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Modulo interdipendenza

Inviato: gio mag 01, 2014 9:46 am
da giù65
Innazitutto un saluto a tutti gli iscritti del forum...il mio quesito è il seguente....esiste un modulo per presentare una domanda di interdipendenza di una malattia già riconosciuta?, ovvero sono stato di recente a visita presso la cmo di Milano per un aggravamento, tuttavia l'istanz non è andata a buon fine, pertanto mi è stato consigliato di procedere con l'interdipendenza, giacchè a seguito della malattia riconbosciuta sono affetto da altri tipi di patologie. Quindi rinnovo la domanda...esiste un modulo di interdipendenza? poichè sul nostro portale Leonardo non sono riuscito a trovare nulla. Ringrazio anticipatamente chi può darmi la giusta dritta. Un saluto a tutti e buon I° Maggio....

Re: Modulo interdipendenza

Inviato: gio mag 01, 2014 4:07 pm
da christian71
Salve giù65, io (appartenente alla P.S.) ho utilizzato il fac-simile che ti ho allegato quì sotto (penso che possa essere utilizzato anche da appartenenti all'Arma):
Fac-Simile - Domanda Aggravamento-interdipendenza.doc
In alternativa potrai utilizzare apposita modulistica che puoi trovare nelle ultime pagine dell'allegato qui sotto:
_Cause_di_Servizio.pdf
Per completezza di informazioni però ti consiglio di confrontare il contenuto del mio precedete allegato (aggiornato a l 2009) con quello postato dall'utente "iosonoquì" nell'argomento che troverai nel link qui sotto (aggiornato al 2011):

http://forum.grnet.it/carabinieri-f43/i ... tml#p83197" onclick="window.open(this.href);return false;

praticamente dovrebbe contenere quanto ho allegato io ma con la normativa aggiornata al 2011 solo che non comprende anche la modulistica di cui sopra...

Saluti
Christian

Re: Modulo interdipendenza

Inviato: gio mag 01, 2014 4:33 pm
da giù65
Ti ringrazio Christian per la fattiva collaborazione...l'ho visionato e dovrebbe andare bene anke per noi carabinieri...
Saluti....

Re: R: Modulo interdipendenza

Inviato: gio mag 01, 2014 4:52 pm
da christian71
giù65 ha scritto:Ti ringrazio Christian per la fattiva collaborazione...l'ho visionato e dovrebbe andare bene anke per noi carabinieri...
Saluti....
Di nulla, mi fa piacere sapere di esserti stato utile…

Saluti
Christian

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Re: Modulo interdipendenza

Inviato: mer apr 19, 2017 8:55 am
da panorama
Ricorso Accolto,
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il predetto chiedeva:

- il riconoscimento dell’aggravamento dell’infermità “gastrite”, per la quale già godeva della pensione privilegiata di 6° cat. a vita dal 23 marzo 1989 (per cumulo con “spondiloartrosi diffusa con discopatia C6-C7”);

- il riconoscimento del nesso di interdipendenza tra l’infermità “neoplasia gastrica intestinale”, per la quale era stato sottoposto a intervento chirurgico in data 14 agosto 2003, e la predetta “gastrite”;

- infine, “la relativa pensione privilegiata”.

LA CORTE dei CONTI 2^ Sezione d'Appello scrive:

1) - ad avviso di questo Collegio, la decisione impugnata ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso non già in quanto ha declinato la giurisdizione della Corte dei conti, bensì in quanto ha ritenuto che il provvedimento impugnato non sostanziasse una pronuncia sulla pretesa pensionistica del dante causa, diretta ad ottenere un più favorevole trattamento di pensione rispetto a quello di 6° cat. in godimento, ai sensi dell’art. 71 lett.b) del r.d. n.1038 del 1933, essendo circoscritto al solo diniego dell’interdipendenza.

2) - Corrobora tale interpretazione l’affermazione conclusiva della parte motivazionale: “In assenza conseguentemente di una previa pronuncia dell’Amministrazione il ricorso si appalesa inammissibile ai sensi dell’art. 71 del R.D. 12 luglio 1933 n.1214 (recte n.1038 del 1933)”.

3) - Orbene, nella concreta fattispecie, poiché nell’istanza del 13 ottobre 2003, il dante causa aveva chiesto espressamente la più favorevole pensione privilegiata per effetto del riconoscimento del nesso d’interdipendenza, il provvedimento impugnato, nell’aderire al parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio del 22 novembre 2005, ha implicitamente negato detta interdipendenza quale presupposto per ottenere il migliore trattamento pensionistico chiesto dal sig. M..

4) -Pertanto, la sentenza erroneamente ha ritenuto che mancasse una previa “pronuncia”, ex art.71, lett.b), statuizione che le eredi M. contestano, sia pure unitamente alla questione di giurisdizione.

