (art. 7 della legge n. 1204 del 1971 stessa), o quando, per altre cause, l'obbligo della prestazione lavorativa sia interamente sospeso”, con ciò ribadendo la non applicabilità di tale istituto allorché uno dei due genitori già sia posto nella condizione di accudire il minore.
3.4. E’ con riferimento al quadro normativo delineatosi a seguito dell’intervento del giudice delle leggi che va valutato, allora, il disposto dell’art. 6 ter, introdotto, nella legge n. 903 del 1977, dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, ai sensi del quale “i periodi di riposo di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, e i relativi trattamenti economici sono riconosciuti al padre lavoratore: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente”, dovendosi ragionevolmente ritenere, alla luce della ricostruzione storica dell’istituto, che il legislatore abbia inteso codificare i principi affermati dalla Corte costituzionale, che configuravano l’alternatività nel godimento del beneficio.
3.5. E tale conclusione risulta rafforzata con il recepimento della norma anzidetta nell’art. 40 del Testo unico di cui al d. lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (del quale si discute in questa sede), che, colmando una lacuna in cui era incorso il legislatore del 2000, ha aggiunto, alle ipotesi recate dall’art. 6 ter della legge n. 903 del 1977, quella della impossibilità dell’assistenza materna per morte o malattia grave.
4. Orbene, alla luce della evoluzione del quadro legislativo sopra delineata, sembra, quindi, potersi affermare, con sufficiente certezza, che le quattro ipotesi contemplate dall’art. 40, per il riconoscimento del diritto del padre al riposo ordinario, abbiano tutte per presupposto che la madre non possa o non voglia, per ragioni giuridiche, fisiche o per scelta, provvedere, usufruendo dei riposi giornalieri nel primo anno di vita, alla cura del minore e che, pertanto, la ratio del combinato disposto degli artt. 39 e 40 sia quella di garantire la presenza, alternativamente, di uno dei due genitori (con la sola comprensibile eccezione del parto plurimo, disciplinata dall’art. 41, in cui le ore aggiuntive a quelle ordinarie possono essere utilizzate da entrambi).
5. Resta da stabilire, a questo punto, se, tuttavia, la madre “casalinga” possa farsi rientrare nell’ipotesi di cui alla lett. c) del più volte citato art. 40, che ha riguardo ai casi in cui la donna, esplicando una attività lavorativa non dipendente (e non potendo, di conseguenza, avvalersi del periodo di riposo giornaliero, riservato ai soli lavoratori subordinati), sia ugualmente ostacolata nel suo compito di assistenza al figlio.
La soluzione affermativa, che ha indotto l’Amministrazione a richiedere il parere di questa Sezione, si fonda essenzialmente sull’evoluzione della giurisprudenza del giudice civile, secondo la quale chi svolge attività domestica nell’ambito del proprio nucleo familiare (attività tradizionalmente attribuita alla "casalinga"), benché non percepisca reddito monetizzato, svolge, tuttavia, un'attività lavorativa (ovviamente non dipendente), suscettibile di valutazione economica.
Da qui, la conclusione della equiparabilità della figura della casalinga a quella di tutte le lavoratrici non dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell’attribuzione al padre del beneficio del riposo giornaliero nel primo anno di vita del bambino.
5.1. Ritiene la Sezione che l’argomentazione di cui sopra non sia sufficiente ad inficiare il principio di alternatività che, come si è detto, è a fondamento della disposizione di cui si discute.
Ed invero, la considerazione dell’attività domestica come vera e propria attività lavorativa prestata a favore del nucleo familiare, non esclude, ma, al contrario, comprende, come è esperienza consolidata, anche le cure parentali, cosicché la valutabilità economica di tale attività, assunta a presupposto per assimilare la casalinga alle lavoratrici non dipendenti, si risolve, in definitiva, in una tautologia, comportando nient’altro che la rilevanza anche del venir meno della capacità di apprestare dette cure, ai fini della determinazione del danno patrimoniale derivante dalla menomazione della capacità lavorativa.
Ed in verità non si vede come possa differenziarsi l’ipotesi della “casalinga”, che dedica il suo impegno permanentemente al lavoro domestico (espressione, che, come ha ribadito il giudice ordinario, è da intendersi in senso ampio e, quindi, comprensivo anche dell’attività di coordinamento, in senso lato, della vita familiare: cfr., per tutte, Cass. 6 novembre 1997, n. 10923) da quella in cui la lavoratrice dipendente si dedichi a tale coordinamento solo in via temporanea e contingente, per essere stata esonerata dall’obbligo della prestazione lavorativa.
5.2. Né potrebbe addursi in contrario che l’esonero dalla prestazione lavorativa è finalizzato esclusivamente alla cura del minore, laddove la casalinga dovrebbe attendere contemporaneamente alle altre incombenze domestiche, dal momento che l’autonomia di gestione del tempo di attività nell’ambito familiare consente evidentemente alla madre di dedicare l’equivalente delle due ore di riposo giornaliero alle cure parentali.
Ugualmente non potrebbe opporsi l’ausilio, nel caso della madre lavoratrice, di una collaboratrice domestica, assente, invece, nel caso di madre “casalinga”, trattandosi di mera ipotesi di fatto, estranea al tessuto normativo in discorso e, comunque, non riscontrabile nella realtà, nella quale può aversi la presenza o l’assenza di una collaboratrice in entrambi i casi.
6. Certamente la Sezione è consapevole che la presenza di entrambi i genitori, quanto più è assidua, tanto più giova alla formazione e allo sviluppo psico-fisico del minore e che le cure paterne sono essenziali quanto quelle della madre, per tale finalità, ma non può non prendere atto che, alla luce del sistema vigente, il legislatore ha inteso tutelare le esigenze di cui sopra garantendo l’assistenza alternativamente di uno dei genitori (salve talune eccezioni espressamente previste), attraverso un delicato un bilanciamento tra il diritto-dovere di entrambi i coniugi di assistere i figli (che ha anche indubbio rilievo sociale) e la necessità di inscrivere l’esercizio di tale diritto-dovere nel quadro delle specifiche esigenze del datore di lavoro (anch’esse aventi rilevanza sociale).
P.Q.M.
Nei termini esposti è il parere della Sezione.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
G. M. Pasquale de Lise




IL SEGRETARIO

Re: Permessi al padre lavoratore per "ALLATTAMENTO"

Inviato: ven set 24, 2010 11:01 pm
da panorama
Per completezza mettiamo anche questa notizia:

Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 106 del 8 maggio 2010 - Serie generale

N. 84/L

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66.
Codice dell’ordinamento militare.

