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Re: Ricorso Avv.to Mandolesi

Inviato: gio ott 29, 2015 6:01 pm
da antoniope
Colleghi, l'avv. si è svegliato tutto d'un colpo. Un'altra email pervenuta in poco più di 10 giorni (mandata a tutti i ricorrenti) per il ricorso pensioni, definito dallo stesso in ogni suo particolare......... ammazza che sviolinata...............Soldi in arrivo??? ....................per lui di sicuro.

Re: Ricorso Avv.to Mandolesi

Inviato: ven ott 30, 2015 6:12 pm
da antoniope
AntonioPE ha scritto:Il volpone dell’avvocato indica i termini per il ricorso entro il 31/10/2015, ma è soltanto una tattica. Gli serve per vedere/quantificare quanti colleghi (abboccheranno) aderiranno al ricorso in breve tempo (10 giorni) per poi, come successo per i precedenti ricorsi, riapre i termini sino al 30 nov., 31 dic.2015, 31 gen. 2016 e oltre.
I sindacati di polizia ancora non si esprimono se conviene aderire oppure lasciare perdere. Ma visto i precedenti ricorsi..........
eheheheh.......... che vi avevo detto??? prorogati i termini (pochissime adesioni quindi, poco fatturato)............
Scrive l'illustre avv.: Il termine per l'adesione al ricorso in oggetto è prorogato fino al 16 novembre 2015, da intendersi quale ultimo giorno per la spedizione della documentazione richiesta.
Per ragioni di ordine giuridico - prescrizione dell'azione - e tecnico-organizzative - predisposizione del gravame e della documentazione necessaria - non saranno indicate altre proroghe.
Pertanto, dopo il 16 novembre p.v. non sarà più possibile accettare deleghe per l'adesione al ricorso dinanzi alla Corte EDU.
Con i migliori saluti.
lo Staff

Re: Ricorso Avv.to Mandolesi

Inviato: dom feb 07, 2016 8:53 pm
da panorama
con questa sentenza della Corte dei Conti sez. Piemonte sicuramente vi toglierà i dubbi.

i ricorrenti appartengono al Corpo della Guardia di Finanza.
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PIEMONTE SENTENZA 4 2016 PENSIONI 18/01/2016


Sent. n. 4/16


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del magistrato dott.ssa Ilaria Annamaria Chesta, quale giudice unico ai sensi dell’art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, come modificato dall’articolo 42 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 19791 proposto da D. G. L. R., nato il …. e residente in ….. (NO), via …, D. G., nato il …. e residente in …. (NO), via ….., G. M., nato il ….. e residente in …. (NO), via ……, M. M., nato il ….. e residente in ….. (NO), via ……, P. F., nato il ……. e residente in ……. (NO), via ……., P. D. nato il……… e residente in …… (NO), via ………, O. M., nato il ……… e residente in … (NO), via ……., rappresentati e difesi dall’avv. Ennio Cerio ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Campobasso, via Mazzini n, 101

contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (c.f.80207790587) rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, avv. Mauro Prinzivalli;

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21 (C.F. 80078750587), in persona Presidente e legale rappresentante, Prof. Tito Michele Boeri, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Ruta (c.f. RTU GRG 55C09 H501X) e Patrizia Sanguineti (c.f. SNG PRZ 69A66 D969D) per Procura generale a rogito del notaio dr. Paolo Castellini, rep. 80974/21569 del 21 luglio 2015 e con loro elettivamente domiciliato in Torino – Via dell’Arcivescovado n. 9;

per ottenere
“l’accertamento del diritto a vedersi calcolare il trattamento pensionistico – sino all’effettiva attuazione della previdenza complementare- secondo il sistema c.d. “retributivo”, previa eventuale dichiarazione d’incostituzionalità dell’art. 1, commi 1, 6, 12, 13 dell’art. 2, commi 5, 6 e 7 e art. 5 della l. n. 335/1995, degli artt. 2 e 3, comma 2 del d.lgs. n. 124/1993, dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 252/2005, in relazione agli artt. 3, 36 primo comma e 38, secondo comma, della Costituzione;
con la conseguente condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’INPS, ognuno per le rispettive competenze, ad adottare il metodo di calcolo della pensione dei ricorrenti secondo il sistema retributivo vigente ante-riforma, legge n. 335/1995;
nonché a risarcire i danni arrecati agli stessi in conseguenza del mancato avvio delle procedure di negoziazione e concertazione del trattamento di fine rapporto e previdenza complementare (c.f. secondo pilastro)”.

VISTI gli atti e i documenti di causa;
UDITI all’udienza del 19 novembre 2015 l’avv. Benito Capelluto, per delega dell’avv. Ennio Cerio, in rappresentanza e difesa dei ricorrenti e l’avv. Michela Foti in rappresentanza e difesa dell’INPS;

RITENUTO in
FATTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria della Sezione in data 30 giugno 2015 i ricorrenti indicati in epigrafe hanno chiesto accertarsi il loro preteso diritto a vedersi calcolare il trattamento pensionistico, sino all’effettiva attuazione della previdenza complementare, secondo il c.d. criterio “retributivo” e, per l’effetto, condannare il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’INPS, “ognuno per le rispettive competenze”, ad adottare il metodo di calcolo della pensione dei ricorrenti secondo il sistema retributivo vigente antecedentemente alla legge n. 335/1995; ciò previa eventuale rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 6, 12, 13, dell’art. 2, commi 5, 6 e 7 e art. 5 della l. n. 335/1995, degli artt. 2 e 3, comma 2, de d.lgs. n. 124/1993 e dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 252/2005, in relazione agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione. Hanno altresì invocato, in via subordinata, la condanna al risarcimento dei danni asseritamente arrecati ai ricorrenti in conseguenza del mancato avvio delle procedure di negoziazione e concertazione del trattamento di fine rapporto e previdenza complementare (c.d. secondo pilastro) e, ancora in via subordinata, la condanna delle Amministrazioni resistenti alla corresponsione della quota percentuale pari alla “differenza di rendimento tra il fondo previsto dall’art. 12 del AQN in materia di trattamento di fine rapporto e previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999 e il rendimento, con rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati a far data dal 1995 ovvero, in ulteriore ipotesi, dal 31 dicembre 2001, come stabilito dall’AQN del 29 luglio 1999” nonche’ l’accertamento del diritto “a percepire l’anticipazione del TFR secondo quanto stabilito dall’art. 2120 c.c. e condannare le amministrazioni resistenti a provvedere di conseguenza”.

Nell’atto introduttivo del giudizio i ricorrenti affermano di essere tutti appartenenti, con diversi gradi e qualifiche, al Corpo della Guardia di Finanza e di essere assoggettati ai nuovi (e più penalizzanti) criteri di calcolo dell’ordinario trattamento di quiescenza in quanto alcuni assunti in servizio dopo il 31.12.1995 e altri privi del requisito dei 18 anni di servizio alla medesima data vedendosi quindi calcolare l’ordinario trattamento di quiescenza con il criterio “contributivo” oppure con quello “misto”.

Rilevano che l’applicazione immediata di tali criteri produrrà, nei loro confronti, un trattamento pensionistico notevolmente inferiore rispetto a quello assicurato dal sistema retributivo osservando che l’iniquità di tale situazione sarebbe stata riconosciuta dallo stesso legislatore che avrebbe inteso porvi rimedio con la previdenza complementare. I ricorrenti lamentano peraltro che il c.d. “Secondo Pilastro” della previdenza complementare non sarebbe stato attivato con ciò impedendo che mediante la costituzione di tale ulteriore posizione previdenziale si possa ovviare agli squilibri di ordine patrimoniale connessi all’applicazione dei nuovi criteri di calcolo della propria pensione.

I ricorrenti, richiamando i fondamenti costituzionali del diritto a pensione, con particolare riguardo all’art. 38 c. 2 Cost., deducono che solo in tale contesto può andarsi ad iscrivere, in modo costituzionalmente corretto, la c.d. “previdenza integrativa” (risalente al d.lgs. n. 124/1999 ma sviluppatasi con la legge n. 334/1995, che l’ha estesa anche alle pubbliche amministrazioni) volta ad assicurare forme pensionistiche complementari.

Il legislatore ordinario non potrebbe quindi disattendere il principio dell’automaticità della prestazione previdenziale sino al punto di svuotarlo del suo contenuto, potendo, semmai, solo limitarlo in vista della tutela di altri valori costituzionalmente protetti mentre – secondo la prospettazione attorea- con la legge n. 335/1995 non si sarebbe rimasti nel solco dei cennati principi costituzionali.

Nel distinguere sistemi di calcolo della pensione “retributivo”, “misto” e “contributivo” il legislatore ha previsto per i due ultimi metodi di computo indicati un trattamento pensionistico nettamente ridimensionato con previsione, al fine di far fronte alle predette ritenute sperequazioni economiche, accanto alla previdenza obbligatoria, dell’introduzione del c.d. “secondo pilastro” di previdenza, ovvero la previdenza complementare (da attuarsi con i c.d. “Fondi pensione”): ciò, secondo la tesi attorea, allo scopo di permettere ai lavoratori un’integrazione del trattamento di base per riportarlo a valori pari a quelli dei “colleghi rimasti con il sistema di calcolo retributivo”.

Lamentano i ricorrenti che “a distanza di quasi venti anni, gli interventi ritenuti – ai fini di cui è causa- prioritari (ed anzi indispensabili) non sono ancora stati attuati…”; peraltro, i fondi pensione non sarebbero stati ancora costituiti e non sarebbe possibile per i pubblici dipendenti accedere autonomamente ai c.d. “fondi pensione aperti” in quanto il medesimo non avrebbe la concreta possibilità di attingere alle somme destinate al TFR le quali, come tra l’altro indicato dall’art. 11, comma 4 dell’Accordo quadro, rappresenterebbero meri importi virtuali.

I ricorrenti forniscono una ricostruzione del quadro normativo di riferimento evidenziando che “a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 59, comma 56, della l. n. 449/1997 sarebbe stata estesa ai dipendenti pubblici, in servizio al 31.12.1995, la possibilità di richiedere la trasformazione dell’indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto, prevedendo che una parte della vigente quota contributiva relativa all’indennità di fine servizio venisse destinata a previdenza complementare”. Tuttavia, la piena operatività del nuovo sistema previdenziale sarebbe condizionata all’effettiva istituzione del Fondo Pensioni mentre il d.lgs. n. 252/2005, reiterando la disposizione dell’art. 3 d.lgs. n. 124/1993, stabilirebbe che per il personale “privatizzato”, le forme pensionistiche complementari potrebbero essere istituite mediante contratti collettivi laddove – per i restanti dipendenti pubblici- le stesse potrebbero essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti o- in mancanza di queste- mediante accordi tra i dipendenti stessi, promossi da loro Associazioni.

In definitiva, quindi, secondo la prospettazione attorea “per determinate categorie di lavoratori subordinati, ivi compresi il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia , la previdenza complementare (o integrativa) è ancora “ di là da venire”. Le procedure di negoziazione e concertazione del trattamento di fine rapporto non sono state concretamente avviate. Pertanto, la sperequazione del trattamento pensionistico spettante a questa categoria di lavoratori dipendenti non è stata ancora compensata”. La predetta inerzia sarebbe, ad avviso dei ricorrenti, ingiustificabile.

L’apparato pubblico, ai sensi degli artt. 1, 2, 4 e 7 del d.lgs. n. 195/1995, avrebbe l’obbligo (e non solo la facoltà) di attivarsi concretamente al fine di promuovere la costituzione di forme pensionistiche complementari in favore dei ricorrenti: tali disposizioni prevederebbero infatti che le procedure aventi ad oggetto il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari del personale della Guardia di Finanza devono concludersi con un decreto del Presidente della Repubblica emanato a seguito di concertazione tra i Ministri (o i Sottosegretari da questi delegati) della Funzione Pubblica, dell’Interno, del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, della Difesa, delle Finanze, della Giustizia e delle Politiche Agricole e Forestali. Le suddette procedure dovrebbero concludersi con un apposito “Schema di provvedimento” e il consiglio dei Ministri, entro 15 giorni da tale sottoscrizione, dovrebbe approvare il predetto schema e sottoporlo alla firma del Presidente della Repubblica.

In una tale situazione dovrebbe quindi – ad avviso dei ricorrenti- ritenersi più che legittima la pretesa degli stessi ad ottenere- quanto meno sino al momento in cui sarà attuata la c.d. “previdenza complementare” - un trattamento previdenziale da calcolarsi (anche per essi) secondo il tradizionale metodo “retributivo”.

Rilevante, ai fini della decisione della presente controversia, sarebbe inoltre la questione di costituzionalità che, secondo la prospettazione attorea, dovrebbe essere sollevata qualora la legge n. 335/1995 venisse interpretata nel senso di ritenere applicabili i nuovi metodi di calcolo del trattamento pensionistico anche in assenza dell’attuazione della previdenza complementare. Vi sarebbe, secondo la predetta prospettazione, una macroscopica e ingiustificata disparità di trattamento tra la situazione dei dipendenti privati e quella dei dipendenti pubblici e, all’interno di tale ultima categoria, tra coloro a favore dei quali i cennati fondi sono stati attivati e coloro che, come i ricorrenti, non avrebbero ancora avuta riconosciuta una tale possibilità, in violazione dell’art. 3 Cost.. Sarebbero parimenti violati gli artt. 36 e 38 Cost. in quanto, in assenza del “secondo pilastro” non sarebbe garantita la proporzionalità della pensione alla qualità e quantità del lavoro prestato, né l’adeguatezza di tale forma di retribuzione alle esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia.

Deducono più specificamente i ricorrenti che gli artt. 2 e 3, comma 2, d.lgs. n. 124/1993, nella parte in cui attribuisce anche ai dipendenti pubblici il diritto ad ottenere la previdenza complementare, senza però assicurarne l’effettivo esercizio e l’art. 3, comma 2, del d.lgs.n. 252/2005, nella parte in cui stabilisce che la previdenza integrativa è istituita mediante accordi o contratti collettivi, senza l’attribuzione ai singoli di mezzi per l’esercizio effettivo del diritto, si porrebbero in contrasto con gli artt. 3, 36 comma 1 e 38, comma 2 Cost.: ciò sia per l’illogicità sia per il fatto di non consentire ai lavoratori che non hanno fonti di reddito ulteriori rispetto al trattamento pensionistico di essere posti in condizione di disporre di mezzi adeguati a mantenere un tenore di vita dignitoso e/o almeno simile a quello goduto nel periodo in cui erano impiegati.

Un simile diritto non potrebbe che essere tutelato attribuendo al suo titolare, almeno sino all’effettiva attuazione della previdenza complementare, un trattamento pensionistico calcolato con il sistema retributivo; in assenza ne conseguirebbe un danno nei confronti degli attuali ricorrenti, commisurabile alla riduzione del trattamento pensionistico, inferiore di circa il 40% rispetto a quello goduto dai colleghi posti in regime di quiescenza con il sistema retributivo.

