Cassa Ufficiali Esercito per promozione alla “vigilia” del c
Inviato: ven mag 09, 2014 12:28 pm
Per notizia.
1) - Cassa Ufficiali Esercito: indennità supplementare per promozione alla “vigilia” del collocamento in congedo.
Ricorso respinto.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/05/2014 201104209 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 12/03/2014
Numero 01469/2014 e data 07/05/2014
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 12 marzo 2014
NUMERO AFFARE 04209/2011
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da F. E., Gen. D(r), avverso la nota prot. n. 11025 in data 16.06.2010 della Cassa Ufficiali Esercito confermativa di precedente nota prot. 0008154 del 5.5.2010 di diniego di liquidazione dell’indennità supplementare sulla base dello stipendio attribuito nel grado di Generale di Divisione.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. 77 in data 08.09.2011, trasmessa con nota prot. n. MDSSMD0084476 del 27.09.2011, pervenuta il giorno 3 ottobre 2011, con la quale il Ministero della Difesa (Cassa di Previdenza della Forze Armate) ha chiesto il parere sull’affare indicato in oggetto;
Visto il parere interlocutorio espresso nell’adunanza del 12 giugno 2013, trasmesso al Ministero della Difesa – Gabinetto – con nota del S.G. n. 3907/13 in data 16 settembre 2013, con il quale la Sezione invitava l’Amministrazione a consentire al ricorrente l’accesso alla relazione istruttoria, con la contestuale assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione di eventuali repliche;
Vista la nota ministeriale M_D SIMD 0120632 in data 26.11.2013, pervenuta il 29 successivo, con la quale l’Amministrazione comunica di aver dato adempimento al richiamato parere interlocutorio e che, nel termine assegnatogli, non sono stati prodotti dall’interessato ulteriori atti definitivi;
Richiamato in fatto quanto espone la riferente Amministrazione;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Carlo Visciola;
PREMESSO E CONSIDERATO:
IN FATTO:
I termini essenziali della controversia sottesa all’impugnativa in esame sono già stati riassunti nel precedente parere interlocutorio, espresso nell’adunanza del 12 giugno 2013, con il quale la Sezione ha invitato il Ministero riferente a consentire al ricorrente l’accesso, dallo stesso richiesto, alla relazione istruttoria ed agli atti del procedimento, con l’assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per eventuali repliche.
L’Amministrazione ha comunicato – con nota datata 26.11.2013 – di aver tempestivamente provveduto, inviando all’interessato tutto il carteggio necessario per le eventuali repliche e che, nel termine all’uopo assegnatogli, nulla era pervenuto da parte dell’ufficiale generale ricorrente.
Il ricorso veniva, quindi, riportato all’esame della Sezione all’odierna adunanza.
IN DIRITTO:
Come già chiarito nel parere interlocutorio richiamato in narrativa, attraverso l’annullamento dell’impugnata nota a firma del Presidente della Cassa Ufficiali Esercito n. 1125 del 16.06.2010 (confermativa della precedente nota n. 8154 del 5.5.2010 della stessa Cassa Ufficiali Esercito), il Gen. Div. (a) E. F. tende alla declaratoria del proprio diritto ad ottenere la liquidazione dell’indennità supplementare, istituita dalla L. 29.12.1930 n. 1712, sulla base dello stipendio attribuito nel grado di Generale di Divisione, la cui promozione è stata consegnata alla “vigilia” prima del collocamento in congedo.
A sostegno di tale pretesa, il ricorrente deduce l’assenza, a suo avviso, nel D.M. 29.2.1988, di qualsivoglia norma diretta a disciplinare la contribuzione in argomento ed osserva che l’eventuale presenza di una siffatta norma avrebbe comportato l’illegittimità del decreto medesimo, invocato dalla Cassa Ufficiali Esercito, a sostegno del mancato accoglimento dell’istanza dell’interessato, poiché atto amministrativo e non legislativo stante il dettato perentorio degli artt. 3 e 4 della L. 29.12.1930 n. 1712.