CAPO V
DIRITTI SOCIALI
SEZIONE I
TUTELA DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ

Art. 1493
Estensione della normativa per il personale della Pubblica Amministrazione

1. Al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato
rivestito, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di
maternità e paternità, nonché le disposizioni dettate dai provvedimenti di concertazione.
2. Il personale femminile in ferma prefissata in stato di gravidanza, se non può essere
impiegato in attività compatibili con tale stato, è collocato in licenza straordinaria a decorrere
dalla data di presentazione all'ente di appartenenza della certificazione medica attestante lo
stato di gravidanza e fino all'inizio del periodo di licenza di maternità. Il periodo di licenza
straordinaria non è computato nel limite massimo previsto per le licenze straordinarie.


C’è anche quest’altra informazione qui’ sotto:
Circolare n. 0019605 del 16/11/2009 Direzione Gen. della Tutela delle Condizioni di Lavoro e per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Re: Permessi al padre lavoratore per "ALLATTAMENTO"

Inviato: sab ott 16, 2010 4:18 pm
da panorama
Questa sentenza del Consiglio di Stato invece riguarda l'art. 42 bis del d.lgs 26/03/2001 n. 151"Tutela e sostegmo della maternità e paternità", comunque sempre inerente alla stessa legge di cui alle precedenti sentenze.