In via di subordine i ricorrenti chiedono di accertarsi il preteso diritto dei ricorrenti a percepire l’anticipazione del TFR secondo quanto stabilito dall’art. 2120 c.c. e condannare le amministrazioni resistenti a provvedere di conseguenza.

Con memoria difensiva depositata presso la Sezione in data 6 novembre 2015 si è costituito in giudizio l’INPS contestando quanto dedotto dai ricorrenti in quanto ritenuto “del tutto inammissibile nonché destituito di fondamento”.

In limine litis l’Istituto previdenziale eccepisce l’inammissibilità ex art. 152 u.c. disp. att. c.p.c. per non essere stato dichiarato da parte ricorrente il valore della prestazione dedotta in giudizio né quantificato l’ammontare della prestazione previdenziale controversa.

Ciò posto l’Istituto previdenziale ricostruisce il quadro normativo di riferimento a partire dalla disciplina di cui al d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, richiamando quindi il d.lgs. n. 124/1993 e la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 47/2000 oltre alle disposizioni speciali riguardanti espressamente i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.

Eccepisce quindi l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse attuale a ricorrere evidenziando che nella fattispecie non risulta dimostrato e dimostrabile alcun pregiudizio, né sotto il profilo dell’an né sotto il profilo del quantum, proprio perché le controparti (per loro stessa ammissione) sono attualmente in servizio e chiedono, tra l’altro, l’anticipazione del proprio trattamento di fine rapporto.

Secondo la prospettazione difensiva dell’Istituto previdenziale solo al momento del collocamento a riposo sarà possibile verificare, alla luce delle disposizioni di legge che a quell’epoca saranno in vigore, la misura del trattamento pensionistico eventualmente conseguito rispetto a quello “virtuale” che sarebbe spettato in forza di pregresse disposizioni di legge e così determinare, ove ne ricorressero i presupposti, l’eventuale variazione in peius. In tal senso su fattispecie analoga si sarebbe già pronunciata la Sez. Giur. Lazio, con la pronuncia n. 1127/2012. Sotto diverso profilo l’Istituto previdenziale rileva il difetto di propria legittimazione passiva per affermata estraneità alla fattispecie dedotta in giudizio e alle domande, anche risarcitorie, ex adverso formulate. La difesa rileva che l’INPS non è riconosciuto dal quadro normativo in materia di previdenza complementare quale soggetto che debba o possa istituire fondi di previdenza complementare; per quanto attiene al personale dei comparti Difesa e Sicurezza, rammenta l’Istituto previdenziale che trova applicazione l’art. 26, comma 20, della legge n, 448/1998 secondo il quale l’istituzione di forme di previdenza complementare deve avvenire tramite procedure di negoziazione e concertazione previste dal d.lgs. n. 195/1995 e che le stesse potranno definire la disciplina del trattamento di fine rapporto per il personale in parola, ai sensi dell’art. 2, comma da 5 a 8 della legge n. 335/1995.

Secondo la difesa dell’Istituto previdenziale, nell’inerzia delle parti (tra le quali non potrebbe ricomprendersi l’INPS), comprese le rappresentanze dei ricorrenti, lo stesso Istituto previdenziale non potrebbe autonomamente modificare meccanismi di computo delle prestazioni previdenziali normativamente stabiliti, così come non potrebbe collocare in regime di trattamento di fine rapporto il personale delle pubbliche amministrazioni e tantomeno destinare quote del trattamento di fine rapporto a fondi pensione non ancora esistenti.

L’Istituto previdenziale deduce altresì, in via di estremo subordine e nella denegata ipotesi di ritenuta inaccoglibilità delle eccezioni processuali sopra indicate, l’infondatezza nel merito delle domande proposte. Secondo la tesi difensiva nessuna responsabilità potrebbe essere attribuita all’INPS in ordine ad eventuali conseguenze pregiudizievoli che dovessero in futuro attingere i ricorrenti in quanto si tratterebbe di interventi di politica legislativa compiuti dal Legislatore e ad accordi la cui sottoscrizione vedrebbe protagoniste le Organizzazioni sindacali in rappresentanza delle categorie dei lavoratori interessati.

Anche con riguardo alle domanda proposta in via gradata e volta ad ottenere l’anticipazione del trattamento di fine rapporto la difesa dell’INPS eccepisce l’assoluta inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione della Corte dei conti, non ritenendosi rientrare detta materia nell’ambito del regime pensionistico dei dipendenti pubblici. Nel merito, inoltre, la difesa avversaria non indicherebbe neppure le date di assunzione dei singoli alle dipendenze del Dicastero neppure essendo possibile accertarsi il preteso diritto delle stesse a godere del regime del TFR, atteso che per i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato in servizio al 30 maggio 2000 (per dipendenti assunti con contratto a tempo determinato) e con decorrenza dal 1 gennaio 2001, per il personale a tempo indeterminato, si applicherebbe il diverso regime dell’indennità di buonuscita, prevista e disciplinata dal d.p.r. n. 1032/1973.

L’Istituto previdenziale evidenzia ancora, in proposito, che comunque alcun diritto sussisterebbe in capo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni ad ottenere anticipazioni del proprio trattamento di fine rapporto e/o di fine servizio posto che l’accordo nazionale quadro del 29 luglio 1999, sottoscritto tra A.Ra.N. e le organizzazioni sindacali, all’art. 8, c. 3, disporrebbe che “Le condizioni per l’armonizzazione pubblico/privato in materia di anticipazioni saranno verificate in sede di contrattazione di comparto, nel rispetto degli equilibri di bilancio della finanza pubblica”: ogni determinazione al riguardo sarebbe quindi rimessa alla contrattazione collettiva la quale nulla disporrebbe in merito sino ad oggi, evidentemente anche per le note esigenze di contenimento della spesa pubblica. Secondo tale prospettazione l’insussistenza del diritto all’anticipazione del trattamento di fine servizio e/o di fine rapporto nel comparto pubblico sarebbe affermata altresì dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Risulterebbero inoltre del tutto inammissibili ed infondate le questioni di costituzionalità sollevate ex adverso.

La difesa dell’Istituto conclude quindi chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile ovvero respingerlo in toto.

Con memoria depositata in data 30 ottobre 2015 il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è costituito nel giudizio con la rappresentanza dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato rilevando l’infondatezza del ricorso introduttivo e chiedendone il rigetto evidenziando, tra l’altro, che il sistema contributivo introdotto dalla legge n. 335/1995 con lo schema pro-rata (vale a dire per le anzianità contributive maturate a decorrere dal 1.1.1996 per i soggetti con anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31.12.1995 ed esteso dalla legge 214/2011, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dall’1.1.2012, anche ad altri soggetti), comporta la determinazione del trattamento pensionistico in ragione dei contributi versati, garantendone l’equivalenza attuariale nel periodo di percezione e garantendo altresì la tutela di valori di rango costituzionale quali l’equità intra e intergenerazionale e la sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale pubblico donde la ritenuta “irrilevanza della previsione di un sistema previdenziale eventualmente integrativo della previdenza pubblica, nonché l’evidente manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in ricorso”. Il Ministero ha quindi chiesto di dichiararsi la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata e di rigettarsi il ricorso in quanto infondato.

Con ulteriore memoria depositata presso la Sezione in data 11 novembre 2015 i ricorrenti, nel riportarsi al proprio atto introduttivo, hanno formulato ulteriori deduzioni in ordine alla ritenuta sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti a decidere la controversia, non solo con riguardo al diritto a pensione ma anche in relazione a quello relativo al preteso risarcimento del danno “per inadempimento delle obbligazioni derivanti da tale rapporto”.

In ordine al “mancato preventivo ricorso alla P.A.” la difesa dei ricorrenti evidenzia che “nel caso di specie non viene impugnato alcun provvedimento per il quale sia possibile ricorrere all’autotutela, né è in discussione un provvedimento che rivesta carattere di specialità e/o novità per il quale sia opportuna una preventiva pronuncia della P.A.”; precisa peraltro che, nel caso di specie, l’istanza sarebbe stata presentata e ricevuta dal Ministero dell’Economia in data 24 aprile 2015.

Con riguardo alla legittimazione passiva dell’INPS i ricorrenti ribadiscono che la domanda proposta in via principale è volta all’accertamento del diritto a vedersi calcolare il trattamento pensionistico, sino all’effettiva attuazione della previdenza complementare, secondo il c.d. criterio “retributivo”, con conseguenti indubbie competenze dell’INPS per la relativa liquidazione. Anche con riguardo alla domanda risarcitoria evidenzia la difesa dei ricorrenti che “se è vero che in base al combinato disposto degli artt. 1, 2 4 e 7 d.lgs. n. 195/95 le procedure aventi ad oggetto le forme pensionistiche complementari del personale della Guardia di Finanza devono concludersi con un decreto del Presidente della Repubblica…è pur vero che il ritardo nell’istituzione della previdenza complementare per il personale di polizia giova nonché arricchisce le casse dell’INPS che…dovrebbe erogare pensioni con il sistema contributivo a fronte di quello retributivo e quindi pensioni notevolmente più basse”.

In ordine alla richiesta di risarcimento del danno i ricorrenti precisano che trattasi di domanda alternativa alla richiesta principale, volta all’accertamento del diritto al calcolo della pensione con il sistema retributivo; si chiede di condannare le amministrazioni resistenti a risarcire il danno patito dai ricorrenti per la mancata colpevole ed ingiustificata attuazione dei fondi pensione e “seppur i ricorrenti sono ancora in servizio” il danno a questi ultimi sarebbe comunque provocato sin d’ora dalla mancata istituzione dei fondi pensione. Evidenziano i ricorrenti che il danno “seppur visibile e percepibile al momento della cessazione del rapporto di lavoro” sarebbe “in essere ed evidente, visto che per vent’anni i ricorrenti non hanno potuto iscriversi ad alcun fondo pensione”. Ricorrerebbe altresì una “responsabilità da ritardo, tipologia di nocumento ormai invalsa nella giurisprudenza amministrativa, anch’esso considerato sia come fonte di responsabilità contrattuale che extracontrattuale”. Il danno risarcibile sarebbe quello derivante dalla situazione di incertezza protratta oltre il termine entro il quale l’azione amministrativa doveva essere conclusa.

In via ulteriormente subordinata i ricorrenti invocano l’accertamento del preteso diritto a “percepire l’anticipazione del TFR secondo quanto stabilito dall’art. 2120 c.c. e condannare le amministrazioni resistenti a provvedere di conseguenza”; secondo la prospettazione difensiva “concedere in via straordinaria l’anticipazione del TFR, comunque denominato, darebbe la possibilità ai ricorrenti, sempre qualora non venisse accolta nessuna delle precedenti richieste, di crearsi loro stessi una previdenza complementare, in ottemperanza della legge ed in sostituzione di una P.A. gravemente inerte”.
In conclusione la difesa dei ricorrenti ribadisce la prospettata questione di costituzionalità “qualora la legge n. 335/1995 venga interpretata nel senso di ritenere applicabili i nuovi metodi di calcolo del trattamento pensionistico anche in assenza dell’attuazione della previdenza complementare”.

All’udienza in data 19 novembre 2015 l’Avv. Benito Capelluto, delegato dall’Avv. Ennio Cerio in rappresentanza dei ricorrenti e l’avv. Michela Foti in rappresentanza e difesa dell’INPS.

L’avv. Capelluto ha richiamato il ricorso insistendo per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate. In merito alle eccezioni sollevate da controparte con memoria di costituzione, ha richiamato integralmente la memoria in atti depositando n. 2 cartoline postali riguardanti la notificazione del ricorso all’INPS di Roma e al Ministero dell’Economia e Finanze c/o Avvocatura dello stato di Torino e nota d’udienza.

L’Avv. Michela FOTI, in rappresentanza dell’INPS, ha richiamato la memoria insistendo per l’accoglimento delle eccezioni preliminari e di merito. Si è opposta altresì al deposito delle note d’udienza per scadenza del termine processuale.

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FINE PRIMA PARTE

segue

Re: Ricorso Avv.to Mandolesi

Inviato: dom feb 07, 2016 8:54 pm
da panorama
segue SECONDA PARTE
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Rilevato in
DIRITTO


Il thema decidendum del presente giudizio verte in ordine ad una serie di distinte pretese, avanzate dai ricorrenti con l’atto introduttivo del giudizio, tutte concernenti interessi connessi all’avvio della previdenza complementare degli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza.

Come noto, la riforma previdenziale di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 ha introdotto per la liquidazione delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre forme sostitutive ed esclusive della medesima un nuovo sistema contributivo, confermando il previgente sistema retributivo per i lavoratori con anzianità contributiva di almeno diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995 e istituendo un regime misto per i lavoratori con anzianità contributiva inferiore a diciotto anni alla stessa data del 31 dicembre 1995 (art. 1 commi 6 e 12); il successivo art. 2 della legge ha poi previsto la "trasformazione" per i lavoratori pubblici dei trattamenti di fine servizio in trattamenti di fine rapporto, ossia la loro omogeneizzazione alle previsioni dell'art. 2120 cod. civ. (comma 5), demandando alla contrattazione collettiva nazionale la relativa disciplina e i relativi adeguamenti della struttura retributiva e previdenziale, anche ai fini dell'attuazione della c.d. previdenza complementare (comma 6), e ciò anche per i lavoratori già occupati al 31 dicembre 1995 (comma 7). Con la legge n. 214/2011 sono state ulteriormente modificate le norme in materia di calcolo del trattamento pensionistico con estensione del calcolo secondo il sistema contributivo delle anzianità maturate a decorrere dall’1.1.2012, anche con riguardo agli iscritti alle casse gestite dall’ex INPDAP di cui al comma 18 dell’art. 24 della medesima legge.

Le c.d. forme di previdenza complementare per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari sono state introdotte dal d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 per i lavoratori sia privati che pubblici (art. 2 lettera a), demandandone l'istituzione, quanto al personale pubblico, ai contratti collettivi e, per il personale non contrattualizzato, ossia in regime di diritto pubblico, alle norme dei rispettivi ordinamenti (art. 3 comma 2); disposizioni analoghe sono state poi dettate dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 che ha riformulato la disciplina delle forme di previdenza complementare.

Con particolare riguardo al personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, il d.lgs. 12 maggio 1995, n. 195, ha rinviato la disciplina del rapporto di lavoro, ivi compreso il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, rispettivamente alla contrattazione collettiva (per le forze di polizia a ordinamento civile: art. 3) e a procedure di concertazione (per le forze di polizia a ordinamento militare: art. 4 e per le forze armate: art. 5).

Le procedure di concertazione sono regolate dall' art. 7 del d.lgs. n. 195 del 1995 (come modificato dal d.lgs. 31 marzo 2000, n. 129); avviate dal Ministro della funzione pubblica (ora Ministro per la semplificazione e pubblica amministrazione), con il coinvolgimento, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per il personale delle forze di polizia a ordinamento civile, e del Comitato centrale di rappresentanza (COCER) interforze per le forze di polizia a ordinamento militare per le forze armate.

