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amianto

Inviato: mer apr 04, 2012 5:46 pm
da iure
grazie con un po di fatica c'e l'ho fatta una domanda semplice che nessuno mi sa rispondere sono un aiutante M.M. categoria tecnici di macchine servizio 30 anni navigazione in sala macchine caldaie turbine 20 su navi di squadra a pensione avvenuta richiedo la causa di servizio per documentata esposizione all'amianto cosa che porto dentro essendo i miei polmoni zeppi di placche pleuriche noduli riduzione respiratoria documentata dalla medicina del lavoro ,ernia estrusa verso il basso ,spostamento c2 colonna vertebrale di 2 cm,varicocelee,postumi da pleurite secca polmonedx ,dopo nove anni senza l'ausilio di nessuno e diverse visite medicol legali presso la commissione di ancona mi viene riconosciuta la privilegiata a vita per tutto man non per la documentata esposizione all'amianto.Ora un anno fa mi hanno richiesto il tutto sottoposto nuovamente a visita con decreto riconosciuto VITTIMA del DOVERE a giugno mi hanno richiesto le mie coordinate bancarie ho saputo che sono al 40 posto aquandoil pagamento...ma mi intersa sapere mi hanno detto che la percentuale di invalidita 6 tab A 45 per cento di invalidita non a niente a che veder con la tabella di invalidita per le vittime del dovere e non puo essere sommata e una tabella di invalidita a parte grazie ,un augurio ai colleghiin india iure

Re: amianto

Inviato: lun feb 24, 2014 11:27 pm
da panorama
Appunto
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Tar

rischio per la salute dell'uomo (art. 59 ter del d.lvo 19.9.1994, n. 626, introdotto dall’art. 2 del d.lvo 25.7.2006, n. 257).

servizio per molti anni in qualità di elettricista della marina militare, per oltre quindici è stato imbarcato sulle navi ed ha operato in un ambiente in cui risultava utilizzato l’amianto a fini di coibentazione termica ed acustica.

Tale circostanza non è contestata, posto che la difesa dell’amministrazione ammette che l’asbesto era impiegato nelle testate dei motori, nella coibentazione di apparati posti nei locali apparato-motore e per la coibentazione dei condotti di scarico dei motori, delle tubolature e di taluni apparati di bordo.

Al riguardo si segnala che anche recentemente (cass. 5.8.2013, n. 18626) è stato ritenuto che null’altro deve provare il lavoratore che lamenta di aver contratto malattie derivabili dall’esposizione all’amianto, sia per il periodo antecedente che per quello successivo all’introduzione delle normative antinfortunistiche di settore.

Re: amianto

Inviato: mer giu 18, 2014 10:35 am
da panorama
vedi link

http://eziobonanni.jimdo.com/tutela-vit ... arcitorie/" onclick="window.open(this.href);return false;

Re: amianto

Inviato: dom set 06, 2015 12:19 pm
da panorama
Ricorso ACCOLTO.
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1) - ha impugnato il provvedimento con cui la P.A. ha respinto l’istanza volta ad ottenere i benefici riconosciuti ai soggetti equiparati alle vittime del dovere.

2) - L'infermità che ha condotto al decesso del de cuius è stata giudicata dall’Amministrazione come dipendente da causa di servizio, ma non riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative di missione che consentono il riconoscimento dei benefici previsti per i soggetti equiparati alle vittime del dovere.

3) - E’, infatti, pacifico che il de cuius sia stato continuativamente esposto all’inalazione di polveri di amianto, avendo prestato servizio per molti anni su Unità Navali costruite con l’impiego di amianto non sottoposto a restrizioni.

4) - Il Consiglio di Stato ha chiarito che "ai fini del riconoscimento della condizione di equiparato alla vittima del dovere, è necessario e sufficiente che il militare abbia contratto l'infermità in occasione o a seguito dello svolgimento della propria attività di servizio a bordo delle unità navali, ovvero su mezzi o in infrastrutture militari nei quali era documentabilmente presente amianto" (Consiglio di Stato, sez.III, l° giugno 2010, n. 1693).
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SENTENZA ,sede di LECCE ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201502595, - Public 2015-07-31 -


N. 02595/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02706/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2706 del 2014, proposto da:
OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Misserini, Dino D'Onofrio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Agnese Caprioli in Lecce, Via Luigi Scarambone, 56;

contro
Ministero della Difesa, Comitato di Verifica per Le Cause di Servizio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Lecce, Via Rubichi;

per l'annullamento
- del decreto del Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva - 1° reparto - 4^ divisione - Servizio Speciali Benefici - n. OMISSIS del 5.9.2014, notificato in data 15.9.2014;
- della nota di accompagnamento OMISSIS;
- del parere n. OMISSIS;
- nonché ove necessario, e per quanto di interesse:
- del parere n. OMISSIS;
- del parere n. OMISSIS;
- della nota prot. 30440 del 14.6.2014 della Marina Militare; della nota OMISSIS del Ministero della Difesa; della nota OMISSIS del Ministero della Difesa;
- della nota OMISSIS del Ministero della Difesa; della nota prot. n. 18084/VDD del 28.3.2013 della Marina Militare; della nota OMISSIS del Ministero della Difesa;
- della nota OMISSIS del Ministero della Difesa; della nota prot. n. MCOSPTA OMISSIS redatta in pari data dalla Marina Militare;
- della nota OMISSIS del Ministero della Difesa; della nota OMISSIS del Ministero della Difesa; della nota OMISSIS del Centro Ospedaliero Militare;
- della nota prot. n. UGP/………./PPO/U ….. della Marina Militare; della nota prot. n. UGP/….. della Marina Militare; della nota …../PMB/3 del 24.11.2010 del Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo; di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comitato di Verifica Per Le Cause di Servizio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2015 il dott. Marco Rinaldi e uditi nei preliminari i difensori delle parti, avv.ti D. D'Onofrio e G. Misserini per la ricorrente e avv. dello Stato A. Roberti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, moglie del C° 1^CL OMISSIS, in servizio presso la sede di Taranto sino al grado ricoperto al momento della morte, deceduto per “OMISSIS” all’età di 48 anni, ha impugnato il provvedimento con cui la P.A. ha respinto l’istanza volta ad ottenere i benefici riconosciuti ai soggetti equiparati alle vittime del dovere, deducendo una pluralità di vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.

2. Resiste l’amministrazione convenuta chiedendo la reiezione del gravame.

3. Il ricorso merita accoglimento.

L'infermità che ha condotto al decesso del de cuius è stata giudicata dall’Amministrazione come dipendente da causa di servizio, ma non riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative di missione che consentono il riconoscimento dei benefici previsti per i soggetti equiparati alle vittime del dovere.

Il provvedimento è illegittimo nella parte in cui ha escluso la spettanza dei benefici di legge previsti per le vittime del dovere e i soggetti equiparati.

E’, infatti, pacifico che il de cuius sia stato continuativamente esposto all’inalazione di polveri di amianto, avendo prestato servizio per molti anni su Unità Navali costruite con l’impiego di amianto non sottoposto a restrizioni.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che "ai fini del riconoscimento della condizione di equiparato alla vittima del dovere, è necessario e sufficiente che il militare abbia contratto l'infermità in occasione o a seguito dello svolgimento della propria attività di servizio a bordo delle unità navali, ovvero su mezzi o in infrastrutture militari nei quali era documentabilmente presente amianto" (Consiglio di Stato, sez.III, l° giugno 2010, n. 1693).

Non sussistendo ulteriori oneri probatori a carico della parte ricorrente, il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Si ravvisano, tuttavia, giustificati motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Marco Rinaldi, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/07/2015