N. 07506/2010 REG.SEN.
N. 00606/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso numero di registro generale 606 del 2010, proposto da:
Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
A. A., rappresentato e difeso dall’avv. S. R., con domicilio eletto presso Angela Mensitiere in Roma, viale Parioli, n. 76;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Lazio Sezione I TER del giorno 8 novembre 2009, n. 10884, con la quale erano stati accolti i motivi aggiunti e, per l’effetto, era stato annullato il provvedimento di riesame del 4 settembre 2009 con il quale era stata respinta l’istanza di assegnazione provvisoria ad altra sede formulata dall’odierno appellato ai sensi dell’art. 42 bis del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di A. A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 giugno 2010 il Cons. Andrea Pannone e uditi per le parti gli avvocati dello Stato B……;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
La sentenza appellata ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio ed ha accolto i motivi aggiunti, annullando il provvedimento di riesame del 4 settembre 2009, sulla base delle seguenti motivazioni.
<<Considerato che il ricorso in epigrafe concerne l’ambito applicativo dell’art. 42 bis del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, in base al quale “il genitore con figli minori fino a tre anni di età, dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, coma 2, del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo non complessivamente superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione, nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione”;
Vista e richiamata l’ordinanza in data 29.7.2009 (pubblicata i successivo 31 luglio) con la quale la I Sezione di questo Tribunale ha accolto l’istanza di sospensione interinale degli effetti derivanti dall’avversato provvedimento ai fini del riesame dello stesso;
Letto il provvedimento adottato in esito a riesame da parte della p.a. (impugnato dal ricorrente con mm.aa. di gravame) ed osservato che lo stesso preliminarmente ribadisce l’inapplicabilità dell’Istituto di cui all’art.42 bis citato agli appartenenti alla Polizia di Stato (evocando precedenti risalenti all’anno 2006 della I Sezione del Consiglio di Sato) e di seguito impernia il rinnovato diniego sull’impossibilità di sostituire il dipendente nella sede di P…….. le cui esigenze (pur se con organico ampiamente sovrabbondante rispetto alla relativa pianta) ritiene, sic et simpliciter, preminenti rispetto a quelle della ulteriore ( e sotto organico) sede indicata dal dipendente;
Considerato che:
1. destinatario del beneficio in oggetto è il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni disciplinate dal D.Lvo 165/01, il cui art.1 contiene disposizioni che disciplinano l’organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; per queste ultime, a tenore del II comma,” s’intendono” tra l’altro, “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie ....”;
2. non può non essere osservato che proprio in tema di disciplina del rapporto di lavoro, nel successivo art. 3 dello stesso decreto n. 165/01 viene affermato che “rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato …….”
3. la materia dei trasferimenti, temporanei o definitivi che siano, del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni riguarda il rapporto di lavoro del medesimo, concernendo direttamente la variazione del luogo in cui la prestazione deve essere effettuata;
4. l’ampia individuazione delle pubbliche amministrazioni, contenuta nel II comma dell’art. 1 del decreto n. 161/01, va integrata , anche ai fini dell’applicazione dell’art. 42-bis del decreto n. 151 del 26 marzo 2001, dal successivo art. 3, per il quale “ il personale militare e le Forze di polizia di Stato”, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti;
5. nell’Ordinamento della P.S. ha fatto ingresso, nell’ambito del rapporto di lavoro degli appartenenti a tale Istituzione, prima la norma dell’art.14 del d.P.R. n. 170 del 2007 e poi la norma dell’art. 18 del d.P.R. n.51 del 2009 (decreti rispettivamente di recepimento dell’accordo sindacale per le FF. polizia ad ordinamento civile e militare e di integrazione di tale accordo): norme, entrambe di analogo tenore, che individuano una serie di disposizioni che si applicano al personale delle FF.Polizia ad ordinamento civile “oltre a quanto previsto dal d.lgs. n.151 del 2001”;
6. conseguentemente, quantomeno a partire dalla data di efficacia del d.P.R. n.170 del 2007 ed in forza dell’esplicito ed inequivoco richiamo contenuto nel citato art.14, nell’Ordinamento della P.S. trovano applicazione le norme del d.lgs. n.151 del 2001 senza che possano invocarsi, a sostegno di una difforme tesi esegetica, precedenti della I Sezione del Consiglio di stato che sono antecedenti al 2007; con riveniente incondivisibilità, in parte qua, dell’interpretazione sostenuta nella prima parte del provvedimento impugnato;
Considerato che, se pur vero che, nel caso di specie, la p.a. ha negato il proprio assenso all’assegnazione del ricorrente in sede sottoorganico, è altresì vero che tale diniego, così come nel provvedimento inizialmente impugnato, continua ad essere motivato esclusivamente con la ritenuta preminenza delle esigenze facenti capo alla sede di P….. ove, - è rimasto incontestato – prestano servizio 71 unità e cioè 39 in più di quanto previsto nella relativa dotazione organica (32 unità);
Preso atto che a fronte di tali incontestati dati di fatto non può ritenersi né adeguata ovvero sufficiente ovvero congrua ovvero plausibile la secca motivazione utilizzata dalla p.a per giustificare l’impugnato e rinnovato diniego; e che, quale logico corollario, si rivelano manifestamente fondate le doglianze, sul punto, dedotte dal ricorrente;
Considerato che nel caso di specie sussistono i presupposti richiesti dall’art.9 della legge n.205 del 2000 per la sua definizione con una decisione in forma semplificata; evenienza in ordine alla quale sono state informate le parti presenti;
Considerato, pertanto, che il ricorso introduttivo del giudizio, alla luce della rinnovata e negativa pronuncia della p.a. impugnata con mm.aa. di gravame è divenuto improcedibile; mentre, per le ragioni sopra specificate, deve ritenersi manifestamente fondato il ricorso con cui sono stati interposti mm.aa. di gravame>>.
Con atto di appello, notificato in data 13 gennaio 2010 e depositato in data 26 gennaio 2010, il Ministero dell’interno ha impugnato la sentenza meglio specificata in epigrafe sostenendo l’inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 42 bis del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
Si è costituito in giudizio il signor A. A. per resistere all’appello.
All’udienza del 25 giugno 2010 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
La sezione non può che confermare la propria recentissima decisione del 25 maggio 2010, n. 3728.
<<Come è noto l'art. 42 bis, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) - introdotto dall'art. 3, comma 105, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 - prevede che "il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa ....".
Al riguardo questo Consiglio ha già chiarito l'assorbente e preliminare profilo per cui destinatario del beneficio in oggetto, è in realtà il solo personale civile dipendente dalle pubbliche amministrazioni disciplinate dal d.lgs. n. 165 del 2001. (cfr. IV Sez. n. 3876 del 10 luglio 2007 e n. 7472 del 2005, decisioni riguardanti, con percorso in diritto analogo a quello qui condiviso, l'analoga posizione del personale appartenente al Corpo della Guardia di finanza).
Soltanto in generale, in effetti, l'art. 1, comma 2, del decreto da ultimo citato, qualifica come amministrazioni pubbliche "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie ....".
Sennonché non può non essere osservato che proprio in tema di disciplina del rapporto lavorativo, nel successivo art. 3 dello stesso decreto, viene chiarito che "rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287 ....".
Ne deriva che l'ampia individuazione delle pubbliche amministrazioni, contenuta nel secondo comma dell'articolo 1, va integrata - ai fini dell'applicazione dell'art. 42-bis del decreto n. 151 del 2001 - col peculiare disposto del successivo art. 3, per il quale "il personale militare e le Forze di polizia di Stato", rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti.
D'altra parte, l'inapplicabilità del beneficio del trasferimento temporaneo si rapporta al particolare status giuridico di quel personale, le cui specifiche funzioni giustificano un regime differenziato, del quale, per questa stessa ragione, è indubbia la copertura costituzionale.
Legittimamente attuativo di tale peculiarità funzionale ed organizzativa deve ritenersi, a rafforzamento del profilo di impugnazione qui condiviso, il sistema normativo invocato in appello, quale emergente dalle disposizioni dell'art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121 nonché dell'art. 56 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, che confermano la specialità ed eccezionalità del regime di mobilità in senso proprio vigente per gli appartenenti alla Polizia di Stato, nonché la stessa specialità sostanziale degli artt. 9 e 10 del citato d.lgs. n. 151 del 2001, quali disposizioni di "tutela e sostegno della maternità e della paternità" applicabili alle forze di polizia.
L'art. 42-bis del decreto n. 151 del 2001 non è quindi invocabile dal pubblico dipendente che appartenga alla Polizia di Stato. L'appello deve quindi essere accolto, con riforma della sentenza impugnata e rigetto integrale del ricorso originario>>.
Resta salva, ovviamente, la possibilità per l’appellato di richiedere il trasferimento nella sede desiderata ad altro titolo.
Le spese del giudizio possono essere compensate, ricorrendo giusti motivi correlati al tipo di interessi tutelati dalla normativa qui in rilievo.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunziando, accoglie l'appello e per l'effetto annulla la sentenza impugnata con conseguente rigetto del ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2010 con l’intervento dei Signori:
Giuseppe Severini, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Andrea Pannone, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/10/2010

Re: Permessi al padre lavoratore per "ALLATTAMENTO"

Inviato: ven apr 15, 2011 5:29 pm
da panorama
Auguri al collega della Penitenziaria.