Dette procedure " ... hanno inizio contemporaneamente e si sviluppano con carattere di contestualità nelle fasi successive ...", ivi compresa la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale (per le forze di polizia a ordinamento civile) e dello schema di provvedimento (per il personale delle forze armate e di polizia a ordinamento militare), anche con convocazioni congiunte delle delegazioni di parte pubblica, dei rappresentanti dello Stato Maggiore della Difesa, dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e dei COCER e delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale delle forze di polizia ad ordinamento civile.

Infine, l'ipotesi di accordo economico collettivo e lo schema di provvedimento, corredati dai prescritti prospetti, esaminate le eventuali osservazioni, sono approvati dal Consiglio dei Ministri, che autorizza la sottoscrizione degli accordi e fissa i contenuti dello schema di provvedimento, successivamente "recepiti con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali si prescinde dal parere del Consiglio di Stato".

L'art. 26 comma 20 della legge finanziaria 23 dicembre 1998, n. 448 ha inoltre chiarito che compete alle procedure di negoziazione e concertazione testé illustrate, la definizione, per il personale delle forze di polizia a ordinamento civile e militare e delle forze armate, della disciplina del trattamento di fine rapporto e l'istituzione di forme di previdenza complementare.

L' art. 67 del d.p.r. 16 marzo 1999, n. 254 ha ribadito che le procedure di negoziazione e concertazione, in prima applicazione, provvedono a definire (salva la volontarietà dell'adesione ai fondi pensione):

"a) la costituzione di uno o più fondi nazionali pensione complementare per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare ... anche verificando la possibilità di unificarlo con analoghi fondi istituiti ai sensi delle normative richiamate per i lavoratori del pubblico impiego;

b) la misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle Amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse;

c) le modalità di trasformazione della buonuscita in trattamento di fine rapporto, le voci retributive utili per gli accantonamenti del trattamento di fine rapporto, nonché la quota di trattamento di fine rapporto da destinare a previdenza complementare".

Individuato così in estrema sintesi il quadro normativo di base riguardante la fattispecie vanno in primo luogo esaminate le questioni preliminari sollevate dalla difesa dell’INPS in relazione alla domanda avanzata in via principale dai ricorrenti e volta all’accertamento del preteso “diritto a vedersi calcolare il trattamento pensionistico, sino all’effettiva attuazione della previdenza complementare, secondo il c.d. criterio “retributivo”.

In limine litis va peraltro rilevata l’inammissibilità del deposito da parte dei ricorrenti di note di udienza, alle quali si è opposta la difesa dell’INPS, in quanto tardive e non autorizzate.

Nulla quaestio- relativamente alla richiamata domanda formulata in via principale- circa la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti a decidere sulla pretesa pensionistica tenuto conto dell’ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che riconosce al Giudice contabile, ai sensi degli artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934, una giurisdizione avente “…carattere esclusivo, essendo affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, sicchè in essa ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca l’elemento identificativo del petitum sostanziale, vale a dire tutte le controversie riguardanti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti” (ex multis Cass. Civ. Sez. Un. n. 573/2003).

Va peraltro rilevata, in accoglimento dell’eccezione proposta dall’Istituto previdenziale, l’inammissibilità per un diverso profilo – ancora preliminare- della stessa domanda, dovendo rilevarsi la carenza di interesse attuale ad agire in capo ai ricorrenti.

Alla stregua del principio generale dettato dall’art. 100 c.p.c.., applicabile anche al processo contabile, costituisce condizione per l'ammissibilità dell’azione la sussistenza dell'interesse ad agire, da intendersi non come idoneità astratta dell'azione alla corretta soluzione di una questione giuridica ma, più specificamente, come interesse proprio del ricorrente, sia pure talora strumentale, al conseguimento di una utilità o di un vantaggio concreti ed attuali, direttamente conseguibili mediante il giudizio (Corte dei Conti, Sez. I App., n. 1082/2014; Corte dei Conti, I Sez. App., n. 1207/2014; Corte dei conti Sez. Giur. Toscana, n. 393/2012; Corte dei conti, Sez. Giur. Lazio, n. 14/2013; Corte dei conti, sez. Marche, n. 43/2012).

In giurisprudenza si è costantemente affermato che la tutela giurisdizionale riguarda diritti e che, in tale prospettiva, i fatti possono essere accertati dal Giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio (art. 2697 cod. civ.) e non di per sè, per gli effetti possibili e futuri; l'interesse ad agire deve quindi essere concreto ed attuale, cioè deve consistere nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, sì che resta escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione di una questione meramente futura ed ipotetica (Cass., Sez. 1, sent. 7786 del 29.03.2007, citando Cass. Sez. Un. 15.1.1996, n. 264 e Cass. 18.4.2002, n. 5635; cfr. anche Cass. civ. 23 maggio 2003 n. 8200).

La giurisprudenza contabile ha avuto modo di precisare, in ordine al profilo dell’interesse a ricorrere, che “E’ evidente che non può il giudice soddisfare una pretesa preventiva, al fine, non nascosto, di evitare di incorrere in peggioramenti della propria posizione pensionistica, come il legislatore va attuando, nel (vano) inseguimento degli equilibri finanziari posti in pericolo da elargizioni pensionistiche non più sostenibili, in relazione ai diritti riconosciuti in passato forse con troppa generosità (certo togliendo alle generazioni successive, quanto dato, appunto troppo generosamente ai padri – e alle madri) e al rapido allungamento delle speranze di vita, in pochi decenni aumentate di circa vent’anni” (Corte dei Conti, Sez. I App., n. 1082/2014).

Nella fattispecie, considerati i contenuti propri della giurisdizione pensionistica attribuita a questo Giudice, appare evidente che i ricorrenti hanno agito in questa sede per ottenere una declaratoria di mero principio in ordine alla liquidabilità del loro preteso futuro trattamento di quiescenza secondo il “sistema di calcolo retributivo”, in relazione a una situazione giuridica del tutto avulsa dall'esercizio concreto ed attuale del proprio diritto a pensione, sia nell'an che nel quantum. Invero, stando agli atti, i ricorrenti sono tutti attualmente in servizio e non risultano aver proposto in via amministrativa domanda di riconoscimento della pensione chiedendone ad oggi la liquidazione secondo il criterio di calcolo retributivo.

Gli stessi si sono limitati a produrre, unitamente alla memoria depositata in data 11 novembre 2015, l’atto di “intimazione e messa in mora” indirizzato al Ministero per la Pubblica Amministrazione e al Ministero dell’Economia e volto diffidare le stesse amministrazioni all’avvio del procedimento di concertazione, richiamando il disposto degli artt. 2 e 2 bis dalla l. n. 241/1990 e s.m.i..

I ricorrenti sono infatti tutti appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza e, secondo quanto riferito nell’atto introduttivo del giudizio, in parte sono “entrati in amministrazione dopo il 31.12.1995, ed altri alla medesima data non avevano raggiunto i 18 anni di servizio”; pertanto, secondo la stessa prospettazione attorea, “si vedranno” nel momento futuro in cui matureranno i requisiti pensionistici, “calcolare l’ordinario trattamento di quiescenza con il criterio contributivo oppure con quello misto”.

Trattandosi di dipendenti per i quali non risultano, allo stato – per quanto dagli stessi riferito- maturati i requisiti previsti dalla legge, la pensione è un evento del tutto ipotetico ed incerto e, comunque, non imminente, sia in punto di requisiti di accesso sia in punto di criteri di liquidazione (che saranno quelli del momento di effettivo pensionamento) (cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. Abruzzo, n. 172/2011, confermata da Corte dei conti, Sez. I App., n. 1034/2014).

Come chiarito dalla giurisprudenza contabile, in punto di interesse a ricorrere, “allorché gli interessati verranno via via a far valere in concreto l'invocato diritto … il regime previdenziale potrebbe essere rivisto ben più d'una volta, sicché l'odierna pronuncia, positiva o negativa che sia, resterebbe inutiliter data; né può darsi per assodato che i ricorrenti completeranno effettivamente l'intera carriera lavorativa nell'amministrazione di appartenenza, per cui la declaratoria qui invocata potrebbe, in concreto, non essere mai concretamente utilizzata a fini di pensione (Corte dei conti, Sez. Giur. Abruzzo, n. 172/2011).

Ne discende, in definitiva, che non è in discussione dinanzi a questo Giudice il diritto concreto ed attuale ad accedere alla pensione, né la misura della pensione stessa, e che l’invocato “diritto dei ricorrenti a vedersi calcolare il trattamento pensionistico” secondo il sistema retributivo “sino all’effettiva attuazione della previdenza complementare” non potrà che essere valutato in sede giudiziale solo se e al momento in cui gli stessi avranno titolo a pensione, ad esempio in occasione della domanda di pensione o in occasione della liquidazione della pensione stessa (ove la misura della pensione liquidata dall'amministrazione non corrisponda alle pretese attoree).

Del resto, come ricordato dalla richiamata giurisprudenza, alla quale si fa rinvio, va ricordato che “la stessa normativa pensionistica applicabile dinanzi a questa Corte non solo prevede che i ricorsi in materia di pensioni “non sono ammessi”, tra l’altro, quando “si propongano domande sulle quali non siasi provveduto in sede amministrativa” (cioè quando non vi sia un provvedimento di pensione o un diniego di provvedimento; cfr. art. 71, lettera b, del citato Regolamento di procedura n. 1038 del 1933), ma stabilisce anche che, ad esempio, "in materia di riscatto di servizi il ricorso è ammesso soltanto contro il decreto concernente la liquidazione del trattamento di quiescenza” (art. 62 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214). La normativa intende, in tal modo, chiaramente evitare che si discutano in sede giudiziale questioni di computo di un servizio a prescindere da un concreto provvedimento di concessione, diniego o liquidazione della pensione che non valorizzi correttamente il periodo in contestazione (Corte dei conti, Sez. Giur. Abruzzo, n. 172/2011, confermata da Corte dei conti, Sez. I App., n. 1034/2014).

Il Giudice contabile ha inoltre avuto occasione di pronunciarsi su fattispecie del tutto assimilabile alla presente affermando espressamente –in linea con l’orientamento sopra descritto- che “il ricorso si appalesa inammissibile. Infatti nella sostanza gli interessati tuttora in servizio, e senza che abbiano avanzato apposita domanda di pensionamento, chiedono una pronuncia sulla determinazione dell’importo ritenuto spettante del loro trattamento pensionistico. Importo e trattamento che peraltro non possono essere valutati in astratto ma solo con riferimento alla disciplina vigente all’atto della cessazione dal servizio, da cui solo può derivare una valutazione circa l’esistenza in concreto di un diritto del ricorrente alla pensione nonché alla sua quantificazione” (Corte dei conti, Sez. Giur. Lazio, n. 1127 in data 7 novembre 2012).

In tal senso, come sopra accennato, è del resto consolidata la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che ha chiarito come per configurare l'interesse ad agire non è sufficiente richiedere il mero accertamento di una “situazione giuridica”, essendo anche necessario che l'accertamento in diritto sia pregiudiziale alla richiesta di un concreto provvedimento, idoneo a realizzare l'interesse perseguito dalla parte, in quanto il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri per colui che agisce, ne' sono ammissibili mere questioni di interpretazione di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo persegua (così Cass. sez. 3, sent. 28405 del 28.11.2008, richiamando Cass. civ. Sez. Un. 20 dicembre 2006 n. 27187; Cass. civ. 22 agosto 2007 n. 17877 anche richiamate da Corte dei conti, Sez. Abruzzo, n. 172/2011).

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, restando così assorbita ogni altra questione (in forza del criterio della ragione più liquida -cfr. Cass., Sez. VI, n. 12002/2014- anche in relazione alla prospettata violazione dell’art. 152 u.c. disp. att. c.p.c.).

Alla luce dell’insussistenza di una condizione dell’azione deve ritenersi altresì inammissibile per difetto di rilevanza attuale nel presente giudizio la questione di costituzionalità sollevata dai ricorrenti con riguardo all’art. 1, commi 1, 6, 12, 13, dell’art. 2, commi 5, 6 e 7 e art. 5 della l. n. 335/1995, artt. 2 e 3, comma 2, de d.lgs. n. 124/1993 e dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 252/2005, in relazione agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione: la giurisprudenza costituzionale ha costantemente affermato che il pregiudizio che deriva dall’applicazione delle disposizioni censurate attraverso la proposizione di questioni di costituzionalità deve essere attuale ed ha ribadito la manifesta inammissibilità delle questioni in cui la rilevanza è meramente ipotetica, eventuale o prematura (ex plurimis Corte Cost. ord. n. 39/2009; ord. n. 77/2009).

Si aggiunga che, in forza della richiamata giurisprudenza contabile, può comunque ritenersi “superat(a)…l’eccezione di costituzionalità pure sollevata, comunque manifestamente infondata, stante la giurisprudenza della Corte costituzionale che ha riconosciuto spettante al Legislatore il potere di determinare il trattamento pensionistico da riconoscere ai pubblici dipendenti, variandone la consistenza e le modalità in relazione alle circostanze temporali senza che da ciò derivi una discriminazione tra pensionati costituzionalmente rilevante” (Corte dei conti, Sez. Giur. Lazio, n. 1127 in data 7 novembre 2012). Con riguardo alla pretesa violazione dell’art. 38, c. 2 Cost., la giurisprudenza costituzionale è del resto pienamente consolidata nello statuire la piena discrezionalità del legislatore nel dettare la disciplina di un adeguato trattamento pensionistico, fatta salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona (Corte Cost., n. 30/2004); per quanto concerne la dedotta ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento tra la posizione dei ricorrenti e la situazione dei dipendenti privati (per i quali sarebbero previste e disciplinate modalità di accesso ai “Fondi pensione”) nonchè, tra i dipendenti pubblici, nei confronti di coloro a favore dei quali i fondi sono stati attivati, basti rilevare che tale preteso effetto viene riferito dagli stessi ricorrenti alla mancata piena attuazione delle norme in relazione alle quali i medesimi lamentano il ritardato adempimento, non venendo in rilievo – per ciò stesso- profili di incostituzionalità discendenti dalle medesime disposizioni, in assenza- come rilevato dalla difesa dell’INPS- di tertium comparationis nella fattispecie.

Esaminata la domanda proposta in via principale va ora affrontata la distinta domanda, avanzata dai ricorrenti in via subordinata, volta al risarcimento del danno asseritamente subito dagli stessi in relazione al mancato avvio delle procedure di negoziazione e concertazione del trattamento di fine rapporto e previdenza complementare.

Ad avviso di questo Giudice, per ragioni analoghe a quelle prospettate in precedenza, il dedotto danno asseritamente discendente dalla mancata istituzione dei fondi pensione appare del tutto privo dei caratteri di certezza ed attualità non sussistendo, in pendenza del rapporto di lavoro e in assenza di maturazione dei requisiti per il riconoscimento del diritto a pensione in capo ai ricorrenti, alcuna lesione che possa configurare un pregiudizio attuale per inadempimento di obbligazioni o prestazioni pensionistiche, ricadente nella giurisdizione del Giudice contabile, ai sensi degli artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934, neppure potendo ipotizzarsi – allo stato- quale sarà la disciplina concretamente applicabile ai ricorrenti al momento- futuro e incerto- di effettivo accesso al beneficio pensionistico.

