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Re: Informazione riforma

Inviato: mer nov 10, 2010 10:11 pm
da serraciro
Roberto
Tutti i titolari di assegno di incollocabilità,hanno la pensione privilegiata di 1^ categoria,come risulta da decreto del Ministero registrato alla Corte dei conti-
Hai qualche legge di riferimento,che dice che compete ? Io ho guardato sul sito delle agenzie delle entrate, e non parla di invalidi di servizio e di guerra di 1^ categoria- Anche se la circolare dell'INPDAP nr,36 del 9-7-2010,dice che ai sensi della legge 448/98 all'art.38 comma 5,stabilisce che gli invalidi di guerra e i soggetti assimiliati di cui all'art.14 del testo unico approvato con D.P.R.915/78,sono considerate persone con handicap grave per gli effetti dell'art.3 della legge 5.2.1992 nr.104-

Sono giorni che navigo nei siti dei disabili,ma non trovo alcun riferimento agli invalidi di servizio di 1^ categoria,per il pagamento dell'iva al 4%

Vedi se hai qualche riferimento cortesemte-

grazie Ciro

Re: Informazione riforma

Inviato: gio nov 11, 2010 8:19 am
da Roberto Mandarino
Caro Ciro,

i titolari di assegno di icollocabilità hanno diritto ad una pensione privilegiata che di un importo pari alla differenza tra la pensione privilegiata tabellare relativa alla categoria tabellare assegnata e quella di prima categoria più l'assegno di superinvalidità (non hanno esattamente la pensione privilegiata di prima categoria).

Allego una guida dell' Agenzia delle Entrate, questa nelle prime pagine indica ai portatori di grave handicap le modalità per poter accedere ai benefici fiscali per l'acquisto di autovetture.Inoltre a pag.17 informa che i grandi invalidi di guerra ed equiparati (che per legge sono i grandi invalidi di servizio), sono considerati invalidi con handicap grave, quindi con tutti i benefici che ne derivano.

Saluti Roberto

Re: Informazione riforma

Inviato: gio nov 11, 2010 9:16 am
da serraciro
Caro Roberto
ti ringrazio dell'allegato,ma volevo dirti io ho una dichiarazione del Ministero dell'Interno,la quale attesta :
Visto il verbale della ASL di Padova,,ha ritenuto che per "la natura e il grado delle infermità di cui e affetto il signor SERRA Ciro.riconosciute dipendenti da causa di servizio,sono di pregiudizio alla salute o all'incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti"-
Che si e provveduto ad attribuire l'assegno di incollocabilità-
Ai sensi dell'art.12 della legge 9/80 il Signor SERRA dal 1.2.2009 al 31-1-2013,è pertanto assimilato a tutti gli effetti agli invalidi ascritti alla prima categoria.
Si rilascia la presente dichuiarazione a richiesta dell'interessato,per gli usi consentiti dalla legge- Firmato il Direttore della Divisione-
Secondo te con questa dichiarazione ministeriale ho diritto al pagamento dell'iva al 4%-
Ti ringrazio

Ciro

Re: Informazione riforma

Inviato: gio nov 11, 2010 11:20 am
da Roberto Mandarino
Credo che alla luce delle leggi citate nel Decreto Ministeriale puoi rientrare in tali benefici.

Saluti Roberto Mandarino

Re: Informazione riforma

Inviato: gio nov 11, 2010 12:36 pm
da serraciro
Grazie Roberto-
Io ne ero convinto,ma sai quattro occhi vedono meglio di due-Comunque mi ha anche risposto L'agenzia delle entrate,la quale contattata telefonicamenta,mi ha confermato che compete l'iva al 4% per l'acquisto dell'autovettura-E di portare al concessionario oltre la dichiarazione e il decreto di pensione,anche la linea guida quella da te allegata,onde evitare problematica per l'interpretazione della norma-

Garzie ancora
Ciro

Re: ASSEGNO INCOLLOCABILITA'

Inviato: sab mar 17, 2012 12:52 pm
da peppi56
salve, sono un brig. c. GdF, in pensione dal 2004. comunico il mio caso riguardo l'argomento, che purtroppo non si è ancora concluso. Qualche anno fa sono venuto a sapere tramite web dell’esistenza del l’assegno di incollocabilità, siccome credo di avere i requisiti previsti dalla legge, In data 28 ottobre. 2010 ho inoltrato istanza, sia al Comando Generale che all'INPDAP, ho altre cause di servizio tra cui l'ipertensione arteriosa e a seguito di un’aggravamento, ho subito un intervento cardiochirurgico. Il c.c.p. mi ha assegnato la 4^ cat. Tab.A. nel frattempo sono stato riformato e collocato in "congedo assoluto", da un pò di tempo mi è stata assegnata la pensione privilegiata a vita. l'INPDAP l’11.11.2010 ha già risposto che non è compente in materia. In data 19.05.2011 l’Ufficio Trattamento Personale in quiescenza del Comando Gen. competente ha voluto sapere l'indirizzo dell' AUSL dove fruisco di assistenza sanitaria, In data 20 maggio 2011 ho inoltrato il tutto con posta prioritaria. E’ trascorsi oltre 7 mesi senza esito, Il 12 gen.2012 ho inviato un fax con l'indirizzo dell'ASL comunicato mesi addietro, nel caso si sarebbero perse le tracce. Dopo questa data, il più assoluto silenzio. E’ trascorso complessivamente un anno e mezzo, e non so se la mia pratica è stata evasa, che fine ha fatto? vi sembra normale questo silenzio distante anni luce? Chiedo: nel caso di una conclusione positiva, mi dovrebbero pagare gli arretrati?
Cordiali saluti, Giuseppe

Re: ASSEGNO INCOLLOCABILITA'

Inviato: sab mar 17, 2012 3:25 pm
da Dott.ssa Astore
senti il nostro legale lui sa tutto su queste cose.Cordialmente Lucia Astore

Re: ASSEGNO INCOLLOCABILITA'

Inviato: dom mar 18, 2012 8:26 pm
da RAMBO
Da quanto ne so, alla u.s.l. agli ex militari e simili, rilasciano il parere favorevole all'assegno di incollocabilità soltanto se i richiedenti hanno riportato a causa del servizio malattie socialmente pericolose (di norma si tratta di infermità mentali gravi).

Informati bene Ciao Rambo

Re: ASSEGNO INCOLLOCABILITA'

Inviato: dom ago 26, 2012 10:59 am
da panorama
DIRITTO

1) - L’art. 104 del d.P.R. 1092/1973 stabilisce che “ai mutilati ed agli invalidi per servizio con diritto a pensione o ad assegno privilegiati per minorazioni dalla seconda all’ottava categoria della tabella A … e che siano incollocabili ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di servizio, possano riuscire di pregiudizio alla salute od incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocabili, è attribuito, in aggiunta alla pensione o all’assegno e fin al compimento del sessantacinquesimo anno di età, un assegno di incollocabilità … (primo comma). Il trattamento di incollocabilità, previsto dai precedenti commi, è attribuito, sospeso o revocato, secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra” (ultimo comma).

2) - La disposizione testè richiamata stabilisce, dunque, i requisiti necessari per fruire dell’assegno di incollocabilità da parte dei soggetti titolari di pensione privilegiata dalla seconda all’ottava categoria. In primo luogo si prevede che ai fini della concessione dell’assegno si deve tener conto soltanto delle infermità che abbiano giustificato il trattamento di privilegio: la locuzione “invalidità di servizio” va, infatti, interpretata come invalidità causata dalle patologie riconosciute dipendenti da causa di servizio e compensate con la pensione privilegiata (dalla seconda alla ottava).

3) - Sono previsti, poi, alternativamente altri requisiti riferiti agli effetti delle suddette patologie pensionate: la natura ed il grado di queste devono essere tali da riuscire di possibile pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro ovvero alla sicurezza degli impianti. L’utilizzo della formula alternativa porta a concludere che, ai fini del diritto alla concessione dell’assegno in questione, non è richiesto che le invalidità di servizio siano tali da rendere possibile conseguenze pregiudizievoli sia per i soggetti che lavorino insieme all’invalido che per gli impianti ma è sufficiente che il teorico utilizzo del soggetto affetto dalle patologie invalidanti possa recare danno o alle persone o alle apparecchiature in genere.

Il resto potete leggerlo in sentenza della Corte dei Conti che ha Accolto il ricorso con i motivi ivi indicati circa il riconoscimento del beneficio.