N. 00680/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00351/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 351 del 2011, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli OMISSIS , con domicilio eletto presso lo studio del primo sito in Palermo, via omissis;
contro
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale per la Sicilia Ufficio Personale e della Formazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Palermo, via A. De Gasperi n. 81; Direzione Casa Circondariale omissis;
per l'annullamento
del decreto n. omissis emesso dal Provveditorato Regionale per la Sicilia Ufficio del Personale e della Formazione notificato in data 24 gennaio 2011;
del provvedimento del 7 ottobre 2010 emesso dal Direttore della Casa Circondariale omissis;
della nota prot. n. omissis del 26 gennaio 2011 della Direzione Casa Circondariale omissis di revoca di concessione dei riposi giornalieri concessi con provvedimento del 28 ottobre 2010;
di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso.
Nonché per l’accertamento del proprio diritto a vedersi concedere i periodi di riposo giornalieri richiesti con relativo trattamento economico sino al compimento di un anno di vita dei propri figli.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale per la Sicilia Ufficio Personale e della Formazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 il dott. Pier Luigi Tomaiuoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con ricorso ritualmente notificato all’Amministrazione resistente e depositato il 16.2.2011 omissis, premesso di avere presentato, in data 29.9.2010 ed in prossimità del parto gemellare della moglie, istanza di concessione in suo favore dei periodi di riposo di cui agli artt. 40, comma 1, lett. c) e 41 del D.Lg.vo 151/2001; che la Direzione, con provvedimento del 7.10.2010, aveva rigettato tale istanza sul presupposto che i riposi giornalieri non spettassero nel caso in cui la madre non svolga alcuna attività lavorativa; che in data 28.10.2010 aveva reiterato l’istanza per due ore ai sensi dell’art. 40, 1 comma, lett. c, riservandosi il ricorso gerarchico per il riconoscimento delle altre due ore di cui all’art. 41; che la Direzione aveva concesso la fruizione dei permessi giornalieri limitatamente a due ore; che per ottenere la fruizione anche delle altre due ore di cui all’art. 41 il OMISSIS aveva quindi proposto ricorso gerarchico al Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Regione Sicilia; che il Provveditore aveva rigettato l’istanza chiedendo alla Direzione di uniformarsi al proprio avviso, secondo cui al ricorrente non spetterebbero neanche le ore concesse ex art. 40, comma 1, lett. c) con il provvedimento del 28.10.2010; che la Direzione della Casa Circondariale omissis aveva infine provveduto a revocare il provvedimento di concessione dei permessi giornalieri concessi ex art. 40, comma 1, lett. c); tutto quanto sopra premesso, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati lamentandone l’illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 del D.Lg.vo 151/2001 - eccesso di potere per erroneità nei presupposti di fatto e di diritto - violazione dell’art. 31 Cost..
All’adunanza camerale dell’8.3.2011 si è costituita l’Amministrazione resistente, senza depositare memoria scritta ed instando per il rigetto del ricorso avversario.
All’esito della medesima adunanza il ricorso, su concorde richiesta dei procuratori delle parti, è stato trattenuto in decisione.
Ritiene, preliminarmente, il Collegio che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell’art. 60 del Codice del processo amministrativo ed adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta, esaustiva, trattazione delle tematiche oggetto di giudizio; possibilità espressamente indicata alle parti, dal Presidente del Collegio, in occasione dell’adunanza camerale fissata per la trattazione della predetta istanza cautelare.
Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, con i quali il Provveditore regionale per la Sicilia e la Direzione della Casa Circondariale Omissis hanno rispettivamente rigettato il ricorso gerarchico del ricorrente volto all’ottenimento della fruizione di due ore giornaliere di riposo ex art. 41 del D. Lg.vo 151/2001 e revocato la concessione di due ore di riposo giornaliere “per allattamento” ex art. 40, comma 1, lett. c) del D. Lg.vo 151/2001 (uniformandosi all’avviso espresso dal predetto Provveditore in seno al provvedimento impugnato).
Entrambi i provvedimenti si fondano sull’assunto che i permessi giornalieri in questione non spetterebbero al padre nell’ipotesi in cui la madre svolga l’attività di casalinga.
Sull’interpretazione dell’art. 40, comma 1, lett. c) del D. Lg.vo 151/2001, ai sensi del quale i periodi di riposo giornalieri di cui all’art. 39 spettano al padre lavoratore nell’ipotesi in cui la madre non sia lavoratrice dipendente, in effetti, si registrano orientamenti differenti.
Pronunziandosi sull’identica fattispecie prima prevista dall’art. 6 ter l. 903/77 (introdotto dalla legge 59/00), il Consiglio di Stato, Sez. VI, 09.09.2008 n. 4293 ha osservato che, “premesso che il padre, che non sia affidatario esclusivo, può beneficiare dei congedi solo se la madre sia lavoratrice, e non intenda avvalersi dei congedi spettatigli o non sia lavoratrice dipendente, correttamente il TAR ha ritenuto che l'espressione contenuta nell'ultima fattispecie possa dirsi comprensiva della "lavoratrice" casalinga. Posto, infatti, che la nozione di lavoratore assume diversi significati nell'ordinamento, ed in particolare nelle materie privatistiche ed in quelle pubblicistiche, è a quest'ultimo che occorre fare riferimento, trattandosi di una norma rivolta a dare sostegno alla famiglia ed alla maternità, in attuazione delle finalità generali, di tipo promozionale, scolpite dall'art. 31 della Costituzione. In tale prospettiva, essendo noto che numerosi settori dell'ordinamento considerano la figura della casalinga come lavoratrice (sul punto un'interessante ricostruzione è fornita da Cass. 20324/05, al fine di risolvere il problema della risarcibilità del danno da perdita della relativa capacità di lavoro), non può che valorizzarsi la ratio della norma, volta a beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio allorquando la madre non ne abbia diritto in quanto lavoratrice non dipendente e pur tuttavia impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato” (nello stesso senso cfr. T.A.R. Toscana, Firenze, 25.11.2002, n. 2737, la Circolare dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali B/2009 del 12.05.2009, nonché la circolare INPS 25/11/2009 n. 118).
In senso diametralmente opposto si è espresso il Consiglio di Stato in sede consultiva: “In merito all'interpretazione dell'art. 40 D.Lg.vo. n. 151 del 2001, nella parte in cui (comma 1, lett. c) riconosce al padre lavoratore il diritto di fruire, nel primo anno di vita del figlio, del riposo giornaliero di due ore "nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente", deve smentirsi l'interpretazione fornita dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. VI n. 4293 del 2008), secondo cui con l'espressione "non. lavoratrice dipendente" il legislatore ha inteso fare riferimento a tutte le donne comunque svolgenti una attività lavorativa e, quindi, anche alle madri casalinghe, in ragione della ormai riconosciuta equiparazione della attività domestica ad una vera e propria attività lavorativa; ciò perché la madre "casalinga" non può farsi rientrare nella menzionata ipotesi che ha riguardo ai casi in cui la donna, esplicando una attività lavorativa non dipendente (e non potendo, di conseguenza, avvalersi del periodo di riposo giornaliero, riservato ai soli lavoratori subordinati), sia ugualmente ostacolata nel suo compito di assistenza al figlio” (C.d.S, Sez. I, 22.10.2009, n. 2732).
Ritiene il Collegio di dovere aderire al primo orientamento, perché più rispettoso del principio della paritetica partecipazione di entrambi i coniugi alla cura ed all’educazione della prole, principio che affonda le sue radici nei precetti costituzionali contenuti negli artt. 3, 29, 30 e 31.
Né può condividersi l’assunto secondo cui “la considerazione dell’attività domestica, come vera e propria attività lavorativa prestata a favore del nucleo familiare, non esclude, ma al contrario, comprende, come è esperienza consolidata, anche le cure parentali”(così il citato parere del C.d.S., Sez. I, 22.10.2009, n. 2732), poiché esso oblitera l’innegabile circostanza, che costituisce il fondamento dell’istituto dei permessi giornalieri, della estrema difficoltà di cura della prole da parte anche della madre casalinga, specie laddove si ponga mente alle complesse esigenze di accudimento dei figli nel primo anno di vita (nel corso del quale spettano i permessi de quibus).
Siffatta interpretazione è già di per sé motivo sufficiente di accoglimento anche della domanda di annullamento del provvedimento di revoca delle ulteriori ore di permesso di cui all’art. 41 del D. Lg.vo 151/2001 che il legislatore prevede in ipotesi di parto plurimo.
Osserva il Collegio, peraltro, che tali permessi aggiuntivi spetterebbero al ricorrente in ogni caso, anche laddove si volesse accedere all’interpretazione restrittiva che nega la fruibilità dei permessi al padre in ipotesi di madre che svolga attività domestica, poiché, per come sottolineato dallo stesso C.d.S. in sede consultiva nel parere sopra ricordato, la predetta interpretazione non si estende all’ipotesi “del parto plurimo disciplinata dall’art. 41, in cui le ore aggiuntive a quelle ordinarie possono essere utilizzate da entrambi”.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, i provvedimenti con esso impugnati devono essere annullati.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione resistente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con esso impugnati.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in € 2.000,00 oltre iva e cpa come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino, Presidente
Nicola Maisano, Consigliere
Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/04/2011

