PENSIONATO PER SUPERAMENTO DEI 730 GIORNI

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antonio1963
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PENSIONATO PER SUPERAMENTO DEI 730 GIORNI

Messaggio da antonio1963 »

ciao Roberto sono Antonio,
sono stato dispensato dal servizio e collocato in congedo (cat. Riserva) il 27 dicembre 2007 con 27 anni di servizio effettivo 6.
Nel maggio del 2008 sono stato presso C.M.O di Milano dove come cumulo di alcune patologie SI dipendenti una nel 1991 Tab. A 7° Massima e l'altra uguale 8° nel 2004, mi hanno assegnato una 7° cat.valutate ai fini di P.P.O. (suscettibile miglioramento SI ) assegno rinnovabile anni 4, entro il 2011 devo ripresentare domanda per la P.P.O? Che lettera presentare e a chi va indirizzata? faccio presente che per dette malattie sono stato giudicato nel 2004 anche parz.idoneo riconosciute dal comitato di verifica e ho avuto anche assegno una tantum, spetta altro? Non in remunerazione ma sulla pensione o a livello civile, nel frattempo le patologie si sono leggermente aggravate.
Grazie della risposta e se puo servire qualsiasi informazione sono qui ciao


Roberto Mandarino
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PENSIONATO PER SUPERAMENTO DEI 730 GIORNI

Messaggio da Roberto Mandarino »

Caro Antonio,

per dispensato dal servizio credo tu intenda decaduto dal servizio per aver superato il periodo massimo di aspettativa malattia (730 giorni nell'ultimo quinquennio di servizio).

Con l'anzianità di servizio che riferisci, la tua pensione privilegiata sarebbe più favorevole esclusivamente ottendo dalla Commissione Medico Militare per cumulo di patologie (tutte riconosciute dipendenti da causa di servizio dal Comitato) l'ascrizione ad una delle prime tre categorie della tabella "A". Pertanto se non pensi di raggiungere tali categorie è inutile presentare la domanda di aggravamento.

Non puoi chiedere l'aggravamento ai fini dell' equo indennizzo per le stesse patologie per le quali ha già percepito l'indennità una tantum.

La P.P.O. (Pensione Privilegiata Ordinaria) ti è stata concessa soltanto per 4 anni, quindi alla prevista scadenza di tale periodo, il Ministero della Difesa dovrebbe provvedere automaticamente ad inviarti a visita medica presso la Commissione Medico Militare competente per territorio rispetto alla tua residenza anagrafica. Tale commissione dovrà decidere se rilasciarti la P.P.O. per altri 2 anni oppure "a vita".

Comunque per tenere in evidenza la tua documentazione, prima della scadenza (27 dicembre 2011), ti conviente inviare una raccomandata a PREVIMIL chiedendo il rinnovo delle annualità della P.P.O..
Se mi riferisci il grado che rivestivi posso indicarti l'ufficio che è competente nel tuo caso con l'indirizzo preciso di PREVIMIL .

Saluti Roberto Mandarino
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
antonio1963
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PENSIONATO PER SUPERAMENTO DEI 730 GIORNI

Messaggio da antonio1963 »

Sono in pensione per aver superato i 730 gg. ero App.sc. grazie e conserverò l'indirizzo che mi scriverai cosi una raccomandata la faccio ciao e grazie ancora Antonio
Roberto Mandarino
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PENSIONATO PER SUPERAMENTO DEI 730 GIORNI

Messaggio da Roberto Mandarino »

Questo è l'indirizzo:

Ministero della Difesa I° Reparto V^ Divisione, viale dell' Esercito n.186 Roma Cap.00143.

Cari saluti Roberto Mandarino
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
Roberto Mandarino
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Messaggio da Roberto Mandarino »

Buongiorno Antonio,

avendo notato che nel forum sei l'unico che è stato dispensato dal servizio per aver superato il limite massimo dei 730 giorni di aspettativa malattia nell'ultimo quinquennio di servizio.