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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LAZIO Sentenza 920 2011 Pensioni 15-06-2011


SENTENZA 920/2011


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

Il Giudice unico delle pensioni Cons, dr.ssa Giuseppina Maio, alla pubblica udienza del 25 maggio 2011, con l’assistenza del segretario, dr. Alessandro Vinicola;

Uditi l’avv. Alessandro Alemanno, per delega dell’avv. Angelo Fiore Tartaglia, difensore di parte attrice e il Mar. Aiut. Carmelo Bonvissuto in rappresentanza della Guardia di Finanza;

Visti gli atti e i documenti di causa;
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
Sul ricorso iscritto al n. 55828 del registro di segreteria della Sezione, prodotto dal sig. C. M., nato a OMISSIS (RC) il ……… 1957, elettivamente domiciliato in Roma, Via Alfredo Serranti, n. 49, presso lo studio dell’ avv. Angelo Fiore Tartaglia che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta delega a margine dell’atto introduttivo;

avverso
il Comando Generale della Guardia di Finanza;

FATTO
Con il provvedimento n. 11497 in data 9 marzo 2001 il Ministero delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, ha negato l’assegno di incollocabilità al sig. M..

Risulta in atti che, presentata in data 9 aprile 1998, l'istanza diretta ad ottenere la corresponsione dell'assegno di incollocabilità, il Collegio medico-legale presso l'Azienda Sanitaria Locale RM-H interpellato sulla sussistenza dei requisiti psico-fisici richiesti dalla legge per la concessione del suindicato assegno 
emise giudizio diagnostico di “Disturbo depressivo maggiore” e giudizio medico legale di inabilità in maniera assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, con la specificazione- che "Stante la patologia in diagnosi è da ritenersi di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti. Rivedibile marzo 2002".

Sottoposto nuovamente a visita neuropsichiatrica, in data 14 dicembre 2000 il Collegio Medico Legale presso il Ministero della Difesa, con nota n. 1532/2000 del 29 gennaio 2001, nel diagnosticare l'infermità "Sindrome depressivo ansiosa di grado marcato, con elementi fobici ed ipocondriaci di spiccata rilevanza a valenza psiconevrotica” ritenne che il Sig. C. M. non avesse diritto alla concessione dell'assegno di incollocabilità poichè “non portatore di patologie di entità tali da compromettere l'attenzione, la concentrazione, le facoltà cognitive nonché le funzioni simboliche (orientamento

spazio-temporale, facoltà mnesiche) indispensabili affinchè l'utilizzo proficuo della capacità lavorativa residua non sia di pregiudizio alla salute o all'incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti”.

E’ seguito il provvedimento impugnato con atto ricorsuale depositato in data 13 giugno 2001 in cui il sig. M. ha chiesto nel merito, l'annullamento del provvedimento negativo e di ogni altro atto presupposto e connesso, con conseguente riconoscimento di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto fino a quella dell'effettivo soddisfo; ha chiesto inoltre, in via istruttoria, un ulteriore visita medico-legale in ordine alla sussistenza dei requisiti che la legge prevede per il riconoscimento dell'assegno di incollocabilità

Chiamata la causa all’udienza del 2 aprile 2008 questa Sezione con ordinanza n. 158/09 ha disposto l’acquisizione di un parere del Collegio Medico Legale - Sezione speciale presso la Corte dei conti sull’esatta diagnosi delle infermità riscontrate alla data della visita collegiale di riferimento e sulla sussistenza delle condizioni per la concessione dell’ assegno di incolocabilità.

L’organo di consulenza ha depositato il parere in data 31 luglio 2009 ed ha emesso giudizio diagnostico di: “1) Gastroduodenite cronica; 2) Insufficienza venosa arti inferiori; 3) Sindrome depressivo ansiosa di grado marcato con elementi fobici ed ipocondriaci di spiccata rilevanza psiconevrotica; 4) Lieve discopatia L5 – S1; 5) Epatopatia ad impronta steatosica; 6) Spondilartrosi C5 –C7 con discopatia” ritenendole di entità tale da soddisfare i requisiti di legge per la concessione dell’assegno di incollocabilità.

DIRITTO
L’art. 104 del d.P.R. 1092/1973 stabilisce che “ai mutilati ed agli invalidi per servizio con diritto a pensione o ad assegno privilegiati per minorazioni dalla seconda all’ottava categoria della tabella A … e che siano incollocabili ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di servizio, possano riuscire di pregiudizio alla salute od incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocabili, è attribuito, in aggiunta alla pensione o all’assegno e fin al compimento del sessantacinquesimo anno di età, un assegno di incollocabilità … (primo comma). Il trattamento di incollocabilità, previsto dai precedenti commi, è attribuito, sospeso o revocato, secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra” (ultimo comma).

La disposizione testè richiamata stabilisce, dunque, i requisiti necessari per fruire dell’assegno di incollocabilità da parte dei soggetti titolari di pensione privilegiata dalla seconda all’ottava categoria. In primo luogo si prevede che ai fini della concessione dell’assegno si deve tener conto soltanto delle infermità che abbiano giustificato il trattamento di privilegio: la locuzione “invalidità di servizio” va, infatti, interpretata come invalidità causata dalle patologie riconosciute dipendenti da causa di servizio e compensate con la pensione privilegiata (dalla seconda alla ottava).

Sono previsti, poi, alternativamente altri requisiti riferiti agli effetti delle suddette patologie pensionate: la natura ed il grado di queste devono essere tali da riuscire di possibile pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro ovvero alla sicurezza degli impianti. L’utilizzo della formula alternativa porta a concludere che, ai fini del diritto alla concessione dell’assegno in questione, non è richiesto che le invalidità di servizio siano tali da rendere possibile conseguenze pregiudizievoli sia per i soggetti che lavorino insieme all’invalido che per gli impianti ma è sufficiente che il teorico utilizzo del soggetto affetto dalle patologie invalidanti possa recare danno o alle persone o alle apparecchiature in genere.

Va, quindi, verificato, alla luce del così delineato quadro normativo di riferimento, se il ricorrente, per il grado e la natura delle infermità dipendenti da causa di servizio potesse considerarsi di possibile pregiudizio per la salute o incolumità dei compagni di lavoro ovvero per la sicurezza degli impianti.

La risposta deve essere positiva.

Nel corso del presente giudizio è stato acquisito il parere del C.M.L. – Sezione Speciale presso la Corte dei conti.

L’organo di consulenza ha rilevato tutte le infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio ed in particolare ha evidenziato che l’infermità psichica diagnosticata al ricorrente “con la severità che la contraddistingue, in considerazione del tipo di attività svolta dal ricorrente (con uso di arma da fuoco) è tale da soddisfare i requisiti previsti dalla legge in merito alla concessione dell’assegno di incollocabilità, in quanto contraddistingue una condizione morbosa, potenzialmente evolutiva e caratterizzata da concreti elementi di rischio, specie per i colleghi di lavoro, tanto più se l’attività di servizio viene disimpegnata in occasione di operazioni finalizzate alla repressione del crimine”.

Questo giudice non può non rilevare che il dato obiettivo che emerge con chiara evidenza, dagli atti, è che la patologia psichiatrica sostanzia, il requisito sanitario richiesto dal citato art. 104 del d.P.R. 1092/1973.
Al riguardo, giova peraltro osservare che la condizione di incollocabilità al lavoro, necessaria al riconoscimento del diritto all’assegno di cui si discute, non è incompatibile con la presenza di una residua capacità lavorativa, ma anzi la implica, nel senso che l’accertamento dello stato di incollocazione presuppone una tale residua capacità il cui esercizio, però, costituisca ragione di pericolo per la salute ed incolumità dei compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti.

Orbene, il Collegio Medico Legale Sezione speciale presso questa Corte, nell’acquisito parere riportato in narrativa, ha espresso l’avviso che il ricorrente, alla data di presentazione della domanda di concessione dell’assegno di incollocabilità, del 9 aprile 1998, potesse giudicarsi “incollocabile”, risultando “di pregiudizio alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti” in ragione della natura e della gravità dell’invalidità derivantegli dall’ infermità psichica riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Tale parere risulta, peraltro, congruamente e convincentemente motivato con considerazioni medico legali che supportano pienamente la conclusione cui il consulente d’ufficio è pervenuto.

Considerazioni, invero, che appaiono del tutto condivisibili e, come tali, da intendersi qui integralmente recepite e condivise ai fini della decisione tenuto conto, in particolare, degli evidenziati esiti neurologici.

Conclusivamente, si deve dunque ritenere sussistente in capo al ricorrente, alla data di presentazione della domanda, 9 aprile 1998, il requisito della incollocabilità al lavoro, con conseguente riconoscimento, con decorrenza - ex art. 15, comma 8, d.P.R. 915/1978 - dal primo giorno del mese successivo alla predetta data, del diritto all’attribuzione del relativo assegno.

Nei sensi e nei termini delle considerazioni che precedono il ricorso de quo deve giudicarsi fondato e, come tale, meritevole di accoglimento.