Cmq. leggete il tutto qui sotto, per una attenta valutazione dei fatti.
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SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 30 23/01/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 30 2017 PENSIONI 23/01/2017



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:
dott. Luciano Calamaro Presidente
dott.ssa Angela Silveri Consigliere
dott.ssa Daniela Acanfora Consigliere-rel.
dott. Marco Smiroldo Consigliere
dott.ssa Alessandra Sanguigni Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d’appello iscritto al n. 40384 del ruolo generale, depositato in data 19 aprile 2011 dai sigg. S. F., nata il Omissis a Omissis, M. M. A., nata il Omissis a Roma, in qualità di eredi del sig. M. G., rappresentate e difese dall’avv. Giulio Guarnacci ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, via Zara n.13.

contro
il MINISTERO DELLA DIFESA – non costituito -

avverso

la sentenza emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio n.671/10, depositata in data 23 marzo 2010.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Uditi, nell’udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2016 il relatore cons. Acanfora e l’avv. Guarnacci per le appellanti.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Le odierni appellanti, in qualità di eredi del sig. G. M., appuntato dei Carabinieri in congedo , deceduto in data Omissis, impugnavano innanzi alla sezione giurisdizionale di primo grado il decreto del Ministero della Difesa n.18, datato 30 ottobre 2006 con cui era stata respinta la domanda prodotta dal dante causa, in data 13 ottobre 2003.

Con detta istanza il predetto chiedeva:

- il riconoscimento dell’aggravamento dell’infermità “gastrite”, per la quale già godeva della pensione privilegiata di 6° cat. a vita dal 23 marzo 1989 (per cumulo con “spondiloartrosi diffusa con discopatia C6-C7”);

- il riconoscimento del nesso di interdipendenza tra l’infermità “neoplasia gastrica intestinale”, per la quale era stato sottoposto a intervento chirurgico in data 14 agosto 2003, e la predetta “gastrite”;

- infine, “la relativa pensione privilegiata”.

Nelle conclusioni del ricorso le eredi M. chiedevano il riconoscimento del trattamento pensionistico diretto di 1° cat. fino alla data del decesso e, successivamente, la pensione indiretta in favore della vedova, oltre arretrati ed accessori di legge.

Il giudice di prime cure ha osservato, anzitutto che il provvedimento, emesso ai sensi del d.P.R. n.461 del 2001, era impugnabile esclusivamente innanzi al TAR ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Nel contempo, ha poi preso atto della circostanza che non risultava “alcuna successiva istanza rivolta all’Amministrazione e tendente ad ottenere un provvedimento circa la modifica del trattamento pensionistico privilegiato“ per cui ne ha inferito che “In assenza conseguentemente di una previa pronuncia dell’Amministrazione il ricorso si appalesa inammissibile ai sensi dell’art. 71 del R.D. 12 luglio 1934 n.1214 (recte r.d. 13 agosto 1933 n.1038)” (pag.4).

Con l’odierno ricorso in appello, ritualmente e tempestivamente notificato al Ministero della Difesa, nel domicilio legale presso l’Avvocatura generale dello Stato, in data 4 aprile 2011, le eredi M. hanno impugnato la decisione, col patrocinio dell’avv. Giulio Guarnacci, osservando che la motivazione della sentenza è errata su un punto decisivo della controversia in quanto non ha considerato che l’istanza prodotta dal dante causa in data 10 ottobre 2003 era tesa ad ottenere il riconoscimento della interdipendenza al fine della pensione privilegiata, come si evince dal chiaro tenore letterale della stessa, per cui, sulla base del petitum sostanziale, rientrava pienamente nella giurisdizione di questa Corte dei conti.

Inoltre, affermano che non risponde al vero che non vi è stata una previa pronuncia dell’Amministrazione sulla domanda, per cui il ricorso sarebbe inammissibile in applicazione dell’art. 71, lett.b), del r.d. n.1038 del 1933.

In conclusione chiedono che, in integrale riforma della sentenza impugnata, vengano accolte le conclusioni rassegnate in primo grado, con vittoria di spese ed onorari del giudizio.

Il decreto presidenziale di fissazione dell’odierna udienza di discussione è stato ritualmente e tempestivamente notificato al Ministero della Difesa, nel domicilio legale presso l’Avvocatura generale dello Stato, in data 8 settembre 2016.

L’Amministrazione è rimasta contumace.

Nella pubblica udienza odierna l’avv. Guarnacci si è riportato all’appello, ribadendo l’erroneità della sentenza ed ha insistito affinchè venga accolto; in via gradata, ha chiesto la rimessione degli atti alla Sezione di primo grado.

La causa è passata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre premettere che, nel rito del lavoro, la prevalenza del dispositivo sulla motivazione è circoscritta alle ipotesi in cui vi sia contrasto tra le due parti della pronuncia, mentre, ove l'incompatibilità manchi, la portata precettiva della pronuncia va individuata integrando il dispositivo con la motivazione medesima (in terminis, Cass. Sez. L. n.12481 del 2016).

