Re: Ricorso Avv.to Mandolesi
Inviato: gio gen 19, 2017 7:54 pm
idem
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TOSCANA SENTENZA 7 10/01/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TOSCANA SENTENZA 7 2017 RESPONSABILITA 10/01/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. 60628/PC del registro di Segreteria, proposto dai signori ARGALIA Alessandro ALBINI Sergio ARCA Vincenzo ANATRIELLO Giuseppe ATTANASIO Davide AINO Domenico ALIMANDI Mario AMOROSO Antonio ANATRIELLO Giuseppe (già citato) ARGENZIO Giuseppe ANTONELLI Diego ALESSI Alessio BERTUCCI Stefano BOTTAI Massimo BARTOLINI Stefano BONGINI Alessandro BELLACCI Cesare BORGIONE Cristoforo BUCCI Riccardo BURRELLO Silvano BOVENZI Arcangelo BELLISSIMA Gian Luca BARBARO Francesco Paolo BONANNO Giuseppe Andrea BELLINVIA Alessandro BRIGANTI Carlo Ivano BENANTI Marco BERGAMASCHI Stefano BATTAGLIA Antonino BELLI Giancarlo BAZZICALUPI Alberico CAFAZZA Leonardo CAPOGROSSO Luigi CETOLONI Alessio CAPANTINI Alessandro CIAO Michele CADONI Pietro CICCIOTTI Ciro CARBONE Tommaso CRISTIANO Giuseppe CIAVATTA Silvio CERASUOLO Guglielmo CHECCAGLINI Giovanni CASATI Alessio CORDELLA Ernesto CIOTTI Andrea CIARLANTINI Fabrizio CORMACI Saverio Luca CAPOGROSSO Luigi (già citato) CUSTODI Patrizio COLAVITO Piervito CRISPINO Michele CECCOTTI Mauro CONTI Francesco CICCHIRILLO Epifanio CARAMANICA Francesco CAGNAZZO Rocco DE CAROLIS Marco DI PINTO Giovanni DE ROSA Paolo D’IORIO Carmine DIPAOLA Andrea DI PROSPERO Pierluigi DELLA PINA Mario DOMENICHINI Gabriele DONATI Alessio DI STASO Roger DELLA VECCHIA Raffaele DE SIMONE Maurizio DI DOMENICO Cosmo DI LORENZO Maria D’ANGELO Ignazio D’AMICO Antonio DENZA Gerardo DEGL’INNOCENTI Luca DI MAIO Aniello DE VIVO Alfonso DI SOMMA Pellegrino DE SANTIS Gianni D’ANGELO Antonio D’AMBROGIO Marco DI NICOLO’ Domenico DI BERARDINO Dario DI GREGORIO Antonio DELLA TOMMASINA Giuseppe DI DIO Luigi ESPOSITO Biagio FIORILLO Claudio FINAMORE Luigi FORNARI Claudio FIMIANI Antonio FASOLINO Fabrizio FERRARO Pasquale FERRARA Carmine FRATINI Vincenzo FEDERICO Luigi FERRUZZO Gerardo FERSINO Rinaldo Antonio GATTARI Giampaolo GIOE’ Filippo GABOLA Giuseppe GHIRONI Terenzio GIANNINI Massimo GALIFI Antonino GIAGU Salvatore GIANNELLI Alessandro GIOVANNACCI Domenico GERELLI Luigi GIUSTI Alberto GIORGIO Andrea GENTILE Massimo GARGIULO Alessandro GEOGRAFO Michele GIUSEPPONI Paolo GIORDANO Salvatore GRIFFA Giuseppe IZZO Paolo IOFRIDA Luca INTOCCIA Michele IPPOLITO Lucio Cosmo LIGUORI Michele LAVARELLO Roberto LUONGO Alberto LO CONTE Ciriaco LO GIUDICE Francesco LO BELLO Nicola LERTOLA Rosario LORENZINI Andrea LAMANNA Maurizio LANGONE Manuele LUNGHI VIGNOZZI Andrea MASTANDUONO Francesco MASTROSERIO Vincenzo MARCONI Alberto MALLARDI Salvatore MENCI Simone MONTELEONE Nicola MAGNAPANE Massimo MAZZIERI Agostino MORETTI Vladimiro MUFFATO Francesco MACOLINO Giovanni MINUCCI Fabio MORLINO Cesare MANGIANTE Claudio MALERBA Massimiliano MURA Salvatore NATELLA Maurizio NOCCHI Michelangelo NALDINI Simone NUGNES Domenico NARDI Valentino ODDO Antonino ORRU’ Gianluigi ONESTI Marco PIRAS Stefano PASQUARIELLO Giovanni PITARI Tommaso PIERONI Michelangelo POLIZZI Giuseppe PETRACCHI Luca PAOLETTI Roberto PETRALIA Sebastiano PICCHETTI Alessandro POLI Giuliano PARODI Christian PALUMBO Raffaele PERROTTI Fabio PAPA Salvatore PATRIGNANI Fulvio PETITO Vincenzo PROIETTI MARCHETTI Roberto QUARTA Salvatore RAGONE Maurizio RILLO Roberto ROCCHI Mario ROMANO Massimo RAFFAELLI Carlo REALE Gian Paolo RANIERI Ciro RUSTICI Fabio REALE Fabio ROSA Domenico RAIMO Gabriele ROVETINI Stefano RATTI Davide RICCI Giuseppe ROMOLINI Massimo RIZZI Michele RINALDI David SPIRITO Ivan SANTILLI Antonio SACCOCCIO Enrico SERRA Giovanni SESSA Carmine SANTERONI Massimo SAVELLI Alessandro SALZANO DE LUNA Gaetano SEGRETO Giuseppe SERRA Giovanni (già citato) SCAPIGLIATI Roberto SANTILLI Claudio SPADARO Pietro Giuseppe SEMERARO Saverio SOLARO Andrea SIMONE Nicola SULAS Maurizio SICILIANO Mariano SCIGLIANO Angelo TOSTI Massimo TORRENTE Giuseppe TARTAGLIONE Emanuele TRIGNETTI Rosella TOSI Nicola VESSELLA Giannino VICEDOMINI Vincenzo VITI Emiliano VOZZA Emanuele VENAFRO Giovanni VALLE Giuseppe Antonio ZULLINO Sabatino ZANGRILLO Francesco ZANNI Massimo ANGELINI Loredana ARMAS Paolo ALDI Vincenzo AVETA Michele ATTILI Arnaldo AMATO Sergio ANGORI Lorenzo ACCIAI Paolo BIANCUCCI Fabiola BANDINI Monica BADAGLIACCA Elvira BRUNI Daniele BIGLIARINI Alberto BONARDI Roberto BALLANTINI Paolo BANCHETTI Luca BONATESTA Diego Emiliano BETRO’ Stefano BASTREGHI Roberto CASI Cristina CALVANI Fiorenzo COLUCCI Loredana CRESTINI Stefania CELANI Giuseppe CACCAVALE Maurizio CASTIGLIONESI Adriano CORAZZA Domenico CAPONI Leonardo CHINIGIOLI Roberto CHIODINI Simone CALABRO’ Antonio Carmelo CLEMENTINI Anna Marta DE PROSPERIS Patrizio DOMINICI Gianluca DRINGOLI Fabio DE MARCO Salvatore DEROSAS Gabriele DI NAPOLI Raffaella DEL PRETE Salvatore DALL’AMICO Luca DI TOMMASO Rocco DE JOANNON Rosa ERRICO Giovanni FALASCA Antonella FERRINI Giovanni FLORIDI Marco FAMA’ Claudia FEDELE Luigi Gianfrancesco FIACCHINI Michele GALLORINI Marco GARAFFA Fabrizio GIBELLI Antonio Claudio GAIOTTI Antonella IANNI Deborah LUNA Secondo LONGO Fabrizio LONGONE Salvino LANDI Carlo LUCIDI Luana MARTINI Cinzia MARI Lucia MENGHINI Andrea MURGIA Antonio MORBINI Emanuela MENTUCCI Bruno MARIANI Vittorio MESSINA Giuseppe MARRAS Luigi MEONI Antonio MUCCIGROSSO Nicolino MARIOTTI Riccardo MOLENDI Romina MANETTI Stefano MACEDONIO Raffaella MACINAI Andrea MAGNANINI Luca MAGINI Marus MENCUCCI Marco NOVELLINO Alessandro NERI Stefano NERI Moreno PUCCIA Alessandro PORZIO Sossio PAGGINI Rosetta PENNATI Emanuela PUGLISI Maurizio PERINI Michele PELUSO Giuseppe PICINOTTI Fabrizio PICCHIONI Stefano PIERDOMENICO Marco PERNOLINO Stefania PAPPACENA Gerardo RONDONI Franco RAZZOLINI Mauro RAGGI Marco RUGI Sergio ROSADINI Stefano ROSSI Roberto STURLI Jacopo SONNATI Angiolo SCATRAGLI Andrea SPADI Francesco SANGINARIO Enrico TORRESI Rosanna TESSA Elisabetta TORZINI Lorella TERRACCIANO Paolo TATA Andrea UNEDDU Giuseppe VOLPI Claudio VARANO Giuseppe VASARRI Massimo VOLPE Giuseppina ZANNINO Domenico CUGIA Davide COSCIONE Pasquale DEROSAS Gabriele (già citato) DI CAPRIO Giacomo FAIS Claudio FLUMINI Mario NASTRI Domenico PELUSO Raffaele PIROLO Vincenzo SENESI Andrea SIMEONE Giacomo GALANTINI Alessandro TESTAGROSSA Antonello, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Roberto Mandolesi., pec robertomandolesi@ordineavvocatiroma.org presso cui sono elettivamente domiciliati in Roma, alla via Paolo Emilio n. 34 avverso
a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in persona del Ministro pro tempore
b) il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore
c) il Ministero della Giustizia in persona del Ministro pro tempore
d) il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore
e) il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in persona del Ministro pro tempore, tutti elettivamente domiciliati ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato in Firenze, via degli Arazzieri n. 4 ;
f) Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica ex INPDAP, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via di S. Croce in Gerusalemme n. 55;
in via principale
- per l’accertamento del diritto a vedersi calcolare il trattamento pensionistico spettante – sino all’effettiva attuazione della previdenza complementare – secondo il sistema retributivo vigente prima della legge Dini (n. 335/1995), previa eventuale dichiarazione d’incostituzionalità della predetta legge di riforma, e dell’art. 3,comma 2, D. lgs. n. 252/2005 in parte qua e quindi
- per l’annullamento e/o disapplicazione degli atti a ciò ostativi e, in particolare, delle leggi, decreti e circolari disciplinanti la materia, nonché dei vari provvedimenti ad essi consequenziali e/o connessi, comunque lesivi die loro diritti; nonché
- per la condanna delle Amministrazioni convenute, ognuna per le rispettive competenze, ad adottare – sino all’effettiva attuazione della previdenza complementare – il sistema cd. “ retributivo ” per il calcolo del trattamento pensionistico spettante;
in via subordinata
per la condanna al risarcimento dei danni economici conseguenti al mancato tempestivo avvio delle necessarie procedure per la negoziazione e concertazione del trattamento di fine servizio e/o fine rapporto, e della connessa – e conseguente - istituzione della previdenza complementare.