Visto che diversi colleghi hanno timore di cosa possa accadere allo scadere dei 730 giorni.

Potresti gentilmente spiegare a quanti sono interessati qual'è l'iter che ha determinato la tua dispensa dal servizio.

Saluti Roberto Mandarino
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
antonio1963
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PENSIONATO PER SUPERAMENTO DEI 730 GIORNI

Messaggio da antonio1963 »

Spero di essere abbastanza chiaro,
ero App.Sc. quando sono stato dispensato, ho iniziato la convalescenza prima dall'infermeria per 90 giorni poi successivamente per altri 200 gg., poi rientrato in servizio per circa 2 mesi e successiv. dopo i soliti 90 gg.rilasciati dall'infermeria la C.M.O mi ha dato ulteriori giorni fino ad arrivare nel quinquennio a 729 giorni e dopo mi a fatto idoeno (pensa te) solo dopo essere stato giudicato idoneo ho presentato un certificato di 10 giorni concessi dal medico di fiducia o condotto e ho quindi superato i fatidici 730 giorni.
Sono stato dispensato dal Comando Regione e non dalla C.M.O. non sono piu tornato all'Ospedale Militare una volta consegnato il certificato medico la regione mi avvisava prima telefonicamente e successivamente con lettera che ero dispensato dal servizio e collocato in congedo (cat. Riserva) quindi in pensione con 26+6 ho fatto anni di frontiera e viene conteggiata a parte se serve qualche altro chiarimento lo faccio con piacere.
Ho sintetizzato spero sia chiaro.
Un saluto al forum


p.s.
percepisco ancora la pensione provvisoria, da gennaio 2011 sono alle dipendenze dell' inpdap e loro ad oggi non anno ancora ricevuto il decreto da Roma quindi non possono farmi un conteggio della pensione, attualmente ( 1.502€ ) a tal proposito dal 2007 al 2010 non ho percepito nessun aumento(nel 2011 ho avuto un aumento di 30€ mensili).
GRAZIE ROBERTO ATTENDO UNA RISPOSTA
Roberto Mandarino
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Messaggio da Roberto Mandarino »

Caro Antonio,

nel tuo caso gli aumenti del contratto 2006-2007 sono già inseriti nell' importo pensionistico che percepisci. Tuttavia ti manca ancora una PICCOLA parte di aumento che è relativa al contratto integrativo 2006/2007 di cui al D.P.R. 51/2009. Nessun aumento contrattuale ti spetta per i contratti successivi.

Il C.N.A. di Chieti in questo periodo sta redigengo il Decreti di Pensione Ordinaria di coloro che (come te) sono andati in pensione nell'anno 2007. Tale Decreto sarà inviato dal C.N.A. di Chieti alla Corte dei Conti dell' Aquila per la registrazione.
Successivamente il C.N.A. di Chieti invierà una copia registrata di tale Decreto di Pensione Ordinaria all' I.N.P.D.A.P. (che provvederà ad aumentarti la rata mensile della pensione) e un'altra copia al Ministero della Difesa I° Reparto V^ Divisione. Tale Ufficio del Ministero della Difesa ricevuto questo documento e ottenuta la definizione esclusivamente ai fini di P.P.O. di tutte le patologie di cui soffri (verificando che almeno una di queste sia stata ascritta dalla C.M.O. ai fini di P.P.O. a Tabella A "a vita") redigerà il Decreto di Pensione Privilegiata Ordinaria inviandone una copia all' I.N.P.D.A.P. (che dovrà elargirti un nuovo aumento sulla rata pensionistica) e un'altra copia alla sede della Corte dei Conti di Roma di Via Talli n.141 che dovrà effettuare la registrazione.
Una volta registrato il tuo Decreto di P.P.O. sarà inviato all' I.N.P.D.A.P. che provvederà ad elargirti anche gli interessi legali maturati nel tempo.
I tempi sono molto lunghi, comunque il Ministero della Difesa quando vi sono i requisiti (come nel tuo caso) rilascia all'interessato (avvisandolo per conoscenza) l'autorizzazione per poter ricevere l' acconto del 10% della pensione ordinaria in godimento a titolo di pensione privilegiata provvisoria.
E' probabile che in tempi brevi venga abolita la registrazione da parte della Corte dei Conti dei decreti di pensione ordinaria e privilegiata, questo comporterebbe una notevole accellerazione dell'iter burocratico.