La domanda risarcitoria risulta pertanto anch’essa inammissibile per carenza di interesse attuale e concreto ad agire non potendo configurarsi allo stato– in assenza come detto delle condizioni per l’instaurazione del rapporto pensionistico - qualsivoglia pregiudizio addebitabile all’ente obbligato da cui possa scaturire un profilo di danno ricadente nell’ambito della giurisdizione del Giudice contabile.

Nella memoria depositata in data 11 novembre 2015 i ricorrenti, integrando i contenuti del ricorso introduttivo del giudizio, hanno peraltro ampliato la domanda altresì rilevando che ricorrerebbe, nella fattispecie, “anche la c.d. responsabilità da ritardo, tipologia di nocumento ormai invalsa nella giurisprudenza amministrativa, anch’esso considerato sia come fonte di responsabilità contrattuale che extracontrattuale”: la pretesa dei ricorrenti sarebbe quindi motivata anche con riguardo ad un preteso ritardo procedimentale di oltre vent’anni, asseritamente maturato dalla P.A. per l’istituzione dei fondi pensione.

Va sul punto richiamato il quadro di riferimento in base al quale – come sopra accennato- ai sensi dell’art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 124/1993, per le modalità di istituzione delle forme pensionistiche complementari, per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, si fa rinvio alla contrattazione collettiva o, per quanto concerne il personale non contrattualizzato, alle normative regolanti i rispettivi ordinamenti.

Riconoscono gli stessi ricorrenti che il successivo “d.ls. 252/2005 reitera pedissequamente la disposizione di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 124/1993 (stabilendo che per il personale privatizzato le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante contratti collettivi mentre – per i restanti dipendenti pubblici- le stesse possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, o- in mancanza di queste medianti accordi tra i dipendenti stessi, promossi da loro Associazioni)”.

Per quanto concerne i comparti Difesa e Sicurezza, come accennato in precedenza, l’art. 26, comma 20, della l. n. 448/1998 prevede che l’istituzione di forme di previdenza complementare deve avvenire tramite le procedure di negoziazione e concertazione di cui al d.lgs. n. 195/1995 e che le stesse potranno definire la disciplina del trattamento di fine rapporto per il personale in parola, ai sensi dell’art. 2, commi 5-8, della l. n. 335/1995: la norma espressamente dispone che “Ai fini dell'armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto e dell'istituzione di forme di previdenza complementare dei dipendenti pubblici, le procedure di negoziazione e di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, potranno definire, per il personale ivi contemplato, la disciplina del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2, commi da 5 a 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nonché l'istituzione di forme pensionistiche complementari, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni. Per la prima applicazione di quanto previsto nel periodo precedente saranno attivate le procedure di negoziazione e di concertazione in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 195 del 1995”.

Per quanto espressamente riconosciuto dalla difesa dei ricorrenti “ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, 2, e 7 d.lgs. n. 195/1995 le procedure aventi ad oggetto il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari del personale della Guardia di Finanza devono concludersi con un decreto del Presidente della Repubblica emanato a seguito di concertazione tra i Ministri (o i sottosegretari da questi delegati) della Funzione Pubblica, dell’Interno, del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, della Difesa, delle Finanze, della Giustizia e delle Politiche Agricole e Forestali. Le suddette procedure devono essere avviate dal Ministro della Funzione Pubblica e devono concludersi con un apposito “Schema di Provvedimento”. Il Consiglio dei Ministri, entro 15 giorni da tale sottoscrizione, approva il predetto schema e lo sottopone alla firma del Presidente della Repubblica” (cfr. ricorso introduttivo).

Come chiaramente evincibile dalla disciplina richiamata la questione di cui trattasi concerne, secondo quanto correttamente evidenziato dalla difesa dell’INPS, interventi di politica legislativa che coinvolgono anche, in parte – quanto alla disciplina attuativa- le stesse Organizzazioni rappresentative delle categorie di dipendenti interessati.

In particolare, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 195/1995 è espressamente previsto che nelle delegazioni che prendono parte alle procedure di ”concertazione” di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2 dello stesso decreto “le rappresentanze militari partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie interessate”; ai sensi del successivo art. 7, comma 1 del d.lgs. n. 195/1995 “…Il COCER Interforze può presentare nel termine predetto, anche separatamente per sezioni Carabinieri, Guardia di finanza e Forze armate, le relative proposte e richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, al Ministro delle finanze, per il tramite dello stato maggiore della Difesa o del Comando generale corrispondente…”.

Le predette procedure non paiono, quindi, potersi far ricadere tout court tra i procedimenti amministrativi disciplinati dalla legge n. 241/1990 e s.m.i. né, per l’effetto, il dedotto ritardo nell’attivazione delle forme pensionistiche complementari in favore dei ricorrenti può ritenersi correttamente inquadrabile ad oggi– come paiono invocare i ricorrenti- nell’ambito dell’istituto del ritardo procedimentale di cui all’art. 2 bis della richiamata legge dovendo piuttosto i dedotti profili ricondursi astrattamente nell’ambito di sfere decisionali non solo di alta amministrazione bensì di rilievo politico, alle quali concorrono anche le stesse rappresentanze delle categorie interessate.

L'assenza di una posizione soggettiva attualmente tutelabile attraverso lo strumento del ritardo procedimentale, è resa quindi evidente, nel caso in esame, dalla ”natura normativa dell'atto conclusivo, destinato a disciplinare una serie indeterminata di rapporti di pubblico impiego” (cfr., al riguardo, Cons. St., sez. IV, 7 luglio 2009, n. 4351; T.A.R. Lazio, II, n. 7715/2013).

La giurisprudenza amministrativa ha altresì avuto modo di chiarire in proposito che “i dipendenti pubblici destinatari dell'attività contrattuale collettiva o del decreto presidenziale di recepimento degli esiti della procedura di concertazione sono titolari di un interesse "finale", ovvero della posizione soggettiva destinata a sorgere per effetto di tale concertazione, e non già di un interesse concreto, attuale e direttamente tutelabile in ordine all'avvio e conclusione dei procedimenti "negoziali" in oggetto. Tale interesse (assimilabile agli interessi legittimi procedimentali), appartiene, semmai, esclusivamente alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (quanto alle forze di polizia a ordinamento civile) e ai Comitati centrali di rappresentanza, sempre quali organismi esponenziali d'interessi collettivi chiamati a partecipare ai predetti procedimenti. Per quanto occorrer possa si evidenzia ancora, che, se anche le amministrazioni competenti si attivassero, l'effettivo avvio del procedimento di concertazione, preliminare all'adozione dello schema di atto da emanarsi nella forma di d.P.R., non potrebbe che dipendere anche da una concorrente e convergente volontà delle organizzazione sindacali summenzionate (quest'ultima, ovviamente, di natura squisitamente negoziale). E' pertanto evidente che, allo stato, il ricorrente non è titolare né di un diritto soggettivo, né di un interesse legittimo, potendo semmai riconoscersi un interesse di tal fatta ( di carattere strumentale) solo in capo alle organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alle procedure di contrattazione collettiva” (T.A.R. Lazio, II, n. 7715/2013).

Va altresì rilevato, quanto alla fattispecie in esame, che il soggetto chiamato ad avviare le procedure di concertazione -individuato dall’art. 7, comma 1 del d.lgs. n. 195/1995 nel Ministro della Funzione Pubblica (ora Ministro della P.A.)- neppure risulta evocato nel presente giudizio non risultando in tale preliminare adempimento coinvolti né l’Istituto previdenziale né il Ministero dell’Economia qui convenuti.

Su tali premesse, anche qualora si desse accesso alla qualificazione del contestato danno quale conseguente a ritardo procedimentale, la domanda proposta in via subordinata dai ricorrenti dovrebbe comunque ritenersi inammissibile.

Si aggiunga che il danno lamentato dai ricorrenti neppure può ritenersi attenere al rapporto pensionistico (ovvero ad inadempienze nel dare attuazione all’obbligazione pensionistica), posto che l’asserito pregiudizio viene ricollegato dai ricorrenti ad un evento del tutto distinto dall’esecuzione del predetto rapporto, individuato nell’affermato ritardo nell’attivazione delle procedure complesse finalizzate alla costituzione di forme pensionistiche complementari in favore dei ricorrenti.

Quindi la domanda non è attratta automaticamente nella giurisdizione della Corte dei conti che, come detto, può riguardare solo le pretese strettamente connesse all’obbligazione pensionistica (ex plurimis Cass. SS. UU. n. 2298/2008): l’ordinamento ora è esplicito nella delimitazione delle sfere di giurisdizione attribuendo al G.A. la cognizione in ordine ad ogni pretesa concernente il “danno da ritardo”.

In materia opera, infatti, l’articolo 2-bis della legge 241/1990, come introdotto dall’art. 7, comma 1, lettera c, della l. 18 giugno 2009, n. 69 (c.d. legge di semplificazione) prevede che "1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”.

L’articolo 133 del d.lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 (Materie di giurisdizione esclusiva) del codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, prevede inoltre che “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: a) le controversie in materia di : 1) risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo (…)”

In ordine alla predetta disposizione la giurisprudenza contabile ha avuto modo di affermare che “la Corte dei conti ha la giurisdizione in materia di pensioni, ivi compresi gli accessori, cioè gli eventuali interessi e la rivalutazione monetaria dovuti come conseguenza del ritardato pagamento del trattamento pensionistico, ma non in materia di eventuali danni derivanti dal ritardo con cui l’amministrazione ha provveduto sulla domanda amministrativa. In altri termini, non rientra nella giurisdizione della Corte dei conti decidere sull’eventuale risarcimento di danno per ritardi nei procedimenti amministrativi o giurisdizionali relativi a trattamenti pensionistici…” (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Siciliana, n.848/2014. In tal senso si sono pronunciate anche le Sezioni d’Appello: ex plurimis Corte dei conti, Sez. I, App. n. 226/2013; Corte dei conti, Sez. I, App., n. 159/2011; Corte dei conti, Sez. III, n. 203/2013).

Su tali basi deve concludersi conseguentemente per l’inammissibilità, per i distinti profili sopra esaminati, della domanda risarcitoria.

Analogamente, deve ritenersi inammissibile l’ulteriore domanda proposta dai ricorrenti e volta all’accertamento del preteso diritto a percepire l’anticipazione del TFR secondo quanto stabilito dall’art. 2120 c.c. ovvero alla liquidazione di differenze di rendimento tra i fondi pensionistici e condannare le amministrazioni resistenti a provvedere di conseguenza.

Prescindendo da ogni considerazione di merito, in accoglimento dell’eccezione espressamente proposta sul punto dalla difesa dell’Istituto previdenziale, la domanda si appalesa inammissibile non rientrando detta materia, notoriamente, nell’ambito del regime pensionistico e risultando pertanto avulsa dalla giurisdizione del Giudice contabile.

Il trattamento di fine servizio/rapporto ovvero la buonuscita costituisce una retribuzione differita rispetto alla quale ogni accertamento concernente la sua spettanza (in cui è evidentemente da ricomprendersi anche la sua anticipazione – invocata nella fattispecie-) esorbita dall’ambito di giurisdizione contabile, delimitato dall'art. 62 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214 ai ricorsi proposti contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello Stato e su tutti gli altri ricorsi in materia di pensione, che leggi speciali attribuiscono al giudice contabile.

Nel caso di specie, come visto, il legislatore ha disegnato la previdenza complementare del personale rimasto in regime di diritto pubblico (nell’ambito del quale sono ricompresi i dipendenti della Guardia di Finanza) come attinente al rapporto di impiego. Infatti, secondo l'art. 3, comma 1, lett. b, del D.Lgs. n. 195 del 1995, formano oggetto di contrattazione, tra gli altri, "b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della L. 23 dicembre 1998, n. 448".

Va rilevata, conseguentemente, l’inammissibilità della domanda volta al percepimento dell’anticipazione del TFR “secondo quanto stabilito dall’art. 2120 c.c.”, trattandosi di materia devoluta alla giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro (ex plurimis Corte dei conti, Sez. Giur. Toscana, n. 393/2012; Corte dei conti, Sez. Giur. Lazio, n. 14/2013; Corte dei conti, Sez. Giur. Veneto, n. 9/2013; Corte dei conti, Sez. Giur. Piemonte, n. 12/2015) da individuarsi, nel caso di specie, nel Giudice Amministrativo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 c. 1 e 63 c. 4 del d.lgs. n. 165/2001. In forza di tale ultima disposizione restano infatti “…devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo … in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”.

Il ricorso, per le ragioni descritte in relazione a ciascuna delle domande avanzate dai ricorrenti, va quindi dichiarato nel suo complesso inammissibile.

Quanto alla regolamentazione delle spese, si osserva che risulta applicabile, ratione temporis, alla fattispecie, la modificazione dell’art. 92 c.p.c. introdotta dall’art. 13 d.l. n. 132 in data 12.9.2014, convertito nella legge 10 novembre 2014, n. 162; su tali basi, considerata la peculiarità e novità delle questioni trattate, devono ritenersi sussistere i presupposti per la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile.

Spese di giudizio compensate.

Ai sensi dell’art. 429 c.p.c. fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Torino il 19 novembre 2015.

Il GIUDICE
(F.to dott.ssa Ilaria Annamaria Chesta)


Depositata in Segreteria il 18 Gennaio 2016


Il Direttore della Segreteria
(F.to Antonio Cinque)

Re: Ricorso Avv.to Mandolesi

Inviato: lun feb 08, 2016 2:21 pm
da mark77
Non solo dopo 20 anni non sono stati ancora avviati i fondi pensione, quindi non è stata applicata una Legge dello Stato, ma la Corte dei Conti ha anche il coraggio di dire che non abbiamo il diritto di richiedere il risarcimento danni per "carenza di interesse attuale e concreto"!!

Ragazzi, io non so più cosa dire, qui non è questione di bravura o meno del legale! Sono cose più grandi di noi! Io confido che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, prima o poi, cancelli questa vergogna.

Re: Ricorso Avv.to Mandolesi

Inviato: lun feb 08, 2016 4:52 pm
da salvo24
mark77 ha scritto:Non solo dopo 20 anni non sono stati ancora avviati i fondi pensione, quindi non è stata applicata una Legge dello Stato, ma la Corte dei Conti ha anche il coraggio di dire che non abbiamo il diritto di richiedere il risarcimento danni per "carenza di interesse attuale e concreto"!!

Ragazzi, io non so più cosa dire, qui non è questione di bravura o meno del legale! Sono cose più grandi di noi! Io confido che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, prima o poi, cancelli questa vergogna.

Mi sento di aggiungere "ma sta corte dei conti che cavolo ci sta a fare??????
staremo ad assistere a continui rimpalli!!!
vedremo!!!