A giudizio della Sezione la pretesa del ricorrente è infondata.
Come ricorda la relazione istruttoria – alla quale il ricorrente ha avuto accesso, ancorché senza avvalersi della facoltà di presentare ad essa eventuali repliche – il citato D.M. 29.02.1988 è stato emesso sulla base di conformi pareri di questo Consiglio n. 1189/87 e 1190/87, ben conosciuti dallo stesso ricorrente, che li assume frutto di un errore cui lo stesso Consiglio sarebbe stato indotto dalle relazioni ministeriali.
Con il primo di tali pareri (n. 1189/87), espresso nell’adunanza del 3 novembre 2007, sul quesito proposto dal Ministero della Difesa – D.G. per il Personale Militare dell’Aeronautica – circa i criteri di liquidazione dell’indennità supplementare corrisposta dalla Cassa Ufficiali dell’Aeronautica, la Sez. III di questo Consiglio, sulla base di un puntuale “excursus” della normativa vigente in materia, concludeva che l’indennità in discorso dovesse essere calcolata sull’ultimo stipendio su cui era effettuata la trattenuta, non potendo a tal fine invocarsi le fittizie promozioni attribuite automaticamente ai militari interessati l’ultimo giorno di servizio, ai sensi delle leggi n. 536 del 1971 e n. 224 del 1986.
Con ulteriore parere (nn. 1190/87) espresso nella medesima adunanza la stessa Terza Sezione, pronunciandosi sul quesito relativo al criterio di liquidazione dell’indennità supplementare da corrispondere agli iscritti alle Casse Ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, esaminava gli effetti dell’introduzione nell’ordinamento della c.d. “promozione alla vigilia” per talune categorie di Ufficiali e manifestava l’avviso che, al fine di prevenire un inevitabile e progressivo dissesto finanziario, attraverso una più corretta interpretazione delle norme che ne regolavano il funzionamento, le Casse dovessero liquidare l’indennità sullo stipendio che aveva formato oggetto di prelievo contributivo “... e non di quello corrisposto per effetto delle c.d. promozioni alla vigilia”, a nulla rilevando a tal fine la diversa disciplina legislativa relativa al trattamento di quiescenza e previdenza degli ufficiali interessati.
Alle conclusioni di tale parere, integralmente condivise dalla Sezione anche per le motivazioni su cui fondano, si è correttamente e legittimamente conformata la Cassa Ufficiali Esercito nel liquidare al ricorrente l’indennità supplementare sulla base del parametro stipendiale riferito al grado di Brigadiere Generale, prima della “promozione alla vigilia” a quello di “Generale di Divisione”.
Le indicate conclusioni, dalle quali non vi è motivo di discostarsi in questa sede, sono state condivise e riaffermate anche di recente dalla giurisprudenza consolidata di questo Consiglio con i pareri n. 2832/2005 e 897/2008, emessi rispettivamente nelle adunanze del 31 ottobre 2006 e 15 aprile 2008 su ricorsi straordinari proposti nei confronti della Cassa Ufficiali dell’Esercito da altro ufficiale generale promosso alla vigilia al grado superiore.
Con il primo di tali pareri la III Sezione ha ulteriormente precisato che nel sistema dei benefici previsti dall’art. 32 c. 9 bis della L. n. 224/1986, alla chiara equiparazione tra la promozione al grado superiore e l’attribuzione, in luogo di quest’ultima, di un dato numero di scatti stipendiali, consegue che anche la promozione c.d. “alla vigilia” non potrebbe che assumere rilevanza, alla stregua dell’attribuzione degli scatti stipendiali “ai soli fini pensionistici e della indennità di buonuscita, con esclusione, quindi, di ogni effetto sull’indennità supplementare in questione”.