Nella pubblica udienza del 6 dicembre 2016 sono comparsi l’avv. Roberto Mandolesi per le parti ricorrenti e l’avv. Antonella F.P. Micheli per l’INPS.
FATTO e DIRITTO
Con atto introduttivo del giudizio le parti ricorrenti, sono tutti residenti o domiciliati, in ragione del servizio, in Comuni della Regione Toscana, dipendenti pubblici appartenenti, con diversi gradi/qualifiche, alle Forze di Polizia.
Premettevano, tutti i ricorrenti, che “qualora di aderisse ad una interpretazione non “costituzionalmente orientata” del (sistema introdotto dal)la legge n. 335/1995, i ricorrenti – alcuni dei quali assunti dall’Amministrazione dopo il 31 dicembre 1995, ed altri che, alla medesima data, avevano un’ anzianità contributiva inferiore ai diciotto anni – dovrebbero vedersi calcolare l’ordinario trattamento di quiescenza col criterio cd. “contributivo” oppure con quello cd. “misto”;
-l’applicazione di tali nuovi criteri di calcolo (basati sulla somma dei contributi – rivalutati annualmente – accreditati a favore del dipendente nel corso della sua vita lavorativa) determinerà un trattamento pensionistico notevolmente inferiore a quello assicurato dal previgente sistema retributivo (basato sulla media delle retribuzioni degli ultimi dieci anni di servizio);
- l’iniquità di tale situazione è stata riconosciuta dallo stesso legislatore che aveva inteso (o, meglio, aveva tentato di) porvi rimedio col sistema della cd. previdenza complementare integrativa”.
In punto di diritto in ordine alla giurisdizione le parti ricorrenti richiamavano un orientamento della giurisprudenza amministrativa che, visti alcuni arresti del Giudice di Legittimità, aveva ritenuto che la odierna controversia si radicasse presso questo giudice in quanto la fattispecie verteva principalmente sull’accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento pensionistico ad essi spettante secondo il sistema retributivo più favorevole, vigente nel periodo antecedente la riforma attuata con la legge n. 335/1995.
Nel merito i ricorrenti deducevano l’accertamento del loro diritto a vedersi calcolare il trattamento pensionistico spettante - sino all’effettiva attuazione della previdenza complementare – secondo il sistema cd. retributivo , previa eventuale dichiarazione d’incostituzionalità delle norme a ciò ostative anche sulla scorta della natura immediatamente precettiva dell’art. 38, comma 2, della Costituzione (cfr. Corte Cost. 13 marzo 1980 n. 26) che - in parallelo alla immediata precettività dell’art. 36 della Costituzione (diritto ad una giusta retribuzione, ord. 10 aprile 2000 n. 100 della Corte costituzionale) – determinava la non applicazione delle norme contenute in leggi ordinarie che non prevedono la possibilità dell’effettivo esercizio dei lavoratori ad ottenere “mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria” e che non garantiscono mezzi adeguati ad un tenore di vita simile a quello che godevano nel periodo lavorativo.
Osservavano, i ricorrenti, che solo in tale contesto andava ad iscriversi, in modo costituzionalmente corretto, la cd. “previdenza integrativa” (già prevista nel D.Lgs. n. 124/1993, ma sviluppatasi con la legge n. 335/1995 che la ha estesa anche ai dipendenti della P.A.) volta ad assicurare forme pensionistiche complementari.
Nei sistemi disegnati dalla cd. riforma Dini (“ retributivo ”, “misto” e “contributivo”) operativi a seconda dei 18 anni di contributi maturati – o meno - alla data del 31 dicembre 1995 ovvero relativo a chi è stato assunto l’1 gennaio 1996, nei metodi di calcolo (“misto” e “contributivo”) l’importo che il soggetto arriverà a percepire al momento del pensionamento si troverà ad essere fortemente ridimensionato.
Secondo la riforma disegnata dal legislatore (l. n. 335/1995) la previdenza italiana prevedeva un nuovo sistema di calcolo basato su “due pilastri”: a) il cd. primo pilastro volto ad assicurare la pensione di base (con i suddetti sistemi) b) il cd. secondo pilastro, attraverso la previdenza complementare (integrativa o aggiuntiva del trattamento erogato dall’assicurazione generale obbligatoria), atteso che il sistema pubblico non poteva avere un grado di copertura sufficientemente idoneo, per cui si garantiva ai lavoratori, penalizzati dai nuovi sistemi di calcolo della pensione, una integrazione del trattamento di base, anche attraverso una contribuzione reale a carico dello Stato e, per le quote non coperte dal predetto stanziamento, con i cc.dd. accreditamenti figurativi, tutto ciò al fine di assicurare funzionalità ed equilibrio all’intero sistema pensionistico (cfr. Corte Costituzionale n. 393/2000 e n. 319/2001 (ord.)).
Le parti ricorrenti deducono la mancata attivazione degli interventi ritenuti essenziali per la realizzazione della previdenza complementare ed in particolare dell’effettiva istituzione dei Fondi Pensione di cui non possono giovarsi, nell’ambito del pubblico impiego, gli appartenenti al Comparto Sicurezza e Difesa, dipendenti pubblici non contrattualizzati che restano in regime di TFS.
Osservano, pertanto, i ricorrenti, che la successione delle leggi nel tempo (art. 2, comma 5 l. n. 335/1995, legge – delega n. 243/2004, art. 3,comma 2, e 23, comma 6, D. lgs. n. 252/05) non ha, di fatto, implementato la previdenza complementare e le Amministrazioni nonostante siano state evocate in giudizio in sede amministrativa, non hanno provveduto ad attivare la concertazione previdenziale in sede di contrattazione/concertazione normativa al fine di costituire un’ulteriore posizione previdenziale degli odierni ricorrenti.
Non essendo stata compensata la sperequazione del trattamento pensionistico appariva, secondo gli odierni ricorrenti, fondata la pretesa ad ottenere, sino al momento in cui sarà attuata la cd. “previdenza complementare”, un trattamento previdenziale da calcolarsi - anche per essi – secondo il tradizionale “metodo retributivo ”.
Una diversa interpretazione – in linea con quella sinora fatto dalle Amministrazioni – volta a ritenere applicabili i nuovi metodi di calcolo del trattamento pensionistico , pur in assenza della operatività del secondo pilastro si appalesava incostituzionale in quanto in conflitto: a) con l’art. 3 della Costituzione per la ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento tra la situazione dei dipendenti privati e quella dei dipendenti pubblici, nella specie tra coloro che, come i ricorrenti, nell’ambito dei dipendenti pubblici non hanno avuto ancora riconosciuta conforme ad una interpretazione della l. n. 335/1995 la chiamata in giudizio in sede di giustizia amministrativa non hanno di fatto riconosciuta una tale legittima disponibilità; b) con i principi di equa retribuzione e proporzionalità, di cui agli artt. 36 e 38 Cost.. non per diversificazione della normativa pensionistica e del sistema di calcolo della pensione, ma per illegittimità della legge in quanto non si è provveduto alla istituzione dei cc.dd. fondi pensione per la posizione dei ricorrenti che, non avendo potuto accedere alla forme pensionistiche complementari, non potranno godere di un trattamento pensionistico pari ai livelli di vita costituzionalmente garantiti.
Ne derivava, nel merito, la condanna delle Amministrazioni al risarcimento dei danni conseguenti al mancato tempestivo avvio delle necessarie procedure per la negoziazione e concertazione del trattamento di fine servizio e/o fine rapporto, e della connessa istituzione della previdenza complementare , con quantificazione di un danno economico quantificato da una perizia tecnico – contabile del prof. Daniele Pace – parametrata su lavoratori assunti : a) prima della legge di riforma con un’ anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995 (sistema “misto”); b) dopo l’1 gennaio 1996.
