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C.M.O. SECONDA ISTANZA

Inviato: ven lug 04, 2014 12:24 am
da ema
Ciao a tutti.
A causa di due incidenti in servizio, sono portatore di lesioni al polso dx che non mi consentono la normale attività d'istituto (sono al rdmb). Dopo circa 6 mesi di malattia dal secondo incidente, la cmo mi convoca e mi dice che intende farmi idoneo. Alle mie rimostranze vengo rinviato a visita ortopedica. Mi presento dall'ufficiale medico ortopedico, il quale dopo un breve colloquio e NESSUNA visita mi rimanda alla cmo ove vengo giudicato IDONEO.
Ho copiosa documentazione medica che parla delle disfunzioni al polso dx, ma pare nessuno la guardi o ne tenga conto. Chiedo la parziale idoneità, ma nulla.
Presento ricorso in seconda istanza e, inaspettatamente, dopo pochi giorni ricevo la convocazione a Roma ove mi recherò martedì prossimo, questa volta in compagnia di un medico legale.
Qualcuno ha esperienza della seconda istanza?
Ho perso la fiducia, ho paura che confermino supinamente quanto deciso dall'ospedale militare, che questa sia la prassi.
Alle decisioni in seconda istanza è ammesso ricorso?
Specifico che non sono un fannullone o un lavativo, ad aprile 2015 verrò collocato in pensione ordinaria, ho fatto pochissime assenze per malattia lungo tutta la carriera. Chiedo solo, a 53 anni e con un polso disastrato, di non espletare servizi di o.p. o di radiomobile, anche a salvaguardia dell'incolumità del collega che mi sta a fianco.
Ogni opinione è ben accetta!
Saluti

Re: C.M.O. SECONDA ISTANZA

Inviato: ven lug 04, 2014 12:32 am
da ema
P.S. ma la seconda istanza che tipo di decisioni prende? può dare altra convalescenza o solo riformarti o farti idoneo? Grazie

Re: C.M.O. SECONDA ISTANZA

Inviato: ven lug 04, 2014 12:44 am
da christian71
Salve ema, che io sappia certo che può darti altri giorni di convalescenza se non ti ritiene ancora idoneo...A me nel 1996 diede altri 30 giorni di convalescenza dopo che la CMO mi aveva fatto idoneo.
Quello che non può fare la 2^ Istanza è cambiare la Tabella o Categoria attribuita dalla CMO.

Saluti e in bocca al lupo
Christian

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Re: C.M.O. SECONDA ISTANZA

Inviato: ven lug 04, 2014 8:46 am
da italiauno61
Ormai (dal 22.01.2002), la Commissione Medica di 2^ Istanza può pronunciarsi soltanto sull'accertamento dell'idoneità al servizio. Il tutto è regolato dall'art.19 comma 4 del famoso DPR 461/2001.

Re: C.M.O. SECONDA ISTANZA

Inviato: ven lug 11, 2014 10:44 pm
da ema
Fatta la visita di seconda istanza, che ha confermato l'idoneità. A nulla è servita tutta la mia documentazione medica, compreso un autorevole parere medico-legale.
In caso di ricorso al TAR con sospensiva, qualcuno sa quanto tempo ci mettono a decidere? Intendo sulla sola sospensiva, la sentenza so che richiede tempi lunghi.
Grazie e saluti a tutti

Re: C.M.O. SECONDA ISTANZA

Inviato: sab lug 12, 2014 1:43 am
da Udin1962
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Re: C.M.O. SECONDA ISTANZA

Inviato: dom lug 13, 2014 9:28 am
da panorama
per notizia, lo scritto qui sotto è un pezzo "estrapolato" da una sentenza di Aprile-Maggio di un Tar (mi sembra riguardasse un finanziere)
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giudizio di inidoneità.


gli artt. 193 e 198 del codice militare (d.lgs. 66/2010) stabiliscono che le Commissioni mediche ospedaliere di prima istanza effettuano la diagnosi della infermità o lesione ed esprimono il giudizio di idoneità al servizio del militare;

l’art. 194 stabilisce che le Commissioni mediche di seconda istanza, esaminano i ricorsi presentati nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione medica di prima istanza.