Saluti Roberto Mandarino
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
antonio1963
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Re: PENSIONATO PER SUPERAMENTO DEI 730 GIORNI

Messaggio da antonio1963 »

Sono già compresi i 6 anni di frontiera, tieni presente che la mia è ancora provvisoria in quanto l'inpdap non ha ricevuto il decreto di pensione ordinaria definitivo da Chieti quindi spero sia suscettibile di aumento, sono andato in pensione con il sistema RETRIBUTIVO (fortunatamente per me), non prendo nessun acconto di p.p.o non prendo assegni in quanto i miei figli sono già maggiorenni e autonomi.

P.S. per Roberto per quanto riguarda la p.p.o a me per ora la C.M.O di Milano l'ha concessa per 4 anni, il discorso vale lo stesso per l'inpdap? Intendo quando arriverà il decreto mi daranno l'acconto del 10% oppure solo nel caso venga assegnata a vita? Ciao e grazie sei stato gentilissimo a presto
Roberto Mandarino
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Re: PENSIONATO PER SUPERAMENTO DEI 730 GIORNI

Messaggio da Roberto Mandarino »

Ciao Antonio,

anche nel caso in cui la Pensione Privilegiata venga concessa soltanto per quattro anni, all'interessato l'autorizzazione di poter percepire l'acconto del decimo viene rilasciata (quando il soggetto ne ha i requisiti) automaticamente dal Ministero della Difesa (quindi senza necessità di presentare alcuna domanda).
Il Ministero della Difesa invia tale autorizzazione al C.N.A. di Chieti (è per conoscenza all'interessato), successivamente il C.N.A. invia tale autorizzazione all' I.N.P.D.A.P. che provvede al pagamento.
Tale autorizzazione è ovviamente una cosa diversa dal Decreto di P.P.O. che viene rilasciato dal Ministero Difesa soltanto alla fine dell'iter procedurale che ho precedentemente illustrato.

La pensione privilegiata nel tuo caso è quantificabile come maggiorazione del 10% di tutta la pensione annua lorda maturata comprese eventuali indennità operative.

Economicamente non perderai nulla, l'importante è che il Comitato abbia riconosciuto la dipendenza da causa di servizio di almeno una patologia ascritta dalla C.M.O. a tab."A" ai fini di P.P.O. e che successivamente questa ti venga rilasciata "a vita" oppure dichiarata "non suscettibile di miglioramento".
Rammento che vi sono stati alcuni colleghi che dopo essere stati per anni parzialmente idonei al servizio, come il collega "Vining" utente di questo forum, hanno scoperto, dopo essere stati riformati totalmente con 30 e più anni di servizio, che il Comitato non aveva mai riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della patologia per la quale erano stati dichiarati parzialmente idonei e per la quale avevano anche percepito l'indennità unatantum.
Pertanto è sempre consigliabile verificare il parere del Comitato, questo è riportato anche (con la data ed il numero) sul decreto di una tantum.


Cari saluti Roberto Mandarino
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
panorama
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Re: PENSIONATO PER SUPERAMENTO DEI 730 GIORNI

Messaggio da panorama »

Guardate cosa è successo a questo Militare e meno male che ha fatto ricorso straordinario al P.D.R..