Re: Permessi al padre lavoratore per "ALLATTAMENTO"

Inviato: mar mag 10, 2011 9:55 am
da panorama
Esemplare Sentenza del Consiglio di Stato di ieri 09 maggio 2011 in favore di questa madre/poliziotta.



N. 02732/2011REG.PROV.COLL.
N. 02735/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2735 del 2006, proposto dalla signora OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv. ………., con domicilio eletto presso l’avv. ……. in Roma, corso del Rinascimento, ……;
contro
Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge presso la sede di Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI, sezione prima, n. 395/2005;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2011 il Cons. Gabriella De Michele e uditi per le parti l’avv. ……., per delega dell’avv. ….., e l’avvocato dello Stato …….;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, sez. I, n. 395/05 dell’8 febbraio 2005, veniva respinto – per genericità ed omessa allegazione di elementi probatori – il ricorso n. 242 del 2001, proposto dalla signora OMISSIS, agente scelto della Polizia di Stato ed attuale appellante, per ottenere il risarcimento del danno subito, a seguito della omessa concessione dei periodi di riposo giornaliero per maternità in misura doppia dopo la nascita di due figlie gemelle, come richiesto dall’interessata il 6 aprile 1999.
Il diniego opposto dall’Amministrazione, il 2 ottobre 1999, alla predetta richiesta risultava oggetto di un precedente ricorso (n. 2406 del 1999), accolto con la sentenza dello stesso Tribunale Amministrativo n. 2789 del 9 luglio 2003, non appellata e passata pertanto in giudicato.
Con successiva domanda, l‘interessata, considerato il tempo trascorso dall’originaria richiesta, chiedeva quindi la corresponsione di un indennizzo, a cui l’Amministrazione contrapponeva invece – con atto n. …….. del 12.5.2005, successivo al deposito della sentenza attualmente in esame – il riconosciuto diritto alla fruizione del periodo di riposo giornaliero a suo tempo non concesso, dalla data della domanda (6.4.1999) a quella di ottemperanza alla decisione favorevole all’istante, assunta dal TAR in via cautelare (ordinanza n. 720/99 in data 1.12.1999, a seguito della quale i riposi giornalieri di cui trattasi erano stati attribuiti, come richiesto, in misura doppia).
Avverso la predetta sentenza n. 395/2005, veniva proposto l’atto di appello in esame (n. 2735/06, notificato il 16.3.2006), al fine di ottenere l’unica tutela possibile, di tipo risarcitorio, in corrispondenza di un diritto ormai irreversibilmente leso: quello di assicurare al bambino di età inferiore ad un anno un “completo rapporto (fisico, psichico, affettivo e di assistenza diretta) con il genitore (madre o padre)” impegnato in attività lavorativa.
La lesione di tale diritto – risultando “per tabulas” dall’atto già annullato in sede giurisdizionale – non richiederebbe la prova specifica, sicché l’ammontare del risarcimento potrebbe essere determinato dal giudice in via equitativa.
L’Amministrazione appellata, costituitasi in giudizio, resisteva all’accoglimento del gravame, sottolineando come il raddoppio dei periodi di riposo in caso di parto plurimo fosse stato riconosciuto solo con la legge 8 marzo 2000, n. 53.
2. Così ricostruite le vicende che hanno condotto al secondo grado del giudizio, il Collegio ritiene che l’appello sia fondato.
Nella situazione in esame, infatti, risulta stabilito con forza di giudicato che – anche indipendentemente dal riconoscimento formale, operato con la citata legge n. 53/2000 – la ratio della normativa previgente imponesse, in caso di parto gemellare, il raddoppio dei periodi di permesso per il genitore che ne facesse richiesta al proprio datore di lavoro (anche di natura pubblica), in considerazione dei maggiori oneri di cura e assistenza dei minori interessati.
La mancata concessione (per un periodo più o meno lungo) del beneficio in questione, accordato a tutela della genitorialità, ha comportato “in re ipsa” un danno, corrispondente all’omesso soddisfacimento delle esigenze, che la legge intendeva soddisfare: non solo la protezione della salute della donna e la maggiore attenzione per le necessità fisiologiche dei neonati nel primo anno di vita, ma anche l’appagamento dei bisogni affettivi e relazionali di ciascun bambino, per realizzare il pieno sviluppo delle loro personalità (cfr. anche, in tal senso, Corte Cost., 1° aprile 2003, n. 104).
Tenuto conto, pertanto, della natura di diritto soggettivo della situazione soggettiva risultata lesa e del carattere immateriale del beneficio che a suo tempo non è stato esercitato, deve ritenersi che l’appellante – anche in assenza di specifiche allegazioni su un possibile danno materiale (come la necessità di ricorrere a personale a pagamento per l’assistenza dei bambini, in corrispondenza delle ore di permesso negate) – possa comunque richiedere la valutazione equitativa, di cui all’art. 1226 cod. civ., per la mancata corrispondenza ai bisogni relazionali sopra specificati, quale danno certamente non suscettibile di prova nello specifico ammontare, ma sussistente per le stesse ragioni giustificatrici delle norme a tutela della genitorialità.
Ugualmente sottratta ad onere della prova deve ritenersi la colpa dell’Amministrazione, peraltro insita nella stessa riconosciuta violazione delle disposizioni legislative da applicare, anche perché nel caso di specie è stato leso un diritto soggettivo riconducibile al rapporto di lavoro, con conseguenti netti profili di responsabilità contrattuale.
Tenuto conto, pertanto, della pacifica sussistenza dei fatti segnalati (mancata fruizione del corretto numero di ore di permesso, come diretta conseguenza del diniego poi annullato), ma considerata anche la pronta ottemperanza dell’Amministrazione al giudizio cautelare, nonché la volontà della stessa di ottemperare al giudicato (sia pure in forma non pienamente satisfattiva, per concessa fruizione dei permessi di cui trattasi al di fuori delle esigenze al cui soddisfacimento i medesimi risultavano preordinati, per bambini nel primo anno di vita) il Collegio ritiene che – valutata positivamente la determinazione dell’amministrazione di tornare nell’alveo della legalità - l’entità del risarcimento possa essere equitativamente fissata nella misura complessiva di €. 5.000,00 (euro cinquemila), maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria, nei limiti legislativamente previsti, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino a quella di effettivo soddisfo (cfr. al riguardo, per le modalità di calcolo, Cons. St. sez. VI, 6 maggio 2008, n. 1995, e 29 luglio 2008, n. 3785).
3. L’appello è pertanto accolto, con gli effetti precisati in dispositivo.
Le spese giudiziali dei due gradi del giudizio – a carico dell’Amministrazione soccombente – vengono liquidate nella misura di €. 2000,00 (euro duemila/00).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello n. 2735 del 2006, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado n. 242 del 2001 e condanna l’Amministrazione a corrispondere all’appellante la somma di €. 5.000,00, a titolo di complessivo risarcimento del danno per i fatti oggetto di causa, oltre agli accessori a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
Condanna altresì la medesima Amministrazione al pagamento delle spese giudiziali, nella misura di complessivi €. 2.000,00 (euro duemila/00), per i due gradi del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Maurizio Meschino, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/05/2011

