marlon1 ha scritto:Secondo il mio punto di vista ce la puoi fare. Fai domanda di riscatto contributivo giusta comma 3 art. 5 del D.L.vo 165 del 30 aprile 1997,
" Gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato."
La domanda la devi indirizzare alla Sede Provinciale INPS ex Gestione INPDAP dove fai servizio tramite il tuo Comando/Ente che lo trasmettera' all'Inps, o al tuo ente amministratore che poi provvederà ad inviare il Il mod. PA/04 all'Inps. Vale solo se fatto in costanza di servizio. (questo vuol dire che l'inps la riterrà valida solo se la data di protocollo di arrivo della domanda coincide con la costanza di servizio (questo se sai quando hanno intenzione di riformarti, vedi un po').
Non metto la mano sul fuoco che per il periodo di leva si possa fare ma penso di si, con il periodo Pre-ruolo ti mancano una manciata di giorni per arrivare ai fatidici 18 anni contributivi al 31.12.1995, ma ci sarebbe un'escamotage...! comunque fai la domanda al più presto chiedendo "di riscattare i periodi dal 24.11.80 al 04.10.81 (leva)4 e dal 05.10.81 al 04.04.83 pre-ruolo, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.L.vo 30 aprile 1987".
Dopodichè ti consiglio di:
1) Segui la pratica, fatti dare copia delle lettere che trasmettono la domanda!
2) Appena fai la domanda vai all'Inps ex gestione Inpdap con la copia e vedi cosa ti dicono, altrimenti c'è un'altra strada.. ma sbrigati, ne vale veramente la pena, vedi quello che ha detto lino, 300 eurini di differenza che moltiplicati per un anno sono 3600 per dieci sono 36000
Ciao Aquila della Notte, datti una mossa.
Una consulenza del genere vale tanto....
Senti visto che ci siamo mi spieghi una cosa? Siccome per entrare in Marina bisogna saper nuotare, ma per entrare in Aeronautica bisogna saper volare
A parte gli scherzi, in che provincia fai servizio?
Art. 5. D.Lgs.165/97.-
Computo dei servizi operativi e riconoscimento dei servizi prestati preruolo
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli aumenti del periodo di servizio di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, agli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'articolo 8, quinto comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e all'articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.
2. Per il personale il cui trattamento pensionistico e' liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, gli aumenti del periodo di servizio di cui al comma 1 nel limite massimo di cinque anni complessivi sono validi ai fini della maturazione anticipata dei quaranta anni di anzianita' contributiva necessari per l'accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57 anno di eta' indicato nella tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995.
3. Gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato.
4. Il servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale.
5. Per il personale in ferma di leva prolungata o breve l'amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente.
6. I periodi preruolo per servizio militare comunque prestato, nonche' quelli utili ai fini previdenziali, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riscattabili ai fini dell'indennita' di fine servizio.
Quello che volevi dire tu, e' il comma 2, cioe' significa quanto segue:
2. Per il personale il cui trattamento pensionistico e' liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, gli aumenti del periodo di servizio di cui al comma 1 nel limite massimo di cinque anni complessivi sono validi ai fini della maturazione anticipata dei quaranta anni di anzianita' contributiva necessari per l'accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57 anno di eta' indicato nella tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995.-
Salutoni