Cassa Ufficiali Marina Militare
Inviato: ven gen 13, 2017 6:46 pm
Ricorso respinto.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201608957 - Public 2016-08-02 -
Pubblicato il 02/08/2016
N. 08957/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01617/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1617 del 2002, proposto da:
D. S. Ernesto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Castiello C.F. CSTFNC42R13L628I, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via G. Cerbara, 64;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Cassa Ufficiali della Marina Militare non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensiva
del provvedimento di diniego della liquidazione dell'indennità supplementare ex l.n.1015/1934 - restituzione delle contribuzioni versate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2016 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, già ufficiale in spe della Marina Militare, ha chiesto ed ottenuto di essere posto in congedo a far data dal giorno 31 marzo 1988.
Successivamente ha chiesto la corresponsione della indennità supplementare prevista dal R.D. 14 giugno 1934, n. 1014.
Con nota del 29 dicembre 1988 la p.a. ha respinto la richiesta.
In data 18 agosto 1993 il ricorrente ha reiterato l’istanza, questa volta non riscontrata dalla p.a..
Quindi, in data 30 luglio 1997, il difensore del ricorrente ha nuovamente chiesto alla p.a. resistente il pagamento della riferita indennità, ovvero la restituzione della contribuzione versata.
Con nota del 26 agosto 1997 la p.a. ha ribadito il diniego già espresso.
Avverso tale negativa determinazione il ricorrente ha reagito con il ricorso giurisdizionale, oggetto del presente esame e con contestuale istanza cautelare.
Preliminarmente il Collegio rileva che l’accertamento del diritto reclamato soggiace ai termini di prescrizione di cui all’art. 2948, n.4 c.c. e non già ai ristretti ed usuali termini decadenziali.
La plurima produzione di atti interruttivi della prescrizione configura il presente ricorso, presentato in data 1 e 2 febbraio 2001, tempestivo.
Con Ordinanza n. 1218/2002 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare.
Il Decreto di perenzione n. 20396/13 è stato formalmente opposto dal ricorrente e, quindi, revocato con il successivo Decreto n. 13960/14.
All’udienza del giorno 27 aprile 2016 il ricorso è stato trattenuto i decisione.
Osserva il Collegio.
La questione è già stata, più volte, scrutinata dalla Sezione con plurime decisioni ( T.A.R. Lazio, 1 bis, 27 maggio 2015 n. 7566; 21 gennaio 2014, n. 746; 5 marzo 2014, n. 2566; 20 gennaio 2005 n. 463 ), le cui motivazioni il Collegio condivide.
Infatti, il diniego espresso dalla p.a. alla richiesta indennità costituisce un atto dovuto e vincolato, proprio in ossequio al Regio Decreto n. 1015 del 14 giugno1934, istitutivo della Cassa Ufficiali della Regia Marina, che, all’art. 6, subordinava il pagamento della predetta indennità aggiuntiva all’acquisito diritto alla pensione : “L'indennità supplementare è dovuta agli ufficiali della Regia marina, inscritti da almeno sei anni alla “Cassa ufficiali”, che cessano dal servizio permanente con diritto a pensione vitalizia”.
In altri termini.
La riportata formulazione costituisce una scelta politica, rispetto alla quale non è consentito al giudice amministrativo alcuna revisione critica, proprio in considerazione della natura dell’atto che connota la determinazione contestata, i cui limiti possono ricavarsi unicamente nel contrasto con le previsioni della Carta e delle altre norme comunitarie.
Il fatto che il legislatore subordinava tale provvidenza ( abrogata dall’art. 2268, primo comma n. 98 del Decreto Legislativo 15 Marzo 2010 n° 66), alla condizione che l’ufficiale avesse conseguito una pensione, ordinaria o privilegiata, non contrastava in alcun modo con i principi espressi dalla Costituzione, ovvero dalle norme comunitarie, proprio perché tale peculiare evenienza mutualistica costituiva, non già una esigenza di garanzia delle condizioni previdenziali nei termini normativamente previsti, quanto una ulteriore provvidenza aggiuntiva concessa dal legislatore a favore degli ufficiali di marina ( e delle altre Forze Armate) e come tale non suscettibile, proprio per il suo carattere di privilegio, di alcun pregiudizio ai valori della Carta e delle norme comunitarie.
Parimenti, il rifiuto di restituire le contribuzioni versate costituiva, anch’esso, un atto dovuto atteso che la norma di riferimento ( R.D. 1015/1934 cit.) escludeva esplicitamente tale possibilità.