Nella specie sono stati quantificati due categorie di danno economico (determinatosi sino al 31 ottobre 2013 ultimo giorno del periodo preso in considerazione per la sua indagine): 1) una riferibile ad una maggiore tassazione IRPEF per effetto di un minore ammontare deducibile; 2) l’altra relativa all’omessa generazione di un montante più elevato conseguente al mancato esercizio dell’opzione per il passaggio al regime di TFR e quindi rispetto al regime del TFS e si quantificavano, per i rispettivi ruoli e le singole qualifiche, i rispettivi danni.
Concludevano, le parti ricorrenti per l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto per la dichiarazione del diritto di tutti i ricorrenti a vedersi calcolare il trattamento pensionistico spettante – sino all’effettiva attuazione della previdenza complementare – secondo il criterio cosiddetto retributivo , previa eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge n. 335/1995 , e dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 252/2005, in parte qua, e previo eventuale annullamento e/o disapplicazione degli atti a ciò ostativi ed, in particolare delle leggi, decreti e circolari disciplinanti la materia de qua, nonché dei vari provvedimenti ad essi consequenziali e/o connessi, comunque lesivi dei loro diritti.
Conseguentemente si chiedeva la condanna delle Amministrazioni convenute, ognuna per le rispettive competenze, ad adottare il sistema del calcolo del trattamento pensionistico spettante – sino all’effettiva attuazione della previdenza complementare – secondo il metodo cd. retributivo .
In via subordinata si chiedeva la condanna delle evocate Amministrazioni al risarcimento dei danni economici effettivamente subiti dai ricorrenti conseguenti al mancato tempestivo avvio delle necessarie procedure per la negoziazione e concertazione del trattamento di fine servizio e/o fine rapporto, e della connessa - e conseguente – istituzione della previdenza complementare (cd. secondo pilastro), danni da liquidarsi in misura pari ai valori finali indicati (in euro) nella perizia contabile o – sulla scorta di tali valori – in via equitativa, oltre a vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
Con memoria di costituzione del 23 novembre 2016 l’INPS eccepiva l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 71 lett. b) R.D. n. 1038/1933, atteso che i ricorrenti, tuttora in servizio, non impugnano né producono in atti alcun provvedimento emesso dall’Istituto resistente antecedentemente alla proposizione della domanda giudiziale che abbia incidenza diretta e specifica nei confronti dei ricorrenti stessi in ordine al quale instaurare un legittimo contraddittorio ed una compiuta difesa e, peraltro, sussisteva una genericità del ricorso in materia.
L’avvocatura dell’INPS eccepiva, inoltre, un difetto parziale di giurisdizione non avendo l’adita giurisdizione potere giurisdizionale in merito al TFS o TFR, essendo tale materia devoluta ad altro giudice (amministrativo o ordinario), ed il difetto di legittimazione passiva essendo l’INPS del tutto estraneo in ordine al petitum, in specie con riferimento alla domanda di risarcimento danni e di mancato avvio della previdenza complementare.
Osservava, sotto questo versante, l’ente previdenziale di non essere titolare di competenze in riferimento all’istituzione o costituzione di Fondi di previdenza complementare, ed avendo provveduto legittimamente e correttamente per i profili relativi alle proprie competenze nei comparti - quale ad esempio quello della scuola - in cui erano stati attivati i fondi pensione, e concludeva per l’estromissione dal giudizio.
Infine, oltre ad eccepire la carenza dell’interesse attuale a ricorrere per gli odierni soggetti, l’INPS eccepiva l’assoluta insussistenza dell’an e del quantum della richiesta risarcitoria.
Dopo aver richiamato le fonti di diritto, base normativa della odierna controversia (art. 5 d.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252, d.lgs. 28 aprile 1993 n. 124, siccome modificato, e d.lgs. 18 febbraio 2000 n. 47, art.2, commi 5-8, della legge 8 agosto 1995 n. 335, art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, art. 26, commi 18-20 della 23 dicembre 1998 n. 448, accordo quadro ARAN del 29 luglio 1999, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 e successive modifiche, art. 74 della l. 23 dicembre 2000 n. 388 ed infine d.l. n. 210 del 6 dicembre 2011, conv. in l. 22 dicembre 2011 n. 214).
Il menzionato quadro normativo, osservava l’INPS, competenze afferenti al potere (con discrezionalità in merito) legislativo e, per quanto concerne le parti sociali, assegnava un ruolo alle organizzazioni sindacali delineava, in rappresentanza delle categorie dei lavoratori interessati.
Vieppiù, osservava l’ente previdenziale nella fattispecie i soggetti sono attualmente in servizio, e non risulta dimostrato o dimostrabile alcun pregiudizio né sotto il profilo dell’an né sotto il profilo del quantum, atteso che solo al momento del collocamento a riposo sarà possibile dimostrare la misura del trattamento pensionistico concretamente conseguito rispetto a quello virtuale che sarebbe spettato in forza della richiamata normativa, siccome affermato da un orientamento giurisprudenziale.
In via subordinata si contestava la consulenza tecnica contabile che si fondava su parametri non oggettivi con incerte cifre oscillanti “tra un minimo ed un massimo” senza chiaro riferimento alla situazione contributiva di ognuno dei ricorrenti e con inutilizzabilità nel presente giudizio dell’elaborato in questione.
Infine prive di fondamento erano anche le questioni di costituzionalità in ordine all’art. 3 della Costituzione, mancando il tertium comparationis e dell’art. 38 della Costituzione, spettando alla discrezionalità del legislatore, sulla base di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali, dettare la disciplina di un adeguato trattamento pensionistico , fatto salvo un livello irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona (C.Cost. 30/2004).
Concludeva, l’INPS, previa dichiarazione di difetto parziale di giurisdizione della Corte dei conti e di difetto di legittimazione passiva dell’INPS, respingere il ricorso perché inammissibile, infondato e comunque non in linea con l’assolvimento dell’onere probatorio anche in ordine alle questioni sollevate di costituzionalità.
Con memoria del 23 novembre 2016 il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali – Corpo Forestale dello Stato con cui si argomentava in ordine alle procedure di concertazione e deducendo che non viera stata inerzia dell’Amministrazione e la mancata conclusione dell’accordo era dovuto anche al mancato raggiungimento di un accordo tra le parti interessate, come confermato dalla giurisprudenza amministrativa.
Nella odierna udienza di discussione le parti insistevano sulle conclusioni rassegnate negli atti defensionali e il legale difensore dell’INPS formulava alcune precisazioni in ordine ai nomi dei ricorrenti; quindi la causa veniva introitata per la decisione.
In via preliminare va esaminata ed accolta la questione di inammissibilità avanzata dall’INPS.
Non risulta, infatti che le parti ricorrenti abbiano impugnato né in parte né in toto alcun provvedimento adottato dall’ente previdenziale avente ad oggetto l’eventuale diniego e/o decisione in punto di determinazione e/o liquidazione del trattamento pensionistico (art. 153 lett. a D.Lgs. n. 174/2016).
La previa istanza in sede amministrativa, antecedentemente alla citata normativa, era prevista anche dall’art. 62 del T.U. R.D. 14 luglio 1934 n. 1214 il quale prevedeva che il ricorso alla Corte dei conti è ammesso “contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione”, mentre l’art. 71 lett. b) del R.D. 13 agosto 1933 n. 1038 disponeva che “i ricorsi in materia di pensioni, assegno od indennità non sono ammessi quando si propongono domande sulle quali non siasi provveduto in sede amministrativa”.
Con riferimento all’ordito normativo richiamato la giurisprudenza della Corte di conti ha statuito con orientamento prevalente (cfr. SS.RR. n. 53/C in data 4 gennaio 1981 e 825/A in data 27 gennaio 1987) che, al fine di introdurre un valido procedimento giudiziale innanzi alla Corte dei conti è necessario non solo che il ricorrente sia portatore di un interesse pensionistico che si pretenda leso da un atteggiamento dell’autorità amministrativa, ma che detto atteggiamento si sia compendiato o in un provvedimento definitivo adottato dall’Amministrazione ovvero in un comportamento al quale la legge stessa attribuisca valore equipollente ad un formale atto di diniego, o a seguito dell’inutile esperimento della procedura per il formarsi del silenzio rifiuto, costituendo la previa pronuncia (o la formazione del silenzio – rifiuto) presupposto processuale della domanda rivolta al giudice: in termini Sez. I Centr. 15 marzo 1999 n. 102 e III Centr. 1 luglio 2002 n. 219 e, più di recente, questa Sezione 62/2016.
Il dettato normativo è stato sostanzialmente confermato nell’art. 153 del D.Lgs. 174/2016 (codice di giustizia contabile), applicabile nella specie e secondo il quale “… i ricorsi sono inammissibili quando … si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all’amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere”.
Non vi è stato, pertanto, un “overruling normativo” idoneo a giustificare l’irritualità dell’introduzione del giudizio, in quanto, come detto, non vi è stata soluzione di continuità tra il vecchio ed il nuovo impianto normativo, sicché va dichiarata l’inammissibilità del ricorso: cfr. Sezione giurisdizionale Regione Lombardia 12 dicembre 2016 n. 208.