Sul credito derivante dalla presente pronuncia spetta l’importo differenziale tra interessi e rivalutazione, ai sensi dell’art. 429 c.p.c., come affermato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con sentenza n. 10/QM/2002.
In relazione alla peculiarità ed alla natura eminentemente tecnica della questione controversa, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese giudiziali.
P.Q.M.
la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe, e per l’effetto riconosce il diritto del ricorrente a conseguire l’ assegno di incollocabilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della relativa domanda.
Impone all’amministrazione la restituzione di quanto trattenuto a tale titolo, con i benefici accessori sugli arretrati, il tutto come specificato in motivazione.
Spese compensate.

Così deciso in Roma, in data 25 maggio 2011.
IL GIUDICE
f.to Cons. Dr.ssa Giuseppina Maio


Pubblicata mediante deposito in Segreteria 15/06/2011

P. Il Direttore
IL RESPONSABILE DEL SETTORE PENSIONISTICO
f.to Paola ACHILLE

Re: ASSEGNO INCOLLOCABILITA'

Inviato: dom ago 26, 2012 11:35 am
da panorama
Irripetibilità dell’indebito a titolo di assegno di incollocabilità.

1) - La pretesa concerne l’irripetibilità dell’indebito che è sorto per l’erogazione delle spettanze al ricorrente a titolo di assegno di incollocabilità a fronte dell’annullamento e sostituzione del decreto di concessione dell’assegno di incollocabilità la cui registrazione era stata negata in sede di controllo, con il successivo decreto di diniego.

I motivi potete leggerli in sentenza che ha Accolto il ricorso.

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ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LAZIO Sentenza 104 2012 Pensioni 31-01-2012


SENT 104/2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO
in composizione monocratica, in persona del Cons. Dr.ssa Chiara Bersani ha pronunciato la seguente

S EN T E N Z A
Nel giudizio instaurato con ricorso n.70983;
presentato da P. F.;

rappresentato e difeso dagli Avv.Pasquale Petrilli e Samuele Scalise e presso di loro domiciliato in Roma alla Via Oderisi da Gubbio 62;

Contro il Ministero dell’Interno, l’INPDAP,

Avente ad oggetto provvedimento di recupero credito;

Visti gli atti di causa;
Uditi alla pubblica udienza del 28.9.2011 l’Avv.Scalise e per il Ministero dell’Interno il Dr.Sandro Mascambroni;
Ritenuto in

F A T T O
Il ricorrente , già Sovrintendente della Polizia di Stato, è titolare del trattamento di pensione privilegiata di 3° cat. tab. A a vita, concessa con decreto del Ministero dell’Interno del 4.11.2005.

In accoglimento della sua domanda del 21.2.2000 con decreto ministeriale n. 4550 del 2.11.2005 gli è stato concesso l’ assegno di incollocabilità annuo di euro 6.904,84 dal 1.1.2001 al 31.12.2004. L’INPDAP ha portato ad esecuzione detto ultimo decreto nelle more del procedimento di controllo, corrispondendo all’interessato gli arretrati con la rata di novembre 2006.

Poiché ad esito del procedimento di controllo la Corte dei Conti ha mosso rilievo sulla circostanza della mancata osservanza delle norme procedurali di cui alla circolare IGOP n. 185173 del 17.10.1994, il Ministero della Difesa al termine del rinnovato procedimento istruttorio con successivo decreto n. 1036 del 17.3.2008 ha definitivamente annullato il precedente decreto concessivo, per non ricorrere nella fattispecie le condizioni per la maturazione del diritto all’assegno di incollocabilità, avendo l’organo medico legale in quella sede accertato che le patologie di cui l’interessato era affetto non costituivano un pericolo alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti (accertamento della Prima Divisione del servizio affari generali di Sanità interpellata nel corso del rinnovato procedimento).

Poiché l’INPDAP , avendo già corrisposto gli arretrati all’interessato , non era stato in grado di aderire alla richiesta del Ministero di sospendere l’esecuzione del predetto decreto , inoltrata all’Istituto dal Ministero dell’Interno, Servizio trattamento pensione previdenza a seguito dell’annullamento del predetto decreto e alla sua sostituzione con il decreto del 17.3.2008, il Ministero ha chiesto all’Istituto di recuperare dall’interessato quanto a lui erogato in esecuzione del decreto concessivo dell’assegno di incollocabilità, non ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 206 del t.u. n. 1092/73.

L’INPAP ha comunicato all’interessato il 18.11.2008 il preteso debito di euro 27.618,97, disponendo una ritenuta mensile sulla rata di pensione di euro 468,12 dal 1.12.2008 al 30.12.2013, pari ad 1/5 della rata medesima.

Avverso tale recupero l’interessato ha notificato il presente ricorso, con istanza di sospensione accolta con ordinanza n. 280/2011, al Ministero delI’Interno presso l’Avvocatura ed all’INPDAP presso la propria sede, contestando in via principale l’inesistenza del credito per aver l’amministrazione accertato con il decreto ministeriale n. 1036 del 17.3.208 la non spettanza dell’assegno di incollocabilità alla data di scadenza del precedente assegno che egli sostiene legittimamente spettante in base al d.m. n. 4550 del 2005, e cioè alla data del 1.2.2005, costituendo la visita della ASL Roma H del 20.1.2005 la revisione dello stato patologico ad una data successiva a quella alla quale la precedente visita della ASL competente aveva accertato le condizioni di spettanza dell’assegno ( alla data del 1.2.2001), e dunque per configurarsi il d.m. del 2008 come una revoca del precedente decreto concessivo.

In via subordinata il ricorrente ha chiesto l’accertamento della irripetibilità del preteso debito per violazione dell’art. 206 del t.u. n. 1092/73, con richiesta di condanna dell’INPDAP e del Ministero dell’Interno in solido alla restituzione delle somme già trattenute con interessi e rivalutazione, e la condanna delle due amministrazioni alle spese di giudizio.

Con memoria integrativa del 15.9.2011 ha ribadito la natura definitiva del decreto di concessione dell’assegno, emesso a seguito del completamento della istruttoria presso il competente organo medico legale e ritualmente comunicato all’interessato con nota del 4.11.2005 (in allegato all’elenco n. 374 ivi citato), e ha insistito nelle conclusioni.

L’INPDAP si è costituito il 12.4.2011 chiedendo la reiezione della istanza cautelare e della pretesa nel merito, rilevando la natura non definitiva della prestazione erogata in esecuzione del decreto n. 4550/2005, e chiedendo in via subordinata la limitazione della condanna alla restituzione con esclusione delle somme accessorie maturate , ed ha infine chiesto l’accertamento del diritto di rivalsa dell’INPDAP nei confronti del Ministero quale unico soggetto responsabile, richiamando giurisprudenza (Sez. Lombardia n.63/2011) .

Il Ministero dell’Interno si è spontaneamente costituito il 16.9.2011 sostenendo l’inapplicabilità dell’art.206 tu n. 1092/73 “trattandosi di recupero di somme corrisposte a titolo di anticipazione su di un provvedimento sottoposto a riscontro successivo “ in relazione al quale dunque nessuna incidenza avrebbe la mancanza di dolo del percipiente, ed ha concluso per il rigetto del ricorso con compensazione delle spese.

Alla udienza del 28.9.2011il Dr. Mascambroni per il Ministero dell’Interno ha depositato copia della comunicazione portante la data del 4.11.2005 diretta all’interessato nella quale lo si rendeva edotto della avvenuta trasmissione del decreto concessivo dell’assegno di incollocabilità all’ufficio di controllo interno e alla Corte dei Conti. L’Avv.Scalise si è opposto al deposito, ha rilevato che da detta nota non si evince alcuna provvisorietà della avvenuta concessione del beneficio ed ha concluso come in atti.

D I R I T T O
La pretesa concerne l’irripetibilità dell’indebito che è sorto per l’erogazione delle spettanze al ricorrente a titolo di assegno di incollocabilità a fronte dell’annullamento e sostituzione del decreto di concessione dell’assegno di incollocabilità n.4550 emesso il 2.11.2005, la cui registrazione era stata negata in sede di controllo, con il successivo decreto di diniego n.1036 del 17.3.2008.

1.Preliminarmente si rileva che la spontanea costituzione del Ministero dell’Interno ha sanato il difetto di notifica del ricorso nei suoi confronti.

2.Nel merito la domanda principale è volta all’accertamento della inesistenza del preteso debito, ed è basata sulla tesi che quanto già corrisposto al ricorrente, ed oggetto del contestato recupero, sia di sua effettiva spettanza in base al decreto concessivo dell’assegno di incollocabilità, il decreto n. 4550/2005, poiché il successivo decreto n. del 2008 ne avrebbe disposto la revoca e non l’annullamento, essendo stato emesso in base ad una nuova visita della ASL competente che avrebbe accertato solo alla data del 1.1.2005 (di scadenza del precedente) l’insussistenza delle condizioni patologiche richieste dalla legge, per cui tale accertamento non contrasterebbe con quello, invece positivo, che la ASL competente aveva già svolto con riferimento al periodo precedente.