Re: Ricorso Avv.to Mandolesi

Inviato: mar feb 09, 2016 8:33 am
da mark77
Salvo, dobbiamo anche aggiungere una cosa. Se leggi la sentenza della Corte dei Conti Piemonte, noterai che il legale che ha promosso il ricorso (non è Mandolesi) oltre ad averlo fatto cumulativo di più ricorrenti, ha trattato innumerevoli argomenti! Dell'anticipo del TFR, al ritardo nell'avvio dei fondi fino al risarcimento danni. Io non sono un legale, ma in questi anni ho capito un paio di cose. Il ricorso modello'class action' non piace a TAR e Corti dei Conti. Meglio un ricorso 'pilota' del singolo militare. Secondo aspetto, il ricorso deve vertere su un dolo argomento, chiaro, ben documentato, tassativo. E può non bastare!

Re: Ricorso Avv.to Mandolesi

Inviato: mar feb 09, 2016 9:03 am
da Sempreme064
si è dormito.. in fase di contrattazione si doveva intervenire nei modi giusti i nostri sindacati cosa hanno fatto? mi pare di capire che è inammissibile il ricorso perché i ricorrenti erano in costanza di servizio e non si può stabilire il danno.. Quindi faremo altri ricorsi IN PENSIONE.. ci siamo abituati

Re: Ricorso Avv.to Mandolesi

Inviato: mar feb 09, 2016 9:09 am
da Sempreme064
il Mio datore di Lavoro a COSA PENSAVA ? cosa ha fatto?

Re: Ricorso Avv.to Mandolesi

Inviato: mar feb 09, 2016 9:20 am
da mark77
marco064 ha scritto:si è dormito.. in fase di contrattazione si doveva intervenire nei modi giusti i nostri sindacati cosa hanno fatto? mi pare di capire che è inammissibile il ricorso perché i ricorrenti erano in costanza di servizio e non si può stabilire il danno.. Quindi faremo altri ricorsi IN PENSIONE.. ci siamo abituati
Esatto Marco. Il succo della sentenza è proprio quello. Il TAR non è competente, la Corte dei Conti non lo accoglie perché non si può quantificare il danno. Vediamo come si esprimeranno le altre Corti dei Conti con il ricorso che sta per depositare l'Avv. Mandolesi, che verte su un solo argomento ed è documentato con una perizia tecnico-contabile di un organismo indipendente straniero. La vedo dura comunque...

Re: Ricorso Avv.to Mandolesi

Inviato: mar feb 16, 2016 3:17 pm
da panorama
La Corte dei Conti del Friuli V.G., dichiara inammissibile.
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per “vedersi calcolare il trattamento di pensione – sino all’effettiva attuazione della previdenza complementare – secondo il sistema c.d. “retributivo”.

previdenza complementare (c.d. secondo pilastro)”.

1) - A ben vedere, tuttavia, tale atto, sottoscritto dall’avv. Ennio Cerio nell’interesse del sig. A… e di altri colleghi in servizio presso la Guardia di Finanza, contiene una mera intimazione ad “avviare o riavviare” le procedure aventi ad oggetto il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari. In realtà, non risulta allegata, da parte del ricorrente, alcuna domanda, indirizzata alle Amministrazioni interessate, ai fini dell’applicazione, sul futuro trattamento di pensione, dei criteri di calcolo previsti dal sistema retributivo.

Il tutto potete leggerlo qui sotto.
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FRIULI VENEZIA GIULIA SENTENZA 106 16/12/2015
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA SENTENZA 106 2015 PENSIONI 16/12/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 13721 del Registro di segreteria, promosso ad istanza di G. A., rappresentato e difeso dall’avv. Ennio Cerio, con domicilio eletto in Campobasso alla Via Mazzini n. 101, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, con domicilio eletto presso la sede della stessa, in Trieste alla Piazza Dalmazia n. 3, nonché dell’I.N.P.S., ex Gestione I.N.P.D.A.P., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Luca Iero, giusta procura ad lites rilasciata con atto del notaio Paolo Castellini in Roma del 21.8.2015, rep. n. 80974, rog. n. 21569, con domicilio eletto presso la Direzione Provinciale I.N.P.S. di Trieste, Via Sant’Anastasio n. 5;

Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2015, con l’assistenza del Segretario, dott.ssa Anna De Angelis, uditi l’avv. Luca Iero per l’I.N.P.S. e l’avv. Guglielmo Guglielmi dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;

Visti gli atti e i documenti;

Considerato in
FATTO

Con il ricorso in epigrafe, il sig. G. A. ha convenuto in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’I.N.P.S. – ex Gestione I.N.P.D.A.P, per “vedersi calcolare il trattamento di pensione – sino all’effettiva attuazione della previdenza complementare – secondo il sistema c.d. “retributivo”, previa eventuale dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 1, commi 1,6,12,12, dell’art. 2, commi 5,6 e 7 e art. 5 della l. n. 335/1995, degli artt. 2 e 3, comma 2, del D.lgs. n. 124/1993 e dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 252/2005, in relazione agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione; con la conseguente condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore e dell’I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., ognuno per le rispettive competenze, ad adottare il metodo di calcolo della pensione del ricorrente secondo il sistema retributivo vigente ante-riforma legge n. 335/1995; nonché a risarcire i danni arrecati al medesimo in conseguenza del mancato avvio delle procedure di negoziazione e concertazione del trattamento di fine rapporto e previdenza complementare (c.d. secondo pilastro)”.

Con successiva memoria difensiva integrativa, il patrono del ricorrente ha argomentato in ordine alla provvista di giurisdizione della Corte dei conti, richiamando non solo i principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ma anche le numerose decisioni con le quali il Giudice Amministrativo, pronunciandosi su questioni analoghe a quella in esame, ha declinato la propria giurisdizione riconoscendo quella del Giudice contabile. Sotto diverso profilo il nominato patrocinio ha evidenziato come nella controversia in esame, avente ad oggetto un fatto notorio, non si renda necessaria la pronuncia della P.A. su un preventivo ricorso azionato in via amministrativa.

Quanto alla legittimazione passiva dell’I.N.P.S., la difesa del ricorrente ha evidenziato come la stessa trovi fondamento in una domanda giudiziaria diretta, in via principale, a vedersi riconoscere il diritto al calcolo del futuro trattamento pensionistico, sino all’attuazione della previdenza complementare , sulla base del criterio “retributivo”. Con riferimento, invece, alla domanda di risarcimento del danno, la difesa del ricorrente ha chiarito come tale pretesa, formulata in relazione al ritardo della P.A. nell’istituzione dei fondi pensione, sia subordinata al mancato accoglimento della richiesta principale di applicazione del sistema retributivo nel calcolo del futuro trattamento di pensione.

L’avv. Cerio ha inoltre argomentato in ordine alle ulteriori, subordinate richieste di pagamento della quota di rendimento che il ricorrente avrebbe maturato nel caso in cui fosse stato possibile aderire ai fondi pensione ed alla domanda di anticipazione del T.F.R.. Da ultimo, ha illustrato i motivi posti a fondamento della prospettata questione di illegittimità costituzionale della legge n. 335/1995, sottolineando che il mancato accesso, per alcune categorie di lavoratori, alla previdenza complementare deve ritenersi in contrasto con i principi affermati dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo. In ragione di tali premesse, la difesa del convenuto ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

L’I.N.P.S., ritualmente costituitosi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 71, lett. b), del R.D. n. 1038/1933, per carenza della previa domanda in via amministrativa. Sempre in via preliminare ha eccepito la carenza di interesse ad agire del ricorrente, osservando come la mancanza dei requisiti richiesti per l’accesso alla pensione faccia escludere, in capo al ricorrente, l’ interesse attuale e concreto ad agire per il riconoscimento di un sistema di calcolo della pensione diverso rispetto a quello previsto dalla legge n. 335/1995.

Il ricorso, inoltre, andrebbe ritenuto nullo o inammissibile per indeterminatezza del petitum, nella parte relativa alla richiesta di pagamento della quota di rendimento che l’interessato avrebbe conseguito ove fosse intervenuta l’istituzione dei fondi pensione. In ogni caso, per tale domanda, così come per quella afferente l’accertamento del diritto a conseguire l’anticipazione del T.F.R., andrebbe riconosciuto il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del competente T.A.R..

Nel merito l’I.N.P.S. ha contestato la fondatezza del ricorso, sottolineando la manifesta infondatezza e l’irrilevanza delle dedotte questioni di legittimità costituzionale. Prive di fondamento giuridico sarebbero le censure mosse alle disposizioni relative al sistema di calcolo delle pensioni, mentre quelle afferenti alla mancata attuazione della previdenza complementare , oltre a non riguardare la sfera di competenza dell’I.N.P.S., non sarebbero tali da far dubitare della legittimità costituzionale delle norme di riferimento.

Quanto alla domanda di risarcimento del danno formulata dal ricorrente, l’Ente previdenziale, nel rilevare come la stessa non risulti in alcun modo provata, ha sottolineato la propria completa estraneità alla procedura di attivazione della previdenza complementare , sicchè nessuna responsabilità potrebbe essere addossata al convenuto Istituto.

Costituitosi in giudizio con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha eccepito, in via preliminare, l’improponibilità, per carenza di interesse, delle domande proposte dal ricorrente in via subordinata ed alternativa: l’una diretta ad ottenere l’accertamento del diritto al calcolo della pensione secondo il cd. metodo retributivo, e l’altra, proposta in via subordinata, intesa a conseguire il risarcimento del danno asseritamente subito.

In particolare la difesa erariale, nel rilevare come non sia intervenuto alcun provvedimento di pensione idoneo a determinare una lesione diretta ed attuale della posizione giuridica soggettiva del ricorrente, ha eccepito, in via preliminare, l’improcedibilità del ricorso, ex art. 71, lett. b), del R.D. n. 1038/1933 per la mancanza di una previa istanza diretta a vedersi applicare, ai fini del calcolo della pensione e fino all’attuazione della disciplina del “secondo pilastro”, le regole del sistema retributivo.

Nel merito, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha contestato la fondatezza del ricorso, sottolineando come l’Amministrazione non possa disapplicare una legge vigente. Parimenti infondate sarebbero la richiesta di risarcimento danni in assenza di un comportamento, quanto meno colposo, imputabile all’Amministrazione convenuta, nonché le ulteriori domande proposte in via gradatamente subordinata.

Con note di udienza depositate in data 11.12.2015, la difesa del ricorrente, richiamando il contenuto delle precedenti difese, ha osservato come su una questione analoga, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia abbia declinato la propria giurisdizione in favore di quella del Giudice Amministrativo, evidenziando, nel contempo, come in numerose pronunce, i Tribunali Amministrativi Regionali abbiano declinato la propria giurisdizione in favore di quella della Corte dei conti. In ragione di tali premesse il nominato patrocinio ha chiesto che questo Giudice sollevi d’ufficio il regolamento di giurisdizione al fine di conseguire una pronuncia che faccia definitiva chiarezza sul punto.

All’udienza del 16 dicembre 2015, l’avv. Iero ha ribadito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, insistendo, altresì, per il difetto di giurisdizione del Giudice adito; l’avv. Guglielmo Guglielmi si è riportato alle difese rassegnate in atti, associandosi all’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’I.N.P.S. e rilevando come anche per la domanda di risarcimento del danno non sia ravvisabile la giurisdizione del Giudice adito; da ultimo ha rimarcato l’infondatezza delle proposte questioni di legittimità costituzionale. La causa è stata quindi decisa, mediante lettura del dispositivo in udienza, sulla base delle seguenti ragioni in

DIRITTO

In via pregiudiziale va dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda del ricorrente diretta a vedersi applicare, ai fini del calcolo del trattamento di pensione e sino all’effettiva attuazione della previdenza complementare , le regole del sistema retributivo. In proposito occorre rilevare come il petitum sostanziale della domanda - elemento decisivo ai fini del riparto della giurisdizione -, attenga alla materia pensionistica devoluta alla cognizione della Corte dei conti, la quale, com’è noto, ricomprende tutte le controversie relative alla sussistenza del diritto, alla misura ed alla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti (cfr. Cass. S.U. n. 1149/2000). Per quanto concerne, invece, la giurisdizione sulle domande formulate dal ricorrente in via subordinata, osserva questo Giudice come l’esame della relativa questione, sia sotto il profilo dell’interesse concreto ed attuale ad una pronuncia giudiziale, che dell’ economia processuale, non possa che ritenersi logicamente e giuridicamente condizionato dalla previa delibazione dei profili relativi alla fondatezza della domanda principale.

Passando, quindi, all’ eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalle Amministrazioni resistenti con riferimento al mancato esperimento della fase amministrativa, ne va rilevata la fondatezza.

L’art. 71 lett. b) del R.D. n. 1038 del 1933 prevede, infatti, che i ricorsi in materia di pensioni, assegni o indennità non sono ammessi “se si propongono domande sulle quali non si sia provveduto in via amministrativa”. Tale norma, per orientamenti giurisprudenziali consolidati, costituisce non solo uno strumento di economia processuale che impone, alla parte che intenda promuovere un giudizio, l’onere di attivarsi prioritariamente in sede amministrativa, ma anche un mezzo di garanzia teso ad evitare che l’Amministrazione sia convenuta in giudizio senza che ve ne sia necessità in quanto la pretesa potrebbe trovare accoglimento in via amministrativa (C.d.C., Sez. III n. 287/2013, id. Sez. I, n. 121/2007 e 95/2007).

Il preventivo esperimento della fase amministrativa va considerato, in definitiva, un “presupposto processuale e, pertanto, deve sussistere già alla data della proposizione del ricorso, mentre, di converso, deve escludersi che possa considerarsi alla stregua di una condizione dell’azione, sicchè se ne possa ammettere la sopravvenienza in corso di causa” (così: C.d.C., Sez. Puglia n. 955/2006; vd., anche, C.d.C., Sez. III n. 137/2013; id. Sez. III n. 218/2002; id. Sez. Lazio n. 1608/2011; id. Sez. Veneto n. 138/2008; id. Sez. Lombardia n. 263/2004; id. Sez. Molise n. 43/2004; id. Sez. Abruzzo n. 13/2004; id. Sez. III n. 218/2002).

Quanto all’argomento difensivo secondo cui, nelle controversie aventi ad oggetto una situazione notoria, non sarebbe necessario il preventivo esperimento della fase amministrativa, va ribadita la vincolatività del presupposto richiesto dall’art. 71, lett. b) del R.D. n. 1038/1933 ai fini della valida instaurazione del giudizio pensionistico. In proposito giova ricordare che in una fattispecie in cui la difesa del ricorrente, per ragioni sostanzialmente analoghe a quelle prospettate nell’odierno giudizio, contestava la necessità della previa domanda amministrativa, la Sezione I di Appello ha osservato come la “notorietà” della posizione dell’Amministrazione non possa “portare ad ignorare e/o superare le disposizioni normative che delimitano l’ambito di ammissibilità dei ricorsi in materia pensionistica dinanzi alla Corte dei conti” (C.d.C., Sez. I, n. 375/2007).

