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Procedimento. Assoluzione,congedo e rimborsi

Inviato: dom giu 07, 2015 6:50 pm
da panorama
1) - hanno adito questo Tribunale per l’accertamento del loro diritto alla “reintegra” dei giorni di congedo ordinario usufruiti a causa del procedimento disciplinare mosso nei loro confronti, al rimborso delle spese sostenute in dipendenza del procedimento disciplinare ed alla corresponsione delle relative indennità orarie e di missione,

2) - L’art. 116 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, dispone che: (Omissis - leggere direttamente in sentenza).

Ricorso ACCOLTO.
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SENTENZA ,sede di POTENZA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500279, - Public 2015-06-05 -


N. 00279/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00199/2002 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 199 del 2002, proposto da:
- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avv. Marco A. Saponara, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Paolo Riviello, in Potenza, alla via degli Oleandri n. 7;

contro
- Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in persona del Ministro in carica; Corpo Forestale dello Stato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici ope legis domiciliano, in Potenza, al corso XVIII Agosto 1860;

per l’accertamento
- del diritto alla reintegra dei giorni di congedo ordinario usufruiti a causa del procedimento disciplinare mosso nei loro confronti;

- per la condanna delle Amministrazioni intimate al rimborso delle spese sostenute dai ricorrenti in dipendenza del procedimento disciplinare, nonché alla corresponsione delle conseguenti indennità orarie e di missione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 52, nn. 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2014 il magistrato Benedetto Nappi e uditi per le parti i difensori avv. Marco A. Saponara e avvocato dello Stato Amedeo Speranza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Col presente ricorso, notificato il 22 aprile 2002 e depositato il successivo 9 di maggio, i sigg. -OMISSIS-, nella qualità di appartenenti al Corpo Forestale dello Stato, hanno adito questo Tribunale per l’accertamento del loro diritto alla “reintegra” dei giorni di congedo ordinario usufruiti a causa del procedimento disciplinare mosso nei loro confronti, al rimborso delle spese sostenute in dipendenza del procedimento disciplinare ed alla corresponsione delle relative indennità orarie e di missione, con conseguente condanna delle Amministrazioni intimate.

1.1. Hanno esposto, in punto di fatto, i ricorrenti, che:

- nei loro confronti è stato attivato nel gennaio 2009 un procedimento disciplinare;
- in data 12 luglio 2009 si sono recati in Roma, presso la segreteria della commissione di disciplina, onde prendere visione ed estrarre copia dei rispetti vi fascicoli disciplinari;
- in data 4 agosto 1999 hanno partecipato all’apposita seduta della commissione di disciplina, svoltasi in Roma;
- detta commissione, in pari data, ha ritenuto che alcun addebito potesse essere mosso nei loro confronti, in relazione alle contestazioni ad essi mosse;
- con decreti del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 25 ottobre 1999 i ricorrenti sono stati prosciolti da ogni addebito;
- sono rimaste senza esito le richieste di rimborso delle spese sostenute e del diritto alla reintegrazione dei giorni di ferie presentate rispettivamente in data 15 novembre 1999, 22 marzo 2000 e 5 luglio 2000.

1.2. In diritto i ricorrenti hanno genericamente sostenuto la sussistenza del loro diritto, in conformità al quadro normativo di riferimento.

2. Il Ministero intimato si è costituito con una comparsa di stile.

3. Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio ritiene innanzitutto di dover premettere, in rito, che sono ammissibili le azioni di accertamento e di condanna proposte col presente ricorso, in quanto nella fattispecie sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi di vicende concernenti il rapporto di lavoro del personale in regime dì diritto pubblico, di cui all’art. 3, n. 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

2. Nel merito, il ricorso è fondato in parte, alla stregua della motivazione che segue.

2.1. L’art. 116 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, dispone che: “L'impiegato prosciolto ha diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per comparire innanzi alla commissione ed alle relative indennità di missione. Può chiedere, altresì, che gli sia corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per il tempo strettamente indispensabile per prendere visione degli atti del procedimento ed estrarne copia. Il rimborso delle spese di soggiorno è dovuto nella misura stabilita dalla legge per l'indennità di missione. La domanda prevista dal comma precedente deve essere proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto che proscioglie l'impiegato da ogni addebito”.

2.2. Nel caso di specie ricorrono i presupposti contemplati dal predetto articolo, in quanto i ricorrenti risultano prosciolti dagli addebiti ad essi ascritti con contestazioni del 21 gennaio 1999, ed hanno presentato apposita istanza di rimborso il 15 novembre 1999, ovverosia nei trenta giorni successivi all’emanazione dei decreti ministeriali di proscioglimento, adottati in data 25 ottobre 1999.

2.3. Sussiste, pertanto, il diritto dei ricorrenti:

a) al recupero del giorno di congedo fruito per prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento disciplinare;

b) al recupero del giorno di congedo fruito per comparire innanzi alla commissione di disciplina;

c) al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno relative alle attività di cui alle precedenti lettere a) e b), se ed in quanto effettivamente sostenute e documentate da ciascuno di essi, fermo restando il limite dell’ammissibilità, ai sensi della disciplina di riferimento, anche in relazione all’utilizzo, che non risulta previamente autorizzato, di mezzo di trasporto privato.

2.4. Diversamente, va escluso il diritto dei ricorrenti al rimborso delle spese per “patrocinio legale” e “redazione scritti difensivi”. Invero, l’art. 18 del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito in legge 23 maggio 1997, n. 135, attribuisce il diritto, condizionato al previo parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato, al rimborso delle spese legali “relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa” promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità. Ebbene, un costante orientamento giurisprudenziale, da cui il Collegio non ravvisa ragione di discostarsi, ritiene che tale disposizione costituisca norma eccezionale, così riconoscendosi il rimborso soltanto nei casi previsti, ovverosia nei giudizi davanti ad un’autorità giurisdizionale (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. I, 25 marzo 2011, n. 276; T.A.R. Emilia Romagna, sez. II, 26 febbraio 2010; T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 19 maggio 2009, n. 486; Cass., sez. lavoro, sent. n. 27871 del 24 novembre 2008; C.d.S. sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1681).

3. Da quanto precede discende il parziale accoglimento del ricorso, con la consequenziale condanna delle Amministrazioni intimate a porre in essere ogni attività volta a dare attuazione a quanto accertato con la presente decisione.

4. Sussistono giusti motivi, in ragione delle peculiarità della questione, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi dei ricorrenti, manda alla segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Potenza, nelle camere di consiglio dei giorni 17 dicembre 2014 e 2 marzo 2015, con l'intervento dei magistrati:
Michele Perrelli, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
Benedetto Nappi, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/06/2015