Infatti, l’art. 29 primo comma del successivo R.D. 14 Febbraio 1935 (Regolamento ministeriale di attuazione della Legge 14 Giugno 1934 n° 1015, istitutiva della “Cassa Ufficiali della Regia Marina”) statuiva che: “In nessun caso è dovuto il rimborso delle quote effettivamente pagate dagli Ufficiali durante il periodo in cui sono stati regolarmente iscritti”.
Tale diniego è riconducibile proprio alla natura mutualistica e non corrispettiva della contribuzione.
Con riferimento, poi, alla sollevata questione di legittimità costituzionale, il Collegio non può che ribadire quanto già espresso dalla Sezione nella decisione n. 13419/2015 : “…Osserva ulteriormente il Collegio che la discrezionalità spettante al legislatore in tema di regolazione della previdenza integrativa del personale militare consente di ritenere manifestamente infondata la eccezione di incostituzionalità sollevata dal ricorrente, trattandosi peraltro della disciplina di istituti di natura solidaristica non ispirati a meccanismi di stretta corrispettività. Ed in questo senso la questione della natura obbligatoria dell’iscrizione al Fondo e l’infondatezza della pretesa alla restituzione dei contributi obbligatoriamente versati è stata affrontata dalla Sezione con riferimento alla Cassa Ufficiali dell'Esercito italiano in s.p.e. ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 313 del 1996, convertito in legge con l'art. 1 della L. 8 agosto 1996, n. 416 (TAR Lazio, Sez. I bis, 20.1.2005 n. 463, richiamata di recente da T.A.R. Lazio Sez. I bis, 21-01-2014, n. 746 nonché 5.3.2014, n. 2566). Così come con riferimento alla pur astrattamente ipotizzabile disparità di trattamento rispetto ai sottufficiali, la Sezione ha già chiarito che trattasi di trattamento giuridico differenziato per espressa scelta legislativa, non censurabile in sede di legittimità (cfr. T.A.R. Lazio Sez. I bis, 24-09-2012, n. 8018)”.
Al riguardo è bene precisare che la funzione assegnata alle Casse istituite per il personale militare rivestiva, come detto, natura mutualistica e che le peculiari e singole caratteristiche, nei termini indicati dalla volontà del legislatore, ben potevano quindi disciplinare, in modo diverso, istituti analoghi, sia in considerazione alle diverse esigenze delle distinte Forze Armate, sia in relazione al diverso status giuridico delle diverse categorie di militari.
Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che complessivamente e forfettariamente liquida in euro 1.500,00 ( millecinquecento), oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Floriana Rizzetto, Consigliere
Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Vitanza Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201608957 - Public 2016-08-02 -
Pubblicato il 02/08/2016
N. 08957/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01617/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1617 del 2002, proposto da:
D. S. Ernesto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Castiello C.F. CSTFNC42R13L628I, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via G. Cerbara, 64;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Cassa Ufficiali della Marina Militare non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensiva
del provvedimento di diniego della liquidazione dell'indennità supplementare ex l.n.1015/1934 - restituzione delle contribuzioni versate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2016 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, già ufficiale in spe della Marina Militare, ha chiesto ed ottenuto di essere posto in congedo a far data dal giorno 31 marzo 1988.
Successivamente ha chiesto la corresponsione della indennità supplementare prevista dal R.D. 14 giugno 1934, n. 1014.
Con nota del 29 dicembre 1988 la p.a. ha respinto la richiesta.
In data 18 agosto 1993 il ricorrente ha reiterato l’istanza, questa volta non riscontrata dalla p.a..
Quindi, in data 30 luglio 1997, il difensore del ricorrente ha nuovamente chiesto alla p.a. resistente il pagamento della riferita indennità, ovvero la restituzione della contribuzione versata.
Con nota del 26 agosto 1997 la p.a. ha ribadito il diniego già espresso.
Avverso tale negativa determinazione il ricorrente ha reagito con il ricorso giurisdizionale, oggetto del presente esame e con contestuale istanza cautelare.
Preliminarmente il Collegio rileva che l’accertamento del diritto reclamato soggiace ai termini di prescrizione di cui all’art. 2948, n.4 c.c. e non già ai ristretti ed usuali termini decadenziali.
La plurima produzione di atti interruttivi della prescrizione configura il presente ricorso, presentato in data 1 e 2 febbraio 2001, tempestivo.
Con Ordinanza n. 1218/2002 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare.
Il Decreto di perenzione n. 20396/13 è stato formalmente opposto dal ricorrente e, quindi, revocato con il successivo Decreto n. 13960/14.
All’udienza del giorno 27 aprile 2016 il ricorso è stato trattenuto i decisione.
Osserva il Collegio.
La questione è già stata, più volte, scrutinata dalla Sezione con plurime decisioni ( T.A.R. Lazio, 1 bis, 27 maggio 2015 n. 7566; 21 gennaio 2014, n. 746; 5 marzo 2014, n. 2566; 20 gennaio 2005 n. 463 ), le cui motivazioni il Collegio condivide.
