Pagina 1 di 1

Cassa sottufficiali - aeronautica militare

Inviato: sab gen 14, 2017 12:18 pm
da panorama
Ricorso perso.

Anche se è del 2015 è sempre un dubbio attuale.
--------------------------------------------------------------

I ricorrenti tutti sottufficiali, già dipendenti dell’Aeronautica Militare dalla quale sono stati collocati in quiescenza.

Il TAR di Catania precisa:

1) - Il D.lgs. 30 maggio 2003, n. 193 (Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell’articolo 7 della L. 29 marzo 2001, n. 86) ha stabilito che “a decorrere dal 1° gennaio 2005 nello stipendio basato sul sistema dei parametri confluiscono i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l’indennità integrativa speciale, gli scatti gerarchici e aggiuntivi, nonché gli emolumenti pensionabili indicati nelle tabelle 3, 4 e 5” (art. 3, comma 1).

2) - In relazione a tale disposizione normativa il Consiglio di Stato con il parere n. 5576/2009 (reso nell’Adunanza della Sezione Terza del 9 giugno 2009) ha statuito che “tale modifica normativa comporta indubbiamente una lievitazione dell’indennità supplementare erogata dalla Cassa (in quanto calcolata sull’ultima retribuzione percepita comprensiva dell’indennità integrativa speciale) in favore del personale militare contrattualizzato all’atto del collocamento in congedo.

N.B.: per completezza leggete il tutto qui sotto,
-------------------------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di CATANIA ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201500986, - Public 2015-04-08 -

N. 00986/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00051/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 51 del 2010, proposto da Filippo C., Luigi S., Filippo Z., Agatino S., Raffaele F., Domenico M., Orazio P., Francesco E., Vincenzo R., Riccardo S., Domenico D. C., rappresentati e difesi dall’avv. Dario Sammartino, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, Via Teocrito, 48;

contro
Ministero della Difesa - Aeronautica Militare - Cassa Sottufficiali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento
della delibera congiunta del 27/04/2006 dei C.d.A delle Casse Ufficiali dell’Aeronautica Militare;

nonché per il riconoscimento:
del diritto alla corresponsione dell’indennità supplementare nella misura risultante dall’inserimento nella base di computo del 2% dello stipendio conglobato in godimento così come determinato dagli artt. 1 e 2 della Legge 5 luglio 1965 n. 814 e, da ultimo, dall’art. 3, punto 2 del D.lgs. 30 maggio 2003 n. 193;

nonché per la condanna, previa emissione di un’ordinanza ex art. 186-ter c.p.c.:
al pagamento della differenza risultante tra quanto spettante e quanto liquidato ai ricorrenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Aeronautica Militare - Cassa Sottufficiali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2015 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I ricorrenti tutti sottufficiali, già dipendenti dell’Aeronautica Militare dalla quale sono stati collocati in quiescenza, con il ricorso in epigrafe espongono:

- di essere stati iscritti d’ufficio, nel corso del rapporto lavorativo, alla Cassa sottufficiali-aeronautica militare;

- di essere assoggettati al prelievo alla fonte (per la misura posta a carico degli iscritti) degli accantonamenti finalizzati alla corresponsione della cd. indennità supplementare loro spettante (nel termine di 120 giorni dalla data di collocamento in quiescenza);

Deducono in particolare che il C.d.A. delle Casse Ufficiali e Sottufficiali dell’Aeronautica Militare, in seduta congiunta del 27 aprile 2006, - asseritamente per supplire ad una carenza di una regolamentazione che disciplini espressamente le modalità di inclusione della indennità integrativa speciale (I.I.S.) nella base di calcolo della indennità supplementare (I.S.) - anziché applicare il chiaro dettato normativo, avrebbe deliberato di procedere alla restituzione dei contributi prelevati al personale congedato dal 2 gennaio 2005 al 1 luglio 2005 e di liquidare a favore del personale collocato in congedo successivamente l’I.S. “scremata” di 1/10 dell’I.I.S. per ogni anno di contribuzione successivo, con riserva di effettuare il conguaglio delle maggiori somme qualora riconosciute spettanti.

Tale metodo di decurtazione sarebbe stato tratto in via analogica da quello previsto a suo tempo dal D.M. 6 giugno 1990 (per il caso di conglobamento nello stipendio della 13ª mensilità) e sarebbe stato motivato dalla circostanza secondo cui “l’ordinamento delle Casse non consente la corresponsione di aliquote di liquidazione per le quali non sia stato operato il corrispondente prelievo contributivo”.

Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti lamentano che la delibera sopra citata:

1) sarebbe rimasta circoscritta all’Aeronautica Militare non essendo stata adottata o estesa a tutte le altre Casse Ufficiali del personale dipendente del Ministero della Difesa;

2) sarebbe inefficace in quanto, ai sensi dell’art. 2 R.D. del 6 giugno 1940 n. 1220, il C.d.A. può proporre al Ministro le eventuali variazioni alla misura della I.S., in relazione alle disponibilità risultanti dai bilanci degli oneri previdenziali per il futuro, ma la validità, efficacia ed entrata in vigore di detta delibera sarebbe subordinata non solo al parere favorevole del COCER, nel caso di specie intervenuto, ma anche alla autorizzazione del Ministero della Difesa che la recepisce e adotta con proprio decreto.

Ciò posto, i ricorrenti hanno chiesto:

1) previa declaratoria di inefficacia e invalidità della succitata delibera del 27 aprile 2006, il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’indennità supplementare nella misura risultante dall’inserimento nella base di computo del 2% dello stipendio conglobato in godimento così come determinato dagli artt. 1 e 2 della Legge 5 luglio 1965 n. 814 e, da ultimo, dall’art. 3, punto 2 del D.lgs. 30 maggio 2003 n. 193;

2) la condanna della Cassa Sottufficiali intimata, previa emissione di un’ordinanza ex art. 186-ter c.p.c., al pagamento della differenza risultante tra quanto spettante e quanto liquidato ai ricorrenti nella misura sopra meglio specificata.