Re: Permessi al padre lavoratore per "ALLATTAMENTO"

Inviato: mer giu 15, 2011 3:46 pm
da giovanni60
Buongiorno a voti tutti del forum.
Volevo ringraziare tutti ed in particolar modo a Panorama, Lino, Leonardo Virdò, Paolo 65, Giuseppedemarco, Gino59,Henry6.3 (spero di non aver dimenticato nessuno), che con i loro consigli ho vinco una piccola battaglia (della guerra in atto), facendo fare un pessima figura alla categoria degli Ufficiali.
Ora devo chiedervi ancora “AIUTO” per un altro problema che voglio risolverlo io, con il vostro aiuto.
Ho bisogno di informazioni circa il congedo parentale ed in particolar modo le circolari che disciplinano tale congedo.
Anticipatamente ringrazio tutti coloro che mi aiuteranno.
Giovanni

Re: Permessi al padre lavoratore per "ALLATTAMENTO"

Inviato: lun giu 20, 2011 7:11 pm
da panorama
Questa sentenza del Tar Lombardia di Milano riguarda l’art. 34 della L. 151 del 2001 e l'art. 15 del DPR 170/07.

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 605 del 2010, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Cuomo nel cui studio a Milano in Viale Lazio 8 è elettivamente domiciliato;
contro
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo in Chieti, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge nei suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
della comunicazione individuale n. OMISSIS di prot. datata 23 dicembre 2009 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale Amministrativo Ufficio Trattamento Economico di Attività, notificata al ricorrente in data 21 gennaio 2010, nonché di tutti gli atti connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2011 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con nota in data 7/09/2007 Il Comandante della Sezione Segreteria e Personale del OMISSIS informava il Comando Generale dell’Arma che il OMISSIS aveva indebitamente fruito di alcuni periodi di congedo straordinario a titolo parentale in quanto, al momento della concessione delle licenze, la moglie del predetto militare aveva già interamente fruito del congedo parentale di 6 mesi previsto dall’art. 34 della L. 151 del 2001.
A tale comunicazione faceva seguito la nota del Comando Generale in data 23 dicembre 2009 con la quale si comunicava al OMISSIS l’apertura di un procedimento per il recupero delle somme indebitamente corrisposte per un ammontare complessivo di € 2.649,95.
Avverso tale atto ha promosso ricorso l’interessato deducendo che il Comando avrebbe fatto erronea applicazione dell’art. 15 del DPR 170 del 2007 recante il recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.
Tale articolo prevede, infatti che, in deroga a quanto previsto dall’art. 34 del D.Lgs 151 del 2001, al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall’art. 32 del medesimo decreto legislativo è concesso il congedo straordinario di cui all’art. 15 del DPR 395 del 1995 fino alla misura di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell’arco del triennio e, comunque, entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto.
Si tratta, quindi di una disposizione che intende concedere al militare un beneficio ulteriore ed aggiuntivo rispetto al congedo parentale con la conseguenza che i 45 giorni di congedo straordinario si cumulerebbero ai sei mesi di congedo parentale e non rientrerebbero in tale arco temporale, come, invece, illegittimamente, dispone l’art. 4 punto “a” delle istruzioni interne dell’Arma.
Si è costituita l’Avvocatura distrettuale per resistere al ricorso.
All’udienza del 26 maggio 2011, sentiti gli avvocati delle parti come da separato verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Dal tenore letterale del comma 1° dell’art. 15 del DPR 170 del 2007 si evince chiaramente che l’accordo sindacale ha inteso ampliare le ipotesi per le quali è consentita la concessione del congedo straordinario previsto dagli artt. 15 del DPR 395/95, 3 della L. 537 del 1993 e 37 del DPR n. 3 del 1957.
Si tratta, quindi, di una disposizione che va ad incidere su un istituto che rimane del tutto distinto dal congedo parentale previsto dall’art. 34 della L. 151 del 2001 con il quale ha in comune soltanto il presupposto della paternità o maternità.
Lo dimostra il fatto che il congedo parentale può essere fruito fino all’ottavo anno di vita del bambino mentre il congedo straordinario può essere chiesto solo nei primi tre anni di vita dello stesso (sicchè ben sarebbe possibile fruire del solo congedo straordinario fino al terzo anno di età e di tutto il congedo parentale dal quarto all’ottavo anno).
Inoltre, il congedo straordinario previsto dall’art. 15 del DPR 170/07, diversamente dal congedo parentale, rimane soggetto ai limiti previsti dalla disciplina di settore con riguardo alla sua durata massima che rimane di 45 giorni anche qualora ricorrano più ipotesi nelle quali ne è prevista la concessione.
Ne deriva che del tutto legittimamente il ricorrente ha fruito delle licenze per congedo straordinario, anche se la consorte aveva già esaurito il periodo di congedo parentale.
L’atto impugnato deve, quindi, essere annullato con conseguente diritto del ricorrente alla restituzione delle somme trattenute in sua esecuzione, maggiorate degli interessi legali.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
a) annulla il provvedimento impugnato;
b) accerta il diritto del ricorrente alla restituzione delle somme indebitamente trattenute in esecuzione del provvedimento annullato, con interessi dalla data della decurtazione fino all’effettivo soddisfo;
c) condanna l’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 2.000,00 oltre IVA e c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Dario Simeoli, Referendario
Raffaello Gisondi, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/06/2011