Infatti, il diniego espresso dalla p.a. alla richiesta indennità costituisce un atto dovuto e vincolato, proprio in ossequio al Regio Decreto n. 1015 del 14 giugno1934, istitutivo della Cassa Ufficiali della Regia Marina, che, all’art. 6, subordinava il pagamento della predetta indennità aggiuntiva all’acquisito diritto alla pensione : “L'indennità supplementare è dovuta agli ufficiali della Regia marina, inscritti da almeno sei anni alla “Cassa ufficiali”, che cessano dal servizio permanente con diritto a pensione vitalizia”.
In altri termini.
La riportata formulazione costituisce una scelta politica, rispetto alla quale non è consentito al giudice amministrativo alcuna revisione critica, proprio in considerazione della natura dell’atto che connota la determinazione contestata, i cui limiti possono ricavarsi unicamente nel contrasto con le previsioni della Carta e delle altre norme comunitarie.
Il fatto che il legislatore subordinava tale provvidenza ( abrogata dall’art. 2268, primo comma n. 98 del Decreto Legislativo 15 Marzo 2010 n° 66), alla condizione che l’ufficiale avesse conseguito una pensione, ordinaria o privilegiata, non contrastava in alcun modo con i principi espressi dalla Costituzione, ovvero dalle norme comunitarie, proprio perché tale peculiare evenienza mutualistica costituiva, non già una esigenza di garanzia delle condizioni previdenziali nei termini normativamente previsti, quanto una ulteriore provvidenza aggiuntiva concessa dal legislatore a favore degli ufficiali di marina ( e delle altre Forze Armate) e come tale non suscettibile, proprio per il suo carattere di privilegio, di alcun pregiudizio ai valori della Carta e delle norme comunitarie.
Parimenti, il rifiuto di restituire le contribuzioni versate costituiva, anch’esso, un atto dovuto atteso che la norma di riferimento ( R.D. 1015/1934 cit.) escludeva esplicitamente tale possibilità.
Infatti, l’art. 29 primo comma del successivo R.D. 14 Febbraio 1935 (Regolamento ministeriale di attuazione della Legge 14 Giugno 1934 n° 1015, istitutiva della “Cassa Ufficiali della Regia Marina”) statuiva che: “In nessun caso è dovuto il rimborso delle quote effettivamente pagate dagli Ufficiali durante il periodo in cui sono stati regolarmente iscritti”.
Tale diniego è riconducibile proprio alla natura mutualistica e non corrispettiva della contribuzione.
Con riferimento, poi, alla sollevata questione di legittimità costituzionale, il Collegio non può che ribadire quanto già espresso dalla Sezione nella decisione n. 13419/2015 : “…Osserva ulteriormente il Collegio che la discrezionalità spettante al legislatore in tema di regolazione della previdenza integrativa del personale militare consente di ritenere manifestamente infondata la eccezione di incostituzionalità sollevata dal ricorrente, trattandosi peraltro della disciplina di istituti di natura solidaristica non ispirati a meccanismi di stretta corrispettività. Ed in questo senso la questione della natura obbligatoria dell’iscrizione al Fondo e l’infondatezza della pretesa alla restituzione dei contributi obbligatoriamente versati è stata affrontata dalla Sezione con riferimento alla Cassa Ufficiali dell'Esercito italiano in s.p.e. ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 313 del 1996, convertito in legge con l'art. 1 della L. 8 agosto 1996, n. 416 (TAR Lazio, Sez. I bis, 20.1.2005 n. 463, richiamata di recente da T.A.R. Lazio Sez. I bis, 21-01-2014, n. 746 nonché 5.3.2014, n. 2566). Così come con riferimento alla pur astrattamente ipotizzabile disparità di trattamento rispetto ai sottufficiali, la Sezione ha già chiarito che trattasi di trattamento giuridico differenziato per espressa scelta legislativa, non censurabile in sede di legittimità (cfr. T.A.R. Lazio Sez. I bis, 24-09-2012, n. 8018)”.
Al riguardo è bene precisare che la funzione assegnata alle Casse istituite per il personale militare rivestiva, come detto, natura mutualistica e che le peculiari e singole caratteristiche, nei termini indicati dalla volontà del legislatore, ben potevano quindi disciplinare, in modo diverso, istituti analoghi, sia in considerazione alle diverse esigenze delle distinte Forze Armate, sia in relazione al diverso status giuridico delle diverse categorie di militari.
Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che complessivamente e forfettariamente liquida in euro 1.500,00 ( millecinquecento), oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Floriana Rizzetto, Consigliere
Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Vitanza Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO