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Militare di Leva e benefici previdenziali legge 206/2004.

Inviato: mer mar 01, 2017 10:54 am
da panorama
Ricorso in Appello perso.

- ) - impossibilità di equiparare alcuni benefici tra il personale di Leva con quello in servizio permanente effettivo.

- ) - applicazione dei benefici previdenziali, previsti dagli articoli 2, 3 e 7 della predetta legge 206/2004, alla pensione privilegiata tabellare in godimento.
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1) - Il predetto, in data 6 febbraio 1984, mentre prestava servizio come militare di leva durante la missione Italcone Libano 2, restava ferito in un attentato nel corso di un bombardamento.

2) - Gli venivano diagnosticate e riconosciute dipendenti da causa di servizio le seguenti infermità: “ OMISSIS – OMISSIS ” e, dopo una prima concessione di pensione di VII ctg tabella A ( decreto n. 29 del 1989) , con decreto n. 803 del 2003 gli veniva conferita la pensione privilegiata tabellare di IV categoria tabella A a vita.

3) - In seguito, con decreto n. 667 del 2007 gli veniva concesso anche l’assegno di incollocabilità a decorrere dal 1° ottobre 2003 fino al 30 settembre 2007.

4) - Con ulteriore decreto n. 289 del 2013 l’assegno di incollocabilità veniva confermato fino al 30 settembre 2015 e, infine, con decreto n. 32 del 13 febbraio 2015 il predetto assegno gli veniva confermato fino al compimento del 65° anno di età e, a titolo compensativo, a decorrere dal 65° anno e da durare a vita.

5) - Nel frattempo, il militare è stato riconosciuto vittima del terrorismo e con decreto n. 67 del 26 ottobre 2010 (modificato poi con decreto n. 220 del 2012) gli sono stati concessi gli speciali benefici connessi a tale status, più precisamente:

- l’assegno vitalizio ex legge n. 407 del 1998;

- lo speciale assegno vitalizio ex articolo 5 della legge n. 206 del 2004.

6) - Con decreto successivo, n. 91 del 2011 gli è stata concessa la speciale elargizione di cui alla legge 466 del 1980.

7) - Con il ricorso presentato innanzi al Giudice di prime cure, l’attuale appellante chiedeva, altresì, il riconoscimento di alcuni benefici previdenziali di cui alla legge n. 466 del 1980:

1. L’incremento del 7,5 % per cento della retribuzione pensionabile (articolo 2);
2. l’aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi (articolo 3);
3. l’adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità (articolo 7).

8) - A sostegno di tali domande la parte ha rilevato come tale normativa speciale debba applicarsi a tutte le vittime degli atti di terrorismo, ivi compresi i militari di leva.

La Corte precisa:

9) - L’ impossibilità giuridica di equiparare il servizio permanente effettivo, connotato dalla sussistenza di un rapporto di impiego con una retribuzione pensionabile e assoggetta alle ritenute di natura contributiva e il servizio di leva connotato da un paga giornaliera non soggetta a tali ritenute, impedisce l’equiparazione dei rispettivi trattamenti pensionistici.

10) - Nessuna rilevanza, ai fini del decidere, presenta la sentenza n. 23300/16 della Corte Suprema di Cassazione, depositata in udienza dal difensore intervenuto per delega, in favore di parte appellante, che, nell’interpretare la norma di cui al comma 564 della legge 266/2005, precisa che la norma estende le disciplina dettata per i dipendenti pubblici (dal comma 563 e dalla legge 466/1980) anche a coloro che abbiano subito infermità dipendenti da causa di servizio al di là del rapporto di impiego pubblico, delineando un’area che ingloba anche i militari di leva.

11) - Si tratta di benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo e a tutte quelle che vengono definite vittime del dovere.

12) - I benefici pensionistici previsti dagli articoli 2, 3 e 7 della legge 206, a differenza da quanto sostenuto da parte appellante invece, non possono in alcun modo essere applicati alla pensione privilegiata tabellare in godimento al sig. L. P., attesa l’impossibilità di equiparare sul piano giuridico le due tipologie di pensioni.

Cmq. leggete il tutto qui sotto per una migliare valutazione dei diritti.
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SEZIONE DI APPELLO PER LA SICILIA SENTENZA 25 09/02/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SEZIONE DI APPELLO PER LA SICILIA SENTENZA 25 2017 PENSIONI 09/02/2017



Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:
Dott. Giovanni Coppola Presidente
Dott. Vincenzo Lo Presti Consigliere
Dott.ssa Annna Luisa Carra Consigliere
Dott. Valter Del Rosario Consigliere
Dott. Guido Petrigni Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA N.25/A/2017

nel giudizio d’appello in materia pensionistica iscritto al n. 5606/P del registro di segreteria, promosso da L. P., nato a Omissis il Omissis, residente a Omissis (???) in Via XX Settembre n. 78, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Bava e dall’avv. Francesco Saladino ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in via S. Lo Forte n.13 a Palermo, contro il Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante, per la riforma della sentenza n. 278 del 23.6.2016 emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti, per la Regione Siciliana.

Visti tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 22 novembre 2016, il relatore dott. Guido Petrigni e l’avvocato Giuseppe Gruppuso, per delega dell’avv. Andrea Bava, per parte appellante; non rappresentato il Ministero della Difesa.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato il sig. L. P., già marinaio di leva, chiedeva che gli fossero riconosciuti tutti i benefici previsti dagli articoli 2,3 e 7 della legge 3 agosto 2004 n. 206.

Il predetto, in data 6 febbraio 1984, mentre prestava servizio come militare di leva durante la missione Italcone Libano 2, restava ferito in un attentato nel corso di un bombardamento.

Gli venivano diagnosticate e riconosciute dipendenti da causa di servizio le seguenti infermità: “ OMISSIS – OMISSIS ” e, dopo una prima concessione di pensione di VII ctg tabella A ( decreto n. 29 del 1989) , con decreto n. 803 del 2003 gli veniva conferita la pensione privilegiata tabellare di IV categoria tabella A a vita.

In seguito, con decreto n. 667 del 2007 gli veniva concesso anche l’assegno di incollocabilità a decorrere dal 1° ottobre 2003 fino al 30 settembre 2007.

Con ulteriore decreto n. 289 del 2013 l’assegno di incollocabilità veniva confermato fino al 30 settembre 2015 e, infine, con decreto n. 32 del 13 febbraio 2015 il predetto assegno gli veniva confermato fino al compimento del 65° anno di età e, a titolo compensativo, a decorrere dal 65° anno e da durare a vita.

Nel frattempo, il militare è stato riconosciuto vittima del terrorismo e con decreto n. 67 del 26 ottobre 2010 (modificato poi con decreto n. 220 del 2012) gli sono stati concessi gli speciali benefici connessi a tale status, più precisamente:

- l’assegno vitalizio ex legge n. 407 del 1998;

- lo speciale assegno vitalizio ex articolo 5 della legge n. 206 del 2004.

Con decreto successivo, n. 91 del 2011 gli è stata concessa la speciale elargizione di cui alla legge 466 del 1980.

Con il ricorso presentato innanzi al Giudice di prime cure, l’attuale appellante chiedeva, altresì, il riconoscimento di alcuni benefici previdenziali di cui alla legge n. 466 del 1980:

1. L’incremento del 7,5 % per cento della retribuzione pensionabile (articolo 2);

2. l’aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi (articolo 3);

3. l’adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità (articolo 7).

A sostegno di tali domande la parte ha rilevato come tale normativa speciale debba applicarsi a tutte le vittime degli atti di terrorismo, ivi compresi i militari di leva.

Con sentenza n. 278/2016 la Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana ha rigettato il ricorso.

Con appello depositato il 23 giugno 2016 il sig. L. P. si grava delle statuizioni contenute nella sentenza impugnata rilevando che la legge 206/2004 vale per tutti, pubblici e privati, lavoratori autonomi e non può non valere per i militari di leva e dunque sul relativo trattamento pensionistico.

In considerazione di ciò si chiede che, in riforma della sentenza impugnata, sia dichiarato il riconoscimento del beneficio, e per l’effetto l’amministrazione sia condannata alla erogazione delle differenze di pensione , con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 206/04.

Il Ministero della Difesa, nel costituirsi in giudizio con memoria versata in atti il 14 novembre 2016, ha chiesto il rigetto dell’appello.

All’odierna pubblica udienza il difensore intervenuto per parte appellante, nel depositare un recente arresto giurisprudenziale della Cassazione, ha reiterato le ragioni del ricorso.

Diritto

L’appello è infondato.

Le ragioni del gravame sono sostanzialmente fondate sul fatto che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto considerare le ragioni della parte e dichiarare il suo diritto all’applicazione dei benefici previdenziali, previsti dagli articoli 2, 3 e 7 della predetta legge 206/2004, alla pensione privilegiata tabellare in godimento.