Numero 01677/2011 e data 03/05/2011

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Terza
Adunanza di Sezione del 16 novembre 2010

NUMERO AFFARE 03278/2009
OGGETTO:
Ministero della difesa direzione personale militare.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal 1° caporal maggiore OMISSIS avverso provvedimento di cessazione dal servizio permanente per aver riacquistato l’idoneità fisica allo scadere dell’aspettativa fruibile in un quinquennio.
LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. Omissis del 4 agosto 2009, pervenuta il successivo 14 agosto, con la quale il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso in oggetto;
Visto il proprio parere interlocutorio reso nell’adunanza del 20 ottobre 2009 e la nota di adempimento dell’Amministrazione in data 5 maggio 2010;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore consigliere Giuseppe Roxas; Ritenuto in fatto quanto esposto nel ricorso e nella relazione ministeriale;

PREMESSO:
Con ricorso straordinario al Capo dello Stato il 1° Caporal maggiore vsp OMISSIS ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento n. Omissis emesso dal Ministero della Difesa ed avente ad oggetto la cessazione dal servizio permanente del militare e la sua collocazione in congedo “nella categoria della riserva” ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 e 30 del D.Lgs. n. 196 del 1995 e dell’art. 29 della legge n. 599 del 1954.
Espone l’Amministrazione che il ricorrente, già volontario in ferma triennale, a decorrere dal 27 aprile 1999 transitava nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente della stessa Forza armata con decorrenza 5 novembre 2002.
Il militare, dopo aver preventivamente fruito delle licenze previste dalla vigente normativa, con provvedimento n. Omissis del 25 marzo 2004 veniva collocato in aspettativa per infermità per la durata di 253 giorni nel periodo dal 3 luglio 2003 al 22 marzo 2004.
Avendo superato, anche nel 2004, il limite massimo dei 45 giorni di licenza straordinaria fruibili nell’anno solare (dal 17 agosto al 30 settembre 2004) lo Omissis , con provvedimento n. Omissis del 13 gennaio 2005, veniva nuovamente collocato in aspettativa per motivi sanitari per la durata di 103 giorni, dal 1° ottobre 2004 all’11 gennaio 2005.
Successivamente, il militare, con provvedimento n. ……/06 del 16 gennaio 2006, veniva nuovamente collocato in aspettativa per infermità per la durata di complessivi 104 giorni (dal 4 marzo al 15 giugno 2005).
A seguito dell’assenza continuativa dal Reparto di appartenenza per oltre 90 giorni, l’odierno ricorrente transitava, dal 7 settembre 2005, nella “forza assente” del Distretto militare di ……… che, con nota n. Omissis del 7 febbraio 2006, comunicava a questa Direzione generale ed all’interessato che, da un controllo sulla relativa documentazione, lo stesso avrebbe superato il periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio (730 giorni) alla data del 12 aprile 2006.
Per quanto sopra esposto, di fatto, la condizione di aspettativa per infermità dello OMISSIS si protraeva fino al 13 marzo 2006, data in cui il medesimo, sottoposto a visita presso il Centro militare di medicina legale di Caserta, veniva giudicato “SI IDONEO” al servizio militare incondizionato e, in ragione della riacquistata idoneità, faceva rientro al Corpo di appartenenza, dove gli veniva concessa la licenza ordinaria non ancora fruita.
Intanto, con nota n. ……. in data 7 aprile 2006, il Comando del ….. Reggimento artiglieria terrestre “omissis” comunicava al Distretto militare di ………….. che, a seguito del controllo della documentazione relativa allo OMISSIS e dell’erroneo computo dei giorni di aspettativa fruiti dallo stesso, il militare risultava aver fruito, alla data del 12 marzo 2006, 738 giorni di aspettativa nel quinquennio.
Pertanto, il Distretto militare di ………. con nota n. ………. in data 12 aprile 2006, comunicava a questa Direzione generale che la data del termine dell’aspettativa fruibile dallo OMISSIS era quella del 4 marzo 2006, in luogo di quella del 12 aprile 2006 precedentemente indicata.
Successivamente, con due distinti provvedimenti entrambi datati 28 maggio 2007, il predetto Comando provvedeva a rettificare, annullandoli, i due precedenti atti dispositivi concernenti l’aspettativa fruita dal militare.