Con il secondo parere (n. 897/2008), la stessa III Sezione si esprimeva sul ricorso straordinario per revocazione proposto dall’interessato, Maggior Generale dell’E.I., avverso il D.P.R. 7.6.2007 – con cui, in conformità al parere n. 2831/2005, era stato respinto il suo ricorso straordinario avverso la reiezione dell’istanza intesa a rivedere la liquidazione dell’indennità supplementare erogata dalla Cassa Ufficiali dell’Esercito –. Nel concludere per l’inammissibilità del ricorso, non ritenendo sussistente l’ipotesi di revocazione invocata dal ricorrente, la Sezione investita della revocazione rilevava che già l’elaborato ed esaustivo parere (n. 2832/2005) del 31 ottobre 2006, nel replicare sul punto alle argomentazioni del ricorrente straordinario, aveva confermato la legittimità dell’esclusione dello stipendio conseguito per effetto della promozione “alla vigilia” della ritenuta a favore della Cassa stessa sullo stipendio degli ultimi due giorni alla vigilia.
Risulta, dunque, irrilevante contrariamente a quanto ritenuto dall’attuale ricorrente, la circostanza che nessuna ritenuta fosse stata applicata dall’ultimo Ente di servizio sullo stipendio attribuito nel grado di Generale di Divisione, dal momento che, come già affermato dal richiamato parere della Terza Sezione n. 1189/37, l’indennità in discorso deve essere calcolata sull’ultimo stipendio su cui si è effettuata la trattenuta, non potendosi tener conto, a tal fine, delle fittizie promozioni disposte – come nel caso del ricorrente – sulla base delle leggi più volte citate (tra cui la L. 536/’71).
Può, conclusivamente, convenirsi col Ministero riferente sull’infondatezza del ricorso, avendo la Cassa Ufficiali dell’Esercito correttamente operata la contestata liquidazione nel rispetto della vigente normativa ed in puntuale applicazione dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza di questo Consiglio.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Visciola Pietro Falcone
IL SEGRETARIO
Maria Grazia Nusca
1) - Cassa Ufficiali Esercito: indennità supplementare per promozione alla “vigilia” del collocamento in congedo.
Ricorso respinto.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/05/2014 201104209 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 12/03/2014
Numero 01469/2014 e data 07/05/2014
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 12 marzo 2014
NUMERO AFFARE 04209/2011
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da F. E., Gen. D(r), avverso la nota prot. n. 11025 in data 16.06.2010 della Cassa Ufficiali Esercito confermativa di precedente nota prot. 0008154 del 5.5.2010 di diniego di liquidazione dell’indennità supplementare sulla base dello stipendio attribuito nel grado di Generale di Divisione.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. 77 in data 08.09.2011, trasmessa con nota prot. n. MDSSMD0084476 del 27.09.2011, pervenuta il giorno 3 ottobre 2011, con la quale il Ministero della Difesa (Cassa di Previdenza della Forze Armate) ha chiesto il parere sull’affare indicato in oggetto;
Visto il parere interlocutorio espresso nell’adunanza del 12 giugno 2013, trasmesso al Ministero della Difesa – Gabinetto – con nota del S.G. n. 3907/13 in data 16 settembre 2013, con il quale la Sezione invitava l’Amministrazione a consentire al ricorrente l’accesso alla relazione istruttoria, con la contestuale assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione di eventuali repliche;
Vista la nota ministeriale M_D SIMD 0120632 in data 26.11.2013, pervenuta il 29 successivo, con la quale l’Amministrazione comunica di aver dato adempimento al richiamato parere interlocutorio e che, nel termine assegnatogli, non sono stati prodotti dall’interessato ulteriori atti definitivi;
Richiamato in fatto quanto espone la riferente Amministrazione;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Carlo Visciola;
PREMESSO E CONSIDERATO:
IN FATTO:
I termini essenziali della controversia sottesa all’impugnativa in esame sono già stati riassunti nel precedente parere interlocutorio, espresso nell’adunanza del 12 giugno 2013, con il quale la Sezione ha invitato il Ministero riferente a consentire al ricorrente l’accesso, dallo stesso richiesto, alla relazione istruttoria ed agli atti del procedimento, con l’assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per eventuali repliche.