La legge 206/2004 precitata detta norme in favore delle vittime di atti di terrorismo o di strage e si inserisce su una diversificata disciplina preesistente quali le leggi n. 302 del 1990, n. 407 del 1998 e l’art. 82 della legge n. 388 del 2000, tutte espressamente richiamate dal secondo comma dell’art. 1 della legge, che prevedono la possibilità di corrispondere, tra l’altro, benefici a carattere tipicamente risarcitorio quali l’assegno vitalizio, lo speciale assegno vitalizio e la speciale elargizione tutti regolarmente liquidati al ricorrente.

La parte, invece, ha richiesto il riconoscimento di benefici a carattere tipicamente previdenziale quali l’aumento del 7,5 per cento della pensione , l’aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi e l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità.

Al militare di leva che, per fatti di servizio, subisca infermità o lesioni, non suscettibili di miglioramento e ascrivibili alla Tab. “A” annessa ala D.P.R. 834 del 1981, viene conferita la pensione privilegiata “tabellare”, ai sensi dell’art. 67, comma 5, del D.P.R. n. 1092 del 1973.

Tale trattamento pensionistico, analogamente alle pensioni di guerra, ha natura indennitaria o risarcitoria in favore del militare per le menomazioni dell’integrità personale, subite a causa del servizio e va distinta dalle pensioni ordinarie (anche privilegiate) che, in quanto legate al pregresso rapporto d’impiego, hanno natura di retribuzione differita (ex plurimis: Corte Costituzionale n. 75/1968; nn. 24 e 176/1975, n. 116/2013) e che trovavano la loro causa nella cessazione dell'attività lavorativa.

Conseguentemente, a differenza della pensione privilegiata ordinaria, quella tabellare, non essendo legata da un rapporto lavorativo precedentemente costituito, non assume, a differenza di quest’ultima una connotazione previdenziale.

Inoltre, per quanto concerne il quantum, mentre la pensione privilegiata ordinaria è commisurata anche con riferimento alla durata del servizio (militare) prestato e, quindi, prendendo in considerazione la base pensionabile spettante, quella “tabellare” viene commisurata solo in base alla gravità della lesione dell’integrità fisica subita, a causa della prestazione di un servizio (di leva) obbligatorio imposto dall’ordinamento.

La natura indennitaria – risarcitoria della pensione tabellare, connessa allo svolgimento di una prestazione obbligatoria, si riflette pure sul suo regime di esenzione fiscale, a differenza della pensione ordinaria che, quale retribuzione differita, è assoggettata all’imposta nel suo intero ammontare.

Si deve, anche, rilevare che il militare di leva veniva compensato con una paga giornaliera e non era destinatario di una retribuzione pensionabile né soggetta a ritenute di natura contributiva.

Tanto premesso, l’art. 3 della legge n. 466 del 1980, che detta norme in materia di speciali elargizioni a favore di categorie di pubblici dipendenti e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche, prevede espressamente la sussistenza di un rapporto d’impiego e tale non è considerato il servizio di leva.

Pertanto, la giuridica impossibilità di equiparare il servizio permanente effettivo, connotato dalla sussistenza di un rapporto d’impiego con una retribuzione pensionabile e assoggettata alle ritenute di natura contributiva e il servizio di leva connotato da una paga giornaliera non soggetta a tali ritenute, impedisce, parimenti, l’equiparazione dei rispettivi trattamenti pensionistici.

Peraltro, anche l’art. 1897 del Codice dell’ordinamento militare (D.lvo n. 66 del 15 marzo 2010), che disciplina lo speciale trattamento pensionistico di reversibilità per i caduti vittime del dovere, prevede una differenziazione tra i militari in servizio permanente effettivo, ufficiali, sottoufficiali e graduati (comma 1) e i militari di truppa, categoria cui appartengono i militari di leva (comma 2). Mentre ai superstiti dei primi la pensione è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività percepito all’atto del decesso, ai militari di truppa è, invece, liquidata ai sensi dell’art. 67, quinto comma del DPR n. 1092 del 1973, cioè nella misura tabellare.

L’ impossibilità giuridica di equiparare il servizio permanente effettivo, connotato dalla sussistenza di un rapporto di impiego con una retribuzione pensionabile e assoggetta alle ritenute di natura contributiva e il servizio di leva connotato da un paga giornaliera non soggetta a tali ritenute, impedisce l’equiparazione dei rispettivi trattamenti pensionistici.