La censura è assolutamente infondata.

E’ ben chiaro che il decreto del 2008 costituisce un annullamento del precedente nel senso che accerta ora per allora, e dunque alla data di decorrenza della concessione dell’assegno di invalidità, la insussistenza delle condizioni di legge, e a tale conclusione perviene in base al parere, appunto negativo, della ASL Roma H del 20.1.2005.

Ciò che il predetto decreto del 2008 ha disposto è un annullamento della concessione dell’assegno di incollocabilità, con la particolarità che lo ha disposto ad esito del procedimento di controllo della Corte dei Conti e del rilievo da questa mosso il 2.10.2007 in merito alla mancata osservanza delle disposizioni procedurali emanate con la circolare IGOP 185173 del 17.10.1994 (rilievo che ne determina la sua tempestività in relazione ai termini temporali previsti dall’art. 205 del t.u. n. 1092/73, decorrendo essi dalla data di registrazione del provvedimento sottoposto a controllo).

Ne consegue che ad esito del predetto annullamento al ricorrente non spetta l’assegno di incollocabilità sin dalla data della sua originaria concessione, e che quanto erogato dall’INPDAP in attuazione del decreto concessivo n. 4550/2005 costituisce indebito oggettivo.

3.Altra questione è quella della irripetibilità di tale indebito.

In merito trova applicazione l’art. 206 del citato t.u., per il quale nel caso di modifica o revoca di provvedimento definitivo con altro provvedimento espresso e definitivo è impedito il recupero delle somme indebitamente riscosse in esecuzione del primo, se non nel caso di dolo del percettore. Sebbene nella definizione di “dolo”, intesa in senso ampio dalla giurisprudenza, non rientri solo la condizione soggettiva di colui che predispone artifizi e raggiri al fine di alterare i fatti rilevanti ma anche quella di colui che non può vantare un legittimo affidamento nella spettanza delle somme chieste in ripetizione, includendo dunque il termine anche le ipotesi di conoscenza della non spettanza delle somme, nella presente fattispecie non risulta agli atti né l‘amministrazione ha fornito alcun elemento che suggerisca tale condizione nel ricorrente.

La nota del novembre 2005, con la quale il Ministero comunicava all’interessato l’avvenuta emissione del decreto concessivo dell’assegno di benemerenza richiesto e la sua trasmissione all’organo di controllo (documento che è stato prodotto agli atti anche dal ricorrente, circostanza questa che supplisce sul piano probatorio al fatto che esso è stato prodotto dalla amministrazione privo di prova della sua effettiva avvenuta spedizione all’interessato) ha ingenerato in realtà un sufficiente affidamento nel destinatario circa l’accoglimento della sua istanza. Tale affidamento, nelle circostanza specifiche dei fatti, è stato poi rafforzato dal fatto che per lungo tempo nessuna notizia egli ha ricevuto in ordine alla conclusione del procedimento di controllo (sino alla comunicazione della nota di debito del 16.11.2008 da parte dell’INPDAP) . Anche il fatto che l’organo di controllo aveva sollevato nell’ottobre 2007 un rilievo in merito al decreto concessivo non risulta comunicato dal Ministero dell’Interno all’interessato ma solo alla Direzione Centrale di Sanità e p.c. alla Corte dei Conti; sicchè, in tale contesto, la liquidazione da parte dell’INPDAP delle somme spettanti in base al decreto concessivo ha costituito una ulteriore conferma, per l’interessato, della sicura spettanza del relativo diritto.

L’operatività della norma non è poi esclusa né dalla circostanza che essa sia dettata per le ipotesi di “modifica e revoca” e non espressamente per quella dell’annullamento del precedente decreto, né che il provvedimento oggetto di annullamento sia stato annullato ad esito di un procedimento di controllo.

Si legge, nell’art. 206 t.u., una regola generale dettata per tutte le ipotesi di modifica e revoca dei provvedimenti definitivi di pensione con altri provvedimenti formali soggetti a registrazione, per la quale in qualunque ipotesi di revoca e modifica del provvedimento definitivo di pensione le somme eventualmente accertate quali indebita erogazione non possono essere recuperate dalla amministrazione in ipotesi di buona fede dell’accipiens.

In primis, si osserva che né l’art.206 né la sua norma interpretativa fanno alcun riferimento a limiti di operatività, se non all’ipotesi dell’accertamento del dolo del percettore, ed in particolare non è posta alcuna condizione in merito alla pendenza o definizione della fase inerente al controllo del provvedimento definitivo di pensione.

In secondo luogo, la circostanza che la avvenuta registrazione costituisca un elemento giuridicamente rilevante ai fini dell’art.205, che àncora a tale data il dies a quo per la decorrenza del termine decadenziale per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio del provvedimento definitivo, non può influire sulla interpretazione della norma in esame, l’art. 206, che non contempla espressamente la registrazione dell’atto quale condizione di operatività e che è stata dettata a tutt’altro fine, e cioè al fine di disciplinare il potere di recupero delle somme che conseguenzialmente alla modifica e revoca risultino indebite; infatti, un conto è il potere di modifica e revoca dei provvedimenti, altro è il diritto al recupero delle somme indebitamente erogate, che non appare accordato dal legislatore nelle medesime ipotesi nelle quali è concesso alla amministrazione di agire in autotutela su propri precedenti provvedimenti.

In terzo luogo, dato per presupposto pacifico che una modifica del provvedimento definitivo di pensione può essere disposta sia prima che dopo la sua eventuale registrazione, e sia nel caso di diniego che di ammissione alla registrazione ( e dunque, in sostanza, che il potere di modifica e revoca dell’atto , non è necessariamente collegato alla sua previa registrazione), non è privo di significato il fatto che il legislatore del 1979, ben conscio dei traguardi della dottrina sull’atto amministrativo, abbia utilizzato una terminologia unitaria di tutte le possibili fattispecie di rimozione parziale o totale degli effetti del provvedimento di determinazione definitiva della pensione riducendole alla unica categoria della “modifica e revoca” del provvedimento definitivo, cioè inquadrandole con riferimento agli effetti prodotti nei confronti del pensionato, ed evitando qualsiasi riferimento alla categoria dell’annullamento del provvedimento amministrativo.

L’ambito di operatività dell’art. 206 t.u. è letteralmente definito dalla locuzione “in tutte le ipotesi di modifica e revoca” , e non da quella più specifica di “annullamento” del provvedimento definitivo, volendo fare riferimento, evidentemente, ad un arco ampio di atti di autotutela, comprendente tutte le ipotesi in cui gli effetti dell’atto vengano rimossi, prima o dopo la registrazione. E’ noto infatti, che per la teoria generale dell’atto amministrativo, alla quale la amministrazione si richiama (sostenendo che l’atto sottoposto a controllo, ancorché successivo, è efficace ma non perfetto, perché sottoposto alla condizione risolutiva del diniego di registrazione; ne conseguirebbe che non può parlarsi di modifica o revoca per le ipotesi in cui tale registrazione non avvenga), l’”annullamento d’ufficio” è atto di autotutela che incide su precedente provvedimento perfetto ed efficace, mentre per la diversa ipotesi di rimozione dell’atto che non abbia superato la fase del controllo si è individuato il termine di “mero ritiro”.

In conclusione, appare legittimo dedurre dal testo letterale dell’art.206 che il legislatore abbia voluto disciplinare, precludendolo, il potere di recupero dell’indebito non in relazione alle sole ipotesi di annullamento d’ufficio doverso del provvedimento definitivo di pensione ( che si realizza, appunto, quando la sua illegittimità sia dichiarata da un organo di controllo privo del potere di annullamento), ma tutte le ipotesi di rimozione totale (revoca) o parziale ( modifica) degli effetti dell’atto stesso, tra le quali l’annullamento discrezionale ( ad avvenuta registrazione) ed il mero ritiro (nel caso di diniego di registrazione), poichè non è lecito desumere dal testo letterale della norma alcun elemento per ritenere che l’esercizio del potere di rimozione parziale o totale degli effetti del provvedimento di pensione comporti una diversa conseguenza a seconda che esso sia antecedente all’esito della fase del controllo, piuttosto che successivo.

