cardio60 ha scritto:Buongiorno a tutti, sono un Luogotenente in congedo per riforma a causa di una patologia coronarica.
In seguito alla domanda di riconoscimento della C.d.S. , la C.M.O. aveva classificato la patologia con
Tab. A 4^ Cat., il C.d.V. non ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio.
Volendo ricorrere presso la Corte dei Conti quanto tempo ho per fare il ricorso e quale iter seguire.
Grazie .
Egregio collega,
so per certo che non esiste limite di tempo (mentre invece prima per il TAR era di 60 gg)
ti allego parte di un vecchio thread che mi ero copiato per mio interesse quando ancora ero in servizio, credo che la procedura descritta possa essere seguita anche da chi ormai è congedato....comunque mio consiglio riposta questo tuo messaggio nella sezione "L'Avvocato risponde"
Saluti ed auguri
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Che cosa cambia
Come molti sanno, l’accertamento del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio (CVCS) è unico, definitivo e vincolante. In altre parole, se il Comitato non riconosce la dipendenza dell’infermità o lesione dai fatti di servizio, l’interessato si vedrà negare non solo l’equo indennizzo, ma anche la pensione privilegiata (per la cosiddetta unicità d’accertamento) e ogni altro beneficio connesso.
Contro il decreto negativo sulla dipendenza da causa di servizio, il personale delle Forze Armate, Polizia e Soccorso Pubblico in servizio poteva finora ricorrere soltanto al TAR o proporre Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica (rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica del provvedimento negativo). Questi, tuttavia, non potevano (e ancora non possono) contestare il parere tecnico-scientifico del C.V.C.S. se non per manifesta infondatezza, incoerenza o travisamento dei fatti: essi valutano soltanto la legittimità degli atti. Nell’ipotesi migliore, quindi, annullano i decreti e impongono all’Amministrazione di acquisire nuovi pareri del C.V.C.S., che verosimilmente, come il più delle volte è avvenuto e avviene, possono essere ancora una volta negativi, con gli interessati costretti a valutare l’opportunità di un contenzioso senza fine, ma certamente oneroso.
Ora, invece, contro il decreto negativo, il personale tuttora in attività potrà ricorrere alla Corte dei Conti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio quale presupposto della (futura) pensione privilegiata.
Quali sono i vantaggi
La Corte dei Conti, quale Giudice del rapporto, ha facoltà di riesaminare i fatti di servizio, le condizioni ambientali e la causa (eziologia) delle infermità. Può avvalersi, inoltre, d’una nuova consulenza tecnica, acquisire perizie medico-legali prodotte dal ricorrente e, infine, pronunciarsi sulla causa di servizio, annullando e sostituendo definitivamente il decreto negativo con una propria decisione che l’Amministrazione ha l’obbligo di eseguire.
Inoltre il ricorso alla Corte dei conti avverso il decreto negativo di dipendenza da causa di servizio può essere proposto in ogni tempo, non essendo soggetto a termini decadenziali propri del TAR.
Ne consegue che, contro il decreto negativo di dipendenza, al personale in servizio conviene ricorrere direttamente alla Corte dei Conti per l’accertamento della dipendenza quale presupposto della (futura) pensione privilegiata.
Per rendere ammissibile il ricorso alla Corte dei Conti, è consigliabile:
formulare la domanda di dipendenza da causa di servizio, o integrare quella già inviata, con l’espressa richiesta del provvedimento sulla dipendenza anche quale presupposto del diritto a pensione privilegiata;
in caso di decreto negativo di dipendenza già ricevuto, inoltrare altra domanda all’Amministrazione d’appartenenza, chiedendo specificamente l’estensione della pronuncia sulla dipendenza quale presupposto del diritto a pensione privilegiata.
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