Ai sensi poi dell’art. 19, comma 4 del D.P.R. n. 461/2001: “L’articolo 5, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1926, n. 416, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, resta applicabile limitatamente alla procedura di accertamento di idoneità al servizio;

- il termine per la presentazione del ricorso è in tal caso fissato in dieci giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione medica”. In ragione di ciò, il parere della Commissione medica di seconda istanza è decisivo ai fini dell’accertamento della cause di inidoneità al servizio (5 della 1. 11/03/1926, n. 416).

Re: C.M.O. SECONDA ISTANZA

Inviato: dom lug 13, 2014 10:40 am
da ema
Ciao Panorama, grazie della risposta.
Se ho ben capito tu mi consiglieresti di non fare ricorso al TAR perché lo perderei?
Domani ho appuntamento telefonico con il nostro Avvocato che, mi pare, sia dello stesso parere.
Buona Domenica!

Re: C.M.O. SECONDA ISTANZA

Inviato: mar lug 15, 2014 8:24 pm
da panorama
1) - Con provvedimento 26 giugno 2013, notificato in pari data, con il quale la Commissione medica di II istanza di Milano ha giudicato M. N., appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, permanentemente non idoneo in modo parziale al servizio militare per infermità per cui è in corso il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, idoneo ai servizi della riserva e al transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa o di altre amministrazioni statali, con controindicazione ai servizi esterni o in turnazione;

2) - nelle more egli è stato collocato in aspettativa, con diritto al trattamento economico fisso e continuativo, in attesa di sapere se egli potrà essere riammesso in servizio in posizione compatibile con le sue accertate condizioni di salute, ovvero sarà fatto transitare nell’impiego civile

3) - il provvedimento in questione gli è stato reso noto in due momenti.

4) - Il 26 giugno 2013, il giorno stesso, quindi, della visita, ha ricevuto copia di un documento intestato “Commissione medica di II istanza – Comunicazione relativa al giudizio sull’idoneità del dipendente” che lo qualifica “permanentemente non idoneo al servizio militare in modo parziale per l’infermità n° 1 del giudizio diagnostico”.

5) - Il successivo 5 ottobre 2013, lo stesso N… si è invece visto notificare il verbale …/13, formato dalla Commissione lo stesso 26 giugno 2013, con la diagnosi compiutamente esposta

6) - a fronte di ciò l’amministrazione ha eccepito l’irricevibilità del ricorso, pacificamente notificato il 3 dicembre 2013, perché tardivo rispetto alla notifica dell’atto avvenuta il 26 giugno 2013;

7) - l’eccezione è fondata e va accolta.

8) - In termini generali, per tutte C.d.S. sez. III 28 novembre 2013 n°5698, conoscenza dell’atto amministrativo idonea a far decorrere il termine perentorio per impugnarlo è quella che comprende l’Autorità emanante, gli estremi dell’atto, il dispositivo di esso ed il suo contenuto lesivo: a tale ultimo proposito, l’interessato deve poter rendersi conto che si trova davanti ad un provvedimento che lo pregiudica.

9) - Nel caso di specie, il documento notificato il 26 giugno 2013, tra l’altro munito di clausola di ricorribilità, conteneva senz’altro indicazione dell’autorità, degli estremi dell’atto e del dispositivo, il giudizio di non idoneità; deve ritenersi contenesse anche la comunicazione del contenuto lesivo.

10) - Infatti il pur sintetico riferimento alla “infermità n° 1 del giudizio diagnostico” era sufficiente perché l’interessato, cui ovviamente erano ben note le proprie condizioni, capisse perché era stato dichiarato non idoneo, tenendo poi presente che nessun incertezza sul tipo di patologia in discussione vi era mai stata;

Il resto leggetelo qui sotto.
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15/07/2014 201400803 Sentenza 1


N. 00803/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01169/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1169 del 2013, proposto da:
M. N., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Avaldi, con domicilio eletto presso Giorgio Tramacere in Brescia, via Vittorio Emanuele II, 60;

contro
Ministero della Difesa - Aeronautica Militare - Commissione Medica di 2^ Istanza di Milano, Ministero della Difesa - Legione Carabinieri Lombardia, Comando Generale Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l’annullamento, previa riammissione in servizio con riserva,
del provvedimento 26 giugno 2013 prot. n°CL OMISSIS, notificato in pari data, con il quale la Commissione medica di II istanza di Milano ha giudicato M. N., appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, permanentemente non idoneo in modo parziale al servizio militare per infermità per cui è in corso il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, idoneo ai servizi della riserva e al transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa o di altre amministrazioni statali, con controindicazione ai servizi esterni o in turnazione;
di tutti gli atti connessi, preordinati e conseguenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa - Aeronautica Militare - Commissione Medica di 2^ Istanza di Milano e di Ministero della Difesa - Legione Carabinieri Lombardia e di Comando Generale Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2014 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato:

- che il ricorrente, graduato dell’Arma dei Carabinieri, ha recentemente subito due OMISSIS in esito ai quali si è visto interdire il rientro in servizio (relazione p.a. 1 marzo 2014, pp. 1-3);

- che in relazione a tali episodi egli ha presentato istanza, in corso di esame, per il riconoscimento della causa di servizio (ibidem);

- che nelle more egli è stato collocato in aspettativa, con diritto al trattamento economico fisso e continuativo (ibidem, p. 3 § f), in attesa di sapere se egli potrà essere riammesso in servizio in posizione compatibile con le sue accertate condizioni di salute, ovvero sarà fatto transitare nell’impiego civile (ibidem, p. 5);

- che pertanto il ricorrente stesso ha impugnato il provvedimento della Commissione medica di II istanza di cui meglio in epigrafe, da cui risulta invece la sua non idoneità al servizio attivo precedentemente svolto;

- che il provvedimento in questione gli è stato reso noto in due momenti. Il 26 giugno 2013, il giorno stesso, quindi, della visita, M. N. ha ricevuto copia di un documento intestato “Commissione medica di II istanza – Comunicazione relativa al giudizio sull’idoneità del dipendente” che lo qualifica “permanentemente non idoneo al servizio militare in modo parziale per l’infermità n° 1 del giudizio diagnostico” (allegato F relazione 14 febbraio 2014 amministrazione). Il successivo 5 ottobre 2013, lo stesso N… si è invece visto notificare il verbale …/13, formato dalla Commissione lo stesso 26 giugno 2013, con la diagnosi compiutamente esposta (allegato G relazione 14 febbraio 2014 amministrazione, copia verbale …; doc. 25 ricorrente, copia relata di notifica);

- che a fronte di ciò l’amministrazione a p. 3 della relazione 14 febbraio 2014 ha eccepito l’irricevibilità del ricorso, pacificamente notificato il 3 dicembre 2013, perché tardivo rispetto alla notifica dell’atto avvenuta il 26 giugno 2013;

- che l’eccezione è fondata e va accolta. In termini generali, per tutte C.d.S. sez. III 28 novembre 2013 n°5698, conoscenza dell’atto amministrativo idonea a far decorrere il termine perentorio per impugnarlo è quella che comprende l’Autorità emanante, gli estremi dell’atto, il dispositivo di esso ed il suo contenuto lesivo: a tale ultimo proposito, l’interessato deve poter rendersi conto che si trova davanti ad un provvedimento che lo pregiudica. Nel caso di specie, il documento notificato il 26 giugno 2013, tra l’altro munito di clausola di ricorribilità, conteneva senz’altro indicazione dell’autorità, degli estremi dell’atto e del dispositivo, il giudizio di non idoneità; deve ritenersi contenesse anche la comunicazione del contenuto lesivo, Infatti il pur sintetico riferimento alla “infermità n° 1 del giudizio diagnostico” era sufficiente perché l’interessato, cui ovviamente erano ben note le proprie condizioni, capisse perché era stato dichiarato non idoneo, tenendo poi presente che nessun incertezza sul tipo di patologia in discussione vi era mai stata;

- che pertanto si deve decidere cosi come in dispositivo;

- che le spese di giudizio si possono compensare, data la particolarità della fattispecie;

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere
Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/07/2014