Né, infine, potrebbe argomentarsi che la “modifica e revoca” che precludono il recupero dell’indebito per l’art. 206 t.u., in quanto sono riferite dall’art. 203 al provvedimento “definitivo”, sono rilevanti nelle sole ipotesi in cui esse indicano su provvedimento ammesso alla registrazione. Non vi può essere identificazione tra “provvedimento definitivo” ai sensi dell’art.203 t.u. e provvedimento ammesso a registrazione, in quanto la definitività della determinazione di pensione è da intendersi non come qualità acquisita a seguito di avvenuta registrazione , ma come caratteristica intrinseca del provvedimento di pensione adottato dall’organo competente al termine del procedimento, destinato a quella stabilità degli effetti che manca, per disposto dell’art. 162 t.u., alla determinazione “provvisoria”, adottata dall’ente datore di lavoro e destinata alla precarietà degli effetti, alla quale, giustappunto per tale motivo, è contrapposto concettualmente. La avvenuta registrazione del provvedimento di pensione, cioè, non comporta conseguenze sul piano della sua “definitività”, poiché tale caratteristica è da ricondursi alla capacità di produrre effetti stabili, caratteristica che il provvedimento di determinazione definitiva di pensione senz’altro possiede sin dalla sua emissione in base alle norme dell’ordinamento che espressamente dispongono la immediata efficacia dei provvedimenti definitivi di pensione (all’art. 2 del d.p.r. n. 138 del 19.4.1986, art. 166 della legge n. 312/80) . Più correttamente deve ritenersi che le conseguenze della avvenuta o negata registrazione non si spiegano direttamente sull’atto (non essendo il controllo della Corte dei Conti di tipo cassatorio e non comportando alcun impedimento all’efficacia successiva dell’atto stesso, che rimane produttivo di effetti fino a che non sia rimosso dalla amministrazione) ma solo incidono sui poteri e sulle responsabilità della amministrazione, comportando la doverosità della sua rimozione e sostituzione con altro atto, definitivo, conforme ai rilievi dell’organo di controllo.

L’ interpretazione sistematica della norma nel complesso delle altre disposizioni conferma, a parere di questo giudice, la conclusione a cui si è giunti.

Va osservato preliminarmente che la ratio dell’art.206 t.u. va individuata nella tutela dell’affidamento del percettore di indebito pensionistico, che per la particolare natura e destinazione del credito da pensione, direttamente previsto dall’art.. 39 Cost., gode di maggior tutela di quella stabilita dall’ordinamento per il normale credito pecuniario.

Le disposizioni degli artt. 203 e ss. t.u., limitative del potere di autotutela e del diritto al recupero delle somme indebitamente erogate, individuano un equilibrio tra l’interesse alla legittimità dell’azione amministrativa e al recupero del credito della amministrazione e l’interesse del privato alla integrità del proprio patrimonio, interesse che in questa materia riceve una tutela rafforzata, ponendosi come limite ai predetti interessi pubblici, perché particolarmente qualificato sia per il suo titolo (pensione destinata al soddisfacimento dei bisogni primari) sia per la posizione particolarmente delicata del suo titolare (incapace, normalmente, di produrre altro rilevante reddito e soprattutto in posizione passiva rispetto alle determinazioni della amministrazione, unilaterali e di difficile lettura dal punto di vista tecnico).

E’ in virtù di una tale considerazione della necessità di tutela dell’affidamento del pensionato che gli artt.203 e ss. pongono limiti al potere di modifica dei provvedimento definitivi (precludendo oltre il limite triennale dalla registrazione addirittura l’annullamento d’ufficio dell’atto illegittimo) e del diritto al recupero delle somme indebitamente erogate, limiti che risultano ben contemperati con l’interesse pubblico alla legittimità delle determinazioni pensionistiche dal sistema di determinazione provvisoria/definitiva della pensione regolato dall’art. 162 del medesimo t.u., che garantisce alla amministrazione la possibilità di emettere la determinazione definitiva a seguito di una ponderata istruttoria , nel tempo procedimentale fisiologico e con espressa garanzia del diritto al conguaglio con quanto determinato in sede provvisoria, escludendo completamente in questa prima fase il consolidamento di aspettative affidanti in capo all’interessato.

In altri termini, l’assoluta preclusione al recupero stabilita dall’art. 206 t.u. nel caso di successiva rimozione degli effetti di precedente provvedimento definitivo ben si armonizza con l’altrettanto assoluta irrilevanza della buona fede del pensionato e del suo affidamento sulla determinazione provvisoria previsto dall’art. 162 t.u., separando nettamente due fasi procedimentali nelle quali la prima è caratterizzata dalla prevalenza dell’interesse pubblico alla corretta determinazione pensionistica, garantita dal diritto al conguaglio della amministrazione, e la seconda è caratterizzata, all’opposto, dalla prevalenza dell’affidamento del pensionato sulla stabilità di effetti prodotti dal provvedimento definitivo.

Nelle fasi successive del rapporto pensionistico tale aspetto si accentua ulteriormente, determinandosi il consolidamento di posizioni del privato non tanto in relazione alla effettiva legittimità del provvedimento definitivo di pensione, ma alla aspettativa della sua stabilità. Tant’è che è , nel grado superiore di tutela, e come si è già rilevato, in relazione al decorso del tempo dalla emissione e registrazione dell’atto l’art. 205 t.u. pone un limite temporale addirittura alla stessa possibilità della amministrazione di annullare il provvedimento definitivo, sacrificando alla tutela dell’affidamento del pensionato la esigenza di legittimità della determinazione pensionistica. Norma questa che da sola basterebbe a confutare la possibilità di dare pedissequa applicazione in materia pensionistica ai principi generali in tema di annullamento d’ufficio di atti illegittimi.

Anche sotto il profilo della interpretazione sistematica, dunque, l’art.206 si inquadra logicamente in questo processo graduale di tutela degli interessi del pensionato, realizzando una fase intermedia di consolidamento degli interessi legati al provvedimento definitivo, limitata alla garanzia del diritto del pensionato di ritenere quanto in base ad esso percepito.

In conclusione, ciò che rimane preponderante in materia, soprattutto ai fini della elaborazione di un principio di ausilio nella interpretazione di una norma, peraltro già chiara nel suo disposto letterale, è la valenza del principio della tutela dell’affidamento del pensionato quale esso risulta definito nell’ambito dei limiti di legge, ed in base al quale, sia per il disposto letterale della norma che incarna tale principio (art.206 t.u.) sia per la intima logica del sistema (art.162, 203 e ss. t.u.) deve ritenersi che l’art. 206 t.u. costituisce una regola generale in tema di indebito pensionistico, norma ad un tempo “speciale”, nel senso che non può essere applicata estensivamente ed analogicamente oltre i limiti stabiliti da essa stabiliti , e “generale” nel senso che, però, essa vale per ogni ipotesi in essa letteralmente contemplata, senza che se ne possa restringere l’ambito di operatività sulla base di principi che la dottrina ha elaborato in seno alla teoria generale sull’atto amministrativo.

4.Per i suesposti motivi, la pretesa è fondata e deve dichiararsi il diritto del ricorrente a trattenere le somme indebitamente percepite in attuazione del decreto definitivo n. 4550 del 2.11.2005 e alla restituzione di quanto già recuperato a tale titolo dalla amministrazione, senza interessi e rivalutazione, che non spettano per costante giurisprudenza, non essendo collegati ad un credito legittimamente maturato ma a somme che, pur se non recuperabili dalla amministrazione in virtù di norme a tutela della buona fede del percettore, sono state comunque erogate senza titolo.

5.Sulla richiesta dell’INPDAP di accertare il suo diritto di rivalsa nei confronti del Ministero, rileva il giudice che, pur ravvisando effettivamente nei fatti la imputabilità al Ministero dell’Interno della indebita erogazione, sia nella fase di redazione del decreto concessivo (che infatti non è stato ammesso a registrazione) che nella fase successiva, nella quale ha omesso alcuna cautela per evitare il consolidarsi di situazioni destinate a divenire facilmente irrevocabili , deve dichiarare proprio difetto di giurisdizione non trattandosi di azione prevista dalla legge nell’ambito del rapporto pensionistico (come è quella, invece, di cui all’art. 8 del d.p.r. n.538/1986, concessa sul presupposto della commissione da parte dell’ente di appartenenza dell’ex lavoratore di un errore nel prospetto dei dati trasmessi all’ente liquidatore ) , ed avente ad oggetto sostanzialmente la pretesa al risarcimento di un danno imputabile e perseguibile secondo gli ordinari criteri civilistici.