3) la condanna della predetta Amministrazione al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. e alle spese del presente giudizio.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio al fine di resistere al ricorso e di sostenere la legittimità degli atti impugnati.

Con ordinanza n. 131/2010, depositata il 27 gennaio 2010, la Sezione, “ritenuto ad un primo esame che il credito vantato dai ricorrenti non presenta i caratteri di certezza e non risulta da prova scritta come richiesto dall’art. 186-ter c.p.c.”, ha rigettato la domanda cautelare dei ricorrenti.

In vista della pubblica udienza di discussione nel merito del ricorso in epigrafe, entrambe le parti hanno depositato memorie.

In particolare la difesa erariale, premessa la natura e il funzionamento della Cassa Ufficiali dell’Aeronautica Militare, in base alla propria legge istitutiva, ha rilevato la piena legittimità dell’attività posta in essere dall’Amministrazione, tenuto anche conto del principio espresso dal Consiglio di Stato nel parere n. 1189/87, avuto riguardo all’esigenza del rispetto del principio sinallagmatico tra contribuzione e liquidazione.

A tali argomentazioni la difesa del ricorrente ha replicato ribadendo la necessità di una modifica alla norma di legge primaria che aveva fissato l’importo dell’indennità attraverso la previsione del criterio di calcolo e precisando i seguenti aspetti:

a) il sistema di calcolo fissato dall’art. 2 della Legge n. 214 del 1965 non conterrebbe alcun collegamento tra l’ultimo stipendio annuo lordo ed i contributi versati negli anni e, significativamente, si riferirebbe in modo generale allo stipendio annuo lordo senza cioè considerare distintamente le voci di cui si compone;

b) la rilevanza diretta della I.I.S. sul calcolo sarebbe sancita da una norma di legge e cioè dall’art. 3, comma 5 del D.lgs. n. 193/2003;

c) quanto stabilito dal D.M. del 6 giugno 1290, non sarebbe applicabile per analogia al caso dei ricorrenti sia perché non sarebbe ammissibile modificare con un atto amministrativo il trattamento stabilito da una norma di legge primaria e ribadito dal citato art. 3; sia perché difetterebbe il presupposto dell’analogia cioè la vicinanza dei casi.

Alla pubblica udienza del 25 marzo 2015, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato.

Il D.lgs. 30 maggio 2003, n. 193 (Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell’articolo 7 della L. 29 marzo 2001, n. 86) ha stabilito che “a decorrere dal 1° gennaio 2005 nello stipendio basato sul sistema dei parametri confluiscono i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l’indennità integrativa speciale, gli scatti gerarchici e aggiuntivi, nonché gli emolumenti pensionabili indicati nelle tabelle 3, 4 e 5” (art. 3, comma 1).

In relazione a tale disposizione normativa il Consiglio di Stato con il parere n. 5576/2009 (reso nell’Adunanza della Sezione Terza del 9 giugno 2009) ha statuito che “tale modifica normativa comporta indubbiamente una lievitazione dell’indennità supplementare erogata dalla Cassa (in quanto calcolata sull’ultima retribuzione percepita comprensiva dell’indennità integrativa speciale) in favore del personale militare contrattualizzato all’atto del collocamento in congedo.

Tuttavia, al fine di preservare la situazione economico-patrimoniale della Cassa, rispettare la sua natura mutualistica, nonché avere riguardo del principio sinallagmatico tra contribuzione e liquidazione, il Consiglio di Amministrazione della Cassa ha deliberato un meccanismo volto a mantener fermo il principio di sinallagmaticità fra contribuzione e liquidazione (cfr. delibera n. 32/sc/2006 del 27 aprile 2006; i relativi disposti sono stati posti in essere nel luglio 2006) anche al fine di salvaguardare le future generazioni di personale militare”.

Il Consiglio di Stato nel citato parere, ha altresì chiarito che tale meccanismo si basa su:

a) assoggettamento a contribuzione pro Cassa dell’indennità integrativa speciale a far data dal 1° gennaio 2005;

b) necessità di contribuzione almeno annuale per essere ammessi a liquidazione del primo decimo;

c) inclusione nelle liquidazioni dell’indennità supplementare di tanti decimi dell’indennità integrativa speciale ragguagliata a quella in godimento al 31 dicembre 2004, dal 2 luglio 2005;

d) rimborso dei contributi versati per i soggetti cessati nel corso del primo semestre dell’anno 2005, in quanto per essi non si procede a ritenuta.

Infine il massimo consesso della Giustizia Amministrativa ha precisato che “neppure la doglianza relativa alla asserita sperequazione tra soggetti che hanno svolto la stessa carriera sebbene in Forze Armate differenti può trovare accoglimento, sia per mancanza di identità di presupposti, sia per il chiaro tenore delle disposizioni di cui agli artt. 4, comma 1, 8, comma 1 e 9 della legge 19 maggio 1939, n. 894 e dell’art. 1, comma 1, del D.M. 6 giugno 1990” .

Alla luce dei suesposti principi, ai quali il Collegio ritiene di adeguarsi, la pretesa di parte ricorrente non può trovare accoglimento.

Il ricorso va, pertanto, respinto.

Le spese del giudizio possono compensarsi avuto riguardo alla natura della controversia e agli interessi a questa sottesi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Brugaletta, Presidente FF
Agnese Anna Barone, Consigliere
Francesco Mulieri, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/04/2015