Va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Regione Toscana – Giudice Unico delle Pensioni - definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dai signori ARGALIA Alessandro ALBINI Sergio ARCA Vincenzo ANATRIELLO Giuseppe ATTANASIO Davide AINO Domenico ALIMANDI Mario AMOROSO Antonio ANATRIELLO Giuseppe (già citato) ARGENZIO Giuseppe ANTONELLI Diego ALESSI Alessio BERTUCCI Stefano BOTTAI Massimo BARTOLINI Stefano BONGINI Alessandro BELLACCI Cesare BORGIONE Cristoforo BUCCI Riccardo BURRELLO Silvano BOVENZI Arcangelo BELLISSIMA Gian Luca BARBARO Francesco Paolo BONANNO Giuseppe Andrea BELLINVIA Alessandro BRIGANTI Carlo Ivano BENANTI Marco BERGAMASCHI Stefano BATTAGLIA Antonino BELLI Giancarlo BAZZICALUPI Alberico CAFAZZA Leonardo CAPOGROSSO Luigi CETOLONI Alessio CAPANTINI Alessandro CIAO Michele CADONI Pietro CICCIOTTI Ciro CARBONE Tommaso CRISTIANO Giuseppe CIAVATTA Silvio CERASUOLO Guglielmo CHECCAGLINI Giovanni CASATI Alessio CORDELLA Ernesto CIOTTI Andrea CIARLANTINI Fabrizio CORMACI Saverio Luca CAPOGROSSO Luigi (già citato) CUSTODI Patrizio COLAVITO Piervito CRISPINO Michele CECCOTTI Mauro CONTI Francesco CICCHIRILLO Epifanio CARAMANICA Francesco CAGNAZZO Rocco DE CAROLIS Marco DI PINTO Giovanni DE ROSA Paolo D’IORIO Carmine DIPAOLA Andrea DI PROSPERO Pierluigi DELLA PINA Mario DOMENICHINI Gabriele DONATI Alessio DI STASO Roger DELLA VECCHIA Raffaele DE SIMONE Maurizio DI DOMENICO Cosmo DI LORENZO Maria D’ANGELO Ignazio D’AMICO Antonio DENZA Gerardo DEGL’INNOCENTI Luca DI MAIO Aniello DE VIVO Alfonso DI SOMMA Pellegrino DE SANTIS Gianni D’ANGELO Antonio D’AMBROGIO Marco DI NICOLO’ Domenico DI BERARDINO Dario DI GREGORIO Antonio DELLA TOMMASINA Giuseppe DI DIO Luigi ESPOSITO Biagio FIORILLO Claudio FINAMORE Luigi FORNARI Claudio FIMIANI Antonio FASOLINO Fabrizio FERRARO Pasquale FERRARA Carmine FRATINI Vincenzo FEDERICO Luigi FERRUZZO Gerardo FERSINO Rinaldo Antonio GATTARI Giampaolo GIOE’ Filippo GABOLA Giuseppe GHIRONI Terenzio GIANNINI Massimo GALIFI Antonino GIAGU Salvatore GIANNELLI Alessandro GIOVANNACCI Domenico GERELLI Luigi GIUSTI Alberto GIORGIO Andrea GENTILE Massimo GARGIULO Alessandro GEOGRAFO Michele GIUSEPPONI Paolo GIORDANO Salvatore GRIFFA Giuseppe IZZO Paolo IOFRIDA Luca INTOCCIA Michele IPPOLITO Lucio Cosmo LIGUORI Michele LAVARELLO Roberto LUONGO Alberto LO CONTE Ciriaco LO GIUDICE Francesco LO BELLO Nicola LERTOLA Rosario LORENZINI Andrea LAMANNA Maurizio LANGONE Manuele LUNGHI VIGNOZZI Andrea MASTANDUONO Francesco MASTROSERIO Vincenzo MARCONI Alberto MALLARDI Salvatore MENCI Simone MONTELEONE Nicola MAGNAPANE Massimo MAZZIERI Agostino MORETTI Vladimiro MUFFATO Francesco MACOLINO Giovanni MINUCCI Fabio MORLINO Cesare MANGIANTE Claudio MALERBA Massimiliano MURA Salvatore NATELLA Maurizio NOCCHI Michelangelo NALDINI Simone NUGNES Domenico NARDI Valentino ODDO Antonino ORRU’ Gianluigi ONESTI Marco PIRAS Stefano PASQUARIELLO Giovanni PITARI Tommaso PIERONI Michelangelo POLIZZI Giuseppe PETRACCHI Luca PAOLETTI Roberto PETRALIA Sebastiano PICCHETTI Alessandro POLI Giuliano PARODI Christian PALUMBO Raffaele PERROTTI Fabio PAPA Salvatore PATRIGNANI Fulvio PETITO Vincenzo PROIETTI MARCHETTI Roberto QUARTA Salvatore RAGONE Maurizio RILLO Roberto ROCCHI Mario ROMANO Massimo RAFFAELLI Carlo REALE Gian Paolo RANIERI Ciro RUSTICI Fabio REALE Fabio ROSA Domenico RAIMO Gabriele ROVETINI Stefano RATTI Davide RICCI Giuseppe ROMOLINI Massimo RIZZI Michele RINALDI David SPIRITO Ivan SANTILLI Antonio SACCOCCIO Enrico SERRA Giovanni SESSA Carmine SANTERONI Massimo SAVELLI Alessandro SALZANO DE LUNA Gaetano SEGRETO Giuseppe SERRA Giovanni (già citato) SCAPIGLIATI Roberto SANTILLI Claudio SPADARO Pietro Giuseppe SEMERARO Saverio SOLARO Andrea SIMONE Nicola SULAS Maurizio SICILIANO Mariano SCIGLIANO Angelo TOSTI Massimo TORRENTE Giuseppe TARTAGLIONE Emanuele TRIGNETTI Rosella TOSI Nicola VESSELLA Giannino VICEDOMINI Vincenzo VITI Emiliano VOZZA Emanuele VENAFRO Giovanni VALLE Giuseppe Antonio ZULLINO Sabatino ZANGRILLO Francesco ZANNI Massimo ANGELINI Loredana ARMAS Paolo ALDI Vincenzo AVETA Michele ATTILI Arnaldo AMATO Sergio ANGORI Lorenzo ACCIAI Paolo BIANCUCCI Fabiola BANDINI Monica BADAGLIACCA Elvira BRUNI Daniele BIGLIARINI Alberto BONARDI Roberto BALLANTINI Paolo BANCHETTI Luca BONATESTA Diego Emiliano BETRO’ Stefano BASTREGHI Roberto CASI Cristina CALVANI Fiorenzo COLUCCI Loredana CRESTINI Stefania CELANI Giuseppe CACCAVALE Maurizio CASTIGLIONESI Adriano CORAZZA Domenico CAPONI Leonardo CHINIGIOLI Roberto CHIODINI Simone CALABRO’ Antonio Carmelo CLEMENTINI Anna Marta DE PROSPERIS Patrizio DOMINICI Gianluca DRINGOLI Fabio DE MARCO Salvatore DEROSAS Gabriele DI NAPOLI Raffaella DEL PRETE Salvatore DALL’AMICO Luca DI TOMMASO Rocco DE JOANNON Rosa ERRICO Giovanni FALASCA Antonella FERRINI Giovanni FLORIDI Marco FAMA’ Claudia FEDELE Luigi Gianfrancesco FIACCHINI Michele GALLORINI Marco GARAFFA Fabrizio GIBELLI Antonio Claudio GAIOTTI Antonella IANNI Deborah LUNA Secondo LONGO Fabrizio LONGONE Salvino LANDI Carlo LUCIDI Luana MARTINI Cinzia MARI Lucia MENGHINI Andrea MURGIA Antonio MORBINI Emanuela MENTUCCI Bruno MARIANI Vittorio MESSINA Giuseppe MARRAS Luigi MEONI Antonio MUCCIGROSSO Nicolino MARIOTTI Riccardo MOLENDI Romina MANETTI Stefano MACEDONIO Raffaella MACINAI Andrea MAGNANINI Luca MAGINI Marus MENCUCCI Marco NOVELLINO Alessandro NERI Stefano NERI Moreno PUCCIA Alessandro PORZIO Sossio PAGGINI Rosetta PENNATI Emanuela PUGLISI Maurizio PERINI Michele PELUSO Giuseppe PICINOTTI Fabrizio PICCHIONI Stefano PIERDOMENICO Marco PERNOLINO Stefania PAPPACENA Gerardo RONDONI Franco RAZZOLINI Mauro RAGGI Marco RUGI Sergio ROSADINI Stefano ROSSI Roberto STURLI Jacopo SONNATI Angiolo SCATRAGLI Andrea SPADI Francesco SANGINARIO Enrico TORRESI Rosanna TESSA Elisabetta TORZINI Lorella TERRACCIANO Paolo TATA Andrea UNEDDU Giuseppe VOLPI Claudio VARANO Giuseppe VASARRI Massimo VOLPE Giuseppina ZANNINO Domenico CUGIA Davide COSCIONE Pasquale DEROSAS Gabriele (già citato) DI CAPRIO Giacomo FAIS Claudio FLUMINI Mario NASTRI Domenico PELUSO Raffaele PIROLO Vincenzo SENESI Andrea SIMEONE Giacomo GALANTINI Alessandro TESTAGROSSA Antonello, avverso
a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in persona del Ministro pro tempore
b) il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore
c) il Ministero della Giustizia in persona del Ministro pro tempore
d) il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore
e) il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in persona del Ministro pro tempore,
f) Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica ex INPDAP – ora INPS, dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Le spese del giudizio sono compensate tra le parti.
Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 6 dicembre 2016,
Il Giudice Unico
F.to cons. Angelo Bax
Depositata in Segreteria il 10/01/2017
Il Direttore di Segreteria
F.to Paola Altini
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TOSCANA SENTENZA 7 10/01/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TOSCANA SENTENZA 7 2017 RESPONSABILITA 10/01/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. 60628/PC del registro di Segreteria, proposto dai signori ARGALIA Alessandro ALBINI Sergio ARCA Vincenzo ANATRIELLO Giuseppe ATTANASIO Davide AINO Domenico ALIMANDI Mario AMOROSO Antonio ANATRIELLO Giuseppe (già citato) ARGENZIO Giuseppe ANTONELLI Diego ALESSI Alessio BERTUCCI Stefano BOTTAI Massimo BARTOLINI Stefano BONGINI Alessandro BELLACCI Cesare BORGIONE Cristoforo BUCCI Riccardo BURRELLO Silvano BOVENZI Arcangelo BELLISSIMA Gian Luca BARBARO Francesco Paolo BONANNO Giuseppe Andrea BELLINVIA Alessandro BRIGANTI Carlo Ivano BENANTI Marco BERGAMASCHI Stefano BATTAGLIA Antonino BELLI Giancarlo BAZZICALUPI Alberico CAFAZZA Leonardo CAPOGROSSO Luigi CETOLONI Alessio CAPANTINI Alessandro CIAO Michele CADONI Pietro CICCIOTTI Ciro CARBONE Tommaso CRISTIANO Giuseppe CIAVATTA Silvio CERASUOLO Guglielmo CHECCAGLINI Giovanni CASATI Alessio CORDELLA Ernesto CIOTTI Andrea CIARLANTINI Fabrizio CORMACI Saverio Luca CAPOGROSSO Luigi (già citato) CUSTODI Patrizio COLAVITO Piervito CRISPINO Michele CECCOTTI Mauro CONTI Francesco CICCHIRILLO Epifanio CARAMANICA Francesco CAGNAZZO Rocco DE CAROLIS Marco DI PINTO Giovanni DE ROSA Paolo D’IORIO Carmine DIPAOLA Andrea DI PROSPERO Pierluigi DELLA PINA Mario DOMENICHINI Gabriele DONATI Alessio DI STASO Roger DELLA VECCHIA Raffaele DE SIMONE Maurizio DI DOMENICO Cosmo DI LORENZO Maria D’ANGELO Ignazio D’AMICO Antonio DENZA Gerardo DEGL’INNOCENTI Luca DI MAIO Aniello DE VIVO Alfonso DI SOMMA Pellegrino DE SANTIS Gianni D’ANGELO Antonio D’AMBROGIO Marco DI NICOLO’ Domenico DI BERARDINO Dario DI GREGORIO Antonio DELLA TOMMASINA Giuseppe DI DIO Luigi ESPOSITO Biagio FIORILLO Claudio FINAMORE Luigi FORNARI Claudio FIMIANI Antonio FASOLINO Fabrizio FERRARO Pasquale FERRARA Carmine FRATINI Vincenzo FEDERICO Luigi FERRUZZO Gerardo FERSINO Rinaldo Antonio GATTARI Giampaolo GIOE’ Filippo GABOLA Giuseppe GHIRONI Terenzio GIANNINI Massimo GALIFI Antonino GIAGU Salvatore GIANNELLI Alessandro GIOVANNACCI Domenico GERELLI Luigi GIUSTI Alberto GIORGIO Andrea GENTILE Massimo GARGIULO Alessandro GEOGRAFO Michele GIUSEPPONI Paolo GIORDANO Salvatore GRIFFA Giuseppe IZZO Paolo IOFRIDA Luca INTOCCIA Michele IPPOLITO Lucio Cosmo LIGUORI Michele LAVARELLO Roberto LUONGO Alberto LO CONTE Ciriaco LO GIUDICE Francesco LO BELLO Nicola LERTOLA Rosario LORENZINI Andrea LAMANNA Maurizio LANGONE Manuele LUNGHI VIGNOZZI Andrea MASTANDUONO Francesco MASTROSERIO Vincenzo MARCONI Alberto MALLARDI Salvatore MENCI Simone MONTELEONE Nicola MAGNAPANE Massimo MAZZIERI Agostino MORETTI Vladimiro MUFFATO Francesco MACOLINO Giovanni MINUCCI Fabio MORLINO Cesare MANGIANTE Claudio MALERBA Massimiliano MURA Salvatore NATELLA Maurizio NOCCHI Michelangelo NALDINI Simone NUGNES Domenico NARDI Valentino ODDO Antonino ORRU’ Gianluigi ONESTI Marco PIRAS Stefano PASQUARIELLO Giovanni PITARI Tommaso PIERONI Michelangelo POLIZZI Giuseppe PETRACCHI Luca PAOLETTI Roberto PETRALIA Sebastiano PICCHETTI Alessandro POLI Giuliano PARODI Christian PALUMBO Raffaele PERROTTI Fabio PAPA Salvatore PATRIGNANI Fulvio PETITO Vincenzo PROIETTI MARCHETTI Roberto QUARTA Salvatore RAGONE Maurizio RILLO Roberto ROCCHI Mario ROMANO Massimo RAFFAELLI Carlo REALE Gian Paolo RANIERI Ciro RUSTICI Fabio REALE Fabio ROSA Domenico RAIMO Gabriele ROVETINI Stefano RATTI Davide RICCI Giuseppe ROMOLINI Massimo RIZZI Michele RINALDI David SPIRITO Ivan SANTILLI Antonio SACCOCCIO Enrico SERRA Giovanni SESSA Carmine SANTERONI Massimo SAVELLI Alessandro SALZANO DE LUNA Gaetano SEGRETO Giuseppe SERRA Giovanni (già citato) SCAPIGLIATI Roberto SANTILLI Claudio SPADARO Pietro Giuseppe SEMERARO Saverio SOLARO Andrea SIMONE Nicola SULAS Maurizio SICILIANO Mariano SCIGLIANO Angelo TOSTI Massimo TORRENTE Giuseppe TARTAGLIONE Emanuele TRIGNETTI Rosella TOSI Nicola VESSELLA Giannino VICEDOMINI Vincenzo VITI Emiliano VOZZA Emanuele VENAFRO Giovanni VALLE Giuseppe Antonio ZULLINO Sabatino ZANGRILLO Francesco ZANNI Massimo ANGELINI Loredana ARMAS Paolo ALDI Vincenzo AVETA Michele ATTILI Arnaldo AMATO Sergio ANGORI Lorenzo ACCIAI Paolo BIANCUCCI Fabiola BANDINI Monica BADAGLIACCA Elvira BRUNI Daniele BIGLIARINI Alberto BONARDI Roberto BALLANTINI Paolo BANCHETTI Luca BONATESTA Diego Emiliano BETRO’ Stefano BASTREGHI Roberto CASI Cristina CALVANI Fiorenzo COLUCCI Loredana CRESTINI Stefania CELANI Giuseppe CACCAVALE Maurizio CASTIGLIONESI Adriano CORAZZA Domenico CAPONI Leonardo CHINIGIOLI Roberto CHIODINI Simone CALABRO’ Antonio Carmelo CLEMENTINI Anna Marta DE PROSPERIS Patrizio DOMINICI Gianluca DRINGOLI Fabio DE MARCO Salvatore DEROSAS Gabriele DI NAPOLI Raffaella DEL PRETE Salvatore DALL’AMICO Luca DI TOMMASO Rocco DE JOANNON Rosa ERRICO Giovanni FALASCA Antonella FERRINI Giovanni FLORIDI Marco FAMA’ Claudia FEDELE Luigi Gianfrancesco FIACCHINI Michele GALLORINI Marco GARAFFA Fabrizio GIBELLI Antonio Claudio GAIOTTI Antonella IANNI Deborah LUNA Secondo LONGO Fabrizio LONGONE Salvino LANDI Carlo LUCIDI Luana MARTINI Cinzia MARI Lucia MENGHINI Andrea MURGIA Antonio MORBINI Emanuela MENTUCCI Bruno MARIANI Vittorio MESSINA Giuseppe MARRAS Luigi MEONI Antonio MUCCIGROSSO Nicolino MARIOTTI Riccardo MOLENDI Romina MANETTI Stefano MACEDONIO Raffaella MACINAI Andrea MAGNANINI Luca MAGINI Marus MENCUCCI Marco NOVELLINO Alessandro NERI Stefano NERI Moreno PUCCIA Alessandro PORZIO Sossio PAGGINI Rosetta PENNATI Emanuela PUGLISI Maurizio PERINI Michele PELUSO Giuseppe PICINOTTI Fabrizio PICCHIONI Stefano PIERDOMENICO Marco PERNOLINO Stefania PAPPACENA Gerardo RONDONI Franco RAZZOLINI Mauro RAGGI Marco RUGI Sergio ROSADINI Stefano ROSSI Roberto STURLI Jacopo SONNATI Angiolo SCATRAGLI Andrea SPADI Francesco SANGINARIO Enrico TORRESI Rosanna TESSA Elisabetta TORZINI Lorella TERRACCIANO Paolo TATA Andrea UNEDDU Giuseppe VOLPI Claudio VARANO Giuseppe VASARRI Massimo VOLPE Giuseppina ZANNINO Domenico CUGIA Davide COSCIONE Pasquale DEROSAS Gabriele (già citato) DI CAPRIO Giacomo FAIS Claudio FLUMINI Mario NASTRI Domenico PELUSO Raffaele PIROLO Vincenzo SENESI Andrea SIMEONE Giacomo GALANTINI Alessandro TESTAGROSSA Antonello, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Roberto Mandolesi., pec robertomandolesi@ordineavvocatiroma.org presso cui sono elettivamente domiciliati in Roma, alla via Paolo Emilio n. 34 avverso
a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in persona del Ministro pro tempore
b) il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore
c) il Ministero della Giustizia in persona del Ministro pro tempore
d) il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore
e) il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in persona del Ministro pro tempore, tutti elettivamente domiciliati ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato in Firenze, via degli Arazzieri n. 4 ;
f) Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica ex INPDAP, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via di S. Croce in Gerusalemme n. 55;
in via principale
- per l’accertamento del diritto a vedersi calcolare il trattamento pensionistico spettante – sino all’effettiva attuazione della previdenza complementare – secondo il sistema retributivo vigente prima della legge Dini (n. 335/1995), previa eventuale dichiarazione d’incostituzionalità della predetta legge di riforma, e dell’art. 3,comma 2, D. lgs. n. 252/2005 in parte qua e quindi
- per l’annullamento e/o disapplicazione degli atti a ciò ostativi e, in particolare, delle leggi, decreti e circolari disciplinanti la materia, nonché dei vari provvedimenti ad essi consequenziali e/o connessi, comunque lesivi die loro diritti; nonché
- per la condanna delle Amministrazioni convenute, ognuna per le rispettive competenze, ad adottare – sino all’effettiva attuazione della previdenza complementare – il sistema cd. “ retributivo ” per il calcolo del trattamento pensionistico spettante;
in via subordinata
per la condanna al risarcimento dei danni economici conseguenti al mancato tempestivo avvio delle necessarie procedure per la negoziazione e concertazione del trattamento di fine servizio e/o fine rapporto, e della connessa – e conseguente - istituzione della previdenza complementare.