L’Amministrazione ha comunicato – con nota datata 26.11.2013 – di aver tempestivamente provveduto, inviando all’interessato tutto il carteggio necessario per le eventuali repliche e che, nel termine all’uopo assegnatogli, nulla era pervenuto da parte dell’ufficiale generale ricorrente.
Il ricorso veniva, quindi, riportato all’esame della Sezione all’odierna adunanza.
IN DIRITTO:
Come già chiarito nel parere interlocutorio richiamato in narrativa, attraverso l’annullamento dell’impugnata nota a firma del Presidente della Cassa Ufficiali Esercito n. 1125 del 16.06.2010 (confermativa della precedente nota n. 8154 del 5.5.2010 della stessa Cassa Ufficiali Esercito), il Gen. Div. (a) E. F. tende alla declaratoria del proprio diritto ad ottenere la liquidazione dell’indennità supplementare, istituita dalla L. 29.12.1930 n. 1712, sulla base dello stipendio attribuito nel grado di Generale di Divisione, la cui promozione è stata consegnata alla “vigilia” prima del collocamento in congedo.
A sostegno di tale pretesa, il ricorrente deduce l’assenza, a suo avviso, nel D.M. 29.2.1988, di qualsivoglia norma diretta a disciplinare la contribuzione in argomento ed osserva che l’eventuale presenza di una siffatta norma avrebbe comportato l’illegittimità del decreto medesimo, invocato dalla Cassa Ufficiali Esercito, a sostegno del mancato accoglimento dell’istanza dell’interessato, poiché atto amministrativo e non legislativo stante il dettato perentorio degli artt. 3 e 4 della L. 29.12.1930 n. 1712.
A giudizio della Sezione la pretesa del ricorrente è infondata.
Come ricorda la relazione istruttoria – alla quale il ricorrente ha avuto accesso, ancorché senza avvalersi della facoltà di presentare ad essa eventuali repliche – il citato D.M. 29.02.1988 è stato emesso sulla base di conformi pareri di questo Consiglio n. 1189/87 e 1190/87, ben conosciuti dallo stesso ricorrente, che li assume frutto di un errore cui lo stesso Consiglio sarebbe stato indotto dalle relazioni ministeriali.
Con il primo di tali pareri (n. 1189/87), espresso nell’adunanza del 3 novembre 2007, sul quesito proposto dal Ministero della Difesa – D.G. per il Personale Militare dell’Aeronautica – circa i criteri di liquidazione dell’indennità supplementare corrisposta dalla Cassa Ufficiali dell’Aeronautica, la Sez. III di questo Consiglio, sulla base di un puntuale “excursus” della normativa vigente in materia, concludeva che l’indennità in discorso dovesse essere calcolata sull’ultimo stipendio su cui era effettuata la trattenuta, non potendo a tal fine invocarsi le fittizie promozioni attribuite automaticamente ai militari interessati l’ultimo giorno di servizio, ai sensi delle leggi n. 536 del 1971 e n. 224 del 1986.
Con ulteriore parere (nn. 1190/87) espresso nella medesima adunanza la stessa Terza Sezione, pronunciandosi sul quesito relativo al criterio di liquidazione dell’indennità supplementare da corrispondere agli iscritti alle Casse Ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, esaminava gli effetti dell’introduzione nell’ordinamento della c.d. “promozione alla vigilia” per talune categorie di Ufficiali e manifestava l’avviso che, al fine di prevenire un inevitabile e progressivo dissesto finanziario, attraverso una più corretta interpretazione delle norme che ne regolavano il funzionamento, le Casse dovessero liquidare l’indennità sullo stipendio che aveva formato oggetto di prelievo contributivo “... e non di quello corrisposto per effetto delle c.d. promozioni alla vigilia”, a nulla rilevando a tal fine la diversa disciplina legislativa relativa al trattamento di quiescenza e previdenza degli ufficiali interessati.