Re: Permessi al padre lavoratore per "ALLATTAMENTO"

Inviato: mar lug 05, 2011 9:05 pm
da giovanni60
Buonasera a tutti.
Volevo porvi una domanda.
Ho fatto domanda di congedo parentale di 45gg. ai sensi dell'art 32 T.U. Maternità D.L.gvo 151/2001 nei termini previsti per legge e cioè 15 giorni prima della decorrenza.
Attualmente sono stato informato che tale congedo mi è stato concesso e che però mi verrà retribuito con il 30% di stipendio.
Preciso che io nell'anno in corso non ho fruito di licenza speciale e/o di malattie e mia moglie non ha fruito di analogo congedo.
Secondo voi è regolare percepire lo stipendio al 30%? Mi avevano informato che chiedendo il congedo parentale, i primi 45 gg. venivano retributi al 100% e dal 46° giorno lo stipendio veniva decurtato fino al raggiungimento del 30%.
Ringrazio anticipatamente tutti coloro che mi potranno aiutare con consigli e circolari.
Ciao a tutti

Re: Permessi al padre lavoratore per "ALLATTAMENTO"

Inviato: ven lug 29, 2011 11:32 am
da panorama
ULTIMA NOVITA'/NORMATIVA.

Congedi, aspettative e permessi: pubblicato il decreto di riordino della normativa (D.Lgs. 119/2011)

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 173 del 27 luglio uno dei tanti decreti attuativa del cosiddetto collegato lavoro (L. 183/2010): si tratta del D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119 e reca disposizioni di riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi.
Il testo pubblicato ieri modifica diverse disposizioni del D.Lgs. 151/2001 (Testo unico sulla maternità e paternità) e della L. 104/1992 (legge per l’assistenza alla persone con handicap). Queste le principali novità delle nuove norme:
a) congedo di maternità: In caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza le lavoratrici potranno rientrare in azienda in qualunque momento, salvo un preavviso di 10 giorni al datore di lavoro. Per quanto riguarda il congedo parentale, invece, i lavoratori (padre o madre) con figlio minore, anche adottivo, affetto da handicap grave avranno diritto, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del figlio, all’allungamento del congedo parentale fino a tre anni «a condizione che il bimbo non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza dei genitori» (artt. 2 e 3 D.Lgs. 119/2011);
b) congedo per l’assistenza a soggetti portatori di handicap: il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado (e non più entro il secondo grado), o entro il secondo grado (e non più entro il terzo grado), qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (art. 6 D.Lgs. 119/2011);
c) congedi straordinari (fino a 24 mesi) finalizzati alla cura di parenti in condizioni di disabilità grave: viene confermata l’estensione dei possibili beneficiari (estesa la copertura ai figli, come deciso dalla Consulta) (art. 4 D.Lgs. 119/2011);
d) se l’assistito risiede in un Comune distante oltre 150 chilometri dal luogo di residenza del lavoratore, quest’ultimo dovrà attestare «con un titolo di viaggio o altra documentazione» di averlo effettivamente raggiunto (art. 6 D.Lgs. 119/2011).
Infine, una norma di coordinamento con la riforma Gelmini sui congedi straordinari per i dipendenti pubblici ammessi ai concorsi di dottorato di ricerca: l’aspettativa è estesa a tutto il personale «contrattualizzato»; se il dipendente si dimette nei due anni successivi al concorso è tenuto a rimborsare all’amministrazione quanto percepito in aspettativa (art. 5 D.Lgs. 119/2011).

Rubrica
"riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi"

Estremi
"d.lgs. 18/7/2011 n. 119"

Gazzetta Ufficiale
"27/7/2011 n. 173"

Note
"attuazione dell'articolo 23 della l. 183/2010"

Re: Permessi al padre lavoratore per "ALLATTAMENTO"

Inviato: sab lug 30, 2011 6:11 pm
da panorama
Allego la nuova legge.

Re: Permessi al padre lavoratore per "ALLATTAMENTO"

Inviato: ven ago 12, 2011 10:40 pm
da panorama
Se può interessare a qualcuno.


Dal sito internet: esperto.sportellolavoro.tgcom.it

E’ illegittima l’aspettativa non retribuita. Ecco perché.