Nella pubblica udienza del 6 dicembre 2016 sono comparsi l’avv. Roberto Mandolesi per le parti ricorrenti e l’avv. Antonella F.P. Micheli per l’INPS.
FATTO e DIRITTO
Con atto introduttivo del giudizio le parti ricorrenti, sono tutti residenti o domiciliati, in ragione del servizio, in Comuni della Regione Toscana, dipendenti pubblici appartenenti, con diversi gradi/qualifiche, alle Forze di Polizia.
Premettevano, tutti i ricorrenti, che “qualora di aderisse ad una interpretazione non “costituzionalmente orientata” del (sistema introdotto dal)la legge n. 335/1995, i ricorrenti – alcuni dei quali assunti dall’Amministrazione dopo il 31 dicembre 1995, ed altri che, alla medesima data, avevano un’ anzianità contributiva inferiore ai diciotto anni – dovrebbero vedersi calcolare l’ordinario trattamento di quiescenza col criterio cd. “contributivo” oppure con quello cd. “misto”;
-l’applicazione di tali nuovi criteri di calcolo (basati sulla somma dei contributi – rivalutati annualmente – accreditati a favore del dipendente nel corso della sua vita lavorativa) determinerà un trattamento pensionistico notevolmente inferiore a quello assicurato dal previgente sistema retributivo (basato sulla media delle retribuzioni degli ultimi dieci anni di servizio);
- l’iniquità di tale situazione è stata riconosciuta dallo stesso legislatore che aveva inteso (o, meglio, aveva tentato di) porvi rimedio col sistema della cd. previdenza complementare integrativa”.
In punto di diritto in ordine alla giurisdizione le parti ricorrenti richiamavano un orientamento della giurisprudenza amministrativa che, visti alcuni arresti del Giudice di Legittimità, aveva ritenuto che la odierna controversia si radicasse presso questo giudice in quanto la fattispecie verteva principalmente sull’accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento pensionistico ad essi spettante secondo il sistema retributivo più favorevole, vigente nel periodo antecedente la riforma attuata con la legge n. 335/1995.
Nel merito i ricorrenti deducevano l’accertamento del loro diritto a vedersi calcolare il trattamento pensionistico spettante - sino all’effettiva attuazione della previdenza complementare – secondo il sistema cd. retributivo , previa eventuale dichiarazione d’incostituzionalità delle norme a ciò ostative anche sulla scorta della natura immediatamente precettiva dell’art. 38, comma 2, della Costituzione (cfr. Corte Cost. 13 marzo 1980 n. 26) che - in parallelo alla immediata precettività dell’art. 36 della Costituzione (diritto ad una giusta retribuzione, ord. 10 aprile 2000 n. 100 della Corte costituzionale) – determinava la non applicazione delle norme contenute in leggi ordinarie che non prevedono la possibilità dell’effettivo esercizio dei lavoratori ad ottenere “mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria” e che non garantiscono mezzi adeguati ad un tenore di vita simile a quello che godevano nel periodo lavorativo.
Osservavano, i ricorrenti, che solo in tale contesto andava ad iscriversi, in modo costituzionalmente corretto, la cd. “previdenza integrativa” (già prevista nel D.Lgs. n. 124/1993, ma sviluppatasi con la legge n. 335/1995 che la ha estesa anche ai dipendenti della P.A.) volta ad assicurare forme pensionistiche complementari.
Nei sistemi disegnati dalla cd. riforma Dini (“ retributivo ”, “misto” e “contributivo”) operativi a seconda dei 18 anni di contributi maturati – o meno - alla data del 31 dicembre 1995 ovvero relativo a chi è stato assunto l’1 gennaio 1996, nei metodi di calcolo (“misto” e “contributivo”) l’importo che il soggetto arriverà a percepire al momento del pensionamento si troverà ad essere fortemente ridimensionato.
Secondo la riforma disegnata dal legislatore (l. n. 335/1995) la previdenza italiana prevedeva un nuovo sistema di calcolo basato su “due pilastri”: a) il cd. primo pilastro volto ad assicurare la pensione di base (con i suddetti sistemi) b) il cd. secondo pilastro, attraverso la previdenza complementare (integrativa o aggiuntiva del trattamento erogato dall’assicurazione generale obbligatoria), atteso che il sistema pubblico non poteva avere un grado di copertura sufficientemente idoneo, per cui si garantiva ai lavoratori, penalizzati dai nuovi sistemi di calcolo della pensione, una integrazione del trattamento di base, anche attraverso una contribuzione reale a carico dello Stato e, per le quote non coperte dal predetto stanziamento, con i cc.dd. accreditamenti figurativi, tutto ciò al fine di assicurare funzionalità ed equilibrio all’intero sistema pensionistico (cfr. Corte Costituzionale n. 393/2000 e n. 319/2001 (ord.)).
Le parti ricorrenti deducono la mancata attivazione degli interventi ritenuti essenziali per la realizzazione della previdenza complementare ed in particolare dell’effettiva istituzione dei Fondi Pensione di cui non possono giovarsi, nell’ambito del pubblico impiego, gli appartenenti al Comparto Sicurezza e Difesa, dipendenti pubblici non contrattualizzati che restano in regime di TFS.
Osservano, pertanto, i ricorrenti, che la successione delle leggi nel tempo (art. 2, comma 5 l. n. 335/1995, legge – delega n. 243/2004, art. 3,comma 2, e 23, comma 6, D. lgs. n. 252/05) non ha, di fatto, implementato la previdenza complementare e le Amministrazioni nonostante siano state evocate in giudizio in sede amministrativa, non hanno provveduto ad attivare la concertazione previdenziale in sede di contrattazione/concertazione normativa al fine di costituire un’ulteriore posizione previdenziale degli odierni ricorrenti.
Non essendo stata compensata la sperequazione del trattamento pensionistico appariva, secondo gli odierni ricorrenti, fondata la pretesa ad ottenere, sino al momento in cui sarà attuata la cd. “previdenza complementare”, un trattamento previdenziale da calcolarsi - anche per essi – secondo il tradizionale “metodo retributivo ”.
Una diversa interpretazione – in linea con quella sinora fatto dalle Amministrazioni – volta a ritenere applicabili i nuovi metodi di calcolo del trattamento pensionistico , pur in assenza della operatività del secondo pilastro si appalesava incostituzionale in quanto in conflitto: a) con l’art. 3 della Costituzione per la ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento tra la situazione dei dipendenti privati e quella dei dipendenti pubblici, nella specie tra coloro che, come i ricorrenti, nell’ambito dei dipendenti pubblici non hanno avuto ancora riconosciuta conforme ad una interpretazione della l. n. 335/1995 la chiamata in giudizio in sede di giustizia amministrativa non hanno di fatto riconosciuta una tale legittima disponibilità; b) con i principi di equa retribuzione e proporzionalità, di cui agli artt. 36 e 38 Cost.. non per diversificazione della normativa pensionistica e del sistema di calcolo della pensione, ma per illegittimità della legge in quanto non si è provveduto alla istituzione dei cc.dd. fondi pensione per la posizione dei ricorrenti che, non avendo potuto accedere alla forme pensionistiche complementari, non potranno godere di un trattamento pensionistico pari ai livelli di vita costituzionalmente garantiti.
Ne derivava, nel merito, la condanna delle Amministrazioni al risarcimento dei danni conseguenti al mancato tempestivo avvio delle necessarie procedure per la negoziazione e concertazione del trattamento di fine servizio e/o fine rapporto, e della connessa istituzione della previdenza complementare , con quantificazione di un danno economico quantificato da una perizia tecnico – contabile del prof. Daniele Pace – parametrata su lavoratori assunti : a) prima della legge di riforma con un’ anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995 (sistema “misto”); b) dopo l’1 gennaio 1996.