Alle conclusioni di tale parere, integralmente condivise dalla Sezione anche per le motivazioni su cui fondano, si è correttamente e legittimamente conformata la Cassa Ufficiali Esercito nel liquidare al ricorrente l’indennità supplementare sulla base del parametro stipendiale riferito al grado di Brigadiere Generale, prima della “promozione alla vigilia” a quello di “Generale di Divisione”.
Le indicate conclusioni, dalle quali non vi è motivo di discostarsi in questa sede, sono state condivise e riaffermate anche di recente dalla giurisprudenza consolidata di questo Consiglio con i pareri n. 2832/2005 e 897/2008, emessi rispettivamente nelle adunanze del 31 ottobre 2006 e 15 aprile 2008 su ricorsi straordinari proposti nei confronti della Cassa Ufficiali dell’Esercito da altro ufficiale generale promosso alla vigilia al grado superiore.
Con il primo di tali pareri la III Sezione ha ulteriormente precisato che nel sistema dei benefici previsti dall’art. 32 c. 9 bis della L. n. 224/1986, alla chiara equiparazione tra la promozione al grado superiore e l’attribuzione, in luogo di quest’ultima, di un dato numero di scatti stipendiali, consegue che anche la promozione c.d. “alla vigilia” non potrebbe che assumere rilevanza, alla stregua dell’attribuzione degli scatti stipendiali “ai soli fini pensionistici e della indennità di buonuscita, con esclusione, quindi, di ogni effetto sull’indennità supplementare in questione”.
Con il secondo parere (n. 897/2008), la stessa III Sezione si esprimeva sul ricorso straordinario per revocazione proposto dall’interessato, Maggior Generale dell’E.I., avverso il D.P.R. 7.6.2007 – con cui, in conformità al parere n. 2831/2005, era stato respinto il suo ricorso straordinario avverso la reiezione dell’istanza intesa a rivedere la liquidazione dell’indennità supplementare erogata dalla Cassa Ufficiali dell’Esercito –. Nel concludere per l’inammissibilità del ricorso, non ritenendo sussistente l’ipotesi di revocazione invocata dal ricorrente, la Sezione investita della revocazione rilevava che già l’elaborato ed esaustivo parere (n. 2832/2005) del 31 ottobre 2006, nel replicare sul punto alle argomentazioni del ricorrente straordinario, aveva confermato la legittimità dell’esclusione dello stipendio conseguito per effetto della promozione “alla vigilia” della ritenuta a favore della Cassa stessa sullo stipendio degli ultimi due giorni alla vigilia.
Risulta, dunque, irrilevante contrariamente a quanto ritenuto dall’attuale ricorrente, la circostanza che nessuna ritenuta fosse stata applicata dall’ultimo Ente di servizio sullo stipendio attribuito nel grado di Generale di Divisione, dal momento che, come già affermato dal richiamato parere della Terza Sezione n. 1189/37, l’indennità in discorso deve essere calcolata sull’ultimo stipendio su cui si è effettuata la trattenuta, non potendosi tener conto, a tal fine, delle fittizie promozioni disposte – come nel caso del ricorrente – sulla base delle leggi più volte citate (tra cui la L. 536/’71).
Può, conclusivamente, convenirsi col Ministero riferente sull’infondatezza del ricorso, avendo la Cassa Ufficiali dell’Esercito correttamente operata la contestata liquidazione nel rispetto della vigente normativa ed in puntuale applicazione dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza di questo Consiglio.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Visciola Pietro Falcone
IL SEGRETARIO
Maria Grazia Nusca