Nessuna rilevanza, ai fini del decidere, presenta la sentenza n. 23300/16 della Corte Suprema di Cassazione, depositata in udienza dal difensore intervenuto per delega, in favore di parte appellante, che, nell’interpretare la norma di cui al comma 564 della legge 266/2005, precisa che la norma estende le disciplina dettata per i dipendenti pubblici (dal comma 563 e dalla legge 466/1980) anche a coloro che abbiano subito infermità dipendenti da causa di servizio al di là del rapporto di impiego pubblico, delineando un’area che ingloba anche i militari di leva.

Si tratta di benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo e a tutte quelle che vengono definite vittime del dovere.

Fissato il punto decisivo costituito dal fatto che si è in presenza di un diritto soggettivo e non di un interesse legittimo, ovviamente tale diritto non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Si tratta di un diritto che si colloca fuori e va al di là del rapporto, contrattualizzato o meno che sia.

I benefici pensionistici previsti dagli articoli 2, 3 e 7 della legge 206, a differenza da quanto sostenuto da parte appellante invece, non possono in alcun modo essere applicati alla pensione privilegiata tabellare in godimento al sig. L. P., attesa l’impossibilità di equiparare sul piano giuridico le due tipologie di pensioni.
Infatti, sia l’aumento del 7,5 per cento che l’aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi e il costante adeguamento al trattamento dei pari grado in servizio, presuppongono necessariamente la preesistenza di un valido rapporto di lavoro e, conseguentemente, una base pensionabile, un montante contributivo e un parallelismo con i pari grado in servizio, requisiti assolutamente inesistenti nell’ipotesi di pensione tabellare avente natura indennitaria – risarcitoria.

In tal senso la Corte cost. con recente sentenza del 11-11-2016, n. 240, ha rilevato che i numerosi provvedimenti legislativi contengono, tra l'altro, previsioni dettagliate in materia di trattamento economico e previdenziale, di indennità di missione e di coperture assicurative specifiche in favore del personale militare coinvolto.

Il tutto risulta quindi frutto di scelte discrezionali del legislatore non irragionevoli.

Eloquente è la conclusione della precitata sentenza, a mente della quale “ non sussiste alcuna sperequazione tra la posizione del militare che nell’ambito di un servizio svolto professionalmente decida volontariamente di partecipare a missioni internazionali e che quindi riceva un peculiare trattamento retributivo e stipendiale, comunque migliorativo rispetto a quello normalmente percepito nel corso del rapporto di lavoro, e quella dell’arruolato in seguito a provvedimenti più o meno generali di richiamo alle armi, cui spetterebbe, allo stato della legislazione vigente…un compenso giornaliero, il cosiddetto soldo, poco più che simbolico”.

L’appello va, pertanto, rigettato.

Le spese del giudizio, che seguono la soccombenza, vengono liquidate, in favore del Ministero della Difesa, in € 500,00.

Per quanto riguarda l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 10 della legge n. 206/2004 in materia di patrocinio a spese dello Stato, si osserva che tali spese vengono liquidate nei modi indicati dall’art. 82 del D.P.R. n. 115/2002, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, su specifica istanza sottoscritta dalla parte che ne abbia titolo.

La Corte di Cassazione (Sez. Lav., 22/7/2010 n. 17238), intervenendo su tale norma, ha affermato che “si applica anche ai giudizi che vedono le vittime soccombenti, dovendosi ritenere che la norma miri a garantire la massima tutela alle vittime del terrorismo, indipendentemente dal riconoscimento o meno della fondatezza delle loro ragioni”.

Nella fattispecie in esame, la difesa dell’appellante si è limitata a dedurre in gravame l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 10 della legge n. 206/2004 - in ordine alla sussistenza del diritto al patrocinio a spese dello Stato anche in caso di soccombenza - ma non ha fatto seguire, né depositato alcuna nota spese.

In assenza di tale nota, l’onorario spettante ai difensori dell’appellante, da porre a carico dello Stato, ai sensi del predetto art. 10 della legge n. 206 del 2004 e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007, viene liquidato, con separato decreto.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, rigetta l’appello in epigrafe.

Liquida le spese del giudizio, in favore del Ministero della Difesa, in € 500,00.

Con separato decreto, a cura del magistrato relatore, verrà liquidato l’onorario spettante ai difensori dell’appellante, da porre a carico dello Stato, ai sensi del predetto art. 10 della legge n. 206 del 2004 e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 22 novembre 2016.
L’Estensore Il Presidente
F.TO (Dr. Guido Petrigni) F.TO (Dr. Giovanni Coppola)

Depositata in segreteria nei modi di legge.

Palermo,09/02/2017

Il Direttore della Segreteria
F.TO (Dr. Fabio Cultrera)