6. Le spese, per la complessità dell’accertamento, possono essere compensate.
P.Q.M.
la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio definitivamente pronunciando
ACCOGLIE
il ricorso in epigrafe nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 28.9.2011
Il Giudice
f.to Chiara Bersani

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 31/01/2012
P. Il Direttore
IL RESPONSABILE DEL SETTORE PENSIONISTICO
f.to Paola ACHILLE

Re: ASSEGNO INCOLLOCABILITA'

Inviato: dom ago 26, 2012 1:10 pm
da spartagus
Per Panorama, ciao ho letto quello che hai pubblicato molto interressante e quasi mi sono rispecchiato nelle sentenze che ho letto le stesse patologie che ho io mi potresti informarmi come presentare la dommanda di incollocabilità e a chi.grazie

Re: ASSEGNO INCOLLOCABILITA'

Inviato: dom ago 26, 2012 3:28 pm
da panorama
Ciao spartagus, personalmente al riguardo di quanto mi chiedi non so che dirti, magari aspettiamo qualche collega che legge l'argomento e che possa darti una risposta giusta.
Magari se tu specifici a quale Corpo sei stato effettivo rendi più semplice l'aiuto che cerchi (Polizia, GdF, CC. od altro), ciò perchè chi/colui deve risponderti sa quale intestazione di Comando darti e, sperando anche che ci posti un fac-simile di domanda e quant'altro possa servire.

Re: ASSEGNO INCOLLOCABILITA'

Inviato: gio giu 05, 2014 8:23 am
da panorama
SICILIA SENTENZA 628 12/05/2014
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SICILIA SENTENZA 628 2014 PENSIONI 12/05/2014





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Dott. Roberto Rizzi ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 628/2014

nel giudizio iscritto al n. 51050 del registro di segreteria, sul ricorso presentato
ad istanza di
P. C., nato omissis, rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandro Lo Giusto, elettivamente domiciliato in Palermo, via Sammartino, n. 4, presso lo studio dell’Avv. Sebastiano Zafarana
nei confronti di

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205;
VISTI il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;
UDITO, alla pubblica udienza del 6 maggio 2014, l’Avv. Alessandro Lo Giusto, in rappresentanza del ricorrente.

FATTO

La CMO dell’OM di Messina, nell’esaminare le istanze prodotte dall’allora Assistente Capo del Corpo della Polizia Penitenziaria P. C.:
• con verbale n. 4487 del 22/11/1990, riconosceva dipendente da causa di servizio l’infermità «Distonia del colon»;
• con verbale n. 2436 del 8/7/1993 riconosceva dipendente da causa di servizio le infermità «Gastropatia iperemica e Rinofaringite cronica»;
• con verbale n. 2456 del 8/7/1995 riconosceva dipendente da causa di servizio l’infermità «Colite spastica»;
• con verbale n. 176 del 13/1/1996 riconosceva dipendente da causa di servizio l’infermità «Nevrosi ansioso depressiva persistente».
Con Verbale n. 4345 del 22/8/1997, la medesima CMO lo giudicava non idoneo permanentemente al servizio in modo assoluto e da collocare in congedo assoluto nonché non ulteriormente impiegabile, avendo espresso il seguente giudizio diagnostico «1. Nevrosi ansioso depressiva persistente. 2) Gastropatia iperemica. 3) Distonia del colon. 4) Rinofaringite cronica. 5) Iniziali segni di artrosi cervicale e lombare, senza significativa incidenza funzionale».

Dette infermità erano reputate dipendenti da causa di servizio e classificabili nel modo appresso specificato:
• l'infermità di cui al n. 1, ascrivibile alla tab. A VI ctg per anni 4 (si suscettibile di miglioramento);
• l’infermità di cui al n. 2, ascrivibile alla tab. B per 3 annualità "una tantum";
• l’infermità di cui n. 3, ascrivibile alla tab. B per 2 annualità "una tantum";
• le infermità di cui ai nn. 4 e 5, non classificabili;
per un’ascrivibilità complessiva pari alla Tab. A VI ctg per anni 4.

Con Verbale n. 1169 del 15/4/2000, la medesima CMO, nel pronunciarsi sull’istanza del 12/11/1997 con la quale il P. aveva chiesto il riconoscimento della causa di servizio delle infermità «1. Gastropatia ipertrofica ed erosiva e neoformazione polipoide della mucosa sotto cardiale. 2) Pansinusite cronica. 3) Insufficienza epatica», preso atto della rinuncia al riconoscimento della prima patologia, dopo aver formulato il seguente giudizio diagnostico: «1) Segni bioumorali di insufficienza epatica; 2) Pansinusite cronica; Altre infermità già SI dipendenti da causa di servizio: 3. Nevrosi ansioso depressiva persistente. 4) Gastropatia iperemica. 5) Distonia del colon. 6) Rinofaringite cronica. 7) Iniziali segni di artrosi C. e L.», le riteneva tutte dipendenti da causa di servizio. Ai fini della pensione privilegiata formulava il seguente giudizio di ascrivibilità:

per l’infermità di cui al n. 1 del giudizio diagnostico, Tab B per anni 4 "una tantum";
per l’infermità di cui al n. 2 del giudizio diagnostico, Tab B per anni 4 "una tantum";
per l’infermità di cui al n. 3 del giudizio diagnostico, Tab A 6^ ctg per anni 4 assegno rinnovabile;
per l’infermità di cui al n. 4 del giudizio diagnostico, Tab B per anni 3 "una tantum"

per l’infermità di cui al n. 5 del giudizio diagnostico, Tab B per anni 2 "una tantum";
per l’infermità di cui al n. 6 del giudizio diagnostico, non classificabile
per l’infermità di cui al n. 7 del giudizio diagnostico non classificabile
per un’ascrivibilità complessiva pari alla Tab. A VI ctg per anni 4 assegno rinnovabile.

Con Decreto del 7/11/2002 del Ministero della Giustizia il P. veniva dispensato dal servizio per infermità a decorrere dal 22/8/1997;

La CMO dell’OM di Messina con verbale n. 2259 del 21/9/2005 constatava l’aggravamento dell’infermità «Nevrosi ansioso depressiva persistente» prevedendo l’ assegno vitalizio di VI Ctg dal 1/8/2002.

Il Ministero della Giustizia, in considerazione del parere espresso dal CPPO, nell'adunanza n. 36 del 3.02.95, e daICVCS, nell'adunanza n. 115 del 26.03.04, con decreto D. 54740 del 25.10.06, concesse al ricorrente i benefici relativi all' ascrivibilità alla tab. B, per 5 annualità"una tantum" di VIII ctg, per le infermità:

1) Segni bioumorali di insufficienza epatica;
2) Pansinusite cronica;
3) Distonia del colon.

Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, all’esito dell’adunanza 65/2008 del 19/3/2008, riteneva che «l'infermità:
"Nevrosi ansioso depressiva persistente" NON PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto trattasi di forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neuro-vegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano, di frequente, su personalità predisposta. Non rinvenendosi, nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo, l'infermità non può ricollegarsi agli invocati eventi, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante;
l'infermità:" Gastropatia iperemica" NON PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto trattasi di patologia che si manifesta in soggetti costituzionalmente predisposti per una specifica e particolare labilità dell'equilibrio neurovegetativo, con conseguente alterazione della secrezione gastrica; su tale infermità l'attività espletata dall'interessato non può essere ritenuta idonea ad agire in senso causale o concausale efficiente e determinante, perchè non caratterizzata da specifici, gravosi e prolungati disagi di carattere ambientale o stressogeno;
l'infermità:" Rinofaringite cronica" NON PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto, nel caso in esame, secondo quanto emerge dagli atti il servizio non fu svolto con esposizione protratta a gravi perfrigerazioni e non vi furono inalazioni di sostanze tossiche aeriformi od irritanti. Pertanto non emergono eventi tali da assurgere a fattori causali o concausali determinanti ed efficienti, della insorgenza della infermità stessa;
che l'infermità: " Iniziali segni di artrosi cervicale e lombare, senza significativa incidenza funzionale" NON PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto trattasi di quadro iniziale di patologia artrosica che riconosce nella sua etiopatogenesi l'incidenza di fattori degenerativi endogeno-costituzionali od anche traumatici. In conseguenza, mancando nella fattispecie comprovati traumi o continuativi microtraumi che possano aver svolto un efficiente ruolo, l'affezione obiettivata è da ritenersi perfettamente compatibile con l'età del soggetto e non, quindi, rapportabile al servizio svolto neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante».

Il Ministero della Giustizia, con Decreto n. 60115 del 12/6/2008, rigettava la domanda di pensione privilegiata per constatata non dipendenza da causa di servizio delle diagnosticate infermità.

Con ricorso, promosso in data 19/9/2008, l’ex Assistente Capo in congedo, impugnava il decreto di rigetto dell’istanza di pensione privilegiata nonché la nota prot. n. 39534 del 2/2/2006 con la quale era stata negata la concessione dell’ assegno di incollocabilità , chiedendo, il riconoscimento giudiziale del diritto alla pensione privilegiata ed all’ assegno di incollocabilità .

Con Ordinanza 53/2009 questa Sezione rigettava l’istanza cautelare formulata nel ricorso.