Re: C.M.O. SECONDA ISTANZA

Inviato: lun lug 21, 2014 12:05 am
da ema
Grazie di tutto!
Il ns. Avvocato Carta, contrariamente ai suoi interessi, mi ha detto che non se la sente di "rubarmi" 2000 e rotti euro per un ricorso al TAR che, quand'anche definito favorevolmente, sarà risolto quando io sarò già in pensione.
Aggiungo i particolari, che ritengo di pubblico interesse:
Un'eventuale riforma sarebbe ininfluente per la pensione privilegiata, che si ottiene invece con l'aggravamento delle lesioni dipendenti da c.s..
Un grazie all'Avv. Carta, non solo per i 2000 e rotti euro che un altro avvocato non avrebbe esitato a farmi spendere, ma soprattutto per l'ulteriore percorso emotivo e stressante che mi ha evitato.
Sono rassegnato, riprenderò servizio con il mio polso disastrato e speriamo che non vi siano conseguenze in questi 10 mesi che mi restano!
Saluti a tutti e in particolare al ns. competente e onesto Avvocato.

Re: C.M.O. SECONDA ISTANZA

Inviato: lun lug 21, 2014 10:11 am
da panorama
Con questa sentenza del 30/04/2014 "non definitiva" per "alcune cose", fa capire cmq.:

- il valore del giudizio medico della CMO1 e della CMO2;
- chiarisce i tempi per i ricorsi in appello e per che cosa si occupa la CMO2;
- chiarisce sulla competenza del Tar se uno è stato già congedato.

Quindi vi invito ha leggere il tutto per comprendere la validità degli atti e i relativi giudizi espressi dalla CMO1 e CMO2.

Se vi trovate nelle citate condizioni sappiate come comportarvi.
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30/04/2014 201401120 Sentenza 1

N. 01120/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01023/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 1023 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. N. Z., con domicilio eletto presso l’avv.to I. S. in Milano, Corso di Porta Vittoria, n. 32

contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, COMANDO LOGISTICO A.M. DI MILANO - SERVIZIO SANITARIO - COMMISSIONE MEDICA DI SECONDA ISTANZA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia n. 1

per l’annullamento:
- del provvedimento port.N.CL-CM2MI/…. datato 30.1.2013 del Comando Logistico A.M. -Servizio Sanitario - con il quale la Commissione di seconda istanza ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente dichiarandosi non competente, nonché del presupposto verbale del dipartimento di medicina legale tipo A di Padova modello Bl/B - N ACMO III… (nella parte in cui stabilisce che le patologie in valutazione per dipendenza da cause di servizio nel medesimo verbale non sono tali da determinare l’inidoneità del sig. -OMISSIS- al servizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2014 il dott. Dario Simeoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I. Con ricorso depositato in data 26 aprile 2014, il sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento in epigrafe deducendo: - di aver lavorato dal 1/10/1998 al 2/12/2011 alle dipendenze della Guardia di Finanza, con il grado di finanziere scelto; - che, in data 2/2/2011 la Commissione medica ospedaliera di La Spezia aveva diagnosticato un “disturbo della personalità NAS” per il quale era stato ritenuto permanentemente non idoneo al servizio militare a decorrere dal 2 dicembre 2011; - di aver presentato ricorso presso la Commissione Medica di II istanza presso il Comando logistico A.R. Servizio Sanitario di Milano, competente per territorio, la quale (con il verbale del 9 febbraio 2012) aveva confermato la precedente valutazione, considerando il sig. -OMISSIS- “permanentemente non idoneo al servizio d’istituto nella Guardia di Finanza in modo assoluto. Il giudizio scaturisce in modo esclusivo dall’infermità del giudizio diagnostico”; - che avverso tale giudizio aveva presentato ricorso giurisdizionale al fine di ottenere l’annullamento del giudizio di inidoneità formulato nei suoi confronti con il suddetto processo verbale; - che, nel frattempo, con domanda presentata in data 5/12/2011 e successiva integrazione in data 11/01/12, aveva richiesto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio per ulteriori infermità (quali: OMISSIS); - che la Commissione medica presso il Dipartimento militare di medicina legale tipo A di Padova, aveva ritenuto il ricorrente “non idoneo permanentemente al s.m.i ed al servizio di Istituto nella G.D.F. come da verbale in data 09/2/2012 della Commissione medica di 2a istanza di Milano per disturbo della personalità NAS”, aggiungendo che “le patologie in valutazione per la causa di servizio, l’E.I. e la P.P.0, non determinano una inidoneità al servizio”; - che avverso tale verbale aveva presentato ricorso in via gerarchica ai sensi dell’art. 19, comma 4 del d.p.r. 461/2001 e dell’art. 5 della L. 416/1926, chiedendo il riesame della valutazione; - che il Comando Logistico A.M. Servizio Sanitario - Commissione medica di II istanza, con il provvedimento del 30/1/2013, meglio identificato in epigrafe, sostenendo che “questa commissione medica si occupa di personale in servizio ed in relazione ai ricorsi riguardanti limitatamente l’idoneità o l’inidoneità al servizio” aveva respinto il ricorso “in quanto non di competenza dello scrivente”. Tanto premesso, l’istante ha chiesto disporsi: - la riunione del procedimento con quello pendente con n.r.g. 1299/2012; - l’annullamento del provvedimento impugnato; - in via istruttoria, l’espletamento di verificazione o CTU medico legale, per accertare che le patologie lamentate dal sig. -OMISSIS-, da sole o in concorso tra loro siano tali da determinare l’inidoneità al servizio, in via prevalente rispetto al comunque contestato disturbo di personalità NAS.

I.1. Con ordinanza 15 ottobre 2013 n. 2304, la Sezione: “Lette le richieste istruttorie formulate in ricorso; ritenuto, tuttavia, che la causa appare già matura per la decisione, non necessitando di alcun ulteriore approfondimento sul fatto; ritenuto che non sussistono i presupposti per la riunione del presente ricorso a quello NRG 1299/2012”; tanto premesso, ha rinviato all’udienza pubblica del 26.3.2014.

I.2. Sul contraddittorio così instauratosi, la causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva all’odierna udienza. Di seguito le motivazioni rese nella forma redazionale semplificata di cui all’art. 74 c.p.a.

II. In via preliminare, l’eccezione pregiudiziale di incompetenza per territorio del TAR Lombardia in favore del TAR Liguria non può essere accolta.

II.1. Ricorda il Collegio che, con riguardo al precedente ricorso NRG 1299/2012 pure instaurato dall’odierno ricorrente, la Sezione (all’esito della camera di consiglio del 9 ottobre 2013) ha rilevato l’incompetenza per territorio del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, in favore del Tribunale Amministrativo della Liguria, motivando: “che la controversia involge la materia del pubblico impiego; che, pacificamente, il ricorrente, all’epoca dell’adozione dell’atto impugnato, era in servizio in Liguria”.

II.2. Sennonché nel presente giudizio non ricorrono i medesimi presupposti per fare applicazione del criterio di cui all’art. 13, comma 2, c.p.a. Il ricorrente, infatti, non era in servizio al momento della presentazione dell’istanza in quanto già collocato in congedo. Occorre, dunque, richiamare la giurisprudenza secondo cui “per i pubblici dipendenti cessati dal servizio, non si applica, ai fini della competenza territoriale, il criterio della sede di servizio” (Cfr. Consiglio di Stato, VI, n. 4439/2003; Cons. Stato, IV, n. 219/95), la quale non sembra superata dai criteri di competenza territoriale enunciati nel codice del processo amministrativo. Ne consegue la competenza territoriale di questo Tribunale, in quanto l’atto impugnato è stato emesso dalla Commissione medica di II istanza avente sede in Milano.

III. Ancora in via pregiudiziale, la difesa erariale eccepisce l’inammissibilità del ricorso, in quanto il ricorrente avrebbe impugnato un atto endoprocedimentale, ossia il verbale del Dipartimento Militare di medicina Legale tipo A di Padova, del 31 ottobre 2012, il quale costituirebbe una fase di una procedura non ancora conclusa, i cui esiti non sarebbero definiti e pertanto, non essendo immediatamente lesivo della sfera giuridica del soggetto, non sarebbe suscettibile di immediata contestazione. A questa stregua, si aggiunge, l’interessato avrebbe dovuto attendere la notifica del provvedimento finale da parte dell’amministrazione, con il quale, riprendendo il parere del Comitato per la verifica delle cause di servizio, organo preposto per il riconoscimento delle infermità da ciò dipendenti, si sarebbe concluso l’iter procedimentale in oggetto, e successivamente procedere alla sue sola impugnazione.