Rimanendo sul tema dell’aspettativa, questa settimana il nostro Esperto ci spiega come sia illegittimo da parte del datore di lavoro disporre un’aspettativa non retribuita senza concordarla con il dipendente.
Il datore di lavoro, nonostante il superamento del periodo di comporto, non può unilateralmente mettere il dipendente in aspettativa non retribuita. Ciò è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 9346 del 26 aprile 2011. La controversia oggetto di decisione concerneva il caso di un lavoratore che, dopo undici mesi dal giorno di rientro al lavoro a seguito di una protratta assenza, riceveva la notifica di superamento del periodo di comporto e l’invito a presentare domanda di aspettativa. Pur in mancanza di tale richiesta, il datore di lavoro procedeva comunque alla sospensione per quattro mesi della retribuzione del dipendente, nonostante vi fossero divergenze circa la natura di alcune assenze rilevanti per il superamento del comporto.
La Cassazione, dichiarando illegittimo il provvedimento preso dal datore di lavoro, ha sottolineato come tale atto si ponesse in contrasto col principio della immodificabilità unilaterale delle condizioni del contratto di lavoro oltre che, nel caso di specie, con una norma del contratto collettivo applicato che richiedeva espressamente il consenso dell’interessato per la messa in aspettativa non retribuita. I giudici, in merito al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal dipendente, hanno infine sottolineato come lo stesso non derivi automaticamente dall’inadempimento del datore di lavoro, in quanto è onere del lavoratore dimostrare la sussistenza del danno oltre che la sua relazione causale con l’inadempimento.




Sei in aspettativa? Puoi lavorare per altri.

Questa settimana il nostro esperto ci spiega come non sia sempre giustificato il licenziamento del dipendente che durante l’aspettativa svolge qualche lavoretto…
Lo svolgimento da parte del lavoratore di attività lavorativa durante il congedo familiare non sempre giustifica il licenziamento. Ciò è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7021 del 25 marzo 2011.
La questione oggetto di decisione concerneva il licenziamento di un dipendente che, durante il periodo di aspettativa parentale, aveva lavorato per quattro giorni alle dipendenze di una società terza, violando quanto previsto dall’art. 4, comma 2 della L. n. 53/2000; in caso di aspettativa per motivi familiari, infatti, a fronte del diritto alla conservazione del posto (pur senza retribuzione), vi è il divieto di prestare qualunque tipo di attività lavorativa. A giustificazione del licenziamento, la società datrice di lavoro sosteneva, inoltre, l’avvenuta grave violazione dell’obbligo di fedeltà da parte del lavoratore, ritenendo così sussistente la giusta causa.
A parere dei giudici, il mancato rispetto del divieto previsto dall’art. 4 non rende il comportamento del dipendente di per sé illegittimo e tale da motivare il provvedimento disciplinare espulsivo. Nel determinare la giustificatezza del licenziamento occorre, infatti, valutare tutti gli elementi del fatto concreto; in particolare, nel caso in esame l’attività lavorativa svolta dal lavoratore presentava i caratteri della sporadicità (quattro giorni in un periodo di congedo di due mesi) e non vi erano gli estremi di un’infrazione dell’obbligo di fedeltà, in quanto la professionalità acquisita col datore di lavoro principale non era stato utilizzata a favore della società terza. Complessivamente, dunque, il comportamento posto in essere dal dipendente non era tale da comportare il licenziamento, nonostante il divieto di prestare lavoro durante l’aspettativa parentale fosse stato trasgredito.

Re: Permessi al padre lavoratore per "ALLATTAMENTO"

Inviato: dom ott 09, 2011 10:49 pm
da giovanni60
Cari colleghi, posto questa notizia per coloro che sono interessati.
SPETTANZA ALLE NEO MAMME, DI UN ASSEGNO DI MATERNITA’ di 1.500 euro circa erogato direttamente dall’INPS dietro domanda da presentare o al Comune di residenza o direttamente all’INPS di zona.
Per chiedere l’assegno bisogna far domanda al proprio comune, il quale dopo aver verificato il tutto lo invia all’INPS.
L'assegno è stato introdotto dalla legge n. 448/98, art. 66, con effetto dal 01.01.1999 ed è oggi disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e dall'art. 74 del D. Lgs. 151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).
L'assegno consiste in un contributo di € 316,25 per l'anno 2011 per cinque mensilità per un totale di € 1.581,25.
L’ importo dell’assegno e il requisito reddituale, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento avvenuti nell’anno 2010, sono i seguenti:
assegno di maternità (in misura piena) = Euro 311,27 mensili per complessivi Euro 1.556,35(Euro 311,27X 5 mesi)
indicatore della situazione economica (I.S.E.) con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti = Euro 32.448,22.
Il tutto deve essere fatto entro i sei mesi dalla nascita, dall’affidamento preadottivi e dall’adozione.
Spero che questa notizia possa tornare utile a qualcuno.

Re: Permessi al padre lavoratore per "ALLATTAMENTO"

Inviato: mer nov 02, 2011 9:34 pm
da ragdoll1970
Scrivo da Genova,
sono dipendente del Ministero della Difesa e con un bambino di 5 mesi.
Oggi ho ricevuto la sentenza sul ricorso che ho fatto contro la Direzione del personale civile che mi ha negato i permessi giornalieri di due ore per "allattamento".
Comunque il Giudice ha obblicato l'Amministrazione a concedermi i permessi in oggetto (anche se ho perso 2 mesi) ma ha deciso per le spese compensate e quindi avrò a carico la spesa dell'avvocato.
Non ho ancora il testo ufficiale con il numero di riferimento ma volevo comunicare con tutti i dipendenti della difesa perchè possano utilizzare anche il mio ricorso per richiedere il riconoscimento di questo diritto alla propria amministrazione.
A tutt'oggi ci risulta che solo il Ministero della Difesa interpreta negativamente il principio a questo diritto sulla base di un parere del Consiglio di Stato. Anche l'INPDAP ha formulato una nuova circolare che si adegua a quella già chiara dell'INPS.
Appena ho il documento ufficiale inserirò anche i dati di riferimento.

cordiali saluti a tutti i colleghi che leggono civili e militari.

Re: Permessi al padre lavoratore per "ALLATTAMENTO"

Inviato: gio nov 03, 2011 4:34 pm
da giovanni60
Ragdoll, puoi indicare il parere del Consiglio di Stato che il ministero della difesa interpreta negativamente. Inoltre ti chiedo se puoi indicarmi le circolari dell'INPDAP e quella dell'INPS, che menzione nel tuo post.
Grazie Giovanni