All’udienza del 4/12/2013, il Giudicante reputando che, allo stato degli atti, anche tenuto conto del contenuto delle contrastanti valutazioni medico legali delle diverse infermità diagnosticate al P., non fosse possibile esprimere un sicuro giudizio sulla dipendenza da causa di servizio delle stesse, con Ordinanza n. 333/2013, disponeva la trasmissione degli atti alla Commissione Medico Legale istituita presso la Sezione affinché si pronunciasse sui seguenti quesiti:

- «indicare, alla luce di tutta la documentazione disponibile, compresa quella di parte, nonché a seguito di eventuale visita, diretta o per delega, se ritenuta necessaria, se le infermità diagnosticate al periziando possono ritenersi dipendenti da causa di servizio;
- Ove dette infermità fossero ritenute dipendenti da causa di servizio, indicarne la classificazione e la decorrenza.

La CML espletava l’incombente istruttorio depositando, in data 30/4/2014, il parere medico-legale n. R/3679, redatto anche tenendo conto delle osservazioni del CTP (Dr Antonino Abbate), presente alla visita diretta).

In particolare, l’Organo di consulenza formulava le seguenti considerazioni «Diverse furono le infermità del ricorrente prese in considerazione circa la dipendenza da causa di servizio:

Nevrosi ansioso-depressiva persistente;
Gastropatia iperemica;
Rinofaringite cronica;
Iniziali segni di artrosi cervicale e lombare, senza significativa incidenza funzionale;
Segni bioumorali d'insufficienza epatica;
Pansinusite cronica;
Distonia del colon

Alla luce del servizio svolto dal ricorrente, caratterizzato da mansioni particolarmente delicate e rischiose, comportanti notevole stress psichico, nonché da eventi traumatici, le infermità che, a parere di questa Sezione del CML, possono essere considerate dipendenti da causa di servizio sono le seguenti:

Nevrosi ansioso-depressiva persistente;
Gastropatia iperemica;
Distonia del colon.

Ciò in quanto, benché nella genesi delle nevrosi viene riconosciuta da tutti gli autori l'importanza di un fattore costituzionale e delle esperienze traumatiche infantili di tipo affettivo, non è da escludere il ruolo patogenetico dei fattori ambientali e sociali, ovvero l'azione scatenante da parte dell’habitat, dello stress, dell' ambiente professionale e familiare. Orbene, nel caso in esame, a parere di questa Sezione, il notevole stress psichico cronico cui il ricorrente fu sottoposto per il servizio svolto può aver scatenato l'infermità psichiatrica in esame con le correlate somatizzazioni neurovegetative costituite dalla distonia del colon e dalla gastropatia iperemica. Le altre infermità, a parere di questa Sezione, non possono essere correlate al servizio del ricorrente; la sofferenza epatica dipende da abitudini voluttuarie e da errata alimentazione, la pansinusite cronica e la rinofaringite cronica dipendono da fattori costituzionali anatomici su cui agiscono l'azione irritante del fumo di tabacco e ulteriori probabili condizioni allergiche endogene. La spondilosi vertebrale è un processo degenerativo costituzionale aggravato da insulti traumatici o microtraumatici cronici che, nel caso in esame, non sono stati documentati. Per quanto sopra considerato, questa Sezione del CML, rispondendo ai quesiti in ordinanza, ritiene che le infermità:

• Nevrosi ansioso-depressiva persistente,
• Gastropatia iperemica,
• Distonia del colon,

possano essere considerate SI,. dipendenti da causa di servizio. Delle suddette infermità, quella che causò in forma preponderante il provvedimento di riforma, il 22.08.97, fu la Nevrosi ansioso-depressiva persistente.

Le suddette infermità, a parere di questa Sezione, erano da ascrivere, alla data della riforma, come di seguito:

• Nevrosi ansioso-depressiva persistente - ascrivibile alla tab. A V ctg; ciò, anche in considerazione del fatto che per tale infermità il ricorrente fu riformato.
• Gastropatia iperemica - ascrivibile alla tab. B;
• Distonia del colon - ascrivibile allatab. B;

per un'ascrivibilità complessiva pari alla tab. A V ctg, dalla data di riforma (22.08.97).

Per completezza di parere, questa Sezione osserva che, alla luce dell'aggravamento dell'infermità psichiatrica, riconosciuto dalla CMO di Messina con il verbale di visita del 2005 e mantenutosi tale come documentato da certificazioni recenti, la stessa infermità era da ascrivere, alla data dell'1.08.02, alla Tab. A IV ctg, per un'ascrivibilità cumulativa con le altre infermità pari alla Tab. A IV ctg, a vita, dall' 1.08.02»
All’udienza del 6 maggio 2014, la causa veniva posta in decisione.

Previa camera di consiglio, il Giudice, al termine dell’udienza, dava lettura del dispositivo e procedeva al deposito della sentenza.

DIRITTO

La controversia è finalizzata ad accertare l’asserita spettanza del diritto al trattamento pensionistico privilegiato ed all’ assegno di incollocabilità in relazione a patologie asseritamente dipendenti da causa di servizio.

La CML presso la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, organo di consulenza medico-legale cui il giudicante ha chiesto di «indicare, alla luce di tutta la documentazione disponibile, compresa quella di parte, nonché a seguito di eventuale visita, diretta o per delega, se ritenuta necessaria, se le infermità diagnosticate al periziando possono ritenersi dipendenti da causa di servizio;

Ove dette infermità fossero ritenute dipendenti da causa di servizio, indicarne la classificazione e la decorrenza», con il parere medico-legale depositato in data 30/4/2014, ha motivatamente ritenuto dipendente da fatti di servizio le ’infermità

• Nevrosi ansioso-depressiva persistente,
• Gastropatia iperemica,
• Distonia del colon,

Detto parere medico-legale appare fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche, su adeguato supporto medico-scientifico, adeguatamente motivato, nonché coerente con le premesse in fatto menzionate.

In particolare, con riguardo alla nevrosi, secondo l’Organo di consulenza la delicatezza e rischiosità delle mansioni svolte dal ricorrente nonché l’attitudine delle stesse a generare un elevato livello di stress psichico hanno svolto un ruolo patogenetico predominante sulla componente costituzionale e sulla rilevanza di anomalie nell’evoluzione affettiva, fattori cui, in letteratura, è unanimemente riconosciuta un’importanza notevole sulla insorgenza della malattia.

Al notevole stress psichico cronico cui il ricorrente fu sottoposto per il servizio svolto può, dunque, ricollegarsi l’insorgenza dell’infermità psichiatrica in esame e delle correlate somatizzazioni neurovegetative costituite dalla distonia del colon e dalla gastropatia iperemica.

Le altre infermità diagnosticate, invece, non possono essere correlate al servizio del ricorrente: la sofferenza epatica dipende da abitudini voluttuarie e da errata alimentazione, la pansinusite cronica e la rinofaringite cronica dipendono da fattori costituzionali anatomici su cui agiscono l'azione irritante del fumo di tabacco e ulteriori probabili condizioni allergiche endogene, la spondilosi vertebrale è un processo degenerativo costituzionale aggravato da insulti traumatici o microtraumatici cronici che, nel caso in esame, non sono stati documentati.

Congrua, inoltre, appare la classificazione delle infermità: avuto riguardo al riscontrato quadro nosologico, la CML ha ritenuto che le infermità del ricorrente dipendenti da causa di servizio potessero essere ascritte Le suddette infermità, a parere di questa Sezione, erano da ascrivere, alla data della riforma (22/8/1997) come di seguito:

• Nevrosi ansioso-depressiva persistente - ascrivibile alla Tab. A) V ctg;
• Gastropatia iperemica - ascrivibile alla tab. B;
• Distonia del colon - ascrivibile alla tab. B;
per un’ascrivibilità complessiva pari alla Tab. A V ctg..

Peraltro, in considerazione dell'aggravamento dell'infermità psichiatrica, riconosciuto dalla CMO di Messina con il verbale di visita del 2005 e mantenutosi tale come documentato da certificazioni recenti, la stessa infermità era da ascrivere, alla data dell'1.08.02, alla Tab. A IV ctg, per un'ascrivibilità cumulativa con le altre infermità pari alla Tab. A IV ctg, a vita, dal 1/8/2002.

La solidità di tali persuasive considerazioni non è messa in discussione né dalla difesa del ricorrente né dall’Amministrazione della Difesa, non rivenendosi nelle difese spiegate robusti e convincenti elementi per disattendere le conclusioni cui è pervenuto l’organo di consulenza o, quanto meno, tali da indurre a dubitare dell’attendibilità delle lineari risultanze del parere avversato.

Il ricorso, quindi, merita accoglimento nei limiti indicati nel parere medico-legale.

L’Amministrazione, conseguentemente, deve essere condannata alla liquidazione in favore del ricorrente del trattamento pensionistico riconosciuto spettante, nonché alla erogazione delle differenze maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sino al soddisfo, a termini dell'art. 429, comma 3, c.p.c. con applicazione della regola dell'assorbimento (esplicitata nella sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 10/2002/Q.M.).

Per ciò che attiene alle spese giudiziali di cui all’art. 91 cpc, tenuto conto della complessità della questione trattata, di cui è sintomo la circostanza che è stato necessario l’espletamento di un incombente istruttorio, appare equo disporne l’integrale compensazione tra le parti.

PQM
La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.
Così disposto in Palermo, nella camera di consiglio del 6 maggio 2014.
IL GIUDICE
F.to Dr Roberto Rizzi

Depositata in segreteria nei modi di legge
Palermo, 07 Maggio 2014.

Pubblicata il 12 Maggio 2014.

Il Funzionario di Cancelleria
F.to Piera Maria Tiziana Ficalora

Re: ASSEGNO INCOLLOCABILITA'

Inviato: sab nov 01, 2014 12:00 pm
da panorama
ABRUZZO SENTENZA 99 14/10/2014
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
ABRUZZO SENTENZA 99 2014 PENSIONI 14/10/2014
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Sent. n. 99/2014


REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano
La Corte dei conti
Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo
Il giudice unico
in L'Aquila, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso iscritto al n. 18874/C del registro di segreteria, proposto da L. D. P., nato a Omissis (Omissis) il Omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Gianluca Lanciano, ex procura in calce all’atto introduttivo del giudizio, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Maria Teresa Di Rocco in L’Aquila, via A. De Gasperi, 58/a;

C O N T R O
il Ministero dell’interno, dipartimento della pubblica sicurezza;

A V V E R S O
il decreto n. 320/12 in data 4 dicembre 2012, emesso dallo stesso dicastero ed avente ad oggetto la reiezione della domanda presentata in data 25 novembre 2008;

P E R
il riconoscimento del diritto all’ assegno di incollocabilità ex art. 104 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092;

constatata, alla pubblica udienza in data 29 aprile 2014, la mancata comparizione del rappresentante dell'amministrazione resistente;
udito l’avv. Gianluca Lanciano, per il ricorrente;
con l’assistenza del segretario;
esaminati gli atti ed i documenti della causa.

Rilevato in

F A T T O

Con ricorso presentato alla segreteria della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, ed assunto in carico in data 18 giugno 2013, L. D. P. – già ispettore capo nella Polizia di Stato ed attualmente titolare di pensione privilegiata di settima categoria - impugnava il decreto citato in epigrafe, allegando la consulenza tecnica in data 23 agosto 2010 a firma del dott. Dino Santilli ed invocando, infine, la concessione dell' assegno di incollocabilità .

Il provvedimento oggetto di doglianza era emesso in base al verbale in data 14 febbraio 2011 del collegio medico costituito presso l’Azienda sanitaria locale 1 Avezzano, Sulmona L’Aquila.

Con atto pervenuto in data 18 luglio 2013, la parte resistente inviava copia del fascicolo intestato all'interessato e propria memoria con la quale, richiamando il giudizio espresso dal predetto consesso, chiedeva il rigetto della domanda.

La lite, nel prosieguo processuale, si radicava presso il giudice in intestazione, ex art. 5, primo comma, della legge 21 luglio 2000, n. 205.

In occasione della pubblica udienza in data 29 aprile 2014, l’avv. Gianluca Lanciano insisteva per l’accoglimento del ricorso.

Considerato in

D I R I T T O

La mancata comparizione, senza giustificati motivi, del rappresentante dell’amministrazione resistente, ai sensi dell’art. 420, primo comma, c.p.c., è apprezzabile, al fine della decisione e con gli altri elementi acquisiti, quale indizio del contegno processuale assunto dalla parte stessa (Corte di cassazione, Sezione lavoro, sentenze nn. 5170 del 1987, 5210 e 721 del 1984).

Inoltre, contrariamente a quanto affermato da isolata giurisprudenza, deve essere ammessa la legittimità della motivazione per relationem ad altra sentenza
(Corte di cassazione: Sezione V, sentenza n. 1539 del 2003; Sezione lavoro, sentenze nn. 13937 del 2002 e 821 del 1987)
della quale si condividano le argomentazioni logiche e giuridiche
(Corte di cassazione: Sezione III, sentenza n. 7713 del 2002; Sezioni unite, sentenza n. 5612 del 1998) ovvero i punti e gli elementi essenziali
(Corte di cassazione, Sezione lavoro, sentenze nn. 18296 del 2002 e 1664 del 1979).

D’altronde, per quanto concerne il giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti ex art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, la motivazione della sentenza, in presenza delle condizioni e dei casi contemplati dall’art. 9, primo comma, dello stesso provvedimento, può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme, precedente che, comunque sia, deve essere espressamente indicato in modo da far comprendere la ratio decidendi del giudice secondo il principio cogente posto dall’art. 111 Cost. (Corte dei conti, Sezione I giurisdizionale centrale, sentenza n. 160 del 2004).

Ciò premesso, si osserva che la domanda appare fondata.

L’art. 104, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, prevede: Ai mutilati ed agli invalidi per servizio con diritto a pensione o ad assegno privilegiati per minorazioni dalla seconda all’ottava categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e che siano incollocabili ai sensi del secondo comma dell’art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di servizio, possano riuscire di pregiudizio alla salute od incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocabili, è attribuito, in aggiunta alla pensione o all’ assegno e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla prima categoria senza superinvalidità e quello complessivo di cui sono titolari, escluso l’eventuale assegno di cura.

Le affezioni che danno diritto alla concessione dell' assegno d' incollocabilità son quelle che possono determinare, in modo diretto ed immediato, una situazione di pericolo per la salute o l'incolumità dei compagni di lavoro o per la sicurezza degli impianti
(Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenza n. 274 del 2004; Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sentenza n. 1093 del 1995),
condizione espressamente affermata, a maggioranza, dal collegio medico costituito presso la citata Azienda sanitaria locale: L. D. P. risulta incollocabile. La incollocabilità è determinata dalla infermità 4. di cui al giudizio diagnostico del presente verbale (Grave sindrome depressiva reattiva con attacchi di panico).

Peraltro, tale infermità, già ritenuta dipendente da causa di servizio, comportava la non idoneità permanente al servizio d’istituto nella Polizia di Stato in modo assoluto (verbale in data 2 ottobre 2007 della C.M.O. in Chieti).

Trattasi di grave patologia
-(Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, sentenza n. 2116 del 2013; Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, sentenza n. 272 del 2011; Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, sentenza n. 93 del 2011; Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, sentenza n. 1311 del 2010),
di entità tale da risultare di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti
-(Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, sentenza n. 640 del 2010)
e dalla quale derivano, per sua natura, reazioni ed atteggiamenti imprevedibili, che possono verosimilmente creare situazioni di pericolo nell’ambiente di lavoro
-(Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sentenza n. 2359 del 1997)
ovvero arrecare pregiudizio al benessere psico–fisico dei colleghi
-(Corte dei conti, Sezioni giurisdizionali speciali, sentenza n. 285032 del 1988),
generalmente e concausalmente riconducibile al servizio
-(Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, sentenza n. 34 del 2014),
attività che, nel caso di specie, è certamente e notoriamente (notoria non egent probatione) gravosa.

Condivisibili appaiono anche le articolate argomentazioni tecniche offerte dal ricorrente con la relazione in data 23 agosto 2010.

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, riconoscendo all’interessato il diritto all’ assegno di incollocabilità previsto dal citato art. 104, con decorrenza dalla data di presentazione della relativa domanda e sino alla prevista età anagrafica.

Sulle somme dovute a L. D. P. occorre computare gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, nella misura e con la decorrenza di cui alla sentenza della Corte dei conti, Sezioni riunite, n. 10/QM del 2002.

Considerati l’esito, la natura e lo svolgimento della controversia, sussistono le ragioni, sulla base della norma ricavabile dall’art. 92, secondo comma, c.p.c., per disporre la compensazione, per intero, delle spese.

Nec plus ultra.

P. Q. M.
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
accoglie il ricorso citato in epigrafe, nel senso di cui in motivazione;

dispone l’invio degli atti alla parte resistente, per l’immediata ed esatta esecuzione;
manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Spese compensate.
Così deciso in L’Aquila, in data 29 aprile 2014.
Il giudice unico
f.to dott. Federico Pepe

Depositata in segreteria il 14/10/2014

Il direttore della segreteria
f.to dott.ssa Antonella LANZI

Re: ASSEGNO INCOLLOCABILITA'

Inviato: lun nov 03, 2014 5:50 am
da Dott.ssa Astore
Senta correttamente il legale.
Cordialmente
Dr.ssa Lucia Astore