Ribadita, dunque, la contrarietà alla lettera ed alla ratio dell’art. 71, lett. b) del R.D. n. 1038/1933, di interpretazioni comportanti una sostanziale disapplicazione del dettato normativo, va osservato come nella fattispecie in esame la difesa del ricorrente abbia allegato, alla memoria difensiva integrativa, un “atto di intimazione e messa in mora” indirizzato al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed al Ministro dell’Economia e delle Finanze.

A ben vedere, tuttavia, tale atto, sottoscritto dall’avv. Ennio Cerio nell’interesse del sig. A… e di altri colleghi in servizio presso la Guardia di Finanza, contiene una mera intimazione ad “avviare o riavviare” le procedure aventi ad oggetto il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari. In realtà, non risulta allegata, da parte del ricorrente, alcuna domanda, indirizzata alle Amministrazioni interessate, ai fini dell’applicazione, sul futuro trattamento di pensione, dei criteri di calcolo previsti dal sistema retributivo.

Alla stregua delle considerazioni innanzi esposte, va dichiarata l’ inammissibilità del ricorso in epigrafe. La novità delle questioni trattate e l’esistenza di indirizzi giurisprudenziali contrastanti in ordine alla portata applicativa dell’art. 71, lett. b), del R.D. n. 1038/1933 giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia, Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe; compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Trieste nella pubblica udienza del 16 dicembre 2015.
Il Giudice Unico delle Pensioni
f.to Dott. Giancarlo Di Lecce

Depositata in Segreteria il 16 dicembre 2015

Il Funzionario Addetto
f.to dott. Anna De Angelis

Re: Ricorso Avv.to Mandolesi

Inviato: mer feb 17, 2016 1:32 pm
da Sempreme064
la Corte dei Conti che cosè ? pensasse a controllare come vengono spesi i Soldi Pubblici che ogni volta che accendo a tv c'è ne sempre una nova.. gente che si intascano centinaia di milioni di euro.. mandarli su Marte e sequestrargli tutto..non ci sono soldi? se li mangiano evadono e tuto il resto che cazz. di Italia..

Re: Ricorso Avv.to Mandolesi

Inviato: sab mag 28, 2016 10:46 pm
da oreste.vignati
ho fatto ricorso alla corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), contro il tetto salariale, patrocinato dall' avvocato mandolesi, oggi ho aperto la mail e ho ricevuto il messaggio che il ricorso è stato ammesso dalla corte.
per ora non significa che sia stato vinto ma considerato che il 90% dei ricorsi non viene nemmeno ammesso, penso sia già una prima conquista. vi terrò aggiornati sugli eventuali sviluppi. hai visto mai che qualcuno ci riconosce i nostri diritti calpestati.

Re: Ricorso Avv.to Mandolesi

Inviato: mer nov 23, 2016 5:26 pm
da antoniope
L'avv. sul suo sito ha postato questo:

Fissate altre tre Udienze. La Corte dei Conti de L’Aquila ancora non si è espressa.
Gentili Assistiti,
dopo la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo - sede de L’Aquila, altre tre Sezioni hanno fissato l’Udienza di discussione del ricorso di interesse:
1. la Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana - sede di Firenze, ha fissato l’Udienza pubblica del 6 dicembre 2016, ore 10 e ss.
2. la Sezione giurisdizionale per la Regione Marche - sede di Ancona, ha fissato l’Udienza pubblica del 16 dicembre 2016, ore 10 e ss.
3. la Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna - sede di Bologna, ha fissato l’Udienza pubblica del 9 marzo 2017, ore 11 e ss.

Con l’occasione, si informa che, dopo la discussione del ricorso nella pubblica udienza del 20 settembre u.s., la Corte dei Conti abruzzese non si è ancora pronunciata nel merito.
Con successiva comunicazione, quindi, Vi daremo notizia della decisione che sarà adottata dal Giudice.
Segnaliamo, inoltre, di essere in attesa di ricevere gli avvisi di fissazione delle udienze da parte delle altre Corti dei Conti regionali.
Con i migliori saluti.
lo Staff

Re: Ricorso Avv.to Mandolesi

Inviato: gio gen 19, 2017 6:23 pm
da panorama
TOSCANA SENTENZA 8 10/01/2017

la Corte dei Conti dichiara il ricorso inammissibile
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TOSCANA SENTENZA 8 2017 RESPONSABILITA 10/01/2017

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 60629/PC del registro di Segreteria, proposto dai signori ANTONELLI Giuseppe ANGELLA Andrea ARILLI Bruno AUSANIO Giustino ARDITI Pierluigi AGOSTINO Vincenzo AGNOLUCCI Simone ALOI Luigi ALBERTI Maurizio AVIGLIANO Aniello AMOROSO Ruggero ABBATE Teresa Assunta ADAMO Giovanni ALOI Fabio ARRIA Orazio ACAMPORA Ciro AMICIZIA Mario ANTOGNOLI Fabrizio ANTONELLI Salvatore ACINAPURA Antonio ANTONI Andrea ANTONELLI Francesco ALTOBELLI Giancarlo ADINOLFI Alessandro ANSUINI Paolo ADDIS Lino ALFANO Salvatore ALBANESI Marco ARENA Salvatore ALESSANDRI Carlo AVERSA Maurizio ANTONELLI Lucio ADAMO Emilio ANELLO Gioacchino Massimiliano AVOLIO Roberto AURELI Roberto ALMA Salvatore AGOSTINELLI Enrico ARRIGO Roberto AMBROSINO Antonio ACUTO Giuseppe ANTONELLI Stefano ANASTASI Sebastiano Salvatore ASDRUBALI Stefano APRILE Luigi ANSELMO Paolo BARTOLANI Luca BALDUCCI Francesco Saverio BIAGIONI Pietro BIGI Paolo BAGNATI Giampiero BERTELLOTTI Andrea Massimo BATTAGLIA Giuseppe BARBIROTTO Silvestro BATTAGLIA Vincenzo BERTI Riccardo BASCI Giovanni BUFALINI Gino BONCALDO Massimo BRACHELENTE Stefano BIRIBICCHI Luigi BUTTITTA Giuseppe BARONE Massimo BERNARDINI Massimo BERNABEI Roberto BEGHE’ Renato BRUNO Dimitri BERNARDINI Fabrizio BUSCAINO Francesco BIANCHI Giacomo BRUNO Francesco BERNI Roberto BOTRUGNO Sergio BONAN Alvise BURACCIONI Paolo BIANCONI Alessandro BATTISTINI Marco BRUNI Claudio BENEDETTI Amos BENEDETTI Marco BAMBINI Ruggero BARTOLOTTA Salvatore BERARDI Angelo Gerardo BARTOLOMEO Gerardo BRUNO Enzo BARTOLINI Alberto BERANZONI Paolo BRINI Daniele BETTI Alessandro BERTI Fabio BARBARA Riccardo Antonio BUSTI Roberto BITTONI Roberto BISCARDI Pietro BONUCCI Mario BONAVITA Gennaro BALZANELLI Antonio BRUNO Rosario BIANCHINI Roberto BOSCARINO Venerando BERALDI Domenico BENSI Fabio BISCARDI Paolo BALDUCCI Fabio BURRASCANO Giovanni BIONDI Paolo BRUNI Claudio (già citato) BRAGAZZI Maurizio BRUNO Gianni BECHINI Oreste BICCHERI Pier Gianfranco BRENTI Christian BASSETTI Alessio BOSONE Fernando BARRASSO Antonio BACCHIERI Daniele BELCASTRO Giovanni BERTOLI Alessio BUSTI Roberto (già citato) BALIVA Angelo BACCI Raffaele BOJAN Davide CARRINO Raffaele CERAGIOLI Carlo XXXXXXXX Salvatore CIOCI Gianfranco CARFORA Gerardo CARAPELLI Luciano CAPUCCI Luca COCULLO Paolo CAPUTI Francesco CHERICI Sauro CORSI Mario CANDIRACCI Walter COLOMBO Cristian CRITELLI Giuseppe CENCINI Fabio CALDERONE Cosimo CATELLA Fabio CASTELLI Alessandro CASSI Roberto CASTRICIANO Cosimo CECCARELLI Massimo CAMPUS Gianni CATANIA Salvatore CAVOLI Emiliano CONCILIO Vincenzo CHINCA Gabriele CAMPUS Giovanni Rosario CECCARELLI Massimo CAPRIO Fabrizio CIAMPI Angelo CALABRETTA Domenico CAPANNA Claudio CANNUGI Stefano CARPINI Vinicio CORSI Marco CAPECE MINUTOLO Giovanni CAVALLI Pietro Emilio CAPRARELLA Cosimo CATENA Prisco CHECCACCI Mario COSTANTINI Vito Antonio CARDILLO Massimo CANINO Edoardo CARBONE Adriano CASTAGNOLI Roberto CASU Lorenzo CARLANI Luca CHIAPPINI Luciano CALUISI Davide CELLAMMARE Davide CIANCIO Saverio Carmelo CICCONE Giancarlo CASABURI Maurizio CAMPANALE Vito CARRESI Pietro CHIMENTI Dario CHIAROTTI Carlo CERRETI Giancarlo CASELLA Arturo CUCINIELLO Lorenzo CARAGLIA Cosimo Damiano CANTINOTTI Danilo CILLIS Domenico CENCINI Giorgio CLABASSI Massimiliano CESARETTI Stefano CADONI Renato CANGI Andrea COLASANTO Giuseppe CARLETTI Ermes CANNATA Vincenzo CASINI Luca CRISTOFANI Fabrizio CAMMILLI Daniele CASCHILI Romano CUSUMANO Angelo CATALDO Maurizio CASTELLI Paolo CONTI Bruno CARRELLA Giuseppe CERASOMMA Giacomo CAPORALE Massimiliano CASINI Luca COSSU Alberto COLAPIETRO Massimiliano CANNAVALE Giovanni CASU Stefano CIAVATTONE Gaetano CANDELA Ciro CAPPELLO Cristian CANNATA Giacomo Antonino CARRARA Carlo CANGIALOSI Francesco CAVEZZA Antonio CAPRIO Marco CONTINO Giuseppe CAPPELLETTI Riccardo CALCAVECCHIA Salvatore CALVANESE Massimo CIARDO Maurizio CORSI Claudio COPPA Armando COMASTRI Guido CORSI Alessandro CANNAVALE Giovanni (già citato) COPPA Gianluca CORSINI Tommaso CARGIOLLI Ermanno CAMERINI Marcello CARNICCHIA Andrea Armando CANTARERO Giuseppe CAVALLO Roberto COSTARELLA Bernardo DE VITA Roberto D’AGOSTINO Giuseppe DI BELLO Pietro DE GUIDI Massimiliano DI SALVO Gianluca DELLA VECCHIA Pierluigi DADA’ Massimiliano DI MELCHIORRE Maurizio DI PRIMA Enrico DEL SORBO Vincenzo DE DONNANTONIO Claudio DI SOMMA Daniele DELLA MORA Alberto DIROMA Michele D’ERRICO Vincenzo DI CORRADO Giovanni DE NARDIS Nicola DURI Ivano DI MAURO Vincenzo DI MARCO Fabrizio DE GIUSTI Alessandro DE DATO Fabrizio D’ORAZI Paolo DE BIASIO Nicola DEL NERO Giovanni DE SANTIS Francesco DEL BUONO Massimo D’ANGELO Antonio D’ERRICO Vincenzo (già citato) DRAGOTTA Carmelo DE VITO Ermete Antonello DRAGONE Franco D’ANDREA Santino DE SENSI Giuseppe DISTASO Roberto DI LUPO Graziano DI FANT Fabrizio D’ANDREA Lorenzo DI MAURO Francesco DAVIN Roberto DICIOLLA Giuseppe DELEDDA Giovanni Antonio D’IASIO Giovanni DELFINO Eugenio DI GENNAIO Francesco DI CENSI Domenico DEMURTAS Gabriele Luca DI PAOLA Lorenzo D’ELIA Paolo DESSI’ Antonio DRAGONI Fabio DESSI’ Roberto DESIDERI Michele DI MARTINO Pasquale DI DOMENICANTONIO Angelo DI COLA Gianluca DI TOMMASO Franco Antonio D’AMICO Fortunato D’ANGELI Sandro D’ALESSANDRO Roberto DI SERAFINO Claudio DE SIMONE Roberto DI PALO Giovanni DI GESARE Nicola DIDU Giovanni DETTORI Giovanni Battista DI CLEMENTE Alessandro D’ANGELO STAZI Gianni DI MASSIMO Fabio DE FILIPPIS Angelo ESPOSITO Ciro EGIDI Virgilio ESPOSITO Andrea ECCHER Massimo ESPOSITO Marco ESPOSITO Salvatore EVANGELISTI Domenico ERNESTO Giuseppe FARCI Salvatore FAZZI Aldo FADDA Costantino FIORENTINO Alessandro FERRARI Giovanni FUCCI Gioacchino FALCHI Francesco FIORINI Stefano FUSINI Roberto FARINA CIMMINO Vincenzo FALCONI Fabrizio FLATI Antonio FORLEO Daniele FALQUI Silvio FANICCHIA Fabio FABBRI Livio FERRANTE Renzo FERRACCI Marco FEDELE Luigi FARINA Franco FISCELLA Francesco FRANZONE Fabio FLORIS Bruno FLORENO Pier Giuseppe FIENGO Salvatore FRACCASCIA Massimiliano FRANCESCONI Paolo FERRUZZI Tonino FANTI Carlo FERRATI Antonio FILIPPI Antonino FERRARA Alessandro FINOCCHI Marco FUSARINI Massimo FANARA Sergio FERRECCHIA Aldo FUSCO Sandro FASANELLA Arturo FALCONE Tiziano FALCO Gianluca FAGIOLI Massimiliano FALCITELLI Rocco FROGLIA Gabriele FREGOSI COEN GIALLI Pietro FILIPPI Maurizio FUCCELLARA Marco FRANCESCONI Luciano FILIPPI Paolo FODDE Alfredo FASANO Vincenzo FARINA Raffaele FIRETTO Giacomo FIORI Fabrizio FEI Gianni FIORINI Angelo FARRIS Massimiliano FIORAVANTI Fabio FUSO Roberto GOLIA Luigi GRECO Fabrizio GRAZIANI Francesco GALIZIA Francesco GIOVE Giuseppe GROSSI Roberto GUERRINI Luca GESTRI Stefano GIOVANNUZZI Renato GALLOTTI Augusto GIAMMARIA Giorgio GIORNI Luca GIULIANO Antonio GATTI Francesco GIOVANNONE Lino GRIECO Antonio GEREMIA Tiziano GULINO Alberto GILARDI Angelo GROPUZZO Gianluca GHISELLI Cristiano GHIOZZI Michele GUGLIELMO Claudio GIALLINI Paolo GRIECO Antonio GALLUCCI Salvatore GRANATA Luca GIANNOTTI Stefano GRAZIANI Antonio GIOMI Fabio GIOVANNONI Andrea GIACCHERINI Marco GERI Alessandro GUERRIERO Modestino Antonio GRECO Daniele GAMBARDELLA Maurizio GRAMEGNA Antonio GERMANI Gianni GRANATI Roberto GHIOZZI Cesare GENTILE Vincenzo GIOVANNINI Daniele GAITA Antonio GIANNOCCARO Gian Paolo GNUDI Stefano GAY Marco GIALLOMBARDO Francesco GIRONI Fabio GENTILE Filippo GUAZZELLI Roberto GAGLIARDO Fulvio GELVI Giovanni GAI Giampiero GALLETTA Roberto GENTILINI Paolo GIOVENCO Roberto GAZZELLONE Ettore INFANTE Giovanni IACUITTO Ugo IMPAGNATIELLO Paolo INGUAGGIATO Rodolfo IANNACCONE Giovanni IERANO’ Manolo IULIANO Luca IADANZA Antonio INNORTA Francesco IULIANO Gianvito IROLLO Giuseppe IMPERATORE Luigi, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Roberto Mandolesi, pec robertomandolesi@ordineavvocatiroma.org presso cui sono elettivamente domiciliati in Roma, alla via Paolo Emilio n. 34 avverso
a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in persona del Ministro pro tempore
b) il Ministero dell’Economia e delle Finanze , in persona del Ministro pro tempore
c) il Ministero della Giustizia in persona del Ministro pro tempore
d) il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore
e) il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in persona del Ministro pro tempore, tutti elettivamente domiciliati ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;
f) Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica ex INPDAP, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via di S. Croce in Gerusalemme n. 55;