Nella specie sono stati quantificati due categorie di danno economico (determinatosi sino al 31 ottobre 2013 ultimo giorno del periodo preso in considerazione per la sua indagine): 1) una riferibile ad una maggiore tassazione IRPEF per effetto di un minore ammontare deducibile; 2) l’altra relativa all’omessa generazione di un montante più elevato conseguente al mancato esercizio dell’opzione per il passaggio al regime di TFR e quindi rispetto al regime del TFS e si quantificavano, per i rispettivi ruoli e le singole qualifiche, i rispettivi danni.
Concludevano, le parti ricorrenti per l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto per la dichiarazione del diritto di tutti i ricorrenti a vedersi calcolare il trattamento pensionistico spettante – sino all’effettiva attuazione della previdenza complementare – secondo il criterio cosiddetto retributivo , previa eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge n. 335/1995 , e dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 252/2005, in parte qua, e previo eventuale annullamento e/o disapplicazione degli atti a ciò ostativi ed, in particolare delle leggi, decreti e circolari disciplinanti la materia de qua, nonché dei vari provvedimenti ad essi consequenziali e/o connessi, comunque lesivi dei loro diritti.
Conseguentemente si chiedeva la condanna delle Amministrazioni convenute, ognuna per le rispettive competenze, ad adottare il sistema del calcolo del trattamento pensionistico spettante – sino all’effettiva attuazione della previdenza complementare – secondo il metodo cd. retributivo .
In via subordinata si chiedeva la condanna delle evocate Amministrazioni al risarcimento dei danni economici effettivamente subiti dai ricorrenti conseguenti al mancato tempestivo avvio delle necessarie procedure per la negoziazione e concertazione del trattamento di fine servizio e/o fine rapporto, e della connessa - e conseguente – istituzione della previdenza complementare (cd. secondo pilastro), danni da liquidarsi in misura pari ai valori finali indicati (in euro) nella perizia contabile o – sulla scorta di tali valori – in via equitativa, oltre a vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
Con memoria di costituzione del 23 novembre 2016 l’INPS eccepiva l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 71 lett. b) R.D. n. 1038/1933, atteso che i ricorrenti, tuttora in servizio, non impugnano né producono in atti alcun provvedimento emesso dall’Istituto resistente antecedentemente alla proposizione della domanda giudiziale che abbia incidenza diretta e specifica nei confronti dei ricorrenti stessi in ordine al quale instaurare un legittimo contraddittorio ed una compiuta difesa e, peraltro, sussisteva una genericità del ricorso in materia.
L’avvocatura dell’INPS eccepiva, inoltre, un difetto parziale di giurisdizione non avendo l’adita giurisdizione potere giurisdizionale in merito al TFS o TFR, essendo tale materia devoluta ad altro giudice (amministrativo o ordinario), ed il difetto di legittimazione passiva essendo l’INPS del tutto estraneo in ordine al petitum, in specie con riferimento alla domanda di risarcimento danni e di mancato avvio della previdenza complementare.
Osservava, sotto questo versante, l’ente previdenziale di non essere titolare di competenze in riferimento all’istituzione o costituzione di Fondi di previdenza complementare, ed avendo provveduto legittimamente e correttamente per i profili relativi alle proprie competenze nei comparti - quale ad esempio quello della scuola - in cui erano stati attivati i fondi pensione, e concludeva per l’estromissione dal giudizio.
Infine, oltre ad eccepire la carenza dell’interesse attuale a ricorrere per gli odierni soggetti, l’INPS eccepiva l’assoluta insussistenza dell’an e del quantum della richiesta risarcitoria.
Dopo aver richiamato le fonti di diritto, base normativa della odierna controversia (art. 5 d.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252, d.lgs. 28 aprile 1993 n. 124, siccome modificato, e d.lgs. 18 febbraio 2000 n. 47, art.2, commi 5-8, della legge 8 agosto 1995 n. 335, art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, art. 26, commi 18-20 della 23 dicembre 1998 n. 448, accordo quadro ARAN del 29 luglio 1999, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 e successive modifiche, art. 74 della l. 23 dicembre 2000 n. 388 ed infine d.l. n. 210 del 6 dicembre 2011, conv. in l. 22 dicembre 2011 n. 214).
Il menzionato quadro normativo, osservava l’INPS, competenze afferenti al potere (con discrezionalità in merito) legislativo e, per quanto concerne le parti sociali, assegnava un ruolo alle organizzazioni sindacali delineava, in rappresentanza delle categorie dei lavoratori interessati.
Vieppiù, osservava l’ente previdenziale nella fattispecie i soggetti sono attualmente in servizio, e non risulta dimostrato o dimostrabile alcun pregiudizio né sotto il profilo dell’an né sotto il profilo del quantum, atteso che solo al momento del collocamento a riposo sarà possibile dimostrare la misura del trattamento pensionistico concretamente conseguito rispetto a quello virtuale che sarebbe spettato in forza della richiamata normativa, siccome affermato da un orientamento giurisprudenziale.
In via subordinata si contestava la consulenza tecnica contabile che si fondava su parametri non oggettivi con incerte cifre oscillanti “tra un minimo ed un massimo” senza chiaro riferimento alla situazione contributiva di ognuno dei ricorrenti e con inutilizzabilità nel presente giudizio dell’elaborato in questione.
Infine prive di fondamento erano anche le questioni di costituzionalità in ordine all’art. 3 della Costituzione, mancando il tertium comparationis e dell’art. 38 della Costituzione, spettando alla discrezionalità del legislatore, sulla base di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali, dettare la disciplina di un adeguato trattamento pensionistico , fatto salvo un livello irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona (C.Cost. 30/2004).
Concludeva, l’INPS, previa dichiarazione di difetto parziale di giurisdizione della Corte dei conti e di difetto di legittimazione passiva dell’INPS, respingere il ricorso perché inammissibile, infondato e comunque non in linea con l’assolvimento dell’onere probatorio anche in ordine alle questioni sollevate di costituzionalità.
Con memoria del 23 novembre 2016 il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali – Corpo Forestale dello Stato con cui si argomentava in ordine alle procedure di concertazione e deducendo che non viera stata inerzia dell’Amministrazione e la mancata conclusione dell’accordo era dovuto anche al mancato raggiungimento di un accordo tra le parti interessate, come confermato dalla giurisprudenza amministrativa.
Nella odierna udienza di discussione le parti insistevano sulle conclusioni rassegnate negli atti defensionali e il legale difensore dell’INPS formulava alcune precisazioni in ordine ai nomi dei ricorrenti; quindi la causa veniva introitata per la decisione.
In via preliminare va esaminata ed accolta la questione di inammissibilità avanzata dall’INPS.
Non risulta, infatti che le parti ricorrenti abbiano impugnato né in parte né in toto alcun provvedimento adottato dall’ente previdenziale avente ad oggetto l’eventuale diniego e/o decisione in punto di determinazione e/o liquidazione del trattamento pensionistico (art. 153 lett. a D.Lgs. n. 174/2016).
La previa istanza in sede amministrativa, antecedentemente alla citata normativa, era prevista anche dall’art. 62 del T.U. R.D. 14 luglio 1934 n. 1214 il quale prevedeva che il ricorso alla Corte dei conti è ammesso “contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione”, mentre l’art. 71 lett. b) del R.D. 13 agosto 1933 n. 1038 disponeva che “i ricorsi in materia di pensioni, assegno od indennità non sono ammessi quando si propongono domande sulle quali non siasi provveduto in sede amministrativa”.
Con riferimento all’ordito normativo richiamato la giurisprudenza della Corte di conti ha statuito con orientamento prevalente (cfr. SS.RR. n. 53/C in data 4 gennaio 1981 e 825/A in data 27 gennaio 1987) che, al fine di introdurre un valido procedimento giudiziale innanzi alla Corte dei conti è necessario non solo che il ricorrente sia portatore di un interesse pensionistico che si pretenda leso da un atteggiamento dell’autorità amministrativa, ma che detto atteggiamento si sia compendiato o in un provvedimento definitivo adottato dall’Amministrazione ovvero in un comportamento al quale la legge stessa attribuisca valore equipollente ad un formale atto di diniego, o a seguito dell’inutile esperimento della procedura per il formarsi del silenzio rifiuto, costituendo la previa pronuncia (o la formazione del silenzio – rifiuto) presupposto processuale della domanda rivolta al giudice: in termini Sez. I Centr. 15 marzo 1999 n. 102 e III Centr. 1 luglio 2002 n. 219 e, più di recente, questa Sezione 62/2016.
Il dettato normativo è stato sostanzialmente confermato nell’art. 153 del D.Lgs. 174/2016 (codice di giustizia contabile), applicabile nella specie e secondo il quale “… i ricorsi sono inammissibili quando … si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all’amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere”.
Non vi è stato, pertanto, un “overruling normativo” idoneo a giustificare l’irritualità dell’introduzione del giudizio, in quanto, come detto, non vi è stata soluzione di continuità tra il vecchio ed il nuovo impianto normativo, sicché va dichiarata l’inammissibilità del ricorso: cfr. Sezione giurisdizionale Regione Lombardia 12 dicembre 2016 n. 208.