Specificamente, con il provvedimento n. ……/07 veniva disposto il collocamento in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio per la durata di 263 giorni, in logo dei 253 giorni precedentemente indicati nell’atto dispositivo n. ……… marzo 2004 e con il provvedimento n. …../07 veniva disposto il collocamento in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio per la durata di 102 giorni, in luogo dei 103 giorni precedentemente indicati nell’atto dispositivo n. …… del 13 gennaio 2005.
Infine, acquisita la necessaria documentazione, con determinazione n. Omissis in data 20 marzo 2008, la Direzione generale provvedeva alla formale adozione del decreto di collocamento in aspettativa dello OMISSIS per l’infermità non dipendente da causa di servizio per la durata di giorni 262 dal 16 giugno 2005 al 4 marzo 2006 a norma dell’art. 25 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196; tale periodo, sommato ai precedenti, determinava un periodo complessivo di aspettativa per infermità pari a giorni 730 (settecentotrenta) nel quinquennio.
Lo stesso decreto, inoltre, accertato che lo OMISSIS era ancora temporaneamente inabile al servizio militare alla data 5 marzo 2006, provvedeva a disporre la sua cessazione dal servizio permanente per non aver riacquisito l’idoneità fisica al servizio allo scadere del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio.
Per effetto di tale determinazione, il militare veniva collocato in congedo nella categoria della riserva a decorrere dalla data del 5 marzo 2006, ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 e 30 del d.lgs. n. 196/1995 e dell’art. 29 della legge n. 599/1954.
Il ricorrente impugna tale provvedimento chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
- illegittimità costituzionale dei DD.PP.RR. n. 254/1999 e n. 255/1999 per illegittimità costituzionale degli artt. 6 e 7 della circolare n. DGPM/II/SEGR./806/Circ. del 26 ottobre 2000;
- violazione degli artt. 3, co. 4 e 21 septies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e violazione del diritto alla difesa;
- violazione di legge della circolare n. DGPM/II/SEGRE./806/Circ. del 26 ottobre 2000 e dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, eccesso di potere per travisamento dei fatti dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, illogicità, difetto o insufficienza di istruttoria o motivazione.
Con parere interlocutorio reso nell’adunanza del 20 ottobre 2009, la Sezione, avendo il ricorrente richiesto di essere posto a conoscenza degli scritti difensivi, dava carico all’Amministrazione di provvedere alla relativa trasmissione, a seguito della quale l’interessato ha prodotto memoria aggiuntiva, datata 14 ottobre 2009, ribadendo le proprie doglianze.
L’Amministrazione ritiene il ricorso infondato.
CONSIDERATO:
Il ricorso è fondato.
Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente ed il collocamento in congedo nella categoria della riserva è stato adottato in applicazione delle disposizioni recate dagli articoli 25 e 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e dall’art. 29 della legge n. 599 del 1954.
A tenore di tale normativa, applicabile al ricorrente volontario di truppa in servizio permanente, la concessione dell’aspettativa non può superare il limite massimo di 730 giorni nel quinquennio.
Dispone l’articolo 29 della legge n. 599 del 1954, che il militare che sia divenuto permanentemente inabile al servizio o che non abbia riacquistato l’idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettategli, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell’idoneità.
In ordine alla procedura da osservare da parte dell’Amministrazione, la circolare del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare – n. DGPM/II/SEGR/806 del 26 ottobre 2000, prevede tra l’altro, al punto 6, l’invio dell’interessato a visita medica, in prossimità dello scadere del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio.
Dispone altresì la circolare che, nel contempo, il Comando di Corpo dovrà acquisire dal competente Organo Medico Legale la documentazione relativa alla posizione di congedo (riserva o congedo assoluto) in relazione al giudizio di idoneità o meno al servizio militare incondizionato.
È inoltre previsto (punto 7 della circolare) che l’interessato riceva comunicazione del totale dei giorni di aspettativa fruiti almeno 60 giorni rima dello scadere del limite massimo consentito.