Tanto premesso, ad avviso di questo Collegio, la decisione impugnata ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso non già in quanto ha declinato la giurisdizione della Corte dei conti, bensì in quanto ha ritenuto che il provvedimento impugnato non sostanziasse una pronuncia sulla pretesa pensionistica del dante causa, diretta ad ottenere un più favorevole trattamento di pensione rispetto a quello di 6° cat. in godimento, ai sensi dell’art. 71 lett.b) del r.d. n.1038 del 1933, essendo circoscritto al solo diniego dell’interdipendenza.

Corrobora tale interpretazione l’affermazione conclusiva della parte motivazionale: “In assenza conseguentemente di una previa pronuncia dell’Amministrazione il ricorso si appalesa inammissibile ai sensi dell’art. 71 del R.D. 12 luglio 1933 n.1214 (recte n.1038 del 1933)”.

Dispone l’art. 71 in questione (il cui contenuto è stato peraltro trasfuso nell’art.153, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n.174 del 2016 recante il nuovo codice della giustizia contabile) che: “I ricorsi in materia di pensioni, assegni od indennità non sono ammessi, ….quando: … b) si propongano domande sulle quali non siasi provveduto in sede amministrativa”.

La ratio della predetta disposizione, va individuata nell’esigenza, a scopo deflattivo, di evitare che la tutela giurisdizionale sia azionata prima ancora che l'amministrazione sia stata posta in grado di valutare la sussistenza dei presupposti del diritto alla prestazione previdenziale pretesa.

Pertanto, al fine di contemperarne la sua vigenza con la natura della giurisdizione sulle pensioni attribuita alla Corte dei conti, piena sul rapporto e non di annullamento dell’atto, il Collegio ritiene che siano giudizialmente azionabili le pretese, dunque i relativi ricorsi ammissibili, che, pur in mancanza di una espressa pronuncia amministrativa di diniego, siano state però “precedute da una valutazione dell’Amministrazione”, anche nella forma del diniego implicito (per il quale peraltro la nuova disposizione procedurale, applicabile ai giudizi di primo grado in corso alla sua entrata in vigore, richiede però che sia trascorso “il termine di legge dalla notificazione all’amministrazione di un formale atto di diffida ad adempiere”).

Invero, diversamente opinando, “non si tratterebbe più di norma diretta a perseguire l’economia processuale, bensì di disposizione volta ad aggravare la posizione del privato imponendo inutili formalismi” (Sez. II appello n.849/2016).

Nel caso in esame, va rilevato che il d.P.R. n.461 del 2001 (recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata e dell’equo indennizzo), applicabile ratione temporis al procedimento di cui è causa, ha attribuito al Comitato di verifica per le cause di servizio la competenza ad accertare “la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione” (art.11), stabilendo nel contempo che “il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio” (art.12).

Orbene, nella concreta fattispecie, poiché nell’istanza del 13 ottobre 2003, il dante causa aveva chiesto espressamente la più favorevole pensione privilegiata per effetto del riconoscimento del nesso d’interdipendenza, il provvedimento impugnato, nell’aderire al parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio del 22 novembre 2005, ha implicitamente negato detta interdipendenza quale presupposto per ottenere il migliore trattamento pensionistico chiesto dal sig. M..

Pertanto, la sentenza erroneamente ha ritenuto che mancasse una previa “pronuncia”, ex art.71, lett.b), statuizione che le eredi M. contestano, sia pure unitamente alla questione di giurisdizione.
In conclusione, il gravame è fondato, dovendosi escludere che nella specie sussistessero i presupposti previsti dalla succitata disposizione, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Pertanto, questo Collegio, in integrale riforma della gravata pronuncia, dichiara ammissibile il ricorso di primo grado e per l’effetto, ai sensi dell’art.105, comma 1, del succitato r.d. n.1038 del 1933, ancora applicabile a questo giudizio ratione temporis (oggi trasfuso, nell’art.199 del decreto legislativo n.174 del 2016), deve rimettere gli atti alla Sezione di primo grado affinchè si pronunci nel merito della controversia.
Anche la pronuncia sulle spese di questo grado di giudizio è rimessa al primo grado.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis

ACCOGLIE l’appello e per l’effetto:

ANNULLA la sentenza emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio n.671/10, depositata in data 23 marzo 2010.

RINVIA gli atti alla Sezione giurisdizionale regionale laziale perché si pronunci nel merito della controversia, nonché sulle spese anche di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2016.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Daniela Acanfora) (Luciano Calamaro)
f.to Daniela Acanfora f.to Luciano Calamaro

DECRETO
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196,
DISPONE
che a cura della Segreteria sia apposta l’annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Roma, li 23 Gen. 2016


Il Presidente
(Luciano Calamaro)

f.to Luciano Calamaro

Depositato in Segreteria il 23 Gen. 2016

Il Dirigente
(Sabina Rago)
f.to Sabina Rago
In applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, li 23 Gen. 2016

Il Dirigente
(Sabina Rago)
f.to Sabina Rago