in via principale
- per l’accertamento del diritto a vedersi calcolare il trattamento pensionistico spettante – sino all’effettiva attuazione della previdenza complementare – secondo il sistema retributivo vigente prima della legge Dini (n. 335/1995), previa eventuale dichiarazione d’incostituzionalità della predetta legge di riforma, e dell’art. 3,comma 2, D. lgs. n. 252/2005 in parte qua e quindi
- per l’annullamento e/o disapplicazione degli atti a ciò ostativi e, in particolare, delle leggi, decreti e circolari disciplinanti la materia, nonché dei vari provvedimenti ad essi consequenziali e/o connessi, comunque lesivi die loro diritti; nonché
- per la condanna delle Amministrazioni convenute, ognuna per le rispettive competenze, ad adottare – sino all’effettiva attuazione della previdenza complementare – il sistema cd. “ retributivo ” per il calcolo del trattamento pensionistico spettante;


in via subordinata
per la condanna al risarcimento dei danni economici conseguenti al mancato tempestivo avvio delle necessarie procedure per la negoziazione e concertazione del trattamento di fine servizio e/o fine rapporto, e della connessa – e conseguente - istituzione della previdenza complementare.

Nella pubblica udienza del 6 dicembre 2016 sono comparsi l’avv. Roberto Mandolesi per le parti ricorrenti e l’avv. Antonella F.P. Micheli Massimiliano Gorgoni per l’INPS.

FATTO e DIRITTO

Con atto introduttivo del giudizio le parti ricorrenti, sono tutti residenti o domiciliati, in ragione del servizio, in Comuni della Regione Toscana, dipendenti pubblici appartenenti, con diversi gradi/qualifiche, alle Forze di Polizia.

Premettevano, tutti i ricorrenti, che “qualora di aderisse ad una interpretazione non “costituzionalmente orientata” del (sistema introdotto dal)la legge n. 335/1995, i ricorrenti – alcuni dei quali assunti dall’Amministrazione dopo il 31 dicembre 1995, ed altri che, alla medesima data, avevano un’ anzianità contributiva inferiore ai diciotto anni – dovrebbero vedersi calcolare l’ordinario trattamento di quiescenza col criterio cd. “contributivo” oppure con quello cd. “misto”;

- l’applicazione di tali nuovi criteri di calcolo (basati sulla somma dei contributi – rivalutati annualmente – accreditati a favore del dipendente nel corso della sua vita lavorativa) determinerà un trattamento pensionistico notevolmente inferiore a quello assicurato dal previgente sistema retributivo (basato sulla media delle retribuzioni degli ultimi dieci anni di servizio);

- l’iniquità di tale situazione è stata riconosciuta dallo stesso legislatore che aveva inteso (o, meglio, aveva tentato di) porvi rimedio col sistema della cd. previdenza complementare integrativa”.

In punto di diritto in ordine alla giurisdizione le parti ricorrenti richiamavano un orientamento della giurisprudenza amministrativa che, visti alcuni arresti del Giudice di Legittimità, aveva ritenuto che la odierna controversia si radicasse presso questo giudice in quanto la fattispecie verteva principalmente sull’accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento pensionistico ad essi spettante secondo il sistema retributivo più favorevole, vigente nel periodo antecedente la riforma attuata con la legge n. 335/1995.

Nel merito i ricorrenti deducevano l’accertamento del loro diritto a vedersi calcolare il trattamento pensionistico spettante - sino all’effettiva attuazione della previdenza complementare – secondo il sistema cd. retributivo , previa eventuale dichiarazione d’ incostituzionalità delle norme a ciò ostative anche sulla scorta della natura immediatamente precettiva dell’art. 38, comma 2, della Costituzione (cfr. Corte Cost. 13 marzo 1980 n. 26) che - in parallelo alla immediata precettività dell’art. 36 della Costituzione (diritto ad una giusta retribuzione, ord. 10 aprile 2000 n. 100 della Corte costituzionale) – determinava la non applicazione delle norme contenute in leggi ordinarie che non prevedono la possibilità dell’effettivo esercizio dei lavoratori ad ottenere “mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria” e che non garantiscono mezzi adeguati ad un tenore di vita simile a quello che godevano nel periodo lavorativo.

Osservavano, i ricorrenti, che solo in tale contesto andava ad iscriversi, in modo costituzionalmente corretto, la cd. “previdenza integrativa” (già prevista nel D.Lgs. n. 124/1993, ma sviluppatasi con la legge n. 335/1995 che la ha estesa anche ai dipendenti della P.A.) volta ad assicurare forme pensionistiche complementari.

Nei sistemi disegnati dalla cd. riforma Dini (“ retributivo ”, “misto” e “contributivo”) operativi a seconda dei 18 anni di contributi maturati – o meno - alla data del 31 dicembre 1995 ovvero relativo a chi è stato assunto l’1 gennaio 1996, nei metodi di calcolo (“misto” e “contributivo”) l’importo che il soggetto arriverà a percepire al momento del pensionamento si troverà ad essere fortemente ridimensionato.

Secondo la riforma disegnata dal legislatore (l. n. 335/1995) la previdenza italiana prevedeva un nuovo sistema di calcolo basato su “due pilastri”: a) il cd. primo pilastro volto ad assicurare la pensione di base (con i suddetti sistemi) b) il cd. secondo pilastro, attraverso la previdenza complementare (integrativa o aggiuntiva del trattamento erogato dall’assicurazione generale obbligatoria), atteso che il sistema pubblico non poteva avere un grado di copertura sufficientemente idoneo, per cui si garantiva ai lavoratori, penalizzati dai nuovi sistemi di calcolo della pensione, una integrazione del trattamento di base, anche attraverso una contribuzione reale a carico dello Stato e, per le quote non coperte dal predetto stanziamento, con i cc.dd. accreditamenti figurativi, tutto ciò al fine di assicurare funzionalità ed equilibrio all’intero sistema pensionistico (cfr. Corte Costituzionale n. 393/2000 e n. 319/2001 (ord.)).

Le parti ricorrenti deducono la mancata attivazione degli interventi ritenuti essenziali per la realizzazione della previdenza complementare ed in particolare dell’effettiva istituzione dei Fondi Pensione di cui non possono giovarsi, nell’ambito del pubblico impiego, gli appartenenti al Comparto Sicurezza e Difesa, dipendenti pubblici non contrattualizzati che restano in regime di TFS.

Osservano, pertanto, i ricorrenti, che la successione delle leggi nel tempo (art. 2, comma 5 l. n. 335/1995, legge – delega n. 243/2004, art. 3,comma 2, e 23, comma 6, D. lgs. n. 252/05) non ha, di fatto, implementato la previdenza complementare e le Amministrazioni nonostante siano state evocate in giudizio in sede amministrativa, non hanno provveduto ad attivare la concertazione previdenziale in sede di contrattazione/concertazione normativa al fine di costituire un’ulteriore posizione previdenziale degli odierni ricorrenti.

Non essendo stata compensata la sperequazione del trattamento pensionistico appariva, secondo gli odierni ricorrenti, fondata la pretesa ad ottenere, sino al momento in cui sarà attuata la cd. “previdenza complementare”, un trattamento previdenziale da calcolarsi - anche per essi – secondo il tradizionale “metodo retributivo ”.

Una diversa interpretazione – in linea con quella sinora fatto dalle Amministrazioni – volta a ritenere applicabili i nuovi metodi di calcolo del trattamento pensionistico , pur in assenza della operatività del secondo pilastro si appalesava incostituzionale in quanto in conflitto :
a) con l’art. 3 della Costituzione per la ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento tra la situazione dei dipendenti privati e quella dei dipendenti pubblici, nella specie tra coloro che, come i ricorrenti, nell’ambito dei dipendenti pubblici non hanno avuto ancora riconosciuta conforme ad una interpretazione della l. n. 335/1995 la chiamata in giudizio in sede di giustizia amministrativa non hanno di fatto riconosciuta una tale legittima disponibilità;
b) con i principi di equa retribuzione e proporzionalità, di cui agli artt. 36 e 38 Cost.. non per diversificazione della normativa pensionistica e del sistema di calcolo della pensione, ma per illegittimità della legge in quanto non si è provveduto alla istituzione dei cc.dd. fondi pensione per la posizione dei ricorrenti che, non avendo potuto accedere alla forme pensionistiche complementari, non potranno godere di un trattamento pensionistico pari ai livelli di vita costituzionalmente garantiti.

Ne derivava, nel merito, la condanna delle Amministrazioni al risarcimento dei danni conseguenti al mancato tempestivo avvio delle necessarie procedure per la negoziazione e concertazione del trattamento di fine servizio e/o fine rapporto, e della connessa istituzione della previdenza complementare , con quantificazione di un danno economico quantificato da una perizia tecnico – contabile del prof. Daniele Pace – parametrata su lavoratori assunti:
a) prima della legge di riforma con un’ anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995 (sistema “misto”);
b) dopo l’1 gennaio 1996.

Nella specie sono stati quantificati due categorie di danno economico (determinatosi sino al 31 ottobre 2013 ultimo giorno del periodo preso in considerazione per la sua indagine):
1) una riferibile ad una maggiore tassazione IRPEF per effetto di un minore ammontare deducibile;
2) l’altra relativa all’omessa generazione di un montante più elevato conseguente al mancato esercizio dell’opzione per il passaggio al regime di TFR e quindi rispetto al regime del TFS e si quantificavano, per i rispettivi ruoli e le singole qualifiche, i rispettivi danni.

Concludevano, le parti ricorrenti per l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto per la dichiarazione del diritto di tutti i ricorrenti a vedersi calcolare il trattamento pensionistico spettante – sino all’effettiva attuazione della previdenza complementare – secondo il criterio cosiddetto retributivo , previa eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge n. 335/1995, e dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 252/2005, in parte qua, e previo eventuale annullamento e/o disapplicazione degli atti a ciò ostativi ed, in particolare delle leggi, decreti e circolari disciplinanti la materia de qua, nonché dei vari provvedimenti ad essi consequenziali e/o connessi, comunque lesivi dei loro diritti.

Conseguentemente si chiedeva la condanna delle Amministrazioni convenute, ognuna per le rispettive competenze, ad adottare il sistema del calcolo del trattamento pensionistico spettante – sino all’effettiva attuazione della previdenza complementare – secondo il metodo cd. retributivo .

In via subordinata si chiedeva la condanna delle evocate Amministrazioni al risarcimento dei danni economici effettivamente subiti dai ricorrenti conseguenti al mancato tempestivo avvio delle necessarie procedure per la negoziazione e concertazione del trattamento di fine servizio e/o fine rapporto, e della connessa - e conseguente – istituzione della previdenza complementare (cd. secondo pilastro), danni da liquidarsi in misura pari ai valori finali indicati (in euro ) nella perizia contabile o – sulla scorta di tali valori – in via equitativa, oltre a vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.

Con memoria di costituzione del 23 novembre 2016 l’INPS eccepiva l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 71 lett. b) R.D. n. 1038/1933, atteso che i ricorrenti, tuttora in servizio, non impugnano né producono in atti alcun provvedimento emesso dall’Istituto resistente antecedentemente alla proposizione della domanda giudiziale che abbia incidenza diretta e specifica nei confronti dei ricorrenti stessi in ordine al quale instaurare un legittimo contraddittorio ed una compiuta difesa e, peraltro, sussisteva una genericità del ricorso in materia.

L’avvocatura dell’INPS eccepiva, inoltre, un difetto parziale di giurisdizione non avendo l’adita giurisdizione potere giurisdizionale in merito al TFS o TFR, essendo tale materia devoluta ad altro giudice (amministrativo o ordinario), ed il difetto di legittimazione passiva essendo l’INPS del tutto estraneo in ordine al petitum, in specie con riferimento alla domanda di risarcimento danni e di mancato avvio della previdenza complementare.

Osservava, sotto questo versante, l’ente previdenziale di non essere titolare di competenze in riferimento all’istituzione o costituzione di Fondi di previdenza complementare, ed avendo provveduto legittimamente e correttamente per i profili relativi alle proprie competenze nei comparti - quale ad esempio quello della scuola - in cui erano stati attivati i fondi pensione, e concludeva per l’estromissione dal giudizio.

Infine, oltre ad eccepire la carenza dell’interesse attuale a ricorrere per gli odierni soggetti, l’INPS eccepiva l’assoluta insussistenza dell’an e del quantum della richiesta risarcitoria.

Dopo aver richiamato le fonti di diritto, base normativa della odierna controversia (art. 5 d.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252, d.lgs. 28 aprile 1993 n. 124, siccome modificato, e d.lgs. 18 febbraio 2000 n. 47, art.2, commi 5-8, della legge 8 agosto 1995 n. 335, art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, art. 26, commi 18-20 della 23 dicembre 1998 n. 448, accordo quadro ARAN del 29 luglio 1999, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 e successive modifiche, art. 74 della l. 23 dicembre 2000 n. 388 ed infine d.l. n. 210 del 6 dicembre 2011, conv. in l. 22 dicembre 2011 n. 214).

Il menzionato quadro normativo, osservava l’INPS, competenze afferenti al potere (con discrezionalità in merito) legislativo e, per quanto concerne le parti sociali, assegnava un ruolo alle organizzazioni sindacali delineava, in rappresentanza delle categorie dei lavoratori interessati.