III.1. Tuttavia, come correttamente replicato dall’istante, il presente giudizio non verte sul riconoscimento della causa di servizio, bensì sull’incidenza delle patologie di cui soffre il ricorrente sulla dichiarata inidoneità al servizio. In sostanza, ci si lamenta del fatto che, a parere della Commissione medica di prima istanza, le ulteriori patologie lamentate dal sig. -OMISSIS- non sarebbero così gravi da determinare l’inidoneità al servizio, la quale sarebbe causata invece esclusivamente dal disturbo di personalità non altrimenti specificato (di cui il ricorrente, nel ricorso NRG 1299/2012, contestava l’esistenza e l’intensità).

III.2. Sul punto, gli artt. 193 e 198 del codice militare (d.lgs. 66/2010) stabiliscono che le Commissioni mediche ospedaliere di prima istanza effettuano la diagnosi della infermità o lesione ed esprimono il giudizio di idoneità al servizio del militare; l’art. 194 stabilisce che le Commissioni mediche di seconda istanza, esaminano i ricorsi presentati nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione medica di prima istanza. Ai sensi poi dell’art. 19, comma 4 del D.P.R. n. 461/2001: “L’articolo 5, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1926, n. 416, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, resta applicabile limitatamente alla procedura di accertamento di idoneità al servizio; il termine per la presentazione del ricorso è in tal caso fissato in dieci giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione medica”. In ragione di ciò, essendo il parere della Commissione medica di seconda istanza decisivo ai fini dell’accertamento della cause di inidoneità al servizio (5 della 1. 11/03/1926, n. 416), deve ritenersi configurata la lesione attuale della sfera giuridica del ricorrente e radicato il suo interesse a ricorrere.

IV. Disattese le suesposte eccezioni possono ora esaminarsi i motivi di ricorso.

V. In prima battuta l’istante lamenta il fatto che la Commissione abbia respinto il ricorso, dichiarando la propria incompetenza, senza però né individuare né trasmettere il ricorso all’organo competente. Ciò configurerebbe, a suo dire, l’annullamento dell’atto per violazione dell’art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, ai sensi del quale i ricorsi gerarchici rivolti ad organo incompetente non sono da dichiarare inammissibili, ma vanno trasmessi di ufficio all'organo competente per la decisione.

V.1. In senso contrario, ritiene il Collegio che la violazione suddetta non ridonda di per sé nell’illegittimità del provvedimento, bensì comporta esclusivamente che, non essendo intervenuta alcuna decisione in merito al ricorso, lo stesso deve intendersi respinto (ai sensi dell’art. 6 del richiamato d.p.r., essendo decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso). L’unica conseguenza, in definitiva, è quella per cui il ricorso deve considerarsi proposto avverso l’originario provvedimento.

VI. Le ulteriori censure hanno carattere procedimentale. Si deduce, in particolare: - la violazione dei principi di buona fede e correttezza per essere stato tratto in errore in merito all’organo cui presentare il ricorso avverso il giudizio di inidoneità; - la violazione dell’art. 7 e dell’art. 10 bis della Legge n. 241/90; - il difetto di istruttoria, stante la mancata acquisizione da parte della Commissione di tutta la documentazione necessaria, come prescritto dall’art. 5 del d.P.R. n. 461 del 2001 (e più in generale dall’art. 6, comma 1, lettera b), della L. n. 241/90).

VI.1. Orbene, ritiene il Collegio che la controversia in esame involga posizioni di diritto soggettivo al riconoscimento di emolumenti previdenziali ancora devolute, pure a seguito della c.d. “privatizzazione” del pubblico impiego, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in forza della “riserva soggettiva” avente ad oggetto le controversie di lavoro del personale in regime di diritto pubblico (cfr. art. 3 e 63 testo unico n. 165 del 2001). Difatti, i requisiti di fattispecie necessari e sufficienti al riconoscimento della pretesa azionata, al pari di quanto ritenuto dalla costante giurisprudenza del giudice del lavoro riferita a tutte le prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate dalla pubblica amministrazione, sono previsti direttamente dalla legge, residuando in capo alla pubblica amministrazione soltanto un’attività ricognitiva dei suoi presupposti, anche qualora il loro accertamento richieda un giudizio di carattere tecnico (Tar Lombardia n. 976/2013). La piana lettura del ricorso, del resto, rende evidente che, al di là della impostazione impugnatoria e della formula terminativa in termini caducatori delle conclusioni, giustificata dalla necessità di uniformarsi allo strumentario concettuale tradizionalmente adoperato dalla giurisprudenza amministrativa, la pretesa sostanziale del ricorrente è volta all’accertamento della dipendenza dell’inidoneità al servizio da specifiche patologie, la cui portata eziologica è esclusa dal datore di lavoro pubblico. A questa stregua, vertendo il presente giudizio “sul rapporto”, non potrebbero avere alcuna autonoma portata satisfattoria i dedotti vizi (prettamente strumentali) incentrati sulle garanzie partecipative. Essi, in definitiva, restano assorbiti dall’accertamento conclusivo della pretesa.