Lamenta il ricorrente plurime violazioni della indicata procedura.
Come esposto in premessa, con nota n. …….. del 7 febbraio 2006, comunicata anche all’interessato, il Distretto Militare di …….. riferiva alla Direzione Generale che il militare avrebbe superato il limite massimo di aspettativa il giorno 12 aprile 2006.
Sottoposto a visita medica presso il Centro militare di medicina legale di Caserta veniva giudicato idoneo con atto del 13 marzo 2006, e, come risulta dalla relazione ministeriale, faceva rientro al Centro di appartenenza dove gli veniva concessa la licenza ordinaria non ancora fruita.
Le successive revisioni della situazione del militare comportava, a seguito della rilevazione di un erroneo computo, l’emissione dei provvedimenti rettificativi citati in premessa, a seguito dei quali risultava stabilita al 4 marzo 2006 la data limite di superamento dell’aspettativa concedibile, data comunicata dal Distretto Militare al Ministero con nota del 26 aprile 2006, indirizzata anche al ricorrente.
Conseguentemente, poiché a tale data l’interessato era ancora temporaneamente inabile al servizio, l’Amministrazione disponeva l’avversata cessazione dal servizio permanente ed il collocamento in congedo.
Le doglianze del ricorrente concernono precipuamente la circostanza di non aver avuto contezza della evoluzione della propria situazione in ordine alla quale risultano violati tutti gli obblighi di comunicazione imposti all’Amministrazione, e che, in concreto, hanno leso il proprio diritto di difesa.
Deduce l’Amministrazione la correttezza del provvedimento assunto poiché, una volta acclarato il superamento del limite dell’aspettativa senza che l’interessato abbia riacquisito l’idoneità, il provvedimento di cessazione configura atto dovuto, indipendentemente dal momento della sua formalizzazione.
Le doglianze proposte dal ricorrente sono fondate.
Se può convenirsi con l’Amministrazione che, come più volte affermato dalla giurisprudenza, la formulazione del provvedimento può intervenire in epoca successiva, è tuttavia necessario che il medesimo si fondi sul corretto rispetto dei vincoli normativi e dell’osservanza delle procedure previste.
Invero, allorché è prescritta l’effettuazione del controllo medico “in prossimità della scadenza”, facendo poi derivare da tale giudizio l’accertamento dello stato di salute dell’interessato e le conseguenze derivanti dall’eventuale inidoneità, è di piena evidenza che l’Amministrazione è chiamata ad esercitare un previo potere di verifica della sussistenza o meno dei requisiti per il mantenimento nel servizio incondizionato.
Nel caso in esame tale procedura è stata correttamente seguita in relazione alla prima comunicazione, che indicava nel 12 aprile 2006 la data limite, ed è culminata con la visita del 13 marzo 2006 che, sancendo l’idoneità del militare, ne ha determinato il rientro in servizio.
Le successive vicende che, retrodatando la suddetta data limite al 4 aprile 2006, hanno reso la declaratoria di idoneità posteriore a tale data, conseguono ad una attività amministrativa che vizia palesemente il provvedimento impugnato, sol che si consideri che la comunicazione del corretto limite della aspettativa concedibile è stata effettuata solo in data 26 aprile 2006 – a termini scaduti – e che la visita medica - se pur per effetto delle rettifiche apportate – non ha preceduto, come disposto, la scadenza del termine.
Per tali considerazioni, che rendono superfluo l’esame delle ulteriori doglianze proposte dall’interessato, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con declaratoria di inammissibilità - in sede di ricorso straordinario – della richiesta risarcitoria proposta nel gravame.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere accolto come da motivazione.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Roxas Pier Giorgio Lignani




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafa'
valentinacle
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Re: PENSIONATO PER SUPERAMENTO DEI 730 GIORNI

Messaggio da valentinacle »

non c'e stato articolo che mi abbia aiutato di piu come questa cosa che e successa a questo mio collega!!! questo foum poi e una salvezza!!! grazie di esistere! spero che la mia situazione riesca a risolverla! buona notte e grazie a tutti
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