Vieppiù, osservava l’ente previdenziale nella fattispecie i soggetti sono attualmente in servizio, e non risulta dimostrato o dimostrabile alcun pregiudizio né sotto il profilo dell’an né sotto il profilo del quantum, atteso che solo al momento del collocamento a riposo sarà possibile dimostrare la misura del trattamento pensionistico concretamente conseguito rispetto a quello virtuale che sarebbe spettato in forza della richiamata normativa, siccome affermato da un orientamento giurisprudenziale.

In via subordinata si contestava la consulenza tecnica contabile che si fondava su parametri non oggettivi con incerte cifre oscillanti “tra un minimo ed un massimo” senza chiaro riferimento alla situazione contributiva di ognuno dei ricorrenti e con inutilizzabilità nel presente giudizio dell’elaborato in questione.
Infine prive di fondamento erano anche le questioni di costituzionalità in ordine all’art. 3 della Costituzione, mancando il tertium comparationis e dell’art. 38 della Costituzione, spettando alla discrezionalità del legislatore, sulla base di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali, dettare la disciplina di un adeguato trattamento pensionistico , fatto salvo un livello irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona (C. Cost. 30/2004).

Concludeva, l’INPS, previa dichiarazione di difetto parziale di giurisdizione della Corte dei conti e di difetto di legittimazione passiva dell’INPS, respingere il ricorso perché inammissibile, infondato e comunque non in linea con l’assolvimento dell’onere probatorio anche in ordine alle questioni sollevate di costituzionalità.

Nella odierna udienza di discussione le parti comparse insistevano per le proprie richieste e il legale difensore dell’INPS formulava alcune precisazioni in ordine ai nomi dei ricorrenti; quindi la causa veniva introitata per la decisione.

In via preliminare va esaminata ed accolta la questione di inammissibilità avanzata dall’INPS.

Non risulta, infatti che le parti ricorrenti abbiano impugnato né in parte né in toto alcun provvedimento adottato dall’ente previdenziale avente ad oggetto l’eventuale diniego e/o decisione in punto di determinazione e/o liquidazione del trattamento pensionistico (art. 153 lett. a D.Lgs. n. 174/2016).

La previa istanza in sede amministrativa, antecedentemente alla citata normativa, era prevista anche dall’art. 62 del T.U. R.D. 14 luglio 1934 n. 1214 il quale prevedeva che il ricorso alla Corte dei conti è ammesso “contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione”, mentre l’art. 71 lett. b) del R.D. 13 agosto 1933 n. 1038 disponeva che “i ricorsi in materia di pensioni, assegno od indennità non sono ammessi quando si propongono domande sulle quali non siasi provveduto in sede amministrativa”.

Con riferimento all’ordito normativo richiamato la giurisprudenza della Corte di conti ha statuito con orientamento prevalente (cfr. SS.RR. n. 53/C in data 4 gennaio 1981 e 825/A in data 27 gennaio 1987) che, al fine di introdurre un valido procedimento giudiziale innanzi alla Corte dei conti è necessario non solo che il ricorrente sia portatore di un interesse pensionistico che si pretenda leso da un atteggiamento dell’autorità amministrativa, ma che detto atteggiamento si sia compendiato o in un provvedimento definitivo adottato dall’Amministrazione ovvero in un comportamento al quale la legge stessa attribuisca valore equipollente ad un formale atto di diniego, o a seguito dell’inutile esperimento della procedura per il formarsi del silenzio rifiuto, costituendo la previa pronuncia (o la formazione del silenzio – rifiuto) presupposto processuale della domanda rivolta al giudice: in termini Sez. I Centr. 15 marzo 1999 n. 102 e III Centr. 1 luglio 2002 n. 219 e, più di recente, questa Sezione 62/2016.

Il dettato normativo è stato sostanzialmente confermato nell’art. 153 del D.Lgs. 174/2016 (codice di giustizia contabile), applicabile nella specie e secondo il quale “… i ricorsi sono inammissibili quando … si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all’amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere”.

Non vi è stato, pertanto, un “overruling normativo” idoneo a giustificare l’irritualità dell’introduzione del giudizio, in quanto, come detto, non vi è stata soluzione di continuità tra il vecchio ed il nuovo impianto normativo, sicché va dichiarata l’inammissibilità del ricorso: cfr. Sezione giurisdizionale Regione Lombardia 12 dicembre 2016 n. 208.

Va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Spese compensate.

P.Q.M.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Regione Toscana – Giudice Unico delle Pensioni - definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dai signori ANTONELLI Giuseppe ANGELLA Andrea ARILLI Bruno AUSANIO Giustino ARDITI Pierluigi AGOSTINO Vincenzo AGNOLUCCI Simone ALOI Luigi ALBERTI Maurizio AVIGLIANO Aniello AMOROSO Ruggero ABBATE Teresa Assunta ADAMO Giovanni ALOI Fabio ARRIA Orazio ACAMPORA Ciro AMICIZIA Mario ANTOGNOLI Fabrizio ANTONELLI Salvatore ACINAPURA Antonio ANTONI Andrea ANTONELLI Francesco ALTOBELLI Giancarlo ADINOLFI Alessandro ANSUINI Paolo ADDIS Lino ALFANO Salvatore ALBANESI Marco ARENA Salvatore ALESSANDRI Carlo AVERSA Maurizio ANTONELLI Lucio ADAMO Emilio ANELLO Gioacchino Massimiliano AVOLIO Roberto AURELI Roberto ALMA Salvatore AGOSTINELLI Enrico ARRIGO Roberto AMBROSINO Antonio ACUTO Giuseppe ANTONELLI Stefano ANASTASI Sebastiano Salvatore ASDRUBALI Stefano APRILE Luigi ANSELMO Paolo BARTOLANI Luca BALDUCCI Francesco Saverio BIAGIONI Pietro BIGI Paolo BAGNATI Giampiero BERTELLOTTI Andrea Massimo BATTAGLIA Giuseppe BARBIROTTO Silvestro BATTAGLIA Vincenzo BERTI Riccardo BASCI Giovanni BUFALINI Gino BONCALDO Massimo BRACHELENTE Stefano BIRIBICCHI Luigi BUTTITTA Giuseppe BARONE Massimo BERNARDINI Massimo BERNABEI Roberto BEGHE’ Renato BRUNO Dimitri BERNARDINI Fabrizio BUSCAINO Francesco BIANCHI Giacomo BRUNO Francesco BERNI Roberto BOTRUGNO Sergio BONAN Alvise BURACCIONI Paolo BIANCONI Alessandro BATTISTINI Marco BRUNI Claudio BENEDETTI Amos BENEDETTI Marco BAMBINI Ruggero BARTOLOTTA Salvatore BERARDI Angelo Gerardo BARTOLOMEO Gerardo BRUNO Enzo BARTOLINI Alberto BERANZONI Paolo BRINI Daniele BETTI Alessandro BERTI Fabio BARBARA Riccardo Antonio BUSTI Roberto BITTONI Roberto BISCARDI Pietro BONUCCI Mario BONAVITA Gennaro BALZANELLI Antonio BRUNO Rosario BIANCHINI Roberto BOSCARINO Venerando BERALDI Domenico BENSI Fabio BISCARDI Paolo BALDUCCI Fabio BURRASCANO Giovanni BIONDI Paolo BRUNI Claudio (già citato) BRAGAZZI Maurizio BRUNO Gianni BECHINI Oreste BICCHERI Pier Gianfranco BRENTI Christian BASSETTI Alessio BOSONE Fernando BARRASSO Antonio BACCHIERI Daniele BELCASTRO Giovanni BERTOLI Alessio BUSTI Roberto (già citato) BALIVA Angelo BACCI Raffaele BOJAN Davide CARRINO Raffaele CERAGIOLI Carlo XXXXXXXX Salvatore CIOCI Gianfranco CARFORA Gerardo CARAPELLI Luciano CAPUCCI Luca COCULLO Paolo CAPUTI Francesco CHERICI Sauro CORSI Mario CANDIRACCI Walter COLOMBO Cristian CRITELLI Giuseppe CENCINI Fabio CALDERONE Cosimo CATELLA Fabio CASTELLI Alessandro CASSI Roberto CASTRICIANO Cosimo CECCARELLI Massimo CAMPUS Gianni CATANIA Salvatore CAVOLI Emiliano CONCILIO Vincenzo CHINCA Gabriele CAMPUS Giovanni Rosario CECCARELLI Massimo CAPRIO Fabrizio CIAMPI Angelo CALABRETTA Domenico CAPANNA Claudio CANNUGI Stefano CARPINI Vinicio CORSI Marco CAPECE MINUTOLO Giovanni CAVALLI Pietro Emilio CAPRARELLA Cosimo CATENA Prisco CHECCACCI Mario COSTANTINI Vito Antonio CARDILLO Massimo CANINO Edoardo CARBONE Adriano CASTAGNOLI Roberto CASU Lorenzo CARLANI Luca CHIAPPINI Luciano CALUISI Davide CELLAMMARE Davide CIANCIO Saverio Carmelo CICCONE Giancarlo CASABURI Maurizio CAMPANALE Vito CARRESI Pietro CHIMENTI Dario CHIAROTTI Carlo CERRETI Giancarlo CASELLA Arturo CUCINIELLO Lorenzo CARAGLIA Cosimo Damiano CANTINOTTI Danilo CILLIS Domenico CENCINI Giorgio CLABASSI Massimiliano CESARETTI Stefano CADONI Renato CANGI Andrea COLASANTO Giuseppe CARLETTI Ermes CANNATA Vincenzo CASINI Luca CRISTOFANI Fabrizio CAMMILLI Daniele CASCHILI Romano CUSUMANO Angelo CATALDO Maurizio CASTELLI Paolo CONTI Bruno CARRELLA Giuseppe CERASOMMA Giacomo CAPORALE Massimiliano CASINI Luca COSSU Alberto COLAPIETRO Massimiliano CANNAVALE Giovanni CASU Stefano CIAVATTONE Gaetano CANDELA Ciro CAPPELLO Cristian CANNATA Giacomo Antonino CARRARA Carlo CANGIALOSI Francesco CAVEZZA Antonio CAPRIO Marco CONTINO Giuseppe CAPPELLETTI Riccardo CALCAVECCHIA Salvatore CALVANESE Massimo CIARDO Maurizio CORSI Claudio COPPA Armando COMASTRI Guido CORSI Alessandro CANNAVALE Giovanni (già citato) COPPA Gianluca CORSINI Tommaso CARGIOLLI Ermanno CAMERINI Marcello CARNICCHIA Andrea Armando CANTARERO Giuseppe CAVALLO Roberto COSTARELLA Bernardo DE VITA Roberto D’AGOSTINO Giuseppe DI BELLO Pietro DE GUIDI Massimiliano DI SALVO Gianluca DELLA VECCHIA Pierluigi DADA’ Massimiliano DI MELCHIORRE Maurizio DI PRIMA Enrico DEL SORBO Vincenzo DE DONNANTONIO Claudio DI SOMMA Daniele DELLA MORA Alberto DIROMA Michele D’ERRICO Vincenzo DI CORRADO Giovanni DE NARDIS Nicola DURI Ivano DI MAURO Vincenzo DI MARCO Fabrizio DE GIUSTI Alessandro DE DATO Fabrizio D’ORAZI Paolo DE BIASIO Nicola DEL NERO Giovanni DE SANTIS Francesco DEL BUONO Massimo D’ANGELO Antonio D’ERRICO Vincenzo (già citato) DRAGOTTA Carmelo DE VITO Ermete Antonello DRAGONE Franco D’ANDREA Santino DE SENSI Giuseppe DISTASO Roberto DI LUPO Graziano DI FANT Fabrizio D’ANDREA Lorenzo DI MAURO Francesco DAVIN Roberto DICIOLLA Giuseppe DELEDDA Giovanni Antonio D’IASIO Giovanni DELFINO Eugenio DI GENNAIO Francesco DI CENSI Domenico DEMURTAS Gabriele Luca DI PAOLA Lorenzo D’ELIA Paolo DESSI’ Antonio DRAGONI Fabio DESSI’ Roberto DESIDERI Michele DI MARTINO Pasquale DI DOMENICANTONIO Angelo DI COLA Gianluca DI TOMMASO Franco Antonio D’AMICO Fortunato D’ANGELI Sandro D’ALESSANDRO Roberto DI SERAFINO Claudio DE SIMONE Roberto DI PALO Giovanni DI GESARE Nicola DIDU Giovanni DETTORI Giovanni Battista DI CLEMENTE Alessandro D’ANGELO STAZI Gianni DI MASSIMO Fabio DE FILIPPIS Angelo ESPOSITO Ciro EGIDI Virgilio ESPOSITO Andrea ECCHER Massimo ESPOSITO Marco ESPOSITO Salvatore EVANGELISTI Domenico ERNESTO Giuseppe FARCI Salvatore FAZZI Aldo FADDA Costantino FIORENTINO Alessandro FERRARI Giovanni FUCCI Gioacchino FALCHI Francesco FIORINI Stefano FUSINI Roberto FARINA CIMMINO Vincenzo FALCONI Fabrizio FLATI Antonio FORLEO Daniele FALQUI Silvio FANICCHIA Fabio FABBRI Livio FERRANTE Renzo FERRACCI Marco FEDELE Luigi FARINA Franco FISCELLA Francesco FRANZONE Fabio FLORIS Bruno FLORENO Pier Giuseppe 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GIANNOTTI Stefano GRAZIANI Antonio GIOMI Fabio GIOVANNONI Andrea GIACCHERINI Marco GERI Alessandro GUERRIERO Modestino Antonio GRECO Daniele GAMBARDELLA Maurizio GRAMEGNA Antonio GERMANI Gianni GRANATI Roberto GHIOZZI Cesare GENTILE Vincenzo GIOVANNINI Daniele GAITA Antonio GIANNOCCARO Gian Paolo GNUDI Stefano GAY Marco GIALLOMBARDO Francesco GIRONI Fabio GENTILE Filippo GUAZZELLI Roberto GAGLIARDO Fulvio GELVI Giovanni GAI Giampiero GALLETTA Roberto GENTILINI Paolo GIOVENCO Roberto GAZZELLONE Ettore INFANTE Giovanni IACUITTO Ugo IMPAGNATIELLO Paolo INGUAGGIATO Rodolfo IANNACCONE Giovanni IERANO’ Manolo IULIANO Luca IADANZA Antonio INNORTA Francesco IULIANO Gianvito IROLLO Giuseppe IMPERATORE Luigi avverso
a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in persona del Ministro pro tempore
b) il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore
c) il Ministero della Giustizia in persona del Ministro pro tempore
d) il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore
e) il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in persona del Ministro pro tempore,
f) Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica ex INPDAP – ora INPS, dichiara inammissibile il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 6 dicembre 2016 successiva all’udienza del 6 dicembre 2016.

Il Giudice Unico
F.to cons. Angelo Bax

Depositata in Segreteria il 10/01/2017

Il Direttore di Segreteria
F.to Paola Altini