VII. Venendo ora alle censure sostanziali, il ricorrente afferma che i provvedimenti impugnati risulterebbero viziati per palese travisamento dei fatti e manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti. Proprio in ordine al mancato riconoscimento delle patologie lamentate dal sig. -OMISSIS- (OMISSIS), che concorrono in via prevalente alla determinazione dell'inidoneità dello stesso al servizio, si innesta la richiesta istruttoria di CTU.

VII.1. Sennonché la lettura del ricorso non contiene la chiara esplicitazione di quali siano i benefici di legge che il ricorrente ritiene collegati all’accertamento di fatto in questione. Premesso che il processo può essere utilizzato solo a tutela di pretese giuridiche sostanziali e deve concludersi (salvo casi eccezionali) con l’affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare, la richiesta del mero accertamento dell’origine “lavorativa” delle patologie dedotte in ricorso, poiché non suscettibile di accertamento con efficacia di giudicato, si presta alla censura di inammissibilità. Trattandosi, tuttavia, di questione rilevata d’ufficio, ritiene il Collegio sia doveroso riconvocare la parte in udienza perché possa prendere posizione sul punto (ai sensi dell’art. 73, comma 3. c.p.a.), eventualmente verificando in quella sede la possibilità di una precisazione della domanda sul punto.

VIII. Spese al definitivo.

P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sez. I), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- respinge le eccezioni pregiudiziali di cui ai punti II e III della motivazione;
- respinge i motivi di ricorso di cui ai punti V e VI della motivazione;

- rinvia, per l’esame degli ulteriori motivi, all’udienza pubblica del 9.07.2014.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Dario Simeoli, Primo Referendario, Estensore
Angelo Fanizza, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/04/2014

Re: C.M.O. SECONDA ISTANZA

Inviato: gio lug 24, 2014 11:36 am
da ema
Grazie Panorama! I tuoi post sono sempre di grande interesse.
Ora devo decidere se tornare al lavoro di rdm o arrivare alla pensione (maggio 2015) fra ferie e malattia, soluzione peraltro consigliatami dai medici della 2^ istanza.
Peccato, avrei preferito chiudere più dignitosamente la carriera.
Saluti!

Re: C.M.O. SECONDA ISTANZA

Inviato: gio lug 24, 2014 12:05 pm
da pietro17
Non capisco come possa una 2^ istanza consigliarti "tra ferie e malattia" quando, loro stessi, ti hanno fatto idoneo.
Misteri del potere.

Un grosso in bocca al lupo e, penso che come stanno le cose la tua carriera l'hai conclusa più che dignitosamente.

Saluti.

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Re: C.M.O. SECONDA ISTANZA

Inviato: gio lug 24, 2014 3:55 pm
da ema
Vedi Pietro17, da quanto ho capito LORO hanno un budget da rispettare, meno riformano e più sono bravi!
Grazie cmq delle parole di conforto.

Re: C.M.O. SECONDA ISTANZA

Inviato: gio lug 24, 2014 10:46 pm
da pietro17
OK. Perfettamente d'accordo con sto SCHIFO cha stiamo passando, ma se ti davano altri sessanta gg, ad esempio, che gli cambiava? Se ti fanno sforare, sempre per esempio, che gli cambiava?
È questo che fa inca....... tutti noi. Quando, alla fine, scopriamo anche che non sono, o quanto meno, per quanto mi riguarda, non li considerò medici.

Saluti.

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