Va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Regione Toscana – Giudice Unico delle Pensioni - definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dai signori ARGALIA Alessandro ALBINI Sergio ARCA Vincenzo ANATRIELLO Giuseppe ATTANASIO Davide AINO Domenico ALIMANDI Mario AMOROSO Antonio ANATRIELLO Giuseppe (già citato) ARGENZIO Giuseppe ANTONELLI Diego ALESSI Alessio BERTUCCI Stefano BOTTAI Massimo BARTOLINI Stefano BONGINI Alessandro BELLACCI Cesare BORGIONE Cristoforo BUCCI Riccardo BURRELLO Silvano BOVENZI Arcangelo BELLISSIMA Gian Luca BARBARO Francesco Paolo BONANNO Giuseppe Andrea BELLINVIA Alessandro BRIGANTI Carlo Ivano BENANTI Marco BERGAMASCHI Stefano BATTAGLIA Antonino BELLI Giancarlo BAZZICALUPI Alberico CAFAZZA Leonardo CAPOGROSSO Luigi CETOLONI Alessio CAPANTINI Alessandro CIAO Michele CADONI Pietro CICCIOTTI Ciro CARBONE Tommaso CRISTIANO Giuseppe CIAVATTA Silvio CERASUOLO Guglielmo CHECCAGLINI Giovanni CASATI Alessio CORDELLA Ernesto CIOTTI Andrea CIARLANTINI Fabrizio CORMACI Saverio Luca CAPOGROSSO Luigi (già citato) CUSTODI Patrizio COLAVITO Piervito CRISPINO Michele CECCOTTI Mauro CONTI Francesco CICCHIRILLO Epifanio CARAMANICA Francesco CAGNAZZO Rocco DE CAROLIS Marco DI PINTO Giovanni DE ROSA Paolo D’IORIO Carmine DIPAOLA Andrea DI PROSPERO Pierluigi DELLA PINA Mario DOMENICHINI Gabriele DONATI Alessio DI STASO Roger DELLA VECCHIA Raffaele DE SIMONE Maurizio DI DOMENICO Cosmo DI LORENZO Maria D’ANGELO Ignazio D’AMICO Antonio DENZA Gerardo DEGL’INNOCENTI Luca DI MAIO Aniello DE VIVO Alfonso DI SOMMA Pellegrino DE SANTIS Gianni D’ANGELO Antonio D’AMBROGIO Marco DI NICOLO’ Domenico DI BERARDINO Dario DI GREGORIO Antonio DELLA TOMMASINA Giuseppe DI DIO Luigi ESPOSITO Biagio FIORILLO Claudio FINAMORE Luigi FORNARI Claudio FIMIANI Antonio FASOLINO Fabrizio FERRARO Pasquale FERRARA Carmine FRATINI Vincenzo FEDERICO Luigi FERRUZZO Gerardo FERSINO Rinaldo Antonio GATTARI Giampaolo GIOE’ Filippo GABOLA Giuseppe GHIRONI Terenzio GIANNINI Massimo GALIFI Antonino GIAGU Salvatore GIANNELLI Alessandro GIOVANNACCI Domenico GERELLI Luigi GIUSTI Alberto GIORGIO Andrea GENTILE Massimo GARGIULO Alessandro GEOGRAFO Michele GIUSEPPONI Paolo GIORDANO Salvatore GRIFFA Giuseppe IZZO Paolo IOFRIDA Luca INTOCCIA Michele IPPOLITO Lucio Cosmo LIGUORI Michele LAVARELLO Roberto LUONGO Alberto LO CONTE Ciriaco LO GIUDICE Francesco LO BELLO Nicola LERTOLA Rosario LORENZINI Andrea LAMANNA Maurizio LANGONE Manuele LUNGHI VIGNOZZI Andrea MASTANDUONO Francesco MASTROSERIO Vincenzo MARCONI Alberto MALLARDI Salvatore MENCI Simone MONTELEONE Nicola MAGNAPANE Massimo MAZZIERI Agostino MORETTI Vladimiro MUFFATO Francesco MACOLINO Giovanni MINUCCI Fabio MORLINO Cesare MANGIANTE Claudio MALERBA Massimiliano MURA Salvatore NATELLA Maurizio NOCCHI Michelangelo NALDINI Simone NUGNES Domenico NARDI Valentino ODDO Antonino ORRU’ Gianluigi ONESTI Marco PIRAS Stefano PASQUARIELLO Giovanni PITARI Tommaso PIERONI Michelangelo POLIZZI Giuseppe PETRACCHI Luca PAOLETTI Roberto PETRALIA Sebastiano PICCHETTI Alessandro POLI Giuliano PARODI Christian PALUMBO Raffaele PERROTTI Fabio PAPA Salvatore PATRIGNANI Fulvio PETITO Vincenzo PROIETTI MARCHETTI Roberto QUARTA Salvatore RAGONE Maurizio RILLO Roberto ROCCHI Mario ROMANO Massimo RAFFAELLI Carlo REALE Gian Paolo RANIERI Ciro RUSTICI Fabio REALE Fabio ROSA Domenico RAIMO Gabriele ROVETINI Stefano RATTI Davide RICCI Giuseppe ROMOLINI Massimo RIZZI Michele RINALDI David SPIRITO Ivan SANTILLI Antonio SACCOCCIO Enrico SERRA Giovanni SESSA Carmine SANTERONI Massimo SAVELLI Alessandro SALZANO DE LUNA Gaetano SEGRETO Giuseppe SERRA Giovanni (già citato) SCAPIGLIATI Roberto SANTILLI Claudio SPADARO Pietro Giuseppe SEMERARO Saverio SOLARO Andrea SIMONE Nicola SULAS Maurizio SICILIANO Mariano SCIGLIANO Angelo TOSTI Massimo TORRENTE Giuseppe TARTAGLIONE Emanuele TRIGNETTI Rosella TOSI Nicola VESSELLA Giannino VICEDOMINI Vincenzo VITI Emiliano VOZZA Emanuele VENAFRO Giovanni VALLE Giuseppe Antonio ZULLINO Sabatino ZANGRILLO Francesco ZANNI Massimo ANGELINI Loredana ARMAS Paolo ALDI Vincenzo AVETA Michele ATTILI Arnaldo AMATO Sergio ANGORI Lorenzo ACCIAI Paolo BIANCUCCI Fabiola BANDINI Monica BADAGLIACCA Elvira BRUNI Daniele BIGLIARINI Alberto BONARDI Roberto BALLANTINI Paolo BANCHETTI Luca BONATESTA Diego Emiliano BETRO’ Stefano BASTREGHI Roberto CASI Cristina CALVANI Fiorenzo COLUCCI Loredana CRESTINI Stefania CELANI Giuseppe CACCAVALE Maurizio CASTIGLIONESI Adriano CORAZZA Domenico CAPONI Leonardo CHINIGIOLI Roberto CHIODINI Simone CALABRO’ Antonio Carmelo CLEMENTINI Anna Marta DE PROSPERIS Patrizio DOMINICI Gianluca DRINGOLI Fabio DE MARCO Salvatore DEROSAS Gabriele DI NAPOLI Raffaella DEL PRETE Salvatore DALL’AMICO Luca DI TOMMASO Rocco DE JOANNON Rosa ERRICO Giovanni FALASCA Antonella FERRINI Giovanni FLORIDI Marco FAMA’ Claudia FEDELE Luigi Gianfrancesco FIACCHINI Michele GALLORINI Marco GARAFFA Fabrizio GIBELLI Antonio Claudio GAIOTTI Antonella IANNI Deborah LUNA Secondo LONGO Fabrizio LONGONE Salvino LANDI Carlo LUCIDI Luana MARTINI Cinzia MARI Lucia MENGHINI Andrea MURGIA Antonio MORBINI Emanuela MENTUCCI Bruno MARIANI Vittorio MESSINA Giuseppe MARRAS Luigi MEONI Antonio MUCCIGROSSO Nicolino MARIOTTI Riccardo MOLENDI Romina MANETTI Stefano MACEDONIO Raffaella MACINAI Andrea MAGNANINI Luca MAGINI Marus MENCUCCI Marco NOVELLINO Alessandro NERI Stefano NERI Moreno PUCCIA Alessandro PORZIO Sossio PAGGINI Rosetta PENNATI Emanuela PUGLISI Maurizio PERINI Michele PELUSO Giuseppe PICINOTTI Fabrizio PICCHIONI Stefano PIERDOMENICO Marco PERNOLINO Stefania PAPPACENA Gerardo RONDONI Franco RAZZOLINI Mauro RAGGI Marco RUGI Sergio ROSADINI Stefano ROSSI Roberto STURLI Jacopo SONNATI Angiolo SCATRAGLI Andrea SPADI Francesco SANGINARIO Enrico TORRESI Rosanna TESSA Elisabetta TORZINI Lorella TERRACCIANO Paolo TATA Andrea UNEDDU Giuseppe VOLPI Claudio VARANO Giuseppe VASARRI Massimo VOLPE Giuseppina ZANNINO Domenico CUGIA Davide COSCIONE Pasquale DEROSAS Gabriele (già citato) DI CAPRIO Giacomo FAIS Claudio FLUMINI Mario NASTRI Domenico PELUSO Raffaele PIROLO Vincenzo SENESI Andrea SIMEONE Giacomo GALANTINI Alessandro TESTAGROSSA Antonello, avverso
a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in persona del Ministro pro tempore
b) il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore
c) il Ministero della Giustizia in persona del Ministro pro tempore
d) il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore
e) il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in persona del Ministro pro tempore,
f) Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica ex INPDAP – ora INPS, dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Le spese del giudizio sono compensate tra le parti.
Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 6 dicembre 2016,
Il Giudice Unico
F.to cons. Angelo Bax
Depositata in Segreteria il 10/01/2017
Il Direttore di Segreteria
F.to Paola Altini